32.2015.145
Non entrata in materia sulla nuova domanda di prestazioni. Con la nuova domanda si deve rendere verosimile una rilevante modifica dello stato di salute. Atti medici prodotti con il ricorso sono tardiv
4 febbraio 2016Italiano15 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2015.145
FS
Lugano
4 febbraio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 5 ottobre 2015 di
RI 1
contro
la decisione del 17 settembre 2015 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. Nel
mese di giugno 2015 RI 1, classe 1963, ha inoltrato una nuova domanda di
rendita (doc. AI 50/1-6), dopo che con decisione 8 novembre 2012, cresciuta in
giudicato, l’Ufficio AI gli aveva riconosciuto il diritto ad una mezza rendita
dal 1° agosto 2011 al 30 giugno 2012 (doc. AI 35/1-5).
Con
decisione 17 settembre 2015, preavvisata l’8 giugno 2015 (doc. AI 51/1-2),
l’amministrazione ha emesso una decisione di non entrata in materia non avendo
l’assicurato dimostrato una rilevante modifica delle circostanze oggettive
(doc. AI 55/1-2).
1.2. Contro
la succitata decisione l’assicurato ha interposto il presente ricorso con il
quale – osservato che “(…) gli
incaricati della pratica non hanno provveduto ad inoltrare i documenti
attestanti il grave peggioramento del mio stato di salute. (…)” (I) – ha prodotto il certificato medico con
relativo rapporto del 25 agosto 2014 del Servizio di chirurgia dell’Ospedale __________
di __________ riservandosi di produrre ulteriore documentazione.
1.3. Con
la risposta di causa, l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso e la
conferma della decisione impugnata. L’ammi-nistrazione – rilevato che la documentazione medica
prodotta con il ricorso è tardiva e che al riguardo il medico SMR dr. __________,
nell’annotazione del 9 ottobre 2015, ha comunque concluso che “(…) dalla
documentazione non risultano nuove patologie o una sostanziale modifica della
nota problematica postinfortunistica. (…)” (IV) – ha ribadito che durante la procedura amministrativa il
ricorrente non ha reso verosimile una riduzione della sua capacità lavorativa
tale da modificare il suo grado d’invalidità.
1.4. Con
scritto del 5 novembre 2015 l’assicurato –
ribadito che “(…) la richiesta di prestazioni non è stata purtroppo corredata
in modo adeguato a causa della mancata richiesta di documenti da parte
dell’assistente sociale che seguiva la pratica. (…)” (VI) – ha prodotto ulteriori atti medici (doc.
B/1-4).
1.5. Con
osservazioni 17 novembre 2015 l’Ufficio AI ha rilevato che la nuova documentazione
medica non può essere presa in considerazione poiché tardiva.
L’amministrazione
– vista l’annotazione dell’11
novembre 2015 del medico SMR dr. __________ il quale, circa la nuova
documentazione medica prodotta, ha espresso la seguente valutazione: “(…)
l’attuale documentazione medica mostra un assicurato in ridotte condizioni
generali con problematica di abuso etilico cronico con danni organici
secondari. Comprovata quindi sulla base dell’attuale documentazione una modifica
dello stato di salute con influsso sulla CL residua. Istruttoria: da richiedere
rapporto AI al dr. __________, dr. __________. (…)” (VIII/1) – ha evidenziato che “(…) tenuto conto
dell’an-notazione SMR 11.11.2015 qui allegata, gli scritti sub doc. B1-4
incarto TCA vanno trattati alla stregua di una nuova domanda AI in relazione
alla quale l’amministrazione renderà un nuovo provvedimento (…)” (VIII).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di princi-pio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31
agosto 2015;8C_855/2010 dell’11 luglio 2011;9C_211/2010 del 18 febbraio
2011).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI non è entrato nel merito
della nuova domanda di prestazioni pre-sentata dall’assicurato nel giugno 2015.
2.3. Qualora
una prima richiesta di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità
era insufficiente o perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova
richiesta è riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado
di invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni
(art. 87 cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal
1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a
pronunciarsi nel caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva
di una rendita limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e
stabilito che in una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti
posti dall’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello di
impedire che l'amministrazione debba costantemente chinarsi su domande
identiche e non motivate, quando la prestazione in causa è già stata rifiutata
da una precedente decisione cresciuta in giudicato (DTF 130 V 64 consid. 5.2.3;
117 V 198 consid. 4b con riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta
l'amministrazione non entra nel merito della domanda emanando una decisione in
tal senso; se per contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile
di influenzare il diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare
nel merito della richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; 117 V 198
consid. 4b; 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen
Voraussetzungen der Rentenrevision in der Inva-lidenversicherung,
Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pagg. 84-86). Se
l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la
fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la
modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente
realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per analogia, le
disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 41
vLAI, art. 87segg. OAI; Pratique VSI 1999 pag. 84; Rüedi, Die
Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhau-ser/Schlauri,
Die Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen
des Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999,
pag. 15; DTF 117 V 198).
Il
TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso verosimile un
rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti
per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta
essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda
di revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo
tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora
prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire
all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con
l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF
130 V 64 consid. 5.2.5).
Se
l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in materia,
il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di
entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la nuova
richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in materia,
ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa attendibile
dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF
116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).
La
giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche do-po l’entrata in vigore
della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1°
marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130
V 343 consid. 3.5).
2.4. Nell’ambito
dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è sufficiente rendere verosimile un rilevante
cambiamento e non è richiesta la pro-va della verosimiglianza preponderante
valida nell’ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la
prova piena per convincere l’amministrazione che è subentrato un rilevante
cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia
sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se
permane la possibilità che un’analisi approfondita dimostri che questo
cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 aprile 2015; STF
8C_716/2011 del 5 gennaio 2012; STF 9C_667/2010 del 28 aprile 2011, STF
9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 tutte con riferimenti). Più la precedente decisione
è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87
cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen
hat, ob die frühere Verfü-gung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt,
und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen
zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit
Hinweisen) (…)”, riportato nella STFA I 619/04 del
10 febbraio 2005, consid. 3).
2.5. Nel
caso in esame, solo con il ricorso l’assicurato ha prodotto il certificato medico
25 agosto 2014 con il relativo rapporto di consultazione nei quali la dr.ssa __________,
medico ospedaliero assistente dell’Ospedale __________ di __________ –
poste le diagnosi note e attestata un’inabilità lavorativa del 100% dal 25
agosto al 1. dicembre 2014 per infortunio –, ha espresso la seguente
valutazione: “(…) il paziente riferisce persistenza di formicolii dal polso
fino al I-II-III dito della mano sx, ai movimenti del braccio le fite al
gomito, iposensibilità delle tre dita con a volte perdita degli oggetti che
tiene in mano. Limitazione funzionale al gomito sx operato nel 2010. Deficit di
estensione e flessione con cicatrice del trapianto di cute nella norma. (…)”
(doc. A/2). Con scritto del 5 novembre 2015 l’assi-curato ha inoltre prodotto
le lettere di dimissioni e d’uscita 17 gennaio 2014, 31 gennaio 2015 e 15
maggio 2015 dell’Ospe-dale __________ di __________ e il rapporto 3 febbraio
2015 del dr. __________ (doc. B/1-4).
Detta
documentazione, come evidenziato dal medico SMR dr. __________ nell’annotazione
dell’11 novembre 2015, attesta “(…) una modifica dello stato di salute con
influsso sulla CL residua. (…)” (VIII/1).
A
tale riguardo, rettamente l’Ufficio AI ha fatto presente che, secondo la giurisprudenza,
nell’ambito di una procedura giu-diziaria di non entrata in materia le prove
addotte solo in sede di ricorso non possono essere prese in considerazione in
quanto tardive.
Infatti,
con sentenza 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 il TF ha confermato che, nell’ambito
di una nuova domanda di prestazioni, l’assicurato già nella nuova richiesta
deve rendere verosimile che il grado d’invalidità è modificato in misura rilevante
per il diritto alle prestazioni (o deve perlomeno far riferimento a mezzi di
prova, segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere
dall’amministrazione atti a rendere verosimile l’asserita modifica. In questo
secondo caso l’amministrazione deve impartire all’interessato un termine per
produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario
non entrerà nel merito della domanda; DTF 130 V 69 consid. 5.2). Atti prodotti
in sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi e da considerare
nell’ambito di una nuova domanda (STF 8C_457/2012 del 9 luglio 2012, consid.
3.2).
Nel
caso giudicato dall’Alta Corte si trattava di un assicurato al quale, con
sentenza 6 gennaio 2005, era stato riconosciuto il diritto a una mezza rendita
dal 1° marzo 2004 e che il 19 febbraio 2008 aveva inoltrato una nuova domanda,
respinta dall’amministrazione il 19 maggio 2008 perché non aveva reso
verosimile nessuna modifica rilevante per il diritto alle prestazioni. Il TF ha
giudicato corretto l’agire del tribunale cantonale che non aveva preso in
considerazione un certificato medico 31 gennaio 2008 prodotto dall’assicurato
solo in sede di ricorso, considerato come l’interessato non avesse prodotto
certificati medici attuali né con la domanda di revisione del febbraio 2008, né
nel termine assegnatogli dall’amministra-zione, cosicché non era stata
sufficientemente comprovata una modifica delle circostanze di fatto successiva
all’ultimo esame materiale dei suoi diritti avvenuto nel gennaio 2005.
Mediante
la pronuncia I 734/05 dell’8 marzo 2006, citata nella succitata pronunzia del
15 aprile 2010 (cfr. anche STF 8C_196/2008 del 5 giugno 2008,), il TF aveva
accolto un ri-corso di un Ufficio AI che si era lamentato del fatto che un
tri-bunale cantonale aveva preso in considerazione un certificato medico
prodotto solo in sede di ricorso. L’Alta Corte ha rammentato che se nella nuova
domanda non viene reso verosimile che il grado d’invalidità si è modificato in
misura rilevante per il diritto alle prestazioni, ciò non porta in tutti i casi
all’obbligo per l’amministrazione di fissare un termine all’assi-curato per rendere
verosimile la modifica. Il termine va assegnato unicamente laddove l’assicurato
non rende verosimile la modifica rilevante per il diritto alle prestazione, ma
rinvia a mezzi di prova supplementari, in particolare atti medici, che intende
trasmettere in un secondo tempo o che chiede all’amministrazione di acquisire
d’ufficio. Se, per contro, viene inoltrata una nuova domanda senza rinvio a
mezzi di prova supplementari, l’amministrazione deve decidere sulla base della
domanda e degli atti ivi prodotti. Nello spirito della normativa di cui
all’art. 87 cpv. 3 OAI, mezzi di prova che datano successivamente alla decisione
di non entrata in materia devono essere sempre prodotti nell’ambito di una
nuova domanda di prestazioni rispettivamente di revisione.
Quanto
alla censura secondo la quale l’assistente sociale che seguiva la pratica non
avrebbe prodotto la necessaria documentazione medica (cfr. consid. 1.2 e 1.4)
va rilevato quanto segue.
La
nuova domanda di prestazioni del 2 giugno 2015 è stata inoltrata personalmente
dall’assicurato e da lui sottoscritta (cfr. doc. AI 50/1-6).
L’operatrice
sociale dell’Ufficio __________ della Città di __________, riferendosi al
progetto di decisione dell’8 giugno 2015 (cfr. doc. AI 51/1-2), ha comunicato
all’Ufficio AI che “(…) in merito alla situazione del signor RI 1, vi comunico
che come operatrice sociale non ho più alcun contatto con l’interessato e vi
chiedo di annullare la procura firmata dal signor RI 1 (14 marzo 2011) e di non
più inviare corrispondenza al nostro servizio. (…)” (doc. AI 54/1).
In
simili circostanze – a prescidere
dal fatto che secondo un principio generale il rappresentato deve sopportare le
conseguenze di eventuali omissioni e negligenze commesse dal suo rappresentante
(STF 8C_984/2008 dell’11 maggio 2009 consid. 3 e 8C_466/2008 del 1. aprile
2009) – era l’assicurato a dover
produrre la necessaria documentazione.
In
conclusione, non avendo in sede amministrativa l’assicu- rato reso verosimile
una rilevante modifica del suo stato di salute, la decisione di non entrata in
materia va confermata.
Nel
contempo – visto anche che con le
osservazioni 17 novembre 2015 l’amministrazione ha evidenziato che “(…) tenuto
conto dell’annotazione SMR 11.11.2015 qui allegata, gli scritti sub doc. B1-4
incarto TCA vanno trattati alla stregua di una nuova domanda AI in relazione
alla quale l’amministra-zione renderà un nuovo provvedimento (…)” (VIII) – gli atti sono inviati all’Ufficio AI
affinché esamini la documentazione medica sinora prodotta (segnatamente
Fatti
i doc. B/1-4; riguardo al certificato medico 25 agosto 2014 con il relativo
rapporto di consultazione della dr.ssa __________ sub doc. A/2 rettamente il medico
SMR dr. __________, nell’annotazione del 9 ottobre 2015, ha concluso che “(…)
dalla documentazione non risultano nuove patologie o una sostanziale modifica
della nota problematica infortunistica. (…)” (IV/1)) alla stregua di
una nuova domanda di prestazioni.
2.6. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Va
qui infatti evidenziato che –
anche se dagli atti risulta es-sere al beneficio dell’assistenza sociale (cfr.
la decisione del 27 maggio 2014 dell’Ufficio del sostegno sociale e
dell’inseri-mento sub. doc. A/3 e ricordato che i presupposti (cumulativi)
necessari per la concessione dell’assistenza giudiziaria (trattandosi in
Considerandi
concreto dell’esonero da spese senza gratuito patricinio) sono in principio
dati se l’istante si trova nel bisogno e se il processo non è palesemente privo
di esito positivo; DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti; cfr. anche artt. 2 e 3
Lag.) – l’assicurato non può
essere esonerato dalle spese in quanto nella presente fattispecie non risulta
soddisfatto il requisito della probabilità di esito favorevole. Tale
presupposto difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così esigue
che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione,
rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (RAMI
1994.
pag. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251). Dopo un esame
forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto, la presente vertenza
appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in quanto le prospettive di
esito favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa.
In effetti l’insorgente, a cui non poteva sfuggire la necessità di dover
rendere verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute (nel progetto di decisione dell’8 giugno
2015.
sub doc. AI 51/1-2 è evidenziato che “(…) un nuovo esame è possibile
quando è credibilmente dimostrato che le circostanze oggettive, che possono
dare diritto a prestazioni, si siano modificate in modo rilevante (…)” e l’art.
87.
cpv. 2 OAI, nel tenore in vigore dal 1. gennaio 2012, prevede che se è fatta
domanda di revisione, nella domanda si deve dimostrare che il grado
d’invalidità o di grande invalidità o il bisogno di assistenza o di aiuto
dovuto all’invalidità è cambiato in misura rilevante per il diritto alle
prestazioni), non ha apportato, prima dell’inoltro del ricorso, alcuna
documentazione medica attestante una rilevante modifica del suo stato di salute
con influsso sulla capacità lavorativa.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti