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Decisione

32.2015.18

Revisione di una rendita. Rinvio degli atti all'Ufficio AI per accertamenti sia somatici che psichiatrici

12 ottobre 2015Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

I limiti funzionali in seguito all'evento infortunistico

sono elencati nel rapporto e completati in data 4 luglio 2013 per quanto

riguarda l'uso della mano sinistra. In conclusione, l'attività abituale di

segretaria è ritenuta esigibile con limitazione (da quantificare

individualmente per il posto di lavoro) per la dattilografia. La decisione

della __________ (definizione del caso) non è ancora agli atti.

Non sono documentate ripercussioni dei disturbi

extrainfortunistici sulla capacità lavorativa per l’attività di segreteria.

(…)” (doc. AI 75/1)

Nell’ambito

di suddetto consulto interdisciplinare presso l’__________ di __________, in

data 12 febbraio 2013 l’assicurata è stata visitata presso la Klinik für

Psychiatrie und Psychotherapie del citato nosocomio __________ __________ (doc.

AINF 114).

Con

annotazioni 15 luglio 2014 il medico del SMR ha ritenuto che dal relativo

rapporto “non emergono affezioni psichiche di origine extra-infortunistiche”

(doc. AI 88).

2.7. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le

conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se

un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né

la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto

(DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie con-clusioni su indagini approfondite

e giungono a risultati conclu-denti, dispongono di forza probatoria piena, a

meno che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

In

una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.

56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi

medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che

a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è

stato redatto senza aver visitato personalmente l’assi-curato.

Al

riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha

precisato quanto segue:

"

(…)

per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1°

gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici

regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche

del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale

dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad

esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le decisioni

in ambito medico nei singoli casi.

A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del

nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per

gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla

base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con

riferimenti). (…)"

(STF 9C_524/2010

del 27 ottobre 2010, consid. 2)

Va poi evidenziato che in

ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di trattamento anziché

di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla posizione del

medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF

9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla luce del rapporto di

fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125

V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc;

Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum Sozial-versicherungsrecht, 2010, ad art. 28a, pag. 353)

e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria

non è sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’amministrazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29

settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.8. Con

il presente ricorso l’assicurata evidenzia di non essere mai stata sottoposta

da parte dell’Ufficio AI ad un accertamento medico approfondito atto a stabilire

il suo reale stato di salute. Contesta di poter svolgere al 90% la sua abituale

attività lucrativa. Rileva che nonostante l’assunzione della morfina continua ad

accusare persistenti dolori alla mano sinistra che irradiano tutto il braccio.

Queste sofferenze, abbinate alla disfunzione delle dita della mano, non le

permettono di svolgere né attività di motricità fine (come scrivere su una

tastiera di pc a dieci dita), né svolgere lavori più pesanti che necessitano di

una certa forza nell’afferrare oggetti.

L’assicurata

qualifica inoltre la sua situazione psicologica come negativa, a causa del perdurare

dei dolori e delle notevoli limitazioni nello svolgere attività quotidiane

avvalendosi dell’aiuto di una mano sola. Inoltre l’incertezza professionale,

seguita dall’infortunio, le causa afflizione. Evidenzia che dal 1° giugno 2014

ha iniziato un’attività indipendente (vendita di prodotti veterinari) in

ragione del 50%, poiché impossibilitata a trovare un’attività dipendente

confacente alle sue mutate possibilità motorie.

Da

un esame degli atti, questo TCA non ha motivo per mettere in dubbio la

Considerandi

dettagliata valutazione 19 giugno 2013 del dr. __________ della __________, nel

cui complemento del 4 luglio 2013 ha elencato le funzionalità rispettivamente

le limitazioni alle due dita della mano sinistra lesa a seguito dell’evento

infortunistico del 18 maggio 2010. Ricordato che la mano dominante destra può

essere pienamente utilizzata, come pure le dita I – III della mano sinistra, il

sanitario ritiene in particolare che l’assicurata può svolgere attività di

motricità fine, con limitazione per quelle grosse. Conclude per

un’esigibilità dell’attivi-tà di segretaria, con ridotto rendimento dovuto

all’utilizzo delle dieci dita, la cui percentuale non è in grado di quantificare

poiché dipendente dalle circostanze (“Die früher ausgeübte Tätigkeit als

Sekretärin wäre heute vollzeitig zumutbar, einzig für ias Schreiben im

10-Finger-System ergibt sich hier eine Verlangsamung, ich vermag dies aber

prozentual nicht azugeben, da dies von der expliziten Tätigkeit abhängt und

unter Umständen völlig unbedeutend, unter Umständen aber bedeutend ist.” (doc.

98/1, inc. AINF).

In

sede di decisione 28 febbraio 2014 la __________ ha valutato l’impedimento

nella misura del 10%, limitando temporalmente il versamento della rendita (doc.

AI 83).

Pendente

causa, con scritto 15 aprile 2015 l’assicurata ha trasmesso il rapporto 8

aprile 2015 del primario dell’Istituto di anestesiologia dell’__________ di __________

il quale, rispetto al precedente controllo di 2 anni fa ha fra l’altro riscontrato

un peggioramento della parte esterna superiore destra della mano sinistra (“Im

Vergleich zu der letzten Kontrolle vor ca. 2 Jahren scheint sich die Gesamtsituazione

der oberen Extremität rechts tendenziell verschlechtert zu haben…”). Egli

ha poi consigliato di valutare l’inizio di una cura del mignolo (“Kleinfingerstrecker”)

tramite iniezione di Botox (Botox – Behandlung). Per gli altri sintomi della

CRPS (Chronic Regional Pain Sydrome) il primario ha confermato l’attuale

terapia medicamentosa (“…weswegen wir die Therapie aktuell belassen”). Di

fronte a questo eventuale peggioramento, secondo il TCA è necessario un

approfondimento.

Certo

che nelle annotazioni 28 aprile 2015 il dr. __________ del SMR ha sostenuto

come tale “problematica algica alla mano sinistra è da ritenersi postraumatica

e rimane di competenza della __________”, ma questo non impedisce

all’amministrazione di procedere ad un accertamento, magari in coordinazione con

l’assicuratore LAINF. Determinante è valutare se, dopo la valutazione del

medico __________, tenuto conto del succitato rapporto del 15 aprile 2015,

l’assicurata continui ad essere abile almeno nella misura del 90% quale

segretaria. Altrimenti, l’Ufficio AI dovrà in seguito esprimersi anche sulla

capacità lavorativa in attività adeguate, considerando anche la problematica al

piede/gamba sinistro, di natura extra-infortuni-stica, emersa dal rapporto 19

giugno 2013 del medico di __________ __________ e riportata nelle citate

annotazioni 14 agosto 2013 del dr. __________, specialista in medicina interna

presso il SMR: “gonfiore dolente a livello del piede sinistro (artrite? Sindrome

infiammatoria?), episodi di astenia della gamba sinistra e del braccio sinistro”

(doc. AI 75). .

Necessario

è inoltre un accertamento psichiatrico.

Nell’ambito

della succitata valutazione pluridisciplinare presso l’__________ di __________,

nel mese di febbraio 2013 l’assi-curata è stata visitata presso la __________

di __________. Nel relativo rapporto 12 febbraio 2013 lo status psichico è stato

così descritto:

"

(…)

51-jährige gepflegte übergewichtige Frau. Sie ist wach,

bewusstseinsklar, allseits orientiert.

Aufmerksamkeit und Konzentration im Gespräch ungestört.

Kein Anhalt für Gedächtnisstörungen bei subjektiven Gedächtnisproblemen und

Merkfähigkeitsstörungen. Die Exploration erfolgte in deutscher Sprache. Die

Patientin hat ausgezeichnete aktive wie passive Sprachkenntnisse. Ihr gelingt es

rasch Vertrauen aufzubauen und etwas sprunghaft aus ihrer Lebens- und

Krankheitsgeschichte zu berichten.

Sie berichtet über im Vordergrund stehende chronische

Schmerzen, Insomniebeschwerden und eine gewisse Verbitterung aufgrund des

Verhaltens der Unfallverursacherin. Es ergeben sich keine Hinweise für

paranoid- halluzinatorisches Erleben. Störungen des Ich-Erlebens nicht mehr

exploriert. Stimmung vordergründig ausgeglichen und stabil wirkend, im Gespräch

rasche Verunsicherung, Ängstlichkeit und Befürchtungen. Affektiver Rapport

herstellbar. Psychomotorisch etwas nervös And angespannt wirkend.

Auffällig ist, dass die Patientin ihre linke Hand

praktisch nicht einsetzt. Es bestehen keine Hinweise für Suizidalität.

Aggressive Impulse, gerade im Hinblick auf die Unfallverursacherin, werden verneint.”

(doc. 114/2, inc. LAINF)

A

tal riguardo, il dr. __________, specialista in medicina interna, con annotazioni

15.

luglio 2014 ha sostenuto che da tale scritto non emergono affezioni

psichiche di origini extra-somatiche (doc. AI 88). Vero che, in sintesi, dal colloquio

con la psichiatra non sono emersi disturbi della memoria, né problematiche

linguistiche, non sono stati riscontrati indizi di un vissuto paranoico ed

allucinogeno, è stato riscontrato un tono d’umore compensato e stabile, assenti

aspetti suicidali come pure aggressività nei confronti dell’autrice

dell’infortunio. Ciò non toglie che durante il colloquio è emersa una rapida

incertezza, delle paure e timori, come pure uno stato psicomotorio apparente nervoso

e teso (“… im Gespräch rasche Versunsicherung, Aengstlichkeit und Befürchtungen…

psichomotorisch etwas nervös und angespannt wirkend”. ), elementi che necessitano

di un’indagine più approfondita come del resto consigliata dalla stessa specialista

(“Procedere: Eingehende psychiatrisch-psychotherapeutische Abklärung ….”;

doc. LAINF 114). Non va dimenticato che si trattava di una valutazione eseguita

nell’ambito di un consulto interdisciplinare sul dolore.

Il TCA, di norma, rinvia l’incarto all’Ufficio AI o perché vi sono carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione o perché

vi sono accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che

necessitano di un complemento (“Eine Rückweisung an die

IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung

einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien)

unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung

oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; cfr. DTF 137 V 210; STCA 32.2011.115 del 27 ottobre 2011). Quest’ultima

evenienza corrisponde al caso concreto. Del resto, nella STF

8C_59/2011 del 10 agosto 2011, il Tribunale federale ha ribadito i principi

sviluppati nella DTF 135 V 465, in particolare che, in presenza di dubbi circa

l’affidabilità di rapporti allestiti da medici di fiducia, il giudice

(cantonale) é libero di scegliere se ordinare direttamente una perizia

giudiziaria oppure rinviare gli atti all’amministrazione affinché disponga essa

stessa una perizia seguendo la procedura di cui all’art. 44 LPGA:

In

conclusione, gli atti sono ritornati all’Ufficio AI affinché provveda agli accertamenti

somatici e psichiatrici di cui sopra volti a determinare in sostanza il grado

di capacità lavorativa dell’assicurata nella sua abituale attività di segretaria

e, se necessario, in attività adeguate.

In

esito ai nuovi accertamenti, l’amministrazione dovrà poi procedere alla valutazione

economica. In seguito, l’Ufficio AI emetterà una nuova decisione,

preceduta dal relativo preavviso ex art. 57a LAI, in merito alla soppressione o

meno dalla rendita.

Il

ricorso va quindi accolto e la decisione contestata annullata.

2.9

Secondo l’art.

69.

cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso

di controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI

dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità

delle spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese di complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio

AI.

Vincente

in causa, la ricorrente, patrocinata da un legale, ha diritto ad un’indennità

per ripetibili (art. 61cpv. 1 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§

La decisione del 22 dicembre 2014 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’Ufficio AI conformemente al consid. 2.8.

2. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’amministrazione, che

verserà inoltre alla ricorrente fr. 1'500.-- di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale

cantonale delle assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele

Guffi Gianluca Menghetti