32.2015.23
Richiesta di rendita AI respinta. Conferma dell'applicazione del metodo misto, della correttezza delle perizie allestite dall'amministrazione e dell'inchiesta economica per le persone che si occupano
23 ottobre 2015Italiano28 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2015.23
cs
Lugano
23 ottobre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 4 febbraio 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 7 gennaio 2015 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata il __________
1959, il 2 luglio 2013 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI per adulti
(doc. AI 1-1).
1.2. Acquisiti gli atti ritenuti
necessari, fatta allestire una perizia reumatologica ad opera del dr. med. __________
(doc. AI 46-1) ed una perizia psichiatrica ad opera del CPAS (doc. AI 47-1),
nonché effettuata un’inchiesta economica per le persone che si occupano
dell’economia domestica (doc. AI 55-1), l’UAI, con decisione del 7 gennaio 2015
(doc. A1), preavvisata dal progetto del 4 novembre 2014 (doc. AI 56), ha
respinto la richiesta, essendo il grado d’invalidità del 14%.
1.3. RI 1, rappresentata dall’RA 1,
è insorta al TCA contro la predetta decisione, chiedendone l’annullamento (doc.
I). La ricorrente, sulla base di un certificato del proprio medico curante, dr.
med. __________, specialista psichiatria-psicoterapia, contesta la perizia psichiatrica
e sostiene che anche il referto del dr. med. __________ dovrebbe essere oggetto
di verifica. L’insorgente ha inoltre affermato:
"
(…)
Si contesta in primis
che l’impedimento come casalinga attualmente sia unicamente del 42%, visto lo
stato di salute attuale.
Come salariata l’Ufficio
AI sostiene che la signora RI 1 sia in grado di effettuare un’attività
confacente nella misura del 100%.
Si contesta detta
affermazioni per le seguenti considerazioni: la signora RI 1 ha sempre svolto
la sua attività lavorativa come collaboratrice domestica, non ha nessun diploma
e quindi considerata l’età e lo stato di salute con evidenti limitazioni nel
poter svolgere un’attività lavorativa, non si vede una possibilità effettiva di
trovare un’occupazione adeguata. La percentuale stabilita dello zero percento è
quindi contestata e non rispecchia la realtà. Se già la nostra assistita non
può svolgere regolarmente una attività di casalinga, si comprende chiaramente
come la stessa non possa essere considerata abile al 100% in altra attività. A
nostro parere la capacità residua, visto quanto esposto, è pari allo zero.
La messa in discussione
sistematica degli atti medici specialistici, rappresenta chiaramente la
tendenza di codesto Ufficio AI di non attuare un giudizio di merito corretto ed
obiettivo sulla situazione di una persona già soggetta a livello lavorativo ad
una preclusione totale a qualsiasi attività lavorativa. Risulta quindi pretestuoso
e tendenzialmente irritante il metodo di giudizio effettuato dall’Ufficio AI
nel caso citato. Una perizia neutra ci sembra esigibile nel caso concreto in
considerazione anche del fatto che la stessa ha subito un lungo periodo di degenza
presso l’Ospedale __________.” (doc. I)
1.4. Con risposta del 16 febbraio
2015 l’UAI propone la reiezione del ricorso con argomentazioni che, laddove
necessario, saranno riprese in corso di motivazione (doc. IV).
1.5. Dopo aver chiesto (doc. VI),
ed ottenuto (doc. VII), una proroga, l’insorgente ha prodotto un certificato
del 17 marzo 2015 del dr. med. __________ (doc. VIII). Chiamata ad esprimersi
in merito (doc. IX), l’amministrazione si è riconfermata nella sua risposta
(doc. X), producendo una presa di posizione del medico SMR, dr. med. __________
(doc. X/1).
1.6. Il 22 maggio 2015 la ricorrente
si è ulteriormente espressa in merito (doc. XII). Lo scritto è stato trasmesso
all’UAI per conoscenza (doc. XIII).
2.1. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans
le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L'art. 28 cpv. 2 LAI
prescrive che gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai sensi dell'art. 16
LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito
del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e
dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si confronta perciò il
reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto
invalido con quello che egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2a e 2b; Pratique VSI 2000 p. 84
consid. 1b).
Nella DTF 107 V 21 consid.
2c, la nostra Corte federale ha stabilito che l'assicurazione per l'invalidità
non è tenuta a rispondere, qualora l'assicurato, in ragione della sua età, di
una carente formazione oppure a causa di difficoltà di apprendimento o
linguistiche, non riesce a trovare concretamente un'occupazione (giurisprudenza
confermata dal TFA con una sentenza del 14 luglio 2006 nella
causa U 156/05, consid. 5).
La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende, d'altra parte, dalla
situazione personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di
misure reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per
la valutazione della residua capacità al guadagno.
2.2. Per quanto
riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute psichica,
l’allora TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha stabilito che è decisivo al proposito
che il danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere
dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del
lavoro, o che ciò sia persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298
consid. 4c, 102 V 165= RCC 1977 pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324;
RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998
nella causa S. F., I 148/98, pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des
Sozialversicherungsrecht, Berna 2003, pag. 128).
L'Alta Corte
ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute
psichica, i quali come i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai
sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie
mentali propriamente dette - le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non
sono considerati effetti di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono
turbe a carico dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità
di guadagno cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la
misura di quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più
oggettivo possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità
di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi decisivo
accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa insufficiente;
di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere che
l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da lui
pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF 102
V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid. 1a;
RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la
giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie,
le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo,
la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In una sentenza I 384/06
del 4 luglio 2007, il Tribunale federale ha ribadito che “(…) il riconoscimento
di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa
da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13
luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
2.3. Per poter
graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di ricorso) deve
disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o eventualmente
da altri specialisti.
Il
compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF
9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134;
114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in
seguito al consulente professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie,
valutare quali attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza
probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti
siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su
esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che
sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate.
Determinante quindi per
stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo
di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF
8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01
e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160
consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),
bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
In una sentenza di
principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137 V 210, il
Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza
federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di
accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità
alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr.
iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11
febbraio 2010.
L’Alta
Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per
poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni
come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo
nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha
riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo
latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività
dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro
dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò
ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a livello amministrativo)
- assegnazione a caso dei
mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
- differenze minime delle
tariffe della perizia (consid. 3.2),
- miglioramento e
uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
- rafforzamento dei
diritti di partecipazione:
-- in caso di divergenze
l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale
impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale
federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurisprudenza
secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona assicurata
spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad
esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a livello dell’autorità
giudiziaria di prima istanza)
In caso di accertata
necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale
federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia
medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA
1997
Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi
sono posti a carico dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
Se vi sono dei rapporti
medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare
l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05
del 25 aprile 2007).
2.4. Nel caso di specie, dagli atti
di causa risulta che l’Ufficio AI, con lo scopo di accertare in maniera
approfondita lo stato di salute dell’assicurata, ha fatto esperire due perizie,
una reumatologica ed una psichiatrica.
Il 18 giugno 2014 il
reumatologo, dr. med. __________, specialista FMH reumatologia e medicina
interna, sulla base della visita esperita il 17 giugno 2014, posta la diagnosi
di sindrome cervicospondilogena cronica bilaterale prevalentemente a destra e
lombospondilogena cronica bilaterale in note alterazioni degenerative
plurisegmentali lombari (ernia discale mediana paramediana leggermente migrata
caudale L3/L4, lieve bulging discale verso sinistra L4/L5, spondilatrosi
plurisegmentali da L1 a S1, alla RM lombare del 17.1.2011), disturbi statici
del rachide (appiattimento della dorsale con scoliosi sinistroconvessa),
tendenza fibriomalgica (8 su 18 punti fibromialgici positivi),
decondizionamento e sbilancio muscolare, obesità (peso 79.9 kg/statura 154,5
cm), probabile artrosi al polso sinistro con deficit funzionale algico in esiti
da frattura anamnestica del radio sinistro, osteosintetizzata, anni orsono e
gonalgie bilaterali in probabile gonartrosi a sinistra, genua valga e obesità
(peso 79,9 kg/statura 154,5 cm), ha stabilito che l’interessata, in un lavoro
adatto al suo stato di salute, per le patologie di stretta competenza
reumatologica, è abile al lavoro sull’arco di una giornata lavorativa normale
di 8-9 ore con un rendimento massimo del 100%, a partire dall’8.10.2012 (doc.
AI 46-8).
Circa la patologia psichica,
il 17 luglio 2014 la dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, __________,
dopo aver visitato l’insorgente il 7 maggio 2014 ed il 15 luglio 2014, ha posto
la diagnosi di sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di media
gravità con sindrome biologica (ICD 10: F33.11), e, dopo aver rilevato che “si
è considerata la parziale sovrapposizione della componente psichiatrica con le
varie diagnosi somatiche e con la tendenza fibromialgica” ha giudicato
l’insorgente abile al lavoro al 60% con riduzione dell’orario e del rendimento
a partire dall’ottobre 2012, in attività confacenti, adatte al globale stato di
salute (doc. AI 47-12).
Le conclusioni dei periti sono
state avallate anche dal Dr. __________ del Servizio Medico Regionale dell’AI
(cfr. rapporto del 25 luglio 2014, doc. AI 50-1).
2.5. Nella concreta fattispecie,
chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute della ricorrente è
stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione della decisione qui
impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, questo
TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazioni peritali effettuate, da
considerare dettagliate, approfondite e quindi rispecchianti i parametri
giurisprudenziali sopra ricordati.
2.5.1. Per quanto riguarda la
patologia reumatologica, l’insorgente con il ricorso chiede una verifica della
perizia, senza tuttavia apportare alcun certificato medico atto a sovvertirne
le conclusioni. Questo TCA non ha alcun motivo per non attribuire al referto
del dr. med. __________, che adempie ai requisiti posti dal TF, piena forza
probatoria, ritenuto che lo specialista, dopo aver visitato l’insorgente, ha
redatto una perizia che ha tenuto conto dell’anamnesi personale, sistematica e
sociale dell’assicurata, dei suoi dati soggettivi e delle constatazioni
oggettive (con l’esame reumatologico della colonna vertebrale e delle
articolazioni periferiche e l’esame neurologico) ed ha diffusamente valutato lo
stato di salute dell’interessata, tenendo conto delle diagnosi sopra indicate e
descrivendo, motivandole e producendo un dettagliato esame della funzionalità
fisica, le conseguenze delle patologie di cui è affetta l’insorgente, sulla
capacità di lavoro e d’integrazione (cfr. doc. AI da 46-1 a 46-9).
2.5.2. Per quanto riguarda la patologia
psichiatrica, l’assicurata è stata sottoposta ad una valutazione specialistica
da parte della Dr.ssa med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, la quale
nel, motivato e dettagliato, referto del 17 luglio 2014 ha posto la diagnosi
con ripercussioni sulla capacità di lavoro di sindrome depressiva ricorrente,
episodio attuale di media gravità con sindrome biologica, ICD 10: F33.11 (doc.
AI 47).
Secondo la specialista la
capacità lavorativa è ridotta al 60% con riduzione dell’orario e del
rendimento, in attività adatte al globale stato di salute (doc. AI 47-12).
Il TCA non ha ragioni per
scostarsi dalla valutazione della Dr.ssa med. __________, per le ragioni che
seguono.
In sede di osservazioni al
progetto di decisione ed in sede di ricorso l’insorgente ha prodotto un
certificato del dr. med. __________, “spec. psichiatria-psicoterapia”
(doc. AI 58-2/3 e A3), del 24 novembre 2014, il quale, con riferimento a quanto
già indicato il 27 gennaio 2014, ha ribadito che la paziente soffre di stati
depressivi ricorrenti che a volte peggiorano ad un punto tale da impedirla
anche nello svolgimento delle normali attività casalinghe ed ha evidenziato che
“se non fosse per il marito ed i figli la paziente non sarebbe nemmeno in
grado di provvedere nemmeno all’igiene personale”.
Il referto è stato
sottoposto ai medici SMR dr. med. __________, FMH medicina interna e __________,
FMH psichiatria e psicoterapia, i quali il 16 dicembre 2014 hanno rilevato:
" (…)
La Dr.ssa __________, CPAS, ha visto l’assicurata
due volte, in data 7 maggio ed in data 15 luglio 2014. Si pone la diagnosi di
sindrome depressiva ricorrente, episodio attuale di media gravità con sindrome
biologica (ICD-10 F33.11). Trattandosi di una sindrome depressiva ricorrente,
si deve aspettarsi dei periodi di miglioramento e di peggioramento dello stato
di salute. Infatti, la perita scrive nello schema MINI-ICF-APP al punto 12 che
riguarda quanto citato dal Dr. __________: la cura della propria persona
migliora o diminuisce in relazioni alle condizioni psicofisiche, con periodi di
trascuratezza. Tutto sommato, la capacità lavorativa è quantificata con 60%
intesa come riduzione di orario e rendimento per un’attività confacente (a
partire dall’ottobre 2012).
Grado d’invalidità per casalinga secondo inchiesta
del 4 novembre 2014: 42% per un’attività al 100%.
Il rapporto del Dr. __________ non contiene nuovi
elementi oggettivi e non evidenzia nemmeno un decorso inaspettato del danno
della salute noto. Tuttavia, le conclusioni della perita psichiatra CPAS,
Dr.ssa __________ non permettono di considerare l’assicurata abile al lavoro in
misura totale, nemmeno per un’attività rispettosa dei limiti funzionali,
tenendo conto della riduzione anche del rendimento.”
(doc. AI 60-1)
In sede di ricorso il
curante, dr. med. __________, in data 17 marzo 2015 ha affermato che la
patologia depressiva ricorrente si presenta a volte quale episodio di lieve
gravità e a volte di media gravità, che non ha “mai osservato una remissione
completa della sintomatologia nei 5 anni che seguo la paziente ambulatorialmente”
e che di conseguenza l’interessata non è collocabile in nessuna attività
lavorativa proprio a causa della sua instabilità psichica (doc. B).
Il 27 aprile 2015 il
medico SMR, dr. med. __________, chiamato ad esprimersi in merito, ha affermato
che il certificato del dr. med. __________ “non contiene nuove informazioni
mediche né modificazioni significative di fatti medici noti, bensì si esprime
sull’eventuale collocabilità al lavoro (si intuisce sul libero mercato)
dell’assicurata, aspetto per se non di competenza medico-psichiatrica. Restano
valevoli le precedenti prese di posizione SMR” (doc. X/1).
Alla luce di quanto
esposto e della giurisprudenza in materia di valore probatorio (consid. 2.3) il
TCA ritiene che lo stato di salute dell’assicurata, dal profilo psichiatrico,
sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dalla Dr.ssa med. __________
e che i referti del Dr. med. __________ non apportano nuovi elementi, non
apprezzati in sede peritale, in grado di influire sulla valutazione
specialistica della perita dell’amministrazione. La specialista ha tenuto conto
nella valutazione della capacità lavorativa sia della variazione della
patologia nel corso del tempo, sia del ricovero psichiatrico presso l’Ospedale __________
Fatti
di __________, cui l’interessata ha fatto cenno con il ricorso (cfr. anche doc.
A2, cfr. doc. AI 47-6).
Le conclusioni del medico
curante dell’assicurata sono sovrapponibili per quanto riguarda la diagnosi. L’unica divergenza consiste nella quantificazione della capacità
lavorativa (60% secondo la perita, 0% secondo il curante).
Come recentemente
rammentato nella sentenza 32.2014.133 del 6 agosto 2015 a pag. 17, le
certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA U 202/01
del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova ridotto, ciò in
ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF
125 V 353 consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R.
Spira, La preuve en droit des assurances sociales, in Mélanges en
l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.). A questo
proposito con sentenza 8C_703/2014 del 27 aprile 2015 il TF, al consid. 6.2 ha
ribadito che ”di
principio deve essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei
medici curanti a causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente
(cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per cui, secondo esperienza
comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi
in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce
a quest'ultimo.”
Inoltre,
va rammentato che il TF ha più volte avuto l’occasione di
ribadire che la differente valutazione medica tra il curante ed il
perito è spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a scopo di
trattamento piuttosto che di perizia: cfr. sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre
2013 consid. 3.2, sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche sentenza
9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29 settembre
2010).
Alla ricorrente va
ugualmente ricordato che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano
un'opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una
perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre nuovi
accertamenti (cfr. ad esempio sentenza citata 9C_721/2012 consid. 4.4 con
riferimento; sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2). Anche
perché il medico curante, che vede il proprio paziente quando il disturbo si
trova in una fase acuta, tende a farsi un'idea diversa della gravità del danno
alla salute rispetto al perito il cui esame invece non si focalizza sulla necessità
di cura in un dato momento (sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid.
3.2; SVR 2008 IV n. 15 pag. 43 consid. 2.2.1 [I 514/06]).
In queste condizioni
questo TCA rinuncia all’allestimento di una perizia giudiziaria, ritenuto come
le valutazioni agli atti sono già sufficienti per potersi esprimere nel merito
della vertenza.
Va qui rammentato che conformemente
alla costante giurisprudenza, qualora l’istruttoria da effettuare d’ufficio
conduca l’amministrazione o il giudice, in base ad un apprezzamento
coscienzioso delle prove, alla convinzione che la probabilità di determinati
fatti deve essere considerata predominante e che altri provvedimenti probatori
non potrebbero modificare il risultato, si rinuncerà ad assumere altre prove
(apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der
Sozialversicherung, pag. 212 no. 450, Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no.
320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA
dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid.
3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Tale modo di
procedere non costituisce una violazione del diritto di essere sentito
desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF
124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
Del resto le valutazioni
peritali sono state confermate dai medici SMR, dr. med. __________ e dr. med. __________.
Ora, circa il ruolo del
medico SMR, va rammentato che per l’art. 59 cpv. 2bis LAI i
servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le
condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità
funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA -
di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni consuete in una
misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le
decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo e
senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per
gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti
sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche
conoscenze medico-assicurati-ve, sono quindi chiamati a valutare la capacità
funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara
separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla
base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può
ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza
9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in
SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
Ne segue che
le conclusioni dell’UAI vanno confermate.
2.6. Per il resto la
ricorrente non censura l’applicazione del metodo misto (cfr. anche art. 28a LAI
e DTF 137 V 334), la ripartizione tra attività salariata (66%) e casalinga (34%),
il raffronto dei redditi ed il paragone dei due campi d’attività figuranti
nella decisione impugnata. Essa si limita a contestare genericamente che
l’impedimento come casalinga sia del 42%.
A
questo proposito va rammentato che l'invalidità delle persone che si
occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia domestica è stabilita
confrontando le singole attività ancora accessibili alla richiedente la rendita
AI con i lavori che può eseguire una persona sana (cfr. art. 8 cpv. 3 LPGA).
Considerandi
Nella
Circolare sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per
l'invalidità (CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2004 (una nuova
versione è stata aggiornata al 1° gennaio 2013), l'UFAS, allo scopo di
garantire una uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera (cfr. cifra 3097,
corrispondente alla cifra 3088 della nuova versione), ha previsto una nuova
ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un
massimo – che nel caso concreto risultano essere stati rispettati –
attribuibile a ciascuna di esse.
Al
riguardo, il TFA (dal 1° gennaio 2007: TF) ha già avuto modo di stabilire che –
in linea di massima e senza valide ragioni – non vi è motivo di mettere in
dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto
essi dispongono di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel
procedere a tali inchieste (AHI-Praxis 1997 pag. 291 consid. 4a; ZAK 1986 pag.
235.
consid. 2d; RCC 1984 pag. 143, consid. 5; STFA I 102/00 del 22 agosto 2001,
consid. 4). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento
della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in
cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02
dell’11 agosto 2003 consid. 2).
L’allora
TFA, in una sentenza I 102/00 del 22 agosto 2000 (citata anche al consid. 4.1
della STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013), ha avuto modo di nuovamente
confermare la legittimità di queste direttive, in quanto il calcolo
dell'invalidità ex art. 27 OAI deve essere effettuato valutando l'attività
domestica secondo l'importanza percentuale delle singole summenzionate mansioni
nelle circostanze concrete.
Se,
tuttavia, non è possibile determinare con sufficiente certezza che
l’impedimento è effettivamente dovuto all’invalidità, nella misura in cui
l’incapacità di lavoro constatata dal medico non è unicamente teorica, questa
risulta decisiva (RCC 1989 pag. 131 consid. 5b, 1984 pag. 144 consid. 5).
L’Alta
Corte ha inoltre precisato che si deve far capo ad un medico, affinché si
esprima sull’ammissibilità delle diverse mansioni, solo in casi eccezionali e
meglio se le indicazioni dell'assicurata appaiono inverosimili e in contrasto
con gli accertamenti medici (STF 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013; STF
8C_843/2011 del 29 maggio 2012; AHI-Praxis 2001 pag. 161 consid. 3c), ritenuto
che una presa di posizione da parte di uno specialista sull'esigibilità delle
singole mansioni accertate in sede d'inchiesta – strumento destinato
soprattutto alla valutazione di impedimenti dovuti ad un danno alla salute
fisica – è da considerarsi in ogni caso necessaria quando si è in presenza di
disturbi psichici (STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 e I 685/02 del 28 febbraio
2003).
Nella
fattispecie in esame l'Ufficio AI ha incaricato l'assistente sociale di
esperire un'inchiesta, eseguita il 31 ottobre 2014 (doc. AI 55-1). Il relativo
rapporto è stato allestito il 4 novembre 2014 (doc. AI 55-1) ed è stato
stabilito tenendo correttamente conto di una ripartizione delle singole
attività domestiche nel rispetto dei parametri di cui alle direttive (CIGI),
attribuendo un valore complessivo del 100% all'insieme dei lavori abituali
svolti dall'assicurata nell'ambito dell'economia domestica.
Del
resto l’insorgente contesta genericamente la percentuale d’invalidità del 42% in
ambito casalingo, simile a quello accertato dalla perita, dr.ssa med. __________
nel referto del 17 luglio 2014 (inabilità del 45%: cfr. doc. AI 47-12: “[…]
Per quanto riguarda l’attività di badante e anche come casalinga, si giudica
l’assicurata abile al lavoro al 55% in maniera globale, con riduzione del
rendimento, sempre dall’ottobre 2012”), senza tuttavia apportare alcun
elemento atto a sovvertire gli accertamenti effettuati dall’assistente sociale.
Ora,
tenuto conto dell’obbligo di ridurre il danno e di reciproca (e accresciuta:
DTF 130 V 97 consid. 3.3.3 pag. 101 con riferimenti) assistenza familiare e
ricordato che in linea di massima e senza valide ragioni non vi è motivo di
mettere in dubbio le conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali
in quanto essi dispongono di collaboratori specializzati il cui compito
consiste nel procedere a tali inchieste la valutazione di cui all’inchiesta del
31.
ottobre 2014 va confermata.
Un
intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona
incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia
chiaramente erroneo (DTF 128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003
consid. 2).
In concreto non solo non
vi sono motivi per ritenere l’apprezzamento manifestamente erroneo, ma esso
trova conferma nelle motivazioni contenute nell’inchiesta medesima e nella
perizia psichiatrica che giunge a conclusioni simili.
Stanti
le considerazioni esposte, esaminate singolarmente le valutazioni
dell'assistente sociale circa gli impedimenti dovuti all'invalidità, questo
Tribunale ritiene che non siano ravvisabili elementi che consentano di mettere
in dubbio l'attendibilità della valutazione operata dall'assistente sociale,
che risulta conforme alle circostanze ed ai riscontri concreti ed in
particolare alle indicazioni fornite dall'assicurata medesima nell'ambito
dell'inchiesta domiciliare. Inoltre, è da ritenere che le valutazioni degli
impedimenti relativi alle singole mansioni domestiche sono del tutto affidabili
e compatibili con gli impedimenti accertati in sede medica.
Sulla
scorta delle considerazioni che precedono, tenuto conto di tutte le circostanze
concrete, questo TCA non può quindi che ritenere adeguati sia la percentuale di
importanza assegnata alle diverse attività domestiche, sia il grado
d'incapacità lavorativa nello svolgimento delle stesse mansioni casalinghe
stabiliti dall'Ufficio AI sulla base dell'accertamento domiciliare.
Di
conseguenza, pure il tasso complessivo d'invalidità fissato al 42% deve essere
posto alla base del presente giudizio, non essendoci nessun motivo (fattuale e
medico) per mettere in discussione la scelta di basarsi su quanto accertato in
sede di inchiesta domiciliare da una persona esperta in materia.
2.7
Alla luce di
quanto sopra esposto, ritenuta una ripartizione del 34% nell’attività di
casalinga per un impedimento del 42% e del 66% nell’attività salariata per un
impedimento dello 0%, è a giusta ragione che l’UAI ha fissato un grado
d’invalidità del 14% (14,28% arrotondato conformemente alla DTF 130 V 121,
consid. 3.2), che non dà diritto ad alcuna rendita.
Il ricorso
va di conseguenza respinto, mentre la decisione impugnata merita conferma.
2.8
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso
di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI
dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità
delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese
di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.--vanno poste a carico
dell’insorgente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti