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Decisione

32.2015.147

Assegno per grandi invalidi. Dali atti di causa non risulta che l'assicurato necessiti di aiuto per l'espletamento di atti ordinari della vita come pure di un accompagnamento duraturo o di sorveglianz

18 aprile 2016Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i minorenni, secondo l’art. 37 cpv. 4 OAI, si considera unicamente il maggior

bisogno d’aiuto e di sorveglianza personale che il minorenne invalido necessita

rispetto a un minorenne non invalido della stessa età. Per calcolare la grande

invalidità dei minorenni, si applicano le direttive dell’allegato III concernenti

il calcolo della grande invalidità determinante dei minorenni (marg. 8086 della

Circolare sull’invalidità e la grande invalidità nell’assicurazione per

l’invalidità [CIGI], nel tenore valido dal 1° gennaio 2011, applicabile nel

caso concreto: SVR 2009 IV nr. 30 p. 85 consid. 4.2.1

[9C_431/2008]; STF 8C_158/2008 del 15. ottobre 2008 consid. 5.2.2).

Secondo il marginale

no. 8064 CIGI (Circolare sull’invalidità e la grande invalidità, nella versione

valida dal 1° gennaio 2015) le condizioni di cui all’art. 37 cpv. 3 lett. d OAI

sono adempiute:

- per

ciechi e ipovedenti gravi (N. 8065);

- per

bambini gravemente audiolesi che per stabilire il con-tatto con il mondo

circostante hanno bisogno dell’aiuto notevole di terzi (N. 8067);

- nel

caso degli invalidi fisici che per la gravità dell’infermità corporale

non sono in grado di spostarsi a una certa distanza dall’abitazione, pur utilizzando

la carrozzella, senza l’aiuto di terzi.

Il marginale no. 8066 CIGI stabilisce che: “Per principio,

nel caso di persone audiolese adulte le condizioni non sono adempiute, ma

devono essere accertate per ogni singolo caso (I 114/98)”.

Per

quel che concerne l’accompagnamento nell’organizzazio-ne della realtà

quotidiana, l'art. 38 OAI stabilisce che:

"

Esiste un bisogno di

accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana ai sensi dell'articolo

42 capoverso 2 LAI quando un assicurato maggiorenne non vive in un'istituzione

e a causa di un danno alla salute:

a) non può vivere autonomamente senza

l'accompagnamento di una terza persona:

b) non può compiere le attività della vita

quotidiana e intrattenere contatti fuori casa senza l'accompagnamento di un

terza persona; oppure

c) rischia seriamente l'isolamento permanente dal mondo

esterno (cpv. 1).

Chi soffre unicamente di un danno alla salute psichica

deve avere diritto almeno a un quarto di rendita per essere riconosciuto grande

invalido (cpv. 2).

È considerato unicamente l'accompagnamento

nell'organizzazione della realtà quotidiana che è regolare e necessario in

relazione con le situazioni menzionate nel capoverso 1. Fra queste non rientrano

in particolare le attività di rappresentanza e di amministrazione nel quadro

delle misure di tutela conformemente agli articoli 398-419 del Codice civile

(cpv. 3)."

L'accompagnamento nell'organizzazione della realtà

quotidiana, secondo la DTF 133 V 450 (regesto): " non comprende né "l'aiuto (diretto o indiretto)

di terzi per compiere i sei atti ordinari della vita", né "le

cure" e neppure "la sorveglianza". Esso configura una misura di

assistenza complementare e indipendente. La concretizzazione dei casi di

applicazione d'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana da

parte dell'UFAS (cifre marg. 8050-8052 CIGI) è, di principio, materialmente

giustificata e quindi conforme a legge e ordinanza (consid. 9). La cifra marg.

8053 CIGI non lede il principio della parità di trattamento (art. 8 cpv. 1

Cost.), né il divieto di discriminazione (art. 8 cpv. 2 Cost.), né il divieto

dell'arbitrio (art. 9 Cost.) e neppure la LDis (consid. 6.2).

Nell'ambito

dell'accompagnamento nell'organizzazione della realtà quotidiana a norma

dell'art. 38 cpv. 1 lett. a OAI si deve tener conto dell'aiuto diretto e indiretto

di terzi. Pertanto, la persona accompagnatrice può anche personalmente eseguire

le attività necessarie se la persona assicurata per motivi di salute non è più

in grado di farlo nonostante istruzione o sorveglianza/controllo” (consid.

10.2).

Infine, il

marginale no. 8052 CIGI definisce:

“L’accompagnamento

nell’organizzazione della realtà quotidiana è necessario per evitare il rischio

che l’assicurato sia permanentemente isolato dal mondo esterno e che ciò implichi

un considerevole peggioramento del suo stato di salute. Il rischio puramente

ipotetico di un isolamento dal mondo esterno non è sufficiente; l’isolamento e

il conseguente peggioramento dello stato di salute devono piuttosto già essersi

manifestati nell’assicurato. Il necessario accompagnamento nell’organizzazione

della realtà quotidiana consiste in colloqui di consulenza e nell’incitamento a

stringere contatti (p. es. portare l’assicurato a manifestazioni).”

2.5. Nel

caso in esame, con riferimento a quanto indicato dall’assicurato nella richiesta

per un assegno per grandi invalidi compilata il 1° settembre 2014, con annotazioni

3 settembre 2014 il dr. __________ del SMR ha rilevato:

"

Questione AGI:

-

il fatto che non dovrebbe far

entrare acqua nelle orecchie non giustifica la necessità di aiuto regolare da

parte di terzi. Per evitare a far entrare dell’acqua è possibile p.es. l’uso di

appositi tappi.

-

Attualmente l’assicurato non presenta

particolari problemi nel fare i propri bisogni.

-

Il cambio delle medicazioni era

solo per un tempo limitato di poche settimane.

-

Pure non giustificata una

sorveglianza personale in assenza di un danno psichico o neurologico.

-

L’assicurato presenta unicamente

una problematica all’udito che non giustifica in se la necessità di

accompagnamento fuori casa. Rimando alla marginale 8066. Nel presente caso

l’assicurato non ha bisogno di un aiuto sostanziale da parte di terzi per

entrare in contatto con l’ambiente circostante. In ogni caso l’attuale

situazione è unicamente passeggera con possibilità di miglioramento con mezzi

ausiliari in particolare protesi acustiche.” (doc. AI 66/1)

Con

rapporto 29 gennaio 2015 il dr. __________, ricordato come l’assicurato sia

stato operato ad entrambe le orecchie, ha in particolare fatto presente la

necessità di apparecchi acustici (doc. AI 88), la cui garanzia, come visto, è

stata rilasciata il 24 giugno 2015;

L’11

Considerandi

febbraio 2015 la dr.ssa __________, specialista in ORL, attestata una sordità

bilaterale medio grave, sostiene che l’assicurato “ necessita di un aiuto

nelle sue relazioni sociali in quanto non ha la capacità uditiva sufficiente.

In particolare non è in grado di occuparsi delle questioni amministrative a eventuali

sportelli (banca, posta, uffici statali e non) se non ha ausilio di terzi “ (doc.

AI 103)

In

data 10 giugno 2015 il dr. __________ ha attestato un miglioramento delle

condizioni dell’assicurato, preannunciando un nuovo intervento operatorio e

l’inizio di una procedura per la fornitura di un apparecchio acustico (doc. AI

114).

Esaminato

quest’ultimo rapporto, con annotazioni 18 giugno 2015 il dr. __________ del SMR

ha valutato:

"

(…)

attendere la protetizzazione acustica che sarà fatta

probabilmente verso luglio 2015 (dr.ssa __________) per definire l’esatta

esigibilità lavorativa.

Per quanto concerne la questione AGI l’assicurato

presenta un calo uditivo di 50 dB alla frequenza di 2KHz che corrisponde ad una

ipoacusia di grado medio.

Questo non comporta una impossibilità di entrare in

contatto con l’ambiente, quindi non vi sono i requisiti. (…)” (doc. AI 120/1)

Nella

perizia medica uditiva del 18 giugno 2015 la dr.ssa __________ ha definito come

grave l’ipoacusia bilaterale (doc. AI 124).

Infine,

nelle annotazioni 31 agosto 2015 il dr. __________ ha concluso:

"

Per quanto concerne la questione

AGI nel presente caso l’assicurato può mantenere i contatti sociali senza

servizi di terzi forniti in modo regolare e considerevole. Quale prova rimando ai

vari scritti e alle varie telefonate dell’assicurato che riesce a fare senza

aiuto da terzi. Rimando anche alla marginale 8066.”

(doc. AI 154/1)

Da

un attento esame degli atti, questo Tribunale non può che concludere che l’assicurato,

malgrado l’ipoacusia bilaterale, non necessita dell’aiuto di terzi per compiere

un atto ordinario della vita (in particolare quello di stabilire contatti

sociali), tantomeno di un (regolare e considerevole) accompagnamento

nell'organizzazione della realtà quotidiana non avendo in particolare alcun

impedimento di mantenere i contatti con l'ambiente esterno.

In

particolare, nelle succitate annotazioni 12 novembre 2014 il medico del SMR ha

pertinentemente rilevato che il fatto che l’assicurato debba porre attenzione a

non far entrare l’acqua nelle orecchie non significa certamente che per fare il

bagno/doccia egli necessiti di aiuto di terzi, tant’é che basta un semplice

accorgimento, quale ad esempio l’utilizzo di appositi tappi alle orecchie, per

espletare il succitato atto da solo. L’assicurato ha indicato che nel novembre

1983.

è stato operato all’apparato urinario, con l’inserimento di un uretere in

plastica, ciò che, come giustamente valutato dal SMR, non necessita l’aiuto di

terzi per l’espletamento dell’atto relativo a “fare i propri bisogni” (punto

no. 4.1.5 del formulario; doc. AI 45/3).

Venendo

alla problematica dell’udito, nella decisione contestata è stato indicato un

calo uditivo di 50 db alla frequenza 2KHZ corrispondente ad una ipoacusia di

grado medio, così come sostenuto dalla dr.ssa __________ nel citato scritto 11

febbraio 2015 (doc. AI 103), mentre nel rapporto relativo alla perizia acustica

del 18 giugno 2015 essa ha indicato una grave ipoacusia bilaterale (doc. AI

140).

A

prescindere dal grado di gravità dell’ipoacusia, nelle citate annotazioni 31

agosto 2015 rettamente il dr. __________ del SMR ha fatto presente che l’ipoacusia

bilaterale non gli causa difficoltà nel mantenimento dei contatti sociali, né

la necessità di un regolare e considerevole accompagnamento nell’organiz- zazione

della realtà quotidiana, in particolare per quel che concerne il rischio

d’isolamento permanente dal mondo esterno.

Prova

ne sono le numerose email, lettere e documentazione inviate in copia

dall’assicurato all’Ufficio AI e da lui scritte senza l’aiuto di terzi. Ad

esempio, l’email 14 novembre 2014 di contestazione del progetto di decisione (doc.

AI 68), le ricerche di lavoro (doc. 69/15- 19), le successive email del 19, 23

novembre 2014 (doc. AI 72, 74), il ricorso 20 novembre 2014 al Consiglio di

Stato contro la decisione di diniego di una borsa di studio (doc. AI 76). Da

segnalare anche le email 23 giugno 2015 (doc. AI 126), del 14 luglio 2015 (doc.

AI 141), 17 luglio 2015 (doc. AI 142), 8 settembre 2015 (doc. AI 157) e da

ultimo quella del 2 ottobre 2015 (tramessa pendente causa dall’Ufficio AI; doc.

VI) nelle quali, oltre ad allegare una nutrita documentazione, ha disquisito

sulle norme di legge applicabili, facendo riferimento anche a direttive. Vanno

poi menzionati i diversi esposti al Procuratore Pubblico nel periodo giugno –

agosto 2014 (doc. AI 141/27 -33).

Va

inoltre fatto presente che nella valutazione sulla necessità di aiuto di terzi

è da considerare l’utilizzo di mezzi ausiliari forniti dall’AI (Meyer,

Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, art. 42-42ter, n.

29, pag. 499). Nel caso in esame, come visto, all’assicurato è stata fornita la

garanzia per l’acquisto di due apparecchi acustici. Tuttavia, dal rapporto 4

settembre 2015 del SMR risulta che l’assicurato non si è presentato per le

relative prove di adattamento degli apparecchi (doc. AI 155). Nel contesto qui

in esame ciò non è tuttavia rilevante (la problematica relativa all’esigibilità

di adattare l’apparecchio acustico è, fra l’altro, oggetto della contestata

decisione 8 marzo 2016; cfr. consid. 1.2), poiché come visto, anche senza l’utilizzo

degli apparecchi acustici, l’assicurato ha dimostrato di essere in grado da

solo di interloquire con diverse autorità amministrative, di mantenere contatti

sociali, anche se in parte conflittuali. Non risulta dunque che il problema

all’udito gli causi un isolamento sociale.

In

queste circostanze, rettamente l’Ufficio AI ha negato il diritto ad un assegno

per grandi invalidi.

2.6

Considerato

che l’assicurato ha saputo esporre chiaramente le ragioni per cui non condivide

la decisione contestata (cfr. consid. 1.4), questo TCA non ritiene necessaria

la designazione di un avvocato d’ufficio ai sensi dell’art. 28 della Lptca (“Quando

il Giudice ritiene che la persona non è capace di proporre e discutere con la

necessaria chiarezza la propria causa, la diffida a munirsi entro breve termine

di un patrocinatore, con la comminatoria della designazione di un patrocinatore

d’ufficio”).

2.7

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata

fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso.

Visto l’esito della

vertenza, le spese di complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del

ricorrente.

L’assicurato

ha tuttavia formulato istanza di assistenza giudiziaria tendente all’esenzione

dalle tasse e spese processuali (cfr. art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza

giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio [LAG]).

I

presupposti (cumulativi) per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in

principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato

è necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di

esito positivo (DTF 125 V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti). Va da

sé che nel caso in esame non occorre esaminare il presupposto della necessità

dell’intervento dell’avvocato, l’insorgente non essendo patrocinato in causa.

La presente vertenza doveva

apparire, dopo un esame forzatamente sommario, destinata all'insuccesso già al

momento della presentazione del ricorso, in quanto le prospettive di esito

favorevole erano considerevolmente minori dei rischi di perdere la causa. In effetti,

da una parte l’assicurato non ha presentato documentazione medica che smentisse

quanto valutato dal SMR, dall’altra egli ha unicamente riproposto quanto già prodotto

in sede di procedura amministrativa.

In simili

condizioni, non essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti

cumulativi, la domanda di esonero dalle spese di giustizia deve essere

respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

2. La

richiesta di designare un avvocato d’ufficio è respinta.

3. La

domanda d’esenzione dal pagamento delle spese di giustizia è respinta. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti