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Decisione

32.2015.154

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

27 settembre 2016Italiano34 min

Source ti.ch

Fatti

i principi di revisione si applicano alle rendite correnti d’invalidità; alle

rendite correnti di vecchiaia versate per invalidità del / della coniuge,

oppure se una rendita è stata respinta per insufficiente grado d’invalidità. La

persona assicurata deve, nella sua nuova domanda di rendita, rendere plausibili

i motivi della revisione (art. 87 cpv. 4 OAI; cfr. N. 2026 e N. 5013; RCC 1984

p. 355 e 364, 1983 p. 491, 1981 p. 123).

La

cifra 5005 CIGI prevede che esiste un motivo di revisione, ossia una modifica

della situazione determinante per il diritto alle prestazioni, in particolare

nei seguenti casi: miglioramento o peggioramento (p. es. anche in caso di una

cronicizzazione; RCC 1989 p. 282) dello stato di salute; la ripresa o la

cessazione dell’attività lucrativa; l’aumento o la diminuzione del reddito

d’invalido o di persona non invalida; la modifica della capacità di svolgere le

mansioni consuete (ad. es. aumento della capacità lavorativa di una persona

attiva nella propria economia domestica grazie all’impiego di mezzi ausiliari).

Infine secondo la cifra

5014, l’Ufficio AI verifica la plausibilità della domanda: se la persona

assicurata non ha motivato plausibilmente la domanda di revisione, l’Ufficio AI

non entra nel merito della domanda, non procede ad accertamenti ed emana una

decisione di non entrata in materia (RCC 1985 p. 332, 1984 p. 364, 1983 p.

382).

2.3. Nel caso in

esame, avendo l’UAI emanato una decisione di non entrata in materia, il

TCA è unicamente chiamato a stabilire se l’amministrazione ha correttamente

oppure no rifiutato di esaminare il merito della richiesta.

2.4. Con sentenza 32.2007.337 del 22

ottobre 2008, cresciuta incontestata in giudicato, il TCA ha ritenuto corretta

la decisione dell’UAI del 28 settembre 2007 con cui la rendita intera di cui

l'assicurato beneficiava dal 1° dicembre 2001 (doc. AI 69) è stata ridotta a

mezza rendita a decorrere dal 1° novembre 2007 (doc. AI 108).

In quell’occasione dal punto di vista psichico, l’amministrazione aveva fatto

capo alla perizia del 5 giugno 2007 del dr. med. __________, specialista FMH in

psichiatria e psicoterapia, il quale - dopo aver ricostruito l’anamnesi

dell’insorgente (doc. 93-2/5) ed averne descritto lo stato psichico (doc.

93-6), aveva posto la diagnosi con ripercussione sulla capacità

lavorativa di "sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di

gravità media con sindrome biologica (ICD-10: F 33.11): sindrome

lombospondilogena cronica prevalentemente a sinistra e sindrome

cervicospondilogena sinistra dal 1999; ernia discale mediana L5-S1 dal 1999;

esito da morbo di Scheuermann da diversi anni; sbilancio e decondizionamento

muscolare da diversi anni" rispettivamente quella senza

ripercussione sulla capacità lavorativa di "obesità; fibromialgia".

Il perito consultato dall’amministrazione aveva quindi sottolineato che,

rispetto a quanto constatato nel 2002 ("reazione mista ansiosa depressiva

nell'ambito di una sindrome di disadattamento; ICD-10: F 43.22"), lo

stato di salute psichica dell'assicurato era nel frattempo leggermente

migliorato e che l’incapacità lavorativa dal punto di vista psichiatrico si

situava, al momento del consulto, tra il 30 e il 40%:

" Per quel

che riguarda il suo stato psichico rispetto al 2002, egli presenta un quadro

più o meno simile con la differenza che ormai la sindrome da disadattamento con

il tempo si trasforma in una depressione ricorrente che persiste e viene

certificata dal Dr. __________, psichiatra che lo segue, che con vari

cambiamenti della sua psicofarmacoterapia è riuscito a migliorare leggermente

la sua situazione psichica ma persistono ancora dei sintomi che possono

giustificare ancora un’inabilità lavorativa puramente dal punto di vista

psichiatrico nella misura dal 30 al 40%. Dunque egli ha presentato

un’evoluzione lenta ma comunque con un leggero miglioramento rispetto ai

disturbi presentati nel 2002.” (doc. 93-7).

Per il resto, l’amministrazione aveva fatto capo alla valutazione del 12 luglio

2007 del dr. med. __________, specialista FMH in medicina interna e medico del

SMR, - dalla quale, come già riportato in narrativa, il TCA non ha avuto valido

motivo per scostarsi - che - dopo aver ripreso la diagnosi di "sindrome

depressiva ricorrente, attuale episodio di gravità media con sindrome biologica

(ICD-10: F 33.11)" e l’incapacità lavorativa dal punto di vista

psichiatrico tra il 30 e il 40% (corrispondente ad un lavoro di 4-5 ore

giornaliere in un'attività rispettosa dei limiti funzionali per le affezioni

somatiche) ritenute dal dr. med. __________ - ha sottolineato come lo stato di

salute dell'assicurato dal punto di vista reumatologico ("sindrome

lombovertebrale cronica con discopatia L5-S1 con ernia discale a sinistra;

sindrome cervicale senza sindrome radicolare; artralgia polso sinistro

2004 e 2006; ernia iatale con reflusso gastro-esofageo; dislipidemia;

sovrappeso: IMC = 29,4 kg/m2") appariva nel complesso

stazionario e che non era documentato un peggioramento nel rapporto dettagliato

del dr. med. __________ del 5 novembre 2006 (doc. AI 86-3 e 4). Chiamato a definire

la capacità lavorativa globale, il medico del SMR aveva quindi concluso

che l’assicurato era in grado di lavorare in misura del 50% (inteso come mezza

giornata) in un’attività in cui non fosse necessario mantenere la stessa

posizione per un periodo protratto e caricare la colonna vertebrale (doc.

95-1).

2.5. Successivamente alla sentenza

32.2007.337 del 22 ottobre 2008 di questa Corte, l'UAI - in sede di revisione

della rendita, avviata il 6 luglio 2011 (doc. AI 129), e sfociata nella comunicazione

del 5 gennaio 2012 con cui è stata confermata l’erogazione della medesima

rendita d’invalidità (doc. AI 135) - aveva fatto capo alla valutazione del 2

gennaio 2012 (doc. AI 134-1) del dr. med. __________, specialista FMH in

medicina interna e medico del SMR, che - dopo aver posto la diagnosi con

ripercussione sulla capacità lavorativa di "sindrome lombovertebrale

cronica su discopatia L5-S1 con miogelosi paravertebrale e malportamento del

rachide; sindrome cervicale senza segni radicolari; depressione ansiosa"

rispettivamente quella senza ripercussione sulla capacità lavorativa di

"artralgia polso sinistro; sospetto di sindrome delle apnee notturne;

tabagismo, obesità: IMC = 30,8 kg/m2" - ha constatato come non

fosse stato oggettivato un cambiamento dello stato di salute ed ha, quindi, confermato

una capacità lavorativa del 50% dal giugno 2011 (contrariamente sia all'inabilità

lavorativa totale indicata dal dr. med. __________ nel rapporto del 30

settembre 2011 a decorrere dal 9 gennaio 2003, che segnalava una persistenza

dei dolori ritenendo lo stato di salute suscettibile di peggioramento - doc. AI

132-1/6 - sia alle affermazioni del 31 agosto 2011 dell'assicurato, senza

attività lucrativa, secondo il quale il proprio stato di salute era peggiorato

dal settembre 2008 per dolori al ginocchio sinistro, cervicali e lombari - doc.

AI 130-1 e 2).

2.6. Con la domanda di revisione

inoltrata il 28 maggio 2015 per il tramite del medico curante, dr. med. __________,

l'assicurato ha nuovamente addotto un peggioramento dello stato di salute.

A tal proposito il

precitato medico curante si è cosi espresso:

" Il

Paziente a margine è a beneficio di una rendita AI dal 2001 e da allora non

ha mai svolto alcuna attività lavorativa in relazione ai suoi disturbi di

salute che sono soggettivamente peggiorati e che hanno necessitato di

trattamento specialistico.

In particolare è trattato per:

- sindrome delle apnee notturne con un oral-device;

- dolori cronici

pseudoradicolari dell'arto inferiore sin., a livello lombare e dell'arto sup.

sin, con/su: RMN del rachide cervicale senza alterazioni di rilievo; RMN

del rachide lombare con ernia paramediana sin.L5/S1; ENMG del 11.12.2013 senza

segni di sofferenza neurogena acuta agli arti inferiori;

- cefalea episodica primaria a carattere misto tensivo ed

emicranico; - Cervicalgia cronica con irradiazione verso sin.;

- piccola lesione

parziale del sovraspinoso e lieve borsite sottoacromiale della spalla

sin.;

- disturbo depressivo-ansiogeno dal 1999;

- Sindrome somatoforme da dolore persistente

Il P. richiede di conseguenza una rivalutazione della percentuale

di invalidità della quale beneficia dal 2001.

Non è pensabile che il P. sia in grado di svolgere una qualsiasi

attività fisica in concomitanza con un blocco sovratentoriale. (…)"

(doc. AI 139-1; n.d.r.: le sottolineature sono della redattrice).

Il referto è stato

sottoposto alla valutazione del medico SMR dell'UAI. Nell’annotazione del 30

giugno 2015 il dr. med. R. __________, richiamata la già citata valutazione del

2 gennaio 2012 del dr. med. __________ del SMR (doc. AI 134-1), ha concluso che

"la nuova documentazione medica pervenuta agli atti, non apporta nuovi

elementi medici che modificano in maniera sostanziale la CL da noi valutata.

Anche il disturbo apnoico-ostruttivo presenta attualmente un buon compenso

con l'utilizzo di un oral-device. Per le problematiche cervico-lombari sono

state intraprese buone misure terapeutiche risolutive-contenitive,

rispettivamente misure infiltrative analgesiche-antinfiammatorie a cui si

accompagneranno vari cicli di fisioterapia. Per cui NON giustificata

l'entrata in materia".

(doc. AI 141-1; n.d.r.: le

sottolineature sono della redattrice).

Dinanzi a questa Corte,

l’insorgente ha prodotto il rapporto del 7 ottobre 2015 del dr. med. __________,

che ha puntualizzato quanto segue:

" (…) In

seguito alle patologie già elencate nel mio rapporto del 28.05.15 sono da aggiungere

risp. completare le seguenti malattie:

- ipertensione arteriosa ben controllata con Coveram

5/5 (1);

- ipercolesterinemia;

- dolori

cronici spalla sin. (tendopatia del sovraspinato e lieve borsite);

- episodi di

claustrofobia e crisi di panico trattata con Cymbalta 60 mg (1);

- sindrome

femoro-patellare ds. e ultimamente anche a sin. trattata conservativamente;

- herpes

simplex recidivante in tt. ciclico (…)"

(doc. C; n.d.r.: le

sottolineature sono della redattrice)

Nella medesima occasione

il medico curante dell'assicurato ha inoltre evidenziato quanto segue:

" (…) Non

viene compreso dal sogg. la riduzione del grado di invalidità, la quale avrebbe

dovuto piuttosto essere aumentata vista l'apparizione di nuove patologie. Per i

dolori egli assume all'occ. del Vimovo ev. associato a Mydocalm. Vista la già

lunga permanenza in assenza di qualsiasi attività lavorativa, il

peggioramento sopra descritto e quello riportato nella mia lettera del

28.05.15, il reinserimento anche solo parziale nel ciclo lavorativo, risulta

essere alquanto difficile. (…)"

(doc. C; n.d.r.: le sottolineature sono della redattrice).

Considerandi

Il dr. med. __________ del

SMR, nell’annotazione del 23 ottobre 2015, dopo aver rilevato che con la

richiesta di revisione è stata posta la nuova diagnosi di sindrome delle

apnee notturne trattata con buon compenso e dopo aver elencato le diagnosi

riportate nel predetto rapporto del medico curante (segnatamente: ipertensione

arteriosa ben controllata; ipercolesterolemia; dolori cronici alla spalla

sinistra, tendinopatia del sovraspinato e lieve borsite; episodi di

claustrofobia e sindrome femoropatellare destra trattata conservativamente),

ha ribadito che "dalla documentazione prodotta non risulta assolutamente

giustificabile una ulteriore riduzione della CL esigibile dell'assicurato già a

beneficio di rendita AI 1/2" (doc. V 1; n.d.r.: le sottolineature sono

della redattrice).

Sempre dinanzi a questa Corte, l’insorgente ha prodotto il rapporto del 1°

dicembre 2015 del dr. med. __________, che ha puntualizzato quanto segue:

" (…) Risultano

essere nuove le diagnosi a), c), f), g), h) [n.d.r.: ipertensione

arteriosa ben controllata con coveram 5/5; dolori cronici spalla sinistra

(tendinopatia del sovraspinato e lieve borsite) e recentemente anche alla

spalla ds.; herpes simplex recidivante in tt. ciclico; sindrome delle apnee

notturne e cefalea cronica episodica primaria a carattere misto tensivo ed

emicranico). Le patologie croniche sono tuttora presenti e determinano

prevalentemente l'inabilità lavorativa. I trattamenti medicamentosi hanno

unicamente un influsso parziale sul decorso delle varie patologie. Trattasi di

un P. polimorbido e pluri-indagato, il quale non ha più lavorato dal 2001.

Il peggioramento della salute globale risulta essere progressivamente

peggiorato in seguito all'apparizione delle ultime patologie a partire circa da

aprile 2014. Non tutti i disturbi accusati dal paziente sono comunque sempre

obiettivabili o misurabili. Il peggioramento consiste nell'accentuazione della

sintotologia dolorosa sia a livello della colonna vertebrale cervicale e

lombare, nell'apparizione di una cefalea mista tensivo emicranica, nella

contrattura della muscolatura paravertebrale, nel persistere di una

sintomatologia ansiosa-depressiva con crisi di panico, nell'accentuazione dei

disturbi degenerativi agli arti interiori ed alle articolazioni vertebrali (…)."

(doc. D; n.d.r.: le sottolineature sono della redattrice).

Nella medesima occasione

il medico curante dell'assicurato ha inoltre evidenziato quanto segue:

" (…) Il

P. non è in grado di portare pesi, di camminare per tratti prolungati oltre

300-400 m, di alzare e spostare pesi, di restare a lungo nella stessa

posizione, anche se questa dovesse essere seduta, ha difficoltà a dormire a

causa dei dolori. Il trattamento attuale consiste in: Xefo 8 mg (1),

Simvastatin 20 mg (1), Cymbalta 60 mg (1), Coveram 5/5 (1), Vimovo in R.,

Dafalgan 1 g. in R (…)." (doc. D)

Il dr. med. __________ del

SMR, nell’annotazione dell'11 dicembre 2015, ha evidenziato, in merito al

predetto rapporto del medico curante, che: "la motilità delle spalle

era simmetrica, indolore e fisiologia; la RM della cervicale nel

2014.

aveva escluso qualsiasi tipo di patologia; mobilità delle ginocchia

simmetrica, assenza di segni sospetti per meniscopatia; Sindrome delle apnee

trattata con buon successo con oral device; Sintomatologia ansioso-depressiva

trattata con Cymbalta". Nel contempo ha evidenziato, come nel

citato rapporto, fossero "elencate ulteriori patologie assolutamente

non invalidanti quale ipertensione arteriosa ben controllata,

ipercolesterolemia, herpes simplex". Il

medico del SMR ha quindi concluso che non poteva che "confermare

l'assenza di una sostanziale modifica dello stato di salute dell'assicurato già

a beneficio di rendita parziale. Dall'attuale rapporto del curante non risulta

uno stato clinico che possa giustificare una sostanziale e oggettivabile

modifica dello stato di salute e una non esigibilità di una capacità lavorativa

parziale". (doc. XII 1; n.d.r.: le sottolineature sono della

redattrice).

L’insorgente ha quindi

prodotto il rapporto del 7 gennaio 2016 del medico curante, che ha

puntualizzato quanto segue:

" (…) il

P. è stato sottoposto soprattutto negli ultimi due anni a vari esami e

trattamenti specialistici sia presso l'Ospedale __________, sia presso

l'Ospedale __________ della __________, sia presso l'Ospedale __________ di __________,

sia presso il __________, sia da parte del dott. __________. Chiaramente

sono presenti delle patologie presso il paziente che non hanno alcun,

rispettivamente poco influsso sull'inabilità lavorativa in quanto migliorabili

con trattamento medicamentoso oppure con apparecchi medici: l'ipertensione

arteriosa, l’ipercolesterinemia, l'herpes simplex, la sindrome delle apnee

ostruttive nel sonno e in parte la sindrome femoropatellare algica bilaterale.

Restano comunque dolori importanti della colonna lombare con la nota

ernia lombare paramediana sin. L5/81 in presenza di alterazioni degenerative senza

sindrome radicolare, per cui non e indicato l'intervento chirurgico; i

dolori della sindrome cervicale cronica senza compressioni radicolari

evidenti ma faccettopatie articolari C4-05, C5-C6, e C6-07, sottoposte a

trattamento infiltrativo, ma con miglioramento solo momentaneo; la periartropatia

omeroscapolare prevalente a sin. ma ultimamente presente anche a ds. con

tendopatia dei mm. sovra- e sottospinati a sin., lesione parziale del

sovraspinoso su probabile conflitto sottoacromiale. Poiché i dolori al cinto

scapolare non gli permettono un sonno riposante, verrà sottoposto prossimamente

a valutazione dal prof. __________ per valutare l'indicazione di un'eventuale

artroscopia con decompressione sotto-acromiale. Alla spalla sin, egli è stato

sottoposto il 17.11.2014 dal dott. __________, spec. in terapia del dolore, ad

infiltrazione articolare e periarticolare con beneficio transitorio durato due

settimane, poi i dolori sono ritornati allo stato quo, benché successivamente

abbia effettuato un trattamento fisioterapico, dolori sono causa di uno stato

depressivo-ansioso cronico accompagnati da episodi di crisi di panico e

claustrofobia (certi esami MRI sono stati perciò in anestesia generale). La

cervicalgia cronica mista assilla tuttora il paziente senza benefici da

trattamenti fisioterapici e medicamentosi. (…)" (doc. E2; n.d.r.:

le sottolineature sono della redattrice).

Nella medesima occasione

il dr. med. __________ ha inoltre sottolineato quanto segue:

" (…) Il

P. non è in grado di eseguire lavori che sollecitano il cinto lombare, il cinto

scapolare, non e in grado di spostare pesi oltre due-tre kg., deve

continuamente avere la possibilità di spostarsi da una posizione ad un'altra,

non e in grado di mantenere per più di 15 min. la stessa posizione, la

deambulazione e rallentata e fortemente ridotta in lunghezza; i dolori cronici

gli impediscono una concentrazione prolungata. Penso che non esista datore

di lavoro che accetti di assumere anche per lavori leggeri ed a tempo parziale

il P. a margine. La professione precedente di macellaio non e possibile. La

lunga persistenza in stato di inattività fanno supporre un'evoluzione negative.

Nulla comunque impedisce il tentativo di una riqualifica professionale

(…)" (doc. E2; n.d.r.: le sottolineature sono della redattrice).

Il dr. med. __________ del

SMR, nell’annotazione del 18 gennaio 2016, ha evidenziato, in merito al

predetto rapporto del medico curante, che quest'ultimo: "riconferma

la valutazione di una CL molto ridotta. (…). non risulta un peggioramento

oggettivato di una CL già riconosciuta quale ridotta in precedenza

(…)"

(doc. 149)

In concreto l’insorgente,

chiamato a dimostrare che rispetto all’ultima decisione del 28 settembre 2007 -

confermata da questa Corte con sentenza 32.2007.337 del 22 ottobre 2008,

cresciuta incontestata in giudicato - vi è stato un peggioramento del suo stato

di salute, non ha reso verosimile una modifica della sua situazione

valetudinaria tale da incidere sulla capacità lavorativa nella precedente o in

altre attività.

Il dr. med. __________ si

è limitato in sostanza a riprendere elementi d’anamnesi già noti e valutati

nell'ambito della procedura sfociata nella decisione del 28 settembre 2007 -

confermata con sentenza 32.2007.337 del 22 ottobre 2008, cresciuta incontestata

in giudicato, dal TCA - dalle quali, come già riportato in narrativa, non vi

era valido motivo per scostarsi. Per quanto concerne l'asserita esacerbazione

dei dolori cronici, il medico curante dell'assicurato ha puntualizzato che

questi ultimi sono soggettivamente peggiorati (cfr. domanda di revisione

inoltrata il 28 maggio 2015 al doc. AI 139-1; n.d.r.: sottolineatura della

sottoscritta; a questo proposito cfr. altresì documentazione medica agli atti

di cui ai doc. AI 139-2/15). Per quanto concerne invece le nuove diagnosi

poste, questo TCA - attentamente vagliato l’insieme della documentazione medica

agli atti (cfr., in particolare, doc. AI 139-2/15) - non ha motivo di

distanziarsi dall'apprezzamento dell'11 dicembre 2015, peraltro confermato

nell’annotazione del 18 gennaio 2016, del dr. med. __________ del SMR, giusta

il quale "la motilità delle spalle era simmetrica, indolore e

fisiologia; la RM della cervicale nel 2014 aveva escluso qualsiasi tipo

di patologia; mobilità delle ginocchia simmetrica, assenza di segni sospetti

per meniscopatia; Sindrome delle apnee trattata con buon successo con oral-device;

Sintomatologia ansioso-depressiva trattata con Cymbalta" e qualifica

le "elencate ulteriori patologie assolutamente non invalidanti quale

ipertensione arteriosa ben controllata, ipercolesterolemia, herpes simplex".

Giova qui ricordare un

principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello

secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista

(cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di

prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo

paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23

aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid.

3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des

assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach,

Basilea 2000, p. 269s.).

Il TF

ha affermato che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di

trattamento anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare

sulla posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06

del 31 gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).

Non

essendo stata resa verosimile una notevole modifica nelle condizioni di salute

e/o economiche dell’assicurato, secondo questo Tribunale, giustamente l’UAI non

è entrato nel merito della nuova richiesta di prestazioni.

Ciò

non toglie che, ritenuto come il presente giudizio non pregiudica eventuali

suoi diritti nei confronti dell’AI insorti in epoca successiva alla data

decisiva del provvedimento in lite, il quale delimita il potere cognitivo del

giudice (cfr. DTF 130 V 140 e 129 V 4), il ricorrente ha se del caso la facoltà

di presentare un’ulteriore nuova domanda di prestazioni, adducendo una

rilevante modifica della situazione valetudinaria ed allegando la pertinente

documentazione medica relativa ad eventuali nuovi o maggiori disturbi che

potrebbero influire sul grado d’inabilità.

2.7

Secondo l'art. 29 cpv. 2

Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata

fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza

riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009;

STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico

dell’assicurato.

Quest’ultimo chiede

tuttavia di essere messa al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il

gratuito patrocinio (doc. I, pag. 5).

Ai sensi dell’art. 61 lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve

essere garantito il diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo

giustificano, il ricorrente può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale

norma di legge rispecchia sostanzialmente il tenore del vecchio art. 85 cpv. 2

lett. f LAVS, rimasto in vigore sino al 31 dicembre 2002, il quale prevedeva

che l’autorità di ricorso doveva garantire il diritto di farsi patrocinare, se

del caso, l’assistenza giudiziaria. L’art. 61 lett. f LPGA mantiene il principio

che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si

esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa

indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, op. cit., ad art.

61, n. 86, pag. 626).

A norma dell’art. 3 cpv. 1 della Legge sull’assistenza giudiziaria

e sul patrocinio d’ufficio [LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011,

l’assistenza giudiziaria si estende all’esenzione dagli anticipi e dalle

cauzioni; all’esenzione dalle tasse e spese processuali; all’ammissione al

gratuito patrocinio.

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria sono in principio dati se

l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è necessario o

perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito positivo (DTF

125.

V 202 consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti).

Nella presente fattispecie la vertenza era palesemente priva di esito

favorevole, in quanto la situazione valetudinaria dell’interessato - come

espressamente indicato dal medico del SMR - non ha subìto delle modifiche

rispetto al passato, in grado di giustificare un’entrata in materia.

In simili condizioni, non

essendo realizzato nel caso in esame uno dei tre presupposti cumulativi, la

domanda di assistenza giudiziaria deve quindi essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. L'istanza tendente alla

concessione dell'assistenza giudiziaria è respinta.

3. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti