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Decisione

32.2015.167

Assegno per grandi invalidi minori di grado medio. Conferma che un bambino normodotato a 4 anni necessita di aiuto di terzi per l'igene personale e per la cura del corpo. Conferma di 20 minuti quale t

14 dicembre 2016Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

I minorenni grandi

invalidi che necessitano di un’assistenza intensiva hanno diritto, secondo l’art.

42 ter cpv. 3 LAI, ad un supplemento per cure intensive, non accordato in caso

di soggiorno in un istituto. Tale supplemento ammonta, se il bisogno di

assistenza dovuto all’invalidità è di almeno 8 ore al giorno, al 60 per cento,

in caso di un bisogno di almeno 6 ore al giorno, al 40 per cento e, in caso di

un bisogno di almeno 4 ore al giorno, al 20 per cento dell’importo massimo

della rendita di vecchiaia secondo l’articolo 34 capoversi 3 e 5 LAVS. Il

supplemento è calcolato sotto forma di importo giornaliero. Il Consiglio

federale disciplina i dettagli.

Infine, l’art. 39 OAI ("supplemento cure intensive") recita:

"

1 Vi è assistenza intensiva a minorenni ai sensi

dell’articolo 42ter capoverso 3 LAI quando questi necessitano, a

causa di un danno alla salute, di un’assistenza supplementare di almeno quattro

ore in media al giorno.

Considerandi

2.

Come assistenza si considera il maggior bisogno di

cure e di cure di base rispetto a quelle richieste da minorenni non invalidi

della stessa età. Non si considera il tempo dedicato a misure mediche ordinate

dal medico e applicate dal personale sanitario ausiliario, nonché alle misure

pedagogico-terapeutiche.

3.

Se un minorenne necessita, a causa di un danno alla

salute, una sorveglianza supplementare permanente, quest’ultima può essere

conteggiata come due ore di assistenza. Una sorveglianza particolarmente

intensiva necessaria a causa dell’invalidità può essere conteggiata come

quattro ore di assistenza.”

2.4

Ai sensi dell’art. 69 cpv. 2

OAI l’ufficio AI esamina le condizioni assicurative, fra l’altro,

mediante l’esecuzione di sopralluoghi.

Secondo la

giurisprudenza, un rapporto d’inchiesta circa la grande invalidità (art.

9.

LPGA) o la necessità di cure deve adempiere i seguenti criteri. L’estensore

dell’inchiesta (in casu si trattava di un’inchiesta sulla durata e l’intensità

dell’assistenza per cure a domicilio) deve essere una persona qualificata, che

conosca il contesto in cui la persona bisognosa di cura vive, nonché le

affezioni (diagnosi) e limitazioni mediche e le necessità di cura. Nel rapporto

devono essere contenute le indicazioni ricevute dall’assicurato e, se è il

caso, le opinioni divergenti delle parti coinvolte nell’inchiesta. Il testo del

relativo rapporto deve essere inoltre plausibile, dettagliato e motivato in

merito ai singoli provvedimenti di cura ed assistenza da prendere in

considerazione e inoltre deve corrispondere alle indicazioni acquisite in loco.

Se ciò è il caso, allora il rapporto d’inchiesta acquisisce valore probatorio

pieno. Il giudice delle assicurazioni sociali interviene solo in presenza di

valutazioni chiaramente insostenibili, errate. Questo in considerazione del

fatto che la persona competente che ha eseguito l’inchiesta possiede una

conoscenza maggiore della fattispecie che il tribunale chiamato in causa a

seguito di un ricorso (DTF 140 V 543 consid. 3.2.1. con riferimenti).

2.5

Va infine ricordato che, al

pari di ogni altra ordinanza amministrativa, le direttive dell'UFAS (incluse le

circolari) costituiscono delle istruzioni dell'autorità di vigilanza all'indirizzo

degli organi esecutivi dell'assicurazione sul modo di svolgere le loro

competenze. Volte ad assicurare un'applicazione uniforme delle prescrizioni

legali da parte dell'amministrazione, tali istruzioni esplicano effetto solo

nei confronti di quest'ultima. Esse non creano delle nuove regole giuridiche e

rappresentano il punto di vista dell’amministrazione sull’applicazione di una

norma di diritto e non un'interpretazione vincolante delle stesse. Il giudice

ne controlla liberamente la costituzionalità e la legalità e se ne deve

scostare nella misura in cui esse stabiliscono delle norme non conformi alle

disposizioni legali applicabili (DTF 139 V 125 consid. 3.3.4., 133

V 257 consid. 3.2, 131 V 45 consid. 2.3, 130 V 172 consid. 4.3.1, 232 consid. 2.1, 129 V 204 consid. 3.2,

127.

V 61 consid. 3a, 126 V 68 consid. 4b, 427 consid. 5a);

2.6

A seguito della domanda di

prestazioni, l’Ufficio AI ha dato incarico all’assistente sociale di esperire

un’inchiesta domiciliare eseguita il 30 luglio 2015, presenti la bambina e sua madre.

Con rapporto dell’11

agosto 2015 (doc. AI 79) l’incaricata ha quantificato in complessivi 5 ore e 17

minuti il tempo supplementare per cure intensive, aumentato dal novembre 2014 a

6.

ore e 22 minuti (doc. AI 78/7).

Ha costatato che rispetto

ad un coetaneo normodotato l’assicurata necessita di regolare e notevole aiuto di

terzi per i seguenti gli atti ordinari della vita:

" (…)

Necessità di maggior aiuto rispetto ad un coetaneo per compiere cinque

atti ordinari della vita:

vestirsi/svestirsi dal 3 anni (novembre

2014)

alzarsi/sedersi e coricarsi dai 15 mesi (febbraio 2013)

mangiare dal 18 mesi (maggio

2013)

andare alla toilette dai 3 anni (novembre

2014)

spostarsi dai 15 mesi

Necessita inoltre di una sorveglianza personale:

permanente dal mese di maggio 2014 (…)”

(doc. AI 78/8)

L’assistente sociale ha pertanto

concluso:

" (…)

Sono assolte le condizioni per il versamento di un assegno per

minorenni grandi invalidi di grado esiguo dal mese di febbraio 2014 (alla

scadenza dell'anno di attesa, dal momento in cui è possibile stabilire una

maggiore dipendenza da terzi per due atti ordinari della vita) e di grado medio

dal mese di maggio 2014 (per una maggiore necessità di aiuto anche per l'atto di

mangiare e per la necessità di sorveglianza personale permanente in

applicazione dell'art. 35, al.1 RAI e dell'art. 29, al.3 LAI).

Il calcolo del tempo supplementare raggiunge le 5 ore e 17 minuti

necessari per ottenere il diritto al supplemento per cure intensive dal mese di

maggio 2014, con aumento a 6 ore e 22 minuti dal mese di novembre 2014 (al

compimento dei tre anni quando è possibile considerare anche la maggiore

necessità di aiuto per gli atti del vestirsi/svestirsi e andare al gabinetto).

(…)” (Doc. AI 78/8)

Di conseguenza, con la

decisione contestata l’Ufficio AI ha riconosciuto il diritto ad un assegno per

grandi invalidi di grado esiguo con effetto dal 1° febbraio 2014 (dopo un anno

di attesa) e di grado medio dal 1° maggio 2014, con revisione dell’assegno al

compimento del 6° anno di età. L’amministrazione ha inoltre riconosciuto il

supplemento per cure intensive ex art. 42ter cpv. 3 LAI (doc. AI 84)

2.7

Nel caso concreto, la prima

contestazione riguarda il mancato riconoscimento da parte dell’Ufficio AI del

regolare e rilevante aiuto di terzi relativo all’“igiene personale/cura del

corpo” in quanto la bambina (nata il __________ 2011), 3 anni e 7 mesi di

età al momento dell’espletamento dell’inchiesta domiciliare (30 luglio 2015), non

necessita di un maggior aiuto rispetto ai coetanei normodotati per eseguire il

succitato atto ordinario della vita, in particolare relativo alla funzione

parziale “lavarsi”.

Occorre qui ricordare che

il marg. n. 8020 CIGI ha il seguente tenore: “L’assicurato è

considerato grande invalido se non è in grado di compiere da solo un atto

ordinario della vita indispensabile quotidianamente per la pulizia personale

(lavarsi, pettinarsi, radersi, fare il bagno e la doccia)”.

Secondo il marg.

no. 8011 CIGI:

" Se un atto

ordinario comprende diverse funzioni parziali, per la grande invalidità non è

richiesto che l’assicurato abbia bisogno dell’aiuto di altre persone per tutte

oppure per la maggior parte di esse, è sufficiente che necessiti, in modo

regolare e notevole, dell’aiuto di terzi per una sola delle funzioni parziali

(DTF 117 V 146 consid. 2; per l’aiuto regolare e notevole, v. N. 8025 seg.).”

Inoltre, il punto n. 4

(lavarsi, pettinarsi, fare il bagno o la doccia) dell’Allegato III alle CIGI

(direttive che, come espressamente indicato, “vanno seguite in maniera

flessibile”), per quel che interessa la fattispecie in esame, prevede che:

" A 6 anni

il bambino non si fa più aiutare volentieri nella pulizia personale. Il

controllo è tuttavia necessario.

A partire da 8 anni, può lavarsi i capelli e pettinarsi da solo ma

un controllo è ancora necessario.

A partire da 10 anni non ha più bisogno di alcun controllo

regolare.”

Nell’ambito dell’inchiesta

domiciliare riguardo al succitato atto ordinario l’assistente sociale ha

riscontrato:

" (…)

La signora RA 1 riferisce che RI 1 collabora alla piccola toilette

giornaliera al lavandino, che eseguono insieme alle varie occasioni. Questo è

il caso anche di un bambino normodotato, che ancora non si può definire

autonomo nell'igiene personale.

La dipendenza dall'adulto è completa in occasione del bagno e

della doccia, come è il caso per ogni bimbo di questa età. RI 1 ama il contatto

con l'acqua e non si oppone in nessun modo all'intervento del genitore in suo

aiuto.

Secondo l'allegato Ill delle CIGI solo "a 6 anni il bambino

non si fa più aiutare volentieri nella pulizia personale. Il controllo è

tuttavia necessario."

Tempo supplementare giornaliero ---

(…)”

(cfr. Doc. AI 78/4)

Con osservazioni 20 settembre

2015.

al progetto di decisione la madre della bambina ha sostenuto:

" (…)

Tengo però a sottolineare che già a tre anni i bambini riescono a

lavarsi le mani e i denti in modo autonomo in quanto queste abilità vengono

loro insegnate già dal primo ciclo della scuola dell'infanzia.

RI 1 oltre a dover essere aiutata a lavarsi le mani e i denti fa

fatica a tenere sapone e spazzolino in mano a causa della sua spasticità e

debolezza della muscolatura. Inoltre non ha la forza di aprire/chiudere il

rubinetto, non riesce a svitare il tappo del dentifricio, ecc.

Dato che RI 1 si sposta unicamente gattonando e non e in grado di

raggiungere autonomamente la posizione eretta, deve essere pure aiutata ad

arrivare al lavandino e deve essere posizionata su una sedia alta. Oltre ad

essere aiutata per lavarsi (ha problemi con la coordinazione) deve pure essere

sostenuta durante tutta la piccola toilette in quanto RI 1 perde l'equilibrio

se lasciata da sola. RI 1 non è in grado di lavarsi e contemporaneamente

mantenere il proprio equilibrio. Un bambino normodotato all'età di tre anni non

ha bisogno di questi aiuti. (…)” (cfr. Doc. AI 82/1)

Nella presa di posizione 29

settembre 2015, l’assistente sociale ha spiegato che:

" (…)

Riguardo all’atto ordinario della vita “igiene personale” le CIGI,

allegato III, citano espressamente che “a 6 anni il bambino non si fa più

aiutare volentieri nella pulizia personale. Il controllo e tuttavia

necessario”.

Quanto riportato nel rapporto d’inchiesta non è contestato. RI 1

non si oppone all’intervento del genitore in suo aiuto e collabora alla piccola

toilette giornaliera al lavandino. Un coetaneo normodotato ancora necessita

dell’aiuto diretto del genitore per provvedere con la necessaria cura anche

alla piccola toilette giornaliera al lavandino, cui pure partecipa. Non si può

certo definire autonomo nell’igiene personale, fosse solo per la piccola

toilette giornaliera al lavandino, un coetaneo normodotato. Non si intravvedono

pertanto nel caso di RI 1 le condizioni richieste per riconoscere una maggiore

necessità di aiuto nell’atto in questione. Questa dovrebbe essere di notevole

rilevanza.

Confermo pertanto la mia valutazione. (…)” (cfr. Doc. AI 83/1)

Con il presente ricorso l’assicurata

ribadisce quanto sostenuto nelle osservazioni 20 settembre 2015.

In sede di replica, il

rappresentante dell’assicurata, rimarcato in particolare come l’Allegato III

alla CIGI non debba essere interpretato in modo restrittivo, rileva in

particolare, con riferimento a referti medici prodotti, come rispetto ai suoi

coetanei normodotati RI 1 non necessita solo di un controllo ed una

supervisione nell’espletare l’“igiene personale” ma anche “di un costante

sostegno ed assistenza per spostarsi, mantenersi in equilibrio presso il

lavandino, sedersi su una sedia alta, manipolare i diversi oggetti (per esempio

svitare il tappo del dentifricio, aprire e chiudere il rubinetto, tenere il

sapone), atti che un bambino della stessa età e senza il danno alla salute

riesce a svolgere autonomamente, senza l’ausilio ed il sostegno di un adulto. Tale

funzione parziale dell’atto ordinario della vita “igiene personale/cura del

corpo” è possibile già per lo meno all’entrata alla Scuola dell’infanzia,

ovvero dai 3 anni d’età, momento a partire dal quale un bambino senza danno

alla salute è per tali atti già indipendente dall’aiuto di un adulto, il quale

deve perlopiù svolgere un’attività di controllo e di supervisione del bambino”.

Pertanto l’assicurata

ritiene che per l’atto ordinario della vita “igiene personale/cura del corpo”

le sia riconosciuta la maggiore necessità d’aiuto regolare e notevole di terzi

a partire dall’età di 3 anni, ciò che giustifica la concessione di un assegno

per grandi invalidi di grado elevato dal mese di novembre 2014.

2.8

Da un attento esame degli

atti questo TCA ritiene che correttamente l’Ufficio AI ha concluso che, come un

bambino normodotato della sua stessa età, l’assicurata necessiti di un

accompagnamento, un aiuto e della presenza di terzi, in particolare di un

genitore, affinché provveda in modo sufficientemente adeguato ed accurato alla

piccola toilette giornaliera al lavandino.

A tal riguardo va in primo

luogo fatto riferimento alle pertinenti annotazioni 21 dicembre 2015

dell’assistente sociale incaricata, alla base delle osservazioni 8 gennaio 2016

dell’Ufficio AI (cfr. consid. 1.5):

" (…)

Nel caso particolare RI 1 collabora insieme alla mamma alla

piccola toilette giornaliera al lavandino, che eseguono insieme alle varie

occasione. Questa descrizione dei fatti non è stata contestata. E questa è la

situazione che vive ogni genitore di un bambino dell'età di RI 1. Verso i tre

anni i bambini iniziano a partecipare alla piccola toilette giornaliera al

lavandino, seguendo le indicazioni del genitore, collaborando e partecipando

per quanto possibile a tali attività e iniziando così il loro percorso verso

l'autonomia. Per fare in modo che il bambino si posizioni in maniera adeguata

davanti al lavabo il genitore colloca di regola un apposito rialzo, in quanto

solo alla scuola dell'infanzia un bambino può raggiunge da solo il lavello e il

rubinetto, posti alla sua altezza. La temperatura dell'acqua va pure regolata

dal genitore che assiste il suo bambino in tutte le operazioni, se desidera che

l'igiene sia garantita in modo anche solo sufficientemente accurato. Stendere

il dentifricio sullo spazzolino è ancora un'operazione svolta di regola dal

genitore che pure interviene direttamente a garanzia di un'accurata igiene

orale. Il bambino verso i tre anni più che altro inizia ad apprendere una consuetudine

e a cimentarsi con azioni quotidiane che sono ancora da affinare. Anche alla

scuola dell'infanzia i bambini vengono del resto ancora istruiti alla piccola

igiene al lavandino, a dimostrazione di come l'autonomia in questo ambito sia

ancora un obiettivo da raggiungere. (…)” (cfr. Doc. IX/1)

L’assistente sociale ha

poi evidenziato che viene riconosciuta “… una maggiore dipendenza da terzi

già a partire dai tre anni di età, quando un bambino non è in grado né di

partecipare né di collaborare all’atto in discussione (per patologie fisiche,

psichiche)…”, ciò che non è manifestamente il caso in esame.

In questo ordine d’idee

con annotazioni 21 aprile 2016, allegate alle osservazioni 25 aprile 2016

dell’Ufficio AI (XV), l’assistente sociale ha rilevato:

" (…)

Alla funzione parziale "lavarsi" è attribuita, per

consuetudine e unità di trattamento, la piccola igiene al lavandino.

Dall'ampia documentazione presentata dalla RA 2 risulta in maniera

evidente come all'interno della funzione parziale "lavarsi" i diversi

compiti di cui questa a sua volta si compone vengano raggiunti progressivamente

anche da un bambino normodotato. Dalla documentazione presentata risulta ad

esempio che un bambino normodotato a 4 anni può lavarsi e asciugarsi in

autonomia le mani, ma ancora non riesce, dopo essersi lavato i denti, a

sciacquare la bocca, compito che può assicurare da solo a partire dai 54 mesi.

Altri esempi a sostegno del fatto che anche un coetaneo normodotato ancora

richieda l'irrinunciabile intervento del genitore per il compimento dell'atto

parziale "lavarsi" si evincono dai pareri espressi dagli specialisti

interpellati dalla RA 2 (…)”. (cfr. Doc. XV/1).

Nelle osservazioni 25

aprile 2016, con riferimento alla documentazione prodotta dall’assicurata,

l’amministrazione ha pertinentemente rilevato:

" (…)

Come già evidenziato dall'assistente sociale, dallo scritto 19

gennaio 2016 della Signora __________ (caposervizio __________) sub. doc. B

incarto TCA emerge che "in merito alla sua richiesta ho riflettuto assieme

ad alcuni terapisti del __________ e riteniamo che sia sicuramente difficile

mettere un'asticella precisa rispetto allo sviluppo di queste capacità di

autonomia personale. Nello specifico infatti ogni bambino ha uno sviluppo molto

personale. In generale però all'entrata alla scuola dell'infanzia, se non già

nell'anno facoltativo (3-4 anni) ma sicuramente in quello obbligatorio (dai 4

anni in poi) ogni bambino dovrebbe possedere delle capacità nell'ambito

dell'autonomia dell'igiene personale.".

Da parte sua, il Prof. Dr. med. __________ (doc. D incarto TCA) ha

precisato che "lo sviluppo di un bambino O molto variabile" rispettivamente

che "anche le risposte che le hanno dato il __________ sono sicuramente

affidabili. Nella maggior parte dei casi sono attività che avvengono in modo

relativamente precoce tra i 2 e 3 anni ma che bisogna lasciare una certa

variabilità e mantenere un limite entro i 4 anni”.

Anche dal Piano di studio della scuola dell'obbligo ticinese

prodotto da controparte sub. doc. E incarto TCA risulta che "Le voci

delle tabelle evidenziate sono proprie a tutti i bambini frequentanti la SI,

mentre negli spazi non evidenziati troviamo le voci specifiche alla fascia

dell'obbligo. Molti dei descrittori di competenza identificati per i bambini tra

i 4 e i 6 anni possono infatti essere osservati anche nei bambini di 3 anni, ma

solo nei loro stadi iniziali. non sono quindi riconducibili a specifiche azioni

osservabili nei diversi ambiti”. (…)” (cfr. Doc. XV, pag. 3).

In queste circostanze si

può concludere che un bambino normodotato che non ha ancora compiuto 4 anni,

come nel caso della ricorrente (nata il __________ 2011), sia al momento dell’inchiesta

domiciliare (30 luglio 2015) sia al momento dell’emissione della decisione

contestata (6 ottobre 2015), non è ancora in grado di provvedere autonomamente

a lavarsi.

Non è pertanto necessario

esaminare la direttiva in discussione ("a 6 anni il bambino non si fa più

aiutare volentieri nella pulizia personale”) dell’Allegato III CIGI che, seppure

in modo generico, è stato avvallato, ad eccezione di alcuni punti che non

riguardano il caso in esame, il 30 settembre 2014 dalla Società svizzera di pediatria

(cfr. doc. doc. F allegato alle osservazioni 11 aprile 2016 della ricorrente;

XIII).

Di conseguenza, rettamente

l’amministrazione ha riconosciuto il diritto ad un assegno per grandi invalidi

di grado esiguo dal mese di febbraio 2014 e di grado medio dal mese di maggio

2014.

(doc. AI 81).

2.9

Altro punto contestato è il

computo del tempo supplementare per il compimento dell’atto ordinario della

vita “alzarsi, sedersi, coricarsi”, che nel rapporto 11 agosto 2015 (punto no.

3.1

) l’assistente sociale ha definito in 20 minuti e più precisamente:

" (…)

RI 1 non è ancora in grado di raggiungere autonomamente la

posizione eretta.

Secondo l’allegato III delle CIGI un bambino normodotato “a 15

mesi si alza senza bisogno di aiuto. Può cambiare posizione da solo (dalla

posizione eretta a quella seduta o sdraiata e viceversa). A 24 mesi si siede da

solo su una sedia o al tavolo.”

Considerata la maggiore necessità di aiuto, computo un impegno

supplementare di cura di 20 minuti quotidiani dall’età di 15 mesi. (…)” (cfr.

Doc. AI 78/3)

In sede di ricorso, ribadendo

quanto esposto nelle osservazioni 20 settembre 2015 al progetto di decisione

(doc. AI 82), la madre dell’assicurata ritiene un tempo supplementare dovuto ai

transfer giornalieri necessari per sua figlia quantificati prima del maggio

2015.

in 125 minuti (50 da 2,5 minuti l’uno) e successivamente di 60 minuti (60

della durata singola di 1 minuto). Ciò porterebbe, come si legge in sede di

replica, ad un totale di tempo supplementare per assistenza intensiva, sino

all’aprile 2015, di complessivi 8 ore 27 minuti con il diritto ad un supplemento

ex art. 42ter cpv. 3 LAI maggiore di quello assegnato in sede di decisione. Per

contro, dal maggio 2015 il supplemento riconosciuto dall’amministrazione

rimarrebbe invariato, non raggiungendo, con i nuovi tempi per cure intensive,

le richieste 8 ore giornaliere.

Con la risposta di causa

l’Ufficio AI, facendo riferimento alle già citate annotazioni 29 settembre

2015, ha rilevato:

" (…)

Anche per quanto riguarda i vari transfer necessari per la vita

quotidiana di RI 1 (elencati dalla madre dell'assicurata sia all'interno del

proprio scritto del 20.9.2015 che all'interno del suo ricorso datato

6.11

), l'assistente sociale ha rettamente tenuto conto e conteggiato - per

l'atto di alzarsi/sedersi/coricarsi - un impegno supplementare di cura di 20

minuti giornalieri dall'età di 15 mesi (cfr. anche in tal senso l'allegato IV

della CIGI inerente l'aiuto prestato in funzione dell'età al punto 2).

Infine, a titolo puramente abbondanziale, si sottolinea che anche

se si dovesse prendere in considerazione - per ipotesi di lavoro - un tempo

supplementare di 75 minuti prima del mese di maggio 2015 così come indicato al

punto 5.1.2 della richiesta di prestazioni sub. doc. 50-4 incarto Al (poi

inspiegabilmente aumentato a 125 minuti sia in sede di osservazioni al progetto

che in sede di ricorso; a tal proposito si ricorda che secondo dottrina e

giurisprudenza - in presenza di due versioni differenti - la preferenza deve

essere accordata alle dichiarazioni che l'assicurato ha dato nella prima ora,

quando ne ignorava le conseguenze giuridiche (cfr. ad esempio STCA del 28.7.2014,

incarto nr. 32.2013.165) rispettivamente un tempo supplementare di 60 minuti

dal mese di maggio 2015 (cfr. il gravame a pagina 2), l'assicurata non

raggiungerebbe comunque il minimo di 8 ore al giorno ai sensi dell'art. 42 ter

cpv. 3 LAI per poter beneficiare di un importo giornaliero maggiore. (…)” (cfr.

Doc. V, pag. 5)

In sede di replica,

l’assicurata rileva come il tempo supplementare fissato dall’assistente sociale

non trova fondamento nella legge e nella giurisprudenza e, con riferimento al

rapporto 24 novembre 2015 della propria fisioterapista, ha rilevato:

" (…)

Le difficoltà presentate dalla ricorrente per gli spostamenti, per

i quali dipende costantemente da un adulto, sono enunciati chiaramente nel rapporto

di fisioterapia della signora __________, la quale asserisce che: "autonomamente

RI 1 è capace di spostarsi a quattro zampe ma oggi, visto la sua età e i suoi

punti d'interesse, è diventato molto importante sostenere RI 1 a raggiungere

delle posizioni più alte per rafforzare la muscolatura delle sue gambe, per

allenare l'appoggio sulle mani in posizione eretta, per posizionarla nel

NIF-Walker che le permette di camminare da sola (si tratta di un mezzo

ausiliare che richiede molto tempo per posizionarla al suo interno [- mezzo

ausiliare che non è stato erroneamente preso in conto dall'assistente - sociale

dell'AI nel suo rapporto d'inchiesta del 11.08.2015, affermando in merito

all'atto ordinario di "alzarsi/sedersi/coricarsi", unicamente che: "RI

1.

non è ancora in grado di raggiungere autonomamente la posizione

eretta"]), se vogliamo permettere a RI 1 di camminare un giorno con un

K-Walker per esempio. Tutto questo, richiede molto tempo da parte di terzi per

assistere RI 1, che non è ancora in grado di controllare le sue posture, il suo

equilibrio, i suoi appoggi sui membri superiori nelle posizioni erette."

(cfr. doc. 4 allegato, pag. 2). Per tali spostamenti, che richiedono un tempo

supplementare e maggiore di quanto indicato unicamente per sostenere un bambino

nell'atto del camminare, anche presentante un danno alla salute, non è stato

quindi tenuto debitamente conto da parte dell'assistente soci le, signora __________,

nel suo rapporto di inchiesta del 11.08.2015. (…)” (cfr. Doc. VII, pag. 12)

Infine, con annotazioni 21

dicembre 2015 l’assistente sociale ha spiegato:

" (…)

In ragione dell'importante impegno profuso dai genitori per

migliorare le condizioni di RI 1 e la sua autonomia anche in questo ambito, ho

assegnato per l'atto in questione il tempo di 20 minuti, considerato

dall'allegato IV delle CIGI l'impegno giornaliero dedicato dal genitore agli

spostamenti di un bambino che ancora non ha imparato a camminare. E questo

nonostante RI 1 abbia acquisito e sappia mantenere la posizione seduta. Durante

il colloquio RI 1 è infatti rimasta seduta da sola sul pavimento del salone a

giocare. Quando ha voluto sedersi con noi al tavolo, la mamma l'ha presa in

braccio e seduta sul seggiolone. L'operazione ha richiesto pochi istanti e va

certamente ripetuta più volte durante il giorno.

In occasione di un recente corso, supervisionato dall'UFAS e

riguardante proprio le inchieste per gli assegni grandi invalidi anche

minorenni, è stato ribadito che se un bambino non può camminare il tempo

supplementare quotidiano per l'atto in esame è di circa 20-30 minuti.

Anche in questo caso ci si distanzia da tali indicazioni quando un

bambino ancora non ha acquisito la capacità di controllare e dirigere alcun

movimento del suo corpo, quando ad esempio durante il giorno e/o la notte il

bambino va aiutato a girarsi o da seduto deve essere legato anche in più punti

non reggendo altrimenti tale postura, a riprova di come le direttive vengano

anche per questo atto applicate in maniera flessibile.

Mi permetto inoltre ricordare che il tempo dedicato agli esercizi

volti a rafforzare e migliorare la capacità di movimento di RI 1, nonché

l'utilizzo dell'NF Walker, è stato considerato al punto 3.2.3 del rapporto AGI.

L'impegno profuso dal genitore in questo preciso ambito è stato calcolato in

due ore giornaliere e non è mai stato oggetto di contestazione. (…)” (cfr. Doc.

IX/1)

Ora, esaminati

attentamente gli atti di causa, questo TCA non ha motivo per ritenere la

valutazione dell’assistente sociale chiaramente insostenibile (cfr. al riguardo

consid. 2.4). L’assistente sociale ha quantificato in 20 minuti il tempo

supplementare per l’atto ordinario “alzarsi, sedersi, sdraiarsi” così come

previsto dall’allegato IV CIGI punto no. 2. Certo che si tratta di una

direttiva (cfr. consid. 2.5), la cui validità comunque non è stata messa in

discussione. Va poi fatto presente che la valutazione in oggetto è frutto di un’accurata

osservazione sul posto fatta da una persona qualificata. L’assistente sociale

ha spiegato di aver tenuto conto del fatto che la bambina riesce a stare seduta

da sola sul pavimento, ciò che facilita il trasferimento in braccio dal

pavimento al seggiolone, rilevando come tale operazione necessiti di pochi

istanti e vada ripetuta più volte durante il giorno (cfr. annotazioni 21

dicembre 2015 indicate sopra). Pertinentemente l’incaricata si è quindi distanziata

dai 30 transfer giornalieri della durata di 2 - 3 minuti l’uno indicati nella

domanda di prestazioni, poi aumentati, per quel che concerne il periodo prima

del maggio 2015, a 50 di 2,5 minuti cadauno in sede di osservazioni al progetto

di decisione e di ricorso.

Infine, va ricordato che, contrariamente

a quanto sostenuto in sede di replica, l’assistente sociale ha poi tenuto conto

del programma di rafforzamento e di miglioramento della capacità mediante

l’utilizzo del mezzo ausiliario NF Walker (cfr. punto n. 3.2.3 dell’inchiesta).

Dispositivo

Per questi motivi, non vi

è ragione di non confermare i tempi supplementari di cure intensive

riconosciute in sede amministrativa.

2.10. In conclusione, richiamati i

considerandi 2.8 e 2.9, la decisione contestata merita conferma, mentre il

ricorso va respinto.

2.11. Secondo l'art. 29 cpv. 2 LPTCA

e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è

determinata fra fr. 200.- e fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile

2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della

vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurata.

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese per complessivi

fr. 500.-- sono a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti