32.2015.160
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5 ottobre 2016Italiano43 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2015.160
cr
Lugano
5 ottobre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 ottobre 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 1 ottobre 2015 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1973, da
ultimo attivo in qualità di tuttofare presso il bar gestito da un suo cugino,
nel mese di maggio 2012 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di
prestazioni AI per adulti, a seguito dei disturbi alla mano destra derivanti da
un infortunio non professionale occorsogli presso la propria abitazione (doc.
1/1-6).
Esperiti gli accertamenti
medici ed economici del caso, con progetto di decisione del 28 maggio 2015
(doc. 59/1-4), poi confermato con decisione del 1° ottobre 2015 (doc. R2),
l’Ufficio AI ha attribuito all’assicurato il diritto ad una rendita intera di
invalidità (grado AI del 70%) per il periodo compreso fra il 1° dicembre 2013 e
il 28 febbraio 2015, poi soppressa in quanto il grado di invalidità successivo,
inferiore al 40%, non dà più diritto a prestazioni.
1.2. Contro la citata decisione
amministrativa l’assicurato, rappresentato dall’avv. RA 1, ha tempestivamente presentato
ricorso al TCA, postulando l’annullamento della decisione impugnata e
l’attribuzione di una rendita di invalidità almeno del 50% a partire dal 1°
marzo 2015 (doc. I).
La rappresentante legale dell’assicurato
ha inoltre postulato la concessione dall’assistenza giudiziaria con gratuito
patrocinio per la procedura ricorsuale (doc. I).
Sostanzialmente il
ricorrente ha contestato la decisione dell’Ufficio AI, criticando i periodi di
incapacità lavorativa riconosciuti dall’amministrazione sulla base del referto
peritale eseguito in ambito LAINF da parte del dr. __________
nell’agosto/novembre 2014, il quale ha valutato un grado di inabilità
lavorativa del 15% nello svolgimento di attività adatte.
La patrocinatrice del
ricorrente ha evidenziato come così facendo, l’Ufficio AI abbia completamente
ignorato l’aggiornamento dello stato di salute del mese di marzo 2015 del dr. __________,
noto specialista in chirurgia della mano, il quale ha invece ritenuto
l’interessato inabile al lavoro nella misura del 30% nell’esecuzione di
attività adatte, rispettose delle sue limitazioni funzionali.
Il ricorrente ha poi
contestato il fatto che l’Ufficio AI (come del resto l’assicuratore LAINF) non
abbia applicato al reddito da invalido riduzione percentuale alcuna, ritenendo
opportuno il riconoscimento di una riduzione del 10% in ragione delle proprie
difficoltà linguistiche.
In conclusione, l’avv. RA
1 ha considerato che aggiungendo alla riduzione del rendimento del 30% per
motivi medici la riduzione del 10% per altri fattori, si ottiene un grado di
invalidità del 53%, con conseguente diritto per l’assicurato di beneficiare di
una mezza rendita di invalidità dal 1° marzo 2015 (doc. I).
1.3. In
data 9 novembre 2015, la patrocinatore del ricorrente ha trasmesso al TCA il
certificato municipale per l’ammissione all’assistenza giudiziaria, con la
relativa documentazione (doc. V).
1.4. In data 11 novembre 2015, la
rappresentante legale del ricorrente ha comunicato al TCA “di voler
cortesemente prendere in considerazione nella decisione di ammissione al
gratuito patrocinio anche il pagamento dell’importo di fr. 11'312.- chiesto
dalla spettabile __________ a titolo di rifusione delle rendite ordinarie
mensili di fr. 1'414.- versate all’assicurato dal 01.03.2015 al 31.10.2015”
(doc. VI + 1-9).
1.5. L’Ufficio AI, in sede di
risposta di causa, ha confermato, da una parte, la correttezza dal profilo
medico di quanto valutato dal SMR (cfr. doc. VII/1) e, dall’altra, dal profilo
economico, rilevato come secondo la giurisprudenza federale non vi sia il
diritto ad una riduzione automatica per lacune scolastiche o linguistiche (cfr.
doc. VII/2).
L’amministrazione ha
quindi confermato l’esattezza della decisione impugnata, postulando l’integrale
reiezione del ricorso (doc. VII).
1.6. In data 17 novembre 2015,
l’avv. RA 1 ha informato il TCA che a seguito del versamento, retroattivamente,
da parte di __________, delle rendite ordinarie mensili per i mesi da marzo a
ottobre 2015, per complessivi fr. 14'984.- “il mio mandante è quindi in grado
di procedere alla rifusione dell’importo di fr. 11'312.- pretesa dalla stessa”
(doc. IX).
1.7. Con osservazioni del 27
novembre 2015, la patrocinatrice del ricorrente ha nuovamente contestato la
percentuale di inabilità lavorativa del 15% nello svolgimento di attività
adatte presa in considerazione dall’amministrazione al fine del calcolo del
grado di invalidità, ritenendo maggiormente appropriata quella del 30% posta
dal dr. __________.
La rappresentante
dell’assicurato ha, al riguardo, sottolineato come il referto del dr. __________
“redatto oltre 7 mesi dopo la perizia del 22.08.2014 e soprattutto redatto a
seguito di un esame clinico specialistico palesemente dettagliato, è incontestabilmente
atto a determinare oggettivamente il grado aggiornato di incapacità lavorativa
del paziente” (doc. X).
1.8. In data 15 dicembre 2015,
l’Ufficio AI ha ribadito quanto già esposto in sede di risposta di causa,
osservando che lo stesso assicuratore infortuni, con decisione del 2 novembre
2015 allegata in copia, ha attribuito all’assicurato una rendita di invalidità
del 32% a far tempo dal 1° marzo 2015 e un’IMI del 30% (cfr. doc. XII/1),
basandosi, dal profilo medico, sulla valutazione peritale del dr. __________
(doc. XII).
1.9. Con osservazioni del 22
dicembre 2015 la patrocinatrice del ricorrente ha ribadito le proprie
precedenti contestazioni a proposito della valutazione del dr. __________,
rilevando che la decisione in materia LAINF cui ha fatto riferimento l’Ufficio
AI è stata tempestivamente impugnata dall’assicurato (doc. XIV + 1).
Queste considerazioni
dell’avv. RA 1 sono state trasmesse all’amministrazione (cfr. doc. XV), con la
facoltà di presentare eventuali osservazioni.
2.1. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.
216ss).
L’art.
28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati
hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre
quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Nel
confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di
fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325;
DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività
ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale
dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui
differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in
maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di
una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114
V 313).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono
determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del
diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere
rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di
eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della
decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V
222).
2.2. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica
decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente,
la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per
analogia le regole sulla revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V
164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006
nella causa K., I 597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04;
STFA del 19 ottobre 2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella
causa K., 12/04; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del
29 giugno 2004 nella causa T., I 299/03).
Al
riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006
N. 39 pag. 182.
2.3. L’art.
17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:
"
Se il grado d’invalidità del
beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la
rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su
richiesta."
Fatti
I principi giurisprudenziali
sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art.
41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg.
consid. 3.5).
Una diversa valutazione
di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente
esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso di
riconsiderazione (cfr. STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in plaidoyer
1/06, pag. 64-65).
2.4. Per poter graduare
l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre
di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri
specialisti.
Il
compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF
9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256
consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né
l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o
rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007;
STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF
122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),
bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
In
una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137
V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della
giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi
di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della
conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del
Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich
dell’11 febbraio 2010.
L’Alta Corte è
arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione
(consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che
attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie
procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti
dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica (consid.
2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare dei
correttivi:
(a
livello amministrativo)
-
assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
-
differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
-
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.
3.3),
-
rafforzamento dei diritti di partecipazione:
--
in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una
decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
--
alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione
alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.
3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a
livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In
caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o
il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare
una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza
secondo DLA 1997
Nr.
18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile
2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità
(consid. 4.4.2).
L’art.
72bis OAI, in vigore dal 1° marzo 2012, dedicato alle perizie mediche
pluridisciplinari stabilisce al cpv. 1 che “Le perizie che interessano tre o
più discipline mediche sono eseguite da un centro peritale con cui l'Ufficio
federale ha concluso una convenzione” e al cpv. 2 che “i
mandati sono attribuiti con metodo aleatorio”.
Per
mettere in pratica quanto prescritto all’art. 72bis cpv.2 OAI l’UFAS ha
allestito il sistema di attribuzione “Suisse MED@P” (cfr. R. Kocher,
SuisseMed@P a deux ans: où en sommes-nous?” in Sécurité sociale 5/2014, pag.
288 e seg.; vedi DTF 138 V 271).
In
una sentenza pubblicata in DTF 140 V 508, consid. 3.1 e 3.2.1. il Tribunale
federale ha ribadito che la scelta del perito in ambito di perizie mediche
pluridisciplinari deve sempre avvenire secondo il metodo aleatorio (vedi pure
DTF 139 V 349 consid. 5.2.1; DTF 138 V 271 consid. 1.1.).
A proposito dei rapporti del medico curante, l’Alta Corte ha stabilito
che secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del
fatto che, alla luce del legame di fiducia esistente con il paziente, il medico
curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_947/2011 del 27 gennaio 2012;8C_5/2011 del 27 giugno 2011;8C_790/2010 del
15 febbraio 2011;8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc).
La giurisprudenza federale sottolinea così costantemente la
necessità di tenere conto della differenza, a livello probatorio, tra mandato
di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid.
3.2.;9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 4.4. con riferimenti;9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2.).
Il
Tribunale federale ha comunque già avuto modo di sottolineare che non va
dimenticata la potenziale forza dei rapporti del medico curante, alla luce del
fatto che quest’ultimo ha l’occasione di osservare il paziente durante un
periodo di tempo prolungato (cfr. Pladoyer 3/09 p. 74 e sentenza 9C_468/2009
del 9 settembre 2009, consid. 3.3.1; D. Cattaneo, in “Les
expertises en droit des assurances sociales”, in Cahiers genevois et romands de
sécurité sociale n° 44-2010 pag. 124).
Questa giurisprudenza
viene applicata da questo Tribunale (cfr. ad esempio sentenza 32.2013.183 del
20 ottobre 2014, attualmente pendente davanti al Tribunale federale; sentenza
32.2012.185 del 14 febbraio 2013; sentenza 32.2011.326 del 31 maggio 2012;
sentenza 32.2011.200 del 19 gennaio 2012; sentenza 32.2010.308 del 19 maggio
2011; sentenza 32.2010.137 del 21 marzo 2011) e dal Tribunale amministrativo
federale (cfr. sentenza C-2693/2007 del 5 dicembre 2008).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.5.
Nella decisione del 1° ottobre 2015, riprendendo quanto già indicato nelle
motivazioni indicate nel progetto di decisione del 28 maggio 2015,
l’amministrazione ha attribuito all’assicurato una rendita intera d’invalidità
dal 1° dicembre 2013 al 28 febbraio 2015, poi soppressa, ritenuto che dalla
valutazione medica peritale svolta dal dr. __________ in ambito LAINF, seguita
da un raffronto dei redditi, è emerso che l’interessato non presentava più,
dopo tale data, un grado di invalidità pensionabile.
Il
TCA è, quindi, ora chiamato a valutare, alla luce di quanto esposto ai
considerandi 2.2. e 2.3., se l’Ufficio AI ha correttamente o meno soppresso la
rendita spettante a RI 1 a far tempo dal 1° marzo 2015.
2.6.
La nozione di invalidità in ambito AI coincide di massima con quella vigente
in materia LAINF (e di assicurazione militare), motivo per cui la
determinazione della stessa, anche se viene apprezzata indipendentemente dal
singolo assicuratore sociale, addebitabile ad un medesimo danno alla salute,
conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF 127 V 135, 126 V 291, 119 V 470
consid. 2b con riferimenti). Il TFA ha quindi ribadito la funzione
coordinatrice del concetto unitario dell’invalidità nei diversi settori delle
assicurazioni sociali. Questo per evitare che, in presenza della medesima
fattispecie, diversi assicuratori apprezzino in modo differente il grado
d’incapacità al guadagno (DTF 131 V 120).
Ciononostante,
il singolo assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado
d’invalidità fissato da un altro assicuratore senza predisporre i propri
accertamenti, dall’altra parte esso non può determinare il tasso
dell’incapacità al guadagno totalmente indipendentemente da quanto già deciso
da un altro assicuratore sociale, non essendo tuttavia escluse delle differenti
valutazioni (DTF 127 V 135; 126 V 292, 119 V 471).
In
tal senso, in una sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 128ss
(cfr. anche Pratique VSI 2001 pp. 79ss), l’Alta Corte ha avuto modo di
precisare che quando un infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve
in linea di principio attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in
giudicato in ambito LAINF. Solo in casi eccezionali, in presenza di motivi
pertinenti, può essere determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che
una valutazione diversa non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino
equivalente (DTF 131 V 123).
In
una decisione U183/98 dell'8 luglio 1999, il TFA ha stabilito che
l'assicuratore infortuni non deve scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore
AI, fintanto che quest'ultimo si fonda su un'istruzione approfondita, sia dal
profilo medico che dal punto di vista professionale. Infine, gli organi
dell'assicurazione invalidità non sono vincolati e devono scostarsi dalla
valutazione dall’assicuratore infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ultimo
abbia tralasciato di operare un raffronto dei redditi (AHI-Praxis 1998 p. 170).
L'aspetto del coordinamento è
in seguito stato relativizzato in successive sentenze nelle quali il Tribunale
federale ha ritenuto non vincolante la valutazione dell'invalidità da parte
dell'assicurazione infortuni o dell'assicurazione invalidità per l'altro
assicuratore (DTF 131 V 362; VSI 2004 pag. 182 consid. 4.3 pag. 186 [I 564/02];
cfr. inoltre pure la sentenza U 148/06 del 28 agosto 2007, consid. 6,
pubblicata in DTF 133 V 549).
L’Alta
Corte ha infatti statuito che l'assicuratore infortuni non è legittimato ad
opporsi a una decisione o a ricorrere contro una decisione su opposizione
dell'Ufficio AI riguardante il diritto alla rendita in quanto tale o il grado
d'invalidità, e la valutazione dell'invalidità dell'assicurazione per
l'invalidità non esplica effetti vincolanti nei suoi confronti (DTF 131 V 367
consid. 2.2.).
Il
medesimo principio vale anche nei confronti dell’Ufficio AI con riferimento
alla valutazione effettuata dall’assicuratore infortuni (STF U 148/2006 del 28
agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 549).
Successivamente
il Tribunale federale ha ancora ribadito che, l’assicurazione per l’invalidità non
è vincolata alla valutazione dell’invalidità dell’assicurazione contro gli
infortuni (cfr. STF 9C_529/2010 del 24 gennaio 2011; DTF 133 V 549 consid. 6).
2.7. Dal punto di vista medico, nel rapporto finale del
22 maggio 2015, il dr. __________ del SMR ha considerato che, nel caso di
specie, l’assicurato presenti unicamente delle patologie di origine
infortunistica, ponendo le seguenti diagnosi con influsso sulla capacità
lavorativa:
" Esiti di
infortunio in data 31 gennaio 2012 a seguito del quale l’Assicurato ha
riportato:
ferita al terzo distale dell’avambraccio
destro associata a lesione del nervo mediano e tendini, trattata cruentemente
mediante revisione chirurgica, débridement, suture, neuroraffia del nervo
mediano e tenoraffia dei tendini; esiti consolidati di una lesione del nervo
mediano.” (Doc. 57-1)
Quanto alla capacità lavorativa, il medico del SMR, dopo avere
indicato che l’interessato va considerato totalmente inabile al lavoro dal 30
gennaio 2012 al 31 luglio 2012, inabile al 70% dal 1° agosto 2012 al 30
settembre 2012, totalmente abile al lavoro dal 1° ottobre 2012 al 4 dicembre
2012, inabile al lavoro al 70% dal 5 dicembre 2012 al 27 novembre 2014, ha
concluso che l’assicurato è inabile al lavoro al 60% dal 28 novembre 2014 e
continua nella sua precedente attività (cfr. doc. 57-1), mentre va ritenuto
inabile al lavoro al 15% nello svolgimento di attività adatte, rispettose dei
suoi limiti funzionali (cfr. doc. 57-2).
La
patrocinatrice del ricorrente ha contestato le conclusioni alle quali è giunto
il medico del SMR, con riferimento alla percentuale di abilità lavorativa in
attività adeguate, rilevando come le stesse si siano fondate unicamente sulla
valutazione peritale eseguita in ambito LAINF da parte del dr. __________,
senza tuttavia tener conto del fatto che, in una più recente certificazione del
24 marzo 2015, il medico curante, dr. __________, ha considerato l’interessato
inabile al lavoro nella misura del 30% nell’esercizio di attività adatte (cfr.
doc. R1).
Al riguardo, nelle annotazioni del 9 novembre 2015, il dr. __________
del SMR, spec. FMH in medicina interna generale,
esperto SIM, ha escluso che dal referto del dr. __________ del 24 marzo 2015
emerga una modifica dello stato di salute dell’interessato.
Il dr. __________ ha infatti rilevato:
" (…)
Ricorso contro decisione 1.10.2015:
- Certificazione
dr. __________ del 24.3.2015:
o
Impedimento in attività adatta valutato essere del 30%
o
Assenza di sostanziale modifica dello status rispetto alla
valutazione dr. __________
Valutazione:
- Assenza
di patologia invalidante extra-infortunistica
- L’attuale
certificazione del dr. __________ non evidenzia una modifica dello stato di
salute rispetto alla valutazione del dr. __________.” (Doc. VII/2)
Chiamato
a pronunciarsi, il TCA, per i motivi che meglio verranno illustrati qui di
seguito, non ha motivo per distanziarsi da queste considerazioni del medico del
SMR.
Constatata l’assenza di patologie di origine extra-infortunistica
– circostanza sulle quali le parti sono concordi – questo Tribunale non ha
motivo per mettere in dubbio l’apprezzamento fornito dal dr. __________ del
SMR, poi confermato dal dr. __________ del SMR, il quale, a sua volta, si basa
sulla valutazione peritale eseguita su incarico dell’assicuratore LAINF da
parte del dr. __________, spec. FMH in chirurgia della mano (cfr. doc.
72/114-122).
Quest’ultimo, nell’accurata e approfondita perizia del 22 agosto
2014, poi integrata attraverso i complementi peritali del 26 e 28 novembre
2014, ha considerato l’interessato abile al lavoro nella misura del 60% nello
svolgimento della sua abituale professione di tuttofare (cfr. doc. 72-119), ma
ancora abile nella misura dell’85% in attività adatte, precisando che “con la
mano sinistra sana l’attività medico-teorica consona ed esigibile potrebbe
anche raggiungere il 100%. Purtroppo il paziente ha una lesione al nervo
mediano della mano lesa a destra che lascia dei disturbi residuali legati a
iperpatia dolente, dolori al tocco e al movimento” (cfr. doc. 72/121-122).
Tale esauriente valutazione peritale, compresi i relativi
complementi, a mente del TCA non può essere rimessa in discussione fondandosi
sul referto del dr. __________ del 24 marzo 2015, addotto dalla patrocinatrice
del ricorrente a sostegno della tesi una maggiore inabilità lavorativa
dell’interessato nello svolgimento di attività adatte rispetto a quanto
ritenuto dall’Ufficio AI.
Al contrario, questo Tribunale rileva che in quel referto, il dr. __________
ha, anzi, rilevato che “l’esame RMG ripetuto a 3 anni dall’incidente (dr. med. __________)
ha documentato un’ulteriore progressione della rigenerazione nervosa dal punto
di vista motorio e la persistenza di un deficit a carico della sensibilità
tattile discriminativa alle prime 3 dita” (cfr. doc. R1).
Ora, contrariamente a quanto preteso dall’avv. RA 1 – la quale,
nelle osservazioni del 27 novembre 2015, ha indicato che “è proprio alla luce
della rigenerazione avvenuta (cit. doc. R1) che il medico curante stabilisce un
grado di incapacità lavorativa del 30%” (cfr. doc. X pag. 3) - il TCA ritiene
che stante la persistenza dei deficit a carico della sensibilità tattile, ma
tenuto conto della progressione della rigenerazione nervosa dal punto di vista
motorio constatate dal dr. __________, non sia in ogni caso giustificabile concludere
che vi sia stato un peggioramento della capacità lavorativa dell’interessato
nello svolgimento di attività adatte, tale da portare la stessa dal 15%
valutato dal dr. __________ al 30% indicato dal dr. __________.
Il TCA ritiene pertanto che sia a ragione che il dr. __________
del SMR abbia reputato che la certificazione del dr. __________ non evidenzi
una modifica dello stato di salute rispetto alla valutazione del dr. __________
(cfr. doc. VII/2).
In conclusione, stante quanto sopra esposto, sulla base delle
affidabili e concludenti risultanze mediche agli atti, richiamato inoltre l'obbligo
che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare
alle conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF
123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka,
Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572;
Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo
1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer
Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è
da ritenere dimostrato, secondo il grado
della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle
assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6
con riferimenti), che
l'assicurato, dopo aver presentato un'incapacità lavorativa del 100% dal 30
gennaio 2012 al 31 luglio 2012, un’inabilità del 70% dal 1° agosto 2012 al 30
settembre 2012, una piena capacità al lavoro dal 1° ottobre 2012 al 4 dicembre
2012 e un’inabilità al lavoro del 70% dal 5 dicembre 2012 al 27 novembre 2014,
a partire dal 28 novembre 2014 è inabile al lavoro al 60% nella sua precedente
attività, mentre va ritenuto inabile al lavoro al 15% nello svolgimento di attività
Considerandi
adatte, rispettose dei suoi limiti funzionali.
2.8
Occorre quindi ora esaminare,
dal profilo economico, la capacità di guadagno residua dell'assicurato.
Preliminarmente va
ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato
il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222;
cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3
febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18
ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr.
11.
e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA
del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso
concreto sono determinanti i dati del 2015 (la soppressione della rendita è
effettiva dal 1° marzo 2015).
L’amministrazione ha
eseguito il raffronto dei redditi con riferimento all’anno 2013, motivo per il
quale i redditi da valido e da invalido vanno aggiornati al 2015 (come peraltro
correttamente fatto dall’assicuratore LAINF, cfr. doc. XII/1).
2.9
Per determinare
il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla
salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la stessa,
nel momento determinante (corrispondente all'inizio dell'eventuale diritto alla
rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante,
quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimento). Tale
reddito dev'essere determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si
fonderà sull'ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del
danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei
salari (cfr. ancora DTF 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul
salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella
stessa azienda o in un'azienda simile. Nel caso in cui non fosse possibile
quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che l'assicurato
avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità, si farà riferimento a valori
empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre
tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi concreti che
impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe di regola, e
conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività precedentemente
svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a). In tale
contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro considerata.
Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una carriera e
percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29 pag. 30;
RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione d'intenti non è
pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione sia suffragata
da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002
pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).
Un
salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che
lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi
pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base
a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto
che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare
la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali
adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,
ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
2.9.1
Nel caso di specie, nella
decisione impugnata l’amministrazione ha indicato che l’assicurato, senza il
danno alla salute, nel 2011, ha percepito un salario annuo di fr. 80'600, conformemente
a quanto risulta dal questionario del datore di lavoro compilato in data 5
luglio 2012 (cfr. doc. 12/1-6).
Il TCA non ha motivo per
distanziarsi dall’importo citato, che, del resto, non è stato contestato
dall’assicurato.
Adeguando tale importo al
2015.
(+0.7%, +0.8% e +0.4%, cfr. la relativa tabella pubblicata sul sito web
dell’Ufficio federale di statistica), si ottiene un reddito da valido di fr. 82'140.75.
2.10
Per quanto riguarda il reddito
da invalido, va ricordato
che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta
dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa
e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante
dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario
sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).
In
una sentenza del 7 aprile 2008 (32.2007.165) questa Corte, fondandosi sulla
sentenza U 8/07 del 20 febbraio 2008, ha stabilito che “(…) quando il
salario da valido conseguito in Ticino in una determinata professione è
inferiore al salario medio nazionale in quella stessa professione, anche il
reddito da invalido va ridotto nella medesima percentuale (al riguardo cfr. L.
Grisanti, art.cit., in RtiD II-2006 pag. 311 seg., in particolare pag. 326-327)
(…)”.
Con
sentenza 8C_399/2007 del 23 aprile 2008 al consid. 6.2 il TF ha lasciato aperta
la questione di sapere se l’adeguamento va ammesso solo nel caso in cui il
valore fosse chiaramente sotto la media (“deutliche Abweichung”). Tale è
di regola stata ritenuta una differenza del 10% (SVR 2004 UV no. 12 pag. 45
consid. 6.2; dell’8% nella sentenza U 463/06 del 20 novembre 2007; nella
sentenza pubblicata in SVR 2008 IV Nr. 49 consid. 2.3. l’Alta Corte non ha
ritenuto rilevante un gap salariale del 4%).
La questione è stata
definitivamente risolta con la DTF 135 V 297, sentenza in cui la nostra Massima
Istanza ha stabilito che se il guadagno effettivamente conseguito
diverge di almeno il 5% dal salario statistico usuale nel settore, esso
è considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4
p. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni -, un
parallelismo dei redditi da raffrontare. Questo parallelismo si effettua però
soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia del 5%. Inoltre, le
condizioni per una deduzione a titolo di parallelismo e per circostanze
personali e professionali sono interdipendenti, nel senso che i medesimi
fattori che incidono sul reddito non possono giustificare contemporaneamente
una deduzione a titolo di parallelismo e una deduzione per circostanze
personali e professionali.
Questa giurisprudenza è stata confermata anche recentemente dal TF,
segnatamente in DTF 141 V 1 consid. 5.
In una sentenza 8C_695/2015 del 19 novembre 2015, il Tribunale
federale ha applicato, per la determinazione dei redditi da raffrontare,
l’edizione 2012 della rilevazione della struttura dei salari
(RSS), senza alcuna particolare riserva (si vedano pure, ad esempio, le
sentenze UV.2014.00277 del 31 agosto 2015 consid. 3.2.2 del Tribunale delle
assicurazioni del Canton Zurigo e 200 2015 853 del 17 dicembre 2015 consid.
4.6.2
del Tribunale amministrativo del Canton Berna).
In una sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 3.4, il Tribunale
federale ha confermato l'applicazione da parte del Tribunale amministrativo
federale, per la determinazione dei redditi da raffrontare, dell'edizione 2010
della rilevazione della struttura dei salari (RSS), considerato
che la decisione amministrativa litigiosa era stata emessa il 4 gennaio 2013 e
l'UAIE non poteva pertanto disporre dei dati del 2012, la cui
pubblicazione era avvenuta solo nel corso del mese di ottobre 2014 (cfr.
lettera circolare AI n. 328 dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali,
UFAS, del 22 ottobre 2014), consolidando così la giurisprudenza secondo la
quale sono determinanti i dati statistici più attuali a disposizione al momento
della decisione di rendita (cfr. STF 8C_78/2015 del 10 luglio 2015 consid 4 e
9C_526/2015 dell'11 settembre 2015 consid. 3.2.2).
2.10.1
La
decisione litigiosa è stata emanata il 1° ottobre 2015 e pertanto il reddito da
invalido va stabilito facendo capo all’edizione 2012 della Tabella TA1 (cfr.
considerando 2.10.).
Ora, utilizzando i dati
forniti dalla tabella TA1 2012 elaborata dall'Ufficio federale di statistica,
il ricorrente, svolgendo nel 2012 una professione che presuppone qualifiche
inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle
condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR
2002.
UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile
lordo pari a fr. 5'210.--.
Riportando
questo dato su 41.7 ore (cfr. dati pubblicati sul sito web
dell’UFS; a questo proposito, si veda la STF 8C_480/2010 del 10 marzo 2012
consid. 3.1.1), esso ammonta a fr. 5'431.42 mensili oppure a fr. 65'177.04 per
l'intero anno (fr. 5'431.42 x 12).
Dopo
adeguamento all'indice dei salari nominali da quantificare in +0.7% per il 2013,
+0.8% per il 2014 e +0.4% per il 2015 (cfr. la relativa tabella pubblicata sul
sito web dell’UFS), si ottiene, per il 2015, un reddito annuo di fr. 66'423.
Considerata un'esigibilità
dell’85%, il reddito da invalido corrisponde a fr. 56'459.60.
2.10.2
Secondo la giurisprudenza federale, per
gli assicurati che, a causa della particolare situazione personale o
professionale (affezioni invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di
dimora, grado di occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto
la loro capacità residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono
di regola a raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata
una riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha
precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario
statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di
influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla
deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve
succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il
suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80
consid. 5b/cc).
Con
sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013 al consid. 5.4 il TF ha confermato il
principio posto dal TCA secondo cui la riduzione del salario statistico deve
avvenire tramite l’utilizzo di multipli di 5, ritenuto come l’applicazione di
tassi più frazionati si rivelerebbe problematica poiché siffatte riduzioni
sarebbero difficilmente concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili
in sede giudiziaria. Questa giurisprudenza è stata confermata anche
recentemente dal TF, segnatamente nella sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016
al consid. 4.6.
Con
sentenza 8C_80/2013 del 17 gennaio 2014 al consid. 4.2 il TF ha rammentato che
non è necessario procedere con deduzioni distinte per ogni fattore entrante in
considerazione come le limitazioni legate all’età, gli anni di servizio, la
nazionalità, la categoria del permesso di soggiorno o ancora il tasso
d’occupazione. Occorre piuttosto procedere ad una valutazione globale, nei
limiti del potere di apprezzamento, degli effetti di questi fattori sul reddito
da invalido, tenuto conto dell’insieme delle circostanze concrete.
2.10.3
L’Ufficio
AI non ha apportato alcuna riduzione
percentuale (cfr. doc. 82/2-3).
La patrocinatrice del
ricorrente ha contestato tale modo di procedere, rimproverando all’Ufficio AI
di non avere tenuto conto del fatto che l’assicurato, nonostante risieda in
Ticino dal 2001, non parla né comprende la lingua italiana. E questo ancora
oggi, malgrado il riconoscimento da parte dell’amministrazione, quale
provvedimento di intervento tempestivo, di un corso individuale di italiano di
16.
lezioni, criticato dall’avv. RA 1 in quanto si è rilevato del tutto
“inadatto al raggiungimento dell’obiettivo” -continuando l’interessato a non
parlare una parola di italiano - e che, a suo parere, avrebbe dovuto essere
sostituito da un corso più efficace, valido ed economico, quale ad esempio un
corso della Scuola __________ di “italiano intensivo livello A1”, “rivolto a
coloro che hanno molto tempo a disposizione e sono pronti ad investirlo
nell’apprendimento della lingua italiana”.
La rappresentante
dell’assicurato ha spiegato che a partire dal 2008 l’interessato ha sempre lavorato
in qualità di tuttofare presso il bar di __________ gestito da suo cugino e
dove tutti i dipendenti sono __________, ciò che ha portato RI 1 a “trascurare
inesorabilmente e completamente la lingua italiana”, disponendo sempre
dell’aiuto del cugino oppure della propria moglie quali interpreti, in caso di
bisogno.
Secondo la patrocinatrice
del ricorrente, posto che le conoscenze linguistiche sono fondamentali nello
svolgimento di un’attività lucrativa, le carenze linguistiche dell’assicurato
avrebbero dovuto essere opportunamente prese in considerazione da parte
dell’amministrazione, stabilendo una riduzione sociale del 10% (cfr. doc. I).
In sede di risposta di
causa, l’Ufficio AI ha respinto le critiche ricorsuali e confermato la
correttezza del proprio agire, sottolineando come “non vi sono riduzioni
automatiche per lacune scolastiche o linguistiche (cfr. sentenza dell’Alta
Corte I 724/02 del 10 gennaio 2003, consid. 4.2.2.)” e che “l’Alta Corte ha
comunque ribadito che per attività semplici e ripetitive le difficoltà
linguistiche non giustificano deduzioni con riferimento al salario che figura
nelle tabelle (cfr. sentenza 8C_594/2011 del 20 ottobre 2011, consid. 5;
8C_17/2011 del 21 aprile 2011, consid. 6.2.)”.
Il
TCA che, di massima, non può senza motivi pertinenti sostituire il proprio
apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, consid. 5.2)
non ha motivo di scostarsi da tale valutazione dell’amministrazione.
Va,
infatti, rilevato che la giurisprudenza federale ha già, più volte, avuto modo
di ricordare che per lo svolgimento delle attività semplici e ripetitive di cui
al livello 4 delle RSS nelle versioni fino al 2010 (equivalenti al livello 1
delle RSS 2012) eventuali lacune scolastiche o linguistiche non giustificano una
riduzione del reddito da invalido (cfr., tra le tante, STF 8C_594/2011 del 20
ottobre 2011, consid.58C_17/2011 del 21 aprile 2011, consid. 6.2.)
Il Tribunale federale, in
due sentenze commentate in SZS/RSAS 2016 pag.174 -177, ha poi ribadito la propria
giurisprudenza anche con riferimento ad attività semplici e ripetitive
individuate tramite il metodo delle DPL, confermando l’affidabilità dei posti
di lavoro e dei salari determinati utilizzando questo metodo anche in caso di
assicurati con un basso livello di formazione (STF 8C_215/2015 del 17 novembre
2015) e limitate competenze linguistiche (STF 8C_430/2014 del 21 dicembre
2015), mettendo in evidenza come nell’individuazione delle DPL cui fare
riferimento nei singoli casi l’amministrazione abbia la possibilità di limitare
i criteri di scelta in modo tale da selezionare solo le attività che richiedono
la conclusione della scuola dell’obbligo.
Inoltre,
come giustamente indicato dall’amministrazione, va sottolineato che le
prestazioni dell’AI servono a compensare l’incapacità al guadagno derivante dal
danno alla salute e non per eliminare eventuali lacune linguistiche (cfr. STF I
381/06 del 30 aprile 2007), le quali, del resto, sono state prese in
considerazione dall’amministrazione nell’ambito dei provvedimenti di intervento
tempestivo attraverso il finanziamento di lezioni di italiano e, d’altra parte,
non hanno impedito all’assicurato di comunque trovare nel 2008 e conservare
ancora tutt’oggi un lavoro quale tuttofare - e oltretutto molto ben retribuito
– comprendente, come risulta dal referto peritale del dr. __________, “attività
per la sicurezza; per la logistica, pulizia e controllo merci e, in misura
minore, per organizzazione eventi e concerti” (cfr. doc. 72-119).
Infine,
sull’esistenza di sufficienti posti di lavoro semplici e ripetitivi di cui alle
RSS, necessitanti di bassi requisiti intellettuali e che possono essere
eseguiti anche con una sola mano, cfr. STF 8C_350/2013 del 5 luglio 2013.
Va, comunque, osservato
che anche se si volesse applicare, per pura ipotesi di lavoro, la riduzione del
10% richiesta dalla patrocinatrice del ricorrente – comunque ingiustificata nel
caso di specie - non sarebbe comunque possibile assegnare all’assicurato una
rendita di invalidità, poiché il tasso di invalidità risulterebbe comunque
inferiore alla soglia minima del 40% (cfr. qui di seguito, consid. 2.11.).
2.11
In concreto, raffrontando, nel
2015, il reddito da valido di fr. 82'140.75 con quello da invalido di fr. 56’459.60, si ottiene un grado di invalidità del 31,26%
arrotondato al 31% (cfr. DTF 130 V 121, consid. 3.2),
percentuale che, come correttamente stabilito dall’amministrazione, non dà
diritto ad una rendita di invalidità.
Anche volendo, per pura
ipotesi di lavoro (cfr. cons. 2.10.3), seguire la tesi ricorsuale secondo la
quale andrebbe applicata al reddito da invalido una riduzione percentuale del
10%, raffrontando il reddito da valido di
fr. 82'140.75 con quello da invalido di fr. 50’813.60, si
otterrebbe un grado di invalidità del 38,14% arrotondato
al 38%, insufficiente per potere beneficiare di una rendita.
Per inciso,
il TCA rileva che, quandanche si volesse considerare corretto (ma così non è)
attribuire una riduzione percentuale del 10%, quest’ultima andrebbe applicata
al reddito da invalido e non, come invece preteso dalla patrocinatrice del
ricorrente, al grado di incapacità lavorativa medicalmente riconosciuta (cfr.
doc. I pag. 12, laddove al punto 17 è stato indicato che il ricorrente chiede
che venga confermato “il 30% di incapacità lavorativa così come certificato
medico del 24 marzo 2015 del dr. med. __________. Si chiede inoltre che venga
operata un’ulteriore riduzione sociale del 10%, di modo da ottenere un grado di
capacità lavorativa del 60%”). Sul tema, confronta STF 8C_931/2010 del
26.
gennaio 2011, nella quale l’Alta Corte ha confermato che la riduzione del
reddito da invalido deve avvenire “in due fasi”, riducendo
dapprima il dato statistico della percentuale dovuta all'incapacità di lavoro e
solo una volta in possesso del risultato intermedio procedere all’ulteriore
riduzione per tenere conto delle circostanze del caso concreto (DTF 126 V 75).
La decisione dell’Ufficio
AI va, di conseguenza, tutelata e il ricorso respinto.
2.12
Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca
e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative
all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra
200.
-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo
al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico
dell’assicurato.
Quest’ultimo ha chiesto,
tuttavia, di essere messo al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il
gratuito patrocinio (doc. I).
Ai sensi dell’art. 61
lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il
diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente
può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale disposto mantiene il principio
che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si
esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa
indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG Kommentar,
3a edizione, 2015, ad art. 61, n. 173 e seguenti, pag. 828 e seguenti).
I presupposti (cumulativi)
per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al
vecchio diritto – sono in principio dati se l’istante si trova nel bisogno, se
l’intervento dell’avvocato è necessario o perlomeno indicato e se il processo
non è palesemente privo di esito positivo (DTF 125 V 202 e 372 con
riferimenti).
Il diritto all’assistenza
giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal pagamento delle tasse di
giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in cui necessario - il
diritto al gratuito patrocinio (DTF 121 I 60 consid. 2a con riferimenti).
L’istante va considerato
indigente quando non è in grado di assumere le spese legate alla difesa dei
suoi interessi, senza intaccare il minimo indispensabile al suo mantenimento e
a quello della sua famiglia (SVR 1998 UV Nr. 11 consid. 4a; DTF 119 Ia 11ss.;
DTF 103 Ia 100). Per determinare se ciò è il caso vanno presi in considerazione
i redditi del richiedente e delle persone che hanno un obbligo di mantenimento
nei suoi confronti (DTF 115 V 195, il coniuge o i genitori). L’obbligo dello
Stato di accordare l’assistenza giudiziaria è in effetti sussidiario
all'obbligo di mantenimento derivante dal diritto di famiglia (DTF 119 Ia
11ss.).
Il limite per ammettere
uno stato di bisogno ai sensi delle disposizioni sull’assistenza giudiziaria è
superiore al minimo di esistenza determinato ai fini del diritto esecutivo (SVR
1998.
IV Nr. 13 p. 48 consid. 7b, p. 48 consid. 7c). All’importo base LEF va
applicato un supplemento variante fra il 15% e il 25% (cfr. STFA del 20
settembre 2004 nella causa F., U 102/04).
L’indigenza processuale è
data ove il richiedente non disponga di più mezzi di quelli necessari per il
mantenimento normale e modesto della famiglia (cfr. RAMI 1996 N. U 254 pag. 209
consid. 2).
2.13
Il requisito della probabilità
di esito favorevole difetta quando le possibilità di vincere la causa sono così
esigue che una persona di condizione agiata, dopo ragionevole riflessione,
rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese cui si esporrebbe (cfr.
STFA U 220/99 del 26 settembre 2000; RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid.
4b; DTF 119 Ia 251).
A tal proposito, si
osserva che per valutare la probabilità di esito favorevole non si deve
adottare un criterio particolarmente severo: è infatti sufficiente che, di
primo acchito, il gravame non presenti notevolmente meno possibilità di essere
accolto che di essere respinto, ovvero che non si debba ammettere che un
ricorrente ragionevole non lo avrebbe finanziato con i propri mezzi (STFA K
75/05 del 9 agosto 2005; STFA I 173/04 del 10 agosto 2005; STFA I 422/04 del 29
agosto 2005; STFA non pubbl. del 29 giugno 1994 in re A.D.; DTF 125 II 275; DTF
124.
I 304 consid. 2c).
Inoltre, quando le
prospettive di successo e i rischi di perdere il processo si eguagliano o le
prime sono soltanto leggermente inferiori rispetto ai secondi, le domande non
possono essere considerate senza esito favorevole (cfr. DTF 125 II 275; DTF 124
I 304 consid. 2c; DTF 122 I 267 consid. 2b).
Nel caso concreto, visti
i chiari principi che risultano dalla giurisprudenza pubblicata sia nella
Raccolta Ufficiale che nel sito web della Confederazione, rispettivamente in
quello del Cantone Ticino, alla patrocinatrice del ricorrente doveva apparire evidente
che il rischio di perdere il processo era palesemente maggiore rispetto alle
prospettive di un successo, ragione per la quale il requisito della probabilità
di esito favorevole va giudicato inadempiuto (cfr. sentenza 35.2015.44 del 24
febbraio 2016, consid. 2.9). Dal profilo medico, infatti, come sopra esposto,
il referto del dr. __________ prodotto in sede ricorsuale non era tale da
giustificare un peggioramento dello stato di salute dell’interessato (cfr.
consid. 2.7.).
Inoltre, dal profilo economico,
alla luce della giurisprudenza federale in materia, l’invocata riduzione
percentuale del 10% del reddito da invalido per ragioni linguistiche non era
palesemente condivisibile (cfr. consid. 2.10.3).
Va, inoltre, evidenziato che
alla luce dei redditi percepiti dall’assicurato (salario mensile di fr.
3'358.35 e rendita di invalidità mensile dell’assicuratore LAINF di fr. 1'873)
e da sua moglie (pari a fr. 46'219 annui secondo i dati riportati in sede
fiscale), anche il requisito dell’indigenza non appare adempiuto.
In queste condizioni la
domanda di assistenza giudiziaria deve essere respinta.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.Il ricorso è respinto.
2.L'istanza
tendente alla concessione dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio
è respinta.
3. Le spese di procedura per
fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurato ricorrente.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti