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Decisione

32.2015.163

Domanda di rendita. Conferma della perizia reumatologica. Piena esigibilità in attività adeguate. L'assicurato non presenta un grado d'invalidità pensionabile e quindi la decisione di rifiuto di prest

5 ottobre 2016Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

3.1.1 pag. 220 con riferimenti) – qui il 30 settembre 2015 - non ha motivo per

mettere in dubbio la validità della perizia specialistica del dr. Masina.

Pendente

causa il ricorrente ha inoltrato copia del rapporto steso dal dr. __________

della __________ di __________ in cui si riporta l’esito di un’artrodesi della

caviglia sinistra per via astroscopica – intevento che il dr. __________ aveva

ipotizzato nella citata perizia 26 maggio 2015 – eseguita l’11 gennaio 2016,

con indicazioni d’inabilità lavorativa del 100% per i “prossimi due mesi”

(doc. VI/1). Rilevato come tale intervento sia stato eseguito successivamente

all’emissione della decisione contestata, rettamente nelle osservazioni 7

aprile 2016 l’Ufficio AI ha fatto presente che eventuali duraturi peggioramenti

con influenza sulla capacità lavorativa potranno essere oggetto di una nuova

domanda di prestazioni, poiché, come verrà detto nel seguente considerando, fino

al 30 settembre 2015 il ricorrente non presenta un grado d’invalidità pensionabile.

2.5. Il

ricorrente sostiene di non poter svolgere, viste le limitazioni funzionali e

l’avanzata età, le attività semplici e ripetitive adeguate indicate dall’amministrazione.

2.5.1. In primo luogo va rilevato,

come già fatto presente al consid. 2.3, che spetta essenzialmente al consulente

professionale emettere una valutazione a proposito delle attività economiche

entranti in linea di conto nonostante il danno alla salute e l'età (STF

9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.3,9C_439/2011 del 29 marzo 2012

consid. 5; STF 9C_949/2010 del 5 luglio 2011; RtiD II-2008 pag. 274 consid.

4.3), e non al medico, avuto riguardo alle indicazioni e limitazioni mediche,

valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (STF

9C_986/2010 dell'8 novembre 2011 consid. 3.5).

Occorre poi ricordare che,

ai fini dell'accertamento

dell'invalidità, ci si deve quindi fondare su un mercato del lavoro equilibrato

e quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta

di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le

capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un

concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276; Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, n. 131 pag. 357). Un assicurato non può pertanto

avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per

pretendere una rendita (ZAK 1984 pag. 347).

Ciò

non è il caso se l'attività ammissibile è possibile solo in forma talmente

limitata, che il mercato generale del lavoro praticamente non la conosce o se

il suo esercizio è reso possibile solo grazie alla collaborazione irrealistica

di un datore di lavoro medio (cfr. ZAK 1989 pag. 322 consid. 4a; Locher, Grundriss des

Sozialversicherungsrecht, 4a edizione, Berna 2014, n. 18 pag. 93).

Secondo

la dottrina e la giurisprudenza, da un assicurato costretto ad abbandonare la

sua originaria professione, si può pretendere soltanto l’esercizio di quelle

attività lucrative che - tenuto conto della sua formazione professionale così

come delle sue attitudini fisiche ed intellettuali - gli sono effettivamente

accessibili su quel mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione

per lui (cfr. Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, Zurigo

2003, pag. 130 e giurisprudenza ivi menzionata; Omlin, Die Invalidität in der

obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, pag. 205s., secondo cui: “Bei

einem Wechsel muss die neue Tätigkeit, die Invalidentätigkeit, der Eigenart des

Versicherten angepasst sein und hat den körperlichen und geistigen Fähigkeiten

sowie den Behinderungen des Versicherten zu entsprechen”; Doudin, La rente

d’invalidité dans l’assurance-accidents selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral des assurances, in SZS 1990, pagg. 255s.).

In

questo ordine d’idee, l’Alta Corte ha stabilito che - trattandosi di lavoratori

non qualificati esercitanti, prima di divenire invalidi, un’attività manuale -

entrano generalmente in linea di conto soltanto dei lavori di manovalanza

oppure altre attività fisiche (Omlin, op. cit., pag. 206; RCC 1989, pag. 331 consid.

4a).

L’Alta

Corte ha, tuttavia, anche precisato che il mercato del lavoro accessibile a

questi assicurati non è limitato a tali attività.

Nell'industria

e nell'artigianato le attività fisicamente pesanti vengono eseguite sempre più

spesso tramite macchinari, motivo per cui aumentano le attività di controllo e

sorveglianza (cfr. SVR 2002 UV 15, pag. 49 consid. 3b; RCC 1991, pag. 332

consid. 3b, STFA del 20 aprile 2004 nella causa K., U 871/02, consid. 3; STFA

del 25 febbraio 2003 nella causa PAG., U329/01, consid. 4.5).

Anche

in questo ambito, vi sono aperte delle opportunità di lavoro per lavoratori

ausiliari, così come è il caso per il settore delle prestazioni di servizio.

Nel

rapporto 9 luglio 2015 il consulente IP, viste le limitazioni funzionali

risultanti dalle valutazioni mediche (carico massimo sino a 5 kg senza

limitazioni, necessità di pause supplementari, mansioni da eseguire

essenzialmente da seduto, senza la necessità di dover camminare per lunghi

tratta, mansioni che non implichino la necessità di piegare il busto o

inginocchiarsi), ha ritenuto che “… l’assicurato potrebbe essere invece

debitamente reintegrato in tutte quelle attività semplici e ripetitive che sono

rispettoso delle limitazioni espresse in sede medica che non richiedono una

formazione specifica” (doc. AI 42/1), escludendo provvedimenti

professionali per aumentare la capacità di guadagno residua (doc. AI 42/3).

Pertanto,

richiamata la succitata giurisprudenza, viste le accertate limitazioni fisiche,

l’assicurato può esercitare tali attività adeguate.

2.5.2. Per

quanto concerne l’età avanzata, va rilevato che sebbene la stessa

venga considerata un fattore estraneo all'invalidità, la giurisprudenza

riconosce che essa, insieme ad altri fattori di carattere personale o professionale,

può ostare alla realizzazione della capacità lavorativa residua sul mercato del

lavoro equilibrato per mancanza di richiesta di tale forza lavoro (sentenza

9C_918/2008 del 28 maggio 2009 consid. 4.2.1 e 4.2.2, anche

DTF 132 V 393 consid.

3.2). In che misura l'età influisca sulla possibilità di realizzare la capacità

lavorativa residua non si valuta alla luce di un principio generale, bensì

tenuto conto delle esigenze delle attività di riferimento (sentenza 9C_918/2008

consid. 4.2.2 con riferimenti).

In

particolare, in una sentenza I 293/05 del 17 luglio 2006, l’Alta Corte ha

ritenuto ancora ragionevolmente esigibile pretendere che un’assicurata, 59enne

al momento in cui ha recuperato una capacità lavorativa residua del 100% in

attività adeguate, riprendesse un’attività lavorativa rispettosa dei suoi

limiti funzionali, evidenziando che ella aveva ancora a disposizione quasi 5

anni di attività prima di poter beneficiare di una rendita di vecchiaia.

Ancora,

in una pronuncia I 359/06 del 22 giugno 2007, il Tribunale federale,

confermando la decisione del 10 marzo 2006 del TCA (cfr. inc. 32.2005.100), ha

ritenuto esigibile lo sfruttamento della residua capacità (del 100%) sul

mercato equilibrato del lavoro da parte di un assicurato, 58enne al momento

della decisione dell’amministrazione, dato che, dal profilo dell’età, non erano

realizzate le condizioni per ammettere una totale incapacità di guadagno per

mancanza di possibilità reale di sfruttarne la residua capacità.

Di

analogo tenore anche la STF 9C 124/2010 del 21 settembre 2010 concernente un

assicurato di 61 anni e mezzo al momento della decisione. Con tale pronuncia il

TF, annullando il giudizio cantonale che aveva ritenuto che la residua capacità

lavorativa dell’assicurato non era più sfruttabile sul mercato del lavoro, ha

ritenuto esigibile lo sfruttamento della residua capacità sul mercato

equilibrato del lavoro sottolineando come il fattore dell’età avanzata

costituisce essenzialmente “solo” uno dei diversi fattori personali che

influiscono sulle concrete opportunità professionali. Ai fini dell’esame della

sfruttabilità assume un ruolo rilevante la capacità lavorativa residua,

ritenuto come la possibilità di prestare ancora un’attività a tempo pieno, pur

in considerazione di determinate limitazioni funzionali (segnatamente con

riferimento alle attività pesanti o alla posizione da osservare durante il

lavoro) gioca un ruolo importante nell’esame della reintegrabilità

dell’assicurato (cfr. anche la STF I 376/05 del 5 agosto 2005 concernente un

assicurato di 60 anni). Tale giurisprudenza è stata anche confermata nella STF

9C_13/2007 del 31 marzo 2008 (assicurato di 59 anni), nella STF I 336/03 dell’8

gennaio 2004 (di 58 anni) e nella STF I 246/02 del 7 novembre 2003 riguardante

un assicurato di 58 anni e 10 mesi.

Per

quanto riguarda la giurisprudenza del TCA si citino la STCA 32.2012.77

Considerandi

concernente un assicurato 59 enne, le STCA 32.2007.312 e 32.2006.66 riguardanti

un assicurato di 59 rispettivamente 60 anni (cfr. anche la STF

del 22 gennaio 2007 nella causa S., I 304/06: trattasi di un assicurato di 60

anni totalmente inabile nella sua precedente attività di saldatore ma abile a

svolgere nel corso di un’intera giornata un’attività leggera adeguata con una

flessione del rendimento del 30% - per problemi reumatologici e cardiologici;

il TF lo ha ritenuto realisticamente ancora in grado di reperire un

impiego sul mercato equilibrato sviluppando).

Nel

caso in esame, con riferimento alla succitata giurispru-denza, può essere

ritenuto come l’assicurato, 60enne al momento dell’emissione della decisione

impugnata, con precedenti esperienze lavorative in vari settori (di formazione

decoratore, oltre nel suo settore egli ha anche lavorato quale agente di

vigilanza e da ultimo operaio) e con una residua capacità lavorativa del 100%,

nonostante le limitazioni fisiche di cui sopra possa svolgere attività semplici

e ripetitive senza particolari qualifiche.

2.6

Occorre

ora procedere alla graduazione dell’invalidità mediante il metodo ordinario

(cfr. consid. 2.3), il cui calcolo è stato esposto nella decisione impugnata,

ritenuto che il momento eventuale dell’inizio del diritto alla rendita, tenuto

conto dell’anno di attesa ex art. 28 cpv. 1 LAI non può nascere prima del

settembre 2015.

2.6.1

Secondo

giurisprudenza, riassunta nella STF 9_501/2013 del 28 novembre 2013, per determinare il reddito ipotetico conseguibile

dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido),

occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente

all'inizio dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado

di verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue

capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere

determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo

reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se

del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di

circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai

dati statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid. 4.1

pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo

sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti

l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui

percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in

grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per

esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace

al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà

professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o

ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra

ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della

persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più

al momento determinante della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322

consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).

Nel

caso in esame, per la determinazione del reddito da valido l’Ufficio AI,

fondandosi sui dati salariali indicati dall’ex datore di lavoro (cfr. il

relativo formulario compilato il 5 marzo 2015 in doc. AI 21), lo ha

quantificato per l’anno 2013 in fr. 76'647.--. A prescindere dal fatto che il

calcolo è rimasto incontestato, allo stesso va data adesione poiché effettuato

secondo i parametri giurisprudenziali appena citati. Tale reddito è stato

aggiornato dall’Ufficio AI al 2014 a fr. 77'243.-- (cfr. risposta di

causa, doc. IV).

2.6.2

Per

quel che concerne il reddito da invalido, lo stesso è determinato sulla base

della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione però che

quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa

residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia

adeguato e non costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126

V 76 consid. 3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno,

in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da

lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella

determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti

statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si

riferiscono agli stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro

(DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485

consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al

riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire

sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchie-sta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17; STFA I 222/04 del 5 settembre 2006).

In una sentenza 8C_695/2015 del 19 novembre 2015, il Tribunale

federale ha applicato, per la determinazione dei redditi da raffrontare,

l’edizione 2012 della rilevazione della struttura dei salari

(RSS), senza alcuna particolare riserva (si vedano pure, ad esempio, le

sentenze UV.2014.00277 del 31 agosto 2015 consid. 3.2.2 del Tribunale delle

assicurazioni del Canton Zurigo e 200 2015 853 del 17 dicembre 2015 consid.

4.6.2

del Tribunale amministrativo del Canton Berna).

In una sentenza 9C_767/2015 del 19 aprile 2016 al consid. 3.4, il Tribunale federale

ha confermato l'applicazione da parte del Tribunale amministrativo federale,

per la determinazione dei redditi da raffrontare, dell'edizione 2010 della rilevazione della struttura dei salari (RSS), considerato

che la decisione amministrativa litigiosa era stata emessa il 4 gennaio 2013 e

l'UAIE non poteva pertanto disporre dei dati del 2012, la cui

pubblicazione era avvenuta solo nel corso del mese di ottobre 2014 (cfr.

lettera circolare AI n. 328 dell'Ufficio federale delle assicurazioni sociali,

UFAS, del 22 ottobre 2014), consolidando così la giurisprudenza secondo la

quale sono determinanti i dati statistici più attuali a disposizione al momento

della decisione di rendita (cfr. STF 8C_78/2015 del 10 luglio 2015 consid 4 e

9C_526/2015 dell'11 settembre 2015 consid. 3.2.2).

Nel caso di specie, l’Ufficio AI ha proceduto come segue:

" (…)

A seguito della sentenza

del Tribunale cantonale delle assicurazioni del 12 giugno 2006 e delle

indicazioni della Corte plenaria del Tribunale federale delle assicurazioni è

stata stabilita l’inapplicabilità dei valori regionali (tabella TA13) che erano

stati utilizzati finora. La nuova giurisprudenza impone quindi che il reddito

da invalido vada d’ora in poi determinato in applicazione dei valori nazionali

(tabella TA1). Utilizzando i dati forniti dalla citata tabella elaborata

dall’Ufficio federale di statistica nel 2013 lei avrebbe potuto realizzare un

salario mensile di CHF 5'026.05 (categoria 4.2: attività semplici e ripetitive,

valore mediano).

Riportando questo dato

su 41.7 ore esso ammonta a CHF 5'239.65 mensili oppure a CHF 62?875.65 per

l’intero anno.

Si ritiene opportuno

effettuare una riduzione dell’8% per attività leggera e del 10% per svantaggi

salariali derivanti da contingenze particolari. (…)” (doc. AI 53/2)

Il

ricorrente ritiene tale calcolo errato, giungendo ad un reddito ipotetico,

senza riduzioni, di fr. 62'844.--, aggiornato al 2013.

Sta

di fatto che rettamente nella risposta di causa l’Ufficio AI ha

evidenziato che avrebbe dovuto utilizzare i dati relativi alla nuova Tabella

RSS 2012 TA 1 Skille level (NOGA 08) anziché i dati statistici RSS TA 1 2010,

così come dalla citata STF 9C_767/2015 del 19 aprile 2016, per

determinare un reddito statistico – aggiornato al 2014 – di fr. 66’170.--.

Per

quel che concerne la riduzione del reddito, va ricordato che, con sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, il

Tribunale federale ha interamente confermato quanto sostenuto dal TCA nella

sentenza 32.2012.36 del 31 gennaio 2013 a proposito del fatto che la riduzione percentuale va applicata utilizzando esclusivamente dei multipli di 5,

motivo per cui la riduzione del 4% fissata dall’amministrazione va aumentata al

5%, motivo per cui in sede di risposta l’Ufficio AI ha corretto dal 18% al 20%

le deduzioni, ricavando un reddito da invalido di fr. 52'936.--.

Di

conseguenza, l’assicurato presenta un grado d’invalidità del 31% (77'243

– 52’936 x 100 : 77'243).

Il ricorrente ha postulato il

riconoscimento della riduzione massima del 25%. Anche qui va fatto riferimento

alla risposta di causa, in cui si rileva che, per pura ipotesi di lavoro, con

una simile riduzione l’interessato non avrebbe diritto alla rendita avendo un

grado d’incapacità al guadagno (arrotondato) del 36% (77'243

– 49’627 x 100 : 77'243).

Lo stesso risultato, vista la

differenza per raggiungere il 40%, si ottiene con l’aggiornamento dei redditi

al 2015.

In

conclusione, visto quanto sopra, la decisione contestata merita conferma,

mentre il ricorso va respinto.

2.7

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.- sono poste a carico

dell’insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese per complessivi

fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti