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Decisione

32.2015.143

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

12 settembre 2016Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

I cheloidi sono presenti almeno dall’inizio del 2011, i

disturbi provocati non sono cambiati nel tempo a parte un aumento dei fastidi

quando si è formata la necrosi (settembre 2014 per 2-3 mesi).

In passato, pur con i cheloidi e i disturbi provocati,

l’A. ha potuto lavorare al 60%.” (doc. Ai 87/3)

Con

il ricorso l’assicurato sostiene che rispetto al 2014 i disturbi legati ai cheloidi

sono notevolmente peggiorati che, sommati ai dolori derivanti dalle altre

patologie, hanno notevolmente abbassato la sua sopportazione al dolore tant’è

che “… durante la giornata devo fare diverse pause per riposo …” ed “…

in alcune circostanze ho delle paure sotto forma di panico che mi bloccano e

che con fatica e con l’aiuto di parenti e conoscenti supero”.

A

sostegno di quanto sopra l’insorgente ha prodotto il rapporto 11 maggio 2015

del medico curante, dr. __________, già analizzato dal SMR in sede

amministrativa (doc. A5), diversi certificati resi dal medesimo medico attestanti

una totale inabilità lavorativa dal 18 marzo 2013 al 31 maggio 2015 (doc. A6), la

dichiarazione del Centro __________ di frequenza di ergoterapia per due sedute

settimanali (doc. A7), la dichiarazione del 16 settembre 2015 di __________ per

cure con il metodo __________ per cervicalgia (doc. A8) ed il certificato di partecipazione

al __________ del 17 settembre 2015 per prevenzione e riabilitazione

cardiovascolare (doc. A9).

Ora,

senza voler minimizzare la problematica dermatologica, da un attento esame degli

atti, la succitata documentazione non permette di mettere validamente in discussione

la valutazione medica globale operata dall’Ufficio AI. In particolare, nel

citato rapporto 11 maggio 2015 il medico curante sostiene che “i cheloidi

hanno certamente una forte implicazione ed incidenza sulla capacità lavorativa

Considerandi

del paziente in quanto i dolori che disturbano notevolmente il sonno e limitano

la possibilità del paziente di mantenere la posizione seduta” e conclude

tuttavia che “… non sono comunque in grado di affermare fino a che punto

giustifichino un’incapacità lavorativa del 100%”. Va tuttavia data preferenza

alla valutazione più dettagliata sui disturbi causati dai cheloidi resa dal SMR

nel succitato rapporto 21 maggio 2015 (doc. AI 87). Le citate certificazioni

d’incapacità lavorativa al 100% del medico curante non sono inoltre sufficienti

a modificare le conclusione di cui sopra non essendo motivate. Che poi

l’assicurato sia in trattamento per la menzionata problematica dermatologica e che

segua una prevenzione e riabilitazione cardiovascolare non è rilevante per

smentire l’operato dell’Ufficio AI. Infine, la circostanza di una terapia

contro la cervicalgia non significa che quest’ultima sia da ritenere invalidante;

il ricorrente non ha prodotto alcun atto comprovante tale assunto.

Visto

quanto sopra, ritenuto come l’assicurato ottiene il minor discapito economico

nell’abituale attività, è da ritenere dimostrato, con il grado

della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni

sociali (DTF 139 V 218 consid. 5.3), che l’incapacità lavorativa, rispettivamente

di guadagno è del 50% dal gennaio 2015.

Ne

consegue che rettamente l’amministrazione ha ridotto a metà rendita la

prestazione assicurativa, il tutto con effetto dal 1° aprile 2015 ossia tre

mesi dopo l’attestato miglioramento (art. 88a cpv. 1 OAI).

Confermata

la decisione contestata, il ricorso è pertanto respinto.

2.8

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in

caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI

dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità

delle spese è determinata fra fr. 200.- e fr. 1'000.- in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF

9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico

dell’assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto

2. Le

spese, per complessivi fr. 500.-- sono a carico dell’assicu-rato.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele

Guffi Gianluca Menghetti