32.2015.22
Metodo misto, salariata (64%), casalinga (36%). Assicurata che soffre di Sindrome Guillain-Barré. L'UAI ha rettamente attribuito all'assicurata una rendita intera limitatamente al periodo 1.9.2011 e 3
2 novembre 2015Italiano55 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2015.22
LG/sc
Lugano
2 novembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 2 febbraio 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 23 dicembre 2014 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1968, da
ultimo attiva in qualità di addetta alla sorveglianza, in data 28 febbraio 2011
ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti,
in quanto affetta dalla ʺSindrome di Guillain-Barréʺ (doc. AI
1-1/8).
1.2. Esperiti gli accertamenti
medici ed economici del caso, in particolare un’inchiesta economica per le
persone che si occupano dell’economia domestica (doc. AI 63-1), l’Ufficio AI
con la decisione del 23 dicembre 2014 (doc. AI 79-1), preavvisata con progetto
del 30 luglio 2014 (doc. AI 68-1) ha attribuito all’assicurata una rendita
intera limitatamente al periodo di tempo compreso tra il 1° settembre 2011 e il
31 luglio 2013.
1.3. Contro questa decisione
l’assicurata, rappresentata dalla RA 1 (in seguito: RA 1), ha inoltrato un
tempestivo ricorso al TCA postulando, in via principale, l’annullamento della
decisione impugnata e l’erogazione di una rendita intera anche successivamente
al 31 luglio 2013, mentre in via subordinata chiedendo il rinvio degli atti per
un accertamento pluridisciplinare peritale (aspetti neurologici e psichiatrici)
e economico relativo alla percentuale lavorativa di RI 1 e l’effettivo reddito
della stessa (cfr. doc. I, pag. 8).
La ricorrente ha
contestato, in primo luogo, l’applicazione del metodo misto di graduazione
dell’invalidità, in quanto “sia la signora RI 1 sia il datore di lavoro
hanno da sempre affermato che il lavoro era a tempo pieno”. Ella ha
rimproverato all’Ufficio AI di non aver richiesto precisazioni al datore di
lavoro “e di avere unicamente calcolato le ore lavorative presso ogni
singolo negozio, senza aver considerato le ore di trasferta e senza aver
considerato le gratifiche da sempre ricevute a fine anno” (cfr. doc. I,
pag. 3).
La rappresentante di RI 1
ha quindi chiesto l’applicazione del metodo ordinario. In via subordinata invece
–
qualora non si dovesse
ritenere corretta l’applicazione di tale metodo – secondo l’insorgente la
ripartizione deve almeno ammontare all’80% per l’attività di salariata e al 20%
per quella di casalinga (cfr. doc. I, pag. 3).
In ogni caso, l’avv. __________
della RA 1 ha contestato il reddito da valido, che non tiene conto delle ore di
trasferta da un negozio all’altro, e quello da invalido calcolati dall’UAI (cfr.
doc. I, pag.3/4).
Dal profilo medico,
l’insorgente ha criticato la valutazione effettuata dall’amministrazione che ha
attestato un’incapacità lavorativa del 50% dal mese di aprile 2013 sulla base
di quanto affermato dal Dr. __________: “Egli ha però specificato che la
capacità lavorativa residua dovesse considerarsi ridotta in misura del 50%
(tenendo conto delle numerose pause da dover necessariamente e regolarmente
svolgere ogni ora nell’arco del tempo in cui presta la sua attività
professionale, vedasi in primis rapporto medico del 14.03.2013). Orbene
complessivamente la limitazione attestata da ultimo dal Dr. med. __________
ammonta non al 50% (come asserito dall’UAI) ma al 75% (50% + 25%)” (cfr.
doc. I pag. 4).
Per corroborare la propria
tesi la ricorrente ha fatto riferimento al referto del Dr. __________ che
attesta un’inabilità attorno al 70% (cfr. doc. I, pag. 6).
1.4. In sede di risposta,
l’Ufficio AI si è riconfermato integralmente nel proprio provvedimento, sia dal
punto di vista medico che economico. Dopo aver nuovamente sottoposto l’incarto
al SMR l’amministrazione ha confermato la valutazione del Dr. __________ e
l’abilità lavorativa al 100% con la diminuzione del rendimento del 50% a causa
delle pause da effettuare (doc. IV, pag. 2/3).
Dal punto di vista
economico, l’UAI ha confermato l’applicazione del metodo misto e la
ripartizione del 64%, quale attività da salariata, e del 36% quale quota
destinata alle mansioni domestiche (doc. IV).
L’amministrazione ha,
altresì, confermato le risultanze dell’inchiesta economica per le persone che
si occupano dell’economia domestica, nonché il reddito da valido e quello da
invalido (doc. IV, pag.4/5).
1.5. Nello scritto del 12 marzo
2015 la RA 1 ha ribadito le proprie argomentazioni, in particolare per quanto
riguarda il reddito da valido quantificato in fr. 38'958.-- (aggiornato al
2013) e per quello da invalido chiedendo una riduzione del 25% sul salario
statistico (doc. VI).
Dal profilo medico l’insorgente
ha criticato il SMR che non ha sottoposto ad uno specialista in neurologia il
referto del Dr. __________ (doc. VI).
Il doc. VI è stato
inviato all’UAI per osservazioni (doc. VII).
1.6. Nelle
osservazioni del 25 marzo 2015 l’UAI ha ribadito la correttezza del metodo
misto, non mettendo in dubbio che il datore di lavoro pagasse all’assicurata
anche il tempo di trasferta, ma ritenendo che quest’ultimo sia incluso nelle
ore lavorative dichiarate, anziché come “Kilometergeld” (doc. VIII).
L’amministrazione ha
quindi confermato sia l’aspetto medico che il reddito da valido e quello da
invalido, in particolare la riduzione percentuale del 5% per attività leggere (doc.
VIII).
Il doc. VIII è
stato inviato alla RA 1 per conoscenza (doc. IX).
1.7. Con scritto del 16 aprile
2015 la RA 1 ha ribadito che – a suo dire – contrariamente a quanto sostenuto
dall’amministrazione il tempo di trasferta non è conteggiato nelle ore indicate
dal datore di lavoro (doc. X).
Il doc. X con l’allegato
sono stati inviati all’UAI per osservazioni (doc. XI).
1.8. Con le osservazioni del 23
aprile 2015 l’UAI ha sottolineato che in assenza di dubbi in fase d’istruttoria
per quanto concerne la determinazione delle ore lavorative, non ha ritenuto
necessario sottoporre la questione sollevata dall’insorgente al datore di
lavoro (doc. XII).
L’UAI ha anche confermato
la valutazione medica del Dr. __________, nonché le riduzioni statistiche sul
reddito da invalido (doc. XII).
Il doc. XII è stato
inviato per conoscenza alla RA 1 (doc. XIII).
2.1. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les
rapports de causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra
1991, pp. 216ss).
L’art.
28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati
hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre
quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido)
e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse
diventato invalido (reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Nel
confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di
fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325;
DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività
ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale
dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui
differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in
maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di
una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114
V 313).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono
determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del
diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere
rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di
eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222).
2.2. Se, però, un assicurato
maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di essere invalido,
l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità di guadagno non
è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non può cagionare una
vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se non si può esigere
da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per
questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA (cfr. art. 5 vLAI) parifica l'impedimento di
svolgere le proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo
specifico di calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 pag. 221 consid. 1;
RCC 1986 pag. 246 consid. 2b; DTF 104 V 136; Valterio, op. cit, pag. 199).
A
sua volta, l'art. 27 cpv. 1 OAI (cfr. art. 27 cpv. 2 OAI nelle versioni in
vigore sino al 31 dicembre 2002 rispettivamente dal 1. gennaio al 31 dicembre
2003), precisa:
"
Per mansioni consuete di una
persona senza attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono
in particolare gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le
attività artistiche e di pubblica utilità. Per mansioni consuete dei religiosi
s’intende ogni attività svolta dalla comunità."
L’invalidità
viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da
effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001
pag. 158 consid. 3c).
Si
paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima della sopravvenienza
del danno alla salute con quella che può svolgere posteriormente, applicando
l'impegno che si può esigere da lui (RCC 1984 pag. 139; J. L. Duc, Les
assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, pag. 458; A. Maurer,
Bundessozialversicherungsrecht, Basilea e Francoforte, 1994, pag. 145).
Di
regola si presume che non vi è impedimento dovuto all'invalidità se
l'assicurato è ancora attivo nella sua economia domestica e segue, almeno
parzialmente, le incombenze che lo concernono.
Questa
presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito che la persona lavora
più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa eseguire da altri la
maggior parte dei lavori che non può eseguire personalmente (RCC 1984 pag. 139;
Valterio, op. cit. pag. 211).
L'importanza
dell'attività della persona che si occupa dell'economia domestica dipende dalla
struttura familiare, dalla situazione professionale del congiunto e dalle
circostanze locali. Si distinguono quindi tre tipi di famiglia, quella senza
figli, quella con figli o altri membri della famiglia che richiedono cure o
quella in cui un coniuge collabora nell'impresa dell'altro.
2.3. Nel
caso in cui invece l’interessato svolga (o comunque svolgerebbe in assenza dei
fattori invalidanti) solo parzialmente un'attività lucrativa, torna applicabile
l’art. 28a cpv. 3 LAI secondo cui
"
Se l’assicurato esercita
un’attività lucrativa a tempo parziale o collabora gratuitamente nell’azienda
del coniuge, l’invalidità per questa attività è valutata secondo l’articolo 16
LPGA. Se svolge anche le mansioni consuete, l’invalidità per questa attività è
determinata secondo il capoverso 2. In tal caso, occorre determinare la parte
dell’attività lucrativa o della collaborazione gratuita nell’azienda del
coniuge e la parte dello svolgimento delle mansioni consuete e valutare il
grado d’invalidità nei due ambiti."
Questo metodo di graduazione dell'invalidità (detto
"metodo misto") è stato ancora una volta dichiarato conforme alla
legge dal TFA in DTF 125 V 146.
Anche
in altre occasioni l'Alta Corte ha confermato che il metodo misto, applicato ad
assicurati che svolgono un'attività lucrativa unicamente a tempo parziale e
consacrano il resto del loro tempo all’attività casalinga è conforme alla legge
e alla volontà del legislatore. Nemmeno è stata ravvisata una violazione
dell’art. 8 CEDU (cfr. STFA I 276/05 del 24 aprile 2006, parzialmente
pubblicata in plaidoyer 5/06 pag. 54 segg.; sentenza I 156/04 del 13 dicembre
2005, pubblicata in SVR 2006 IV Nr. 42 pag. 151 segg.).
Questa
giurisprudenza è stata ribadita in una STF_9C 15/2007 del 25 luglio 2007 e in
una STF I 126/07 del 6 agosto 2007, pubblicata in DTF 133 V 504.
In
una sentenza pubblicata in DTF 134 V 9 l'Alta Corte ha precisato la propria giurisprudenza ed ha ammesso la possibilità di prendere in considerazione gli
influssi reciprochi dell'attività lucrativa e dello svolgimento di mansioni
consuete nell'ambito dell'applicazione del metodo misto.
Una
eventuale ridotta capacità nell'ambito professionale o nell'ambito dell'adempimento
delle mansioni consuete (secondo l'art. 27 OAI [nella versione in vigore dal 1°
gennaio 2004]) in seguito a maggiori sforzi compiuti nell'altro settore
d'attività va tuttavia presa in considerazione solo a determinate condizioni.
L’Alta Corte in una sentenza
dell’8 luglio 2011, pubblicata in DTF 137 V 334, ha riconfermato la sua giurisprudenza relativa al metodo misto.
2.4.
Al fine di determinare il metodo applicabile per stabilire l’eventuale
invalidità (cfr. consid. 2.1. - 2.3), si deve anzitutto appurare se la persona
esercitava o meno attività lucrativa immediatamente prima dell’insorgere
dell’invalidità. Occorre in seguito verificare, fondandosi sull’insieme
delle circostanze, se, ipoteticamente, in assenza del danno alla salute,
l'assicurato avrebbe o meno esercitato un'attività lavorativa (SVR 1996 AI Nr.
76; DTF 117 V 195, 98 V 262; AJP 1994 pag. 784ss; STFA del 24 marzo 1994 solo
parzialmente pubblicata in DTF 120 V 150ss; STCA del 13 ottobre 1997 nella
causa M.M; Valterio, op. cit., pag. 109; Meyer-Blaser, Rechtssprechung des
Bundesgericht im Sozialversicherugsrecht, BG über die IV, Zurigo 1997, pag. 28,
30; Blanc, La procédure administrative en assurance-invalidité, Fribourg 1999,
pagg. 190s).
Nel caso concreto l’Ufficio AI
ha considerato RI 1 salariata al 64% e casalinga al 36% (cfr.
decisione impugnata, doc. 79-1).
In sede di ricorso,
l’insorgente ha contestato tale ripartizione sostenendo che il lavoro presso la
“__________H” di __________
fosse a tempo pieno (100%) e non al 64% come sostiene invece l’amministrazione
(doc. AI 79-1 e doc. I pag. 2/3).
Dalla documentazione agli atti
si evince quanto segue.
Nel questionario del datore di
lavoro del 14 marzo 2011 la “__________” ha indicato che il tempo di
lavoro in azienda era di 42,5 ore alla settimana (cfr. pto. 2.9, doc. AI
7-2).
Nel
formulario “Dichiarazione di malattia – assicurazione perdita di salario”
della __________ assicurazioni del 9 luglio 2010 il datore di lavoro ha quindi
precisato che l’assicurata era impiegata 5 giorni alla settimana per 27 ore
settimanali (cfr. doc. LAMal pto. 5).
In data 17
settembre 2013 l’UAI ha interpellato la “__________” di __________ in
merito al grado di occupazione medio in percentuale dell’assicurata negli anni
2007, 2008 e 2009 (doc. AI 50-1).
Il
precedente datore di lavoro ha quindi prodotto le distinte salariali per il
periodo in questione (da doc. AI 51-1 a 51-37).
Con scritto
del 17 dicembre 2013 l’UAI ha nuovamente interpellato la “__________H” chiedendo il reddito orario base negli
anni 2012 e 2013, una copia del contratto di lavoro “e precisare se
l’attività a tempo parziale era per scelta dell’assicurata o per vostra
impossibilità ad offrire un impiego a tempo pieno” (doc. AI 58-1).
La “__________”
ha risposto in data 9 gennaio 2014 in questi termini:
“(…)
La SIG. RI 1 NON HA LAVORATO PER LA __________
nell’anno 2012 e 2013 PER UNA MALATTIA RISCONTRATA IL GIUGNO 2010.
LA Sig. HA LAVORATO A ORE PER UNA CIFRA DI
27.50 PER ORA SENZA CONTRATTO FIRMATO DA ENTRAMBI.
PER NOSTRA IMPOSSIBILITA` NON AVEVAMO
POSSIBILITÀ DI DARE PIU LAVORO ALLA Sig. RI 1.” (doc. AI 61-1)
La
consulente in integrazione, dunque, in base ai conteggi ricevuti ha calcolato
le ore mensili lavorate, per una percentuale sui tre anni del 64% (doc. AI
57-1) e nella decisione impugnata il grado d’invalidità è stato calcolato in
applicazione del metodo misto (doc. AI 79-1).
Il TCA non
ha ragioni per scostarsi dal calcolo effettuato dall’amministrazione.
Dalla
documentazione suindicata emerge infatti che l’assicurata non lavorava a tempo
pieno presso la “__________”, bensì a ore: 1'097 nel 2007, 1'193 nel
2008, 1'281.25 nel 2009 (da doc. AI 51-1 a 51-37 e doc. AI 57-1).
Le ore
annuali svolte dall’assicurata su una base di 2'016 all’anno (42 ore alla
settimana x 48 settimane all’anno) conducono alla percentuale del 52,43% nel
2007, del 59.17% nel 2008 e del 63,5% nel 2009 (cfr. calcolo UAI, doc. AI
57-1).
La
consulente ha quindi calcolato una percentuale del 64%, in considerazione del
fatto che l’impegno nel corso degli anni è aumentato progressivamente e il
datore di lavoro nel formulario della Vaudoise assicurazioni del 9 luglio 2010
ha indicato 27 ore settimanali di lavoro (cfr. doc. LAMal pto. 5).
Non può
essere seguita la ricorrente quando sostiene che il lavoro presso la “__________H” fosse a tempo pieno riferendosi al
questionario del 14 marzo 2011. Nello stesso infatti il datore di lavoro ha
specificato che le 42,5 ore sono il tempo di lavoro in azienda e non quello specifico
dell’assicurata: “Allgemeine Arbeitszeit in Ihrem Betrieb” (doc. AI 7-2,
pto. 2.9.)
L’insorgente
sostiene inoltre che l’amministrazione avrebbe erroneamente calcolato l’onere
lavorativo di RI 1 non considerando le ore di trasferta da un negozio
all’altro, dove svolgeva le mansioni di sorveglianza (cfr. doc. I, pag. 3).
Secondo la
ricorrente, le ore di lavoro sarebbero in media 7 al giorno sull’arco di 6
giorni considerando anche il tempo di trasferta. A suo dire, il tempo di
trasferta non era incluso nelle ore lavorative come sostiene invece l’UAI, ma
veniva indennizzato a parte come “kilometergeld” (cfr. doc. I, pag. 3).
Queste argomentazioni non sono
corroborate da alcun elemento oggettivo.
Le spese di trasferta (“Kilometergeld”)
che figurano indennizzate all’assicurata in tutte le distinte salariali prodotte
(cfr. da doc. AI 51-1 a 51-37) vanno considerate un rimborso spese pagato
in più del salario mensile lordo, sulle quali non sono prelevati i
contributi sociali (cfr. consid. 2.14.1.)
Nulla agli atti (neppure il piano
di lavoro relativo all’anno 2010 prodotto in data 16 aprile 2015 dalla
ricorrente, doc. X+E) consente di concludere che il tempo di trasferta non
fosse incluso nel tempo di lavoro (cfr. doc. E).
La
suddivisione operata dall’Ufficio AI deve pertanto essere
confermata.
2.5. Per costante giurisprudenza
quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un
certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo
successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione di
decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF 125 V 143; SVR
2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I 597/04; STFA del 27
dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre 2005 nella causa
F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04; STFA del 24
febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004 nella causa T.,
Fatti
I 299/03).
Al
riguardo cfr. STCA 32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006
N. 39 pag. 182.
2.6. L’art.
17 cpv. 1 LPGA stabilisce che:
"
Se il grado d’invalidità del
beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione, per il futuro la
rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su
richiesta."
I principi giurisprudenziali
sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art.
41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg.
consid. 3.5).
Una diversa valutazione
di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente approfonditamente
esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso di
riconsiderazione (cfr. STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in plaidoyer
1/06, pag. 64-65).
2.7. Per quanto
riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino
intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977
pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK
1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003,
pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto
modo di precisare che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come
i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1
LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette
- le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti
di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del
TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni
dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la
farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007, il Tribunale federale ha ribadito che
“(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in particolare
la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri
posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF
130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale federale delle
assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4
luglio 2007).
2.8. Per
poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di
ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti.
Il
compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF
9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né
l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o
rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007;
STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF
122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),
bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
In
una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137
V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della
giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi
di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della
conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del
Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich
dell’11 febbraio 2010.
L’Alta Corte è
arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione
(consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che
attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie
procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti
dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica
(consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare
dei correttivi:
(a
livello amministrativo)
-
assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
-
differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
-
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.
3.3),
-
rafforzamento dei diritti di partecipazione:
--
in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una
decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
--
alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione
alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.
3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a
livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In
caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o
il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare
una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza
secondo DLA 1997
Nr.
18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile
2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità
(consid. 4.4.2).
L’art.
72bis OAI, in vigore dal 1° marzo 2012, dedicato alle perizie mediche
pluridisciplinari stabilisce al cpv. 1 che “Le perizie che interessano tre o
più discipline mediche sono eseguite da un centro peritale con cui l'Ufficio
federale ha concluso una convenzione” e al cpv. 2 che “i
mandati sono attribuiti con metodo aleatorio”.
Per
mettere in pratica quanto prescritto all’art. 72bis cpv.2 OAI l’UFAS ha
allestito il sistema di attribuzione “Suisse MED@P” (cfr. R. Kocher,
SuisseMed@P a deux ans: où en sommes-nous?” in Sécurité sociale 5/2014, pag.
288 e seg.; vedi DTF 138 V 271).
In
una sentenza pubblicata in DTF 140 V 508, consid. 3.1 e 3.2.1. il Tribunale
federale ha ribadito che la scelta del perito in ambito di perizie mediche
pluridisciplinari deve sempre avvenire secondo il metodo aleatorio (vedi pure
DTF 139 V 349 consid. 5.2.1; DTF 138 V 271 consid. 1.1.).
A proposito dei rapporti del medico curante, l’Alta Corte ha stabilito
che secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del
fatto che, alla luce del legame di fiducia esistente con il paziente, il medico
curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_947/2011 del 27 gennaio 2012;8C_5/2011 del 27 giugno 2011;8C_790/2010 del
15 febbraio 2011;8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc).
La giurisprudenza federale sottolinea così costantemente la
necessità di tenere conto della differenza, a livello probatorio, tra mandato
di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid.
3.2.;9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 4.4. con riferimenti;9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2.).
Il
Tribunale federale ha comunque già avuto modo di sottolineare che non va
dimenticata la potenziale forza dei rapporti del medico curante, alla luce del
fatto che quest’ultimo ha l’occasione di osservare il paziente durante un
periodo di tempo prolungato (cfr. Pladoyer 3/09 p. 74 e sentenza 9C_468/2009
del 9 settembre 2009, consid. 3.3.1; D. Cattaneo, in “Les
expertises en droit des assurances sociales”, in Cahiers genevois et romands de
sécurité sociale n° 44-2010 pag. 124).
Questa giurisprudenza
viene applicata da questo Tribunale (cfr. ad esempio sentenza 32.2013.183 del
20 ottobre 2014, attualmente pendente davanti al Tribunale federale; sentenza
32.2012.185 del 14 febbraio 2013; sentenza 32.2011.326 del 31 maggio 2012;
sentenza 32.2011.200 del 19 gennaio 2012; sentenza 32.2010.308 del 19 maggio
2011; sentenza 32.2010.137 del 21 marzo 2011) e dal Tribunale amministrativo
federale (cfr. sentenza C-2693/2007 del 5 dicembre 2008).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.9.
Nella decisione del 23 dicembre 2014, l’amministrazione ha attribuito
all’assicurata una rendita intera d’invalidità limitatamente al periodo di
tempo compreso tra il 1° settembre 2011 e il 31 luglio 2013 ritenuto che dalla
valutazione medica, seguita da un raffronto dei redditi, è emerso che
l’interessata non presenta un grado di invalidità pensionabile, dopo tale data.
Il
TCA è, quindi, ora chiamato a valutare, alla luce di quanto esposto ai
considerandi 2.5. e 2.6., se l’UAI ha correttamente o meno soppresso la rendita
spettante a RI 1, a fare tempo dal 1° agosto 2013.
2.10. Nel caso di specie, dagli atti
di causa risulta che l’Ufficio AI ha fatto riferimento - dal punto di vista
medico – ai referti del Dr. __________, Vice-Primario del __________ della __________,
il quale in data 6 maggio 2013 e 11 giugno 2014 ha posto la diagnosi di “Esiti
di sindrome di Guillain-Barré con: insufficienza respiratoria e intubazione
orotracheale e tracheostomia dal 06.07 al 04.08.2010. Attualmente importante
fatigue” (doc. AI 43-1, 64-1).
Il 5 maggio 2013 il Dr. __________
ha evidenziato che l’assicurata presenta spossatezza fisica e mentale e
incapacità di mantenere la posizione eretta per più tempo, oltre che sostenere
sforzi intellettuali prolungati.
Nella precedente attività
di sorvegliante, la capacità lavorativa è del 50% dal mese di aprile 2013 “tenendo
conto di eseguire pause regolari”. A suo parere, con un’attività differente
sarebbe possibile anche un’integrazione maggiore (doc. AI 43-3).
Nel rapporto finale SMR
del 21 giugno 2013 il Dr. __________ ha ripreso la diagnosi con influsso sulla
capacità lavorativa del Dr. __________ di “Sindrome di Guillain-Barré con
insufficienza respiratoria trattata con assistenza ventilatoria invasiva (dal
06.07.2010 al 04.08.2010)” e la capacità lavorativa del 50% dal mese di
aprile 2013 in ogni attività (doc. AI 45-1+2).
L’11 giugno 2014 il Dr. __________
ha indicato che rispetto alla precedente valutazione la paziente riferisce il
persistere di una profonda stanchezza. Egli ha confermato la capacità
lavorativa “nella misura del 50% tenendo conto di eseguire pause regolari”
e che con un’attività differente sarebbe possibile anche un’integrazione
maggiore (doc. AI 64-2).
Nell’annotazione del 24
giugno 2014 il Dr. __________ del SMR ha concluso che “Dalla certificazione
medica del dr. __________, lo stato di salute come pure lo stato funzionale
appaiono stazionari.
I limiti funzionali
permangono importanti. Rivalutazione clinica fra 12 mesi” (doc. AI 66-1).
Il TCA non ha ragioni per
scostarsi dalla valutazione del Dr. __________ confermata dal Servizio Medico
Regionale (SMR), per le ragioni che seguono.
In sede ricorsuale,
l’insorgente ha contestato le conclusioni dal profilo medico
dell’amministrazione sulla base dello scritto del Dr. __________ (doc. AI 52-2)
e del referto del Dr. __________.
Il Dr. __________, neurologo,
in data 2 settembre 2013, dunque antecedentemente al secondo rapporto del Dr. __________,
ha diagnosticato “Gravi esiti della Sindrome di Guidai-Barré, in particolare
della stanchezza, delle parestesie e della sindorme ansioso-depressiva”
(doc. AI 52-3).
Secondo il medico curante
“si tratta di un quadro anatomo-clinico strutturatosi che inficia le
capacità lavorative e di guadagno, commisurato nella misura non inferiore al
74%” (odc. AI 52-3).
Nel referto del 10
settembre 2014 il Dr. __________, spec. FMH in neurologia, ha invece espresso
la seguente valutazione:
" (…)
Dal punto di vista clinico si presentano ancora deficit molto
lievi sottoforma di una minima paresi in sede distale agli arti inferiori nonché
una minima atassia del tronco e della marcia soprattutto ad occhi chiusi.
Restante stato neurologico nella norma. Non ho ritenuto necessario ripetere la
valutazione ENG, appena eseguita 5 mesi or sono, esame che aveva evidenziato la
normalizzazione dei parametri elettrofisiologici.
Ciononostante ritengo molto verosimili i disturbi accusati dalla
paziente; nella mia esperienza in tutti i casi che ho osservato di pazienti con
una grave sindrome di Guillain-Barré, come nel caso della paziente, viene
accusato ancora molto a lungo un’importante affaticabilità muscolare e
stanchezza fisica, anche ben spiegabile con il coinvolgimento diffuso dei nervi
periferici come nel caso della paziente. La normalizzazione dei dati ENG
inoltre non significa che il nervo ha ripreso al 100% la sua funzionalità e
ritengo come suddescritto verosimili i disturbi residuali accusati dalla
paziente. D’altra parte nei casi analoghi da me visti nel corso degli anni vi è
poi stato anche un graduale miglioramento della stanchezza ed affaticabilità,
fino ad un recupero quasi completo, a mio avviso nel caso della paziente si
dovrebbe calcolare ancora 1 o 2 anni dall’inizio della normalizzazione dei
parametri ENG.
La prognosi a lungo termine quindi è favorevole, d’altra parte
concordo con lei che la paziente al momento attuale non riesca a mantenere una
capacità lavorativa oltre al 30% in qualsiasi attiivtà professionale” (doc. AI
75-4).
Il referto del Dr. __________
è stato sottoposto alla valutazione del medico del SMR, Dr. __________, il
quale nell’annotazione del 1° ottobre 2014 ha concluso che “Le differenze
riscontrate sono riconducibili a una diversa interpretazione della misura della
capacità lavorativa espressa dal dr. __________, neurologo, rispetto al dr. __________,
vice primario del __________, quanto piuttosto a una evoluzione in senso
peggiorativo della malattia dell’Assicurata” (doc. AI 77-1).
Nel proprio ricorso
l’assicurata sostiene che il Dr. __________ avrebbe attestato un’inabilità al
lavoro del 50% tenendo conto delle numerose pause da svolgere durante lo
svolgimento delle mansioni lavorative. Di conseguenza la limitazione si
attesterebbe al 75% (50% + 25%) (cfr. doc. I, pag. 4).
A corroborare questa
conclusione vi sarebbe la certificazione del Dr. __________, neurologo, che ha
valutato l’inabilità al lavoro in misura non inferiore al 74% (doc. AI 52-2) e
il referto del Dr. __________ del 10 settembre 2014 che ha indicato una
capacità lavorativa del 30% (doc. AI 75-4).
Il TCA non può
tuttavia aderire alle conclusioni dell’assicurata.
Dal punto di vista
diagnostico tutti i sanitari interpellati dall’amministrazione e i curanti
concordano che l’assicurata soffre della sindrome di
Guillain-Barré.
La sindrome
di Guillain-Barré, chiamata a volte la paralisi di Landry o sindrome di
Guillain-Barré-Strohl, è una radicolo-polinevrite acuta che
si manifesta con paralisi
progressiva agli arti con andamento disto-prossimale (di solito prima le gambe e poi le braccia) (per un
approfondimento sul tema vedi:
Contrariamente a quanto
sostiene la rappresentante della ricorrente, la valutazione del Dr. __________
è chiaramente da intendere come una riduzione della capacità lavorativa del
50%, nel senso di riduzione del rendimento. Il Viceprimario del __________, al
punto 1.6.”Incapacità lavorativa medicalmente giustificata del 20% almeno,
nell’ultima attività esercitata” ha indicato “50%”, precisando poi “tenendo
conto di eseguire pause regolari” (doc. AI 43-3).
Interpellato su tale
questione il Dr. __________ del SMR, in data 12 febbraio 2015, ha così
concluso:
" Interpretare
la IL certificato del dr. __________ quale IL 50% + 25% non è corretto, il dr. __________
ha chiaramente indicato una IL del 50% da 4.2013 al punto 1.6.
Ritengo che la IL del 50% dovrebbe essere interpretata in ogni
caso quale rendimento ridotto, questo nel rispetto dell'indicazione della
necessità di fare pause regolari. Calcolando un rendimento ridotto il grado
d'invalidità aumenterebbe sostanzialmente essendo
I'assicurata valutata secondo metodo misto.
Va però anche notato che il dr. __________ prospettava una ev.
capacità lavorativa maggiore in attività adatta.
La valutazione espressa da parte del dr. __________ risulta essere
una differente valutazione del medesimo danno alla salute, danno alla salute
che consiste primariamente nella sintomatologia di fatigue, problematica non
oggettivabile. L'impatto di tale problematica sulla
capacità lavorativa deve per forza basarsi sulla valutazione
"soggettiva" specialistica. Non ritengo che l'UAl abbia peccato di
superficialità basandosi sulla valutazione del neurologo
curante, viceprimario del servizio di neurologia cantonale.” (doc.
IV1)
Le valutazioni del Dr. __________
e del Dr. __________, seppur divergenti unicamente per quanto riguarda la
valutazione della capacità lavorativa dell’insorgente (entrambi infatti
concordano con la diagnosi di Sindrome Guillain-Barré), non apportano nuovi
elementi oggettivi ignorati dal Dr. __________ e vanno quindi intese nel senso
di una diversa valutazione delle conseguenze che la patologia dell’interessata
ha sulla sua capacità di lavoro.
Per quanto riguarda la
patologia psichiatrica, la RA 1 nel ricorso del 2 maggio 2015 ha fatto cenno ad
una “sindrome ansiosa depressiva residuale generante un quadro valetudinario
ancora più gravoso” (cfr. doc. I, pag. 2).
Nello scritto del 2
settembre 2013 il Dr. __________, neurologo e non specialista in psichiatria,
ha diagnosticato una “sindrome ansioso-depressiva” (doc. AI 52-3). Il
medico curante tuttavia non ha sostanziato tale patologia limitandosi ad una
valutazione generica dello stato valetudinario della paziente.
Agli atti non figurano
certificazioni di medici psichiatri che hanno posto una diagnosi specialistica
(vedi anche la risposta dell’UAI del 26 febbraio 2015, doc. IV).
A
mente del TCA, il certificato del Dr. __________, steso peraltro da un medico
non specialista in psichiatria, generico, privo di diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta, senza una valutazione delle
patologie dell’interessata e del loro influsso sulla capacità lavorativa, senza
esporre il decorso della patologia, indicare una prognosi e fornire una
descrizione dei trattamenti intrapresi, non adempie quindi i requisiti
richiesti dalla giurisprudenza per ritenere che un rapporto medico abbia valore
probatorio (cfr. consid. 2.8.) (al riguardo, cfr. STF 9C 376/2007 del 13 giugno 2008, nella quale l’Alta Corte ha considerato ininfluente un certificato
medico stilato dallo psichiatra curante, il quale riferisce unicamente
dell’inizio di un trattamento specialistico per un episodio depressivo di media
gravità, senza tuttavia esprimersi minimamente su un’eventuale incidenza
(presente e/o passata) invalidante dei disturbi psichici).
Il
TCA sottolinea a tal proposito che in una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007,
il Tribunale federale (TF) ha ribadito che “(…) il riconoscimento di un danno
alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa da uno
specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la recente sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05
del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF del 4 luglio 2007, I 384/06).
2.11. Per quel che concerne la
valutazione della capacità dell’assicurata quale casalinga, l’Ufficio AI ha
fatto esperire un’inchiesta economica per le persone che si occupano
dell’economia domestica (doc. AI 63-1).
Nel rapporto del 3
febbraio 2014 l’assistente sociale ha stabilito una limitazione complessiva del
25% (cfr. doc. AI 63-6).
Come visto (cfr. consid.
2.2. e 2.3.) l'invalidità delle persone che si occupano (esclusivamente o
parzialmente) dell'economia domestica, è stabilita confrontando le
singole attività nell'economia domestica ancora accessibili al richiedente la rendita AI, con i lavori che può eseguire una persona sana.
Nella Circolare
concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per l'invalidità
(CII), in vigore dal 1° gennaio 2000, l'UFAS, allo scopo di garantire
un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. Cifra 3097), ha
previsto una ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un
minimo ed un massimo attribuibile a ciascuna di esse.
In particolare la cifra
3095 prevede:
" Di regola,
si ammette che i lavori di una persona sana occupata nell’economia domestica
costituiscono le seguenti percentuali della sua attività complessiva:
Attività
Minimo %
Massimo %
1. Conduzione
dell'economia domestica (pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro,
controllo)
Considerandi
2.
5.
2.
Alimentazione
(preparare i pasti, cucinare, apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)
10.
50.
3.
Pulizia
dell'abitazione (spolverare, passare l'aspirapolvere, curare i pavimenti,
pulire le finestre, fare i letti)
5.
20.
4.
Acquisti
e altre mansioni (posta, assicurazioni, uffici)
5.
10.
5.
Bucato,
manutenzione vestiti (lavare, stendere e raccogliere il bucato, stirare, rammendare,
pulire le scarpe)
5.
20.
6.
Accudire
i figli o altri familiari
0.
30.
7.
Altre
attività (p.es. curare i malati, curare le piante e il giardino, tenere
animali domestici, cucire abiti, lavori di volontariato, corsi di perfezionamento,
attività creative)*
0.
50.
* Va escluso l'impiego del tempo libero (N.
3090)."
Mentre alle cifre 3096 e
ss. si legge ancora:
" Il totale
delle attività dev'essere sempre del 100 % (Pratique VSI 1997 p. 298).
Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e la
valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3095. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un
margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione
può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema
(RCC 1986 p. 244). All'occorrenza gli atti vanno sottoposti all'UFAS con una
proposta.
In virtù dell'obbligo di ridurre il danno, una persona deve
contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria capacità
lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti e
apparecchi domestici adeguati N. 1045 e 3045 segg.). Essa deve ripartire meglio
il suo lavoro e ricorrere all'aiuto dei membri della sua famiglia, nella misura
abituale. Se non adotta questi provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità,
non sarà tenuto conto, al momento della valutazione dell'invalidità, della
diminuzione della capacità di lavoro nell'ambito domestico."
In una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000, l'Alta Corte ha nuovamente confermato la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo
dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività
domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni
nelle circostanze concrete.
Per quanto riguarda la
determinazione dell'invalidità di persone occupate nell'economia domestica, il
TFA ha inoltre già avuto modo di stabilire che - in linea di massima e senza
valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le conclusioni delle
inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono di collaboratori
specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali inchieste (cfr. DTF
128.
V 93, AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK 1986 p. 235 consid. 2d; RCC
1984.
p. 143, consid. 5; STFA 22 agosto 2001 nella causa C.G., consid. 4, I
102/00). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento
della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in
cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA 11 agosto
2003.
nella causa S. consid. 2, I 681/02).
Il TFA ha inoltre
precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si esprima
sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e meglio se
le indicazioni dell’assicurata appaiono inverosimili e in contrasto con gli
accertamenti medici (AHI-Praxis 2001 p. 161 consid. 3c; STFA del 2 febbraio
1999.
nella causa M.J.V. e del 17 luglio 1990 nella causa W.), ritenuto che una
presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle singole
mansioni accertate in sede d'inchiesta - strumento destinato soprattutto alla
valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute fisica - è da
considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di disturbi
psichici (STFA 11 agosto 2003 nella causa S., I 681/02 e del 28 febbraio 2003
nella causa S., I 685/02).
2.12
Nella presente fattispecie
l’Ufficio AI ha incaricato l’assistente sociale di esperire un’inchiesta
economica per le persone che si occupano dell’economia domestica sfociata in un
rapporto del 3 febbraio 2014 (cfr. doc. 63-1 e segg.).
Per quanto riguarda le
singole attività nell’economia domestica la consulente ha fissato al pto. 5.1.
“Conduzione dell’economia domestica” una percentuale del 5% per
importanza e dello 0% di impedimenti. Al pto. 5.2 “Alimentazione” è
stata attribuita un’importanza del 45% con una percentuale di impedimenti del
20% e d’invalidità del 9%.
Al pto. 5.3. “Pulizia
dell'appartamento” è stata attribuita un’importanza del 20% con una
percentuale di impedimenti del 40% e d’invalidità dell’8%, mentre al pto. 5.4.
“Spesa e acquisti diversi” l’importanza è stata fissata al 10% con una
percentuale di impedimenti del 20% e d’invalidità del 2%.
L’assistente sociale al
pto. 5.5. “Bucato, confezione e riparazioni di indumenti” ha fissato
un’importanza del 20% con una percentuale di impedimenti del 30% e d’invalidità
del 6%.
Sulla base degli accertamenti
fatti presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato gli impedimenti di
ogni singola mansione casalinga, l'assistente sociale ha quindi stabilito una
limitazione complessiva del 25%.
Valutando i singoli
impedimenti, con motivazioni pertinenti, la responsabile ha tenuto conto delle
dichiarazioni dell’assicurata in merito alle limitazioni ad eseguire talune
mansioni domestiche.
Al riguardo va
innanzitutto rilevato che nell’inchiesta economica in questione è stata
correttamente stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel
rispetto dei parametri di cui alla cifra marginale 3095 CII, attribuendo un
valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali svolti
dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.
D’altra parte, esaminate
singolarmente le valutazioni dell’assi-stente sociale circa gli impedimenti
dovuti all’invalidità, questo Tribunale ritiene che non siano ravvisabili
elementi che consentano di mettere in dubbio l’attendibilità della valutazione
operata dall’assistente sociale, la quale non appare arbitraria e risulta
conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti e in particolare alle
indicazioni fornite dall’assicurata medesima nell'ambito dell'inchiesta
domiciliare, le quali risultano infatti del tutto attendibili. Inoltre, è da
ritenere che le valutazioni degli impedimenti relativi alle singole mansioni
domestiche siano del tutto affidabili e compatibili con gli impedimenti
accertati in sede medica.
Va nuovamente attirata
l’attenzione della ricorrente sull’obbligo per l’assicurato di diminuire il
danno che scaturisce da un principio generale delle assicurazioni sociali (DTF
115.
V 53, 114 V 285 consid. 3). In virtù di tale obbligo anche le persone
occupate nell’economia domestica devono contribuire, di loro propria iniziativa
e in misura ragionevolmente esigibile, al miglioramento della loro capacità al
lavoro, segnatamente ripartendo meglio le incombenze e in generale ricorrendo
all’aiuto dei familiari nella misura usuale secondo le particolari circostanze
(RCC 1984 p. 143 consid. 5; precitate sentenze del TFA I 407/92 e I 35/00).
In conclusione, il TCA non ha quindi motivo per scostarsi dalle
valutazioni espresse dall’assistente sociale, tanto più se si considera che
secondo la giurisprudenza un intervento da parte dell'autorità giudiziaria
nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica
unicamente nei casi in cui essa appaia chiaramente erronea (DTF 128 V 93
consid. 4).
2.13
Per quel che riguarda
l’esercizio di un’attività lucrativa essendo quindi esigibile che l’assicurata
sfrutti la sua residua capacità lavorativa del 64%, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito
delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico
e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a), occorre
esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.
2.14
Preliminarmente va ricordato
che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il
momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF
129.
V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno
2003.
nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,
I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002
nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003
nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui sono determinanti
nel caso concreto i dati del 2013 (visto che è in quell’anno che è avvenuta la
soppressione della rendita).
2.14.1
Per quel che concerne il reddito
da valido, l’UAI ha quantificato il reddito che l’assicurata avrebbe
potuto percepire da sana in fr. 36'091.-- nel 2012 (doc. AI 79-2), poi
aggiornati a fr. 36'358.-- nel 2013 (doc. IV).
L’amministrazione è giunta
a questo importo facendo una media dei redditi percepiti dall’assicurata tra il
2006.
e il 2009, secondo quanto indicato nell’estratto conto individuale (doc.
IV).
A sostegno del proprio
calcolo l’UAI ha richiamato la marginale 3024 della della Circolare CIGI
secondo cui, in caso di variazioni molto forti del reddito ad intervalli relativamente
brevi, il reddito senza invalidità è determinato in base al guadagno medio di
un periodo sufficientemente lungo (RCC 1985 p. 474).
La patrocinatrice di RI 1
ha contestato questo importo che – a suo dire – non tiene conto “delle ore
necessarie per le trasferte da un negozio all’altro, retribuite dal datore di
lavoro, facenti parte del salario determinante e considerate come tempo di
lavoro” (cfr. doc. I, pag. 3).
Secondo questa Corte, a
giusta ragione l’UAI ha preso in considerazione i dati evinti dall’estratto
conto individuale e non quelli indicati dall’insorgente che ingloba nel reddito
da valido le ore necessarie per le trasferte da un negozio all’altro (cfr. doc.
I, pag. 3).
Già
è stato detto infatti (cfr. considerando 2.4.) che non vi sono elementi
oggettivi che permettono di concludere che il tempo di trasferta
non fosse incluso nel tempo di lavoro.
Le
spese di trasferta (“Kilometergeld”) che il datore di lavoro ha versato
mensilmente all’assicurata (cfr. conteggi salariali relativi agli anni
2007-2009, da doc. AI 51-1 a 51-37) sono un rimborso spese non soggetto all’AVS
che non può essere incluso nel reddito da valido.
Su questo tema, il TCA ha
stabilito che per principio può costituire un rimborso delle spese di trasferta
l’importo versato da un’impresa di lavoro temporaneo nel settore
dell’assistenza a cura a domicilio ai suoi dipendenti che devono spostarsi in
auto da un paziente all’altro (cfr. STFA H 67/04 del 25 novembre 2004 e STCA
30.2004.84
del 24 marzo 2005; cfr. inoltre a tal proposito D. Cattaneo, Sentenze
recenti del Tribunale cantonale delle assicurazioni, in: Temi scelti di diritto
delle assicurazioni sociali, Volume n. 38 della Commissione per la formazione
permanente dei giuristi, Lugano 2006, pagg. 159, n. 23).
Pertanto, sulla base di
quanto sopra esposto, il TCA ritiene corretto l’importo di fr. 36'358.--
preso in considerazione dall’UAI quale salario determinante nel 2013.
In via subordinata, la rappresentante
dell’assicurata ha fatto valere un salario da valida di fr. 37'675.-- nel 2009,
pari a fr. 38'958.-- nel 2013, calcolato partendo dal conteggio paga di
dicembre 2009 (doc. AI 51-13) (cfr. doc. I, pag. 3 e doc. X, pag. 1).
L’insorgente ha richiamato
la marginale 3021 della Circolare CIGI, secondo cui, il reddito senza
invalidità va calcolato per principio in funzione dell’ultimo salario
conseguito dall’assicurata.
Tuttavia, come vedremo
(cfr. consid. 2.14.3 e 2.15.), anche prendendo come base di calcolo l’ultimo
salario percepito da RI 1 nel mese di dicembre 2009, e aggiornandolo al 2013, il
risultato finale non cambia.
Anche l’UAI in sede di
osservazioni del 25 marzo 2015 ha proceduto in questo senso (cfr. doc. VIII).
2.14.2
Per quanto riguarda invece il reddito
da invalido va ricordato
che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta
dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa
e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante
dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario
sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato,
al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire
sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito
che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche
concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento
TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5
settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Utilizzando
i dati forniti dalla tabella TA1 2012 elaborata dall'Ufficio federale di
statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2012 una professione che presuppone qualifiche
inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle
condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR
2002.
UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile
lordo pari a fr. 4'112.--
Riportando questo dato su
41.7
ore (cfr. tabella pubblicata sul
sito web dell’Ufficio federale di statistica), esso ammonta a fr.
4'286.76 mensili oppure a fr. 51'441.12 per l'intero anno (fr. 4'286.76 x 12,
ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18
febbraio 1999, p. 5 consid. 3a).
Dopo
adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"
- cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si
ottiene, per il 2013 un reddito mensile di fr. 4'316.-- oppure di fr. 51'793.18
per l'intero anno (fr. 4'316.-- x 12).
In ossequio alla
giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In una sentenza del 25
luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una
riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un
assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio,
che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere
un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora
conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno
alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo
parziale (5%).
In
un’altra pronunzia del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 -
riguardante un assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un
permesso di domicilio, totalmente abile in attività lavorative leggere da un
profilo dell’impegno fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una
decurtazione del 15%.
In una sentenza 35.2004.104
del 25 aprile 2005 il TCA ha fornito alcune indicazioni circa le modalità
secondo le quali deve essere applicata la riduzione percentuale sul reddito
statistico da invalido, argomentando:
" Su
quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze
federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella
causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato
(47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava
un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un
mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età
e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello
retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I
138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione
sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni,
dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore dei
servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations résultant de
l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04,
consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un
permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un
fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid.
2.4
), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna
applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di
invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR
1995.
UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati
(circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare
disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss.
consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U
80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune
circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad
esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto
che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle
assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza
professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le
malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza
federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale
legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un
caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere
limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può
comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in
questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid.
2.
, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa
dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto
parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,
I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per
tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata
una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione
della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il
TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti
legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione
(anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
2.14.3
In concreto, nel rapporto del 26
febbraio 2015 l’amministrazione ha applicato la riduzione del 5% per attività
leggere (doc. IV4).
L’insorgente, da parte
sua, ha chiesto una riduzione del 25% (riduzione di rendimento per pause ogni
ora e limitazioni varie di ordine psico-fisico) (cfr. doc. I, pag. 5).
Tenuto conto del riserbo
di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali nel sostituire il
proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF 137 V 71, 132 V
393.
consid. 3.3), questo Tribunale non ha motivo per distanziarsi dalla
percentuale applicata dall’amministrazione, in quanto la riduzione del 5% tiene
adeguatamente conto del fatto che l’interessata può ancora esercitare al 50%
(da intendersi come riduzione del rendimento), sia nella professione originaria
che in attività adeguate.
Altre circostanze
personali che potrebbero giustificare una decurtazione maggiore sul reddito
statistico da invalido non ve ne sono.
Procedendo quindi al
raffronto dei redditi, partendo da un salario da invalido di fr. 51'793.18 ritenuta
un’esigibilità dal profilo medico del 50% e ammettendo la riduzione del 5%, il
reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 24'601.76 confrontando
ora questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr.
36'358.-- (consid. 2.14.1.) emerge un tasso d’invalidità del 28,7% arrotondato
al 29% secondo la giurisprudenza di
cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41) e come calcolato dall’UAI nella risposta del 26 febbraio 2015
(doc. IV).
Come anticipato al
considerando 2.14.1. procedendo invece al raffronto dei redditi, partendo da un
salario da invalido di fr. 51'793.18 ritenuta un’esigibilità dal profilo medico
del 50% e ammettendo la riduzione del 5%, il reddito ipotetico dell’insorgente
ammonta, quindi, a fr. 24'601.76 confrontando ora questo dato con l’ammontare
del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 38'958.-- (consid. 2.14.1.)
emerge un tasso d’invalidità del 36,8% arrotondato al 37% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V
121.
consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41).
2.15
Viste le quote parti tra
attività salariata e mansioni casalinghe stabilite dall’amministrazione nella
querelata decisione, il grado di invalidità globale è così del 27,5% (64 X 29%
+ 36 X 25%), arrotondato al 28% secondo
la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11
pag. 41) in applicazione del metodo misto, ossia un grado d’invalidità
che
non permette la
concessione di una rendita.
In applicazione del
reddito da valido del 37%, viste le quote parti tra attività salariata e
mansioni casalinghe stabilite dall’amministrazione nella querelata decisione,
il grado di invalidità globale è invece del 32,6% (64 X 37% + 36 X 25%), arrotondato
al 33% secondo la giurisprudenza di
cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41) in
applicazione del metodo misto, ossia un grado d’invalidità che
non permette comunque la
concessione di una rendita.
L’UAI ha pertanto giustamente
soppresso le prestazioni a partire dal 1° agosto 2013, in applicazione
dell’art. 88a OAI – che prevede che se la capacità al guadagno dell’assicurato
o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure se la grande
invalidità o l’assistenza dovuta all’invalidità si riduce, v’è motivo di
ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all’occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (cfr. STF 9C_971/2009 del 14 giugno 2011
consid. 3.1).
2.16
L’assicurata nel proprio atto
ricorsuale ha chiesto l’esecuzione di ulteriori accertamenti medici ed
economici (cfr. doc. I, pag. 8).
Va qui ricordato che, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47.
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con riferimenti).
In
concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la
fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere
ad altri accertamenti.
2.17
Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca
e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative
all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra
200.
-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo
al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti