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Decisione

32.2015.166

Decisione di non entrata in materia di una domanda di prestazioni. Assicurato ha tardivamente reso verosimile in sede giudiziaria un cambiamento dello stato di salute psichico. Invio degli atti all'Uf

26 ottobre 2016Italiano19 min

Source ti.ch

Fatti

130 V 69 consid. 5.2.5).

Infine,

se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in

materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha

rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la

nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in

materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa

attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10

consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid.

1a).

La

giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore

della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1°

marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130

V 343 consid. 3.5).

2.3. Nell’ambito

dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è sufficiente rendere verosimile un rilevante

cambiamento e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante

valida nell’ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova

piena per convincere l’amministrazione che è subentrato un rilevante

cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia

sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se

permane la possibilità che un’analisi approfondita dimostri che questo

cambiamento in realtà non è subentrato (STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012

consid. 2.2 e 2.3 e la giurisprudenza ivi citata; SVR 2002 IV Nr.

10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008

e STF I 55/07 del 26 novembre 2007). Più la precedente decisione è distante nel

tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI

del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem

Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob die

frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und

dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen

zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw.

3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen)(…)”, riportato nella STFA I

619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3).

2.4. Nel caso in

esame, nell’ambito della procedura relativa alla prima domanda di prestazioni,

l’assicurato era stato visto dal dr. __________, specialista in psichiatria e

psicoterapia presso il SMR, il quale, con rapporto 28 novembre 2013, aveva

posto quali patologie psichiatriche senza influsso sulla capacità lavorativa:

disturbo depressivo non meglio precisato (anamnestico), disturbo di personalità

misto (anamnestico) e/o danno organico, abuso di canapa attualmente in

astinenza (doc. AI 210/1). Per contro, lo specialista non aveva riscontrato

un’affezione extra-somatica invalidante.

Dal punto di

vista somatico, con rapporto 25 giugno 2009 il dr. __________ del SMR, posta la

diagnosi di esiti di emorragia sub aracnoidea su aneurisma dell’arteria

carotide interna destra, operato il 5 marzo 2008, aveva evidenziato:

" (…)

Permane il problema principale delle cefalee dell’evoluzione

cronica per cui vi è la possibilità che l’Assicurato debba interrompere

l’attività lavorativa in caso di episodio acuto o sarebbe anche consigliato di

effettuare delle pause prolungate dopo 1-2 ore di lavoro al fine di prevenire.

Nel complesso in attività adeguata, che esclude l’attività

ultima svolta di carpentiere, la capacità lavorativa residua si situa attorno

al 70%.” (Doc. 36/3)

Infine, nel

rapporto 15 novembre 2013 il cardiologo dr__________ aveva concluso:

" (…)

In conclusione, la

situazione clinica del paziente è caratterizzata da una evoluzione favorevole

dal profilo cardiovascolare: l’ipertrofia ventricolare sinistra anamnestica

appare ora completamente regredita, per cui complessivamente il profilo

pressorio domiciliare del paziente è risultato soddisfacente. Tuttavia, il

monitoraggio sulle 24 h ha documentato un profilo decisamente ipertensivo a

testimonianza di una marcata irregolarità dei valori pressori. I colleghi della

nefrologia non hanno riscontrato cause evidenti, per cui tali fluttuazioni

devono essere imputate a fattori extracardiaci, emotivi o legate alla cefalea

ricorrente. Qualora la risonanza magnetica cerebrale dovesse risultare normale,

ti suggerirei di aumentare la componente betabloccante del trattamento.

In assenza di problemi particolari, è opportuno

rivalutare la situazione tra circa un anno. (…)” (doc. AI 211/3)

Nelle

annotazioni 5 dicembre 2013 il dr. __________ aveva pertanto potuto rimarcare

l’assenza di patologie cardiovascolari invalidanti (doc. AI 212/1).

2.5. A seguito della

nuova domanda di prestazioni, dopo il progetto di decisione 21 agosto 2015, a

due riprese (il 31 agosto 2015 e l’8 settembre 2015; doc. AI 217 e 224)

l’assicurato ha prodotto numerosa documentazione medica.

Con

annotazioni 2 ottobre 2015 il dr. __________ del SMR ha rilevato:

" La documentazione medica successiva alla decisione dell’UAI cresciuta

in giudicato del 29.01.2014 riguarda esclusivamente eventi acuti conseguenti ad

assunzione di cocaina. Ho anche preso nozione di esame TAC allestito per

ricerca di bolas di cocaina nell’apparato digerente.

Non sono riportati rapporti psichiatrici.

Non vi sono pertanto nuove informazioni

rispettivamente nozione di modificazioni significative dello stato di salute

dell’assicurato così da consentire un’entrata in materia.” (doc. AI 226/1)

In sede di

ricorso l’assicurato ha riproposto quanto già prodotto in sede amministrativa,

in particolare – per quel che concerne i referti successivi alla precedente

decisione del 29 gennaio 2014 – i rapporti 2 giugno 2015 (relativo al ricovero

del 10 maggio 2015 a seguito di un male epilettico) e 17 giugno 2015 (concernente

la degenza ospedaliera dal 10 maggio al 16 maggio 2015 a seguito del citato

male epilettico) del Servizio di Nefrologia presso l’Ospedale __________ di __________

(doc. L e M) ed i referti radiologici 13 e 20 maggio 2015 inerenti la ricerca

di bolas (doc. N e O).

Nuovi sono il

certificato 4 novembre 2015 del medico curante al legale dell’assicurato (doc.

H), l’istanza 8 settembre 2015 dell’assicurato all’Autorità Regionale di

protezione di __________ per essere posto al beneficio di una curatela di

sostegno o, eventualmente, di rappresentanza (doc. I) e la decisione 7 ottobre

2015 della stessa ARP che ha istituito una curatela di rappresentanza con

gestione amministrativa ai sensi degli artt. 394 e 395 CC (doc. C).

2.6. Va fatto

presente che, secondo la giurisprudenza, nell’ambito di una procedura

giudiziaria di non entrata in materia le prove addotte solo in sede di ricorso

non posso essere prese in considerazione in quanto tardive.

A tal

riguardo, con sentenza 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 il TF ha confermato che,

nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni, l’assicurato già nella nuova

richiesta deve rendere verosimile che il grado d’invalidità è modificato in

misura rilevante per il diritto alle prestazioni (o deve perlomeno far riferimento a mezzi di prova,

segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere

dall’amministrazione atti a rendere verosimile l’asserita modifica. In questo

secondo caso l’amministrazione deve impartire all’interessato un termine per

produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario

non entrerà nel merito della domanda; DTF 130 V 69 consid. 5.2). Atti prodotti

in sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi e da considerare

nell’ambito di una nuova domanda (STF 8C_457/2012 del 9 luglio 2012,

consid. 3.2).

Nel caso

giudicato dall’Alta Corte si trattava di un assicurato al quale, con sentenza 6

gennaio 2005, era stato riconosciuto il diritto a una mezza rendita dal 1°

marzo 2004 e che il 19 febbraio 2008 aveva inoltrato una nuova domanda,

respinta dall’amministrazione il 19 maggio 2008 perché non aveva reso

verosimile nessuna modifica rilevante per il diritto alle prestazioni. Il TF ha

giudicato corretto l’agire del tribunale cantonale che non aveva preso in

considerazione un certificato medico 31 gennaio 2008 prodotto dall’assicurato

solo in sede di ricorso, considerato come l’interessato non avesse prodotto

certificati medici attuali né con la domanda di revisione del febbraio 2008, né

nel termine assegnatogli dall’amministra-zione, cosicché non era stata

sufficientemente comprovata una modifica delle circostanze di fatto successiva

all’ultimo esame materiale dei suoi diritti avvenuto nel gennaio 2005.

Mediante la

pronuncia I 734/05 dell’8 marzo 2006, citata nella succitata sentenza del 15

aprile 2010 (cfr. anche STF 8C_196/2008 del 5 giugno 2008,), il TF aveva accolto un ricorso di un Ufficio AI che si era lamentato

del fatto che un tribunale cantonale aveva preso in considerazione un certificato

medico prodotto solo in sede di ricorso. L’Alta Corte ha rammentato che se

nella nuova domanda non viene reso verosimile che il grado d’invalidità si è

modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni, ciò non porta

in tutti i casi all’obbligo per l’amministrazione di fissare un termine

all’assi-curato per rendere verosimile la modifica. Il termine va assegnato

unicamente laddove l’assicurato non rende verosimile la modifica rilevante per

il diritto alle prestazione, ma rinvia a mezzi di prova supplementari, in

particolare atti medici, che intende trasmettere in un secondo tempo o che

chiede all’amministrazione di acquisire d’ufficio. Se, per contro, viene

inoltrata una nuova domanda senza rinvio a mezzi di prova supplementari,

l’amministrazione deve decidere sulla base della domanda e degli atti ivi

prodotti. Nello spirito della normativa di cui all’art. 87 cpv. 3 OAI, mezzi di

prova che datano successivamente alla decisione di non entrata in materia devono

essere sempre prodotti nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni

rispettivamente di revisione.

2.7. Da un attento

esame della fattispecie questo TCA ritiene che giustamente l’Ufficio AI non è

entrato nel merito della domanda di prestazione dell’agosto 2015.

Con

riferimento ai rapporti 5 e 17 giugno 2015 del Servizio di Nefrologia dell’Ospedale

__________ di __________, già valutati seppur in misura non dettagliata dal SMR

in sede amministrativa (cfr. consid. 2.5), con annotazione 23 novembre 2015

(allegata alla risposta di causa) il dr. __________ del SMR ha osservato:

" (…)

1. Riguardo al

rapporto __________ 2 giugno 2015:

Esso concerne una crisi epilettica

sintomatica insorta verosimilmente dopo deprivazione di sonno (la madre stessa

descrive un sonno "molto irregolare"), scarsa compliance al

trattamento medicamentoso, assunzione di alcol e cocaina. La deprivazione del

sonno, l'assunzione di alcol e cocaina sono condizioni in grado di provocare

una crisi epilettica in soggetti senza storia di malattia epilettica. In questo

caso la storia di epilessia è nota e trattata correttamente dagli esiti di

emorragia subaracnoidea ed ematoma frontotemporale destro del 2008. La

volontaria assunzione irregolare del medicamento anti-epilettico unita ai comportamenti

altrettanto volontari sopra indicati hanno verosimilmente provocato la crisi.

Riguardo all'insufficienza renale

acuta questa è altrettanto verosimilmente dovuta all'assunzione di sostanze

stupefacenti, e comunque senza conseguenze di lunga durata.

Riguardo all'ipertensione, questo è un

fatto noto dal 2012, senza influsso per se sulla capacità lavorativa.

Considerandi

2.

Riguardo al rapporto __________ 17 giugno 2015:

Si riferisce allo stesso ricovero dal

10.05.2015

al 16.05.2015 cui si riferisce anche il precedente rapporto. Non

ritorno, pertanto, sulle considerazioni concernenti il male epilettico,

insufficienza renale acuta ed ipertensione sopra discusse.

Il punto (5) consumo di droghe,

positività per cocaina e THC merita alcune considerazioni. Gli scriventi, Dr. __________,

Dr. __________, Dr.ssa __________ così commentano:

Viene contattato il Dr. med. __________,

psichiatra, che segue il paziente ambulatorialmente, il quale ci conferma la tossicodipendenza

del paziente e una sospetta sindrome bipolare ma anche il rifiuto da parte del

paziente di assumere une terapia farmacologica specifica.

Lo psichiatra curante conferma dunque

la tossicodipendenza, mentre, per quanto riguarda un'eventuale patologia

psichiatrica, si limita ad accennare ad una sospetta sindrome bipolare. E'

confermata la tossicodipendenza, non un'altra psicopatologia. E' inoltre

confermato il rifiuto da parte dell’assicurato di seguire una terapia

medicamentosa esigibile. (…)” (doc. IV/1)

In merito al

certificato 4 novembre 2015 in cui la dr.ssa __________, medico curante,

ha ribadito “che la capacità lavorativa del paziente a margine

è ulteriormente diminuita a causa del quadro epilettico di cui soffre e non

raggiunge nemmeno più il 30-40%”; doc. H) – seppur tardivo ai sensi della giurisprudenza

di cui al consid. 2.5 – il succitato medico SMR ha rilevato:

" (…)

3.

Riguardo al certificato 4 novembre 2015 della generalista

Dr.ssa __________: Si tratta di un breve certificato privo di descrizione

oggettiva o oggettivabile di status, in cui la curante generalista esprime il

suo personale apprezzamento riguardo la capacità lavorativa generica

dell'assicurato per epilessia, senza offrire ulteriori informazioni mediche.

(…)” (doc. IV/1)

Il dr. __________

ha poi concluso che “ i documenti prodotti concernono condizioni acute senza

influsso duraturo sulla capacità lavorativa in genere, descrivono una crisi

epilettica insorta in seguito a comportamenti volontari a rischio, deprivazione

del sonno, assunzione di alcol e cocaina, non assunzione corretta del

medicamento antiepilettico, rispettivamente ribadiscono la condizione nota di

tossicodipendenza primaria” (IV/1).

Occorre

qui ricordare che, conformemente alla giurisprudenza federale l’alcolismo,

l’abuso di medicamenti e la tossicodipendenza non possono di per sé motivare

un’invalidità ai sensi della legge. L’assicurazione AI ne tiene conto solo se

la dipendenza ha provocato una malattia (o un infortunio) in seguito alla quale

o per cui l’assicurato ha subìto un danno alla salute fisica o mentale che

riduce la capacità al guadagno, o se la dipendenza stessa risulta da un tale

danno con valore di malattia (DTF 124 V 265, consid. 3c pag. 268 e STF

9C_395/2007 del 15 aprile 2008 consid. 2 con riferimenti).

Riguardo

alla succitata valutazione questo Tribunale non ha nulla da eccepire, tant’è

che lo stesso medico curante nello scritto 1° dicembre 2015, dopo aver letto la

risposta di causa, si è detta d’accordo su quanto scritto ritenendo unicamente

che “…si sia sorvolato su eventuali patologie psichiatriche che penso invece

siano presenti” motivo per cui ha chiesto che venga effettuata una perizia

psichiatrica che “… possa alla fine fare chiarezza sulle diagnosi effettive

“ (doc. O1).

Ora,

contrariamente a quanto sostenuto dall’Ufficio AI, con rapporto 2 dicembre 2015

lo psichiatra curante ha reso verosimile una modifica dello stato di salute.

Seppur valutando una piena inabilità lavorativa – ciò che aveva già sostenuto

nel rapporto 21 ottobre 2013 (doc. AI 206/3) ma non confermato dal dr. __________

nel rapporto 28 novembre 2013 (cfr. consid. 2.4) – il dr. __________ ha fra

l’altro rimarcato che “… dagli esami ripetuti, dai dati anamnestici e dal

decorso ho concluso che siamo di fronte a un disturbo bipolare di una soggetto

con importante disturbo di personalità” (doc. P).

Quindi, rispetto

a quanto riferito nel giugno 2015 all’__________, lo psichiatra curante ha per

la prima volta attestato un disturbo bipolare, rilevando che ora l’assicurato

assume regolarmente dei farmaci epilettici che “ … fungono come

psicostabilizzatori e si usano come terapia di base nei disturbi bipolari. In

effetti, il decorso negli ultimi mesi si presenta molto favorevole. Il paziente

assume regolarmente i farmaci, l’aderenza al trattamento è ottimale e il quadro

clinico è ben compensato” (doc. P).

Siccome suddetto

atto medico è stato prodotto pendente causa, lo stesso è da ritenere tardivo

secondo la giurisprudenza sopra menzionata.

In

conclusione, non avendo in sede amministrativa l’assicurato reso

verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute rispetto alla

precedente pronunzia del 29 gennaio 2014, la decisione di non entrata in

materia va confermata.

Ne consegue

pertanto la conferma della decisione contestata e la reiezione del ricorso.

Nel contempo

il succitato rapporto 2 dicembre 2015 viene trasmesso all’Ufficio AI affinché

lo tratti alla stregua di una nuova domanda di prestazioni e renda nel merito,

dopo aver proceduto ai necessari accertamenti, una nuova decisione.

2.8

Secondo

l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è

determinata fra 200.-e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile

2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della

vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

§ Gli

atti sono trasmessi all’Ufficio AI affinché proceda nelle proprie incombenze ai

sensi del consid. 2.7.

2. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti