32.2015.143
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12 settembre 2016Italiano16 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2015.143
BS/sc
Lugano
12 settembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 25 settembre 2015 di
RI 1
contro
la decisione del 27 agosto 2015 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI
1, classe 1955, con formazione di ingegnere civile STS e dipendente __________,
nel novembre 2011 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per problematiche cardiache
e polmonari sussistenti dal novembre 2011 (doc. AI 1).
Dopo
che l’assicurato ha ripreso al 60% la sua attività lucrativa, fondandosi sulla
documentazione medica raccolta con decisione 2 gennaio 2013 (preavvisata il 29
ottobre 2012) l’Ufficio AI lo ha posto al beneficio di una mezza rendita dal 1°
novembre 2011, diminuita, a seguito del miglioramento dello stato di salute, ad
un quarto di rendita (per un grado d’invalidità del 40%) dal 1° giugno 2012
(doc. AI 43; le motivazioni in doc. AI 41).
1.2. A
seguito di un infarto al miocardio occorsogli il 18 marzo 2014 e di un attacco
ischemico transitorio subìto il 20 aprile 2014, nel giugno 2014 l’assicurato ha
inoltrato una domanda di revisione della rendita (doc. AI 44; cfr. anche doc.
AI 51).
Aggiornata
la documentazione medica, rilevato che i curanti hanno valutato la possibilità
di una ripresa lavorativa al 60% come prima dell’infarto, con rapporto 14
ottobre 2014 il dr. L__________ del SMR ha giudicato necessario un approfondimento
neuropsicologico e psichiatrico (doc. AI 66).
Sulla
scorta della valutazione psichiatrica peritale eseguita dal __________ (__________)
del 16 gennaio 2005 (doc. AI 71) e del relativo complemento del 26 gennaio 2015
(doc. AI 73), il succitato medico del SMR ha accertato un’inabilità nell’abituale
attività del 40% dal 7 febbraio 2012, del 100% dal 18 marzo 2014 e del 50% dal
16 gennaio 2015 (cfr. rapporto finale SMR del 3 febbraio 2015 in doc. AI 74).
Rilevato
come il minor scapito economico dell’assicurato si realizzi nello svolgimento
dell’abituale attività di funzionario tecnico, con preavviso del 9 marzo 2015
l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera
dal 1° giugno 2014, ridotta a mezza rendita dal 1° aprile 2015 (doc. AI 78).
Preso
atto delle osservazioni 3 aprile 2015 dell’assicurato, in cui aveva fra l’altro
evidenziato la problematica legata alla presenza di cheloidi (doc. AI 80), dopo
aver proceduto ad un ulteriore accertamento presso il medico curante, in data
21 maggio 2015 il dr. __________ del SMR ha visitato l’interessato e confermato
la sua precedente valutazione del 3 febbraio 2015 (doc. AI 87).
Di
conseguenza, con decisione 27 agosto 2015 l’Ufficio AI ha confermato l’aumento
del diritto alla rendita intera dal 1° giugno 2014 e la successiva riduzione a
metà rendita dal 1° aprile 2015.
1.3. Contro la succitata decisione,
l’assicurato ha interposto il presente ricorso, postulando sostanzialmente il
diritto ad una rendita intera a partire dal 1° giugno 2014. In particolare contesta
la valutazione dell’amministrazione circa gli effetti sulla capacità lavorativa
dovuti alla presenza di cheloidi al torace.
1.4. Con la risposta di causa,
l’Ufficio AI chiede la reiezione del ricorso, confermando la propria valutazione
medica e, di conseguenza, la decisione contestata.
considerato in
diritto
In ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015;
8C_855/2010 dell’11 luglio 2011;9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Nel merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se correttamente l’Ufficio AI ha ridotto, con effetto
dal 1° aprile 2015, a metà la rendita intera di cui RI 1 aveva diritto dal 1°
giugno 2014.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il
raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento
dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da
invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la
valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone
intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA,
decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita
(DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01
del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
2.4. Se
il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che
incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta
(art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi
cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione
giusta l’art. 17 LPGA.
La
rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica
sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso
sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano
subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.
1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per
stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto
di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento
della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della
pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF
133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare
una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V
30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, pag. 379).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità
al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole
(art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di
revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di
una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC
1984 pag. 137).
Circa
gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad
un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che
la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi
è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la
notifica della decisione.
L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione
della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto
retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se
l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per
l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli
ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.
2.5. Nel
caso concreto, a seguito delle patologie invalidanti di natura coronarica e valvolare,
nel marzo 2012 l’assicurato ha inoltrato una domanda di prestazioni, sfociata
nel riconoscimento del diritto ad una mezza rendita dal novembre 2011 e ad un
quarto di rendita dal giugno 2012, avendo egli ripreso al 60% la sua originaria
attività professionale (cfr. decisione 2 gennaio 2013 in doc. AI 43; le
motivazioni in doc. AI 41).
Nel
luglio 2014 egli ha inoltrato una domanda di revisione avendo subito un infarto
al miocardio ed un attacco ischemico transitorio (doc. AI 51).
Vagliata
la documentazione medica raccolta, con rapporto 14 ottobre 2014 il SMR ha
costatato dal punto di vista cardiologico una ripresa progressiva dell’attività
professionale sino al 60%, così come risulta dal rapporto 11 agosto 2014 del cardiologo
curante (doc. AI 57), ritenendo comunque necessaria una valutazione
neuropsicologica/psichiatrica (doc. AI 66).
Sulla
base della perizia psichiatrica 16 gennaio 2015 del CPAS e del complemento
peritale 26 gennaio 2014 (all’assicurato è stata diagnostica una sindrome
cognitiva lieve; doc. AI 71 e 73), il medico SMR, nel rapporto finale 3 febbraio
2015, ha stabilito un’inabilità lavorativa globale del 50% nell’attività
abituale con effetto dal gennaio 2015 (doc. AI 74).
Con
osservazioni 3 aprile 2015 al progetto di decisione l’assicurato ha evidenziato
una problematica legata alla presenza di cheloidi cicatrizzanti toracali (doc.
AI 83) e con rapporto 11 maggio 2015 il medico curante ha in particolare qualificato
come invalidanti le succitate formazioni cutanee (doc. AI 85).
Convocato
l’assicurato per una visita, con rapporto 21 maggio 2015 il dr. __________ del
SMR ha valutato che i cheloidi al torace ed i relativi disturbi non provocano
un’incapacità lavorativa maggiore di quella apprezzata con rapporto finale del
3 febbraio 2015 (doc. AI 87).
L’assicurato
contesta la succitata valutazione medica, sostenendo invece come la
problematica dermatologia sia peggiorata causando un’incapacità lavorativa.
2.6. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né
la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto
(DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF
8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di Accertamento
Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha
rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una
perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti
dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio delle perizie
SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo e della
parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si
fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile
2008).
Va
infine evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a
scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di
regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il
medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001
pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in:
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art.
28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano
un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una
perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi
accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29
settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi
menzionati).
2.7. Ritornando
al caso in esame, come detto (cfr. consid. 2.5), la probatica ruota attorno ai disturbi
dovuti alla presenza di cheloidi.
Nella
valutazione 21 maggio 2015 il dr. __________ del SMR, dopo aver visitato l’assicurato,
ha concluso:
"
(…)
Pur riconoscendo che l’A. presenta una imponente
formazione di cheloidi, non reputo giustificato ritenere che questo provochi
una maggiore IL% di quanto abbiamo finora riconosciuto.
Fatti
I cheloidi sono presenti almeno dall’inizio del 2011, i
disturbi provocati non sono cambiati nel tempo a parte un aumento dei fastidi
quando si è formata la necrosi (settembre 2014 per 2-3 mesi).
In passato, pur con i cheloidi e i disturbi provocati,
l’A. ha potuto lavorare al 60%.” (doc. Ai 87/3)
Con
il ricorso l’assicurato sostiene che rispetto al 2014 i disturbi legati ai cheloidi
sono notevolmente peggiorati che, sommati ai dolori derivanti dalle altre
patologie, hanno notevolmente abbassato la sua sopportazione al dolore tant’è
che “… durante la giornata devo fare diverse pause per riposo …” ed “…
in alcune circostanze ho delle paure sotto forma di panico che mi bloccano e
che con fatica e con l’aiuto di parenti e conoscenti supero”.
A
sostegno di quanto sopra l’insorgente ha prodotto il rapporto 11 maggio 2015
del medico curante, dr. __________, già analizzato dal SMR in sede
amministrativa (doc. A5), diversi certificati resi dal medesimo medico attestanti
una totale inabilità lavorativa dal 18 marzo 2013 al 31 maggio 2015 (doc. A6), la
dichiarazione del Centro __________ di frequenza di ergoterapia per due sedute
settimanali (doc. A7), la dichiarazione del 16 settembre 2015 di __________ per
cure con il metodo __________ per cervicalgia (doc. A8) ed il certificato di partecipazione
al __________ del 17 settembre 2015 per prevenzione e riabilitazione
cardiovascolare (doc. A9).
Ora,
senza voler minimizzare la problematica dermatologica, da un attento esame degli
atti, la succitata documentazione non permette di mettere validamente in discussione
la valutazione medica globale operata dall’Ufficio AI. In particolare, nel
citato rapporto 11 maggio 2015 il medico curante sostiene che “i cheloidi
hanno certamente una forte implicazione ed incidenza sulla capacità lavorativa
Considerandi
del paziente in quanto i dolori che disturbano notevolmente il sonno e limitano
la possibilità del paziente di mantenere la posizione seduta” e conclude
tuttavia che “… non sono comunque in grado di affermare fino a che punto
giustifichino un’incapacità lavorativa del 100%”. Va tuttavia data preferenza
alla valutazione più dettagliata sui disturbi causati dai cheloidi resa dal SMR
nel succitato rapporto 21 maggio 2015 (doc. AI 87). Le citate certificazioni
d’incapacità lavorativa al 100% del medico curante non sono inoltre sufficienti
a modificare le conclusione di cui sopra non essendo motivate. Che poi
l’assicurato sia in trattamento per la menzionata problematica dermatologica e che
segua una prevenzione e riabilitazione cardiovascolare non è rilevante per
smentire l’operato dell’Ufficio AI. Infine, la circostanza di una terapia
contro la cervicalgia non significa che quest’ultima sia da ritenere invalidante;
il ricorrente non ha prodotto alcun atto comprovante tale assunto.
Visto
quanto sopra, ritenuto come l’assicurato ottiene il minor discapito economico
nell’abituale attività, è da ritenere dimostrato, con il grado
della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni
sociali (DTF 139 V 218 consid. 5.3), che l’incapacità lavorativa, rispettivamente
di guadagno è del 50% dal gennaio 2015.
Ne
consegue che rettamente l’amministrazione ha ridotto a metà rendita la
prestazione assicurativa, il tutto con effetto dal 1° aprile 2015 ossia tre
mesi dopo l’attestato miglioramento (art. 88a cpv. 1 OAI).
Confermata
la decisione contestata, il ricorso è pertanto respinto.
2.8
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in
caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI
dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità
delle spese è determinata fra fr. 200.- e fr. 1'000.- in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF
9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico
dell’assicurato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto
2. Le
spese, per complessivi fr. 500.-- sono a carico dell’assicu-rato.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele
Guffi Gianluca Menghetti