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32.2015.14

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

2 novembre 2015Italiano61 min

Source ti.ch

Fatti

I principi giurisprudenziali

sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art.

41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg.

consid. 3.5).

Qualsiasi cambiamento

importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e,

quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17

LPGA.

La rendita può essere

oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello

stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di

guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una modificazione

notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure DTF 112 V

372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice valutazione

diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,

non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372

consid. 2b e 390 consid. 1b).

Se la capacità al guadagno

dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo

si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener

conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso

perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è

applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili

non soltanto in caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con

effetto retroattivo di una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991

nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

2.3. Un danno

alla salute psichica può portare ad un’invalidità se esso è di gravità tale da

non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità

lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).

Al

riguardo l'Alta Corte ha sottolineato che:

"

(…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come

i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1

LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette

- le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti

di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico

dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno

cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di

quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid.

1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA I 148/98

del 29 settembre 1998, pag. 10 consid.

3b)."

In una sentenza pubblicata in

DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per poter concludere che un disturbo

da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4) provoca un’incapacità di guadagno

duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni

sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing &

Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 254-257).

Tali criteri sono stati così

riassunti in un’altra sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in lingua italiana,

nella quale il TFA si è così espresso:

"

6.2. A determinate condizioni,

anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante nella categoria delle

affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una perizia psichiatrica si

rende normalmente necessario alfine di stabilirne le ripercussioni economiche -

può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza del 12 marzo 2004 in re

N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta

ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]). Secondo giurisprudenza, ancora

recentemente confermata, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è

tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto tale, una limitazione

duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare luogo a un'invalidità ai

sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3; Ulrich Meyer-Blaser, Der

Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der

Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der

Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz

und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare pag. 81

seg.). Un'eccezione a questo principio

entra in linea di conto soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore

somatoforme presenta secondo gli accertamenti medici una gravità tale da

rendere in pratica oggettivamente non più esigibile dalla persona assicurata lo

sfruttamento della sua capacità lavorativa residua sul mercato del lavoro

oppure dove ciò risultasse insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI

2001 pag. 225 consid. 2b con riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in

fine). Una simile inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali,

presuppone tuttavia l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di

notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri

criteri, quali ad es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche

accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in

evoluzione senza remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla

vita sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto "Krankheitsgewinn")

come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi profusi, di trattamenti e di

provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza di tali fattori permette di

ritenere insormontabile il disturbo da dolore somatoforme (sentenza citata del

12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI

2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare ancora che i fattori psicosociali o

socioculturali non figurano nel novero delle affezioni alla salute suscettibili

di originare un'incapacità di guadagno ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI

(cfr. sentenza del 29 gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con

riferimento ai principi sanciti in DTF 127 V 294).

In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi

deve, sul piano psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Tenendo conto dei criteri esposti, egli deve così valutare l'esigibilità della

ripresa, rispettivamente dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI

2000 pag. 155 consid. 2c)."

Anche in un'altra sentenza

I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato che:

"

5.2 In una recente sentenza,

questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale inesigibilità presuppone

in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità psichiatrica di notevole

gravità, intensità e durata oppure la presenza costante e intensa di altri

criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti affezioni organiche

croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale con sintomi stabili

o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita d'integrazione

sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico consolidato,

senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare allo stesso

tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del conflitto

psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer

Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o

stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi

a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del

12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I

870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000

pag. 155 consid. 2c; Ulrich

Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in

der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der

Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori], Schmerz

und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.)."

In una

sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V 49, l'Alta

Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di un

disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della situazione

sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono considerare

anche gli elementi a sostegno della non sussistenza dell'obbligo di

prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.

Pertanto, se le limitazioni

nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei sintomi o

simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a

prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una

notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;

l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza

in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i

lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;

l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana,

nonostante il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v.

Kopp/Willi/Klipstein, Im Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen

Schwierigkeiten, in: Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434,

con riferimento ad uno studio approfondito di Winchkler e Foerster).

In una sentenza 9C_1040/2010

del 6 giugno 2011 pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 1, l’Alta Corte ha ribadito che

un episodio depressivo lieve non costituisce una comorbidità di rilevante

gravità e intensità (consid. 3.4.2.1) e che fattori psicosociali e

socioculturali che non possono essere chiaramente distinti dalla problematica

psichica, parlano a sfavore del carattere invalidante del disturbo (consid.

3.4.2).

Questa giurisprudenza è poi

stata progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. la DTF 137 V 64

sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così espressa:

"

(…)

4.2 Diese im Bereich der somatoformen

Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der

Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4

S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr.

45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches

Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010

E. 2.3,9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008

E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.

April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE

136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten

Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische un unfalladäquate HWS-Verletzung

(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend

wirkt. (…)”)

In

una sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V 281, il

Tribunale federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa ai disturbi

somatoformi dolorosi persistenti.

L’Alta

Corte ha abbandonato la presunzione secondo cui i disturbi derivanti da

sindrome somatoforme dolorosa o i loro effetti possono essere superati con uno

sforzo di volontà ragionevolmente esigibile (cambiamento della giurisprudenza;

consid. 3.4 e 3.5). La prassi fondata sul modello regola/eccezione è sostituita

da uno schema di valutazione normativo strutturato, sulla base di un catalogo

di indicatori.

Affinché un

rapporto medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve

adempiere diverse condizioni (cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag.

571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie

nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e

Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

Innanzitutto

la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata

sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto

scientificamente (cfr. STF 9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF

130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss).

Il

medico deve pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve

anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte

dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener conto

di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e

quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale

profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata

pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità

di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi

sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Il rifiuto del carattere

invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal

paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto

dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi

handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27

settembre 2001).

2.4.

Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di

ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti.

Il

compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF

9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né

l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o

rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007;

STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF

122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),

bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

In

una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137

V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della

giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi

di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della

conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del

Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich

dell’11 febbraio 2010.

L’Alta Corte è

arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione

(consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che

attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie

procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti

dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica

(consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare

dei correttivi:

(a

livello amministrativo)

-

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

-

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

-

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.

3.3),

-

rafforzamento dei diritti di partecipazione:

--

in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una

decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

--

alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione

alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.

3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a

livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In

caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o

il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare

una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza

secondo DLA 1997

Nr.

18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile

2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità

(consid. 4.4.2).

L’art.

72bis OAI, in vigore dal 1° marzo 2012, dedicato alle perizie mediche

pluridisciplinari stabilisce al cpv. 1 che “Le perizie che interessano tre o

più discipline mediche sono eseguite da un centro peritale con cui l'Ufficio

federale ha concluso una convenzione” e al cpv. 2 che “i

mandati sono attribuiti con metodo aleatorio”.

Per

mettere in pratica quanto prescritto all’art. 72bis cpv.2 OAI l’UFAS ha

allestito il sistema di attribuzione “Suisse MED@P” (cfr. R. Kocher,

SuisseMed@P a deux ans: où en sommes-nous?” in Sécurité sociale 5/2014, pag.

288 e seg.; vedi DTF 138 V 271).

In

una sentenza pubblicata in DTF 140 V 508, consid. 3.1 e 3.2.1. il Tribunale

federale ha ribadito che la scelta del perito in ambito di perizie mediche

pluridisciplinari deve sempre avvenire secondo il metodo aleatorio (vedi pure

DTF 139 V 349 consid. 5.2.1; DTF 138 V 271 consid. 1.1.).

A proposito dei rapporti del medico curante, l’Alta Corte ha stabilito

che secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del

fatto che, alla luce del legame di fiducia esistente con il paziente, il medico

curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_947/2011 del 27 gennaio 2012;8C_5/2011 del 27 giugno 2011;8C_790/2010 del

15 febbraio 2011;8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc).

La giurisprudenza federale sottolinea così costantemente la

necessità di tenere conto della differenza, a livello probatorio, tra mandato

di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid.

3.2.;9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 4.4. con riferimenti;9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2.).

Il

Tribunale federale ha comunque già avuto modo di sottolineare che non va

dimenticata la potenziale forza dei rapporti del medico curante, alla luce del

fatto che quest’ultimo ha l’occasione di osservare il paziente durante un

periodo di tempo prolungato (cfr. Pladoyer 3/09 p. 74 e sentenza 9C_468/2009

del 9 settembre 2009, consid. 3.3.1; D. Cattaneo, in “Les

expertises en droit des assurances sociales”, in Cahiers genevois et romands de

sécurité sociale n° 44-2010 pag. 124).

Questa giurisprudenza

viene applicata dal TCA (cfr. ad esempio sentenza 32.2013.183 del 20 ottobre

2014, attualmente pendente davanti al Tribunale federale; sentenza 32.2012.185 del

14 febbraio 2013; sentenza 32.2011.326 del 31 maggio 2012; sentenza 32.2011.200

del 19 gennaio 2012; sentenza 32.2010.308 del 19 maggio 2011; sentenza

32.2010.137 del 21 marzo 2011) e dal Tribunale amministrativo federale (cfr.

sentenza C-2693/2007 del 5 dicembre 2008).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.5. Nel caso di specie, con una

precedente decisione del 1° febbraio 2013, l’Ufficio AI – basandosi sulle

risultanze delle valutazioni reumatologica e psichiatrica eseguite dal dr. __________

e dalla dr.ssa __________ del SMR, i quali, posta la diagnosi con influsso

sulla capacità lavorativa di “sindrome ansiosa generalizzata F41.1” e, quali

diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa, quelle di “dolore residuo

(trauma del 2006 caviglia destra di non chiara interpretazione; lombalgia

ricorrente su alterazioni statico degenerative multisegmentali, Bulging da L4 a

S1; trauma piede destro nel giugno 2006 (chiodo in regione plantare);

infortunio con distorsione tibio tarsica caviglia destra (gennaio 2006); colon

irritabile”, avevano valutato l’interessato globalmente inabile al lavoro al

100% dal 15 marzo 2011 in qualsiasi attività, ma ancora abile al lavoro al 50%

in qualsiasi attività a far tempo dal mese di giugno 2012 (cfr. doc. 50-2) -

aveva attribuito all’assicurato una rendita intera di invalidità a partire dal

1° marzo 2012, poi ridotta ad una mezza rendita di invalidità a far tempo dal

1° ottobre 2012 (doc. 77/4-13).

Con decreto di stralcio

32.2013.6 del 23 settembre 2013, il TCA, a seguito di una transazione

intervenuta tra le parti, aveva annullato tale decisione, rinviando gli atti

all’Ufficio AI affinché mettesse in atto un aggiornamento peritale del caso

attraverso una perizia pluridisciplinare da svolgere in ambito reumatologico,

neurologico e psichiatrico, visto che il dr. __________ e la dr.ssa __________

del SMR, chiamati ad esprimersi in merito alla documentazione medica prodotta

in sede ricorsuale dall’interessato, avevano rilevato che “in considerazione di

una nuova ernia discale e di un’evoluzione psichiatrica riferita come

peggiorata dallo psichiatra curante è necessario un aggiornamento peritale del

caso con valutazione reumatologica, neurologica e psichiatrica in ambito

pluridisciplinare” - (cfr. doc. 81).

Conformemente a quanto

sopra esposto, l’Ufficio AI, al fine di valutare lo stato di salute

dell’interessato, ha quindi innanzitutto affidato il compito di esperire una

perizia pluridisciplinare ai medici del SAM, i quali, nei mesi di agosto e

settembre 2013, hanno valutato la patologia reumatologica (dr. __________),

neurologica (dr. __________) e psichiatrica (dr.ssa __________).

L’aspetto reumatologico è stato

valutato dal dr. __________, specialista FMH in reumatologia, il quale, nel suo

referto del 19 agosto 2013, ha posto le diagnosi con ripercussioni sulla

capacità lavorativa di “sindrome lombospondilogena cronica sinistra in

alterazioni degenerative della colonna lombare (protrusione discale L4/L5,

osteocondrosi, ernia discale paramediana sinistra L5/S1); disturbi statici del

rachide (protrazione del capo, scoliosi destroconvessa dorsale);

decondizionamento e sbilancio muscolare; obesità (peso 95 k / statura 182.5

cm)” (doc. 95-46).

Quanto alla capacità

lavorativa, il dr. __________ ha considerato l’assicurato nella sua precedente attività

addetto al controllo radiometrico, abile al lavoro sull’arco di una giornata

lavorativa normale, ma con una riduzione del rendimento di 1/3, a partire dal

31 gennaio 2013 (allorché veniva documentata un’ernia discale L5/S1), mentre

nell’attività di ausiliario di pulizie, sempre a partire dal 31 gennaio 2013,

lo ha ritenuto abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale, ma

con una riduzione del rendimento del 40%.

Il dr. __________ ha invece

considerato che, in un lavoro adatto allo stato di salute, rispettoso delle sue

limitazioni funzionali, l’assicurato presenta una piena capacità lavorativa, con

un rendimento massimo del 100%, a partire dal 15 marzo 2011 (ossia dal momento

in cui veniva attestata una inabilità lavorativa totale per le patologie

psichiatriche sottogiacenti) (doc. 95-48).

L’aspetto

neurologico è, invece, stato valutato dal dr. __________, spec. FMH in

neurologia, il quale, nel referto del 21 agosto 2013, posta la diagnosi senza

influsso sulla capacità lavorativa di “sindrome lombovertebrale recidivante con

possibile pregressa sindrome radicolare L5 e/o S1 a sinistra, attualmente non

sintomatica”, ha considerato l’assicurato, dal profilo strettamente

neurologico, totalmente abile al lavoro in qualsiasi attività (doc. 95-51).

Infine, l’aspetto psichico è stato

vagliato dalla dr.ssa __________, medico chirurgo - specialista in psichiatria,

la quale, nel suo referto del 7 settembre 2013, ha posto le diagnosi con

influsso sulla capacità lavorativa di “sindrome somatica NAS (ICD10-F44.9);

sindrome ansiosa NAS (ICD10-F41.9); ansia situazionale con agorafobia

(ICD10-F40.2)”, aggiungendo di non rintracciare “elementi attuali ed

anamnestici compatibili con una diagnosi di fobia sociale, né per un quadro

depressivo tout court” (doc. 95-56).

Quanto alla capacità

lavorativa, la dr.ssa __________ ha considerato l’assicurato inabile al lavoro

nella misura del 30% per motivi psichici, a partire dal mese di giugno 2013,

sia nella precedente attività, che in altre attività adeguate (doc. 95-57).

La dr.ssa __________ ha

motivato le proprie conclusioni con il fatto che “l’assicurato appare

migliorato dal 2011-12 ad oggi e manifesta un quadro che motiva al massimo una

percentuale di inabilità lavorativa dal punto di vista psichiatrico del 30%”,

ritenuto che rispetto al mese di settembre 2012, allorquando la dr.ssa __________

del SMR gli aveva riconosciuto un’incapacità lavorativa del 50% in

considerazione dell’ansia, associata ad una riduzione dei contatti sociali, ad

una perdita dell’iniziativa, una difettosa tenuta cognitiva e una rapida

esauribilità, “non registro il difetto dell’iniziativa, nessun difetto

cognitivo”.

La dr.ssa __________ ha,

infine, ritenuto la prognosi “dubbia, passibile di peggioramento clinico” (doc.

95-57).

Globalmente,

quindi, nel rapporto peritale del 22 ottobre 2013, i medici del SAM, sulla base

delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali

dell’assicurato presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi

con influsso sulla capacità lavorativa di “1. Sindrome somatica NAS

(ICD10-F44.9); 2. Sindrome ansiosa NAS (ICD10-F41.9); 3. Ansia situazionale con

agorafobia (ICD10-F40.2); 4. Sindrome lombospondilogena cronica sin. in: alterazioni

degenerative della colonna lombare (protrusione discale L4/L5, osteocondrosi,

ernia discale paramediana sinistra L5/S1); disturbi statici del rachide

(protrazione del capo, scoliosi destroconvessa dorsale); decondizionamento e

sbilancio muscolare; obesità (peso 95 k / statura 182.5 cm)”, mentre quali

diagnosi senza influsso sulla capacità lavorativa hanno indicato quelle di

“colon irritabile; tabagismo cronico; stato dopo distorsione della caviglia

destra (gennaio 2006); stato dopo epatite non meglio specificata nel 1978”

(doc. 95-33).

Quanto alla capacità

lavorativa, i medici del SAM hanno ritenuto l’assicurato, da giugno 2013, abile

al lavoro al 66% (normale tempo di lavoro con diminuzione del rendimento del

33%) nella sua professione di impiegato doganale addetto al controllo

radiometrico (doc. 110-29) e abile al lavoro al 60% (normale tempo di lavoro

con diminuzione del rendimento del 40%) nell’attività di ausiliario di pulizia

(doc. 95-37).

In un’attività lavorativa

adatta, rispettosa dei suoi limiti funzionali, i medici del SAM hanno ritenuto l’assicurato,

sempre a partire dal mese di giugno 2013, abile al lavoro al 70% (doc. 95-38).

A seguito di nuova

documentazione medica prodotta dall’assicurato in fase di audizione, il SMR ha

ritenuto opportuno sottoporre l’interessato ad una perizia pluridisciplinare di

decorso (doc. 117) affidata sempre ai medici del SAM, i quali hanno valutato la

patologia reumatologica (dr. __________), neurologica (dr. __________) e

psichiatrica (dr.ssa __________).

Il decorso dell’aspetto

reumatologico è stato valutato dal dr. __________, specialista FMH in

reumatologia e riabilitazione, il quale, nel suo referto del 22 luglio 2014, ha

posto le diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di “sindrome

lombovertebrale con componente spondilogena a sinistra eventualmente con

episodi irritativi recidivanti a sinistra su una discopatia L4/L5 e soprattutto

un’osteocondrosi L5/S1”, mentre, quale diagnosi senza influenza sulla capacità

lavorativa ha indicato quella di “dolori alla caviglia destra nella zona del malleolo

laterale e stato dopo distorsione della caviglia destra nell’anno 2006” (doc. 129/53-54).

Quanto alla capacità

lavorativa, il dr. __________, confermando quanto già precedentemente valutato

dal dr. __________, ha considerato l’assicurato, a partire dal 31 gennaio 2013,

inabile al lavoro nella misura del 30% nella sua precedente attività addetto al

controllo radiometrico; inabile al lavoro al 40% in qualità di ausiliario di

pulizia, ma abile al lavoro a tempo pieno, con un rendimento completo, nello

svolgimento di attività adeguate, rispettose delle sue limitazioni funzionali

(doc. 129/56-57).

Il dr. __________ ha aggiunto

che, a suo modo di vedere, il mansionario dell’assicurato nell’attività di

addetto al controllo radiometrico era più variato sull’arco della giornata

rispetto a quanto indicato dal dr. __________ (comprendendo pure lo svolgimento

di lavori di tipo amministrativo, da svolgere non in posizione eretta), motivo

per il quale “mi chiedo se effettivamente il lavoro svolto presso le dogane svizzere

non debba essere considerato di per sé già un’attività lavorativa adatta e

quindi esigibile anche nella forma completa” (doc. 129-57).

L’aspetto

neurologico è stato nuovamente valutato dal dr. __________, spec. FMH in neurologia,

il quale, nel referto dell’8 agosto 2014, poste le diagnosi di “sindrome lombovertebrale

cronica, una componente radicolare irritativa L5 o S1 non è da escludere ma

attualmente non presente; lievi deficit cognitivi concernenti rallentamento

ideativo ed esecutivo, riduzione dell’iniziativa, difficoltà di attenzione

sostenuta e di memoria non spiegati da patologia neurologica organica

cerebrale”, ha confermato che, dal profilo strettamente neurologico, l’assicurato

è da ritenere totalmente abile al lavoro in qualsiasi attività (doc. 129-43).

Il dr. __________ ha

ritenuto indicati provvedimenti d’integrazione professionale, che tengano conto

dei limiti funzionali stabiliti in ambito reumatologico (doc. 129-43).

Infine, il decorso psichico è stato

vagliato nuovamente dalla dr.ssa __________, la quale, nel referto del 23

agosto 2014, ha posto le diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “sindrome

somatica NAS (ICD10-F44.9); sindrome ansiosa NAS (ICD10-F41.9); sindrome

depressiva di qualità medio-lieve (ICD10-F32.9)”, precisando che “il quadro

algico a mio avviso non è ascrivibile ad un quadro somatoforme da dolore

persistente, ma ad una sindrome somatoforme NAS in quanto mal definita” e che

“il quadro depressivo che registro per la prima volta non ha mai di fatto, dalla

prima eventuale menzione del dr. __________, presentato una risoluzione seguita

poi da recrudescenza, per cui la dizione ricorrente non può entrare nel merito”

(doc. 129-35).

Quanto alla capacità

lavorativa, la dr.ssa __________ - dopo avere rilevato che nonostante

l’esistenza di un aspetto depressivo diagnosticato sia dal precedente

psichiatra curante dell’interessato, sia dalla nuova psichiatra curante, “nel

mio esame del 2013 non si registravano degli elementi compatibili con un quadro

depressivo franco” (doc. 129-35) – ha riconosciuto che “oggi egli appare

peggiorato dal punto di vista umorale dal 2013”, valutando quindi l’assicurato inabile

al lavoro nella misura del 45% per motivi psichici, “a partire dalla fine del

2013-inizio del 2014 ma l’A. non sa precisare meglio” (doc. 129/35-36).

Rispondendo alla precisa

domanda che chiedeva di “prendere posizione sulle precedenti inabilità

lavorative precedentemente certificate da altri curanti/periti, soprattutto se

vi sono delle discrepanze”, la dr.ssa __________ ha osservato che “mi allineo

alle posizioni dei colleghi __________ e __________ seppure in assenza di

aspetti umorali non avrei dato una IL del 50% (__________), come non avrei

indicato una IL totale anche se temporanea (__________). Rispetto ai curanti

attuali e di ieri mi pare che anche considerando una depressione di media

gravità al massimo si possa entrare nel merito di una IL del 45%-50% massimo,

ma non certamente del 100% visto che a parte l’ansia non si evidenziano

pericolose comorbidità né in ambito di stato, né di tratto o personalità, né

fisiche” (doc. 129-37).

Globalmente,

quindi, nel rapporto peritale di decorso del 2 ottobre 2014, i medici del SAM,

sulla base delle risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali

dell’assicurato presso il citato centro d’accertamento, hanno posto le diagnosi

con influsso sulla capacità lavorativa di “1. Sindrome somatica NAS

(ICD10-F44.9); 2. Sindrome ansiosa NAS (ICD10-F41.9); 3. Sindrome depressiva di

qualità medio-lieve (ICD10-F32.9); 4. Sindrome lombovertebrale con componente spondilogena

a sin., eventualmente con episodi irritativi recidivanti a sin. su una

discopatia L4/L5 e soprattutto un’osteocondrosi L5/S1”, mentre quali diagnosi

senza influsso sulla capacità lavorativa hanno indicato quelle di “dolori alla

caviglia destra nella zona del malleolo laterale e stato dopo distorsione della

caviglia destra nel 2006; lievi deficit cognitivi (difficoltà di

concentrazione, di attenzione sostenuta) non di origine organica cerebrale; obesità

corporea (BMI 30,5%); stato dopo epatite non meglio specificata nel 1978;

tabagismo cronico” (doc. 129-13).

Quanto alla capacità

lavorativa, i medici del SAM hanno ritenuto l’assicurato, da dicembre 2013, abile

al lavoro al 55% (normale tempo di lavoro con diminuzione del rendimento) sia nella

sua professione di impiegato doganale addetto al controllo radiometrico, sia come

ausiliario di pulizia (doc. 129-21), così come pure in qualsiasi altra attività

adatta, rispettosa dei suoi limiti funzionali (doc. 129-23).

2.6. In corso di causa, il

ricorrente ha trasmesso al TCA nuova documentazione medica e, in particolare,

dei referti redatti dal dr. __________, Capoclinica del Servizio di neurochirurgia

del __________ della __________, attestante una esacerbazione dei dolori tale

da spingere l’interessato a decidere di farsi operare (cfr. doc. VIII, XV).

In effetti, in data 12

maggio 2015 l’assicurato è stato sottoposto ad un intervento chirurgico di “stabilizzazione

posteriore L4-S1 con viti transpedoncolari, fusione intersomatica L4-L5 e L5-S1

con TLIF da sinistra, decompressione della radice L5 e fusione postero-laterale

bilaterale L4-S1” (doc. E e F1).

Con annotazione medica del

3 giugno 2015, il dr. Erba del SMR ha considerato che “fino alla data dell’intervento

rimane valida l’esigibilità lavorativa come stabilita dal SAM in assenza di una

sostanziale modifica dello stato di salute. Attualmente l’assicurato è stato

sottoposto all’intervento neurochirurgico per “dolori importanti già da più

anni ed invalidanti”. In considerazione dell’avvenuto intervento con

stabilizzazione posteriore l’assicurato è da ritenere inabile al 100% per

qualsiasi attività per la durata di 6 mesi” (doc. XXIII/1).

2.7. Chiamato a pronunciarsi, questo

Tribunale condivide, fino al momento di emanazione della decisione impugnata,

le conclusioni alle quali sono giunti i medici del SAM con riferimento agli

aspetti reumatologici e neurologici, non invece relativamente a quelli

psichiatrici.

Va, a tal proposito,

innanzitutto evidenziato che, come indicato in precedenza (cfr. consid. 2.3.), con

sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V 281, il Tribunale

federale ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni

psicosomatiche, compresi i disturbi somatoformi dolorosi, secondo cui la capacità

di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono

stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle circostanze del caso

particolare e senza risultati predefiniti. L’Alta Corte ha in particolare

stabilito che la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente

essere sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata.

Al consid. 8 della DTF 141 V 281, il TF ha rammentato che, come già spiegato in DTF 137 V 210, le

perizie raccolte secondo il vecchio standard processuale non perdono di

per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto

dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle

critiche sollevate nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui

mezzi di prova disponibili per prendere la decisione impugnata è o no conforme

al diritto federale (“In

intertemporalrechtlicher Hinsicht ist sinngemäss wie in BGE 137 V 210 (betreffend die rechtsstaatlichen

Anforderungen an die medizinische Begutachtung) vorzugehen. Nach diesem Entscheid verlieren gemäss

altem Verfahrensstandard eingeholte Gutachten nicht per se ihren Beweiswert.

Vielmehr ist im Rahmen einer gesamthaften Prüfung des Einzelfalls mit seinen

spezifischen Gegebenheiten und den erhobenen Rügen entscheidend, ob ein

abschliessendes Abstellen auf die vorhandenen Beweisgrundlagen vor Bundesrecht

standhält (BGE a.a.O. E. 6 in initio S. 266). In sinngemässer Anwendung auf die

nunmehr materiell-beweisrechtlich geänderten Anforderungen ist in jedem

einzelnen Fall zu prüfen, ob die beigezogenen administrativen und/oder

gerichtlichen Sachverständigengutachten - gegebenenfalls im Kontext mit

weiteren fachärztlichen Berichten - eine schlüssige Beurteilung im Lichte der

massgeblichen Indikatoren erlauben oder nicht. Je nach Abklärungstiefe und

-dichte kann zudem unter Umständen eine punktuelle Ergänzung genügen”).

A

seguito della sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015 l’Ufficio federale delle

assicurazioni sociali (UFAS) ha emesso due lettere circolari, una nel mese di

luglio 2015 e una nel mese di settembre 2015.

Il 9 settembre 2015, l’autorità

di vigilanza ha comunicato che “in seguito alla lettera circolare

AI n. 334 del 7 luglio 2015 e alla richiesta di alcuni tribunali vi informiamo

che l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha elaborato in seno

ad un gruppo di lavoro interdisciplinare un unico mandato per le perizie mediche

dell’assicurazione invalidità. A questo proposito vi rinviamo alla lettera

circolare AI n. 339 allegata”.

La lettera circolare AI n.

339 dell’8 settembre 2015 prevede quanto segue:

" Mandato

relativo alle perizie mediche nell’assicurazione invalidità

In seguito alla lettera circolare AI n. 334, un gruppo di lavoro

interdisciplinare ha elaborato, sotto forma di mandato vincolante per gli

uffici AI, un questionario per le perizie mediche nell’ambito

dell’assicurazione invalidità (vedi allegato).

Questo mandato si applica a tutti i tipi di danni alla salute,

poiché nell’ottica di un accertamento incentrato sulle risorse personali non ha

ormai più senso distinguere tra malattie psicosomatiche e altre patologie.

Il mandato riguarda gli indicatori standard secondo la sentenza

del TF 9C_492/2014 del 3 giugno 2015. In questo modo, gli uffici AI dovrebbero

ottenere dai periti medici una risposta a tutti i quesiti rilevanti.

Per accelerare le procedure, assicurare il rapido disbrigo delle

pratiche con i periti o i centri peritali e garantire che le decisioni

concernenti la concessione di prestazioni siano basate su dati il più possibile

aggiornati, le perizie devono essere accuratamente esaminate subito dopo il

loro ricevimento conformemente al N. 2087 CPAI. Se le valutazioni non appaiono

convincenti, complete e coerenti, l’ufficio AI esige dai periti dei complementi

di risposta relativi alle cifre corrispondenti del mandato.

D’ora in poi, tutti i nuovi mandati per perizie mediche relative

all’assicurazione invalidità dovranno essere eseguiti mediante tale

questionario.

Da subito, il blocco per quanto riguarda l’assegnazione dei

mandati stabilito nella lettera circolare AI n. 334 (cifra 4a, terzo capoverso)

è revocato. Poiché la richiesta di perizie pluridisciplinari ha difficoltà a essere

soddisfatta, occorre sempre valutare quale tipo di perizia sia il più indicato.

Mandato per una perizia medica

In via di principio, la struttura delle perizie mediche deve

essere ispirata alle relative linee guida qualitative delle diverse discipline

mediche. Per le specializzazioni che non dispongono di linee guida riconosciute

a livello nazionale valgono per analogia i criteri fissati per le perizie

psichiatriche.

Con la sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, il Tribunale federale

ha stabilito gli indicatori standard di cui occorre tenere conto nella stesura

delle perizie.

I. Danno alla salute

1. Forma e gravità dei riscontri oggettivi

2. Constatazioni

relative alle manifestazioni concrete del danno alla salute

3. Distinzione

tra le limitazioni funzionali dovute al danno alla salute in questione e le

conseguenze (dirette) di fattori non assicurati (motivi estranei all’invalidità

quali ad es. disoccupazione, difficoltà economiche, competenze linguistiche

carenti, età, basso livello di istruzione o fattori socioculturali)

4. Presa

in considerazione di motivi di esclusione quali l’esagerazione dei sintomi e

fenomeni simili nonché della loro entità

5. Nel

caso delle tossicomanie, occorre valutare se la sindrome da dipendenza è

riconducibile a un disturbo pregresso con un elevato valore patologico

6. La

sindrome da dipendenza ha causato un disturbo alla salute irreversibile?

7. Valutazione

approfondita del profilo attuale e dell’evoluzione nel tempo della personalità dell’assicurato

8. Indicazioni

dettagliate in merito ai disturbi e alle risorse personali esistenti

Considerandi

II. Contesto sociale

1.

Anamnesi

conforme alle linee guida da parte di tutti i periti coinvolti

2.

Descrizione

dettagliata della vita quotidiana e del contesto sociale dell’assicurato

3.

Valutazione

dei documenti di natura non medica (ad es. esercitazioni al lavoro,

accertamenti effettuati nell’economia domestica)

4.

Indicazioni

particolareggiate sui problemi sociali che provocano direttamente conseguenze

funzionali negative, come ad es. disoccupazione o altre situazioni difficili

5.

Elenco

dettagliato delle risorse personali esistenti o che possono essere mobilitate

(ad es. sostegno da parte della rete sociale esistente, capacità comunicative,

motivazione, aderenza alla terapia ecc.)

III. Diagnosi

1.

Diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa

2.

Diagnosi senza ripercussioni sulla capacità lavorativa

3.

Interazione tra le diagnosi:

Esame

approfondito e motivato delle interazioni tra le diverse diagnosi sotto il

profilo delle conseguenze funzionali. Di questo aspetto occorre tenere conto in

sede di valutazione consensuale

IV. Cura e reinserimento

1.

La

terapia adottata finora è stata applicata a regola d’arte (tipologia ed entità

delle terapie, intensità o dosaggi necessari)?

2.

Indicazioni

esaustive sullo spirito di collaborazione dimostrato dall’assicurato durante le

terapie seguite finora

3.

Asserzioni

motivate sulle opzioni terapeutiche rimanenti, indipendentemente dal grado di motivazione

4.

Affermazioni

dettagliate sullo spirito di cooperazione dimostrato dall’assicurato durante i

tentativi (autonomi) di reinserimento non andati a buon fine

5.

I problemi che

ostacolano il reinserimento sono dovuti al quadro clinico stesso?

6.

In che misura?

7.

Affermazioni

motivate sull’esigibilità delle misure di reinserimento

V. Coerenza

1.

Valutazione

approfondita e critica delle discrepanze tra i sintomi descritti e il

comportamento mostrato durante la visita, anche alla luce delle osservazioni

dei periti delle diverse specialità mediche, e della coerenza della

documentazione disponibile e delle attività quotidiane

2.

Esame

particolareggiato e critico delle ripercussioni dell’incapacità al lavoro fatta

valere su tutti gli ambiti di vita paragonabili (professione/attività

remunerata, economia domestica, tempo libero, attività sociali)

3.

Paragone

dettagliato con il livello di attività precedente al danno alla salute

4.

Valutare in

maniera esaustiva e critica se l’assicurato ricorre a opzioni terapeutiche o le

trascura

5.

Valutazione se

l’incapacità di aderire alla terapia sia dovuta a una malattia

VI. Capacità lavorativa

1.

Capacità lavorativa nell’attività svolta finora (inclusa la sua evoluzione nel

tempo)

2.

Capacità lavorativa in un’attività adeguata.”

Nel caso di specie, il TCA

constata che l’assicurato presenta, tra le altre diagnosi psichiatriche, anche

una sindrome somatoforme, diagnosticata e ritenuta invalidante dalla dr.ssa __________,

specialista consulente del SAM, la quale ha valutato l’interessato inabile al

lavoro nella misura del 45% in qualsiasi attività.

In sede ricorsuale,

l’assicurato ha contestato le risultanze peritali alle quali sono giunti i

medici del SAM, le quali sarebbero in netto contrasto con quanto valutato dai

suoi medici curanti e, in particolare, per quanto attiene al profilo

psichiatrico, con l’attestazione di una completa inabilità lavorativa posta

dall’attuale psichiatra curante, dr.ssa __________. Quest’ultima, infatti, tenuto

conto delle diagnosi di sindrome ansiosa generalizzata associata ad una

sindrome depressiva ricorrente e ad una sindrome somatoforme da dolore

persistente, ha considerato l’assicurato inabile al lavoro in qualsiasi

attività che non sia in ambito protetto (doc. A5).

Già solo alla luce di

queste circostanze, tenuto conto di quanto indicato dal Tribunale federale

nella sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015

pubblicata in DTF 141 V 281, appare necessario approfondire l’aspetto

somatoforme secondo i criteri apportati dalla citata nuova giurisprudenza e

concretizzati nella lettera circolare AI n. 339 qui sopra riportata per esteso.

Tale soluzione si

giustifica, a maggior ragione, ritenuto che, dopo attento esame di tutta la

documentazione agli atti, questo Tribunale non può in ogni caso, senza che

prima vengano chiariti taluni aspetti e siano eseguiti ulteriori

approfondimenti, considerare esaustivo e concludente il giudizio espresso dalla

dr.ssa __________ nel referto peritale psichiatrico del 23 agosto 2014.

Il TCA rileva, infatti,

che in tale referto la perita ha riconosciuto che, oltre alla diagnosi di

sindrome ansiosa, l’assicurato presenta pure una sindrome depressiva, la quale

non era invece presente, a mente della consulente psichiatra del SAM, al

momento della sua antecedente valutazione specialistica del 7 settembre 2013.

Questo nonostante il

precedente psichiatra curante dell’interessato, dr. __________, nel maggio

2013, avesse associato alla diagnosi di ansia anche quella di depressione e

malgrado il fatto che l’aspetto depressivo fosse poi stato, a sua volta,

diagnosticato e mantenuto pure dall’attuale psichiatra curante, dr.ssa __________,

subentrata al dr. __________ a partire dal mese di giugno 2013 (doc. A5).

Il TCA non può fare a meno

di constatare che la stessa dr.ssa __________ nel referto peritale del 23

agosto 2014, abbia giustificato il fatto di non potere riconoscere il carattere

ricorrente della sindrome depressiva che affligge l’interessato con la

motivazione che “il quadro depressivo che registro per la prima volta non ha

mai di fatto, dalla prima eventuale menzione del dr. __________, presentato una

risoluzione seguita poi da recrudescenza per cui la dizione ricorrente non può

entrare nel merito” (doc. 129-35).

Questo Tribunale rileva

una contraddizione evidente nel ragionamento seguito dalla perita: avendo sia

il dr. __________, che la dr.ssa __________, diagnosticato (e non solo posto

una “eventuale menzione”, come indicato dalla consulente psichiatra del SAM) l’esistenza

anche di una sindrome depressiva già da maggio 2013, il fatto che una tale

diagnosi non fosse poi stata riscontrata dalla dr.ssa __________ al momento del

consulto peritale del mese di settembre 2013, ma abbia poi fatto la sua

comparsa in occasione della nuova valutazione peritale del mese di agosto 2014,

non può che portare alla conclusione che la stessa si fosse in un primo momento

risolta e poi nuovamente aggravata.

Ciò è, del resto, quanto

espressamente indicato dalla stessa dr.ssa __________ nel referto peritale del 7

settembre 2013, nel quale la consulente psichiatra del SAM ha giustificato il

proprio parere relativo ad un miglioramento delle condizioni di salute

dell’interessato, precisando che “si ricorda che nel maggio 2013 il curante __________

lo aveva trovato anche depresso e il dato oggi appare rientrato” (doc.

95-57, sottolineatura della redattrice).

Ora, se è vero che,

secondo la giurisprudenza federale, la durata di un colloquio

peritale non è un criterio che permette, in sé, di giudicare il valore probatorio

di un rapporto medico (cfr. ATF 125 V 351 consid. 3a pag.352; STF 9C_613/2014

del 30 aprile 2015; STF 9C_542/2014 del 5 febbraio 2015),

va comunque evidenziato che la valutazione del 7 settembre 2013 con la quale la

dr.ssa __________ ha ritenuto rientrato l’aspetto depressivo messo in luce

dagli psichiatri curanti – e poi “(ri)apparso” in occasione del successivo

esame peritale della dr.ssa __________ del 2014 - si sia basata su due colloqui

peritali, tenutisi il 24 agosto 2013 e il 6 settembre 2013, della durata di 60

minuti, il primo e di 45 minuti, il secondo.

Il TCA, evidenzia,

inoltre, che nel referto peritale del 23 agosto 2014 la dr.ssa __________,

rispondendo alla richiesta di “prendere posizione sulle precedenti inabilità

lavorative precedentemente certificate da altri curanti/periti, soprattutto se

vi sono discrepanze”, ha espressamente indicato che “mi allineo alle

posizioni dei colleghi __________ e __________ seppure in assenza di

aspetti umorali non avrei dato una IL del 50% (__________) come non avrei

indicato una IL totale anche se temporanea (__________). Rispetto ai curanti

attuali e di ieri mi pare che anche considerando una depressione di media

gravità al massimo si possa entrare nel merito di una IL 45%-50% massimo,

ma non certamente del 100% visto che a parte l’ansia non si evidenziano

pericolose comorbidità né in ambito di stato, né di tratto o personalità, né

fisiche” (doc. 129-37, sottolineature della redattrice).

Questo Tribunale non comprende

per quali ragioni la consulente psichiatra del SAM, pur indicando di allinearsi

a quanto indicato dalla dr.ssa __________ – la quale aveva considerato

l’assicurato inabile al lavoro al 50% in qualsiasi attività - ponga poi una

percentuale di inabilità lavorativa del 45%, aggiungendo che potrebbe essere

del 45%-50% al massimo. Tale questione è tutt’altro che marginale, se si pone

mente al fatto che proprio tenendo conto di un’inabilità lavorativa del 45%,

come valutato dalla dr.ssa __________, l’Ufficio AI ha poi deciso, nella

decisione oggetto della presente vertenza, la riduzione da mezza rendita di

invalidità fino a quel momento versata all’assicurato ad un quarto di rendita di

invalidità.

Infine, ma non da ultimo,

il TCA rileva che sia la perizia di decorso del 23 agosto 2014, così come pure quella

precedente del 2013, della dr.ssa __________, non si confrontano minimamente

con un aspetto di fondamentale importanza al fine di poter esprimere una

valutazione attendibile in merito alla capacità lavorativa residua

dell’interessato, ovvero quello relativo alla possibilità, o meno, per lo

stesso, di poter reperire un’attività adeguata ai suoi disturbi di salute sul

mercato equilibrato del lavoro.

Va qui, infatti, ricordato

che il concetto d'invalidità è riferito ad un mercato del lavoro equilibrato,

nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante da una parte un certo

equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra, un mercato del

lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di lavoro

diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire se

l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e

conseguire un reddito tale da escludere il diritto a rendita. In particolare,

l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora le attività

esigibili per l'interessato lo siano in una forma talmente ristretta da non

rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo in

misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiono sin dall'inizio

escluse o perlomeno non realistiche (cfr. STF 8C_944/211 del 17 aprile 2012;

DTF 134 V 64 c. 4.2.1 pag. 70 f.; DTF 110 V 273 consid.

4b pag. 276; cfr. pure DTF 130 V 343 consid.

3.2

pag. 346; sentenza 8C_641/2008 del 14 aprile 2009; RCC 1991 pag. 332

consid. 3b, I 350/89, e 1989 pag. 331 consid. 4a, I 329/88; Plädoyer 1995 no.1

pag. 67 consid. 5c, I 243/92).

L’aspetto relativo alla

effettiva possibilità per l’interessato, di sfruttare la sua eventuale capacità

lavorativa residua sul libero mercato del lavoro, oppure, al contrario, solo in

un ambito protetto, avrebbe, invece, dovuto essere accuratamente valutato e

approfondito dall’amministrazione, in generale e dalla dr.ssa __________, in

particolare, alla luce del fatto che, in occasione della valutazione

psichiatrica del 7 settembre 2012, la psichiatra del SMR, dr.ssa __________,

dopo avere personalmente visitato l’assicurato e avere tenuto conto degli esiti

(negativi) della misura reintegrativa messa in atto dall’amministrazione, in

ambito protetto, per consentire all’interessato di riabituarsi al lavoro

quotidiano e ai processi di lavoro aumentando le competenze personali e sociali

(cfr. doc. 33-1, sottolineatura della redattrice) – si era così espressa:

" (…)

Per quanto riguarda la CL si conferma una

IL del 100% dal 15.3.2011. La messa in atto di provvedimenti AI, le

osservazioni poste nel periodo di reintegrazione, la valutazione odierna e di

decorso con il confronto dello status psichico attuale con quelli presenti

negli anni mi portano a considerare che vi siano ancora parziali risorse da

utilizzare nell’ambito lavorativo. Pertanto ritengo che vi sia una CL del 50%

in qualsiasi attività medico esigibile, intesa come orario ridotto a partire

dal giugno 2012, data di conclusione del provvedimento MRE.

L’attività lavorativa deve essere

semplice, senza responsabilità, piuttosto ripetitiva e programmata, da eseguire

da solo e con scarsi contatti interpersonali e in un ambiente piccolo. I

limiti evidenziati sono rappresentati dall’ansia, perdita dell’iniziativa,

riduzione degli interessi, difficoltà nel mantenere contatti interpersonali per

periodi lunghi, aumentato sforzo per mantenere sufficienti capacità cognitive

con conseguente aumentata esauribilità.

La prognosi non appare favorevole, visti i

vari trattamenti farmacologici intrapresi sembra che vi sia ormai una cronicizzazione

del quadro clinico; tuttavia sembra che ora il terapeuta stia pensando ad un

trattamento di tipo psicoterapico.”

(Doc. 50-12, sottolineatura della

redattrice)

Il TCA rileva che da tale descrizione delle caratteristiche che

deve avere un’attività per essere considerata adeguata e rispettosa delle

limitazioni dell’interessato, fornita dalla dr.ssa __________, non emerge in

maniera chiara se ella intendesse limitare le effettive possibilità

reintegrative dell’assicurato ad un esclusivo ambito protetto oppure no.

Sull'impossibilità di

esercitare, per motivi psichici, un'attività lucrativa sul mercato equilibrato

del lavoro, cfr. STCA 32.2013.28 del 7 agosto 2013 e successiva sentenza

federale 9C_658/2013 del 26 dicembre 2013, parzialmente pubblicata in DTF 140 V

2, nella quale la perizia psichiatrica eseguita dal SMR ha concluso che

l’assicurato conserva una parziale capacità lavorativa residua, ma solo in

un ambiente protetto, ritenuto che “l’assicurato presenta uno stato di

ansia scarsamente compatibile con un’occupazione sul mercato libero, se non al

massimo 3 ore al giorno in un ambiente accogliente e poco stressante”; STF

8C_683/2011 del 16 agosto 2012, nella quale il perito psichiatra ha

espressamente indicato che la capacità lavorativa è nulla per qualsiasi

attività che non abbia un carattere puramente occupazionale, che non pretenda

dall’interessato assiduità, produttività, precisione; STCA 32.2011.254

dell'8 agosto 2012, cresciuta incontestata in giudicato, nella quale il TCA ha

considerato che le condizioni poste dai periti medici a proposito del lavoro

“ideale” – corrispondente “ad un ambiente di lavoro che riesca a tollerare i

limiti dettati dal disturbo di personalità dell’interessata, quindi sereno e

non conflittuale, con possibilità di lavorare in maniera autonoma, in assenza

di colleghi competitivi ed in generale dove non sia indispensabile essere in

grado di inserirsi in uno spirito di gruppo”- sono irrealistiche

considerate le esigenze poste attualmente dal mercato del lavoro; STF 9C_984/2008

del 4 maggio 2009, concernente un assicurato il cui disturbo della personalità

(personalità borderline) implicava la necessità di lavorare in un ambiente

confinato e protetto, fuori da ogni stress professionale e sociale, nella

quale il TF ha ritenuto che le concessioni smisurate che verrebbero richieste a

un potenziale datore di lavoro, rendano l’esercizio di un’attività lucrativa

incompatibile con le esigenze attuali del mondo economico; STF 9C_910/2011 del

30.

marzo 2012, nella quale l’Alta Corte ha considerato non realistiche, su un

mercato equilibrato del lavoro, le possibilità occupazionali per un assicurato,

ritenuto, da un punto di vista medico, ancora abile al lavoro in maniera

completa solo in un determinato ambiente lavorativo, nel quale sia chiamato

a svolgere compiti meno complessi, senza tempi assillanti, in un clima

lavorativo familiare e tollerante (sottolineature della redattrice).

Per dei casi nei quali, al contrario, è stato ritenuto che,

nonostante i disturbi psichici presentati, la capacità lavorativa residua degli

assicurati fosse sfruttabile sul mercato equilibrato del lavoro e non solo in

un ambiente protetto, cfr. STF 9C_659/2014 del 13 marzo 2015, concernente

il caso di un’assicurata, affetta da disturbi somatici conseguenti ad un

incidente e da disfunzioni neuropsicologiche, la quale è stata considerata

pienamente abile al lavoro in attività adatte, con una riduzione del rendimento

del 30%, sottolineando come la natura e l’importanza della sua patologia

psichica non costituissero un ostacolo insormontabile alla ripresa di

un’attività lavorativa su un mercato del lavoro che è in grado di offrire un

ventaglio sufficientemente ampio di impieghi leggeri e adatti alle sue

limitazioni funzionali; STF 9C_804/2014 del 16 giugno 2015, concernente

un’assicurata, afflitta da problemi psichici e difficoltà scolastiche fin

dall’infanzia (con un QI al limite della norma), considerata dal profilo

strettamente psichiatrico ancora in grado di sfruttare la propria capacità

lavorativa residua non esclusivamente in un ambiente protetto, bensì sul

mercato equilibrato del lavoro, il quale offre un ventaglio di opportunità

lavorative sufficientemente ampio, comprendenti impieghi semplici e ripetitivi,

senza responsabilità, adatti alle limitazioni intellettuali dell’interessata e

accessibili senza alcuna formazione particolare; STF 9C_698/2014 del 18 agosto

2015, riguardante un’assicurata, affetta da un leggero ritardo mentale,

disturbi neuropsicologici e da tratti di personalità psicotici, ritenuta dal

perito psichiatra in grado di sfruttare la sua capacità lavorativa residua del

100%, ma con un rendimento ridotto nella misura del 50%, nella quale il

Tribunale federale ha considerato che i giudici cantonali avessero, a ragione,

concluso per l’esistenza di una capacità lavorativa residua sfruttabile sul

mercato equilibrato del lavoro e non solo in un ambito protetto, malgrado i

risultati poco concludenti degli stages realizzati nell’ambito

dell’assicurazione contro la disoccupazione e il pronostico pessimistico

espresso da alcuni medici e professionisti in reintegrazione riguardo ad un

effettivo reinserimento sul mercato generale del lavoro.

Vista l’importanza della tematica in questione, questo Tribunale

ritiene che già l’amministrazione avrebbe quantomeno dovuto interpellare la

dr.ssa __________, chiedendole delle precisazioni, tanto più che il

provvedimento di reinserimento messo in atto in ambito protetto non aveva

potuto essere portato a termine nella sua integralità a seguito della

presentazione di documentazione medica da parte dell’assicurato (cfr. rapporto

finale del 13 giugno 2012, nel quale la consulente IP incaricata, dopo avere

osservato che “dal punto di vista reintegrativo l’assicurato ha delle

resistenze tali da renderlo difficilmente collocabile in un posto di lavoro”,

ha tuttavia ritenuto che “un’attività lavorativa al 50% dovrebbe essere

sostenibile dall’assicurato, malgrado un tasso di ansia verbalizzato che

non è mia intenzione sminuire ma che ritengo possa essere gestibile anche durante

un’attività lavorativa rispettosa dei limiti funzionali fisici”, chiedendo alla

dr.ssa __________ di valutare la capacità lavorativa dal profilo psichiatrico,

doc. 43-1, sottolineature della redattrice).

È, infatti, chiaro che se a mente della dr.ssa __________ le

patologie dell’interessato rendevano lo stesso abile al lavoro al 50% non sul

mercato generale del lavoro, ma soltanto in un ambiente protetto, l’Ufficio AI

non avrebbe già potuto ridurre a mezza rendita di invalidità dal 1° ottobre

2012.

la rendita intera di invalidità riconosciuta a partire dal 1° marzo 2012.

Delle delucidazioni avrebbero dovuto, a maggior ragione, essere

chieste alla dr.ssa __________, autrice di ben due consulti peritali

psichiatrici in ambito SAM, la quale invece non si è minimamente espressa al

riguardo.

Dei chiarimenti, infine, avrebbero dovuto quantomeno essere

richiesti dal SMR alla dr.ssa __________, alla luce del referto medico del 10

agosto 2014 della dr.ssa __________, prodotto in sede ricorsuale, con il quale

la psichiatra curante dell’interessato ha espressamente indicato che “allo

stato attuale e da quanto mi risulta dalla consegna ricevuta dal precedente

psichiatra curante __________, anche negli ultimi anni, il paziente non

presenta alcuna capacità lavorativa né come addetto doganale, né per qualsiasi

altro lavoro che non sia in ambito protetto” (cfr. doc. A5,

sottolineatura della redattrice).

Stante quanto sopra esposto,

vista la necessità, da una parte, di ottenere delle delucidazioni riguardo ad

alcuni aspetti della perizia della dr.ssa __________ non chiari e, dall’altra,

di eseguire degli approfondimenti in merito alla tematica dell’effettiva

possibilità o meno per l’interessato di reperire un lavoro adatto al di fuori

di un ambiente protetto, come invece considerato dagli psichiatri curanti,

secondo questo Tribunale non è possibile, senza procedere ad ulteriori

accertamenti, concludere con sufficiente tranquillità che, dal punto di vista

psichiatrico, RI 1, dopo un periodo di totale incapacità lavorativa a far tempo

dal 1° marzo 2012, sia da ritenere inabile al lavoro in qualsiasi attività

nella misura del 50% a partire dal 1° giugno 2012, come considerato dalla

dr.ssa __________ e, poi, al 45%, dal mese di dicembre 2013, come ritenuto

dalla dr.ssa __________.

Si impongono dunque ulteriori

accertamenti.

2.8

Nella già citata sentenza

9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (cfr. consid. 2.4.) il Tribunale federale ha

precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una

perizia giudiziaria e in quali casi può rinviare gli atti all'assicuratore per

un complemento istruttorio.

Nella

concreta evenienza, ritenuto come vi siano degli accertamenti peritali svolti

dall’amministrazione che necessitano un complemento (“Ergänzung

von gutachtlichen Ausführungen”), si giustifica il rinvio degli atti

all’UAI ai sensi della giurisprudenza citata.

La decisione impugnata va

quindi annullata e l'incarto retrocesso all'Ufficio AI, affinché metta in atto

un approfondimento a livello psichiatrico inteso a delucidare gli aspetti

dettagliatamente messi in rilievo al considerando precedente (consid. 2.7.).

Il TCA rileva, inoltre,

che nell’ambito degli ulteriori accertamenti medici da mettere in atto,

l’amministrazione dovrà pure tenere conto e debitamente valutare il

peggioramento dello stato di salute dal profilo medico, necessitante di un

nuovo intervento chirurgico, messo in evidenza dai curanti dell’assicurato e

riconosciuto sia dal SMR che dall’amministrazione stessa, seppur sottolineando

come lo stesso sia intervenuto in un periodo successivo alla data di emanazione

della decisione qui impugnata (cfr. consid. 2.6.).

L’amministrazione e, per

essi, i periti incaricati di valutare sia gli aspetti psichiatrici, che quelli

somatici, dovranno poi determinarsi sul grado complessivo di incapacità

lavorativa dell’interessato (a proposito della valutazione globale delle

patologie, cfr. STF 9C_330/2012 del 7 settembre 2012; STF 9C_913/2012 del 9

aprile 2013; SVR 2008 IV Nr. 15, STCA 32.2011.236 del 17 giugno 2013 e

32.2012

).

Quindi

in esito a tali complementi istruttori, l’amministrazione si pronuncerà

nuovamente sul diritto alla rendita di invalidità dell’assicurato.

2.9

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio

AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§

La decisione del 24 dicembre 2014 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato a

considerandi 2.7. e 2.8..

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti