32.2015.2
Invalidità. Accertamento lacunoso dei fatti da parte dell'amministrazione. Rinvio atti
12 febbraio 2015Italiano10 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2015.2
rg/sc
Lugano
12 febbraio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 30 dicembre 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 20 novembre 2014 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in
fatto e in diritto
che - per
decisione 13 marzo 1985 RI 1, fabbro (doc. AI 1-3, 24-3 e 32-1) e da ultimo attivo
quale magazziniere-coor-dinatore (doc. AI/CM 98-1 a 37, doc. AI/DISO 1-1), a causa delle sequele legate ad un infortunio occorsogli nel marzo 1981
era stato posto al beneficio di una rendita intera dal 1. marzo 1982 per un
tasso d’invalidità del 75% (doc. AI 28). In seguito ha beneficiato di una
riformazione professionale, con-seguendo nell’agosto 1991 l’attestato federale
di capacità quale metalcostruttore con consecutivo pieno recupero della capacità
di guadagno (doc. AI 66, 81, 85/6);
- a
seguito di una nuova domanda di prestazioni presentata nel marzo 2013,
acquisita agli atti diversa refertazione medica e dopo valutazione da parte del
SMR e del Servizio d’inte-grazione professionale, per decisione 20 novembre
2014 l’Uf-ficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita intera
dal 1. agosto 2012 (con versamento dal 1. settembre 2013 in applicazione dell’art. 29 LAI) al 31 maggio 2013 e ad un quarto di rendita dal 1. giugno
2013;
- contro
suddetta decisione insorge dinanzi al TCA l’assicurato patrocinato dal
sindacato RA 1. Contesta in sostanza la valutazione medica ed economica operata
dall’amministrazione producendo nuova documentazione medica e postulando in via
principale l’attribuzione di una rendita intera dal 1. settem-bre 2012 e senza
interruzioni, in subordine l’erogazione di una rendita intera da settembre 2012 a maggio 2013 e di tre quarti di rendita da giugno 2013;
- con
la risposta di causa l’Ufficio AI, sulla scorta dell’annota-zione SMR cui è nel
frattempo stata sottoposta la refertazione medica prodotta col gravame,
evidenzia la necessità di procedere a nuovi esami medici, segnatamente ad “una
rivalutazione del caso a livello pluridisciplinare (psichiatrica, reumatologica
e neurologica) con rivalutazione dei criteri di Förster con seguente si spera
celere definizione del caso” (cfr. IV, IV/1), precisando che nell’ambito
del nuovo esame “i periti avranno modo di prendere nozione delle
delucidazioni fornite l’11 marzo 2014 (doc. 176 Incarto AI) dall’ultimo datore
di lavoro dell’assicurato in merito al mansionario nell’attività di
magazziniere-coordinatore” e che sia la quantificazione del reddito da
valido come pure che “la qualifica dell’attività abituale dell’assicurato e
l’effettiva reintegrabilità in ragione del-l’età del signor RI 1 nel mercato
libero del lavoro, verrà ri-esaminata una volta acquisito agli atti il nuovo
accertamento medico” e che quindi “l’incarto dovrà nuovamente essere
ostenso al Servizio di integrazione professionale”. L’ammini-strazione
postula quindi l’annullamento della decisione impugnata con contestuale rinvio
degli atti;
-
con scritto 30 gennaio 2015 l’insorgente comunica di condividere la proposta
dell’amministrazione, aderendo quindi alla proposta di rinvio degli atti “affinché
previa valutazione d’or-dine pluridisciplinare che accerti lo stato medico” chiedendo
anche che venga valutata “l’incompatibilità delle limitazioni funzionali con
il mansionario nell’ultima attività lavorativa, ren-da un nuovo giudizio”;
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/ 2010 del 18 febbraio 2011;
STF 9C_792/2007 del 7 novembre 2008);
- secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, p. 1411, n. 46). Secondo l’art.
28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto
un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno
senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è
invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire
se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli
ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
p. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il
diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui
l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art.
29 cpv. 1 LPGA;
- nel
caso concreto questo TCA – alla luce della refertazione medica agli atti
e tenuto quindi anche conto della documentazione prodotta in sede ricorsuale
(in particolare i rapporti 12 e 22 settembre 2014 della Clinica __________ di __________,
3 ottobre 2014 del __________ e il certificato medico 21 gennaio 2015 di __________)
– ritiene vi sia effettivamente la necessità, a distanza di circa 2 anni
dalle ultime valutazioni peritali effettuate per __________ e poste alla base
del querelato provvedimento (cfr. valutazioni 1. marzo 2013 del dr. __________,
21 agosto 2012 del dr. __________ e 13 febbraio 2013 della dr.ssa __________;
cfr. doc. AI/CM 34 e segg.) e contrariamente a quanto si poteva ancora
forse rettamente ipotizzare nel marzo/aprile 2014 (cfr. annotazioni SMR sub
doc. AI 180 e 183), di effettuare un nuovo esame medico pluridisciplinare nel
senso indicato nella risposta di causa, ossia una valutazione psichiatrica,
neurologica e reumatologica con anche nuova valutazione, per quanto attiene al
disturbo somatoforme da dolore persistente già riscontrato, pur senza valenza
invalidante, in occasione della perizia psichiatrica eseguita nel febbraio 2013
e considerato l’attuale “quadro algico cronicizzato e soggettivamente
invalidante al 100%” (cfr. doc. AI/CM 40/1-13; cfr. annotazione SMR sub
IV/1), dei criteri di Förster (sulle condizioni alle quali un disturbo
somatoforme può causare un’incapacità lavorativa cfr. in particolare le DTF 139
V 547, 136 V 281, 130 V 352);
- in
STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha
precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una
perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore
per un complemento istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha
ritenuto che vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che
necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen
Ausführungen”; cfr STCA 32. 2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione
(“Eine Rück-weisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie
allein in der notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage
begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen
Gericht (unter dem Aspekt der Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache
zurückzuweisen, wenn lediglich eine Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung
von gutachtlichen Ausführungen erforderlich ist”; STCA
32.2011. 115 del 27 ottobre 2011);
- nel
caso concreto, come detto, si giustifica il rinvio degli atti
all’amministrazione, affinché proceda, come detto, ad una valutazione
medica completa ed aggiornata, giustificandosi di certo pure un esame da parte
dei periti della compatibilità dei limiti funzionali e dello stato
valetudinario complessivo con il mansionario – da definire in maniera chiara,
se del caso com-pletando le risultanze già agli atti (cfr. osservazioni RA 1
del 27 gennaio 2014 a progetto di decisione sub doc. AI 171-3; cfr. ricorso p.
4-5) – dell’ultima attività di magazziniere-coor-dinatore (cfr. doc. AI 98 e
174, 176;). In esito a tali nuove indagini, dopo esame dell’effettiva reintegrabilità
dell’assicu-rato e stabiliti correttamente i redditi di riferimento per la determinazione
del grado d’invalidità qualora si rendessere necessario un raffronto dei
redditi e non un raffronto percentuale (sul raffronto percentuale cfr. DTF 114
V 313 consid. 3a e riferimenti; STF 9C_856/ 2010 del 27 giugno 2011, I
759/2005 del 21 agosto 2006; STCA 32.2012.28 del 5 novembre 2012), l’Ufficio AI
si determinerà nuovamente, mediante l’emissione di una decisione, sul diritto
di RI 1 a prestazioni;
- secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è deter-minata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009;8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
- visto
l'esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell'Ufficio AI;
-
alla parte ricorrente, patrocinata da un sindacato, spetta un’indennità per
ripetibili di fr. 1'000.-- (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA, art. 30 Lptca).
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1.- Il
ricorso é accolto.
§
La decisione del 20 novembre 2014 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’Ufficio AI affinché proceda conformemente ai considerandi.
Fatti
2.- Le
spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, che verserà
all’insorgente fr. 1'000.-- (IVA inclusa) per ripetibili.
3.- Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
Considerandi
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti