32.2015.174
Danno alla salute di origine unicamente infortunistica. Riconoscimento di una mezza rendita limitata nel tempo. Ricorso accolto con rinvio atti per attendere l'esito definitivo della procedura LAINF
21 gennaio 2016Italiano10 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2015.174
rg/sc
Lugano
21 gennaio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 novembre 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 26 ottobre 2015 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - RI 1, muratore, il 14 settembre
2012 è rimasto vittima di un infortunio professionale – preso a carico dalla __________
– che gli ha provocato la rottura della cuffia dei rotatori della spalla destra
con consecutivo intervento di ricostruzione (cfr. inc. LAINF in fascicolo AI 1-101);
- in data 7 maggio 2015 l’assicurato
ha subìto un nuovo infortunio con lesione della cuffia dei rotatori della
spalla sinistra – preso anch’esso a carico dalla __________ – cui ha parimenti
fatto seguito un intervento di ricostruzione (cfr. inc. LAINF in fascicolo AI 102ss);
- dopo aver assunto i costi
per un corso di gestione del cambiamento e preparazione allo studio nonché per
un periodo di formazione ad hoc quale di pratico della logistica (doc. AI
35-47), per decisione del 26 ottobre 2015 l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1 il
diritto ad una mezza rendita dal 1. settembre 2013 sino al 28 febbraio 2014 per
un tasso d’invalidità del 50%, considerando in particolare, sulla base delle
risultanze __________, un miglioramento dello stato di salute a contare da
novembre 2013 (doc. A/1);
- contro suddetta decisione l’assicurato
insorge al TCA patrocinato da RA 1. Evidenzia anzitutto come a seguito del
nuovo infortunio occorso nel maggio 2015 le cure mediche siano ancora in corso
e vi sia attualmente una completa incapacità lavorativa, osservando in
particolare come “lo stato di salute dell’assicurato a seguito del nuovo
infortunio non è ancora stabilizzato, che le conseguenze dello stesso in merito
agli eventuali ulteriori limiti funzionali in attività adeguata non sono ancora
state valutate e, che, i dolori alla spalla destra, sottoposta a nuove e più
intense sollecitazioni, sono aumentati e la mobilità ulteriormente ridotta, la
decisione dell’AI è da ritenersi prematura e non può essere condivisa”
(doc. I, p. 3). Rimproverando quindi all’autorità intimata di non aver
proceduto ad ulteriori accertamenti e di non aver quindi atteso che la situazione
medica si stabilizzasse, egli postula l’annulla-mento della decisione impugnata
ed il rinvio degli atti all’am-ministrazione “per complemento d’istruttoria
al momento della chiusura del caso da parte della __________”. Con il gravame
l’insorgente ha inoltre prodotto due rapporti medici del dr. __________, FMH
Chirurgia Ortopedica e Traumatologia, attestanti, tra l’altro, un incapacità
lavorativa successivamente al secondo infortunio (doc. A/2-3);
- con la risposta di causa
l’Ufficio AI, sulla scorta dell’annota-zione del medico SMR dr. __________ del
seguente tenore:
"
Assicurato muratore senza diploma.
Decisione del 29.10.2015 di
rendita limitata nel tempo dal 1.9.2013 al 28.2.2014.
Diagnosi: Infortunio del
14.09.2012 con trauma contusivo distorsivo spalla destra
- stato dopo
ricostruzione funzionale di rottura massiva della cuffia dei rotatori spalla
destra il 14.12.2012.
Nuovo infortunio 07.05.2015
con trauma distorsivo spalla sinistra e rottura parziale della metà articolare
del tendine sovraspinato.
- stato dopo
ricostruzione della cuffia dei rotatori spalla sinistra il 18.9.2015.
Infortunio del 14.9.2012:
da parte __________ dichiarato abile in
attività adatta dal 1.12.2013, limiti funzionali rivisti a partire dal 2.7.2015
(limiti funzionali più restrittivi).
IL __________
100% dal 7.5.2015 per nuovo infortunio
del 7.6.2015 (__________), inabilità che perdura tuttora.
Valutazione:__________
- assenza di patologie invalidanti extrainfortunistiche (__________)
- al momento della
decisione l’assicurato era nuovamente inabile al 100% dal 7.5.2015 (altra
patologia, nuovo infortunio alla spalla controlaterale)
- attualmente persiste IL ancora almeno fino 3.2.2016
- fanno testo le IL riconosciute dalla __________.” (doc.
IV/1)
postula l’accoglimento del
ricorso con rinvio degli atti per nuova decisione dopo aver atteso l’esito
dell’istruttoria __________;
- la presente vertenza non
pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il
TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi
dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 a-gosto 2015, STF 9C_211/
2010 del 18 febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008);
- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli artt. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV,
Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art. 28
cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto
un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno
senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è
invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28
LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié
pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire se non fosse divenuto invalido con quello che egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in
attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del
lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale
del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in
cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente
all’art. 29 cpv. 1 LPGA;
- la
nozione di invalidità in ambito AI coincide di massima con quella vigente in
materia LAINF (e LAM), motivo per cui la determinazione della stessa, anche se
viene apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore sociale, addebitabile
ad un medesimo danno alla salute, conduce in via generale ad un uguale tasso
(DTF 127 V 135, 126 V 291, 119 V 470 consid. 2b con riferimenti). Il TFA ha
quindi ribadito la funzione coordinatrice del concetto unitario dell’invalidità
nei diversi settori delle assicurazioni sociali. Questo per evitare che, in
presenza della medesima fattispecie, diversi assicuratori apprezzino in modo
differente il grado d’incapacità al guadagno (DTF 131 V 120). In particolare e
per quanto qui interessa, in DTF 126 V 128ss (cfr. anche Pratique VSI
2001 pp. 79ss), l’Alta Corte ha avuto modo di precisare che quando un infortunio
è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve in linea di principio attenersi alla
valutazione dell'invalidità cresciuta in giudicato in ambito LAINF. Solo in
casi eccezionali, in presenza di motivi pertinenti, può essere determinato un
diverso grado d'invalidità, ritenuto che una valutazione diversa non basterebbe,
neppure se fosse sostenibile o persino equivalente (DTF 131 V 123). L'aspetto
del coordinamento è in seguito stato relativizzato in successive sentenze nelle
quali il Tribunale federale ha ritenuto non vincolante la valutazione dell'invalidità
da parte dell'assicurazione infortuni o dell'assicurazione invalidità per
l'altro assicuratore (DTF 131 V 362; VSI 2004 pag. 182 consid. 4.3 p. 186; cfr.
inoltre la sentenza U 148/06 del 28 agosto 2007, consid. 6 pubblicata in DTF
133 V 549). L’Alta Corte ha infatti statuito che l'assicuratore infortuni non è
legittimato ad opporsi a una decisione o a ricorrere contro una decisione su
opposizione dell'Ufficio AI riguardante il diritto alla rendita in quanto tale
o il grado d'invalidità, e la valutazione dell'invalidità dell'assicurazione
per l'invalidità non esplica effetti vincolanti nei suoi confronti (DTF 131 V
367 consid. 2.2). Il medesimo principio vale anche nei confronti dell’Ufficio
AI con riferimento alla valutazione effettuata dal-l’assicuratore infortuni
(STF U 148/2006 del 28 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 549). Successivamente
il Tribunale federale ha ancora ribadito che, l’assicurazione per l’invalidità non
è vincolata alla valutazione dell’invalidità dell’assicura-zione contro gli
infortuni (cfr. STF 9C_529/2010 del 24 gennaio 2011; DTF 133 V 549 consid. 6);
- nel caso
concreto, come ammesso dall’autorità intimata, trattandosi di un danno alla
salute esclusivamente di origine infortunistica e ritenuto come in relazione
all’infortunio occorso del 7 maggio 2015 l’istruttoria LAINF non sia ancora
conclusa, appare effettivamente opportuno e giustificato – pur non sussistendo
in sè, conformemente alla suevocata giurisprudenza federale, un vincolo da
parte dell’assicurazione per l’in-validità alla valutazione effettuata
dall’assicurazione contro gli infortuni – attendere l’esito degli accertamenti
già messi in atto dalla __________ (cfr. incarto LAINF nel fascicolo AI) prima
di procedere ad un definitivo giudizio in ambito AI;
- la fattispecie
necessitando di essere ulteriormente istruita nel senso sopra indicato, si
giustifica un rinvio della causa a tale uopo all’amministrazione (in
argomento cfr. DTF 137 V 210; STCA 32.2011.107 del
27 ottobre 2011, 32.2011.115 del 27 ottobre 2011) la quale, tenuto conto (anche)
delle nuove risultanze istruttorie si pronuncerà nuovamente sul diritto di RI 1
a prestazioni;
- secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009;8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
- visto l'esito della vertenza,
le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell'Ufficio AI;
- alla parte ricorrente,
patrocinata da un sindacato e vincente in causa, spetta un’indennità per
ripetibili di fr. 1'200.-- (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA, art. 30 Lptca).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§ La decisione del 26
ottobre 2015 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Le spese, per fr. 500.--, sono
poste a carico dell’Ufficio AI, che verserà all’insorgente fr. 1'200.-- (IVA
inclusa) per ripetibili.
3.- Comunicazione agli interessati
Fatti
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
Considerandi
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti