32.2015.180
Soppressione della rednita in esito a procedura di revisione. Ricorso accolto con rinvio atti per nuovi accertamenti medici
4 marzo 2016Italiano12 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2015.180
rg/sc
Lugano
4 marzo 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 23 dicembre 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 4 dicembre 2015 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in fatto e in diritto
che - per decisione 13 ottobre 2005
l’Ufficio AI ha posto RI 1, classe 1959, al beneficio di ¼ di rendita (grado
d’invalidità del 40%) dal 1. novembre 2004 (doc. AI 63);
- nell’ambito delle revisioni
avviate nell’ottobre 2007 e febbraio 2011, l’amministrazione ha confermato il
diritto ad ¼ di rendita (doc. AI 81, 91);
- a favore dell’assicurata l’AI
ha pure assunto i costi di consegna di mezzi ausiliari (apparecchi acustici;
doc. AI 71, 95);
- in esito alla revisione
intrapresa nel dicembre 2013 (doc. AI 96) per decisione 4 dicembre 2015
l’Ufficio AI – ravvisando su base medica peritale una modifica dello stato di
salute ed effettuando il raffronto dei redditi – ha soppresso il diritto alla
rendita dal mese successivo alla notifica di decisione, il grado d’invalidità
ottenuto (31%) non attingendo (più) il minimo pensionabile (40%) (doc. AI 136);
- con il presente tempestivo
ricorso insorge dinanzi al TCA l’assicurata, rappresentata dall’avv. RA 1.
Censurando la valutazione medica operata dall’amministrazione (al proposito
produce della certificazione medica, in particolare un nuovo rapporto dello
psichiatra dr. __________ nonché un recente certificato dell’internista dr. __________;
doc. D, E) e criticando pure la quantificazione dei redditi di riferimento, la
ricorrente postula l’annullamento della decisione impugnata. Istando per la
concessione dell’assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio, chiede pure il
ripristino dell’effetto sospensivo del gravame tolto con la decisione impugnata;
- con risposta di causa
l’Ufficio AI – sulla scorta della annotazione 8 gennaio 2016 del medico
psichiatra SMR dr. __________ secondo cui “visto il recente rapporto del dr.
__________ e la nuova giurisprudenza sui dolori somatoformi, si rende
necessaria una rivalutazione dello stato psichico a distanza di oltre un anno
dalla perizia SAM” (cfr. VI/1) – propone la retrocessione degli atti per
nuovi accertamenti medici, opponendosi per il resto alla richiesta di
ripristino dell’effetto sospensivo;
- con osservazioni 27 gennaio
2016 l’insorgente evidenzia come la certificazione medica prodotta col gravame
avrebbe dovuto essere sottoposta al SMR già nell’ambito della procedura di
preavviso e come la nuova giurisprudenza sul dolore somatoforme fosse già a
quel momento nota. Osserva quindi come l’avvio della presente procedura
ricorsuale sia da attribuire all’agire negligente dell’amministrazione. Dichiara
di condividere la proposta di retrocessione formulata dall’ammi-nistrazione, ribadendo
tuttavia la richiesta di rispristino dell’effetto sospensivo del ricorso non
senza sottolineare al riguardo come, con riferimento alla refertazione medica
prodotta, è da ritenere che l’’insorgente risulterà con ogni verosimiglianza
vincente in causa;
- il 4/5 febbraio 2016
l’insorgente ha prodotto un nuovo certificato del dr. __________ attestante un
peggioramento dello stato psichico, ciò che ha reso necessario un ricovero
presso la Clinica Psichiatrica __________ di __________. Con scritto 17
febbraio 2016 l’amministrazione ha osservato che il nuovo certificato verrà
considerato nell’ambito della nuova valutazione peritale, riconfermando per il
resto la sua opposizione alla richiesta di rispristino dell’effetto sospensivo;
- la presente vertenza non
pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad
esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione delle prove). Il
TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico ai sensi
dell'articolo 49 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015,9C_211/ 2010 del 18
febbraio 2011; STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008 e riferimenti);
- oggetto del contendere è
sapere se la decisione con la quale l’Ufficio AI ha soppresso la rendita appare
giustificata.
- secondo l’art. 17 cpv. 1
LPGA, se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una
notevole modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta. Qualsiasi cambiamento
importante delle circostante suscettibili di incidere sul grado d’invalidità e,
quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17
LPGA. La rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una
modifica sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello
stesso sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato,
abbiano subito una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275
consid. 1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Una semplice
valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Per sapere se è
intervenuta una modificazione notevole, si deve confrontare la situazione di
fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con
quella vigente all’epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid.
3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare
una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369 consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Bundesgesetz
über die Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, 2010, ad art. 30/31 (art. 17 LPGA), p. 379-380). L’Alta Corte ha precisato che il punto di riferimento temporale
per valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di
invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione è
costituito, come nel caso di nuova domanda, dall’ultima decisione cresciuta in
giudicato che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita (DTF 133
V 108 e STF 9C_520/2009 del 24 novembre 2009, consid. 3.1). Se la capacità al
guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni
dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo
si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv.
1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,
occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non
appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88a cpv. 2
OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della
rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione
limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
Circa gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità
(o ad un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett.
a OAI stabilisce che la riduzione o la soppressione della rendita o
dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto il più presto, il primo giorno
del secondo mese che segue la notifica della decisione;
- nella fattispecie – vista la refertazione specialistica agli
atti e considerate le summenzionate annotazioni 8 giugno 2012 dei medici SMR
(cfr. VI/1) –, questo TCA concorda
con la necessità di procedere ad ulteriori accertamenti peritali (per lo meno) di
natura psichiatrica volti a stabilire, tenuto conto della nuova giurisprudenza
in materia di dolore somatoforme (cfr. DTF 140 V 281; è bene al proposito
evidenziare come all’interessata, come più volte attestato negli anni in sede peritale
e contrariamente a quella che sembrerebbe essere l’attuale opinione dello
psichiatra curante [doc. B], soffre [anche] di una sindrome da dolore
somatoforme e fibromialgia, cfr. perizia SAM 4 giugno 2004 sub doc. AI 23, perizia
SAM 29 luglio 2005 sub doc. AI 51, perizia SAM 26 gennaio/10 settembre 2015
sub. doc. AI 110 e 128), lo stato delle affezioni psichiche di cui soffre
l’interessata e le relative ripercussioni invalidanti;
- la proposta di rinvio degli
atti all’Ufficio AI per nuovi accertamenti, condivisa peraltro dall’insorgente (cfr.
VIII; cfr. anche ricorso p. 5) appare pertanto giustificata;
- con la decisione impugnata
l’amministrazione ha pronunciato la soppressione del diritto alla rendita AI
con effetto dalla fine del mese che segue l’intimazione della decisione,
togliendo l’effetto sospensivo ad un eventuale ricorso. Con gravame
l’insorgente ha postulato il ripristino dell’effetto sospensivo pendente causa
ed ha anche ribadito, in sede di osservazione alla (condivisa) proposta di
retrocessione degli atti, la richiesta d’erogazione di prestazioni durante la
procedura di rinvio;
- nella DTF 106 V 18 –
chiamata a pronunciarsi riguardo al momento in cui si attua la riduzione o la
soppressione della rendita, se il giudice annulla la decisione di revisione e
ritorna gli atti all’amministrazione perché la stessa, dopo ulteriore
istruzione, renda una nuova decisione – l’Alta Corte ha sviluppato la seguente
considerazione:
"
(…)
Gemäss Beschluss des Gesamtgerichts, dem diese Frage
unterbreitet worden ist, erscheint es daher - unter Vorbehalt einer allfällig
missbräuchlichen Provozierung eines möglichst frühen Revisionszeitpunktes durch
die Verwaltung - als geboten, den mit der revisionsweise verfügten Herabsetzung
oder Aufhebung einer Rente oder Hilflosenentschädigung verbundenen Entzug der
aufschiebenden Wirkung der Beschwerde bei Rückweisung der Sache an die
Verwaltung auch noch für den Zeitraum dieses Abklärungsverfahrens bis zum
Erlass der neuen Verwaltungsverfügung andauern zu lassen. (…)."
(DTF 106 V 18, consid. 3d, pag. 21)
Nella
DTF 129 V 370 il Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio
2007 Tribunale federale) si è confermato in questa giurisprudenza e ha ribadito
che se l'effetto sospensivo viene tolto a un ricorso diretto contro una
decisione di revisione che sopprime o riduce una rendita o un assegno per
grandi invalidi, questo ritiro dura, nel caso di rinvio degli atti all'amministrazione,
anche durante tutta tale procedura d'istruzione fino alla notifica della nuova
decisione. La nostra Massima Istanza ha, in particolare, osservato:
"
(…)
Verfahrensrechtlich korrekt
scheint die Lösung von SCHLAURI zu sein (in gleichem Sinne auch ISABELLE HÄNER,
Vorsorgliche Massnahmen im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, in: ZSR
1997, 2. Halbbd., S. 392 f. Rz 193), weil mit der Aufhebung der angefochtenen
Verwaltungsverfügung der Entzug der aufschiebenden Wirkung nicht mehr weiter
gelten kann. Indessen haben weder Verwaltung noch Beschwerdeinstanz in der hier
interessierenden Konstellation nach der Konzeption von BGE 106 V 18 ergänzende vorsorgliche Massnahmen zu treffen.
Dafür sprechen namentlich verwaltungsökonomische Aspekte, die gerade für die
Sozialversicherung als typische Massenverwaltung einiges Gewicht haben. Eine
Änderung der Rechtsprechung drängt sich demnach nicht auf.(…)." (DTF 129 V 370, consid. 4.4, pag. 377)
Questa
giurisprudenza è stata confermata ancora nelle STF 9C_301/2010 del 21 gennaio
2011 consid. 3.2,9C_288/2010 del 22 dicembre 2010 consid. 4,8C_528/2010 del
20 dicembre 2010 consid. 2 e 8C_451/2010 (nella composizione del TF a cinque
giudici) dell’11 novembre 2010 consid. 4;
- conformemente alla suesposta
giurisprudenza federale, ritenuto che dagli atti non è possibile concludere che
l’ammini-strazione abbia in concreto inteso anticipare in modo abusivo la
decorrenza dell’effetto della revisione (DTF 106 V 18) – l’amministrazione ha
infatti avviato la revisione nel dicembre 2013 facendo in particolare esperire
una perizia pluridisciplinare a cura del SAM (doc. AI 110) e sottoponendo pure
le critiche mosse dallo psichiatra curante dr. __________ (cfr. rapporto 16
giugno 2015 sub doc. B) alla perita psichiatra dr. __________ nonché alla __________
del SAM (doc. AI 128) – l’effetto sospensivo tolto al ricorso con la decisione
impugnata esplica dunque i suoi effetti anche durante la procedura di rinvio;
- d’altronde, con riferimento
alla giurisprudenza suevocata, non è in concreto possibile stabilire quale sarà
l'esito finale della vertenza. Dal profilo medico, a fronte delle dettagliate risultanze
peritali agli atti, la valutazione del curante psichiatra dr. __________ attestante
in particolare una totale incapacità (sul valore probatorio di rapporti
del medico curante, secondo la generale esperienza
della vita il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il curante attesterà, in caso di dubbio,
in favore del suo paziente; STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a.cc; Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a.cc) non
permette con ogni verosimiglianza di ipotizzare che in esito al nuovo esame
peritale la soppressione delle prestazioni non potrà essere confermata rispettivamente
di ritenere che il provvedimento impugnato risulti manifestamente errato. La censura
ricorsuale secondo cui la valutazione del dr. __________ non è stata sottoposta
al SMR non ha per il resto motivo di essere presa in considerazione, il
divergente parere espresso dal curante essendo stato, come accennato,
sottoposto e debitamente discusso dai periti SAM prima dell’ema-nazione della
decisione formale di soppressione;
- di conseguenza il ricorso va
accolto e gli atti rinviati all’ammi-nistrazione affinché, effettuati i
necessari accertamenti peritali, si pronunci nuovamente sul diritto a
prestazioni;
- vincente in causa, la
ricorrente, patrocinata da un avvocato, ha diritto al versamento di
un'indennità per ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA), ciò che rende priva
di oggetto l'istanza di assistenza
giudiziaria con gratuito patrocinio (DTF 124 V 309 consid. 6, STFA U
164/02 del 9 aprile 2003);
- secondo l’art. 69 cpv. 1bis
LAI la procedura di ricorso in caso di controversie relative all’assegnazione o
al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni
è soggetta a spese. L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.--
franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo al valore
litigioso.
Visto l’esito della
vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.Il ricorso è accolto.
§ La
decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Uffi-cio AI affinché
proceda agli accertamenti di cui ai considerandi e renda successivamente una
nuova decisione.
Fatti
2. Le spese di fr. 500.-- sono
poste a carico dell’Ufficio AI, il quale verserà alla ricorrente fr. 1’800.-- a
titolo di ripetibili (IVA inclusa), ciò che rende priva d'oggetto la domanda di
assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
Considerandi
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il
Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il
vicepresidente Il segretario
giudice Raffaele
Guffi Gianluca Menghetti