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Decisione

32.2015.145

Non entrata in materia sulla nuova domanda di prestazioni. Con la nuova domanda si deve rendere verosimile una rilevante modifica dello stato di salute. Atti medici prodotti con il ricorso sono tardiv

4 febbraio 2016Italiano15 min

Source ti.ch

Fatti

i doc. B/1-4; riguardo al certificato medico 25 agosto 2014 con il relativo

rapporto di consultazione della dr.ssa __________ sub doc. A/2 rettamente il medico

SMR dr. __________, nell’annotazione del 9 ottobre 2015, ha concluso che “(…)

dalla documentazione non risultano nuove patologie o una sostanziale modifica

della nota problematica infortunistica. (…)” (IV/1)) alla stregua di

una nuova domanda di prestazioni.

2.6. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Va

qui infatti evidenziato che –

anche se dagli atti risulta es-sere al beneficio dell’assistenza sociale (cfr.

la decisione del 27 maggio 2014 dell’Ufficio del sostegno sociale e

dell’inseri-mento sub. doc. A/3 e ricordato che i presupposti (cumulativi)

necessari per la concessione dell’assistenza giudiziaria (trattandosi in

Considerandi

concreto dell’esonero da spese senza gratuito patricinio) sono in principio

dati se l’istante si trova nel bisogno e se il processo non è palesemente privo

di esito positivo; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti; cfr. anche artt. 2 e 3

Lag.) – l’assicurato non può

essere esonerato dalle spese in quanto nella presente fattispecie non risulta

soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale

presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue

che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione,

rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI

1994.

pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame

forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente vertenza

appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di

esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.

In effetti l’insorgente, a cui non poteva sfuggire la necessità di dover

rendere verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute (nel progetto di decisione dell’8 giugno

2015.

sub doc. AI 51/1-2 è evidenziato che “(…) un nuovo esame è possibile

quando è credibilmente dimostrato che le circostanze oggettive, che possono

dare diritto a prestazioni, si siano modificate in modo rilevante (…)” e l’art.

87.

cpv. 2 OAI, nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2012, prevede che se è fatta

domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado

d’invalidità o di grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto

dovuto all’invalidità è cambiato in misura rilevante per il diritto alle

prestazioni), non ha apportato, prima dell’inoltro del ricorso, alcuna

documentazione medica attestante una rilevante modifica del suo stato di salute

con influsso sulla capacità lavorativa.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti