32.2015.139
Nuova domanda. Accertamento lacunoso. Fermo restando il diritto ad almeno un quarto di rendita dal 1° luglio 2015, rinvio atti all'amministrazione affinché, effettuati i necessari accertamenti medici,
6 settembre 2016Italiano44 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2015.139
FS
Lugano
6 settembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 settembre 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 5 agosto 2015 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1985, da ultimo attivo quale operaio generico presso il __________
(doc. AI 18/1-7), nel mese di dicembre 2009 ha inoltrato una domanda di
prestazioni AI (doc. AI 1/1-9).
Con
decisione del 18 luglio 2012 –
sulla base della perizia pluridisciplinare 6 aprile 2012 con complemento del 22
giu-gno 2012 del SAM (doc. AI 40/1-47 e 49/1-5) nonché del rap-porto finale 17
aprile 2012 con le annotazioni del 25 giugno 2012 del medico SMR dr. __________
(doc. AI 41/1-4 e 50/1) e vista la tabella con rapporto del consulente in
integrazione del 17 aprile 2012 (doc. AI 42/1-3) – l’Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni essendo il
grado d’invalidità inferiore a quello pensionabile del 40% (doc. AI 51/1-3).
Questo
Tribunale, con STCA del 25 ottobre 2012 cresciuta incontestata in giudicato
(doc. AI 62/1-6), ha dichiarato irricevibile, in quanto tardivo, il ricorso del
17 settembre 2012 inoltrato contro la suddetta decisione del 18 luglio 2012 e
ha trasmesso gli atti all’Ufficio AI affinché trattasse il rapporto 4 settembre
2012 della dr.ssa __________ alla stregua di una nuova domanda.
1.2. L’Ufficio
AI, dando seguito a quanto indicato da questo Tribunale nella succitata STCA
del 25 ottobre 2012 (doc. AI 62/1-6) ha predisposto i necessari accertamenti
medici e con decisione del 28 giugno 2013 –
sulla base della perizia psichiatrica dell’11 marzo 2013 con complementi del 24
maggio e del 4 giugno 2013 del dr. __________ (doc. AI 70/1-7 e 81/1-3) e vista
l’annotazione del 24 giugno 2013 del dr. __________ (doc. AI 82/1) – ha nuovamente negato il diritto a
prestazioni essendo il grado d’invalidità inferiore a quello pensionabile (doc.
AI 83/1-4).
Questa
decisione è stata confermata dal TCA con STCA dell’11 giugno 2014 (doc. AI
98/1-22) cresciuta incontestata in giudicato.
1.3. Nel
mese di settembre 2014 l’assicurato ha inoltrato una nuova richiesta di
prestazioni adducendo quale danno alla salute una “(…) grave depressione
dell’ansia (…)” (doc. AI 100/1-9).
Con
decisione del 5 agosto 2015, preavvisata il 3 giugno 2015 (doc. AI 123/1-4) e
oggetto della presente vertenza –
visti la perizia psichiatrica del 20 marzo 2015 firmata dalla dr.ssa __________
e dalla dr.ssa __________, __________ del CPAS (doc. AI 115/1-14), il rapporto
finale del 21 aprile 2015 del medico SMR dr. __________ (doc. AI 116/1-3) e la
valutazione del consulente in integrazione del 27 maggio 2015 con allegata la
tabella elaborata il 2 giugno 2015 (doc. AI 121/1-2 e 122/1-3) – l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicu-rato
il diritto ad un quarto di rendita dal 1. luglio 2015 (dopo l’anno di carenza
ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI).
1.4. Con
il presente ricorso l’assicurato, tramite l’avv. RA 1, ha contestato la valutazione
medica (la situazione sarebbe molto più grave di quella esposta e meriterebbe
un attento esame dal profilo lavorativo) e quella economica (la riduzione dal
reddito da invalido del 13% e non del 15% quale multiplo di 5 ai sensi della
giurisprudenza) chiedendo l’annullamento della decisione 5 agosto 2015 e il
riconoscimento del diritto ad una mezza rendita dal 1. luglio 2015. Contestualmente
ha postulato l’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
1.5. Con
la risposta di causa – osservato
che la valutazione medica non è stata smentita da altri certificati
specialistici attestanti una diversa situazione clinica o un peggioramento duraturo
delle sintomatologie rilevate e che anche aumentando (corretamente) la riduzione
dal reddito da invalido al 15% il grado d’invalidità si attesterebbe al 49% – l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il
ricorso.
1.6. Con
scritto del 5 ottobre 2015 l’insorgente –
sostenuto che la valutazione peritale della capacità lavorativa del 60% in
un’attività adeguata sarebbe incongruente con la “Descrizione risorse e
deficit (criteri Mini ICF)”, che l’asserito miglioramento tramite
l’assunzione farmacologica prescritta sarebbe un’ipotesi non verificata, che la
riduzione dal reddito da invalido non sarebbe debitamente motivata e che la
perizia non terrebbe conto né della capacità di tenuta nel contesto di
un’attività lavorativa né dell’assenza dal lavoro da oltre sei anni – ha chiesto “(…) che venga riconosciuta
almeno una mezza rendita all’assicurato, ed in via subordinata che l’incarto
venga rinviato all’AI per ulteriori accertamenti, posto come una mezza rendita
debba essere ritenuto accertato (…)” (VII).
1.7. Con
osservazioni del 13 ottobre 2015 –
ribadito che la valutazione medica rispetterebbe i requisiti posti in merito
dalla giurisprudenza e non sarebbe stata validamente contestata, osservato che
la riduzione globale del 15% dal reddito da invalido “(…) tiene
adeguatamente conto sia del fatto che l’assicurato debba svolgere delle
attività leggere sia del fatto che quest’ultimo possa esercitare dette attività
a tempo parziale (tasso di occupazione pari al 60%). (…)” e precisato che “(…)
altre circostanze personali che potrebbero giustificare una decurtazione
maggiore sul reddito statistico da invalido non ve ne sono. In particolare, non
la giovane età dell'assicurato (del 1985), che aveva 30 anni al momento
dell'emanazione della decisione formale da parte dell’UAl. Anche la nazionalità
e il tipo di permesso di soggiorno (in casu il permesso C; cfr. in materia
Pratique VSI 6/2000, pag. 314 consid. 5a/cc) non permettono di applicare alcuna
(ulteriore) decurtazione sul reddito statistico da invalido, così come giustamente
argomentato dall'amministrazione sub. doc. 122 incarto Al. (…)” (XI) – l’Ufficio AI ha confermato la domanda di
reiezione del ricorso.
1.8. Con
scritto del 19 ottobre 2015 –
rilevato, in particolare, che la perizia del CPAS è stata fatta durante un
periodo in cui era degente presso la Clinica psichiatrica __________ di __________,
che i periti non avrebbero valutato la capacità di garantire una presenza
continuativa sul posto di lavoro, che l’aspetto diagnostico non sarebbe stato
affrontato pienamente, che nella riduzione dal reddito da invalido bisogna
tenere conto di ulteriori fattori (la lunga assenza dal mercato del lavoro,
l’affezione che lo svantaggia in quel contesto, la ridotta resa e l’esigenza di
poter svolgere l’attività in maniera isolata) e che per il reddito da valido
non potevano essere applicati i dati statistici –
l’insorgente ha concluso che “(…) in siffatta circostanza, tutto ben
considerato il riconoscimento di una mezza rendita verrebbe accettato, ma
non in misura inferiore, che non si attaglia in alcun modo ad una situazione di
oggettiva limitazione valetudinaria. (…)” (XIII).
Su
dette considerazioni – pur avendo avuto la possibilità di esprimersi
(XIV) – l’amministrazione è rimasta silente.
Con
ulteriore scritto del 16 settembre 2016 l’avv. __________ ha trasmesso al TCA
il certificato per l’ammissione all’assi-stenza giudiziaria con la relativa
documentazione XV e XV/bis).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di princi-pio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31
agosto 2015;8C_855/2010 dell’11 luglio 2011;9C_211/2010 del 18 febbraio
2011).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto a
un quarto di rendita dal 1. luglio 2015. L’assicurato postula il riconoscimento
del diritto ad almeno una mezza rendita e, subordinatamente, il rinvio degli
atti all’amministrazione per ulteriori accertamenti.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno pre-sunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
con-genita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicher-heit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag.
1411, n. 46).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'ese-cuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il
raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento
dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da
invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la
valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone
intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA,
decisio-ne su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita
(DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01
del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
2.4. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che é decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter prati-camente esigere dall'assicurato di valersi
della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino
intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977
pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984
pag. 342, 607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter,
Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2014, pag. 98).
Al
riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
" (…)
Tra
Fatti
i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare
un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono es-sere annoverati -
oltre alle malattie mentali propriamente dette - le anomalie psichiche
parificabili a malattia. Non sono considerati ef-fetti di uno stato psichico
morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per
l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando pro-va di buona volontà; la misura di quanto è
ragionevolmente esigi-bile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bi-sogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato
può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa
che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In
quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può da lui
ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di
guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo
accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;
di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che
l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui
pre-tesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102
V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V
298 consid. 4c in fine).
(…)"
(STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2).
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),
l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del
18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag.
182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento
di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa
da uno spe-cialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13
luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
2.5. Qualora
una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità
era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova
richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado
di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni
(art. 87 cpv. 2 e 3 OAI, fino al 31 dicembre 2011 cpv. 3 e 4 OAI). Il TFA, nella
DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata
dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo, ha precisato
la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la nuova
domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 2 e 3 OAI. Scopo di
questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba costantemente
chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è
già stata rifiutata da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130
V 64 consid. 5.2.3; 117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione
non è soddisfatta l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando
una decisione in tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante
modifica suscettibile di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione
è obbligata ad entrare nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; 117 V 198 consid. 4b; 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10;
Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung,
Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pagg. 84-86).
Se
l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie
da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la modifica del
grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente
realizzata (DTF 109 V 115, vedi anche STF 9C_80/2013 del 18 settembre 2013
consid. 3.2). In tal caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione
di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 41 vLAI, art. 87segg. OAI; Pratique VSI 1999 pag. 84; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als
Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision
von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des Schweizerischen
Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V
198). La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata
in vigore della LPGA il 1. gennaio 2003, il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido
dal 1. marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti;
DTF 130 V 343 consid. 3.5) e l’entrata in vigore il 1. gennaio 2012 dei cpv. 2
e 3 dell’art. 87 OAI corrispondenti ai precedenti cpv. 3 e 4 dello stesso articolo.
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è moti-vo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal mo-mento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione al-lorché è durato
tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a
durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento
dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinan-te
il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre me-si senza interruzione
notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).
Al
riguardo nella DTF 140 V 2 l’Alta Corte ha stabilito che se l'invalidità rinasce
per motivi diversi da quelli che avevano giustificato in passato l'erogazione
di una rendita temporanea (nel frattempo soppressa) ci si trova in presenza di
un nuovo evento assicurato. In tal caso il versamento della nuova rendita
interviene al più presto dopo sei mesi dal nuovo annuncio all'AI (art. 29 cpv.
1 LAI). L'art. 88bis cpv. 1 lett. a OAI non è applicabile, nemmeno per
analogia.
L’art.
88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante
il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una
rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3 con
riferimenti).
Va
ancora rilevato che nella STF 8C_237/2014 del 21 gennaio 2015 pubblicata in DTF
141 V 9 e SVR 2015 IV Nr. 21, pag. 62, il TF ha stabilito che “(…) se i
fatti determinanti per il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto
da lasciar apparire una notevole modificazione dello stato di salute da giustificare
una revisione, il grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla
base di fatti accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a
precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; sentenze
9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2;9C_226/2013 del 4 settembre 2013).
Per questa ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello stato di salute e
della capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro clinico
esistente non osta alla soppressione di una rendita (consid. 5 e 6). (…)”
(regesto della DTF 141 V 9).
2.6. Nella
fattispecie in esame, come accennato (cfr. consid. 1.3), l’Ufficio AI è entrato
nel merito della nuova domanda di pre-stazioni del mese di settembre 2014.
L’amministrazione
– visti il rapporto 14 agosto 2014
della degenza dell’assicurato dal 4 luglio all’8 agosto 2014 presso la Clinica
psichiatrica __________ di __________ (__________) (doc. AI 101/1-7), l’annotazione
8 settembre 2014 nella quale medico SMR dr. __________ indica la necessità di
una rivalutazione peritale psichiatrica (doc. AI 103/1) e il rapporto 5 novembre
2014 della dr.ssa __________ che attesta un peggioramento clinico (doc. AI
107/1) – ha ordinato una perizia
psichiatrica a cura del CPAS (doc. AI 109/1-2, 110/1-3, 111/1-2 e 112/1).
Nella
perizia psichiatrica del 20 marzo 2015 (firmata dalla dr.ssa __________, FMH in
psichiatria e psicoterapia, e dalla dr.ssa __________, __________ del CPAS;
cfr. doc. AI 115/1-14) – premesso
che “(…) si tratta della terza valutazione peritale per l’Al. La valutazione
effettuata si basa sulla documentazine messami a disposizione e su due colloqui
di 60 minuti ciascuno effettuati con l'assicurato presso il mio studio nelle
date 27.1.2015 e 12.2.2015. E' stato inoltre effettuato un colloquio telefonico
con il Dr. __________, capo-clinica presso la Clinica Psichiatrica __________,
in data 25.2.2015. E' stato poi effettuato un colloquio telefonico con la dr. __________,
psichiatra curante ambulatoriale dell'assicurato, in data 26.2.2015. E' stato infine
richiesto il dosaggio ematico dei farmaci assunti dal signor RI 1, effettuato
presso la Clinica psichiatrica __________ il 27.1.2015 e il 28.1.2015. Ho ritenuto
necessario, data la complessità del caso, attendere che il periodo di osservazione
clinica relativa all'ultimo ricovero dell'assicurato (iniziato il giorno prima
del primo colloquio peritale fosse sufficientemente prolungato da consentire
ciò che poi è stata una ridefinizione diagnostica: per tale ragione la perizia
ha richiesto tempi di redazione più prolungati. (…)” (doc. AI 115/2) –
i periti del CPAS hanno posto, con ripercussioni sulla capacità lavorativa, la
diagnosi di “(…) disturbo di personalità misto (tratti borderline e
istrionici) (ICD 10: F 61.0) (…)” e, senza ripercussioni sulla capacità
lavorativa, quella di “(…) ritardo mentale lieve (ICD 10: F 70) (…)”
(doc. AI 115/9).
I
periti, dopo aver effettuato la ricostruzione degli atti e descritta
l’anamnesi, in sede discussione si sono così espressi: “(…) Il signor RI 1 è
un uomo di 29 anni, coniugato, con una figlia di 4 anni ed una di pochi mesi.
Dopo una prima infanzia trascorsa in __________, accudito dai nonni paterni, e
secondo quanto il paziente afferma, esposto a una situazione di ripetuta
violenza ed aggressività da parte del nonno, sofferente di dipendenza d'alcol,
l'assicurato a 6 anni ha raggiunto il padre in Svizzera. L'assicurato è stato
quindi accolto presso I’istituto __________ dai 7 ai 16 anni ed ha frequentato
le scuole speciali. Non ha potuto concludere l'apprendistato di giardiniere
paesaggista che aveva iniziato e, a quanto afferma l'assicurato, il rapporto
con il datore di lavoro dell'apprendistato si sarebbe interrotto in modo
improvviso per l'insorgere di conflitti. Ha svolto successivamente vari
impieghi come operaio generico. Ha beneficiato per un periodo della disoccupazione
e dalla disoccupazione stessa è stato inserito in un programma occupazionale
nel 2009 dove, nel mese di agosto, ha subito un infortunio a seguito del quale
non ha più ripreso l'attività professionale. A seguito di tale infortunio
infatti il paziente ha presentato una sintomatologia dolorosa che [è]
stata oggetto di una perizia multidisciplinare da parte del SAM nel 2012. Sulla
base di tale perizia non è stato riconosciuto al paziente il diritto a una
rendita d'invalidità. Una nuova domanda di prestazioni Al viene depositata
nello stesso anno e all'inizio 2013 viene effettuata una nuova perizia da parte
del dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia. In assenza di diagnosi
psichiatriche con ripercussioni sulla capacità di lavoro, il diritto alla
rendita Al viene nuovamente rifiutato nel mese di marzo 2013. La decisione è
oggetto di ricorso presso il tribunale Cantonale delle Assicurazioni, respinto
in data 11.6.2014. Una nuova domanda di rendita Al è presentata a inizio
autunno 2014, a seguito del ricovero del paziente presso la Clinica Psichiatrica
__________ conclusosi con diagnosi di "psicosi non organica non specificata";
nell'ambito di tale nuova domanda per I’AI viene richiesta la presente perizia.
Ricordiamo che dal punto di vista psichiatrico, il paziente è stato esaminato
in due occasioni dal dr. __________ nel 2011, che, a quanto emerge dagli atti,
collocava il paziente dal punto di vista diagnostico nell'area di un grave
disturbo della personalità o di una "malattia di valenza psicotica (scivolamenti
psicotici)". II paziente non si è presentato al colloquio successivo con
il curante poiché, afferma, lo trovava troppo "freddo" nella
relazione. Nel mese di aprile 2012 inizia la presa in carico presso la dr.ssa __________
che prosegue nell’attualità. La dr.ssa __________ pone diagnosi di
"disturbo psicotico cronico" e imposta una terapia neurolettica
associando diverse molecole. Nel gennaio 2015 il signor RI 1 viene nuovamente
ricoverato in regime volontario su richiesta della curante presso la Clinica
psichiatrica __________. Nel corso del ricovero l’inquadramento diagnostico
viene ridefinito e, sulla base del colloquio avuto con il dr. __________, capo
clinica, vengono poste le seguente diagnosi conclusive: "disturbo di
personalità NAS"; "ritardo mentale lieve". Sulla base di un esame
attento di tutta la documentazione a mia disposizione, dei colloqui avuti con i
curanti, dr.ssa __________ e dr. __________, dei colloqui avuti con l'assicurato,
ritengo che il paziente presenti un disturbo della personalità misto con
tratti borderline e istrionici. Tale inquadramento diagnostico poggia sulla
presenza dei seguenti elementi, già evidenziati nel rapporto del dr. __________
relativo ai due incontri avuti con il paziente, nella perizia redatta dal dr. __________,
nel colloquio avuto il dr. __________, ed emersi nei colloqui avuti con il paziente:
presenza di rabbia intensa e di una marcata impulsività con difficoltà a controllare
la rabbia, come mostrato dai costanti litigi riportati con la moglie, dalle
aggressioni fische avute con il padre che hanno implicato l'intervento della polizia,
dall'aggressione verso una famigliare ricoverata in Clinica Psichiatrica __________
che ha necessitato l'intervento degli infermieri; è inoltre riferito nel
rapporto del dr. __________ e dal paziente stesso una forte intolleranza alla
solitudine (il paziente riferisce di provare un'intensa ansia ad uscire di casa
in assenza della moglie e riferisce una rimozione dell'angoscia quando si trova
in contesti istituzionali – Istituto __________ in adolescenza e __________ in
età adulta) e la tendenza ad un'interpretatività persecutoria laddove l'assicurato
si trovi in situazioni di stress (ad esempio difficoltà relazionali, ostacoli
incontrati nelle procedure amministrative). Tale interpretatività persecutoria
emerge come un elemento maggiormente rilevante negli ultimi anni, seppure non
abbia o non abbia ancora un'intensità tale da rientrare in un vero e proprio disturbo
delirante: in effetti osserviamo che le diagnosi poste dai diversi curanti che
hanno esaminato il paziente negli ultimi anni (Dr. __________, Dr.ssa __________,
curanti presso la __________) oscillano costantemente tra un disturbo psicotico
e un grave disturbo della personalità con frequenti scivolamenti psicotici. Dal
punto di vista comportamentale, tale tendenza all'interpretattvità persecutoria
si concretizza in un'alternanza tra ritiro sociale e agiti aggressivi, favoriti
anche dall'impulsività. All'area del disturbo istrionico appartengono invece lo
stile di eloquio impressionistico e una tendenza globale alla drammatizzazione
e all'espressione esagerata delle emozioni. Nell'ambito di quest’area psicopatologica
ritengo che siano anche da leggere i sintomi allucinatori riferiti dal
paziente: esiste infatti senz'altro una incoerenza, già rilevata dai precedenti
periti, tra la drammaticità dei contenuti riferiti dal paziente in merito tanto
alle allucinazioni uditive che a quelle visive e l'assoluta assenza di reazioni
comportamentali coerenti con quanto riferito, in particolare movimenti di
inseguimento oculare, attitudini d'ascolto, blocchi e interruzioni
nell'eloquio. Ripercorrendo l'anamnesi del paziente, si evidenzia anche che
relativamente alla sintomatologia dolorosa riferita dallo stesso, i colleghi
neurologi riferivano una discrepanza tra il danno oggettivabile e la sintomatologia
lamentata dal paziente ed anche in quel caso è stato riportato un atteggiamento
teatrale. La ricerca di attenzione con modalità drammatizzate rispetto al
proprio stato di reale sofferenza è senz'altro un elemento che è stato osservato
da interlocutori diversi. Da notare inoltre, rispetto la sintomatologia allucinatoria
riferita, che data la storia traumatica del paziente è anche ipotizzabile che
la sintomatologia riferita dall'assicurato come "allucinazione" o
"visione", sia nella realtà costituita da immagini intrusive di
origine traumatica. Non sono tuttavia presenti gli altri elementi
caratteristici per un disturbo post-traumatico da stress. La diagnosi di
disturbo della personalità di area borderline è inoltre supportata dalla valutazione
strutturale della personalità, che colloca l'assicurato nel primo test di
Rorschach nell'area della "struttura psicotica" e nel secondo test
nell'area di struttura "stato limite inferiore". Sulla base di
quanto sopra illustrato ritengo che il grave disturbo della personalità di cui
soffre il paziente, che per definizione esiste da prima dell'inizio dell'attività
lavorativa, si sia caratterizzato negli ultimi anni per una maggiore rilevanza
dell'interpretatività persecutoria come risposta alle situazioni di stress relazionale
o ambientale, collocando pertanto la diagnosi al limite tra il grave disturbo
della personalità e il disturbo psicotico (le diagnosi poste infatti continuano
a oscillare tra i due ambiti). La tendenza ingravescente all'intepretatività
persecutoria è a mio avviso l'elemento di cambiamento più rilevante dall'ultima
perizia psichiatrica effettuata e il principale elemento che giustifica l'esistenza
di un'incapacità lavorativa parziale, meglio dettagliata in seguito. Per
quanto concerne la terapia farmacologica impostatata in __________, essa appare
coerente con lo scopo di offrire all'assicurato un migliore controllo degli aspetti
impulsivi e della tendenza all'interpretatività (stabilizzatore dell'umore associato
a neurolettico a dosaggio medio-basso) e a sostenere il tono dell'umore
(antidepressivo). Quest'ultimo è in effetti riferito dal paziente come
deflesso, in assenza di altri elementi caratteristici del disturbo depressivo
(ideazione di colpa e autosvalutativa, anedonia). All'osserzione clinica
peraltro l'umore appare soprattutto stabilmente disforico, altra caratteristica
appartenente al disturbo di personalità borderline. La diagnosi di ritardo
mentale lieve è stata posta nel corso dell'ultimo ricovero presso la Clinica
Psichiatrica __________ sulla base della valutazione testale, dell'osservazione
clinica e della storia del paziente. La somministrazione della scala Wais nel
corso del precedente ricovero aveva mostrato un quadro compatibile con un
ritardo mentale lieve, che non era stato tuttavia confermato dal test delle
matrici di Raven. Nel corso del colloquio con il dr. __________ è tuttavia
emerso che, malgrado le matrici di Raven non abbiano confermato pienamente il
risultato della Wais, la storia personale dell'assicurato, che ricordiamo ha
frequentato le scuole speciali, l'osservazione clinica e le difficoltà di
adattamento hanno portato alla formulazione di tale diagnosi. Per quanto da me
direttamente osservabile, ho potuto mettere in evidenza a fronte di domande
complesse, una certa difficoltà di comprensione e la necessità di formulare la
domanda in termini più semplici, la presenza di un pensiero concreto e una difficoltà
di astrazione. La capacità di giudizio e pianificazione appaiono inoltre inadeguate,
in particolare per quanto concerne la decisione di avere due figli, data la
precaria situazione economica e l'assenza di integrazione e di una attività lavorativa
per quanto concerne la compagna, decisione che sembra non avere tenuto conto
del rischio elevato di venirsi a trovare in difficoltà aggiuntive, come nell'attualità,
dove la moglie è oggetto di una procedura di espulsione. La presenza di un
ritardo mentale lieve peraltro favorisce tanto la dimensione dell'impulsività
che la dimensione dell'interpretatività persecutoria a fronte di situazioni complesse.
(…)” (doc. AI 115/9-11).
Circa
le conseguenze sulla capacità lavorativa, la reintegrazione professionale,
l’obbligo di ridurre il danno ed i quesiti posti dal medico SMR i periti hanno
formulato la seguente valutazione:
" (…)
B. CONSEGUENZE
SULLA CAPACITA' LAVORATIVA
Descrizione
risorse e deficit (criteri Mini ICF)
1. Rispetto
delle regole
Per
quanto da me direttamente osservabile e quanto evincibile dagli atti, l'assturato
si è sempre presentato regolarmente agli appuntamenti fissati e non emergono
dati relativi ad un assenteismo sul posto di lavoro. Tuttavia emergono da un
lato una probabile non piena compliance alla terapia farmacologica, dato che i
farmaci in ingresso in Clinica psichiatrica apparivano tutti sotto dosati, e, a
quanto emerge dai colloqui, l'assicurato avrebbe interrotto il rapporto di
lavoro in corso di apprendistato in maniera impulsiva sulla base di un
conflitto con il datore di lavoro. In virtù di questi elementi ritengo che
sussista in quest'area una moderata disabilità.
Considerandi
2.
Organizzazione
dei compiti
Alla
luce della disabilità cognitiva recentemente riconosciuta e diagnosticata,
ritengo che la capacità di organizzare e pianificare sia caratterizzata da una
disabilità grave.
3.
Flessibilità
La
disabilità cognitiva e la tendenza a un'interpretatività persecutoria nelle
situazioni di stress determinano, a mio modo di vedere, una disabilità da grave
a completa per quanto concerne quest'area.
4.
Competenza
Per
quanto concerne le competenze tecniche su compiti semplici e ripetitivi come
quelli richiesti ad un operario generico (ultima attività professionale svolta)
non vi sono elementi che depongono per una disabilità.
5.
Giudizio
Alla
luce della disabilità cognitiva e della tendenza all'interpretatività
persecutoria, la capacità di giudizio dell'assicurato in una situazione di
contesto complessa è da considerarsi caratterizzata da una disabilità da grave
a completa.
6.
Persistenza
La
disabilità cognitiva rende verosimilmente la capacità di mantenere un livello
continuo di performance nel tempo parzialmente compromessa. Ritengo in
quest'area la disabilità moderata.
7.
Assertività
La
tendenza all'interpretatività persecutoria, la difficoltà a controllare la
rabbia e la tendenza ad agirla in modo impulsivo, portano a concludere su
questa area per una disabilità grave, migliorabile dall'adesione alla terapia
farmacologica attuale.
8.
Contatto
con gli altri
Per
quanto si può evincere dagli atti e dai colloqui avuti con l'assicurato, lo
stesso presenta un comportamento improntato al ritiro sociale, con episodiche
manifestazioni di rabbia e aggressività. Ritengo pertanto in quest'area la
presenza di una disabilità grave, anch'essa potenzialmente migliorabile
dall’adesione all'attuale terapia farmacologica.
9.
Integrazione
nel gruppo
Per
le ragioni sopra indicate ritengo che l'assicurato presenti una disabilità
grave per quanto concerne le possibilità di integrarsi in maniera arminiosa in
un gruppo. Tali possibilità sono tuttavia potenzialmente migliorabili con
l’adesione all'attuale terapia farmacologica.
10.
Relazioni
intime
Le
relazioni intime dell'assicurato, intese come relazioni con la famiglia di
origine e con quella acquisita si caratterizzano per una marcata
conflittualità. Il paziente sembra invece riuscire a proteggere la relazione con
i propri figli e non emergono fino all'attualità elementi di aggressività nei
loro confronti. La disabilità in quest'area ritengo sia pertanto da considerarsi
come moderata.
11.
Attività
spontanee
Da
quanto riferito dall'assicurato, lo stesso alterna giorni in cui passa l'intera
giornata a letto giorni in cui partecipa all'attività famigliari e aiuta la
moglie nell'accudimento dei bambini e nella gestione della casa. Ritengo
pertanto in quest'area la presenza di una disabilità moderata, migliorabile con
l'adesione alle terapie farmacologiche.
12.
Cura
di sé
Per
quanto sia stato da me direttamente osservabile l'assicurato è in grado di prendersi
cura di sé adeguatamente e non emergono elementi per un'assenza di autonomia in
tal senso. Su quest’area ritengo pertanto che non sussista alcuna disabilità.
13.
Mobilità
L'assicurato
riferisce di avere difficoltà ad uscire di casa se non è accompagnato dalla
moglie. Ritengo tuttavia che non sussistano elementi psicopatologici tali da
giustificare in quest'area una completa disabilìtà. Ritengo che possa essere
esigibile che, in particolare con un'assunzione regolare delle terapie
farmacologiche attuali, il paziente riprenda ad uscire da solo. Ritengo
pertanto in quest'area l'esistenza di una disabilità moderata.
Capacità
di lavoro nell'attività attuale o da ultimo svolta
Per
quanto concerne l'attività da ultimo svolta, ovvero quella di operaio generico
in un contesto di lavoro di gruppo, ritengo sulla base degli elementi sopra
dettagliati che l’assicurato presenti un’incapacità lavorativa del 60%. In
particolare la tendenza all’interpretatività persecutoria in situazioni di
stress, l’impulsività, la difficiltà a gestire la rabbia inficiano la capacità
di integrazione in un gruppo di lavoro con dinamiche relazionali intense e poco
strutturate.
Capacità
di lavoro in un'attivìtà adeguata
Ritengo
che in un'attività adeguata, in cui vengano affidate all'assicurato mansioni
semplici, ripetitive, in un contesto lavorativo costituito da un piccolo gruppo
di persone, in assenza della necessità di intensi contatti relazionali
finalizzati allo svolgimento del lavoro, la capacità lavorativa del paziente
aumenti al 60%. Da notare che a tale incremento della capacità lavorativa, come
verrà precisato ulteriormente, contribuirebbe a mio modo di vedere, l'adesione
alla terapia psicofarmacologica prescritta.
L'assicurato
stesso riferisce nel corso del nostro secondo colloquio di ritenere che
nell'attualità potrebbe lavorare, in un contesto adatto, per un tempo parziale
che lui quantifica del 40%. Si sentirebbe adatto a svolgere un lavoro da
ufficio (registrazione documenti in Comune, archivio, ecc.). Afferma chiaramente
che si sentirebbe maggiormente in grado di lavorare da solo e non in un contesto
di gruppo.
REINTEGRAZIONE
PROFESSIONALE
Allo
scopo di favorire una reintegrazione parziale nel mondo del lavoro dell'assicurato,
ritengo necessaria la messa in atto di misure di riallenamento al lavoro e valutazione
delle competenze, allo scopo di sostenerlo nell'integrazione di un'attività
adeguata, che tenga conto dei limiti presentati.
OBBLIGO
Dl DIMINUIRE IL DANNO DA PARTE DELL’ASSICU-RATO
L'adesione
alla terapia farmacologica attuale, che ritengo adeguata per la problematica
dell'assicurato sia allo scopo di ridurne la tendenza all'interpretatività
persecutorta e all'impulsività rabbiosa, sia allo scopo di sostenere il tono
dell'umore, può migliorarne la capacità lavorativa ed é necessaria a mio avviso
al fine di ottenere quel 60% di capacità lavorativa in attività adattata indicata
nel precedente paragrafo, nell'arco di circa 6 mesi. E' opportuno verificare
l'adesione alla terapia farmacologica attraverso il dosaggio plasmatico
regolare dei farmaci antidepressivo, antipsicotico e stabilizzatore dell'umore.
ALTRI
QUESITI DEL MEDICO SMR
Evoluzione
rispetto alla valutazione peritale del 2013: ritengo di avere dato una risposta
esaustiva a tale quesito nei precedenti paragrafi. (…)." (doc. AI
115/11-13)
Il
dr. __________, nel rapporto finale SMR del 21 aprile 2015 (doc. AI 116/1-3),
ha confermato la valutazione peritale del CPAS, precisando che –
ritenuto un peggioramento della sitauazione medica dal 4 luglio 2014 (data del
primo ricovero in __________) – la capacità lavorativa nell’attività
abituale è del 40% dal 4 luglio 2014 mentre che in un’attività adeguata – rispettosa delle limitazioni funzionali
poste oltre che delle seguenti ulteriori limitazioni funzionali necessarie per
l’integrazione professionale: “(…) mansioni semplici, ripetitive in contesto
lavorativo costituito da un piccolo gruppo si persone, in assenza di intensi
contatti relazionali. Solo di rado lavori sopra l’altezza della testa. Non
rotazioni del tronco ripetute (…)” (doc. AI 116/2) – la capacità lavorativa è del 60% sempre
dalla stessa data.
2.7
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né
la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23
aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V
160.
consid. 1c), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
Inoltre,
in DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pagg. 33 segg.), la nostra Corte federale
ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che
il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore,
non permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento
(DTF 125 V 354).
Circa
il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i
servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni
mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale
dell'assicurato – determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA – di esercitare
un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente
esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico
nei singoli casi.
Scopo
e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità,
per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli
aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro
specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la
capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una
chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale.
Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può
ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (STF 9C_9/2010 del
29.
settembre 2010 e 9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2 pubblicata in
SVR 2009 IV Nr. 56 pag. 174, con riferimenti).
Tuttavia,
nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sul-l’affidabilità e sulla
concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile
fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 con
riferi-menti (in particolare alla DTF 139 V 225 e 135 V 465).
Va
poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo
di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare
sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15
gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla
luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante
attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_947/2011 del
27.
gennaio 2012 consid. 4.2;8C_5/2011 del 27 giugno 2011 consid. 5.4;
8C_790/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 6;8C_828/2007 del 23 aprile 2008
consid. 7; DTF 125 V 353 consid. 3a/cc; Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.
3a/cc; in argomento vedi anche Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des
Bundesgeri-chts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 398-399) e che il solo fatto
che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è
sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20
marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe
con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; vedi anche
Meyer/Reichmuth, op. cit, ad art. 28a, pag. 395);
2.8
Ritornando
al caso in esame, dopo attento esame della documentazione agli atti, questo
TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute del ricorrente è stato
accuratamente vagliato dall’amministrazione, non può, sulla sola base degli
atti e senza gli ulteriori necessari accertamenti, confermare che dal luglio
2014.
la capacità lavorativa in un’attività adeguata è del 60%.
Se
da una parte è chiaro e incontestato che –
in concomitanza con il primo ricovero presso la __________ nel luglio 2014;
prima ammissione dal 04.07.2014 al 08.08.2014 e seconda ammissione dal
26.01.2015
al 23.03.2015 (cfr. doc. AI 101/1-7 e 114/1-2) – dal luglio 2014 la situazione valetudinaria
è peggiorata, dall’altra non è dato a sapere, e nemmeno risulta dalla perizia
del 20 marzo 2015 del CPAS (doc. AI 115/1-14), come il dr. __________ abbia
potuto concludere per una capacità lavorativa del 60% in un’attività adeguata a
contare dal 4 luglio 2014.
Infatti,
il CPAS ha evidenziato che “(…) ritengo che in un'attività adeguata, in cui
vengano affidate all'assicurato mansioni semplici, ripetitive, in un contesto
lavorativo costituito da un piccolo gruppo di persone, in assenza della necessità
di intensi contatti relazionali finalizzati allo svolgimento del lavoro, la capacità
lavorativa del paziente aumenti al 60%. Da notare che a tale incremento della
capacità lavorativa, come verrà precisato ulteriormente, contribuirebbe a mio
modo di vedere, l'adesione alla terapia psicofarmacologica prescritta. (…)”
(doc. AI 115/13, la sottolineatura è del redattore) e, con riferimento
all’obbligo di ridurre il danno, ha precisato che “(…) l'adesione alla
terapia farmacologica attuale, che ritengo adeguata per la problematica
dell'assicurato sia allo scopo di ridurne la tendenza all'interpretatività
persecutoria e all'impulsività rabbiosa, sia allo scopo di sostenere il tono
dell'umore, può migliorarne la capacità lavorativa ed é necessaria a mio
avviso al fine di ottenere quel 60% di capacità lavorativa in attività adattata
indicata nel precedente paragrafo, nell'arco di circa 6 mesi. E' opportuno
verificare l'adesione alla terapia farmacologica attraverso il dosaggio
plasmatico regolare dei farmaci antidepressivo, antipsicotico e stabilizzatore
dell'umore. (…)” (doc. AI 115/13, la sottolineatura è del redattore).
Il
dr. __________ (oltretutto non specialista in materia) – viste le suesposte emergenze, senza
interpellare il CPAS circa l’inizio dei sei mesi necessari di adeguata adesione
alla terapia farmacologica prescritta e soprattutto senza verificarne l’esito – non poteva dunque ancora concludere per
una capacità lavorativa del 60% in un’attività adeguata dal 4 luglio 2014.
Va
qui evidenziato che dalla perizia del CPAS nemmeno risulta quale sia l’abilità
lavorativa in un’attività adeguata prima dell’esecuzione (necessaria per
raggiungere la prospettata capacità lavorativa del 60%) dell’adesione alla
terapia farmacologica prescritta per un periodo di sei mesi.
Ma
vi è di più. Viste le gravi disabilità riscontrate dal CPAS e di cui si dirà meglio
in seguito – ancorché il
consulente in integrazione professionale è la persona che meglio di chiunque
altro è in grado di emettere una valutazione circa le attività esigibili e
compatibili con le limitazioni funzionali indicate in sede medica (cfr. RtiD
II-2008 pag. 274 [STF 9C_13/2007 del 31 marzo 2008] consid. 4.3; vedi anche,
fra le tante, le STF 9C_ 721/2012 del 24 ottobre 2012 [con la quale il TF ha confermato
la STCA 32.2012.41 del 24 luglio 2012] e 9C_439/2011 del 29 marzo 2012 [con la
quale l’Alta Corte ha confermato la STCA 32.10.252 del 14 aprile 2011]) –, questo Tribunale ritiene che i periti del
CPAS avrebbero dovuto confrontarsi in maniera più approfondita e compiutamente
con un aspetto di fondamentale importanza al fine di poter esprimere una
valutazione attendibile in merito alla capacità lavorativa residua
dell’interessato, ovvero quello relativo all’esigibilità di un’attività
adeguata ai suoi disturbi di salute.
Avuto
riguardo alla grave disabilità riscontrata dai periti nelle risorse concernenti
l’“Organizzazione dei compiti”, la “Flessibilità” il “Giudizio”,
l’“Assertività” e l’“Integrazione nel gruppo” e considerata anche
la disabilità moderata nella “Persistenza” (cfr. la “Descrizione
risorse e déficit (criteri Mini ICF), sopra riprodotta in esteso, sub doc. AI
115/11-13), questo Tribunale rileva che non emerge in maniera chiara se
i periti – perlomeno prima
dell’esecuzione dei 6 mesi necessari di adeguata adesione alla terapia
farmacologica – intendessero
limitare l’effettiva possibilità reintegrativa dell’assicurato ad un ambito
protetto oppure no. Questo vale a maggiore ragione visto che gli stessi periti
in merito alla reintegrazione professionale concludono che “(…) allo scopo
di favorire una reintegrazione parziale nel mondo del lavoro dell'assicurato, ritengo
necessaria la messa in atto di misure di riallenamento al lavoro e valutazione
delle competenze, allo scopo di sostenerlo nell'integrazione di un'attività adeguata,
che tenga conto dei limiti presentati. (…)” (doc. AI 115/13 la sottolineatura
è del redattore).
Sull'impossibilità
di esercitare, per motivi psichici, un'attività lucrativa sul mercato
equilibrato del lavoro vedi, in particolare: la STCA 32.2011.254 dell'8 agosto
2012, cresciuta incontestata in giudicato, nella quale il TCA ha considerato
che le condizioni poste dai periti medici a proposito del lavoro “ideale”
– corrispondente “ad un ambiente di lavoro che riesca a tollerare i limiti
dettati dal disturbo di personalità dell’interes-sata, quindi sereno e non
conflittuale, con possibilità di lavorare in maniera autonoma, in assenza di
colleghi competitivi ed in generale dove non sia indispensabile essere in grado
di inserirsi in uno spirito di gruppo” – sono irrealistiche considerate le
esigenze poste attualmente dal mercato del lavoro; la STF 9C_984/2008 del 4
maggio 2009, concernente un assicurato il cui disturbo della personalità
(personalità borderline) implicava la necessità di lavorare in un ambiente
confinato e protetto, fuori da ogni stress professionale e sociale, nella quale
il TF ha ritenuto che le concessioni smisurate che verrebbero richieste a un
potenziale datore di lavoro, rendano l’esercizio di un’attività lucrativa
incompatibile con le esigenze attuali del mondo economico e la STF 9C_910/2011
del 30 marzo 2012, nella quale l’Alta Corte ha considerato non realistiche, su
un mercato equilibrato del lavoro, le possibilità occupazionali per un
assicurato, ritenuto, da un punto di vista medico, ancora abile al lavoro in
maniera completa solo in un determinato ambiente lavorativo, nel quale sia
chiamato a svolgere compiti meno complessi, senza tempi assillanti, in un clima
lavorativo familiare e tollerante (per un ulteriore casistica vedi anche la
STCA 32.2015.14 del 2 novembre 2015).
2.9
Visto
tutto quanto precede – fermo restando il diritto ad almeno un quarto di
rendita dal 1. luglio 2015: dal luglio 2014 l’incapacità lavorativa è in ogni
caso almeno del 60% nella sua attività abituale e del 40% in un’altra attività
adeguata; inoltre anche volendo calcolare il reddito da valido aggiornando al
2015.
l’ultimo salario annuo di fr. 36'000.-- percepito nel 2008 dalla città di __________
(cfr. doc. AI 18/1-7) lo stesso é inferiore a quello da valido calcolato in
base ai dati statistici di cui alla TA1 del 2012 aggiornato al 2015 – gli atti vanno rinviati
all’amministrazione affinché, effettuati i necessari accertamenti medici (circa
l’esito dell’adeguata adesione alla terapia farmacologica prescritta per un
periodo di sei mesi, riguardo l’inizio della capacità lavorativa del 60% in un’attività
adeguata e in merito all’effettiva reintegrabilità dell’assicurato) si pronunci
nuovamente sulla domanda di prestazioni del 2 settembre 2014.
2.10
Quanto
alla valutazione economica, la stessa appare prematura visto che l’evoluzione
della capacità lavorativa in un’attività adeguata dal luglio 2014 deve ancora
essere compiutamente acclarata.
Al
riguardo questo Tribunale si limita a rilevare quanto segue.
Nella
STF 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 3.4, il TF ha confermato
l'applicazione da parte del Tribunale amministrativo federale, per la determinazione
dei redditi da raffrontare, dell'edizione 2010 della rilevazione della
struttura dei salari (RSS), considerato che la decisione amministrativa litigiosa
era stata emessa il 4 gennaio 2013 e l'UAIE non poteva pertanto disporre dei
dati del 2012, la cui pubblicazione era avvenuta solo nel corso del mese di ottobre
2014.
(cfr. lettera circolare AI n. 328 dell'Ufficio federale delle assicurazioni
sociali, UFAS, del 22 ottobre 2014), consolidando così la giurisprudenza
secondo la quale sono determinanti i dati statistici più attuali a disposizione
al momento della decisione di rendita (cfr. STF 8C_78/2015 del 10 luglio 2015
consid 4 e 9C_526/2015 dell'11 settembre 2015 consid. 3.2.2).
Ritenuto
che la decisione che l’Ufficio AI – dopo aver effettuato i succitati accertamenti
medici (cfr. consid. 2.9) – dovrà emettere sarà posteriore alla pubblicazione
dei dati del 2012, il reddito da invalido andrà stabilito facendo capo
all’edizione 2012 della Tabella TA1 (in argomento cfr. la STCA 31.2015.109 del
27giugno 2016, consid. 2.10).
Va
inoltre segnalato che, nella STF 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 al consid. 5.4,
il TF ha confermato il principio posto dal TCA secondo cui la riduzione del
salario statistico deve avvenire tramite l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto
come l’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe problematica poiché
siffatte riduzioni sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente
verificabili in sede giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata ancora
confermata dall’Alta Corte nella STF 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid.
4.6
2.11
Quanto
al rinvio degli atti all’amministrazione va rilevato che nella STF 9C_243/2010
del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali
casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria
e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento
istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di
rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano
accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un
complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32.2011.107
del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle ca-renze negli accertamenti
svolti dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen
möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollstän-dig
ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem
kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensga-rantien) unbenommen, eine
Sache zurückzuweisen, wenn le-diglich eine Klarstellung, Präzisierung oder
Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115
del 27 ottobre 2011).
In
concreto ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso, si giustifica
pertanto il rinvio degli atti all’ammini-strazione affinché, effettuati i necessari
accertamenti medici (cfr. consid. 2.9), stabilisca in modo chiaro e attendibile
l’effettiva reintegrabilità e l’evoluzione della capacità lavorativa
dell’assicurato tanto nella sua attività abituale quanto in un’attività
adeguata dal luglio 2014.
2.12
In
simili circostanze, il ricorso va accolto.
Gli
atti, fermo restando il diritto ad almeno un quarto di rendita dal 1. luglio
2015, vanno rinviati all’Ufficio AI affinché, predisposti i necessari accertamenti
medici (cfr. consid. 2.9), si pronunci nuovamente sulla domanda di prestazioni
del 2 settembre 2014.
2.13
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità
delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio
AI.
Al
ricorrente, patrocinato dall’avv. RA 1, vanno inoltre riconosciute le
ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA) per complessivi fr. 2'000.-- (IVA
inclusa).
La
domanda di assistenza giudiziaria diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124 V
309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid.
5;9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5;9C_206/2011 del 16 agosto 2011
consid. 5).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§. Fermo
restando il diritto ad un quarto di rendita dal 1. luglio 2015, gli atti sono
rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al consid. 2.12.
2. Le
spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico a carico dell’Ufficio
AI, il quale verserà al ricorrente fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili (IVA
inclusa), ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti