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Decisione

32.2015.149

Ordine di restituzione di rendite completive per figlio versate, su ordine del Pretore, alla madre, non titolare della rendita principale, dopo il termine della formazione del figlio. Conferma della r

21 settembre 2016Italiano11 min

Source ti.ch

Fatti

32.2015.149

BS

Lugano

21 settembre 2016

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

Il vicepresidente

del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Raffaele Guffi

con redattore:

Marco Bischof, vicecancelliere

segretario:

Gianluca Menghetti

statuendo sul ricorso del 7 ottobre 2015 di

RI 1

contro

la decisione del 17 settembre 2015 emanata da

CO 1

in materia di assicurazione federale per l'invalidità

altre parti in causa TERZ 1

ritenuto in diritto

1.1. Con

decisione 12 aprile 2001 l’Ufficio AI ha posto __________ (titolare della

rendita) al beneficio, dal luglio 2000, di una rendita intera d’invalidità e di

tre rendite completive per figli, tra le quali una a favore del figlio TERZ 1 (cfr.

decisione 12 aprile 2001, doc. Cassa 193).

Con

decreto supercautelare del 13 giugno 2005 – confermato con sentenza di divorzio

del 13 ottobre 2006 (doc. Cassa 156) – il Pretore del Distretto di __________

ha fatto ordine di versare le rendite completive direttamente a RI 1, ex moglie

di __________ (doc. Cassa 178).

1.2. Siccome

TERZ 1, nato il __________ 1991, ha raggiunto i 18 anni nell’ottobre 2009, RI 1

ha chiesto il prolungamento del diritto a percepire la rendita completiva oltre

la maggiore età facendo presente come suo figlio seguisse un apprendistato. A

tale riguardo il 19 agosto 2009 essa ha prodotto il relativo contratto, il cui

termine della formazione professionale era stato fissato al 31 agosto 2012

(doc. Cassa 115 e 6).

Nonostante

che il figlio TERZ 1 avesse terminato l’apprendistato, la Cassa __________ (in

seguito: Cassa), alla quale è delegato il compito del versamento delle rendite

AI (art. 60 cpv. 1 lett. c LAI), ha continuato, dopo il 31 agosto 2012, a

versare alla madre la rendita completiva.

Accortosi

dell’errore (cfr. annotazione del 17 settembre 2015 in doc. Cassa 46), con

decisione del 17 settembre 2015 l’Ufficio AI ha chiesto a la restituzione di

fr. 18'608.-- pari alla rendita completiva per il figlio TERZ 1 indebitamente

percepita dal 1° settembre 2012 al 31 agosto 2015 (doc. Cassa 42).

1.3. Contro

la decisione del 17 settembre 2015 RI 1 ha inoltrato il presente ricorso al TCA.

Facendo in particolare presente di aver a suo tempo comunicato all’amministrazione

la fine del tirocinio di suo figlio TERZ 1, essa rileva di non poter restituire

quanto ora chiesto.

1.4. Con

scritto 21 ottobre 2015 TERZ 1 ha in particolare confermato che sua madre aveva

avvisato l’amministrazione della durata dell’apprendistato (IV).

1.5. Con

la risposta di causa l’Ufficio AI, ribadita la correttezza della decisione di

restituzione impugnata, ha chiesto la reiezione del ricorso, precisando che “…

interpretando il ricorso anche quale domanda di condono, si rileva che l’UAI

potrà pronunciarsi solo al momento della crescita in giudicato formale della

decisione di restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è

stabilito definitivamente”.

1.6. Con

scritto 18 novembre 2015 la ricorrente si è confermata nelle proprie allegazioni

ricorsuali (IX).

In

data 20 novembre 2015 l’amministrazione ha dichiarato di non aver nulla da

aggiungere in merito alle osservazioni presentate da TERZ 1 (X).

considerato in

diritto

In

ordine

2.1. La

presente vertenza non pone questioni giuridiche di princi-pio e non è di

rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della

valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un

Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31

agosto 2015; STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18

febbraio 2011).

Nel

merito

2.2. Oggetto

del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha chiesto la restituzione

delle rendite completive per il figlio TERZ 1 indebitamente versate alla di lui

madre e qui ricorrente dal 1° settembre 2012 al 31 agosto 2015.

2.3. Ai

sensi dell’art. 25 cpv. 1 LPGA, le prestazioni indebitamente riscosse devono

essere restituite. La restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era

in buona fede e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà. Secondo il cpv. 2, prima frase, dell’art. 25 LPGA il

diritto di esigere la restituzione si estingue dopo un anno a decorrere dal

momento in cui l’istituto d’assi-curazione ha avuto conoscenza del fatto, ma al

più tardi cinque anni dopo il versamento della prestazione. Se il credito

deriva da un atto punibile per il quale il diritto penale prevede un termine di

prescrizione più lungo, quest’ultimo è determinante.

L’art.

3 cpv. 1 e 2 OPGA prevedono che l’ammontare della restituzione è stabilito

mediante decisione e che nella decisione di restituzione indica la possibilità

di chiedere il condono. Se il credito deriva da un atto punibile per il quale

il diritto penale prevede un termine di prescrizione più lungo, quest’ultimo è

Considerandi

determinante. I principi applicabili alla restituzione secondo la LPGA sono

dedotti dalla legislazione e dalla giurisprudenza anteriore che conserva pertanto

la sua validità (DTF 130 V 318).

La

restituzione delle prestazioni presuppone, di regola, che siano adempiute le

condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale della

decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate (DTF 129 V

110, 126 V 42 consid. 2b; STF 9C_429_2012 del 19 settembre 2012,9C_795/2009

del 21 giugno 2010 pubblicata in SVR 11/2010 EL Nr. 12; STF U 408/06 del 25

giugno 2007, K 147/03 del 12 marzo 2004).

Ciò

non è il caso – e la restituzione non presuppone un motivo e quindi una

decisione di riconsiderazione – allorquando l’assicurato ha beneficiato di una

prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva diritto (STF

9_C/233/2007 del 28 giugno 2007, consid. 2.3.2 con riferimenti; Kieser,

ATSG, pag. 355; STCA 32.2011.285 del 14 giugno 2012).

Analogamente

alla revisione delle sentenze delle autorità giudiziarie, l'amministrazione

deve procedere alla revisione processuale di una decisione cresciuta in

giudicato quando sono scoperti nuovi elementi o nuovi mezzi di prova atti ad

indurre ad una conclusione giuridica differente (art. 53 cpv. 1 LPGA; vedi

inoltre STF U 409/06 del 25 giugno 2007, C 128/06 del 10 maggio 2007; SVR 2004 ALV N° 14; DTF 127 V 466 consid. 2c pag. 469 e riferimenti).

Inoltre,

l’amministrazione può riconsiderare una decisione cresciuta in giudicato

formale, che non è stata oggetto di un controllo giudiziario, se essa è senza

dubbio errata e la correzione ha un’importanza rilevante (art. 53 cpv. 2 LPGA;

vedi anche la STF U 409/06 del 25 giugno 2007).

Questi

principi si applicano anche quando delle prestazioni sono state accordate senza

una decisione formale e che il loro versamento ha comunque acquisito forza di

cosa giudicata (STF C 128/06 del 10 maggio 2007; DTF 129 V 110 consid. 1.1).

2.4

Ai

sensi dell'art. 25 cpv. 4 LAVS, applicabile in analogia alla LAI in virtù del

rinvio di cui all’art. 35 cpv. 1 LAI, il diritto alla rendita si estingue

quando l'orfano, rispettivamente il figlio, compie i 18 anni. Per i figli in

formazione il diritto alla rendita dura sino al termine della stessa, ma al più

tardi fino a 25 anni compiuti (art. 25 cpv. 5 LAVS). Pertanto la rendita completiva

per figli cessa quando questi compiono 18 anni o, se ancora in formazione, fino

al termine della stessa ma non oltre i 25 anni di età.

Nel

caso in esame, come visto (cfr. consid. 1.2), con la fine dell’apprendistato (ai

sensi dell’art. 49bis cpv. 1 OAVS l’apprendistato è considerato come formazione

ex art. 25 cpv. 5 LAVS) del figlio TERZ 1 avvenuta il 31 agosto 2012, il

diritto alla rendita completiva è cessato, come pure il relativo versamento

alla qui ricorrente. L’Ufficio AI le ha tuttavia erroneamente (“a seguito di

un disguido” come rilevato in sede di risposta) continuato ad erogare la

rendita completiva. L’insorgente dal 1° settembre 2012 al 31 agosto 2015 ha quindi

percepito una prestazione non dovuta per complessivi fr. 18'608.--.

Conformemente

alla succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.3) – avendo la ricorrente

beneficiato di una prestazione alla quale, da un profilo oggettivo, non aveva

diritto – l’ammini-strazione può chiederne la restituzione senza che siano

adempiute le condizioni di una riconsiderazione o di una revisione processuale

della decisione con la quale le prestazioni litigiose sono state versate.

Occorre

adesso esaminare se l’amministrazione ha per tempo chiesto la restituzione.

Dagli

atti risulta che in data 17 settembre 2015 l’amministra- zione si è accorta di non

aver “stralciato” la rendita completiva per TERZ 1 – nonostante che quest’ultimo

avesse terminato gli studi nell’agosto 2012 (doc. Cassa 46) – e di avere di conseguenza

continuato a versare la rendita in parola. Il giorno stesso l’Ufficio AI ha

emesso la decisione di restituzione contestata. Avendo quindi l’amministrazione

rispettato il termine annuale del citato art. 25 cpv. 2 prima frase LPGA, il

credito da risarcimento non è perento.

In

conclusione, visto quanto sopra, giustamente con la decisione contestata

l’Ufficio AI ha tempestivamente chiesto alla ricorrente la restituzione della

rendita completiva per il figlio indebitamente percepita dal 1° settembre 2012

al 31 agosto 2015 per complessivi fr. 18'608.--, il cui importo risulta essere

corretto.

2.5

Nel

ricorso l’insorgente sostiene inoltre di aver avvisato l’amministrazione della

durata del tirocinio di suo figlio TERZ 1 e di essere stata in buona fede nel percepire

la rendita completiva di cui non aveva diritto. Essa rileva inoltre che le sue

attuali condizioni economiche non le permettono di restituire quanto chiesto dall’amministrazione.

L’insorgente

chiede pertanto il condono dell’importo da restituire.

Va

qui ricordato che l’art. 25 cpv. 1 seconda frase LPGA (cfr. consid. 2.3), dispone

che la restituzione non deve essere chiesta se l’interessato era in buona fede

e verrebbe a trovarsi in gravi difficoltà e che a norma dell’art. 3 cpv. 3 OPGA

l’assicuratore decide di rinunciare alla

restituzione se sono manifestamente date le condizioni per il condono.

L’art.

4.

cpv. 1 OPGA prevede che se il beneficiario era in

buona fede e si trova in gravi difficoltà, l’assicuratore rinuncia

completamente o in parte alla restituzione delle prestazioni indebitamente

concesse. Il condono è concesso su domanda scritta. La domanda, motivata e

corredata dei necessari giustificativi, deve essere inoltrata entro 30 giorni

dal momento in cui la decisione è passata in giudicato (art. 4 cpv. 4 OPGA). Conformemente

alla giurisprudenza, il termine previsto dall'art. 4 cpv.

4.

OPGA per presentare la domanda di condono è una prescrizione d'ordine, e non

un termine di perenzione (DTF 132 V 42).

Di

norma sulla restituzione e sul condono vanno emesse due distinte decisioni e

che l’amministrazione può rinunciare alla restituzione se le condizioni del

condono sono manifestamente adempiute (cfr. at tal riguardo la STF 9C_744/2012

del 15 gennaio 2013).

Per

costante giurisprudenza federale è possibile pronunciare una decisione di condono

solo al momento della crescita in giudicato formale della decisione di

restituzione, ritenuto che unicamente in quel caso tale obbligo è stabilito

definitivamente (STF 9C_211/ 2009 del 26 febbraio 2010; STF 8C_130/ 2008

dell'11 luglio 2008; STF 8C_617/2009 del 5 novembre 2009);

Dovendo

essere presentata all’autorità amministrativa che ha ordinato la restituzione

(cfr. Kieser, ATSG-Kommetar, 2009, ad art. 25 n. 37, p. 39; cfr. art. 3 OPGA), la

domanda di condono presentata con il ricorso deve essere dichiarata irricevibile.

Gli atti vengono trasmessi all’Ufficio AI affinché decida in merito a tale

domanda (art. 25 cpv. 1 LPGA).

2.6

Visto

tutto quanto precede, la decisione impugnata va confermata e il ricorso

respinto.

Gli

atti sono trasmessi all’Ufficio AI affinché, una volta cresciuta in giudicato

la presenze sentenza, si pronunci sulla domanda di condono.

2.7

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso, nella misura in cui è ricevibile, è respinto.

2. Gli

atti sono trasmessi all’Ufficio AI affinché, una volta cresciuta in giudicato

la presente sentenza, si pronunci sulla domanda di condono

3. Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti