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Decisione

32.2015.162

Riduzione della rendita in via di revisione. Conferma del miglioramento delle condizioni di salute accertato mediante una perizia multidisciplinare, come pure del calcolo del grado d'invalidità

28 settembre 2016Italiano29 min

Source ti.ch

Fatti

i periti hanno ritenuto l’assicurata totalmente inabile nella sua abituale

attività di ausiliaria di pulizia, come pure in lavori pesanti a mediamente

pesanti.

In

merito alla capacità lavorativa in attività adeguate, dopo che i singoli specialisti

hanno proceduto tra di loro ad una dettagliata ed esauriente discussione (cfr.

punto no. 6), i periti hanno concluso:

"

(…)

Dal lato reumatologico, in un'attività leggera e

adatta, rispettosa dei limiti funzionali descritti al punto 9.1.1, l'A. è abile

al lavoro nella misura del 60% (lavoro a tempo pieno con un rendimento ridotto

nella misura del 40%).

Per quel che riguarda gli aspetti neurologici, l’A.

presenta un'incapacità lavorativa del 30% anche per attività adeguate.

Dal lato psichiatrico l'A. presenta un'incapacità

lavorativa del 30% anche per attività lavorative adatte (riduzione del tempo di

presenza e/o del rendimento a seconda dell'attività svolta).

Complessivamente l’A. presenta una capacità lavorativa

globale del 50% in un'attività lavorativa adatta. Riteniamo giustificato

sommare parzialmente le varie incapacità lavorative per il carattere diverso

dei limiti funzionali. Rispetto al quadro clinico prima dell'intervento

chirurgico del 31.1.2013, abbiamo potuto constatare un miglioramento dello

stato di salute. L'A. ha tratto un beneficio da questo intervento, con

ripercussioni positive sulla capacità lavorativa in attività adeguata. (…)”

(doc. AI 74/32)

Essi

hanno poi precisato che la limitazione della capacità lavorativa del 50% “va

intesa come riduzione del rendimento e/o del tempo di lavoro, a seconda

dell’attività svolta” (cfr. riposta 9.1.2.1 in doc. AI 74/32).

In

merito alla decorrenza di tale inabilità, i periti hanno rilevato:

" (…)

La capacità lavorativa del 50% in un'attività

lavorativa adeguata è valida dall'1.5.2013, a ca. tre mesi dopo il quarto

intervento alla schiena del 31.1.2013. Per il periodo precedente dal 31.1.2013

al 30.4.2013 l'A. presenta una capacità lavorativa dello 0% per qualsiasi

attività lavorativa. Fino al 31.1.2013 valgono le condizioni stabilite in

precedenza dall'Ufficio Al (rimandiamo alle decisioni del 5.3.2013 e

13.5.2013). (…)” (doc. AI 74/32-33)

Infine,

i periti hanno indicato che:

"

Dal lato reumatologico non vi sono

possibilità terapeutiche per migliorare lo stato di salute e la relativa

capacità lavorativa, ma un piano di riabilitazione è possibile.

Non abbiamo proposte terapeutiche da offrire dal punto

di vista neurologico.

Dal lato psichiatrico l’A. dev’essere seguita da un

punto di vista psicoterapico e psicofarmacologico per evitare un peggioramento

del quadro depressivo attuale.” (risposta no. 9.3.1 in doc. AI 74/34).

2.8. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le

conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se

un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né

la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto

(DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di

Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF

132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere

una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti

dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio

delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo

e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche

per poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti

esterni come i SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro

utilizzo nelle procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e

alla Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

Va infine evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008;

DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid.

3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)

e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Va

poi rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia ritenuto

affidabile deve adempiere diverse condizioni (Cattaneo, “La promozione

dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in

RDAT 2003-II p. 628-629, in particolare la nota 158, nella quale vengono citate

alcune sentenze federali e cantonali, in particolare la DTF 127 V 294).

In

quest’ultima sentenza l'Alta Corte ha fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gu- tachten, in: SZS 1999 p. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione

riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri. Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psico-sociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124

inedita 27 settembre 2001; STFA I 683/03 del 12 marzo 2004 pubblicata in DTF

130 V 352).

2.9. Ritornando

al caso concreto, dopo attento esame della documentazione agli atti, questo

TCA, chiamato a verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato

accuratamente vagliato dall’amministrazione, non ha motivo per mettere in

dubbio la perizia pluridisciplinare del SAM del 28 maggio 2015 (doc. AI 74),

confermata dal SMR il 1° giugno 2015 (doc. AI 75).

La

citata valutazione è da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante

i parametri giurisprudenziali ricordati al considerando che precede.

I

periti, dopo aver descritto gli atti, l’anamnesi famigliare, personale-sociale,

professionale, patologica, sistemica, le costatazioni obiettive e gli esami di

laboratorio e radiologici, hanno posto la diagnosi con influenza sulla capacità

lavorativa (cfr. consid. 2.7).

Essi,

sulla base delle consultazioni specialistiche esterne, si sono espressi su

tutte le patologie lamentate dall’assicurata, hanno esaminato accuratamente

tutta la documentazione messa loro a disposizione ed hanno valutato la capacità

lavorativa dell’insorgente sulla base delle indicazioni risultanti dalle visite

effettuate presso il SAM.

Ora,

nel ricorso l’assicurata ha estrapolato una parte delle valutazioni dei

consulenti specialistici senza tuttavia aver menzionato le singole conclusioni relative

alla capacità lavorativa. Come visto al consid. 2.7, dal punto di vista reumatologico

l’incapacità lavorativa in attività adeguate è stata valutata nella misura del

40%, 30% per motivi neurologici e 30% psichiatrici per una valutazione globale

del 50%.

Rispetto

alla situazione vigente al momento della decisione del 5 maggio 2013, vi è

stato evidente il miglioramento dello stato di salute riscontrato. A tal riguardo

va ricordato che i periti hanno rilevato come “…. rispetto al quadro clinico

prima dell’intervento chirurgico del 31.1.2013 abbiamo potuto constatare un miglioramento

dello stato di salute” (doc. AI 74/32).

Alla

perizia SAM va attribuita piena forza probante, ritenuto del resto il successivo

Considerandi

rapporto del 16 settembre 2015, redatto dal dr. __________, specialista in ortopedia

e traumatologia, rapporto già prodotto in sede amministrativa e vagliato dal

SMR (doc. AI 87/6 e 89), che non permette di intravedere una modifica nel senso

di un peggioramento della situazione valutata dal SAM e questo per i seguenti

motivi.

Nel

citato rapporto lo specialista ha rilevato:

"

Radicolopatia L5 sinistra cronica

su:

-

ABF L5/S1

-

Esiti di decompressione (2x) L5/S1

sinistra

La paziente mostra attualmente un peggioramento della

sintomatologia radicolare con un dolore in progressione nel territorio di S1 a

sinistra. La neuropatia riscontrata clinicamente non mostra un riscontro

diretto alla RM in cui si è potuto escludere compressione di tale radice

nervosa. Dal punto di vista della stabilizzazione si è potuto conformare una

fusione completa del segmento L5/S1 con un corretto posizionamento della gabbia

posta per via anteriore e con leggere degrado delle faccette articolari

adiacenti. Il dolore irradiante all’arto inferiore era già stato indagato

precedentemente e trattato con decompressione che per diverso tempo non aveva

creato problemi.

Attualmente il dolore è invalidante e la paziente non

riesce più a svolgere le attività precedenti. Non ritengo possibile un

trattamento chirurgico che possa migliorare tale situazione e la paziente dovrebbe

evitare dei carichi fisici che porterebbero a un peggioramento dei dolori

ulteriori. La paziente necessita quindi un sostegno duraturo non potendo

ritornare all’attività precedente e non credo che una riqualifica possa

giovarla.” (doc. AI 87/6)

A

tal riguardo il dr. __________ del SMR, seppur non specialista in chirurgia

ortopedica, ha rettamente evidenziato:

"

(…)

Valutazione:

dall'attuale rapporto del dr. __________ non risulta

una oggettivabile modifica dello stato di salute dell'assicurata rispetto alla

valutazione SAM.

Il dr. __________ si limita a indicare che il dolore

radicolare sia divenuto invalidante. Manca qualsiasi indicazione in merito

all'evoluzione temporale di questo peggioramento, non si fa accenno a ulteriori

accertamenti o terapie che potrebbero essere indicati in presenza di un

effettivo netto peggioramento rispetto alla situazione presente in primavera

2015.

In assenza di dati oggettivi ritengo assolutamente non

necessario sottoporre l'attuale scritto al SAM per presa di posizione.” (doc. VIII/1)

Del

resto in sede SAM era già stato evidenziato che l’assicu-rata non poteva più

svolgere la precedente attività, dovendo evitare lavori da pesanti a mediamente

pesanti.

In

conclusione, non essendo subentrata una rilevante modifica dello stato di

salute dell’assicurata, con riferimento alla perizia SAM, è da

ritenere dimostrato con il grado della verosimiglianza preponderante valido

nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 139 V 218 consid. 5.3), che

l’assicurata dal 1° maggio 2013 presenta un’inabilità al 50% in attività adeguate.

2.10

Occorre

ora procedere alla graduazione dell’invalidità mediante il metodo ordinario

(cfr. consid. 2.3), il cui calcolo, rimasto incontestato, è stato esposto nella

decisione impugnata.

2.10.1

Secondo

giurisprudenza, riassunta nella STF 9C_501/2013 del 28 novembre 2013, per determinare il reddito ipotetico

conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da

valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente

all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado

di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue

capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere

determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo

reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se

del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di

circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai

dati statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; 129

V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo sarà in particolare il

caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti l'ultima attività

professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui percepito non

corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in grado di

conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per esempio

se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace al lavoro,

si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà professionali a causa

del deterioramento progressivo del suo stato di salute o ancora percepiva una

remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra ugualmente in linea

di conto la situazione in cui il posto di lavoro della persona assicurata prima

dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più al momento determinante

della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322 consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF

9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).

Nel

caso in esame, per la determinazione del reddito da valida, l’Ufficio AI

ha preso in considerazione i dati statistici riferiti all’attività di servizi e

paesaggi, livello di qualifica 4 (attività semplici e ripetitive) per un

importo di fr. 43'719.-- (stato 2013, corrispondente alla modifica dello

stato di salute).

Va

qui fatto presente che anche volendo prendere in considerazione, per ipotesi di

lavoro, il dato salariale di fr. 23'043,75 riferito a quanto l’assicurata aveva

percepito nel 2010 (prima del danno alla salute) per un’occupazione del 50%

(doc. AI 23/3), corrispondente per un tempo pieno a fr. 46'087,50, l’esito

della vertenza con cambierebbe (cfr. consid. 2.10).

2.10.2

Per

quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base

della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che

quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa

residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato

e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare

perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile,

il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione

del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici

ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli

stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76

consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione

ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua

nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere

il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale

sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una

deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener

conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del

lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni

economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di

riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio

federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che

riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA

I 222/04 del 5 settembre 2006).

Se

una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un

reddito considerevolmente inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente

accontentata, si procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di

paragone. In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da

valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito

oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da

invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda

fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido

ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto

presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver

tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere

presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per

circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322).

Quando

il reddito da valido differisce considerevolmente dal salario statistico

riconosciuto nello specifico settore economico, il TF ha nel frattempo

stabilito, anche in casi ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3

giugno 2009 consid. 4), che se il guadagno effettivamente conseguito diverge di

almeno il 5 % dal salario statistico usuale nel settore, esso è

considerevolmente inferiore alla media ai sensi della DTF 134 V 322 consid. 4

pag. 325 e può giustificare - soddisfatte le ulteriori condizioni - un

parallelismo dei redditi di paragone, fermo restando però che questo

parallelismo si effettua soltanto per la parte percentuale eccedente la soglia

del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15 gennaio 2010 consid. 5.5).

Nel caso di specie, conformemente alla citata giurisprudenza, l’Ufficio

AI ha proceduto come segue:

"

(…)

In conformità della vigente giurisprudenza, in

considerazione del fatto che la gamma di attività esigibili è piuttosto vasta,

al fine di determinare il reddito da invalido di un assicurato è possibile far

riferimento ai rilevamenti statistici ufficiali (tabelle RSS), editi

periodicamente dall'Ufficio federale di statistica.

A seguito della vigente sentenza del TCA del 12 giugno

2006.

e delle indicazioni della Corte plenaria del Tribunale federale delle

assicurazioni è stata stabilita l'inapplicabilità dei valori regionali (tabella

TA13) che erano stati utilizzati finora.

La presente giurisprudenza impone quindi che il reddito

da invalido vada d'ora in poi determinato in applicazione dei valori nazionali

(tabella TA1). Utilizzando i dati forniti dalla citata tabella elaborata

dall'Ufficio federale di statistica l'assicurata nel 2013 avrebbe potuto

realizzare un salario annuo di Fr. 54'203 (categoria 4.2: attività semplici e

ripetitive, valore mediano).

Su quest'importo può essere operata una riduzione fino

ad un massimo del 25% ad assicurati che, a causa della particolare situazione

personale e professionale, non possono mettere a frutto la loro capacità di

guadagno residua e che pertanto non riescono a raggiungere il livello medio dei

salari sui mercato.

Con una capacità al lavoro del 50% e con riduzione del

4% per attività leggere, il salario da invalido è di Fr. 26'018.--. (…)” (doc.

AI 93/8)

Occorre

qui ricordare che con sentenza

9C_179/2013 del 26 agosto 2013, il Tribunale federale ha interamente confermato

quanto sostenuto da questo Tribunale nella sentenza 32.2012.36 del 31 gennaio 2013 a proposito del fatto che la riduzione percentuale va applicata utilizzando esclusivamente dei

multipli di 5, motivo per cui la riduzione del 4% fissata dall’amministrazione

va aumentata al 5% e quindi il reddito da invalido corrisponde ora a fr.

25'746.--. Tale correzione non permette tuttavia di modificare l’esito

della vertenza.

Infatti,

dal raffronto tra il reddito da valido di fr. 43'719.-- con quello da

invalido di fr. 25'746.-- risulta un grado d’incapacità al guadagno del 41,11%

(43'719 – 25'746 x 100 : 43’719) che conferisce il diritto ad un quarto di

rendita. Lo stesso risultato si ottiene anche prendendo, come visto al consid.

2.10.1

in fine, un reddito da valido di fr. 46'087,50.

Di

conseguenza l’Ufficio AI ha correttamente ridotto ad un quarto la rendita con

effetto dal 1° novembre 2015 (primo giorno del secondo mese che segue la

notifica della decisione contestata ai sensi dell’art. 88bis cpv. 2 lett. a

OAI).

In

conclusione, visto quanto sopra, la decisione contestata merita conferma,

mentre il ricorso va respinto.

2.11

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- sono poste a carico

dell’insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele

Guffi Gianluca Menghetti