32.2015.159
Nuova domanda di prestazioni AI. Decisione di non entrata in materia impugnata dinanzi a TCA. Modifica della situazione invalidante non resa verosimile in ambito di procedura amministrativa ma unicame
24 marzo 2016Italiano15 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2015.159
rg/sc
Lugano
24 marzo 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 27 ottobre 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 29 settembre 2015 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - con decisioni 23 novembre 2006,
3 marzo 2010 e 20 agosto 2012, passate in giudicato, l’Ufficio AI ha respinto
le domande di prestazioni presentate da RI 1 nel giugno 2005 rispettivamente
nel settembre 2008 e nel dicembre 2010, non attingendo il tasso d’invalidità il
minimo pensionabile (doc. AI 51, 83,110);
- nel giugno 2015
l’assicurata, per il tramite del suo medico curante, ha presentato una nuova
domanda di prestazioni producendo un rapporto con cui il medico chiede un
consulto diabetologico al dr. __________ (doc. AI 111/1-2) nonché un rapporto
del __________ (doc. AI 111/3-4);
- con decisione 29 settembre
2015, preavvisata il 18 agosto 2015, l’amministrazione – sulla base del parere
medico SMR al quale è stata sottoposta la nuova documentazione medica prodotta
(doc. AI 111-1) – ha emesso una decisione di non entrata in materia non
avendo l’assicurata dimostrato una modifica rilevante delle circostanze
successivamente all’e-manazione del precedente provvedimento di diniego;
- dopo aver irritamente, ossia
dopo l’emanazione della decisione formale, prodotto all’attenzione dell’Ufficio
AI ulteriore documentazione medica a sostengo della propria nuova richiesta di
prestazioni (doc. AI 116/1-13), con il ricorso in rassegna l’assicurata,
rappresentata da RA 1, insorge dinanzi al TCA avverso la suddetta decisione
postulandone l’annulla-mento. Chiede l’allestimento di una perizia
psichiatrica, l’edi-zione di documenti medici, la sua audizione nonché, a
titolo cautelativo, il rinvio degli atti all’Ufficio AI per nuova decisione “che
tenga conto di una perizia completa multidisciplinate oltre a valutare la
nomina di un tutore”. Produce un nuovo certificato medico dello psichiatra
dr. __________ datato 8 ottobre 2015, il rapporto del medico curante del 13
ottobre 2015 nonché copia del rapporto 26 maggio 2015 del Cardiocentro già
presente nell’incarto AI);
- con
la risposta di causa l’amministrazione ribadisce come l’insorgente non abbia comprovato,
nell’ambito della procedura amministrativa, una modifica dello stato di salute
tale da giustificare un’entrata nel merito della nuova richiesta. Evidenzia
come la nuova documentazione medica prodotta in sede di ricorso, segnatamente
il rapporto 8 ottobre 2015 dello psichiatra dr. __________ (doc. D),
giustifichi, come confermato dall’annotazione SMR del 12 novembre 2015 (cfr.
IV/1), “una rivalutazione peritale in ambito SAM” ciò che tuttavia non
inficia la fondatezza della decisione di non entrata in materia;
- la presente vertenza non
pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il
TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi
dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015,8C_855/2010
dell’11 luglio 2011,9C_211/2010 del 18 febbraio 2011,9C_792/2007 del 7
novembre 2008);
- qualora una prima richiesta
di rendita sia stata negata perché il grado d’invalidità era insufficiente o
perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è
riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità
si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87
cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio
2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel
caso di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita
limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in
una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art.
87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione
debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando
la prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione
cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con
riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra
nel merito della domanda emanando u-na decisione in tal senso; se per contro è
resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto
alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della richiesta
(DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V 108
consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der
Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, pp. 84-86). Se
l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la
fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la
modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è
effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per
analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1
LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 p. 8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung
als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die
Revision von Dauerleistungen in der Sozialversicherung, 1999, p. 15; DTF 117 V
198). In DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui
l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio
inquisitorio, secondo
cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal
giudice, non risulta essere applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita
(rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la
rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente
rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’am-ministrazione,
quest’ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di
prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel
merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5). Se l'assicurato interpone
ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo
se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se
invece essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si
pronuncia sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se
la modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente
avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid.
2a; RCC 1991 p. 269 consid. 1a). La giurisprudenza summenzionata va applicata
anche dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo te-nore
dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007,
consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5);
- nell’ambito
dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è sufficiente rendere ve-rosimile un rilevante
cambiamento e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante
valida nell’ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la
prova piena per convincere l’amministrazione che è subentrato un rilevante
cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in giudi-cato. È tuttavia
sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se
permane la possibilità che un’analisi approfondita dimostri che questo
cambiamento in realtà non è subentrato (STF 9C_662/2014 del 23 marzo 2015
consid. 4.2,8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 2.2 e 2.3 e la giurisprudenza
ivi citata; SVR 2002 IV Nr. 10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi
pure STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008 e STF I 55/07 del 26 novembre 2007).
Più la precedente decisione è distante nel tempo, meno esigenze sono poste alla
verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen
hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt,
und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe
Anforderungen zu stellen sind (BGE 109 V 114
Erw. 2b, 123 Erw. 3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen)(…)”, riportato
nella STFA I 619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3);
- in concreto con
decisioni 23 novembre 2006, 3 marzo 2010 e 20 agosto 2012, cresciute
incontestate in giudicato, l’Ufficio AI aveva respinto le domande di
prestazioni presentate da RI 1 nel giugno 2005 rispettivamente nel settembre
2008 e nel dicembre 2010, non attingendo il tasso d’invalidità il minimo pensionabile
(doc. AI 51, 83, 110). Nell’ambito dell’ultima procedura di revisione sfociata
nella citata decisione del 20 agosto 2012, per la valutazione degli aspetti
medici l’amministrazione si era basata in particolare sulla perizia pluridisciplinare
SAM del 30 novembre 2011 (doc. AI 98);
- alla stregua
di nuova domanda di prestazioni nel giugno 2015 il medico curante
dell’assicurata dr. __________, come accennato, ha trasmesso all’Ufficio AI
copia di un suo scritto con il quale, in relazione a problemi di controllo
della glicemia e con indicazione della terapia in corso, chiedeva allo specialista
dr. __________ un consulto diabetologico della propria paziente (doc. AI
111-1), nonché copia di un rapporto del __________ del mese di maggio 2015 da
cui risulta, come evidenziato dal medico SMR, la presenza di “una cardiopatia
ischemica e che ha beneficato di PTCA ed impianto stent per duplice stenosi
dell’arteria coronaria destra, il decorso era privo di complicazioni”
(d111/3-4);
- a fronte di
tali certificazioni, che non indicano né lasciano ipotizzare l’eventuale natura
invalidante delle affezioni riscontrate e non oggettivano quindi all’evidenza
un peggioramento della precedente situazione (cfr. in particolare i rapporti
SMR 21 dicembre 2011 e 16 giugno 2015, doc. AI 100/1-4 e 112-1; cfr. perizia
SAM sub doc. AI 98), a ragione con progetto di decisione 18 agosto 2015
l’amministrazione – sulla scorta del parere espresso dal medico SMR (doc. AI
113-1) – ha prospettato la non entrata in materia sulla nuova richiesta;
- con il
provvedimento impugnato del 29 settembre 2015, al quale non sono state
presentate osservazioni da parte dell’interessata, l’amministrazione ha
confermato la non entrata in materia;
- dopo
l’emanazione della decisione formale a nome dell’assi-curata il medico curante,
come detto, ha trasmesso all’Ufficio AI un suo rapporto datato 13 ottobre 2015,
ha prodotto all’at-tenzione dell’Ufficio AI ulteriore documentazione medica a
so-stengo della propria richiesta (doc. AI 116/1-13) e nelle more
della presente procedura ha inoltre prodotto un nuovo rapporto dello psichiatra
curante dr. __________ (doc. E);
- orbene, appare
giustificato ritenere che è solo con la produzione, dopo l’emanazione
della decisione formale del 29 settembre 2015, di nuova refertazione medica ed
in particolare del rapporto dello psichiatra dr. __________ – facente stato di
“attuale diagnosi di sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di
gravità media F 33.11. Trattamento antidepressivo in atto però relativamente
blando con 50 mg di Sertralin oltre ansiolitici (Tranxiliu)” (doc. IV/1) – che
l’assicurata ha reso verosimile una modifica rilevante del suo stato valetudinario,
ritenuto come le menzionate certificazioni 13 ottobre 2015 del curante,
16 e 19 maggio del __________ e 6 ottobre del dr. __________, come pure il rapporto
sullo screening del 29 settembre 2015, come pertinentemente osservato dal
medico SMR dr. __________ – secondo cui “… dalla nuova documentazione non
emergono referti oggettivi in grado di confermare un peggioramento dello stato
di salute con ripercussioni sulla capacità lavorativa rispetto al 2011 (perizia
SAM). Dopo l’infarto miocardico del 18 maggio 2015 non è attestato alcun
periodo d’inabilità lavorativa, in ogni caso non si riscontrano problemi o
complicazioni che avrebbero giustificato un periodo d’inabilità lavorativa
maggiore di 4-6 settimane per un’attività come descritta a termine della
perizia pluridisciplinare” (doc. AI 118/2) – non permettono di
considerare l’intervento di un rilevante peggioramento, ai sensi della suevocata
giurisprudenza, della situazione invalidante rispetto a quanto accertato in
occasione della precedente procedura (cfr. perizia pluridisciplinare SAM del 30
novembre 2011 sub doc. AI 98) sfociata nella decisione di diniego dell’agosto
2012 (doc. AI 110);
- con sentenza 8C_457/2012
del 9 luglio 2012 il TF ha confermato che, nell’ambito di una nuova domanda di
prestazioni, l’assicurato già nella nuova richiesta deve rendere
verosimile che il grado d’invalidità è modificato in misura rilevante per il
diritto alle prestazioni (o deve perlomeno far riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti
medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione atti a rendere
verosimile l’asserita modifica. In questo secondo caso l’ammini-strazione deve
impartire all’interessato un termine per produrre il mezzo di prova in
questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della
domanda; DTF 130 V 69 consid. 5.2). Atti prodotti in sede di ricorso sono
invece, di massima, tardivi e da considerare nell’ambito di una nuova domanda
(STF 8C_457/2012 del 9 luglio 2012, consid. 3.2).
Nel caso
giudicato dall’Alta Corte si trattava di un’assicurata alla quale – dopo che con
sentenze del 28 ottobre 2005 e del 4 febbraio 2009, il Tribunale cantonale
aveva confermato le rispettive decisioni amministrative con le quali le domande
di prestazioni erano state respinte per assenza di grado d’invali-dità
pensionabile e l’Ufficio AI, con decisione 5 maggio 2010, cresciuta incontestata
in giudicato, non era entrato nel merito della nuova domanda del 22 febbraio
2010 –, con decisione del 27 ottobre 2011 era stato confermato il diniego di
prestazioni non entrando nel merito della quarta domanda di prestazioni del 20
maggio 2011. Il TF ha giudicato corretto l’agire del tribunale cantonale che
non aveva preso in considerazione la nuova documentazione medica prodotta per
la prima volta nella procedura ricorsuale che andava considerata nell’ambito di
una nuova domanda nel caso in cui con la stessa fosse stata sufficientemente
comprovata una modifica delle circostanze di fatto (“(…) Weiter hat die Vorinstanz zutreffend erwogen, dass die von ihr erst im
kantonalen Beschwerdeverfahren neu aufgelegten Arztberichte nicht berücksichtigt
werden können, sondern im Wege einer allfälligen Neuanmeldung vorzubringen
sind, falls sie eine anspruchsrelevante Tatsache glaubhaft machen sollen (BGE
130 V 64 E. 5.2.5 S. 69; Urteil 8C_177/2010 vom 15. April 2010 E. 6). Auf den
angefochtenen Entscheid wird verwiesen (Art. 109 Abs. 3 BGG) (…)”).
Nella STF I 734/05 dell’8 marzo 2006 (citata nella STF 8C_177/2010 del
15 aprile 2010), il TF aveva accolto un ricorso di un
Ufficio AI che si era lamentato del fatto che un tribunale cantonale aveva preso
in considerazione un certificato medico prodotto solo in sede di ricorso.
L’Alta Corte ha rammentato che se nella nuova domanda non viene reso verosimile
che il grado d’invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto
alle prestazioni, ciò non porta in tutti i casi all’obbligo per
l’amministrazione di fissare un termine all’assi-curato per rendere verosimile
la modifica. Il termine va assegnato unicamente laddove l’assicurato non rende
verosimile la modifica rilevante per il diritto alle prestazioni, ma rinvia a
mezzi di prova supplementari, in particolare atti medici, che intende
trasmettere in un secondo tempo o che chiede al-l’amministrazione di acquisire
d’ufficio. Se, per contro, viene inoltrata una nuova domanda senza rinvio a
mezzi di prova supplementari, l’amministrazione deve decidere sulla base della
domanda e degli atti ivi prodotti. Nello spirito della normativa di cui
all’art. 87 cpv. 3 OAI, mezzi di prova che datano successivamente alla
decisione di non entrata in materia devono essere sempre prodotti nell’ambito
di una nuova domanda di prestazioni rispettivamente di revisione;
- in
conclusione non avendo, come visto, l’assicurata reso validamente
verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute prima dell’emanazione
della decisione qui impugnata, la non entrata in materia sancita con
quest’ultima merita conferma;
- il
ricorso con gli atti ivi contenuti va tuttavia trasmesso all’Ufficio AI
affinché, tenuto conto in particolare del nuovo rapporto del dr. __________,
entri in materia sulla nuova domanda di prestazioni e, esperiti i necessari
accertamenti di natura pluridisciplinare (cfr. perizia SAM sub doc. AI 98), renda
un provvedimento sul diritto dell’assicurata a prestazioni AI;
- l’insorgente
ha chiesto l’assunzione di diversi mezzi di prova (perizia psichiatrica, edizione
di tutti i documenti medici che la concernono, la sua audizione personale).
Questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli
atti contiene elementi chiari e sufficienti per statuire nel merito della
presente vertenza, senza che si renda necessario l'esperimento di ulteriori
accertamenti o l’assunzione di altri mezzi probatori. Al riguardo va fatto
presente che se l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione
o il giudice, in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla
convinzione che la probabilità di determinati fatti deve essere considerata
predominante e che altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare
il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata
delle prove cfr. DTF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 e riferimenti). Un tale modo
di procedere non lede il diritto di essere sentito conformemente all'art. 29
cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b; riguardo al previgente art.
4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con riferimenti);
- giusta l'art. 69 cpv. 1bis
LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative all'assegnazione
o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni
è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1'000.--
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/ 2009 del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008
del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della
vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il
ricorso è respinto.
2.- Gli atti vengono trasmessi
all’Ufficio AI affinché proceda nelle proprie incombenze conformemente ai
considerandi.
3.- Le spese di procedura di fr. 500.-- sono a carico della ricorrente.
4.- Comunicazione agli interessati
Fatti
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
Considerandi
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti