32.2015.168
Riduzione in via di revisione di una rendita intera a 3/4 di rendita. Conferma della perizia neurologica eseguita dall'amministrazione e conferma del calcolo d'invalidità
9 novembre 2016Italiano17 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2015.168
BS/sc
Lugano
9 novembre 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 novembre 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 7 ottobre 2015 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, nato nel
1959, di professione muratore, nell’ottobre 2011 ha presentato una domanda
volta all'ottenimento di una rendita d'invalidità indicando quale danno alla
salute “importante discopatia L5-S1 con ernia discale, sindrome
lomboradicolare destra” (doc. AI 1).
Raccolta
la documentazione medica, tenuto conto del rapporto finale SMR dell’11 ottobre
2012 (doc. AI 38) e delle annotazioni SMR del 10 maggio 2013 (doc. AI 47) concludenti
per una totale inabilità lavorativa in tutte le attività dal 15 aprile 2011 in
una situazione non stabilizzata, con decisioni del 2 ottobre 2013, preavvisate
il 14 maggio 2013, l’assicurato è stato posto al beneficio di una rendita
intera dal 1° aprile 2012 (doc. AI 56, cfr. le motivazioni in doc. AI 56/10).
1.2. Nel maggio 2014 l’Ufficio AI
ha avviato d’ufficio una revisione della rendita (doc. AI 60).
Esperiti gli accertamenti
del caso, tra cui una perizia neurologica della dr.ssa __________ (la quale ha
accertato un’inabilità al 100% nell’attività di muratore e del 40% [da
intendere come riduzione della presenza del 25%, con una resa del rendimento
ridotta del 20%] in attività adeguate; cfr. rapporto 2 febbraio 2015 in doc. AI
69), tenuto inoltre conto del rapporto 29 settembre 2015 del consulente IP
(doc. AI 100), con decisione 21 agosto 2015, preavvisata il 27 maggio 2015,
l’Ufficio AI ha ridotto la rendita da intera a ¾. Nel contempo l’Ufficio AI ha
tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso (doc. Ai 104).
1.3. Contro la succitata decisione
è tempestivamente insorto l’assicurato, rappresentato dal sindacato RA 1,
chiedendo il ripristino del diritto ad una rendita intera. In sostanza contesta
la valutazione medico-teorica operata dall’amministrazione, sostenendo che non
vi è stato alcun miglioramento delle condizioni di salute giustificante la riduzione
della rendita. Delle motivazioni verrà detto, per quanto occorra, nel prosieguo.
1.4. Con la risposta di causa
l’Ufficio AI ha chiesto la reiezione del ricorso, confermando la decisione
contestata e sostenendo che la perizia neurologica ha permesso di accertare un
miglioramento duraturo dello stato valetudinario.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se a ragione l’Ufficio AI ha ridotto la rendita da intera a ¾.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag.
1411, n. 46).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il
raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento
dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da
invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la
valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone
intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA,
decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita
(DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01
del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
2.3. Se il grado d'invalidità del
beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante
sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi cambiamento
importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e,
quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17
LPGA.
La rendita può essere
oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello stato
di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di
guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una
modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi
pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione
diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,
non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372
consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una
situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108).
Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima
decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262,
105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p.
379).
Per stabilire in concreto
se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in
particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale
iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova
decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare
una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Valterio, op. cit., pag.
268; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag.
258).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità
al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole
(art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di
revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di
una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC
1984 p. 137).
Circa gli effetti della
modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per
grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o
la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in
atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica
della decisione.
L’art. 88bis
cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o
dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in
cui avvenne la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa
dell’ottenimento indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo
ha violato l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77
OAI.
Va ancora rilevato che
nella STF 8C_237/2014 del 21 gennaio 2015 pubblicata in DTF 141 V 9 e SVR 2015
IV Nr. 21, pag. 62, il TF ha stabilito che “(…) se i fatti determinanti per
il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciar apparire una
notevole modificazione dello stato di salute da giustificare una revisione, il
grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti
accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni
dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; sentenze 9C_378/2014 del 21
ottobre 2014 consid. 4.2;9C_226/2013 del 4 settembre 2013). Per questa
ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello stato di salute e della
capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro clinico
esistente non osta alla soppressione di una rendita (consid. 5 e 6). (…)”
(regesto della DTF 141 V 9).
2.4. Per la riduzione e/o
soppressione del diritto ad una rendita nell’ambito di una revisione intrapresa
d’ufficio è all’amministrazione che incombe l’onere della prova circa
l’importante miglioramento dello stato di salute suscettibile di incidere sul
grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita. Nel caso in cui non si
potesse concludere, in base al criterio della verosimiglianza preponderante,
per un miglioramento dello stato di salute il diritto alla prestazione resterebbe
invariato (STF 8C_441/2012 del 25 luglio 2013 resa nella composizione di 5
giudici e nella quale è stato ribadito che: “(…) Ist
eine anspruchsherhebliche Änderung des Sachverhalts nicht mit überwiegender
Wahrscheindlichkeit erstellt, bleibt es nach dem Grundsatz der materiellen
Beweislast beim bisherigen Rechtzustand (SVR 2012 IV Nr. 18 S. 81,9C_418/2010
Fatti
E. 3.1; vgl. SVR 2010 IV Nr. 30 S. 94,9C_961/2008 E. 6.3) (…)” (STF 8C_441/2012 del 25 luglio 2013 consid. 3.1.3 pubblicata
in SVR 2013 IV Nr. 44 pag. 134).
2.5. Dopo attento esame degli atti
questo TCA può confermare l’operato dell’Ufficio AI. Rispetto alla precedente
decisione di rendita del 2 ottobre 2013 lo stato di salute/valetudinario
dell’assicurato ha effettivamente presentato un miglioramento.
In primo luogo occorre
rilevare che dal punto di vista medico la precedente decisione di rendita si
fondava sulla valutazione SMR dell’11 ottobre 2012 in occasione della quale il
dr. __________ aveva visitato l’assicurato. Diagnosticata una sindrome lombo
vertebrale con radicolite destra intermittente su discopatia L5-S1, in una
situazione clinica non stabilizzata in attesa di ulteriori terapie, il
succitato medico aveva valutato una totale inabilità lavorativa dal 15 aprile
2014 con l’indicazione di un aggiornamento degli atti medici dopo 4 mesi (doc.
AI 38). Con annotazioni 10 maggio 2013 il dr. __________, tenuto conto del
rapporto 1° marzo 2013 del medico curante, costatato come lo stato di salute fosse
rimasto invariato, aveva confermato il suo precedente rapporto dell’11 ottobre
2012 (doc. AI 47).
Avviata d’ufficio la
revisione della rendita, l’Ufficio AI ha incaricato la dr.ssa __________,
capoclinica nel Servizio di Neurologia dell’Ospedale __________ di __________,
di eseguire una perizia, rimasta incontestata dall’interessato. Con rapporto 1°
febbraio 2015 (la visita peritale è avvenuta il 12 agosto 2014) la specialista
ha posto le seguenti diagnosi:
" (…)
Dolore lombosciatalgico destro di tipo pseudoradicolare (DD di
origine tendiomiotico, a partenza dalle faccette articolari posteriori)
- stato dopo
radicolopatia Si destra su ernia L5-S1 mediolaterale destra lussata caudalmente
- residuo deficit
sensitivo in territorio Si destro, senza associato deficit motorio e senza
attualmente segni di radicolopatia acuta in atto
- RMN lombare del
2012 con riassorbimento dell'ernia L5-S1 mediolaterale destra, persistenza di
discopatie L4-L5 e L5-S1 associate a artrosi faccettaria. (…)” (doc. AI 69/8)
Essa ha in particolare
rilevato che:
" (…)
Attualmente non riscontro una patologia radicolare acuta in atto e
non vi sono deficit neurologici che potrebbero avere ripercussioni funzionali
nella professione precedente o in attività adatte e nella vita quotidiana (vi
una lieve ipoestesia tatto-algica nel dermatoma SI dx senza associato deficit
motorio). (…)” (doc. AI 69/9)
Esclusa la ripresa
dell’attività precedentemente svolta di muratore, la dr. ssa __________ ha
sostenuto che:
" (…)
L'Assicurato non ha per contro limitazioni maggiori nella vita quotidiana
e potrebbe riprendere un'attività lavorativa adeguata a tempo parziale e con rendimento
ridotto tenendo conto della necessità di proseguire cure mediche e di effettuare
pause.
In caso di miglioramento la capacità lavorativa potrebbe aumentare
con tempo, in funzione del decorso e dell'attività lavorativa proposta. (…)”
(doc. AI 69/9-10)
La perita ha concluso giudicando
l’assicurato abile al 60%. Essa ha inteso la riduzione della capacità
lavorativa nel senso di una
" (…)
- diminuzione del
rendimento all'80% motivata dalla necessità di effettuare pause ogni 2 ore per
30 minuti per cambiare postura (considerando pausa pranzo) in presenza di
dolori lombari ed è valevole anche in un'attività svolta esclusivamente in
posizione seduta;
- riduzione del
tempo lavorativo al 75% per permettere all'Assicurato di proseguire cure
mediche (fisioterapia, infiltrazioni) necessarie per mantenimento dello stato
di salute e della capacità lavorativa residua.
(Cl residua 0.8x0.75= 60%).
Come attività adeguata si intende un'attività svolta prevalentemente
o esclusivamente in posizione seduta (con periodi in piedi di max 30 minuti
senza pause), con necessità di sollevare pesi non superiori ai 5 kg. Ritengo
adeguata una attività semplice, ripetitiva.
Non sono controindicate posture con arti superiori sollevati sopra
il capo, posture obbligate con arti superiori e collo, lavoro in ambiante
freddo. (…)” (doc. AI 69/10)
Rispetto alla situazione
presente al momento della decisione 2 ottobre 2013 vi è quindi stato un
miglioramento della situazione valetudinaria. Se nel rapporto 11 ottobre 2012
Considerandi
il SMR aveva ravvisato una sindrome lombovertebrale con radicolite
destra intermittente su discopatia (doc. AI 38), la perita dr. __________ non
ha più riscontrato “una patologia radicolare” giustificante la
sintomatologia ravvista dal SMR nei succitati rapporti 11 ottobre 2012 e 10
maggio 2013 (cfr. consid. 2.5). Tant’è che nelle annotazioni 5 marzo 2015 il
dr. __________ del SMR, facendo riferimento alla perizia neurologica, ha
evidenziato che “… grazie alla terapia conservativa mediante infiltrazioni
periradicolari e terapia farmacologica che hanno portato a un miglioramento
parziale, in attività adeguata. Assenza di sintomatologia radicolare e di
deficit neurologici. Non vi sono state nel frattempo indicazioni per ulteriore
intervento chirurgico” (doc. AI 89/3).
Con e-mail del 16 agosto
2015.
il medico curante, dr. __________, ha sostenuto che il suo paziente
“non ha avuto alcun cambiamento della sua situazione clinica e soggettiva per
rapporto a quanto definito nel passato”, specificando:
" (…)
Anche il rapporto della specialista, effettivamente non permette
di evidenziare quali sono i reali cambiamenti che farebbero decidere che il
paziente abbia avuto dei mutamenti "improvvisi" che gli abbiano
consentito di migliorare la sua capacità lavorativa.
Durante le varie consultazioni non ho mai avuto sentore di
condizioni psico-fisiche mutate. Direi per contro che di tanto in tanto il
paziente ha mostrato delle recidive della sintomatologia ormai nota.
Fa ben notare la perizia, che il paziente non ha nemmeno le
risorse minime per poter definire un'eventuale processo di reinserimento
professionale anche parziale (età, capacità professionale, scolarità in
particolare). (…)” (doc. AI 96/10
In risposta al succitato e-mail,
con annotazioni 18 settembre 2015 il dr. __________ del SMR ha rettamente
evidenziato che non si scorgono “nuovi elementi clinici che possano far mutare le nostre conclusioni espresse
nel RAF del 5 marzo 2015. Difficoltà di reinserimento professionale sono un
aspetto che come sappiamo il medico SMR non prende in considerazione per
esprimere il proprio giudizio finale, attenendosi unicamente al quadro clinico
e allo stato funzionale” (doc. AI
98/1).
L’assicurato rileva
inoltre che per motivi di salute ha dovuto interrompere l’accertamento
professionale iniziato il 6 luglio 2015 (cfr. al riguardo la comunicazione 7
luglio 2015 dell’Ufficio AI in doc. AI 84).
A tal proposito va fatto
riferimento allo scritto 29 settembre 2015 del consulente IP, il quale in
primis aveva sostenuto che l’attività lavorativa proposta presso la società __________
di __________ era la più confacente ed idonea all’assicurato, precisando:
" (…)
Bisogna segnalare che l'assicurato in fase di colloquio era
partito già con il presupposto che non sarebbe riuscito a svolgere nessuna
attività professionale. Questa considerazione è stata espressa senza sapere
quale attività avrebbe svolto. Ha accettato di fare il provvedimento solo
perché c'è l'obbligo di collaborazione. Inoltre durante i due giorni,
l'assicurato in realtà non ha svolto nessuna attività professionale, ma gli è
stato presentato e mostrato solo il lavoro da svolgere. In aggiunta aveva la
possibilità di alternare la postura al bisogno e pause ogni due ore di attività
senza limitazioni in caso di bisogno. Per questo è incomprensibile come in soli
due giorni, senza svolgere lavori abbia potuto peggiorare lo stato di salute a
tal punto da interrompere immediatamente. Difatti nelle osservazioni non viene
riportata documentazione medica oggettiva che dimostri un peggioramento. (…)”
(doc. AI 100/1)
In effetti, dopo due
giorni di accertamento professionale (eseguito in vista della riduzione della
rendita per accertare la residua capacità lavorativa dell’interessato, di età
superiore dei 55 anni; cfr. rapporto 6 luglio 2015 del consulente IP in doc. AI
77) l’assicurato ha prodotto il certificato 8 luglio 2015 del suo medico
curante attestante un’inabilità del 100% dall’8 luglio al 15 luglio 2015 a
seguito della riesacerbazione della sindrome lombo-dorsale con componente
spondilogena importante maggiormente a destra (doc. AI 80), senza tuttavia oggettivare
l’asserito peggioramento.
Visto quanto sopra, è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza
preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 139 V 218
consid. 5.3), che in attività adeguate l’assicurato è inabile al 100% dal 18
aprile 2011 al 12 agosto 2014 ed al 40% dal 13 agosto 2014, giorno successivo alla
visita peritale. Trattandosi dunque di un miglioramento dello stato
valetudinario rispetto alla precedente decisione di rendita, l’Ufficio AI ha
rettamente proceduto alla revisione ex art. 17 LPGA.
Quanto al
calcolo del grado d’invalidità, rimasto incontestato, l’Ufficio AI ha
raffrontato un reddito da valido di 70'525.--, corrispondente al salario senza
il danno alla salute (stato 2013) percepito dall’assicurato, con un reddito da
invalido di fr. 28'294.-desunto dai dati salariali statistici aggiornati al
2013.
tenendo conto di una capacità lavorativa del 60% e di una riduzione
massima del 25%.
Di
conseguenza l’Ufficio AI ha correttamente ridotto a ¾ la rendita con effetto dal
1° dicembre 2015 (primo giorno del secondo mese che segue la notifica della
decisione contestata ai sensi dell’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI).
In
conclusione, visto quanto sopra, la decisione contestata merita conferma,
mentre il ricorso va respinto.
2.6
Secondo l'art. 29 cpv. 2
LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L'entità delle spese è
determinata fra fr. 200.- e fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e
senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile
2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della
vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurato.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese per complessivi
fr. 500.-- sono a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti