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Decisione

32.2015.26

Riduzione della rendita in via di revisione. Rinvio atti all'Ufficio AI per completare l'istruttoria. Respinta la domanda di ripristino del diritto alla rendita intera

26 maggio 2015Italiano26 min

Source ti.ch

Fatti

I 462/05 del 25 aprile 2007). Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la

generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che,

alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante

attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_947/2011 del 27 gennaio 2012 consid. 4.2;

8C_5/2011 del 27 giugno 2011 consid. 5.4;8C_790/2010 del 15 febbraio 2011

consid. 6;8C_828/2007 del 23 aprile 2008 consid. 7; DTF 125 V 353

consid. 3a/cc; Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a/cc; in argomento vedi

anche Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art.

28a, pag. 398-399). Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici

contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero

materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto

che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25

aprile 2007; vedi anche Meyer/Reichmuth, op. cit, ad art. 28a,

pag. 395);

- nell’evenienza

concreta, l’Ufficio AI, in evasione della revisione intrapresa nel novembre

2013 – facendo propri la perizia

medica 12 marzo 2014 del dr. __________ (doc. AI 108/1-4), la valutazione 8

aprile 2014 del consulente IP (doc. AI 109/1-2), le tabelle elaborate il 15

maggio 2014 (doc. AI 113/1-3), il rapporto finale 21 marzo 2014 del dr. __________

(doc. AI 114/1-3) e le annotazioni 25 giugno e 13 novembre 2014 del medico SMR

dr. __________ (doc. AI 118/1 e 135/1) –,

con la decisione del 12 gennaio 2015, ha ridotto il diritto alla rendita d’invalidità da intera ad un quarto con effetto dal 1. marzo 2015 (doc. AI

140/1-7);

- con

il ricorso sono stati, tra l’altro, prodotti: la lettera del 2 settembre 2014

con la quale il primario di chirurgia dell’Ospedale __________ di __________

dr. __________ ha chiesto un parere al dr. __________ (doc. A8) e la valutazione

del 20 ottobre 2014 nella quale lo specialista interpellato ha concluso che “(…)

visto che il paziente ha avuto diversi interventi ricostruttivi della parete addominale,

mi sembra importante procedere ad una risonanza magnetica per obiettivare

l’anatomia attuale dei muscoli e delle fasce della parete addominale eseguita

il 23.10.2014. Alla luce di quest’ultimo esame si dovrà considerare sia la

chirurgia ricostruttiva della parete con escissione parziale delle reti non

biologiche ed accostamento dei muscoli retti addominali, così come

un’esplorazione della parete ed escissione parziale dei tessuti infiammati vicino

ai punti di dolore (granuloma di fili situati in profondità). Per altro si deve

tener conto dell’intera storia del paziente prima di avanzare l’indicazione

all’intervento piuttosto complesso. Anche se il paziente ha rifiutato l’ultima

proposta del Dr. __________ relativo alla neuromodulazione spinale, si dovrebbe

anche discutere dell’iniezione locale di anestetico relativo ai due punti di

dolore massimo. (…)” (doc. A10); il rapporto dell’11 settembre 2014 del

Servizio di neurologia dell’Ospedale __________ di __________ relativo alla degenza

dal 7 al 9 settembre 2014 in Stroke Unit (doc. A9); il rapporto 20 gennaio 2015

inerente il consulto effettuato assieme dal dr. __________ e dal dr. __________

(doc. A12) con la lettera ambulatoriale dello stesso giorno nella quale il dr. __________

ha certificato che il signor RI 1 “(…) è stato visto alla mia consultazione,

assieme al Prof. Dr. med. __________, il 12 gennaio 2015 e l’11 marzo 2015 sarà

sottoposto ad un delicato intervento. (…)” (doc. A13) e il rapporto 26

gennaio 2015 concernente la visita ambulatoriale del 23 gennaio 2015 del

Servizio di neurologia dell’Ospedale __________ di __________ (doc. A14);

- ritenuta

la documentazione medica prodotta dal ricorrente – considerato anche che (visti gli accertamenti intrapresi

presso il centro del dolore) il dr. __________, nell’annotazione del 25 giugno

2014, aveva proposto “(…) di attendere il risultato di questi accertamenti e

di aggiornare la documentazione medica inviando a dr. med. __________ __________

un rapporto da compilare fra 3 mesi. (…)”(doc. AI 118/1) concludendo,

scostandosi dalla valutazione del perito dr. __________, che “(…) nel

frattempo nella globalità IL 100% per ogni attività come fino ad ora e come

espresso dai colleghi __________ e medico curante. (…)”(doc. AI 118/1) –, questo Tribunale concorda con l’Ufficio

AI che – viste le annotazioni del

12 marzo 2015 con le quali il dr. __________ ha rilevato: “(…) in occasione

dell’attuale revisione di rendita il caso non è stato sufficientemente

valutato. Rimane dubbio il miglioramento dello stato di salute. In ogni caso

attualmente è previsto un intervento che potrebbe in caso di buon esito portare

ad un miglioramento dello stato di salute dell’assicu-rato. Bisogna quindi

attendere l’esito dell’attuale intervento di 3.2015 con aggiornamento atti per

ca. luglio 2015. In seguito il caso andrà sottoposto a valutazione peritale

pluridisciplinare comprendente una valutazione psichiatrica per definire

l’esigibilità lavorativa. (…)” (VI/1) –

é necessario svolgere ulteriori accertamenti per potersi pronunciare circa la

revisione intrapresa nel novembre 2013. In particolare, come rettamente ravvisato nella risposta, alla luce degli ulteriori accertamenti medici “(…)

l’Ufficio AI si esprimerà sull’aspetto reintegrativo e sulla perdita di

guadagno (definizione dei redditi da raffrontare e riduzioni da attuare). (…)”

(VI). La proposta di rinvio degli atti all’Ufficio AI per completare

l’istruttoria, condivisa nel suo principio dall’assicurato (cfr. VIII e il

punto 3 del petitum nel quale è chiesto in via eventuale il completamento degli

accertamenti), appare dunque giustificata;

- quanto

al rinvio degli atti all’amministrazione va rilevato che nella STF 9C_243/2010

del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali

casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria

e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento

istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già

avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che

vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di

un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”;

cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano

delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine

Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der

notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der

Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine

Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen

erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre

2011).

In

concreto, l’amministrazione, chiesta la retrocessione degli atti, conformemente

a quanto concluso dal medico SMR dr. __________ nella succitata annotazione del

12 marzo 2015, ha indicato che avrebbe direttamente proceduto al completamento

degli atti medici (VI).

Rilevato

come ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso, considerate

le patologie di cui è portatore l’as-sicurato, si giustifica il

Considerandi

rinvio degli atti all’amministrazione, affinché metta in atto un

approfondimento pluridisciplinare, ritenuto come la

documentazione all’inserto non consenta di addivenire ad un chiaro e

attendibile giudizio sull’evoluzione della capacità lavorativa dell’assicurato,

che tenga conto delle varie patologie di cui soffre, in un’attività adeguata;

- per

quel che riguarda la valutazione economica, ritenuto che la situazione medica

deve essere ulteriormente indagata, al momento attuale non è possibile

esprimersi compiutamente;

- nella

DTF 106 V 18 – chiamata a pronunciarsi riguardo al momento in cui si attua la

riduzione o la soppressione della rendita, se il giudice annulla la decisione

di revisione e ritorna gli atti all’amministrazione perché la stessa, dopo

ulteriore istruzione, renda una nuova decisione – l’Alta Corte ha sviluppato

la seguente considerazione:

"

(…)

Gemäss Beschluss des Gesamtgerichts, dem diese Frage

unterbreitet worden ist, erscheint es daher - unter Vorbehalt einer allfällig

missbräuchlichen Provozierung eines möglichst frühen Revisionszeitpunktes durch

die Verwaltung - als geboten, den mit der revisionsweise verfügten Herabsetzung

oder Aufhebung einer Rente oder Hilflosenentschädigung verbundenen Entzug der

aufschiebenden Wirkung der Beschwerde bei Rückweisung der Sache an die

Verwaltung auch noch für den Zeitraum dieses Abklärungsverfahrens bis zum

Erlass der neuen Verwaltungsverfügung andauern zu lassen.

(…)." (DTF 106 V 18, consid. 3d, pag. 21)

Nella DTF 129 V 370 il Tribunale federale delle assicurazioni

(TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) si è confermato in questa

giurisprudenza e ha ribadito che se l'effetto sospensivo viene ritirato a un

ricorso diretto contro una decisione di revisione che sopprime o riduce una

rendita o un assegno per grandi invalidi, questo ritiro dura, nel caso di

rinvio degli atti all'amministrazione, anche durante tutta questa procedura

d'istruzione fino alla notifica della nuova decisione. In questa occasione la

nostra Massima Istanza ha, in particolare, osservato:

"

(…)

Verfahrensrechtlich korrekt scheint die Lösung von

SCHLAURI zu sein (in gleichem Sinne auch ISABELLE HÄNER, Vorsorgliche

Massnahmen im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, in: ZSR 1997, 2.

Halbbd., S. 392 f. Rz 193), weil mit der Aufhebung der angefochtenen Verwaltungsverfügung

der Entzug der aufschiebenden Wirkung nicht mehr weiter gelten kann. Indessen

haben weder Verwaltung noch Beschwerdeinstanz in der hier interessierenden

Konstellation nach der Konzeption von BGE 106 V 18 ergänzende vorsorgliche Massnahmen

zu treffen. Dafür sprechen namentlich verwaltungsökonomische Aspekte, die

gerade für die Sozialversicherung als typische Massenverwaltung einiges Gewicht

haben. Eine Änderung der Rechtsprechung drängt sich demnach nicht auf.

(…)." (DTF 129 V 370, consid. 4.4, pag. 377)

Questa

giurisprudenza è stata confermata ancora nelle STF 8C_556/2014 dell’11 dicembre

2014.

consid. 3,8C_79/2014 del 23 giugno 2014 consid. 4,9C_207/2014 del 1.

maggio 2014 consid. 5.3,9C_519/2013 del 26 febbraio 2014 consid. 4.1 e 8C_22/2013

del 4 luglio 2013 consid. 3; tutte con riferimenti;

- in

concreto, vista la suesposta giurisprudenza federale – ritenuto che dagli atti non è possibile concludere che con

la decisione impugnata l’Ufficio AI ha voluto provocare arbitrariamente l’inizio

dell’effetto della revisione; l’amministrazione ha infatti ordinato una perizia

a cura del dr. __________ e il medico SMR dr. __________, che già si era

espresso nell’annotazione del 25 giugno 2014 (doc. AI 118/1), nell’annotazione

del 13 novembre 2014 ha confermato le conclusioni a cui è giunto il perito

osservando che “(…) come da mia telefonata odierna con reparto terapia del

dolore a __________ dr. med. __________ il paziente non figura più in loro

controllo e trattamento dal maggio 2014. Si considera quindi lo stato algico

come compensato e stabile senza necessità di evt. ulteriori impianti di neuro

stimolatore come antecedentemente previsto. (…)” (doc. AI 135/1) – questo Tribunale deve innanzitutto

concludere che l’effetto sospensivo tolto con la decisione impugnata va

mantenuto durante la procedura di rinvio e ciò anche perché l’insorgente non ha

formulato una domanda di ripristino dello stesso e questo Tribunale non ha

dovuto pertanto pronunciarsi in merito (per un caso, invece, in cui questo TCA

si è pronunciato su un’istanza tendente ad ottenere il ripristino dell’effetto

sospensivo, cfr. la STCA 32.2012.176 del 18 settembre 2012).

In

questo senso inconferente è la censura dell’insorgente secondo la quale “(…)

annullando la decisione impugnata non si pone la questione relativa al fatto di

aver tolto l’effetto sospensivo. (…)” (XII).

Giova

qui evidenziare che la nostra Massima Istanza, nella succitata STF 8C_556/2014

dell’11 dicembre 2014 – chiamata a

pronunciarsi sull’esistenza di un diniego di giustizia per il fatto che

l’amministrazione non si era espressa con una decisione sulla domanda di

ripristino del diritto ad una mezza rendita dopo che l’autorità giudiziaria

(pronunciandosi sul ricorso interposto contro la decisione con la quale l’ufficio

AI aveva soppresso il diritto alla rendita e tolto l’effetto sospensivo ad un

eventuale ricorso) ha annullato la decisione impugnata rinviando gli atti per

ulteriori accertamenti e resa di un nuovo provvedimento –, si è confermata nella propria giurisprudenza

sviluppando la seguente considerazione: “(…) Es steht

fest, dass die IV-Stelle der Versicherten mit Einspracheentscheid vom 4. Mai

2005.

eine halbe Rente zugesprochen und diese mit Verfügung vom 19. September

2012.

aufgehoben hat. Die IV-Stelle entzog einer allfälligen Beschwerde gegen

diese Verfügung die aufschiebende Wirkung. Mit Entscheid vom 19. November 2013

hob das kantonale Gericht die Verfügung auf und wies die Sache zu weiteren

Abklärungen an die IV-Stelle zurück. Die IV-Stelle und das kantonale Gericht

gehen unter Hinweis auf die Rechtsprechung (BGE 129 V 370; Urteil 9C_519/2013

vom 26. Februar 2014 E. 4.1) davon aus, mangels abweichender Anordnung des

kantonalen Gerichts über die aufschiebende Wirkung daure diese auch während des

nunmehr eingeleiteten Abklärungsverfahrens an; die Rentenzahlungen seien daher

bis zum materiellen Endentscheid über die Leistungsansprüche der Versicherten

nicht wieder aufzunehmen. Was die Beschwerdeführerin dagegen vor Vorinstanz

eingewendet hat, hat das kantonale Gericht einlässlich und schlüssig entkräftet;

darauf wird verwiesen. Dementsprechend ist die Beschwerde der Versicherten

abzuweisen (…)”

(STF 8C_556/2014 dell’11 novembre 2014, consid. 3).

In

simili circostanze e visto tutto quanto sopra esposto la domanda formulata dal

ricorrente di ripristino del diritto alla rendita intera dal 1. marzo 2015 va respinta

fermo restando che la stessa amministrazione ha puntualizzato che “(…)

saranno le risultanze che emergeranno dall’istruttoria medica ed economica, contenute

in una decisione impugnabile, a determinare il ripristino o meno della rendita

intera come postulato da controparte. (…)” (X);

- di

conseguenza il ricorso va accolto ai sensi dei considerandi e gli atti rinviati

all’amministrazione affinché, effettuati i necessari accertamenti medici sopra

enunciati e aggiornati quelli economici, si pronunci nuovamente sulla revisione

intrapresa nel novembre 2013;

- secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI, il quale rifonderà inoltre al ricorrente, patrocinato dalla RA

1, fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA). La domanda

di assistenza giudiziaria diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309,

consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5;

9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5;9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid.

5);

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Uffi-cio AI affinché

proceda come indicato nei considerandi.

2. Le

spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il

quale verserà al ricorrente fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa),

ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti