32.2015.166
Decisione di non entrata in materia di una domanda di prestazioni. Assicurato ha tardivamente reso verosimile in sede giudiziaria un cambiamento dello stato di salute psichico. Invio degli atti all'Uf
26 ottobre 2016Italiano19 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2015.166
BS/sc
Lugano
26 ottobre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 5 novembre 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 5 ottobre 2015 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1977, già attivo
in diversi settori (copritetto, venditore, carpentiere/giardiniere, ecc.), nel
giugno 2008 ha inoltrato una domanda di rendita indicando, quale danno alla
salute, i postumi di un malore avvenuto il 5 marzo 2008 (doc. AI 1).
Dopo un periodo di
accertamento professionale (cfr. comunicazioni 5 novembre 2008 e 28 gennaio
2009 in doc. AI 23 e 28), egli è stato posto al beneficio di diversi
provvedimenti professionali della durata di tre anni (cfr. comunicazione 23 agosto
2010 in doc. AI 71) con lo scopo di ottenere l’AFC di cuoco (cfr. rapporto 15
settembre 2008 del consulente IP in doc. AI 19).
Non essendo più date le
condizioni per continuare la riformazione (cfr. a tal riguardo diffida 22
aprile 2013 in doc. AI 175 e rapporto 7 agosto 2013 del consulente IP in doc.
AI 204), ritenuto l’assicurato inabile al 30% in attività adeguate (cfr.
valutazioni 28 novembre 2013 del dr. __________ e 5 dicembre 2013 del dr. __________,
entrambi attivi presso il SMR, in doc. AI 210 e 212) e dopo aver proceduto al
raffronto dei redditi, con decisione 29 gennaio 2014 (preavvisata il 10
dicembre 2013), l’Ufficio AI ha respinto la domanda di prestazioni presentando
l’assicurato un grado d’invalidità del 32% (doc. AI 214). La decisione è
cresciuta in giudicato.
1.2. In data 17 agosto 2015 RI 1 ha
inoltrato una nuova domanda di prestazioni facendo valere un peggioramento
delle condizioni di salute. La diversa documentazione prodotta è stata vagliata
dal SMR (doc. AI 226), il cui dr. __________ nell’annotazione 2 ottobre 2015 ha
concluso che dalla stessa non risulta una significativa modifica dello stato di
salute (cfr. doc. AI 271).
Di conseguenza con
decisione 5 ottobre 2015, preavvisata il 21 agosto 205, l’Ufficio AI non è
entrato nel merito della nuova domanda (doc. AI 228).
1.3. Contro la decisione 5 ottobre
2015 l’assicurato, per il tramite dell’avv. RA 1, ha interposto il presente
ricorso chiedendo l’entrata in materia sulla nuova domanda di prestazioni con
rinvio degli atti all’amministrazione per gli accertamenti del caso.
Ritenendo la decisione
carente nelle motivazioni, egli sostine in particolare di aver reso verosimile
il peggioramento dell’aspetto psichiatrico. In sede ricorsuale ha prodotto diversa
documentazione, alcuna già trasmessa in sede amministrativa. Dei singoli motivi
verrà detto, per quanto necessario, nel prosieguo.
1.4. Con la risposta di causa,
l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione
impugnata. Fatta esaminare la nuova documentazione medica dal proprio servizio
medico, l’amministrazione ha ribadito che durante la procedura amministrativa
il ricorrente non ha reso verosimile una riduzione della sua capacità
lavorativa tale da modificare il suo grado d’invalidità.
1.5. Il 7 dicembre 2015 l’assicurato
ha preso posizione in merito alla risposta di causa (VI), seguita, su richiesta
del TCA, dalle osservazioni 16 dicembre 2015 dell’Ufficio AI (VIII).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se a ragione l’Ufficio AI non è entrato nel merito della nuova domanda
di prestazioni presentata dall’assicurato nell’agosto 2014.
2.2. Qualora una prima richiesta
di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o
perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è
riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità
si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87
cpv. 3 e 4 OAI). Il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA; dal 1° gennaio
2007 Tribunale federale, TF), nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso
di nuova domanda presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita
limitata nel tempo, ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in
una tale evenienza la nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art.
87 cpv. 3 e 4 OAI. Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione
debba costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la
prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione
cresciuta in giudicato (DTF 130 V 68 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b con
riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra
nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è
resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto
alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della
richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3, 117 V 198 consid. 4b, 109 V
108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der
Rentenrevision in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg
Schweiz, 2003, pagg. 84-86). Se l'amministrazione entra nel merito della
nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di vista materiale e in
particolare verificare se la modifica del grado di invalidità resa verosimile
dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso
applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso
(art. 17 cpv. 1 LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag.
8; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrentenrevisionen,
in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von Dauerleistungen in der
Sozialversicherung, Veröffentlichungen des Schweizerischen Instituts für
Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999, pag. 15; DTF 117 V 198). In
DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui l’assicurato non ha reso
verosimile un rilevante cambiamento, il principio inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il
giudizio devono essere accertati d'ufficio dal giudice, non risulta essere
applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita (rispettivamente domanda di
revisione) l’assicurato non rende verosimile la rilevante mutazione, facendo
tuttavia riferimento a mezzi di prova, segnatamente rapporti medici, non ancora
prodotti o da richiedere dall’amministrazione, quest’ultima deve impartire
all'interessato un termine per produrre il mezzo di prova in questione con
l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel merito della domanda (DTF
Fatti
130 V 69 consid. 5.2.5).
Infine,
se l'assicurato interpone ricorso contro la decisione di non entrata in
materia, il giudice esamina solo se a buon diritto l'amministrazione ha
rifiutato di entrare in materia. Se invece essa ha accettato di esaminare la
nuova richiesta, il giudice non si pronuncia sulla questione dell'entrata in
materia, ma esamina materialmente se la modifica delle circostanze resa
attendibile dall'assicurato è effettivamente avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10
consid. 1b; DTF 116 V 265 consid. 2a; RCC 1991 pag. 269 consid.
1a).
La
giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore
della LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1°
marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007, consid. 3 con riferimenti; DTF 130
V 343 consid. 3.5).
2.3. Nell’ambito
dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI è sufficiente rendere verosimile un rilevante
cambiamento e non è richiesta la prova della verosimiglianza preponderante
valida nell’ambito delle assicurazioni sociali. Non è necessario portare la prova
piena per convincere l’amministrazione che è subentrato un rilevante
cambiamento rispetto all’ultima decisione cresciuta in giudicato. È tuttavia
sufficiente che in tal senso vi siano indizi per una simile modifica, anche se
permane la possibilità che un’analisi approfondita dimostri che questo
cambiamento in realtà non è subentrato (STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012
consid. 2.2 e 2.3 e la giurisprudenza ivi citata; SVR 2002 IV Nr.
10 consid 1c/aa con riferimenti, vedi pure STF 9C_688/2007 del 22 gennaio 2008
e STF I 55/07 del 26 novembre 2007). Più la precedente decisione è distante nel
tempo, meno esigenze sono poste alla verosimiglianza ex art. 87 cpv. 3 e 4 OAI
del rilevante cambiamento (“(…) Aus dem
Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung u.a. zu berücksichtigen hat, ob die
frühere Verfügung nur kurze oder schon längere Zeit zurückliegt, und
dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere oder weniger hohe Anforderungen
zu stellen sind (BGE 109 V 114 Erw. 2b, 123 Erw.
3b und 264 Erw. 3, je mit Hinweisen)(…)”, riportato nella STFA I
619/04 del 10 febbraio 2005, consid. 3).
2.4. Nel caso in
esame, nell’ambito della procedura relativa alla prima domanda di prestazioni,
l’assicurato era stato visto dal dr. __________, specialista in psichiatria e
psicoterapia presso il SMR, il quale, con rapporto 28 novembre 2013, aveva
posto quali patologie psichiatriche senza influsso sulla capacità lavorativa:
disturbo depressivo non meglio precisato (anamnestico), disturbo di personalità
misto (anamnestico) e/o danno organico, abuso di canapa attualmente in
astinenza (doc. AI 210/1). Per contro, lo specialista non aveva riscontrato
un’affezione extra-somatica invalidante.
Dal punto di
vista somatico, con rapporto 25 giugno 2009 il dr. __________ del SMR, posta la
diagnosi di esiti di emorragia sub aracnoidea su aneurisma dell’arteria
carotide interna destra, operato il 5 marzo 2008, aveva evidenziato:
" (…)
Permane il problema principale delle cefalee dell’evoluzione
cronica per cui vi è la possibilità che l’Assicurato debba interrompere
l’attività lavorativa in caso di episodio acuto o sarebbe anche consigliato di
effettuare delle pause prolungate dopo 1-2 ore di lavoro al fine di prevenire.
Nel complesso in attività adeguata, che esclude l’attività
ultima svolta di carpentiere, la capacità lavorativa residua si situa attorno
al 70%.” (Doc. 36/3)
Infine, nel
rapporto 15 novembre 2013 il cardiologo dr__________ aveva concluso:
" (…)
In conclusione, la
situazione clinica del paziente è caratterizzata da una evoluzione favorevole
dal profilo cardiovascolare: l’ipertrofia ventricolare sinistra anamnestica
appare ora completamente regredita, per cui complessivamente il profilo
pressorio domiciliare del paziente è risultato soddisfacente. Tuttavia, il
monitoraggio sulle 24 h ha documentato un profilo decisamente ipertensivo a
testimonianza di una marcata irregolarità dei valori pressori. I colleghi della
nefrologia non hanno riscontrato cause evidenti, per cui tali fluttuazioni
devono essere imputate a fattori extracardiaci, emotivi o legate alla cefalea
ricorrente. Qualora la risonanza magnetica cerebrale dovesse risultare normale,
ti suggerirei di aumentare la componente betabloccante del trattamento.
In assenza di problemi particolari, è opportuno
rivalutare la situazione tra circa un anno. (…)” (doc. AI 211/3)
Nelle
annotazioni 5 dicembre 2013 il dr. __________ aveva pertanto potuto rimarcare
l’assenza di patologie cardiovascolari invalidanti (doc. AI 212/1).
2.5. A seguito della
nuova domanda di prestazioni, dopo il progetto di decisione 21 agosto 2015, a
due riprese (il 31 agosto 2015 e l’8 settembre 2015; doc. AI 217 e 224)
l’assicurato ha prodotto numerosa documentazione medica.
Con
annotazioni 2 ottobre 2015 il dr. __________ del SMR ha rilevato:
" La documentazione medica successiva alla decisione dell’UAI cresciuta
in giudicato del 29.01.2014 riguarda esclusivamente eventi acuti conseguenti ad
assunzione di cocaina. Ho anche preso nozione di esame TAC allestito per
ricerca di bolas di cocaina nell’apparato digerente.
Non sono riportati rapporti psichiatrici.
Non vi sono pertanto nuove informazioni
rispettivamente nozione di modificazioni significative dello stato di salute
dell’assicurato così da consentire un’entrata in materia.” (doc. AI 226/1)
In sede di
ricorso l’assicurato ha riproposto quanto già prodotto in sede amministrativa,
in particolare – per quel che concerne i referti successivi alla precedente
decisione del 29 gennaio 2014 – i rapporti 2 giugno 2015 (relativo al ricovero
del 10 maggio 2015 a seguito di un male epilettico) e 17 giugno 2015 (concernente
la degenza ospedaliera dal 10 maggio al 16 maggio 2015 a seguito del citato
male epilettico) del Servizio di Nefrologia presso l’Ospedale __________ di __________
(doc. L e M) ed i referti radiologici 13 e 20 maggio 2015 inerenti la ricerca
di bolas (doc. N e O).
Nuovi sono il
certificato 4 novembre 2015 del medico curante al legale dell’assicurato (doc.
H), l’istanza 8 settembre 2015 dell’assicurato all’Autorità Regionale di
protezione di __________ per essere posto al beneficio di una curatela di
sostegno o, eventualmente, di rappresentanza (doc. I) e la decisione 7 ottobre
2015 della stessa ARP che ha istituito una curatela di rappresentanza con
gestione amministrativa ai sensi degli artt. 394 e 395 CC (doc. C).
2.6. Va fatto
presente che, secondo la giurisprudenza, nell’ambito di una procedura
giudiziaria di non entrata in materia le prove addotte solo in sede di ricorso
non posso essere prese in considerazione in quanto tardive.
A tal
riguardo, con sentenza 8C_457/2012 del 9 luglio 2012 il TF ha confermato che,
nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni, l’assicurato già nella nuova
richiesta deve rendere verosimile che il grado d’invalidità è modificato in
misura rilevante per il diritto alle prestazioni (o deve perlomeno far riferimento a mezzi di prova,
segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere
dall’amministrazione atti a rendere verosimile l’asserita modifica. In questo
secondo caso l’amministrazione deve impartire all’interessato un termine per
produrre il mezzo di prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario
non entrerà nel merito della domanda; DTF 130 V 69 consid. 5.2). Atti prodotti
in sede di ricorso sono invece, di massima, tardivi e da considerare
nell’ambito di una nuova domanda (STF 8C_457/2012 del 9 luglio 2012,
consid. 3.2).
Nel caso
giudicato dall’Alta Corte si trattava di un assicurato al quale, con sentenza 6
gennaio 2005, era stato riconosciuto il diritto a una mezza rendita dal 1°
marzo 2004 e che il 19 febbraio 2008 aveva inoltrato una nuova domanda,
respinta dall’amministrazione il 19 maggio 2008 perché non aveva reso
verosimile nessuna modifica rilevante per il diritto alle prestazioni. Il TF ha
giudicato corretto l’agire del tribunale cantonale che non aveva preso in
considerazione un certificato medico 31 gennaio 2008 prodotto dall’assicurato
solo in sede di ricorso, considerato come l’interessato non avesse prodotto
certificati medici attuali né con la domanda di revisione del febbraio 2008, né
nel termine assegnatogli dall’amministra-zione, cosicché non era stata
sufficientemente comprovata una modifica delle circostanze di fatto successiva
all’ultimo esame materiale dei suoi diritti avvenuto nel gennaio 2005.
Mediante la
pronuncia I 734/05 dell’8 marzo 2006, citata nella succitata sentenza del 15
aprile 2010 (cfr. anche STF 8C_196/2008 del 5 giugno 2008,), il TF aveva accolto un ricorso di un Ufficio AI che si era lamentato
del fatto che un tribunale cantonale aveva preso in considerazione un certificato
medico prodotto solo in sede di ricorso. L’Alta Corte ha rammentato che se
nella nuova domanda non viene reso verosimile che il grado d’invalidità si è
modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni, ciò non porta
in tutti i casi all’obbligo per l’amministrazione di fissare un termine
all’assi-curato per rendere verosimile la modifica. Il termine va assegnato
unicamente laddove l’assicurato non rende verosimile la modifica rilevante per
il diritto alle prestazione, ma rinvia a mezzi di prova supplementari, in
particolare atti medici, che intende trasmettere in un secondo tempo o che
chiede all’amministrazione di acquisire d’ufficio. Se, per contro, viene
inoltrata una nuova domanda senza rinvio a mezzi di prova supplementari,
l’amministrazione deve decidere sulla base della domanda e degli atti ivi
prodotti. Nello spirito della normativa di cui all’art. 87 cpv. 3 OAI, mezzi di
prova che datano successivamente alla decisione di non entrata in materia devono
essere sempre prodotti nell’ambito di una nuova domanda di prestazioni
rispettivamente di revisione.
2.7. Da un attento
esame della fattispecie questo TCA ritiene che giustamente l’Ufficio AI non è
entrato nel merito della domanda di prestazione dell’agosto 2015.
Con
riferimento ai rapporti 5 e 17 giugno 2015 del Servizio di Nefrologia dell’Ospedale
__________ di __________, già valutati seppur in misura non dettagliata dal SMR
in sede amministrativa (cfr. consid. 2.5), con annotazione 23 novembre 2015
(allegata alla risposta di causa) il dr. __________ del SMR ha osservato:
" (…)
1. Riguardo al
rapporto __________ 2 giugno 2015:
Esso concerne una crisi epilettica
sintomatica insorta verosimilmente dopo deprivazione di sonno (la madre stessa
descrive un sonno "molto irregolare"), scarsa compliance al
trattamento medicamentoso, assunzione di alcol e cocaina. La deprivazione del
sonno, l'assunzione di alcol e cocaina sono condizioni in grado di provocare
una crisi epilettica in soggetti senza storia di malattia epilettica. In questo
caso la storia di epilessia è nota e trattata correttamente dagli esiti di
emorragia subaracnoidea ed ematoma frontotemporale destro del 2008. La
volontaria assunzione irregolare del medicamento anti-epilettico unita ai comportamenti
altrettanto volontari sopra indicati hanno verosimilmente provocato la crisi.
Riguardo all'insufficienza renale
acuta questa è altrettanto verosimilmente dovuta all'assunzione di sostanze
stupefacenti, e comunque senza conseguenze di lunga durata.
Riguardo all'ipertensione, questo è un
fatto noto dal 2012, senza influsso per se sulla capacità lavorativa.
Considerandi
2.
Riguardo al rapporto __________ 17 giugno 2015:
Si riferisce allo stesso ricovero dal
10.05.2015
al 16.05.2015 cui si riferisce anche il precedente rapporto. Non
ritorno, pertanto, sulle considerazioni concernenti il male epilettico,
insufficienza renale acuta ed ipertensione sopra discusse.
Il punto (5) consumo di droghe,
positività per cocaina e THC merita alcune considerazioni. Gli scriventi, Dr. __________,
Dr. __________, Dr.ssa __________ così commentano:
Viene contattato il Dr. med. __________,
psichiatra, che segue il paziente ambulatorialmente, il quale ci conferma la tossicodipendenza
del paziente e una sospetta sindrome bipolare ma anche il rifiuto da parte del
paziente di assumere une terapia farmacologica specifica.
Lo psichiatra curante conferma dunque
la tossicodipendenza, mentre, per quanto riguarda un'eventuale patologia
psichiatrica, si limita ad accennare ad una sospetta sindrome bipolare. E'
confermata la tossicodipendenza, non un'altra psicopatologia. E' inoltre
confermato il rifiuto da parte dell’assicurato di seguire una terapia
medicamentosa esigibile. (…)” (doc. IV/1)
In merito al
certificato 4 novembre 2015 in cui la dr.ssa __________, medico curante,
ha ribadito “che la capacità lavorativa del paziente a margine
è ulteriormente diminuita a causa del quadro epilettico di cui soffre e non
raggiunge nemmeno più il 30-40%”; doc. H) – seppur tardivo ai sensi della giurisprudenza
di cui al consid. 2.5 – il succitato medico SMR ha rilevato:
" (…)
3.
Riguardo al certificato 4 novembre 2015 della generalista
Dr.ssa __________: Si tratta di un breve certificato privo di descrizione
oggettiva o oggettivabile di status, in cui la curante generalista esprime il
suo personale apprezzamento riguardo la capacità lavorativa generica
dell'assicurato per epilessia, senza offrire ulteriori informazioni mediche.
(…)” (doc. IV/1)
Il dr. __________
ha poi concluso che “ i documenti prodotti concernono condizioni acute senza
influsso duraturo sulla capacità lavorativa in genere, descrivono una crisi
epilettica insorta in seguito a comportamenti volontari a rischio, deprivazione
del sonno, assunzione di alcol e cocaina, non assunzione corretta del
medicamento antiepilettico, rispettivamente ribadiscono la condizione nota di
tossicodipendenza primaria” (IV/1).
Occorre
qui ricordare che, conformemente alla giurisprudenza federale l’alcolismo,
l’abuso di medicamenti e la tossicodipendenza non possono di per sé motivare
un’invalidità ai sensi della legge. L’assicurazione AI ne tiene conto solo se
la dipendenza ha provocato una malattia (o un infortunio) in seguito alla quale
o per cui l’assicurato ha subìto un danno alla salute fisica o mentale che
riduce la capacità al guadagno, o se la dipendenza stessa risulta da un tale
danno con valore di malattia (DTF 124 V 265, consid. 3c pag. 268 e STF
9C_395/2007 del 15 aprile 2008 consid. 2 con riferimenti).
Riguardo
alla succitata valutazione questo Tribunale non ha nulla da eccepire, tant’è
che lo stesso medico curante nello scritto 1° dicembre 2015, dopo aver letto la
risposta di causa, si è detta d’accordo su quanto scritto ritenendo unicamente
che “…si sia sorvolato su eventuali patologie psichiatriche che penso invece
siano presenti” motivo per cui ha chiesto che venga effettuata una perizia
psichiatrica che “… possa alla fine fare chiarezza sulle diagnosi effettive
“ (doc. O1).
Ora,
contrariamente a quanto sostenuto dall’Ufficio AI, con rapporto 2 dicembre 2015
lo psichiatra curante ha reso verosimile una modifica dello stato di salute.
Seppur valutando una piena inabilità lavorativa – ciò che aveva già sostenuto
nel rapporto 21 ottobre 2013 (doc. AI 206/3) ma non confermato dal dr. __________
nel rapporto 28 novembre 2013 (cfr. consid. 2.4) – il dr. __________ ha fra
l’altro rimarcato che “… dagli esami ripetuti, dai dati anamnestici e dal
decorso ho concluso che siamo di fronte a un disturbo bipolare di una soggetto
con importante disturbo di personalità” (doc. P).
Quindi, rispetto
a quanto riferito nel giugno 2015 all’__________, lo psichiatra curante ha per
la prima volta attestato un disturbo bipolare, rilevando che ora l’assicurato
assume regolarmente dei farmaci epilettici che “ … fungono come
psicostabilizzatori e si usano come terapia di base nei disturbi bipolari. In
effetti, il decorso negli ultimi mesi si presenta molto favorevole. Il paziente
assume regolarmente i farmaci, l’aderenza al trattamento è ottimale e il quadro
clinico è ben compensato” (doc. P).
Siccome suddetto
atto medico è stato prodotto pendente causa, lo stesso è da ritenere tardivo
secondo la giurisprudenza sopra menzionata.
In
conclusione, non avendo in sede amministrativa l’assicurato reso
verosimile una rilevante modifica del suo stato di salute rispetto alla
precedente pronunzia del 29 gennaio 2014, la decisione di non entrata in
materia va confermata.
Ne consegue
pertanto la conferma della decisione contestata e la reiezione del ricorso.
Nel contempo
il succitato rapporto 2 dicembre 2015 viene trasmesso all’Ufficio AI affinché
lo tratti alla stregua di una nuova domanda di prestazioni e renda nel merito,
dopo aver proceduto ai necessari accertamenti, una nuova decisione.
2.8
Secondo
l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è
determinata fra 200.-e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e
senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile
2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della
vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
§ Gli
atti sono trasmessi all’Ufficio AI affinché proceda nelle proprie incombenze ai
sensi del consid. 2.7.
2. Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti