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Decisione

32.2015.175

Richiesta di rendita AI respinta poiché il grado d'invalidità non raggiunge il 40%

28 aprile 2016Italiano81 min

Source ti.ch

Fatti

i presupposti non sarebbero stati dati. Infatti, se fosse stato corretto il

calcolo del grado di invalidità eseguito dal medesimo Ufficio nel 2009, pari al

18% poi ridotto al 15%, la riqualifica avrebbe dovuto essere esclusa poiché

inferiore alla soglia di rilevanza del 20% che in base alla giurisprudenza in

materia fa scattare il diritto a provvedimenti d’integrazione.

Va qui rammentato che

nell’ambito del precedente ricorso, circa la riqualifica professionale, aveva

affermato (cfr. sentenza 32.2013.88 del 21 gennaio 2014):

" (…)

Confrontato dall’Ufficio AI con la scelta da operare, interpellato

sulle sue attitudini e interessi, l’assicurato ha indicato alcuni punti, che lo

stesso Ufficio ha estrapolato: un certo piacere nel contatto con i terzi e

l’interesse per il mondo delle automobili. Il tutto condizionato

dall’impossibilità, accertata dai medici, di svolgere lavori pesanti.

L’ufficio AI l’ha pertanto suggerito all’assicurato di

riorientarsi verso la vendita di autoveicoli. Allo stesso, che aveva un’idea da

profano del contesto, è sembrata una scelta praticabile.

E’ tuttavia subito emerso che tale apprendistato (venditore di

autoveicoli) di fatto non esiste. Per questo motivo l’Ufficio gli ha proposto,

facendogli credere che si trattava del percorso corretto, una riqualifica nella

vendita al dettaglio, e meglio venditore di pezzi di ricambio. L’assicurato ha

scoperto solo in corso di formazione, confrontandosi anche con i compagni e gli

insegnanti, che si tratta di due contesti diversi: il curriculum di venditore

di pezzi di ricambio corrisponde, nella pratica, al lavoro che comunemente

viene definito di magazziniere (nel suo caso in un garage). Più volte l’ha

fatto presente nell’ambito dei contatti con i vari Uffici, senza venire mai veramente

ascoltato. Tuttavia non se è veramente preoccupato, partendo dall’assunto che

egli era stato assicurato (o per lo meno così aveva compreso) che, riqualifica

o meno, se la nuova professione non gli avesse permesso di recuperare la

differenza di reddito, __________ e/o AI avrebbero colmato la lacuna.

Che di fatto l’assicurato si stesse riqualificando quale

magazziniere, al di là del corso seguito, era ben noto anche ai vari Uffici. Si

cita ad esempio la nota interna 13 aprile 2011 a sigla __________ ufficio __________: “E’ in corso la riformazione professionale disposta

dall’AI quale magazziniere presso la ditta __________ di __________ …”

(sottolineatura a cura di chi scrive)” (doc. I)

L’insorgente aveva inoltre

evidenziato varie anomalie che secondo lui hanno caratterizzato il suo iter

formativo. In primo luogo egli è stato formato quale venditore di auto, in

seguito, a causa di difficoltà del datore di lavoro, egli ha dovuto recarsi ad __________

e solo allora è stato introdotto nel lavoro corrispondente al curriculum per

cui doveva essere riqualificato, rendendosi conto che non si attagliava al suo

caso. In seguito, sin dall’aprile 2011, il suo stato di salute è peggiorato.

Malgrado ciò, dal 1° settembre 2011 è stato considerato completamente abile al

lavoro dalla __________, ma il 27 settembre 2011 il dr. med. __________ ha

ritenuto necessario procedere con un intervento di emiprotesi che tuttavia non

ha portato al ripristino del pagamento delle indennità da parte della __________

(cfr. sentenza 32.2013.88 del 21 gennaio 2014).

Nel ricorso 10 dicembre

2015 il ricorrente rimprovera ancora all’UAI un’ostilità nei suoi confronti,

l’amministrazione gestendo il caso in modo parziale ed insoddisfacente, e

rileva di aver potuto essere sottoposto alle perizie ordinate dal TCA solo dopo

essersi rivolto direttamente al __________. Solo dopo ulteriori interventi è

stato emesso il progetto di decisione. Per l’insorgente l’UAI non dispone della

necessaria equidistanza per esprimersi in merito al suo caso. Da cui la

necessità di far esperire una nuova perizia ortopedica e neurologica ad

un’istanza completamente indipendente, possibilmente fuori Cantone.

Nel merito, il ricorrente,

che richiama l’intero incarto AI e della __________, rammenta di aver subito un

infortunio nel marzo 1995, a 23 anni, procurandosi una serie di lesioni al

ginocchio sinistro, che hanno comportato due interventi chirurgici e varie

terapie, a cui si è potuto porre solo parziale rimedio. Nel 2006 ha subito una ricaduta comportante la riapertura del caso nel 2007 e nel maggio 2008 è stato

dichiarato totalmente inabile nella sua professione originaria di falegname.

Attualmente è ricoverato in clinica e ha subito un’artroscopia (sempre al

ginocchio sinistro).

L’insorgente contesta poi

nuovamente la riqualifica professionale che ha effettuato, aggiungendo:

" (…)

Essendogli ormai chiaro che la scelta della riqualifica

professionale in cui era stato indotto dall’UAI era sbagliata, il ricorrente

gli ha comunicato sia le sue preoccupazioni sia il peggioramento, e ciò sin

dall’aprile 2011, registrando ogni volta la reazione negativa degli

interessati. Che un peggioramento fosse intervenuto è assodato e riconosciuto

anche dalla __________, che con lettera 15 aprile 2011 ha augurato

all’assicurato “una pronta guarigione”. Di tale stato si ha poi traccia anche

nella nota interna __________ del 17 giugno 2011 a firma __________ e nel

messaggio 22 giugno 2011 dell’Ufficio AI a firma __________ alla __________. Il

20 giugno 2011 il curante del ricorrente ha prodotto agli atti il formulario di

rito, pure attestante uno stato di salute compromesso. Tuttavia, nessuno dei

due Uffici, come avrebbe dovuto, si è posto la questione a sapere non solo il

motivo del peggioramento, ma soprattutto se la riqualifica fosse adeguata per

rapporto al problema alla salute. Stringendo i denti e sovradosando gli

antidolorifici, anche poiché impaurito dall’atteggiamento della persona

preposta al suo caso presso l’UAI che lo accusava di aver approfittato della

riqualifica, il ricorrente si è sottoposto agli esami finali e li ha superati.

Sulla base di una visita medica ordinata dalla __________ (dr.med.

__________), intervenuta il 27 luglio 2011, da cui non è emerso alcun

peggioramento (inspiegabilmente!), dal 1. settembre 2011 il ricorrente è stato

pertanto considerato abile al lavoro.”

Il ricorrente

contesta poi il rapporto finale del 19 ottobre 2011, redatto in seguito al

colloquio avvenuto il 14 settembre 2011, poiché, secondo lui, pieno di

imprecisioni, tra cui quella relativa alla riqualifica dell’attività svolta.

Pure la visita presso il medico SMR, inizialmente prevista, non è mai stata

eseguita. Il 6 febbraio 2012 è stato operato ed in quei mesi l’insorgente ha

maturato la convinzione che la riqualifica proposta non fosse quella corretta. Da

allora non si è più ripreso, con un danno anche alla salute psichica.

Il ricorrente, oltre ad

evidenziare che si trova ancora una volta in clinica, essendosi sottoposto ad

un intervento di artroscopia al ginocchio sinistro, su indicazione del perito e

del dr. med. __________ di __________ per effettuare “una sorta di pulizia

di detto ginocchio”, sottolinea che con la perizia ortopedica viene

precisato che non può sollevare pesi oltre 5 kg, la deambulazione è limitata e

la prognosi è negativa e che dovrà sottoporsi ad una protesi totale al

ginocchio sinistro, non ancora effettuato perché i medici gli hanno riferito

che è troppo giovane e detto intervento che assicura un miglioramento per una

decina di anni può essere ripetuto solo due volte. Egli, di conseguenza, non

può svolgere la professione per la quale è stato riqualificato. Gli esempi

elencati dall’UAI, circa le occupazioni da lui esigibili, sono insostenibili.

Viste le limitazioni non può infatti esercitare né il venditore al commercio

presso dei garage, né vendere a un banco, né stare seduto durante tutta la

giornata in ufficio, né attivarsi come rappresentante di vendita o addirittura

trasferirsi Oltralpe come suggerito dall’UAI. L’interessato ha infatti deciso

15 anni orsono di trasferirsi dalla Svizzera tedesca al Ticino e non è

pensabile, per scelta di vita, un percorso inverso. L’insorgente afferma che la

problematica della riqualifica professionale sbagliata non è stata affrontata,

se non tramite una presa di posizione chiesta alla consulente in integrazione

professionale che ha ribadito la possibilità di collocamento del ricorrente. Il

diritto alla rendita è stato negato, ad eccezione di una serie di periodi

passati, in cui il ricorrente era ricoverato in ospedale o clinica, ulteriori

misure di riqualifica sono state negate poiché “non risultano attuabili”, la

decisione riferisce di una verifica del SMR le cui risultanze al ricorrente non

sono state indicate, la domanda di assistenza giudiziaria è stata accolta, con

preannuncio di decisione separata, che non è mai giunta. L’insorgente afferma ancora

di essere “assai provato da una fatica costante, che lo opprime da anni,

volta al riconoscimento dei suoi diritti. L’equilibrio psichico è compromesso.

Chiede che venga accertato in questa sede, ritenuto che un parere che egli

stesso potrebbe produrre verrebbe considerato di parte”. Infine

l’assicurato chiede che venga accertato che sin dall’inizio non erano dati i

presupposti per procedere ad una riqualifica professionale. Ammesso e non

concesso che detta riqualifica potesse essere intrapresa, è stata proposta una

scelta sbagliata per rapporto alla sua patologia.

1.9. Con risposta 13 gennaio 2016

l’UAI propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario,

saranno riprese in corso di motivazione (doc. VI).

1.10. Il 25 gennaio 2016

l’insorgente ha formulato la seguente richiesta di assunzione di prove:

richiamo dell’intero incarto dalla __________, teste Dr. med. __________,

medico curante che ha operato il ginocchio sinistro, teste Dr. med. __________

(perito), perizia ortopedica e neurologica a cura di specialisti designati dal

TCA, fuori Cantone (doc. VIII).

Considerandi

in ordine

2.1

L’insorgente fa

implicitamente valere una violazione del suo diritto di essere sentito,

rilevando che “la decisione si riferisce ad una verifica del SMR, le cui

risultanze al ricorrente non sono state indicate” e che “la domanda di

ammissione all’assistenza giudiziaria è stata accolta, con preannuncio di

decisione separata, che non è mai giunta” (doc. I).

Ai sensi dell'art. 29 cpv.

2.

Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza,

dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per

l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei

suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire

sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di

partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di

determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006 nella causa J. e D., H 97/04;

DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V

131.

consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza

si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181

consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).

Nel caso di specie non è

ravvisabile una violazione del diritto di essere sentito. Infatti, se è vero

che l’UAI non ha trasmesso la presa di posizione del 2 ottobre 2015 del medico

SMR, dr. med. __________ (doc. AI pag. 804-805), d’altra parte va rilevato che

nella decisione impugnata figura che il medico SMR “ha in sostanza potuto

indicare che la nuova documentazione presentata non apporta alcun elemento

medico atto a poter modificare le conclusioni alle quali l’amministrazione era

giunta”, riportando in pratica quanto affermato dal dr. med. __________

(doc. AI pag. 805: “In conclusione, le osservazioni dell’avvocato concernenti

i provvedimenti professionale, l’agire dell’UAI e l’esigibilità di un’attività

professionale nonché circa la prognosi non sono corredate di alcun documento di

carattere medico e pertanto non di competenza del servizio medico)”.

Va del resto rammentato

che una violazione del diritto di essere sentito è sanabile se l'interessato,

come in concreto, riceve la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di

ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 135 I

279.

consid. 2.6.1 pag. 285; 124 V 180 consid. 4a pag. 183).

Nel caso di specie, il TCA

dispone di un pieno potere di esame in tal senso (cfr. anche sentenza

8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio

inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento

della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).

In concreto con il ricorso

l’insorgente ha nuovamente potuto prendere posizione in merito a quanto

affermato dal medico SMR e sull’intera documentazione. Inoltre, se avesse

voluto visionare l’incarto prodotto dall’UAI, l’interessato avrebbe potuto

farne richiesta in ogni momento a questo Tribunale.

Non va poi dimenticato che

il TF ha già avuto modo di stabilire che è possibile prescindere da un rinvio

della causa all'amministrazione se, come in concreto, una simile operazione si

esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e procrastinerebbe inutilmente

il processo in contrasto con l'interesse - di pari rango del diritto di essere

sentito - della parte ad essere giudicata celermente (DTF 132 V 387 consid. 5.1

pag. 390 con riferimenti, cfr. anche sentenza 9C_937/2011 del 9 luglio 2012,

consid. 2.3).

Per quanto

concerne l’assistenza giudiziaria, va rilevato che l’amministrazione si è

espressa in merito, accogliendola ed affermando che, circa l’importo, sarebbe

stata notificata una decisione separata. Rilevato che la nota d’onorario è

stata trasmessa dalla rappresentante del ricorrente all’UAI in data 10 dicembre

2015.

(doc. AI pag. 817), al momento dell’inoltro del ricorso, di medesima data,

l’amministrazione, senza la nota d’onorario, non poteva ancora emettere la

decisione di tassazione (cfr. anche la lettera di accompagnamento del 10

dicembre 2015 della medesima rappresentante all’UAI, doc. AI pag. 816).

Anche in

questo caso non vi sono gli estremi per ritenere una violazione del diritto di

essere sentito.

Il TCA può

pertanto entrare nel merito del ricorso.

nel merito

2.2

Relativamente al diritto

applicabile, deve essere rammentato il principio secondo il quale, per quanto

concerne l’aspetto materiale, le norme applicabili sono quelle in vigore al

momento in cui i fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (DTF 130 V

445.

consid. 1.2). Ne consegue che il diritto alla rendita si esamina fino al 31

dicembre 2007 alla luce delle precedenti norme e, a partire dal 1° gennaio 2008, in conformità con le disposizioni che si sono succedute nel tempo.

Secondo l’art. 4 cpv. 1

LAI in relazione con gli art. 7 e 8 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità

al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno

alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o

infortunio.

Gli elementi fondamentali

dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla

salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio,

e la conseguente incapacità di guadagno.

Occorre quindi che il

danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,

perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G.

Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale,

Basilea e Francoforte sul Meno 1991, p. 216ss.).

Il diritto alla rendita,

secondo l’art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto, nel momento in cui

l'assicurato presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40%

(lettera a), oppure quando egli è stato per un anno e senza notevoli

interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b).

La prima lettera si

applica allorché lo stato di salute si è stabilizzato; la seconda lettera se lo

stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di evolvere verso un

miglioramento od un peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). A

partire dal 1° gennaio 2008, l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato

ha diritto ad una rendita alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di

guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere

ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione

ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA)

almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al

termine di questo anno è invalido almeno al 40%. Tuttavia, il diritto alla

rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha

rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,

ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29

cpv. 1 LAI).

Per incapacità al

lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno

alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente

esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso

d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione

anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6

LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 cpv. 1 LPGA e consiste

nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del

lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla

salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto

l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.

La nozione

d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere

giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base all'art. 16

LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art. 28a cpv. 1 LAI,

dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado d'invalidità, il reddito che

l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente

esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti

d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del

lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non

fosse diventato invalido. In altri termini, l'assicurazione svizzera per

l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno

alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o

la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raffronto dei

redditi; DTF 128 V 30; Pratique VSI 2000 pag. 84).

Nel

tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli

assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a

tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, a una mezza rendita se

sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al

40%. Per l’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio 2008, gli assicurati

hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti

di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono

invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

2.3

Se il grado d'invalidità del

beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante

sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta

proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).

Qualsiasi cambiamento

importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e,

quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17

LPGA.

La rendita può essere

oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello

stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di

guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una

modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi

pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).

Una semplice valutazione

diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,

non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372

consid. 2b e 390 consid. 1b).

Per stabilire in una

situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista

temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della

decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia

della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108).

Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima

decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262,

105.

V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, pag.

379).

Se la capacità al guadagno

dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo

si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener

conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso

perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma

anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel

tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

Circa gli effetti della

modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per

grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o

la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in

atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica

della decisione.

L’art. 88bis cpv. 2 lett.

b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno

per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne

la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento

indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato

l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

2.4

Per

costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine

di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4

pag. 261; 115 V 133

consid. 2 pag. 134; 114 V 310

consid. 3c pag. 314; 105 V 156

consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,

avuto riguardo alle indicazioni sanita-rie, valutare quali attività

professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per

stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo

di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01

e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160

consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),

bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite

da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono

a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1

pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA

ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove

definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e

perizie. In partico-lare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la

giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi

dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a

disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un

punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non

fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni

contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti

validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti

citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio

2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato

si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette

già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzia-lità. Devono piuttosto

esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come

oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per

quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione

invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i

diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).

In

merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei

servizi medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza,

dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata

in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che

la qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per

l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione

a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di

considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministra-zione nella

precedente fase non contenziosa.

In

una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il

Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza

federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di

accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità

alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr.

iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11

febbraio 2010.

L’Alta Corte è arrivata

alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una

decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM

nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione

(consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che

attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie

procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti

dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica

(consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare

dei correttivi:

(a

livello amministrativo)

-

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

-

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

-

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.

3.

),

-

rafforzamento dei diritti di partecipazione:

--

in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una

decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;

cambiamento della giurispru-denza secondo DTF 132 V 93);

--

alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione

alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.

3.4.2

; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a

livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In

caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o

il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare

una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza

secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H

355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico

dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

Infine,

il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio

standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto

si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile

2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

Infine, va ricordato che se vi sono dei

rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza

valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un

rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.5

Nel

caso di specie il 16 marzo 2012 il medico SMR, dr. med. __________,

ha esposto ed elencato le incapacità lavorative del ricorrente nella precedente

professione di falegname (o in attività pesanti) ed in attività adeguate e

leggere, confacenti allo stato di salute dell’assicurato, e meglio:

" Come falegname o attività pesante:

IL 100% dal 9 ottobre 2006 al 13

novembre 2006

IL 50% dal 14 novembre 2006 al

18.03.2007

IL 0% dal 19.03.2007 al 25 marzo

2007.

IL 50% dal 26 marzo 2007 al 4

luglio 2007

IL 100% e continua

In attività adeguata, lavori leggeri (dunque

anche d’ufficio):

IL 100% dal 9 ottobre 2006 al 13

novembre 2006

IL 50% dal 14 novembre 2006 al

18.03.2007

IL 0% dal 19.03.2007 al 25 marzo

2007.

IL 50% dal 26 marzo 2007 al 4

luglio 2007

IL 100% dal 5 luglio 2007 al 30

aprile 2008

IL 0% dal 1 maggio 2008 e

continua”

L’8 agosto 2011 l’insorgente è

stato visitato dal dr. med. __________, specialista in chirurgia ortopedica

FMH, nell’ambito della visita medica __________ della __________. Lo

specialista ha tra l’altro affermato che “la sintomatologia e i disturbi

dichiarati dall’assicurato sono sovrapponibili con quelli descritti nel

rapporto della visita di chiusura del 30.4.2008” e che “l’esame clinico

obiettivo rimane invariato rispetto alla visita del 30.4.2008 e l’esame

radiologico non mostra una progressione dell’artrosi post-traumatica”,

concludendo che “in base ai dati medici obiettivi non abbiamo segni per un

notevole peggioramento della situazione a livello del ginocchio sinistro”

(doc. LAINF 69-3).

Il 27 ottobre 2011 il dr. med.

__________, FMH chirurgia ortopedica e traumatologia, ha proposto un intervento

chirurgico di emiprotesi mediale al ginocchio sinistro con ablazione del

materiale di osteosintesi. Il 9 novembre 2011 lo specialista ha confermato la

necessità dell’intervento, effettuato il 6 febbraio 2012 (doc. LAINF 81-1).

L’UAI ha

riconosciuto una completa inabilità lavorativa dal 6 febbraio 2012 al 30 aprile

2013, ovvero tre mesi dopo la visita di chiusura della __________.

In

seguito alle sentenze 32.2013.88 del 21 gennaio 2014 e 32.2014.101 del 1°

settembre 2014 e dopo aver ordinato l’allestimento di una perizia ortopedica e

di una perizia neurologica l’UAI ha riconosciuto un’incapacità lavorativa

completa anche per il periodo successivo al 30 aprile 2013 e meglio fino al 28

febbraio 2014.

Circa

l’aspetto neurologico, l’insorgente è stato visitato il 1° dicembre 2014 dal

dr. med. __________, specialista FMH in neurologia. Nel referto di medesima

data lo specialista, descritti l’anamnesi e lo stato neurologico, ha posto la

diagnosi di gonalgie sinistre persistenti, dopo ripetuti interventi ortopedici,

senza evidenti lesioni dei tronchi nervosi alla gamba sinistra ed ha affermato

che:

" (…)

L’esame neurologico è risultato praticamente normale a parte un

deficit antalgico a livello della muscolatura della gamba sinistra, riesce

tuttavia a stare sulle punte, sui talloni, deficit sensitivo, senza

delimitazione topografica netta, dal carattere piuttosto funzionale, nessuna

sindrome lombo-vertebrale, né segni radicolari irritativi o tantomeno

deficitari ai membri inferiori. Normale la conduzione motoria sia del nervo

perroneo (SPE) sinistro, che del nervo tibiale posteriore sinistro, con

attività elettromiografica normale nei muscoli esaminati alla gamba sinistra.

Non posso quindi confermare la presenza di danni neurologici consecutivi ai

traumi al ginocchio sinistro e ai vari interventi subiti a livello dello

stesso.

Non posso escludere, che inizialmente l’Assicurato abbia avuto una

problematica a livello delle logge muscolari, ma attualmente non se ne

riscontrano le conseguenze.

Per quel che concerne la capacità lavorativa: dal punto di vista

strettamente neurologico l’Assicurato non presenta un’incapacità lavorativa, la

problematica è di competenza puramente ortopedica.” (doc. AI pag. 702)

Con complemento del

12.

dicembre 2014 il dr. med. __________ ha confermato la sua valutazione

aggiungendo, circa lo stato neurologico, che “a parte la problematica del

membro inferiore sinistro, è risultato normale, nessuna sindrome

lombo-vertebrale, né cervico-vertebrale, nessun segno di lateralizzazione, di

ipertensione intracranica, porta occhiali da lettura, senza altri problemi

visivi, non ha mai accusato malesseri particolari” (doc. AI pag. 717).

L’aspetto ortopedico è

invece stato valutato dal dr. med. __________, FMH ortopedia e traumatologia,

che ha visitato il ricorrente in data 5 novembre 2014 e nel referto di medesima

data, dopo aver descritto l’anamnesi famigliare e patologica, le dichiarazioni

del paziente e l’esame obiettivo ha posto la diagnosi di gonalgia diffusa in

esiti di protesi monocompartimentale al ginocchio sinistro. Lo specialista ha

affermato:

" (…)

Considerando la diagnosi supposta di una gonalgia che persiste

dopo la posa di una protesi mono compartimentale e considerando le indagini

strumentali che il paziente ha eseguito nel corso del tempo e i trattamenti

riabilitativi che il paziente nel corso degli anni ha eseguito, alla visione

delle radiografie che ho a disposizione eseguite nel corso del tempo e l’ultima

in febbraio 2014, si osserva un buon posizionamento della protesi che non

presenta segni di riassorbimento per quanto riguarda la componente femorale e

tibiale, o eventuali mal posizionamento delle stesse. In virtù di questo porrei

l’attenzione su una condizione che non è stata ancora valutata, considerando la

tipologia del dolore ed il presentarsi di tale dolore, quindi l’esclusione

eventuale di una persistenza di uno stato infettivo a livello osseo che

varrebbe la pena considerare e che nel corso del tempo potrebbe essere passata

in secondo piano. Per tale motivo varrebbe la pena eseguire una valutazione

strumentale con un esame di scintigrafia con leucociti più marcati più una

scintigrafia al Tecnezio 99 al fine di valutare la presenza o meno di uno

scollamento, accompagnati da esami ematocriti con indici infiammatori (vedi

PCR, procalcitonina).” (doc. AI pag. 697)

Il dr. med. __________ ha

poi affermato che l’insorgente è inabile al lavoro al 100% per l’attività

abituale, mentre potrebbe svolgere un’attività adeguata che non sovraccarichi

il ginocchio sinistro, che mantenga uno stato di riposo, per esempio in

posizione seduta con un carico 0.

Il 5 dicembre 2014 il

medico SMR, dr. med. __________ ha chiesto ulteriori precisazioni al perito

(doc. AI 234) ed ha informato la __________ che non sarebbe stato effettuato

l’esame prospettato dal dr. med. __________, poiché non ha ripercussioni

immediate sulla capacità lavorativa ma piuttosto sull’iter terapeutico (doc. AI

235).

Il 17 marzo 2015

l’insorgente è nuovamente stato visitato dal dr. med. __________, il quale dopo

aver descritto gli esami eseguiti, ha affermato:

" (…)

La capacità di lavoro nell’attività abituale del paziente in

ambito dei distretti indagati oggi non ha alcuna eventuale riduzione sulla

capacità lavorativa stessa e questo in ambito della colonna vertebrale indagata

e degli altri distretti indagati e, per quanto riguarda tali distretti, non

vedrei un rendimento globalmente ridotto nell’arco dell’intera giornata

lavorativa e quindi il paziente ha una capacità totale ed appieno. Vedo invece

una capacità lavorativa residua in ambito specifico dei distretti indagati oggi

un rendimento pieno. Facendo riferimento alla capacità di lavoro in una

attività adeguata sempre nella specifica dei distretti indagati oggi, non vi

sono problematiche particolari perché questo non presenta dei limiti: la

dismetria che è stata riscontrata oggi infatti ha eventualmente iper-caricato

il ginocchio sinistro è questo veniva già segnalato nella perizia

precedentemente inviataVi. Non vi sono quindi dei limiti particolari se non

legati ad un eventuale limite di carico che però non è ascrivibile ad oggi.”

(doc. AI, pag. 731)

Il medico SMR, il 31 marzo

2015, posta la diagnosi principale con influsso sulla capacità lavorativa di

gonalgie persistenti a sinistra dopo ripetuti interventi ortopedici, senza

evidenti lesioni dei tronchi nervosi alla gamba sinistra, ricostruzione del

legamento crociato anteriore e meniscectomia mediale selettiva (1993),

gonartrosi mediale a sinistra, osteotomia valgizzante (2007), asportazione del

materiale da osteosintesi e posa di protesi monocompartimentale al ginocchio

sinistro (6 febbraio 2012), l’ulteriore diagnosi con influsso sulla capacità

lavorativa di gonartrosi vara a destra e la diagnosi senza influsso sulla

capacità lavorativa di dismetria dell’arto inferiore destro di 7-8 mm rispetto

al sinistro, alluce valgo bilaterale, tabagismo, obesità ha confermato la completa

incapacità lavorativa nella precedente professione di falegname dal 9 ottobre

2006.

al 13 novembre 2006, un’incapacità lavorativa del 50% dal 14 novembre 2006

al 18 marzo 2007, un’incapacità lavorativa dello 0% dal 19 marzo 2007 al 25

marzo 2007, un’incapacità lavorativa del 50% dal 26 marzo 2007 al 4 luglio 2007

e un’incapacità lavorativa totale dal 5 luglio 2007 ed ha accertato le seguenti

incapacità lavorative in un’attività leggera e confacente al suo stato di

salute, con carico massimo di 5 kg, e meglio per un’attività sedentaria e

leggera, con deambulazione limitata in tragitti brevi, dove deve evitare di

salire e scendere ripetutamente le scale e di portare pesi:

100% dal 9 ottobre 2006 al

13.

novembre 2006, 50% dal 14 novembre 2006 al 18 marzo 2007, 0% dal 19 marzo

2007.

al 25 marzo 2007, 50% dal 26 marzo 2007 al 4 luglio 2007, 100% dal 5

luglio 2007 al 30 aprile 2008, 0% dal 1° maggio 2008 al 9 febbraio 2012, 100%

dal 10 febbraio 2012 al 30 novembre 2013, 0% dal 1° dicembre 2013 (doc. AI pag.

734), conformemente a quanto stabilito anche dalla __________ sulla base del

referto del 6 novembre 2013 del dr. med. __________ (doc. __________ pag. 495).

Alla luce di quanto sopra,

questo Tribunale non ha alcun motivo per scostarsi dalle perizie effettuate

dall’amministrazione e che sono conformi alle condizioni poste dalla

giurisprudenza per conferire loro piena forza probatoria (cfr. consid. 2.4). I

periti, che hanno visitato il ricorrente, si sono infatti fondati su tutti gli

atti medici messi loro a disposizione, hanno effettuato esami supplementari e

si sono espressi su tutti i mali di cui si lamenta l’assicurato. Dopo aver

descritto l’anamnesi ed aver posto le diagnosi, si sono espressi sulla capacità

lavorativa del ricorrente, motivando le loro conclusioni.

L’insorgente, che chiede

l’allestimento di una perizia bidisciplinare ortopedica e neurologica fuori

Cantone, non apporta tuttavia elementi medici oggettivi atti a sovvertire le

convincenti conclusioni degli specialisti, dr. med. __________ e __________, ma

si limita a trasmettere una foto, a suo dire attuale, del suo ginocchio,

affermando di essere ricoverato in clinica dopo essersi sottoposto ad un

intervento di artroscopia al ginocchio, su indicazione del perito e del suo

medico curante, dr. med. __________, al fine di effettuare ”una sorta di

pulizia di detto ginocchio” (doc. I). Egli non ha trasmesso alcun documento

medico poiché ritiene che eventuali referti da lui prodotti sarebbero

considerati pareri di parte con tutti i limiti che tali mezzi di prova

costituiscono.

A torto. Infatti, se è

vero che che la procedura dinanzi al Tribunale delle assicurazioni sociali è retta

dal principio inquisitorio ed il Tribunale accerta d'ufficio,

con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le

prove necessarie e le apprezza liberamente (cfr. art. 61 LPGA), d’altra

parte questo principio non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato

nell'obbligo delle parti di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992

pag. 113; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in: Basler Juristische

Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira,

Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, in:

Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz, in: Luzerner Rechtsseminar 1986,

Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5 segg.). Questo obbligo

comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si

avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente

richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati:

in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze

dell'assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg.

158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; Beati in: Relazioni tra diritto civile e

assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg).

L'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti,

correlato dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque privo d'efficacia

il principio secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da

un fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata

prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la legge non disponga

altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui

asserita deve fornirne la prova.

In concreto l’insorgente, se avesse voluto contestare nel merito

le perizie ordinate dall’UAI, avrebbe dovuto produrre documentazione medica

atta a perlomeno sollevare dubbi circa la loro fedefacenza.

Infatti, in una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009,

pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice

delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti

allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a

condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito

della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo

l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei

diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli

assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei

medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra

questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le

certificazioni dei medici curanti (cfr. anche la sentenza 8C_698/2015 del 6

gennaio 2016, consid. 2.2). Inoltre in una sentenza 9C_816/2014 del 17 dicembre

2015.

il TF ha confermato la pronunzia del 20 ottobre 2014 di questo Tribunale

che si è scostato dalla perizia del SAM e si è fondato sulle valutazioni del

medico curante. L’alta Corte ha affermato, al consid. 5.2:

" (…)

L'Ufficio ricorrente sottolinea come una perizia

effettuata su mandato dell'amministrazione sia di regola da preferire a quella

del medico curante. È vero che, secondo l'esperienza comune, il medico curante

tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio

paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce a quest'ultimo (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353). Tuttavia,

come indicato dal Tribunale cantonale, questa circostanza non è di per sé

sufficiente per privare un referto di parte di qualsiasi carattere probatorio.

Infatti, per valutare un rapporto medico, è determinante che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse, che sia

stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione

del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben

motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di

prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio,

quale perizia o rapporto (DTF 125 V 351 consid. 3a pag. 352; 122 V 157 consid. 1c pag. 160). Ora, le

argomentazioni sviluppate dall'UAI, di carattere generale sulla presunta

superiorità di una perizia amministrativa su una perizia di parte, non sono

atte a rendere arbitrario l'apprezzamento del Tribunale cantonale in merito al

grado di capacità lavorativa residua dell'assicurata in attività confacenti

allo stato di salute. Lo stesso si può dire per l'insorgenza dell'aggravamento

dello stato di salute dell'interessata che, a mente dei giudici cantonali, può

essere fatta risalire al ricovero dal 21 febbraio all'8 marzo 2012 presso la

clinica E.________ per i noti problemi psichiatrici. L'UAI critica la

valutazione del Tribunale cantonale per il motivo che questo rapporto non si

pronuncia sull'incapacità di lavoro dell'interessata. Questa censura è

infondata in quanto si tratta di un rapporto riassuntivo redatto a fine

soggiorno che non aveva per compito di esaminare la capacità lavorativa residua

dell'interessata.

Alla luce di quanto precede, si poteva pertanto -

senza arbitrio e senza violare il diritto di essere sentito dell'assicurato -

prescindere dal disporre ulteriori accertamenti e in particolare rinunciare a

una perizia medico-giudiziaria come richiesto dall'UAI in via subordinata (v.

anche DTF 135 V 465).”

In concreto tuttavia

l’insorgente si limita a chiedere una nuova perizia, senza produrre alcunché,

se non una foto del suo ginocchio. Ciò non è manifestamente sufficiente per

mettere in dubbio le conclusioni peritali in ambito neurologico ed ortopedico.

Non vi sono neppure gli

estremi per procedere con una perizia psichiatrica. Come già indicato nella

sentenza 32.2013.88 del 21 gennaio 2014 di rinvio, in assenza di qualsiasi

certificato medico che attesti la presenza di una patologia psichica

invalidante, non si giustifica l’allestimento di un referto specialistico.

Quanto alla richiesta di

far allestire una perizia fuori Cantone poiché l’UAI avrebbe avuto

atteggiamenti ostili nei suoi confronti, va qui evidenziato che conformemente

alla giurisprudenza (ripresa in STFA I 429/04 del 13 aprile 2006, consid. 2.4),

per i periti valgono di principio gli stessi motivi di astensione e di

ricusazione previsti per i giudici (DTF 120 V 364 consid. 3a).

Di conseguenza, un perito

dev'essere considerato parziale in presenza di circostanze atte a fare

diffidare della sua imparzialità. La parzialità è uno stato interiore

difficilmente dimostrabile. Per ricusare un perito non è pertanto necessario

provare che egli sia effettivamente parziale. È sufficiente l'esistenza di

elementi che permettano di motivare l'apparente parzialità e il rischio di

prevenzione. Nel valutare l'apparenza di parzialità e l'importanza di tali

circostanze non ci si può tuttavia basare sulle sensazioni di una parte. La

sfiducia nel perito deve piuttosto apparire fondata da un profilo oggettivo (DTF

125.

V 353 seg. consid. 3b/ee, 123 V 176 consid. 3d; VSI 2001 p. 109 seg.

consid. 3b/ee; RAMI 1999 no. U 332 pag. 193 consid. 2a/bb con riferimenti).

Poco importa dunque che certi atteggiamenti di un magistrato o di un perito

possano essere avvertiti dal ricusante come espressioni di parzialità. Decisivo

è chiarire se tali impressioni soggettive appaiano anche oggettivamente fondate

(DTF 116 Ia 137 consid. 2a e 2b). Considerata la rilevanza che rivestono i

rapporti medici nel diritto delle assicurazioni sociali, l'imparzialità del

perito deve essere valutata con rigore (DTF 123 V 176 consid. 3d, 120 V 364

consid. 3).

Sempre conformemente alla giurisprudenza (esposta nella citata

STFA I 429/04, consid. 2.5), semplici dissapori tra il giudice,

rispettivamente il perito, e una parte non giustificano una ricusa del

magistrato, rispettivamente del perito, a meno che denotino una riconoscibile

prevenzione (RDAT 1976 pag. 62). Per legittimare una ricusa non basta nemmeno

un'antipatia, ancorché dichiarata, ma occorre un'avversione marcata, grave e

profonda (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire,

vol. I, n. 4.2 all'art. 23 OG). L'avversione non può inoltre risalire troppo in

là nel tempo (Alfred Bühler, Erwartungen des Richters an den Sachverständigen,

in: PJA 1999 pag. 570).

Ora,

a prescindere dalla circostanza che l’insorgente non ha contestato, entro i

termini assegnati, la nomina dei dr. med. __________ e __________,

l’interessato non fa neppure valere motivi oggettivi che potrebbero fare in

qualche modo ritenere che gli specialisti sarebbero stati parziali. Come visto,

semplici dissapori o una semplice antipatia, in concreto neppure presenti, non

sono atti a mettere in dubbio l’imparzialità dei periti.

Neppure

può essere riscontrata un’ostilità particolare da parte dei funzionari

dell’UAI. Non è infatti sufficiente che i medesimi funzionari

dell’amministrazione si siano già espressi precedentemente, ritenuto che detta

evenienza non basta per mettere in dubbio la parzialità dei periti, dei

consulenti e/o degli altri funzionari e di concludere che ciò non permetta loro

di prestare l’opera secondo scienza e coscienza e con perfetta imparzialità attenendosi

al compito che è stato loro affidato (cfr. circa la ricusa, respinta, di un

perito designato per un perizia in ambito AI e che aveva già eseguito una

perizia in ambito LAINF, la sentenza 32.2012.59 del 5 giugno 2012). Infatti un

intero tribunale (e di conseguenza i periti e i consulenti del SAM [cfr. DTF

120.

V 364 consid. 3]), non può essere ricusato per il semplice motivo che, in

un procedimento anteriore, ha deciso a sfavore dell'attuale ricorrente (cfr. DTF

114.

Ia 278 consid. 1).

Alla

luce di tutto quanto sopra esposto questo Tribunale deve concludere che quanto

accertato dai periti incaricati dall’UAI e confermato dal medico SMR, dr. med. __________,

va tutelato.

A proposito del medico SMR

non va del resto dimenticato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i

servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le

condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità

funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA -

di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e

senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per

gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurati-ve, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla

base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in

SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

In

queste condizioni le richieste del ricorrente di far allestire una perizia neurologica,

ortopedica e psichiatrica, se possibile fuori Cantone, di sentire il perito dr.

med. __________, nonché il curante, dr. med. __________ vanno respinte.

Circa il richiamo

dell’incarto AI e della __________, va rilevato che con la risposta di causa

l’UAI ha prodotto l’intero incarto, comprendente gli atti dell’assicuratore

contro gli infortuni. Del resto l’insorgente non fa valere la presenza di altri

atti che non sarebbero stati presi in considerazione (cfr. H 258/03 del 14

aprile 2005, nonché sentenza 32.2014.97 del 18 maggio 2015, consid. 2.5).

Va qui rammentato che

conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare

d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11

gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223

consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale

modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124.

V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Va infine qui sottolineato

che se, successivamente all’emissione della decisione impugnata del 9 novembre

2015, l’insorgente ritiene che vi sia stato un peggioramento del suo stato di

salute, può inoltrare una nuova domanda di prestazioni.

2.6

Il ricorrente contesta la

riqualifica professionale cui è stato sottoposto, facendo valere una serie di

disguidi che sarebbero occorsi e che avrebbero peggiorato la sua patologia al

ginocchio.

Va in primo luogo rilevato

che laddove l’insorgente sostiene che non avrebbe avuto diritto ad una

riformazione professionale poiché il suo grado d’invalidità sarebbe stato

inferiore al 20%, la sua censura va respinta. Innanzitutto avrebbe dovuto

opporsi d’acchito alla riformazione professionale. Invece, dopo che l’UAI aveva

deciso di non far intraprendere all’interessato alcuna riqualifica, è lo stesso

ricorrente ad aver chiesto per iscritto di poter beneficiare di questa

opportunità (doc. AI pag. 127, pag. 136 e pag. 145).

Del resto, la circostanza

che l’interessato ha potuto seguire una riformazione professionale grazie alla

quale ha conseguito un diploma di impiegato del commercio al dettaglio AFC,

sottoponendosi agli esami finali e superandoli, consentendogli in questo modo

di recuperare una capacità di guadagno, è semmai un vantaggio spendibile sul

mercato del lavoro.

L’interessato sostiene

tuttavia di essere stato formato come “venditore di auto” (cfr. ricorso

del 25 aprile 2013, doc. AI pag. 411) ciò che corrisponderebbe all’attività di

magazziniere e non di impiegato di commercio.

A torto.

Infatti, come emerge dalla

presa di posizione dell’8 gennaio 2013 della consulente in integrazione dell’UAI,

l’attività di riqualifica svolta dall’interessato nel periodo di riformazione

corrisponde proprio a quella di impiegato del commercio al dettaglio AFC:

" (…)

Impiegato del commercio al dettaglio AFC:

Gli impiegati del commercio al dettaglio lavorano in

negozi. Sono a disposizione della clientela per servirla e consigliarla negli

acquisti, provvedono agli acquisti, provvedono all’acquisizione delle merci e

alla relativa gestione.

Le principali mansioni degli impiegati del commercio

al dettaglio sono: gestione delle merci / vendita e servizio alla clientela /

lavori amministrativi.

L’attività degli impiegati del commercio al

dettaglio varia a dipendenza dell’opzione scelta:

consulenza oppure gestione

delle merci. La scelta dell’opzione avviene già al momento della firma del

contratto di tirocinio.

Per quanto riguarda l’impiegato del commercio al

dettaglio svolto in un garage non vi è l’opzione di consulenza quale scelta di

formazione in quanto i giovani che iniziano la formazione non hanno ancora la

patente dell’auto. Per tale motivo vi è l’opzione gestioni delle merci. Questa

scelta è stata definita dai responsabili della Formazione nel Commercio al

dettaglio in Svizzera.

Gestione merci significa che la persona si occupa

dei pezzi di ricambio per quanto riguarda l’ordinazione e la vendita (gestione

entrata – uscite: etichettare la merce, ecc.).

Durante il percorso scolastico, viene trattato sia

la parte della consulenza sia la parte della gestione delle merci. Le persone

che hanno scelto l’opzione consulenza, durante l’ultimo semestre dell’ultimo

anno, effettueranno delle lezioni in più in questa tematica mentre chi ha

scelto l’opzione gestione delle merci farà più ore in questo ambito.

Durante l’esame pratico finale viene valutato sia la

parte della consulenza sia la parte della gestione delle merci (verrà valutato

maggiormente la parte opzionale).

La persona, avendo il diploma di impiegato al

dettaglio, ha comunque sia conoscenze nel ramo della consulenza sia nella

gestione merce.

Ricapitolando

Denominazione professione: impiegato del commercio

al dettaglio AFC (possibilità di scegliere opzione consulenza o gestione delle

merci).

Ramo di formazione e di esame: in questo caso

gestore pezzi di ricambio (ramo di formazione e di esame definito dalla

Formazione nel Commercio al dettaglio in Svizzera).

Si rammenta che qualsiasi sia il ramo scelto (si

veda lista allegata A) il diploma ottenuto è quello di impiegato del commercio

al dettaglio AFC (si veda allegato B)!

Titolo ottenuto: attestato federale di capacità

(AFC) come impiegato del commercio al dettaglio.

Al termine della formazione la persona riceve

l’attestato federale di capacità come Impiegato del commercio al dettaglio AFC

e lo può utilizzare nei vari ambiti ossia: costruzione e abitazione, servizi,

alimentari, ecc..

Si rammenta inoltre che tutte queste informazioni

vengono ripetute all’inizio della formazione scolastica.

Impiegato in logistica AFC

Gli impiegati in logistica sono professionisti

specializzati nel campo dell’approvvigionamento, del trasporto e dello

stoccaggio dei materiali e dei prodotti.

Ogni prodotto, dall’arrivo in magazzino o nel

deposito, fino alla partenza, al trasporto e alla distribuzione, presuppone

varie operazioni svolte dagli impiegati in logistica, qui di seguito elencate:

- ricezione merci,

- trasporto,

- immagazzinamento,

- distribuzione – spedizione

Nell’esercizio della loro professione sono attenti

al rispetto dell’ambiente, della salute e della sicurezza evitano di causare

inutili rifiuti, sanno maneggiare e smaltire sostanze pericolose, prevenire gli

infortuni, mantenere puliti locali e attrezzature.

Si nota quindi la differenza nelle due professioni”

(cfr. doc. AI pag. 423/424)

La consulente in

integrazione dell’UAI ha poi descritto nel dettaglio, alle pag. da 2 a 5 della

presa di posizione dell’8 febbraio 2013, il percorso effettuato dal ricorrente,

ha spiegato diffusamente le ragioni per le quali la riformazione seguita dall’assicurato

è stata conclusa con successo tramite l’ottenimento di un diploma di impiegato

di commercio al dettaglio ed ha evidenziato tutti gli sforzi messi in atto

dall’UAI per permettere all’insorgente di terminare la formazione, con la

ricerca di un datore di lavoro idoneo (doc. AI pag. 425-426).

Lo stesso insorgente il 20

marzo 2010 aveva del resto chiesto informazioni indicando che stava svolgendo

una “riqualifica professionale del commercio al dettaglio” (cfr. doc. AI

pag. 196 e doc. AI pag. da 423 a 428).

Infine, circa l’asserito

peggioramento dello stato di salute nel corso della riqualifica professionale

va rilevato come la questione è stata sottoposta al medico SMR, dr. med. __________,

che il 29 agosto 2011 ha valutato la fattispecie e rilevato che “non

sussiste un significativo peggioramento del quadro clinico come neppure dello

stato funzionale che appaiono sovrapponibili a quelli del 2008. L’assicurato è

sempre considerato abile al lavoro in misura massima possibile come impiegato

di commercio al dettaglio” (doc. AI pag. 258).

Alla luce di quanto sopra

non vi sono pertanto motivi per ritenere che l’interessato abbia dovuto subire

una riqualifica professionale “sbagliata” per rapporto alla sua

patologia.

Considerato che

l’insorgente, oltre ai periodi, non contestati, per i quali la prestazione gli

è già stata riconosciuta (3/4 di rendita dal 1° ottobre 2007 al 31 dicembre

2007, rendita intera dal 1° gennaio 2008 al 31 luglio 2008 e dal 1° febbraio

2012.

al 28 febbraio 2014), chiede di essere messo al beneficio di una rendita

intera dal 1° agosto 2008 al 30 (recte: 31) gennaio 2012 e dal 1° marzo 2013

(recte: 2014; doc. I e A; tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute

dal 1° dicembre 2013 quando la __________ ha cessato il versamento di ogni

prestazione) resta da esaminare, applicando l’abituale raffronto dei redditi,

se l’interessato ha diritto ad una rendita dal 1° agosto 2008 e/o dal 1° marzo

2014.

2.7

L’insorgente non sembra censurare

esplicitamente il calcolo effettuato dall’UAI. Ritenuto tuttavia che, perlomeno

indirettamente, rimanda al ricorso del 25 aprile 2013, dove il calcolo del

grado d’invalidità era stato contestato, questo TCA analizzerà anche questo

aspetto.

2.7.1

Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona

assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire

quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio

dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di

verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1

pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev'essere determinato il più

concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la

persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso

adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V

222.

consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere

conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda

simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile

il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità,

si farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid.

3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza

di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona

assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale,

continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U

400.

pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale

va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe

intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere

concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La

mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti

che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la

partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina

citata).

Un

salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che

lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi

pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base

a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).

Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto

che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare

la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali

adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,

ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).

In una sentenza

I 696/01 del 4 aprile 2002 al consid. 3b)aa) e seguenti il

TF ha dovuto giudicare il caso di un garagista indipendente che contestava

l’ammontare del reddito da valido preso in considerazione dal Tribunale

cantonale e dall’amministrazione. Sulla base del

reddito registrato nel conto individuale, entrambe le autorità avevano ritenuto

che l’interessato avrebbe potuto conseguire un reddito massimo di fr. 20'000 (”Verwaltung

und Vorinstanz gehen gestützt auf die Einträge im IK des Beschwerdeführers

davon aus, dass dieser im Gesundheitsfall höchstens ein Einkommen in der Höhe

von Fr. 20'000.- erzielen würde. In der Tat ist den betreffenden Einträgen zu

entnehmen, dass der damals selbstständigerwerbende Garagist Einkünfte von

jährlich höchstens Fr. 16'300.- (1986/87) und Fr. 16'500.- (1994/95) sowie Fr.

15'300.- (1996/97) erzielt habe. So besehen ist es nicht zu beanstanden, wenn

Verwaltung und Vorinstanz das Valideneinkommen auf Fr. 20'000.- festgelegt

haben, wobei die Gründe, warum der Beschwerdeführer nicht ein höheres Einkommen

verabgabt hat, keiner näheren Erörterung bedürfen“).

Per l’Alta Corte tuttavia

la circostanza che il ricorrente durante numerosi anni ha esercitato

un’attività indipendente conseguendo redditi inusualmente bassi, che neppure

permettevano un’esistenza dignitosa, non è di per sé decisiva per la fissazione

del reddito da valido (“bb) Verwaltung und Vorinstanz übersehen nun aber den

folgenden entscheidenden Punkt: Dass der Versicherte in der Vergangenheit einen

Einmannbetrieb führte und sich in diesem Rahmen während Jahren mit unüblich

tiefen, kaum existenzsichernden Erwerbseinkommen begnügte, ist für die

Festlegung des Valideneinkommens als solchen nicht entscheidend.“).

Ciò,

perché il reddito da valido di soli fr. 20'000 poteva essere imputato

all’allora ricorrente solo se sulla base di elementi concreti si poteva

concludere che quale persona sana e completamente abile al lavoro si sarebbe

accontentata di un guadagno marginale (“Denn das Valideneinkommen ist nicht

eine vergangene, sondern eine hypothetische Grösse. Ein Valideneinkommen von bloss Fr. 20'000.- kann dem

Beschwerdeführer daher nur dann angerechnet werden, wenn auf Grund der

konkreten Verhältnisse seines Einzelfalles anzunehmen ist, dass er sich auch

als gesunder, voll leistungsfähiger Berufsmann mit einer solchen Randexistenz

begnügen würde.“). Nel caso

che il TF era stato chiamato a giudicare sulla base degli atti non era tuttavia

possibile concludere in tal senso (“Gerade dies kann nach Lage der Akten im

Falle des Beschwerdeführers nicht gesagt werden”) ed ha preso in

considerazione quale reddito da valido quello di un meccanico qualificato

figurante nelle usuali tabelle RSS poiché occorreva ritenere che l’interessato,

se non fosse divenuto invalido, avrebbe abbandonato la sua attività

indipendente.

In una sentenza 8C_611/2007

del 23 aprile 2008, a proposito del reddito da valido di un consulente

assicurativo che aveva conosciuto delle forti variazioni annuali del proprio salario

il TF non ha censurato la presa in considerazione, da parte dell’autorità

inferiore, della media del reddito conseguito dall’assicurato negli ultimi tre

anni (“Wegen starker Lohnschwankungen von Jahr zu Jahr stellte das

kantonale Gericht zur Bemessung des Valideneinkommens auf den

Durchschnittsverdienst der letzten drei Jahre vor Eintritt des

Gesundheitsschadens ab. Als Bezugsgrösse wählte es die im Individuellen Konto

der gemeldenten beitragspflichtigen Einkommen (Art. 30ter Abs. 1 AHVG und Art. 135

ff. AHVV) ausgewiesenen, vom Arbeitgeber bestätigten Lohnsummen“), ma ha

rinviato la causa all’autorità inferiore per una determinazione più precisa del

salario percepito dopo ulteriori accertamenti in ambito fiscale. In sostanza

l’Alta Corte ha stabilito che se da una parte il reddito da valido può, di

principio, essere evinto dalle registrazioni figuranti nel conto individuale

della persona assicurata, a quest’ultima non può essere impedito di comprovare

che il reddito ivi registrato non corrisponde a quello effettivamente

conseguito.

Con sentenza 8C_626/2011 del

29.

marzo 2012, in un caso di un assicurato attivo quale indipendente

nell’ambito della pulizia, il cui reddito è variato notevolmente nel corso

degli anni, il TF, dopo aver rammentato il contenuto della sopra citata

sentenza I 696/01 del 4 aprile 2002, ha affermato che nel preciso caso di specie,

alla luce delle notevoli variazioni del reddito, non andava presa in

considerazione la media degli introiti degli ultimi tre anni, ma degli ultimi 12.

Con

sentenza 9C_751/2011 del 30 aprile 2012, il TF ha giudicato il caso di

un’assicurata che aveva percepito nel corso dell’ultimo anno in cui ha svolto

un’attività dipendente (1999), prima di avere problemi di salute, un reddito

nettamente superiore rispetto a quello conseguito negli anni precedenti. L’Alta

Corte ha tutelato la decisione dei giudici cantonali che avevano preso in

considerazione, quale reddito da valido, la media degli ultimi 3 anni (dal 1997

al 1999; cfr. consid. 4.1: “[…] Il ressort en effet des constatations de la juridiction cantonale

que l'intimée a obtenu en 1999 un revenu nettement plus élevé que ceux réalisés

les années précédentes, alors qu'elle a travaillé auprès du même employeur

jusqu'à la fin de cette année-là. Ainsi, son salaire avait évolué de la manière

suivante: 49'140 fr. (1995), 54'833 fr. (1996), 57'486 fr. (1997), 56'110 fr.

(1998) et 69'651 fr. (1999). Dans un tel cas, lorsque le dernier salaire obtenu

par l'assuré avant la survenance de l'invalidité est nettement plus élevé que

les revenus obtenus jusqu'alors, il ne peut servir de référence pour le revenu

sans invalidité que s'il est établi, selon la vraisemblance prépondérante, que

l'assuré aurait continué à réaliser un tel salaire (arrêt 9C_5/2009 du 16

juillet 2009 consid. 2.3, in SVR 2009 IV n° 58 p. 181). L'intimée ne fait

valoir aucun argument qui permettrait de considérer qu'elle aurait continué à

gagner un salaire ayant subi une augmentation majeure par rapport à celles

accordées les années précédentes et d'établir que cette majoration n'était pas

due, comme on peut le penser, à la fin des rapports de travail. La juridiction

cantonale était donc en droit de ne pas se référer uniquement au dernier

salaire obtenu en 1999, mais de déterminer le revenu sans invalidité à l'aide

d'une moyenne des salaires obtenus dans les trois années précédentes.“).

Con sentenza

9C_5/2009 del 16 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 58, pag. 181, il TF

ha stabilito che se l’ultimo salario conseguito prima del danno alla salute è

notevolmente superiore alla media, va preso in considerazione quale reddito da

valido solo se può essere stabilito, secondo il principio della verosimiglianza

preponderante, che l’assicurato avrebbe continuato a conseguirlo (cfr. anche

sentenza 8C_671/2010 del 25 febbraio 2011, consid. 4.5.1).

2.7.2

In concreto, nel precedente ricorso

del 25 aprile 2013 (doc. I, inc. 32.2013.88) l’insorgente aveva affermato da

una parte che “è stato considerato un salario di fr. 65'893.- con specifico

riferimento e rimando al salario __________” e non di fr. 7'000.- come da

lui chiesto e dall’altro che la __________, ancora in sede di decisione 4

aprile 2013 nel calcolo dell’indennità per la menomazione dell’integrità, ha utilizzato

quale reddito di riferimento fr. 97'200.-.

Va subito rilevato che il

salario di fr. 97'200 utilizzato dalla __________ non corrisponde a quello

conseguito dall’interessato nella sua ultima professione, bensì all’importo

massimo del guadagno che viene preso in considerazione per il calcolo

dell’indennità per la menomazione dell’integrità (cfr. art. 25 LAINF e 22 e 36

OAINF) e che nel 2016 ammonta a fr. 148'200 (art. 22 cpv. 1 OAINF). Esso non

corrisponde di conseguenza al salario da valido.

Nel caso di specie dagli

atti emerge che nel corso del primo incontro tra la consulente in integrazione

e il ricorrente, avvenuto il 12 settembre 2008, quest’ultimo è stato

interpellato circa il reddito conseguito negli ultimi anni (doc. AI, pag. 117).

L’insorgente ha affermato che in qualità di gerente della __________ non

percepiva un salario regolare mensile, ma prelevava al bisogno e secondo

l’incasso. Egli ha inoltre rilevato che “teneva una contabilità ma non

ufficiale (non ha niente di cartaceo). All’inizio aveva anche un contabile (…).

La contabilità non è mai stata completata. L’azienda è stata aperta a settembre

2005.

e ad ottobre 2006 è subentrato il danno alla salute. La ditta è fallita il

__________2007 (recte: __________; cfr. doc. AI pag. 114). L’A. dichiara che

per il primo anno contabile aveva definito un reddito mensile pari a Fr.

3'500.- e poi sarebbe aumentato a Fr. 7’000” (doc. AI, pag. 117).

Successivamente l’assicurato ha trasmesso le buste paga degli anni 2004/2005,

da cui risulta nel 2004 un’attività per la __________ per un salario lordo

mensile di fr. 4'730 (cfr. doc. AI pag. 101 e seguenti) e nel 2005 un salario

lordo inferiore ai fr. 4'000 al mese per un’attività esercitata per la __________

(doc. AI pag. 108 e seguenti). Dagli accertamenti svolti dall’UAI è inoltre

emerso che per il 2005 ed il 2006 l’interessato non ha presentato alcuna

dichiarazione fiscale ed è stato tassato d’ufficio, nel 2006 sulla base di un

reddito di fr. 45'000 (nel 2005 fr. 40'000, doc. AI, pag. 78, nel 2004 fr.

51’985). Per il 2007 nella dichiarazione dei salari è stato esposto un reddito

mensile di fr. 7'000 (annuo di fr. 91'000) che la Cassa di compensazione ha ritenuto

per la fissazione dei contributi sociali. Da parte sua la __________ per il

calcolo delle indennità giornaliere ha preso in considerazione un reddito di

fr. 3'500, come dichiarato nella notifica di infortunio della __________ di

proprietà del ricorrente (doc. AI, pag. 118). L’UAI, ha quindi rilevato che “risulta

arduo stabilire il reddito da valido in quanto la ditta __________ è stata

attiva per un piccolo periodo (meno di tre anni) è dunque difficile definire

quale evoluzione avrebbe avuto tale attività / azienda” ed ha deciso di

verificare i redditi conseguiti (tassazioni) da alcune ditte nello stesso

settore / ramo della ditta __________ (falegnameria e montaggio tende; cfr.

doc. AI pag. 119). Il 5 dicembre 2008 l’UAI ha stabilito che i redditi lordi

conseguiti nel 2006 da artigiani attivi quali indipendenti o in seno alla

propria Sagl, nell’ambito di lavori di falegnameria, rispettivamente montaggio

tende da sole, lamelle, principalmente in zona __________, __________, ammonta

in media a fr. 64'944.

Alla luce della

giurisprudenza riportata al consid. 2.7.1, l’agire dell’amministrazione va

tutelato. Ritenuta la difficoltà a stabilire con precisione il reddito che

l’interessato, secondo il principio della verosimiglianza preponderante,

avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, rilevata l’assenza di

dati fiscali, accertato che negli ultimi anni aveva lavorato dapprima come

dipendente per numerose ditte conseguendo redditi mensili lordi inferiori ai

fr. 5'000 mensili (2004-2005) ed in seguito, dal 1° novembre 2005, quale

dipendente della propria società a garanzia limitata quando ha conseguito inizialmente

un reddito di fr. 3'500 e poi nel 2007 di fr. 7'000 al mese ed essendo

quest’ultimo salario particolarmente elevato, anche perché conseguito quando

l’insorgente era già inabile, perlomeno parzialmente, al lavoro (l’infortunio è

avvenuto il 2 ottobre 2006; cfr. doc. __________ pag. 16 e 20), è a giusta

ragione che l’UAI ha fatto capo ai redditi percepiti da artigiani indipendenti

o titolari di ditte che esercitavano un’attività nel ramo della falegnameria rispettivamente

montaggio tende da sole e lamelle (cfr. anche sentenza I 696/01 del 4 aprile

2002.

dove è stato fatto riferimento alle tabelle RSS).

Ne segue che il reddito da

valido del ricorrente ammonta a fr. 64'944 nel 2006 (doc. AI pag. 121 e doc. AI

119), che aggiornato al 2008 raggiunge fr. 67’303 ed al 2014, anno di

soppressione definitiva della rendita, fr. 71'580 (2007: + 1,6%; 2008: + 2%;

2009: + 2,1%; 2010: + 0,8%; 2011: + 1%; 2012: + 0,8%; 2013: 0,7%; 2014: +

0,8%).

2.7.3

Circa

il salario da invalido, l’insorgente, viste le limitazioni accertate dai periti

e dal medico SMR, contesta di poter svolgere l’attività di impiegato del

commercio al dettaglio AFC.

Anche

se si volesse ritenere, per pura ipotesi di lavoro, che l’interessato, come

invece emerge dalla ricerca approfondita effettuata dalla consulente in

integrazione (doc. AI pag. 760), non sarebbe in grado di svolgere l’attività

appresa di impiegato di commercio al dettaglio AFC, ciò, come si vedrà di

seguito, non modificherebbe comunque l’esito del ricorso. L’assicurato può

infatti in ogni caso esercitare quelle attività non qualificate, semplici e

ripetitive quale operaio generico (attività di imballaggio, etichettatura),

aiuto ufficio, ecc. (cfr. anche sentenza 32.2011.143 del 21

novembre 2011; cfr. per analogia sentenze 9C_673/2009 del 14 aprile 2010

consid. 6.2,9C_753/2008 del 26 ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00 del 28

ottobre 2003 consid. 3.3). All’assicurato può essere richiesto di sfruttare la

sua residua capacità lavorativa in quei settori d’attività accessibili a

lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive, che non

richiedono una preparazione professionale specifica ma possono essere

esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve

periodo di rodaggio. Va qui rilevato che specialmente nell’ambito industriale,

ma anche nel settore delle prestazioni di servizio, vi sono, in effetti, delle

attività di mera sorveglianza, fisicamente assai leggere, che possono essere

svolte sia in posizione seduta che in piedi (per esempio attività d’incasso,

d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo, ecc.) con la possibilità

anche di variare frequentemente la postura (cfr. sentenza 32.2013.75 del 28

gennaio 2014 e sentenza 32.2011.143 del 21 novembre 2011).

Occorre

ricordare che il concetto d’invalidità è riferito ad un mercato del lavoro

equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una

parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra,

un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di

lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire

se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e

conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita. In

particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora

le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta

da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo

in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin

dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (STF 8C_248/2014 del 29 agosto

2014.

consid. 2; DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989

pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c).

Va

altresì sottolineato che il consulente in integrazione

professionale, sulla scorta delle indicazioni e limitazioni mediche,

valuta quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili. Spetta

essenzialmente al consulente professionale, che meglio di chiunque altro è in

grado di emettere una valutazione a proposito delle attività economiche

entranti in linea di conto nonostante il danno alla salute e l'età (STF

9C_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5; STF 9C_949/ 2010 del 5 luglio 2011;

RtiD II-2008 pag. 274 consid. 4.3), e non al medico, avuto riguardo alle

indicazioni e limitazioni mediche, valutare quali attività professionali siano

concretamente ipotizzabili (STF 9C_986/2010 dell'8 novembre 2011 consid. 3.5,9C_13/2007 del 31 marzo 2008 consid. 3; vedi anche Meyer,

Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des

Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 348).

Secondo la

giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione

rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti

sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera

attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TF ha in

particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale

e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e

sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b;

STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).

Occorre

inoltre ricordare che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un

elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e

giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al

massimo le sue capacità di guadagno (DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240

pag. 96; SVR 1995 UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale

impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è reperibile in

concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale,

considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né l’assicurazione

per l’invalidità né quella contro gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF

110.

V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).

Il

TF ed il TCA hanno già avuto modo di confermare la possibilità di svolgere

attività leggere in maniera completa per persone che presentavano limitazioni

importanti.

In

una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato

completamente abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico,

comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a

causa di un "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare

all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il

gomito flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere.

Ipersensibilità nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di

innervazione del nervo ascellare", il medico di fiducia

dell'assicuratore aveva ritenuto "… limitato nelle attività lavorative

che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra della vita,

scostato al tronco, così come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di

utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi

possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo

fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al

tronco" (cfr. STCA succitata, consid. 2.6.).

È

pure stato dichiarato in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento

completo, un’attività adeguata, nella quale venga ingaggiata prevalentemente la

mano destra in mansioni non gravose per il polso, con la mano controlaterale a

svolgere una funzione ausiliaria, un assicurato, cuoco di professione, che

soffriva - a livello dell’estremità superiore sinistra – di una sindrome

dolorosa e da risparmio cronica con deficit funzionali, in presenza di una

lieve artrosi dell’articolazione radio-ulnare distale, di una modica artrosi

dell’articolazione radio-carpale nonché di una neuropatia del mediano e - a

destra – di una leggera sindrome dolorosa e da inattività con una lieve artrosi

dell’articolazione radio-ulnare distale, un’incipiente artrosi

dell’articolazione radio-carpale ed una lieve neuropatia del mediano (cfr. STCA

35.2004.38

del 3 marzo 2005).

È

poi stato ritenuto completamente abile in attività leggere, da svolgere

all’altezza del banco implicanti unicamente la manipolazione di oggetti

leggeri, un assicurato, di professione muratore, che soffriva di una sindrome

da attrito sottoacromiale ad entrambe le spalle, persistente malgrado le

operazioni eseguite nel frattempo (riparazione cuffia dei rotatori,

acromioplastica a livello della due spalle; STFA I 356/04 del 12 maggio 2005,

consid. 2.2 e 3.1).

Con

un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006, consid. 5.2.3, il TFA ha

considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di

sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco

nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un

assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra

con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei

rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e

infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del

tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di

una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale: spalla

congelata post-traumatica).

In

concreto questo Tribunale ritiene che anche nel caso di specie nel mercato

generale del lavoro esistano delle occupazioni, essenzialmente di controllo e

di sorveglianza, che il ricorrente, nonostante i disturbi che lo interessano,

sarebbe in grado di esercitare in maniera completa, senza la necessità di

provvedimenti professionali (cfr. anche sentenza 8C_709/2008 del 3 aprile 2009

consid. 2.2 e seguenti, cfr. sentenza 32.2014.21 dell’11 febbraio 2015).

2.7.4

Per

quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

L’Alta

Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di

indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla

tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita

dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella

TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV

nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Nel 2008 il

reddito da invalido per attività semplici e ripetitive, per gli uomini,

ammontava a fr. 59'978.88 per l'intero anno (cfr. STCA 32.2010.364

del 17 febbraio 2011 e 32.2012.293 del 3 ottobre 2013).

Per quanto concerne il

2014, anno di eventuale ripristino del diritto alla rendita, dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2012 (cfr., a quest'ultimo proposito

la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 destinata a pubblicazione, in

particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2012

skill level (NOGA08, RSS 2012 pag. 35; salario mensile lordo [valore centrale]

secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; cfr. sentenza

9C_632/2015 del 4 aprile 2016 destinata a pubblicazione), emerge che il salario lordo mediamente

percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di

competenze; cfr. sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 destinata a

pubblicazione, consid. 2.5.7) di 40

ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle

condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347

segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di Fr. 62'520.- (Fr. 5'210.- x 12 mesi).

Adattando all'evoluzione dei

salari nominali questo dato fino al 2014 (DTF 126 V 81 consid. 7a; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA

36.2008.148

del 12 dicembre 2008; STCA

del 13 febbraio 2006, 36.2005.55), si ottiene un salario di Fr.

63'442,12 (Fr. 62'520.- :

101,7 x 103,2; cfr. Tabella B10.4 pubblicata in: La Vie économique, 3/4-2015,

pag. 90 e Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, Uomini, 2011-2014,

pubblicata dall'Ufficio federale di statistica; cfr. la sentenza

8C_671/2013 del 20 febbraio 2014, consid. 4.2).

Questi dati si riferiscono,

però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.

Riportando queste cifre su un

orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2014

(cfr. per questo aspetto, STFA I

203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche sentenza U 8/07 del

20.

febbraio 2008 e la tabella B9.2 pubblicata in: La Vie économique, 3/4-2015, pag.

88.

e la Tabella sulla durata normale del lavoro nelle aziende secondo la

divisione economica, in ore per settimana, pubblicata dall'Ufficio federale di

statistica), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un uomo ammonta a Fr. 66'138,41 (Fr.

63'442,12 : 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è

già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico.

L’Alta

Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del

salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità

suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a

pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che

l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido

motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi

dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

Con

sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del

salario statistico tramite l’utilizzo di multipli di 5, il TF ha affermato:

"

5.4

Contrariamente al potere di

apprezzamento del Tribunale federale, quello dell’autorità giudiziaria di primo

grado non è per contro limitato alla violazione del diritto (compreso l’eccesso

e l’abuso del potere di apprezzamento), ma si estende ugualmente all’esame di

adeguatezza della decisione amministrativa (“Angemessenheits-kontrolle”). In

tale contesto l’esame verte sulla questione di sapere se un’altra soluzione non

sarebbe stata più opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto,

dall’autorità nell’ambito del proprio potere di apprezzamento e pur nel

rispetto dei principi generali del diritto. A tal proposito, il giudice delle

assicurazioni sociali non può, senza valido motivo, sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell’assicurazione; deve piuttosto fondarsi

su circostanze tali da fare apparire il proprio apprezzamento come quello

maggiormente appropriato (DTF 126 V 75 consid. 6 pag. 81; DTF 137 V 71 consid.

5.2

pag. 73 seg.).

5.5

La decisione del Tribunale cantonale di

distanziarsi dalla deduzione operata dall’UAI a titolo di circostanze

particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un

eccesso nell’esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido

motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi

il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni

dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare – a causa

dell’ininfluenza del calcolo per l’esito della valutazione – il giudizio

dell’istanza precedente. L’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe

invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente

concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria

(cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversi-cherung [IVG], in:

Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). (…)"

Nel

caso di specie l’UAI ha ridotto il salario d’invalido del 7%, ossia una

percentuale non più applicabile in seguito alla sentenza 9C_179/2013 del 26

agosto 2013 (per una critica all’operato dell’amministrazione che si ostina ad

applicare percentuali diverse dal multiplo di 5, cfr. sentenza 32.2015.28 del 9

novembre 2015, consid. 2.8). In concreto va di conseguenza applicata una

riduzione del 10%.

Per il 2008, raffrontando

il reddito da valido di fr. 67'303 con il salario da invalido di fr. 59'979,

ridotto del 10% a fr. 53'981, si ottiene un grado d’invalidità del 20% che non

dà diritto ad alcuna rendita.

Nel 2014, raffrontando il

reddito da valido di fr. 71’580 con quello da invalido di fr. 66’138, ridotto

del 10% a fr. 59’524, si ottiene un grado d’invalidità, arrotondato (DTF 130 V 121), del 17%, che non dà

diritto ad alcuna rendita.

Ne segue che il ricorso

deve essere respinto, mentre la decisione impugnata merita conferma.

2.8

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della vertenza,

le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico dell’assicurato.

Quest’ultimo chiede

tuttavia di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il

gratuito patrocinio.

Ai sensi dell’art. 61

lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il

diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente

può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale disposto mantiene il principio

che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si

esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa

indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG Kommentar,

Zurigo, Basilea, Ginevra 2009, ad art. 61, n. 102, pag. 788).

I presupposti (cumulativi)

per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al

vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 102s) – sono in principio

dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è

necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito

positivo ( DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).

Il diritto all’assistenza

giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal pagamento delle tasse di

giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in cui necessario - il

diritto al gratuito patrocinio (DTF 121 I 60 consid. 2a con

riferimenti; cfr. art. 29 cpv. 3 Cost. fed.; Müller, Grundrechte in der

Schweiz, 1999, p. 544).

In

concreto, dal certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria emerge

che l’insorgente è in assistenza (doc. V/Bis).

In tali circostanze

l’indigenza deve essere ammessa.

Considerato che

l’interessato non dispone delle necessarie conoscenze giuridiche, per cui l'intervento

di un legale appare senz'altro giustificato e che le argomentazioni non erano

palesemente destituite di esito favorevole, il TCA ritiene che nella

fattispecie siano soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione

dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, riservato l'eventuale

obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell’insorgente dovesse in

futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; sentenza 32.2011.202 del 16

maggio 2012; STFA del 15 luglio 2003, I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio

2002, U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V

301, consid. 6).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso é respinto.

2. L’istanza tendente alla

concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è accolta.

Di conseguenza RI 1 è

ammesso al gratuito patrocinio dell’avv. RA 1.

3. Le

spese, per complessivi fr. 500.--, sono a carico del ricorrente. A seguito

della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte

dallo Stato.

4. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti