32.2015.148
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19 gennaio 2016Italiano20 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2015.148
FS
Lugano
19 gennaio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni,
vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 8 ottobre 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 7 settembre 2015 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. Con
decisione 14 dicembre 2006, cresciuta incontestata in giudicato e preavvisata
il 5 ottobre 2006 (doc. AI 31/1-3), l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1 (classe
1965) il diritto ad una rendita intera (grado d’invalidità 100%) dal 1. maggio
2006 (doc. AI 35/1-2 e le motivazioni sub doc. AI 34/1-2).
Con
comunicazione 11 giugno 2007, in esito alla revisione intrapresa d’ufficio nel
dicembre 2006 (doc. AI 36/1-2 e 37/1-2), l’Ufficio AI ha confermato il diritto
alla rendita intera (doc. AI 42/1-2).
Nell’ambito
della seconda revisione, intrapresa d’ufficio nel mese di ottobre 2007 (doc. AI
43/1-2 e 44/1-2) – viste le risultanze
degli accertamenti esperiti e, in particolare, il rapporto medico 27 luglio
2010 (doc. AI 95/1-3) nel quale il medico SMR dr. __________, posta la diagnosi
principale e quelle senza influsso sulla capacità lavorativa, ha attestato i seguenti
limiti funzionali: “(…) L’A., già valutato in ambito peritale nel settembre
2008, è stato sottoposto a nuova valutazione nel giugno 2010. Si conferma la
capacità lavorativa dello 0% come aiuto cuoco, aiuto cucina e lavapiatti dal
4.4.2005 (incidente della circolazione stradale) come nella precedente valutazione
SAM per le problematiche ortopediche. Dal punto di vista psichiatrico e
gastroenterologico l’A. è totalmente abile al lavoro. Limiti funzionali –
evitare il sollevamento di pesi oltre i 6 kg – evitare il cammino frequente su
scale e terreni accidentati o ripidi. Può svolgere spostamenti ripetuti per
brevi tratti su terreno non accidentato e piano. L’A. non ha limitazioni agli
arti superiori e alle mani e può svolgere un’attività sedentaria, con
possibilità di cambiare ogni tanto la posizione di lavoro. Si conferma la
precedente valutazione sulla ripresa lavorativa in attività adeguata non
essendovi impedimenti a un integrazione profesessionale (progressivo recupero
della CL partendo dal 50% fino al 70% inteso come rendimento ridotto). Come casalingo
l’A. presenta una capacità lavorativa del 50%. Non si constata nessuna
variazione di rilievo rispetto alla precedente perizia. (…)” (doc. AI 95/2)
e posto le seguenti raccomandazioni: “(…) Dal punto di vista ortopedico sarà
necessario un intervento alla gamba destra. La prognosi a livello del femore
destro è tutto sommato favorevole, essendo in atto un consolidamento. Rimane
un’instabilità anteromediale al ginocchio destro che espone a un’evoluzione artrosica.
La presenza di un dorso piatto e di una deviazione scoliotica lombare con
relativa obliquità pelvica riduce la capacità lavorativa dell’A. Si segnala che
vi è un accorciamento reale di media importanza all’arto inferiore destro,
un’instabili-tà al ginocchio destro e una deviazione d’asse in valgo della
gamba distale destra. (…)” (doc. AI 95/2) –
l’Ufficio AI, con comunicazione 30 luglio 2010 (doc. AI 97/1-2), ha confermato
il diritto alla rendita intera.
1.2. Con
decisione 7 settembre 2015 –
oggetto della presente vertenza, preannunciata il 17 giugno 2015 (doc. AI
141/1-3) in esito alla revisione intrapresa nel maggio 2013 (doc. AI 105/1 e
106/1-4) – l’Ufficio AI ha
soppresso il diritto alla rendita intera con effetto dal 1. novembre 2015 e
tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso ai sensi dei combinati artt.
66 LAI e 97 LAVS (doc. AI 148/1-3).
L’amministrazione
ha, in particolare, osservato che “(…) dalla documentazione acquisita
all’incarto in fase di revisione, con particolare riferimento al rapporto
peritale del Dr. __________ del 16.12.2013 risulta che lo stato di salute è ora
stabilizzato e pertanto si procede alla definizione del caso. Si determina infatti
che l’attività abituale quale aiuto cuoco/aiuto cucina e lavapiatti non è più
proponibile ma vi è una capacità lavorativa in misura del 100% per un’attività
adeguata al suo stato di salute. Nel caso specifico l’inabilità lavorativa è
stata originata esclusivamente dagli esiti infortunistici tutelati in ambito
LAINF. In queste circostanze di norma l’assicurazione invalidità definisce il
diritto a prestazioni sulla base delle decisioni rese dalla LAINF. Il Servizio
medico regionale ha appurato che non vi sono patologie extra-infortunistiche.
(…)” (doc. AI 148/2).
1.3. Con
il presente ricorso l’assicurato, tramite l’avv. RA 1, ha contestato la valutazione
medica (assunzione acritica delle valutazioni dell’assicuratore LAINF in
contrasto con le annotazioni del 5 giugno 2015 (doc. AI 138/1) nelle quali il
medico SMR dr. __________ ha rinviato alle a quelle del 27 luglio 2010 del medico
SMR dr. __________ (doc. AI 95/1-3) e omessa valutazione delle affezioni
extra-infortunistiche) chiedendo l’annul-lamento della decisione 7 settembre
2015 e, in via principale il riconoscimento del diritto ad una rendita (senza
specificarne il grado), in via subordinata il rinvio degli atti all’amministrazio-ne
per ulteriori accertamenti. Contestualmente ha chiesto inoltre di essere posto
al beneficio dell’assistenza giudiziaria.
1.4. Con
scritto 19 ottobre 2015 l’avv. RA 1 ha trasmesso al TCA il Certificato per
l’ammissione all’assistenza giudiziaria corredato della relativa documentazione
(V).
1.5. Con
la risposta di causa, considerata l’annotazione 27 ottobre 2015 nella quale il
medico SMR dr. __________ ha espresso la seguente valutazione:
"
(…)
Diagnosi: politrauma da incidente della circolazione
stradale del 4.5.2005 con frattura femore destro
Sindrome da dipendenza da
oppiacei, attualmente in astinenza e in trattamento metadonico F 11.22
Sindrome depressiva ricorrente,
attualmente in remissione F 33.4
Pregressa epatite virale HCV
Diminuzione visus OS
Assicurato con grado AI 100% dal 1.5.2006 confermata
nel 2010 malgrado:
Assicurato sottoposto a valutazione SAM 2008
. IL 100% quale aiuto cuoco dal 4.5.2005
. Attività adatta esigibile al 50% da subito, con un
aumento ad una CL del 70%.
Rivalutazione SAM 2010
. Nessun miglioramento stato di salute rispetto alla
valutazione SAM precedente.
Revisione 5.2013:
valutazione dr. __________ 16.10.2013: stato
stabilizzato, abile al 100% in attività confacente
4.2014 nuovo danno alla salute (caviglia) con
interruzione provvedimenti professionali (non vi sono documenti in merito).
Certificato dr. __________ del 14.8.2015: assicurato
inabile al lavoro al 100% per motivi psi.
Diagnosi: disturbo di personalità
Grave disturbo depressivo
Cerificato dr. __________, oftalmologia, 18.8.2015:
- Visus OD 1.0
- Visus OS 0.2 per stato dopo corioretinite
Decisione del 7.9.2015 di soppressione rendita
Ricorso:
- Per quanto concerne la problematica
posttraumatica questa è ben definita dalla valutazione dr. __________. Non vi
sono documenti che facciano supporre una valutazione della situazione.
- Incerta l’evoluzione della problematica
psichica di lunga durata. Indicata in questa situazione una rivalutazione
peritale tramite il centro peritale.
- La problematica oculare è di tipo cronico
con noto ipovisus OS. Situazione compensata che non porta limiti particolari
salvo la non idoneità a svolgere lavori richiedenti la visione binoculare /
stereoscopica.
- L’infortunio di 4.2014?? non risulta
minimamente documentato.
Procedere suggerito:
- aggiornamento atti con richiesta rapporto AI
al dr. __________ e al dr. __________
- in seguito rivalutazione peritale psichiatrico
centro peritale
(…)" (IV/1)
l’Ufficio
AI ha concluso che “(…) osservato il procedere suggerito con annotazione
SMR, lo scrivente Ufficio reputa opportuno chiedere il ritorno degli atti
all’amministrazione per istruire debitamente il caso dell’assicurato dal lato medico
(aggiornamento atti, attuazione di esami specialistici, valutazione
dell’evoluzione dell’inabilità lavorativa in attività adeguate). Al termine
dell’istruttoria lo scrivente Ufficio emanerà una nuova decisione debitamente
preavvisata. (…)” (IV).
1.6. Con
scritto 18 novembre 2015 –
evidenziato che “(…) con riferimento al vostro scritto del 04.11.2015,
notificatomi il 12.11.2015, vi comunico di aver preso atto che con la risposta
di causa del 03.11.2015 l’Ufficio AI ha chiesto la retrocessione degli atti
all’amministrazione, affinché la stessa possa procedere con una debita
istruzione del caso dell’assicurato dal lato medico. (…)” (VIII) – l’avv. RA 1 ha comunicato al TCA che “(…)
di principio non mi oppongo alla domanda di rinvio degli atti e quindi vi
esprimo la mia adesione alla suddetta proposta formulata dalla
controparte. Domando comunque a codesta lodevole Corte di voler
statuire, nell’ambito del decreto di stralcio che sarà emesso, in merito
all’assegna-zione a favore del ricorrente di congrue ripetibili,
considerato che, per salvaguardare i suoi diritti, egli è stato costretto ad
interporre il ricorso del 08.10.2015 contro la decisione formale emessa
dall’UAI il 07.09.2015. A tal fine produco a codesta lodevole Corte l’allegata nota
d’onorario, per un importo complessivo di Fr. 3'606.65, chiedendo di
volerne tenere debita considerazione per la statuizione sulle ripetibili. (…)”
(VIII).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di princi-pio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31
agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18
febbraio 2011).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha soppresso in via di revisione
il diritto alla rendita intera con effetto dal 1. novembre 2015 (cfr. consid.
1.2). L’insorgente postula l’annullamento della decisione impugnata e, in via
principale il riconoscimento del diritto ad una rendita (senza specificarne il
grado), in via subordinata il rinvio degli atti all’am-ministrazione per ulteriori
accertamenti.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno pre-sunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Giusta l'art. 28 cpv.
1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi
almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una
mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
con-seguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Si confronta
perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse
divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Al proposito va precisato
che, secondo la giu-risprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni
(TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi
sono determinanti le circostanze esistenti al mo-mento dell'(eventuale) inizio
del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però
essere rilevati sulla me-desima base temporale e la valutazione deve tenere
conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa
della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione)
e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I
600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003).
2.4. Se
il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione,
per il futuro la rendita è aumen-tata o ridotta proporzionalmente o soppressa,
d’ufficio o su ri-chiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). Qualsiasi cambiamento
impor-tante delle circostante suscettibili di incidere sul grado d’inva-lidità
e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17
LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una
modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello
stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato,
abbiano subìto una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275
consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Per stabilire in
una situa-zione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione
formale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione
(DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Nella DTF 133 V 108, modificando la giurisprudenza,
l’Alta Corte ha stabilito che il punto di partenza per la valutazione di una
modifica del grado d’invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto
alle prestazioni é, dal profilo temporale, l’ultima decisione cresciuta in
giudicato che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita
dopo contestuale accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e
confronto dei redditi. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita
a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369
consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; in argomento
vedi anche Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad
art. 30/31, pag. 430-433).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è moti-vo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal mo-mento in cui si può supporre che il miglioramento
costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione al-lorché è
durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà
a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento
dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinan-te
il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da tre me-si senza interruzione
notevole (art. 88a cpv. 2 OAI).
Queste
norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma
anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel
tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991
nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
Circa
gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad
un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che
la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi
è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la
notifica della decisione.
2.5. Nell’evenienza
concreta, l’Ufficio AI, in evasione della revisione intrapresa nel maggio 2013,
con la decisione del 7 settembre 2015 ha soppresso il diritto alla rendita intera
d’invali-dità con effetto dal 1. novembre 2015 (doc. AI 148/1-3).
Contestualmente
l’amministrazione – fondandosi
sulla relazione del 16 dicembre 2013 (doc. 27/1-12 dell’incarto LAINF,
all’attenzione dell’assicuratore infortuni) nella quale il dr. __________, FMH
in chirurgia e in medicina generale e esperto in medicina infortunistica,
(circa la capacità lavorativa, gli impedimenti e l’esigibilità) ha espresso la
seguente valutazione: “(…) Alla luce delle presenti conclusioni, il signor RI
1 viene dichiarato abile al lavoro nella misura massima possibile a partire dal
1.3.2014. […] Il signor RI 1, a seguito dei postumi infortunistici, può
lavorare in misura completa in mansioni confacenti, ossia alternando la
posizione da eretta a seduta, evitando di deambulare per lunghi tragitti (oltre
500-800 metri di fila) specie se portanti pesi superiore ai 10-12 kg. e senza
inginocchiarsi od accovacciarsi. Inoltre non è consigliabile salire e scendere
ripetitivamente le scale, cioè non più di 2-3 rampe di scale per due volte ogni
ora. Non vi sono limitazioni per quanto riguarda l’utilizzo degli arti
superiori o del tratto vertebrale. Questa capacità lavorativa è praticabile da
subito. L’ufficio competente sarà più esplicito al riguardo e stabilirà le
modalità e la data di partenza di questa presa di posizione. (…)” (doc.
27/11-12 dell’incarto LAINF) e vista la decisione del 29 dicembre 2014 con la
quale l’assicuratore LAINF ha negato il diritto ad una rendita dopo aver riconosciuto
le prestazioni per il trattamento medico fino al 31 dicembre 2014 (doc. AI
130/1-9) – ha concluso per un’incapa-cità
lavorativa totale nell’attività abituale quale cuoco/aiuto cucina e lavapiatti
e per una capacità al lavoro del 100% in attività adeguate escludendo
l’esistenza di patologie extra-infortunistiche.
Questo
Tribunale – ritenuto, da una parte
che la valutazione del dr. __________ è contraddetta dalle annotazioni del 5
giugno 2015 del medico SMR dr. __________ che a sua volta rinvia a quella del
27 luglio 2010 del medico SMR dr. __________ (cfr. doc. AI 138/1, 95/1-3 e
consid. 1.1) e, dall’altra parte che lo stesso dr. __________ nell’annotazione
del 27 ottobre 2015 ha definito incerta l’evoluzione della problematica psichiatrica
di lunga durata – concorda con
l’Ufficio AI che é necessario svolgere ulteriori accertamenti medici (se del
caso pluridisciplinari vista la diversità delle patologie; quanto alla
valutazione globale in caso di diverse patologie e alla loro cumulabilità si
rinvia qui alla STF 9C_362/2014 del 19 agosto 2014 e alla STCA inc. 32.2014.55
del 29 gennaio 2015 con riferimenti) per potersi pronunciare circa la revisione
intrapresa nel maggio 2013.
La
proposta di rinvio degli atti all’Ufficio AI per completare l’istruttoria (cfr.
consid. 1.5), condivisa nel suo principio dall’assicurato (cfr. consid. 1.6),
appare dunque giustificata.
2.6. Quanto
alla valutazione economica, prematura vista la necessità di ulteriori
accertamenti medici, questo Tribunale rileva quanto segue.
Nella
misura in cui l’Ufficio AI dovesse confermare la soppressione della rendita con
effetto 1. novembre 2015, allora i redditi da valido e da invalido andranno
aggiornati al 2015 (nelle tabella elaborata il 17 giugno 2015 sub doc. AI 140/1
il consulente integrazione ha considerato l’anno 2013 quale riferimento).
Va
puntualizzato che, conformemente alla giurisprudenza federale (DTF 129 V 370 e
106 V 18 confermate nelle STF 8C_556/2014 dell’11 dicembre 2014 consid. 3,
8C_79/2014 del 23 giugno 2014 consid. 4,9C_207/2014 del 1. maggio 2014 consid.
5.3,9C_519/2013 del 26 febbraio 2014 consid. 4.1 e 8C_22/2013 del 4 luglio
2013 consid. 3; tutte con riferimenti), l’effetto sospensivo, tolto nell’ambito
di una decisione amministrativa con la quale il diritto alla rendita è stato
ridotto e/o soppresso in via di revisione, continua (nella misura in cui con la
decisione impugnata l’Ufficio AI non ha voluto provocare arbitrariamente
l’inizio dell’effetto della revisione) a sussistere anche durante la nuova
procedura di accertamento resasi necessaria a seguito di una decisione
dell’autorità giudiziaria in questo senso.
In
concreto, vista la succitata giurisprudenza, questo Tribunale deve concludere
che l’effetto sospensivo tolto con la decisione qui impugnata va mantenuto
durante la procedura di rinvio e ciò anche perché l’insorgente non ha formulato
una domanda di ripristino dello stesso.
Con
riferimento alla riduzione del 12% (vedi la tabella elaborata il 17 giugno 2015
con allegato sub doc. AI 140/1-3) –
“(…) riduzione al reddito da invalido del/lo 7% per attività leggere e
del/lo 5% per altri fattori di riduzione (…)” (doc. AI 140/3) – deve essere osservato che la
giurisprudenza di questo Tribunale (cfr. STCA del 31 gennaio 2013, 32.2012.36,
confermata dal TF mediante pronuncia del 26 agosto 2013,9C_179/2013; cfr.
anche le STCA 32.2014.157 del 18 settembre 2015 e 32.2012.265 del 11 giugno
2013) ha osservato che l’Alta Corte ha sempre avallato oppure determinato autonomamente
delle riduzioni percentuali del reddito ipotetico da invalido comprese fra il
5% e il 25%, ma comunque sempre quantificate in un multiplo di 5 e che le graduazioni
tra un massimo e un minimo dei valori di riduzione per ogni singola eventualità
adottate dall’Ufficio AI del Canton Ticino non trovano conferma nella
giurisprudenza federale.
Di
conseguenza il consulente in integrazione dovrà essere interpellato anche su
questo argomento.
2.7. In
simili circostanze, visto tutto quanto precede, il ricorso va accolto ai sensi
dei considerandi e gli atti rinviati all’ammini-strazione affinché, effettuati
Fatti
i necessari accertamenti medici sopra enunciati e aggiornati quelli economici,
si pronunci nuovamente sulla revisione intrapresa nel maggio 2013.
2.8. Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Al
ricorrente, patrocinato dall’avv. RA 1, spetta un’indennità per ripetibili
(art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca).
Al
riguardo l’avv. RA 1 ha prodotto la sua nota d’onorario per un importo complessivo
di Fr. 3'606.65 (VIII/1).
L’importo
delle ripetibili è determinato in base all’importanza della causa e alla complessità
del procedimento (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 2 Lptca). Anche l’art. 11
cpv. 5 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di
assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1) – a
Considerandi
cui rimanda l’art. 12 del medesimo Regolamento relativo alla tariffa oraria –
fa riferimento al criterio della difficoltà e dell’importanza della lite (sulla
commisurazione delle ripetibili tenendo conto dei suddetti due criteri cfr. Locher/Gächer,
Grundriss des Sozialversicheungsrechts, 2014, pagg. 609-610).
Nella
fattispecie in esame appare giustificato riconoscere ripetibili (per onorario e
spese) di complessivi fr. 2'900.-- (IVA inclusa).
Tale
ammontare risulta congruo, considerando il principio indagatorio vigente nel
diritto delle assicurazioni sociali che allevia il lavoro del patrocinatore
(DTF 114 V 87 consid. 4b, 110 V 365 consid. 3c) e il grado di difficoltà della
causa in oggetto. In proposito nella STF I 50/01 del 26 ottobre 2001 la Corte
federale ha stabilito che per trattare una vertenza relativa alla revisione di
una rendita AI (aumento del grado d'invalidità) 6 o 7 ore di lavoro sono troppo
poche, mentre 12,5 potrebbero essere troppe; il 23 agosto 2012 il TCA ha confermato
un dispendio di 11 ore ed 1 minuto per una causa in cui l’insorgente, sentito
nel corso di un’udienza svolta innanzi al Tribunale, ha chiesto di essere messo
al beneficio di una rendita AI o di una riqualifica professionale (inc.
32.2011
) e con decreto del 3 maggio 2013 (inc. 32.2012.189), in cui si è
trattato di stabilire se vi è stato un peggioramento dello stato di salute
della ricorrente sulla base di una perizia del SAM e dove non è stata indetta
alcuna udienza, questo Tribunale ha ridotto da 20 ore e trenta minuti a 10 ore
il tempo lavorativo del legale che si è occupato della causa.
L’assegnazine
di ripetibili rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria (DTF
124.
V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014
consid. 5;9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5 e 9C_206/2011 del 16 agosto
2011.
consid. 5).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione del 7 settembre 2015 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato ai
consid. 2.5, 2.6 e 2.7.
2. Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
L’Ufficio
AI verserà al ricorrente fr. 2'900.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa) ciò
che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione
impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti