32.2015.146
Assegno per grandi invalidi di grado medio per minori. Nessuna conferma della prassi amministrativa di ritenere che fino a 15 anni un bambino normodotato necessiti di aiuto indiretto di terzi per rego
24 novembre 2016Italiano30 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2015.146
BS/sc
Lugano
24 novembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 5 ottobre 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
rappr. da: RA 2
contro
la decisione del 1° settembre 2015 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato il __________
1998, presenta sin dalla nascita un’encefalopatia non progrediente con deficit
mentale e motorio (cfr. rapporto 7 maggio 2014 del pediatra curante, doc. AI
8).
Nell’aprile 2014 il
ragazzo, per il tramite dei suoi genitori, ha inoltrato una richiesta tendente
all’ottenimento di un assegno per grandi invalidi, descrivendo la necessità di
aiuto indiretto di terzi per l’espletamento di tutti gli atti ordinari della
vita tranne quello relativo all’”alzarsi/sedersi/coricarsi” (doc. AI 6).
Esaminato in primo luogo l’eventuale
diritto a provvedimenti sanitari, con decisione 24 settembre 2014, preavvisata
il 13 agosto 2014, l’Ufficio AI non ha riconosciuto l’encefalopatia quale
infermità congenita secondo la cifra 403 dell’Allegato OIC (Ordinanza sulle
infermità congenite) in quanto l’assicurato non presenta né un comportamento di
tipo eretistico né apatico, negando quindi la relativa garanzia per la
copertura delle spese di trattamento (doc. AI 21). La decisione è divenuta
definitiva non essendo stata contestata dall’interessato.
1.2. Al fine di accertare il grado
d’aiuto di terzi che l’assicurato necessita per l’espletamento degli atti
ordinari della vita, l’amministrazione ha proceduto alla relativa inchiesta
svolta dall’assistente sociale presso il domicilio del ragazzo. Con rapporto 30
aprile 2015 l’assistente sociale, dopo aver avuto anche un colloquio con la
madre dell’interessato, ha ritenuto necessario l’aiuto indiretto di terzi per i
seguenti atti ordinari della vita: “vestirsi/svestirsi” da novembre 2001;
alzarsi/sedersi/coricarsi da novembre 2013; “mangiare” da novembre 2006;
“lavarsi” da novembre 2006; “andare alla toilette” da novembre 2004 e “spostarsi”
da novembre 2003”, con necessità di sorveglianza continua da novembre 2004 ed
un tempo supplementare di cura di 2 ore e 45 minuti (doc. AI 28).
Sulla scorta del succitato
accertamento, con progetto di decisione 20 maggio 2015 l’Ufficio AI ha stabilito:
" (…)
Sarebbero dunque assolte le condizioni
per il conferimento di un assegno per
grandi invalidi minorenni di grado
medio a contare dal mese di novembre 2005, ovvero dopo un anno dall'inizio della
necessità di aiuto da parte di terzi per vestirsi/svestirsi,
spostarsi e la sorveglianza personale continua.
A partire dal mese di novembre
2013, con l'aggiungersi di tutti gli altri atti ordinari della vita, il grado della grande invalidità può
venir aumentato a grado elevato.
Considerato che la domanda è
stata depositata il 28.04.2014, secondo
l'articolo 48 della Legge Federale sull'Assicurazione per l'Invalidità (LAI), il pagamento
dell'assegno di grado medio decorre al più presto dal 01.04.2013.
Il calcolo del tempo supplementare
di cura non
raggiunge le 4 ore necessarie per ottenere il diritto al supplemento per cure
intensive.” (doc. AI 33/3)
Di conseguenza, al ragazzo
assicurato l’amministrazione ha riconosciuto il diritto a percepire un assegno
per grandi invalidi di grado medio dal 1° aprile 2013 e di grado elevato dal 1°
novembre 2013 (mese del compimento del 15° anno di età) sino al 30 novembre
2011 (mese del 18° compleanno) (doc. AI 33).
1.3. A seguito delle osservazioni
del 5 giugno 2015 inoltrate dall’assicurato, per il tramite della __________, con
scritto 28 agosto 2015 l’assistente sociale ha rivisto i tempi supplementari per
cure determinati ora in complessivi 3 ore e 50 minuti e non “almeno 4 ore” come
da richiesta. Anche la richiesta dell’assicurato di riconoscere l’aiuto indiretto
maggiore per l’atto alzarsi/sedersi/coricarsi dall’età di 11 anni, quindi da
novembre 2009 – ciò che avrebbe portato l’erogazione di un assegno per grandi
invalidi di grado elevato dall’aprile 2015 – non è stata riconosciuta (doc. AI
50).
Tenuto conto della
succitata presa di posizione, con decisione 1° settembre 2015, confermando il
progetto di decisione, l’Ufficio AI ha posto l’assicurato al beneficio di un assegno
per grandi invalidi di grado medio dal 1° aprile 2014, aumentato a grado
elevato dal 1° novembre 2014 sino alla maggior età (doc. AI 44).
1.4. Contro la suddetta decisione l’assicurato,
per il tramite della madre, a sua volta rappresentata da RA 2, ha interposto
ricorso al TCA chiedendo in via principale l’erogazione di un assegno per
grandi invalidi di grado elevato dal 1° aprile 2013. Ritiene errata ed
arbitraria la prassi adottata dall’amministrazione di considerare il maggior
aiuto nell’atto di “alzarsi, sedersi e coricarsi” solo dall’età di 15 anni e
non, come sostenuto con allegata documentazione specialistica, dall’età di 11
anni. Necessitando quindi dal novembre 2009 dell’aiuto di terzi per tale atto,
unitamente agli altri atti ordinari della vita, il diritto ad un assegno per
grandi invalidi di grado elevato sorgerebbe al 1° aprile 2013, ossia un anno
prima della domanda (tardiva) di prestazioni inoltrata nell’aprile 2014. In via
subordinata, l’insorgente chiede che il diritto a tale prestazione decorra,
terminata la scolarità obbligatoria, dal mese di luglio 2013.
Contestualmente chiede di
essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
1.5. Con la risposta di causa
l’amministrazione, chiedendo la conferma della decisione contestata, ribadisce
la soglia dei 15 anni per ritenere come rilevante l’aiuto indiretto per l’atto
parziale di alzarsi al mattino (VII).
1.6. Il 19 novembre 2015
l’assicurato ha presentato le proprie osservazioni alla risposta di causa (IX);
le contro-osservazioni dell’Ufficio AI sono del 4 dicembre 2015 (XI).
1.7. Il 21 settembre 2016 il TCA
ha proceduto ad un accertamento presso l’UFAS (XIV), ricevendo risposta il 21
settembre 2016 (XV). Le risultanze sono state inviate alle parti per una presa
di posizione. Le osservazioni dell’assicurato datano 19 ottobre 2016 (XVIII) e
quelle dell’Ufficio AI sono del 24 ottobre 2016 (XIX). Il 14 novembre 2016
l’insorgente ha inoltrato ulteriori osservazioni (XXII).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se l’assicurato ha diritto ad un assegno per grandi invalidi di grado
elevato dal 1° novembre 2013 come deciso dall’amministrazione, oppure, come chiesto
in via principale dall’interessato, già dal 1° aprile 2013 e, in via
subordinata, dal luglio 2013.
2.2. Secondo
l’art. 9 LPGA - che ha ripreso la definizione contenuta nell’art. 42 vLAI (cfr.
DTF 133 V 450) - è considerato grande invalido colui che a causa di un danno
alla salute ha bisogno in modo permanente dell’aiuto di terzi o di una
sorveglianza personale per compiere gli atti ordinari della vita. La
giurisprudenza ha precisato che l’aiuto di cui abbisogna l’assicurato può
essere inteso sia come aiuto diretto di terzi che come sorveglianza
dell’assicurato durante il compimento degli atti ordinari rilevanti della vita,
per esempio quando la persona che lo sorveglia lo esorta a compiere un atto che
rimarrebbe incompiuto senza l’espresso incitamento di un terzo a causa dello
stato psichico dell’assicurato (cosiddetto aiuto indiretto; cfr. DTF 133 V 463;
STF 8 C 479/2007 del 4 gennaio 2008; DTF 121 V 91; 107 V 149).
Gli
atti ordinari della vita sono i seguenti (cfr. DTF 127 V 97; DTF 125 V 303; DTF
117 V 146 consid. 2.):
- vestirsi/svestirsi
- alzarsi/sedersi/coricarsi
- mangiare
- provvedere
all'igiene personale
- andare
al gabinetto
- spostarsi
(in casa e all'esterno) e stabilire contatti.
Per
atti che permettono di stabilire dei contatti sociali con l'ambiente la
giurisprudenza ha precisato che bisogna intendere il comportamento normale
all'interno della società così come richiesto dall'esistenza quotidiana (DTF
117 V 27 e 146, 105 V 52, 104 V 127).
2.3. L’art.
42 LAI prevede in particolare che gli assicurati con domicilio e dimora
abituale (art. 13 LPGA) in Svizzera, se sono grandi invalidi (art. 9 LPGA),
hanno diritto a un assegno per grandi invalidi (cpv. 1).
La
grande invalidità è di grado elevato, medio o lieve (cpv. 2).
È
considerato grande invalido anche chi a causa di un danno alla salute vive a
casa e necessita in modo permanente di essere accompagnato nell’organizzazione
della realtà quotidiana. Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica
ha diritto almeno a un quarto di rendita. Chi ha bisogno unicamente di essere accompagnato
in modo permanente nell’organizzazione della realtà quotidiana è considerato
grande invalido di grado lieve (cpv. 3).
L’art
37 OAI stabilisce che la grande invalidità è reputata di grado elevato se
l’assicurato è totalmente grande invalido. Ciò è il caso quando necessita
dell’aiuto regolare e notevole di terzi per compiere tutti gli atti ordinari
della vita e il suo stato richiede inoltre cure permanenti o una sorveglianza
personale (cpv. 1).
La grande
invalidità è di grado medio se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari,
necessita:
a) di aiuto regolare e
notevole di terzi per compiere la maggior parte degli atti ordinari della vita,
b) di aiuto regolare e
notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna,
inoltre, di una sorveglianza personale permanente,
c) di aiuto regolare e
notevole di terzi per compiere almeno due atti ordinari della vita e abbisogna,
inoltre, di un accompagnamento permanente nell’organizzazione della realtà
quotidiana ai sensi dell’art. 38 OAI (cpv. 2).
Infine, la grande
invalidità è di grado lieve se l’assicurato, pur munito di mezzi ausiliari:
a) è costretto a ricorrere in
modo regolare e considerevole, all’aiuto di terzi per compiere almeno due atti
ordinari della vita,
b) necessita di una
sorveglianza personale permanente,
c) necessita, in modo
durevole, di cure particolarmente impegnative, richieste dalla sua infermità,
d) a causa di un grave danno
agli organi sensori o di una grave infermità fisica, può mantenere i contatti
sociali con l’ambiente solamente grazie a servizi di terzi forniti in modo
regolare e considerevole,
e) è costretto a ricorrere a
un accompagnamento costante nell’organizzazione della realtà quotidiana ai
sensi dell’articolo 38 OAI (cpv. 3).
L'art. 38
OAI ("Accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana")
stabilisce che:
"
Esiste un bisogno di
accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi
dell'articolo 42 capoverso 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in
un'istituzione e a causa di un danno alla salute:
a) non può vivere autonomamente
senza l'accompagnamento di una terza persona:
b) non può compiere le attività
della vita quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza l'accompagnamento
di un terza persona; oppure
c) rischia seriamente
l'isolamento permanente dal mondo esterno (cpv. 1).
Chi soffre unicamente di un danno alla salute
psichica deve avere diritto almeno a un quarto di rendita per essere
riconosciuto grande invalido (cpv. 2).
È considerato unicamente l'accompagnamento
nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in
relazione con le situazioni menzionate nel capoverso 1. Fra queste non
rientrano in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel
quadro delle misure di tutela conformemente agli articoli 398-419 del Codice
civile (cpv. 3)."
Per i minorenni, secondo
l’art. 37 cpv. 4 OAI, si considera unicamente il maggior bisogno d’aiuto
e di sorveglianza personale che il minorenne invalido necessita rispetto a un
minorenne non invalido della stessa età. Per calcolare la grande invalidità dei
minorenni, si applicano le direttive dell’Allegato III concernente il calcolo
della grande invalidità determinante dei minorenni (marg. 8086 della Circolare sull’invalidità
e la grande invalidità nell’assicurazione per l’invalidità [CIGI]: SVR 2009 IV
Nr. 30, STF 8C_30/2010 dell‘8 aprile 2010 consid. 2.2; S 8C_158/2008 del 15
ottobre 2008 consid. 5.2.2).
L'art. 39 OAI ("supplemento cure intensive") recita:
"
1 Vi è assistenza intensiva a minorenni ai sensi
dell’articolo 42ter capoverso 3 LAI quando questi necessitano, a
causa di un danno alla salute, di un’assistenza supplementare di almeno quattro
ore in media al giorno.
2 Come assistenza si considera il maggior bisogno di
cure e di cure di base rispetto a quelle richieste da minorenni non invalidi
della stessa età. Non si considera il tempo dedicato a misure mediche ordinate
dal medico e applicate dal personale sanitario ausiliario, nonché alle misure
pedagogico-terapeutiche.
3 Se un minorenne necessita, a causa di un danno alla
salute, una sorveglianza supplementare permanente, quest’ultima può essere
conteggiata come due ore di assistenza. Una sorveglianza particolarmente
intensiva necessaria a causa dell’invalidità può essere conteggiata come
quattro ore di assistenza.”
Secondo l’art. 42 cpv. 4 LAI l’assegno per
grandi invalidi è accordato al più presto dalla nascita e al più tardi fino
alla fine del mese in cui l’assicurato ha fatto uso del diritto al godimento
anticipato della rendita secondo l’articolo 40 capoverso 1 LAVS o in cui
raggiunge l’età di pensionamento. L’inizio del diritto è retto, a partire dal
compimento del primo anno di età, dall’articolo 29 capoverso 1.
Va qui rilevato che nella sentenza pubblicata in DTF 137 V 351 il TF ha
precisato che contrariamente al rinvio dell'art. 42 cpv. 4 in fine LAI, l'inizio del diritto all'assegno per grandi invalidi non è disciplinato dall'art. 29
cpv. 1 LAI. Continua invece ad essere applicabile, per analogia, l'art. 28 cpv.
1 LAI sui presupposti del diritto alla rendita.
Per quanto concerne
l’ammontare dell’assegno per grandi invalidi, secondo l’art. 42ter cpv. 1 LAI l’assegno
mensile in caso di grande invalidità di grado elevato ammonta all’80%, in caso
di grande invalidità di grado medio al 50% e in caso di grande invalidità di
grado lieve al 20% dell’importo massimo della rendita di vecchiaia secondo
l’articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS..
2.4. Ai sensi dell’art. 69 cpv. 2
OAI l’Ufficio AI esamina le condizioni assicurative, fra l’altro,
mediante l’esecuzione di sopralluoghi.
Secondo la
giurisprudenza, un rapporto d’inchiesta circa la grande invalidità (art.
9 LPGA) o la necessità di cure deve adempiere i seguenti criteri. L’estensore
dell’inchiesta (in casu si trattava di un’inchiesta sulla durata e l’intensità
dell’assistenza per cure a domicilio) deve essere una persona qualificata, che
conosca il contesto in cui la persona bisognosa di cura vive, nonché le affezioni
(diagnosi) e limitazioni mediche e le necessità di cura. Nel rapporto devono
essere contenute le indicazioni ricevute dall’assicurato e, se è il caso, le
opinioni divergenti delle parti coinvolte nell’inchiesta. Il testo del relativo
rapporto deve essere inoltre plausibile, dettagliato e motivato in merito ai singoli
provvedimenti di cura ed assistenza da prendere in considerazione e inoltre
deve corrispondere alle indicazioni acquisite in loco. Se ciò è il caso, allora
il rapporto d’inchiesta acquisisce valore probatorio pieno. Il giudice delle
assicurazioni sociali interviene solo in presenza di valutazioni chiaramente
insostenibili, errate. Questo in considerazione del fatto che la persona
competente che ha eseguito l’inchiesta possiede una conoscenza maggiore della
fattispecie che il tribunale chiamato in causa a seguito di un ricorso (DTF 140
V 543 consid. 3.2.1. con riferimenti).
2.5. Va infine ricordato che, al
pari di ogni altra ordinanza amministrativa, le direttive dell'UFAS (incluse le
circolari) costituiscono delle istruzioni dell'autorità di vigilanza all'indirizzo
degli organi esecutivi dell'assicurazione sul modo di svolgere le loro
competenze. Volte ad assicurare un'applicazione uniforme delle prescrizioni
legali da parte dell'amministrazione, tali istruzioni esplicano effetto solo
nei confronti di quest'ultima. Esse non creano delle nuove regole giuridiche e
rappresentano il punto di vista dell’amministrazione sull’applicazione di una
norma di diritto e non un'interpretazione vincolante delle stesse. Il giudice
ne controlla liberamente la costituzionalità e la legalità e se ne deve
scostare nella misura in cui esse stabiliscono delle norme non conformi alle
disposizioni legali applicabili (DTF 133 V 257 consid. 3.2
(controllare); 131 V 45 consid. 2.3,
130 V 172 consid. 4.3.1, 232 consid. 2.1, 129 V 204 consid. 3.2, 127 V 61
consid. 3a, 126 V 68 consid. 4b, 427 consid. 5a);
2.6. A seguito della domanda di
prestazioni, l’Ufficio AI ha dato incarico all’assistente sociale di esperire
un’inchiesta domiciliare eseguita il 10 aprile 2015 (presente oltre al minore
anche sua madre).
Con rapporto del 30 aprile
2015, l’incaricata ha quantificato in complessive 2 ore e 45 minuti il tempo
supplementare giornaliero suddiviso in 45 minuti per il compimento degli atti
ordinari della vita e in 2 ore per la sorveglianza personale permanente o
intensa.
Essa ha poi costatato che
l’assicurato necessita di maggiore aiuto rispetto ad un coetaneo normodotato per
tutti gli atti ordinari della vita, in particolare:
" (…)
RI 1 necessita di maggior aiuto rispetto ad un coetaneo per
compiere sei atti ordinari della vita:
- vestirsi/svestirsi dal
mese di novembre del 2001
- alzarsi/sedersi
e coricarsi dal mese di novembre del 2013
- mangiare dal
mese di novembre del 2006
- lavarsi dal
mese di novembre del 2004
- andare
alla toilette dal mese di novembre del 2004
- spostarsi
dal mese di novembre del 2003
Necessita inoltre di una sorveglianza personale:
- permanente dal
mese di novembre del 2004.
(…)” (doc. AI 28/9)
Inoltre, l’assicurato
necessita di una sorveglianza personale permanente dal mese di novembre 2004.
Di conseguenza,
trattandosi di una domanda tardiva, l’assistente sociale ha concluso:
" (…)
Sono assolte le condizioni per il versamento di un assegno per minorenni
grandi invalidi di grado medio a decorrere dal mese di aprile del
2013, con il massimo di retroattività di un anno dalla deposizione della
domanda e trascorso l'anno di attesa dalla nascita del diritto. Dal mese di novembre
del 2013, con il riconoscimento di un maggiore bisogno di aiuto anche nel
compimento dell'atto alzarsi/sedersi/coricarsi, il grado dell'assegno verrà
aumentato a grado elevato.
Il calcolo del tempo supplementare non raggiunge le quattro ore necessarie
per ottenere il diritto al supplemento per cure intensive.” (doc. AI 28/9)
2.7. L’assicurato rileva in primo
luogo come erroneamente nella decisione impugnata, ai fini del riconoscimento
di una grande invalidità di grado medio dal novembre 2005, sia stata unicamente
indicata la necessità di aiuto di terzi per l’espletamento di due atti ordinari
della vita (vestirsi/svestirsi e spostarsi) e la sorveglianza personale
continua e non, come risulta dal rapporto dell’assistente sociale, anche
l’aiuto di terzi per l’espletamento dell’atto ordinario di andare alla toilette
e del lavarsi (cfr. ricorso punto no. 1.1). Tale circostanza, come ammesso
dallo stesso ricorrente, non è comunque rilevante poiché con la presa in
considerazione di questi ultimi due atti ordinari della vita egli avrebbe
comunque diritto ad un assegno per grandi elevato di grado medio.
2.8. Contestato è invece l’inizio
dell’aiuto rilevante di terzi per l’espletamento dell’atto ordinario
“alzarsi/sedersi/coricarsi”.
L’Ufficio AI lo ha posto
dal compimento del 15° anno di età dell’assicurato, mentre il ricorrente chiede
che venga riconosciuto dall’11° anno di età.
Nell’ambito dell’inchiesta
domiciliare riguardo al succitato atto ordinario l’assistente sociale ha
riscontrato:
" (…)
Dal punto di vista pratico, RI 1 compie autonomamente le funzioni
qui considerate. Non è tuttavia in grado di leggere le ore e ad attribuire loro
un preciso momento della giornata. La mattina viene quindi svegliato dalla
madre, poiché non sa gestire la sveglia mentre la sera deve essere invitato a
coricarsi.
Facendo riferimento al marginale 8029 delle direttive CIGI
"L'aiuto indiretto di terzi significa che la persona è in grado, sul piano
funzionale, di compiere gli atti ordinari della vita ma non li eseguirebbe, o
il eseguirebbe solo parzialmente o in orari inadeguati, se fosse lasciata sola
(RCC 1984 pag. 368, 1980 pag. 62)" è possibile affermare che, seppur in
modo indiretto, RI 1 necessiti, rispetto ad un coetaneo, di un maggiore aiuto
nel compimento di questo atto.
Al termine della scolarità obbligatoria, infatti, un ragazzo
impara normalmente a gestire autonomamente il ritmo di sonno e di veglia, anche
in funzione degli impegni professionali e/o scolastici a cui deve adempire.
L'atto va pertanto computato a decorrere dal mese di novembre del 2013.
(…)” (doc. AI 28/3-4)
Nelle osservazioni 5
giugno 2015 l’assicurato ha sostenuto che l’aiuto indiretto di terzi per l’atto
in parola debba essere riconosciuto già all’età degli 11 anni, ossia dal novembre
2009 (quindi non dal mese di novembre 2013 come sostenuto dall’assistente
sociale) sulla base delle seguenti considerazioni:
" (…)
La signora __________ ha riportato molto bene le difficoltà di RI
1 in merito all'atto alzarsi/sedersi/coricarsi. Secondo lei l'atto dovrebbe
essere riconosciuto da novembre 2013, cioè al compimento dei 15 anni. Fa
inoltre presente che al termine della scolarità obbligatoria
"un ragazzo impara normalmente a gestire autonomamente il
ritmo di sonno e di veglia anche in funzione degli impegni professionali e/o
scolastici a cui deve adempire".
In merito al termine della scolarità, sarebbe da tenere in
considerazione giugno 2013 e non novembre 2013.
Siamo inoltre del parere che il ritmo di sonno e di veglia debba
essere interiorizzato già all'età degli 11 anni, cioè dall'inizio della scuola
media in quanto il ragazzo è chiamato a utilizzare i mezzi pubblici e non viene
più accompagnato dai genitori a scuola. A quell'età il ragazzo deve pure
imparare a organizzare il proprio tempo per poter far fronte ai compiti richiesti
dai vari professori e prepararsi agli esperimenti in classe. A quell'età è
pertanto importante poter leggere le ore, competenza ancora adesso non
acquisita da parte di RI 1. Secondo la madre, RI 1 riesce a capire la lancetta
delle ore ma non quella dei minuti.
All'età di 14 anni il ritmo di sonno e di veglia e la gestione del
proprio tempo devono essere totalmente acquisiti in quanto il ragazzo è
chiamato a fare degli stage che non riuscirebbe a portare avanti senza queste
competenze. (…)” (doc. AI 34/1)
Con la presa di posizione
28 agosto 2015 l’assistente sociale ha spiegato che:
" Quella di
considerare il compimento del quindicesimo anno di età come inizio
dell’autonomia nel gestire il ritmo del sonno e di veglia è una convenzione
stabilita all’interno del gruppo di lavoro e applicata indistintamente a tutti
gli assicurati; per questo motivo non è possibile accordare una data precedente
a quella riportata nella proposta di decisione quale momento della nascita di
una maggiore dipendenza nel compimento di questo atto” (doc. AI 43).
Con il presente ricorso
l’assicurato contesta l’assunto dell’assistente sociale che considera il
compimento del quindicesimo anno di età come inizio dell’autonomia nel gestire
il ritmo del sonno e di veglia, il che – a sua detta – non poggia su alcuna
base legale o giurisprudenza e tantomeno su una valida prassi. Facendo
riferimento a diverse citazioni di letteratura trattante l’aspetto psicologico
dello sviluppo da bambino sino ad adolescente, il ricorrente sostiene che la
gestione del ritmo sonno-veglia sia “… normalmente concettualizzata ed
interiorizzata prima dei quindici anni, da adolescenti che non presentano un
danno alla salute “(ricorso pag. 13) e che:
" … considerare
l'aiuto indiretto di terzi nell'atto ordinario della vita "alzarsi,
sedersi, coricarsi", soltanto a parure dal quindicesimo anno di età, è
privo di qualsiasi fondamento legale, giuridico o scientifico, e giunge ad un
risultato ingiusto ed iniquo. Difatti, dall'età di 11 anni, il ricorrente, come
il resto dei suoi coetanei senza danno alla salute, sarebbe stato in grado di
leggere senza difficoltà un orologio, gestire (anche se sempre con un controllo
da parte dei genitori) i suoi impegni scolastici e ludici, interiorizzare il
ritmo sonno-veglia senza continui richiami da parte dei genitori e/o terze persone.
Negare che tale atto ordinario dovrebbe essere adempiuto già dagli 11 anni di
età, avvalendosi di una presunta prassi all'interno dell'Ufficio Al, e pertanto
del diritto dell'assicurato ad un assegno per grandi invalidi di grado elevato,
che invero – già a partire almeno dall'età di undici anni necessita di un
maggiore aiuto rispetto a dei coetanei senza danno alla salute, nell'atto
ordinario di "alzarsi, sedersi e coricarsi", e quindi deve essergli
riconosciuto – è errato ed arbitrario.” (Ricorso pagg. 14 e 15).
Subordinatamente,
l’assicurato rivendica che la necessità di aiuto maggiore rispetto ad un
coetaneo normodotato nell’espletare l’atto ordinario in parola debba essere
riconosciuta almeno dal termine della scolarità, in casu dal luglio 2013,
rilevando:
" A partire
dal mese di luglio 2013, se non presentasse alcun danno alla salute, avrebbe
potuto già svolgere degli stage formativi e/o lavorativi, o sottoscrivere un
contratto di tirocinio, come effettuano normalmente alcuni suoi coetanei.
Attendere che il ricorrente abbia compiuto i 15 anni per computargli
effettivamente un atto ordinario della vita, senza una motivazione basata su un
fondamento legale, giuridico e/o scientifico, soltanto perché nato a novembre
invece che in un mese precedente la fine della scuola obbligatoria, conduce ad
un risultato iniquo ed arbitrario. Si noti inoltre che in altri Cantoni
svizzeri (p. es.: Canton Vaud, ecc.) e Stati (si veda l'Italia, cfr. S. Vegetti
Finzi/A. M Battistin, L'età. incerta, I nuovi adolescenti, Oscar Mondadori,
Milano 2014, pag. 346-347; cfr. allegato Doc. 8), la Scuola obbligatoria poteva
terminare già all'età di 14 anni. A riprova che, già da tale età, gli
adolescenti sono tenuti a gestire autonomamente i loro impegni scolastici e/o
del mondo del lavoro in contesti non molto distanti geograficamente dal Ticino.
Pertanto, una differenza in tale ambito, sotto l'egida del presunto principio
di uguaglianza, è censurabile, poiché totalmente arbitraria.
Pertanto la decisione 1° settembre 2015 dell'Ufficio AI, anche
sotto questo profilo, risulta errata ed arbitraria.” (Ricorso pag. 16).
In sede di risposta,
l’Ufficio AI, fondandosi su uno scambio di chiarimenti tra le assistenti
sociali incaricate a svolgere inchieste domiciliari (cfr. lo scambio di email
26/27 ottobre 2015 prodotto con le osservazioni 24 ottobre 2016; XIX), ha in
particolare sostenuto che:
" (…)
Secondo l'amministrazione il compimento dei 15 anni corrisponde al
raggiungimento di una certa autonomia di un/una giovane in diversi ambiti di
vita alla stregua di un adulto.
Tale assunto trova sostegno all'interno della Circolare
sull'invalidità e la grande invalidità (CIGI) con riferimento all'autonomia per
le cure permanenti, indicato con il compimento del 15° anno di età (cfr. in
merito si rinvia alla nota marginale CIGI n. 8063 e all'allegato Ill annesso
alla CIGI a pag. 208, versione 1° gennaio 2015). Tale età coincide anche con
l'inizio di un apprendistato e l'entrata del giovane assicurato nel mondo degli
adulti e delle responsabilità. In tal senso, osservate le indicazioni poste
nella CIGI e l'esperienza delle assistenti sociali e nel rispetto del principio
dell'uguaglianza di trattamento, è parso coerente riferirsi al compimento del
15° anno di età per ritenere maggiormente autonomo un giovane assicurato. (…)”
(doc. VII, pag. 3)
Va qui fatto presente il
tenore della succitata nota marginale 8063 delle CIGI (che corrisponde
sostanzialmente all'Allegato Ill CIGI pag. 208, versione valida dal 1° gennaio
2015):
" I bambini
che soffrono di mucoviscidosi (fibrosi cistica) o che si sottopongono a una
dialisi a domicilio o dialisi peritoneale possono avere diritto a un assegno
per grandi invalidi fino al compimento del 15° anno d’età anche se sono dotati
di mezzi ausiliari, poiché per l’utilizzo dei medesimi necessitano di regola
dell’aiuto di terzi (art. 37 cpv. 3 lett. c OAI; RCC 1988 pag. 414). Anche in
questi casi occorre procedere ad accertamenti per chiarire la situazione.”
Piuttosto, secondo questo
TCA l’amministrazione voleva far riferimento a quanto riportato nel citato
Allegato III CIGI (pag. 206) ove alla voce “cure permanenti” è indicato che il
minore “… a 15 anni dovrebbe essere possibile prendere da solo i medicamenti”.
Da ultimo, sempre
in sede di risposta l’Ufficio AI ha sostenuto:
" (…)
Secondo l'amministrazione il compimento dei 15 anni corrisponde al
raggiungimento di una certa autonomia di un/una giovane in diversi ambiti di
vita alla stregua di un adulto. Tale assunto trova sostegno all'interno della
Circolare sull'invalidità e la grande invalidità (CIGI) con riferimento
all'autonomia per le cure permanenti, indicato con il compimento del 15° anno
di età (cfr. in merito si rinvia alla nota marginale CIGI n. 8063 e
all'allegato Ill annesso alla CIGI a pag. 208, versione 1° gennaio 2015). Tale
età coincide anche con l'inizio di un apprendistato e l'entrata del giovane
assicurato nel mondo degli adulti e delle responsabilità. In tal senso,
osservate le indicazioni poste nella CIGI e l'esperienza delle assistenti
sociali e nel rispetto del principio dell'uguaglianza di trattamento, è parso
coerente riferirsi al compimento del 15° anno di età per ritenere maggiormente
autonomo un giovane assicurato.
Anche l'opera più recente proposta da controparte sub doc. 6 "Psychologie
du développement – Enfance et adolescence" di Hélène
Ricaud-Droisy/Nathalie Oubrayrie-Roussel/Claire Safont-Mottay, 2e édition,
Dunod, Parigi 2014, riconosce non solo un equilibrio di pensiero verso il 15°
anno di età, ma anche l'accesso ad una dimensione superiore di sviluppo
intellettuale simile a quella dell'adulto, come citato a pag. 63 di seguito
ripreso:
«(…)
4. Le stade des opérations
formelles (11/12 ans-15/16 ans). La perspective piagétienne met en avant
l'idée que l'adolescence est la dernière étape de la construction des
opérations intellectuelles. Un pallier d'équilibre serait atteint vers la
quinzième année (Coslin, 2002). Une restructuration importante s'opère au
niveau de l'activité mentale qui fait accéder l'adolescent à un niveau
supérieur de développement intellectuel. De nouveaux outils de pensée se
développent et permettent d'explorer des dimensions jusqu'alors inaccessibles. Il
s'agit de la pensée formelle (ou pensée hypothético-déductive) caractéristique
des opérations abstraites.
L'activité mentale de l'adolescent implique alors non
seulement des périodes de tumultes et de remises en question, mais aussi
l'accès à une nouvelle capacité de raisonnement permettant d'appréhender le
monde réel avec des yeux d'adulte. (...)»
Ancora dall'opera citata a pag. 64 viene indicato che:
“(…)
Les structures
opératoires formelles (14-16 ans). La structuration des opérations
formelles s'achève au cours de ce stade pour donner naissance à des structures
d'ensemble dont l'adolescent n'a pas conscience mais qui déterminent ses
comportements intellectuels. (...)”
Da notare ancora che l’Alta Corte in una sentenza 8C_912/2008 del
5 marzo 2009 al consid. 8.2 in merito all'atto di alzarsi e coricarsi ha
indicato che "(...) Es ist nicht ungewöhnlich,
dass der Versicherte in seinem Alter – sechzehn Jahre im Zeitpunkt des
Verfügungserlasses am 14. August 2007 – am Morgen zum Aufstehen und abends zum
lnsbett-Gehen ermahnt werden muss".
Nello specifico, sulla base di quanto sopra rilevato, vige una
coerenza d'insieme nella soluzione adottata dall'amministrazione di ritenere il
raggiungimento dell'età di 15 anni quale età di riferimento per reputare
rilevante l'inizio dell'aiuto per l'atto alzarsi. (…)”
(doc. VII, pag. 3-4)
Con l’intento di accertare
quanto sostenuto il 28 agosto 2015 dall’Ufficio AI, ossia di fissare, con
riferimento ad “una convenzione stabilita all’interno del gruppo di lavoro”,
a 15 anni l’età in cui un minorenne normodotato non necessita più di un aiuto (indiretto)
di terzi nel gestire il ritmo del sonno e di veglia (l’Allegato III CIGI non
contiene al riguardo alcuna indicazione), il 21 settembre 2016 questo TCA ha
rivolto all’UFAS le seguenti domande, ricevendo risposta il 5 ottobre 2016:
" (…)
Precisamente a quale gruppo di lavoro si fa riferimento?
L'Ufficio Al del Cantone Ticino si riferisce probabilmente al
gruppo di lavoro «Assegni per grandi invalidi/contributo per l'assistenza»,
un'entità interna al nostro Ufficio composta da rappresentanti dell'UFAS e
degli uffici Al specializzati nell'ambito di queste prestazioni.
Quali sono esattamente i motivi per cui è stata stabilita l’età di
15 anni?
Stando alle informazioni a nostra disposizione, il gruppo di
lavoro non ha emanato decisioni o direttive che fissino il limite di età a 15
anni. Non siamo dunque in grado di fornirle una motivazione in merito. Si
potrebbe tuttavia far riferimento alla sentenza 8C_912/2008 del Tribunale
federale e più in particolare ai considerandi 8.1 e 8.2.
Per quale motivo questa “direttiva” non è stata inserita
nell’Allegato III (Direttive sul calcolo della grande invalidità per minorenni)
delle CIGI?
Dato che non è stata emanata nessuna decisione o
raccomandazione al riguardo, l'UFAS non era tenuto a integrarla nell'Allegato
Fatti
Ill della CIGI.” (doc. XV)
Orbene, da un attento
esame della fattispecie questo TCA ritiene che un ragazzo di 11 anni,
all’inizio del percorso di scuola media, sia in grado di gestire l’alzarsi e
l’andare a letto senza che necessiti di un regolare aiuto da parte dei
genitori. Secondo giurisprudenza occasionali episodi di bisogno d’aiuto non
permettono di ritenere data la necessità di un regolare aiuto da parte di terzi.
L’aiuto diventa regolare se la persona assicurata lo necessita o potrebbe
necessitarne quotidianamente [“Gelegentliche Zwischenfälle der
Hilfsbedürftigkeit können nicht zur Annahme einer Notwendigkeit regelmässiger
Dritthilfe führen. Die Hilfe ist erst dann regelmässig,
wenn sie die versicherte Person täglich oder eventuell (nicht voraussehbar)
täglich benötigt”; STF 8C_912/2008 del 5 marzo 2009
consd. 3.2.2. con riferimento a ZAK 1986 pag. 484 considl.
3c e STFA I 563/04 del 2 marzo 2005 consid. 6.2]. Ad esempio, mediante
l’utilizzo di una sveglia un ragazzo 11enne è in grado di alzarsi da solo e, in
accordo con i genitori, terminare la giornata andando autonomamente a letto. Un
certo controllo da parte dei genitori è sicuramente necessario, ma non in forma
di ammonimento o esortazione quotidiani. Le citazioni di letteratura
specialistica riportate a pag. 14 del ricorso vanno in questa direzione.
Non è quindi necessario
che il minore raggiunga lo stesso grado di autonomia e responsabilità di un
15enne, età che coincide con il termine della scuola dell’obbligo e l’eventuale
entrata nel mondo degli adulti (ad esempio con l’inizio di un tirocinio), per
gestire il ritmo del sonno.
Il
riferimento fatto alla STF 8C_912/2008 del 5 marzo 2009 (" Es ist nicht
ungewöhnlich, dass der Versicherte in seinem Alter – sechzehn Jahre im
Zeitpunkt des Verfügungserlasses am 14. August 2007 – am Morgen zum Aufstehen
und abends zum lnsbett-Gehen ermahnt werden muss“) non è pertinente. È
Considerandi
vero che in quella fattispecie il TF aveva rilevato che non era inusuale che
l’assicurato, 16 enne al momento della decisione contestata, venisse esortato
la mattina per alzarsi e la sera per andare a letto, ma è altrettanto vero che
si trattava di un ragazzo portatore di Trisomia 21 e celiaco. Un ragazzo
normodotato a quell’età, anche facendo riferimento al limite dei 15 anni, gestisce
pienamente il ritmo del sonno.
Altrettanto non pertinente
è fare riferimento alla direttiva contenuta nell’Allegato III CIGI (pag. 206), ossia
che un ragazzo a 15 anni dovrebbe essere in grado di prendere da solo i medicamenti,
facoltà che presuppone un grado di autonomia e di responsabilità ben maggiore
di quella della gestione dell’alzarsi e di andare a letto.
In
queste circostanze, dunque, dal mese di novembre 2009 (compimento dell’11° anno
di età) l’assicurato necessita di un notevole e regolare aiuto di terzi anche per
svolgere l’atto ordinario “alzarsi/sedersi/coricarsi”. Visto che da quel mese tale
aiuto è necessario per tutti gli atti ordinari della vita e che è indicata una
sorveglianza personale, va di conseguenza riconosciuta una grande invalidità di
grado elevato. Avendo tuttavia l’assicurato (tardivamente) inoltrato la
richiesta di prestazioni nell’aprile 2014, il relativo diritto sorge dal 1°
aprile 2013, ossia un anno prima della stessa richiesta così come prescritto
dall’art. 48 cpv. 1 LAI.
Ne consegue che, annullata
la decisione contestata, il ricorso è da accogliere.
2.9
Secondo l'art. 29 cpv. 2
Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata
fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza
riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009;
STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della
vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Vincente in causa, la
ricorrente, patrocinata dalla RA 2, ha diritto ad un'indennità per ripetibili
(cfr. STF del 5 settembre 2007 nella causa V., K 63/06 e la citata DTF 126 V 11
seg. consid. 2), ciò che rende priva di oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V
309.
consid. 6, STFA U 164/02 del 9 aprile 2003).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione del 1°
settembre 2015 è annullata.
§§ RI
1 ha diritto ad un assegno per grandi invalidi di grado elevato dal 1° aprile
2013.
2. Le spese per fr. 500.-- sono
poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà all’insorgente fr. 1'500.-- di
ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti