32.2015.141
Assegno per grandi invalidi. Rinvio degli atti all'Ufficio AI per effettuare inchiesta domiciliare
2 dicembre 2015Italiano13 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2015.141
BS/sc
Lugano
2 dicembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 17 settembre 2015 di
RI 1
rappr. dalla madre: RA 1
rappr. da: RA 2
contro
la decisione del 13 agosto 2015 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, nata il 17 novembre 2009, è stata vittima di un infortunio alla mano destra
occorsole il 1° maggio 2011 con conseguente amputazione di tre dita (III-IV e
V). Il pediatra ortopedico ha indicato deficit funzionali nella prensione di
oggetti soprattutto piccoli e nella motricità fine (cfr. certificati 9
settembre e 3 novembre 2011 del dr. __________; doc. AI 3/3 e 8).
A favore dell’assicurata
l’Ufficio AI ha rilasciato la garanzia di assunzione dei costi per ergoterapia
ambulatoriale (cfr. comunicazione 29 novembre 2011; doc. AI 11).
1.2. In data 13 gennaio 2014 la
madre dall’assicurata ha inoltrato una domanda di assegno per grandi invalidi
per minorenni. Precisando che RI 1 utilizza quali mezzi ausiliari posate e
spazzolino speciali, essa ha indicato che sua figlia necessita dell’aiuto di
terzi per lo svolgimento di 4 atti ordinari della vita: vestirsi/svestirsi (dall’età
di 3 anni), mangiare, cura del corpo e fare i propri bisogni (dall’età di 3
anni) (doc. AI 15).
L’Ufficio
AI ha quindi disposto la consueta inchiesta. Nel rapporto 2 marzo 2015
l’assistente sociale incaricata, dopo aver conferito telefonicamente con la
madre dell’assicurata, ha confermato la necessità di aiuto di terzi per gli
atti ordinari indicati nella domanda. Essa ha tuttavia ritenuto che, con riferimento
all’età media indicata nell’Allegato III alla Circolare sull’invalidità e la
grande invalidità (CIGI), rispetto ai coetanei l’assicurata non necessita di un
aiuto supplementare nell’espletamento degli atti ordinari in parola. L’incaricata
ha inoltre costatato che la bambina non ha bisogno di sorveglianza personale
(doc. AI 22).
Di
conseguenza, con preavviso 6 marzo 2015 l’Ufficio AI ha negato il dritto
all’assegno per grandi invalidi, non necessitando l’assicurata di maggiore aiuto
rispetto ad un coetaneo nel compimento degli atti ordinari di vita né di
sorveglianza personale (doc. AI 23).
Con
osservazioni del 13 aprile 2015 la madre dell’assicurata ha chiesto un riesame della
fattispecie (doc. AI 26).
Con
complemento del 31 luglio 2015 l’assistente sociale, rilevato che l’assicurata
a settembre avrebbe iniziato le scuole elementari, propone ai genitori, qualora
le difficoltà nel compimento degli atti dovessero persistere, di inoltrare una
nuova domanda di assegno per grandi invalidi (doc. AI 28).
Con
decisione 13 agosto 2015 l’Ufficio AI ha pertanto confermato il rifiuto di
prestazioni AI (doc. 29).
1.3. Contro
la summenzionata decisione, l’assicurata, rappresentata dalla madre, a sua
volta rappresentata dalla RA 2, ha interposto ricorso al TCA.
In
sintesi contesta la valutazione dell’assistente sociale e l’applicazione restrittiva
del citato Allegato III CIGI, sostenendo che a partire dall’età di 4 anni essa
ha necessitato di maggiore aiuto per lo svolgimento di tre atti ordinari (vestirsi/svestirsi,
mangiare e andare al gabinetto), motivo per cui chiede in via principale di essere
posta al beneficio di un assegno di grandi invalidi di grado lieve dall’agosto
2014. In via sussidiaria chiede che la citata prestazione venga versata dal
mese di settembre 2015, corrispondente al momento dell’entrata alle scuole elementari.
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha osservato:
"
(…)
Osservato che secondo l’art.
37 cpv. 4 OAI per i minorenni si considera unicamente il maggior bisogno di
aiuto e di sorveglianza personale che il minorenne invalido necessita rispetto
ad un minorenne non invalido della stessa età, che l’Allegato III “Direttive
sul calcolo della grande invalidità determinante per minorenni”, annesso
alle CIGI, è uno strumento che facilita la valutazione del bisogno di aiuto
determinante per minorenni rispetto a coetanei senza danno alla salute per i
vari atti quotidiani di vita, che l’ultima versione, in vigore dal 1° gennaio
2015, di predetto Allegato III risulta essere più precisa rispetto alla
versione precedente (come indicato nelle conclusioni, si basa su più fonti,
precisando l’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) di avere
ripreso il valore medio o il limite superiore creando meno classi di età),
rilevato che, nel caso concreto l’inchiesta per la determinazione della grande
invalidità non è stata svolta a domicilio in presenza dell’assicurata, che,
quindi, non è stata eseguita l’istruttoria in conoscenza di tutto il contesto
del caso, lo scrivente Ufficio postula il ritorno degli atti per procedere
ai dovuti approfondimenti del caso, con emissione, al termine dell’istruttoria,
di una nuova decisione debitamente preavvisata.” (Doc. IV, pag. 3)
1.5. Interpellata
dal TCA, con “replica” 2 novembre 2015 la rappresentante dell’assicurata ha
comunicato “la nostra adesione alla proposta di giudizio dell’Uffcio AI in
merito all’invio atti allo stesso”.
Essa
ha poi osservato come gli approfondimenti debbano tener conto del maggiore
bisogno di aiuto rispetto ad un coetaneo, presente già prima dell’età di sei
anni, per gli atti ordinari di vestirsi/svestirsi, mangiare (sminuzzare gli
alimenti in particolare) ed andare al gabinetto. Ribadisce inoltre che
l’Allegato III CIGI non sia da applicare restrittivamente e contesta che la versione
aggiornata del citato allegato sia più precisa di quella precedente.
1.6. Con
osservazioni 12 novembre 2015 l’Ufficio AI ha preso atto che “parte ricorrente
aderisce alla proposta di ritorno atti formulata con la risposta di causa del
20 ottobre 2015” e che dopo il complemento istruttorio verrà emessa la decisione,
debitamente preavvisata, in merito alla chiesta prestazione.
1.7.
Il 16 novembre 2015 la patrocinatrice ha fatto presente di non avere
ulteriori osservazioni da formulare.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF
8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è il riconoscimento o meno di un assegno per grandi invalidi per
minori.
2.3. Secondo
l’art. 9 LPGA - che ha ripreso la definizione contenuta nell’art. 42 vLAI (cfr.
DTF 133 V 450) - è considerato grande invalido colui, che a causa di un danno
alla salute, ha bisogno in modo permanente dell’aiuto di terzi o di una sorveglianza
personale per compiere gli atti ordinari della vita. La giurisprudenza ha
precisato che l’aiuto di cui abbisogna l’assicurato può essere inteso sia come
aiuto diretto di terzi che come sorveglianza dell’assicurato durante il
compimento degli atti ordinari rilevanti della vita, per esempio quando la persona
che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che rimarrebbe incompiuto senza
l’espresso incitamento di un terzo a causa dello stato psichico dell’assicurato
(cosiddetto aiuto indiretto; cfr. DTF 133 V 463; STF 8 C 479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149).
Gli
atti ordinari della vita sono i seguenti (cfr. DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF
117 V 146 consid. 2.):
- vestirsi/svestirsi
- alzarsi/sedersi/coricarsi
- mangiare
- provvedere
all'igiene personale
- andare
al gabinetto
- spostarsi
(in casa e all'esterno) e stabilire contatti.
Per
atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con l'ambiente la giurisprudenza
ha precisato che bisogna intendere il comportamento normale all'interno della
società così come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF 117 V 27 e 146, 105
V 52, 104 V 127).
2.4. L’art.
42 LAI prevede in particolare che gli assicurati con domicilio e dimora
abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, se sono grandi invalidi (art. 9 LPGA),
hanno diritto a un assegno per grandi invalidi (cpv. 1).
La
grande invalidità è di grado elevato, medio o lieve (cpv. 2).
È
considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a
casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell’organizzazione
della realtà quotidiana. Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica
ha diritto almeno a un quarto di rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere
accompagnato in modo permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana è
considerato grande invalido di grado lieve (cpv. 3).
L’art 37 OAI stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado elevato
se l’assicurato è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita
dell’aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari
della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza
personale (cpv. 1).
La grande invalidità è di grado medio se l’assicurato, pur munito
di mezzi ausiliari, necessita:
a) di aiuto regolare e
notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita,
b) di aiuto regolare e
notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna,
inoltre, di una sorveglianza personale permanente,
c) di aiuto regolare e
notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna,
inoltre, di un accompagnamento permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana
ai sensi dell’art. 38 OAI (cpv. 2).
Infine,
la grande invalidità è di grado lieve se l’assicurato, pur munito
di mezzi ausiliari:
a) è costretto a ricorrere in
modo regolare e considerevole, all’aiuto di terzi per compiere almeno due atti
ordinari della vita,
b)
necessita di una sorveglianza personale permanente,
c) necessita, in modo
durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità,
d) a causa di un grave danno
agli organi sensori o di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti
sociali con l’ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo
regolare e considerevole,
e) è costretto a ricorrere a
un accompagnamento costante nell’organizzazione della realtà quotidiana ai
sensi dell’articolo 38 OAI (cpv. 3).
Per i minorenni, secondo l’art. 37 cpv. 4 OAI, si
considera unicamente il maggior bisogno d’aiuto e di sorveglianza personale che
il minorenne invalido necessita rispetto a un minorenne non invalido della
stessa età. Per calcolare la grande invalidità dei minorenni, si applicano le
direttive dell’allegato III concernenti il calcolo della grande invalidità
determinante dei minorenni (marg. 8086 della Circolare sull’invalidità e la
grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità [CIGI]: SVR
2009 IV nr. 30 p. 85 consid. 4.2.1 [9C_431/2008]; STF 8C_158/2008 del 15. ottobre
2008 consid. 5.2.2).
Secondo
l’art. 42 cpv. 4 LAI l’assegno per grandi invalidi è
accordato al più presto dalla nascita e al più tardi fino alla fine del mese in
cui l’assicurato ha fatto uso del diritto al godimento anticipato della rendita
secondo l’articolo 40 capoverso 1 LAVS o in cui raggiunge l’età di
pensionamento. L’inizio del diritto è retto, a partire dal compimento del primo
anno di età, dall’articolo 29 capoverso 1. Va qui rilevato che
nella sentenza pubblicata in DTF 137 V 351 il TF ha precisato che contrariamente al rinvio dell'art. 42 cpv. 4 in fine LAI, l'inizio del diritto all'assegno per grandi invalidi non è disciplinato dall'art. 29
cpv. 1 LAI. Continua invece ad essere applicabile, per analogia, l'art. 28 cpv.
1 LAI sui presupposti del diritto alla rendita.
Per
quanto concerne l’ammontare dell’assegno per grandi invalidi, secondo l’art.
42ter cpv. 1 LAI l’assegno mensile in caso di grande invalidità di grado
elevato ammonta all’80%, in caso di grande invalidità di grado medio al 50% e
in caso di grande invalidità di grado lieve al 20% dell’importo massimo della
rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS..
2.5. Nel
caso in esame, questo TCA è dell’avviso, come riconosciuto da entrambe le
parti, che la fattispecie in esame necessita di nuovi accertamenti.
Di determinante importanza
è infatti che l’inchiesta domiciliare sia effettuata dall’incaricata al
domicilio dell’assicurata e non, come accaduto, tramite una telefonata con la
madre della stessa.
Spetterà
all’incaricata valutare la necessità di maggior aiuto di terzi per gli atti
ordinari e ciò alla luce del citato Allegato III CIGI, nella versione
aggiornata al 1° gennaio 2015, le cui “… direttive
riportano dati indicativi concernenti l’età da non applicare rigorosamente.
Nella maggior parte dei casi possono esservi differenze per difetto o per
eccesso che sono “normali”, ossia non determinate da una malattia, e che non
devono essere prese in considerazione nel calcolo del bisogno di aiuto. In
questo senso le direttive vanno seguite in maniera flessibile.” Di
conseguenza essa determinerà l’eventuale grado di grande invalidità.
Altrettando
di competenza dell’assistente sociale è di valutare l’inizio della necessità di
maggior aiuto, rispettivamente la decorrenza del diritto ad un eventuale assegno
per grandi invalidi, tenendo inoltre conto di quanto rilevato dall’assicurata
in sede ricorsuale.
Ne
consegue che, annullata la decisione contestata, gli atti sono rinviati
all’Ufficio AI affinché proceda ad ulteriori accertamenti conformemente a
quanto evidenziato sopra.
Al
termine dell’istruttoria, l’amministrazione emanerà una nuova decisione,
debitamente preavvisata, in merito al diritto ad un assegno per grandi invalidi
e, in caso positivo, alla decorrenza dello stesso.
2.6. Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Vincente
in causa, la ricorrente, patrocinata dalla RA 2, ha diritto ad un'indennità per
ripetibili (cfr. STF del 5 settembre 2007 nella causa V., K 63/06 e la citata
DTF 126 V 11 seg. consid. 2).
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§
La decisione del 13 agosto 2015 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda agli accertamenti conformemente
ai considerandi e renda successivamente una nuova decisione.
Fatti
2. Le
spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà
all’insorgente fr. 1'500.-- di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
Considerandi
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti