32.2015.26
Riduzione della rendita in via di revisione. Rinvio atti all'Ufficio AI per completare l'istruttoria. Respinta la domanda di ripristino del diritto alla rendita intera
26 maggio 2015Italiano26 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2015.26
FS
Lugano
26 maggio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 febbraio 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 12 gennaio 2015 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in
fatto e in diritto
che - con
decisione 31 gennaio 2012, preavvisata il 29 novembre 2011 (doc. AI 54/1-3),
l’Ufficio AI, sulla base della documentazione medica raccolta e visto il
rapporto finale del 25 novembre 2011 del medico SMR dr. __________ (doc. AI
53/1-3), ha posto RI 1, nato nel 1976, al beneficio di una rendita intera dal
1. marzo 2011 (doc. AI 59/1-9);
- nell’ambito
della revisione prevista e intrapresa nel mese di aprile 2012 (doc. AI 53/3 e
67/1-5) – vista l’annotazione 26
aprile 2012 nella quale la dr.ssa __________, medico SMR, ha concluso: “(…)
Recidiva di laparocele in gennaio 2012. Ancora giustificata una totale IL.
Revisione tra sei mesi circa. Per la prossima revisione chiedere anche il
rapporto del Dr. __________ come già indicato nel rapporto medico di Dr. __________
del 25 novembre 2011. (…)” (doc. AI 70/1) –,
l’Ufficio AI, con comunicazione del 26 aprile 2012 (doc. AI 71/1-2), ha
confermato il diritto alla rendita intera;
- nell’ambito
della revisione intrapresa nel novembre 2012 (doc. AI 77/1 e 78/1-5) – vista l’annotazione 18 aprile 2013 nella
quale il dr. __________, medico SMR, ha rilevato: “(…) Stato di salute
attualmente ancora incompatibile con l’esercizio di un’attività lucrativa.
Abbiamo già proceduto a diverse revisioni a pochi mesi di distanza prevedendo
un miglioramento dello stato di salute che non si è però concretizzato. L’Atto
sarà risottoposto a intervento chirurgico a breve. I danni alla salute sono
ancora sostanzialmente gli stessi (vedi annotazione medica del 26 aprile 2012).
Prossima revisione tra sei mesi. (…)” (doc. AI 94/1) –, l’Ufficio AI, con comunicazione del 22
aprile 2013 (doc. AI 95/1-2), ha confermato il diritto alla rendita intera;
- nel
novembre 2013 l’Ufficio AI ha intrapreso un ulteriore revisione (doc. AI 97/1 e
99/1-5).
Fatta
esperire (visti i rapporti medici
del 10 dicembre 2013 del dr. __________ (doc. AI 101/1-5) e del 27 gennaio 2014
del dr. __________ e ritenuta la richiesta del 5 febbraio 2014 del medico SMR
dr. __________ (doc. AI 105/1-2))
una perizia a cura del dr. __________ (doc. AI 106/1-2, 107/1-2 e 108/1-4), con
decisione del 12 gennaio 2015 (oggetto della presente vertenza) – sulla base della perizia medica 12 marzo
2014 del dr. __________ (doc. AI 108/1-4), della valutazione 8 aprile 2014 del
consulente IP (doc. AI 109/1-2), delle tabelle elaborate il 15 maggio 2014
(doc. AI 113/1-3), del rapporto finale 21 marzo 2014 del dr. __________ (doc.
AI 114/1-3) e delle annotazioni 25 giugno e 13 novembre 2014 del medico SMR dr.
__________ (doc. AI 118/1 e 135/1) –,
l’amministrazione ha ridotto il diritto alla rendita d’invalidità da intera ad
un quarto con effetto dal 1. marzo 2015 togliendo contestualmente l’effetto sospensivo
ad un eventuale ricorso (doc. AI 140/1-7);
- con
il presente ricorso, l’assicurato, per il tramite dell’avv. __________ della RA
1 e producendo ulteriore documentazione medica, ha chiesto l’annullamento della
decisione del 12 gennaio 2015, in via eventuale il rinvio degli atti per il
completamento degli accertamenti o il riconoscimento del diritto ad una mezza
rendita, postulando il gratuito patrocinio;
- con
scritto del 23 febbraio 2015 l’insorgente ha trasmesso al TCA il certificato
per l’ammissione all’assistenza giudiziaria corredato della relativa documentazione
(V e V/bis);
- con la risposta di causa l’Ufficio AI – considerata l’annotazio-ne del 12 marzo 2015 nella quale
il medico SMR dr. __________ ha espresso la seguente valutazione: “(…) In
occasione dell’at-tuale revisione di rendita il caso non è stato
sufficientemente valutato. Rimane dubbio il miglioramento dello stato di
salute. In ogni caso attualmente è previsto un intervento che potrebbe in caso
di buon esito portare ad un miglioramento dello stato di salute
dell’assicurato. Bisogna quindi attendere l’esito dell’attuale intervento di
3.2015 con un aggiornamento atti per ca. luglio 2015. In esguito il caso andrà sottoposto a valutazione peritale pluridisciplinare comprendente una
valutazione psichiatrica per definire l’esigibilità lavorativa. (…)” (VI/1)
– ha postulato il rinvio degli
atti rilevando che “(…) lo scrivente Ufficio reputa opportuno chiedere al
lodevole TCA il ritorno degli atti all’amministrazione per completare
l’istruttoria del caso dal lato medico. In seguito, a dipendenza degli
esiti dell’istruttoria medica, l’Ufficio AI si esprimerà sull’aspetto
reintegrativo e sulla perdita di guadagno (definizione dei redditi da
raffrontare e riduzione da attuare). (…).” (VI);
- con
scritto del 24 marzo 2015 –
evidenziato che “(…) in considerazione delle precisazioni del SMR e del
nuovo intervento di marzo 2015, si conferma quindi che l’inabilità continua ad
essere totale anche dopo gennaio 2014 e continuerà ad esserlo anche in seguito
al recente intervento per una durata sicuramente superiore ai 3 mesi
(aggiornamento atti previsto per luglio 2015). (…)” (VIII) – l’avv. __________ ha comunicato al TCA
che “(…) si concorda pertanto con il ritorno degli atti all’amministrazione a
condizione che la decisione impugnata venga annullata e dal primo marzo
venga ripristinata la rendita intera. In caso contrario il ricorso va
mantenuto. (…)” (VIII);
- con
osservazioni del 13 aprile 2015 –
precisato “(…) di avere postulato il ritorno degli atti all’amministrazione
per definire l’evoluzione dello stato di salute del signor RI 1, che necessita
di approfondimento sia per quanto riguarda il mantenimento del miglioramento
indicato medicalmente, alla base della decisione di riduzione di rendita, sia
per gli sviluppi successivi dovuti all’intervento citato indicato per marzo
2015. Si precisa che il Servizio medico regionale con annotazione del 12
marzo 2015 non ha indicato essere totale l’inabilità lavorativa dell’assicurato
al momento dell’emissione della decisione. (…)” (X) – l’Ufficio AI ha sostenuto che,
conformemente alla prassi secondo la quale nel caso di rinvio degli atti
all’amministrazione il ritiro dell’effetto sospensivo pronunciato nella
decisione di riduzione e/o soppressione della rendita in via di revisione continua
durante tutta la procedura d’istruzione fino alla nuova decisione, “(…) saranno
le risultanze che emergeranno dall’istruttoria medica ed economica, contenute
in una decisione impugnabile, a determinare il ripristino o meno della rendita
intera come postulato da controparte. (…)” (X);
- con
scritto del 21 aprile 2015 – evidenziato il diverso tenore delle
osservazioni del 13 aprile 2015 rispetto alla risposta di causa – l’avv.
__________ ha concluso: “(…) Constatare che il caso non è stato
sufficientemente valutato, significa che non ci sono le basi per una decisione.
Di conseguenza essa a causa dell’accertamento lacunoso è nulla. Annullando la
decisione, non si pone la questione relativa al fatto di aver tolto l’effetto
sospensivo. Riconfermiamo pertanto quanto indicato nel nostro scritto del 24
marzo u.s. (…)” (XII);
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011);
- oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha ridotto in via di
revisione il diritto alla rendita da intera a un quarto con effetto dal 1.
marzo 2015. L’insorgente postula l’annullamento della decisione impugnata e, subordinatamente,
il rinvio degli atti per il completamento degli accertamenti o il riconoscimento
del diritto ad una mezza rendita;
- secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411,
n. 46). Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una
rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono
invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a
un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16
LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito
del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e
dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di
un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di
mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli
avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Al proposito
va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale delle
assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il
raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale)
inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono
però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere
conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa
della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione)
e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I
600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003);
- se
il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione,
per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa,
d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA). Qualsiasi cambiamento importante
delle circostante suscettibili di incidere sul grado d’inva-lidità e, quindi,
sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17 LPGA. La
rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica
sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso
sulla capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano
subìto una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid.
1a; vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b). Per stabilire in
una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione
formale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione
(DTF 130 V 351 consid. 3.5.2). Nella DTF 133 V 108, modificando la giurisprudenza,
l’Alta Corte ha stabilito che il punto di partenza per la valutazione di una
modifica del grado d’invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul diritto
alle prestazioni é, dal profilo temporale, l’ultima decisione cresciuta in giudicato
che è stata oggetto di un esame materiale del diritto alla rendita dopo
contestuale accertamento pertinente dei fatti, apprezzamento delle prove e
confronto dei redditi. Da questo punto di vista un provvedimento che si limita
a confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369
consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; in argomento
vedi anche Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad
art. 30/31, pag. 430-433).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al
guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole
(art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di
revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di
una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid.
4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
Circa
gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad
un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che
la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi
è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la
notifica della decisione;
- quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né
la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23
aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25
febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI
3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii). A proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,
il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici
specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili
(DTF 125 V 353 consid. 3b/bb, 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212;
SVR 1998 IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher/Gächter,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 551). Nella DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10
pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da
medici alle dipendenze di un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno
valore probante, a condizione che essi si rivelino essere concludenti,
compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni e, infine, non
devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro attendibilità.
Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto di dipendenza
con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività
e l'imparzialità.
Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento. Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95). Le perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in
sede di istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b/bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA
Fatti
I 462/05 del 25 aprile 2007). Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la
generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che,
alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante
attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_947/2011 del 27 gennaio 2012 consid. 4.2;
8C_5/2011 del 27 giugno 2011 consid. 5.4;8C_790/2010 del 15 febbraio 2011
consid. 6;8C_828/2007 del 23 aprile 2008 consid. 7; DTF 125 V 353
consid. 3a/cc; Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a/cc; in argomento vedi
anche Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art.
28a, pag. 398-399). Infine, va ricordato che se vi sono dei rapporti medici
contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare l'intero
materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto
che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25
aprile 2007; vedi anche Meyer/Reichmuth, op. cit, ad art. 28a,
pag. 395);
- nell’evenienza
concreta, l’Ufficio AI, in evasione della revisione intrapresa nel novembre
2013 – facendo propri la perizia
medica 12 marzo 2014 del dr. __________ (doc. AI 108/1-4), la valutazione 8
aprile 2014 del consulente IP (doc. AI 109/1-2), le tabelle elaborate il 15
maggio 2014 (doc. AI 113/1-3), il rapporto finale 21 marzo 2014 del dr. __________
(doc. AI 114/1-3) e le annotazioni 25 giugno e 13 novembre 2014 del medico SMR
dr. __________ (doc. AI 118/1 e 135/1) –,
con la decisione del 12 gennaio 2015, ha ridotto il diritto alla rendita d’invalidità da intera ad un quarto con effetto dal 1. marzo 2015 (doc. AI
140/1-7);
- con
il ricorso sono stati, tra l’altro, prodotti: la lettera del 2 settembre 2014
con la quale il primario di chirurgia dell’Ospedale __________ di __________
dr. __________ ha chiesto un parere al dr. __________ (doc. A8) e la valutazione
del 20 ottobre 2014 nella quale lo specialista interpellato ha concluso che “(…)
visto che il paziente ha avuto diversi interventi ricostruttivi della parete addominale,
mi sembra importante procedere ad una risonanza magnetica per obiettivare
l’anatomia attuale dei muscoli e delle fasce della parete addominale eseguita
il 23.10.2014. Alla luce di quest’ultimo esame si dovrà considerare sia la
chirurgia ricostruttiva della parete con escissione parziale delle reti non
biologiche ed accostamento dei muscoli retti addominali, così come
un’esplorazione della parete ed escissione parziale dei tessuti infiammati vicino
ai punti di dolore (granuloma di fili situati in profondità). Per altro si deve
tener conto dell’intera storia del paziente prima di avanzare l’indicazione
all’intervento piuttosto complesso. Anche se il paziente ha rifiutato l’ultima
proposta del Dr. __________ relativo alla neuromodulazione spinale, si dovrebbe
anche discutere dell’iniezione locale di anestetico relativo ai due punti di
dolore massimo. (…)” (doc. A10); il rapporto dell’11 settembre 2014 del
Servizio di neurologia dell’Ospedale __________ di __________ relativo alla degenza
dal 7 al 9 settembre 2014 in Stroke Unit (doc. A9); il rapporto 20 gennaio 2015
inerente il consulto effettuato assieme dal dr. __________ e dal dr. __________
(doc. A12) con la lettera ambulatoriale dello stesso giorno nella quale il dr. __________
ha certificato che il signor RI 1 “(…) è stato visto alla mia consultazione,
assieme al Prof. Dr. med. __________, il 12 gennaio 2015 e l’11 marzo 2015 sarà
sottoposto ad un delicato intervento. (…)” (doc. A13) e il rapporto 26
gennaio 2015 concernente la visita ambulatoriale del 23 gennaio 2015 del
Servizio di neurologia dell’Ospedale __________ di __________ (doc. A14);
- ritenuta
la documentazione medica prodotta dal ricorrente – considerato anche che (visti gli accertamenti intrapresi
presso il centro del dolore) il dr. __________, nell’annotazione del 25 giugno
2014, aveva proposto “(…) di attendere il risultato di questi accertamenti e
di aggiornare la documentazione medica inviando a dr. med. __________ __________
un rapporto da compilare fra 3 mesi. (…)”(doc. AI 118/1) concludendo,
scostandosi dalla valutazione del perito dr. __________, che “(…) nel
frattempo nella globalità IL 100% per ogni attività come fino ad ora e come
espresso dai colleghi __________ e medico curante. (…)”(doc. AI 118/1) –, questo Tribunale concorda con l’Ufficio
AI che – viste le annotazioni del
12 marzo 2015 con le quali il dr. __________ ha rilevato: “(…) in occasione
dell’attuale revisione di rendita il caso non è stato sufficientemente
valutato. Rimane dubbio il miglioramento dello stato di salute. In ogni caso
attualmente è previsto un intervento che potrebbe in caso di buon esito portare
ad un miglioramento dello stato di salute dell’assicu-rato. Bisogna quindi
attendere l’esito dell’attuale intervento di 3.2015 con aggiornamento atti per
ca. luglio 2015. In seguito il caso andrà sottoposto a valutazione peritale
pluridisciplinare comprendente una valutazione psichiatrica per definire
l’esigibilità lavorativa. (…)” (VI/1) –
é necessario svolgere ulteriori accertamenti per potersi pronunciare circa la
revisione intrapresa nel novembre 2013. In particolare, come rettamente ravvisato nella risposta, alla luce degli ulteriori accertamenti medici “(…)
l’Ufficio AI si esprimerà sull’aspetto reintegrativo e sulla perdita di
guadagno (definizione dei redditi da raffrontare e riduzioni da attuare). (…)”
(VI). La proposta di rinvio degli atti all’Ufficio AI per completare
l’istruttoria, condivisa nel suo principio dall’assicurato (cfr. VIII e il
punto 3 del petitum nel quale è chiesto in via eventuale il completamento degli
accertamenti), appare dunque giustificata;
- quanto
al rinvio degli atti all’amministrazione va rilevato che nella STF 9C_243/2010
del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale ha precisato in quali
casi il Tribunale cantonale deve allestire direttamente una perizia giudiziaria
e in quali può invece rinviare gli atti all'assicuratore per un complemento
istruttorio. Lo scrivente Tribunale in precedenti vertenze ha già
avuto modo di rinviare l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che
vi erano accertamenti peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di
un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”;
cfr STCA 32.2011.107 del 27 ottobre 2011), o perché vi erano
delle carenze negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine
Rückweisung an die IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der
notwendigen Erhebung einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der
Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine
Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen
erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre
2011).
In
concreto, l’amministrazione, chiesta la retrocessione degli atti, conformemente
a quanto concluso dal medico SMR dr. __________ nella succitata annotazione del
12 marzo 2015, ha indicato che avrebbe direttamente proceduto al completamento
degli atti medici (VI).
Rilevato
come ci troviamo di fronte ad un accertamento dei fatti lacunoso, considerate
le patologie di cui è portatore l’as-sicurato, si giustifica il
Considerandi
rinvio degli atti all’amministrazione, affinché metta in atto un
approfondimento pluridisciplinare, ritenuto come la
documentazione all’inserto non consenta di addivenire ad un chiaro e
attendibile giudizio sull’evoluzione della capacità lavorativa dell’assicurato,
che tenga conto delle varie patologie di cui soffre, in un’attività adeguata;
- per
quel che riguarda la valutazione economica, ritenuto che la situazione medica
deve essere ulteriormente indagata, al momento attuale non è possibile
esprimersi compiutamente;
- nella
DTF 106 V 18 – chiamata a pronunciarsi riguardo al momento in cui si attua la
riduzione o la soppressione della rendita, se il giudice annulla la decisione
di revisione e ritorna gli atti all’amministrazione perché la stessa, dopo
ulteriore istruzione, renda una nuova decisione – l’Alta Corte ha sviluppato
la seguente considerazione:
"
(…)
Gemäss Beschluss des Gesamtgerichts, dem diese Frage
unterbreitet worden ist, erscheint es daher - unter Vorbehalt einer allfällig
missbräuchlichen Provozierung eines möglichst frühen Revisionszeitpunktes durch
die Verwaltung - als geboten, den mit der revisionsweise verfügten Herabsetzung
oder Aufhebung einer Rente oder Hilflosenentschädigung verbundenen Entzug der
aufschiebenden Wirkung der Beschwerde bei Rückweisung der Sache an die
Verwaltung auch noch für den Zeitraum dieses Abklärungsverfahrens bis zum
Erlass der neuen Verwaltungsverfügung andauern zu lassen.
(…)." (DTF 106 V 18, consid. 3d, pag. 21)
Nella DTF 129 V 370 il Tribunale federale delle assicurazioni
(TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale) si è confermato in questa
giurisprudenza e ha ribadito che se l'effetto sospensivo viene ritirato a un
ricorso diretto contro una decisione di revisione che sopprime o riduce una
rendita o un assegno per grandi invalidi, questo ritiro dura, nel caso di
rinvio degli atti all'amministrazione, anche durante tutta questa procedura
d'istruzione fino alla notifica della nuova decisione. In questa occasione la
nostra Massima Istanza ha, in particolare, osservato:
"
(…)
Verfahrensrechtlich korrekt scheint die Lösung von
SCHLAURI zu sein (in gleichem Sinne auch ISABELLE HÄNER, Vorsorgliche
Massnahmen im Verwaltungsverfahren und Verwaltungsprozess, in: ZSR 1997, 2.
Halbbd., S. 392 f. Rz 193), weil mit der Aufhebung der angefochtenen Verwaltungsverfügung
der Entzug der aufschiebenden Wirkung nicht mehr weiter gelten kann. Indessen
haben weder Verwaltung noch Beschwerdeinstanz in der hier interessierenden
Konstellation nach der Konzeption von BGE 106 V 18 ergänzende vorsorgliche Massnahmen
zu treffen. Dafür sprechen namentlich verwaltungsökonomische Aspekte, die
gerade für die Sozialversicherung als typische Massenverwaltung einiges Gewicht
haben. Eine Änderung der Rechtsprechung drängt sich demnach nicht auf.
(…)." (DTF 129 V 370, consid. 4.4, pag. 377)
Questa
giurisprudenza è stata confermata ancora nelle STF 8C_556/2014 dell’11 dicembre
2014.
consid. 3,8C_79/2014 del 23 giugno 2014 consid. 4,9C_207/2014 del 1.
maggio 2014 consid. 5.3,9C_519/2013 del 26 febbraio 2014 consid. 4.1 e 8C_22/2013
del 4 luglio 2013 consid. 3; tutte con riferimenti;
- in
concreto, vista la suesposta giurisprudenza federale – ritenuto che dagli atti non è possibile concludere che con
la decisione impugnata l’Ufficio AI ha voluto provocare arbitrariamente l’inizio
dell’effetto della revisione; l’amministrazione ha infatti ordinato una perizia
a cura del dr. __________ e il medico SMR dr. __________, che già si era
espresso nell’annotazione del 25 giugno 2014 (doc. AI 118/1), nell’annotazione
del 13 novembre 2014 ha confermato le conclusioni a cui è giunto il perito
osservando che “(…) come da mia telefonata odierna con reparto terapia del
dolore a __________ dr. med. __________ il paziente non figura più in loro
controllo e trattamento dal maggio 2014. Si considera quindi lo stato algico
come compensato e stabile senza necessità di evt. ulteriori impianti di neuro
stimolatore come antecedentemente previsto. (…)” (doc. AI 135/1) – questo Tribunale deve innanzitutto
concludere che l’effetto sospensivo tolto con la decisione impugnata va
mantenuto durante la procedura di rinvio e ciò anche perché l’insorgente non ha
formulato una domanda di ripristino dello stesso e questo Tribunale non ha
dovuto pertanto pronunciarsi in merito (per un caso, invece, in cui questo TCA
si è pronunciato su un’istanza tendente ad ottenere il ripristino dell’effetto
sospensivo, cfr. la STCA 32.2012.176 del 18 settembre 2012).
In
questo senso inconferente è la censura dell’insorgente secondo la quale “(…)
annullando la decisione impugnata non si pone la questione relativa al fatto di
aver tolto l’effetto sospensivo. (…)” (XII).
Giova
qui evidenziare che la nostra Massima Istanza, nella succitata STF 8C_556/2014
dell’11 dicembre 2014 – chiamata a
pronunciarsi sull’esistenza di un diniego di giustizia per il fatto che
l’amministrazione non si era espressa con una decisione sulla domanda di
ripristino del diritto ad una mezza rendita dopo che l’autorità giudiziaria
(pronunciandosi sul ricorso interposto contro la decisione con la quale l’ufficio
AI aveva soppresso il diritto alla rendita e tolto l’effetto sospensivo ad un
eventuale ricorso) ha annullato la decisione impugnata rinviando gli atti per
ulteriori accertamenti e resa di un nuovo provvedimento –, si è confermata nella propria giurisprudenza
sviluppando la seguente considerazione: “(…) Es steht
fest, dass die IV-Stelle der Versicherten mit Einspracheentscheid vom 4. Mai
2005.
eine halbe Rente zugesprochen und diese mit Verfügung vom 19. September
2012.
aufgehoben hat. Die IV-Stelle entzog einer allfälligen Beschwerde gegen
diese Verfügung die aufschiebende Wirkung. Mit Entscheid vom 19. November 2013
hob das kantonale Gericht die Verfügung auf und wies die Sache zu weiteren
Abklärungen an die IV-Stelle zurück. Die IV-Stelle und das kantonale Gericht
gehen unter Hinweis auf die Rechtsprechung (BGE 129 V 370; Urteil 9C_519/2013
vom 26. Februar 2014 E. 4.1) davon aus, mangels abweichender Anordnung des
kantonalen Gerichts über die aufschiebende Wirkung daure diese auch während des
nunmehr eingeleiteten Abklärungsverfahrens an; die Rentenzahlungen seien daher
bis zum materiellen Endentscheid über die Leistungsansprüche der Versicherten
nicht wieder aufzunehmen. Was die Beschwerdeführerin dagegen vor Vorinstanz
eingewendet hat, hat das kantonale Gericht einlässlich und schlüssig entkräftet;
darauf wird verwiesen. Dementsprechend ist die Beschwerde der Versicherten
abzuweisen (…)”
(STF 8C_556/2014 dell’11 novembre 2014, consid. 3).
In
simili circostanze e visto tutto quanto sopra esposto la domanda formulata dal
ricorrente di ripristino del diritto alla rendita intera dal 1. marzo 2015 va respinta
fermo restando che la stessa amministrazione ha puntualizzato che “(…)
saranno le risultanze che emergeranno dall’istruttoria medica ed economica, contenute
in una decisione impugnabile, a determinare il ripristino o meno della rendita
intera come postulato da controparte. (…)” (X);
- di
conseguenza il ricorso va accolto ai sensi dei considerandi e gli atti rinviati
all’amministrazione affinché, effettuati i necessari accertamenti medici sopra
enunciati e aggiornati quelli economici, si pronunci nuovamente sulla revisione
intrapresa nel novembre 2013;
- secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1. luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI, il quale rifonderà inoltre al ricorrente, patrocinato dalla RA
1, fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili (art. 61 cpv. 1 lett. g LPGA). La domanda
di assistenza giudiziaria diventa pertanto priva di oggetto (DTF 124 V 309,
consid. 6 e, tra le tante, STF 9C_274/2014 del 30 settembre 2014 consid. 5;
9C_335/2011 del 14 marzo 2012 consid. 5;9C_206/2011 del 16 agosto 2011 consid.
5);
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’Uffi-cio AI affinché
proceda come indicato nei considerandi.
2. Le
spese, per complessivi fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI, il
quale verserà al ricorrente fr. 1’500.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa),
ciò che rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti