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Decisione

32.2015.22

Metodo misto, salariata (64%), casalinga (36%). Assicurata che soffre di Sindrome Guillain-Barré. L'UAI ha rettamente attribuito all'assicurata una rendita intera limitatamente al periodo 1.9.2011 e 3

2 novembre 2015Italiano55 min

Source ti.ch

Fatti

I 299/03).

Al

riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006

N. 39 pag. 182.

2.6. L’art.

17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:

"

Se il grado d’invalidità del

beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la

rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su

richiesta."

I principi giurisprudenziali

sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art.

41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg.

consid. 3.5).

Una diversa valutazione

di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente

esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso di

riconsiderazione (cfr. STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in plaidoyer

1/06, pag. 64-65).

2.7. Per quanto

riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute

psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di

gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della

sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino

intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977

pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK

1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,

pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003,

pag. 128).

L'Alta Corte ha inoltre avuto

modo di precisare che:

" (…)

Tra i danni alla salute psichica, i quali come

i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1

LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette

- le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti

di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico

dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno

cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di

quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo

possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un

assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività

lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue

attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può

da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di

un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi

decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa

insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere

che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da

lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF

102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.

1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29

settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."

Secondo la giurisprudenza del

TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni

dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la

farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella

causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,

pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).

In

una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007, il Tribunale federale ha ribadito che

“(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare

la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri

posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF

130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle

assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4

luglio 2007).

2.8. Per

poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di

ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti.

Il

compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF

9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né

l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o

rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007;

STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF

122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),

bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

In

una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137

V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della

giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi

di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della

conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del

Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich

dell’11 febbraio 2010.

L’Alta Corte è

arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione

(consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che

attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie

procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti

dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica

(consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare

dei correttivi:

(a

livello amministrativo)

-

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

-

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

-

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.

3.3),

-

rafforzamento dei diritti di partecipazione:

--

in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una

decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

--

alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione

alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.

3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a

livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In

caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o

il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare

una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza

secondo DLA 1997

Nr.

18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile

2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità

(consid. 4.4.2).

L’art.

72bis OAI, in vigore dal 1° marzo 2012, dedicato alle perizie mediche

pluridisciplinari stabilisce al cpv. 1 che “Le perizie che interessano tre o

più discipline mediche sono eseguite da un centro peritale con cui l'Ufficio

federale ha concluso una convenzione” e al cpv. 2 che “i

mandati sono attribuiti con metodo aleatorio”.

Per

mettere in pratica quanto prescritto all’art. 72bis cpv.2 OAI l’UFAS ha

allestito il sistema di attribuzione “Suisse MED@P” (cfr. R. Kocher,

SuisseMed@P a deux ans: où en sommes-nous?” in Sécurité sociale 5/2014, pag.

288 e seg.; vedi DTF 138 V 271).

In

una sentenza pubblicata in DTF 140 V 508, consid. 3.1 e 3.2.1. il Tribunale

federale ha ribadito che la scelta del perito in ambito di perizie mediche

pluridisciplinari deve sempre avvenire secondo il metodo aleatorio (vedi pure

DTF 139 V 349 consid. 5.2.1; DTF 138 V 271 consid. 1.1.).

A proposito dei rapporti del medico curante, l’Alta Corte ha stabilito

che secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del

fatto che, alla luce del legame di fiducia esistente con il paziente, il medico

curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_947/2011 del 27 gennaio 2012;8C_5/2011 del 27 giugno 2011;8C_790/2010 del

15 febbraio 2011;8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc).

La giurisprudenza federale sottolinea così costantemente la

necessità di tenere conto della differenza, a livello probatorio, tra mandato

di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid.

3.2.;9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 4.4. con riferimenti;9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2.).

Il

Tribunale federale ha comunque già avuto modo di sottolineare che non va

dimenticata la potenziale forza dei rapporti del medico curante, alla luce del

fatto che quest’ultimo ha l’occasione di osservare il paziente durante un

periodo di tempo prolungato (cfr. Pladoyer 3/09 p. 74 e sentenza 9C_468/2009

del 9 settembre 2009, consid. 3.3.1; D. Cattaneo, in “Les

expertises en droit des assurances sociales”, in Cahiers genevois et romands de

sécurité sociale n° 44-2010 pag. 124).

Questa giurisprudenza

viene applicata da questo Tribunale (cfr. ad esempio sentenza 32.2013.183 del

20 ottobre 2014, attualmente pendente davanti al Tribunale federale; sentenza

32.2012.185 del 14 febbraio 2013; sentenza 32.2011.326 del 31 maggio 2012;

sentenza 32.2011.200 del 19 gennaio 2012; sentenza 32.2010.308 del 19 maggio

2011; sentenza 32.2010.137 del 21 marzo 2011) e dal Tribunale amministrativo

federale (cfr. sentenza C-2693/2007 del 5 dicembre 2008).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.9.

Nella decisione del 23 dicembre 2014, l’amministrazione ha attribuito

all’assicurata una rendita intera d’invalidità limitatamente al periodo di

tempo compreso tra il 1° settembre 2011 e il 31 luglio 2013 ritenuto che dalla

valutazione medica, seguita da un raffronto dei redditi, è emerso che

l’interessata non presenta un grado di invalidità pensionabile, dopo tale data.

Il

TCA è, quindi, ora chiamato a valutare, alla luce di quanto esposto ai

considerandi 2.5. e 2.6., se l’UAI ha correttamente o meno soppresso la rendita

spettante a RI 1, a fare tempo dal 1° agosto 2013.

2.10. Nel caso di specie, dagli atti

di causa risulta che l’Ufficio AI ha fatto riferimento - dal punto di vista

medico – ai referti del Dr. __________, Vice-Primario del __________ della __________,

il quale in data 6 maggio 2013 e 11 giugno 2014 ha posto la diagnosi di “Esiti

di sindrome di Guillain-Barré con: insufficienza respiratoria e intubazione

orotracheale e tracheostomia dal 06.07 al 04.08.2010. Attualmente importante

fatigue” (doc. AI 43-1, 64-1).

Il 5 maggio 2013 il Dr. __________

ha evidenziato che l’assicurata presenta spossatezza fisica e mentale e

incapacità di mantenere la posizione eretta per più tempo, oltre che sostenere

sforzi intellettuali prolungati.

Nella precedente attività

di sorvegliante, la capacità lavorativa è del 50% dal mese di aprile 2013 “tenendo

conto di eseguire pause regolari”. A suo parere, con un’attività differente

sarebbe possibile anche un’integrazione maggiore (doc. AI 43-3).

Nel rapporto finale SMR

del 21 giugno 2013 il Dr. __________ ha ripreso la diagnosi con influsso sulla

capacità lavorativa del Dr. __________ di “Sindrome di Guillain-Barré con

insufficienza respiratoria trattata con assistenza ventilatoria invasiva (dal

06.07.2010 al 04.08.2010)” e la capacità lavorativa del 50% dal mese di

aprile 2013 in ogni attività (doc. AI 45-1+2).

L’11 giugno 2014 il Dr. __________

ha indicato che rispetto alla precedente valutazione la paziente riferisce il

persistere di una profonda stanchezza. Egli ha confermato la capacità

lavorativa “nella misura del 50% tenendo conto di eseguire pause regolari”

e che con un’attività differente sarebbe possibile anche un’integrazione

maggiore (doc. AI 64-2).

Nell’annotazione del 24

giugno 2014 il Dr. __________ del SMR ha concluso che “Dalla certificazione

medica del dr. __________, lo stato di salute come pure lo stato funzionale

appaiono stazionari.

I limiti funzionali

permangono importanti. Rivalutazione clinica fra 12 mesi” (doc. AI 66-1).

Il TCA non ha ragioni per

scostarsi dalla valutazione del Dr. __________ confermata dal Servizio Medico

Regionale (SMR), per le ragioni che seguono.

In sede ricorsuale,

l’insorgente ha contestato le conclusioni dal profilo medico

dell’amministrazione sulla base dello scritto del Dr. __________ (doc. AI 52-2)

e del referto del Dr. __________.

Il Dr. __________, neurologo,

in data 2 settembre 2013, dunque antecedentemente al secondo rapporto del Dr. __________,

ha diagnosticato “Gravi esiti della Sindrome di Guidai-Barré, in particolare

della stanchezza, delle parestesie e della sindorme ansioso-depressiva”

(doc. AI 52-3).

Secondo il medico curante

“si tratta di un quadro anatomo-clinico strutturatosi che inficia le

capacità lavorative e di guadagno, commisurato nella misura non inferiore al

74%” (odc. AI 52-3).

Nel referto del 10

settembre 2014 il Dr. __________, spec. FMH in neurologia, ha invece espresso

la seguente valutazione:

" (…)

Dal punto di vista clinico si presentano ancora deficit molto

lievi sottoforma di una minima paresi in sede distale agli arti inferiori nonché

una minima atassia del tronco e della marcia soprattutto ad occhi chiusi.

Restante stato neurologico nella norma. Non ho ritenuto necessario ripetere la

valutazione ENG, appena eseguita 5 mesi or sono, esame che aveva evidenziato la

normalizzazione dei parametri elettrofisiologici.

Ciononostante ritengo molto verosimili i disturbi accusati dalla

paziente; nella mia esperienza in tutti i casi che ho osservato di pazienti con

una grave sindrome di Guillain-Barré, come nel caso della paziente, viene

accusato ancora molto a lungo un’importante affaticabilità muscolare e

stanchezza fisica, anche ben spiegabile con il coinvolgimento diffuso dei nervi

periferici come nel caso della paziente. La normalizzazione dei dati ENG

inoltre non significa che il nervo ha ripreso al 100% la sua funzionalità e

ritengo come suddescritto verosimili i disturbi residuali accusati dalla

paziente. D’altra parte nei casi analoghi da me visti nel corso degli anni vi è

poi stato anche un graduale miglioramento della stanchezza ed affaticabilità,

fino ad un recupero quasi completo, a mio avviso nel caso della paziente si

dovrebbe calcolare ancora 1 o 2 anni dall’inizio della normalizzazione dei

parametri ENG.

La prognosi a lungo termine quindi è favorevole, d’altra parte

concordo con lei che la paziente al momento attuale non riesca a mantenere una

capacità lavorativa oltre al 30% in qualsiasi attiivtà professionale” (doc. AI

75-4).

Il referto del Dr. __________

è stato sottoposto alla valutazione del medico del SMR, Dr. __________, il

quale nell’annotazione del 1° ottobre 2014 ha concluso che “Le differenze

riscontrate sono riconducibili a una diversa interpretazione della misura della

capacità lavorativa espressa dal dr. __________, neurologo, rispetto al dr. __________,

vice primario del __________, quanto piuttosto a una evoluzione in senso

peggiorativo della malattia dell’Assicurata” (doc. AI 77-1).

Nel proprio ricorso

l’assicurata sostiene che il Dr. __________ avrebbe attestato un’inabilità al

lavoro del 50% tenendo conto delle numerose pause da svolgere durante lo

svolgimento delle mansioni lavorative. Di conseguenza la limitazione si

attesterebbe al 75% (50% + 25%) (cfr. doc. I, pag. 4).

A corroborare questa

conclusione vi sarebbe la certificazione del Dr. __________, neurologo, che ha

valutato l’inabilità al lavoro in misura non inferiore al 74% (doc. AI 52-2) e

il referto del Dr. __________ del 10 settembre 2014 che ha indicato una

capacità lavorativa del 30% (doc. AI 75-4).

Il TCA non può

tuttavia aderire alle conclusioni dell’assicurata.

Dal punto di vista

diagnostico tutti i sanitari interpellati dall’amministrazione e i curanti

concordano che l’assicurata soffre della sindrome di

Guillain-Barré.

La sindrome

di Guillain-Barré, chiamata a volte la paralisi di Landry o sindrome di

Guillain-Barré-Strohl, è una radicolo-polinevrite acuta che

si manifesta con paralisi

progressiva agli arti con andamento disto-prossimale (di solito prima le gambe e poi le braccia) (per un

approfondimento sul tema vedi:

Contrariamente a quanto

sostiene la rappresentante della ricorrente, la valutazione del Dr. __________

è chiaramente da intendere come una riduzione della capacità lavorativa del

50%, nel senso di riduzione del rendimento. Il Viceprimario del __________, al

punto 1.6.”Incapacità lavorativa medicalmente giustificata del 20% almeno,

nell’ultima attività esercitata” ha indicato “50%”, precisando poi “tenendo

conto di eseguire pause regolari” (doc. AI 43-3).

Interpellato su tale

questione il Dr. __________ del SMR, in data 12 febbraio 2015, ha così

concluso:

" Interpretare

la IL certificato del dr. __________ quale IL 50% + 25% non è corretto, il dr. __________

ha chiaramente indicato una IL del 50% da 4.2013 al punto 1.6.

Ritengo che la IL del 50% dovrebbe essere interpretata in ogni

caso quale rendimento ridotto, questo nel rispetto dell'indicazione della

necessità di fare pause regolari. Calcolando un rendimento ridotto il grado

d'invalidità aumenterebbe sostanzialmente essendo

I'assicurata valutata secondo metodo misto.

Va però anche notato che il dr. __________ prospettava una ev.

capacità lavorativa maggiore in attività adatta.

La valutazione espressa da parte del dr. __________ risulta essere

una differente valutazione del medesimo danno alla salute, danno alla salute

che consiste primariamente nella sintomatologia di fatigue, problematica non

oggettivabile. L'impatto di tale problematica sulla

capacità lavorativa deve per forza basarsi sulla valutazione

"soggettiva" specialistica. Non ritengo che l'UAl abbia peccato di

superficialità basandosi sulla valutazione del neurologo

curante, viceprimario del servizio di neurologia cantonale.” (doc.

IV1)

Le valutazioni del Dr. __________

e del Dr. __________, seppur divergenti unicamente per quanto riguarda la

valutazione della capacità lavorativa dell’insorgente (entrambi infatti

concordano con la diagnosi di Sindrome Guillain-Barré), non apportano nuovi

elementi oggettivi ignorati dal Dr. __________ e vanno quindi intese nel senso

di una diversa valutazione delle conseguenze che la patologia dell’interessata

ha sulla sua capacità di lavoro.

Per quanto riguarda la

patologia psichiatrica, la RA 1 nel ricorso del 2 maggio 2015 ha fatto cenno ad

una “sindrome ansiosa depressiva residuale generante un quadro valetudinario

ancora più gravoso” (cfr. doc. I, pag. 2).

Nello scritto del 2

settembre 2013 il Dr. __________, neurologo e non specialista in psichiatria,

ha diagnosticato una “sindrome ansioso-depressiva” (doc. AI 52-3). Il

medico curante tuttavia non ha sostanziato tale patologia limitandosi ad una

valutazione generica dello stato valetudinario della paziente.

Agli atti non figurano

certificazioni di medici psichiatri che hanno posto una diagnosi specialistica

(vedi anche la risposta dell’UAI del 26 febbraio 2015, doc. IV).

A

mente del TCA, il certificato del Dr. __________, steso peraltro da un medico

non specialista in psichiatria, generico, privo di diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta, senza una valutazione delle

patologie dell’interessata e del loro influsso sulla capacità lavorativa, senza

esporre il decorso della patologia, indicare una prognosi e fornire una

descrizione dei trattamenti intrapresi, non adempie quindi i requisiti

richiesti dalla giurisprudenza per ritenere che un rapporto medico abbia valore

probatorio (cfr. consid. 2.8.) (al riguardo, cfr. STF 9C 376/2007 del 13 giugno 2008, nella quale l’Alta Corte ha considerato ininfluente un certificato

medico stilato dallo psichiatra curante, il quale riferisce unicamente

dell’inizio di un trattamento specialistico per un episodio depressivo di media

gravità, senza tuttavia esprimersi minimamente su un’eventuale incidenza

(presente e/o passata) invalidante dei disturbi psichici).

Il

TCA sottolinea a tal proposito che in una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007,

il Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno

alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno

specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di

classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.

pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05

del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).

2.11. Per quel che concerne la

valutazione della capacità dell’assicurata quale casalinga, l’Ufficio AI ha

fatto esperire un’inchiesta economica per le persone che si occupano

dell’economia domestica (doc. AI 63-1).

Nel rapporto del 3

febbraio 2014 l’assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del

25% (cfr. doc. AI 63-6).

Come visto (cfr. consid.

2.2. e 2.3.) l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o

parzialmente) dell'economia domestica, è stabilita confrontando le

singole attività nell'economia domestica ancora accessibili al richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana.

Nella Circolare

concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità

(CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire

un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097), ha

previsto una ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un

minimo ed un massimo attribuibile a ciascuna di esse.

In particolare la cifra

3095 prevede:

" Di regola,

si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica

costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Minimo %

Massimo %

1. Conduzione

dell'economia domestica (pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro,

controllo)

Considerandi

2.

5.

2.

Alimentazione

(preparare i pasti, cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

10.

50.

3.

Pulizia

dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti,

pulire le finestre, fare i letti)

5.

20.

4.

Acquisti

e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)

5.

10.

5.

Bucato,

manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare,

pulire le scarpe)

5.

20.

6.

Accudire

i figli o altri familiari

0.

30.

7.

Altre

attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il giardino, tenere

animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento,

attività creative)*

0.

50.

* Va escluso l'impiego del tempo libero (N.

3090)."

Mentre alle cifre 3096 e

ss. si legge ancora:

" Il totale

delle attività dev'essere sempre del 100 % (Pratique VSI 1997 p. 298).

Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la

valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un

margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione

può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema

(RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una

proposta.

In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona deve

contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità

lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e

apparecchi domestici adeguati N. 1045 e 3045 segg.). Essa deve ripartire meglio

il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia, nella misura

abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità,

non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità, della

diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito domestico."

In una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000, l'Alta Corte ha nuovamente confermato la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo

dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività

domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni

nelle circostanze concrete.

Per quanto riguarda la

determinazione dell'invalidità di persone occupate nell'economia domestica, il

TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in linea di massima e senza

valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle

inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori

specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (cfr. DTF

128.

V 93, AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC

1984.

p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G., consid. 4, I

102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento

della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in

cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA 11 agosto

2003.

nella causa S. consid. 2, I 681/02).

Il TFA ha inoltre

precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima

sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se

le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli

accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio

1999.

nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una

presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole

mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla

valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da

considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi

psichici (STFA 11 agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003

nella causa S., I 685/02).

2.12

Nella presente fattispecie

l’Ufficio AI ha incaricato l’assistente sociale di esperire un’inchiesta

economica per le persone che si occupano dell’economia domestica sfociata in un

rapporto del 3 febbraio 2014 (cfr. doc. 63-1 e segg.).

Per quanto riguarda le

singole attività nell’economia domestica la consulente ha fissato al pto. 5.1.

“Conduzione dell’economia domestica” una percentuale del 5% per

importanza e dello 0% di impedimenti. Al pto. 5.2 “Alimentazione” è

stata attribuita un’importanza del 45% con una percentuale di impedimenti del

20% e d’invalidità del 9%.

Al pto. 5.3. “Pulizia

dell'appartamento” è stata attribuita un’importanza del 20% con una

percentuale di impedimenti del 40% e d’invalidità dell’8%, mentre al pto. 5.4.

“Spesa e acquisti diversi” l’importanza è stata fissata al 10% con una

percentuale di impedimenti del 20% e d’invalidità del 2%.

L’assistente sociale al

pto. 5.5. “Bucato, confezione e riparazioni di indumenti” ha fissato

un’importanza del 20% con una percentuale di impedimenti del 30% e d’invalidità

del 6%.

Sulla base degli accertamenti

fatti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato gli impedimenti di

ogni singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha quindi stabilito una

limitazione complessiva del 25%.

Valutando i singoli

impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto conto delle

dichiarazioni dell’assicurata in merito alle limitazioni ad eseguire talune

mansioni domestiche.

Al riguardo va

innanzitutto rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata

correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel

rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un

valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti

dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.

D’altra parte, esaminate

singolarmente le valutazioni dell’assi-stente sociale circa gli impedimenti

dovuti all’invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano ravvisabili

elementi che consentano di mettere in dubbio l’attendibilità della valutazione

operata dall’assistente sociale, la quale non appare arbitraria e risulta

conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti e in particolare alle

indicazioni fornite dall’assicurata medesima nell'ambito dell'inchiesta

domiciliare, le quali risultano infatti del tutto attendibili. Inoltre, è da

ritenere che le valutazioni degli impedimenti relativi alle singole mansioni

domestiche siano del tutto affidabili e compatibili con gli impedimenti

accertati in sede medica.

Va nuovamente attirata

l’attenzione della ricorrente sull’obbligo per l’assicurato di diminuire il

danno che scaturisce da un principio generale delle assicurazioni sociali (DTF

115.

V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di tale obbligo anche le persone

occupate nell’economia domestica devono contribuire, di loro propria iniziativa

e in misura ragionevolmente esigibile, al miglioramento della loro capacità al

lavoro, segnatamente ripartendo meglio le incombenze e in generale ricorrendo

all’aiuto dei familiari nella misura usuale secondo le particolari circostanze

(RCC 1984 p. 143 consid. 5; precitate sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00).

In conclusione, il TCA non ha quindi motivo per scostarsi dalle

valutazioni espresse dall’assistente sociale, tanto più se si considera che

secondo la giurisprudenza un intervento da parte dell'autorità giudiziaria

nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica

unicamente nei casi in cui essa appaia chiaramente erronea (DTF 128 V 93

consid. 4).

2.13

Per quel che riguarda

l’esercizio di un’attività lucrativa essendo quindi esigibile che l’assicurata

sfrutti la sua residua capacità lavorativa del 64%, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito

delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico

e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a), occorre

esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.

2.14

Preliminarmente va ricordato

che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il

momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF

129.

V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno

2003.

nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003

nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui sono determinanti

nel caso concreto i dati del 2013 (visto che è in quell’anno che è avvenuta la

soppressione della rendita).

2.14.1

Per quel che concerne il reddito

da valido, l’UAI ha quantificato il reddito che l’assicurata avrebbe

potuto percepire da sana in fr. 36'091.-- nel 2012 (doc. AI 79-2), poi

aggiornati a fr. 36'358.-- nel 2013 (doc. IV).

L’amministrazione è giunta

a questo importo facendo una media dei redditi percepiti dall’assicurata tra il

2006.

e il 2009, secondo quanto indicato nell’estratto conto individuale (doc.

IV).

A sostegno del proprio

calcolo l’UAI ha richiamato la marginale 3024 della della Circolare CIGI

secondo cui, in caso di variazioni molto forti del reddito ad intervalli relativamente

brevi, il reddito senza invalidità è determinato in base al guadagno medio di

un periodo sufficientemente lungo (RCC 1985 p. 474).

La patrocinatrice di RI 1

ha contestato questo importo che – a suo dire – non tiene conto “delle ore

necessarie per le trasferte da un negozio all’altro, retribuite dal datore di

lavoro, facenti parte del salario determinante e considerate come tempo di

lavoro” (cfr. doc. I, pag. 3).

Secondo questa Corte, a

giusta ragione l’UAI ha preso in considerazione i dati evinti dall’estratto

conto individuale e non quelli indicati dall’insorgente che ingloba nel reddito

da valido le ore necessarie per le trasferte da un negozio all’altro (cfr. doc.

I, pag. 3).

Già

è stato detto infatti (cfr. considerando 2.4.) che non vi sono elementi

oggettivi che permettono di concludere che il tempo di trasferta

non fosse incluso nel tempo di lavoro.

Le

spese di trasferta (“Kilometergeld”) che il datore di lavoro ha versato

mensilmente all’assicurata (cfr. conteggi salariali relativi agli anni

2007-2009, da doc. AI 51-1 a 51-37) sono un rimborso spese non soggetto all’AVS

che non può essere incluso nel reddito da valido.

Su questo tema, il TCA ha

stabilito che per principio può costituire un rimborso delle spese di trasferta

l’importo versato da un’impresa di lavoro temporaneo nel settore

dell’assistenza a cura a domicilio ai suoi dipendenti che devono spostarsi in

auto da un paziente all’altro (cfr. STFA H 67/04 del 25 novembre 2004 e STCA

30.2004.84

del 24 marzo 2005; cfr. inoltre a tal proposito D. Cattaneo, Sentenze

recenti del Tribunale cantonale delle assicurazioni, in: Temi scelti di diritto

delle assicurazioni sociali, Volume n. 38 della Commissione per la formazione

permanente dei giuristi, Lugano 2006, pagg. 159, n. 23).

Pertanto, sulla base di

quanto sopra esposto, il TCA ritiene corretto l’importo di fr. 36'358.--

preso in considerazione dall’UAI quale salario determinante nel 2013.

In via subordinata, la rappresentante

dell’assicurata ha fatto valere un salario da valida di fr. 37'675.-- nel 2009,

pari a fr. 38'958.-- nel 2013, calcolato partendo dal conteggio paga di

dicembre 2009 (doc. AI 51-13) (cfr. doc. I, pag. 3 e doc. X, pag. 1).

L’insorgente ha richiamato

la marginale 3021 della Circolare CIGI, secondo cui, il reddito senza

invalidità va calcolato per principio in funzione dell’ultimo salario

conseguito dall’assicurata.

Tuttavia, come vedremo

(cfr. consid. 2.14.3 e 2.15.), anche prendendo come base di calcolo l’ultimo

salario percepito da RI 1 nel mese di dicembre 2009, e aggiornandolo al 2013, il

risultato finale non cambia.

Anche l’UAI in sede di

osservazioni del 25 marzo 2015 ha proceduto in questo senso (cfr. doc. VIII).

2.14.2

Per quanto riguarda invece il reddito

da invalido va ricordato

che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa

e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante

dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario

sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato,

al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico

permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire

sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione

globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente

motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo

apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc).

L’Alta Corte ha stabilito

che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche

concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5

settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Utilizzando

i dati forniti dalla tabella TA1 2012 elaborata dall'Ufficio federale di

statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2012 una professione che presuppone qualifiche

inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle

condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR

2002.

UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile

lordo pari a fr. 4'112.--

Riportando questo dato su

41.7

ore (cfr. tabella pubblicata sul

sito web dell’Ufficio federale di statistica), esso ammonta a fr.

4'286.76 mensili oppure a fr. 51'441.12 per l'intero anno (fr. 4'286.76 x 12,

ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18

febbraio 1999, p. 5 consid. 3a).

Dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"

- cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si

ottiene, per il 2013 un reddito mensile di fr. 4'316.-- oppure di fr. 51'793.18

per l'intero anno (fr. 4'316.-- x 12).

In ossequio alla

giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In una sentenza del 25

luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una

riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un

assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio,

che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere

un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora

conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno

alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo

parziale (5%).

In

un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -

riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un

permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un

profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una

decurtazione del 15%.

In una sentenza 35.2004.104

del 25 aprile 2005 il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità

secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito

statistico da invalido, argomentando:

" Su

quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze

federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella

causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato

(47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava

un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un

mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età

e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello

retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I

138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione

sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni,

dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei

servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de

l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04,

consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un

permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un

fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid.

2.4

), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna

applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di

invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR

1995.

UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati

(circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare

disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss.

consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U

80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune

circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad

esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto

che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle

assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza

professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza

federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale

legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un

caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere

limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può

comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in

questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid.

2.

, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,

I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per

tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata

una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione

della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il

TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti

legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione

(anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

2.14.3

In concreto, nel rapporto del 26

febbraio 2015 l’amministrazione ha applicato la riduzione del 5% per attività

leggere (doc. IV4).

L’insorgente, da parte

sua, ha chiesto una riduzione del 25% (riduzione di rendimento per pause ogni

ora e limitazioni varie di ordine psico-fisico) (cfr. doc. I, pag. 5).

Tenuto conto del riserbo

di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il

proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V

393.

consid. 3.3), questo Tribunale non ha motivo per distanziarsi dalla

percentuale applicata dall’amministrazione, in quanto la riduzione del 5% tiene

adeguatamente conto del fatto che l’interessata può ancora esercitare al 50%

(da intendersi come riduzione del rendimento), sia nella professione originaria

che in attività adeguate.

Altre circostanze

personali che potrebbero giustificare una decurtazione maggiore sul reddito

statistico da invalido non ve ne sono.

Procedendo quindi al

raffronto dei redditi, partendo da un salario da invalido di fr. 51'793.18 ritenuta

un’esigibilità dal profilo medico del 50% e ammettendo la riduzione del 5%, il

reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 24'601.76 confrontando

ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr.

36'358.-- (consid. 2.14.1.) emerge un tasso d’invalidità del 28,7% arrotondato

al 29% secondo la giurisprudenza di

cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41) e come calcolato dall’UAI nella risposta del 26 febbraio 2015

(doc. IV).

Come anticipato al

considerando 2.14.1. procedendo invece al raffronto dei redditi, partendo da un

salario da invalido di fr. 51'793.18 ritenuta un’esigibilità dal profilo medico

del 50% e ammettendo la riduzione del 5%, il reddito ipotetico dell’insorgente

ammonta, quindi, a fr. 24'601.76 confrontando ora questo dato con l’ammontare

del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 38'958.-- (consid. 2.14.1.)

emerge un tasso d’invalidità del 36,8% arrotondato al 37% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V

121.

consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41).

2.15

Viste le quote parti tra

attività salariata e mansioni casalinghe stabilite dall’amministrazione nella

querelata decisione, il grado di invalidità globale è così del 27,5% (64 X 29%

+ 36 X 25%), arrotondato al 28% secondo

la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11

pag. 41) in applicazione del metodo misto, ossia un grado d’invalidità

che

non permette la

concessione di una rendita.

In applicazione del

reddito da valido del 37%, viste le quote parti tra attività salariata e

mansioni casalinghe stabilite dall’amministrazione nella querelata decisione,

il grado di invalidità globale è invece del 32,6% (64 X 37% + 36 X 25%), arrotondato

al 33% secondo la giurisprudenza di

cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41) in

applicazione del metodo misto, ossia un grado d’invalidità che

non permette comunque la

concessione di una rendita.

L’UAI ha pertanto giustamente

soppresso le prestazioni a partire dal 1° agosto 2013, in applicazione

dell’art. 88a OAI – che prevede che se la capacità al guadagno dell’assicurato

o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande

invalidità o l’assistenza dovuta all’invalidità si riduce, v’è motivo di

ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (cfr. STF 9C_971/2009 del 14 giugno 2011

consid. 3.1).

2.16

L’assicurata nel proprio atto

ricorsuale ha chiesto l’esecuzione di ulteriori accertamenti medici ed

economici (cfr. doc. I, pag. 8).

Va qui ricordato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.

47.

n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure

DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c

con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere

sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344

consid. 3c con riferimenti).

In

concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la

fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere

ad altri accertamenti.

2.17

Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca

e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra

200.

-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti