32.2015.175
Richiesta di rendita AI respinta poiché il grado d'invalidità non raggiunge il 40%
28 aprile 2016Italiano81 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2015.175
cs
Lugano
28 aprile 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 dicembre 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 9 novembre 2015 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato il __________ 1972,
ha inoltrato, il 4 febbraio 2008, una domanda tendente all’ottenimento di prestazioni
dell’AI.
1.2. Dal 1° settembre 2009 al 31
agosto 2011 l’interessato ha seguito una riformazione professionale presso la
ditta __________ di __________, nel corso della quale ha ottenuto le relative
indennità giornaliere.
Con progetto di decisione
del 20 marzo 2012, l’UAI ha stabilito che “considerando la media dei periodi
d’incapacità lavorativa dopo la carenza dell’anno di attesa, ovvero dal
01.10.2007, lei ha diritto a ¾ di rendita (grado AI 67%). Dal 01.01.2008,
ovvero tre mesi dopo l’assegnazione, ha diritto ad una rendita intera (grado AI
100%) limitata al 31.07.2008, ovvero tre mesi dopo il miglioramento dello stato
di salute (01.05.2008 + 3 mesi conformemente all’art. 88a OAI) e dal momento
che il grado AI è unicamente del 15%.” (doc. AI 119-3).
Il 25 marzo 2013 l’UAI ha
emesso la decisione tramite la quale ha aggiunto che dal “01.02.2012 ha
nuovamente diritto ad una rendita intera (grado AI 100%) limitata al
30.04.2013, ovvero tre mesi dopo la visita medica di chiusura della __________
e dal momento che il grado AI è pressoché nullo” (doc. AI 146-3).
1.3. Con sentenza 32.2013.88 del
21 gennaio 2014 il TCA, preso atto della richiesta di rinvio formulata dall’UAI
per allestire una perizia neurologica, ha parzialmente accolto ai sensi dei
considerandi il ricorso inoltrato da RI 1, rappresentato dall’avv. RA 1, contro
la predetta decisione, annullandola “tranne per quanto concerne il diritto a
¾ di rendita dal 1° ottobre 2007 al 31 dicembre 2007 e alla rendita intera dal
1° gennaio 2008 al 31 luglio 2008 e dal 1° febbraio 2012 al 30 aprile 2013”
e rinviando l’incarto all’UAI per ulteriori accertamenti.
Il TCA ha stabilito
in particolare:
" (…)
L’UAI, al quale devono già essere retrocessi gli atti per la
perizia neurologica, dovrà quindi acquisire la documentazione medica della __________
ancora mancante e solo allora potrà stabilire se sia necessario o meno
procedere anche con una perizia ortopedica.
(…)
In queste condizioni, le altre contestazioni, in
particolare quelle in merito alla riqualifica professionale e alla valutazione
economica, ritenuta la necessità di ulteriori accertamenti medici, non vanno
ancora esaminate, ritenuto che l’interessato potrà semmai riproporle, nella
misura in cui sono ricevibili, nell’ambito delle osservazioni al nuovo progetto
di decisione e nell’eventuale ricorso che potrà nuovamente inoltrare a questo
Tribunale, nei tempi e modi previsti dalla legge, contro la nuova decisione
formale che l’UAI dovrà emettere. (…)”
1.4. Con decisione del 10 giugno
2014 l’UAI, dopo aver effettuato ulteriori accertamenti, ha stabilito che lo
stato di salute dell’insorgente è rimasto invariato rispetto alle valutazioni
mediche effettuate in precedenza ed ha confermato la decisione del 25 marzo
2013.
1.5. RI 1, sempre rappresentato
dall’avv. RI 1, è insorto al TCA anche contro la predetta decisione.
1.6. Con decreto 32.2014.101 del
1° settembre 2014 il TCA ha stralciato la causa dai ruoli e omologato la
transazione tra le parti, nel senso di rinviare nuovamente gli atti all’UAI per
l’allestimento, dopo l’acquisizione di tutti gli atti più recenti della __________,
di una perizia ortopedica e neurologica.
1.7. Dopo aver fatto allestire una
perizia ortopedica ad opera del dr. med. __________ del 5 novembre 2014 e del
17 marzo 2015 e neurologica ad opera del dr. med. __________ del 1° dicembre
2014 e complemento del 12 dicembre 2014 ed aver sottoposto la fattispecie al servizio
di integrazione professionale, con decisione del 9 novembre 2015 (doc. A),
preavvisata dal progetto del 24 agosto 2015 (doc. AI 262), l’UAI ha
riconosciuto ¾ di rendita dal 1° ottobre 2007 al 31 dicembre 2007, una rendita
intera dal 1° gennaio 2008 al 31 luglio 2008 e dal 1° febbraio 2012 al 28
febbraio 2014, ritenuto che successivamente il grado d’invalidità del
ricorrente è del 2%.
1.8. RI 1, rappresentato dall’avv.
RA 1 è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendone l’annullamento
ed il riconoscimento di una rendita intera “dal 1° agosto 2008 al 30 gennaio
2012, rispettivamente dal 1. marzo 2013 in poi” e domandando di essere
posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il gratuito patrocinio (doc.
I).
In primo luogo
l’insorgente, che si lamenta del lungo tempo trascorso dall’inoltro della
domanda di prestazioni nel 2008, solleva nuovamente la censura secondo la quale
vi sarebbe stata una scelta sbagliata della riqualifica professionale
suggeritagli dall’UAI. A questo proposito rileva che non solo sarebbe stato
indotto in errore dall’UAI nel seguire una riqualifica inadeguata, ma anche che
Fatti
i presupposti non sarebbero stati dati. Infatti, se fosse stato corretto il
calcolo del grado di invalidità eseguito dal medesimo Ufficio nel 2009, pari al
18% poi ridotto al 15%, la riqualifica avrebbe dovuto essere esclusa poiché
inferiore alla soglia di rilevanza del 20% che in base alla giurisprudenza in
materia fa scattare il diritto a provvedimenti d’integrazione.
Va qui rammentato che
nell’ambito del precedente ricorso, circa la riqualifica professionale, aveva
affermato (cfr. sentenza 32.2013.88 del 21 gennaio 2014):
" (…)
Confrontato dall’Ufficio AI con la scelta da operare, interpellato
sulle sue attitudini e interessi, l’assicurato ha indicato alcuni punti, che lo
stesso Ufficio ha estrapolato: un certo piacere nel contatto con i terzi e
l’interesse per il mondo delle automobili. Il tutto condizionato
dall’impossibilità, accertata dai medici, di svolgere lavori pesanti.
L’ufficio AI l’ha pertanto suggerito all’assicurato di
riorientarsi verso la vendita di autoveicoli. Allo stesso, che aveva un’idea da
profano del contesto, è sembrata una scelta praticabile.
E’ tuttavia subito emerso che tale apprendistato (venditore di
autoveicoli) di fatto non esiste. Per questo motivo l’Ufficio gli ha proposto,
facendogli credere che si trattava del percorso corretto, una riqualifica nella
vendita al dettaglio, e meglio venditore di pezzi di ricambio. L’assicurato ha
scoperto solo in corso di formazione, confrontandosi anche con i compagni e gli
insegnanti, che si tratta di due contesti diversi: il curriculum di venditore
di pezzi di ricambio corrisponde, nella pratica, al lavoro che comunemente
viene definito di magazziniere (nel suo caso in un garage). Più volte l’ha
fatto presente nell’ambito dei contatti con i vari Uffici, senza venire mai veramente
ascoltato. Tuttavia non se è veramente preoccupato, partendo dall’assunto che
egli era stato assicurato (o per lo meno così aveva compreso) che, riqualifica
o meno, se la nuova professione non gli avesse permesso di recuperare la
differenza di reddito, __________ e/o AI avrebbero colmato la lacuna.
Che di fatto l’assicurato si stesse riqualificando quale
magazziniere, al di là del corso seguito, era ben noto anche ai vari Uffici. Si
cita ad esempio la nota interna 13 aprile 2011 a sigla __________ ufficio __________: “E’ in corso la riformazione professionale disposta
dall’AI quale magazziniere presso la ditta __________ di __________ …”
(sottolineatura a cura di chi scrive)” (doc. I)
L’insorgente aveva inoltre
evidenziato varie anomalie che secondo lui hanno caratterizzato il suo iter
formativo. In primo luogo egli è stato formato quale venditore di auto, in
seguito, a causa di difficoltà del datore di lavoro, egli ha dovuto recarsi ad __________
e solo allora è stato introdotto nel lavoro corrispondente al curriculum per
cui doveva essere riqualificato, rendendosi conto che non si attagliava al suo
caso. In seguito, sin dall’aprile 2011, il suo stato di salute è peggiorato.
Malgrado ciò, dal 1° settembre 2011 è stato considerato completamente abile al
lavoro dalla __________, ma il 27 settembre 2011 il dr. med. __________ ha
ritenuto necessario procedere con un intervento di emiprotesi che tuttavia non
ha portato al ripristino del pagamento delle indennità da parte della __________
(cfr. sentenza 32.2013.88 del 21 gennaio 2014).
Nel ricorso 10 dicembre
2015 il ricorrente rimprovera ancora all’UAI un’ostilità nei suoi confronti,
l’amministrazione gestendo il caso in modo parziale ed insoddisfacente, e
rileva di aver potuto essere sottoposto alle perizie ordinate dal TCA solo dopo
essersi rivolto direttamente al __________. Solo dopo ulteriori interventi è
stato emesso il progetto di decisione. Per l’insorgente l’UAI non dispone della
necessaria equidistanza per esprimersi in merito al suo caso. Da cui la
necessità di far esperire una nuova perizia ortopedica e neurologica ad
un’istanza completamente indipendente, possibilmente fuori Cantone.
Nel merito, il ricorrente,
che richiama l’intero incarto AI e della __________, rammenta di aver subito un
infortunio nel marzo 1995, a 23 anni, procurandosi una serie di lesioni al
ginocchio sinistro, che hanno comportato due interventi chirurgici e varie
terapie, a cui si è potuto porre solo parziale rimedio. Nel 2006 ha subito una ricaduta comportante la riapertura del caso nel 2007 e nel maggio 2008 è stato
dichiarato totalmente inabile nella sua professione originaria di falegname.
Attualmente è ricoverato in clinica e ha subito un’artroscopia (sempre al
ginocchio sinistro).
L’insorgente contesta poi
nuovamente la riqualifica professionale che ha effettuato, aggiungendo:
" (…)
Essendogli ormai chiaro che la scelta della riqualifica
professionale in cui era stato indotto dall’UAI era sbagliata, il ricorrente
gli ha comunicato sia le sue preoccupazioni sia il peggioramento, e ciò sin
dall’aprile 2011, registrando ogni volta la reazione negativa degli
interessati. Che un peggioramento fosse intervenuto è assodato e riconosciuto
anche dalla __________, che con lettera 15 aprile 2011 ha augurato
all’assicurato “una pronta guarigione”. Di tale stato si ha poi traccia anche
nella nota interna __________ del 17 giugno 2011 a firma __________ e nel
messaggio 22 giugno 2011 dell’Ufficio AI a firma __________ alla __________. Il
20 giugno 2011 il curante del ricorrente ha prodotto agli atti il formulario di
rito, pure attestante uno stato di salute compromesso. Tuttavia, nessuno dei
due Uffici, come avrebbe dovuto, si è posto la questione a sapere non solo il
motivo del peggioramento, ma soprattutto se la riqualifica fosse adeguata per
rapporto al problema alla salute. Stringendo i denti e sovradosando gli
antidolorifici, anche poiché impaurito dall’atteggiamento della persona
preposta al suo caso presso l’UAI che lo accusava di aver approfittato della
riqualifica, il ricorrente si è sottoposto agli esami finali e li ha superati.
Sulla base di una visita medica ordinata dalla __________ (dr.med.
__________), intervenuta il 27 luglio 2011, da cui non è emerso alcun
peggioramento (inspiegabilmente!), dal 1. settembre 2011 il ricorrente è stato
pertanto considerato abile al lavoro.”
Il ricorrente
contesta poi il rapporto finale del 19 ottobre 2011, redatto in seguito al
colloquio avvenuto il 14 settembre 2011, poiché, secondo lui, pieno di
imprecisioni, tra cui quella relativa alla riqualifica dell’attività svolta.
Pure la visita presso il medico SMR, inizialmente prevista, non è mai stata
eseguita. Il 6 febbraio 2012 è stato operato ed in quei mesi l’insorgente ha
maturato la convinzione che la riqualifica proposta non fosse quella corretta. Da
allora non si è più ripreso, con un danno anche alla salute psichica.
Il ricorrente, oltre ad
evidenziare che si trova ancora una volta in clinica, essendosi sottoposto ad
un intervento di artroscopia al ginocchio sinistro, su indicazione del perito e
del dr. med. __________ di __________ per effettuare “una sorta di pulizia
di detto ginocchio”, sottolinea che con la perizia ortopedica viene
precisato che non può sollevare pesi oltre 5 kg, la deambulazione è limitata e
la prognosi è negativa e che dovrà sottoporsi ad una protesi totale al
ginocchio sinistro, non ancora effettuato perché i medici gli hanno riferito
che è troppo giovane e detto intervento che assicura un miglioramento per una
decina di anni può essere ripetuto solo due volte. Egli, di conseguenza, non
può svolgere la professione per la quale è stato riqualificato. Gli esempi
elencati dall’UAI, circa le occupazioni da lui esigibili, sono insostenibili.
Viste le limitazioni non può infatti esercitare né il venditore al commercio
presso dei garage, né vendere a un banco, né stare seduto durante tutta la
giornata in ufficio, né attivarsi come rappresentante di vendita o addirittura
trasferirsi Oltralpe come suggerito dall’UAI. L’interessato ha infatti deciso
15 anni orsono di trasferirsi dalla Svizzera tedesca al Ticino e non è
pensabile, per scelta di vita, un percorso inverso. L’insorgente afferma che la
problematica della riqualifica professionale sbagliata non è stata affrontata,
se non tramite una presa di posizione chiesta alla consulente in integrazione
professionale che ha ribadito la possibilità di collocamento del ricorrente. Il
diritto alla rendita è stato negato, ad eccezione di una serie di periodi
passati, in cui il ricorrente era ricoverato in ospedale o clinica, ulteriori
misure di riqualifica sono state negate poiché “non risultano attuabili”, la
decisione riferisce di una verifica del SMR le cui risultanze al ricorrente non
sono state indicate, la domanda di assistenza giudiziaria è stata accolta, con
preannuncio di decisione separata, che non è mai giunta. L’insorgente afferma ancora
di essere “assai provato da una fatica costante, che lo opprime da anni,
volta al riconoscimento dei suoi diritti. L’equilibrio psichico è compromesso.
Chiede che venga accertato in questa sede, ritenuto che un parere che egli
stesso potrebbe produrre verrebbe considerato di parte”. Infine
l’assicurato chiede che venga accertato che sin dall’inizio non erano dati i
presupposti per procedere ad una riqualifica professionale. Ammesso e non
concesso che detta riqualifica potesse essere intrapresa, è stata proposta una
scelta sbagliata per rapporto alla sua patologia.
1.9. Con risposta 13 gennaio 2016
l’UAI propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove necessario,
saranno riprese in corso di motivazione (doc. VI).
1.10. Il 25 gennaio 2016
l’insorgente ha formulato la seguente richiesta di assunzione di prove:
richiamo dell’intero incarto dalla __________, teste Dr. med. __________,
medico curante che ha operato il ginocchio sinistro, teste Dr. med. __________
(perito), perizia ortopedica e neurologica a cura di specialisti designati dal
TCA, fuori Cantone (doc. VIII).
Considerandi
in ordine
2.1
L’insorgente fa
implicitamente valere una violazione del suo diritto di essere sentito,
rilevando che “la decisione si riferisce ad una verifica del SMR, le cui
risultanze al ricorrente non sono state indicate” e che “la domanda di
ammissione all’assistenza giudiziaria è stata accolta, con preannuncio di
decisione separata, che non è mai giunta” (doc. I).
Ai sensi dell'art. 29 cpv.
2.
Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza,
dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per
l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei
suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire
sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di
partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di
determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006 nella causa J. e D., H 97/04;
DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V
131.
consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza
si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181
consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate).
Nel caso di specie non è
ravvisabile una violazione del diritto di essere sentito. Infatti, se è vero
che l’UAI non ha trasmesso la presa di posizione del 2 ottobre 2015 del medico
SMR, dr. med. __________ (doc. AI pag. 804-805), d’altra parte va rilevato che
nella decisione impugnata figura che il medico SMR “ha in sostanza potuto
indicare che la nuova documentazione presentata non apporta alcun elemento
medico atto a poter modificare le conclusioni alle quali l’amministrazione era
giunta”, riportando in pratica quanto affermato dal dr. med. __________
(doc. AI pag. 805: “In conclusione, le osservazioni dell’avvocato concernenti
i provvedimenti professionale, l’agire dell’UAI e l’esigibilità di un’attività
professionale nonché circa la prognosi non sono corredate di alcun documento di
carattere medico e pertanto non di competenza del servizio medico)”.
Va del resto rammentato
che una violazione del diritto di essere sentito è sanabile se l'interessato,
come in concreto, riceve la possibilità di esprimersi dinanzi a un'autorità di
ricorso che gode del pieno potere di esame sui fatti e sul diritto (DTF 135 I
279.
consid. 2.6.1 pag. 285; 124 V 180 consid. 4a pag. 183).
Nel caso di specie, il TCA
dispone di un pieno potere di esame in tal senso (cfr. anche sentenza
8C_923/2011 del 28 giugno 2012, consid. 2.3) e, in applicazione del principio
inquisitorio, può assumere le prove che ritiene necessarie per il chiarimento
della fattispecie (art. 61 lett. c LPGA).
In concreto con il ricorso
l’insorgente ha nuovamente potuto prendere posizione in merito a quanto
affermato dal medico SMR e sull’intera documentazione. Inoltre, se avesse
voluto visionare l’incarto prodotto dall’UAI, l’interessato avrebbe potuto
farne richiesta in ogni momento a questo Tribunale.
Non va poi dimenticato che
il TF ha già avuto modo di stabilire che è possibile prescindere da un rinvio
della causa all'amministrazione se, come in concreto, una simile operazione si
esaurirebbe in uno sterile esercizio procedurale e procrastinerebbe inutilmente
il processo in contrasto con l'interesse - di pari rango del diritto di essere
sentito - della parte ad essere giudicata celermente (DTF 132 V 387 consid. 5.1
pag. 390 con riferimenti, cfr. anche sentenza 9C_937/2011 del 9 luglio 2012,
consid. 2.3).
Per quanto
concerne l’assistenza giudiziaria, va rilevato che l’amministrazione si è
espressa in merito, accogliendola ed affermando che, circa l’importo, sarebbe
stata notificata una decisione separata. Rilevato che la nota d’onorario è
stata trasmessa dalla rappresentante del ricorrente all’UAI in data 10 dicembre
2015.
(doc. AI pag. 817), al momento dell’inoltro del ricorso, di medesima data,
l’amministrazione, senza la nota d’onorario, non poteva ancora emettere la
decisione di tassazione (cfr. anche la lettera di accompagnamento del 10
dicembre 2015 della medesima rappresentante all’UAI, doc. AI pag. 816).
Anche in
questo caso non vi sono gli estremi per ritenere una violazione del diritto di
essere sentito.
Il TCA può
pertanto entrare nel merito del ricorso.
nel merito
2.2
Relativamente al diritto
applicabile, deve essere rammentato il principio secondo il quale, per quanto
concerne l’aspetto materiale, le norme applicabili sono quelle in vigore al
momento in cui i fatti giuridicamente rilevanti si sono verificati (DTF 130 V
445.
consid. 1.2). Ne consegue che il diritto alla rendita si esamina fino al 31
dicembre 2007 alla luce delle precedenti norme e, a partire dal 1° gennaio 2008, in conformità con le disposizioni che si sono succedute nel tempo.
Secondo l’art. 4 cpv. 1
LAI in relazione con gli art. 7 e 8 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità
al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno
alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio.
Gli elementi fondamentali
dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla
salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio,
e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre quindi che il
danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno,
perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (G.
Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale,
Basilea e Francoforte sul Meno 1991, p. 216ss.).
Il diritto alla rendita,
secondo l’art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto, nel momento in cui
l'assicurato presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40%
(lettera a), oppure quando egli è stato per un anno e senza notevoli
interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b).
La prima lettera si
applica allorché lo stato di salute si è stabilizzato; la seconda lettera se lo
stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di evolvere verso un
miglioramento od un peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21 consid. 2b). A
partire dal 1° gennaio 2008, l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato
ha diritto ad una rendita alle seguenti condizioni: a. la sua capacità di
guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può essere
ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti d'integrazione
ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro (art. 6 LPGA)
almeno del 40% in media durante un anno senza notevole interruzione; e c. al
termine di questo anno è invalido almeno al 40%. Tuttavia, il diritto alla
rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in cui l'assicurato ha
rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all'art. 29 cpv. 1 LPGA,
ma al più presto a partire dal mese seguente il compimento dei 18 anni (art. 29
cpv. 1 LAI).
Per incapacità al
lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale, derivante da un danno
alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un lavoro ragionevolmente
esigibile nella professione o nel campo di attività abituale. In caso
d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese in considerazione
anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo d'attività (art. 6
LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 cpv. 1 LPGA e consiste
nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del
lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
La nozione
d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di carattere
giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base all'art. 16
LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art. 28a cpv. 1 LAI,
dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado d'invalidità, il reddito che
l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività ragionevolmente
esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione di provvedimenti
d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del mercato del
lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto ottenere se non
fosse diventato invalido. In altri termini, l'assicurazione svizzera per
l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva da un danno
alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non la malattia o
la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del raffronto dei
redditi; DTF 128 V 30; Pratique VSI 2000 pag. 84).
Nel
tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli
assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a
tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, a una mezza rendita se
sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al
40%. Per l’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio 2008, gli assicurati
hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti
di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
2.3
Se il grado d'invalidità del
beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante
sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi cambiamento
importante delle circostanze suscettibile di incidere sul grado d’invalidità e,
quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17
LPGA.
La rendita può essere
oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello
stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di
guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una
modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi
pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione
diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,
non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372
consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una
situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108).
Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima
decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262,
105.
V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, pag.
379).
Se la capacità al guadagno
dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni
dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo
si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener
conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso
perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della rendita, ma
anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione limitata nel
tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
Circa gli effetti della
modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad un assegno per
grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che la riduzione o
la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in
atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la notifica
della decisione.
L’art. 88bis cpv. 2 lett.
b OAI prevede che la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno
per grandi invalidi è messa in atto retroattivamente dalla data in cui avvenne
la modificazione determinante se l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento
indebito di una prestazione per l’assicurato o se quest’ultimo ha violato
l’obbligo di informare, impostogli ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.
2.4
Per
costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine
di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4
pag. 261; 115 V 133
consid. 2 pag. 134; 114 V 310
consid. 3c pag. 314; 105 V 156
consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanita-rie, valutare quali attività
professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160
consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),
bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite
da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono
a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1
pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA
ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove
definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e
perizie. In partico-lare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la
giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi
dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a
disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un
punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non
fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni
contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti
validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti
citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio
2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato
si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non permette
già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzia-lità. Devono piuttosto
esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere come
oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993.
pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per
quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione
invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i
diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).
In
merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei
servizi medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza,
dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata
in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che
la qualità formale di parte dell'organo esecutivo dell'assicurazione per
l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione
a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di
considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministra-zione nella
precedente fase non contenziosa.
In
una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il
Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza
federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di
accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità
alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr.
iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11
febbraio 2010.
L’Alta Corte è arrivata
alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter emettere una
decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM
nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione
(consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che
attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie
procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti
dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica
(consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare
dei correttivi:
(a
livello amministrativo)
-
assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
-
differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
-
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.
3.
),
-
rafforzamento dei diritti di partecipazione:
--
in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una
decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;
cambiamento della giurispru-denza secondo DTF 132 V 93);
--
alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione
alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.
3.4.2
; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a
livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In
caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o
il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare
una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza
secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H
355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico
dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
Infine,
il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio
standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto
si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema
cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile
2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei
rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza
valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un
rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.5
Nel
caso di specie il 16 marzo 2012 il medico SMR, dr. med. __________,
ha esposto ed elencato le incapacità lavorative del ricorrente nella precedente
professione di falegname (o in attività pesanti) ed in attività adeguate e
leggere, confacenti allo stato di salute dell’assicurato, e meglio:
" Come falegname o attività pesante:
IL 100% dal 9 ottobre 2006 al 13
novembre 2006
IL 50% dal 14 novembre 2006 al
18.03.2007
IL 0% dal 19.03.2007 al 25 marzo
2007.
IL 50% dal 26 marzo 2007 al 4
luglio 2007
IL 100% e continua
In attività adeguata, lavori leggeri (dunque
anche d’ufficio):
IL 100% dal 9 ottobre 2006 al 13
novembre 2006
IL 50% dal 14 novembre 2006 al
18.03.2007
IL 0% dal 19.03.2007 al 25 marzo
2007.
IL 50% dal 26 marzo 2007 al 4
luglio 2007
IL 100% dal 5 luglio 2007 al 30
aprile 2008
IL 0% dal 1 maggio 2008 e
continua”
L’8 agosto 2011 l’insorgente è
stato visitato dal dr. med. __________, specialista in chirurgia ortopedica
FMH, nell’ambito della visita medica __________ della __________. Lo
specialista ha tra l’altro affermato che “la sintomatologia e i disturbi
dichiarati dall’assicurato sono sovrapponibili con quelli descritti nel
rapporto della visita di chiusura del 30.4.2008” e che “l’esame clinico
obiettivo rimane invariato rispetto alla visita del 30.4.2008 e l’esame
radiologico non mostra una progressione dell’artrosi post-traumatica”,
concludendo che “in base ai dati medici obiettivi non abbiamo segni per un
notevole peggioramento della situazione a livello del ginocchio sinistro”
(doc. LAINF 69-3).
Il 27 ottobre 2011 il dr. med.
__________, FMH chirurgia ortopedica e traumatologia, ha proposto un intervento
chirurgico di emiprotesi mediale al ginocchio sinistro con ablazione del
materiale di osteosintesi. Il 9 novembre 2011 lo specialista ha confermato la
necessità dell’intervento, effettuato il 6 febbraio 2012 (doc. LAINF 81-1).
L’UAI ha
riconosciuto una completa inabilità lavorativa dal 6 febbraio 2012 al 30 aprile
2013, ovvero tre mesi dopo la visita di chiusura della __________.
In
seguito alle sentenze 32.2013.88 del 21 gennaio 2014 e 32.2014.101 del 1°
settembre 2014 e dopo aver ordinato l’allestimento di una perizia ortopedica e
di una perizia neurologica l’UAI ha riconosciuto un’incapacità lavorativa
completa anche per il periodo successivo al 30 aprile 2013 e meglio fino al 28
febbraio 2014.
Circa
l’aspetto neurologico, l’insorgente è stato visitato il 1° dicembre 2014 dal
dr. med. __________, specialista FMH in neurologia. Nel referto di medesima
data lo specialista, descritti l’anamnesi e lo stato neurologico, ha posto la
diagnosi di gonalgie sinistre persistenti, dopo ripetuti interventi ortopedici,
senza evidenti lesioni dei tronchi nervosi alla gamba sinistra ed ha affermato
che:
" (…)
L’esame neurologico è risultato praticamente normale a parte un
deficit antalgico a livello della muscolatura della gamba sinistra, riesce
tuttavia a stare sulle punte, sui talloni, deficit sensitivo, senza
delimitazione topografica netta, dal carattere piuttosto funzionale, nessuna
sindrome lombo-vertebrale, né segni radicolari irritativi o tantomeno
deficitari ai membri inferiori. Normale la conduzione motoria sia del nervo
perroneo (SPE) sinistro, che del nervo tibiale posteriore sinistro, con
attività elettromiografica normale nei muscoli esaminati alla gamba sinistra.
Non posso quindi confermare la presenza di danni neurologici consecutivi ai
traumi al ginocchio sinistro e ai vari interventi subiti a livello dello
stesso.
Non posso escludere, che inizialmente l’Assicurato abbia avuto una
problematica a livello delle logge muscolari, ma attualmente non se ne
riscontrano le conseguenze.
Per quel che concerne la capacità lavorativa: dal punto di vista
strettamente neurologico l’Assicurato non presenta un’incapacità lavorativa, la
problematica è di competenza puramente ortopedica.” (doc. AI pag. 702)
Con complemento del
12.
dicembre 2014 il dr. med. __________ ha confermato la sua valutazione
aggiungendo, circa lo stato neurologico, che “a parte la problematica del
membro inferiore sinistro, è risultato normale, nessuna sindrome
lombo-vertebrale, né cervico-vertebrale, nessun segno di lateralizzazione, di
ipertensione intracranica, porta occhiali da lettura, senza altri problemi
visivi, non ha mai accusato malesseri particolari” (doc. AI pag. 717).
L’aspetto ortopedico è
invece stato valutato dal dr. med. __________, FMH ortopedia e traumatologia,
che ha visitato il ricorrente in data 5 novembre 2014 e nel referto di medesima
data, dopo aver descritto l’anamnesi famigliare e patologica, le dichiarazioni
del paziente e l’esame obiettivo ha posto la diagnosi di gonalgia diffusa in
esiti di protesi monocompartimentale al ginocchio sinistro. Lo specialista ha
affermato:
" (…)
Considerando la diagnosi supposta di una gonalgia che persiste
dopo la posa di una protesi mono compartimentale e considerando le indagini
strumentali che il paziente ha eseguito nel corso del tempo e i trattamenti
riabilitativi che il paziente nel corso degli anni ha eseguito, alla visione
delle radiografie che ho a disposizione eseguite nel corso del tempo e l’ultima
in febbraio 2014, si osserva un buon posizionamento della protesi che non
presenta segni di riassorbimento per quanto riguarda la componente femorale e
tibiale, o eventuali mal posizionamento delle stesse. In virtù di questo porrei
l’attenzione su una condizione che non è stata ancora valutata, considerando la
tipologia del dolore ed il presentarsi di tale dolore, quindi l’esclusione
eventuale di una persistenza di uno stato infettivo a livello osseo che
varrebbe la pena considerare e che nel corso del tempo potrebbe essere passata
in secondo piano. Per tale motivo varrebbe la pena eseguire una valutazione
strumentale con un esame di scintigrafia con leucociti più marcati più una
scintigrafia al Tecnezio 99 al fine di valutare la presenza o meno di uno
scollamento, accompagnati da esami ematocriti con indici infiammatori (vedi
PCR, procalcitonina).” (doc. AI pag. 697)
Il dr. med. __________ ha
poi affermato che l’insorgente è inabile al lavoro al 100% per l’attività
abituale, mentre potrebbe svolgere un’attività adeguata che non sovraccarichi
il ginocchio sinistro, che mantenga uno stato di riposo, per esempio in
posizione seduta con un carico 0.
Il 5 dicembre 2014 il
medico SMR, dr. med. __________ ha chiesto ulteriori precisazioni al perito
(doc. AI 234) ed ha informato la __________ che non sarebbe stato effettuato
l’esame prospettato dal dr. med. __________, poiché non ha ripercussioni
immediate sulla capacità lavorativa ma piuttosto sull’iter terapeutico (doc. AI
235).
Il 17 marzo 2015
l’insorgente è nuovamente stato visitato dal dr. med. __________, il quale dopo
aver descritto gli esami eseguiti, ha affermato:
" (…)
La capacità di lavoro nell’attività abituale del paziente in
ambito dei distretti indagati oggi non ha alcuna eventuale riduzione sulla
capacità lavorativa stessa e questo in ambito della colonna vertebrale indagata
e degli altri distretti indagati e, per quanto riguarda tali distretti, non
vedrei un rendimento globalmente ridotto nell’arco dell’intera giornata
lavorativa e quindi il paziente ha una capacità totale ed appieno. Vedo invece
una capacità lavorativa residua in ambito specifico dei distretti indagati oggi
un rendimento pieno. Facendo riferimento alla capacità di lavoro in una
attività adeguata sempre nella specifica dei distretti indagati oggi, non vi
sono problematiche particolari perché questo non presenta dei limiti: la
dismetria che è stata riscontrata oggi infatti ha eventualmente iper-caricato
il ginocchio sinistro è questo veniva già segnalato nella perizia
precedentemente inviataVi. Non vi sono quindi dei limiti particolari se non
legati ad un eventuale limite di carico che però non è ascrivibile ad oggi.”
(doc. AI, pag. 731)
Il medico SMR, il 31 marzo
2015, posta la diagnosi principale con influsso sulla capacità lavorativa di
gonalgie persistenti a sinistra dopo ripetuti interventi ortopedici, senza
evidenti lesioni dei tronchi nervosi alla gamba sinistra, ricostruzione del
legamento crociato anteriore e meniscectomia mediale selettiva (1993),
gonartrosi mediale a sinistra, osteotomia valgizzante (2007), asportazione del
materiale da osteosintesi e posa di protesi monocompartimentale al ginocchio
sinistro (6 febbraio 2012), l’ulteriore diagnosi con influsso sulla capacità
lavorativa di gonartrosi vara a destra e la diagnosi senza influsso sulla
capacità lavorativa di dismetria dell’arto inferiore destro di 7-8 mm rispetto
al sinistro, alluce valgo bilaterale, tabagismo, obesità ha confermato la completa
incapacità lavorativa nella precedente professione di falegname dal 9 ottobre
2006.
al 13 novembre 2006, un’incapacità lavorativa del 50% dal 14 novembre 2006
al 18 marzo 2007, un’incapacità lavorativa dello 0% dal 19 marzo 2007 al 25
marzo 2007, un’incapacità lavorativa del 50% dal 26 marzo 2007 al 4 luglio 2007
e un’incapacità lavorativa totale dal 5 luglio 2007 ed ha accertato le seguenti
incapacità lavorative in un’attività leggera e confacente al suo stato di
salute, con carico massimo di 5 kg, e meglio per un’attività sedentaria e
leggera, con deambulazione limitata in tragitti brevi, dove deve evitare di
salire e scendere ripetutamente le scale e di portare pesi:
100% dal 9 ottobre 2006 al
13.
novembre 2006, 50% dal 14 novembre 2006 al 18 marzo 2007, 0% dal 19 marzo
2007.
al 25 marzo 2007, 50% dal 26 marzo 2007 al 4 luglio 2007, 100% dal 5
luglio 2007 al 30 aprile 2008, 0% dal 1° maggio 2008 al 9 febbraio 2012, 100%
dal 10 febbraio 2012 al 30 novembre 2013, 0% dal 1° dicembre 2013 (doc. AI pag.
734), conformemente a quanto stabilito anche dalla __________ sulla base del
referto del 6 novembre 2013 del dr. med. __________ (doc. __________ pag. 495).
Alla luce di quanto sopra,
questo Tribunale non ha alcun motivo per scostarsi dalle perizie effettuate
dall’amministrazione e che sono conformi alle condizioni poste dalla
giurisprudenza per conferire loro piena forza probatoria (cfr. consid. 2.4). I
periti, che hanno visitato il ricorrente, si sono infatti fondati su tutti gli
atti medici messi loro a disposizione, hanno effettuato esami supplementari e
si sono espressi su tutti i mali di cui si lamenta l’assicurato. Dopo aver
descritto l’anamnesi ed aver posto le diagnosi, si sono espressi sulla capacità
lavorativa del ricorrente, motivando le loro conclusioni.
L’insorgente, che chiede
l’allestimento di una perizia bidisciplinare ortopedica e neurologica fuori
Cantone, non apporta tuttavia elementi medici oggettivi atti a sovvertire le
convincenti conclusioni degli specialisti, dr. med. __________ e __________, ma
si limita a trasmettere una foto, a suo dire attuale, del suo ginocchio,
affermando di essere ricoverato in clinica dopo essersi sottoposto ad un
intervento di artroscopia al ginocchio, su indicazione del perito e del suo
medico curante, dr. med. __________, al fine di effettuare ”una sorta di
pulizia di detto ginocchio” (doc. I). Egli non ha trasmesso alcun documento
medico poiché ritiene che eventuali referti da lui prodotti sarebbero
considerati pareri di parte con tutti i limiti che tali mezzi di prova
costituiscono.
A torto. Infatti, se è
vero che che la procedura dinanzi al Tribunale delle assicurazioni sociali è retta
dal principio inquisitorio ed il Tribunale accerta d'ufficio,
con la collaborazione delle parti, i fatti rilevanti per il giudizio, assume le
prove necessarie e le apprezza liberamente (cfr. art. 61 LPGA), d’altra
parte questo principio non è tuttavia incondizionato, ma trova il suo correlato
nell'obbligo delle parti di collaborare (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti; RAMI 1994 pag. 211; AHI Praxis pag. 212; DLA 1992
pag. 113; Meyer, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, in: Basler Juristische
Mitteilungen (BJM) 1989 pag. 12; Spira,
Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, in:
Recueil de jurisprudence Neuchâteloise (RJN) 1984 pag. 16; Kurmann, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege in erster Instanz, in: Luzerner Rechtsseminar 1986,
Sozialversicherungsrecht, Referat XII, pagg. 5 segg.). Questo obbligo
comprende in particolare quello di motivare le pretese di cui le parti si
avvalgono e quello di apportare, nella misura in cui può essere ragionevolmente
richiesto da loro, le prove dettate dalla natura della vertenza o dai fatti invocati:
in difetto di ciò esse rischiano di dover sopportare le conseguenze
dell'assenza di prove (SVR 1995 AHV Nr. 57 pag. 164 consid. 5a; RAMI 1993 pagg.
158-159 consid. 3a; DTF 117 V 264 consid. 3b; SZS 1989 pag. 92; DTF 115 V 113; Beati in: Relazioni tra diritto civile e
assicurazioni sociali, Lugano 1993, pag. 1 seg).
L'obbligo di accertamento d'ufficio dei fatti,
correlato dal dovere di collaborazione delle parti, non rende comunque privo d'efficacia
il principio secondo cui l'onere della prova incombe alla parte che da
un fatto deriva un suo diritto e del conseguente fardello in caso di mancata
prova. L'art. 8 CC prevede infatti che, ove la legge non disponga
altrimenti, chi vuol dedurre il suo diritto da una circostanza di fatto da lui
asserita deve fornirne la prova.
In concreto l’insorgente, se avesse voluto contestare nel merito
le perizie ordinate dall’UAI, avrebbe dovuto produrre documentazione medica
atta a perlomeno sollevare dubbi circa la loro fedefacenza.
Infatti, in una sentenza 8C_216/2009 del 28 ottobre 2009,
pubblicata in DTF 135 V 465, il Tribunale federale ha precisato che il giudice
delle assicurazioni sociali può fondare la propria sentenza su rapporti
allestiti da medici che si trovano alle dipendenze dell’amministrazione, a
condizione che non sussista dubbio alcuno, nemmeno il più lieve, a proposito
della correttezza delle conclusioni contenute in tali rapporti. Sempre secondo
l’Alta Corte, dal principio della parità delle armi che la Corte europea dei
diritti dell’uomo ha dedotto dall’art. 6 cpv. 1 CEDU, discende che gli
assicurati sono legittimati a mettere in dubbio l’affidabilità dei rapporti dei
medici interni all’amministrazione mediante dei mezzi di prova propri. Fra
questi mezzi di prova entrano in linea di conto, in particolare, anche le
certificazioni dei medici curanti (cfr. anche la sentenza 8C_698/2015 del 6
gennaio 2016, consid. 2.2). Inoltre in una sentenza 9C_816/2014 del 17 dicembre
2015.
il TF ha confermato la pronunzia del 20 ottobre 2014 di questo Tribunale
che si è scostato dalla perizia del SAM e si è fondato sulle valutazioni del
medico curante. L’alta Corte ha affermato, al consid. 5.2:
" (…)
L'Ufficio ricorrente sottolinea come una perizia
effettuata su mandato dell'amministrazione sia di regola da preferire a quella
del medico curante. È vero che, secondo l'esperienza comune, il medico curante
tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio
paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce a quest'ultimo (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353). Tuttavia,
come indicato dal Tribunale cantonale, questa circostanza non è di per sé
sufficiente per privare un referto di parte di qualsiasi carattere probatorio.
Infatti, per valutare un rapporto medico, è determinante che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse, che sia
stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione
del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben
motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di
prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio,
quale perizia o rapporto (DTF 125 V 351 consid. 3a pag. 352; 122 V 157 consid. 1c pag. 160). Ora, le
argomentazioni sviluppate dall'UAI, di carattere generale sulla presunta
superiorità di una perizia amministrativa su una perizia di parte, non sono
atte a rendere arbitrario l'apprezzamento del Tribunale cantonale in merito al
grado di capacità lavorativa residua dell'assicurata in attività confacenti
allo stato di salute. Lo stesso si può dire per l'insorgenza dell'aggravamento
dello stato di salute dell'interessata che, a mente dei giudici cantonali, può
essere fatta risalire al ricovero dal 21 febbraio all'8 marzo 2012 presso la
clinica E.________ per i noti problemi psichiatrici. L'UAI critica la
valutazione del Tribunale cantonale per il motivo che questo rapporto non si
pronuncia sull'incapacità di lavoro dell'interessata. Questa censura è
infondata in quanto si tratta di un rapporto riassuntivo redatto a fine
soggiorno che non aveva per compito di esaminare la capacità lavorativa residua
dell'interessata.
Alla luce di quanto precede, si poteva pertanto -
senza arbitrio e senza violare il diritto di essere sentito dell'assicurato -
prescindere dal disporre ulteriori accertamenti e in particolare rinunciare a
una perizia medico-giudiziaria come richiesto dall'UAI in via subordinata (v.
anche DTF 135 V 465).”
In concreto tuttavia
l’insorgente si limita a chiedere una nuova perizia, senza produrre alcunché,
se non una foto del suo ginocchio. Ciò non è manifestamente sufficiente per
mettere in dubbio le conclusioni peritali in ambito neurologico ed ortopedico.
Non vi sono neppure gli
estremi per procedere con una perizia psichiatrica. Come già indicato nella
sentenza 32.2013.88 del 21 gennaio 2014 di rinvio, in assenza di qualsiasi
certificato medico che attesti la presenza di una patologia psichica
invalidante, non si giustifica l’allestimento di un referto specialistico.
Quanto alla richiesta di
far allestire una perizia fuori Cantone poiché l’UAI avrebbe avuto
atteggiamenti ostili nei suoi confronti, va qui evidenziato che conformemente
alla giurisprudenza (ripresa in STFA I 429/04 del 13 aprile 2006, consid. 2.4),
per i periti valgono di principio gli stessi motivi di astensione e di
ricusazione previsti per i giudici (DTF 120 V 364 consid. 3a).
Di conseguenza, un perito
dev'essere considerato parziale in presenza di circostanze atte a fare
diffidare della sua imparzialità. La parzialità è uno stato interiore
difficilmente dimostrabile. Per ricusare un perito non è pertanto necessario
provare che egli sia effettivamente parziale. È sufficiente l'esistenza di
elementi che permettano di motivare l'apparente parzialità e il rischio di
prevenzione. Nel valutare l'apparenza di parzialità e l'importanza di tali
circostanze non ci si può tuttavia basare sulle sensazioni di una parte. La
sfiducia nel perito deve piuttosto apparire fondata da un profilo oggettivo (DTF
125.
V 353 seg. consid. 3b/ee, 123 V 176 consid. 3d; VSI 2001 p. 109 seg.
consid. 3b/ee; RAMI 1999 no. U 332 pag. 193 consid. 2a/bb con riferimenti).
Poco importa dunque che certi atteggiamenti di un magistrato o di un perito
possano essere avvertiti dal ricusante come espressioni di parzialità. Decisivo
è chiarire se tali impressioni soggettive appaiano anche oggettivamente fondate
(DTF 116 Ia 137 consid. 2a e 2b). Considerata la rilevanza che rivestono i
rapporti medici nel diritto delle assicurazioni sociali, l'imparzialità del
perito deve essere valutata con rigore (DTF 123 V 176 consid. 3d, 120 V 364
consid. 3).
Sempre conformemente alla giurisprudenza (esposta nella citata
STFA I 429/04, consid. 2.5), semplici dissapori tra il giudice,
rispettivamente il perito, e una parte non giustificano una ricusa del
magistrato, rispettivamente del perito, a meno che denotino una riconoscibile
prevenzione (RDAT 1976 pag. 62). Per legittimare una ricusa non basta nemmeno
un'antipatia, ancorché dichiarata, ma occorre un'avversione marcata, grave e
profonda (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire,
vol. I, n. 4.2 all'art. 23 OG). L'avversione non può inoltre risalire troppo in
là nel tempo (Alfred Bühler, Erwartungen des Richters an den Sachverständigen,
in: PJA 1999 pag. 570).
Ora,
a prescindere dalla circostanza che l’insorgente non ha contestato, entro i
termini assegnati, la nomina dei dr. med. __________ e __________,
l’interessato non fa neppure valere motivi oggettivi che potrebbero fare in
qualche modo ritenere che gli specialisti sarebbero stati parziali. Come visto,
semplici dissapori o una semplice antipatia, in concreto neppure presenti, non
sono atti a mettere in dubbio l’imparzialità dei periti.
Neppure
può essere riscontrata un’ostilità particolare da parte dei funzionari
dell’UAI. Non è infatti sufficiente che i medesimi funzionari
dell’amministrazione si siano già espressi precedentemente, ritenuto che detta
evenienza non basta per mettere in dubbio la parzialità dei periti, dei
consulenti e/o degli altri funzionari e di concludere che ciò non permetta loro
di prestare l’opera secondo scienza e coscienza e con perfetta imparzialità attenendosi
al compito che è stato loro affidato (cfr. circa la ricusa, respinta, di un
perito designato per un perizia in ambito AI e che aveva già eseguito una
perizia in ambito LAINF, la sentenza 32.2012.59 del 5 giugno 2012). Infatti un
intero tribunale (e di conseguenza i periti e i consulenti del SAM [cfr. DTF
120.
V 364 consid. 3]), non può essere ricusato per il semplice motivo che, in
un procedimento anteriore, ha deciso a sfavore dell'attuale ricorrente (cfr. DTF
114.
Ia 278 consid. 1).
Alla
luce di tutto quanto sopra esposto questo Tribunale deve concludere che quanto
accertato dai periti incaricati dall’UAI e confermato dal medico SMR, dr. med. __________,
va tutelato.
A proposito del medico SMR
non va del resto dimenticato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i
servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le
condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità
funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA -
di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una
misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le
decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e
senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per
gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti
sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche
conoscenze medico-assicurati-ve, sono quindi chiamati a valutare la capacità
funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara
separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla
base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può
ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza
9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in
SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
In
queste condizioni le richieste del ricorrente di far allestire una perizia neurologica,
ortopedica e psichiatrica, se possibile fuori Cantone, di sentire il perito dr.
med. __________, nonché il curante, dr. med. __________ vanno respinte.
Circa il richiamo
dell’incarto AI e della __________, va rilevato che con la risposta di causa
l’UAI ha prodotto l’intero incarto, comprendente gli atti dell’assicuratore
contro gli infortuni. Del resto l’insorgente non fa valere la presenza di altri
atti che non sarebbero stati presi in considerazione (cfr. H 258/03 del 14
aprile 2005, nonché sentenza 32.2014.97 del 18 maggio 2015, consid. 2.5).
Va qui rammentato che
conformemente alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare
d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320;
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11
gennaio 2002 nella causa C., H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223
consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale
modo di procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito
desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF
124.
V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Va infine qui sottolineato
che se, successivamente all’emissione della decisione impugnata del 9 novembre
2015, l’insorgente ritiene che vi sia stato un peggioramento del suo stato di
salute, può inoltrare una nuova domanda di prestazioni.
2.6
Il ricorrente contesta la
riqualifica professionale cui è stato sottoposto, facendo valere una serie di
disguidi che sarebbero occorsi e che avrebbero peggiorato la sua patologia al
ginocchio.
Va in primo luogo rilevato
che laddove l’insorgente sostiene che non avrebbe avuto diritto ad una
riformazione professionale poiché il suo grado d’invalidità sarebbe stato
inferiore al 20%, la sua censura va respinta. Innanzitutto avrebbe dovuto
opporsi d’acchito alla riformazione professionale. Invece, dopo che l’UAI aveva
deciso di non far intraprendere all’interessato alcuna riqualifica, è lo stesso
ricorrente ad aver chiesto per iscritto di poter beneficiare di questa
opportunità (doc. AI pag. 127, pag. 136 e pag. 145).
Del resto, la circostanza
che l’interessato ha potuto seguire una riformazione professionale grazie alla
quale ha conseguito un diploma di impiegato del commercio al dettaglio AFC,
sottoponendosi agli esami finali e superandoli, consentendogli in questo modo
di recuperare una capacità di guadagno, è semmai un vantaggio spendibile sul
mercato del lavoro.
L’interessato sostiene
tuttavia di essere stato formato come “venditore di auto” (cfr. ricorso
del 25 aprile 2013, doc. AI pag. 411) ciò che corrisponderebbe all’attività di
magazziniere e non di impiegato di commercio.
A torto.
Infatti, come emerge dalla
presa di posizione dell’8 gennaio 2013 della consulente in integrazione dell’UAI,
l’attività di riqualifica svolta dall’interessato nel periodo di riformazione
corrisponde proprio a quella di impiegato del commercio al dettaglio AFC:
" (…)
Impiegato del commercio al dettaglio AFC:
Gli impiegati del commercio al dettaglio lavorano in
negozi. Sono a disposizione della clientela per servirla e consigliarla negli
acquisti, provvedono agli acquisti, provvedono all’acquisizione delle merci e
alla relativa gestione.
Le principali mansioni degli impiegati del commercio
al dettaglio sono: gestione delle merci / vendita e servizio alla clientela /
lavori amministrativi.
L’attività degli impiegati del commercio al
dettaglio varia a dipendenza dell’opzione scelta:
consulenza oppure gestione
delle merci. La scelta dell’opzione avviene già al momento della firma del
contratto di tirocinio.
Per quanto riguarda l’impiegato del commercio al
dettaglio svolto in un garage non vi è l’opzione di consulenza quale scelta di
formazione in quanto i giovani che iniziano la formazione non hanno ancora la
patente dell’auto. Per tale motivo vi è l’opzione gestioni delle merci. Questa
scelta è stata definita dai responsabili della Formazione nel Commercio al
dettaglio in Svizzera.
Gestione merci significa che la persona si occupa
dei pezzi di ricambio per quanto riguarda l’ordinazione e la vendita (gestione
entrata – uscite: etichettare la merce, ecc.).
Durante il percorso scolastico, viene trattato sia
la parte della consulenza sia la parte della gestione delle merci. Le persone
che hanno scelto l’opzione consulenza, durante l’ultimo semestre dell’ultimo
anno, effettueranno delle lezioni in più in questa tematica mentre chi ha
scelto l’opzione gestione delle merci farà più ore in questo ambito.
Durante l’esame pratico finale viene valutato sia la
parte della consulenza sia la parte della gestione delle merci (verrà valutato
maggiormente la parte opzionale).
La persona, avendo il diploma di impiegato al
dettaglio, ha comunque sia conoscenze nel ramo della consulenza sia nella
gestione merce.
Ricapitolando
Denominazione professione: impiegato del commercio
al dettaglio AFC (possibilità di scegliere opzione consulenza o gestione delle
merci).
Ramo di formazione e di esame: in questo caso
gestore pezzi di ricambio (ramo di formazione e di esame definito dalla
Formazione nel Commercio al dettaglio in Svizzera).
Si rammenta che qualsiasi sia il ramo scelto (si
veda lista allegata A) il diploma ottenuto è quello di impiegato del commercio
al dettaglio AFC (si veda allegato B)!
Titolo ottenuto: attestato federale di capacità
(AFC) come impiegato del commercio al dettaglio.
Al termine della formazione la persona riceve
l’attestato federale di capacità come Impiegato del commercio al dettaglio AFC
e lo può utilizzare nei vari ambiti ossia: costruzione e abitazione, servizi,
alimentari, ecc..
Si rammenta inoltre che tutte queste informazioni
vengono ripetute all’inizio della formazione scolastica.
Impiegato in logistica AFC
Gli impiegati in logistica sono professionisti
specializzati nel campo dell’approvvigionamento, del trasporto e dello
stoccaggio dei materiali e dei prodotti.
Ogni prodotto, dall’arrivo in magazzino o nel
deposito, fino alla partenza, al trasporto e alla distribuzione, presuppone
varie operazioni svolte dagli impiegati in logistica, qui di seguito elencate:
- ricezione merci,
- trasporto,
- immagazzinamento,
- distribuzione – spedizione
Nell’esercizio della loro professione sono attenti
al rispetto dell’ambiente, della salute e della sicurezza evitano di causare
inutili rifiuti, sanno maneggiare e smaltire sostanze pericolose, prevenire gli
infortuni, mantenere puliti locali e attrezzature.
Si nota quindi la differenza nelle due professioni”
(cfr. doc. AI pag. 423/424)
La consulente in
integrazione dell’UAI ha poi descritto nel dettaglio, alle pag. da 2 a 5 della
presa di posizione dell’8 febbraio 2013, il percorso effettuato dal ricorrente,
ha spiegato diffusamente le ragioni per le quali la riformazione seguita dall’assicurato
è stata conclusa con successo tramite l’ottenimento di un diploma di impiegato
di commercio al dettaglio ed ha evidenziato tutti gli sforzi messi in atto
dall’UAI per permettere all’insorgente di terminare la formazione, con la
ricerca di un datore di lavoro idoneo (doc. AI pag. 425-426).
Lo stesso insorgente il 20
marzo 2010 aveva del resto chiesto informazioni indicando che stava svolgendo
una “riqualifica professionale del commercio al dettaglio” (cfr. doc. AI
pag. 196 e doc. AI pag. da 423 a 428).
Infine, circa l’asserito
peggioramento dello stato di salute nel corso della riqualifica professionale
va rilevato come la questione è stata sottoposta al medico SMR, dr. med. __________,
che il 29 agosto 2011 ha valutato la fattispecie e rilevato che “non
sussiste un significativo peggioramento del quadro clinico come neppure dello
stato funzionale che appaiono sovrapponibili a quelli del 2008. L’assicurato è
sempre considerato abile al lavoro in misura massima possibile come impiegato
di commercio al dettaglio” (doc. AI pag. 258).
Alla luce di quanto sopra
non vi sono pertanto motivi per ritenere che l’interessato abbia dovuto subire
una riqualifica professionale “sbagliata” per rapporto alla sua
patologia.
Considerato che
l’insorgente, oltre ai periodi, non contestati, per i quali la prestazione gli
è già stata riconosciuta (3/4 di rendita dal 1° ottobre 2007 al 31 dicembre
2007, rendita intera dal 1° gennaio 2008 al 31 luglio 2008 e dal 1° febbraio
2012.
al 28 febbraio 2014), chiede di essere messo al beneficio di una rendita
intera dal 1° agosto 2008 al 30 (recte: 31) gennaio 2012 e dal 1° marzo 2013
(recte: 2014; doc. I e A; tre mesi dopo il miglioramento dello stato di salute
dal 1° dicembre 2013 quando la __________ ha cessato il versamento di ogni
prestazione) resta da esaminare, applicando l’abituale raffronto dei redditi,
se l’interessato ha diritto ad una rendita dal 1° agosto 2008 e/o dal 1° marzo
2014.
2.7
L’insorgente non sembra censurare
esplicitamente il calcolo effettuato dall’UAI. Ritenuto tuttavia che, perlomeno
indirettamente, rimanda al ricorso del 25 aprile 2013, dove il calcolo del
grado d’invalidità era stato contestato, questo TCA analizzerà anche questo
aspetto.
2.7.1
Per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona
assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire
quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio
dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di
verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1
pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev'essere determinato il più
concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo reddito che la
persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se del caso
adeguato al rincaro e all'evoluzione reale dei salari (cfr. ancora DTF 129 V
222.
consid. 4.3.1 pag. 224), o comunque sul salario che potrebbe essere
conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda o in un'azienda
simile. Nel caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile
il reddito ipotetico che l'assicurato avrebbe potuto conseguire senza l'invalidità,
si farà riferimento a valori empirici o statistici (VSI 1999 pag. 248 consid.
3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza
di indizi concreti che impongano una diversa valutazione - la persona
assicurata avrebbe di regola, e conformemente all'esperienza generale,
continuato l'attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U
400.
pag. 381 consid. 2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale
va senz'altro considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe
intrapreso una carriera e percepito un salario più elevato devono essere
concreti (DTF 96 V 29 pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La
mera dichiarazione d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti
che tale intenzione sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la
partecipazione a corsi ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina
citata).
Un
salario di punta può essere ammesso solo se vi sono circostanze particolari che
lo giustificano (RCC 1980 pag. 560 pag. 560 con riferimenti). I salari medi
pagati nel settore hanno in ogni caso la precedenza sui salari fissati in base
a contratti collettivi di lavoro (RCC 1986 pag. 434 consid. 3b).
Siccome di norma una simile valutazione professionale parte dal presupposto
che, senza il danno alla salute, l’assicurato avrebbe continuato ad esercitare
la precedente attività lucrativa, devono essere considerati eventuali
adeguamenti ed aumenti salariali (RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b,
ZAK 1990 pag. 519 consid. 3c).
In una sentenza
I 696/01 del 4 aprile 2002 al consid. 3b)aa) e seguenti il
TF ha dovuto giudicare il caso di un garagista indipendente che contestava
l’ammontare del reddito da valido preso in considerazione dal Tribunale
cantonale e dall’amministrazione. Sulla base del
reddito registrato nel conto individuale, entrambe le autorità avevano ritenuto
che l’interessato avrebbe potuto conseguire un reddito massimo di fr. 20'000 (”Verwaltung
und Vorinstanz gehen gestützt auf die Einträge im IK des Beschwerdeführers
davon aus, dass dieser im Gesundheitsfall höchstens ein Einkommen in der Höhe
von Fr. 20'000.- erzielen würde. In der Tat ist den betreffenden Einträgen zu
entnehmen, dass der damals selbstständigerwerbende Garagist Einkünfte von
jährlich höchstens Fr. 16'300.- (1986/87) und Fr. 16'500.- (1994/95) sowie Fr.
15'300.- (1996/97) erzielt habe. So besehen ist es nicht zu beanstanden, wenn
Verwaltung und Vorinstanz das Valideneinkommen auf Fr. 20'000.- festgelegt
haben, wobei die Gründe, warum der Beschwerdeführer nicht ein höheres Einkommen
verabgabt hat, keiner näheren Erörterung bedürfen“).
Per l’Alta Corte tuttavia
la circostanza che il ricorrente durante numerosi anni ha esercitato
un’attività indipendente conseguendo redditi inusualmente bassi, che neppure
permettevano un’esistenza dignitosa, non è di per sé decisiva per la fissazione
del reddito da valido (“bb) Verwaltung und Vorinstanz übersehen nun aber den
folgenden entscheidenden Punkt: Dass der Versicherte in der Vergangenheit einen
Einmannbetrieb führte und sich in diesem Rahmen während Jahren mit unüblich
tiefen, kaum existenzsichernden Erwerbseinkommen begnügte, ist für die
Festlegung des Valideneinkommens als solchen nicht entscheidend.“).
Ciò,
perché il reddito da valido di soli fr. 20'000 poteva essere imputato
all’allora ricorrente solo se sulla base di elementi concreti si poteva
concludere che quale persona sana e completamente abile al lavoro si sarebbe
accontentata di un guadagno marginale (“Denn das Valideneinkommen ist nicht
eine vergangene, sondern eine hypothetische Grösse. Ein Valideneinkommen von bloss Fr. 20'000.- kann dem
Beschwerdeführer daher nur dann angerechnet werden, wenn auf Grund der
konkreten Verhältnisse seines Einzelfalles anzunehmen ist, dass er sich auch
als gesunder, voll leistungsfähiger Berufsmann mit einer solchen Randexistenz
begnügen würde.“). Nel caso
che il TF era stato chiamato a giudicare sulla base degli atti non era tuttavia
possibile concludere in tal senso (“Gerade dies kann nach Lage der Akten im
Falle des Beschwerdeführers nicht gesagt werden”) ed ha preso in
considerazione quale reddito da valido quello di un meccanico qualificato
figurante nelle usuali tabelle RSS poiché occorreva ritenere che l’interessato,
se non fosse divenuto invalido, avrebbe abbandonato la sua attività
indipendente.
In una sentenza 8C_611/2007
del 23 aprile 2008, a proposito del reddito da valido di un consulente
assicurativo che aveva conosciuto delle forti variazioni annuali del proprio salario
il TF non ha censurato la presa in considerazione, da parte dell’autorità
inferiore, della media del reddito conseguito dall’assicurato negli ultimi tre
anni (“Wegen starker Lohnschwankungen von Jahr zu Jahr stellte das
kantonale Gericht zur Bemessung des Valideneinkommens auf den
Durchschnittsverdienst der letzten drei Jahre vor Eintritt des
Gesundheitsschadens ab. Als Bezugsgrösse wählte es die im Individuellen Konto
der gemeldenten beitragspflichtigen Einkommen (Art. 30ter Abs. 1 AHVG und Art. 135
ff. AHVV) ausgewiesenen, vom Arbeitgeber bestätigten Lohnsummen“), ma ha
rinviato la causa all’autorità inferiore per una determinazione più precisa del
salario percepito dopo ulteriori accertamenti in ambito fiscale. In sostanza
l’Alta Corte ha stabilito che se da una parte il reddito da valido può, di
principio, essere evinto dalle registrazioni figuranti nel conto individuale
della persona assicurata, a quest’ultima non può essere impedito di comprovare
che il reddito ivi registrato non corrisponde a quello effettivamente
conseguito.
Con sentenza 8C_626/2011 del
29.
marzo 2012, in un caso di un assicurato attivo quale indipendente
nell’ambito della pulizia, il cui reddito è variato notevolmente nel corso
degli anni, il TF, dopo aver rammentato il contenuto della sopra citata
sentenza I 696/01 del 4 aprile 2002, ha affermato che nel preciso caso di specie,
alla luce delle notevoli variazioni del reddito, non andava presa in
considerazione la media degli introiti degli ultimi tre anni, ma degli ultimi 12.
Con
sentenza 9C_751/2011 del 30 aprile 2012, il TF ha giudicato il caso di
un’assicurata che aveva percepito nel corso dell’ultimo anno in cui ha svolto
un’attività dipendente (1999), prima di avere problemi di salute, un reddito
nettamente superiore rispetto a quello conseguito negli anni precedenti. L’Alta
Corte ha tutelato la decisione dei giudici cantonali che avevano preso in
considerazione, quale reddito da valido, la media degli ultimi 3 anni (dal 1997
al 1999; cfr. consid. 4.1: “[…] Il ressort en effet des constatations de la juridiction cantonale
que l'intimée a obtenu en 1999 un revenu nettement plus élevé que ceux réalisés
les années précédentes, alors qu'elle a travaillé auprès du même employeur
jusqu'à la fin de cette année-là. Ainsi, son salaire avait évolué de la manière
suivante: 49'140 fr. (1995), 54'833 fr. (1996), 57'486 fr. (1997), 56'110 fr.
(1998) et 69'651 fr. (1999). Dans un tel cas, lorsque le dernier salaire obtenu
par l'assuré avant la survenance de l'invalidité est nettement plus élevé que
les revenus obtenus jusqu'alors, il ne peut servir de référence pour le revenu
sans invalidité que s'il est établi, selon la vraisemblance prépondérante, que
l'assuré aurait continué à réaliser un tel salaire (arrêt 9C_5/2009 du 16
juillet 2009 consid. 2.3, in SVR 2009 IV n° 58 p. 181). L'intimée ne fait
valoir aucun argument qui permettrait de considérer qu'elle aurait continué à
gagner un salaire ayant subi une augmentation majeure par rapport à celles
accordées les années précédentes et d'établir que cette majoration n'était pas
due, comme on peut le penser, à la fin des rapports de travail. La juridiction
cantonale était donc en droit de ne pas se référer uniquement au dernier
salaire obtenu en 1999, mais de déterminer le revenu sans invalidité à l'aide
d'une moyenne des salaires obtenus dans les trois années précédentes.“).
Con sentenza
9C_5/2009 del 16 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 58, pag. 181, il TF
ha stabilito che se l’ultimo salario conseguito prima del danno alla salute è
notevolmente superiore alla media, va preso in considerazione quale reddito da
valido solo se può essere stabilito, secondo il principio della verosimiglianza
preponderante, che l’assicurato avrebbe continuato a conseguirlo (cfr. anche
sentenza 8C_671/2010 del 25 febbraio 2011, consid. 4.5.1).
2.7.2
In concreto, nel precedente ricorso
del 25 aprile 2013 (doc. I, inc. 32.2013.88) l’insorgente aveva affermato da
una parte che “è stato considerato un salario di fr. 65'893.- con specifico
riferimento e rimando al salario __________” e non di fr. 7'000.- come da
lui chiesto e dall’altro che la __________, ancora in sede di decisione 4
aprile 2013 nel calcolo dell’indennità per la menomazione dell’integrità, ha utilizzato
quale reddito di riferimento fr. 97'200.-.
Va subito rilevato che il
salario di fr. 97'200 utilizzato dalla __________ non corrisponde a quello
conseguito dall’interessato nella sua ultima professione, bensì all’importo
massimo del guadagno che viene preso in considerazione per il calcolo
dell’indennità per la menomazione dell’integrità (cfr. art. 25 LAINF e 22 e 36
OAINF) e che nel 2016 ammonta a fr. 148'200 (art. 22 cpv. 1 OAINF). Esso non
corrisponde di conseguenza al salario da valido.
Nel caso di specie dagli
atti emerge che nel corso del primo incontro tra la consulente in integrazione
e il ricorrente, avvenuto il 12 settembre 2008, quest’ultimo è stato
interpellato circa il reddito conseguito negli ultimi anni (doc. AI, pag. 117).
L’insorgente ha affermato che in qualità di gerente della __________ non
percepiva un salario regolare mensile, ma prelevava al bisogno e secondo
l’incasso. Egli ha inoltre rilevato che “teneva una contabilità ma non
ufficiale (non ha niente di cartaceo). All’inizio aveva anche un contabile (…).
La contabilità non è mai stata completata. L’azienda è stata aperta a settembre
2005.
e ad ottobre 2006 è subentrato il danno alla salute. La ditta è fallita il
__________2007 (recte: __________; cfr. doc. AI pag. 114). L’A. dichiara che
per il primo anno contabile aveva definito un reddito mensile pari a Fr.
3'500.- e poi sarebbe aumentato a Fr. 7’000” (doc. AI, pag. 117).
Successivamente l’assicurato ha trasmesso le buste paga degli anni 2004/2005,
da cui risulta nel 2004 un’attività per la __________ per un salario lordo
mensile di fr. 4'730 (cfr. doc. AI pag. 101 e seguenti) e nel 2005 un salario
lordo inferiore ai fr. 4'000 al mese per un’attività esercitata per la __________
(doc. AI pag. 108 e seguenti). Dagli accertamenti svolti dall’UAI è inoltre
emerso che per il 2005 ed il 2006 l’interessato non ha presentato alcuna
dichiarazione fiscale ed è stato tassato d’ufficio, nel 2006 sulla base di un
reddito di fr. 45'000 (nel 2005 fr. 40'000, doc. AI, pag. 78, nel 2004 fr.
51’985). Per il 2007 nella dichiarazione dei salari è stato esposto un reddito
mensile di fr. 7'000 (annuo di fr. 91'000) che la Cassa di compensazione ha ritenuto
per la fissazione dei contributi sociali. Da parte sua la __________ per il
calcolo delle indennità giornaliere ha preso in considerazione un reddito di
fr. 3'500, come dichiarato nella notifica di infortunio della __________ di
proprietà del ricorrente (doc. AI, pag. 118). L’UAI, ha quindi rilevato che “risulta
arduo stabilire il reddito da valido in quanto la ditta __________ è stata
attiva per un piccolo periodo (meno di tre anni) è dunque difficile definire
quale evoluzione avrebbe avuto tale attività / azienda” ed ha deciso di
verificare i redditi conseguiti (tassazioni) da alcune ditte nello stesso
settore / ramo della ditta __________ (falegnameria e montaggio tende; cfr.
doc. AI pag. 119). Il 5 dicembre 2008 l’UAI ha stabilito che i redditi lordi
conseguiti nel 2006 da artigiani attivi quali indipendenti o in seno alla
propria Sagl, nell’ambito di lavori di falegnameria, rispettivamente montaggio
tende da sole, lamelle, principalmente in zona __________, __________, ammonta
in media a fr. 64'944.
Alla luce della
giurisprudenza riportata al consid. 2.7.1, l’agire dell’amministrazione va
tutelato. Ritenuta la difficoltà a stabilire con precisione il reddito che
l’interessato, secondo il principio della verosimiglianza preponderante,
avrebbe potuto conseguire senza il danno alla salute, rilevata l’assenza di
dati fiscali, accertato che negli ultimi anni aveva lavorato dapprima come
dipendente per numerose ditte conseguendo redditi mensili lordi inferiori ai
fr. 5'000 mensili (2004-2005) ed in seguito, dal 1° novembre 2005, quale
dipendente della propria società a garanzia limitata quando ha conseguito inizialmente
un reddito di fr. 3'500 e poi nel 2007 di fr. 7'000 al mese ed essendo
quest’ultimo salario particolarmente elevato, anche perché conseguito quando
l’insorgente era già inabile, perlomeno parzialmente, al lavoro (l’infortunio è
avvenuto il 2 ottobre 2006; cfr. doc. __________ pag. 16 e 20), è a giusta
ragione che l’UAI ha fatto capo ai redditi percepiti da artigiani indipendenti
o titolari di ditte che esercitavano un’attività nel ramo della falegnameria rispettivamente
montaggio tende da sole e lamelle (cfr. anche sentenza I 696/01 del 4 aprile
2002.
dove è stato fatto riferimento alle tabelle RSS).
Ne segue che il reddito da
valido del ricorrente ammonta a fr. 64'944 nel 2006 (doc. AI pag. 121 e doc. AI
119), che aggiornato al 2008 raggiunge fr. 67’303 ed al 2014, anno di
soppressione definitiva della rendita, fr. 71'580 (2007: + 1,6%; 2008: + 2%;
2009: + 2,1%; 2010: + 0,8%; 2011: + 1%; 2012: + 0,8%; 2013: 0,7%; 2014: +
0,8%).
2.7.3
Circa
il salario da invalido, l’insorgente, viste le limitazioni accertate dai periti
e dal medico SMR, contesta di poter svolgere l’attività di impiegato del
commercio al dettaglio AFC.
Anche
se si volesse ritenere, per pura ipotesi di lavoro, che l’interessato, come
invece emerge dalla ricerca approfondita effettuata dalla consulente in
integrazione (doc. AI pag. 760), non sarebbe in grado di svolgere l’attività
appresa di impiegato di commercio al dettaglio AFC, ciò, come si vedrà di
seguito, non modificherebbe comunque l’esito del ricorso. L’assicurato può
infatti in ogni caso esercitare quelle attività non qualificate, semplici e
ripetitive quale operaio generico (attività di imballaggio, etichettatura),
aiuto ufficio, ecc. (cfr. anche sentenza 32.2011.143 del 21
novembre 2011; cfr. per analogia sentenze 9C_673/2009 del 14 aprile 2010
consid. 6.2,9C_753/2008 del 26 ottobre 2009 consid. 3.5 e U 463/00 del 28
ottobre 2003 consid. 3.3). All’assicurato può essere richiesto di sfruttare la
sua residua capacità lavorativa in quei settori d’attività accessibili a
lavoratori non qualificati, con mansioni semplici e ripetitive, che non
richiedono una preparazione professionale specifica ma possono essere
esercitate dopo una semplice introduzione al posto di lavoro ed un breve
periodo di rodaggio. Va qui rilevato che specialmente nell’ambito industriale,
ma anche nel settore delle prestazioni di servizio, vi sono, in effetti, delle
attività di mera sorveglianza, fisicamente assai leggere, che possono essere
svolte sia in posizione seduta che in piedi (per esempio attività d’incasso,
d’assemblaggio, di confezione prodotti, di controllo, ecc.) con la possibilità
anche di variare frequentemente la postura (cfr. sentenza 32.2013.75 del 28
gennaio 2014 e sentenza 32.2011.143 del 21 novembre 2011).
Occorre
ricordare che il concetto d’invalidità è riferito ad un mercato del lavoro
equilibrato, nozione quest'ultima teorica ed astratta implicante, da una
parte, un certo equilibrio tra offerta e domanda di manodopera e, dall'altra,
un mercato del lavoro strutturato in modo tale da offrire una gamma di posti di
lavoro diversificati. Secondo questi criteri si dovrà di caso in caso stabilire
se l'invalido possa mettere a profitto le sue residue capacità di guadagno e
conseguire un reddito tale da escludere il diritto ad una rendita. In
particolare, l'esistenza di una simile opportunità dovrà essere negata qualora
le attività esigibili dall'interessato lo siano in una forma talmente ristretta
da non rientrare più nell'offerta lavorativa generale o siano reperibili solo
in misura molto ridotta cosicché le possibilità occupazionali appaiano sin
dall'inizio escluse o perlomeno non realistiche (STF 8C_248/2014 del 29 agosto
2014.
consid. 2; DTF 110 V 276 consid. 4b; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b e 1989
pag. 331 consid. 4a; Plädoyer 1995 no. 1 pag. 67 consid. 5c).
Va
altresì sottolineato che il consulente in integrazione
professionale, sulla scorta delle indicazioni e limitazioni mediche,
valuta quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili. Spetta
essenzialmente al consulente professionale, che meglio di chiunque altro è in
grado di emettere una valutazione a proposito delle attività economiche
entranti in linea di conto nonostante il danno alla salute e l'età (STF
9C_439/2011 del 29 marzo 2012 consid. 5; STF 9C_949/ 2010 del 5 luglio 2011;
RtiD II-2008 pag. 274 consid. 4.3), e non al medico, avuto riguardo alle
indicazioni e limitazioni mediche, valutare quali attività professionali siano
concretamente ipotizzabili (STF 9C_986/2010 dell'8 novembre 2011 consid. 3.5,9C_13/2007 del 31 marzo 2008 consid. 3; vedi anche Meyer,
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des
Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 348).
Secondo la
giurisprudenza, se è vero che vanno indicate possibilità di lavoro concrete, all'amministrazione
rispettivamente al giudice non vanno poste esigenze esagerate. È infatti
sufficiente che gli accertamenti esperiti permettano di fissare in maniera
attendibile il grado di invalidità. In proposito va rilevato che il TF ha in
particolare già ritenuto corretto il rinvio ad attività nel settore industriale
e commerciale, composto di lavori leggeri di montaggio, compiti di controllo e
sorveglianza (STF 8C_399/2007 del 23 aprile 2008; VSI 1998 pag. 296 consid. 3b;
STFA U 329/01 del 25 febbraio 2003 consid. 4.7).
Occorre
inoltre ricordare che le difficoltà del mercato del lavoro rappresentano un
elemento estraneo all’invalidità. In effetti, secondo dottrina e
giurisprudenza, l’assicurato deve compiere ogni sforzo per valorizzare al
massimo le sue capacità di guadagno (DTF 123 V 96 consid. 4c; RAMI 1996 U 240
pag. 96; SVR 1995 UV 35 pag. 106 consid. 5b e riferimenti). Se, malgrado tale
impegno, un’occupazione confacente all’interessato non è reperibile in
concreto, questo è dovuto alla congiuntura del momento, per la quale,
considerata la nozione di mercato equilibrato del lavoro, né l’assicurazione
per l’invalidità né quella contro gli infortuni sono tenute a rispondere (DTF
110.
V 276 consid. 4c; RCC 1991 pag. 332 consid. 3b).
Il
TF ed il TCA hanno già avuto modo di confermare la possibilità di svolgere
attività leggere in maniera completa per persone che presentavano limitazioni
importanti.
In
una sentenza 35.2002.88 del 14 aprile 2003, questa Corte ha giudicato
completamente abile in attività leggere dal profilo dell'impegno fisico,
comportanti in prevalenza dei compiti di sorveglianza, un assicurato che, a
causa di un "importante deficit funzionale e ipotrofia muscolare
all'emicinto scapolare destro. Flessione attiva 100°, abduzione 90° solo con il
gomito flesso, rotazione interna solo fino all'altezza del trocantere.
Ipersensibilità nella regione del deltoide in corrispondenza del territorio di
innervazione del nervo ascellare", il medico di fiducia
dell'assicuratore aveva ritenuto "… limitato nelle attività lavorative
che richiedono l'ingaggio dell'arto superiore destro al di sopra della vita,
scostato al tronco, così come nei movimenti di rotazione. Limitato l'uso di
utensili, rispettivamente, macchinari vibranti e contundenti. Trasporto di pesi
possibile solo con il braccio pendente, sollevamento di pesi solo al massimo
fino al di sotto della vita, tenendo l'arto superiore destro accostato al
tronco" (cfr. STCA succitata, consid. 2.6.).
È
pure stato dichiarato in grado di esercitare, a tempo pieno e con un rendimento
completo, un’attività adeguata, nella quale venga ingaggiata prevalentemente la
mano destra in mansioni non gravose per il polso, con la mano controlaterale a
svolgere una funzione ausiliaria, un assicurato, cuoco di professione, che
soffriva - a livello dell’estremità superiore sinistra – di una sindrome
dolorosa e da risparmio cronica con deficit funzionali, in presenza di una
lieve artrosi dell’articolazione radio-ulnare distale, di una modica artrosi
dell’articolazione radio-carpale nonché di una neuropatia del mediano e - a
destra – di una leggera sindrome dolorosa e da inattività con una lieve artrosi
dell’articolazione radio-ulnare distale, un’incipiente artrosi
dell’articolazione radio-carpale ed una lieve neuropatia del mediano (cfr. STCA
35.2004.38
del 3 marzo 2005).
È
poi stato ritenuto completamente abile in attività leggere, da svolgere
all’altezza del banco implicanti unicamente la manipolazione di oggetti
leggeri, un assicurato, di professione muratore, che soffriva di una sindrome
da attrito sottoacromiale ad entrambe le spalle, persistente malgrado le
operazioni eseguite nel frattempo (riparazione cuffia dei rotatori,
acromioplastica a livello della due spalle; STFA I 356/04 del 12 maggio 2005,
consid. 2.2 e 3.1).
Con
un giudizio I 27/06 e U 18/06 del 24 agosto 2006, consid. 5.2.3, il TFA ha
considerato in grado di svolgere a tempo pieno semplici mansioni di
sorveglianza, rispettivamente, di controllo, così come lavori in un chiosco
nonché attività ausiliarie nel campo della gastronomia o in un magazzino, un
assicurato, nato nel 1948, che soffriva di dolori cronici alla spalla destra
con irradiazione al braccio destro, di un’importante rottura della cuffia dei
rotatori a destra (con rottura completa del tendine dei muscoli sovra- e
infraspinato, rottura parziale del tendine sottoscapolare e lussazione del
tendine del bicipite), di un’artrosi dell’articolazione acromio-claveare e di
una persistente pseudoparalisi del braccio destro (diagnosi differenziale: spalla
congelata post-traumatica).
In
concreto questo Tribunale ritiene che anche nel caso di specie nel mercato
generale del lavoro esistano delle occupazioni, essenzialmente di controllo e
di sorveglianza, che il ricorrente, nonostante i disturbi che lo interessano,
sarebbe in grado di esercitare in maniera completa, senza la necessità di
provvedimenti professionali (cfr. anche sentenza 8C_709/2008 del 3 aprile 2009
consid. 2.2 e seguenti, cfr. sentenza 32.2014.21 dell’11 febbraio 2015).
2.7.4
Per
quel che concerne il reddito da invalido, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
L’Alta
Corte ha stabilito che sono esclusivamente applicabili, in difetto di
indicazioni economiche concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla
tabella di riferimento TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita
dall’Ufficio federale di statistica e non i valori desumibili dalla tabella
TA13, che riferisce dei valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV
nr. 17, STFA del 5 settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Nel 2008 il
reddito da invalido per attività semplici e ripetitive, per gli uomini,
ammontava a fr. 59'978.88 per l'intero anno (cfr. STCA 32.2010.364
del 17 febbraio 2011 e 32.2012.293 del 3 ottobre 2013).
Per quanto concerne il
2014, anno di eventuale ripristino del diritto alla rendita, dall'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari 2012 (cfr., a quest'ultimo proposito
la sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 destinata a pubblicazione, in
particolare consid. 2.5.7), edita dall'Ufficio federale di statistica, più precisamente dalla tabella TA1 2012
skill level (NOGA08, RSS 2012 pag. 35; salario mensile lordo [valore centrale]
secondo il ramo economico, il livello di competenze e il sesso; cfr. sentenza
9C_632/2015 del 4 aprile 2016 destinata a pubblicazione), emerge che il salario lordo mediamente
percepito in quell'anno dagli uomini per un'attività semplice di tipo fisico o manuale (ossia il livello 1 di
competenze; cfr. sentenza 9C_632/2015 del 4 aprile 2016 destinata a
pubblicazione, consid. 2.5.7) di 40
ore settimanali nel settore privato (circa la rilevanza delle
condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439 pag. 347
segg. e SVR 2002 UV 15 pag. 47 segg.), corrisponde ad un importo di Fr. 62'520.- (Fr. 5'210.- x 12 mesi).
Adattando all'evoluzione dei
salari nominali questo dato fino al 2014 (DTF 126 V 81 consid. 7a; STF U 8/07 del 20 febbraio 2008; STCA
36.2008.148
del 12 dicembre 2008; STCA
del 13 febbraio 2006, 36.2005.55), si ottiene un salario di Fr.
63'442,12 (Fr. 62'520.- :
101,7 x 103,2; cfr. Tabella B10.4 pubblicata in: La Vie économique, 3/4-2015,
pag. 90 e Tabella T1.1.10 Indice dei salari nominali, Uomini, 2011-2014,
pubblicata dall'Ufficio federale di statistica; cfr. la sentenza
8C_671/2013 del 20 febbraio 2014, consid. 4.2).
Questi dati si riferiscono,
però, ad un tempo lavorativo di 40 ore alla settimana.
Riportando queste cifre su un
orario medio di lavoro settimanale nelle aziende di 41,7 ore computabili nel 2014
(cfr. per questo aspetto, STFA I
203/03 del 21 luglio 2003, consid. 4.4; cfr. anche sentenza U 8/07 del
20.
febbraio 2008 e la tabella B9.2 pubblicata in: La Vie économique, 3/4-2015, pag.
88.
e la Tabella sulla durata normale del lavoro nelle aziende secondo la
divisione economica, in ore per settimana, pubblicata dall'Ufficio federale di
statistica), il salario lordo medio ipotetico nazionale da invalido per un uomo ammonta a Fr. 66'138,41 (Fr.
63'442,12 : 40 x 41,7), ritenuto che la quota di tredicesima è
già compresa (STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, consid. 3a).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico.
L’Alta
Corte ha precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del
salario statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità
suscettibili di influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a
pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale procede da una stima che
l'amministrazione deve succintamente motivare, il giudice non può, senza valido
motivo, sostituire il suo apprezzamento a quello degli organi
dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Con
sentenza 9C_179/2013 del 26 agosto 2013, a proposito della riduzione del
salario statistico tramite l’utilizzo di multipli di 5, il TF ha affermato:
"
5.4
Contrariamente al potere di
apprezzamento del Tribunale federale, quello dell’autorità giudiziaria di primo
grado non è per contro limitato alla violazione del diritto (compreso l’eccesso
e l’abuso del potere di apprezzamento), ma si estende ugualmente all’esame di
adeguatezza della decisione amministrativa (“Angemessenheits-kontrolle”). In
tale contesto l’esame verte sulla questione di sapere se un’altra soluzione non
sarebbe stata più opportuna rispetto a quella adottata, in un caso concreto,
dall’autorità nell’ambito del proprio potere di apprezzamento e pur nel
rispetto dei principi generali del diritto. A tal proposito, il giudice delle
assicurazioni sociali non può, senza valido motivo, sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell’assicurazione; deve piuttosto fondarsi
su circostanze tali da fare apparire il proprio apprezzamento come quello
maggiormente appropriato (DTF 126 V 75 consid. 6 pag. 81; DTF 137 V 71 consid.
5.2
pag. 73 seg.).
5.5
La decisione del Tribunale cantonale di
distanziarsi dalla deduzione operata dall’UAI a titolo di circostanze
particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un
eccesso nell’esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido
motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi
il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni
dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare – a causa
dell’ininfluenza del calcolo per l’esito della valutazione – il giudizio
dell’istanza precedente. L’applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe
invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente
concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria
(cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversi-cherung [IVG], in:
Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). (…)"
Nel
caso di specie l’UAI ha ridotto il salario d’invalido del 7%, ossia una
percentuale non più applicabile in seguito alla sentenza 9C_179/2013 del 26
agosto 2013 (per una critica all’operato dell’amministrazione che si ostina ad
applicare percentuali diverse dal multiplo di 5, cfr. sentenza 32.2015.28 del 9
novembre 2015, consid. 2.8). In concreto va di conseguenza applicata una
riduzione del 10%.
Per il 2008, raffrontando
il reddito da valido di fr. 67'303 con il salario da invalido di fr. 59'979,
ridotto del 10% a fr. 53'981, si ottiene un grado d’invalidità del 20% che non
dà diritto ad alcuna rendita.
Nel 2014, raffrontando il
reddito da valido di fr. 71’580 con quello da invalido di fr. 66’138, ridotto
del 10% a fr. 59’524, si ottiene un grado d’invalidità, arrotondato (DTF 130 V 121), del 17%, che non dà
diritto ad alcuna rendita.
Ne segue che il ricorso
deve essere respinto, mentre la decisione impugnata merita conferma.
2.8
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è
determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della vertenza,
le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico dell’assicurato.
Quest’ultimo chiede
tuttavia di essere posto al beneficio dell’assistenza giudiziaria con il
gratuito patrocinio.
Ai sensi dell’art. 61
lett. f LPGA nella procedura giudiziaria cantonale deve essere garantito il
diritto di farsi patrocinare. Se le circostanze lo giustificano, il ricorrente
può avere diritto al gratuito patrocinio. Tale disposto mantiene il principio
che i presupposti del diritto alla concessione dell’assistenza giudiziaria si
esaminano sulla base del diritto federale, mentre la determinazione della relativa
indennità spetta al diritto cantonale (DTF 110 V 362; Kieser, ATSG Kommentar,
Zurigo, Basilea, Ginevra 2009, ad art. 61, n. 102, pag. 788).
I presupposti (cumulativi)
per la concessione dell’assistenza giudiziaria – rimasti invariati rispetto al
vecchio diritto (Kieser, op. cit., ad art. 61, n. 102s) – sono in principio
dati se l’istante si trova nel bisogno, se l’intervento dell’avvocato è
necessario o perlomeno indicato e se il processo non è palesemente privo di esito
positivo ( DTF 125 V 202 e 372 con riferimenti).
Il diritto all’assistenza
giudiziaria comprende da un lato la liberazione dal pagamento delle tasse di
giustizia e delle spese, dall’altro - nella misura in cui necessario - il
diritto al gratuito patrocinio (DTF 121 I 60 consid. 2a con
riferimenti; cfr. art. 29 cpv. 3 Cost. fed.; Müller, Grundrechte in der
Schweiz, 1999, p. 544).
In
concreto, dal certificato per l’ammissione all’assistenza giudiziaria emerge
che l’insorgente è in assistenza (doc. V/Bis).
In tali circostanze
l’indigenza deve essere ammessa.
Considerato che
l’interessato non dispone delle necessarie conoscenze giuridiche, per cui l'intervento
di un legale appare senz'altro giustificato e che le argomentazioni non erano
palesemente destituite di esito favorevole, il TCA ritiene che nella
fattispecie siano soddisfatti i requisiti cumulativi per la concessione
dell'assistenza giudiziaria a favore dell'assicurato, riservato l'eventuale
obbligo di rimborso, qualora la situazione economica dell’insorgente dovesse in
futuro migliorare (cfr. art. 61 lett. f LPGA; sentenza 32.2011.202 del 16
maggio 2012; STFA del 15 luglio 2003, I 569/02, consid. 5; STFA del 23 maggio
2002, U 234/00, consid. 5a, parzialmente pubblicata in DTF 128 V 174; DTF 124 V
301, consid. 6).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso é respinto.
2. L’istanza tendente alla
concessione dell’assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio è accolta.
Di conseguenza RI 1 è
ammesso al gratuito patrocinio dell’avv. RA 1.
3. Le
spese, per complessivi fr. 500.--, sono a carico del ricorrente. A seguito
della concessione dell'assistenza giudiziaria esse sono per il momento assunte
dallo Stato.
4. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti