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Decisione

32.2015.168

Riduzione in via di revisione di una rendita intera a 3/4 di rendita. Conferma della perizia neurologica eseguita dall'amministrazione e conferma del calcolo d'invalidità

9 novembre 2016Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

E. 3.1; vgl. SVR 2010 IV Nr. 30 S. 94,9C_961/2008 E. 6.3) (…)” (STF 8C_441/2012 del 25 luglio 2013 consid. 3.1.3 pubblicata

in SVR 2013 IV Nr. 44 pag. 134).

2.5. Dopo attento esame degli atti

questo TCA può confermare l’operato dell’Ufficio AI. Rispetto alla precedente

decisione di rendita del 2 ottobre 2013 lo stato di salute/valetudinario

dell’assicurato ha effettivamente presentato un miglioramento.

In primo luogo occorre

rilevare che dal punto di vista medico la precedente decisione di rendita si

fondava sulla valutazione SMR dell’11 ottobre 2012 in occasione della quale il

dr. __________ aveva visitato l’assicurato. Diagnosticata una sindrome lombo

vertebrale con radicolite destra intermittente su discopatia L5-S1, in una

situazione clinica non stabilizzata in attesa di ulteriori terapie, il

succitato medico aveva valutato una totale inabilità lavorativa dal 15 aprile

2014 con l’indicazione di un aggiornamento degli atti medici dopo 4 mesi (doc.

AI 38). Con annotazioni 10 maggio 2013 il dr. __________, tenuto conto del

rapporto 1° marzo 2013 del medico curante, costatato come lo stato di salute fosse

rimasto invariato, aveva confermato il suo precedente rapporto dell’11 ottobre

2012 (doc. AI 47).

Avviata d’ufficio la

revisione della rendita, l’Ufficio AI ha incaricato la dr.ssa __________,

capoclinica nel Servizio di Neurologia dell’Ospedale __________ di __________,

di eseguire una perizia, rimasta incontestata dall’interessato. Con rapporto 1°

febbraio 2015 (la visita peritale è avvenuta il 12 agosto 2014) la specialista

ha posto le seguenti diagnosi:

" (…)

Dolore lombosciatalgico destro di tipo pseudoradicolare (DD di

origine tendiomiotico, a partenza dalle faccette articolari posteriori)

- stato dopo

radicolopatia Si destra su ernia L5-S1 mediolaterale destra lussata caudalmente

- residuo deficit

sensitivo in territorio Si destro, senza associato deficit motorio e senza

attualmente segni di radicolopatia acuta in atto

- RMN lombare del

2012 con riassorbimento dell'ernia L5-S1 mediolaterale destra, persistenza di

discopatie L4-L5 e L5-S1 associate a artrosi faccettaria. (…)” (doc. AI 69/8)

Essa ha in particolare

rilevato che:

" (…)

Attualmente non riscontro una patologia radicolare acuta in atto e

non vi sono deficit neurologici che potrebbero avere ripercussioni funzionali

nella professione precedente o in attività adatte e nella vita quotidiana (vi

una lieve ipoestesia tatto-algica nel dermatoma SI dx senza associato deficit

motorio). (…)” (doc. AI 69/9)

Esclusa la ripresa

dell’attività precedentemente svolta di muratore, la dr. ssa __________ ha

sostenuto che:

" (…)

L'Assicurato non ha per contro limitazioni maggiori nella vita quotidiana

e potrebbe riprendere un'attività lavorativa adeguata a tempo parziale e con rendimento

ridotto tenendo conto della necessità di proseguire cure mediche e di effettuare

pause.

In caso di miglioramento la capacità lavorativa potrebbe aumentare

con tempo, in funzione del decorso e dell'attività lavorativa proposta. (…)”

(doc. AI 69/9-10)

La perita ha concluso giudicando

l’assicurato abile al 60%. Essa ha inteso la riduzione della capacità

lavorativa nel senso di una

" (…)

- diminuzione del

rendimento all'80% motivata dalla necessità di effettuare pause ogni 2 ore per

30 minuti per cambiare postura (considerando pausa pranzo) in presenza di

dolori lombari ed è valevole anche in un'attività svolta esclusivamente in

posizione seduta;

- riduzione del

tempo lavorativo al 75% per permettere all'Assicurato di proseguire cure

mediche (fisioterapia, infiltrazioni) necessarie per mantenimento dello stato

di salute e della capacità lavorativa residua.

(Cl residua 0.8x0.75= 60%).

Come attività adeguata si intende un'attività svolta prevalentemente

o esclusivamente in posizione seduta (con periodi in piedi di max 30 minuti

senza pause), con necessità di sollevare pesi non superiori ai 5 kg. Ritengo

adeguata una attività semplice, ripetitiva.

Non sono controindicate posture con arti superiori sollevati sopra

il capo, posture obbligate con arti superiori e collo, lavoro in ambiante

freddo. (…)” (doc. AI 69/10)

Rispetto alla situazione

presente al momento della decisione 2 ottobre 2013 vi è quindi stato un

miglioramento della situazione valetudinaria. Se nel rapporto 11 ottobre 2012

Considerandi

il SMR aveva ravvisato una sindrome lombovertebrale con radicolite

destra intermittente su discopatia (doc. AI 38), la perita dr. __________ non

ha più riscontrato “una patologia radicolare” giustificante la

sintomatologia ravvista dal SMR nei succitati rapporti 11 ottobre 2012 e 10

maggio 2013 (cfr. consid. 2.5). Tant’è che nelle annotazioni 5 marzo 2015 il

dr. __________ del SMR, facendo riferimento alla perizia neurologica, ha

evidenziato che “… grazie alla terapia conservativa mediante infiltrazioni

periradicolari e terapia farmacologica che hanno portato a un miglioramento

parziale, in attività adeguata. Assenza di sintomatologia radicolare e di

deficit neurologici. Non vi sono state nel frattempo indicazioni per ulteriore

intervento chirurgico” (doc. AI 89/3).

Con e-mail del 16 agosto

2015.

il medico curante, dr. __________, ha sostenuto che il suo paziente

“non ha avuto alcun cambiamento della sua situazione clinica e soggettiva per

rapporto a quanto definito nel passato”, specificando:

" (…)

Anche il rapporto della specialista, effettivamente non permette

di evidenziare quali sono i reali cambiamenti che farebbero decidere che il

paziente abbia avuto dei mutamenti "improvvisi" che gli abbiano

consentito di migliorare la sua capacità lavorativa.

Durante le varie consultazioni non ho mai avuto sentore di

condizioni psico-fisiche mutate. Direi per contro che di tanto in tanto il

paziente ha mostrato delle recidive della sintomatologia ormai nota.

Fa ben notare la perizia, che il paziente non ha nemmeno le

risorse minime per poter definire un'eventuale processo di reinserimento

professionale anche parziale (età, capacità professionale, scolarità in

particolare). (…)” (doc. AI 96/10

In risposta al succitato e-mail,

con annotazioni 18 settembre 2015 il dr. __________ del SMR ha rettamente

evidenziato che non si scorgono “nuovi elementi clinici che possano far mutare le nostre conclusioni espresse

nel RAF del 5 marzo 2015. Difficoltà di reinserimento professionale sono un

aspetto che come sappiamo il medico SMR non prende in considerazione per

esprimere il proprio giudizio finale, attenendosi unicamente al quadro clinico

e allo stato funzionale” (doc. AI

98/1).

L’assicurato rileva

inoltre che per motivi di salute ha dovuto interrompere l’accertamento

professionale iniziato il 6 luglio 2015 (cfr. al riguardo la comunicazione 7

luglio 2015 dell’Ufficio AI in doc. AI 84).

A tal proposito va fatto

riferimento allo scritto 29 settembre 2015 del consulente IP, il quale in

primis aveva sostenuto che l’attività lavorativa proposta presso la società __________

di __________ era la più confacente ed idonea all’assicurato, precisando:

" (…)

Bisogna segnalare che l'assicurato in fase di colloquio era

partito già con il presupposto che non sarebbe riuscito a svolgere nessuna

attività professionale. Questa considerazione è stata espressa senza sapere

quale attività avrebbe svolto. Ha accettato di fare il provvedimento solo

perché c'è l'obbligo di collaborazione. Inoltre durante i due giorni,

l'assicurato in realtà non ha svolto nessuna attività professionale, ma gli è

stato presentato e mostrato solo il lavoro da svolgere. In aggiunta aveva la

possibilità di alternare la postura al bisogno e pause ogni due ore di attività

senza limitazioni in caso di bisogno. Per questo è incomprensibile come in soli

due giorni, senza svolgere lavori abbia potuto peggiorare lo stato di salute a

tal punto da interrompere immediatamente. Difatti nelle osservazioni non viene

riportata documentazione medica oggettiva che dimostri un peggioramento. (…)”

(doc. AI 100/1)

In effetti, dopo due

giorni di accertamento professionale (eseguito in vista della riduzione della

rendita per accertare la residua capacità lavorativa dell’interessato, di età

superiore dei 55 anni; cfr. rapporto 6 luglio 2015 del consulente IP in doc. AI

77) l’assicurato ha prodotto il certificato 8 luglio 2015 del suo medico

curante attestante un’inabilità del 100% dall’8 luglio al 15 luglio 2015 a

seguito della riesacerbazione della sindrome lombo-dorsale con componente

spondilogena importante maggiormente a destra (doc. AI 80), senza tuttavia oggettivare

l’asserito peggioramento.

Visto quanto sopra, è da ritenere dimostrato, con il grado della verosimiglianza

preponderante valido nell'ambito delle assicurazioni sociali (DTF 139 V 218

consid. 5.3), che in attività adeguate l’assicurato è inabile al 100% dal 18

aprile 2011 al 12 agosto 2014 ed al 40% dal 13 agosto 2014, giorno successivo alla

visita peritale. Trattandosi dunque di un miglioramento dello stato

valetudinario rispetto alla precedente decisione di rendita, l’Ufficio AI ha

rettamente proceduto alla revisione ex art. 17 LPGA.

Quanto al

calcolo del grado d’invalidità, rimasto incontestato, l’Ufficio AI ha

raffrontato un reddito da valido di 70'525.--, corrispondente al salario senza

il danno alla salute (stato 2013) percepito dall’assicurato, con un reddito da

invalido di fr. 28'294.-desunto dai dati salariali statistici aggiornati al

2013.

tenendo conto di una capacità lavorativa del 60% e di una riduzione

massima del 25%.

Di

conseguenza l’Ufficio AI ha correttamente ridotto a ¾ la rendita con effetto dal

1° dicembre 2015 (primo giorno del secondo mese che segue la notifica della

decisione contestata ai sensi dell’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI).

In

conclusione, visto quanto sopra, la decisione contestata merita conferma,

mentre il ricorso va respinto.

2.6

Secondo l'art. 29 cpv. 2

LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è

determinata fra fr. 200.- e fr. 1'000.- in funzione delle spese di procedura e

senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile

2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della

vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’assicurato.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese per complessivi

fr. 500.-- sono a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti