32.2015.16
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30 settembre 2015Italiano12 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2015.16
BS
Lugano
30 settembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 gennaio 2015 di
RI 1
contro
la decisione del 21 gennaio 2015 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, nato l’11 giugno 1950, dal 1° maggio 1996 ha diritto ad una rendita intera d’invalidità
(cfr. decisione 16 gennaio 1998 in doc. Cassa 82). La prestazione è stata confermata
in via di revisione con comunicazioni del 21 novembre 2001 (doc. AI 41) e del
14 agosto 2008 (doc. AI 35).
1.2. A
seguito del raggiungimento dell’età pensionabile della moglie, nata il 13
aprile 1951, l’Ufficio AI ha proceduto a ricalcare l’importo della rendita
spettante all’assicurato. Con decisione 21 gennaio 2015 l’amministrazione ha
fissato la prestazione a fr. 1'633.-- mensili, determinata sulla base della
scala (massima) di rendita 44 e di un reddito anno medio (RAM) di fr.
35'250.--, con effetto dal 1° maggio 2015, giorno della decorrenza del diritto
alla rendita di vecchiaia da parte della moglie (doc. Cassa 1).
1.3. Contro
la succitata decisione l’assicurato ha interposto ricorso al TCA. Egli contesta
il nuovo importo della rendita, rilevando:
"
Dai documenti in mio possesso,
estratti varie casse pensioni AVS, risultano versamenti effettuati, a partire
dal 1968, per un totale di CHF 1’019'033.00.
Dalla base del calcolo effettuato dall'istituto delle
assicurazioni sociali risulta un totale di contributi pari a 25 anni con un
reddito medio annuo determinante di CHF 35'250.00 il che porta ad un totale di
versamenti effettati di Franchi 881'250.00.”
Per questo motivo inoltro regolare
ricorso alla decisione presa in data 21 gennaio 2015.” (I)
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI, spiegando il calcolo della rendita, ha
chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF
8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è l’ammontare della rendita intera dell’assicurato, ricalcolata
a seguito del compimento dell’età pensionabile della di lui moglie.
2.3. Secondo
l’art. 36 cpv. 1 LAI hanno diritto ad una rendita ordinaria gli assicurati che,
all’insorgere dell’invalidità hanno pagato i contributi per almeno tre anni.
Il
cpv. 2 prevede che le disposizioni della LAVS si applicano per analogia al
calcolo delle rendite ordinarie e che il Consiglio federale può emanare prescrizioni
completive.
2.4. Le
rendite sono determinate sulla base del periodo di contribuzione e del reddito
annuo medio.
2.4.1. Periodo
di contribuzione / scala di rendita.
Secondo
l’art. 29 cpv. 2 LAVS, le rendite ordinarie sono assegnate in forma di
a) rendite complete agli
assicurati che hanno un periodo di contributo completo;
b) rendite parziali agli assicurati
che hanno un periodo di contributo incompleto.
Il
calcolo della rendita è determinato dagli anni di contribuzione, dai redditi
dell’attività lucrativa nonché dagli accrediti per compiti educativi o
d’assistenza tra il 1° gennaio successivo alla data in cui l’avente diritto ha
compiuto 20 anni e il 31 dicembre che precede l’insorgere dell'evento assicurato
(art. 29 bis cpv. 1 LAVS).
A
seconda che l'assicurato abbia pagato sempre e regolarmente i contributi dovuti
oppure che il suo periodo di contribuzione presenti delle lacune contributive,
egli ha diritto ad una rendita completa o parziale (art. 29 cpv. 2 lett. a, b
LAVS), vale a dire ad una rendita calcolata sulla base della scala 44 (rendita
completa) o di una scala inferiore (rendita parziale; art. 52 OAVS e 32 OAI).
Il
periodo di contribuzione è completo se una persona presenta lo stesso numero
di anni di contribuzione degli assicurati della sua classe di età (art. 29 ter
cpv. 1 LAVS).
Secondo
l’art. 29 ter cpv. 2 LAVS sono considerati anni di contribuzione i periodi,
durante i quali:
-
una persona ha pagato i contributi (lett. a);
-
il suo coniuge, secondo l’art. 3 cpv. 3 LAVS, ha
versato almeno il doppio del contributo minimo (lett. b);
- possono
essere computati accrediti per compiti educativi o d’assistenza (lett. c).
2.4.2. Reddito
annuo medio (RAM).
La
rendita è calcolata in base al reddito annuo medio dell'assicurato (art.
29 quater LAVS).
Esso
si compone:
-
dei redditi risultanti da un’attività lucrativa (lett. a);
- degli
accrediti per compiti educativi (lett. b);
-
degli accrediti per compiti assistenziali (lett. c).
Il
reddito annuo medio è determinato sommando i redditi da attività lucrativa
rivalutati e gli accrediti per compiti educativi e assistenziali e divisi per
il numero di anni di contribuzione (art. 30 cpv. 2 LAVS). La somma dei redditi
dell’attività lucrativa deve essere rivalutata secondo il fattore di cui
all'art. 51 bis cpv. 1 OAVS (art. 30 cpv. 1 LAVS). Tale fattore di rivalutazione
è stabilito dall’Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) secondo le
modalità di calcolo esposte all’art. 51 bis OAVS. Il fattore di rivalutazione è
contenuto nelle tavole per la determinazione del reddito annuo medio, edite
dall’UFAS, il cui uso è obbligatorio (art. 30 LAVS, art. 51bis OAVS) e varia a
seconda della prima registrazione sul conto individuale determinante per la
rendita.
Il
reddito annuo determinante (indicato sulla decisione) non corrisponde dunque
necessariamente all'ultimo reddito conseguito dall'assicurato, ma serve
unicamente a fissare la corrispondente rendita.
Sono
presi in considerazione unicamente i redditi da un’attivi-tà lucrativa
sui quali sono stati versati i contributi (art. 29 quinquies cpv. 1 LAVS).
Fatti
I
contributi delle persone che non hanno esercitato un’attività lucrativa vengono
moltiplicati per 100 e in seguito divisi per il doppio del tasso di contribuzione
previsto dall’art. 5 cpv. 1; essi sono computati come reddito di un’attività
lucrativa (art. 29 quinquies cpv. 2 LAVS).
Secondo
l’art. 29 quinquies cpv. 3 LAVS, i redditi che i coniugi hanno conseguito
durante gli anni civili di matrimonio comune sono ripartiti e attribuiti per
metà a ciascun coniuge se:
- entrambi
i coniugi hanno diritto alla rendita (lett. a);
- una
persona vedova ha diritto a una rendita di vecchiaia (lett.b);
-
il matrimonio è stato sciolto mediante divorzio (lett. c).
Tuttavia
sottostanno alla ripartizione e all’attribuzione reciproca soltanto i redditi
conseguiti:
- tra
il 1° gennaio che segue il compimento del 20.o anno di età e il 31 dicembre che
precede l’insorgere dell’evento assicurativo da parte del coniuge che ha per
primo diritto alla rendita (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. a LAVS) e
-
i periodi durante i quali entrambi i coniugi sono stati assicurati all’AVS, con
riserva dell’art. 29 bis cpv. 2 LAVS (art. 29 quinquies cpv. 4 lett. b LAVS).
Secondo
l’art. 29 sexies cpv. 1 LAVS è riconosciuto un accredito per compiti
educativi agli assicurati per gli anni durante i quali hanno esercitato
l’autorità parentale su uno o più figli minori di 16 anni (per determinati casi
cfr. art. 52e e f OAVS).
Generalmente
l’anno di inizio dell’accredito sorge con la nascita del primo figlio (marg.
5316 delle Direttive sulle rendite edite dall’UFAS [DR]) e cessa con il compimento
del 16mo anno di età dell’ultimo figlio (marg. 5320 DR).
2.5. Nel
caso in esame, dal 1° maggio 1996 l’assicurato è al beneficio di una rendita
intera AI. Raggiungendo nel 2015 sua moglie, nata il 13 aprile 1951, l’età di
pensionamento (64 anni; cfr. art. 21 cpv. 1 lett. b LAVS), dal 1° maggio 2015
essa ha diritto ad una rendita di vecchiaia. Siccome da quella data entrambi i
coniugi hanno diritto ad una rendita, la Cassa __________ (competente per la
determinazione della rendita; art. 60 cpv. 1 lett. b LAI), ha proceduto alla ripartizione
nella misura del 50% dei redditi coniugali, così come prescritto dall’art. 29
quinquies cpv. 3 lett. a LAVS.
Sottostanno
alla ripartizione i redditi coniugali dal 1972 (anno successivo al matrimonio
contratto il 4 giugno 1971; cfr. art. 50b cpv. 3 OAVS: “i redditi realizzati durante l'anno del matrimonio nonché durante l'anno
dello scioglimento del matrimonio non sono sottoposti alla ripartizione”) al 1995 (il 31 dicembre precedente la
decorrenza della rendita AI dell’assicu-rato, vale a dire il primo dei coniugi
che è stato posto al beneficio di una rendita; cfr. art. 29 quinquies cpv. 4
lett. a LAVS).
Circa
le modalità di calcolo, le Direttive sulle rendite dell'assicurazione federale
per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (DR), valide dal 1° gennaio 2003
– che concerno il caso in esame – prevedono:
“(...)
5.15.2 Persone sposate all'insorgere del 2° evento assicurato
5707
La rendita del primo coniuge avente diritto deve
Considerandi
essere di regola ricalcolata quando l'altro coniuge acquisisce il diritto alla
rendita. Questo nuovo calcolo è effettuato alla data in cui è sorto il primo
evento assicurato e, tenendo conto d'ora in avanti dei redditi divisi, devono
essere eseguiti gli stessi calcoli comparativi realizzati al momento della
fissazione della rendita versata fino a quel momento
5708.
La scala delle rendite rilevata per il primo calcolo
della rendita è determinante anche per la nuova rendita. I redditi
dell'attività lucrativa sono invece divisi per i periodi di unione coniugale
fino al 31 dicembre precedente l'insorgere dell'evento assicurato del primo
coniuge avente diritto. Il reddito annuo medio è ricalcolato secondo le prescrizioni
e le tavole determinanti all'insorgere del primo evento assicurato. Esso è infine
aggiornato secondo le disposizioni concernenti le revisioni AVS e AI e gli
adeguamenti delle rendite succedutesi da quel momento fino alla modifica (cosiddetto
«aggiornamento delle rendite»).”
Ritornando
al caso in esame, per quel che riguarda il periodo di contribuzione,
rispettivamente la scala di rendita, i parametri sono gli stessi utilizzati per
la determinazione della rendita d’invalidità oggetto della decisione 16 gennaio
1998.
(cfr. consid. 1.1): periodo di contribuzione completo di 25 anni, scala
(massima) di rendita 44.
In
merito al calcolo del RAM, come detto, lo stesso è composto
dalla somma risultante dai propri redditi da attività lucrativa dell’assicurato
(dal 1971, anno successivo al 20.o di compleanno, fino al 31 dicembre 1995,
anno precedente il diritto alla rendita AI), dalla ripartizione dei redditi
coniugali, diviso per gli anni di contribuzione (in concreto 25 anni). Nessun accredito
per compiti educativi può essere computabile poiché i coniugi __________ non hanno
avuto figli.
Pertanto,
come rettamente rilevato in sede di risposta, la Cassa ha proceduto come segue:
"
Procedendo alla somma dei
redditi da attività lucrativa, tenuto conto del riparto dei redditi coniugali
(periodo 1972-1995), l'UAl è giunto ad un importo di fr. 561'491.-. Ritenuto
che la prima iscrizione determinante nei conti individuali dell'assicurato
risale al 1971, il fattore di rivalutazione è di 1.287. Non avendo avuto dei
figli, non sono computati degli accrediti per compiti educativi. Tenuto conto
di una durata contributiva di 25 anni, la media dell'attività lucrativa corrisponde,
nel 1996, anno determinante, a fr. 28'906.- e nel 2015 a 35'015.- (Communiqué
nº 4 del 31 ottobre 1997, edito dall'UFAS). Il reddito annuo medio determinante
della rendita ammonta pertanto a fr. 35'250.- (arrotondamento al limite
superiore conformemente alle tabelle edite dall'UFAS) per un importo di rendita
di fr. 1'633.- al mese, così come calcolato dall'UAl.”
Il
complesso e dettagliato calcolo risulta esposto negli apposti fogli di calcolo “Acor”
presenti nell’inserto (cfr. doc. Cassa 5 -14).
In
merito a quanto evidenziato nel ricorso, va fatto presente che gli importi
esposti dall’assicurato corrispondono ai redditi sui quali egli ha versato i contributi
quando era professionalmente attivo, ed ora quale persona senza attività essendo
beneficiario di una prestazione AI, così come risulta dagli estratti conto allegati
al gravame. Mentre, come visto, i parametri per il calcolo dell’attuale rendita
riguardano il periodo di contribuzione 1971 – 1995. I redditi globali verranno invece
presi in considerazione allorquando l’assicurato raggiungerà 65 anni (ciò che è
stato l’11 giugno 2015) per poter beneficiare della rendita di vecchiaia, età
che al momento della decisione contestata (per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni
sociali, ai fini dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si
sono realizzati fino al momento della resa della decisione contestata; DTF
132.
V 215 consid. 3.1.1 pag. 220 con riferimenti) non era ancora raggiunta.
Visto
quanto sopra, la (nuova) rendita è stata correttamente determinata, motivo per
cui la decisione contesta merita conferma. Il ricorso va di conseguenza
respinto.
2.6
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele
Guffi Gianluca Menghetti