32.2015.149
Ordine di restituzione di rendite completive per figlio versate, su ordine del Pretore, alla madre, non titolare della rendita principale, dopo il termine della formazione del figlio. Conferma della r
21 settembre 2016Italiano11 min
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Raccomandata
Incarto
n.
Fatti
32.2015.149
BS
Lugano
21 settembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 7 ottobre 2015 di
RI 1
contro
la decisione del 17 settembre 2015 emanata da
CO 1
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
altre parti in causa TERZ 1
ritenuto in diritto
1.1. Con
decisione 12 aprile 2001 l’Ufficio AI ha posto __________ (titolare della
rendita) al beneficio, dal luglio 2000, di una rendita intera d’invalidità e di
tre rendite completive per figli, tra le quali una a favore del figlio TERZ 1 (cfr.
decisione 12 aprile 2001, doc. Cassa 193).
Con
decreto supercautelare del 13 giugno 2005 – confermato con sentenza di divorzio
del 13 ottobre 2006 (doc. Cassa 156) – il Pretore del Distretto di __________
ha fatto ordine di versare le rendite completive direttamente a RI 1, ex moglie
di __________ (doc. Cassa 178).
1.2. Siccome
TERZ 1, nato il __________ 1991, ha raggiunto i 18 anni nell’ottobre 2009, RI 1
ha chiesto il prolungamento del diritto a percepire la rendita completiva oltre
la maggiore età facendo presente come suo figlio seguisse un apprendistato. A
tale riguardo il 19 agosto 2009 essa ha prodotto il relativo contratto, il cui
termine della formazione professionale era stato fissato al 31 agosto 2012
(doc. Cassa 115 e 6).
Nonostante
che il figlio TERZ 1 avesse terminato l’apprendistato, la Cassa __________ (in
seguito: Cassa), alla quale è delegato il compito del versamento delle rendite
AI (art. 60 cpv. 1 lett. c LAI), ha continuato, dopo il 31 agosto 2012, a
versare alla madre la rendita completiva.
Accortosi
dell’errore (cfr. annotazione del 17 settembre 2015 in doc. Cassa 46), con
decisione del 17 settembre 2015 l’Ufficio AI ha chiesto a la restituzione di
fr. 18'608.-- pari alla rendita completiva per il figlio TERZ 1 indebitamente
percepita dal 1° settembre 2012 al 31 agosto 2015 (doc. Cassa 42).
1.3. Contro
la decisione del 17 settembre 2015 RI 1 ha inoltrato il presente ricorso al TCA.
Facendo in particolare presente di aver a suo tempo comunicato all’amministrazione
la fine del tirocinio di suo figlio TERZ 1, essa rileva di non poter restituire
quanto ora chiesto.
1.4. Con
scritto 21 ottobre 2015 TERZ 1 ha in particolare confermato che sua madre aveva
avvisato l’amministrazione della durata dell’apprendistato (IV).
1.5. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI, ribadita la correttezza della decisione di
restituzione impugnata, ha chiesto la reiezione del ricorso, precisando che “…
interpretando il ricorso anche quale domanda di condono, si rileva che l’UAI
potrà pronunciarsi solo al momento della crescita in giudicato formale della
decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è
stabilito definitivamente”.
1.6. Con
scritto 18 novembre 2015 la ricorrente si è confermata nelle proprie allegazioni
ricorsuali (IX).
In
data 20 novembre 2015 l’amministrazione ha dichiarato di non aver nulla da
aggiungere in merito alle osservazioni presentate da TERZ 1 (X).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di princi-pio e non è di
rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della
valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un
Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31
agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18
febbraio 2011).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha chiesto la restituzione
delle rendite completive per il figlio TERZ 1 indebitamente versate alla di lui
madre e qui ricorrente dal 1° settembre 2012 al 31 agosto 2015.
2.3. Ai
sensi dell’art. 25 cpv. 1 LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse devono
essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era
in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. Secondo il cpv. 2, prima frase, dell’art. 25 LPGA il
diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal
momento in cui l’istituto d’assi-curazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al
più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito
deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di
prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante.
L’art.
3 cpv. 1 e 2 OPGA prevedono che l’ammontare della restituzione è stabilito
mediante decisione e che nella decisione di restituzione indica la possibilità
di chiedere il condono. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale
il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è
Considerandi
determinante. I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono
dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore che conserva pertanto
la sua validità (DTF 130 V 318).
La
restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le
condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della
decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 129 V
110, 126 V 42 consid. 2b; STF 9C_429_2012 del 19 settembre 2012,9C_795/2009
del 21 giugno 2010 pubblicata in SVR 11/2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25
giugno 2007, K 147/03 del 12 marzo 2004).
Ciò
non è il caso – e la restituzione non presuppone un motivo e quindi una
decisione di riconsiderazione – allorquando l’assicurato ha beneficiato di una
prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto (STF
9_C/233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2 con riferimenti; Kieser,
ATSG, pag. 355; STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012).
Analogamente
alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione
deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in
giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad
indurre ad una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; vedi
inoltre STF U 409/06 del 25 giugno 2007, C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2c pag. 469 e riferimenti).
Inoltre,
l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato
formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza
dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (art. 53 cpv. 2 LPGA;
vedi anche la STF U 409/06 del 25 giugno 2007).
Questi
principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza
una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di
cosa giudicata (STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).
2.4
Ai
sensi dell'art. 25 cpv. 4 LAVS, applicabile in analogia alla LAI in virtù del
rinvio di cui all’art. 35 cpv. 1 LAI, il diritto alla rendita si estingue
quando l'orfano, rispettivamente il figlio, compie i 18 anni. Per i figli in
formazione il diritto alla rendita dura sino al termine della stessa, ma al più
tardi fino a 25 anni compiuti (art. 25 cpv. 5 LAVS). Pertanto la rendita completiva
per figli cessa quando questi compiono 18 anni o, se ancora in formazione, fino
al termine della stessa ma non oltre i 25 anni di età.
Nel
caso in esame, come visto (cfr. consid. 1.2), con la fine dell’apprendistato (ai
sensi dell’art. 49bis cpv. 1 OAVS l’apprendistato è considerato come formazione
ex art. 25 cpv. 5 LAVS) del figlio TERZ 1 avvenuta il 31 agosto 2012, il
diritto alla rendita completiva è cessato, come pure il relativo versamento
alla qui ricorrente. L’Ufficio AI le ha tuttavia erroneamente (“a seguito di
un disguido” come rilevato in sede di risposta) continuato ad erogare la
rendita completiva. L’insorgente dal 1° settembre 2012 al 31 agosto 2015 ha quindi
percepito una prestazione non dovuta per complessivi fr. 18'608.--.
Conformemente
alla succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.3) – avendo la ricorrente
beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva
diritto – l’ammini-strazione può chiederne la restituzione senza che siano
adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale
della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate.
Occorre
adesso esaminare se l’amministrazione ha per tempo chiesto la restituzione.
Dagli
atti risulta che in data 17 settembre 2015 l’amministra- zione si è accorta di non
aver “stralciato” la rendita completiva per TERZ 1 – nonostante che quest’ultimo
avesse terminato gli studi nell’agosto 2012 (doc. Cassa 46) – e di avere di conseguenza
continuato a versare la rendita in parola. Il giorno stesso l’Ufficio AI ha
emesso la decisione di restituzione contestata. Avendo quindi l’amministrazione
rispettato il termine annuale del citato art. 25 cpv. 2 prima frase LPGA, il
credito da risarcimento non è perento.
In
conclusione, visto quanto sopra, giustamente con la decisione contestata
l’Ufficio AI ha tempestivamente chiesto alla ricorrente la restituzione della
rendita completiva per il figlio indebitamente percepita dal 1° settembre 2012
al 31 agosto 2015 per complessivi fr. 18'608.--, il cui importo risulta essere
corretto.
2.5
Nel
ricorso l’insorgente sostiene inoltre di aver avvisato l’amministrazione della
durata del tirocinio di suo figlio TERZ 1 e di essere stata in buona fede nel percepire
la rendita completiva di cui non aveva diritto. Essa rileva inoltre che le sue
attuali condizioni economiche non le permettono di restituire quanto chiesto dall’amministrazione.
L’insorgente
chiede pertanto il condono dell’importo da restituire.
Va
qui ricordato che l’art. 25 cpv. 1 seconda frase LPGA (cfr. consid. 2.3), dispone
che la restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede
e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà e che a norma dell’art. 3 cpv. 3 OPGA
l’assicuratore decide di rinunciare alla
restituzione se sono manifestamente date le condizioni per il condono.
L’art.
4.
cpv. 1 OPGA prevede che se il beneficiario era in
buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia
completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente
concesse. Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e
corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni
dal momento in cui la decisione è passata in giudicato (art. 4 cpv. 4 OPGA). Conformemente
alla giurisprudenza, il termine previsto dall'art. 4 cpv.
4.
OPGA per presentare la domanda di condono è una prescrizione d'ordine, e non
un termine di perenzione (DTF 132 V 42).
Di
norma sulla restituzione e sul condono vanno emesse due distinte decisioni e
che l’amministrazione può rinunciare alla restituzione se le condizioni del
condono sono manifestamente adempiute (cfr. at tal riguardo la STF 9C_744/2012
del 15 gennaio 2013).
Per
costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una decisione di condono
solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di
restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito
definitivamente (STF 9C_211/ 2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/ 2008
dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009);
Dovendo
essere presentata all’autorità amministrativa che ha ordinato la restituzione
(cfr. Kieser, ATSG-Kommetar, 2009, ad art. 25 n. 37, p. 39; cfr. art. 3 OPGA), la
domanda di condono presentata con il ricorso deve essere dichiarata irricevibile.
Gli atti vengono trasmessi all’Ufficio AI affinché decida in merito a tale
domanda (art. 25 cpv. 1 LPGA).
2.6
Visto
tutto quanto precede, la decisione impugnata va confermata e il ricorso
respinto.
Gli
atti sono trasmessi all’Ufficio AI affinché, una volta cresciuta in giudicato
la presenze sentenza, si pronunci sulla domanda di condono.
2.7
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.
2. Gli
atti sono trasmessi all’Ufficio AI affinché, una volta cresciuta in giudicato
la presente sentenza, si pronunci sulla domanda di condono
3. Le
spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.
4. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti