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Decisione

32.2015.23

Richiesta di rendita AI respinta. Conferma dell'applicazione del metodo misto, della correttezza delle perizie allestite dall'amministrazione e dell'inchiesta economica per le persone che si occupano

23 ottobre 2015Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

di __________, cui l’interessata ha fatto cenno con il ricorso (cfr. anche doc.

A2, cfr. doc. AI 47-6).

Le conclusioni del medico

curante dell’assicurata sono sovrapponibili per quanto riguarda la diagnosi. L’unica divergenza consiste nella quantificazione della capacità

lavorativa (60% secondo la perita, 0% secondo il curante).

Come recentemente

rammentato nella sentenza 32.2014.133 del 6 agosto 2015 a pag. 17, le

certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01

del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in

ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF

125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R.

Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en

l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.). A questo

proposito con sentenza 8C_703/2014 del 27 aprile 2015 il TF, al consid. 6.2 ha

ribadito che ”di

principio deve essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei

medici curanti a causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente

(cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per cui, secondo esperienza

comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi

in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce

a quest'ultimo.”

Inoltre,

va rammentato che il TF ha più volte avuto l’occasione di

ribadire che la differente valutazione medica tra il curante ed il

perito è spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a scopo di

trattamento piuttosto che di perizia: cfr. sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre

2013 consid. 3.2, sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza

9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre

2010).

Alla ricorrente va

ugualmente ricordato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un'opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi

accertamenti (cfr. ad esempio sentenza citata 9C_721/2012 consid. 4.4 con

riferimento; sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2). Anche

perché il medico curante, che vede il proprio paziente quando il disturbo si

trova in una fase acuta, tende a farsi un'idea diversa della gravità del danno

alla salute rispetto al perito il cui esame invece non si focalizza sulla necessità

di cura in un dato momento (sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid.

3.2; SVR 2008 IV n. 15 pag. 43 consid. 2.2.1 [I 514/06]).

In queste condizioni

questo TCA rinuncia all’allestimento di una perizia giudiziaria, ritenuto come

le valutazioni agli atti sono già sufficienti per potersi esprimere nel merito

della vertenza.

Va qui rammentato che conformemente

alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio

conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento

coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati

fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori

non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove

(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der

Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und

Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no.

320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA

dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid.

3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di

procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito

desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF

124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

Del resto le valutazioni

peritali sono state confermate dai medici SMR, dr. med. __________ e dr. med. __________.

Ora, circa il ruolo del

medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i

servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le

condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità

funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA -

di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo e

senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per

gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurati-ve, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla

base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in

SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

Ne segue che

le conclusioni dell’UAI vanno confermate.

2.6. Per il resto la

ricorrente non censura l’applicazione del metodo misto (cfr. anche art. 28a LAI

e DTF 137 V 334), la ripartizione tra attività salariata (66%) e casalinga (34%),

il raffronto dei redditi ed il paragone dei due campi d’attività figuranti

nella decisione impugnata. Essa si limita a contestare genericamente che

l’impedimento come casalinga sia del 42%.

A

questo proposito va rammentato che l'invalidità delle persone che si

occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica è stabilita

confrontando le singole attività ancora accessibili alla richiedente la rendita

AI con i lavori che può eseguire una persona sana (cfr. art. 8 cpv. 3 LPGA).

Considerandi

Nella

Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per

l'invalidità (CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2004 (una nuova

versione è stata aggiornata al 1° gennaio 2013), l'UFAS, allo scopo di

garantire una uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. cifra 3097,

corrispondente alla cifra 3088 della nuova versione), ha previsto una nuova

ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un

massimo – che nel caso concreto risultano essere stati rispettati –

attribuibile a ciascuna di esse.

Al

riguardo, il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha già avuto modo di stabilire che –

in linea di massima e senza valide ragioni – non vi è motivo di mettere in

dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto

essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel

procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag.

235.

consid. 2d; RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001,

consid. 4). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento

della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in

cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02

dell’11 agosto 2003 consid. 2).

L’allora

TFA, in una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000 (citata anche al consid. 4.1

della STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013), ha avuto modo di nuovamente

confermare la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo

dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività

domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni

nelle circostanze concrete.

Se,

tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che

l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui

l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa

risulta decisiva (RCC 1989 pag. 131 consid. 5b, 1984 pag. 144 consid. 5).

L’Alta

Corte ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si

esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e

meglio se le indicazioni dell'assicurata appaiono inverosimili e in contrasto

con gli accertamenti medici (STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013; STF

8C_843/2011 del 29 maggio 2012; AHI-Praxis 2001 pag. 161 consid. 3c), ritenuto

che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle

singole mansioni accertate in sede d'inchiesta – strumento destinato

soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute

fisica – è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di

disturbi psichici (STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio

2003).

Nella

fattispecie in esame l'Ufficio AI ha incaricato l'assistente sociale di

esperire un'inchiesta, eseguita il 31 ottobre 2014 (doc. AI 55-1). Il relativo

rapporto è stato allestito il 4 novembre 2014 (doc. AI 55-1) ed è stato

stabilito tenendo correttamente conto di una ripartizione delle singole

attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alle direttive (CIGI),

attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali

svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.

Del

resto l’insorgente contesta genericamente la percentuale d’invalidità del 42% in

ambito casalingo, simile a quello accertato dalla perita, dr.ssa med. __________

nel referto del 17 luglio 2014 (inabilità del 45%: cfr. doc. AI 47-12: “[…]

Per quanto riguarda l’attività di badante e anche come casalinga, si giudica

l’assicurata abile al lavoro al 55% in maniera globale, con riduzione del

rendimento, sempre dall’ottobre 2012”), senza tuttavia apportare alcun

elemento atto a sovvertire gli accertamenti effettuati dall’assistente sociale.

Ora,

tenuto conto dell’obbligo di ridurre il danno e di reciproca (e accresciuta:

DTF 130 V 97 consid. 3.3.3 pag. 101 con riferimenti) assistenza familiare e

ricordato che in linea di massima e senza valide ragioni non vi è motivo di

mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali

in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati il cui compito

consiste nel procedere a tali inchieste la valutazione di cui all’inchiesta del

31.

ottobre 2014 va confermata.

Un

intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona

incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia

chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003

consid. 2).

In concreto non solo non

vi sono motivi per ritenere l’apprezzamento manifestamente erroneo, ma esso

trova conferma nelle motivazioni contenute nell’inchiesta medesima e nella

perizia psichiatrica che giunge a conclusioni simili.

Stanti

le considerazioni esposte, esaminate singolarmente le valutazioni

dell'assistente sociale circa gli impedimenti dovuti all'invalidità, questo

Tribunale ritiene che non siano ravvisabili elementi che consentano di mettere

in dubbio l'attendibilità della valutazione operata dall'assistente sociale,

che risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti ed in

particolare alle indicazioni fornite dall'assicurata medesima nell'ambito

dell'inchiesta domiciliare. Inoltre, è da ritenere che le valutazioni degli

impedimenti relativi alle singole mansioni domestiche sono del tutto affidabili

e compatibili con gli impedimenti accertati in sede medica.

Sulla

scorta delle considerazioni che precedono, tenuto conto di tutte le circostanze

concrete, questo TCA non può quindi che ritenere adeguati sia la percentuale di

importanza assegnata alle diverse attività domestiche, sia il grado

d'incapacità lavorativa nello svolgimento delle stesse mansioni casalinghe

stabiliti dall'Ufficio AI sulla base dell'accertamento domiciliare.

Di

conseguenza, pure il tasso complessivo d'invalidità fissato al 42% deve essere

posto alla base del presente giudizio, non essendoci nessun motivo (fattuale e

medico) per mettere in discussione la scelta di basarsi su quanto accertato in

sede di inchiesta domiciliare da una persona esperta in materia.

2.7

Alla luce di

quanto sopra esposto, ritenuta una ripartizione del 34% nell’attività di

casalinga per un impedimento del 42% e del 66% nell’attività salariata per un

impedimento dello 0%, è a giusta ragione che l’UAI ha fissato un grado

d’invalidità del 14% (14,28% arrotondato conformemente alla DTF 130 V 121,

consid. 3.2), che non dà diritto ad alcuna rendita.

Il ricorso

va di conseguenza respinto, mentre la decisione impugnata merita conferma.

2.8

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso

di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI

dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità

delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese

di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico

dell’insorgente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti