32.2015.14
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
2 novembre 2015Italiano61 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2015.14
cr
Lugano
2 novembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini,
vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 14 gennaio 2015 di
RI 1
contro
la decisione del 24 dicembre 2014 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1965, di
professione addetto doganale al controllo radiometrico e ausiliario di pulizia,
in data 10 maggio 2011 ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti
(doc. 2/1-9).
Nel rapporto finale SMR
del 6 settembre 2011, la dr.ssa __________, psichiatra del SMR - preso atto
della perizia psichiatrica eseguita per conto dell’assicuratore malattia (doc. 8
inc. cassa malati) e di quanto attestato dallo psichiatra curante dell’interessato
(doc. 20/1-5) - ha ritenuto che fossero indicate delle misure di reintegrazione
(doc. 26/1-3).
Per tali ragioni, RI 1 è
stato posto al beneficio di un reinserimento socio-professionale secondo l’art.
14a LAI, per l’acquisizione della resistenza di base, dal 6 febbraio 2012 al 6
maggio 2012, in ambito protetto (doc. 38).
Con rapporto del 13 giugno
2012, la consulente IP incaricata, dopo avere rilevato che durante la misura
l’assicurato si è lamentato di problemi fisici legati a dolori alla schiena e
alla caviglia, ha concluso che “l’osservazione fatta durante la misura, le
considerazioni espresse sopra e la necessità per la legge AI di ridurre
l’impatto del danno alla salute sui rischi di perdita salariale, mi porta ad
affermare che un’attività al 50% dovrebbe essere sostenibile dall’A., malgrado
un tasso di ansia verbalizzato che non è mia intenzione sminuire, ma che
ritengo possa essere gestibile anche durante un’attività lavorativa rispettosa
dei limiti funzionali fisici (da valutare)”. Ella ha quindi chiesto “che
l’incarto venga sottoposto al SMR per valutare sia la capacità lavorativa dal
punto di vista psichiatrico (dr.ssa __________) sia le eventuali limitazioni
fisiche (caviglia e schiena) e che si proceda con la determinazione del grado
di invalidità” (doc. 43).
Eseguiti gli accertamenti
medici ed economici del caso, in particolare una valutazione reumatologica e
psichiatrica svolta dal SMR (doc. 50/1-12), l’Ufficio AI, con progetto di
decisione dell’11 ottobre 2012 (doc. 57/1-3), poi confermato con decisione del 1°
febbraio 2013 (doc. 70-72), ha posto l’assicurato al beneficio di una rendita
intera di invalidità (grado AI del 100%) dal 1° marzo 2012, poi ridotto ad una
mezza rendita di invalidità (grado AI del 50%) dal 1° ottobre 2012 (ossia tre
mesi dopo il miglioramento dello stato di salute constatato, a partire dal 1°
giugno 2012, dai medici del SMR).
Contro tale decisione
l’assicurato ha presentato un tempestivo ricorso al TCA, il quale - dopo avere
preso atto della necessità, riconosciuta dall’amministrazione stessa, di procedere
ad una rivalutazione dello stato di salute dell’interessato - con decreto
32.2013.38 del 3 aprile 2013, ha stralciato la causa dai ruoli per intervenuta
transazione tra le parti e ha rinviato gli atti all’Ufficio AI al fine di
espletare un aggiornamento peritale attraverso una valutazione
pluridisciplinare in ambito reumatologico, neurologico e psichiatrico (doc.
81/1-3).
Dopo avere ordinato
l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare a cura del Servizio Accertamento
Medico dell’Assicurazione Invalidità (SAM) (doc. 95), l’Ufficio AI, con
progetto di decisione del 17 dicembre 2013 - dopo avere rilevato che “tramite
decisione del 4 febbraio 2013 le abbiamo dunque assegnato una rendita di
invalidità con un grado AI del 100% dal 1° marzo 2012 e una rendita AI del 50%
dal 1° ottobre 2012, prestazione tuttora in corso” - ha stabilito che “la
prestazione (rendita) è soppressa a decorrere dal primo giorno del mese
successivo alla notifica della decisione” (doc. 109).
A seguito della nuova
documentazione medica trasmessa in fase di audizione dall’interessato, dopo
avere ordinato una seconda perizia di decorso sempre affidata al SAM (doc.
129), l’Ufficio AI, con progetto di decisione del 21 ottobre 2014 “che annulla
e sostituisce il precedente progetto di decisione del 17 dicembre 2013” (doc.
132/1-4), poi confermato con decisione del 24 dicembre 2014, ha stabilito che
“la mezza rendita di invalidità con grado AI del 50% versata finora viene
ridotta ad un quarto di rendita con grado AI del 45%” (doc. A1).
1.2. Contro la citata decisione
amministrativa RI 1 ha personalmente presentato ricorso al TCA, postulando l’annullamento
della decisione impugnata (doc. I).
Sostanzialmente il
ricorrente ha contestato le risultanze della perizia pluridisciplinare dei medici
del SAM, rilevando come - dal momento in cui egli presentò ricorso contro la
precedente decisione del 17 febbraio 2013 con la quale l’UAI riduceva ad un
mezzo la rendita intera di invalidità riconosciutagli a partire dal 1° marzo
2012 - il proprio stato di salute, sia dal profilo organico che da quello
psichico, sia continuamente peggiorato.
Dal punto di vista
somatico, egli ha rilevato come accanto all’ernia per la quale tra il 2013 e il
2014 furono eseguite 5 infiltrazioni, sia stata anche scoperta, attraverso una
RM del 13 febbraio 2014, un’altra ernia L4/L5 con conflitto L5 a sinistra.
Inoltre, a dimostrazione
della gravità delle proprie condizioni di salute dal punto di vista psichiatrico,
il ricorrente ha sottolineato come egli sia stato ritenuto inabile al lavoro al
100% dal precedente psichiatra curante, dr. __________; dall’attuale psichiatra
curante, dr.ssa __________ e, non da ultimo, anche dal perito psichiatra, dr. __________,
incaricato dall’assicuratore malattia di visitarlo nel 2011.
In conclusione,
l’assicurato si è pure dichiarato disponibile a sottoporsi ad una perizia
neutra, qualora il TCA lo ritenesse necessario (doc. I).
1.3. In risposta l’UAI - dopo
avere sottoposto la documentazione medica prodotta in sede ricorsuale al vaglio
del SMR, il quale ha escluso l’esistenza di una modifica sostanziale dello
stato di salute rispetto a quanto valutato dai medici del SAM nell’estate del
2014 (doc. IV/1) - ha confermato la decisione impugnata e postulato la
reiezione integrale del gravame (doc. IV).
1.4. In data 11 marzo 2015
l’assicurato ha prodotto nuova documentazione medica (cfr. doc. VIII e doc. IX),
immediatamente sottoposta dal TCA all’amministrazione per una presa di
posizione (doc. X).
1.5. Con osservazioni del 18 marzo
2015, l’Ufficio AI, sulla base delle considerazioni espresse dal SMR (doc.
XI/1), ha nuovamente chiesto la reiezione del ricorso (doc. XI).
1.6. In data 28 marzo 2015,
l’assicurato ha trasmesso al TCA ulteriore documentazione medica (doc. XIII +
C1-6)
1.7. Con osservazioni del 20
aprile 2015, l’amministrazione ha rilevato che i referti prodotti
dall’assicurato sono già stati debitamente analizzati dal SAM e dal SMR,
chiedendo quindi nuovamente la reiezione del ricorso (doc. XVII).
1.8. In data 21 aprile 2015
l’assicurato ha prodotto un referto del __________ della __________, datato 13
aprile 2015 (doc. XV).
1.9. Con osservazioni del 28
aprile 2015, l’Ufficio AI - dopo avere rilevato che, secondo il parere del SMR,
dal referto medico del __________ risulta possibile un peggioramento dello
stato di salute dell’interessato (doc. XVIII/1) – ha ancora una volta chiesto
la reiezione del ricorso, sottolineando che dato che la decisione impugnata è stata
emessa il 24 dicembre 2014, la questione inerente ad un eventuale peggioramento
dello stato di salute del signor RI 1 esula comunque dalla presente disputa
davanti al TCA e dovrà, se del caso, formare oggetto di una domanda di
revisione (doc. XVIII).
1.10. In data 6 maggio 2015,
l’assicurato ha chiesto che, una volta eseguito il nuovo preventivato intervento
neurochirurgico, l’amministrazione possa procedere ad una rivalutazione della sua
condizione di salute, soprattutto “degli aspetti psichici che influiscono in
maniera quasi preponderante sulla mia serenità, la mia stabilità e la capacità
di affrontare una vita “normale”” (doc. XIX).
1.11. In data 28 maggio 2015,
l’interessato ha comunicato al TCA di essersi sottoposto in data 12 maggio 2015
al preannunciato intervento neurochirurgico (doc. XXI + E).
1.12. Con osservazioni dell’8 giugno
2015, l’Ufficio AI ha ribadito che un eventuale peggioramento dello stato di
salute dell’interessato esula dalla presente vertenza, ritenuto che la
decisione impugnata è stata emanata in data 24 dicembre 2014 (doc. XXIII).
1.13. Con scritto datato 28 maggio
2015, l’assicurato ha trasmesso al TCA il rapporto operatorio relativo
all’intervento neurochirurgico del 12 maggio 2015 (doc. XXV + F1-2).
1.14. Al riguardo, con osservazioni
del 30 giugno 2015, l’amministrazione ha nuovamente indicato che un eventuale
peggioramento dello stato di salute dell’interessato “dovrà – se del caso –
formare oggetto di un nuovo provvedimento amministrativo (segnatamente una
domanda di revisione)” (doc. XXVII).
1.15. In data 23 agosto 2015,
l’assicurato ha trasmesso al TCA il referto relativo alla visita del 9 luglio
2015 presso il Servizio di __________ dell’__________ di __________ (doc. XXIX
+ G1-2).
Tali documenti sono stati
trasmessi dal TCA all’amministrazione (doc. XXX), con la facoltà di presentare
eventuali osservazioni scritte.
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire
se l’amministrazione ha correttamente o meno diminuito la rendita intera di
invalidità riconosciuta all’assicurato dal 1° marzo 2012, attribuendogli,
dapprima, una mezza rendita di invalidità a far tempo dal 1° ottobre 2012 e,
successivamente, a partire dal primo giorno del secondo mese che segue la
notifica della decisione qui impugnata, un quarto di rendita di invalidità.
Secondo l’art. 4 cpv. 1
LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente
a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno.
Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità
(Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité
sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art. 28 cpv. 2 LAI, in
vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una
rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono
invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a
un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA
il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando
la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in
condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali
provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V
30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Nel confronto dei redditi
la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità,
come ad esempio la formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche
e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit,
p. 232). La misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra
parte dalla situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di
applicazione di misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è
essenziale per la valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il
TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di
guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono
essere calcolati sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze
concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono
determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del
diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere
rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di
eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della
decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V
222).
2.2. Per costante
giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una
rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per
un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla
revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF
125 V 143).
A sua volta, l’art. 17 cpv.
1 LPGA stabilisce che:
" Se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole
modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente
o soppressa, d’ufficio o su richiesta."
Fatti
I principi giurisprudenziali
sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art.
41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg.
consid. 3.5).
Qualsiasi cambiamento
importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e,
quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17
LPGA.
La rendita può essere
oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello
stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di
guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione
notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V
372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione
diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,
non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372
consid. 2b e 390 consid. 1b).
Se la capacità al guadagno
dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni
dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo
si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener
conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso
perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è
applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili
non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con
effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991
nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
2.3. Un danno
alla salute psichica può portare ad un’invalidità se esso è di gravità tale da
non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).
Al
riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come
i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1
LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette
- le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti
di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid.
1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA I 148/98
del 29 settembre 1998, pag. 10 consid.
3b)."
In una sentenza pubblicata in
DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo
da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4) provoca un’incapacità di guadagno
duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni
sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &
Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 254-257).
Tali criteri sono stati così
riassunti in un’altra sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana,
nella quale il TFA si è così espresso:
"
6.2. A determinate condizioni,
anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle
affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si
rende normalmente necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche -
può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re
N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta
ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora
recentemente confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è
tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione
duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai
sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der
Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der
Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der
Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz
und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81
seg.). Un'eccezione a questo principio
entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore
somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da
rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo
sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro
oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI
2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in
fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali,
presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di
notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri
criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche
accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in
evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla
vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn")
come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di
provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza di tali fattori permette di
ritenere insormontabile il disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del
12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI
2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali o
socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili
di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI
(cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con
riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi
deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una
classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della
ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI
2000 pag. 155 consid. 2c)."
Anche in un'altra sentenza
I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:
"
5.2 In una recente sentenza,
questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone
in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole
gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri
criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche
croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili
o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione
sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,
senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso
tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto
psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer
Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o
stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi
a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del
12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I
870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000
pag. 155 consid. 2c; Ulrich
Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in
der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der
Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz
und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."
In una
sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta
Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un
disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione
sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare
anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di
prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se le limitazioni
nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o
simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a
prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una
notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;
l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza
in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i
lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;
l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana,
nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v.
Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen
Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434,
con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).
In una sentenza 9C_1040/2010
del 6 giugno 2011 pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 1, l’Alta Corte ha ribadito che
un episodio depressivo lieve non costituisce una comorbidità di rilevante
gravità e intensità (consid. 3.4.2.1) e che fattori psicosociali e
socioculturali che non possono essere chiaramente distinti dalla problematica
psichica, parlano a sfavore del carattere invalidante del disturbo (consid.
3.4.2).
Questa giurisprudenza è poi
stata progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. la DTF 137 V 64
sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così espressa:
"
(…)
4.2 Diese im Bereich der somatoformen
Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der
Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4
S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr.
45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches
Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010
E. 2.3,9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008
E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.
April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE
136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten
Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische un unfalladäquate HWS-Verletzung
(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend
wirkt. (…)”)
In
una sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V 281, il
Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa ai disturbi
somatoformi dolorosi persistenti.
L’Alta
Corte ha abbandonato la presunzione secondo cui i disturbi derivanti da
sindrome somatoforme dolorosa o i loro effetti possono essere superati con uno
sforzo di volontà ragionevolmente esigibile (cambiamento della giurisprudenza;
consid. 3.4 e 3.5). La prassi fondata sul modello regola/eccezione è sostituita
da uno schema di valutazione normativo strutturato, sulla base di un catalogo
di indicatori.
Affinché un
rapporto medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve
adempiere diverse condizioni (cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia
del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag.
571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie
nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e
Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
Innanzitutto
la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata
sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto
scientificamente (cfr. STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF
130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss).
Il
medico deve pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve
anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte
dell'assicurato.
Tale prognosi deve tener conto
di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e
quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale
profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata
pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità
di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi
sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Il rifiuto del carattere
invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal
paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto
dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi
handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27
settembre 2001).
2.4.
Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di
ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti.
Il
compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF
9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né
l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o
rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007;
STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF
122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),
bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
In
una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137
V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della
giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi
di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della
conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del
Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich
dell’11 febbraio 2010.
L’Alta Corte è
arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione
(consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che
attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie
procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti
dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica
(consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare
dei correttivi:
(a
livello amministrativo)
-
assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
-
differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
-
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.
3.3),
-
rafforzamento dei diritti di partecipazione:
--
in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una
decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
--
alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione
alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.
3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a
livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In
caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o
il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare
una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza
secondo DLA 1997
Nr.
18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile
2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità
(consid. 4.4.2).
L’art.
72bis OAI, in vigore dal 1° marzo 2012, dedicato alle perizie mediche
pluridisciplinari stabilisce al cpv. 1 che “Le perizie che interessano tre o
più discipline mediche sono eseguite da un centro peritale con cui l'Ufficio
federale ha concluso una convenzione” e al cpv. 2 che “i
mandati sono attribuiti con metodo aleatorio”.
Per
mettere in pratica quanto prescritto all’art. 72bis cpv.2 OAI l’UFAS ha
allestito il sistema di attribuzione “Suisse MED@P” (cfr. R. Kocher,
SuisseMed@P a deux ans: où en sommes-nous?” in Sécurité sociale 5/2014, pag.
288 e seg.; vedi DTF 138 V 271).
In
una sentenza pubblicata in DTF 140 V 508, consid. 3.1 e 3.2.1. il Tribunale
federale ha ribadito che la scelta del perito in ambito di perizie mediche
pluridisciplinari deve sempre avvenire secondo il metodo aleatorio (vedi pure
DTF 139 V 349 consid. 5.2.1; DTF 138 V 271 consid. 1.1.).
A proposito dei rapporti del medico curante, l’Alta Corte ha stabilito
che secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del
fatto che, alla luce del legame di fiducia esistente con il paziente, il medico
curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_947/2011 del 27 gennaio 2012;8C_5/2011 del 27 giugno 2011;8C_790/2010 del
15 febbraio 2011;8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc).
La giurisprudenza federale sottolinea così costantemente la
necessità di tenere conto della differenza, a livello probatorio, tra mandato
di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid.
3.2.;9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 4.4. con riferimenti;9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2.).
Il
Tribunale federale ha comunque già avuto modo di sottolineare che non va
dimenticata la potenziale forza dei rapporti del medico curante, alla luce del
fatto che quest’ultimo ha l’occasione di osservare il paziente durante un
periodo di tempo prolungato (cfr. Pladoyer 3/09 p. 74 e sentenza 9C_468/2009
del 9 settembre 2009, consid. 3.3.1; D. Cattaneo, in “Les
expertises en droit des assurances sociales”, in Cahiers genevois et romands de
sécurité sociale n° 44-2010 pag. 124).
Questa giurisprudenza
viene applicata dal TCA (cfr. ad esempio sentenza 32.2013.183 del 20 ottobre
2014, attualmente pendente davanti al Tribunale federale; sentenza 32.2012.185 del
14 febbraio 2013; sentenza 32.2011.326 del 31 maggio 2012; sentenza 32.2011.200
del 19 gennaio 2012; sentenza 32.2010.308 del 19 maggio 2011; sentenza
32.2010.137 del 21 marzo 2011) e dal Tribunale amministrativo federale (cfr.
sentenza C-2693/2007 del 5 dicembre 2008).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.5. Nel caso di specie, con una
precedente decisione del 1° febbraio 2013, l’Ufficio AI – basandosi sulle
risultanze delle valutazioni reumatologica e psichiatrica eseguite dal dr. __________
e dalla dr.ssa __________ del SMR, i quali, posta la diagnosi con influsso
sulla capacità lavorativa di “sindrome ansiosa generalizzata F41.1” e, quali
diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa, quelle di “dolore residuo
(trauma del 2006 caviglia destra di non chiara interpretazione; lombalgia
ricorrente su alterazioni statico degenerative multisegmentali, Bulging da L4 a
S1; trauma piede destro nel giugno 2006 (chiodo in regione plantare);
infortunio con distorsione tibio tarsica caviglia destra (gennaio 2006); colon
irritabile”, avevano valutato l’interessato globalmente inabile al lavoro al
100% dal 15 marzo 2011 in qualsiasi attività, ma ancora abile al lavoro al 50%
in qualsiasi attività a far tempo dal mese di giugno 2012 (cfr. doc. 50-2) -
aveva attribuito all’assicurato una rendita intera di invalidità a partire dal
1° marzo 2012, poi ridotta ad una mezza rendita di invalidità a far tempo dal
1° ottobre 2012 (doc. 77/4-13).
Con decreto di stralcio
32.2013.6 del 23 settembre 2013, il TCA, a seguito di una transazione
intervenuta tra le parti, aveva annullato tale decisione, rinviando gli atti
all’Ufficio AI affinché mettesse in atto un aggiornamento peritale del caso
attraverso una perizia pluridisciplinare da svolgere in ambito reumatologico,
neurologico e psichiatrico, visto che il dr. __________ e la dr.ssa __________
del SMR, chiamati ad esprimersi in merito alla documentazione medica prodotta
in sede ricorsuale dall’interessato, avevano rilevato che “in considerazione di
una nuova ernia discale e di un’evoluzione psichiatrica riferita come
peggiorata dallo psichiatra curante è necessario un aggiornamento peritale del
caso con valutazione reumatologica, neurologica e psichiatrica in ambito
pluridisciplinare” - (cfr. doc. 81).
Conformemente a quanto
sopra esposto, l’Ufficio AI, al fine di valutare lo stato di salute
dell’interessato, ha quindi innanzitutto affidato il compito di esperire una
perizia pluridisciplinare ai medici del SAM, i quali, nei mesi di agosto e
settembre 2013, hanno valutato la patologia reumatologica (dr. __________),
neurologica (dr. __________) e psichiatrica (dr.ssa __________).
L’aspetto reumatologico è stato
valutato dal dr. __________, specialista FMH in reumatologia, il quale, nel suo
referto del 19 agosto 2013, ha posto le diagnosi con ripercussioni sulla
capacità lavorativa di “sindrome lombospondilogena cronica sinistra in
alterazioni degenerative della colonna lombare (protrusione discale L4/L5,
osteocondrosi, ernia discale paramediana sinistra L5/S1); disturbi statici del
rachide (protrazione del capo, scoliosi destroconvessa dorsale);
decondizionamento e sbilancio muscolare; obesità (peso 95 k / statura 182.5
cm)” (doc. 95-46).
Quanto alla capacità
lavorativa, il dr. __________ ha considerato l’assicurato nella sua precedente attività
addetto al controllo radiometrico, abile al lavoro sull’arco di una giornata
lavorativa normale, ma con una riduzione del rendimento di 1/3, a partire dal
31 gennaio 2013 (allorché veniva documentata un’ernia discale L5/S1), mentre
nell’attività di ausiliario di pulizie, sempre a partire dal 31 gennaio 2013,
lo ha ritenuto abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale, ma
con una riduzione del rendimento del 40%.
Il dr. __________ ha invece
considerato che, in un lavoro adatto allo stato di salute, rispettoso delle sue
limitazioni funzionali, l’assicurato presenta una piena capacità lavorativa, con
un rendimento massimo del 100%, a partire dal 15 marzo 2011 (ossia dal momento
in cui veniva attestata una inabilità lavorativa totale per le patologie
psichiatriche sottogiacenti) (doc. 95-48).
L’aspetto
neurologico è, invece, stato valutato dal dr. __________, spec. FMH in
neurologia, il quale, nel referto del 21 agosto 2013, posta la diagnosi senza
influsso sulla capacità lavorativa di “sindrome lombovertebrale recidivante con
possibile pregressa sindrome radicolare L5 e/o S1 a sinistra, attualmente non
sintomatica”, ha considerato l’assicurato, dal profilo strettamente
neurologico, totalmente abile al lavoro in qualsiasi attività (doc. 95-51).
Infine, l’aspetto psichico è stato
vagliato dalla dr.ssa __________, medico chirurgo - specialista in psichiatria,
la quale, nel suo referto del 7 settembre 2013, ha posto le diagnosi con
influsso sulla capacità lavorativa di “sindrome somatica NAS (ICD10-F44.9);
sindrome ansiosa NAS (ICD10-F41.9); ansia situazionale con agorafobia
(ICD10-F40.2)”, aggiungendo di non rintracciare “elementi attuali ed
anamnestici compatibili con una diagnosi di fobia sociale, né per un quadro
depressivo tout court” (doc. 95-56).
Quanto alla capacità
lavorativa, la dr.ssa __________ ha considerato l’assicurato inabile al lavoro
nella misura del 30% per motivi psichici, a partire dal mese di giugno 2013,
sia nella precedente attività, che in altre attività adeguate (doc. 95-57).
La dr.ssa __________ ha
motivato le proprie conclusioni con il fatto che “l’assicurato appare
migliorato dal 2011-12 ad oggi e manifesta un quadro che motiva al massimo una
percentuale di inabilità lavorativa dal punto di vista psichiatrico del 30%”,
ritenuto che rispetto al mese di settembre 2012, allorquando la dr.ssa __________
del SMR gli aveva riconosciuto un’incapacità lavorativa del 50% in
considerazione dell’ansia, associata ad una riduzione dei contatti sociali, ad
una perdita dell’iniziativa, una difettosa tenuta cognitiva e una rapida
esauribilità, “non registro il difetto dell’iniziativa, nessun difetto
cognitivo”.
La dr.ssa __________ ha,
infine, ritenuto la prognosi “dubbia, passibile di peggioramento clinico” (doc.
95-57).
Globalmente,
quindi, nel rapporto peritale del 22 ottobre 2013, i medici del SAM, sulla base
delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali
dell’assicurato presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi
con influsso sulla capacità lavorativa di “1. Sindrome somatica NAS
(ICD10-F44.9); 2. Sindrome ansiosa NAS (ICD10-F41.9); 3. Ansia situazionale con
agorafobia (ICD10-F40.2); 4. Sindrome lombospondilogena cronica sin. in: alterazioni
degenerative della colonna lombare (protrusione discale L4/L5, osteocondrosi,
ernia discale paramediana sinistra L5/S1); disturbi statici del rachide
(protrazione del capo, scoliosi destroconvessa dorsale); decondizionamento e
sbilancio muscolare; obesità (peso 95 k / statura 182.5 cm)”, mentre quali
diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa hanno indicato quelle di
“colon irritabile; tabagismo cronico; stato dopo distorsione della caviglia
destra (gennaio 2006); stato dopo epatite non meglio specificata nel 1978”
(doc. 95-33).
Quanto alla capacità
lavorativa, i medici del SAM hanno ritenuto l’assicurato, da giugno 2013, abile
al lavoro al 66% (normale tempo di lavoro con diminuzione del rendimento del
33%) nella sua professione di impiegato doganale addetto al controllo
radiometrico (doc. 110-29) e abile al lavoro al 60% (normale tempo di lavoro
con diminuzione del rendimento del 40%) nell’attività di ausiliario di pulizia
(doc. 95-37).
In un’attività lavorativa
adatta, rispettosa dei suoi limiti funzionali, i medici del SAM hanno ritenuto l’assicurato,
sempre a partire dal mese di giugno 2013, abile al lavoro al 70% (doc. 95-38).
A seguito di nuova
documentazione medica prodotta dall’assicurato in fase di audizione, il SMR ha
ritenuto opportuno sottoporre l’interessato ad una perizia pluridisciplinare di
decorso (doc. 117) affidata sempre ai medici del SAM, i quali hanno valutato la
patologia reumatologica (dr. __________), neurologica (dr. __________) e
psichiatrica (dr.ssa __________).
Il decorso dell’aspetto
reumatologico è stato valutato dal dr. __________, specialista FMH in
reumatologia e riabilitazione, il quale, nel suo referto del 22 luglio 2014, ha
posto le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “sindrome
lombovertebrale con componente spondilogena a sinistra eventualmente con
episodi irritativi recidivanti a sinistra su una discopatia L4/L5 e soprattutto
un’osteocondrosi L5/S1”, mentre, quale diagnosi senza influenza sulla capacità
lavorativa ha indicato quella di “dolori alla caviglia destra nella zona del malleolo
laterale e stato dopo distorsione della caviglia destra nell’anno 2006” (doc. 129/53-54).
Quanto alla capacità
lavorativa, il dr. __________, confermando quanto già precedentemente valutato
dal dr. __________, ha considerato l’assicurato, a partire dal 31 gennaio 2013,
inabile al lavoro nella misura del 30% nella sua precedente attività addetto al
controllo radiometrico; inabile al lavoro al 40% in qualità di ausiliario di
pulizia, ma abile al lavoro a tempo pieno, con un rendimento completo, nello
svolgimento di attività adeguate, rispettose delle sue limitazioni funzionali
(doc. 129/56-57).
Il dr. __________ ha aggiunto
che, a suo modo di vedere, il mansionario dell’assicurato nell’attività di
addetto al controllo radiometrico era più variato sull’arco della giornata
rispetto a quanto indicato dal dr. __________ (comprendendo pure lo svolgimento
di lavori di tipo amministrativo, da svolgere non in posizione eretta), motivo
per il quale “mi chiedo se effettivamente il lavoro svolto presso le dogane svizzere
non debba essere considerato di per sé già un’attività lavorativa adatta e
quindi esigibile anche nella forma completa” (doc. 129-57).
L’aspetto
neurologico è stato nuovamente valutato dal dr. __________, spec. FMH in neurologia,
il quale, nel referto dell’8 agosto 2014, poste le diagnosi di “sindrome lombovertebrale
cronica, una componente radicolare irritativa L5 o S1 non è da escludere ma
attualmente non presente; lievi deficit cognitivi concernenti rallentamento
ideativo ed esecutivo, riduzione dell’iniziativa, difficoltà di attenzione
sostenuta e di memoria non spiegati da patologia neurologica organica
cerebrale”, ha confermato che, dal profilo strettamente neurologico, l’assicurato
è da ritenere totalmente abile al lavoro in qualsiasi attività (doc. 129-43).
Il dr. __________ ha
ritenuto indicati provvedimenti d’integrazione professionale, che tengano conto
dei limiti funzionali stabiliti in ambito reumatologico (doc. 129-43).
Infine, il decorso psichico è stato
vagliato nuovamente dalla dr.ssa __________, la quale, nel referto del 23
agosto 2014, ha posto le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “sindrome
somatica NAS (ICD10-F44.9); sindrome ansiosa NAS (ICD10-F41.9); sindrome
depressiva di qualità medio-lieve (ICD10-F32.9)”, precisando che “il quadro
algico a mio avviso non è ascrivibile ad un quadro somatoforme da dolore
persistente, ma ad una sindrome somatoforme NAS in quanto mal definita” e che
“il quadro depressivo che registro per la prima volta non ha mai di fatto, dalla
prima eventuale menzione del dr. __________, presentato una risoluzione seguita
poi da recrudescenza, per cui la dizione ricorrente non può entrare nel merito”
(doc. 129-35).
Quanto alla capacità
lavorativa, la dr.ssa __________ - dopo avere rilevato che nonostante
l’esistenza di un aspetto depressivo diagnosticato sia dal precedente
psichiatra curante dell’interessato, sia dalla nuova psichiatra curante, “nel
mio esame del 2013 non si registravano degli elementi compatibili con un quadro
depressivo franco” (doc. 129-35) – ha riconosciuto che “oggi egli appare
peggiorato dal punto di vista umorale dal 2013”, valutando quindi l’assicurato inabile
al lavoro nella misura del 45% per motivi psichici, “a partire dalla fine del
2013-inizio del 2014 ma l’A. non sa precisare meglio” (doc. 129/35-36).
Rispondendo alla precisa
domanda che chiedeva di “prendere posizione sulle precedenti inabilità
lavorative precedentemente certificate da altri curanti/periti, soprattutto se
vi sono delle discrepanze”, la dr.ssa __________ ha osservato che “mi allineo
alle posizioni dei colleghi __________ e __________ seppure in assenza di
aspetti umorali non avrei dato una IL del 50% (__________), come non avrei
indicato una IL totale anche se temporanea (__________). Rispetto ai curanti
attuali e di ieri mi pare che anche considerando una depressione di media
gravità al massimo si possa entrare nel merito di una IL del 45%-50% massimo,
ma non certamente del 100% visto che a parte l’ansia non si evidenziano
pericolose comorbidità né in ambito di stato, né di tratto o personalità, né
fisiche” (doc. 129-37).
Globalmente,
quindi, nel rapporto peritale di decorso del 2 ottobre 2014, i medici del SAM,
sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali
dell’assicurato presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi
con influsso sulla capacità lavorativa di “1. Sindrome somatica NAS
(ICD10-F44.9); 2. Sindrome ansiosa NAS (ICD10-F41.9); 3. Sindrome depressiva di
qualità medio-lieve (ICD10-F32.9); 4. Sindrome lombovertebrale con componente spondilogena
a sin., eventualmente con episodi irritativi recidivanti a sin. su una
discopatia L4/L5 e soprattutto un’osteocondrosi L5/S1”, mentre quali diagnosi
senza influsso sulla capacità lavorativa hanno indicato quelle di “dolori alla
caviglia destra nella zona del malleolo laterale e stato dopo distorsione della
caviglia destra nel 2006; lievi deficit cognitivi (difficoltà di
concentrazione, di attenzione sostenuta) non di origine organica cerebrale; obesità
corporea (BMI 30,5%); stato dopo epatite non meglio specificata nel 1978;
tabagismo cronico” (doc. 129-13).
Quanto alla capacità
lavorativa, i medici del SAM hanno ritenuto l’assicurato, da dicembre 2013, abile
al lavoro al 55% (normale tempo di lavoro con diminuzione del rendimento) sia nella
sua professione di impiegato doganale addetto al controllo radiometrico, sia come
ausiliario di pulizia (doc. 129-21), così come pure in qualsiasi altra attività
adatta, rispettosa dei suoi limiti funzionali (doc. 129-23).
2.6. In corso di causa, il
ricorrente ha trasmesso al TCA nuova documentazione medica e, in particolare,
dei referti redatti dal dr. __________, Capoclinica del Servizio di neurochirurgia
del __________ della __________, attestante una esacerbazione dei dolori tale
da spingere l’interessato a decidere di farsi operare (cfr. doc. VIII, XV).
In effetti, in data 12
maggio 2015 l’assicurato è stato sottoposto ad un intervento chirurgico di “stabilizzazione
posteriore L4-S1 con viti transpedoncolari, fusione intersomatica L4-L5 e L5-S1
con TLIF da sinistra, decompressione della radice L5 e fusione postero-laterale
bilaterale L4-S1” (doc. E e F1).
Con annotazione medica del
3 giugno 2015, il dr. Erba del SMR ha considerato che “fino alla data dell’intervento
rimane valida l’esigibilità lavorativa come stabilita dal SAM in assenza di una
sostanziale modifica dello stato di salute. Attualmente l’assicurato è stato
sottoposto all’intervento neurochirurgico per “dolori importanti già da più
anni ed invalidanti”. In considerazione dell’avvenuto intervento con
stabilizzazione posteriore l’assicurato è da ritenere inabile al 100% per
qualsiasi attività per la durata di 6 mesi” (doc. XXIII/1).
2.7. Chiamato a pronunciarsi, questo
Tribunale condivide, fino al momento di emanazione della decisione impugnata,
le conclusioni alle quali sono giunti i medici del SAM con riferimento agli
aspetti reumatologici e neurologici, non invece relativamente a quelli
psichiatrici.
Va, a tal proposito,
innanzitutto evidenziato che, come indicato in precedenza (cfr. consid. 2.3.), con
sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V 281, il Tribunale
federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni
psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi, secondo cui la capacità
di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono
stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso
particolare e senza risultati predefiniti. L’Alta Corte ha in particolare
stabilito che la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente
essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.
Al consid. 8 della DTF 141 V 281, il TF ha rammentato che, come già spiegato in DTF 137 V 210, le
perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di
per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto
dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle
critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui
mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme
al diritto federale (“In
intertemporalrechtlicher Hinsicht ist sinngemäss wie in BGE 137 V 210 (betreffend die rechtsstaatlichen
Anforderungen an die medizinische Begutachtung) vorzugehen. Nach diesem Entscheid verlieren gemäss
altem Verfahrensstandard eingeholte Gutachten nicht per se ihren Beweiswert.
Vielmehr ist im Rahmen einer gesamthaften Prüfung des Einzelfalls mit seinen
spezifischen Gegebenheiten und den erhobenen Rügen entscheidend, ob ein
abschliessendes Abstellen auf die vorhandenen Beweisgrundlagen vor Bundesrecht
standhält (BGE a.a.O. E. 6 in initio S. 266). In sinngemässer Anwendung auf die
nunmehr materiell-beweisrechtlich geänderten Anforderungen ist in jedem
einzelnen Fall zu prüfen, ob die beigezogenen administrativen und/oder
gerichtlichen Sachverständigengutachten - gegebenenfalls im Kontext mit
weiteren fachärztlichen Berichten - eine schlüssige Beurteilung im Lichte der
massgeblichen Indikatoren erlauben oder nicht. Je nach Abklärungstiefe und
-dichte kann zudem unter Umständen eine punktuelle Ergänzung genügen”).
A
seguito della sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 l’Ufficio federale delle
assicurazioni sociali (UFAS) ha emesso due lettere circolari, una nel mese di
luglio 2015 e una nel mese di settembre 2015.
Il 9 settembre 2015, l’autorità
di vigilanza ha comunicato che “in seguito alla lettera circolare
AI n. 334 del 7 luglio 2015 e alla richiesta di alcuni tribunali vi informiamo
che l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha elaborato in seno
ad un gruppo di lavoro interdisciplinare un unico mandato per le perizie mediche
dell’assicurazione invalidità. A questo proposito vi rinviamo alla lettera
circolare AI n. 339 allegata”.
La lettera circolare AI n.
339 dell’8 settembre 2015 prevede quanto segue:
" Mandato
relativo alle perizie mediche nell’assicurazione invalidità
In seguito alla lettera circolare AI n. 334, un gruppo di lavoro
interdisciplinare ha elaborato, sotto forma di mandato vincolante per gli
uffici AI, un questionario per le perizie mediche nell’ambito
dell’assicurazione invalidità (vedi allegato).
Questo mandato si applica a tutti i tipi di danni alla salute,
poiché nell’ottica di un accertamento incentrato sulle risorse personali non ha
ormai più senso distinguere tra malattie psicosomatiche e altre patologie.
Il mandato riguarda gli indicatori standard secondo la sentenza
del TF 9C_492/2014 del 3 giugno 2015. In questo modo, gli uffici AI dovrebbero
ottenere dai periti medici una risposta a tutti i quesiti rilevanti.
Per accelerare le procedure, assicurare il rapido disbrigo delle
pratiche con i periti o i centri peritali e garantire che le decisioni
concernenti la concessione di prestazioni siano basate su dati il più possibile
aggiornati, le perizie devono essere accuratamente esaminate subito dopo il
loro ricevimento conformemente al N. 2087 CPAI. Se le valutazioni non appaiono
convincenti, complete e coerenti, l’ufficio AI esige dai periti dei complementi
di risposta relativi alle cifre corrispondenti del mandato.
D’ora in poi, tutti i nuovi mandati per perizie mediche relative
all’assicurazione invalidità dovranno essere eseguiti mediante tale
questionario.
Da subito, il blocco per quanto riguarda l’assegnazione dei
mandati stabilito nella lettera circolare AI n. 334 (cifra 4a, terzo capoverso)
è revocato. Poiché la richiesta di perizie pluridisciplinari ha difficoltà a essere
soddisfatta, occorre sempre valutare quale tipo di perizia sia il più indicato.
Mandato per una perizia medica
In via di principio, la struttura delle perizie mediche deve
essere ispirata alle relative linee guida qualitative delle diverse discipline
mediche. Per le specializzazioni che non dispongono di linee guida riconosciute
a livello nazionale valgono per analogia i criteri fissati per le perizie
psichiatriche.
Con la sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, il Tribunale federale
ha stabilito gli indicatori standard di cui occorre tenere conto nella stesura
delle perizie.
I. Danno alla salute
1. Forma e gravità dei riscontri oggettivi
2. Constatazioni
relative alle manifestazioni concrete del danno alla salute
3. Distinzione
tra le limitazioni funzionali dovute al danno alla salute in questione e le
conseguenze (dirette) di fattori non assicurati (motivi estranei all’invalidità
quali ad es. disoccupazione, difficoltà economiche, competenze linguistiche
carenti, età, basso livello di istruzione o fattori socioculturali)
4. Presa
in considerazione di motivi di esclusione quali l’esagerazione dei sintomi e
fenomeni simili nonché della loro entità
5. Nel
caso delle tossicomanie, occorre valutare se la sindrome da dipendenza è
riconducibile a un disturbo pregresso con un elevato valore patologico
6. La
sindrome da dipendenza ha causato un disturbo alla salute irreversibile?
7. Valutazione
approfondita del profilo attuale e dell’evoluzione nel tempo della personalità dell’assicurato
8. Indicazioni
dettagliate in merito ai disturbi e alle risorse personali esistenti
Considerandi
II. Contesto sociale
1.
Anamnesi
conforme alle linee guida da parte di tutti i periti coinvolti
2.
Descrizione
dettagliata della vita quotidiana e del contesto sociale dell’assicurato
3.
Valutazione
dei documenti di natura non medica (ad es. esercitazioni al lavoro,
accertamenti effettuati nell’economia domestica)
4.
Indicazioni
particolareggiate sui problemi sociali che provocano direttamente conseguenze
funzionali negative, come ad es. disoccupazione o altre situazioni difficili
5.
Elenco
dettagliato delle risorse personali esistenti o che possono essere mobilitate
(ad es. sostegno da parte della rete sociale esistente, capacità comunicative,
motivazione, aderenza alla terapia ecc.)
III. Diagnosi
1.
Diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa
2.
Diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa
3.
Interazione tra le diagnosi:
Esame
approfondito e motivato delle interazioni tra le diverse diagnosi sotto il
profilo delle conseguenze funzionali. Di questo aspetto occorre tenere conto in
sede di valutazione consensuale
IV. Cura e reinserimento
1.
La
terapia adottata finora è stata applicata a regola d’arte (tipologia ed entità
delle terapie, intensità o dosaggi necessari)?
2.
Indicazioni
esaustive sullo spirito di collaborazione dimostrato dall’assicurato durante le
terapie seguite finora
3.
Asserzioni
motivate sulle opzioni terapeutiche rimanenti, indipendentemente dal grado di motivazione
4.
Affermazioni
dettagliate sullo spirito di cooperazione dimostrato dall’assicurato durante i
tentativi (autonomi) di reinserimento non andati a buon fine
5.
I problemi che
ostacolano il reinserimento sono dovuti al quadro clinico stesso?
6.
In che misura?
7.
Affermazioni
motivate sull’esigibilità delle misure di reinserimento
V. Coerenza
1.
Valutazione
approfondita e critica delle discrepanze tra i sintomi descritti e il
comportamento mostrato durante la visita, anche alla luce delle osservazioni
dei periti delle diverse specialità mediche, e della coerenza della
documentazione disponibile e delle attività quotidiane
2.
Esame
particolareggiato e critico delle ripercussioni dell’incapacità al lavoro fatta
valere su tutti gli ambiti di vita paragonabili (professione/attività
remunerata, economia domestica, tempo libero, attività sociali)
3.
Paragone
dettagliato con il livello di attività precedente al danno alla salute
4.
Valutare in
maniera esaustiva e critica se l’assicurato ricorre a opzioni terapeutiche o le
trascura
5.
Valutazione se
l’incapacità di aderire alla terapia sia dovuta a una malattia
VI. Capacità lavorativa
1.
Capacità lavorativa nell’attività svolta finora (inclusa la sua evoluzione nel
tempo)
2.
Capacità lavorativa in un’attività adeguata.”
Nel caso di specie, il TCA
constata che l’assicurato presenta, tra le altre diagnosi psichiatriche, anche
una sindrome somatoforme, diagnosticata e ritenuta invalidante dalla dr.ssa __________,
specialista consulente del SAM, la quale ha valutato l’interessato inabile al
lavoro nella misura del 45% in qualsiasi attività.
In sede ricorsuale,
l’assicurato ha contestato le risultanze peritali alle quali sono giunti i
medici del SAM, le quali sarebbero in netto contrasto con quanto valutato dai
suoi medici curanti e, in particolare, per quanto attiene al profilo
psichiatrico, con l’attestazione di una completa inabilità lavorativa posta
dall’attuale psichiatra curante, dr.ssa __________. Quest’ultima, infatti, tenuto
conto delle diagnosi di sindrome ansiosa generalizzata associata ad una
sindrome depressiva ricorrente e ad una sindrome somatoforme da dolore
persistente, ha considerato l’assicurato inabile al lavoro in qualsiasi
attività che non sia in ambito protetto (doc. A5).
Già solo alla luce di
queste circostanze, tenuto conto di quanto indicato dal Tribunale federale
nella sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015
pubblicata in DTF 141 V 281, appare necessario approfondire l’aspetto
somatoforme secondo i criteri apportati dalla citata nuova giurisprudenza e
concretizzati nella lettera circolare AI n. 339 qui sopra riportata per esteso.
Tale soluzione si
giustifica, a maggior ragione, ritenuto che, dopo attento esame di tutta la
documentazione agli atti, questo Tribunale non può in ogni caso, senza che
prima vengano chiariti taluni aspetti e siano eseguiti ulteriori
approfondimenti, considerare esaustivo e concludente il giudizio espresso dalla
dr.ssa __________ nel referto peritale psichiatrico del 23 agosto 2014.
Il TCA rileva, infatti,
che in tale referto la perita ha riconosciuto che, oltre alla diagnosi di
sindrome ansiosa, l’assicurato presenta pure una sindrome depressiva, la quale
non era invece presente, a mente della consulente psichiatra del SAM, al
momento della sua antecedente valutazione specialistica del 7 settembre 2013.
Questo nonostante il
precedente psichiatra curante dell’interessato, dr. __________, nel maggio
2013, avesse associato alla diagnosi di ansia anche quella di depressione e
malgrado il fatto che l’aspetto depressivo fosse poi stato, a sua volta,
diagnosticato e mantenuto pure dall’attuale psichiatra curante, dr.ssa __________,
subentrata al dr. __________ a partire dal mese di giugno 2013 (doc. A5).
Il TCA non può fare a meno
di constatare che la stessa dr.ssa __________ nel referto peritale del 23
agosto 2014, abbia giustificato il fatto di non potere riconoscere il carattere
ricorrente della sindrome depressiva che affligge l’interessato con la
motivazione che “il quadro depressivo che registro per la prima volta non ha
mai di fatto, dalla prima eventuale menzione del dr. __________, presentato una
risoluzione seguita poi da recrudescenza per cui la dizione ricorrente non può
entrare nel merito” (doc. 129-35).
Questo Tribunale rileva
una contraddizione evidente nel ragionamento seguito dalla perita: avendo sia
il dr. __________, che la dr.ssa __________, diagnosticato (e non solo posto
una “eventuale menzione”, come indicato dalla consulente psichiatra del SAM) l’esistenza
anche di una sindrome depressiva già da maggio 2013, il fatto che una tale
diagnosi non fosse poi stata riscontrata dalla dr.ssa __________ al momento del
consulto peritale del mese di settembre 2013, ma abbia poi fatto la sua
comparsa in occasione della nuova valutazione peritale del mese di agosto 2014,
non può che portare alla conclusione che la stessa si fosse in un primo momento
risolta e poi nuovamente aggravata.
Ciò è, del resto, quanto
espressamente indicato dalla stessa dr.ssa __________ nel referto peritale del 7
settembre 2013, nel quale la consulente psichiatra del SAM ha giustificato il
proprio parere relativo ad un miglioramento delle condizioni di salute
dell’interessato, precisando che “si ricorda che nel maggio 2013 il curante __________
lo aveva trovato anche depresso e il dato oggi appare rientrato” (doc.
95-57, sottolineatura della redattrice).
Ora, se è vero che,
secondo la giurisprudenza federale, la durata di un colloquio
peritale non è un criterio che permette, in sé, di giudicare il valore probatorio
di un rapporto medico (cfr. ATF 125 V 351 consid. 3a pag.352; STF 9C_613/2014
del 30 aprile 2015; STF 9C_542/2014 del 5 febbraio 2015),
va comunque evidenziato che la valutazione del 7 settembre 2013 con la quale la
dr.ssa __________ ha ritenuto rientrato l’aspetto depressivo messo in luce
dagli psichiatri curanti – e poi “(ri)apparso” in occasione del successivo
esame peritale della dr.ssa __________ del 2014 - si sia basata su due colloqui
peritali, tenutisi il 24 agosto 2013 e il 6 settembre 2013, della durata di 60
minuti, il primo e di 45 minuti, il secondo.
Il TCA, evidenzia,
inoltre, che nel referto peritale del 23 agosto 2014 la dr.ssa __________,
rispondendo alla richiesta di “prendere posizione sulle precedenti inabilità
lavorative precedentemente certificate da altri curanti/periti, soprattutto se
vi sono discrepanze”, ha espressamente indicato che “mi allineo alle
posizioni dei colleghi __________ e __________ seppure in assenza di
aspetti umorali non avrei dato una IL del 50% (__________) come non avrei
indicato una IL totale anche se temporanea (__________). Rispetto ai curanti
attuali e di ieri mi pare che anche considerando una depressione di media
gravità al massimo si possa entrare nel merito di una IL 45%-50% massimo,
ma non certamente del 100% visto che a parte l’ansia non si evidenziano
pericolose comorbidità né in ambito di stato, né di tratto o personalità, né
fisiche” (doc. 129-37, sottolineature della redattrice).
Questo Tribunale non comprende
per quali ragioni la consulente psichiatra del SAM, pur indicando di allinearsi
a quanto indicato dalla dr.ssa __________ – la quale aveva considerato
l’assicurato inabile al lavoro al 50% in qualsiasi attività - ponga poi una
percentuale di inabilità lavorativa del 45%, aggiungendo che potrebbe essere
del 45%-50% al massimo. Tale questione è tutt’altro che marginale, se si pone
mente al fatto che proprio tenendo conto di un’inabilità lavorativa del 45%,
come valutato dalla dr.ssa __________, l’Ufficio AI ha poi deciso, nella
decisione oggetto della presente vertenza, la riduzione da mezza rendita di
invalidità fino a quel momento versata all’assicurato ad un quarto di rendita di
invalidità.
Infine, ma non da ultimo,
il TCA rileva che sia la perizia di decorso del 23 agosto 2014, così come pure quella
precedente del 2013, della dr.ssa __________, non si confrontano minimamente
con un aspetto di fondamentale importanza al fine di poter esprimere una
valutazione attendibile in merito alla capacità lavorativa residua
dell’interessato, ovvero quello relativo alla possibilità, o meno, per lo
stesso, di poter reperire un’attività adeguata ai suoi disturbi di salute sul
mercato equilibrato del lavoro.
Va qui, infatti, ricordato
che il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato,
nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante da una parte un certo
equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del
lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro
diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se
l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e
conseguire un reddito tale da escludere il diritto a rendita. In particolare,
l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività
esigibili per l'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non
rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in
misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiono sin dall'inizio
escluse o perlomeno non realistiche (cfr. STF 8C_944/211 del 17 aprile 2012;
DTF 134 V 64 c. 4.2.1 pag. 70 f.; DTF 110 V 273 consid.
4b pag. 276; cfr. pure DTF 130 V 343 consid.
3.2
pag. 346; sentenza 8C_641/2008 del 14 aprile 2009; RCC 1991 pag. 332
consid. 3b, I 350/89, e 1989 pag. 331 consid. 4a, I 329/88; Plädoyer 1995 no.1
pag. 67 consid. 5c, I 243/92).
L’aspetto relativo alla
effettiva possibilità per l’interessato, di sfruttare la sua eventuale capacità
lavorativa residua sul libero mercato del lavoro, oppure, al contrario, solo in
un ambito protetto, avrebbe, invece, dovuto essere accuratamente valutato e
approfondito dall’amministrazione, in generale e dalla dr.ssa __________, in
particolare, alla luce del fatto che, in occasione della valutazione
psichiatrica del 7 settembre 2012, la psichiatra del SMR, dr.ssa __________,
dopo avere personalmente visitato l’assicurato e avere tenuto conto degli esiti
(negativi) della misura reintegrativa messa in atto dall’amministrazione, in
ambito protetto, per consentire all’interessato di riabituarsi al lavoro
quotidiano e ai processi di lavoro aumentando le competenze personali e sociali
(cfr. doc. 33-1, sottolineatura della redattrice) – si era così espressa:
" (…)
Per quanto riguarda la CL si conferma una
IL del 100% dal 15.3.2011. La messa in atto di provvedimenti AI, le
osservazioni poste nel periodo di reintegrazione, la valutazione odierna e di
decorso con il confronto dello status psichico attuale con quelli presenti
negli anni mi portano a considerare che vi siano ancora parziali risorse da
utilizzare nell’ambito lavorativo. Pertanto ritengo che vi sia una CL del 50%
in qualsiasi attività medico esigibile, intesa come orario ridotto a partire
dal giugno 2012, data di conclusione del provvedimento MRE.
L’attività lavorativa deve essere
semplice, senza responsabilità, piuttosto ripetitiva e programmata, da eseguire
da solo e con scarsi contatti interpersonali e in un ambiente piccolo. I
limiti evidenziati sono rappresentati dall’ansia, perdita dell’iniziativa,
riduzione degli interessi, difficoltà nel mantenere contatti interpersonali per
periodi lunghi, aumentato sforzo per mantenere sufficienti capacità cognitive
con conseguente aumentata esauribilità.
La prognosi non appare favorevole, visti i
vari trattamenti farmacologici intrapresi sembra che vi sia ormai una cronicizzazione
del quadro clinico; tuttavia sembra che ora il terapeuta stia pensando ad un
trattamento di tipo psicoterapico.”
(Doc. 50-12, sottolineatura della
redattrice)
Il TCA rileva che da tale descrizione delle caratteristiche che
deve avere un’attività per essere considerata adeguata e rispettosa delle
limitazioni dell’interessato, fornita dalla dr.ssa __________, non emerge in
maniera chiara se ella intendesse limitare le effettive possibilità
reintegrative dell’assicurato ad un esclusivo ambito protetto oppure no.
Sull'impossibilità di
esercitare, per motivi psichici, un'attività lucrativa sul mercato equilibrato
del lavoro, cfr. STCA 32.2013.28 del 7 agosto 2013 e successiva sentenza
federale 9C_658/2013 del 26 dicembre 2013, parzialmente pubblicata in DTF 140 V
2, nella quale la perizia psichiatrica eseguita dal SMR ha concluso che
l’assicurato conserva una parziale capacità lavorativa residua, ma solo in
un ambiente protetto, ritenuto che “l’assicurato presenta uno stato di
ansia scarsamente compatibile con un’occupazione sul mercato libero, se non al
massimo 3 ore al giorno in un ambiente accogliente e poco stressante”; STF
8C_683/2011 del 16 agosto 2012, nella quale il perito psichiatra ha
espressamente indicato che la capacità lavorativa è nulla per qualsiasi
attività che non abbia un carattere puramente occupazionale, che non pretenda
dall’interessato assiduità, produttività, precisione; STCA 32.2011.254
dell'8 agosto 2012, cresciuta incontestata in giudicato, nella quale il TCA ha
considerato che le condizioni poste dai periti medici a proposito del lavoro
“ideale” – corrispondente “ad un ambiente di lavoro che riesca a tollerare i
limiti dettati dal disturbo di personalità dell’interessata, quindi sereno e
non conflittuale, con possibilità di lavorare in maniera autonoma, in assenza
di colleghi competitivi ed in generale dove non sia indispensabile essere in
grado di inserirsi in uno spirito di gruppo”- sono irrealistiche
considerate le esigenze poste attualmente dal mercato del lavoro; STF 9C_984/2008
del 4 maggio 2009, concernente un assicurato il cui disturbo della personalità
(personalità borderline) implicava la necessità di lavorare in un ambiente
confinato e protetto, fuori da ogni stress professionale e sociale, nella
quale il TF ha ritenuto che le concessioni smisurate che verrebbero richieste a
un potenziale datore di lavoro, rendano l’esercizio di un’attività lucrativa
incompatibile con le esigenze attuali del mondo economico; STF 9C_910/2011 del
30.
marzo 2012, nella quale l’Alta Corte ha considerato non realistiche, su un
mercato equilibrato del lavoro, le possibilità occupazionali per un assicurato,
ritenuto, da un punto di vista medico, ancora abile al lavoro in maniera
completa solo in un determinato ambiente lavorativo, nel quale sia chiamato
a svolgere compiti meno complessi, senza tempi assillanti, in un clima
lavorativo familiare e tollerante (sottolineature della redattrice).
Per dei casi nei quali, al contrario, è stato ritenuto che,
nonostante i disturbi psichici presentati, la capacità lavorativa residua degli
assicurati fosse sfruttabile sul mercato equilibrato del lavoro e non solo in
un ambiente protetto, cfr. STF 9C_659/2014 del 13 marzo 2015, concernente
il caso di un’assicurata, affetta da disturbi somatici conseguenti ad un
incidente e da disfunzioni neuropsicologiche, la quale è stata considerata
pienamente abile al lavoro in attività adatte, con una riduzione del rendimento
del 30%, sottolineando come la natura e l’importanza della sua patologia
psichica non costituissero un ostacolo insormontabile alla ripresa di
un’attività lavorativa su un mercato del lavoro che è in grado di offrire un
ventaglio sufficientemente ampio di impieghi leggeri e adatti alle sue
limitazioni funzionali; STF 9C_804/2014 del 16 giugno 2015, concernente
un’assicurata, afflitta da problemi psichici e difficoltà scolastiche fin
dall’infanzia (con un QI al limite della norma), considerata dal profilo
strettamente psichiatrico ancora in grado di sfruttare la propria capacità
lavorativa residua non esclusivamente in un ambiente protetto, bensì sul
mercato equilibrato del lavoro, il quale offre un ventaglio di opportunità
lavorative sufficientemente ampio, comprendenti impieghi semplici e ripetitivi,
senza responsabilità, adatti alle limitazioni intellettuali dell’interessata e
accessibili senza alcuna formazione particolare; STF 9C_698/2014 del 18 agosto
2015, riguardante un’assicurata, affetta da un leggero ritardo mentale,
disturbi neuropsicologici e da tratti di personalità psicotici, ritenuta dal
perito psichiatra in grado di sfruttare la sua capacità lavorativa residua del
100%, ma con un rendimento ridotto nella misura del 50%, nella quale il
Tribunale federale ha considerato che i giudici cantonali avessero, a ragione,
concluso per l’esistenza di una capacità lavorativa residua sfruttabile sul
mercato equilibrato del lavoro e non solo in un ambito protetto, malgrado i
risultati poco concludenti degli stages realizzati nell’ambito
dell’assicurazione contro la disoccupazione e il pronostico pessimistico
espresso da alcuni medici e professionisti in reintegrazione riguardo ad un
effettivo reinserimento sul mercato generale del lavoro.
Vista l’importanza della tematica in questione, questo Tribunale
ritiene che già l’amministrazione avrebbe quantomeno dovuto interpellare la
dr.ssa __________, chiedendole delle precisazioni, tanto più che il
provvedimento di reinserimento messo in atto in ambito protetto non aveva
potuto essere portato a termine nella sua integralità a seguito della
presentazione di documentazione medica da parte dell’assicurato (cfr. rapporto
finale del 13 giugno 2012, nel quale la consulente IP incaricata, dopo avere
osservato che “dal punto di vista reintegrativo l’assicurato ha delle
resistenze tali da renderlo difficilmente collocabile in un posto di lavoro”,
ha tuttavia ritenuto che “un’attività lavorativa al 50% dovrebbe essere
sostenibile dall’assicurato, malgrado un tasso di ansia verbalizzato che
non è mia intenzione sminuire ma che ritengo possa essere gestibile anche durante
un’attività lavorativa rispettosa dei limiti funzionali fisici”, chiedendo alla
dr.ssa __________ di valutare la capacità lavorativa dal profilo psichiatrico,
doc. 43-1, sottolineature della redattrice).
È, infatti, chiaro che se a mente della dr.ssa __________ le
patologie dell’interessato rendevano lo stesso abile al lavoro al 50% non sul
mercato generale del lavoro, ma soltanto in un ambiente protetto, l’Ufficio AI
non avrebbe già potuto ridurre a mezza rendita di invalidità dal 1° ottobre
2012.
la rendita intera di invalidità riconosciuta a partire dal 1° marzo 2012.
Delle delucidazioni avrebbero dovuto, a maggior ragione, essere
chieste alla dr.ssa __________, autrice di ben due consulti peritali
psichiatrici in ambito SAM, la quale invece non si è minimamente espressa al
riguardo.
Dei chiarimenti, infine, avrebbero dovuto quantomeno essere
richiesti dal SMR alla dr.ssa __________, alla luce del referto medico del 10
agosto 2014 della dr.ssa __________, prodotto in sede ricorsuale, con il quale
la psichiatra curante dell’interessato ha espressamente indicato che “allo
stato attuale e da quanto mi risulta dalla consegna ricevuta dal precedente
psichiatra curante __________, anche negli ultimi anni, il paziente non
presenta alcuna capacità lavorativa né come addetto doganale, né per qualsiasi
altro lavoro che non sia in ambito protetto” (cfr. doc. A5,
sottolineatura della redattrice).
Stante quanto sopra esposto,
vista la necessità, da una parte, di ottenere delle delucidazioni riguardo ad
alcuni aspetti della perizia della dr.ssa __________ non chiari e, dall’altra,
di eseguire degli approfondimenti in merito alla tematica dell’effettiva
possibilità o meno per l’interessato di reperire un lavoro adatto al di fuori
di un ambiente protetto, come invece considerato dagli psichiatri curanti,
secondo questo Tribunale non è possibile, senza procedere ad ulteriori
accertamenti, concludere con sufficiente tranquillità che, dal punto di vista
psichiatrico, RI 1, dopo un periodo di totale incapacità lavorativa a far tempo
dal 1° marzo 2012, sia da ritenere inabile al lavoro in qualsiasi attività
nella misura del 50% a partire dal 1° giugno 2012, come considerato dalla
dr.ssa __________ e, poi, al 45%, dal mese di dicembre 2013, come ritenuto
dalla dr.ssa __________.
Si impongono dunque ulteriori
accertamenti.
2.8
Nella già citata sentenza
9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (cfr. consid. 2.4.) il Tribunale federale ha
precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una
perizia giudiziaria e in quali casi può rinviare gli atti all'assicuratore per
un complemento istruttorio.
Nella
concreta evenienza, ritenuto come vi siano degli accertamenti peritali svolti
dall’amministrazione che necessitano un complemento (“Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen”), si giustifica il rinvio degli atti
all’UAI ai sensi della giurisprudenza citata.
La decisione impugnata va
quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI, affinché metta in atto
un approfondimento a livello psichiatrico inteso a delucidare gli aspetti
dettagliatamente messi in rilievo al considerando precedente (consid. 2.7.).
Il TCA rileva, inoltre,
che nell’ambito degli ulteriori accertamenti medici da mettere in atto,
l’amministrazione dovrà pure tenere conto e debitamente valutare il
peggioramento dello stato di salute dal profilo medico, necessitante di un
nuovo intervento chirurgico, messo in evidenza dai curanti dell’assicurato e
riconosciuto sia dal SMR che dall’amministrazione stessa, seppur sottolineando
come lo stesso sia intervenuto in un periodo successivo alla data di emanazione
della decisione qui impugnata (cfr. consid. 2.6.).
L’amministrazione e, per
essi, i periti incaricati di valutare sia gli aspetti psichiatrici, che quelli
somatici, dovranno poi determinarsi sul grado complessivo di incapacità
lavorativa dell’interessato (a proposito della valutazione globale delle
patologie, cfr. STF 9C_330/2012 del 7 settembre 2012; STF 9C_913/2012 del 9
aprile 2013; SVR 2008 IV Nr. 15, STCA 32.2011.236 del 17 giugno 2013 e
32.2012
).
Quindi
in esito a tali complementi istruttori, l’amministrazione si pronuncerà
nuovamente sul diritto alla rendita di invalidità dell’assicurato.
2.9
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio
AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§
La decisione del 24 dicembre 2014 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato a
considerandi 2.7. e 2.8..
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti