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Decisione

32.2015.157

A ragione UAI ha rifiutato di riconoscere all'assicurato una rendita AI,visto che egli,grazie alla riformazione professionale concessagli e conclusa con successo,non subisce discapito economico alcuno

2 agosto 2016Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

I due redditi, dalla cui differenza emerge il grado

dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa (cfr. STF

9C_632/2015 del 4 aprile 2016). Se ciò non è possibile, devono essere calcolati

sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV

Nr. 74 consid. 2a, DTF 114 V 313 consid. 3a).

2.2. Per poter graduare

l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre

di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri

specialisti.

Il

compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF

9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4

pag. 261; 115 V 133

consid. 2 pag. 134; 114 V 310

consid. 3c pag. 314; 105 V 156

consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né

l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o

rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007;

STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF

122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),

bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

2.3. Nel caso di specie, è

indubbio e non oggetto di contestazione tra le parti il fatto che l’assicurato,

come indicato dal dr. __________ del SMR nelle annotazioni del 23 giugno 2010

(cfr. doc. 30-1), non possa più, a causa del danno alla salute, svolgere la

propria precedente professione di elettricista, mentre sia totalmente abile al

lavoro in attività adatte, rispettose dei suoi limiti funzionali (cfr. doc. 52).

Altrettanto pacifico il

fatto che l’attività di impiegato di commercio, nella quale l’assicurato si è

diplomato ottenendo l’attestato federale di capacità (AFC) grazie ai

provvedimenti professionali riconosciutigli dall’Ufficio AI, sia del tutto

rispettosa delle limitazioni funzionali dell’interessato (cfr. doc. 45, 56 e 59).

Non occorre, quindi,

dilungarsi oltre sull’argomento.

2.4. Si tratta ora

di valutare le conseguenze economiche del danno alla salute infortunistico.

Ai

fini della valutazione economica, l’amministrazione ha proceduto alla

determinazione del grado d’invalidità mediante il consueto raffronto dei

redditi.

A tal fine nella decisione

impugnata, l’Ufficio AI ha quantificato il reddito che l’assicurato avrebbe

potuto percepire da sano nel 2009 in fr. 66'547.-- conformemente a quanto

indicato dal datore di lavoro nel questionario compilato in data 12 aprile 2010

(cfr. doc. 13-3), che aggiornato “al dato statistico disponibile (2013) è di

CHF 68’813.--” (cfr. doc. 123).

Quanto al reddito da

invalido, l’Ufficio AI ha osservato che “per determinare quanto avrebbe

guadagnato senza il danno alla salute nel 2013, si fa riferimento alla media

dei dati statistici RSS delle categorie professionali comprese dalla 45 alla 95

(settore dei servizi, livello di qualifica 3, uomo), si ottiene così un salario

mensile di CHF 5'804.- che corrisponde ad un salario annuo di CHF 69'648.- (12

mensilità)” (doc. 123).

Dal raffronto dei redditi

tra il reddito da valido di fr. 68’813.-- e il reddito da invalido di fr. 69’648.--

non è quindi emersa perdita di guadagno alcuna, motivo per il quale l’Ufficio AI

ha considerato l’assicurato convenientemente reintegrato senza diritto ad una

rendita di invalidità (doc. 123).

2.5. Con il presente ricorso

l’assicurato non ha contestato il reddito da valido, ma unicamente quello da

invalido, a suo avviso irrealistico in quanto “in Ticino la paga media di una

persona che svolge il mio mestiere è di fr. 4’574 mensili” e aggiungendo che il

suo primo salario dopo la riqualifica, per una supplenza di un mese presso __________

di __________, è stato di fr. 3’472.10 lordi mensili”, come risulta dal

contratto di lavoro del 5 agosto 2015 (doc. I; doc. VII + A; doc. XIII e doc. XIV).

2.6. Preliminarmente va ricordato

che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il

momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222;

cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3

febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18

ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr.

11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA

del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).

Nel caso di specie, visto

che a norma dell’art. 29 cpv. 2 LAI il diritto ad una rendita non nasce finché

l’assicurato può pretendere un’indennità giornaliera ai sensi dell’art. 22 LAI

(ossia un’indennità riconosciuta durante l’esecuzione dei provvedimenti

professionali), sono determinanti i dati del 2015, avendo l’assicurato portato

a termine la propria riformazione professionale nel mese di giugno 2015.

L’amministrazione

ha eseguito il raffronto dei redditi con riferimento all’anno 2013, motivo per

il quale il reddito da valido e quello da invalido sono da aggiornare al 2015.

2.7. Per quel che concerne il reddito

da valido, l’UAI ha quantificato il reddito che l’assicurato avrebbe

potuto percepire da sano nel 2009 in fr. 66'547.-- conformemente a quanto

indicato dalla ditta __________ di __________ (cfr. questionario del dal datore

di lavoro del 12 aprile 2010, doc. 13-3) e ha poi proceduto ad aggiornare tale

importo al 2013 secondo i dati statistici a disposizione, giungendo ad un

importo di fr. 68’813.--.

Nonostante non sia oggetto di

contestazione da parte del ricorrente, il TCA, dovendo in ogni caso procedere

all’aggiornamento del reddito da valido al 2015 (cfr. consid. 2.6.), rileva che

in ambito LAINF, nella decisione su opposizione del 9 dicembre 2015 trasmessa a

questo Tribunale dall’Ufficio AI in data 16 dicembre 2015 (cfr. doc. XI/1) e

oggetto dell’incarto LAINF 35.2016.22, l’Istituto assicuratore ha fissato in

fr. 68'047.-- il reddito da valido dell’interessato aggiornato al 2015.

L’assicuratore LAINF è giunto a

tale risultato partendo dal reddito da valido di fr. 66'547.-- per il 2009 indicato

dal precedente datore di lavoro dell’interessato, poi aggiornato tenendo conto

degli aumenti salariali annui risultanti dal CCL nel ramo svizzero

dell’installazione elettrica e dell’installazione delle telecomunicazioni, per

un importo finale di fr. 68'046.64 (cfr. doc. 114 e doc. 175 fascicolo 2

incarto LAINF 35.2016.22).

Il TCA ritiene corretto

tale modo di agire dell’assicuratore LAINF e può farlo proprio.

2.8. Per quanto riguarda il reddito

da invalido, va ricordato

che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa

e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante

dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario

sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

In una sentenza 8C_695/2015 del 19 novembre 2015, il Tribunale

federale ha applicato, per la determinazione dei redditi da raffrontare,

l’edizione 2012 della rilevazione della struttura dei salari

(RSS), senza alcuna particolare riserva (si vedano pure, ad esempio, le

sentenze UV.2014.00277 del 31 agosto 2015 consid. 3.2.2 del Tribunale delle

assicurazioni del Canton Zurigo e 200 2015 853 del 17 dicembre 2015 consid.

4.6.2 del Tribunale amministrativo del Canton Berna).

In una sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 3.4, il Tribunale

federale ha confermato l'applicazione da parte del Tribunale amministrativo

federale, per la determinazione dei redditi da raffrontare, dell'edizione 2010

della rilevazione della struttura dei salari (RSS), considerato

che la decisione amministrativa litigiosa era stata emessa il 4 gennaio 2013 e

l'UAIE non poteva pertanto disporre dei dati del 2012, la cui

pubblicazione era avvenuta solo nel corso del mese di ottobre 2014 (cfr.

lettera circolare AI n. 328 dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali,

UFAS, del 22 ottobre 2014), consolidando così la giurisprudenza secondo la

quale sono determinanti i dati statistici più attuali a disposizione al momento

della decisione di rendita (cfr. STF 8C_78/2015 del 10 luglio 2015 consid 4 e

9C_526/2015 dell'11 settembre 2015 consid. 3.2.2).

2.9. In una sentenza 8C_989/2009

del 31 maggio 2010 il Tribunale federale ha stabilito che, a torto, questa

Corte ha fissato il reddito da invalido fondandosi sui dati statistici anziché

prendere in considerazione il reddito effettivamente conseguito dall'assicurato

e ha in particolare rilevato:

" (…)

4.1 Per determinare il reddito da invalido fa stato in primo luogo

la situazione salariale concreta dell'assicurato, a condizione che

cumulativamente il rapporto di lavoro sia particolarmente stabile, egli sfrutti

in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua, il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale (DTF 126 V 75 consid. 3b/aa pag. 76 e la

giurisprudenza ivi citata). Qualora difettino indicazioni economiche effettive,

possono essere ritenuti i dati forniti dalle statistiche salariali, come

Considerandi

risultano dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS; DTF 126 V 75 consid. 3b/bb pag. 76 con riferimenti)

oppure quelli deducibili dalla documentazione dell'Istituto nazionale svizzero

di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) relativa ai posti di lavoro (DPL;

sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U 40/98 del 1° marzo 1999, in RAMI 1999 no. U 343 pag. 412). In particolare il reddito ipotetico da invalido deve essere

accertato in base alla tabella TA1 dell'ISS, concernente i salari medi

nazionali (svizzeri) conseguibili nel settore privato.

(…)

6.

6.1

Dopo aver concluso con successo, come detto, il 31 dicembre

2007, la riformazione professionale a carico dell'AI, B.________ si è iscritto

all'assicurazione disoccupazione. Con effetto dal 6 giugno 2008 è quindi stato

assunto a tempo indeterminato dalla P.________ SA in qualità di gerente "in

possesso di un certificato di capacità per esercenti tipo I", percependo

un salario di fr. 4'100.- mensili (pari a fr. 53'300.- annui). Quest'ultima

circostanza non poteva essere nota all'assicuratore infortuni al momento della

resa della decisione del 7 maggio 2008, essendo l'assicurato stato assunto il

mese successivo, lo doveva tuttavia essere al momento dell'emanazione del

provvedimento su opposizione del 4 maggio 2009, così come al Tribunale

cantonale al momento della pronuncia impugnata. Sia la Swica che il Tribunale

di prime cure non hanno tuttavia applicato, a titolo di reddito da invalido, il

reddito percepito effettivamente dall'assicurato.

Tale procedere non può essere confermato in questa sede, in quanto

viola il diritto federale. In effetti dagli atti non emerge per nulla, né del

resto è stato mai sostenuto da nessuna delle parti, che tale reddito non

adempirebbe le condizioni poste dalla giurisprudenza - che privilegia appunto

il computo del reddito effettivamente percepito - per porlo alla base del

calcolo del grado di invalidità, quale reddito da invalido (consid. 4.1). Del

resto, come evidenziato dalla Corte di prime cure, tale reddito non si

distanzia granché da quello estrapolato dalla tabella TA1, punto 55, categoria

3, relativa settore della gastronomia, pari a fr. 53'029.74 nel 2007.

In simili circostanze, alla luce della suesposta giurisprudenza

federale, quale reddito da invalido non andavano computati né i valori del

contratto collettivo di lavoro, né quelli di cui ai dati statistici, bensì il

salario effettivamente percepito dall'assicurato dal mese di giugno 2008. Tale

reddito, pari a fr. 53'300.- annui, va quindi confrontato con il reddito da

valido che l'assicurato avrebbe percepito lo stesso anno, non quello conseguito

nel 2007 (pari a fr. 64'800.-), come indicato dal Tribunale di prime cure.

Poiché tuttavia questa Corte non può procedere ad una reformatio in peius (art.

107.

cpv. 1 LTF), anche adeguando quest'ultimo al valore (si confronti La Vie

économique 12-2009, indice dei salari nominali 2008, tabella B10.3 pag. 99) non

si potrebbe assegnare una rendita di invalidità di grado più elevato.

Ne consegue che il ricorso in materia di diritto pubblico, in

quanto infondato, va respinto, mentre l'assicurato ha diritto a una rendita di

invalidità del 18 %.

6.2

Ad un risultato non sostanzialmente diverso si perverrebbe del

resto anche ritenendo, a titolo di reddito da invalido, il salario medio

statistico conseguibile nel settore privato da uomini esercitanti un'attività

non qualificata semplice e ripetitiva (ISS 2008, livello di esigenze 4), pari a

fr. 59'978.88 (fr. 4'806.- : 40 x 41.6 x 12), e praticando su quest'ultimo

importo base un'adeguata deduzione del 10-15 % per tenere conto delle

particolarità del caso.”

2.10

In concreto, l’assicurato, una

volta ottenuto il diploma di impiegato di commercio con AFC, è stato incaricato,

in qualità di segretario supplente, dal 5 agosto 2015 e fino al rientro del

titolare, presso la sede di __________ di __________, con un salario lordo di

fr. 3'472.10 per tredici mensilità (cfr. contratto di lavoro del 5 agosto 2015,

doc. A).

Tale supplenza è durata,

come indicato dall’assicurato stesso, per il solo mese di agosto 2015 (cfr.

doc. I; VII; XIII; XIV).

Di tutta evidenza, questo

salario, percepito unicamente durante un mese, non può essere ritenuto rappresentativo,

non potendo certo essere considerata la supplenza un rapporto di lavoro

particolarmente stabile come richiesto dalla giurisprudenza ricordata al

considerando precedente (cfr. consid. 2.9.).

Pertanto, in

mancanza, nel caso di specie, di un salario effettivamente percepito nell’attività

di impiegato di commercio nella quale è stato riformato, rispettoso delle

condizioni poste dalla giurisprudenza per potere essere posto alla base del

calcolo del grado di invalidità quale reddito da invalido, il

reddito da invalido da prendere in considerazione è, per forza di cose, quello statistico.

In tale

ambito, tuttavia, contrariamente a quanto preteso dal ricorrente – il quale ha

più volte indicato che in Ticino il salario medio per la sua professione

sarebbe di fr. 4’574 mensili, senza tuttavia precisare sulla base di quali

parametri si giunga a tale ammontare (cfr. doc. XIII; doc. XIV, sottolineatura

della redattrice) – non è possibile fare riferimento ai dati statistici

regionali, ma unicamente a quelli nazionali.

Il Tribunale

federale ha, infatti, come esposto al considerando 2.8., già dichiarato non più applicabili i valori salariali statistici regionali, stabilendo che sono esclusivamente utilizzabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali statistici nazionali di cui

alla Tabella TA1 dell’ISS e non i valori di cui alla Tabella TA13 dell’ISS, che

fa riferimento alle “grandi regioni”

(sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni U

75/03 del 12 ottobre 2006, in SVR 2007 UV n. 17 pag. 56).

L’Alta Corte ha ancora ribadito l’inapplicabilità dei dati regionali,

ad esempio, nella STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010,

nella quale, in assenza di un reddito effettivamente

realizzato, il reddito da invalido era stato calcolato facendo riferimento ai

dati statistici ISS della TA1 (cifra 52 [commercio al dettaglio e riparazioni],

livello di qualifica 3, uomini). L'insorgente aveva contestato l’applicazione dei

dati statistici nazionali, ritenendo che sarebbe stato più corretto, perché più

aderente alla realtà concreta, applicare i salari minimi indicati dalla

Commissione paritetica nel ramo della vendita del Canton Ticino, utilizzando i

quali si sarebbe ottenuto un reddito da invalido equivalente al reddito minimo

conseguibile in Ticino da un impiegato di vendita dopo tre anni di tirocinio.

La nostra Massima Istanza ha ritenuto la censura infondata, ribadendo

di essersi “già espressa in maniera chiara sull'inapplicabilità dei valori

regionali per determinare il reddito ipotetico da invalido (v. SVR 2007 UV n.

17.

pag. 56 [U 75/03])”.

Ad analoghe

conclusioni è pure giunto il Tribunale federale in una recente STF 9C_843/2015

del 7 aprile 2016, concernente il caso di un assicurato vallesano, riformato

quale informatico, al quale era stato negato il diritto ad una rendita di invalidità

fissando il reddito da invalido sulla base dei dati statistici nazionali, ciò

che lui contestava facendo valere che i salari versati in Vallese sono

inferiori a quelli corrisposti nel resto della Svizzera.

Il Tribunale

federale ha considerato che, per ragioni legate al rispetto del principio

costituzionale dell’uguaglianza di trattamento, non era possibile tenere conto

di dati salariali regionali, come del resto già stabilito in diverse altre sentenze

(vedi STF 8C_744/2011 del 25 aprile

2012.

consid. 5.2 e riferimenti in SVR 2012 UV n° 26 p. 93; vedi anche sentenze

U 75/03 del 12 ottobre 2006 consid. 8, in SVR 2007 UV n° 17 p. 56, e I 424/05 del

22.

agosto 2006).

Su questo tema

vedi anche Daniele Cattaneo, “Alcuni impulsi del TCA allo

sviluppo delle norme e della giurisprudenza nelle assicurazioni sociali”

in: Rivista ticinese di diritto, I-2015, pag. 301.

Conformemente

alla giurisprudenza federale, per la determinazione del reddito ipotetico da

invalido tornano, dunque, applicabili, come stabilito dall’amministrazione, i

dati statistici nazionali.

2.11

Nella decisione del 21

settembre 2015, l’Ufficio AI ha calcolato il reddito da invalido per il 2013

facendo riferimento ai dati contenuti nella tabella TA1 2010, categorie

professionali comprese dalla 45 alla 96 del settore dei servizi, livello di

qualifica 3, uomo, ottenendo un salario mensile di fr. 5'804, pari a fr. 69'648

annui (doc. 123).

Nella risposta di causa

l’amministrazione ha poi provveduto a riportare su 41.6 ore l’importo di fr.

5'804 risultante dalla tabella TA1 e ad adeguarlo al 2013, ottenendo un reddito

annuo di fr. 74'259.70 (cfr. doc. V).

Al riguardo, questo

Tribunale rileva che la scelta di fare capo ai dati della Tabella TA1 operata

dall’amministrazione nella decisione impugnata appare favorevole

all’assicurato, ritenuto che il Tribunale federale, in una sentenza STF

9C_29/2012 del 27 giugno 2012, ha già avuto modo di rilevare che, alla luce della

natura trasversale della professione di impiegato di commercio, sarebbe

maggiormente appropriato fare riferimento ai dati statistici per genere di

attività di cui alla Tabella TA7 anziché a quelli stabiliti secondo il ramo

economico di cui alla Tabella TA1.

Il TCA sottolinea che

l’applicazione, nel caso di specie, della Tabella TA7 porterebbe ad un reddito

da invalido ancora maggiore, stante i dati statistici più elevati figuranti

nella tabella in questione (ritenuto che, già solo nella TA7 2010, settore “22:

segretariato, cancelleria”, livello di qualifica 3, uomo, il salario mensile ammonta

a fr. 6’482, mentre per il settore “23: altre attività commerciali e

amministrative”, livello 3, uomo, è pari a fr. 6’750).

Inoltre, a proposito dell’utilizzo

dell’edizione 2010 della Tabella TA1, questo Tribunale evidenzia che, in ogni

caso, essendo stata la decisione impugnata emanata il 21 settembre 2015,

l’amministrazione avrebbe dovuto fare capo all’edizione 2012 della Tabella TA1

(cfr. consid. 2.8.) e non a quella del 2010.

Utilizzando, nel caso

maggiormente favorevole all’assicurato come scelto dall’Ufficio AI, i dati forniti

dalla Tabella TA1, l’assicurato, svolgendo nel 2012 una professione che

presuppone un livello di competenze 2 (corrispondente a quello che era, nell’esizione

2010.

della Tabella TA1, il livello di competenze “3: conoscenze professionali e

specializzate” cui ha fatto correttamente capo l’amministrazione, visto che

l’assicurato ha concluso la propria riformazione professionale ottenendo l’AFC

di impiegato di commercio) nel settore privato svizzero (a proposito della

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,

p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un

salario mensile lordo pari a fr. 5’285.--.

Riportando

questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella pubblicata sul sito web

dell’Ufficio federale di statistica), esso ammonta a fr. 5'509.60 mensili oppure a fr. 66'115.35 per l'intero anno

(fr. 5'509.60 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr.

STFA del 18 febbraio 1999 nella causa B., U 274/98, p. 5 consid. 3a).

Dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali (+0.8% per il 2013, +0.7% per il

2014.

e +0.3% per il 2015, cfr. la relativa tabella pubblicata sul sito web

dell’UFS), si ottiene, per il 2015 un reddito annuo di fr. 67’312.11.

L’amministrazione

non ha apportato alcuna riduzione percentuale al reddito da invalido calcolato

secondo i dati statistici, circostanza rimasta incontestata dal ricorrente.

Il TCA concorda

con l’amministrazione, ritenuto che una tale riduzione non si applica automaticamente,

ma risulta giustificata solo quando esistono degli indizi sufficienti per

ammettere che, in considerazione di circostanze

particolari (legate all'handicap della persona o ad altri fattori quali l’età,

la nazionalità e il tipo di permesso di dimora, il grado di occupazione; cfr. DTF 126 V 75 consid. 5b/aa pag. 79), la persona assicurata è in grado di sfruttare la

propria capacità lavorativa residua sul piano economico solo in maniera

inferiore alla media, ciò che non è il caso nella fattispecie presente (cfr. STF 9C_29/2012 del 27 giugno 2012).

2.12

Procedendo

quindi al raffronto dei redditi, con riferimento al 2015, partendo da un

salario da invalido di fr. 67’312 confrontando

ora questo dato con l'importo di

fr. 68'047.--, corrispondente al reddito che l’insorgente avrebbe conseguito da

valido nell'anno 2015 (cfr. consid. 2.7.), emerge un’incapacità al

guadagno pari a 1,08%, arrotondato

all’1% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR

2004.

UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che non dà diritto ad una rendita di

invalidità come stabilito dall’amministrazione.

A titolo abbondanziale, il

TCA rileva che l’Ufficio AI ha concesso all’assicurato il diritto ad una

riformazione professionale proprio per permettergli di recuperare, nonostante

il danno alla salute che gli impediva di continuare ad esercitare la precedente

professione di elettricista, una piena capacità di guadagno sfruttabile sul

mercato del lavoro.

Nella valutazione del 31

maggio 2011, infatti, il consulente IP incaricato ha osservato che in assenza

di riqualifica l’assicurato subiva un discapito economico del 20%, mentre dopo

la riqualifica in ambito commerciale egli avrebbe recuperato completamente la

capacità di guadagno (cfr. doc. 59-2).

2.13

Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca

e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra

200.

- e 1'000.- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- sono poste a carico

dell’assicurato ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese per complessivi

fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti