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Decisione

32.2015.155

Verifica del calcolo della rendita d'invalidità. Confermato l'ammontare della rendita, in particolare il reddito annuo medio, comprensivo degli accrediti per compiti educativi

21 settembre 2016Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

I

periodi di contribuzione tra il 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento

assicurato e il sorgere del diritto alla rendita possono essere computati per

colmare lacune di contribuzione. I redditi provenienti da un'attività lucrativa

realizzati durante questo periodo non sono tuttavia presi in considerazione per

il calcolo della rendita (art. 52c OAVS).

Il

periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero

di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter

cpv. 1 LAVS).

Secondo

l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi,

durante i quali:

- una

persona ha pagato i contributi (lett. a);

- il

suo coniuge, secondo l’art. 3 capoverso 3 LAVS, ha versato almeno il doppio del

contributo minimo (lett. b);

- possono

essere computati accrediti per compiti educativi o d’assistenza (lett. c).

Inoltre,

la rendita è calcolata in base al reddito annuo medio (RAM) dell'assicurato

(art. 29 quater LAVS).

Esso

si compone:

- dei

redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);

- degli

accrediti per compiti educativi (lett. b);

- degli

accrediti per compiti assistenziali (lett. c).

La

somma dei redditi dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il

fattore di cui all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 e art. 33ter LAVS).

Il

reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa

rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per

il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS).

Il

reddito annuo determinante (indicato sulla decisione) non corrisponde dunque

necessariamente all'ultimo reddito conseguito dall'assicurato, ma serve

unicamente a fissare la corrispondente rendita.

Sono

presi in considerazione unicamente i redditi da un’attivi-tà lucrativa

sui quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).

I

contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono

moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione

previsto dall’art. 5 capoverso 1; essi sono computati come reddito di

un’attività lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).

Secondo

l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito

durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per

metà a ciascun coniuge se:

- entrambi

i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);

- una

persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia (lett. b);

- il

matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).

Tuttavia

sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi

conseguiti:

- tra

il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che

precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per

primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e

- i

periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS, con

riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).

Secondo

l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti

educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato

l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi

cfr. art. 52e e f OAVS).

Generalmente

l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio (marg.

5316 delle Direttive sulle rendite edite dall’UFAS [DR]) e cessa con il

compimento del 16mo anno di età dell’ultimo figlio (marg. 5320 DR).

Tuttavia

nessun accredito è attribuito per l’anno in cui sorge il diritto, mentre è

riconosciuto per l’anno in cui tale diritto si estingue (art. 52f cpv. 1 OAVS).

L’ammontare

dell’accredito corrisponde al triplo dell’importo della rendita di vecchiaia

annua minima al momento dell’inizio del diritto alla rendita (art. 29 sexies cpv.

2 LAVS).

L’accredito

assegnato alle persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è

Considerandi

tuttavia ripartito per metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).

2.4

Nel

proprio ricorso l’assicurato, come accennato (cfr. consid. 1.4), ha contestato l’importo

della rendita versata in quanto ritenuto troppo basso.

Al

riguardo va precisato quanto segue.

Secondo

l’art. 37 LAI l'importo delle rendite d'invalidità corrisponde a quello delle

rendite di vecchiaia dell'AVS.

Giusta

l’art. l’art. 34 LAVS, che regola il calcolo e l’importo della rendita completa,

la rendita mensile di vecchiaia si compone di (formula delle rendite): a. una

frazione dell'importo minimo della rendita di vecchiaia (parte fissa della

rendita); b. una frazione del reddito annuo medio determinante (parte variabile

della rendita) (cpv. 1).

Sono

applicabili le disposizioni seguenti: a. se il reddito annuo medio determinante

è inferiore o uguale all'importo minimo della rendita di vecchiaia moltiplicato

per 36, la parte fissa della rendita equivale all'importo minimo della rendita

di vecchiaia moltiplicato per 74/100 e la parte variabile equivale al reddito

annuo medio determinante moltiplicato per 13/600; b. se il reddito annuo medio

determinante è superiore all'importo minimo della rendita semplice di vecchiaia

moltiplicato per 36, la parte fissa della rendita equivale all'importo minimo

della rendita di vecchiaia moltiplicato per 104/100, e la parte variabile

equivale al reddito annuo medio determinante moltiplicato per 8/600 (cpv. 2).

L'importo

massimo della rendita corrisponde al doppio dell'importo minimo (cpv. 3).

L'importo

minimo è pagato fino a un reddito annuo medio determinante uguale a dodici

volte il suo ammontare e l'importo massimo a partire da un reddito annuo medio

determinante uguale o superiore a settantadue volte l'importo minimo (cpv. 4).

L'importo

minimo della rendita completa di vecchiaia di 1175 franchi corrisponde a un

indice delle rendite di 213,6 punti (cpv. 5).

Ne

discende che, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, l’importo della

rendita non corrisponde ad una percentuale dell’ultimo reddito percepito prima

dell’insorgenza dell’invalidità. I criteri per fissare l’importo della rendita

sono infatti fissati dalla legge.

Dall’esame

degli atti della Cassa __________ (competente per eseguire il calcolo della

rendita; art. 60 cpv. 1 lett b LAI) risulta che la Cassa ha correttamente

proceduto al calcolo della rendita fondandosi sugli anni di contribuzione dal

1° gennaio 1975 (anno susseguente il compimento del 20esimo anno di età) al 31

dicembre 2005 (anno precedente l’inizio del diritto alla rendita) e applicando

(non risultando delle lacune contributive durante questo periodo) la scala 44.

La

somma dei redditi da attività lucrativa del ricorrente, in concreto fr. 629'872

(cfr. doc. 98 incarto Cassa), va rivalutata in funzione dell’indice previsto

per l’adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi e dei salari di cui

all’art. 33ter LAVS (art. 30 cpv. 1 LAVS). Il fattore di rivalutazione è stabilito

dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le modalità di

calcolo esposte all’art. 51bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è contenuto

nelle tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite dall’UFAS, il

cui uso è obbligatorio (art. 30bis LAVS, art. 51 OAVS) e varia a seconda della

prima registrazione sul conto individuale dell’assicurato determinante per la

rendita.

Nel

caso che ci occupa la prima registrazione determinante da prendere in

considerazione è quella del 1975.

Pertanto,

dalle citate tavole, il fattore di rivalutazione risulta essere l’1.142.

La

somma dei redditi rivalutati va poi divisa per il periodo effettivo di contribuzione

(in concreto: 31 anni).

Ne

discende che la media dei redditi da attività lucrativa, anno livello 2006, si

fissa in fr. 23'204 (629'872 x 1.141 : 31 anni).

Per

ogni anno in cui l’assicurato ha provveduto all’educazione dei figli minori di

16.

anni è assegnato un accredito per compiti educativi. Dal matrimonio sono

nati i figli __________ (1981) e __________ (1986) (cfr. il libretto di famiglia

sub doc. 116-118 incarto Cassa).

Vanno

pertanto attribuiti accrediti dal 1982 (anno susseguente la nascita del 1°

figlio) al 2002 (compimento del 16° anno di età dell’ultimogenito).

L’accredito

per le persone coniugate durante gli anni civili di matrimonio è ripartito per

metà tra i coniugi (art. 29 sexies cpv. 3 LAVS).

La

media dell’accredito per compiti educativi (intero) è determinata secondo la

seguente formula: rendita di vecchiaia annua minima x 3 x numero di bonifici

educativi : durata di contribuzione computabile.

In

concreto, computati 21 mezzi accrediti, nel 2006 gli accrediti ammontavano a

fr. 13'108 (1'075 x 12 x 3 x 10.5 : 31).

Alla

luce di quanto sopra esposto il reddito annuo medio della rendita corrisponde,

nel 2006 al momento del primo calcolo della rendita d’invalidità, a fr. 37'410

(23'204 + 13'108; arrotondato al limite superiore conformemente alle tabelle

edite dall’UFAS), mentre aggiornato allo stato attuale corrisponde a fr. 40'890

per un importo mensile di rendita di fr. 1'755.

In

conclusione, nel caso di specie, dopo attento esame degli atti dell'incarto,

questo TCA non può che confermare l'esattezza del calcolo operato dalla Cassa.

A

titolo abbondanziale va ricordato che qualora la rendita d’invalidità non fosse

sufficiente per far fronte al fabbisogno minimo, l’assicurato può richiedere,

per il tramite dell’agenzia AVS del Comune di domicilio, una prestazione

complementare (art. 112a Cost. fed.).

2.5

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti