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Decisione

32.2015.153

Nuova domanda di prestazioni AI. Decisione di non entrata in materia impugnata dinanzi a TCA. Modifica della situazione invalidante non resa verosimile in ambito di procedura amministrativa. Ricorso r

22 marzo 2016Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

i reumatismi.

Al momento dell'uscita la signora dirà di essersi

sentita bene accolta. Nonostante non avverta un sostanziale cambiamento a

livello dei dolori, indicherà di aver tratto profitto dalle misure tese a migliorare

la postura e di sentirsi più fiduciosa di poter ritrovare una mobilità

soddisfacente.

Dal punto di vista psicologico non emergerà un bisogno

o una sua richiesta di un ulteriore sostegno psicologico.

Impressioni diagnostiche

F54 Fattori psicologi e comportamentali associati a

sindromi o malattie classificate altrove:” (doc. AI 117/8-9)

In queste

circostanze, atteso come anche il referto della Clinica __________ di __________

Considerandi

del 24 settembre 2014 (a cui l’insorgente rettamente non fa come detto

riferimento alcuno nell’atto ricorsuale) non consenta di giungere a diversa conclusione

(doc. AI 117/1-7), a ragione l’Ufficio AI ha conclu-so che l’assicurata non ha

reso verosimile una rilevante modifica dello stato di

salute e quindi della situazione invalidante.

Visto quanto

sopra, non avendo l’assicurata reso verosimile una rilevante modifica del suo stato

di salute, la decisione im-pugnata va confermata.

2.7

Secondo l'art. 69 cpv. 1bis

LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione

o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle

assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.--

e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al

valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della

vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente;

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese di procedura di fr.

500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti