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Decisione

32.2015.139

Nuova domanda. Accertamento lacunoso. Fermo restando il diritto ad almeno un quarto di rendita dal 1° luglio 2015, rinvio atti all'amministrazione affinché, effettuati i necessari accertamenti medici,

6 settembre 2016Italiano44 min

Source ti.ch

Fatti

i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare

un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono es-sere annoverati -

oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche

parificabili a malattia. Non sono considerati ef-fetti di uno stato psichico

morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per

l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato

potrebbe ovviare dando pro-va di buona volontà; la misura di quanto è

ragionevolmente esigi-bile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bi-sogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato

può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa

che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In

quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui

ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di

guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo

accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;

di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che

l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui

pre-tesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102

V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V

298 consid. 4c in fine).

(…)"

(STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).

Secondo

la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le

psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),

l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del

18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag.

182 consid. 2a con riferimenti).

In

una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento

di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa

da uno spe-cialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di

classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.

pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13

luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).

2.5. Qualora

una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità

era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova

richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado

di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni

(art. 87 cpv. 2 e 3 OAI, fino al 31 dicembre 2011 cpv. 3 e 4 OAI). Il TFA, nella

DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata

dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato

la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova

domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 2 e 3 OAI. Scopo di

questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente

chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è

già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130

V 64 consid. 5.2.3; 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione

non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando

una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante

modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione

è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; 117 V 198 consid. 4b; 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10;

Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung,

Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pagg. 84-86).

Se

l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie

da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del

grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente

realizzata (DTF 109 V 115, vedi anche STF 9C_80/2013 del 18 settembre 2013

consid. 3.2). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione

di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 41 vLAI, art. 87segg. OAI; Pratique VSI 1999 pag. 84; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als

Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision

von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des Schweizerischen

Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V

198). La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata

in vigore della LPGA il 1. gennaio 2003, il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido

dal 1. marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti;

DTF 130 V 343 consid. 3.5) e l’entrata in vigore il 1. gennaio 2012 dei cpv. 2

e 3 dell’art. 87 OAI corrispondenti ai precedenti cpv. 3 e 4 dello stesso articolo.

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è moti-vo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal mo-mento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione al-lorché è durato

tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a

durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento

dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinan-te

il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre me-si senza interruzione

notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Al

riguardo nella DTF 140 V 2 l’Alta Corte ha stabilito che se l'invalidità rinasce

per motivi diversi da quelli che avevano giustificato in passato l'erogazione

di una rendita temporanea (nel frattempo soppressa) ci si trova in presenza di

un nuovo evento assicurato. In tal caso il versamento della nuova rendita

interviene al più presto dopo sei mesi dal nuovo annuncio all'AI (art. 29 cpv.

1 LAI). L'art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI non è applicabile, nemmeno per

analogia.

L’art.

88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante

il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una

rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3 con

riferimenti).

Va

ancora rilevato che nella STF 8C_237/2014 del 21 gennaio 2015 pubblicata in DTF

141 V 9 e SVR 2015 IV Nr. 21, pag. 62, il TF ha stabilito che “(…) se i

fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto

da lasciar apparire una notevole modificazione dello stato di salute da giustificare

una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla

base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a

precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; sentenze

9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2;9C_226/2013 del 4 settembre 2013).

Per questa ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello stato di salute e

della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro clinico

esistente non osta alla soppressione di una rendita (consid. 5 e 6). (…)”

(regesto della DTF 141 V 9).

2.6. Nella

fattispecie in esame, come accennato (cfr. consid. 1.3), l’Ufficio AI è entrato

nel merito della nuova domanda di pre-stazioni del mese di settembre 2014.

L’amministrazione

– visti il rapporto 14 agosto 2014

della degenza dell’assicurato dal 4 luglio all’8 agosto 2014 presso la Clinica

psichiatrica __________ di __________ (__________) (doc. AI 101/1-7), l’annotazione

8 settembre 2014 nella quale medico SMR dr. __________ indica la necessità di

una rivalutazione peritale psichiatrica (doc. AI 103/1) e il rapporto 5 novembre

2014 della dr.ssa __________ che attesta un peggioramento clinico (doc. AI

107/1) – ha ordinato una perizia

psichiatrica a cura del CPAS (doc. AI 109/1-2, 110/1-3, 111/1-2 e 112/1).

Nella

perizia psichiatrica del 20 marzo 2015 (firmata dalla dr.ssa __________, FMH in

psichiatria e psicoterapia, e dalla dr.ssa __________, __________ del CPAS;

cfr. doc. AI 115/1-14) – premesso

che “(…) si tratta della terza valutazione peritale per l’Al. La valutazione

effettuata si basa sulla documentazine messami a disposizione e su due colloqui

di 60 minuti ciascuno effettuati con l'assicurato presso il mio studio nelle

date 27.1.2015 e 12.2.2015. E' stato inoltre effettuato un colloquio telefonico

con il Dr. __________, capo-clinica presso la Clinica Psichiatrica __________,

in data 25.2.2015. E' stato poi effettuato un colloquio telefonico con la dr. __________,

psichiatra curante ambulatoriale dell'assicurato, in data 26.2.2015. E' stato infine

richiesto il dosaggio ematico dei farmaci assunti dal signor RI 1, effettuato

presso la Clinica psichiatrica __________ il 27.1.2015 e il 28.1.2015. Ho ritenuto

necessario, data la complessità del caso, attendere che il periodo di osservazione

clinica relativa all'ultimo ricovero dell'assicurato (iniziato il giorno prima

del primo colloquio peritale fosse sufficientemente prolungato da consentire

ciò che poi è stata una ridefinizione diagnostica: per tale ragione la perizia

ha richiesto tempi di redazione più prolungati. (…)” (doc. AI 115/2) –

i periti del CPAS hanno posto, con ripercussioni sulla capacità lavorativa, la

diagnosi di “(…) disturbo di personalità misto (tratti borderline e

istrionici) (ICD 10: F 61.0) (…)” e, senza ripercussioni sulla capacità

lavorativa, quella di “(…) ritardo mentale lieve (ICD 10: F 70) (…)”

(doc. AI 115/9).

I

periti, dopo aver effettuato la ricostruzione degli atti e descritta

l’anamnesi, in sede discussione si sono così espressi: “(…) Il signor RI 1 è

un uomo di 29 anni, coniugato, con una figlia di 4 anni ed una di pochi mesi.

Dopo una prima infanzia trascorsa in __________, accudito dai nonni paterni, e

secondo quanto il paziente afferma, esposto a una situazione di ripetuta

violenza ed aggressività da parte del nonno, sofferente di dipendenza d'alcol,

l'assicurato a 6 anni ha raggiunto il padre in Svizzera. L'assicurato è stato

quindi accolto presso I’istituto __________ dai 7 ai 16 anni ed ha frequentato

le scuole speciali. Non ha potuto concludere l'apprendistato di giardiniere

paesaggista che aveva iniziato e, a quanto afferma l'assicurato, il rapporto

con il datore di lavoro dell'apprendistato si sarebbe interrotto in modo

improvviso per l'insorgere di conflitti. Ha svolto successivamente vari

impieghi come operaio generico. Ha beneficiato per un periodo della disoccupazione

e dalla disoccupazione stessa è stato inserito in un programma occupazionale

nel 2009 dove, nel mese di agosto, ha subito un infortunio a seguito del quale

non ha più ripreso l'attività professionale. A seguito di tale infortunio

infatti il paziente ha presentato una sintomatologia dolorosa che [è]

stata oggetto di una perizia multidisciplinare da parte del SAM nel 2012. Sulla

base di tale perizia non è stato riconosciuto al paziente il diritto a una

rendita d'invalidità. Una nuova domanda di prestazioni Al viene depositata

nello stesso anno e all'inizio 2013 viene effettuata una nuova perizia da parte

del dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia. In assenza di diagnosi

psichiatriche con ripercussioni sulla capacità di lavoro, il diritto alla

rendita Al viene nuovamente rifiutato nel mese di marzo 2013. La decisione è

oggetto di ricorso presso il tribunale Cantonale delle Assicurazioni, respinto

in data 11.6.2014. Una nuova domanda di rendita Al è presentata a inizio

autunno 2014, a seguito del ricovero del paziente presso la Clinica Psichiatrica

__________ conclusosi con diagnosi di "psicosi non organica non specificata";

nell'ambito di tale nuova domanda per I’AI viene richiesta la presente perizia.

Ricordiamo che dal punto di vista psichiatrico, il paziente è stato esaminato

in due occasioni dal dr. __________ nel 2011, che, a quanto emerge dagli atti,

collocava il paziente dal punto di vista diagnostico nell'area di un grave

disturbo della personalità o di una "malattia di valenza psicotica (scivolamenti

psicotici)". II paziente non si è presentato al colloquio successivo con

il curante poiché, afferma, lo trovava troppo "freddo" nella

relazione. Nel mese di aprile 2012 inizia la presa in carico presso la dr.ssa __________

che prosegue nell’attualità. La dr.ssa __________ pone diagnosi di

"disturbo psicotico cronico" e imposta una terapia neurolettica

associando diverse molecole. Nel gennaio 2015 il signor RI 1 viene nuovamente

ricoverato in regime volontario su richiesta della curante presso la Clinica

psichiatrica __________. Nel corso del ricovero l’inquadramento diagnostico

viene ridefinito e, sulla base del colloquio avuto con il dr. __________, capo

clinica, vengono poste le seguente diagnosi conclusive: "disturbo di

personalità NAS"; "ritardo mentale lieve". Sulla base di un esame

attento di tutta la documentazione a mia disposizione, dei colloqui avuti con i

curanti, dr.ssa __________ e dr. __________, dei colloqui avuti con l'assicurato,

ritengo che il paziente presenti un disturbo della personalità misto con

tratti borderline e istrionici. Tale inquadramento diagnostico poggia sulla

presenza dei seguenti elementi, già evidenziati nel rapporto del dr. __________

relativo ai due incontri avuti con il paziente, nella perizia redatta dal dr. __________,

nel colloquio avuto il dr. __________, ed emersi nei colloqui avuti con il paziente:

presenza di rabbia intensa e di una marcata impulsività con difficoltà a controllare

la rabbia, come mostrato dai costanti litigi riportati con la moglie, dalle

aggressioni fische avute con il padre che hanno implicato l'intervento della polizia,

dall'aggressione verso una famigliare ricoverata in Clinica Psichiatrica __________

che ha necessitato l'intervento degli infermieri; è inoltre riferito nel

rapporto del dr. __________ e dal paziente stesso una forte intolleranza alla

solitudine (il paziente riferisce di provare un'intensa ansia ad uscire di casa

in assenza della moglie e riferisce una rimozione dell'angoscia quando si trova

in contesti istituzionali – Istituto __________ in adolescenza e __________ in

età adulta) e la tendenza ad un'interpretatività persecutoria laddove l'assicurato

si trovi in situazioni di stress (ad esempio difficoltà relazionali, ostacoli

incontrati nelle procedure amministrative). Tale interpretatività persecutoria

emerge come un elemento maggiormente rilevante negli ultimi anni, seppure non

abbia o non abbia ancora un'intensità tale da rientrare in un vero e proprio disturbo

delirante: in effetti osserviamo che le diagnosi poste dai diversi curanti che

hanno esaminato il paziente negli ultimi anni (Dr. __________, Dr.ssa __________,

curanti presso la __________) oscillano costantemente tra un disturbo psicotico

e un grave disturbo della personalità con frequenti scivolamenti psicotici. Dal

punto di vista comportamentale, tale tendenza all'interpretattvità persecutoria

si concretizza in un'alternanza tra ritiro sociale e agiti aggressivi, favoriti

anche dall'impulsività. All'area del disturbo istrionico appartengono invece lo

stile di eloquio impressionistico e una tendenza globale alla drammatizzazione

e all'espressione esagerata delle emozioni. Nell'ambito di quest’area psicopatologica

ritengo che siano anche da leggere i sintomi allucinatori riferiti dal

paziente: esiste infatti senz'altro una incoerenza, già rilevata dai precedenti

periti, tra la drammaticità dei contenuti riferiti dal paziente in merito tanto

alle allucinazioni uditive che a quelle visive e l'assoluta assenza di reazioni

comportamentali coerenti con quanto riferito, in particolare movimenti di

inseguimento oculare, attitudini d'ascolto, blocchi e interruzioni

nell'eloquio. Ripercorrendo l'anamnesi del paziente, si evidenzia anche che

relativamente alla sintomatologia dolorosa riferita dallo stesso, i colleghi

neurologi riferivano una discrepanza tra il danno oggettivabile e la sintomatologia

lamentata dal paziente ed anche in quel caso è stato riportato un atteggiamento

teatrale. La ricerca di attenzione con modalità drammatizzate rispetto al

proprio stato di reale sofferenza è senz'altro un elemento che è stato osservato

da interlocutori diversi. Da notare inoltre, rispetto la sintomatologia allucinatoria

riferita, che data la storia traumatica del paziente è anche ipotizzabile che

la sintomatologia riferita dall'assicurato come "allucinazione" o

"visione", sia nella realtà costituita da immagini intrusive di

origine traumatica. Non sono tuttavia presenti gli altri elementi

caratteristici per un disturbo post-traumatico da stress. La diagnosi di

disturbo della personalità di area borderline è inoltre supportata dalla valutazione

strutturale della personalità, che colloca l'assicurato nel primo test di

Rorschach nell'area della "struttura psicotica" e nel secondo test

nell'area di struttura "stato limite inferiore". Sulla base di

quanto sopra illustrato ritengo che il grave disturbo della personalità di cui

soffre il paziente, che per definizione esiste da prima dell'inizio dell'attività

lavorativa, si sia caratterizzato negli ultimi anni per una maggiore rilevanza

dell'interpretatività persecutoria come risposta alle situazioni di stress relazionale

o ambientale, collocando pertanto la diagnosi al limite tra il grave disturbo

della personalità e il disturbo psicotico (le diagnosi poste infatti continuano

a oscillare tra i due ambiti). La tendenza ingravescente all'intepretatività

persecutoria è a mio avviso l'elemento di cambiamento più rilevante dall'ultima

perizia psichiatrica effettuata e il principale elemento che giustifica l'esistenza

di un'incapacità lavorativa parziale, meglio dettagliata in seguito. Per

quanto concerne la terapia farmacologica impostatata in __________, essa appare

coerente con lo scopo di offrire all'assicurato un migliore controllo degli aspetti

impulsivi e della tendenza all'interpretatività (stabilizzatore dell'umore associato

a neurolettico a dosaggio medio-basso) e a sostenere il tono dell'umore

(antidepressivo). Quest'ultimo è in effetti riferito dal paziente come

deflesso, in assenza di altri elementi caratteristici del disturbo depressivo

(ideazione di colpa e autosvalutativa, anedonia). All'osserzione clinica

peraltro l'umore appare soprattutto stabilmente disforico, altra caratteristica

appartenente al disturbo di personalità borderline. La diagnosi di ritardo

mentale lieve è stata posta nel corso dell'ultimo ricovero presso la Clinica

Psichiatrica __________ sulla base della valutazione testale, dell'osservazione

clinica e della storia del paziente. La somministrazione della scala Wais nel

corso del precedente ricovero aveva mostrato un quadro compatibile con un

ritardo mentale lieve, che non era stato tuttavia confermato dal test delle

matrici di Raven. Nel corso del colloquio con il dr. __________ è tuttavia

emerso che, malgrado le matrici di Raven non abbiano confermato pienamente il

risultato della Wais, la storia personale dell'assicurato, che ricordiamo ha

frequentato le scuole speciali, l'osservazione clinica e le difficoltà di

adattamento hanno portato alla formulazione di tale diagnosi. Per quanto da me

direttamente osservabile, ho potuto mettere in evidenza a fronte di domande

complesse, una certa difficoltà di comprensione e la necessità di formulare la

domanda in termini più semplici, la presenza di un pensiero concreto e una difficoltà

di astrazione. La capacità di giudizio e pianificazione appaiono inoltre inadeguate,

in particolare per quanto concerne la decisione di avere due figli, data la

precaria situazione economica e l'assenza di integrazione e di una attività lavorativa

per quanto concerne la compagna, decisione che sembra non avere tenuto conto

del rischio elevato di venirsi a trovare in difficoltà aggiuntive, come nell'attualità,

dove la moglie è oggetto di una procedura di espulsione. La presenza di un

ritardo mentale lieve peraltro favorisce tanto la dimensione dell'impulsività

che la dimensione dell'interpretatività persecutoria a fronte di situazioni complesse.

(…)” (doc. AI 115/9-11).

Circa

le conseguenze sulla capacità lavorativa, la reintegrazione professionale,

l’obbligo di ridurre il danno ed i quesiti posti dal medico SMR i periti hanno

formulato la seguente valutazione:

" (…)

B. CONSEGUENZE

SULLA CAPACITA' LAVORATIVA

Descrizione

risorse e deficit (criteri Mini ICF)

1. Rispetto

delle regole

Per

quanto da me direttamente osservabile e quanto evincibile dagli atti, l'assturato

si è sempre presentato regolarmente agli appuntamenti fissati e non emergono

dati relativi ad un assenteismo sul posto di lavoro. Tuttavia emergono da un

lato una probabile non piena compliance alla terapia farmacologica, dato che i

farmaci in ingresso in Clinica psichiatrica apparivano tutti sotto dosati, e, a

quanto emerge dai colloqui, l'assicurato avrebbe interrotto il rapporto di

lavoro in corso di apprendistato in maniera impulsiva sulla base di un

conflitto con il datore di lavoro. In virtù di questi elementi ritengo che

sussista in quest'area una moderata disabilità.

Considerandi

2.

Organizzazione

dei compiti

Alla

luce della disabilità cognitiva recentemente riconosciuta e diagnosticata,

ritengo che la capacità di organizzare e pianificare sia caratterizzata da una

disabilità grave.

3.

Flessibilità

La

disabilità cognitiva e la tendenza a un'interpretatività persecutoria nelle

situazioni di stress determinano, a mio modo di vedere, una disabilità da grave

a completa per quanto concerne quest'area.

4.

Competenza

Per

quanto concerne le competenze tecniche su compiti semplici e ripetitivi come

quelli richiesti ad un operario generico (ultima attività professionale svolta)

non vi sono elementi che depongono per una disabilità.

5.

Giudizio

Alla

luce della disabilità cognitiva e della tendenza all'interpretatività

persecutoria, la capacità di giudizio dell'assicurato in una situazione di

contesto complessa è da considerarsi caratterizzata da una disabilità da grave

a completa.

6.

Persistenza

La

disabilità cognitiva rende verosimilmente la capacità di mantenere un livello

continuo di performance nel tempo parzialmente compromessa. Ritengo in

quest'area la disabilità moderata.

7.

Assertività

La

tendenza all'interpretatività persecutoria, la difficoltà a controllare la

rabbia e la tendenza ad agirla in modo impulsivo, portano a concludere su

questa area per una disabilità grave, migliorabile dall'adesione alla terapia

farmacologica attuale.

8.

Contatto

con gli altri

Per

quanto si può evincere dagli atti e dai colloqui avuti con l'assicurato, lo

stesso presenta un comportamento improntato al ritiro sociale, con episodiche

manifestazioni di rabbia e aggressività. Ritengo pertanto in quest'area la

presenza di una disabilità grave, anch'essa potenzialmente migliorabile

dall’adesione all'attuale terapia farmacologica.

9.

Integrazione

nel gruppo

Per

le ragioni sopra indicate ritengo che l'assicurato presenti una disabilità

grave per quanto concerne le possibilità di integrarsi in maniera arminiosa in

un gruppo. Tali possibilità sono tuttavia potenzialmente migliorabili con

l’adesione all'attuale terapia farmacologica.

10.

Relazioni

intime

Le

relazioni intime dell'assicurato, intese come relazioni con la famiglia di

origine e con quella acquisita si caratterizzano per una marcata

conflittualità. Il paziente sembra invece riuscire a proteggere la relazione con

i propri figli e non emergono fino all'attualità elementi di aggressività nei

loro confronti. La disabilità in quest'area ritengo sia pertanto da considerarsi

come moderata.

11.

Attività

spontanee

Da

quanto riferito dall'assicurato, lo stesso alterna giorni in cui passa l'intera

giornata a letto giorni in cui partecipa all'attività famigliari e aiuta la

moglie nell'accudimento dei bambini e nella gestione della casa. Ritengo

pertanto in quest'area la presenza di una disabilità moderata, migliorabile con

l'adesione alle terapie farmacologiche.

12.

Cura

di sé

Per

quanto sia stato da me direttamente osservabile l'assicurato è in grado di prendersi

cura di sé adeguatamente e non emergono elementi per un'assenza di autonomia in

tal senso. Su quest’area ritengo pertanto che non sussista alcuna disabilità.

13.

Mobilità

L'assicurato

riferisce di avere difficoltà ad uscire di casa se non è accompagnato dalla

moglie. Ritengo tuttavia che non sussistano elementi psicopatologici tali da

giustificare in quest'area una completa disabilìtà. Ritengo che possa essere

esigibile che, in particolare con un'assunzione regolare delle terapie

farmacologiche attuali, il paziente riprenda ad uscire da solo. Ritengo

pertanto in quest'area l'esistenza di una disabilità moderata.

Capacità

di lavoro nell'attività attuale o da ultimo svolta

Per

quanto concerne l'attività da ultimo svolta, ovvero quella di operaio generico

in un contesto di lavoro di gruppo, ritengo sulla base degli elementi sopra

dettagliati che l’assicurato presenti un’incapacità lavorativa del 60%. In

particolare la tendenza all’interpretatività persecutoria in situazioni di

stress, l’impulsività, la difficiltà a gestire la rabbia inficiano la capacità

di integrazione in un gruppo di lavoro con dinamiche relazionali intense e poco

strutturate.

Capacità

di lavoro in un'attivìtà adeguata

Ritengo

che in un'attività adeguata, in cui vengano affidate all'assicurato mansioni

semplici, ripetitive, in un contesto lavorativo costituito da un piccolo gruppo

di persone, in assenza della necessità di intensi contatti relazionali

finalizzati allo svolgimento del lavoro, la capacità lavorativa del paziente

aumenti al 60%. Da notare che a tale incremento della capacità lavorativa, come

verrà precisato ulteriormente, contribuirebbe a mio modo di vedere, l'adesione

alla terapia psicofarmacologica prescritta.

L'assicurato

stesso riferisce nel corso del nostro secondo colloquio di ritenere che

nell'attualità potrebbe lavorare, in un contesto adatto, per un tempo parziale

che lui quantifica del 40%. Si sentirebbe adatto a svolgere un lavoro da

ufficio (registrazione documenti in Comune, archivio, ecc.). Afferma chiaramente

che si sentirebbe maggiormente in grado di lavorare da solo e non in un contesto

di gruppo.

REINTEGRAZIONE

PROFESSIONALE

Allo

scopo di favorire una reintegrazione parziale nel mondo del lavoro dell'assicurato,

ritengo necessaria la messa in atto di misure di riallenamento al lavoro e valutazione

delle competenze, allo scopo di sostenerlo nell'integrazione di un'attività

adeguata, che tenga conto dei limiti presentati.

OBBLIGO

Dl DIMINUIRE IL DANNO DA PARTE DELL’ASSICU-RATO

L'adesione

alla terapia farmacologica attuale, che ritengo adeguata per la problematica

dell'assicurato sia allo scopo di ridurne la tendenza all'interpretatività

persecutorta e all'impulsività rabbiosa, sia allo scopo di sostenere il tono

dell'umore, può migliorarne la capacità lavorativa ed é necessaria a mio avviso

al fine di ottenere quel 60% di capacità lavorativa in attività adattata indicata

nel precedente paragrafo, nell'arco di circa 6 mesi. E' opportuno verificare

l'adesione alla terapia farmacologica attraverso il dosaggio plasmatico

regolare dei farmaci antidepressivo, antipsicotico e stabilizzatore dell'umore.

ALTRI

QUESITI DEL MEDICO SMR

Evoluzione

rispetto alla valutazione peritale del 2013: ritengo di avere dato una risposta

esaustiva a tale quesito nei precedenti paragrafi. (…)." (doc. AI

115/11-13)

Il

dr. __________, nel rapporto finale SMR del 21 aprile 2015 (doc. AI 116/1-3),

ha confermato la valutazione peritale del CPAS, precisando che –

ritenuto un peggioramento della sitauazione medica dal 4 luglio 2014 (data del

primo ricovero in __________) – la capacità lavorativa nell’attività

abituale è del 40% dal 4 luglio 2014 mentre che in un’attività adeguata – rispettosa delle limitazioni funzionali

poste oltre che delle seguenti ulteriori limitazioni funzionali necessarie per

l’integrazione professionale: “(…) mansioni semplici, ripetitive in contesto

lavorativo costituito da un piccolo gruppo si persone, in assenza di intensi

contatti relazionali. Solo di rado lavori sopra l’altezza della testa. Non

rotazioni del tronco ripetute (…)” (doc. AI 116/2) – la capacità lavorativa è del 60% sempre

dalla stessa data.

2.7

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le

conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se

un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né

la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23

aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V

160.

consid. 1c), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

Inoltre,

in DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pagg. 33 segg.), la nostra Corte federale

ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che

il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,

non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento

(DTF 125 V 354).

Circa

il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i

servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni

mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale

dell'assicurato – determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA – di esercitare

un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente

esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico

nei singoli casi.

Scopo

e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità,

per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli

aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro

specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la

capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una

chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale.

Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (STF 9C_9/2010 del

29.

settembre 2010 e 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2 pubblicata in

SVR 2009 IV Nr. 56 pag. 174, con riferimenti).

Tuttavia,

nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sul-l’affidabilità e sulla

concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile

fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 con

riferi-menti (in particolare alla DTF 139 V 225 e 135 V 465).

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo

di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare

sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15

gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla

luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante

attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_947/2011 del

27.

gennaio 2012 consid. 4.2;8C_5/2011 del 27 giugno 2011 consid. 5.4;

8C_790/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 6;8C_828/2007 del 23 aprile 2008

consid. 7; DTF 125 V 353 consid. 3a/cc; Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a/cc; in argomento vedi anche Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des

Bundesgeri-chts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 398-399) e che il solo fatto

che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è

sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; vedi anche

Meyer/Reichmuth, op. cit, ad art. 28a, pag. 395);

2.8

Ritornando

al caso in esame, dopo attento esame della documentazione agli atti, questo

TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione, non può, sulla sola base degli

atti e senza gli ulteriori necessari accertamenti, confermare che dal luglio

2014.

la capacità lavorativa in un’attività adeguata è del 60%.

Se

da una parte è chiaro e incontestato che –

in concomitanza con il primo ricovero presso la __________ nel luglio 2014;

prima ammissione dal 04.07.2014 al 08.08.2014 e seconda ammissione dal

26.01.2015

al 23.03.2015 (cfr. doc. AI 101/1-7 e 114/1-2) – dal luglio 2014 la situazione valetudinaria

è peggiorata, dall’altra non è dato a sapere, e nemmeno risulta dalla perizia

del 20 marzo 2015 del CPAS (doc. AI 115/1-14), come il dr. __________ abbia

potuto concludere per una capacità lavorativa del 60% in un’attività adeguata a

contare dal 4 luglio 2014.

Infatti,

il CPAS ha evidenziato che “(…) ritengo che in un'attività adeguata, in cui

vengano affidate all'assicurato mansioni semplici, ripetitive, in un contesto

lavorativo costituito da un piccolo gruppo di persone, in assenza della necessità

di intensi contatti relazionali finalizzati allo svolgimento del lavoro, la capacità

lavorativa del paziente aumenti al 60%. Da notare che a tale incremento della

capacità lavorativa, come verrà precisato ulteriormente, contribuirebbe a mio

modo di vedere, l'adesione alla terapia psicofarmacologica prescritta. (…)”

(doc. AI 115/13, la sottolineatura è del redattore) e, con riferimento

all’obbligo di ridurre il danno, ha precisato che “(…) l'adesione alla

terapia farmacologica attuale, che ritengo adeguata per la problematica

dell'assicurato sia allo scopo di ridurne la tendenza all'interpretatività

persecutoria e all'impulsività rabbiosa, sia allo scopo di sostenere il tono

dell'umore, può migliorarne la capacità lavorativa ed é necessaria a mio

avviso al fine di ottenere quel 60% di capacità lavorativa in attività adattata

indicata nel precedente paragrafo, nell'arco di circa 6 mesi. E' opportuno

verificare l'adesione alla terapia farmacologica attraverso il dosaggio

plasmatico regolare dei farmaci antidepressivo, antipsicotico e stabilizzatore

dell'umore. (…)” (doc. AI 115/13, la sottolineatura è del redattore).

Il

dr. __________ (oltretutto non specialista in materia) – viste le suesposte emergenze, senza

interpellare il CPAS circa l’inizio dei sei mesi necessari di adeguata adesione

alla terapia farmacologica prescritta e soprattutto senza verificarne l’esito – non poteva dunque ancora concludere per

una capacità lavorativa del 60% in un’attività adeguata dal 4 luglio 2014.

Va

qui evidenziato che dalla perizia del CPAS nemmeno risulta quale sia l’abilità

lavorativa in un’attività adeguata prima dell’esecuzione (necessaria per

raggiungere la prospettata capacità lavorativa del 60%) dell’adesione alla

terapia farmacologica prescritta per un periodo di sei mesi.

Ma

vi è di più. Viste le gravi disabilità riscontrate dal CPAS e di cui si dirà meglio

in seguito – ancorché il

consulente in integrazione professionale è la persona che meglio di chiunque

altro è in grado di emettere una valutazione circa le attività esigibili e

compatibili con le limitazioni funzionali indicate in sede medica (cfr. RtiD

II-2008 pag. 274 [STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008] consid. 4.3; vedi anche,

fra le tante, le STF 9C_ 721/2012 del 24 ottobre 2012 [con la quale il TF ha confermato

la STCA 32.2012.41 del 24 luglio 2012] e 9C_439/2011 del 29 marzo 2012 [con la

quale l’Alta Corte ha confermato la STCA 32.10.252 del 14 aprile 2011]) –, questo Tribunale ritiene che i periti del

CPAS avrebbero dovuto confrontarsi in maniera più approfondita e compiutamente

con un aspetto di fondamentale importanza al fine di poter esprimere una

valutazione attendibile in merito alla capacità lavorativa residua

dell’interessato, ovvero quello relativo all’esigibilità di un’attività

adeguata ai suoi disturbi di salute.

Avuto

riguardo alla grave disabilità riscontrata dai periti nelle risorse concernenti

l’“Organizzazione dei compiti”, la “Flessibilità” il “Giudizio”,

l’“Assertività” e l’“Integrazione nel gruppo” e considerata anche

la disabilità moderata nella “Persistenza” (cfr. la “Descrizione

risorse e déficit (criteri Mini ICF), sopra riprodotta in esteso, sub doc. AI

115/11-13), questo Tribunale rileva che non emerge in maniera chiara se

i periti – perlomeno prima

dell’esecuzione dei 6 mesi necessari di adeguata adesione alla terapia

farmacologica – intendessero

limitare l’effettiva possibilità reintegrativa dell’assicurato ad un ambito

protetto oppure no. Questo vale a maggiore ragione visto che gli stessi periti

in merito alla reintegrazione professionale concludono che “(…) allo scopo

di favorire una reintegrazione parziale nel mondo del lavoro dell'assicurato, ritengo

necessaria la messa in atto di misure di riallenamento al lavoro e valutazione

delle competenze, allo scopo di sostenerlo nell'integrazione di un'attività adeguata,

che tenga conto dei limiti presentati. (…)” (doc. AI 115/13 la sottolineatura

è del redattore).

Sull'impossibilità

di esercitare, per motivi psichici, un'attività lucrativa sul mercato

equilibrato del lavoro vedi, in particolare: la STCA 32.2011.254 dell'8 agosto

2012, cresciuta incontestata in giudicato, nella quale il TCA ha considerato

che le condizioni poste dai periti medici a proposito del lavoro “ideale”

– corrispondente “ad un ambiente di lavoro che riesca a tollerare i limiti

dettati dal disturbo di personalità dell’interes-sata, quindi sereno e non

conflittuale, con possibilità di lavorare in maniera autonoma, in assenza di

colleghi competitivi ed in generale dove non sia indispensabile essere in grado

di inserirsi in uno spirito di gruppo” – sono irrealistiche considerate le

esigenze poste attualmente dal mercato del lavoro; la STF 9C_984/2008 del 4

maggio 2009, concernente un assicurato il cui disturbo della personalità

(personalità borderline) implicava la necessità di lavorare in un ambiente

confinato e protetto, fuori da ogni stress professionale e sociale, nella quale

il TF ha ritenuto che le concessioni smisurate che verrebbero richieste a un

potenziale datore di lavoro, rendano l’esercizio di un’attività lucrativa

incompatibile con le esigenze attuali del mondo economico e la STF 9C_910/2011

del 30 marzo 2012, nella quale l’Alta Corte ha considerato non realistiche, su

un mercato equilibrato del lavoro, le possibilità occupazionali per un

assicurato, ritenuto, da un punto di vista medico, ancora abile al lavoro in

maniera completa solo in un determinato ambiente lavorativo, nel quale sia

chiamato a svolgere compiti meno complessi, senza tempi assillanti, in un clima

lavorativo familiare e tollerante (per un ulteriore casistica vedi anche la

STCA 32.2015.14 del 2 novembre 2015).

2.9

Visto

tutto quanto precede – fermo restando il diritto ad almeno un quarto di

rendita dal 1. luglio 2015: dal luglio 2014 l’incapacità lavorativa è in ogni

caso almeno del 60% nella sua attività abituale e del 40% in un’altra attività

adeguata; inoltre anche volendo calcolare il reddito da valido aggiornando al

2015.

l’ultimo salario annuo di fr. 36'000.-- percepito nel 2008 dalla città di __________

(cfr. doc. AI 18/1-7) lo stesso é inferiore a quello da valido calcolato in

base ai dati statistici di cui alla TA1 del 2012 aggiornato al 2015 – gli atti vanno rinviati

all’amministrazione affinché, effettuati i necessari accertamenti medici (circa

l’esito dell’adeguata adesione alla terapia farmacologica prescritta per un

periodo di sei mesi, riguardo l’inizio della capacità lavorativa del 60% in un’attività

adeguata e in merito all’effettiva reintegrabilità dell’assicurato) si pronunci

nuovamente sulla domanda di prestazioni del 2 settembre 2014.

2.10

Quanto

alla valutazione economica, la stessa appare prematura visto che l’evoluzione

della capacità lavorativa in un’attività adeguata dal luglio 2014 deve ancora

essere compiutamente acclarata.

Al

riguardo questo Tribunale si limita a rilevare quanto segue.

Nella

STF 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 3.4, il TF ha confermato

l'applicazione da parte del Tribunale amministrativo federale, per la determinazione

dei redditi da raffrontare, dell'edizione 2010 della rilevazione della

struttura dei salari (RSS), considerato che la decisione amministrativa litigiosa

era stata emessa il 4 gennaio 2013 e l'UAIE non poteva pertanto disporre dei

dati del 2012, la cui pubblicazione era avvenuta solo nel corso del mese di ottobre

2014.

(cfr. lettera circolare AI n. 328 dell'Ufficio federale delle assicurazioni

sociali, UFAS, del 22 ottobre 2014), consolidando così la giurisprudenza

secondo la quale sono determinanti i dati statistici più attuali a disposizione

al momento della decisione di rendita (cfr. STF 8C_78/2015 del 10 luglio 2015

consid 4 e 9C_526/2015 dell'11 settembre 2015 consid. 3.2.2).

Ritenuto

che la decisione che l’Ufficio AI – dopo aver effettuato i succitati accertamenti

medici (cfr. consid. 2.9) – dovrà emettere sarà posteriore alla pubblicazione

dei dati del 2012, il reddito da invalido andrà stabilito facendo capo

all’edizione 2012 della Tabella TA1 (in argomento cfr. la STCA 31.2015.109 del

27giugno 2016, consid. 2.10).

Va

inoltre segnalato che, nella STF 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 al consid. 5.4,

il TF ha confermato il principio posto dal TCA secondo cui la riduzione del

salario statistico deve avvenire tramite l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto

come l’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe problematica poiché

siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente

verificabili in sede giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata ancora

confermata dall’Alta Corte nella STF 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid.

4.6

2.11

Quanto

al rinvio degli atti all’amministrazione va rilevato che nella STF 9C_243/2010

del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali

casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria

e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di

rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano

accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un

complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107

del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle ca-renze negli accertamenti

svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen

möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollstän-dig

ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem

kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensga-rantien) unbenommen, eine

Sache zurückzuweisen, wenn le-diglich eine Klarstellung, Präzisierung oder

Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115

del 27 ottobre 2011).

In

concreto ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso, si giustifica

pertanto il rinvio degli atti all’ammini-strazione affinché, effettuati i necessari

accertamenti medici (cfr. consid. 2.9), stabilisca in modo chiaro e attendibile

l’effettiva reintegrabilità e l’evoluzione della capacità lavorativa

dell’assicurato tanto nella sua attività abituale quanto in un’attività

adeguata dal luglio 2014.

2.12

In

simili circostanze, il ricorso va accolto.

Gli

atti, fermo restando il diritto ad almeno un quarto di rendita dal 1. luglio

2015, vanno rinviati all’Ufficio AI affinché, predisposti i necessari accertamenti

medici (cfr. consid. 2.9), si pronunci nuovamente sulla domanda di prestazioni

del 2 settembre 2014.

2.13

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio

AI.

Al

ricorrente, patrocinato dall’avv. RA 1, vanno inoltre riconosciute le

ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA) per complessivi fr. 2'000.-- (IVA

inclusa).

La

domanda di assistenza giudiziaria diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124 V

309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid.

5;9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5;9C_206/2011 del 16 agosto 2011

consid. 5).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§. Fermo

restando il diritto ad un quarto di rendita dal 1. luglio 2015, gli atti sono

rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al consid. 2.12.

2. Le

spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico a carico dell’Ufficio

AI, il quale verserà al ricorrente fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili (IVA

inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti