32.2015.177
Attribuzione di una rendita limitata nel tempo. Ricorso accolto con rinvio atti per ulteriori accertamenti medici
4 febbraio 2016Italiano9 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2015.177
rg/sc
Lugano
4 febbraio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 dicembre 2015 di
RI 1
contro
la decisione dell’11 novembre 2015 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - per decisione 11 novembre 2015
l’Ufficio AI ha riconosciuto a RI 1, meccanico indipendente incapace al lavoro
da agosto 2013, il diritto a tre quarti di rendita dal 1° agosto 2014 al 30
settembre 2014 per un grado d’invalidità del 61% calcolato in applicazione del
metodo ordinario;
- contro suddetta decisione
insorge dinanzi al TCA l’assicurato con il ricorso in rassegna. Esposto
l’elenco della documentazione medica ed economica prodotta e delle corrispondenze
intercorse con l’Ufficio AI, l’insorgente contesta in particolare - producendo
ulteriore certificazione specialistica (doc. A/5-6) - la valutazione medica
operata dall’amministrazione osservando che
"
(…)
Con la mia raccomandata del
04.08.15 ho segnalato il mio stato di salute, con la richiesta di voler
approfondire con i medici che a tutt’oggi mi hanno in cura, Dr.ssa __________ (__________)
Dr. __________ (medico oculista) Dr.ssa __________, la mia situazione è che
restavo a disposizione anche per una visita presso il Servizio Medico.
Purtroppo non ho mai avuto nessuna richiesta di una visita da parte del SMR,
come pure mi ha confermato la Dr.ssa __________ non le è mai stato richiesto il
rapporto di decorso da quando sono in cura.
(…)
In merito al mio ricorso, il mio stato di
salute e la problematica concernente il Morbo di Crohn, che non è mai stata
presa in considerazione, a comprova allego gli scritti dei Medici Dr.ssa __________
e Dr. __________ che mi hanno in cura. (…)” (Doc. I)
e chiedendo che
"
… la decisione venga rivista,
essendo nell’impossibilità di svolgere il lavoro al 100% come meccanico di
autovetture presso l’officina che ho in gestione. Se lo ritenete opportuno,
resto ben volentieri a disposizione per un colloquio personale.” (Doc. I)
- con la risposta di causa
l’Ufficio AI evidenzia la necessità di aggiornare la situazione sia dal punto
di vista medico che economico precisando che
"
(…)
In primo luogo,
l’amministrazione dovrà aggiornare l’intero incarto Cassa Malati presso l’__________
(in quanto il rapporto finale SMR datato 21.01.2015 si fonda sulla
documentazione medica della Cassa Malati unicamente per il lasso di tempo che
va dal mese di agosto 2013 al mese di ottobre 2014, senza tuttavia tener conto
del fatto che dal 01.11.2014 il Signor RI 1 è stato ritenuto nuovamente inabile
al lavoro al 50% con la susseguente corresponsione delle relative indennità
giornaliere; cfr. a tal proposito i doc. 66-7/8/10 incarto AI).
In secondo luogo, l’amministrazione dovrà
inviare il relativo rapporto medico AI – da completare in ogni suo punto – al
medico curante Dr.ssa __________, al Capo servizio di gastroenterologia Dr.ssa __________
ed al medico oculista Dr. __________ (cfr. il doc. 66 incarto AI nonché il
gravame a pagina 2).
Solo dopo aver proceduto ai complementi
istruttori di cui sopra e sottoponendo il tutto – per esame – al Servizio
medico regionale dell’AI (compresi i certificati sub. doc. A5 e A6 incarto TCA
dai quali risulta che il Signor RI 1 è inabile al lavoro nella misura del 50%
da mesi; cfr. anche in tal senso il doc. 56-2 incarto AI), l’amministrazione
potrà pronunciarsi in merito alla domanda di prestazioni inoltrata
dall’assicurato il 21.02.2014 (effettuando altresì – per il tramite del
Servizio Ispettorato dell’AI – una nuova inchiesta al fine di aggiornare la
situazione economica del qui ricorrente; cfr. anche a tal proposito il doc. 74 in
fine incarto AI).
In via subordinata, si chiede invece a
codesto lodevole Tribunale di voler confermare la decisione dell’11 novembre
2015 e, conseguentemente, respingere il ricorso.” (Doc. IV)
- con scritto 19 gennaio 2016 il
ricorrente dichiara di condividere la proposta, formulata dall’amministrazione
in via principale, di riesaminare la sua situazione, avversando invece la richiesta,
formulata in via subordinata dall’autorità intimata, di confermare della
decisione impugnata;
- la presente vertenza non
pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il
TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi
dell'art. 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015, STF 9C_211/
2010 del 18 febbraio 2011, STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008);
- secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli artt. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n.
46). Secondo l’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una
rendita se ha avuto un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media
durante un anno senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine
di questo anno è invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del
medesimo art. 28 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se
sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al
60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di
rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado
d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che
l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(Duc, op. cit., p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié
pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in
attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del
lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale
del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in
cui l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente
all’art. 29 cpv. 1 LPGA;
- nel caso
concreto questo TCA – alla luce della refertazione medica agli atti AI (e dei certificati
prodotti con il gravame sub doc. A/5-6) e tenuto conto in particolare anche
delle risultanze emergenti dall’incarto di __________ quale assicuratore
malattia collettiva che già ha corrisposto indennità giornaliere (cfr. incarto
AI pp. 245ss; cfr. anche annotazione del 21 dicembre 2015 in inc. AI) – ritiene vi sia effettivamente la necessità di un aggiornamento della
situazione medica nel senso prospettato nella risposta di causa con consecutiva
valutazione – se del caso dopo eventuali ulteriori accertamenti – da parte del
SMR (già espressosi in gennaio, giugno e settembre 2015; cfr. inc. AI pp. 168,
170-172, 230 e 264) e nuova inchiesta economica volta ad aggiornare
l’evoluzione dei redditi dell’azienda di cui l’assicurato è titolare;
- in STF
9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha
precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una
perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha
ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che
necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen
Ausführungen”; cfr STCA 32. 2011.107 del 27 ottobre
2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti
dall’amministrazione (“Eine Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen
möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig
ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht
(unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache
zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del
27 ottobre 2011);
- nel
caso concreto, come detto, si giustifica il rinvio degli atti
all’amministrazione, affinché proceda ad un aggiornamento della
situazione medica ed economica rendendo in seguito una nuova decisione sul
diritto di RI 1 a prestazioni;
- secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009;8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
- visto l'esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.- Il ricorso è accolto.
§ La decisione dell’11
novembre 2015 è annullata.
§§ Gli atti sono rinviati
all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.
2.- Le spese di procedura di fr.
500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
3.- Comunicazione agli interessati
Fatti
i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in materia di
diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
Considerandi
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti