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Decisione

32.2015.160

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5 ottobre 2016Italiano43 min

Source ti.ch

Fatti

I principi giurisprudenziali

sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art.

41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg.

consid. 3.5).

Una diversa valutazione

di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente

esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso di

riconsiderazione (cfr. STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in plaidoyer

1/06, pag. 64-65).

2.4. Per poter graduare

l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre

di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri

specialisti.

Il

compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF

9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256

consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né

l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o

rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007;

STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF

122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),

bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

In

una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137

V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della

giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi

di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della

conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del

Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich

dell’11 febbraio 2010.

L’Alta Corte è

arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione

(consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che

attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie

procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti

dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica (consid.

2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei

correttivi:

(a

livello amministrativo)

-

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

-

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

-

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.

3.3),

-

rafforzamento dei diritti di partecipazione:

--

in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una

decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

--

alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione

alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.

3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a

livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In

caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o

il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare

una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza

secondo DLA 1997

Nr.

18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile

2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità

(consid. 4.4.2).

L’art.

72bis OAI, in vigore dal 1° marzo 2012, dedicato alle perizie mediche

pluridisciplinari stabilisce al cpv. 1 che “Le perizie che interessano tre o

più discipline mediche sono eseguite da un centro peritale con cui l'Ufficio

federale ha concluso una convenzione” e al cpv. 2 che “i

mandati sono attribuiti con metodo aleatorio”.

Per

mettere in pratica quanto prescritto all’art. 72bis cpv.2 OAI l’UFAS ha

allestito il sistema di attribuzione “Suisse MED@P” (cfr. R. Kocher,

SuisseMed@P a deux ans: où en sommes-nous?” in Sécurité sociale 5/2014, pag.

288 e seg.; vedi DTF 138 V 271).

In

una sentenza pubblicata in DTF 140 V 508, consid. 3.1 e 3.2.1. il Tribunale

federale ha ribadito che la scelta del perito in ambito di perizie mediche

pluridisciplinari deve sempre avvenire secondo il metodo aleatorio (vedi pure

DTF 139 V 349 consid. 5.2.1; DTF 138 V 271 consid. 1.1.).

A proposito dei rapporti del medico curante, l’Alta Corte ha stabilito

che secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del

fatto che, alla luce del legame di fiducia esistente con il paziente, il medico

curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_947/2011 del 27 gennaio 2012;8C_5/2011 del 27 giugno 2011;8C_790/2010 del

15 febbraio 2011;8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc).

La giurisprudenza federale sottolinea così costantemente la

necessità di tenere conto della differenza, a livello probatorio, tra mandato

di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid.

3.2.;9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 4.4. con riferimenti;9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2.).

Il

Tribunale federale ha comunque già avuto modo di sottolineare che non va

dimenticata la potenziale forza dei rapporti del medico curante, alla luce del

fatto che quest’ultimo ha l’occasione di osservare il paziente durante un

periodo di tempo prolungato (cfr. Pladoyer 3/09 p. 74 e sentenza 9C_468/2009

del 9 settembre 2009, consid. 3.3.1; D. Cattaneo, in “Les

expertises en droit des assurances sociales”, in Cahiers genevois et romands de

sécurité sociale n° 44-2010 pag. 124).

Questa giurisprudenza

viene applicata da questo Tribunale (cfr. ad esempio sentenza 32.2013.183 del

20 ottobre 2014, attualmente pendente davanti al Tribunale federale; sentenza

32.2012.185 del 14 febbraio 2013; sentenza 32.2011.326 del 31 maggio 2012;

sentenza 32.2011.200 del 19 gennaio 2012; sentenza 32.2010.308 del 19 maggio

2011; sentenza 32.2010.137 del 21 marzo 2011) e dal Tribunale amministrativo

federale (cfr. sentenza C-2693/2007 del 5 dicembre 2008).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.5.

Nella decisione del 1° ottobre 2015, riprendendo quanto già indicato nelle

motivazioni indicate nel progetto di decisione del 28 maggio 2015,

l’amministrazione ha attribuito all’assicurato una rendita intera d’invalidità

dal 1° dicembre 2013 al 28 febbraio 2015, poi soppressa, ritenuto che dalla

valutazione medica peritale svolta dal dr. __________ in ambito LAINF, seguita

da un raffronto dei redditi, è emerso che l’interessato non presentava più,

dopo tale data, un grado di invalidità pensionabile.

Il

TCA è, quindi, ora chiamato a valutare, alla luce di quanto esposto ai

considerandi 2.2. e 2.3., se l’Ufficio AI ha correttamente o meno soppresso la

rendita spettante a RI 1 a far tempo dal 1° marzo 2015.

2.6.

La nozione di invalidità in ambito AI coincide di massima con quella vigente

in materia LAINF (e di assicurazione militare), motivo per cui la

determinazione della stessa, anche se viene apprezzata indipendentemente dal

singolo assicuratore sociale, addebitabile ad un medesimo danno alla salute,

conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF 127 V 135, 126 V 291, 119 V 470

consid. 2b con riferimenti). Il TFA ha quindi ribadito la funzione

coordinatrice del concetto unitario dell’invalidità nei diversi settori delle

assicurazioni sociali. Questo per evitare che, in presenza della medesima

fattispecie, diversi assicuratori apprezzino in modo differente il grado

d’incapacità al guadagno (DTF 131 V 120).

Ciononostante,

il singolo assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado

d’invalidità fissato da un altro assicuratore senza predisporre i propri

accertamenti, dall’altra parte esso non può determinare il tasso

dell’incapacità al guadagno totalmente indipendentemente da quanto già deciso

da un altro assicuratore sociale, non essendo tuttavia escluse delle differenti

valutazioni (DTF 127 V 135; 126 V 292, 119 V 471).

In

tal senso, in una sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 128ss

(cfr. anche Pratique VSI 2001 pp. 79ss), l’Alta Corte ha avuto modo di

precisare che quando un infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve

in linea di principio attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in

giudicato in ambito LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi

pertinenti, può essere determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che

una valutazione diversa non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino

equivalente (DTF 131 V 123).

In

una decisione U183/98 dell'8 luglio 1999, il TFA ha stabilito che

l'assicuratore infortuni non deve scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore

AI, fintanto che quest'ultimo si fonda su un'istruzione approfondita, sia dal

profilo medico che dal punto di vista professionale. Infine, gli organi

dell'assicurazione invalidità non sono vincolati e devono scostarsi dalla

valutazione dall’assicuratore infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo

abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi (AHI-Praxis 1998 p. 170).

L'aspetto del coordinamento è

in seguito stato relativizzato in successive sentenze nelle quali il Tribunale

federale ha ritenuto non vincolante la valutazione dell'invalidità da parte

dell'assicurazione infortuni o dell'assicurazione invalidità per l'altro

assicuratore (DTF 131 V 362; VSI 2004 pag. 182 consid. 4.3 pag. 186 [I 564/02];

cfr. inoltre pure la sentenza U 148/06 del 28 agosto 2007, consid. 6,

pubblicata in DTF 133 V 549).

L’Alta

Corte ha infatti statuito che l'assicuratore infortuni non è legittimato ad

opporsi a una decisione o a ricorrere contro una decisione su opposizione

dell'Ufficio AI riguardante il diritto alla rendita in quanto tale o il grado

d'invalidità, e la valutazione dell'invalidità dell'assicurazione per

l'invalidità non esplica effetti vincolanti nei suoi confronti (DTF 131 V 367

consid. 2.2.).

Il

medesimo principio vale anche nei confronti dell’Ufficio AI con riferimento

alla valutazione effettuata dall’assicuratore infortuni (STF U 148/2006 del 28

agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 549).

Successivamente

il Tribunale federale ha ancora ribadito che, l’assicurazione per l’invalidità non

è vincolata alla valutazione dell’invalidità dell’assicurazione contro gli

infortuni (cfr. STF 9C_529/2010 del 24 gennaio 2011; DTF 133 V 549 consid. 6).

2.7. Dal punto di vista medico, nel rapporto finale del

22 maggio 2015, il dr. __________ del SMR ha considerato che, nel caso di

specie, l’assicurato presenti unicamente delle patologie di origine

infortunistica, ponendo le seguenti diagnosi con influsso sulla capacità

lavorativa:

" Esiti di

infortunio in data 31 gennaio 2012 a seguito del quale l’Assicurato ha

riportato:

ferita al terzo distale dell’avambraccio

destro associata a lesione del nervo mediano e tendini, trattata cruentemente

mediante revisione chirurgica, débridement, suture, neuroraffia del nervo

mediano e tenoraffia dei tendini; esiti consolidati di una lesione del nervo

mediano.” (Doc. 57-1)

Quanto alla capacità lavorativa, il medico del SMR, dopo avere

indicato che l’interessato va considerato totalmente inabile al lavoro dal 30

gennaio 2012 al 31 luglio 2012, inabile al 70% dal 1° agosto 2012 al 30

settembre 2012, totalmente abile al lavoro dal 1° ottobre 2012 al 4 dicembre

2012, inabile al lavoro al 70% dal 5 dicembre 2012 al 27 novembre 2014, ha

concluso che l’assicurato è inabile al lavoro al 60% dal 28 novembre 2014 e

continua nella sua precedente attività (cfr. doc. 57-1), mentre va ritenuto

inabile al lavoro al 15% nello svolgimento di attività adatte, rispettose dei

suoi limiti funzionali (cfr. doc. 57-2).

La

patrocinatrice del ricorrente ha contestato le conclusioni alle quali è giunto

il medico del SMR, con riferimento alla percentuale di abilità lavorativa in

attività adeguate, rilevando come le stesse si siano fondate unicamente sulla

valutazione peritale eseguita in ambito LAINF da parte del dr. __________,

senza tuttavia tener conto del fatto che, in una più recente certificazione del

24 marzo 2015, il medico curante, dr. __________, ha considerato l’interessato

inabile al lavoro nella misura del 30% nell’esercizio di attività adatte (cfr.

doc. R1).

Al riguardo, nelle annotazioni del 9 novembre 2015, il dr. __________

del SMR, spec. FMH in medicina interna generale,

esperto SIM, ha escluso che dal referto del dr. __________ del 24 marzo 2015

emerga una modifica dello stato di salute dell’interessato.

Il dr. __________ ha infatti rilevato:

" (…)

Ricorso contro decisione 1.10.2015:

- Certificazione

dr. __________ del 24.3.2015:

o

Impedimento in attività adatta valutato essere del 30%

o

Assenza di sostanziale modifica dello status rispetto alla

valutazione dr. __________

Valutazione:

- Assenza

di patologia invalidante extra-infortunistica

- L’attuale

certificazione del dr. __________ non evidenzia una modifica dello stato di

salute rispetto alla valutazione del dr. __________.” (Doc. VII/2)

Chiamato

a pronunciarsi, il TCA, per i motivi che meglio verranno illustrati qui di

seguito, non ha motivo per distanziarsi da queste considerazioni del medico del

SMR.

Constatata l’assenza di patologie di origine extra-infortunistica

– circostanza sulle quali le parti sono concordi – questo Tribunale non ha

motivo per mettere in dubbio l’apprezzamento fornito dal dr. __________ del

SMR, poi confermato dal dr. __________ del SMR, il quale, a sua volta, si basa

sulla valutazione peritale eseguita su incarico dell’assicuratore LAINF da

parte del dr. __________, spec. FMH in chirurgia della mano (cfr. doc.

72/114-122).

Quest’ultimo, nell’accurata e approfondita perizia del 22 agosto

2014, poi integrata attraverso i complementi peritali del 26 e 28 novembre

2014, ha considerato l’interessato abile al lavoro nella misura del 60% nello

svolgimento della sua abituale professione di tuttofare (cfr. doc. 72-119), ma

ancora abile nella misura dell’85% in attività adatte, precisando che “con la

mano sinistra sana l’attività medico-teorica consona ed esigibile potrebbe

anche raggiungere il 100%. Purtroppo il paziente ha una lesione al nervo

mediano della mano lesa a destra che lascia dei disturbi residuali legati a

iperpatia dolente, dolori al tocco e al movimento” (cfr. doc. 72/121-122).

Tale esauriente valutazione peritale, compresi i relativi

complementi, a mente del TCA non può essere rimessa in discussione fondandosi

sul referto del dr. __________ del 24 marzo 2015, addotto dalla patrocinatrice

del ricorrente a sostegno della tesi una maggiore inabilità lavorativa

dell’interessato nello svolgimento di attività adatte rispetto a quanto

ritenuto dall’Ufficio AI.

Al contrario, questo Tribunale rileva che in quel referto, il dr. __________

ha, anzi, rilevato che “l’esame RMG ripetuto a 3 anni dall’incidente (dr. med. __________)

ha documentato un’ulteriore progressione della rigenerazione nervosa dal punto

di vista motorio e la persistenza di un deficit a carico della sensibilità

tattile discriminativa alle prime 3 dita” (cfr. doc. R1).

Ora, contrariamente a quanto preteso dall’avv. RA 1 – la quale,

nelle osservazioni del 27 novembre 2015, ha indicato che “è proprio alla luce

della rigenerazione avvenuta (cit. doc. R1) che il medico curante stabilisce un

grado di incapacità lavorativa del 30%” (cfr. doc. X pag. 3) - il TCA ritiene

che stante la persistenza dei deficit a carico della sensibilità tattile, ma

tenuto conto della progressione della rigenerazione nervosa dal punto di vista

motorio constatate dal dr. __________, non sia in ogni caso giustificabile concludere

che vi sia stato un peggioramento della capacità lavorativa dell’interessato

nello svolgimento di attività adatte, tale da portare la stessa dal 15%

valutato dal dr. __________ al 30% indicato dal dr. __________.

Il TCA ritiene pertanto che sia a ragione che il dr. __________

del SMR abbia reputato che la certificazione del dr. __________ non evidenzi

una modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione del dr. __________

(cfr. doc. VII/2).

In conclusione, stante quanto sopra esposto, sulla base delle

affidabili e concludenti risultanze mediche agli atti, richiamato inoltre l'obbligo

che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare

alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF

123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,

Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572;

Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo

1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer

Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è

da ritenere dimostrato, secondo il grado

della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle

assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6

con riferimenti), che

l'assicurato, dopo aver presentato un'incapacità lavorativa del 100% dal 30

gennaio 2012 al 31 luglio 2012, un’inabilità del 70% dal 1° agosto 2012 al 30

settembre 2012, una piena capacità al lavoro dal 1° ottobre 2012 al 4 dicembre

2012 e un’inabilità al lavoro del 70% dal 5 dicembre 2012 al 27 novembre 2014,

a partire dal 28 novembre 2014 è inabile al lavoro al 60% nella sua precedente

attività, mentre va ritenuto inabile al lavoro al 15% nello svolgimento di attività

Considerandi

adatte, rispettose dei suoi limiti funzionali.

2.8

Occorre quindi ora esaminare,

dal profilo economico, la capacità di guadagno residua dell'assicurato.

Preliminarmente va

ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato

il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222;

cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3

febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18

ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr.

11.

e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA

del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso

concreto sono determinanti i dati del 2015 (la soppressione della rendita è

effettiva dal 1° marzo 2015).

L’amministrazione ha

eseguito il raffronto dei redditi con riferimento all’anno 2013, motivo per il

quale i redditi da valido e da invalido vanno aggiornati al 2015 (come peraltro

correttamente fatto dall’assicuratore LAINF, cfr. doc. XII/1).

2.9

Per determinare

il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla

salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa,

nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla

rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante,

quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale

reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si

fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del

danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei

salari (cfr. ancora DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul

salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella

stessa azienda o in un'azienda simile. Nel caso in cui non fosse possibile

quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato

avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si farà riferimento a valori

empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre

tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che

impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e

conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente

svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale

contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata.

Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e

percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30;

RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è

pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata

da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002

pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).

Un

salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che

lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi

pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base

a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto

che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare

la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali

adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,

ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

2.9.1

Nel caso di specie, nella

decisione impugnata l’amministrazione ha indicato che l’assicurato, senza il

danno alla salute, nel 2011, ha percepito un salario annuo di fr. 80'600, conformemente

a quanto risulta dal questionario del datore di lavoro compilato in data 5

luglio 2012 (cfr. doc. 12/1-6).

Il TCA non ha motivo per

distanziarsi dall’importo citato, che, del resto, non è stato contestato

dall’assicurato.

Adeguando tale importo al

2015.

(+0.7%, +0.8% e +0.4%, cfr. la relativa tabella pubblicata sul sito web

dell’Ufficio federale di statistica), si ottiene un reddito da valido di fr. 82'140.75.

2.10

Per quanto riguarda il reddito

da invalido, va ricordato

che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa

e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante

dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario

sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

In

una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla

sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il

salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è

inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il

reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L.

Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327)

(…)”.

Con

sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta

la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il

valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è

di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45

consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella

sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha

ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).

La questione è stata

definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima

Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito

diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso

è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4

p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un

parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però

soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le

condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze

personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi

fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente

una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze

personali e professionali.

Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF,

segnatamente in DTF 141 V 1 consid. 5.

In una sentenza 8C_695/2015 del 19 novembre 2015, il Tribunale

federale ha applicato, per la determinazione dei redditi da raffrontare,

l’edizione 2012 della rilevazione della struttura dei salari

(RSS), senza alcuna particolare riserva (si vedano pure, ad esempio, le

sentenze UV.2014.00277 del 31 agosto 2015 consid. 3.2.2 del Tribunale delle

assicurazioni del Canton Zurigo e 200 2015 853 del 17 dicembre 2015 consid.

4.6.2

del Tribunale amministrativo del Canton Berna).

In una sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 3.4, il Tribunale

federale ha confermato l'applicazione da parte del Tribunale amministrativo

federale, per la determinazione dei redditi da raffrontare, dell'edizione 2010

della rilevazione della struttura dei salari (RSS), considerato

che la decisione amministrativa litigiosa era stata emessa il 4 gennaio 2013 e

l'UAIE non poteva pertanto disporre dei dati del 2012, la cui

pubblicazione era avvenuta solo nel corso del mese di ottobre 2014 (cfr.

lettera circolare AI n. 328 dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali,

UFAS, del 22 ottobre 2014), consolidando così la giurisprudenza secondo la

quale sono determinanti i dati statistici più attuali a disposizione al momento

della decisione di rendita (cfr. STF 8C_78/2015 del 10 luglio 2015 consid 4 e

9C_526/2015 dell'11 settembre 2015 consid. 3.2.2).

2.10.1

La

decisione litigiosa è stata emanata il 1° ottobre 2015 e pertanto il reddito da

invalido va stabilito facendo capo all’edizione 2012 della Tabella TA1 (cfr.

considerando 2.10.).

Ora, utilizzando i dati

forniti dalla tabella TA1 2012 elaborata dall'Ufficio federale di statistica,

il ricorrente, svolgendo nel 2012 una professione che presuppone qualifiche

inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle

condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR

2002.

UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile

lordo pari a fr. 5'210.--.

Riportando

questo dato su 41.7 ore (cfr. dati pubblicati sul sito web

dell’UFS; a questo proposito, si veda la STF 8C_480/2010 del 10 marzo 2012

consid. 3.1.1), esso ammonta a fr. 5'431.42 mensili oppure a fr. 65'177.04 per

l'intero anno (fr. 5'431.42 x 12).

Dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali da quantificare in +0.7% per il 2013,

+0.8% per il 2014 e +0.4% per il 2015 (cfr. la relativa tabella pubblicata sul

sito web dell’UFS), si ottiene, per il 2015, un reddito annuo di fr. 66'423.

Considerata un'esigibilità

dell’85%, il reddito da invalido corrisponde a fr. 56'459.60.

2.10.2

Secondo la giurisprudenza federale, per

gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o

professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di

dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto

la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono

di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata

una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha

precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario

statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di

influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla

deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve

succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il

suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80

consid. 5b/cc).

Con

sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 al consid. 5.4 il TF ha confermato il

principio posto dal TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve

avvenire tramite l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di

tassi più frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni

sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili

in sede giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata confermata anche

recentemente dal TF, segnatamente nella sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016

al consid. 4.6.

Con

sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 al consid. 4.2 il TF ha rammentato che

non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in

considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la

nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso

d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei

limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito

da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete.

2.10.3

L’Ufficio

AI non ha apportato alcuna riduzione

percentuale (cfr. doc. 82/2-3).

La patrocinatrice del

ricorrente ha contestato tale modo di procedere, rimproverando all’Ufficio AI

di non avere tenuto conto del fatto che l’assicurato, nonostante risieda in

Ticino dal 2001, non parla né comprende la lingua italiana. E questo ancora

oggi, malgrado il riconoscimento da parte dell’amministrazione, quale

provvedimento di intervento tempestivo, di un corso individuale di italiano di

16.

lezioni, criticato dall’avv. RA 1 in quanto si è rilevato del tutto

“inadatto al raggiungimento dell’obiettivo” -continuando l’interessato a non

parlare una parola di italiano - e che, a suo parere, avrebbe dovuto essere

sostituito da un corso più efficace, valido ed economico, quale ad esempio un

corso della Scuola __________ di “italiano intensivo livello A1”, “rivolto a

coloro che hanno molto tempo a disposizione e sono pronti ad investirlo

nell’apprendimento della lingua italiana”.

La rappresentante

dell’assicurato ha spiegato che a partire dal 2008 l’interessato ha sempre lavorato

in qualità di tuttofare presso il bar di __________ gestito da suo cugino e

dove tutti i dipendenti sono __________, ciò che ha portato RI 1 a “trascurare

inesorabilmente e completamente la lingua italiana”, disponendo sempre

dell’aiuto del cugino oppure della propria moglie quali interpreti, in caso di

bisogno.

Secondo la patrocinatrice

del ricorrente, posto che le conoscenze linguistiche sono fondamentali nello

svolgimento di un’attività lucrativa, le carenze linguistiche dell’assicurato

avrebbero dovuto essere opportunamente prese in considerazione da parte

dell’amministrazione, stabilendo una riduzione sociale del 10% (cfr. doc. I).

In sede di risposta di

causa, l’Ufficio AI ha respinto le critiche ricorsuali e confermato la

correttezza del proprio agire, sottolineando come “non vi sono riduzioni

automatiche per lacune scolastiche o linguistiche (cfr. sentenza dell’Alta

Corte I 724/02 del 10 gennaio 2003, consid. 4.2.2.)” e che “l’Alta Corte ha

comunque ribadito che per attività semplici e ripetitive le difficoltà

linguistiche non giustificano deduzioni con riferimento al salario che figura

nelle tabelle (cfr. sentenza 8C_594/2011 del 20 ottobre 2011, consid. 5;

8C_17/2011 del 21 aprile 2011, consid. 6.2.)”.

Il

TCA che, di massima, non può senza motivi pertinenti sostituire il proprio

apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, consid. 5.2)

non ha motivo di scostarsi da tale valutazione dell’amministrazione.

Va,

infatti, rilevato che la giurisprudenza federale ha già, più volte, avuto modo

di ricordare che per lo svolgimento delle attività semplici e ripetitive di cui

al livello 4 delle RSS nelle versioni fino al 2010 (equivalenti al livello 1

delle RSS 2012) eventuali lacune scolastiche o linguistiche non giustificano una

riduzione del reddito da invalido (cfr., tra le tante, STF 8C_594/2011 del 20

ottobre 2011, consid.58C_17/2011 del 21 aprile 2011, consid. 6.2.)

Il Tribunale federale, in

due sentenze commentate in SZS/RSAS 2016 pag.174 -177, ha poi ribadito la propria

giurisprudenza anche con riferimento ad attività semplici e ripetitive

individuate tramite il metodo delle DPL, confermando l’affidabilità dei posti

di lavoro e dei salari determinati utilizzando questo metodo anche in caso di

assicurati con un basso livello di formazione (STF 8C_215/2015 del 17 novembre

2015) e limitate competenze linguistiche (STF 8C_430/2014 del 21 dicembre

2015), mettendo in evidenza come nell’individuazione delle DPL cui fare

riferimento nei singoli casi l’amministrazione abbia la possibilità di limitare

i criteri di scelta in modo tale da selezionare solo le attività che richiedono

la conclusione della scuola dell’obbligo.

Inoltre,

come giustamente indicato dall’amministrazione, va sottolineato che le

prestazioni dell’AI servono a compensare l’incapacità al guadagno derivante dal

danno alla salute e non per eliminare eventuali lacune linguistiche (cfr. STF I

381/06 del 30 aprile 2007), le quali, del resto, sono state prese in

considerazione dall’amministrazione nell’ambito dei provvedimenti di intervento

tempestivo attraverso il finanziamento di lezioni di italiano e, d’altra parte,

non hanno impedito all’assicurato di comunque trovare nel 2008 e conservare

ancora tutt’oggi un lavoro quale tuttofare - e oltretutto molto ben retribuito

– comprendente, come risulta dal referto peritale del dr. __________, “attività

per la sicurezza; per la logistica, pulizia e controllo merci e, in misura

minore, per organizzazione eventi e concerti” (cfr. doc. 72-119).

Infine,

sull’esistenza di sufficienti posti di lavoro semplici e ripetitivi di cui alle

RSS, necessitanti di bassi requisiti intellettuali e che possono essere

eseguiti anche con una sola mano, cfr. STF 8C_350/2013 del 5 luglio 2013.

Va, comunque, osservato

che anche se si volesse applicare, per pura ipotesi di lavoro, la riduzione del

10% richiesta dalla patrocinatrice del ricorrente – comunque ingiustificata nel

caso di specie - non sarebbe comunque possibile assegnare all’assicurato una

rendita di invalidità, poiché il tasso di invalidità risulterebbe comunque

inferiore alla soglia minima del 40% (cfr. qui di seguito, consid. 2.11.).

2.11

In concreto, raffrontando, nel

2015, il reddito da valido di fr. 82'140.75 con quello da invalido di fr. 56’459.60, si ottiene un grado di invalidità del 31,26%

arrotondato al 31% (cfr. DTF 130 V 121, consid. 3.2),

percentuale che, come correttamente stabilito dall’amministrazione, non dà

diritto ad una rendita di invalidità.

Anche volendo, per pura

ipotesi di lavoro (cfr. cons. 2.10.3), seguire la tesi ricorsuale secondo la

quale andrebbe applicata al reddito da invalido una riduzione percentuale del

10%, raffrontando il reddito da valido di

fr. 82'140.75 con quello da invalido di fr. 50’813.60, si

otterrebbe un grado di invalidità del 38,14% arrotondato

al 38%, insufficiente per potere beneficiare di una rendita.

Per inciso,

il TCA rileva che, quandanche si volesse considerare corretto (ma così non è)

attribuire una riduzione percentuale del 10%, quest’ultima andrebbe applicata

al reddito da invalido e non, come invece preteso dalla patrocinatrice del

ricorrente, al grado di incapacità lavorativa medicalmente riconosciuta (cfr.

doc. I pag. 12, laddove al punto 17 è stato indicato che il ricorrente chiede

che venga confermato “il 30% di incapacità lavorativa così come certificato

medico del 24 marzo 2015 del dr. med. __________. Si chiede inoltre che venga

operata un’ulteriore riduzione sociale del 10%, di modo da ottenere un grado di

capacità lavorativa del 60%”). Sul tema, confronta STF 8C_931/2010 del

26.

gennaio 2011, nella quale l’Alta Corte ha confermato che la riduzione del

reddito da invalido deve avvenire “in due fasi”, riducendo

dapprima il dato statistico della percentuale dovuta all'incapacità di lavoro e

solo una volta in possesso del risultato intermedio procedere all’ulteriore

riduzione per tenere conto delle circostanze del caso concreto (DTF 126 V 75).

La decisione dell’Ufficio

AI va, di conseguenza, tutelata e il ricorso respinto.

2.12

Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca

e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra

200.

-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico

dell’assicurato.

Quest’ultimo ha chiesto,

tuttavia, di essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il

gratuito patrocinio (doc. I).

Ai sensi dell’art. 61

lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il

diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente

può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale disposto mantiene il principio

che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si

esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa

indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG Kommentar,

3a edizione, 2015, ad art. 61, n. 173 e seguenti, pag. 828 e seguenti).

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al

vecchio diritto – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se

l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo

non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 e 372 con

riferimenti).

Il diritto all’assistenza

giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal pagamento delle tasse di

giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in cui necessario - il

diritto al gratuito patrocinio (DTF 121 I 60 consid. 2a con riferimenti).

L’istante va considerato

indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei

suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento e

a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.;

DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione

i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento

nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori). L’obbligo dello

Stato di accordare l’assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario

all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia

11ss.).

Il limite per ammettere

uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza giudiziaria è

superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto esecutivo (SVR

1998.

IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). All’importo base LEF va

applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (cfr. STFA del 20

settembre 2004 nella causa F., U 102/04).

L’indigenza processuale è

data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli necessari per il

mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996 N. U 254 pag. 209

consid. 2).

2.13

Il requisito della probabilità

di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così

esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione,

rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr.

STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid.

4b; DTF 119 Ia 251).

A tal proposito, si

osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve

adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di

primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere

accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un

ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K

75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29

agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF

124.

I 304 consid. 2c).

Inoltre, quando le

prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le

prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non

possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124

I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).

Nel caso concreto, visti

i chiari principi che risultano dalla giurisprudenza pubblicata sia nella

Raccolta Ufficiale che nel sito web della Confederazione, rispettivamente in

quello del Cantone Ticino, alla patrocinatrice del ricorrente doveva apparire evidente

che il rischio di perdere il processo era palesemente maggiore rispetto alle

prospettive di un successo, ragione per la quale il requisito della probabilità

di esito favorevole va giudicato inadempiuto (cfr. sentenza 35.2015.44 del 24

febbraio 2016, consid. 2.9). Dal profilo medico, infatti, come sopra esposto,

il referto del dr. __________ prodotto in sede ricorsuale non era tale da

giustificare un peggioramento dello stato di salute dell’interessato (cfr.

consid. 2.7.).

Inoltre, dal profilo economico,

alla luce della giurisprudenza federale in materia, l’invocata riduzione

percentuale del 10% del reddito da invalido per ragioni linguistiche non era

palesemente condivisibile (cfr. consid. 2.10.3).

Va, inoltre, evidenziato che

alla luce dei redditi percepiti dall’assicurato (salario mensile di fr.

3'358.35 e rendita di invalidità mensile dell’assicuratore LAINF di fr. 1'873)

e da sua moglie (pari a fr. 46'219 annui secondo i dati riportati in sede

fiscale), anche il requisito dell’indigenza non appare adempiuto.

In queste condizioni la

domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.Il ricorso è respinto.

2.L'istanza

tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio

è respinta.

3. Le spese di procedura per

fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti