32.2015.18
Revisione di una rendita. Rinvio degli atti all'Ufficio AI per accertamenti sia somatici che psichiatrici
12 ottobre 2015Italiano24 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2015.18
BS/sc
Lugano
12 ottobre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 29 gennaio 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 22 dicembre 2014 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per
l’invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1962, di professione impiegata d’uf-ficio, nel novembre 2009 ha
inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1). Con decisione 7
giugno 2010 l’Ufficio AI ha respinto tale domanda avendo l’interessata ripreso
a tempo pieno l’abituale attività (doc. AI 24).
1.2. Nell’ottobre
2011 l’assicurata ha presentato un’altra domanda di prestazioni a seguito di un
infortunio alla mano sinistra occorso nel maggio 2010 (doc. AI 39). Dalla
pertinente documentazione medica dell’assicuratore contro gli infortuni (in
casu: la __________) richiamata dall’Ufficio AI, risulta certificata una totale
inabilità dal 18 maggio 2010, un’incapacità lavorativa rispettivamente del 50%
dal 24 gennaio 2011 e del 100% dal 3 febbraio 2011. Di conseguenza, con decisione
del 29 agosto 2012 (preavvisata il 9 maggio 2012) l’amministrazione ha
riconosciuto all’assicurata il diritto ad una rendita intera dal 1° marzo 2012.
Trattandosi di uno stato di salute non stabilizzato (l’interessata risultava
ancora in cura), detto Ufficio l’ha avvisata della possibilità di una revisione
della rendita (doc. AI 58; per le motivazioni cfr. doc. AI 56).
1.3. Avviata
d’ufficio nell’ottobre 2012 la revisione della rendita, tenendo conto di nuova
documentazione richiamata dalla __________, con decisione 22 dicembre 2014,
anticipata dal progetto di decisione 20 ottobre 2014, l’Ufficio AI ha soppresso
la rendita, motivando:
"
Con decisione 29.08.2012, essendo
lo stato di salute non stabilizzato, è stata accordata una rendita intera
d'invalidità con grado Al del 100 % dal 01.03.2012.
In fase di revisione è stata aggiornata la
documentazione medica-infortunistica.
Con visita medica 19.06.2013, l'attività abituale di
segretaria è stata ritenuta esigibile con limitazione per la dattilografia. Non
sono oggettivate ripercussioni sulla capacità lavorativa.
In data 28.02.2014 la __________ ha emesso una
decisione accordandole una rendita d'invalidità con grado d'invalidità del 10 %
dal 01.03.2014.
Considerato che non vi sono affezioni
extra-infortunistiche, si procede come da __________.
Infatti, le direttive sull'invalidità e la grande
invalidità (CIGI) alla cifra marginale 9020 e 9021 stabiliscono che per lo
stesso danno alla salute non si può presumere per l'AI un grado di invalidità
diverso da quello per l'AINF o per l'AM (pratique VSI 2001 p. 79). Esaminato
accuratamente il caso, l'ufficio Al emana una decisione di rendita. Se l'invalidità
è dovuta esclusivamente ad infortunio, l'ufficio Al si accorda precedentemente
con l'assicuratore infortuni (cfr. convenzione fra Al e __________, in vigore
dal 1° maggio 2003, e la convenzione tra l'Al e gli assicuratori infortuni,
conformemente all'art. 68 cpv. 1 lett. a LAINF, in vigore dal 1° settembre
2001). L'AI può scostarsi dalla determinazione dell'invalidità passata in
giudicato nell'ambito delle assicurazioni contro gli infortuni solo eccezionalmente
ed in presenza di motivi plausibili (pratique VSI 2001 p. 79).
Essendo il grado d'invalidità inferiore al 40 %, il
diritto alla rendita si estingue. (…)” (doc. AI 95/2)
Contestualmente
l’amministrazione ha tolto l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.
1.4. L’assicurata,
per il tramite dell’avv. RA 1, ha inoltrato il presente ricorso contro la
succitata decisione, postulandone l’annullamento ed il rinvio degli atti
all’Ufficio AI per accertamenti medici. In sostanza contesta la valutazione medico-teorica
alla base della decisione impugnata, sostenendo come l’amministrazione non
abbia tenuto conto di tutte le affezioni di cui essa è portatrice. Dei singoli
motivi verrà detto, per quanto necessario, nel prosieguo.
1.5. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI, ribadendo come l’assicu-rata non presenti un
danno alla salute extra-infortunistico, chiede la conferma della decisione
impugnata e la reiezione del ricorso.
1.6. Il
15 aprile 2015 l’insorgente ha prodotto un rapporto medico dell’__________ di __________
(VIII). Su richiesta del TCA, in data 4 maggio 2015 l’Ufficio AI ha preso posizione
in merito al succitato atto medico (X).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF
8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011)
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se correttamente l’Ufficio AI ha soppresso la rendita
intera.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art.
28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire
se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che
egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
2.4. Se
il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che
incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta
(art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi
cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione
giusta l’art. 17 LPGA.
La
rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica
sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso
sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano
subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.
1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per
stabilire in concreto se vi è motivo di revisione, da un punto di vista temporale
vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione
formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova
decisione. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare
una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 258).
Circa
gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad
un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che
la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi
è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la
notifica della decisione.
L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la
soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto
retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se
l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per
l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli
ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.
2.5. Va
infine ricordato che la nozione di invalidità in
ambito AI coincide di massima con quella vigente in materia LAINF (e di assicurazione
militare), motivo per cui la determinazione della stessa, anche se viene
apprezzata indipendentemente dal singolo assicuratore sociale, addebitabile ad
un medesimo danno alla salute, conduce in via generale ad un uguale tasso (DTF
127 V 135, 126 V 291, 119 V 470 consid. 2b con riferimenti). Il TFA ha quindi
ribadito la funzione coordinatrice del concetto unitario dell’invalidità nei
diversi settori delle assicurazioni sociali. Questo per evitare che, in
presenza della medesima fattispecie, diversi assicuratori apprezzino in modo
differente il grado d’incapacità la guadagno (DTF 131 V 120). Ciononostante, il
singolo assicuratore non è tenuto ad assumere automaticamente il grado
d’invalidità fissato da un altro assicuratore senza predisporre i propri
accertamenti; d’altra parte esso non può determinare il tasso dell’incapacità
al guadagno totalmente indipendentemente da quanto già deciso da un altro
assicuratore sociale, non essendo tuttavia escluse delle differenti valutazioni
(DTF 127 V 135, 126 V 292, 119 V 471). In
tal senso, in una sentenza del 26 luglio 2000, pubblicata in DTF 126 V 128ss
(cfr. anche Pratique VSI 2001 pp. 79ss), l’Alta Corte ha avuto modo di
precisare che quando un infortunio è l'unica causa dell'invalidità, l'AI deve
in linea di principio attenersi alla valutazione dell'invalidità cresciuta in
giudicato in ambito LAINF. Solo in casi eccezionali, in pre-senza di motivi
pertinenti, può essere determinato un diverso grado d'invalidità, ritenuto che
una valutazione diversa non basterebbe, neppure se fosse sostenibile o persino
equivalente (DTF 131 V 123). In una decisione non pubblicata dell'8 luglio 1999
nella causa A.F. (U183/98), il TFA ha stabilito che l'assicuratore infortuni
non deve scostarsi dalla valutazione dell'assicuratore AI, fintanto che
quest'ultimo si fonda su un'istruzione approfondita, sia dal profilo medico che
dal punto di vista professionale. Infine, gli organi dell'assicurazione
invalidità non sono vincolati e devono scostarsi dalla valutazione
dall’assicuratore infortuni, allorquando, ad esempio, quest'ulti-mo abbia tralasciato
di operare un raffronto dei redditi (AHI-Praxis 1998 pag. 170).
Il principio del
coordinamento è in seguito stato relativizzato dal TF, il quale ha stabilito
non vincolante la valutazione dell’invalidità da parte dell’assicurazione
contro gli infortuni o dell’assicurazione per l’invalidità verso l’altro assicuratore,
tant`è che il primo non può interporre opposizione ad una decisione del secondo
e viceversa (DTF 131 V 362 e da ultimo DTF 133 V 549).
2.6. Nel
caso in esame, come visto al consid. 1.2., con decisione del 29 agosto 2012
l’Ufficio AI ha posto l’assicurata al beneficio di una rendita intera dal 1°
marzo 2012, a seguito dei postumi dell’evento infortunistico del 18 maggio 2010
(trauma contusivo del IV e V dito della mano sinistra). Dagli atti della __________
è risultata attestata, in uno stato di salute non ancora stabilizzato,
un’inabilità lavorativa del 100% dal 18 maggio 2010, del 50% dal 24 gennaio
2011 ed infine nuovamente del 100% dal 3 febbraio 2011 (cfr. doc. AI 37).
Avviata
subito d’ufficio una revisione della rendita, l’Ufficio AI ha proceduto ad un
aggiornamento della documentazione LAINF. Fondandosi sulla decisione (definitiva)
28 febbraio 2014 della __________ (all’assicurata è stata riconosciuta un’inabi-lità
lavorativa nella sua attività di dattilografa rispettivamente un grado invalidità
del 10% dal 1° marzo 2014 al 28 febbraio 2017), ritenuta l’assenza di affezioni
extra-infortunistiche invalidanti, posta la non attuazione di provvedimenti
professionali (cfr. rapporto 21 agosto 2014 del Servizio integrazione professionale;
doc. AI 91), l’amministrazione ha soppresso il diritto alla rendita intera.
Dal
punto di vista medico, a base della decisione della __________ sono il rapporto
19 giugno 2013 della visita medica di chiusura (atti AINF no. 92) ed il
complemento del 4 luglio 2013 (doc. AINF no. 98). In quei referti il medico
dell’assicurazione, dr. __________ (specialista in chirurgia ortopedica e traumatologia),
esaminati gli atti contenuti nell’inserto – tra cui il rapporto 10 (recte: 15)
febbraio 2013 dell’__________ di __________ reso a seguito di un consulto
ambulatoriale per la terapia del dolore (Interdisziplinäre Schmerzsprechstunde),
già contenuto negli atti della __________ (doc. AINF 78) e prodotto con le
osservazioni al progetto di decisione (doc. AI 93/4) e con il ricorso (doc. E)
– ha ritenuto esigibile l’attività di dattilografa con limitazioni legate
all’uso della mano sinistra (la mano dominante dell’assicurata è la destra;
n.d.r.) e delle dieci dita.
Con
annotazioni 14 agosto 2013 il dr. __________, specialista in medicina interna
presso il SMR, ha valutato i succitati referti:
"
(…)
Diagnosi:
Chronic Regional Pain Syndrome tipo II o sindrome
algica neuropatica della mano sinistra in stato dopo trauma contusivo delle
dita IV (e V) della mano sinistra (18 maggio 2010)
Stato dopo asportazione di adenoma surrenale (2009)
infarto cerebrale embolico perioperatorio
referto normale della risonanza magnetica
cerebrale del 12 aprile 2012
Allergie multiple
Consumo regolare di benzodiazepine
Abuso di nicotina
Dal 1° giugno 2013, l'assicurata lavora quale impiegata
d'ufficio, al telefono e sbrigando lavori fattibili con una mano sola. Ne
risulta un apprezzamento dell'inabilità lavorativa di 85%.
Visita medica __________ del 19 giugno 2013:
Affezioni extra-infortunistiche:
• gonfiore dolente a livello del piede
sinistro (artrite? Sindrome infiammatoria?)
• episodi di astenia della gamba sinistra e
del braccio sinistro
Radiografie delle mani del 2 luglio 2013 s.p.
Fatti
I limiti funzionali in seguito all'evento infortunistico
sono elencati nel rapporto e completati in data 4 luglio 2013 per quanto
riguarda l'uso della mano sinistra. In conclusione, l'attività abituale di
segretaria è ritenuta esigibile con limitazione (da quantificare
individualmente per il posto di lavoro) per la dattilografia. La decisione
della __________ (definizione del caso) non è ancora agli atti.
Non sono documentate ripercussioni dei disturbi
extrainfortunistici sulla capacità lavorativa per l’attività di segreteria.
(…)” (doc. AI 75/1)
Nell’ambito
di suddetto consulto interdisciplinare presso l’__________ di __________, in
data 12 febbraio 2013 l’assicurata è stata visitata presso la Klinik für
Psychiatrie und Psychotherapie del citato nosocomio __________ __________ (doc.
AINF 114).
Con
annotazioni 15 luglio 2014 il medico del SMR ha ritenuto che dal relativo
rapporto “non emergono affezioni psichiche di origine extra-infortunistiche”
(doc. AI 88).
2.7. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né
la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto
(DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie con-clusioni su indagini approfondite
e giungono a risultati conclu-denti, dispongono di forza probatoria piena, a
meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).
In
una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.
56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi
medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che
a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è
stato redatto senza aver visitato personalmente l’assi-curato.
Al
riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha
precisato quanto segue:
"
(…)
per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1°
gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici
regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche
del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale
dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad
esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una
misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni
in ambito medico nei singoli casi.
A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del
nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per
gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti
sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche
conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità
funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara
separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla
base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può
ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza
9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con
riferimenti). (…)"
(STF 9C_524/2010
del 27 ottobre 2010, consid. 2)
Va poi evidenziato che in
ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché
di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del
medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF
9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125
V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;
Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)
e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria
non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o
dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29
settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.8. Con
il presente ricorso l’assicurata evidenzia di non essere mai stata sottoposta
da parte dell’Ufficio AI ad un accertamento medico approfondito atto a stabilire
il suo reale stato di salute. Contesta di poter svolgere al 90% la sua abituale
attività lucrativa. Rileva che nonostante l’assunzione della morfina continua ad
accusare persistenti dolori alla mano sinistra che irradiano tutto il braccio.
Queste sofferenze, abbinate alla disfunzione delle dita della mano, non le
permettono di svolgere né attività di motricità fine (come scrivere su una
tastiera di pc a dieci dita), né svolgere lavori più pesanti che necessitano di
una certa forza nell’afferrare oggetti.
L’assicurata
qualifica inoltre la sua situazione psicologica come negativa, a causa del perdurare
dei dolori e delle notevoli limitazioni nello svolgere attività quotidiane
avvalendosi dell’aiuto di una mano sola. Inoltre l’incertezza professionale,
seguita dall’infortunio, le causa afflizione. Evidenzia che dal 1° giugno 2014
ha iniziato un’attività indipendente (vendita di prodotti veterinari) in
ragione del 50%, poiché impossibilitata a trovare un’attività dipendente
confacente alle sue mutate possibilità motorie.
Da
un esame degli atti, questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio la
Considerandi
dettagliata valutazione 19 giugno 2013 del dr. __________ della __________, nel
cui complemento del 4 luglio 2013 ha elencato le funzionalità rispettivamente
le limitazioni alle due dita della mano sinistra lesa a seguito dell’evento
infortunistico del 18 maggio 2010. Ricordato che la mano dominante destra può
essere pienamente utilizzata, come pure le dita I – III della mano sinistra, il
sanitario ritiene in particolare che l’assicurata può svolgere attività di
motricità fine, con limitazione per quelle grosse. Conclude per
un’esigibilità dell’attivi-tà di segretaria, con ridotto rendimento dovuto
all’utilizzo delle dieci dita, la cui percentuale non è in grado di quantificare
poiché dipendente dalle circostanze (“Die früher ausgeübte Tätigkeit als
Sekretärin wäre heute vollzeitig zumutbar, einzig für ias Schreiben im
10-Finger-System ergibt sich hier eine Verlangsamung, ich vermag dies aber
prozentual nicht azugeben, da dies von der expliziten Tätigkeit abhängt und
unter Umständen völlig unbedeutend, unter Umständen aber bedeutend ist.” (doc.
98/1, inc. AINF).
In
sede di decisione 28 febbraio 2014 la __________ ha valutato l’impedimento
nella misura del 10%, limitando temporalmente il versamento della rendita (doc.
AI 83).
Pendente
causa, con scritto 15 aprile 2015 l’assicurata ha trasmesso il rapporto 8
aprile 2015 del primario dell’Istituto di anestesiologia dell’__________ di __________
il quale, rispetto al precedente controllo di 2 anni fa ha fra l’altro riscontrato
un peggioramento della parte esterna superiore destra della mano sinistra (“Im
Vergleich zu der letzten Kontrolle vor ca. 2 Jahren scheint sich die Gesamtsituazione
der oberen Extremität rechts tendenziell verschlechtert zu haben…”). Egli
ha poi consigliato di valutare l’inizio di una cura del mignolo (“Kleinfingerstrecker”)
tramite iniezione di Botox (Botox – Behandlung). Per gli altri sintomi della
CRPS (Chronic Regional Pain Sydrome) il primario ha confermato l’attuale
terapia medicamentosa (“…weswegen wir die Therapie aktuell belassen”). Di
fronte a questo eventuale peggioramento, secondo il TCA è necessario un
approfondimento.
Certo
che nelle annotazioni 28 aprile 2015 il dr. __________ del SMR ha sostenuto
come tale “problematica algica alla mano sinistra è da ritenersi postraumatica
e rimane di competenza della __________”, ma questo non impedisce
all’amministrazione di procedere ad un accertamento, magari in coordinazione con
l’assicuratore LAINF. Determinante è valutare se, dopo la valutazione del
medico __________, tenuto conto del succitato rapporto del 15 aprile 2015,
l’assicurata continui ad essere abile almeno nella misura del 90% quale
segretaria. Altrimenti, l’Ufficio AI dovrà in seguito esprimersi anche sulla
capacità lavorativa in attività adeguate, considerando anche la problematica al
piede/gamba sinistro, di natura extra-infortuni-stica, emersa dal rapporto 19
giugno 2013 del medico di __________ __________ e riportata nelle citate
annotazioni 14 agosto 2013 del dr. __________, specialista in medicina interna
presso il SMR: “gonfiore dolente a livello del piede sinistro (artrite? Sindrome
infiammatoria?), episodi di astenia della gamba sinistra e del braccio sinistro”
(doc. AI 75). .
Necessario
è inoltre un accertamento psichiatrico.
Nell’ambito
della succitata valutazione pluridisciplinare presso l’__________ di __________,
nel mese di febbraio 2013 l’assi-curata è stata visitata presso la __________
di __________. Nel relativo rapporto 12 febbraio 2013 lo status psichico è stato
così descritto:
"
(…)
51-jährige gepflegte übergewichtige Frau. Sie ist wach,
bewusstseinsklar, allseits orientiert.
Aufmerksamkeit und Konzentration im Gespräch ungestört.
Kein Anhalt für Gedächtnisstörungen bei subjektiven Gedächtnisproblemen und
Merkfähigkeitsstörungen. Die Exploration erfolgte in deutscher Sprache. Die
Patientin hat ausgezeichnete aktive wie passive Sprachkenntnisse. Ihr gelingt es
rasch Vertrauen aufzubauen und etwas sprunghaft aus ihrer Lebens- und
Krankheitsgeschichte zu berichten.
Sie berichtet über im Vordergrund stehende chronische
Schmerzen, Insomniebeschwerden und eine gewisse Verbitterung aufgrund des
Verhaltens der Unfallverursacherin. Es ergeben sich keine Hinweise für
paranoid- halluzinatorisches Erleben. Störungen des Ich-Erlebens nicht mehr
exploriert. Stimmung vordergründig ausgeglichen und stabil wirkend, im Gespräch
rasche Verunsicherung, Ängstlichkeit und Befürchtungen. Affektiver Rapport
herstellbar. Psychomotorisch etwas nervös And angespannt wirkend.
Auffällig ist, dass die Patientin ihre linke Hand
praktisch nicht einsetzt. Es bestehen keine Hinweise für Suizidalität.
Aggressive Impulse, gerade im Hinblick auf die Unfallverursacherin, werden verneint.”
(doc. 114/2, inc. LAINF)
A
tal riguardo, il dr. __________, specialista in medicina interna, con annotazioni
15.
luglio 2014 ha sostenuto che da tale scritto non emergono affezioni
psichiche di origini extra-somatiche (doc. AI 88). Vero che, in sintesi, dal colloquio
con la psichiatra non sono emersi disturbi della memoria, né problematiche
linguistiche, non sono stati riscontrati indizi di un vissuto paranoico ed
allucinogeno, è stato riscontrato un tono d’umore compensato e stabile, assenti
aspetti suicidali come pure aggressività nei confronti dell’autrice
dell’infortunio. Ciò non toglie che durante il colloquio è emersa una rapida
incertezza, delle paure e timori, come pure uno stato psicomotorio apparente nervoso
e teso (“… im Gespräch rasche Versunsicherung, Aengstlichkeit und Befürchtungen…
psichomotorisch etwas nervös und angespannt wirkend”. ), elementi che necessitano
di un’indagine più approfondita come del resto consigliata dalla stessa specialista
(“Procedere: Eingehende psychiatrisch-psychotherapeutische Abklärung ….”;
doc. LAINF 114). Non va dimenticato che si trattava di una valutazione eseguita
nell’ambito di un consulto interdisciplinare sul dolore.
Il TCA, di norma, rinvia l’incarto all’Ufficio AI o perché vi sono carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione o perché
vi sono accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che
necessitano di un complemento (“Eine Rückweisung an die
IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung
einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien)
unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung
oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. DTF 137 V 210; STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011). Quest’ultima
evenienza corrisponde al caso concreto. Del resto, nella STF
8C_59/2011 del 10 agosto 2011, il Tribunale federale ha ribadito i principi
sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa
l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice
(cantonale) é libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia
giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa
stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:
In
conclusione, gli atti sono ritornati all’Ufficio AI affinché provveda agli accertamenti
somatici e psichiatrici di cui sopra volti a determinare in sostanza il grado
di capacità lavorativa dell’assicurata nella sua abituale attività di segretaria
e, se necessario, in attività adeguate.
In
esito ai nuovi accertamenti, l’amministrazione dovrà poi procedere alla valutazione
economica. In seguito, l’Ufficio AI emetterà una nuova decisione,
preceduta dal relativo preavviso ex art. 57a LAI, in merito alla soppressione o
meno dalla rendita.
Il
ricorso va quindi accolto e la decisione contestata annullata.
2.9
Secondo l’art.
69.
cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso
di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI
dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità
delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese di complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio
AI.
Vincente
in causa, la ricorrente, patrocinata da un legale, ha diritto ad un’indennità
per ripetibili (art. 61cpv. 1 lett. g LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§
La decisione del 22 dicembre 2014 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’Ufficio AI conformemente al consid. 2.8.
2. Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’amministrazione, che
verserà inoltre alla ricorrente fr. 1'500.-- di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale
cantonale delle assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele
Guffi Gianluca Menghetti