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Decisione

32.2015.148

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

19 gennaio 2016Italiano20 min

Source ti.ch

Fatti

i necessari accertamenti medici sopra enunciati e aggiornati quelli economici,

si pronunci nuovamente sulla revisione intrapresa nel maggio 2013.

2.8. Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Al

ricorrente, patrocinato dall’avv. RA 1, spetta un’indennità per ripetibili

(art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 1 Lptca).

Al

riguardo l’avv. RA 1 ha prodotto la sua nota d’onorario per un importo complessivo

di Fr. 3'606.65 (VIII/1).

L’importo

delle ripetibili è determinato in base all’importanza della causa e alla complessità

del procedimento (art. 61 lett. g LPGA e art. 30 cpv. 2 Lptca). Anche l’art. 11

cpv. 5 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di

assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (RL 3.1.1.7.1) – a

Considerandi

cui rimanda l’art. 12 del medesimo Regolamento relativo alla tariffa oraria –

fa riferimento al criterio della difficoltà e dell’importanza della lite (sulla

commisurazione delle ripetibili tenendo conto dei suddetti due criteri cfr. Locher/Gächer,

Grundriss des Sozialversicheungsrechts, 2014, pagg. 609-610).

Nella

fattispecie in esame appare giustificato riconoscere ripetibili (per onorario e

spese) di complessivi fr. 2'900.-- (IVA inclusa).

Tale

ammontare risulta congruo, considerando il principio indagatorio vigente nel

diritto delle assicurazioni sociali che allevia il lavoro del patrocinatore

(DTF 114 V 87 consid. 4b, 110 V 365 consid. 3c) e il grado di difficoltà della

causa in oggetto. In proposito nella STF I 50/01 del 26 ottobre 2001 la Corte

federale ha stabilito che per trattare una vertenza relativa alla revisione di

una rendita AI (aumento del grado d'invalidità) 6 o 7 ore di lavoro sono troppo

poche, mentre 12,5 potrebbero essere troppe; il 23 agosto 2012 il TCA ha confermato

un dispendio di 11 ore ed 1 minuto per una causa in cui l’insorgente, sentito

nel corso di un’udienza svolta innanzi al Tribunale, ha chiesto di essere messo

al beneficio di una rendita AI o di una riqualifica professionale (inc.

32.2011

) e con decreto del 3 maggio 2013 (inc. 32.2012.189), in cui si è

trattato di stabilire se vi è stato un peggioramento dello stato di salute

della ricorrente sulla base di una perizia del SAM e dove non è stata indetta

alcuna udienza, questo Tribunale ha ridotto da 20 ore e trenta minuti a 10 ore

il tempo lavorativo del legale che si è occupato della causa.

L’assegnazine

di ripetibili rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria (DTF

124.

V 309, consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014

consid. 5;9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5 e 9C_206/2011 del 16 agosto

2011.

consid. 5).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione del 7 settembre 2015 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato ai

consid. 2.5, 2.6 e 2.7.

2. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

L’Ufficio

AI verserà al ricorrente fr. 2'900.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa) ciò

che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante. Al ricorso dovrà essere allegata la decisione

impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti