32.2015.157
A ragione UAI ha rifiutato di riconoscere all'assicurato una rendita AI,visto che egli,grazie alla riformazione professionale concessagli e conclusa con successo,non subisce discapito economico alcuno
2 agosto 2016Italiano28 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2015.157
cr
Lugano
2 agosto 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 20 ottobre 2015 di
RI 1
contro
la decisione del 21 settembre 2015 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1981, di
professione elettricista, nel mese di febbraio 2010 ha presentato una richiesta
di prestazioni AI per adulti volta ad ottenere dei provvedimenti di
integrazione professionale o una rendita (cfr. doc. 4/1-9), poiché a seguito di
alcuni infortuni subiti al ginocchio sinistro e dei successivi numerosi
interventi chirurgici di plastica legamentare cui ha dovuto sottoporsi, è stato
costretto a cessare l’attività di elettricista (doc. 20).
1.2. In data 17 maggio 2010
l’Ufficio AI ha accordato all’assicurato, quale provvedimento di intervento
tempestivo, l’assunzione dei costi di un corso di bilancio personale e
professionale da fine maggio 2010 a fine giugno 2010 (doc. 25), seguito, come
da comunicazione del 2 agosto 2010, dall’assunzione dei costi per un corso
intensivo di tedesco (doc. 37), poi completato con un corso di tedesco di 30
lezioni da metà novembre 2010 (doc. 42).
1.3. Esperiti gli accertamenti del
caso, l’Ufficio AI, con progetto di decisione del 6 dicembre 2010 (doc. 47),
poi confermato con decisione del 12 gennaio 2011 (doc. 52) ha, da un lato,
negato all’assicurato il diritto ad una rendita di invalidità essendo il grado
di invalidità inferiore al 40%, mentre, dall’altro, ha ritenuto adempiuti i presupposti
necessari per riconoscergli il diritto a provvedimenti professionali.
1.4. Vista la disponibilità manifestata
dall’assicurato in data 7 gennaio 2011 ad intraprendere una riformazione
professionale (doc. 53), con scritto del 3 giugno 2011, l’Ufficio AI ha quindi comunicato
all’interessato che avrebbe assunto i costi per una riqualifica quale impiegato
di commercio presso Ingrado di Locarno, dal 1° luglio 2011 al 30 giugno 2014
(doc. 62).
Con ulteriore
comunicazione del 25 giugno 2012, l’amministrazione ha pure concesso
all’interessato l’assunzione dei costi per un corso di inglese di 30 lezioni
dal 18 giugno 2012 a fine agosto 2012 (doc. 70). A tale corso hanno poi fatto
seguito, sempre a carico dell’Ufficio AI, altre 30 lezioni da inizio ottobre
2012 a fine anno 2012 (doc. 74) ed ulteriori 30 lezioni a partire dal 15
febbraio 2013 (doc. 82).
In data 6 agosto 2014 -
dopo avere appreso che l’interessato non aveva superato gli esami di fine
tirocinio per impiegati di commercio (cfr. doc. 90 e doc. 92) - l’Ufficio AI ha
concesso a RI 1 il prolungamento della garanzia per una riformazione
professionale, sempre presso __________ di __________, dal 1° luglio 2014 al 30
giugno 2015 (doc. 95).
L’assicurato ha infine superato
gli esami di fine tirocinio, come risulta dal certificato delle note della
Divisione della formazione professionale del 1° luglio 2015 (doc. 114).
Con comunicazione del 6
luglio 2015, l’Ufficio AI ha assunto le spese per il prolungamento della
riqualifica in qualità di impiegato di commercio dell’assicurato presso __________
di __________ dal 1° luglio 2015 al 31 luglio 2015 (doc. 117).
1.5. Con comunicazione del 28
agosto 2015, l’Ufficio AI, dopo essersi complimentato con l’assicurato per
l’ottenimento del diploma di impiegato di commercio e dopo avere effettuato il
confronto dei redditi, lo ha informato a proposito della chiusura del caso “in
quanto lei risulta convenientemente reintegrato”, ritenuto che “grazie alla
riformazione quale impiegato di commercio (profilo B) il discapito conseguibile
nella nuova attività permette il totale recupero della capacità di guadagno”
(doc. 121).
Come richiesto dall’assicurato
con scritto del 17 settembre 2015 (doc. 122), in data 21 settembre 2015,
l’Ufficio AI ha emesso la decisione formale con la quale ha confermato di
ritenere conclusa la lavorazione della pratica in quanto l’assicurato “risulta
convenientemente reintegrato senza diritto ad una rendita”, in mancanza di un
grado di invalidità (doc. 123).
1.6. Con
tempestivo ricorso del 20 ottobre 2015, l’assicurato ha contestato l’ammontare
del reddito da invalido calcolato con riferimento ai dati statistici RSS delle
categorie professionali indicate dall’amministrazione, pari a fr. 5'804
mensili, a suo avviso “non realistico”, evidenziando che in Ticino “un simile
salario per una persona come me che deve inserirsi nel mercato del lavoro
partendo dalla base di una riqualifica, di fatto, come se avessi terminato un
apprendistato a vent’anni, non è offerto da nessuna azienda o servizio
pubblico”.
A
conferma di quanto addotto, il ricorrente ha rilevato che “la realtà è che ho
potuto lavorare presso __________ di __________ durante il mese di agosto (una
supplenza) e il mio primo salario dopo la riqualifica è stato di 3'472.10 CHF
lordi per 13 mensilità” (doc. I).
1.7. L’Ufficio
AI, in risposta, ha chiesto che il ricorso venga respinto con argomenti di cui
si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto (cfr. doc. V).
1.8. Con scritto datato 25 ottobre
2015, ma messo alla posta il 26 novembre 2015, l’assicurato ha ribadito quanto
già indicato in sede ricorsuale, trasmettendo al TCA copia del contratto
individuale d’impiego con __________ del 5 agosto 2015 (doc. VII + A).
1.9. Con osservazioni del 7
dicembre 2015, l’Ufficio AI si è limitato a richiamare il contenuto della
risposta di causa e della decisione impugnata, chiedendo nuovamente la
reiezione del ricorso (doc. IX).
Questo scritto è stato
trasmesso all’assicurato (doc. X), per conoscenza.
1.10. In data 16 dicembre 2015,
l’Ufficio AI ha trasmesso al TCA, quale ulteriore mezzo di prova, “la decisione
su opposizione del 9 dicembre 2015 emanata dalla __________ nella parallela
procedura in ambito LAINF, dalla quale risulta un discapito economico pari
all’1.2%” (doc. XI + 1).
1.11. Con scritto del 7 gennaio
2016, l’assicurato ha nuovamente ripetuto quanto già esposto in sede
ricorsuale, rilevando che “in Ticino la paga media di una persona che svolge il
mio mestiere è di fr. 4’574 CHF mensili”, aggiungendo che “se voi siete in
grado di potermi offrire un lavoro con un salario come da voi dichiarato sarei
seriamente interessato a prenderlo in seria considerazione” (doc. XIII e doc.
XIV).
Queste considerazioni
dell’assicurato sono state trasmesse all’amministrazione (doc. XV), per
conoscenza.
2.1. Il TCA è chiamato a stabilire
se a ragione, oppure no, l’Ufficio AI ha rifiutato di riconoscere
all’assicurato il diritto ad una rendita di invalidità, ritenendo che la
riformazione quale impiegato di commercio conclusa con successo abbia permesso
a quest’ultimo il completo recupero della capacità di guadagno.
Secondo l'art. 4 cpv. 1
LAI in relazione con gli artt. 7 e 8 LPGA, con invalidità s'intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio.
Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991,
pag. 216 segg.).
L'art. 28 cpv. 1 LAI prevede che l'assicurato ha
diritto ad una rendita se: a. la sua capacità al guadagno o la sua capacità di
svolgere le mansioni consuete non può essere ristabilita, mantenuta o
migliorata mediante provvedimenti d'integrazione ragionevolmente esigibili; b.
ha avuto un'incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante
un anno senza notevole interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido
(art. 8 LPGA) almeno al 40%.
L'art. 28 cpv. 2 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto ad
una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se
sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al
50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
In virtù dell'art. 28a cpv. 1 LAI, per valutare
l'invalidità di un assicurato che esercita un'attività lucrativa si applica
l'articolo 16 LPGA. Il Consiglio federale definisce il reddito lavorativo determinante
per la valutazione dell'invalidità.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo
il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) ed il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in
attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del
lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale
del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b;
Pratique VSI 2000 pag. 84 consid. 1b).
L'assicurazione per l'invalidità non è tenuta a rispondere qualora
l'assicurato, in ragione della sua età, di una carente formazione oppure a
causa di difficoltà di apprendimento o linguistiche, non riesce a trovare
concretamente un'occupazione (cfr. STF 9C_603/2015 del 25 aprile 2016 consid.
6.1 e 6.1.1.).
Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non
tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione
professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dell'assicurato (RCC
1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit., pag. 232). La misura
dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la
valutazione della residua capacità al guadagno.
Fatti
I due redditi, dalla cui differenza emerge il grado
dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa (cfr. STF
9C_632/2015 del 4 aprile 2016). Se ciò non è possibile, devono essere calcolati
sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV
Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).
2.2. Per poter graduare
l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre
di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri
specialisti.
Il
compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF
9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4
pag. 261; 115 V 133
consid. 2 pag. 134; 114 V 310
consid. 3c pag. 314; 105 V 156
consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività
professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né
l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o
rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007;
STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF
122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),
bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
2.3. Nel caso di specie, è
indubbio e non oggetto di contestazione tra le parti il fatto che l’assicurato,
come indicato dal dr. __________ del SMR nelle annotazioni del 23 giugno 2010
(cfr. doc. 30-1), non possa più, a causa del danno alla salute, svolgere la
propria precedente professione di elettricista, mentre sia totalmente abile al
lavoro in attività adatte, rispettose dei suoi limiti funzionali (cfr. doc. 52).
Altrettanto pacifico il
fatto che l’attività di impiegato di commercio, nella quale l’assicurato si è
diplomato ottenendo l’attestato federale di capacità (AFC) grazie ai
provvedimenti professionali riconosciutigli dall’Ufficio AI, sia del tutto
rispettosa delle limitazioni funzionali dell’interessato (cfr. doc. 45, 56 e 59).
Non occorre, quindi,
dilungarsi oltre sull’argomento.
2.4. Si tratta ora
di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.
Ai
fini della valutazione economica, l’amministrazione ha proceduto alla
determinazione del grado d’invalidità mediante il consueto raffronto dei
redditi.
A tal fine nella decisione
impugnata, l’Ufficio AI ha quantificato il reddito che l’assicurato avrebbe
potuto percepire da sano nel 2009 in fr. 66'547.-- conformemente a quanto
indicato dal datore di lavoro nel questionario compilato in data 12 aprile 2010
(cfr. doc. 13-3), che aggiornato “al dato statistico disponibile (2013) è di
CHF 68’813.--” (cfr. doc. 123).
Quanto al reddito da
invalido, l’Ufficio AI ha osservato che “per determinare quanto avrebbe
guadagnato senza il danno alla salute nel 2013, si fa riferimento alla media
dei dati statistici RSS delle categorie professionali comprese dalla 45 alla 95
(settore dei servizi, livello di qualifica 3, uomo), si ottiene così un salario
mensile di CHF 5'804.- che corrisponde ad un salario annuo di CHF 69'648.- (12
mensilità)” (doc. 123).
Dal raffronto dei redditi
tra il reddito da valido di fr. 68’813.-- e il reddito da invalido di fr. 69’648.--
non è quindi emersa perdita di guadagno alcuna, motivo per il quale l’Ufficio AI
ha considerato l’assicurato convenientemente reintegrato senza diritto ad una
rendita di invalidità (doc. 123).
2.5. Con il presente ricorso
l’assicurato non ha contestato il reddito da valido, ma unicamente quello da
invalido, a suo avviso irrealistico in quanto “in Ticino la paga media di una
persona che svolge il mio mestiere è di fr. 4’574 mensili” e aggiungendo che il
suo primo salario dopo la riqualifica, per una supplenza di un mese presso __________
di __________, è stato di fr. 3’472.10 lordi mensili”, come risulta dal
contratto di lavoro del 5 agosto 2015 (doc. I; doc. VII + A; doc. XIII e doc. XIV).
2.6. Preliminarmente va ricordato
che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il
momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222;
cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3
febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18
ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr.
11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA
del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
Nel caso di specie, visto
che a norma dell’art. 29 cpv. 2 LAI il diritto ad una rendita non nasce finché
l’assicurato può pretendere un’indennità giornaliera ai sensi dell’art. 22 LAI
(ossia un’indennità riconosciuta durante l’esecuzione dei provvedimenti
professionali), sono determinanti i dati del 2015, avendo l’assicurato portato
a termine la propria riformazione professionale nel mese di giugno 2015.
L’amministrazione
ha eseguito il raffronto dei redditi con riferimento all’anno 2013, motivo per
il quale il reddito da valido e quello da invalido sono da aggiornare al 2015.
2.7. Per quel che concerne il reddito
da valido, l’UAI ha quantificato il reddito che l’assicurato avrebbe
potuto percepire da sano nel 2009 in fr. 66'547.-- conformemente a quanto
indicato dalla ditta __________ di __________ (cfr. questionario del dal datore
di lavoro del 12 aprile 2010, doc. 13-3) e ha poi proceduto ad aggiornare tale
importo al 2013 secondo i dati statistici a disposizione, giungendo ad un
importo di fr. 68’813.--.
Nonostante non sia oggetto di
contestazione da parte del ricorrente, il TCA, dovendo in ogni caso procedere
all’aggiornamento del reddito da valido al 2015 (cfr. consid. 2.6.), rileva che
in ambito LAINF, nella decisione su opposizione del 9 dicembre 2015 trasmessa a
questo Tribunale dall’Ufficio AI in data 16 dicembre 2015 (cfr. doc. XI/1) e
oggetto dell’incarto LAINF 35.2016.22, l’Istituto assicuratore ha fissato in
fr. 68'047.-- il reddito da valido dell’interessato aggiornato al 2015.
L’assicuratore LAINF è giunto a
tale risultato partendo dal reddito da valido di fr. 66'547.-- per il 2009 indicato
dal precedente datore di lavoro dell’interessato, poi aggiornato tenendo conto
degli aumenti salariali annui risultanti dal CCL nel ramo svizzero
dell’installazione elettrica e dell’installazione delle telecomunicazioni, per
un importo finale di fr. 68'046.64 (cfr. doc. 114 e doc. 175 fascicolo 2
incarto LAINF 35.2016.22).
Il TCA ritiene corretto
tale modo di agire dell’assicuratore LAINF e può farlo proprio.
2.8. Per quanto riguarda il reddito
da invalido, va ricordato
che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta
dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa
e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante
dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario
sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).
In una sentenza 8C_695/2015 del 19 novembre 2015, il Tribunale
federale ha applicato, per la determinazione dei redditi da raffrontare,
l’edizione 2012 della rilevazione della struttura dei salari
(RSS), senza alcuna particolare riserva (si vedano pure, ad esempio, le
sentenze UV.2014.00277 del 31 agosto 2015 consid. 3.2.2 del Tribunale delle
assicurazioni del Canton Zurigo e 200 2015 853 del 17 dicembre 2015 consid.
4.6.2 del Tribunale amministrativo del Canton Berna).
In una sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 3.4, il Tribunale
federale ha confermato l'applicazione da parte del Tribunale amministrativo
federale, per la determinazione dei redditi da raffrontare, dell'edizione 2010
della rilevazione della struttura dei salari (RSS), considerato
che la decisione amministrativa litigiosa era stata emessa il 4 gennaio 2013 e
l'UAIE non poteva pertanto disporre dei dati del 2012, la cui
pubblicazione era avvenuta solo nel corso del mese di ottobre 2014 (cfr.
lettera circolare AI n. 328 dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali,
UFAS, del 22 ottobre 2014), consolidando così la giurisprudenza secondo la
quale sono determinanti i dati statistici più attuali a disposizione al momento
della decisione di rendita (cfr. STF 8C_78/2015 del 10 luglio 2015 consid 4 e
9C_526/2015 dell'11 settembre 2015 consid. 3.2.2).
2.9. In una sentenza 8C_989/2009
del 31 maggio 2010 il Tribunale federale ha stabilito che, a torto, questa
Corte ha fissato il reddito da invalido fondandosi sui dati statistici anziché
prendere in considerazione il reddito effettivamente conseguito dall'assicurato
e ha in particolare rilevato:
" (…)
4.1 Per determinare il reddito da invalido fa stato in primo luogo
la situazione salariale concreta dell'assicurato, a condizione che
cumulativamente il rapporto di lavoro sia particolarmente stabile, egli sfrutti
in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua, il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale (DTF 126 V 75 consid. 3b/aa pag. 76 e la
giurisprudenza ivi citata). Qualora difettino indicazioni economiche effettive,
possono essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali, come
Considerandi
risultano dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS; DTF 126 V 75 consid. 3b/bb pag. 76 con riferimenti)
oppure quelli deducibili dalla documentazione dell'Istituto nazionale svizzero
di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) relativa ai posti di lavoro (DPL;
sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 40/98 del 1° marzo 1999, in RAMI 1999 no. U 343 pag. 412). In particolare il reddito ipotetico da invalido deve essere
accertato in base alla tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi
nazionali (svizzeri) conseguibili nel settore privato.
(…)
6.
6.1
Dopo aver concluso con successo, come detto, il 31 dicembre
2007, la riformazione professionale a carico dell'AI, B.________ si è iscritto
all'assicurazione disoccupazione. Con effetto dal 6 giugno 2008 è quindi stato
assunto a tempo indeterminato dalla P.________ SA in qualità di gerente "in
possesso di un certificato di capacità per esercenti tipo I", percependo
un salario di fr. 4'100.- mensili (pari a fr. 53'300.- annui). Quest'ultima
circostanza non poteva essere nota all'assicuratore infortuni al momento della
resa della decisione del 7 maggio 2008, essendo l'assicurato stato assunto il
mese successivo, lo doveva tuttavia essere al momento dell'emanazione del
provvedimento su opposizione del 4 maggio 2009, così come al Tribunale
cantonale al momento della pronuncia impugnata. Sia la Swica che il Tribunale
di prime cure non hanno tuttavia applicato, a titolo di reddito da invalido, il
reddito percepito effettivamente dall'assicurato.
Tale procedere non può essere confermato in questa sede, in quanto
viola il diritto federale. In effetti dagli atti non emerge per nulla, né del
resto è stato mai sostenuto da nessuna delle parti, che tale reddito non
adempirebbe le condizioni poste dalla giurisprudenza - che privilegia appunto
il computo del reddito effettivamente percepito - per porlo alla base del
calcolo del grado di invalidità, quale reddito da invalido (consid. 4.1). Del
resto, come evidenziato dalla Corte di prime cure, tale reddito non si
distanzia granché da quello estrapolato dalla tabella TA1, punto 55, categoria
3, relativa settore della gastronomia, pari a fr. 53'029.74 nel 2007.
In simili circostanze, alla luce della suesposta giurisprudenza
federale, quale reddito da invalido non andavano computati né i valori del
contratto collettivo di lavoro, né quelli di cui ai dati statistici, bensì il
salario effettivamente percepito dall'assicurato dal mese di giugno 2008. Tale
reddito, pari a fr. 53'300.- annui, va quindi confrontato con il reddito da
valido che l'assicurato avrebbe percepito lo stesso anno, non quello conseguito
nel 2007 (pari a fr. 64'800.-), come indicato dal Tribunale di prime cure.
Poiché tuttavia questa Corte non può procedere ad una reformatio in peius (art.
107.
cpv. 1 LTF), anche adeguando quest'ultimo al valore (si confronti La Vie
économique 12-2009, indice dei salari nominali 2008, tabella B10.3 pag. 99) non
si potrebbe assegnare una rendita di invalidità di grado più elevato.
Ne consegue che il ricorso in materia di diritto pubblico, in
quanto infondato, va respinto, mentre l'assicurato ha diritto a una rendita di
invalidità del 18 %.
6.2
Ad un risultato non sostanzialmente diverso si perverrebbe del
resto anche ritenendo, a titolo di reddito da invalido, il salario medio
statistico conseguibile nel settore privato da uomini esercitanti un'attività
non qualificata semplice e ripetitiva (ISS 2008, livello di esigenze 4), pari a
fr. 59'978.88 (fr. 4'806.- : 40 x 41.6 x 12), e praticando su quest'ultimo
importo base un'adeguata deduzione del 10-15 % per tenere conto delle
particolarità del caso.”
2.10
In concreto, l’assicurato, una
volta ottenuto il diploma di impiegato di commercio con AFC, è stato incaricato,
in qualità di segretario supplente, dal 5 agosto 2015 e fino al rientro del
titolare, presso la sede di __________ di __________, con un salario lordo di
fr. 3'472.10 per tredici mensilità (cfr. contratto di lavoro del 5 agosto 2015,
doc. A).
Tale supplenza è durata,
come indicato dall’assicurato stesso, per il solo mese di agosto 2015 (cfr.
doc. I; VII; XIII; XIV).
Di tutta evidenza, questo
salario, percepito unicamente durante un mese, non può essere ritenuto rappresentativo,
non potendo certo essere considerata la supplenza un rapporto di lavoro
particolarmente stabile come richiesto dalla giurisprudenza ricordata al
considerando precedente (cfr. consid. 2.9.).
Pertanto, in
mancanza, nel caso di specie, di un salario effettivamente percepito nell’attività
di impiegato di commercio nella quale è stato riformato, rispettoso delle
condizioni poste dalla giurisprudenza per potere essere posto alla base del
calcolo del grado di invalidità quale reddito da invalido, il
reddito da invalido da prendere in considerazione è, per forza di cose, quello statistico.
In tale
ambito, tuttavia, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente – il quale ha
più volte indicato che in Ticino il salario medio per la sua professione
sarebbe di fr. 4’574 mensili, senza tuttavia precisare sulla base di quali
parametri si giunga a tale ammontare (cfr. doc. XIII; doc. XIV, sottolineatura
della redattrice) – non è possibile fare riferimento ai dati statistici
regionali, ma unicamente a quelli nazionali.
Il Tribunale
federale ha, infatti, come esposto al considerando 2.8., già dichiarato non più applicabili i valori salariali statistici regionali, stabilendo che sono esclusivamente utilizzabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali statistici nazionali di cui
alla Tabella TA1 dell’ISS e non i valori di cui alla Tabella TA13 dell’ISS, che
fa riferimento alle “grandi regioni”
(sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U
75/03 del 12 ottobre 2006, in SVR 2007 UV n. 17 pag. 56).
L’Alta Corte ha ancora ribadito l’inapplicabilità dei dati regionali,
ad esempio, nella STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010,
nella quale, in assenza di un reddito effettivamente
realizzato, il reddito da invalido era stato calcolato facendo riferimento ai
dati statistici ISS della TA1 (cifra 52 [commercio al dettaglio e riparazioni],
livello di qualifica 3, uomini). L'insorgente aveva contestato l’applicazione dei
dati statistici nazionali, ritenendo che sarebbe stato più corretto, perché più
aderente alla realtà concreta, applicare i salari minimi indicati dalla
Commissione paritetica nel ramo della vendita del Canton Ticino, utilizzando i
quali si sarebbe ottenuto un reddito da invalido equivalente al reddito minimo
conseguibile in Ticino da un impiegato di vendita dopo tre anni di tirocinio.
La nostra Massima Istanza ha ritenuto la censura infondata, ribadendo
di essersi “già espressa in maniera chiara sull'inapplicabilità dei valori
regionali per determinare il reddito ipotetico da invalido (v. SVR 2007 UV n.
17.
pag. 56 [U 75/03])”.
Ad analoghe
conclusioni è pure giunto il Tribunale federale in una recente STF 9C_843/2015
del 7 aprile 2016, concernente il caso di un assicurato vallesano, riformato
quale informatico, al quale era stato negato il diritto ad una rendita di invalidità
fissando il reddito da invalido sulla base dei dati statistici nazionali, ciò
che lui contestava facendo valere che i salari versati in Vallese sono
inferiori a quelli corrisposti nel resto della Svizzera.
Il Tribunale
federale ha considerato che, per ragioni legate al rispetto del principio
costituzionale dell’uguaglianza di trattamento, non era possibile tenere conto
di dati salariali regionali, come del resto già stabilito in diverse altre sentenze
(vedi STF 8C_744/2011 del 25 aprile
2012.
consid. 5.2 e riferimenti in SVR 2012 UV n° 26 p. 93; vedi anche sentenze
U 75/03 del 12 ottobre 2006 consid. 8, in SVR 2007 UV n° 17 p. 56, e I 424/05 del
22.
agosto 2006).
Su questo tema
vedi anche Daniele Cattaneo, “Alcuni impulsi del TCA allo
sviluppo delle norme e della giurisprudenza nelle assicurazioni sociali”
in: Rivista ticinese di diritto, I-2015, pag. 301.
Conformemente
alla giurisprudenza federale, per la determinazione del reddito ipotetico da
invalido tornano, dunque, applicabili, come stabilito dall’amministrazione, i
dati statistici nazionali.
2.11
Nella decisione del 21
settembre 2015, l’Ufficio AI ha calcolato il reddito da invalido per il 2013
facendo riferimento ai dati contenuti nella tabella TA1 2010, categorie
professionali comprese dalla 45 alla 96 del settore dei servizi, livello di
qualifica 3, uomo, ottenendo un salario mensile di fr. 5'804, pari a fr. 69'648
annui (doc. 123).
Nella risposta di causa
l’amministrazione ha poi provveduto a riportare su 41.6 ore l’importo di fr.
5'804 risultante dalla tabella TA1 e ad adeguarlo al 2013, ottenendo un reddito
annuo di fr. 74'259.70 (cfr. doc. V).
Al riguardo, questo
Tribunale rileva che la scelta di fare capo ai dati della Tabella TA1 operata
dall’amministrazione nella decisione impugnata appare favorevole
all’assicurato, ritenuto che il Tribunale federale, in una sentenza STF
9C_29/2012 del 27 giugno 2012, ha già avuto modo di rilevare che, alla luce della
natura trasversale della professione di impiegato di commercio, sarebbe
maggiormente appropriato fare riferimento ai dati statistici per genere di
attività di cui alla Tabella TA7 anziché a quelli stabiliti secondo il ramo
economico di cui alla Tabella TA1.
Il TCA sottolinea che
l’applicazione, nel caso di specie, della Tabella TA7 porterebbe ad un reddito
da invalido ancora maggiore, stante i dati statistici più elevati figuranti
nella tabella in questione (ritenuto che, già solo nella TA7 2010, settore “22:
segretariato, cancelleria”, livello di qualifica 3, uomo, il salario mensile ammonta
a fr. 6’482, mentre per il settore “23: altre attività commerciali e
amministrative”, livello 3, uomo, è pari a fr. 6’750).
Inoltre, a proposito dell’utilizzo
dell’edizione 2010 della Tabella TA1, questo Tribunale evidenzia che, in ogni
caso, essendo stata la decisione impugnata emanata il 21 settembre 2015,
l’amministrazione avrebbe dovuto fare capo all’edizione 2012 della Tabella TA1
(cfr. consid. 2.8.) e non a quella del 2010.
Utilizzando, nel caso
maggiormente favorevole all’assicurato come scelto dall’Ufficio AI, i dati forniti
dalla Tabella TA1, l’assicurato, svolgendo nel 2012 una professione che
presuppone un livello di competenze 2 (corrispondente a quello che era, nell’esizione
2010.
della Tabella TA1, il livello di competenze “3: conoscenze professionali e
specializzate” cui ha fatto correttamente capo l’amministrazione, visto che
l’assicurato ha concluso la propria riformazione professionale ottenendo l’AFC
di impiegato di commercio) nel settore privato svizzero (a proposito della
rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,
p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un
salario mensile lordo pari a fr. 5’285.--.
Riportando
questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella pubblicata sul sito web
dell’Ufficio federale di statistica), esso ammonta a fr. 5'509.60 mensili oppure a fr. 66'115.35 per l'intero anno
(fr. 5'509.60 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr.
STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).
Dopo
adeguamento all'indice dei salari nominali (+0.8% per il 2013, +0.7% per il
2014.
e +0.3% per il 2015, cfr. la relativa tabella pubblicata sul sito web
dell’UFS), si ottiene, per il 2015 un reddito annuo di fr. 67’312.11.
L’amministrazione
non ha apportato alcuna riduzione percentuale al reddito da invalido calcolato
secondo i dati statistici, circostanza rimasta incontestata dal ricorrente.
Il TCA concorda
con l’amministrazione, ritenuto che una tale riduzione non si applica automaticamente,
ma risulta giustificata solo quando esistono degli indizi sufficienti per
ammettere che, in considerazione di circostanze
particolari (legate all'handicap della persona o ad altri fattori quali l’età,
la nazionalità e il tipo di permesso di dimora, il grado di occupazione; cfr. DTF 126 V 75 consid. 5b/aa pag. 79), la persona assicurata è in grado di sfruttare la
propria capacità lavorativa residua sul piano economico solo in maniera
inferiore alla media, ciò che non è il caso nella fattispecie presente (cfr. STF 9C_29/2012 del 27 giugno 2012).
2.12
Procedendo
quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2015, partendo da un
salario da invalido di fr. 67’312 confrontando
ora questo dato con l'importo di
fr. 68'047.--, corrispondente al reddito che l’insorgente avrebbe conseguito da
valido nell'anno 2015 (cfr. consid. 2.7.), emerge un’incapacità al
guadagno pari a 1,08%, arrotondato
all’1% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR
2004.
UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non dà diritto ad una rendita di
invalidità come stabilito dall’amministrazione.
A titolo abbondanziale, il
TCA rileva che l’Ufficio AI ha concesso all’assicurato il diritto ad una
riformazione professionale proprio per permettergli di recuperare, nonostante
il danno alla salute che gli impediva di continuare ad esercitare la precedente
professione di elettricista, una piena capacità di guadagno sfruttabile sul
mercato del lavoro.
Nella valutazione del 31
maggio 2011, infatti, il consulente IP incaricato ha osservato che in assenza
di riqualifica l’assicurato subiva un discapito economico del 20%, mentre dopo
la riqualifica in ambito commerciale egli avrebbe recuperato completamente la
capacità di guadagno (cfr. doc. 59-2).
2.13
Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca
e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative
all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra
200.
- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo
al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- sono poste a carico
dell’assicurato ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese per complessivi
fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti