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Decisione

32.2015.161

Revisione della prestazione. Concesso un aumento della rendita, ma solo temporaneo. Affezioni psichiche. TCA conferma

19 ottobre 2016Italiano72 min

Source ti.ch

Fatti

I principi

giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite in regime del

vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF

130 V 349 consid. 3.5).

Se la capacità al guadagno

dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo

si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88

a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al

guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole.

L’art. 29bis è applicabile per analogia (art. 88

a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione

della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione

limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).

La costante giurisprudenza

ha stabilito che le rendite AI sono soggette a revisione non solo in caso di

modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività

lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è rimasto invariato, se le sue

conseguenze sulla capacità di guadagno hanno subito un cambiamento importante

(DTF 130 V 349; STFA non pubbl. 28 giugno 1994 nella causa P. P.; RCC 1989 p.

323; DTF 113 V 275, 109 V 116, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione

di una rendita AI è dunque necessario che le condizioni cliniche e/o economiche

dell'assicurato abbiano subito una modifica, tale da influire sulla perdita di

guadagno.

D'altra parte la modifica

deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma piuttosto in

relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione della rendita è

possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della decisione

iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non basta invece

che una situazione, rimasta sostanzialmente invaria­ta, sia giudicata in modo

diverso (DTF 130 V 351; RCC 1987 pag. 38, consid. 1a; STFA 29 aprile 1991

in causa G.C., Bellinzona, non pubblicata, consid. 4).

Per stabilire in concreto

se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in

particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale

iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova

decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare

una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag.

268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag.

258).

Circa

gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad

un assegno per grandi invalidi), secondo l’art. 88bis cpv. 2

lett. a OAI la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per

grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese

che segue la notifica della decisione

2.4. Occorre ancora ricordare che

un danno alla salute psichica può portare ad un’invalidità se esso è di gravità

tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua

capacità lavorativa sul mercato del lavoro (DTF 127 V 298 consid. 4c).

Al riguardo l'Alta Corte

ha sottolineato che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni fisici,

possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono

essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le

anomalie psichiche parificabili a malattia.

Non sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e

dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le

limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando

prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente esigibile

dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna dunque

stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante il danno

alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato del lavoro

gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il punto è quello

di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di

stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno alla

salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno

un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi

se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in

pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino

insopportabile per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e

sentenze ivi citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). (…)"

(STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid. 3.2)

Infine,

val la pena ancora precisare che per la giurisprudenza affinché un esame medico

in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse

condizioni (cfr. DTF 127 V 294). L’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi

secondo una classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità

dell'affezione. Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di

un'attività lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto

di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e

quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale

profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata

pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità

di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi

sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona

esaminata. Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su

diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli

osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane

sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le

informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto

che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psicosociale intatto

(STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).

2.5. Nel caso in esame, in

evasione della richiesta di prestazioni del settembre 2003 l’amministrazione aveva

interpellato i medici curanti e in particolare la dr.ssa __________,

internista, che ha in cura l’assicurato dal dicembre 1999.

Valutata la copiosa documentazione

versata agli atti, nel rapporto medico del 12 gennaio 2005 il medico SMR dr. __________,

posta quali diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa quella di “Proctite

ulcerosa” oltre a “Epicondilite radiale cronica al gomito destro (stato

da denervazione maggio 2003), sindrome di Tietze (dolori dell'articolazione

sternocostale) e Sindrome ansiosodepressiva reattiva( alla sua malattia

intestinale),e, non invalidante, Cataratta OD ( su terapia cortisonica)”,

aveva concluso come segue:

" Operaio

comunale (dal 1990), con patologia intestinale dal decorso imprevedibile, con

fasi di esacerbazione con diarrea e perdite di sangue.

Questo comporta frequenti assenze (vedi rapporto DL) che possono

essere di 1-2 giorni fino a 2-3 settimane, ripetute più volte durante l'anno.

Dagli atti emerge una diminuzione della tenuta sul lavoro e

limitazione nell'uso di attrezzi pesanti per dolori al braccio destro

(epicondilite cronica, già operata) e dolori nella regione sternale

(documentata Sindrome di Tietze).

La IL nell'attuale posto di lavoro è da ritenere attorno al 40-50%

(come riferito anche dalla curante) per i motivi sopra esposti. Ritengo che

anche in altre attività la CL non possa essere aumentata in misura

significativa (e anche il guadagno, vedi rapporto DL con stipendi 2003 attorno

ai 5300.-). D'accordo con CIP passo il dossier a FUS che contatterà íl DL per

stabilire l'effettiva CL (data da presenza e rendimento) dell'A. sul posto di

lavoro.” (doc. AI 30)

Dopo aver consultato il datore di lavoro e

il consulente IP, l’Ufficio AI, con decisione del 25 agosto 2005 aveva quindi attribuito

all’assicurato una mezza rendita di invalidità dal 1. giugno 2005, motivando:

" Esito

degli accertamenti:

Esaminati gli atti acquisiti in sede d'istruttoria, segnatamente

di carattere medico ed economico, emerge che il suo attuale stato di salute le

impedisce parzialmente di svolgere una qualsiasi attività lavorativa in maniera

continua e senza notevole interruzione a decorrere dal mese di giugno del 2004.

Abbiamo richiesto anche il parere del nostro consulente in integrazione

professionale, il quale con il suo rapporto finale considera che sia

giustificato riconoscere che lei possa esercitare l'attuale attività di operaio

comunale nella misura del 50% inteso come presenza sull'arco dell'intera

giornata lavorativa con diminuzione del rendimento.

Nell'attuale attività svolta al 100% con un rendimento completo

potrebbe percepire un reddito lordo annuo di fr. 67'600.- (stato 2004), mentre

che in attività adeguata al suo stato di salute, con un rendimento del 50%,

potrebbe verosimilmente percepire un reddito lordo annuo di fr. 33'800.- (stato

2004). /

Risulta quindi una perdita di guadagno causata dal danno alla

salute pari ad un tasso del 50%

Decidiamo pertanto:

Possiamo pertanto accordarle un grado Al del 50%, con diritto ad una

mezza rendita d'invalidità a decorrere dal 01 .06.2005, ossia dopo un anno

d'attesa ininterrotto d'incapacità lavorativa (art. 29 cpv 1 lett. b LAI).”

La prestazione è quindi

stata confermata, dopo revisione, con comunicazione del 13 ottobre 2009 (doc. AI

66).

Sul piano professionale

l’assicurato è attivo dal gennaio 1990 come operaio generico presso il __________

di __________ (doc. AI 9). A seguito del riconoscimento della mezza rendita di

invalidità, nell’aprile 2005 con il datore di lavoro è stata concordata una

modifica contrattuale nel senso che dal 1. giugno 2005 l’assicurato restava

occupato al 100%, ma con rendimento al 50%, ritenuto come “l’attività

dell’interessato si concretizzerà in particolare nella pulizia delle strade

secondo uno specifico piano di lavoro ed in altre incombenze assegnate secondo

le esigenze del servizio esterno per le proprie condizioni di salute. In via

generale i compiti, competenze e responsabilità vengono adeguati in rapporto

alla reale capacità lavorativa sulla base di un nuovo mansionario allestito

dall’Ufficio __________” (doc. AI 57-13).

Nell’ambito della

revisione avviata nel novembre 2010 è emerso che l’assicurato aveva subito un

intervento alla spalla destra (intervento artroscopico di sutura della cuffia

rotatoria spalla destra e borsectomia parziale subacrominale per lesione del

sovraspinato il 1. dicembre 2010) con conseguente inabilità lavorativa totale

dal 1 dicembre 2010 al 30 maggio 2011. Di conseguenza con decisione del 29

ottobre 2011, l’Ufficio AI ha concesso un aumento temporaneo della rendita,

assegnandone una intera dal 1. marzo al 31 maggio 2011 e, quindi, in seguito di

nuovo una mezza rendita (doc. AI 107). La mezza prestazione è stata quindi

confermata, dopo nuova revisione, con comunicazione del 27 settembre 2012 (doc.

AI 118).

Nel settembre 2013

l’assicurato ha segnalato un peggioramento delle sue condizioni, ragione per

cui l’amministrazione ha avviato una nuova procedura di revisione interpellando

dapprima la curante dell’assicurato, dr.ssa __________, la quale, con rapporti

del 25 novembre 2013, 24 febbraio e 22 agosto 2014 e 30 gennaio 2015 ha fatto

valere un peggioramento delle condizioni dell’assicurato con inabilità del 50%

dal 15 marzo 2003 e del 100% dal 2 ottobre 2013 (doc. AI 132, 144, 159, 183,

191). Il peggioramento era da ricondurre, fra l’altro, ad un intervento subito

alla prostata dall’assicurato il 3 ottobre 2013.

Nel rapporto del 13 febbraio

2014 il dr. __________, gastroenterologo curante dell’assicurato, ha riferito come

segue.

" Trattasi di

un paziente che ho visto nel corso del mese di settembre per una verifica endoscopica

delle vie digestive inferiori.

Allora la situazione sia dal punto dì vista clinico che istologico

era compatibile con una fase di remissione della nota colite ulcerosa. Qualche

settimana dopo tale esame comunque il paziente avrebbe accusato una recidiva

dei sintomi con 7-10 scariche al giorno frammiste a sangue motivo per cui veniva

visto dal proprio medico curante dr.ssa __________ che constatava clinicamente

una recidiva della malattia. Si procedeva quindi all'abituale approccio mediante

5ASA e cortisonici. In circa 3-4 settimane in seguito la situazione è migliorata.

Il decorso è stato favorevole negli ultimi due mesi. Nell'ultima settimana il

paziente avrebbe lamentato ancora la recidiva dei disturbi compatibili con una

proctite ulcerosa. Una rettoscopia eseguita in data odierna conferma un eritema

della mucosa con qualche ulcerazione a livello del retto motivo per cui si

procedeva ad una terapia mediante Salofalk. Siamo quindi confrontati con un

paziente che presenta un'inabilità al 50% per la suddetta malattia che a

intermittenza presenta una recrudescenza della stessa. Nell'ultimo anno è stato

da me visto unicamente 2-3 volte. Tra l'altro il paziente si trova in mia cura

per una malattia da riflusso gastro-esofageo con esofagite tenuta sotto

controllo mediante IPP a lungo termine. Mi sembra comunque che negli ultimi

anni il decorso sia stato tutto sommato abbastanza favorevole rispetto al

passato e molto probabilmente si può pensare di rivalutare l'invalidità

lavorativa.“ (doc. AI 141)

Il 17 marzo 2014 l’assicurato

ha ricominciato a lavorare nella misura del 25% (tempo di lavoro a metà tempo,

ma resa della metà, doc. AI 148), interrompendo in seguito nuovamente

l’attività, per poi ricominciarla nella misura del 25% dal 3 maggio 2014 sulla

base del certificato della curante del 1. luglio 2014, la quale tuttavia dal 4

luglio 2014 ha nuovamente attestato un’inabilità completa (doc. AI 155).

Sentito il medico SMR,

l’Ufficio AI ha predisposto l’esecuzione di una perizia pluridisciplinare ad

opera del SAM. Dal copioso referto del 10 aprile 2015 risulta che i periti

hanno fatto capo a consultazioni psichiatrica (dr.ssa __________),

reumatologica (dr. __________), neurologica (dr. __________), pneumologica (dr.

__________) e gastroenterologica (dr. __________) nell’ambito di accertamenti e

consulti svoltisi sull’arco di 7 giorni, ponendo le diagnosi di:

" 5.1 Diagnosi

con influenza sulla capacità lavorativa:

Colite ulcerosa limitata al retto.

Asma bronchiale intrinseca con componente da sforzo.

Sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10 F 41.2).

5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

Sindrome cervicovertebrale con componente cervicobrachiale su:

- alterazioni

degenerative con condrosi C5-C6, in minor misura C6-C7.

Periartropatia omeroscapolare tendinopatica della spalla sin. con:

- leggera

sintomatologia d'irritazione della cuffia senza impingement su un'iniziale

artrosi acromioclavicolare.

Sindrome lombovertebrale senza componenti di tipo spondilogeno

irritative su:

- discopatie plurisegmentali della colonna lombare.

Stato dopo denervazione del gomito ds. secondo Wilhelm per

epicondilopatiaradiale cronica nel 2003.

Stato dopo intervento chirurgico per ganglio articolare

dell'articolazione sottoaitale sin. nel 2005.

Stato dopo intervento di sutura della cuffia dei rotatori della

spalla ds. nell'ottobre 2010.

Malattia da reflusso gastroesofageo.

Stato dopo prostatectomie TUR per BHP stadio Il nell'ottobre 2013.

Sovrappeso corporeo (BMI. 29,3%).

Astigmatismo corretto con: cataratta all'occhio sin., stato dopo

intervento di facoemulsificazione ed impianto di una lente accomodativa

all'occhio ds. nel gennaio 2004.”

I periti hanno concluso

che l’assicurato, per l'attività lucrativa svolta in qualità di operaio

comunale generico, era da considerare abile al lavoro nella misura del 50%

(ridotto rendimento sull'arco di un normale orario giornaliero), ritenuta la

mancata idoneità per mansionari comportanti l'esposizione ad agenti irritativi

delle vie respiratorie, nonché esigenti l'utilizzo sull'arco di un'intera

giornata lavorativa di macchine pulitrici delle strade con posizione di lavoro

costantemente seduta. I periti hanno ricordato che nel caso di ricadute della

malattia infiammatoria intestinale la capacità lavorativa avrebbe potuto diminuire

sino all’80%. La limitazione era da attribuire alle sole patologie di natura

gastroenterologica, pneumologica e psichiatrica. In particolare sul piano gastroenterologico

il rendimento lavorativo era da considerare ridotto a causa della stanchezza

generale, nonché della ridotta resistenza agli sforzi causate sia dal

trattamento in atto, sia dall'affezione stessa. Sul piano psicologico e mentale

il rendimento lavorativo era pure ridotto dalla stanchezza, dalla necessità di

riposi ravvicinati con lento recupero, nonché dagli stati d'ansia con sfumata

depressione. A livello pneumologico l’assicurato era da considerare non idoneo

a mansionari richiedenti l'esposizione ad agenti irritativi delle vie

respiratorie. Sul piano reumatologico infine l’assicurato era da ritenere non

idoneo per mansionari lavorativi esigenti sull'arco dell'intero orario

lavorativo giornaliero la postura costantemente seduta alla guida di macchine

pulitrici.

Quanto all’evoluzione nel

tempo della capacità lavorativa i periti hanno esposto che l’assicurato - al

beneficio di una mezza rendita per un grado di invalidità del 50% dal 1 giugno 2005,

con aumento del grado di inabilità dal 1. dicembre 2010 al 30 maggio 2011

(intervento chirurgico ortopedico alla spalla ds.) e conseguente attribuzione

di una rendita intera dal 1 marzo al 31 maggio 2011 e quindi nuovamente di

mezza rendita dal 1 giugno 2011 - da settembre 2013 sino a fine dicembre 2014

(recidiva acuta dell'affezione infiammatoria intestinale) era da considerare

abile al lavoro al massimo nella misura del 20%. A decorrere dal 1. gennaio 2015

andava tuttavia ammesso il recupero della pregressa capacità per la sua

attività abituale (50%). Per quanto concerneva invece un'attività più adeguata

allo stato di salute dell'assicurato, che ottemperi cioè alle limitazioni ed ai

deficit funzionali elencati (ossia con sforzi fisici d'intensità da lieve a

media, con possibilità per l'assicurato di recarsi in ogni tempo alla toilette

entro 10-15 min., senza troppe esposizioni alle intemperie od a situazioni di

stress elevato), dal 1. gennaio 2015 la capacità lavorativa poteva raggiungere

il 70-75%, da intendersi come rendimento globalmente ridotto sull'arco di

un'intera giornata lavorativa.

I periti hanno infine

osservato che secondo il perito gastroenterologo era troppo presto “per

decidere su un'eventuale indicazione a provvedimenti professionali volti alla

reintegrazione nella libera economia, vista l'evoluzione ancora incerta della

malattia infiammatoria intestinale. Giudica invece che se la remissione della

malattia infiammatoria intestinale dovesse persistere malgrado la sospensione

del trattamento steroideo, allora la capacità lavorativa dell'A. potrebbe

ulteriormente aumentare, anche tramite provvedimenti professionali.” (doc.

AI 194).

Nel

rapporto finale del 13 aprile 2015 il dr. __________ del SMR ha avallato le

diagnosi poste dal SAM e ha riassunto i periodi di inabilità lavorativa (IL)

dell’assicurato come segue:

Attivit

abituale

IL

50% dal 1.06.2005

IL

100% dal 1.12.2010

IL

50% dal 1.06.2011

IL

80% dal 1.09.2013

IL

50% dal 1.01.2015 continua

Attività

adeguata

IL

50% dal 1.06.2005

IL

100% dal 1.12.2010

IL

50% dal 1.06.2011

IL

80% dal 1.09.2013

IL

27.5% dal 1.01.2015 continua (doc. AI 195)

Mediante progetto di

decisione 16 aprile 2015 l’amministrazione ha statuito per la conferma della

mezza rendita, fatto salvo per l’attribuzione di una rendita intera dal 1

dicembre 2013 al 30 aprile 2015, a seguito del transitorio peggioramento

accertato dal 1 settembre 2013 al 31 dicembre 2014 (dc. AI 198).

In sede di osservazioni,

l’assicurato ha contestato le conclusioni dell’amministrazione producendo una

presa di posizione del 7 maggio 2015 della dr.ssa __________ affermante:

" A causa delle

problematiche sopra elencate, il paziente non riesce a mantenere né la posizione

eretta né tantomeno la posizione seduta per lungo tempo.

La sintomatologia algica è presente sia durante il giorno che

durante la notte malgrado assunzione di terapia farmacologica che non riesce ad

essere controllata in maniera soddisfacente, rendendo molto difficoltosa la quotidianità

e la qualità del sonno del paziente. Lo stesso è fortemente limitato nei semplici

atti ordinari della vita e deve ricorrere all'ausilio di qualcuno per svolgere

le sue normali funzioni quotidiane. Segnalo che il paziente è stato inviato dal

Dr. __________, FMH reumatologia /fisiatria, Clinica __________, per valutazione

e presa a carico specialistica, come consigliato dal collega Dr. __________,

che segue il paziente. Questa situazione clinica, fortemente gravosa, va ad

inficiare in maniera importante la ben nota sindrome depressiva reattiva. Mi

rifaccio comunque ai certificati dettagliati degli specialisti che hanno in

cura il paziente e lo seguono da un punto di vista specialistico.” (doc. AI

209)

L’assicurato ha fatto

inoltre pervenire un certificato del 29 aprile 2015 del dr. __________, psichiatra,

il quale ha dichiarato:

" In data 16.4.2015

avete statuito sulla situazione occupazionale del signor RI 1 accordandogli il

diritto ad una rendita Al intera a partire dall'1.12.2013 (3 mesi dopo il peggioramento

dello stato di salute nel settembre di quell'anno) fino al 30.4.2015 (grado di inabilità

lavorativa valutato all'80%) ed un ritorno alla mezza rendita Al per, secondo

la vostra valutazione di cui evidentemente noi curanti non abbiamo conoscenza,

ritrovato miglioramento dello stato di salute oggettivato da gennaio 2015 senza

che siano stati previsti provvedimenti di reintegrazione.

Non nascondo la mia sorpresa e stupore quando il signor RI 1, in

occasione del nostro più recente incontro del 20.4.2015, mi ha mostrato la

vostra decisione. In effetti mi chiedo come si possa concludere con un

ritrovato stato dì salute compatibile con il ritorno ad una capacità lavorativa

del 50% in un paziente che:

Ÿ dal mese di settembre 2013 a

tutt'oggi è riuscito a riprendere il lavoro al 25% solo dal 13 al 31.1.2014,

dal primo al 28.2.2014, dai 17.3 al 22.4.2014, dal 3 al 31.5.2014, dal primo

all'8.7.2014 e che da allora, inizio luglio 2014, è costantemente dichiarato

totalmente inabile al lavoro per motivi di salute.

Ÿ Dal 21.1.2014 al 19.12.2014 ha

consultato 93 volte medici curanti, fisioterapeuti curanti o centri diagnostici

ospedalieri o ambulatori (103 nel 2013 e solo 73 nel 2012).

Ÿ Vista la lunga assenza dal lavoro,

il fatto che difficilmente il signor RI 1 potrà ritrovare una qualsiasi delle

attività lavorative precedentemente effettuate e che il datore di lavoro non

sembra avere per lui alternative occupazionali, è molto probabile che lo stesso

datore, il __________ di __________, dovrà disdire il contratto di lavoro.

Questo accadimento significherà molto verosimilmente per lui la definitiva perdita

della possibilità di trovare un altro impiego, a causa dello stato di salute dello

statuto di mezzo invalido e della vostra decisione di non applicare in suo favore

nell'immediato alcuna misura reintegrativa.

Ÿ Nel caso in cui il signor RI 1,

nel suo stato di mezzo invalido, sì ritrovasse da solo alla ricerca di un nuovo

impiego, è lecito predire uno scivolamento nella depressione che, associato

alla precaria condizione fisica, potrebbe provocare uno sconquasso psicosomatico

con ulteriore aggravamento delle patologie fisiche, moltiplicazione degli

interventi medico-sanitari e grave involuzione dell'intero funzionamento

bio-psico-sociale.

Ciò detto concludo affermando che trovo oltremodo superficiale e prospettivamente

inadeguata e al limite dell’assurdo la vostra proposta di decisione del 16

aprile 2015.” (doc. AI 210)

È inoltre pervenuta una

presa di posizione 12 maggio 2015 del dr. __________, neurochirurgo, il quale ha

criticato il progetto di decisione, chiedendo di poter consultare le risultanze

mediche (doc. AI 212). Il SMR ha sottoposto la documentazione al SAM per presa

di posizione (doc. AI 215). Con scritto 15 giugno 2015, corredato delle singole

prese di posizione dei periti, il SAM ha quindi preso dettagliatamente preso posizione

sulle certificazioni pervenute e concluso confermando le conclusioni della

perizia SAM, avendo la stessa valutato in maniera completa i punti litigiosi e

sulla base di esami approfonditi che hanno ben tenuto conto dei disturbi

lamentati (doc. AI 219; cfr. in esteso al considerando 2.8 ).

La curante ha in seguito

confermato le limitazioni da osservare dall’assicurato nell’attività lavorativa

così come l’inabilità totale dal dicembre 2014 (fatta eccezione per un periodo

al 75% nel maggio e giugno 2015) (doc. AI 217, 222). È stato inoltre prodotto

un certificato del dr. __________, chirurgo ortopedico, in merito all’affezione

alla spalla sinistra (doc. AI 225).

Sentito il medico SMR

(doc. AI 220, 226), l’Ufficio AI ha quindi reso la decisione litigiosa del 18

settembre 2015, motivando:

" Esito

degli accertamenti:

con decisione del 25.08.2005 le abbiamo riconosciuto il diritto a

mezza rendita d'invalidità (grado 50%).

La documentazione acquisita all'incarto a seguito della revisione richiesta

a settembre 2013, con particolare riferimento alla perizia pluridisciplinare

esperita presso il Servizio d'accertamento medico di __________, ha permesso al

medico dell'Al di oggettivare un peggioramento dello stato di salute con

conseguente incapacità lavorativa dell'80% in qualsiasi attività lavorativa dal

01.09.2013 al 31.12.2014. Dal 01.01.2015 lo stato di salute è nuovamente

sovrapponibile alla precedente situazione.

Non essendoci sul mercato del lavoro svizzero attività adeguate

nelle quali lei potrebbe meglio valorizzare la capacità di guadagno,

all'incapacità lavorativa dell'80% corrisponde quindi un incapacità al guadagno

di pari entità.

Vi sono quindi i presupposti per riconoscere l'aumento temporaneo

della rendita d'invalidità.

• Audizione, osservazioni al progetto di decisione del

16.04.2015:

abbiamo sottoposto al nostro Servizio Medico Regionale (SMR) la

documentazione medica trasmessa in sede di audizione; il SMR, dopo attenta

valutazione, non ritiene vi siano elementi che possano modificare quanto

espresso nel preavviso decisionale confermando pertanto quanto indicato in sede

peritale e riportato nel rapporto medico finale stilato dal SMR in data

13.04.2015.

Decidiamo pertanto:

a decorrere dal 01.12.2013, ovvero tre mesi dal perdurare del

peggioramento dello stato di salute (art. 88a OAI), insorge il diritto ad una

rendita intera (grado 80%).

Dal 01.05.2015, tre mesi dal miglioramento dello stato di salute

oggettivato da gennaio 2015, lei ha nuovamente diritto alla mezza rendita

(grado 50%).

Indicazioni importanti

Reintegrazione:

Attualmente non sono previsti provvedimenti di reintegrazione.

Una nuova verifica della situazione medica, personale e lavorativa

non escluderà, se sarà indicata, l'adozione di provvedimenti reintegrativi con

lo scopo di migliorare la capacità al guadagno.”

(doc. AI 239)

Di fronte al TCA

l’assicurata ha prodotto documentazione già agli atti oltre a un certificato

del 13 ottobre 2015 della curante (attestante la presenza di “un’importante

astenia ingravescente accompagnata da tremori intenzionali importanti

invalidanti sotto terapia cortisonica”, doc. A2) e uno scritto 27

ottobre 2015 del dr. __________ (doc. B), sui quali si è espresso il SMR

nell’annotazione 24 novembre 2015, affermando che la documentazione prodotta

non conteneva elementi nuovi (doc. VII/1). È poi ulteriormente pervenuto un

certificato 27 gennaio 2016 della curante (attestante anche l’insorgenza di una

candida in bocca, influenze gastrointestinali e bloccaggi della colonna lombosacrale

recidivanti, doc. C), un certificato della dr.ssa __________, in merito ai

quali il SMR ha osservato che non attestavano un peggioramento del quadro

clinico (doc. XI). Sono stati anche prodotti certificati in relazione ad un

intervento di vasectomia il 18 aprile 2016 (doc. D12), un rapporto in relazione

ad una gastroscopia del 15 marzo 2016 (doc D4) e documentazione della dr.ssa __________.

In merito il SMR ha nuovamente attestato che dalle certificazioni prodotte non

risultava, rispetto alla valutazione SAM, alcuna modifica dello stato di salute

con influsso prolungato sulla capacità lavorativa (doc. XVII).

2.6. Per poter

graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve

disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente

da altri specialisti.

Il

compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF

9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è

che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio

approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi, che consideri

parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena

conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia

chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi

per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del

mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì

il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con

rinvii).

Le perizie affidate

dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di

Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF

132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere

una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti

dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio

delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo

e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella DTF 137 V 210 il TF ha concluso che

l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una decisione attraverso

perizie effettuate da istituti esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità

svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé

conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3).

Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare

dei correttivi tanto a livello amministrativo (assegnazione a caso dei mandati;

differenze minime delle tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione

dei criteri di qualità e di controllo e rafforzamento dei diritti di

partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello

dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata necessità di ulteriori

chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale federale amministrativo

devono per principio essi stessi ordinare una perizia medica i cui costi sono

posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e

4.4.2).

Se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può

evadere la procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per

cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del

25 aprile 2008).

Va infine

evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,

2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici

curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in

discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre

nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010

del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi

menzionati).

Va poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito

psichiatrico sia ritenuto affidabile deve adempiere diverse condizioni

(Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle

assicurazioni sociali”, in RDAT 2003-II p. 628-629,

in particolare la nota 158, nella quale vengono citate alcune sentenze

federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni

di Mosimann. In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen:

Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito

psichiatrico l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività

lucrativa da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi

criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su

diversi criteri, tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli

osservati, le allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane

sul vago, l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le

informazioni fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto

che le lamentele molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le

allegazioni di grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto

(STCA 32.1999.124 inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004

pubblicata in DTF 130 V 352).

2.7. Nel caso concreto, dopo

attento esame della documentazione agli atti, secondo il TCA l’Ufficio AI ha correttamente

ritenuto che successivamente alla decisione su revisione del 29 ottobre 2011 – con

la quale l’amministrazione, accertato un peggioramento transitorio delle

condizioni di salute (a motivo dell’intervento subito alla spalla destra), ha

confermato il diritto ad una mezza rendita dal 1. giugno 2011 dopo aumento

temporaneo a rendita intera dal 1. marzo al 31 maggio 2011 (doc. AI 107; cfr.

consid. 2.5) – prestazione poi confermata, dopo nuova revisione, nel settembre

2012 (doc. AI 118), sia subentrato un nuovo peggioramento temporaneo delle

condizioni dell’assicurato, nel periodo dal settembre 2013 sino a fine dicembre

2014 (recidiva acuta dell'affezione infiammatoria intestinale), con conseguente

abilità al lavoro del 20% e, quindi, dal 1. gennaio 2015 un nuovo ripristino della

precedente capacità al lavoro per la sua attività abituale del 50%. Dal gennaio

2015 andava quindi considerata ristabilita la pregressa situazione.

Con pertinenza

l’amministrazione ha concluso che, fatto salvo il periodo dal settembre 2013

alla fine del 2014 e sino al momento decisivo della resa della decisione

impugnata, il ricorrente, malgrado le diagnosi evidenziate dal SAM, era sempre

in grado di esercitare nella misura del 50% la sua professione di operaio

comunale, con le limitazioni indicate (e del resto fattivamente realizzate sul posto

di lavoro), rispettivamente del 70% in una professione maggiormente adatta alle

sue condizioni, con un conseguente grado di invalidità che continua a conferirgli

il diritto ad una mezza rendita d’invalidità. Il TCA ritiene in particolare che

lo stato di salute dell’assicurato sia stato approfonditamente vagliato dai

periti del SAM e non ha motivo per metterne in dubbio la dettagliata e

convincente valutazione multidisciplinare.

Più precisamente, per

quanto concerne la problematica psichiatrica, risulta dagli atti che l’assicurato

è in cura presso il dr. __________ a decorrere da gennaio 2014, sottoponendosi da

una a tre volte al mese a colloqui psicoterapeutici. Nell’ambito della perizia

SAM, è stato peritato dalla dr.ssa __________, la quale, sulla scorta

dell’ampia documentazione agli atti e due colloqui, della durata di 60 e 30

minuti, eseguito anche il test SCL 90, test in cui I'assicurato ha evidenziato

un lieve aumento delle scale dì attivazione somatica, sintomi depressivi ed ossessività,

ha descritto i disturbi soggettivi ed esposto lo stato psicopatologico e le

diagnosi di “Sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10 F 41.2)”. Nelle

sue conclusioni la specialista ha affermato che l'assicurato presentava una

struttura premorbosa poco differenziata con un tipo di funzionamento adeguato

ad attività semplici e ripetitive. Ha quindi rilevato che tra la diagnosi posta

dallo psichiatra curante e la sua non esistevano di fatto rilevanti differenze:

l'ambito nosografico era infatti il medesimo (ex nevrosi) e la qualità che si

suppone questi quadri possono avere era sovrapponibile e tendenzialmente lieve.

Ha quindi giudicato difficile confermare un'incapacità lavorativa psichiatrica superiore

al 25-30%. Ha inoltre affermato di ritenere poco probabile che l’assicurato abbia

presentato un'incapacità lavorativa per i soli motivi psichiatrici, superiore a

un 50% anche nelle fasi peggiori e più sintomatiche (per esempio quando

assumeva ca. 50 mg di cortisone al giorno). In conclusione quindi ritiene che la

percentuale d'incapacità lavorativa nella misura del 25-30% vada ritenuta presente

dal dicembre 2014 mentre che per le epoche precedenti, anche in considerazione della

posologia del cortisone, suppone che l’interessato possa aver presentato un malessere

maggiore, anche del 50% tra luglio e dicembre 2014, da ricondurre al fatto che

egli appariva ipostenico, facile alla stanchezza, bisognoso di riposi ravvicinati

e lento nel recupero, lievemente ansioso e sfumatamente depresso. Infine, ha

giudicato la prognosi dal lato psichiatrico tendenzialmente buona, ritenendo

che sarebbe utile intervenire con monitoraggi ravvicinati in modo da poter

intervenire, ove necessario, con farmaci adeguati. Rispetto alle indicazioni dello

psichiatra curante nel gennaio 2015, l’assicurato appariva ad ogni modo migliorato

con riduzione della qualità espressiva dei sintomi.

Dette conclusioni, supportate

da un approfondito esame clinico, dall’esame della cospicua documentazione agli

atti, meritano conferma.

Sul piano neurologico,

nell'ambito degli accertamenti per cervicobrachialgie nel corso del 2013 era

stata descritta una probabile radicolopatia (C6/C7 a sinistra) di tipo

irritativo e non deficitario. Nel gennaio 2014 nell’ambito di un consulto

neurochirurgico presso il dr. __________, tale reperto clinico veniva

interpretato come suggestivo per una o più discopatie degenerative associate a

una possibile componente articolare posteriore e non a un conflitto

disco-radicolare come invece ritenuto dal medico curante di base. Il perito dr.

__________, specialista in neurologia, valutata la documentazione agli atti e

descritti i disturbi soggettivi, ha esposto dettagliatamente lo stato clinico

neurologico risultante nella norma, incluso il referto dell'esame ENG. Il SAM

ha quindi esposto che “nella sua valutazione finale il Dr. med. __________

ribadisce che l'attuale esame clinico neurologico risulta del tutto nella norma

e sottolinea che per le parestesie accusate a livello delle mani l'esame ENG

esclude una sindrome del tunnel carpale. Fa poi notare che attualmente l'A. non

accusa una sintomatologia radicolare a livello degli arti superiori, ciò che è

anche confermato dall'esame clinico. Aggiunge che altrettanto non vi sono segni

clinici per una radicolopatia lombare dove di nuovo l'A. non descrive sintomi

radicolari a livello degli arti inferiori. Il nostro consulente conclude

affermando che globalmente non vi sono delle affezioni a carico del sistema

nervoso centrale o periferico, incluse le radici cervicali e lombari e

pertanto, in assenza di diagnosi neurologiche, non giustifica alcuna

limitazione della capacità lavorativa dell'A, per motivi strettamente

neurologici in qualsiasi attività professionale”. Anche a questa

conclusione, ben motivata e approfondita, che esclude una limitazione della

capacità lavorativa dal profilo neurologico, questa Corte deve aderire.

Per quanto attiene alle

problematiche gastroenterologiche, dal novembre 1998 è stata posta la

diagnosi di una rettocolite ulcerosa con ripetute recidive trattate con

trattamento classico dal gastroenterologo curante dr. __________. L’assicurato

è quindi stato peritato dal dr. __________, gastroenterologo, il quale,

riassunti i dati anamnestici e la cronologia dell’evoluzione della malattia diagnosticata

nel 1997, ha riferito dell'ultimo esame endoscopico al colon effettuato il 10

febbraio 2015 dal dr. __________ (che non aveva mostrato alcuna alterazione

patologica a livello del colon ascendente, del colon trasverso, del colon

discendente e del colon sigmoideo; a livello del retto distale vi erano invece delle

minime alterazioni infiammatorie). Inoltre i numerosi prelievi bioptici avevano

mostrato una mucosa normale ad eccezione della localizzazione del retto dove vi

era una lieve atrofia e distorsione ghiandolare senza infiammazione e senza

displasie.

Dopo la descrizione dei

disturbi soggettivi dell’assicurato ed esposto lo stato clinico internistico

che, ad eccezione di un addome leggermente globoso e meteoristico, non presentava

masse palpabili o altri aspetti patologici, lo specialista ha posto le diagnosi

di “Colite ulcerosa limitata al retto e malattia da reflusso gastroesofageo”.

Ha quindi osservato che la colite ulcerosa, manifestatasi nel 1997 con localizzazione

sempre solo a livello del retto, non negli altri segmenti del colon, aveva

avuto un decorso caratterizzato da periodi di relativa calma intercalati da

periodi con fase attiva della malattia, recidive nel 2007 e nel 2008 e

nuovamente dal settembre del 2013. Dal luglio 2014 la situazione si era calmata

e il paziente attualmente era in remissione sia endoscopica che istologica, pur

necessitando sempre di terapia di steroidi, attualmente ridotta. La malattia da

reflusso gastroesofageo era al momento sotto controllo con terapia

farmacologica, senza disturbi.

Endoscopicamente l'esofagite

appariva attualmente tranquilla. In merito alla capacità lavorativa lo specialista

ha quindi concluso:

" Dal 2005

al settembre del 2013 l'incapacità lavorativa era del 50%.

Dal settembre del 2013 fino a dicembre del 2014 l'incapacità

lavorativa era superiore al 70%. A mio avviso, dal punto di vista

gastroenterologico, dal 1 gennaio del 2015 ci sarebbe di nuovo una capacità

lavorativa del 50% intesa come limitazione di rendimento. Se la remissione

dovesse persistere malgrado la sospensione del Prednisone allora la capacità

lavorativa potrebbe ulteriormente aumentare.

Prognosi: Attualmente la situazione è stabile ma il paziente è

sempre sotto terapia steroidea. Non sì potrà continuare in eterno con questa

terapia e bisognerà cercare di diminuire la dose del Prednisone. È ancora

troppo presto per dire cosa succederà quando il paziente non avrà più steroidi:

la recidiva è senz'altro possibile. Anche nel 2013 era in remissione e, dopo

poche settimane è subentrata una recidiva delle rettite ulcerosa.

Diminuzione della capacità lavorativa

La diminuzione della capacità lavorativa è dovuta, durante la fase

acuta, alla diarrea sanguinolente e nella fase attuale alla stanchezza

generale.

Non ci sono possibilità terapeutiche per migliorare attualmente lo

stato di salute.

Se la situazione senza il Prednisone dovesse peggiorare bisognerebbe

discutere se iniziare una terapia con un immunosoppressivo o con un medicamento

biologico.

Attualmente sarebbe possibile effettuare provvedimenti di integrazione

professionale ma mi chiedo se non è troppo presto per decidere, vista

l'evoluzione ancora incerta della malattia. L'assicurato è in grado di svolgere

qualsiasi attività con sforzi fisici da lievi a media intensità, se possibile

con la possibilità di recarsi in toilette entro 10-15 minuti in caso di

necessità e se possibile senza troppe esposizioni alle intemperie o alle situazioni

dì stress.”

Da queste conclusioni, ben

motivate e approfondite, che sono state riprese dalla perizia SAM, non vi è

motivo di dipartirsi, dovendosi ritenere che dal punto di vista della malattia

al colon che interessa l’assicurato, dal gennaio 2015 egli va nuovamente considerato

in grado di svolgere qualsiasi attività con sforzi fisici d'intensità da lieve

a media, con la possibilità di recarsi alla toilette entro 10-15 min. in caso

di necessità e senza troppe esposizioni alle intemperie o alle situazioni di

stress.

Sul

piano reumatologico l'assicurato lamenta dal 2000 dolori ai piedi

nell'ambito di un pes planus bilaterale flessibile. A decorrere poi dal 2004

ca. sono note lombalgie recidivanti interpretate dal dr. __________ quale insufficienza/instabilità

segmentaria su discopatie degenerative associate a una possibile componente,

articolare posteriore. Egli è inoltre stato operato nel maggio 2003 per un'epicondilopatia

al gomito destro dal dr. __________, il quale giudicava tuttavia non più

esigibili movimenti ripetitivi richiesti dal mansionario lavorativo. Nel corso

del 2010 l'assicurato è stato in cura ortopedica dal dr. __________, il quale

nel dicembre 2010, nell'ambito di un conflitto subacromiale con rottura

parziale del sovraspinoso alla spalla destra, ha proceduto a un intervento di

sutura della cuffia rotatoria, CLB e decompressione sottoacromiale con decorso

postoperatorio favorevole tanto che al controllo nel novembre 2011 giudicava la

spalla guarita. Sempre l'ortopedico dr. __________ ha segnalato pure alla

spalla sinistra, un iniziale quadro di artrosi acromio-claveare con borsite sottoacromiale

nonché tendinosi del sovraspinoso senza rottura delle strutture della cuffia

dei rotatori. Una scintigrafia ossea trifasica effettuata nel 2014 non ha evidenziato

segni riferibili a processi flogistici in fase attiva. Il perito SAM dr. __________,

reumatologo, dopo aver descritto nel dettaglio i dati anamnestici, i disturbi

soggettivi e lo stato clinico reumatologico, inclusi i referti radiologici, ha

escluso la presenza di diagnosi con effetto invalidante ponendo le diagnosi di:

" Sindrome

cervicovertebrale con componente cervicobrachiale su:

- alterazioni

degenerative con condrosi C5-C6, in minor misura C6-C7.

Periartropatia omeroscapolare tendinopatica della spalla sin. con:

- leggera

sintomatologia d'irritazione della cuffia senza impingement su un'iniziale

artrosi acromioclavicolare.

Sindrome lombovertebrale senza componenti di tipo spondilogeno

irritative su:

- discopatie plurisegmentali della colonna lombare.

Stato dopo denervazione del gomito ds. secondo Wilhelm per

epicondilopatiaradiale cronica nel 2003.

Stato dopo intervento chirurgico per ganglio articolare

dell'articolazione sottoaitale sin. nel 2005.

Stato dopo intervento di sutura della cuffia dei rotatori ds.

nell'ottobre 2010.”

Riassumendo la valutazione

del perito, il SAM ha quindi riferito che dal lato reumatologico:

" Nella sua

valutazione finale il Dr. med. __________ afferma che per quanta riguarda gli

aspetti reumatologici attualmente, dal punto di vista clinico, i reperti sono

particolarmente blandi. Segnala di non aver riscontrato alcuna sindrome

cervicovertebrale, cervicobrachiale, lombovertebrale o spondilogena o

irritative radicolare sia elle estremità superiori, sia a quelle inferiori. A

livello della colonne lombare precisa di evidenziare prevalentemente una

sindrome lombovertebrale comunque senza segni compressivi ad irritativi

radicolari con alle indagini radiologiche la presenza di discopatia di moderata

entità prevalentemente L3-L4 ma anche agli altri segmenti lombari. Osserva che

per i disturbi alle spalle vi è unicamente un leggero dolore nella abduzione

della spalla sin, sopra i 90°, senza segni d'impingement o per una lesione a

tutto spessore della cuffia dei rotatori. Osserva inoltre che gli interventi ai

quali l'A. è stato sottoposto ai ginocchio ds., al gomito ds., alla spalla ds.

ed alla caviglia sin., hanno portato ad un evoluzione favorevole dei disturbi e

non sono ora limitanti. Precisa poi che attualmente vi è una situazione clinica

e radiologica che non porta a delle limitazioni per quanto riguarda le

attività, per altro già ridotte, nell'ambito di un mansionario lavorativo

corretto nel 2005 e con un'attività al 50%. Giudica pertanto che in questo tipo

di lavoro e con queste limitazioni l'A. possa essere considerato, dal punto di

vista reumatologico, abile al lavoro nella misura completa. Osserva tuttavia

una certa difficoltà dell'A. nel lavorare tutto il giorno seduto ad una

macchina pulitrice delle strade; mansionario che non va considerato indicato e

dovrebbe essere rivalutato, permettendo all'A. di alternare questa attività con

altri lavori.”

Anche tale valutazione appare

approfondita e frutto di un esame competente e completo, ragione per cui alla

stessa e alle sue conclusioni va prestata adesione.

Infine, per quanto riguarda le

problematiche di natura pneumologica, l’assicurato è stato peritato dal dr.

__________ del servizio di pneumologia dell'Ospedale __________ di __________.

Il SAM ha riferito, in modo completo e approfondito, quanto segue:

" L'esame di

spirometria è risultato nella norme, senza indizi a favore di un disturbo

ventilatorio di tipo ostruttivo e il test di bronco-provocazione alla

Metacolina è risultato formalmente negativo, anche se l'A. ha notato

l'insorgenza di una lieve dispnea. In considerazione dell'anamnesi (dispnea da

sforzo) e del miglioramento della sintomatologia con la somministrazione di

corticosteroidi sia topici sia sistemici, il Dr. med. __________ ritiene

suggestive la presenza di un'asma branchiale primariamente di tipo intrinseco.

L'A. è stato presentato al nostro consulente pneumologo Dr. med. __________

(vedasi consulto allegato). In entrata Io specialista riprende i dati

anamnestici dell'A. focalizzando sull'affezione respiratoria attuale (asma

bronchiale intrinseca di nuova insorgenza). Dopo la descrizione dei disturbi

soggettivi espone lo stato clinico internistico che non presenta segni per

broncospasmo. Descrive quindi gli esami strumentali effettuati (vedasi capitolo

4.2.4). Espone quindi la diagnosi da noi ripresa al capitolo 5. Nelle sue

conclusioni il Dr. med. __________ ricorda che pressa questo A. nel 2013 si ä

manifestata per la prima volte un'asma bronchiale con componente da sforzo che

non ha mai necessitato di una presa a carico con corticosteroidi sistemici che

però egli assume per la colite ulcerosa. Afferma che l'asma branchiale ha un

aspetto di asma. branchiale di tipo leggero, intermittente, con manifestazione

quasi esclusivamente sotto sforzo od al contatto con sostanze irritanti. Annota

che l'A. non è a beneficio di alcuna terapia che invece ha utilizzato

unicamente nella prima fase dopo la diagnosi di asma bronchiale. Giudica

attualmente l'asma bronchiale relativamente stabile e ritiene che l'A., dal

punto di vista valetudinario, non va ritenuto inabile al lavoro nella sua

attività di operaio comunale. Aggiunge però che vi è una teorica non idoneità

per lavori con esposizione ad agenti irritativi non specifici delle vie

respiratorie. Sul piano terapeutico ritiene che, vista la presenza di dispnea

allo sforzo, praticamente abbastanza frequente, l'A. dovrebbe essere sottoposto

per Io meno probatoriamente nuovamente ad una terapia combinata (Seretide o

simili) per lo meno per un mese e poi tentativo di riduzione o sospensione.

Ribadisce quindi che l'A. va considerato, dal punto di vista pneumologico,

abile al lavoro nella misura del 100% con però una non idoneità per lavori con

esposizione ad agenti irritativi delle vie respiratorie.”

Pertanto, alla luce di

questi singoli consulti, da considerare approfonditi e ben motivati, effettuata

una discussione plenaria tra i vari specialisti che ha ben valutato le varie

problematiche esistenti, il SAM ha con pertinenza concluso che a dipendenza

delle diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa di Colite

ulcerosa limitata al retto, Asma bronchiale intrinseca con componente da sforzo

e Sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10 F 41.2), l’assicurato

presentava una capacità lavorativa del 50% per l'attività lucrativa svolta in

qualità di operaio comunale generico (ridotto rendimento sull'arco di un

normale orario giornaliero), con non idoneità per mansionari comportanti

l'esposizione ad agenti irritativi delle vie respiratorie, nonché esigenti

l'utilizzo sull'arco di un'intera giornata lavorativa di macchine pulitrici

delle strade con posizione di lavoro costantemente seduta. La limitazione era a

detta dei periti dovuta sul piano gastroenterologico alla stanchezza generale,

nonché alla ridotta resistenza agli sforzi causate sia dal trattamento in atto,

sia dall'affezione stessa; nel caso invece di possibili ricadute acute

dell'affezione infiammatoria intestinale, alla diarrea sanguinolente con

relativa riduzione dello stato clinico generale. Inoltre anche sul psicologico

e mentale il rendimento lavorativo era ridotto dalla stanchezza, dalla

necessità di riposi ravvicinati (già conteggiati nella quantificazione della

capacità lavorativa residua) con lento recupero, nonché dagli stati .d'ansia

con sfumata depressione. Da considerare inoltre erano le limitazioni

pneumologiche, ossia la necessità di astenersi da mansionari richiedenti

l'esposizione ad agenti irritativi delle vie respiratorie. Sul piano

reumatologico infine non idonei erano mansionari lavorativi esigenti sull'arco

dell'intero orario lavorativo giornaliero la postura costantemente seduta alla

guida di macchine pulitrici delle strade. Per quanto riguardava l’evoluzione

nel tempo, secondo i periti, ricordata la limitazione della capacità lavorativa

in misura completa per ogni attività dal dicembre 2010 alla fine di maggio 2011

(intervento chirurgico ortopedico alla spalla destra), con successiva ripresa al

50%, dal settembre 2013 sine a fine dicembre 2014 (recidiva acuta dell'affezione

infiammatoria intestinale) la capacità lavorativa era da considerare ridotta al

massimo del 20% ca. A decorrere poi dall'1 gennaio 2015 il grado di capacità

per la sua attività abituale, andava invece considerato di nuovo nella misura

del 50%. Per quanto riferito ad un’attività adeguata, vale a dire rispettosa

delle limitazioni ed dei deficit funzionali menzionati, con inoltre un solo

sforzi fisici d'intensità da lieve a media, con possibilità di recarsi in agni

tempo alla toilette entra 10-15 min., senza troppe esposizioni alle intemperie

od a situazioni di stress elevato, sempre dal 1. gennaio 2015 la capacità era

da considerare del 70-75% (rendimento globalmente ridotto sull'arco di

un'intera giornata lavorativa).

In conclusione il SAM ha

altresì osservato che secondo il dr. __________ era troppo presto per decidere

su un'eventuale indicazione a provvedimenti professionali volti alla

reintegrazione nella libera economia, vista l'evoluzione ancora incerta della

malattia infiammatoria intestinale. Tuttavia, se la remissione della malattia

infiammatoria intestinale dovesse persistere malgrado la sospensione del

trattamento steroideo, allora la capacità lavorativa potrebbe ulteriormente

aumentare, anche tramite provvedimenti professionali.

2.8. A tali conclusioni, fatte

proprie anche dal SMR (cfr. rapporto finale 13 aprile 2015 del dr. __________,

doc. AI 195), si deve aderire, ritenuto che, come verrà illustrato nel prosieguo,

la valutazione SAM non è stata smentita da altra documentazione

medico-specialistica attestante nuove affezioni o una diversa valenza delle

patologie diagnosticate o, ancora, un peggioramento successivo alla perizia e

entro la data della decisione contestata, ricordato come per costante giurisprudenza il giudice

delle assicurazioni sociali si basa di regola sui fatti che si sono realizzati

fino al momento del provvedimento contestato (DTF 132 V 220 consid.

3.1.1).

Quanto innanzitutto alle

valutazione globale delle patologie, va qui ricordato che secondo l’Alta Corte,

per determinare il grado di inabilità lavorativa di un assicurato che soffre di

diverse patologie, non si devono semplicemente sommare le singole valutazioni,

bensì far capo a un giudizio globale che scaturisce dopo ponderata discussione

plenaria fra tutti gli esperti interessati (cfr. STF 9C_913/2012 del 9 aprile

2013,9C_330/2012 del 7 settembre 2012; SVR 2008 IV Nr. 15). La questione di

sapere se i singoli gradi di inabilità si possano sommare e, se del caso, in

quale misura, è una problematica squisitamente medica, che di principio il

giudice non rimette in discussione (cfr. STFA I 338/01 del 4 settembre 2001,

pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p. 485).

In una sentenza I 606/03

del 19 agosto 2005, l'Alta Corte ha inoltre precisato che il giudizio sul grado

complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito nell’ambito di una

perizia pluridisciplinare. In

una sentenza I 514/06 del 25 maggio 2007, pubblicata in SVR 3/2008 IV nr. 15,

pp. 43-45, il TF ha ulteriormente osservato che “una semplice addizione di

diverse inabilità lavorative parziali, eventualmente presa in considerazione in

occasione di una perizia pluridisciplinare, può produrre, a seconda delle

peculiarità concrete del caso, un risultato troppo consistente oppure troppo

esiguo.

Nella sentenza 32.2011.236

del 17 giugno 2013 il TCA ha nuovamente avuto modo di sottolineare

l’importanza, nel caso di assicurati affetti da diverse patologie, di

determinare il grado complessivo di incapacità lavorativa facendo capo ad un

giudizio globale, scaturente su una ponderata discussione plenaria fra gli

esperti interessati (cfr. STF 9C_330/2012 del 7 settembre 2012;8C_245/2012 del

9 aprile 2013).

Nella fattispecie, a

proposito della valutazione globale delle diverse patologie di cui è affetto il

ricorrente, in ossequio a tale giurisprudenza, i diversi specialisti

interpellati dal SAM hanno espressamente dichiarato di aver preso conoscenza

dei contenuti e delle conclusioni dei periti e di concordare con gli stessi,

mediante espressa sottoscrizione all’ultima pagina della perizia, dando altresì

atto di aver esaminato, tramite una discussione collegiale, la questione

dell’incidenza rispettiva dei gradi d’incapacità lavorativa attestati dai vari

profili somatici sulla capacità lavorativa globale (doc. AI 194-43 – 194-47).

Quanto alla documentazione

prodotta dal ricorrente in fase di osservazioni al progetto di decisione, e

meglio la presa di posizione del 7 maggio 2015 della dr.ssa __________ (e

attestazioni di inabilità lavorativa completa e del 75% dal 1. maggio 2015 del

27 maggio 2015, doc. AI 217) e il certificato del dr. __________ del 29 aprile

2015, oltre allo scritto 12 maggio 2015 del dr. __________ (cfr. in esteso al

consid. 2.5), l’amministrazione li ha sottoposti al SAM, il quale, con

complemento di perizia del 15 giugno 2015, suffragato da singoli pareri dei

periti interpellati, ha preso posizione ribadendosi nelle proprie conclusioni come

segue:

" (…)

In sintesi concordiamo pienamente con la presa di posizione dei

nostri consulenti:

la psichiatra Dr.ssa med. __________ annota che il medico curante

di base dell'A. Dr.ssa med. __________, nel suo certificato del 27.4.2014

attesta un'incapacità lavorativa nella misura del 25%. Osserva quindi che la

psichiatra curante nel suo rapporto del 29.4.2015 non certifica dati sanitari

quanta piuttosto esprime il suo parere rispetto alla decisione dell'Ufficio Al

del Canton Ticino non trovandosi d'accordo. Osserva inoltre che il RA 1 non

pone approfondimenti/ disaccordi a riguardo della valutazione peritale

psichiatrica. Dal lato psichiatrico quindi non vi sono argomenti sostanziali

tali da apportare modifiche alle conclusioni peritali.

Considerandi

II neurologo Dr. med. __________, dopo attenta lettura della

relazione del neurochirurgo Dr. med. __________ (12.5.2015) e della presa di

posizione del RA 1 (atto del 20.5.2015) non ritiene si possono rilevare nuovi

aspetti per quanta riguarda la parte neurologica. Conferma pertanto quanto

scritto nel suo rapporta del 22.3.2015.

Il reumatologo Dr. med. __________ precisa di aver ritenuto, nel

suo rapporto peritale, che il mansionario professionale ridotto da ultimo

richiesto all'A, poteva essere svolto, dal lato strettamente reumatologico,

nella forma completa. Precisa che le limitazioni funzionali e di carico

descritte in ambito reumatologico tengono conto e sono comprese nell'ambito di

un'attività lavorativa del 50% in un lavoro già di per sé adatto alle sue

condizioni di salute. Segnala di aver preso atto della documentazione del

medico curante di base Dr.ssa med. __________, nonché del neurochirurgo curante

Dr. med. __________ e sottolinea che le alterazioni cliniche evidenziate e

quelle riscontrate radiologicamente non permettono di determinare un'incapacità

lavorativa superiore per l'attività professionale svolta da ultimo dall'A.

Il gastroenterologo Dr. med. __________ ribadisce che la colite

ulcerosa è un'affezione cronica intestinale che può avere un decorso continuo

ma anche spesso un decorso fluttuante. Osserva che a decorrere dal 2013 la

situazione clinica dell'A. è peggiorata con recidive più frequenti ma, da

quando egli è stato messo sotto trattamento più intensivo vale a dire da luglio

2014, la situazione si è calmata e l'A. attualmente è in remissione sia dal

lato endoscopico sia dal lato istologico. Per questo motivo ribadisce la sua

valutazione di una capacità lavorativa gastroenterologica nella misura del 50%

sino a settembre 2013. A partire poi da questa data sino a dicembre 2014 l'incapacità

lavorativa dell'A, era superiore al 70% mentre a decorrere dall'1.1.2015, dal

lato strettamente gastroenterologico, la capacità lavorativa dell'A, va di

nuovo considerata nella misura del 50% intesa come limitazione di rendimento.

Ribadisce che l'attuale situazione di stabilità è dovuta anche al trattamento

steroidale in atto. Osserva che dal lato clinico non si può ancora prevedere

cosa succederà quando l'A. non avrà più un trattamento steroidale, momento dove

giudica possibile una recidiva. Sottolinea infine che l'attuale medico curante

di base dell'A. Dr.ssa med. __________ certifica un'inabilità nella misura del

25% nel suo certificato medico del 27.4.2015. Ribadisce pertanto la sua

valutazione peritale.

In conclusione, alla luce di quanto riferito dai nostri

consulenti, possiamo confermare di concordare pienamente con le loro

conclusioni e riteniamo che essi abbiano valutato in maniera completa i punti

litigiosi, fondandosi su esami approfonditi, tenendo conto dei disturbi

lamentati dall'A., in piena conoscenza dei suoi antecedenti con chiarezza e

motivazione. (doc. AI 219)

A tali conclusioni,

convincenti e approfondite e rese da specialisti delle materie interessate,

l’amministrazione, sulla base anche del parere del SMR (doc. AI 220), ha con

pertinenza aderito, ritenuto altresì che le certificazioni ulteriori della

curante (doc. AI 221, 222, 223) e del dr. __________, chirurgo ortopedico, in

merito all’affezione alla spalla sinistra (doc. AI 225), come con pertinenza nuovamente

concluso dal SMR (doc. AI 220, 226), non permettono di dipartirsi dalle

predette conclusioni, in quanto non apportano alcuna motivazione sostanziale

che consenta, anche solo lontanamente, di dipartirsi dalle conclusioni del SAM.

Da qui la giusta conferma del progetto di decisione mediante la resa della

decisione del 18 settembre 2015 con la quale ha confermato il progetto di

decisione statuendo un aumento temporaneo della rendita di invalidità (cfr.

consid. 2.5).

Tutto bene considerato,

nemmeno la documentazione prodotta di fronte a questa Corte permette di

dipartirsi dalle motivate conclusioni dell’amministrazione, come del resto con

pertinenza concluso dal medico SMR, il quale, nelle Annotazioni del 24 novembre

2015, 15 febbraio e 17 maggio 2016 (doc. VI, XI, XVII), ha osservato che la

stessa non contiene nuovi elementi medici/clinici rispetto alla valutazione

SAM, non risultando dalla stessa una sostanziale modifica dello stato di salute

rispetto alla medesima. Come meglio si vedrà di seguito, in effetti gli attuali

certificati versati agli atti confermano in sostanza le diagnosi poste dalla

perizia SAM e non apportano alcun elemento che possa giustificare una diversa

valenza invalidante delle stesse.

Innanzitutto, per quel che

concerne le certificazioni della dr.ssa __________ del 13 ottobre 2015 (che si

limita ad attestare la presenza di “un’importante astenia ingravescente

accompagnata da tremori intenzionali importanti invalidanti sotto terapia

cortisonica”, doc. A2), del 27 gennaio 2016 (attestante anche l’insorgenza

di una candida in bocca, influenze gastrointestinali e bloccaggi della colonna

lombosacrale recidivanti, doc. C), e del 29 febbraio e 24 marzo 2016 (in cui

elenca le limitazioni nell’esercizio dell’attività lavorativa, doc. D1, D6) negli

stessi la curante si limita in sostanza ad elencare le diverse affezioni, le

quali sono state, come detto, sufficientemente indagate dai periti SAM, e si limita

a confermare, anche per il periodo successivo al 1 gennaio 2015, un’incapacità

lavorativa completa rispettivamente del 25% (recte 75%), senza tuttavia

apportare alcun nuovo elemento oggettivo diagnostico o clinico, senza prendere

minimamente posizione sulla dettagliata valutazione del SAM (di cui peraltro ne

condivide in sostanza le diagnosi) e senza indicare i motivi per i quali le sue

conclusioni sulla capacità lavorativa si discostano da quelle del SAM

rispettivamente le ragioni per le quali le conclusioni peritali non dovrebbero

essere corrette.

Rilevato quindi come le

valutazioni della dr.ssa __________ siano sostanzialmente riconducibili al medesimo

quadro clinico evidenziato dalla perizia SAM e configurino in sostanza tutt’al

più una differente valutazione delle ripercussioni invalidanti delle medesime

affezioni, la quale, ricordata nuovamente la dianzi citata giurisprudenza in

materia di valutazione da parte dei medici curanti (consid. 2.6), è peraltro

spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a scopo di trattamento

piuttosto che di perizia: cfr. STF 9C_949/2010 del 5 luglio 2011), questo TCA

deve concludere che la stessa non è manifestamente suscettibile di modificare

le conclusioni dell’amministrazione che si fondano, come detto, su convincenti

pareri specialistici confluiti in una perizia SAM dettagliata e convincente.

Del

resto sulle certificazioni della curante si è chinato più volte il medico SMR (cfr.

Annotazioni del 15 febbraio e 17 maggio 2016), affermando che la documentazione

prodotta non conteneva elementi nuovi né un sostanziale e rilevante

peggioramento del quadro clinico rispetto alla valutazione SAM (doc. XI, XVII).

Nemmeno permette di

concludere diversamente il certificato del dr. __________ del 27 ottobre 2015

(doc. B), sul quale del resto si è espresso in modo convincente il SMR

nell’annotazione 24 novembre 2015, affermando che la certificazione non

conteneva nuovi elementi rispetto a quello del 29 aprile 2015 (doc. VII/1). In

effetti lo psichiatra curante non menziona elementi nuovi rispetto alla

valutazione SAM, limitandosi in sostanza a elencare i problemi lamentati dal

paziente, ribadendo la sua conclusione di capacità lavorativa del 25%. Né

peraltro lo specialista precisa i motivi che fonderebbero la sua diversa

conclusione in materia di capacità lavorativa rispetto alla perizia del SAM,

rispettivamente rispetto alla valutazione della dr.ssa __________.

L’assicurato ha inoltre

prodotto un referto relativo alla esofagogastroduodenoscopia eseguita il 15

marzo 2016, al fine di valutare l’evoluzione della “malattia da reflusso

gastroesofageo con ernia iatale ed esofagite stadio I”. Dallo stesso emerge

una situazione stabile con la conclusione “unicamente” di una reperto di “ernia

iatale con esofagite” necessitante di proseguimento della terapia con

Pantoprazol a lungo termine (doc. D4). Richiesto in merito, il medico SMR,

nella sua annotazione del 17 maggio 2016, ha ribadito che da tale

documentazione non risultava alcuna modifica dello stato di salute con influsso

prolungato sulla capacità lavorativa residua (doc. XVII). In effetti, tale

referto non mostra nuovi elementi rispetto al quadro clinico noto, né peraltro

si pronuncia minimamente sulla capacità lavorativa dell’assicurato.

Nemmeno rilevante, ai fini

del presente contendere, appare la documentazione prodotta in relazione

all’intervento di vasectomia bilaterale eseguito il 18 aprile 2016 (doc. D10). A

prescindere dal fatto che la stessa non sarebbe comunque di rilievo in questa

sede in quanto riferita a circostanze avvenute successivamente alla resa della

decisione contestata (che, come detto, delimita il potere cognitivo del giudice

delle assicurazioni sociali; cfr. DTF 130 V 138), dagli atti emerge come in

ogni caso l’intervento in questione non abbia causato un’inabilità lavorativa

duratura, ma limitata al periodo dal 18 aprile al 13 maggio 2016. In questo senso

del resto si è espresso il medico SMR (cfr. Annotazione 17 maggio 2016, doc.

XVII).

Irrilevante, oltre che

assolutamente non suffragata da alcun materiale probatorio, è pure

l’insorgenza, segnalata dal ricorrente con scritto del 4 maggio 2016, di una “epidimite

recidivante” manifestatati dal febbraio 2016 e, quindi, in un momento

ampiamente successivo alla resa della decisione oggetto di disamina (doc. XV).

Infine, non permette di

concludere diversamente nemmeno il certificato della dr.ssa __________ che

riferisce di un consulto per rettoragie, senza alcuna osservazione in merito ad

una eventuale limitazione della capacità lavorativa, in merito alle quali il

SMR ha osservato con pertinenza che non attestavano un peggioramento del quadro

clinico (doc. XI).

Questa Corte deve quindi senza

riserve aderire alle conclusioni del SMR, per il quale le certificazioni

prodotte dal ricorrente non oggettivano elementi che possano comportare una

modifica della dettagliata valutazione eseguita dal SAM e che permettano quindi

di discostarsi dalla stessa, ribadito peraltro il principio per cui il solo

fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è

sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Né del resto l’assicurato

fa valere nel suo ricorso altre considerazioni che permettano in qualche modo

di scostarsi dalle conclusioni del SAM. In realtà l’assicurato ha formulato un

dissenso sostanzialmente soggettivo nei confronti della valutazione operata

dall’amministrazione, senza produrre elementi di natura medica convincenti idonei

a metterne in dubbio la validità.

Del resto, il fatto che

l’assicurato abbia continuato, anche dopo il 1. gennaio 2015, a lavorare

soltanto nella misura del 25%, in base alle certificazioni della curante,

percependo per l’assenza nella misura del 25% le relative indennità

giornaliere, non modifica le suesposte conclusioni. Il riconoscimento di

prestazioni dell’AI si basa in effetti su un’attenta valutazione della capacità

lavorativa e di guadagno dell’assicurato che nella fattispecie ha, come detto,

portato a concludere per la ripresa, dal 1. gennaio 2015, della pregressa

capacità lavorativa del 50%. Tale corretta valutazione, sulla quale

esclusivamente deve basarsi il giudizio dell’amministrazione in merito alle

prestazioni, non può evidentemente essere messa in discussione dalla

circostanza che l’interessato sia attivo professionalmente in misura ridotta

rispetto alla sua capacità lavorativa medico teorica, sulla base di

certificazioni della curante che, come visto, non sono in grado di modificare

conclusioni peritali approfondite. Alla stessa nemmeno può mutare l’addotta

precarietà e fragilità della sua condizione medica, considerato come della

stessa è stato adeguatamente tenuto conto dai periti SAM.

Nemmeno il fatto che in futuro

il datore di lavoro dell’assicurato dovrebbe ulteriormente modificare il

mansionario lavorativo in base alle limitazioni della capacità lavorativa poste

dai medici oppure che lo stesso potrebbe decidere di interrompere il rapporto

di collaborazione, appare rilevante nella fattispecie, trattandosi di questioni

afferenti il rapporto lavorativo. In ogni modo occorre rilevare che per il

momento l’eventualità della perdita del posto di lavoro non appare realizzata

(doc. AI 227). Inoltre, come ammesso dal ricorrente, il suo mansionario

lavorativo è stato adottato più volte alle sue limitazioni nel corso degli anni

ed è compatibile con le stesse (cfr. anche certificato del dr. __________ del 7

luglio 2015, doc. AI 225). Inoltre, ai fini dell’attribuzione delle prestazioni

assicurative dell’AI le problematiche inerenti al mercato occupazionale non sono

di rilievo, per le stesse assumendo esclusiva rilevanza la capacità lavorativa,

rispettivamente la perdita di guadagno che ne deriva, mentre che l’eventuale

mancata occupazione di per sé dovrebbe se del caso essere oggetto di esame da

parte di altri enti assicurativi, segnatamente dell’assicurazione contro la

disoccupazione

Quanto infine alla necessità di

monitoraggio medico e, quindi, di ripetute visite mediche, con conseguenti

assenze dal lavoro, la valutazione della capacità lavorativa da parte del SAM

ha già tenuto conto di tali necessità, ove peraltro si ricordi che le rivedute

condizioni lavorative concordate con il datore di lavoro da alcuni anni

manifestamente pure hanno considerato tale aspetto (cfr. fra i tanti doc. AI

25).

Con riferimento agli

accorgimenti che secondo il ricorrente egli ha dovuto adottare per rendere

compatibile le sue esigenze legate alle problematiche alla salute (per esempio

legate alla necessità di recarsi in bagno) con lo svolgimento dell’attività

lavorativa, va detto che in generale questo TCA non sottovaluta la difficile

situazione in cui l’assicurato si trova. Tuttavia, come detto, il giudizio

sulle prestazioni da erogare non può prescindere da una valutazione obiettiva

della capacità lavorativa medico-teorica, in casu operata con completezza e

competenza dal SAM. Inoltre, sia in proposito richiamato l’obbligo che incombe

all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle conseguenze

del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V 233 consid.

3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die

Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp. 57, 551 e 572).

Infine, contrariamente a quanto addotto dal

ricorrente nel suo ricorso, la valutazione reumatologica operata dal SAM, sulla

base del dettagliato consulto specialistico effettuato dal dr. __________, dopo

analisi anche delle considerazioni della dr.ssa __________ e del dr. __________,

si riferisce espressamente all’attività professionale svolta dall’assicurato,

con un mansionario ridotto dal 2005. Va nuovamente ricordato che il ricorrente

sin dal 2004 svolge mansioni “concordate che escludono tutta una serie di

attività che ne possono peggiorare lo stato di salute” (attestazione del

datore di lavoro del 16 agosto 2004, doc. AI 25). Nel suo rapporto 11 giugno

2015.

il dr. __________ ha precisato di aver ritenuto che questo mansionario

ridotto possa essere svolto nella forma completa, ritenuto che “le

difficoltà al mantenere delle posizioni statiche soprattutto nel condurre delle

macchine pulitrici delle strade oppure le limitazioni nell'ambito dell'alzare

dei pesi fino a circa 10 kg e Ie limitazioni nel piegare ripetutamente la

colonna vertebrale tengono conto e sono comprese nell'ambito di un'attività

lavorativa del 50% in un lavoro già di per se adattato alle condizioni di

salute dell'assicurato. Per questo motivo la mia valutazione era quella dì una

capacità lavorativa completa in questa attività lavorativa parziale e adatta

svolta dal 2005.” (doc. AI 219-8).

Sia detto infine che il

ricorrente non può essere nemmeno seguito laddove interpreta, a giudizio del

TCA impropriamente, l’annotazione 15 aprile 2015 del medico SMR, volendo

segnatamente dedurre che il medico negherebbe l’intervento di un miglioramento

a far tempo dal gennaio 2015 (doc. AI 197). In realtà la precisazione è

manifestamente riferita all’esecuzione di un’attività adeguata, per l’esercizio

della quale il SAM aveva ammesso una capacità lavorativa del 70-75% (doc. AI

194-39). In effetti, il funzionario AI ha sottoposto il 15 aprile 2015 al SMR

la questione di sapere se dal gennaio 2015 vi era stato “in attività adatte”

un miglioramento dello stato di salute con aumento della CL o se si trattava “di

diversa valutazione rispetto alla precedente” (doc. AI 196). La questione

appare in ogni modo priva di rilevanza pratica laddove l’amministrazione, alla

luce di quanto risposto dal SMR (“in realtà lo stato di salute non può

considerarsi migliorato. In questa occasione si è proceduto a definire con

esattezza la misura della capacità lavorativa in attività adeguata, che non fu

fatto così scrupolosamente nel passato come spesso assistiamo nei dossier di

vecchia data”, doc. AI 197), ha basato il suo giudizio ammettendo

unicamente la ripresa dell’inabilità lavorativa pregressa (50% nella sua

attività) e, quindi, giudicando la situazione sostanzialmente invariata

rispetto all’epoca dell’erogazione della mezza rendita. Nessun miglioramento è

quindi stato ammesso.

In

sintesi il ricorrente non fa quindi valer alcuna argomentazione che consenta a

questa Corte di dipartirsi dalle conclusioni della perizia SAM (doc. AI 194),

le quali risultano dettagliate, coerenti e prive di contraddizioni né fa valere

l’esistenza di altre affezioni che non siano già state attentamente vagliate

dai periti del SAM.

In conclusione,

rispecchiando la perizia SAM del 10 aprile 2015 tutti i criteri di affidabilità

e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.6) e non essendo

provato un peggioramento duraturo e incidente sulla capacità lavorativa,

intervenuto dopo la resa della perizia e prima della decisione contestata del 18

settembre 2015 (la quale delimita, come detto, il potere cognitivo

del giudice delle assicurazioni

sociali, cfr. DTF 130 V 138 consid. 2), a ragione l’Ufficio AI - sulla base anche dei pareri del SMR (sul valore probatorio delle

opinioni espresse dai medici SMR cfr. la STFA I 938/05 del 24 agosto 2006; cfr.

anche sopra al consid. 2.6) -, e richiamato altresì nuovamente l'obbligo di

ridurre il danno che incombe all'assicurato (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung,

Friborgo 1999, pp. 57, 551 e 572), ha ammesso che, successivamente alla

decisione del 29 ottobre 2011 (con la quale è stata confermata l’attribuzione

della mezza rendita, fatta eccezione per il riconoscimento di una rendita

intera dal 1. marzo al 31 maggio 2011, doc. AI 109; cfr. consid. 1.1), se era

da riconoscere un nuovo peggioramento transitorio (con conseguente incapacità

lavorativa totale) dal settembre 2013 sino a fine 2014 (con conseguente

attribuzione di una rendita intera dal 1 dicembre 2013 al 30 aprile 2015), dal

1.

gennaio 2015 andava ammesso il ripristino della precedente incapacità

lavorativa e di guadagno (50%), nella sua abituale professione. In attività

leggere e adeguate , inoltre, sempre da inizio 2015, la capacità lavorativa era

del 70% (attività a tempo pieno con riduzione del rendimento). Rispetto al

transitorio peggioramento intervenuto dal settembre 2013, dal gennaio 2015 era

quindi subentrato un duraturo miglioramento dello stato di salute che ha

comportato anche un aumento della capacità lavorativa in ogni attività e,

quindi, il recupero della pregressa capacità lavorativa e di guadagno. Se è

vero che nel corso degli anni si è assistito ad una parziale modifica delle

diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa - nel 2005: “Proctite

ulcerosa, Epicondilite radiale cronica al gomito destro (stato da denervazione

maggio 2003), sindrome di Tietze (dolori dell'articolazione sternocostale) e

Sindrome ansiosodepressiva reattiva alla malattia intestinale”, doc. AI 30;

in sede di revisione del 2011 diagnosi invariate ad eccezione dell’inabilità

completa transitoria a motivo di “intervento artroscopico di sutura della

cuffia rotatoria e borsectomia parziale subacrominale”, doc. AI 98; cfr.

sopra al consid. 2.5 -, ritenuto che il SAM ha posto quali diagnosi invalidanti

quelle di “Colite ulcerosa limitata al retto, Asma bronchiale intrinseca con

componente da sforzo, Sindrome mista ansioso-depressiva (ICD-10 F 41.2)”

(cfr. sopra consid. 2.5), la situazione non appare comunque sostanzialmente

modificata, malgrado puntuali modifiche delle limitazioni funzionali da

osservare e, soprattutto, non vi è stata, come detto, modifica alcuna dal punto

di vista del grado di inabilità lavorativa (fatta eccezione per il periodo dal

settembre 2013 al dicembre 2014).

Visto

quanto sopra, questo Tribunale ritiene che la refertazione medica agli atti

contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al guadagno

dell'assicurato sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza che si

renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti. Al riguardo, va fatto presente che se

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

DTF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 p. 28 consid. 4b;

riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c). Ne discende che non occorre

predisporre accertamenti ulteriori.

2.9

In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, se occorre riconoscere un

peggioramento transitorio (con conseguente incapacità lavorativa totale) dal

settembre 2013 sino a fine 2014, dal 1. gennaio 2015 va ammesso il ripristino

dell’incapacità lavorativa e di guadagno (50%) precedente, nell’abituale

professione svolta dal ricorrente; in un’attività leggera adeguata, rispettosa

delle limitazioni funzionali evidenziate dai periti, la capacit lavorativa è

invece del 70% (attività a tempo pieno con riduzione del rendimento). Rispetto

all’epoca dell’attribuzione della mezza rendita, la situazione dell’assicurato

va quindi considerata sostanzialmente invariata, fatta eccezione per il

peggioramento transitorio.

Ritenuto

quindi che a far tempo dal 1. gennaio 2015 l’assicurato ha riacquistato la

pregressa capacità lavorativa e di guadagno nella misura del 50%, come da

precedente decisione del 25 agosto 2005 (doc. AI 50) rispettivamente

provvedimento 29 ottobre 2011 (dopo revisione e aumento temporaneo della mezza rendita

a intera, doc. AI 109), a far tempo dal 1 maggio 2015 (in applicazione

dell’art. 88a OAI; cfr. sopra consid. 2.3) va correttamente

ripristinato il previgente diritto alla mezza rendita.

L’Ufficio

AI ha quindi correttamente attribuito all’assicurato una rendita d’invalidità

intera limitatamente al periodo compreso tra il 1° dicembre 2013 e il 30 aprile

2015.

Contrariamente a quanto

osservato dal ricorrente si può prescindere in concreto da una determinazione

del grado di invalidità mediante confronto dei redditi. Innanzitutto in quanto

l’assicurato, almeno per quanto riguarda il periodo determinante sino alla resa

della decisione contestata, rimane tuttora regolarmente dipendente dal comune

di Paradiso in qualità di operaio comunale nella misura del 50%, ossia nella

misura pari alla capacità lavorativa determinata dalla perizia SAM. In tale

attività lavorativa l’assicurato mette quindi a frutto la sua residua capacità

lavorativa, così che l’invalidità, già in occasione della prima decisione di

attribuzione della mezza rendita, è stata correttamente quantificata nel 50%,

in sostanza in applicazione del cosiddetto raffronto percentuale (DTF 114 V DTF

114.

V 313 consid. 3a e riferimenti; STF 9C_856/2010 del 27 giugno 2011, I 759/2005 del 21 agosto 2006; cfr. anche

STCA 32.2012.28 del 5 novembre 2012). Inoltre poiché la decisione contestata è

una decisione di revisione, la quale, con riferimento alla situazione

successiva al 1. gennaio 2015 (che ha stabilito il recupero della pregressa

capacità lavorativa) non fa altro che confermare, escludendo una modifica

rilevante delle condizioni di salute dell’assicurato, la situazione accertata

in modo vincolante e definitivo (in quanto mediante decisioni cresciute

incontestate in giudicato) dal provvedimento di attribuzione della mezza

rendita per un grado di invalidità del 50% del 25 agosto 2005 rispettivamente,

a seguito di revisione nel 2010, del 29 ottobre 2011 (doc. AI 50 e 109).

Il

ricorso va dunque respinto.

All’assicurato va comunque fatto presente che in caso di

peggioramento rilevante delle condizioni di salute, debitamente comprovato da

pertinente documentazione medica, egli potrà in futuro presentare una nuova

domanda di prestazioni. Il presente giudizio non pregiudica infatti eventuali

suoi diritti nei confronti dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti

in epoca successiva alla data decisiva del provvedimento impugnato, il quale

delimita il potere cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4).

2.10

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese di complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese, per fr. 500.-, sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti