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Decisione

32.2015.16

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

30 settembre 2015Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

I

contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono

moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione

previsto dall’art. 5 cpv. 1; essi sono computati come reddito di un’attività

lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).

Secondo

l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito

durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per

metà a ciascun coniuge se:

- entrambi

i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);

- una

persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia (lett.b);

-

il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).

Tuttavia

sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi

conseguiti:

- tra

il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che

precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per

primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e

-

i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS, con

riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).

Secondo

l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti

educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato

l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi

cfr. art. 52e e f OAVS).

Generalmente

l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio (marg.

5316 delle Direttive sulle rendite edite dall’UFAS [DR]) e cessa con il compimento

del 16mo anno di età dell’ultimo figlio (marg. 5320 DR).

2.5. Nel

caso in esame, dal 1° maggio 1996 l’assicurato è al beneficio di una rendita

intera AI. Raggiungendo nel 2015 sua moglie, nata il 13 aprile 1951, l’età di

pensionamento (64 anni; cfr. art. 21 cpv. 1 lett. b LAVS), dal 1° maggio 2015

essa ha diritto ad una rendita di vecchiaia. Siccome da quella data entrambi i

coniugi hanno diritto ad una rendita, la Cassa __________ (competente per la

determinazione della rendita; art. 60 cpv. 1 lett. b LAI), ha proceduto alla ripartizione

nella misura del 50% dei redditi coniugali, così come prescritto dall’art. 29

quinquies cpv. 3 lett. a LAVS.

Sottostanno

alla ripartizione i redditi coniugali dal 1972 (anno successivo al matrimonio

contratto il 4 giugno 1971; cfr. art. 50b cpv. 3 OAVS: “i redditi realizzati durante l'anno del matrimonio nonché durante l'anno

dello scioglimento del matrimonio non sono sottoposti alla ripartizione”) al 1995 (il 31 dicembre precedente la

decorrenza della rendita AI dell’assicu-rato, vale a dire il primo dei coniugi

che è stato posto al beneficio di una rendita; cfr. art. 29 quinquies cpv. 4

lett. a LAVS).

Circa

le modalità di calcolo, le Direttive sulle rendite dell'assicurazione federale

per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (DR), valide dal 1° gennaio 2003

– che concerno il caso in esame – prevedono:

“(...)

5.15.2 Persone sposate all'insorgere del 2° evento assicurato

5707

La rendita del primo coniuge avente diritto deve

Considerandi

essere di regola ricalcolata quando l'altro coniuge acquisisce il diritto alla

rendita. Questo nuovo calcolo è effettuato alla data in cui è sorto il primo

evento assicurato e, tenendo conto d'ora in avanti dei redditi divisi, devono

essere eseguiti gli stessi calcoli comparativi realizzati al momento della

fissazione della rendita versata fino a quel momento

5708.

La scala delle rendite rilevata per il primo calcolo

della rendita è determinante anche per la nuova rendita. I redditi

dell'attività lucrativa sono invece divisi per i periodi di unione coniugale

fino al 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato del primo

coniuge avente diritto. Il reddito annuo medio è ricalcolato secondo le prescrizioni

e le tavole determinanti all'insorgere del primo evento assicurato. Esso è infine

aggiornato secondo le disposizioni concernenti le revisioni AVS e AI e gli

adeguamenti delle rendite succedutesi da quel momento fino alla modifica (cosiddetto

«aggiornamento delle rendite»).”

Ritornando

al caso in esame, per quel che riguarda il periodo di contribuzione,

rispettivamente la scala di rendita, i parametri sono gli stessi utilizzati per

la determinazione della rendita d’invalidità oggetto della decisione 16 gennaio

1998.

(cfr. consid. 1.1): periodo di contribuzione completo di 25 anni, scala

(massima) di rendita 44.

In

merito al calcolo del RAM, come detto, lo stesso è composto

dalla somma risultante dai propri redditi da attività lucrativa dell’assicurato

(dal 1971, anno successivo al 20.o di compleanno, fino al 31 dicembre 1995,

anno precedente il diritto alla rendita AI), dalla ripartizione dei redditi

coniugali, diviso per gli anni di contribuzione (in concreto 25 anni). Nessun accredito

per compiti educativi può essere computabile poiché i coniugi __________ non hanno

avuto figli.

Pertanto,

come rettamente rilevato in sede di risposta, la Cassa ha proceduto come segue:

"

Procedendo alla somma dei

redditi da attività lucrativa, tenuto conto del riparto dei redditi coniugali

(periodo 1972-1995), l'UAl è giunto ad un importo di fr. 561'491.-. Ritenuto

che la prima iscrizione determinante nei conti individuali dell'assicurato

risale al 1971, il fattore di rivalutazione è di 1.287. Non avendo avuto dei

figli, non sono computati degli accrediti per compiti educativi. Tenuto conto

di una durata contributiva di 25 anni, la media dell'attività lucrativa corrisponde,

nel 1996, anno determinante, a fr. 28'906.- e nel 2015 a 35'015.- (Communiqué

nº 4 del 31 ottobre 1997, edito dall'UFAS). Il reddito annuo medio determinante

della rendita ammonta pertanto a fr. 35'250.- (arrotondamento al limite

superiore conformemente alle tabelle edite dall'UFAS) per un importo di rendita

di fr. 1'633.- al mese, così come calcolato dall'UAl.”

Il

complesso e dettagliato calcolo risulta esposto negli apposti fogli di calcolo “Acor”

presenti nell’inserto (cfr. doc. Cassa 5 -14).

In

merito a quanto evidenziato nel ricorso, va fatto presente che gli importi

esposti dall’assicurato corrispondono ai redditi sui quali egli ha versato i contributi

quando era professionalmente attivo, ed ora quale persona senza attività essendo

beneficiario di una prestazione AI, così come risulta dagli estratti conto allegati

al gravame. Mentre, come visto, i parametri per il calcolo dell’attuale rendita

riguardano il periodo di contribuzione 1971 – 1995. I redditi globali verranno invece

presi in considerazione allorquando l’assicurato raggiungerà 65 anni (ciò che è

stato l’11 giugno 2015) per poter beneficiare della rendita di vecchiaia, età

che al momento della decisione contestata (per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni

sociali, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si

sono realizzati fino al momento della resa della decisione contestata; DTF

132.

V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti) non era ancora raggiunta.

Visto

quanto sopra, la (nuova) rendita è stata correttamente determinata, motivo per

cui la decisione contesta merita conferma. Il ricorso va di conseguenza

respinto.

2.6

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele

Guffi Gianluca Menghetti