Lexipedia

Decisione

32.2015.146

Assegno per grandi invalidi di grado medio per minori. Nessuna conferma della prassi amministrativa di ritenere che fino a 15 anni un bambino normodotato necessiti di aiuto indiretto di terzi per rego

24 novembre 2016Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

Ill della CIGI.” (doc. XV)

Orbene, da un attento

esame della fattispecie questo TCA ritiene che un ragazzo di 11 anni,

all’inizio del percorso di scuola media, sia in grado di gestire l’alzarsi e

l’andare a letto senza che necessiti di un regolare aiuto da parte dei

genitori. Secondo giurisprudenza occasionali episodi di bisogno d’aiuto non

permettono di ritenere data la necessità di un regolare aiuto da parte di terzi.

L’aiuto diventa regolare se la persona assicurata lo necessita o potrebbe

necessitarne quotidianamente [“Gelegentliche Zwischenfälle der

Hilfsbedürftigkeit können nicht zur Annahme einer Notwendigkeit regelmässiger

Dritthilfe führen. Die Hilfe ist erst dann regelmässig,

wenn sie die versicherte Person täglich oder eventuell (nicht voraussehbar)

täglich benötigt”; STF 8C_912/2008 del 5 marzo 2009

consd. 3.2.2. con riferimento a ZAK 1986 pag. 484 considl.

3c e STFA I 563/04 del 2 marzo 2005 consid. 6.2]. Ad esempio, mediante

l’utilizzo di una sveglia un ragazzo 11enne è in grado di alzarsi da solo e, in

accordo con i genitori, terminare la giornata andando autonomamente a letto. Un

certo controllo da parte dei genitori è sicuramente necessario, ma non in forma

di ammonimento o esortazione quotidiani. Le citazioni di letteratura

specialistica riportate a pag. 14 del ricorso vanno in questa direzione.

Non è quindi necessario

che il minore raggiunga lo stesso grado di autonomia e responsabilità di un

15enne, età che coincide con il termine della scuola dell’obbligo e l’eventuale

entrata nel mondo degli adulti (ad esempio con l’inizio di un tirocinio), per

gestire il ritmo del sonno.

Il

riferimento fatto alla STF 8C_912/2008 del 5 marzo 2009 (" Es ist nicht

ungewöhnlich, dass der Versicherte in seinem Alter – sechzehn Jahre im

Zeitpunkt des Verfügungserlasses am 14. August 2007 – am Morgen zum Aufstehen

und abends zum lnsbett-Gehen ermahnt werden muss“) non è pertinente. È

Considerandi

vero che in quella fattispecie il TF aveva rilevato che non era inusuale che

l’assicurato, 16 enne al momento della decisione contestata, venisse esortato

la mattina per alzarsi e la sera per andare a letto, ma è altrettanto vero che

si trattava di un ragazzo portatore di Trisomia 21 e celiaco. Un ragazzo

normodotato a quell’età, anche facendo riferimento al limite dei 15 anni, gestisce

pienamente il ritmo del sonno.

Altrettanto non pertinente

è fare riferimento alla direttiva contenuta nell’Allegato III CIGI (pag. 206), ossia

che un ragazzo a 15 anni dovrebbe essere in grado di prendere da solo i medicamenti,

facoltà che presuppone un grado di autonomia e di responsabilità ben maggiore

di quella della gestione dell’alzarsi e di andare a letto.

In

queste circostanze, dunque, dal mese di novembre 2009 (compimento dell’11° anno

di età) l’assicurato necessita di un notevole e regolare aiuto di terzi anche per

svolgere l’atto ordinario “alzarsi/sedersi/coricarsi”. Visto che da quel mese tale

aiuto è necessario per tutti gli atti ordinari della vita e che è indicata una

sorveglianza personale, va di conseguenza riconosciuta una grande invalidità di

grado elevato. Avendo tuttavia l’assicurato (tardivamente) inoltrato la

richiesta di prestazioni nell’aprile 2014, il relativo diritto sorge dal 1°

aprile 2013, ossia un anno prima della stessa richiesta così come prescritto

dall’art. 48 cpv. 1 LAI.

Ne consegue che, annullata

la decisione contestata, il ricorso è da accogliere.

2.9

Secondo l'art. 29 cpv. 2

Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata

fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza

riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009;

STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della

vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Vincente in causa, la

ricorrente, patrocinata dalla RA 2, ha diritto ad un'indennità per ripetibili

(cfr. STF del 5 settembre 2007 nella causa V., K 63/06 e la citata DTF 126 V 11

seg. consid. 2), ciò che rende priva di oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V

309.

consid. 6, STFA U 164/02 del 9 aprile 2003).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione del 1°

settembre 2015 è annullata.

§§ RI

1 ha diritto ad un assegno per grandi invalidi di grado elevato dal 1° aprile

2013.

2. Le spese per fr. 500.-- sono

poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà all’insorgente fr. 1'500.-- di

ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva di oggetto l'istanza di assistenza giudiziaria con gratuito

patrocinio.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti