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Decisione

32.2015.138

Soppressione rendita in via di revisione. Accertamento lacunoso. Rinvio atti all'Ufficio AI per accertamenti medici (se necessario pluridisciplinari)

20 gennaio 2016Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i lamentati dolori alla spalla giova evidenziare che nella decisione su opposizione

dell’8 maggio 2015 della __________ si legge che: “nuovamente interpellato in procedura di opposizione

il dott. __________, dopo avere esaminato la documentazione aggiuntasi, si è

confermato nelle proprie conclusioni rilevando in particolare che i postumi

infortunistici non giustificano l’importante sintomatologia dolorosa fatta

valere dal-l’assicurato. La muscolatura riscontrata permette di ammettere

che l’assicurato utilizza frequentemente nella vita quotidiana l’arto superiore

sinistro anche portando pesi (sottolineatura della redatrice).”

Rilevato infine che per il riconoscimento di un danno alla salute psichico è

necessaria una diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria (valutazione

che deve essere poggiata su criteri posti da un sistema di classificazione

riconosciuto scientificamente, cfr. ad esempio STF I 384/06) e che l’assicurato

non ha presentato alcuna documentazione specialistica sufragante l’esistenza di

tali disturbi, lo scrivente Ufficio ritiene che – con gli atti a tutt’oggi a

disposizione – il notificato peggioramento dello stato di salute del signor

RI 1 potrà essere oggetto di accertamenti nell’ambito di una nuova domanda di

prestazioni. (…)” (IV pag. 3) –

l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso;

- con

scritto del 10 novembre 2015 l’insorgente ha trasmesso al TCA il certificato

medico 28 ottobre 2015 del dr. __________ (VI e allegato doc. B);

- con

osservazioni del 23 novembre 2015 –

rilevato che, nell’annotazione del 20 novembre 2015, il medico SMR dr. __________

(al quale è stata sottoposta nuovamente la pratica), si è così espresso: “(…)

Ora appare essere presente una patologia di tipo psichiatrico che

potenzialmente può inficiare le esigibilità residuali del paziente ritenute

adeguate ergonomicamente a livello osteoarticolare. Indipendentemente se in

nesso causale con la patologia infortunistica o meno e basandosi sulle

valutazioni reumatologiche si impone ulteriore approfondimento diagnostico con

valutazione complementare neutrale psichiatrica. Limitazione psichiatrica? Da

quale data e in che misura limita esigibilità in attività adeguata ergonomicamente

(leggera e dove non si debba utilizzare il braccio coinvolto)? (…)”

(VIII/1) – l’Ufficio AI ha osservato

che “(…) alla luce di quanto precede, considerata la necessità di effettuare

un accertamento specialistico psichiatrico, lo scrivente Ufficio chiede a

codesto lodevole Tribunale il rinvio degli atti. (…)” (VIII);

- con

scritto del 1. dicembre 2015 il ricorrente ha comunicato al TCA di essere

d’accordo con il rinvio degli atti all’Ufficio AI (X);

- la

presente vertenza non pone questioni giuridiche di princi-pio e non è di rilevante

importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione

delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico

ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF

8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);

- oggetto

del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha soppresso in via di revisione

il diritto alla rendita intera;

- secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno pre-sunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute

abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso

possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance

invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band

XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Giusta l'art. 28 cpv.

1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi

almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una

mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono

invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è

determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato

conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di

eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa

ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro

(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto

con-seguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Si confronta

perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse

divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido,

sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di

eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;

DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Al proposito va precisato

che, secondo la giu-risprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni

(TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi

sono determinanti le circostanze esistenti al mo-mento dell'(eventuale) inizio

del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però

essere rilevati sulla me-desima base temporale e la valutazione deve tenere

conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa

della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione)

e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I

600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003);

- se

il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione,

per il futuro la rendita è aumen-tata o ridotta proporzionalmente o soppressa,

d’ufficio o su ri-chiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). Qualsiasi cambiamento

impor-tante delle circostante suscettibili di incidere sul grado d’inva-lidità

e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17

Considerandi

LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una

modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello

stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato,

abbiano subìto una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275

consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una

semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste

sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi

dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Per stabilire in

una situa-zione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista

temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione

formale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione

(DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Nella DTF 133 V 108, modificando la giurisprudenza,

l’Alta Corte ha stabilito che il punto di partenza per la valutazione di una

modifica del grado d’invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto

alle prestazioni è, dal profilo temporale, l’ultima decisione cresciuta in

giudicato che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita

dopo contestuale accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e

confronto dei redditi. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita

a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369

consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; in argomento

vedi anche Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad

art. 30/31, pag. 430-433).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è moti-vo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal mo-mento in cui si può supporre che il miglioramento

costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione al-lorché è

durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà

a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento

dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinan-te

il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre me-si senza interruzione

notevole (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in

caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto

retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio

2013.

consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

Circa

gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad

un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che

la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi

è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la

notifica della decisione;

- nell’evenienza

concreta – ritenuta la decisione

su opposizione dell’8 maggio 2015 della __________ (doc. AI 70/1-8), vista la

valutazione del consulente in integrazione professionale del 26 maggio 2015

(doc. AI 71/1-7) e escluse delle patologie extrainfortunistiche (vedi il

rapporto finale 23 luglio 2015 del medico SMR dr. __________ sub doc. AI

78/1-4) –, con la decisione

impugnata, l’Ufficio AI ha soppresso il diritto alla rendita intera senza

considerare la patologia psichiatrica;

- questo

Tribunale – visto il rapporto 25

agosto 2015 nel quale il dr. __________ ha, in particolare, evidenziato che il

paziente “(…) è attualmente in grave stato depressivo per cui l’ho inviato

al Dr. med. __________, specialista in psichiatria, per le cure del caso (…)”

(doc. A2 = doc. AI 81/1), ritenuto il rapporto 29 maggio 2015 nel quale il dr. __________

ha sostenuto che “(…) personalmente penso che parte dei dolori attuali alla

spalla sia dovuto probabilmente ad una sindrome somatoforme su una sindrome

depressiva dovuta non solo alle conseguenze dell’infortunio ma anche ai vari

problemi di ordine finanziario ed privato. Resta importante da questo punto di

vista anche il lavoro fatto dal medico curante per il trattamento di questa

sindrome indipendente dall’infortunio e che ha la sua importanza nell’ambito di

una eventuale valutazione AI. (…)” (doc. A4 = doc. AI 74/2) e lo scritto 21

agosto 2015 nel quale lo stesso specialista ha osservato che “(…) al di

fuori dell’infortunio, ma altrettanto importante per la valutazione della

capacità lavorativa, risulta sicuramente tutta la situazione psicologica

venutasi a creare, importante sindrome depressiva con idee anche suicide,

sindrome che necessita sicuramente di una valutazione psichiatrica che esula

dal problema infortunistico. (…)” (doc. A3) –

concorda con l’Ufficio AI che è necessario svolgere ulteriori accertamenti medici

(di natura psichiatrica e se del

caso pluridisciplinari visto che il dr. __________, nello scritto del 28

ottobre 2015, ha osservato che “(…) faccio notare che inizio a notare delle

alterazioni cutanee a livello della mano nel senso di un iniziale sviluppo di

una sindrome CRPS II. (…)” (doc. B); quanto alla valutazione globale in

caso di diverse patologie e alla loro cumulabilità si rinvia qui alla STF

9C_362/2014 del 19 agosto 2014 e alla STCA inc. 32.2014.55 del 29 gennaio 2015

con riferimenti) per potersi

pronunciare circa la revisione intrapresa nel febbraio 2015;

- rilevato

come ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso, considerate

le patologie di cui è portatore l’as-sicurato, si giustifica il rinvio degli

atti all’amministrazione (proposta, questa, formulata dall’Ufficio AI e condivisa

dal ricorrente), affinché metta in atto gli approfondimenti medici necessari, ritenuto

come la documentazione all’inserto non consenta di addivenire ad un chiaro e

attendibile giudizio sull’evoluzione della capacità lavorativa dell’assicurato,

che tenga conto delle varie patologie di cui soffre, in un’attività adeguata;

- nella

STF 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281, il TF ha

modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche,

compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. lettera circolare AI n. 334 del

7.

luglio 2015 [disponibile unicamente nella versione tedesca e francese] e lettera

circolare AI n. 339 dell’8 settembre 2015) stabilendo in sostanza che la capacità

di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono

stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare

e senza risultati predefiniti. L’Alta Corte ha in particolare stabilito che la

presunzione secondo cui questi disturbi possono essere sormontati con uno

sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata;

- visto

tutto quanto precede, il ricorso va accolto ai sensi dei considerandi e gli

atti rinviati all’amministrazione affinché, effettuati i necessari accertamenti

medici sopra enunciati e aggiornati quelli economici, si pronunci nuovamente

sulla revisione intrapresa nel febbraio 2015;

- secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI, il quale rifonderà inoltre al ricorrente, patrocinato dall’RA

1, fr. 1'200.-- a titolo di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Uffi-cio AI affinché

proceda come indicato nei considerandi.

2. Le

spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale

verserà al ricorrente fr. 1’200.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti