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Decisione

32.2015.176

Nuova domanda. Viste le risultanze della perizia SAM con complemento, a ragione l'Ufficio AI ha negato il diritto a prestazioni risultando lo stato di salute sostanzialmente invariato rispetto alla pr

27 ottobre 2016Italiano72 min

Source ti.ch

Fatti

2.4. Qualora una prima richiesta

di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o

perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è

riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di

invalidità si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni

(art. 87 cpv. 2 e 3 OAI, fino al 31 dicembre 2011 cpv. 3 e 4 OAI). Il TFA,

nella DTF 133 V 263, chiamato a pronunciarsi nel caso di nuova domanda

presentata dopo l’assegnazione retroattiva di una rendita limitata nel tempo,

ha precisato la propria giurisprudenza e stabilito che in una tale evenienza la

nuova domanda deve rispettare i requisiti posti dall’art. 87 cpv. 2 e 3 OAI.

Scopo di questo requisito è quello di impedire che l'amministrazione debba

costantemente chinarsi su domande identiche e non motivate, quando la

prestazione in causa è già stata rifiutata da una precedente decisione

cresciuta in giudicato (DTF 130 V 64 consid. 5.2.3; 117 V 198 consid. 4b con

riferimenti). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non entra

nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per contro è

resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il diritto

alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della

richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; 117 V 198 consid. 4b; 109 V 108 consid. 2b;

SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen Voraussetzungen der Rentenrevision

in der Invalidenversicherung, Universitätsverlag Freiburg Schweiz, 2003, pagg.

84-86).

Se l'amministrazione entra

nel merito della nuova domanda deve esaminare la fattispecie da un punto di

vista materiale e in particolare verificare se la modifica del grado di

invalidità resa verosimile dall'assicurato si è effettivamente realizzata (DTF

109 V 115, vedi anche STF 9C_80/2013 del 18 settembre 2013 consid. 3.2). In tal

caso applicherà, per analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in

corso (art. 17 cpv. 1 LPGA, art. 41 vLAI, art. 87segg. OAI; Pratique VSI 1999

pag. 84; Rüedi, Die Verfügungsanpassung als Grundfigur von

Invalidenrentenrevisionen, in Schaffhauser/Schlauri, Die Revision von

Dauerleistungen in der Sozialversicherung, Veröffentlichungen des

Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999,

pag. 15; DTF 117 V 198). La giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche

dopo l’entrata in vigore della LPGA il 1. gennaio 2003, il nuovo tenore

dell’art. 87 OAI valido dal 1. marzo 2004 (STF I 630/06 del 20 giugno 2007,

consid. 3 con riferimenti; DTF 130 V 343 consid. 3.5) e l’entrata in vigore il

1. gennaio 2012 dei cpv. 2 e 3 dell’art. 87 OAI corrispondenti ai precedenti

cpv. 3 e 4 dello stesso articolo.

Se la capacità al guadagno

dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo

si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.

1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,

occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non

appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è

applicabile per analogia (art. 88a cpv. 2 OAI).

Al riguardo nella DTF 140

V 2 l’Alta Corte ha stabilito che se l'invalidità rinasce per motivi diversi da

quelli che avevano giustificato in passato l'erogazione di una rendita

temporanea (nel frattempo soppressa) ci si trova in presenza di un nuovo evento

assicurato. In tal caso il versamento della nuova rendita interviene al più

presto dopo sei mesi dal nuovo annuncio all'AI (art. 29 cpv. 1 LAI). L'art.

88bis cpv. 1 lett. a OAI non è applicabile, nemmeno per analogia.

L’art. 88a cpv. 2 OAI è

applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il diritto

a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una rendita (STF

8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3 con riferimenti).

Va ancora rilevato che

nella STF 8C_237/2014 del 21 gennaio 2015 pubblicata in DTF 141 V 9 e SVR 2015

IV Nr. 21, pag. 62, il TF ha stabilito che “(…) se i fatti determinanti per

il diritto alla rendita si sono modificati a tal punto da lasciar apparire una

notevole modificazione dello stato di salute da giustificare una revisione, il

grado d'invalidità deve essere stabilito nuovamente sulla base di fatti

accertati in maniera corretta e completa, senza rinvii a precedenti valutazioni

dell'invalidità (DTF 117 V 198 consid. 4b pag. 200; sentenze 9C_378/2014 del 21

ottobre 2014 consid. 4.2;9C_226/2013 del 4 settembre 2013). Per questa

ragione, nel quadro di una nuova valutazione dello stato di salute e della

capacità di lavoro, un trauma alla spalla aggiuntivo al quadro clinico

esistente non osta alla soppressione di una rendita (consid. 5 e 6). (…)”

(regesto della DTF 141 V 9).

2.5. Nella fattispecie in esame,

come accennato (cfr. consid. 1.3; vedi anche l’annotazione 15 settembre 2014

del medico SMR dr. __________ sub doc. AI 66), l’Ufficio AI è entrato nel

merito della nuova domanda di prestazioni del mese di agosto 2014.

L’amministrazione –

visti i referti 1. settembre 2014 del dr. __________, medico pratico (doc. AI

69/A) e 12 settembre 2014 del dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia

(doc. AI 69/B) (indirizzati all’avv. RA 1 e allegati alle osservazioni

12 settembre 2014 sub doc. AI 69 interposte al progetto dell’11 agosto 2014 sub

doc. AI 65), l’annotazione 15 settembre 2014 del medico SMR dr. __________

(doc. AI 66) e i rapporti medici del dr. __________ inviato il 15 settembre

2014 (doc. AI 70), della dr.ssa __________, FMH in psichiatria e psicoterapia,

del 2 ottobre 2014 (doc. AI 71) e del dr. __________, FMH in reumatologia, del

14 ottobre 2014 (doc. AI 75) – ha ordinato una perizia pluridisciplinare

a cura del SAM (doc. AI 72, 73 e da 76 a 90).

Dalla perizia

pluridisciplinare del SAM del 3 agosto 2015 (doc. AI 91), risulta che i periti

hanno fatto capo a tre consultazioni specialistiche esterne, di natura

psichiatrica (dr.ssa __________), reumatologica (dr. __________) e

neuropsicologica (dr. __________).

Sulla base delle

risultanze dei singoli consulti e del soggiorno dell’insorgente presso il

citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le seguenti diagnosi:

" (…)

5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

Disturbo dell’adattamento con umore depresso (ICD-10 F 43.21)

5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

Disturbo da sintomi somatici (ICD-10 F 45.1).

Fibromialgia.

Disturbi cognitivi di entità moderata (difficoltà di memoria, di

approfondimento, diminuzione dell’attenzione e difficoltà di pianificazione).

Pregressa frattura lunga obliqua del quarto metacarpo a sin.

con/su:

- trauma del 25.8.2002

Gastrite ed ernia iatale.

Dislipidemia.

Asma bronchiale (non trattata).

(…)" (doc. AI 91/14-15)

Visti tutti gli atti

medici raccolti – dopo un’attenta valutazione e posta la seguente

valutazione medico-teorica globale dell’attuale capacità lavorativa: “(…) l’A

presenta una capacità lavorativa dell’80%. (…)” (doc. AI 91/27) – i

periti hanno espresso la seguente valutazione circa le conseguenze sulla

capacità lavorativa e d’integrazione:

" (…)

8 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ LAVORATIVA

8.1 Capacità di lavoro nell'attività abituale

8.1.1 A

quali deficit funzionali è dovuta un'eventuale riduzione della capacità

lavorativa?

La diminuzione della capacità lavorativa è dovuta alle ridotte

capacità cognitive, alla facile stancabilità, alla presenza di una personalità

molto probabilmente incapace di adattarsi ai cambiamenti.

8.1.2 Indicare

la capacità lavorativa per l'attività abituale, in percentuale oppure in ore al

giorno.

80%.

8.1.2.1 Se

la capacità lavorativa è stata espressa in percentuale, indicare se tale

percentuale va intesa come tempo di presenza oppure come rendimento globalmente

ridotto nell'arco dell'intera giornata lavorativa.

Presenza durante tutto il giorno ma con rendimento ridotto (80%).

8.1.2.2 Se

la capacità lavorativa residua è stata espressa in ore al giorno, precisare se

vi è un'ulteriore riduzione di rendimento o se il rendimento è pieno.

Decade.

8.1.2.3 Se

si raccomandano delle pause supplementari, specificare se queste sono già state

conteggiate nella quantificazione della capacità lavorativa residua.

Sono già state conteggiate.

8.1.3 Facendo

riferimento all’anamnesi, da quando (mese e anno) la capacità lavorativa

indicata dal perito nell’attività abituale può essere considerata valida?

Questa capacità lavorativa è presente da anni (sicuramente

dall'agosto 2014 allorché l'Ufficio Al del Canton Ticino ha ricevuto l'ultima

richiesta di prestazioni Al per adulti).

9 CONSEGUENZE SULLA CAPACITÀ D'lNTEGRAZIONE

9.1 Capacità di lavoro in un'attività adeguata

9.1.1 Quali

caratteristiche medico-teoriche dovrebbe avere un'attività adeguata? (nel caso

di una malattia fisica indicare sempre il carico massimo in kg senza limitazioni

e se vi sia un'eventuale difficoltà in lavori di precisione)

Dal lato reumatologico non vi sono limiti funzionali.

Si consigliano, però, attività senza l'esposizione ad agenti

irritativi delle vie respiratorie (facendo riferimento al dato anamnestico di

asma bronchiale).

9.1.2 Indicare

la capacità lavorativa per attività adeguata, in percentuale oppure in ore al

giorno.

80%.

9.1.2.1 Se

la capacità lavorativa è stata espressa in percentuale, indicare se tale

percentuale va intesa come tempo di presenza oppure come rendimento globalmente

ridotto nell’arco dell'intera giornata lavorativa.

Presenza durante tutto il giorno ma con rendimento ridotto (80%).

9.1.2.2 Se

la capacità lavorativa residua è stata espressa in ore al giorno, precisare se

vi è un’ulteriore riduzione del rendimento o se il rendimento è pieno.

Decade.

9.1.2.3 Se

si raccomandano delle pause supplementari, specificare se queste sono già state

conteggiate nella quantificazione della capacità lavorativa residua.

Sono già state conteggiate.

9.1.3 Facendo

riferimento all'anamnesi, da quando (mese e anno) la capacità lavorativa indicata

dal perito nell'attività adeguata può essere considerata valida?

E' presente da parecchio tempo, sicuramente da agosto 2014

(ricezione della nuova richiesta di prestazioni Al per adulti).

9.1.4 Esprimersi

anche sulla capacità lavorativa in ambito domestico, facendo riferimento alle

diverse funzioni.

100%

9.2 Reintegrazione professionale

9.2.1 Sono

medicalmente sostenibili provvedimenti professionali volti alla reintegrazione

nella libera economia?

Sì!

9.2.2 In

caso affermativo, a partire da quando (mese e anno)?

Da subito.

9.2.3 Di

quali elementi bisogna tener conto dal punto di vista medico?

Si consiglia un'attività senza l'esposizione ad agenti irritativi

delle vie respiratorie.

9.2.4 Se

in corso di revisione si constata uno stato di salute invariato, definire se è

presente un potenziale di integrazione professionale che può essere valorizzato

attraverso misure di riallenamento progressivo al lavoro.

Lo stato è invariato, si consiglia un riallenamento progressivo al

lavoro, essendo l'A. lontano dal mondo lavorativo da più di 10 anni.

9.3 Obbligo di diminuire il danno da parte dell'A.

9.3.1 Adeguatezza

della terapia attuale, esigibilità di una terapia adeguata secondo le linee guida?

Si consiglia una modificazione del trattamento farmacologico

psichiatrico.

9.3.2 Quale

miglioramento funzionale (in percentuale) ci si può verosimilmente aspettare

con una terapia adeguata e in quanti mesi?

Al momento non siamo in grado di rispondere.

9.3.3 Altri

suggerimenti per aumentare la capacità lavorativa (es. adeguamento del posto di

lavoro, mezzi ausiliari ecc.)

Non ve ne sono.

10 OSSERVAZIONI e RISPOSTE a DOMANDE PARTICOLARI

10.1 Altri quesiti del medico SMR.

Non sono poste.

10.2 Si chiede

al perito di rispondere ad eventuali domande poste dall'A. o dal suo

rappresentante legale.

Non sono poste.

Lasciamo al Servizio Medico Regionale, rispettivamente all'Ufficio

Al, la decisione di inviare copia della nostra perizia al medico curante,

affinché sia informato sulle conclusioni peritali.

(…)" (doc. AI 91/27-31)

Nel rapporto finale SMR

del 5 agosto 2015 il dr. __________, confermate le diagnosi poste dai periti

del SAM, ha quindi concluso per un’incapacità lavorativa del 20% dall’agosto

2014 sia nell’attività abituale che in un’attività adeguata e dello 0% quale

casalinga (doc. AI 92).

L’insorgente (sempre

tramite l’avv. RA 1), nell’ambito delle osservazioni dell’8/25 settembre 2015

(doc. AI 96 e 97; interposte al progetto del 7 agosto 2015 sub doc AI 93; cfr.

consid. 1.3), ha contestato la valutazione psichiatrica producendo la presa di

posizione 31 agosto 2015 del medico curante dr. __________ (doc. AI 96/A) e la

valutazione 18 settembre 2015 del dr. __________, FMH in psichiatria e

psicoterapia (doc. AI 97/A).

Il SAM, interpellato

dall’Ufficio AI (cfr. doc. AI 99 e 100), con complemento peritale del 5

novembre 2015 (doc. AI 102 nel quale è stato riprodotto integralmente il

rapporto del 29 ottobre 2015 della consulente psichiatrica sub doc. AI 102/A)

si è confermato nella propria valutazione.

Nell’annotazione del 10

novembre 2015 il dr. __________ ha pertanto confermato il rapporto finale SMR

del 5 agosto 2015 (doc. AI 103).

L’Ufficio AI, viste le

risultanze mediche suenunciate, con decisione dell’11 novembre 2015 ha negato

all’assicurata il diritto a prestazioni risultando lo stato di salute invariato

rispetto alla precedente decisione del 18 ottobre 2005 (cfr. consid. 1.3).

2.6. Per poter graduare

l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve disporre

di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente da altri

specialisti.

Il compito del medico

consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale

misura e in quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel

fornire un importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano

ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007 del 31 marzo

2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2

pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158).

Spetta in seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni

sanitarie, valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili

(Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a,

pag. 389).

Quanto alla valenza

probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti

siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su

esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che

sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la

descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito

siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha

valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad

esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto (STF 8C_828/2007 del 23

aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25

febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a e 122 V 160 consid. 1c).

Le perizie affidate dagli

organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria

amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti, i

quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di

Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF

132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di

rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione

conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio

delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo

e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella DTF 137 V 210 il TF

ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter emettere una

decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i SAM

nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima

Istanza ha inoltre ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello

amministrativo (assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle

tariffe della perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità

e di controllo e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2

al 3.3, 3.4.2.6 e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso

di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il

Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una

perizia medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità;

consid. 4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

In una sentenza

9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56, pag. 174, il

TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali e

l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del

SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto

senza aver visitato personalmente l’assicurato.

Al riguardo, l’Alta Corte,

nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:

" (…)

per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008

e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici regionali sono

a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche del diritto

alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale dell'assicurato -

determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad esercitare un'attività

lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una misura ragionevolmente

esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni in ambito medico

nei singoli casi.

A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del nuovo

disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per gli

uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla

base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con

riferimenti).

(…)" (STF 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, consid. 2)

Tuttavia, nel caso in cui

sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla concludenza dei

pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile fondarsi su tali

rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 con riferimenti, in

particolare, alla DTF 139 V 225 e 135 V 465).

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione

del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009,

STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del

rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in

caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_947/2011 del 27 gennaio

2012;8C_5/2011 del 27 giugno 2011;8C_790/2010 del 15 febbraio 2011;

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001

pag. 109 consid. 3a)cc); Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28a, pag. 398) e

che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione

contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia

ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF

9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010

consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

La giurisprudenza federale

sottolinea cosi costantemente la necessità di tenere conto della differenza, a

livello probatorio, tra mandato di cura e mandato peritale (STF 9C_697/2013 del

15 novembre 2013 consid. 3.2.;9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 4.4. con

riferimenti;9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2).

Il TF ha comunque già

avuto modo di sottolineare che non va dimenticata la potenziale forza dei

rapporti del medico curante, alla luce del fatto che quest’ultimo ha

l’occasione di osservare il paziente durante un periodo di tempo prolungato

(cfr. Pladoyer 3/09 pag. 74 e sentenza 9C_468/2009 del 9 settembre 2009,

consid. 3.3.1; D. Cattaneo, in “Les expertises en droit des

assurances sociales”, in Cahiers genevois et romands de sécurité sociale n°

44-2010 pag. 124).

Questa

giurisprudenza viene applicata da questo Tribunale (cfr. la STCA 32.2013.183

del 20 ottobre 2014 confermata dal TF con la STF 9C_816/2014 del 17 dicembre

2015; vedi inoltre le STCA 32.2012.185 del 14 febbraio 2013; 32.2011.326 del 31

maggio 2012; 32.2011.200 del 19 gennaio 2012; 32.2010.308 del 19 maggio 2011 e

32.2010.137 del 21 marzo 2011) e dal Tribunale amministrativo federale

(sentenza C-2693/2007 del 5 dicembre 2008).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, consid. 5.3).

2.7. Ritornando al caso concreto,

dopo attento esame della documentazione medica agli atti, questo TCA, chiamato

a verificare se lo stato di salute è stato accuratamente vagliato dall’Ufficio

AI prima dell’emissione della decisione impugnata, non ha motivo per mettere in

dubbio la valutazione peritale del SAM, da considerare dettagliata,

approfondita e quindi rispecchiante i parametri giurisprudenziali ricordati al

considerando precedente.

2.7.1. Per quanto riguarda la

patologia reumatologica, l’assicurata è stata sottoposta ad una valutazione

specialistica da parte del dr. __________, FMH in reumatologia, il quale, nel

consulto del 13 maggio 2015 (doc. AI 91/B), con influsso sulla capacità ha

indicato “nessuna” diagnosi e senza influsso sulla capacità ha posto

quella di “Fibromialgia Sindrome somatoforme” (doc. AI 91/B, pag. 3).

Secondo il dr. __________ “(…)

la paziente presenta una fibromialgia secondo i criteri ACR 1990 e i nuovi

criteri diagnostici ACR/Eular 2010. Sono riempiti anche i criteri ICD 10 per la

diagnosi di sindrome somatoforme in accordo con tutte le valutazioni riportate

agli atti. Dal mio punto di vista non vi sono patologie invalidanti in questa

assicurata. La capacità lavorativa dal punto di vista reumatologico è piena in

accordo con tutte le valutazioni precedenti. […] Da un punto di vista

reumatologico, come ausiliaria in cucina e ausiliaria di pulizia l'assicurata è

totalmente abile al lavoro. […] Non vi è mai stata dal mio punto di vista una

riduzione della capacità lavorativa nelle attività finora svolte e in qualunque

altra attività. […] Non sono da prevedere cambiamenti di rilievo a medio-lungo

termine. […] Non vi è alcuna diminuzione della capacità lavorativa e non vi

sono limitazioni funzionali in alcuna attività lavorativa. […] Non vi sono

possibilità terapeutiche per migliorare lo stato di salute. A mio avviso non

sono indicati provvedimenti professionali in quanto l'assicurata è in grado (da

un punto di vista reumatologico) di riprendere il proprio lavoro a tempo pieno

e con pieno rendimento in qualunque momento. […] Non sono indicati provvedimenti

di integrazione professionale in presenza di una piena capacità lavorativa in

qualunque attività. […] L'assicurata è in grado di svolgere qualunque attività

professionale a tempo pieno e con pieno rendimento. […] Come casalinga

l'assicurata è totalmente abile al lavoro. […] La mia valutazione concorda

pienamente con quelle precedenti. Non vi è stato alcun rilevante cambiamento

per quanto riguarda lo stato di salute o la capacità lavorativa nel decorso.

(…)” (doc. AI 91/B, pagg. 4-5).

Le conclusioni a cui è

giunto il dr. __________ non sono state contestate dall’insorgente e il TCA non

ha ragioni per scostarsi da questa valutazione.

2.7.2. Per quanto riguarda l’esame

neuropsicologico del 26 maggio 2015 (doc. AI 91/C) il dr. __________,

neuropsicologo, nel consulto dello stesso giorno ha concluso che “(…) l’esame

neuropsicologico mette in evidenza una diminuzione del funzionamento cognitivo

che appare globalmente di entità moderata. Si riscontrano in particolar modo

difficoltà di memoria e apprendimento, diminuzione dell’attenzione selettiva e

difficoltà di pianificazione. I disturbi neuropsicologici potrebbero trovare

origine nella patologia psichiatrica dell’assicurata ed essere accentuati dai

problemi somatici associati. (…)” (doc. AI 91/C, pag. 3).

Lo stesso specialista non

ha indicato alcuna inabilità lavorativa.

Le conclusioni a cui è

giunto il dr. __________ non sono state contestate dall’insorgente e il TCA non

ha motivo per distanziarsi da questa valutazione peritale, che non è del resto

stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie

maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa

residua dell’interessata.

2.7.3. Per quanto riguarda la

patologia psichiatrica, l’assicurata è stata sottoposta a una valutazione

specialistica da parte della dr.ssa __________, specialista in psichiatria e

psicoterapia, la quale, nel rapporto del 18 giugno 2015 (doc. AI 91/A) –

riportati gli atti medici rilevanti per questa patologia e descritti i dati

clinici emersi dall’“esame clinico secondo AMDP 8 – System” – circa

le conseguenze sulla capacità di lavoro si è così espressa: “(…) Descrizione

di risorse e deficit – secondo schema MINI ICF - APP - Rispetto delle

regole: nessun grado di disabilità. Rispetta gli appuntamenti che

ha, si reca puntualmente, anzi in anticipo, ai colloqui medici. Non si

ritrovano deficit alla capacità di integrazione nei processi organizzativi. Organizzazione

dei compiti: grado di disabilità lieve, senza conseguenze negative

in quanto bilancia correttamente gli impegni, i compiti domestici, anche se non

segue un programma giornaliero non ha nessun problema ad organizzare le cose o

a essere organizzato dagli altri. Flessibilità: grado di disabilità lieve

in quanto riesce a presentare capacità di adattamento alle nuove situazioni, ma

solo se è in una situazione in cui non viene disturbata. Competenze: nessun

grado di disabilità. Non pensa di fare errori o che qualcun altro pensi che lei

ne faccia, tranne che pensa di non essere giudicata positivamente dal marito. Giudizio:

nessun grado di disabilità. Non ha difficoltà a formulare decisioni o

conclusioni corrette. Persistenza: grado di disabilità lieve senza

conseguenze negative. Fatica a mantenere la medesima prestazione nel tempo per

il calo della quota energetica e della volontà di portare avanti i lavori. Assertività:

grado di disabilità lieve senza conseguenze negative. L'A. sa esprimersi

bene in contesti sociali, ha qualche difficoltà nel farsi ascoltare dal marito.

In altri contesti sociali invece non ha alcun tipo di problema. Contatto con

gli altri: nessun grado di disabilità. Mantiene le relazioni formali

senza difficoltà. Non fatica a sostenere una conversazione. Integrazione nel

gruppo: nessun grado di disabilità. L'A. si integra e coopera senza problemi

in gruppi e nelle organizzazioni sociali. Attualmente è ben integrata ed attiva

nella chiesa che frequenta assiduamente. Relazioni intime: grado di

disabilità lieve senza conseguenze negative. ll rapporto con la sua

famiglia d'origine è solida, mentre ha qualche problema come già espresso con

il marito. Attività spontanee: nessun grado di disabilità. Non ha

nessun problema a svolgere i lavori casalinghi e si impegna in attività

personali senza sforzo. Partecipa ad attività ricreative del suo gruppo di

chiesa. Cura di sé: nessun grado di disabilità. E' autonoma

rispetto alle necessità di base. Mobilità: nessun grado di

disabilità. L'A. si muove senza ostacoli, usa i comuni mezzi di trasporto, può

andare e stare in tutti i posti e le situazioni. Conclusioni: La

professione di aiuto cucina per quanto riguarda il piano strettamente

psichiatrico può ancora essere svolto. Non ha difficoltà nelle interazioni con

gli altri e possiede anche un certo grado di assertività. 2. ANAMNESI

PSICOFARMACOLO-GICA L'A. ha assunto nel passato Cymbalta, Remeron, con a

suo dire reazioni negative. Deanxit, Lexotanil, Dafalgan nel 2005. Nel 2014:

Escitalopram e Lorazepam. Nell'ottobre 2014: Temesta e Deanxit. Ritrovo agli

atti anche una psicoterapia cognitivo-comportamentale (senza però con chi né

per quanto, l'A. non ricorda). 3. APPROFONDIMENTI TESTALI Esame

neuropsicologico eseguito dal Dott. Giuseppe Foderaro, neuropsicologo. 4.

DESCRIZIONE Dl ATTIVITA' ED ABITUDINI L'A. si alza tra le 8:30-9:00 del

mattino. Prega, legge la bibbia. Fa colazione. Fa un po' di polvere. Ascolta

musica cristiana. Legge il giornale. In mattinata va a passeggio durante 30

min. Esegue poi qualcosa in casa. Prepara il pranzo che consuma da sola (il

Considerandi

marito torna più tardi). Nel pomeriggio è stanca ma cerca di fare qualcosa;

cambia posizione: seduta, in movimento, sul terrazzo. Dopo cena, consumata con

il marito, non esce più di casa. Si corica a letto verso le 21:00 e guarda la

TV. Si addormenta tardi tra le 24:00-1:00. La notte è disturbata per esempio da

dolori, formicolio alle mani e necessità di recarsi in bagno. 5. TRATTAMENTO

PSICHIATRICO ATTUALE Zoldorm 10 uno in serata (zolpidem); Deanxit

1.

a mezzogiorno (10 mg melitracen, 0,5 mg flupentixol); Temesta Expidet

2,5 alla sera (clorazepam). (…)” (doc. AI 91/A, pagg. 5-7).

La dr.ssa __________ – ritenute le seguenti constatazioni: “(…)

L'A. arriva puntuale agli appuntamenti, accompagnata dal marito. Si presenta

sufficientemente curata a parte la ricrescita dei capelli, ma adeguata

nell'abbigliamento. Ha una espressione improntata alla tristezza,

durante il colloquio vi sono anche piccoli episodi di pianto. L'atteggiamento

è collaborativo anche se a tratti emerge una certa difesa. Vi è un leggero

rallentamento psicomotorio e la mimica è adeguata anche se a tratti è ipo-mobile.

Per quanto riguarda la coscienza è lucida e ben orientata nei rapporti

spazio-temporali. L'eloquio è fluido ed appropriato. Il tono

della voce è molto basso. Non presenta disturbi del linguaggio e non vi

sono aspetti negativi né qualitativi né nel contenuto del discorso e del

pensiero. l due colloqui che ho avuto con l'A, si sono svolti senza fatica. L'A.

è stata molto collaborante. Durante il primo colloquio si è alzata un paio di

volte lamentando delle dolenzie diffuse. l due colloqui sono stati caratterizzati

da una esposizione più che sulla presenza di sintomi somatici, sulle sue

condizioni psichiche e sociali, la deflessione del tono dell'umore e la

condizione di vita che le fa vivere il marito e che lei non riesce a

contrastare. Si è come "rassegnata" a subire le ristrette economiche

e l'indifferenza che l'A. descrive agita nei suoi confronti. Oltre a questo è

molto preoccupata per i suoi deficit cognitivi. Durante il colloquio riporta

quello che poteva essere Ia malattia per cui è morto il padre che, da quello

che ho capito, poteva essere un Morbo di Alzheimer o una demenza. A questo

proposito riporto le conclusioni dell'esame neuropsicologico del Dott. __________,

richiesto viste le dichiarazione dell'A. sulle sue difficoltà di concentrazione

e memorizzazione, che afferma come: "l’esame

neuropsicologico mette in evidenza una diminuzione del funzionamento cognitivo

che appare globalmente di entità moderata. Si riscontrano in particolar modo

difficoltà di memoria e apprendimento, diminuzione dell’attenzione selettiva e

difficoltà di pianificazione. I disturbi neuropsicologici potrebbero trovare

origine nella patologia psichiatrica dell’A. ed essere accentuato da problemi

somatici associati". (…)” (doc. AI 91/A, pagg. 7-8) – ha concluso che “(…) a mio parere, dai

colloqui avuti con l'A., dagli atti, dall'esame neuropsicologico eseguito dal

Dott. __________, neuropsicologo, posso esprimere il mio punto di vista

specialistico, quale il ritrovare nell'A. una condizione sì di deflessione del

tono dell'umore , ma non così grave come descritto dalla dr.ssa __________, e

come da lei diagnosticato come un disturbo dell'adattamento. Adattamento a mio

avviso alla sua condizione di vita, vedi le difficoltà coniugali quali

l'indifferenza del marito, il dover dipendere da lui in tutto e per tutto e

"subire", ("cosa vuole lui mi paga il biglietto per __________ ").

Questo andare a __________ per vari mesi, dove da lei dichiarato, sta meglio, è,

a mio parere, per poter reggere i restanti mesi in Svizzera. Quindi per quanto

riguarda l'aspetto psichiatrico posso esprimere le seguenti diagnosi: […] Diagnosi

con influsso sulla capacità lavorativa: ICD-10 F 43.21 disturbo dell'adattamento

con umore depresso, lieve. Diagnosi senza influsso sulla

capacità lavorativa: ICD-10 F 45.1 disturbo da sintomi somatici. I

criteri principali per cui faccio queste diagnosi sono in linea con le diagnosi

riportate dai curanti dell'A., ma non per gravità con conseguente minima

ricaduta sulla capacità lavorativa dal punto di vista psichiatrico. Aggiungo,

come già specificato, che a mio parere molto influisca la situazione affettiva-relazionale

con il marito, la distanza dai figli e il mancato inserimento nella società

svizzera e non la condizione somatica. Criteri di Foerster: In questo soggetto

il quadro somatoforme da dolore cronico si colloca in una dimensione in cui non

esiste una patologia psichica di rilevante intensità. Non esiste ritiro

sociale. Siamo in presenza di una malattia somatica collaterale in cui però non

si può parlare di una pluriennale evoluzione della malattia divenuta cronica. Penso

che l'A. nel momento in cui riuscirà ad essere meno dipendente dal marito, in

particolare economicamente, avrà un miglioramento nelle sue condizioni

psico-fisiche, oltre che ad un supporto terapeutico più incisivo rispetto

all'attuale. […] Nell'attività da ultimo svolta come aiuto-cucina valuto dal

punto di vista psichiatrico una capacità lavorativa dell'80% da ridotto

rendimento, viste le difficoltà di concentrazione e memorizzazione e la facile

stancabilità. […] Dal mio punto di vista presumo una riduzione della capacità

lavorativa dal 2005 come evidenziato dalla precedente perizia

pluridisciplinare. Sempre dall'analisi degli atti posso dichiarare che la

condizione psichica dell'A. sia evoluta sino al momento dell'attuale perizia,

in modo stazionario. […] La prognosi a medio-lungo termine è difficile da

evidenziare ma viste le caratteristiche personologiche, la situazione famigliare

attuale, probabilmente posso determinare una prognosi stazionaria. Anche se dal

mio punto di vista la possibilità di trovare un'occupazione potrebbe aiutare

l'A. a stare meglio psicologicamente, riscattandosi dalla dipendenza del marito.

[…] A mio parere la diminuzione della capacità lavorativa nell'attività

precedentemente svolta sono legate alle ridotte capacità cognitive (vedi esame

neuropsicologico), la facile stancabilità, la presenza di una personalità rigida,

molto probabilmente incapace di adattarsi ai cambiamenti che purtroppo nella

sua vita ha dovuto affrontare, sottovalutando la fatica per inserirsi in una

realtà nuova e diversa da come se l'aspettava. Certamente non aiutata in questo

dal marito. […] L'A. deve a mio parere continuare la presa in carico psichiatrica

con un monitoraggio della terapia psicofarmacologica per riuscire a trovare il

farmaco più adatto all'A. senza effetti collaterali disturbanti e potrebbe

essere di aiuto un percorso psicoterapeutico di sostegno. […] L'A. dal punto di

vista psichiatrico possiede risorse tali da poter essere integrata, riformata

in attività lavorative che tengano conto delle sue condizioni fisiche e la ridotta

"tenuta" di concentrazione e facile affaticabilità. […] L'A. è da me

ritenuta in grado di svolgere altre attività con capacità lavorativa dell’80%

in attività in cui non vi siano elevate richieste di attenzione e concentrazione.

[…] Nessuna limitazione a svolgere l'attività di casalinga (100%) cosa

che già fa in quanto può determinare i tempi ed i modi. […] L'ambiente di

lavoro precedente dell'A. come aiuto-cuoca a mio giudizio, può reggere le

caratteristiche psichiche dell'A. […] A mio giudizio, dal punto di vista

psichiatrico, vi è una condizione psicopatologica invariata, e penso che sia di

aiuto un riallenamento progressivo al lavoro tenuto conto della componente

somatica. La mia valutazione concorda con quelle precedenti. Purtroppo non vi è

stato alcun rilevante cambiamento per quanto riguarda le condizioni psichiche e

le condizioni relazionali. (…)” (doc. AI 91/A, pagg. 8-10).

La ricorrente, come

accennato (cfr. consid. 2.5), dopo il referto del 12 settembre 2014 del dr. __________

indirizzato all’avv. RA 1 (doc. AI 69/B già considerato dai periti del SAM essendo

lo stesso menzionato nell’elenco atti sub doc. AI 91/3), ha prodotto la presa

di posizione 31 agosto 2015 nella quale il dr. __________ ha evidenziato che “(…)

la prima osservazione riguarda le diagnosi poste che non riflettono la reale

gravità del quadro psicopatologico. Da notare inoltre che, in riferimento alla

classificazione delle sindromi secondo l'lCD-10, non si parla di disturbo

dell'adattamento ma di sindrome da disadattamento e di sindrome somatoforme e

non disturbo da sintomi somatici. La signora RI 1 presenta una sindrome

depressiva ricorrente, attuale episodio di media gravità, (ICD-10 F33.1)

persistente e con una importante componente di somatizzazione (tendenza a

cortocircuitare sul soma le emozioni a causa delle scarse capacità di

elaborazione e di insight). La sintomatologia è caratterizzata da deflessione

del tono dell’umore, sentimenti di autosvalutazione, vergogna ed inutilità,

ansia pervasiva, riduzione dello slancio vitale e della motivazione, apatia ed

abulia, disturbi del sonno, della memoria e della concentrazione, diminuzione

dell'autostima, inappetenza, diminuzione della libido, scarsa progettualità ed

ideazione suicidale passiva. La signora è in cura presso il mio studio dal 3

settembre 2014 e, nonostante le cure, l'evoluzione non è stata favorevole. A

questo proposito occorre precisare che essa non tollera gli antidepressivi ed

assume benzodiazepine che, tuttavia, non sono risolutive. Sto valutando

soluzioni farmacologiche alternative che possano essere tollerate e quindi

assunte con regolarità dalla paziente. Quanto ho potuto oggettivare nel corso

dei 12 mesi di presa a carico mi permette di concludere che la signora RI 1 è

da considerare inabile al lavoro, in qualsiasi attività lavorativa, nella

misura del 70% a partire dal 3 settembre 2014. (…)” (doc. AI 96/A)

Come preavvisato (cfr.

doc. AI 96 e 97), l’insorgente ha inoltre prodotto la valutazione 18 settembre

2015.

nella quale il dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia –

basandosi su due colloqui avuti nelle prime due settimane di settembre 2015 e

sull’esame dell’incarto –, si è così espresso: “(…) L'assicurata si

presenta puntuale all'appuntamento, curata nell'igiene e nell'abbigliamento.

L'aspetto corrisponde all'età biologica. Durante tutto il colloquio appare

lucida, vigile, orientata nello spazio, nel tempo, nella persona e anche

rispetto alla situazione attuale. È collaborante, accessibile e,

complessivamente, appare tranquilla. È cordiale, gentile e risponde a tutte le

domande poste. Il pensiero è adeguato nella forma, i contenuti sono

pessimistici con tematiche di inguaribilità. Non verbalizza la presenza di

dispercezioni di alcun tipo. La mimica e la gestica appaiono ridotte ed

esprimono tristezza. Il corso del pensiero appare un po' rallentato.

L'assicurata mostra deficit nella concentrazione. La paziente appare depressa

nell'umore; manifesta una riduzione del suo repertorio comportamentale ed una

polarizzazione ideoaffettiva su temi di sfiducia. La visione di sé, della

realtà e del futuro è pessimistica. L'assicurata lamenta apatia, abulia,

anedonia e inibizione psichica con appiattimento ideativo, la deficitaria

reattività emotiva nei confronti delle circostanze e degli eventi normalmente

piacevoli; una sensazione di vuoto. Lamenta una facile affaticabilità con

ripercussioni anche nel portare a termine le attività quotidiane in ambito

domestico. La paziente esprime la perdita di interesse e di piacere nelle

attività che normalmente sono fonte di piacere; la mancanza di reattività

emotiva nei confronti delle circostanze e degli eventi normalmente piacevoli;

una sensazione di vuoto; di sentirsi stanca; il peggioramento mattutino della

depressione; un sentimento di incapacità a fare progetti per il futuro, o a

continuare nella presente condizione, nonché un certo grado di compromissione

delle prestazioni delle attività quotidiane. DIAGNOSI con ripercussioni

sulla capacità di lavoro Sindrome depressiva ricorrente episodio attuale di

media gravità (ICD-10: F33.1) DlSCUSSIONE e CONCLUSIONE Dall'esame

clinico attuale e dalla raccolta anamnestica emerge una sintomatologia della

sfera depressiva che depone per una diagnosi attuale di episodio depressivo

di gravità media essendo presente una moderata deflessione timica, una

facile esauribilità della quota energetica, una inibizione psichica con

appiattimento ideativo, una diminuzione della capacità di provare piacere un

calo della libido in concomitanza a sentimenti di rabbia e a una quota ansiosa

osservata e riferita. Ritengo che l'attuale episodio depressivo possa essere

l'espressione di una sindrome depressiva ricorrente in quanto la

sintomatologia attualmente presente sembra essere stata già osservata nel

passato. A livello prognostico l'assicurata continua a presentare una

condizione di malessere che interferisce marcatamente con il funzionamento e le

prestazioni sociali e ne compromettono le risorse adattative. Presenta una

importante fragilità psichica di base che rende possibile solo per alcuni

periodi il raggiungimento di una discreta stabilità psichica ed emotiva

comportando una inabilità lavorativa totale nell'ambito di una prognosi quo ad

valetudinem che appare verosimilmente sfavorevole. OSSERVAZIONl Si

escludono comportamenti tendenti alla simulazione o alla amplificazione dei

sintomi. (…)” (doc. AI 97/A).

L’Ufficio AI ha sottoposto

al SAM le succitate presa di posizione 31 agosto 2015 del dr. __________ e la

valutazione 18 settembre 2015 del dr. __________ (cfr. doc. AI 99 e 100) che,

con complemento peritale del 5 novembre 2015, ha concluso che “(…) i

documenti inviatici non permettono di modificare la nostra valutazione SAM del

3.8.2015

(capacità lavorativa dell’80% in qualsiasi tipo di attività e del 100%

come casalinga). (…)” (doc. AI 102). I periti hanno infatti confermato il

rapporto del 29 ottobre 2015 nel quale le dr.ssa __________ ha rilevato che “(…)

in risposta alla Vostra richiesta di presa di posizione sul caso in oggetto, ho

preso visione dei nuovi atti presentati e mi esprimo come segue. In particolare

la novità è riferita al materiale prodotto, dal Dr. med. __________ del 31

agosto 2015 e dal Dr. med. __________ del 18.09.2015 che diagnosticano: ICD-10

F.33.1 Sindrome depressiva ricorrente, attuale episodio di media gravità Premessa:

il mio consulto si basa sulle “Linee

guida per la qualità delle perizie psichiatriche nell'assicurazione federale

per l'invalidità - Società Svizzera di Psichiatria e Psicoterapia SSPP.”

Berna, febbraio 2012. Facendo mie le raccomandazioni esposte utilizzo per

l’esame clinico l'AMDP-8 System, in quanto: cito “A prescindere da quanto indicato di propria iniziativa

dall'intervistato, un esame psichiatrico deve raccogliere tutti i dati anamnestici

(in parte cfr. "Referto", infra) per quanto riguarda tutti i più

importanti sintomi catalogati nel sistema AMDP (pag. 13 delle linee guida)”,

altresì per la valutazione delle limitazioni funzionali, somministro lo

strumento valutativo sulle conseguenze sulla capacità lavorativa il

MINI-ICF-APP (vedi pag. 16 delle linee guida). La mia diagnosi si fonda su

tutti i dati raccolti e sulla loro valutazione. Mi limito quindi a esprimere il

mio punto di vista, basandomi sugli elementi raccolti. La diagnosi che ne

deduco deve essere fondata e per tale scopo utilizzo i criteri attuali delle

classificazioni DSM equiparata a ICD (pag. 16 6.2 delle linee guida). Ora nel

2014.

è stata pubblicata l'ultima versione del DSM-V (manuale diagnostico e

statistico dei disturbi mentali) utilizzato da tutti gli psichiatri nel mondo

per poter arrivare a diagnosi univoche; l'lCD-10 è uno standard di

classificazione per gli studi statistici ed epidemiologici, nonché valido

strumento di gestione di salute e igiene pubblica di tutte le categorie delle

malattie, in cui vi è una parte dedicata alle malattie mentali, pubblicato nel

1990.

e applicato dal 1994. Io preferisco utilizzare il DSM-V, ritenendolo più

completo e più chiarificatore nei suoi criteri diagnostici e decisamente più

aggiornato dell'lCD-10, ma in equivalenza con il DSM-V. A tal proposito,

rispondo al collega Dr. med. __________: nell'ultima versione del DSM-V (2014)

si parla di Disturbo dell'adattamento con umore depresso lieve *309.0

(ICD-10 F43.21); così vi è stato un cambiamento della classificazione dei

disturbi somatici con una nuova categoria diagnostica quali i **300.82

Disturbi da sintomi somatici (ICD-10 F.45.1). Rispetto alla terapia

farmacologica, l'A. riferisce di non tollerare gli antidepressivi, ma al momento

delle mie visite assumeva il Deanxit (melitracem + flupentixolo) un farmaco che

aveva già assunto, con "intolleranze"? Perché continuare? E Lorazepam

alla sera, con Zolpidem, da diverso tempo. Mi permetto di segnalare che alcuni

dei sintomi descritti dall'A. possono essere determinati dalla terapia

farmacologica in atto in particolare al flupentixolo, che è un neurolettico e

vista la "sensibilità" dell'A anche a basso dosaggio può essere il

responsabile dell'apatia, abulia, così come sulla riduzione delle capacità

cognitive, su cui influiscono anche le benzodiazepine. Eviterei pertanto di

somministrare benzodiazepine in questo caso, il rischio è quello di acuire

ulteriormente i deficit. Punterei quindi a cercare il farmaco antidepressivo

più idoneo al dosaggio minimo efficace tra le varie categorie recettoriali che

abbiamo a disposizione, con un monitoraggio costante, ravvicinato nei tempi di

osservazione, degli eventuali effetti collaterali. A proposito dei deficit

cognitivi segnalati, abbiamo sottoposto I'A. ad una indagine neuropsicologica,

anche perché in anamnesi emerge anche se non chiaramente, il padre come affetto

da Alzheimer, una delle preoccupazioni dell'A. Escludiamo però tale evenienza.

Non so attualmente che terapia stia assumendo, ma i sintomi segnalati dai

colleghi potrebbero essere anche ascrivibile ai farmaci, oltre che ad una

reazione di scontento, delusione rispetto alle sue aspettative circa la mancata

assegnazione di una rendita. E qui vengo a ciò che ho evidenziato nel mio

consulto, espresso in più punti, e alla base della mia diagnosi, cioè la

condizione di vita dell'A. così differente da quella che era la sua

aspettativa, quando aveva deciso di sposare il marito e di trasferirsi da __________

in Svizzera. L'A. riferisce che dopo i primi due anni, in cui si è sentita

amata, poi lui non si è più occupato di lei se non come "oggetto

sessuale" a volte anche contro la sua volontà, negli ultimi tempi si è

sostituita l'indifferenza nei suoi confronti, e mi pare di aver capito che lui

"cerca fuori le attenzioni"; in più non ha accettato i suoi figli;

dopo che dal 2003 non ha più lavorato, la tiene in ristrettezze economiche,

creando una dipendenza in tutto e per tutto in cui lei non riesce ad

affrancarsi, anche perché "le paga il biglietto per __________ ".

Tutto questo crea grande tensione, insoddisfazione, dolore: dal mio punto di

vista l'A. andrebbe aiutata ad affrontare la sua situazione coniugale alla base

del suo star male e nel trovare un'occupazione per affrancarsi economicamente.

E più dei farmaci che la sedano e accrescono la sua abulia, andrebbe approntato

un percorso psicoterapeutico di sostegno ed eventualmente una mediazione di

coppia. Questo è alla base del malessere dell'A., che ha ritrovato il Dr. med. __________,

e non una depressione maggiore, ma un disturbo dell'adattamento, in quanto, a

mio parere, pensava di potersi riscattare economicamente dal marito ottenendo

una rendita. E' vero che presenta ciclicamente fenomeni di tipo depressivo, ma

come si spiega che quando è a __________, per circa quattro/cinque mesi sta

bene? Il vero depresso anche se si trova in paradiso non riesce a goderne.

Rientra in Svizzera e sta di nuovo male, certo, in una realtà per lei fitta di

tensioni e delusioni. Oltretutto non è riuscita ad adattarsi alla diversa

cultura e modo di vita, solo nella cerchia della comunità religiosa di cui fa

parte, in cui è oltretutto attiva e partecipe. Di fatto i nuovi dati presentati

non producono elementi di reale novità e appare difficile sostenere in tal

senso qualsiasi modifica della mia posizione di allora. (…)” (doc. AI

102/A).

2.7.4

Alla luce di quanto sopra

esposto, questo Tribunale non ha ragioni per scostarsi dalle conclusioni del

perito del SAM per i seguenti motivi.

L’assicurata presenta,

secondo il perito dr.ssa __________, un “disturbo dell'adattamento con umore

depresso, lieve” (ICD-10 F 43.21). A mente della specialista i disturbi

rientrano in una problematica del disadattamento che comporta un’inabilità del

20% (doc. AI 91/A e 102/A).

L’assicurata ha contestato

le risultanze peritali alle quali è giunto il medico del SAM, che sarebbero in

contrasto con quanto valutato sia dallo psichiatra curante dr. __________ che

dallo specialista consultato dr. __________, secondo i quali la paziente è affetta

da “Sindrome depressiva ricorrente episodio attuale di media gravità”

(ICD-10: F33.1) con un’inabilità al lavoro del 70% secondo il dr. __________ e

totale secondo il dr. __________ (cfr. doc. AI 96/A e 97/A).

Il TCA ricorda

innanzitutto che, secondo la giurisprudenza federale, per l’assicurazione

invalidità non è importante la diagnosi ma le sue conseguenze sulla capacità

lavorativa (in argomento STF 9C_49/2012 del 12 luglio 2012 consid. 6 con

riferimenti) e che non spetta alla giurisdizione delle assicurazioni sociali

decidere su divergenze mediche scientifiche ma unicamente di stabilire nel caso

concreto il diritto alle prestazioni secondo le circostanze e tenuto conto

delle opinioni mediche (cfr. STF 8C_874/2011 del 20 gennaio 2012 consid. 5.2 e rinvio

alla DTF 134 V 231 consid. 5.3 pag. 234).

Va qui comunque

evidenziato che nel rapporto medico 2 ottobre 2014 la dr.ssa __________,

precedente curante e FMH in psichiatria e psicoterapia, quale diagnosi con

influsso sulla capacità lavorativa ha posto: “(…) Sindrome da disadattamento

ICD 10 F 43.20 Reazione mista ansioso-depressiva ICD 10 F 43.22 (…)” (doc.

AI 71).

Circa la ripartizione dei

compiti tra l'autorità incaricata di applicare il diritto e la persona

incaricata di esaminare la situazione da un punto di vista medico nell'ambito

della valutazione dell'incapacità al lavoro come condizione del diritto alla

rendita d'invalidità vedi anche la DTF 140 V 193.

Va inoltre rilevato che

lievi e medi disturbi depressivi – siano essi episodici o ricorrenti – vanno

ritenuti a priori quale malattia invalidante quando sono dimostratamente

resistenti alla terapia (“(…) Leichte bis mittelgradige depressive

Störungen fallen - ob rezidivierend oder episodisch - zum Vornherein nur dann

als invalidisierende Krankheiten in Betracht, wenn sie erwiesenermassen

therapieresistent sind (Urteil 9C_13/2016 vom 14. April

2016.

mit Hinweis auf BGE 140 V 193 E. 3.3 S. 197). (…)” (STF 8C_212/2016 dell’8 Agosto 2016)).

La

terapia messa in atto dal dr. __________ ha avuto un esito positivo visto che – dopo aver attestato nel referto del 12

settembre 2014 che “(…) al momento non mi è possibile esprimermi sulla

prognosi quo ad valetudinem. La signora RI 1, dal lato prettamente

psichiatrico, è da considerare inabile al lavoro per qualsiasi attività nella

misura del 100% almeno a partire dal 3 settembre 2014, data dell’inizio della

presa a carico presso il mio studio. (…)” (doc. AI 69/B) – lo stesso specialista nelle succitate considerazioni

del 31 agosto 2015 ha attestato che “(…) quanto ho potuto oggettivare nel

corso dei 12 mesi di presa a carico mi permette di concludere che la signora RI

1.

è da considerare inabile al lavoro, in qualsiasi attività lavorativa, nella

misura del 70% a partire dal 3 settembre 2014. (…)” (doc. AI 96/A).

Dal canto suo il dr. __________,

FMH in psichiatria e psicoterapia, nel consulto del 17 maggio 2005 (doc. AI

40/B, svolto nell’ambito della precedente perizia pluridisciplinare del SAM del

20.

luglio 2005 sub. doc. AI 40) –

rilevato nell’anamnesi patologica che “(…) dal punto di vista psichico,

negli ultimi anni a causa di vari problemi e conflitti con il marito e la

lontananza dai figli, gradualmente ha sviluppato uno stato ansioso-depressivo

che all'inizio veniva curata dal medico di famiglia Dr. __________ che gli

aveva prescritto del Lexotanil 3 mg a dosaggi anche più alti per migliorare le

sue ansie e paure. Negli ultimi 2 anni in seguito al peggioramento della

relazione di coppia, essa ha sviluppato una depressione reattiva che le causava

un'insonnia, angoscia, ansia e varie preoccupazioni che persistono nel tempo ma

che finora non era stato necessario una presa a carico di tipo psichiatrico.

(…)” (doc. AI 40/B, pagg. 2 e 3) –

aveva espresso la seguente conclusione e prognosi: “(…) Siamo di fronte ad

una 43enne originaria di __________ che ha avuto un’infanzia molto difficile e

problematica ed un primo matrimonio sfortunato dopo la morte precoce del marito

ed essa doveva arrangiarsi ed occuparsi dei 3 figli, lavorando in vari settori.

Nel 1991 fa conoscenza del suo attuale marito che dopo qualche anno appare un

fallimento e che è fattore importante del suo malessere psichico attuale con un

degrado continuo. Riferisce di passare le giornate facendo le pulizie di casa e

lavori domestici, altrimenti esce solo per andare in chiesa. Presenta una serie

di somatizzazioni sottoforma di vari dolori addominali e vari disturbi

neurovegetativi dovuti ad una tensione endopsichica importante, causati da una

parte dalla relazione di coppia che ormai non funziona, il marito non concede

il divorzio ed a quanto pare ha una relazione extra-coniugale con un’altra

donna dominicana e tutto ciò sicuramente provoca stress e malessere psichico

fino allo sviluppo di uno stato depressivo che attualmente è ancora gestibile

ma causa un malessere importante. D'altra parte vede poco i suoi figli, salvo

qualche contatto telefonico e ha molta nostalgia di quest'ultimi che vivono con

l’anziana madre a __________. Per quel che riguarda la sua diagnosi

psichiatrica si tratta di una sindrome depressiva ricorrente episodio

attuale lieve con sindrome biologica (ICD-10 F33.01) che causa un’inabilità

lavorativa dal 10-15%. Per quel che concerne l'evoluzione della sua patologia

depressiva, rimane pressoché invariata e negli ultimi 2 anni, come già

accennato causa un'inabilità lavorativa come operaia, ausiliaria, nella misura

del 10-15% con la possibilità terapeutica che effettivamente esiste per

migliorare questa incapacità, eventualmente bisogna introdurre una terapia

psicofarmacologica antidepressiva in primo tempo e, se non migliora, una presa

a carico di tipo psichiatrico sicuramente potrebbe migliorare questo disagio

che dura già da diversi mesi. Dal punto di vista psichiatrico essa è capace di

svolgere anche altre attività nella misura del 85%, percentuale che è anche

valida come casalinga. (…)” (doc. AI 40/B, pagg. 3 e 4).

Da allora, dagli atti non

risulta che l’assicurata – fino al trattamento presso la dr.ssa __________

effettuato dal 17 giugno al 25 agosto 2014 con ultimo controllo il 25 agosto

2014; cfr. il rapporto medico della specialista del 2 ottobre 2014 sub. doc. AI

71.

– si sia rivolta ad uno specialista in psichiatria. La dr.ssa __________,

nell’anamnesi, ha infatti rilevato che “(…) da circa cinque anni la paziente

non lavora come donna tutto fare (pulizia), in quanto Iamenta algie diffuse su

tutto il corpo di tipo fibromialgico. Per questi motivi si rivolge al suo

medico curante Dr. __________, di __________ che la invia dalla sottoscritta

per una presa a carico psichiatrica. La paziente appare depressa, ansiosa e

preoccupata per la sua salute fisica, insiste di stare male, a volte di non

poter camminare dai forti dolori e si fa capire che vorrebbe che la sua

malattia fosse riconosciuta dai curanti. Emergono, pensiero rigido poco

propenso ad elaborazione ed introspezione. Durante i colloqui avvenuti con la

paziente è emersa la sua grande delusione che la sua malattia non è stata

riconosciuta per ben tre volte, l'ultima agosto 2014 (Al respinta). La paziente

era sempre più tesa, ansiosa, depressa, lamentando insonnia, nausea difficoltà

alla deglutizione, mancanza di respiro. La terapia farmacologica con Deanxit è

stata interrotta (non ha tollerato). Alla paziente che si è rivolta alla

sottoscritta per essere aiutata ad ottenere un riconoscimento della sua

malattia, la sottoscritta ha precisato che la fibromialgia di cui sembrerebbe

affetta non è riconosciuta dall'Assicurazione Invalidità. Dopo questa

affermazione da parte mia la paziente ha interrotto ed annullato le sedute di psicoterapia.

(…)” (doc. AI 71, punto 1.4).

Riguardo al referto 12

settembre 2014 del dr. __________ –

nel quale lo specialista ha, in particolare, indicato che “(…) seguo la

signora RI 1 nel mio studio dal 3 settembre 2014. Vi sono stati finora due

incontri, il terzo è previsto in data 19 settembre 2014. Quanto ho potuto

oggettivare mediante un approfondito esame clinico è attualmente riconducibile

ad un franco episodio depressivo di entità medio-grave (ICD 10 F32.1-2). In

passato la signora è già stata seguita da un collega e da una psicologa dei

quali non ricorda il nome. (…)” (doc. AI 69/B) – già si è detto che lo stesso è stato considerato dai

periti nel SAM nella perizia pluridisciplinare del 3 agosto 2015 (cfr. doc. AI

91).

Quanto all’ulteriore referto

del 31 agosto 2015 dello specialista curante dr. __________, la consulente

dr.ssa __________, nel succitato rapporto del 29 ottobre 2015 (confermato dai

periti del SAM nel complemento del 5 novembre 2015; cfr. consid. 2.7.3) ha

preso dettagliatamente posizione ed espresso in modo convincente le ragioni per

le quali non si scostava dalla propria valutazione e nella procedura ricorsuale

l’insorgente non ha più prodotto alcuna documentazione medica specialistica.

Per quanto riguarda la

valutazione del 18 settembre 2015 dell’interpellato specialista dr. __________

(doc. AI 97/A), anche a questo riguardo la consulente dr.ssa __________ (sempre

nel succitato rapporto del 29 ottobre 2015; cfr. consid. 2.7.3), si è espressa

in modo dettagliato e convincente: “(…) E qui vengo a ciò che ho evidenziato

nel mio consulto, espresso in più punti, e alla base della mia diagnosi, cioè

la condizione di vita dell'A. così differente da quella che era la sua

aspettativa, quando aveva deciso di sposare il marito e di trasferirsi da __________

in Svizzera. L'A. riferisce che dopo i primi due anni, in cui si è sentita

amata, poi lui non si è più occupato di lei se non come "oggetto

sessuale" a volte anche contro la sua volontà, negli ultimi tempi si è

sostituita l'indifferenza nei suoi confronti, e mi pare di aver capito che lui

"cerca fuori le attenzioni"; in più non ha accettato i suoi figli;

dopo che dal 2003 non ha più lavorato, la tiene in ristrettezze economiche,

creando una dipendenza in tutto e per tutto in cui lei non riesce ad

affrancarsi, anche perché "le paga il biglietto per __________ ".

Tutto questo crea grande tensione, insoddisfazione, dolore: dal mio punto di

vista l'A. andrebbe aiutata ad affrontare la sua situazione coniugale alla base

del suo star male e nel trovare un'occupazione per affrancarsi economicamente.

E più dei farmaci che la sedano e accrescono la sua abulia, andrebbe approntato

un percorso psicoterapeutico di sostegno ed eventualmente una mediazione di

coppia. Questo è alla base del malessere dell'A., che ha ritrovato il Dr. med. __________,

e non una depressione maggiore, ma un disturbo dell'adattamento, in quanto, a

mio parere, pensava di potersi riscattare economicamente dal marito ottenendo

una rendita. (…)” (doc. AI 102/A, pagg. 2 e 3).

Al riguardo il medico SMR

dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, nell’annotazione del 26

gennaio 2016 ha evidenziato che “(…) riguardo all’accertamento del Dr. __________,

questo riporta lo stato soggettivo dell’assicurata non confortato da osservazioni

oggettive. È assente una descrizione anche breve della realtà quotidiana e un

riscontro anamnestico. La stessa diagnosi di depressione ricorrente è basata

sul fatto che l’assicurata “sembra” aver sofferto in passato di disturbi di

questo tipo, senza alcuna indicazione oggettiva. (…)” (IV/1). Anche in

questa occasione, pur avendone avuto la possibilità (V), l’insorgente non ha

allegato ulteriore documentazione medico specialistica alle proprie

osservazioni del 1. febbraio 2016 sub VI.

In conclusione, visto

tutto quanto sopra esposto e conformemente alla giurisprudenza in materia di

valore probatorio di rapporti medici (cfr. consid. 2.6), questo Tribunale

ritiene che – senza che sia

necessario esperire ulteriori accertamenti psichiatrici (nella STF 9C_267/2013

del 27 maggio 2013 il TF ha rilevato che “(…) A tal riguardo occorre

ricordare che anche tenendo conto della più recente giurisprudenza della Corte

europea dei diritti dell'uomo, nelle procedure concernenti l'assegnazione o il

rifiuto di prestazioni di assicurazioni sociali non sussiste un diritto formale

di essere sottoposto a perizia medica esterna da parte dell'ente assicuratore -

e tanto meno a una perizia giudiziaria -, una tale perizia dovendo unicamente

(ma pur sempre) essere ordinata qualora sussistano dubbi - anche solo minimi -

riguardo all'attendibilità e alla concludenza delle attestazioni mediche

interne dell'assicurazione (DTF 135 V 465). (…)”) – la valutazione peritale della dr.ssa __________

secondo la quale l’assicurata è inabile al lavoro nella misura del 20% e che “(…)

dal punto di vista psichiatrico, vi è una condizione psicopatologica invariata,

e penso che sia di aiuto un riallenamento progressivo al lavoro tenuto conto

della componente somatica. La mia valutazione concorda con quelle precedenti.

Purtroppo non vi è stato alcun rilevante cambiamento per quanto riguarda le

condizioni psichiche e le condizioni relazionali. (…)” (doc. AI 91/A, pag. 10),

va confermata.

In questo senso la domanda

di “(…) una perizia giudiziaria (psichiatrica/pluridisciplinare) tramite la

quale sarà di nuovamente analizzato lo stato di salute della qui ricorrente da

parte di un perito nominato espressamente da codesto lodevole Tribunale e non

dall’Ufficio dell’assicurazione invalidità. (…)” (I, pag. 9) va respinta.

In effetti, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori non potrebbero più modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove; cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41, 122 III 223 consid. 3, 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (STF 9C_18/2010 del 7 ottobre

2010.

consid. 5.4; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti).

Va qui ricordato che se da

una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio inquisitorio,

secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio

dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non è però assoluto,

atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di collaborare

all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210 consid. 6c con

riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende in particolare

l'obbligo delle parti di apportare ove ciò fosse ragionevolmente esigibile le

prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai fatti invocati,

ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze della

carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).

In concreto, lo si

ribadisce, l’insorgente – dopo

l’esauriente complemento peritale 5 novembre 2015 del SAM e la valutazione del

26.

gennaio 2016 del medico SMR dr. __________, FMH in psichiatria e

psicoterapia, nonostante abbia avuto la facoltà di presentare eventuali altri

mezzi di prova – non ha prodotto

nessuna documentazione medica in sede di procedura ricorsuale.

Nemmeno è possibile

concludere differentemente anche avuto riguardo alla censura stante la quale la

dr.ssa __________ “(…) senza essere a conoscenza della terapia farmacologia

della qui ricorrente ("Non so

attualmente che terapia stia assumendo", cfr. decisione 11 novembre

2015, p. 3) il medico incaricato dall'Ufficio dell'assicurazione invalidità

dichiara però che i sintomi descritti dall'assicurata potrebbero (ma forse no?)

essere determinati dalla terapia farmacologica (che però il medico non

conosce!) e si chiede quindi perché continuare con i suddetti farmaci (di cui

il medico, lo si ripete, non è a conoscenza né dei nominativi né dei dosaggi).

(…)” (I, pag. 7).

In effetti, come visto

sopra (cfr. consid. 2.7.3), nell’anamnesi psicofarmacologica del consulto del 18

giugno 2015 (doc. AI 91/A), la dr.ssa __________ ha evidenziato che “(…)

l'A. ha assunto nel passato Cymbalta, Remeron, con a suo dire reazioni

negative. Deanxit, Lexotanil, Dafalgan nel 2005. Nel 2014: Escitalopram e

Lorazepam. Nell'ottobre 2014: Temesta e Deanxit. Ritrovo agli atti anche una

psicoterapia cognitivo-comportamentale (senza però con chi né per quanto, l'A.

non ricorda). (…)” (doc. AI 91/A, pag. 8) indicando quale trattamento

psichiatrico attuale “(…) Zoldorm 10 uno in serata (zolpidem); Deanxit

1.

a mezzogiorno (10 mg melitracen, 0,5 mg flupentixol); Temesta Expidet

2,5 alla sera (clorazepam). (…)” (doc. AI 91/A, pag. 7).

La frase “(…) non so

attualmente che terapia stia assumendo (…)” è stata invece estrapolata dal

succitato rapporto del 29 ottobre 2015 (cfr. consid. 2.7.3) nel quale la dr.ssa

__________ non poteva dire altro essendo stata chiamata ad esprimersi sulla presa

di posizione 31 agosto 2015 del dr. __________ rispettivamente sulla

valutazione 18 settembre 2015 del dr. __________.

Inoltre, questo Tribunale

può fare propria anche la conclusione del medico SMR dr. __________, FMH in

psichiatria e psicoterapia, che nell’annotazione del 26 gennaio 2016 ha

evidenziato che “(…) riguardo ai medicamenti elencati dalla Dr.ssa __________

non ho elementi per dubitare che tale medicazione sia stata riferita alla

perita psichiatrica dall’assicurata stessa. Se l’assicurata abbia, in effetti,

fatto confusione con i medicamenti, non posso escludere una scarsa compliance

alla terapia medicamentosa. (…)” (IV/1).

Quanto, infine, alla

critica stante la quale “(…) a mente della qui ricorrente, due soli

colloqui, in un lasso di tempo molto ravvicinato (uno il 7 maggio 2015 e l’altro

il 28 maggio 2015), non sono sufficienti per poter valutare compiutamente il suo

stato di salute ed esprimersi in merito agli elementi di depressione

riscontrati. Lo stesso perito SMR conferma la presenza “ciclicamente” (cfr. decisione di fenomeni di

tipo depressivo, ciò che lascia quindi pensare ad una sindrome depressiva

ricorrente, che varia nel tempo e che necessita di un osservazione durante un

lungo periodo. (…)” (I, pag. 8), va rilevato quanto segue.

Ribadito che per

l’assicurazione invalidità non è importante la diagnosi ma le sue conseguenze

sulla capacità lavorativa, già si è detto sopra delle valide argomentazioni e

precisazioni addotte dai periti del SAM che confermano la valutazione della

consulente dr.ssa __________.

Va qui ancora evidenziato

che dopo la perizia pluridisciplinare del SAM del 20 luglio 2005 non risulta

che l’insorgente abbia più interpellato degli specialisti in psichiatria fino al

trattamento presso la dr.ssa __________ effettuato dal 17 giugno al 25 agosto

2014.

In seguito, dopo aver interrotto il rapporto di cura con la dr.ssa __________

– al riguardo la specialista ha

precisato che “(…) alla paziente che si è rivolta alla sottoscritta per

essere aiutata ad ottenere un riconoscimento della sua malattia, la

sottoscritta ha precisato che la fibromialgia di cui sembrerebbe affetta non è

riconosciuta dall'Assicurazione Invalidità. Dopo questa affermazione da parte

mia la paziente ha interrotto ed annullato le sedute di psicoterapia. (…)”

(doc. AI 71, punto 1.4) –, dal 3

settembre 2014 l’assicurata si è rivolta al dr. __________.

Inoltre, ma non da ultimo,

questo Tribunale non ha alcun motivo per scostarsi dalle conclusioni del medico

SMR dr. __________, FMH in psichiatria e psicoterapia, che nell’annotazione del

26.

gennaio 2016 ha evidenziato che “(…) la valutazione psichiatrica SAM

allestita dalla Dr.ssa __________ è aderente alle linee guida per le perizie

psichiatriche, adeguatamente motivata nelle sue conclusioni. I colloqui si sono

svolti a sufficiente distanza uno dall'altro. Nella sua successiva risposta

alle osservazioni presentate, la stessa Dr.ssa __________ ha ulteriormente

argomentato le sue conclusioni. Il rapporto del Dr. __________ riporta un

diverso apprezzamento del curante dello stesso stato clinico osservato dalla

perita psichiatrica SAM. (…)” (IV/1).

2.8

In simili circostanze, visto

tutto quanto precede e ritenute quelle del dr. __________ e del dr. __________ solo

delle diverse valutazioni, questo Tribunale deve quindi confermare la perizia

pluridisciplinare del 3 agosto 2015 del SAM con relativo complemento del 5

novembre 2015 (doc. AI 91 e 102).

Risultando uno stato di

salute sostanzialmente invariato rispetto a quello della precedente perizia del

SAM del 20 luglio 2005 (cfr. consid. 1.1), è dunque a ragione che l’Ufficio AI

ha respinto la nuova domanda di prestazioni dell’agosto 2014 (cfr. consid.

1.

).

2.9

Secondo l'art. 29 cpv. 2

LPTCA e l'art. 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L'entità delle spese è

determinata fra fr. 200.-- e fr. 1'000.-- in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7

aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico

dell'insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese per complessivi

fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti