32.2015.27
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
2 novembre 2015Italiano46 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2015.27
LG/sc
Lugano
2 novembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 febbraio 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 12 gennaio 2015 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1972, da
ultimo responsabile di sviluppo commerciale, poi casalinga in cerca d’impiego,
in data 9 luglio 2012 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di
prestazioni AI per adulti, per le conseguenze dell’infortunio del 17 aprile
2012 (caduta su di un autobus delle linee __________ con contusione
lombosacrale e lussazione del coccige) (doc. AI 8-1/5).
1.2. Esperiti gli accertamenti
medici ed economici del caso, in particolare una valutazione pluridisciplinare
SAM (doc. AI 67-1), l’Ufficio AI con la decisione del 12 gennaio 2015 (doc. AI
71-1), preavvisata con progetto del 27 novembre 2014 (doc. AI 69-1), ha
respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurata essendo il grado
d’invalidità inferiore al 40%.
1.3. Contro questa decisione
l’assicurata, patrocinata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al
TCA postulando in via principale la nullità della decisione impugnata per la
violazione del diritto di essere sentiti, mentre in via subordinata ha chiesto l’attribuzione
di una rendita intera d’invalidità, a far tempo dal mese di aprile 2013, e di provvedimenti
professionali (cfr. doc. I, pag. 5/6).
Preliminarmente
l’insorgente ha sollevato una violazione del diritto di essere sentiti per non
aver potuto accedere alle risultanze della perizia SAM fatta allestire
dall’Ufficio AI.
Di conseguenza egli ha
postulato la cassazione della decisione impugnata (cfr. doc. I, pag. 2/3).
Nel merito l’avv. RA 1 ha
contestato le conclusioni cui è giunta l’amministrazione dal profilo medico, evidenziando
che l’assicurata non è in grado di svolgere alcuna attività lavorativa (cfr.
doc. I, pag. 4).
1.4. In risposta l’UAI ha, in
primo luogo, respinto la censura riguardante una presunta violazione del
diritto di essere sentiti. Secondo l’amministrazione, il rappresentante
dell’assicurata in qualsiasi momento avrebbe potuto consultare l’intero dossier
presso l’Ufficio AI e successivamente dinanzi al TCA.
Inoltre, le ragioni che
hanno inciso sulla motivazione dell’UAI sono chiare e l’insorgnete “ha
potuto comprendere la portata della decisione, impugnarla e confrontarsi con il
suo contenuto” (doc. IV, pag. 2).
Nel merito, l’UAI si è
riconfermato integralmente nella decisione impugnata, sia dal profilo medico
sulla base della perizia SAM del 14 novembre 2014, sia da quello economico
(doc. IV).
1.5. In data 16 marzo 2015 l’avv. RA
1 ha trasmesso a questa Corte la copia della busta d’invio dell’incarto da
parte dell’Ufficio AI, avvenuto in data 12 febbraio 2015, nonché il
tracciamento degli invii de “La Posta” (doc. VI).
Lo scritto del 16 marzo
2015 con il relativo allegato sono stati trasmessi all’UAI per conoscenza (doc.
VII).
In ordine
2.1. Con il ricorso l’insorgente
ha fatto valere una violazione del diritto di essere sentiti poiché – a suo
dire – l’Ufficio AI ha rifiutato, senza valido motivo, la consegna di copia
dell’incarto e del CD, sia all’assicurata che all’avv. RA 1 (cfr. doc. I, pag.
2/3).
Ai
sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per
costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare
essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di
una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i
fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere
visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di
prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (STFA del 29 giugno 2006, H
97/04; DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c,
126 V 131 consid. 2b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui
giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa,
124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). Il diritto di
essere sentito comprende l’obbligo per l’autorità di motivare le proprie
decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona
interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento e di
poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall’altro, di permettere
all’autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima.
Ciò non significa che l’autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed
esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole
circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (STF
del 24 gennaio 2007, U 397/05, con riferimenti; DTF 129 I 232 consid. 3.2).
In
concreto, dagli atti emerge che in data 28 gennaio 2015 l’avv. RA 1 ha chiesto,
tramite scritto di posta elettronica, all’Ufficio AI di trasmettergli l’incarto
completo AI dell’interessata (doc. 72-1).
Con
scritto del 30 gennaio 2015 l’UAI ha comunicato al rappresentante di RI 1 che
la procura trasmessa “non ci permette ne di eleggerla quale rappresentante
legale della signora RI 1 ne di trasmetterle una copia dell’incarto, poiché la
stessa non risulta specifica per l’Ufficio dell’assicurazione invalidità. La
invitiamo pertanto a trasmetterci una nuova autorizzazione con la specificità
indicata” (doc. AI 74-1).
Con scritto di posta
elettronica del 4 febbraio 2015 l’avv. RA 1 ha trasmesso all’Ufficio AI una
seconda procura e richiesto copia dell’intero incartamento (doc. AI 75-1+2).
In data 11 febbraio 2015
l’UAI ha scritto a RI 1 informandola che l’avv. RA 1 si è annunciato come suo
patrocinatore “agli atti però risulta che lei è già rappresentata dal signor
__________”. L’amministrazione ha quindi chiesto all’assicurata di
comunicare “se la procura rilasciata al signor __________ è stata nel
frattempo revocata” (doc. AI 77-1).
Con
scritto dell’11 febbraio 2015 l’UAI ha trasmesso all’avv. RA 1 in visione gli
atti componenti l’incarto AI (cfr. scritto doc. AI 78-1).
Nell’allegato
ricorsuale datato 12 febbraio 2015, ultimo giorno utile per ricorrere contro la
decisione del 12 gennaio 2015, il rappresentante dell’assicurata ha comunicato
di non avere ricevuto l’incarto AI (cfr. doc. I, pag. 3).
Con
lo scritto del 16 marzo 2015 l’avv. RA 1 ha poi prodotto copia della busta
d’intimazione e del tracciamento degli invii de “La Posta” a conferma
della ricezione dell’incarto in data 13 febbraio 2015 (doc. VI+F).
È vero che il legale
dell’assicurato ha ricevuto l’incarto AI soltanto in data 13 febbraio 2015 ed è
altrettanto vero che egli non potesse attendere fino a quel momento per
inoltrare l’atto di ricorso. Resta il fatto che egli ha potuto successivamente
fare valere le sue ragioni dinanzi al TCA, in quanto il referto peritale SAM in
discussione fa parte dell’incarto AI prodotto dall’amministrazione unitamente
alla risposta di causa (doc. V) e visionabile in ogni momento dalla ricorrente
presso la cancelleria di questo Tribunale.
Visto dunque che
l’insorgente ha avuto comunque la possibilità di consultare gli atti
dell’Ufficio AI e di esprimersi in merito innanzi al TCA, autorità giudiziaria
che gode del pieno potere cognitivo, occorre concludere che, in ogni caso, un’eventuale
violazione del diritto di essere sentito è stata sanata in questa sede (sulla sanatoria
della violazione del diritto di essere sentito da parte dell’istanza di ricorso
avente pieno potere cognitivo cfr., ad esempio, DTF 132 V 387, consid. 5, pag.
390; STF 8C_416/2015 del 30 settembre 2015; STF 9C_961/2009 del 17 gennaio
2011; STF 2C_471/2009 del 23 luglio 2010; STF 9C_617/2008 del 6 agosto 2009
consid. 3.2.3 e STF 9C_127/2007 del 12 febbraio 2008).
Il TCA deve pertanto
entrare nel merito del ricorso.
Nel merito
2.2. Il TCA è chiamato a stabilire
se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni
dell’assicurata.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art.
28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati
hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre
quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Nel
confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di
fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325;
DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività
ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale
dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della residua
capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui differenza emerge
il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in maniera precisa. Se
ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di una valutazione
fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114 V 313).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono
determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del
diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere
rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di
eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della
decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V
222).
2.3. Un danno
alla salute psichica può portare ad un’invalidità se esso è di gravità tale da
non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità
lavorativa sul mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).
Al riguardo l'Alta Corte
ha sottolineato che:
" (…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i
danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1
LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette
- le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti
di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102 V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2°, pag. 321 consid. 1°, pag. 324 consid.
1°; RCC 1992 pag. 182 consid. 2° e sentenze ivi citate)" (STFA I
148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b)."
In una
sentenza pubblicata in DTF 130 V 352 l’Alta Corte ha precisato i criteri per
poter concludere che un disturbo da dolore somatoforme (ICD-10 F 45.4)
provoca un’incapacità di guadagno duratura (sul tema cfr. D. Cattaneo,
“Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG,
Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 254-257).
Tali criteri
sono stati così riassunti in un’altra sentenza I 404/03 del 23 aprile 2004, in
lingua italiana, nella quale il TFA si è così espresso:
" 6.2. A
determinate condizioni, anche un disturbo da dolore somatoforme - rientrante
nella categoria delle affezioni psichiche, per le quali l'allestimento di una
perizia psichiatrica si rende normalmente necessario alfine di stabilirne le
ripercussioni economiche - può causare una incapacità lavorativa (cfr. sentenza
del 12 marzo 2004 in re N., I 683/03, consid. 2.2.2, destinata alla
pubblicazione nella Raccolta ufficiale [ndr.: pubblicata in DTF 130 V 352]).
Secondo giurisprudenza, ancora recentemente confermata, un disturbo somatoforme
da dolore persistente non è tuttavia, di regola, atto a determinare, in quanto
tale, una limitazione duratura della capacità lavorativa suscettiva di dare
luogo a un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI
(sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3;
Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine
Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in
der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz Schlauri [editori],
Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg., in particolare
pag. 81 seg.). Un'eccezione a questo principio entra in linea di conto
soltanto in quei casi in cui il disturbo da dolore somatoforme presenta secondo
gli accertamenti medici una gravità tale da rendere in pratica oggettivamente
non più esigibile dalla persona assicurata lo sfruttamento della sua capacità
lavorativa residua sul mercato del lavoro oppure dove ciò risultasse
insostenibile per la società (DTF 102 V 165; VSI 2001 pag. 225 consid. 2b con
riferimenti; cfr. pure DTF 127 V 298 consid. 4c in fine). Una simile
inesigibilità, da ammettersi soltanto in casi eccezionali, presuppone tuttavia
l'esistenza concomitante di una comorbidità psichica di notevole gravità,
intensità e durata oppure la presenza qualificata di altri criteri, quali ad
es. l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un
decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza
remissione duratura, l'accertamento di un ritiro totale dalla vita sociale, un
eventuale profitto tratto dalla malattia (cosiddetto
"Krankheitsgewinn") come pure un insuccesso, nonostante gli sforzi
profusi, di trattamenti e di provvedimenti riabilitativi. A volte, la presenza
di tali fattori permette di ritenere insormontabile il disturbo da dolore
somatoforme (sentenza citata del 12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e i
riferimenti ivi citati; cfr. pure VSI 2000 pag. 155 consid. 2c). Da notare
ancora che i fattori psicosociali o socioculturali non figurano nel novero
delle affezioni alla salute suscettibili di originare un'incapacità di guadagno
ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI (cfr. sentenza del 29
gennaio 2003 in re P., I 129/02, consid. 3.2, con riferimento ai principi
sanciti in DTF 127 V 294).
In tale contesto, l'esperto chiamato ad esprimersi deve, sul piano
psichiatrico, porre una diagnosi nell'ambito di una classificazione riconosciuta
e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione. Tenendo conto dei criteri esposti,
egli deve così valutare l'esigibilità della ripresa, rispettivamente
dell'estensione lavorativa da parte dell'assicurato (VSI 2000 pag. 155 consid.
2c)."
Anche in
un'altra sentenza I 702/03 del 28 maggio 2004, il TFA ha evidenziato
che:
" 5.2
In una recente sentenza, questa Corte ha avuto modo di precisare che una tale
inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta di una comorbidità
psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la presenza costante
e intensa di altri criteri qualificati quali (1) l'esistenza di concomitanti
affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso patologico pluriennale
con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura, (2) la perdita
d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno stato psichico
consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano terapeutico, ad indicare
allo stesso tempo l'insuccesso e la liberazione dal processo risolutivo del
conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia; "primärer
Krankheitsgewinn") oppure (4) l'insuccesso di trattamenti ambulatoriali o
stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di provvedimenti riabilitativi
a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata (sentenza citata del
12 marzo 2004 in re N., consid. 2.2.3 e sentenza del 21 aprile 2004 in re P., I
870/02, consid. 3.3.2; VSI 2000 pag. 155 consid. 2c; Ulrich Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit
und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den
Einkommensvergleich in der Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser/Franz
Schlauri [editori], Schmerz und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76
segg. e 80 segg.)."
In una sentenza I 770/03 del 16 dicembre 2004, pubblicata in DTF 131 V
49, l'Alta Corte, dopo avere confermato che l'esame dell'effetto invalidante di
un disturbo da dolore somatoforme richiede una verifica completa della
situazione sulla base dei criteri summenzionati, ha aggiunto che si devono
considerare anche gli elementi a sostegno della non sussistenza
dell'obbligo di prestazione sull'assicurazione per l'invalidità.
Pertanto, se
le limitazioni nell'esercizio di un'attività risultano da un'esagerazione dei
sintomi o simili, di regola non sussiste un danno alla salute che dà diritto a
prestazioni dell'assicurazione. Questa situazione è data quando: vi è una
notevole discrepanza tra i dolori descritti e il comportamento osservato/l'anamnesi;
l'assicurato afferma di essere afflitto da dolori intensi, ma li caratterizza
in modo vago; l'assicurato non fa richiesta di cure mediche o terapie; i
lamenti dell'assicurato sembrano ostentati e quindi poco credibili al perito;
l'assicurato sostiene di subire gravi limitazioni nella vita quotidiana, nonostante
il contesto psicosociale sia pressoché intatto (v. Kopp/Willi/Klipstein, Im
Graubereich zwischen Körper, Psyche und sozialen Schwierigkeiten, in:
Schweizerische Medizinische Wochenschrift 1997, p. 1434, con riferimento ad uno
studio approfondito di Winchkler e Foerster).
In una
sentenza 9C_1040/2010 del 6 giugno 2011 pubblicata in SVR 2012 IV Nr. 1, l’Alta
Corte ha ribadito che un episodio depressivo lieve non costituisce una
comorbidità di rilevante gravità e intensità (consid. 3.4.2.1) e che fattori
psicosociali e socioculturali che non possono essere chiaramente distinti dalla
problematica psichica, parlano a sfavore del carattere invalidante del disturbo
(consid. 3.4.2).
Questa
giurisprudenza è poi stata progressivamente estesa ad altre affezioni (cfr. la DTF
137 V 64 sull’ipersonnia, nella quale l’Alta Corte si è così espressa:
" (…)
4.2 Diese im Bereich der somatoformen
Schmerzstörungen entwickelten Grundsätze werden rechtsprechungsgemäss bei der
Würdigung des invalidisierenden Charakters von Fibromyalgien (BGE 132 V 65 E. 4
S. 70), dissoziativen Sensibilitäts- und Empfindungsstörungen (SVR 2007 IV Nr.
45 S. 150, I 9/07 E. 4 am Ende), Chronic Fatigue Syndrome (CFS; chronisches
Müdigkeitssyndrom) und Neurassthenie (Urteile 9C_662/2009 vom 17. August 2010
E. 2.3,9C_98/2010 vom 28. April 2010 E. 2.2.2 und I 70/07 vom 14. April 2008
E. 5) sowie bei dissoziativen Bewegungsstörungen (Urteil 9C_903/2007 vom 30.
April 2008 E. 3.4) analog angewendet. Ferner entschied das Bundesgericht in BGE
136 V 279, dass sich ebenfalls sinngemäss nach der in E. 4.1 hievor dargelegten
Rechtsprechung beurteilt, ob eine spezifische un unfalladäquate HWS-Verletzung
(Schleudertrauma) ohne organisch nachweisbare Funktionsausfälle invalidisierend
wirkt. (…)”)
In una sentenza
9C_492/2014 del 3 giugno 2015 pubblicata in DTF 141 V 281 il Tribunale federale
ha modificato la propria giurisprudenza relativa ai disturbi somatoformi
dolorosi persistenti.
L’Alta Corte ha
abbandonato la presunzione secondo cui i disturbi derivanti da sindrome somatoforme
dolorosa o i loro effetti possono essere superati con uno sforzo di volontà
ragionevolmente esigibile (cambiamento della giurisprudenza; consid. 3.4 e
3.5). La prassi fondata sul modello regola/eccezione è sostituita da uno schema
di valutazione normativo strutturato, sulla base di un catalogo di indicatori.
Affinché un rapporto medico in ambito psichiatrico
sia ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni (cfr. D.
Cattaneo, “La promozione dell'autonomia del disabile: esempi scelti dalle
assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag. 571 seg., in particolare la nota
158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie nelle assicurazioni sociali” in Le
perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008
pag, 203 e segg. (249-254).
Innanzitutto la diagnosi
deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata sui criteri
posti da un sistema di classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. STF
9C_815/2012 del 12 dicembre 2012; DTF 131 V 49; DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V
294; Mosimann (Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten,
in: SZS 1999 pag. 105 ss).
Il medico deve
pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve anche valutare
l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte dell'assicurato.
Tale
prognosi deve tener conto di diversi criteri, quali il carattere premorboso,
l'affezione psichica e quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione
sociale, un eventuale profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico
della malattia, la durata pluriennale della stessa con sintomi stabili o in
evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a trattamenti medici secondo la
regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme
dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Il rifiuto
del carattere invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i
quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni sull'intensità
dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una richiesta di
cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal paziente e quelle
risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto dimostrative lascino
l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi handicap nonostante
un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27 settembre 2001).
2.4.
Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di
ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti.
Il
compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF
9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né
l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o
rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007;
STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF
122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung,
BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto
(DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
In
una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137
V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della
giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi
di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della
conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del
Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich
dell’11 febbraio 2010.
L’Alta Corte è
arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione
(consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che
attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie
procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti
dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica
(consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare
dei correttivi:
(a
livello amministrativo)
-
assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
-
differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
-
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.
3.3),
-
rafforzamento dei diritti di partecipazione:
--
in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una
decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
--
alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione
alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.
3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a
livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In
caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o
il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare
una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza
secondo DLA 1997
Nr.
18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile
2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità
(consid. 4.4.2).
L’art.
72bis OAI, in vigore dal 1° marzo 2012, dedicato alle perizie mediche
pluridisciplinari stabilisce al cpv. 1 che “Le perizie che interessano tre o
più discipline mediche sono eseguite da un centro peritale con cui l'Ufficio
federale ha concluso una convenzione” e al cpv. 2 che “i
mandati sono attribuiti con metodo aleatorio”.
Per
mettere in pratica quanto prescritto all’art. 72bis cpv.2 OAI l’UFAS ha
allestito il sistema di attribuzione “Suisse MED@P” (cfr. R. Kocher,
SuisseMed@P a deux ans: où en sommes-nous?” in Sécurité sociale 5/2014, pag.
288 e seg.; vedi DTF 138 V 271).
In
una sentenza pubblicata in DTF 140 V 508, consid. 3.1 e 3.2.1. il Tribunale
federale ha ribadito che la scelta del perito in ambito di perizie mediche
pluridisciplinari deve sempre avvenire secondo il metodo aleatorio (vedi pure
DTF 139 V 349 consid. 5.2.1; DTF 138 V 271 consid. 1.1.).
A proposito dei rapporti del medico curante, l’Alta Corte ha stabilito
che secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del
fatto che, alla luce del legame di fiducia esistente con il paziente, il medico
curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_947/2011 del 27 gennaio 2012;8C_5/2011 del 27 giugno 2011;8C_790/2010 del
15 febbraio 2011;8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc).
La giurisprudenza federale sottolinea così costantemente la necessità
di tenere conto della differenza, a livello probatorio, tra mandato di cura e
mandato peritale (cfr. STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid. 3.2.;9C_721/2012
del 24 ottobre 2012 consid. 4.4. con riferimenti;9C_457/2012 del
28 agosto 2012, consid. 6.2.).
Il
Tribunale federale ha comunque già avuto modo di sottolineare che non va
dimenticata la potenziale forza dei rapporti del medico curante, alla luce del
fatto che quest’ultimo ha l’occasione di osservare il paziente durante un
periodo di tempo prolungato (cfr. Pladoyer 3/09 p. 74 e sentenza 9C_468/2009
del 9 settembre 2009, consid. 3.3.1; D. Cattaneo, in “Les
expertises en droit des assurances sociales”, in Cahiers genevois et romands de
sécurité sociale n° 44-2010 pag. 124).
Questa giurisprudenza
viene applicata da questo Tribunale (cfr. ad esempio sentenza 32.2013.183 del
20 ottobre 2014, attualmente pendente davanti al Tribunale federale; sentenza
32.2012.185 del 14 febbraio 2013; sentenza 32.2011.326 del 31 maggio 2012;
sentenza 32.2011.200 del 19 gennaio 2012; sentenza 32.2010.308 del 19 maggio
2011; sentenza 32.2010.137 del 21 marzo 2011) e dal Tribunale amministrativo
federale (cfr. sentenza C-2693/2007 del 5 dicembre 2008).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.5. Nella decisione del 12
gennaio 2015, l’amministrazione ha negato la richiesta di prestazioni
dell’assicurata fondandosi, dal profilo medico, sulla perizia pluridisciplinare
SAM del 14 novembre 2014 (doc. AI 67-1).
In tale ambito i medici
del SAM hanno valutato la patologia psichiatrica (Dr. ssa __________), quella
reumatologica (Dr. __________) e quella neurologica (Dr. __________).
Globalmente, nel rapporto
peritale del 14 novembre 2014, i medici del SAM, sulla base delle risultanze
dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali della ricorrente presso il
citato centro d’accertamento, hanno posto la seguente diagnosi con
influenza sulla capacità lavorativa:
" (…)
Sindrome lombo-vertebrale con componente spondilogena su
alterazioni statiche con scoliosi a forma di S della colonna vertebrale e
componente rotatorica nonché discopatia osteocondrotica con ernia discale a
base larga al segmento L5-S1 con:
- possibile
minima componente radicolare algica S1 a sin. dovuta a protrusione discale
mediana-paramediana a sin. L5-S1;
- dolori
diffusi e deficit di sensibilità senza distribuzione radicolare alla gamba ds.
non spiegati da patologia neurologica.
Coccigodinia residua in stato dopo trauma diretto del coccige in
data 17.4.2012 con lussazione agli ultimi due metameri coccigei.” (doc. AI 67-27).
Quale diagnosi senza
influenza sulla capacità lavorativa, i periti hanno invece indicato:
" Sindrome
somatoforme da dolore persistente (ICD-10, F45.4) senza influsso sulla capacità
lavorativa.
Fibromialgia di tipo primario.
Cervicalgie nell’ambito della diagnosi fibromialgica con
componente cervico-brachiale sin.” (doc. AI 67-28).
Quanto alla capacità
lavorativa medico-teorica globale, i medici del SAM hanno ritenuto l’assicurata
abile al lavoro nella misura del 80% nell’ultima attività di responsabile di
sviluppo commerciale, mentre in un’attività adeguata l’abilità è piena dal 17
ottobre 2012 (doc. AI 67-36+37+38).
2.6. Nella concreta fattispecie,
chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute della ricorrente è
stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione della decisione qui
impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, questo
TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale effettuata dal
SAM, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i
parametri giurisprudenziali sopra ricordati.
2.6.1. Per quanto riguarda la
patologia psichiatrica, l’assicurata è stata sottoposta a una valutazione
specialistica da parte della Dr.ssa __________, spec. FMH in psichiatria e
psicoterapia, la quale nel rapporto dell’8 ottobre 2014 ha posto la diagnosi
psichiatrica di “Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD10: F45.4)
senza influsso sulla capacità lavorativa” (doc. AI 67-49).
La perita ha ritenuto che
l’assicurata presenta un’abilità totale nell’ambito di un’attività compatibile
con i limiti fisici presenti (doc. AI 67-49).
Il TCA non ha ragioni per
scostarsi da questa valutazione.
2.6.2. Per quanto riguarda la
patologia reumatologica, l’assicurata è stata sottoposta a una valutazione
specialistica da parte del Dr. __________, spec. FMH in reumatologia e
riabilitazione, il quale nella perizia del 12 settembre 2014 ha posto la
diagnosi con influsso sulla capacità lavorativa di “- sindrome
lombo-vertebrale con componente spondilogena su alterazioni statiche con
scoliosi a forma di S della colonna vertebrale e componente rotatorica nonché
discopatia osteocondrotica con ernia discale a base larga al segmento L5-S1;
coccigodinia residua in stato dopo trauma diretto del coccige in data 17.4.2012
con lussazione agli ultimi due metameri coccigei” (doc. AI 67-59).
Mentre senza influsso
sulla capacità lavorativa il perito ha indicato “fibromialgia di tipo
primario; cervicalgie nell’ambito della diagnosi fibromialgica con componente
cervico-brachiale sinistra” (doc. AI 67-60).
Il Dr. __________ ha
indicato che per lavori di segretariato, di tipo organizzativo o
amministrativo, come anche quale casalinga, vi è un’inabilità al lavoro del 20%
(riduzione del tempo di lavoro), mentre in un’attività adeguata l’abilità è
piena sei mesi dopo l’infortunio (doc. AI 67-62).
Il TCA non ha motivo per
distanziarsi da questa valutazione peritale, che non è del resto stata smentita
da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente
invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua
dell’interessata.
Non permette una diversa
valutazione della fattispecie neppure la documentazione dell’__________, cui fa
riferimento l’insorgente nel proprio ricorso (cfr. doc. I, pag. 4/5)
Il referto del Pronto
Soccorso dell’Ospedale __________ di __________ del 23 aprile 2012 ha posto la
diagnosi ben nota di “Lussazione agli ultimi due metameri coggicei”
(doc. AI 79-18), mentre la RM al rachide lombare del 16 maggio 2012, peraltro
considerata dal perito (cfr. doc. AI 79-20, 67-54), ha posto delle conclusioni
diagnostiche sovrapponibili a quelle indicate dallo stesso Dr. __________ (cfr.
doc. AI 67-60).
Vi sono quindi i referti
del 4 luglio e del 23 luglio 2012 del Dr. __________ e Dr. __________
dell’Ospedale __________ di __________ che sono però antecedenti alla perizia
del Dr. __________ e non contengono elementi oggettivi in grado di inficiare le
conclusioni del perito (doc. AI 79-23+26).
Medesimo discorso anche
per il rapporto del 5 dicembre 2012 del Dr. __________ (doc. AI 79-30) e di
quelli del 10 gennaio 2013, del 25 marzo 2013 e del 14 novembre 2013 del Dr. __________
(doc. AI 79-32+33+37).
Agli atti figura poi uno
scritto del 21 giugno 2012 del Dr. __________, FMH in medicina generale, ma non
specialista nel settore che qui ci occupa, il quale rivolgendosi ai sanitari
del reparto di neurologia dell’Ospedale __________ di __________, chiedeva una
valutazione specialistica (doc. AI 79-21).
Anche questo scritto è
ampiamente antecedente alle valutazioni specialistiche del SAM.
Per quanto riguarda i
certificati medici del 4 luglio 2013, del 4 settembre 2013 e del 17 gennaio
2014 del Dr. __________, egli ha unicamente attestato un’inabilità al lavoro
completa causa infortunio dal 5 luglio al 5 agosto 2013, dall’11 settembre al
17 ottobre 2013 e dal 17 gennaio al 17 febbraio 2014 (doc. AI 79-35+36+38).
Anche in questo caso i
certificati sono antecedenti alla perizia del Dr. __________ e il medico
curante non pone alcuna diagnosi, né si esprime sui limiti funzionali
dell’assicurata e la capacità lavorativa in attività adeguate.
Giova qui ricordare un
principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello secondo
il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista (cfr. STFA
U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di prova
ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI
2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; DTF
124 I 175 consid. 4; DTF
122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve en droit des assurances
sociales, in Mélanges en l'honneur de Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p.
269s.).
2.6.3. Per quanto riguarda infine
la patologia neurologica, l’assicurata è stata sottoposta a una valutazione
specialistica da parte del Dr. __________, spec. FMH in neurologia, il quale
nella perizia del 18 settembre 2014 non ha posto alcuna diagnosi con influsso
sulla capacità lavorativa (doc. AI 67-67).
A
mente del Dr. __________, dal punto di vista neurologico, non sono stati
trovati reperti oggettivi determinanti un’incapacità lavorativa (doc. AI
67-67).
Il TCA non ha ragioni per
scostarsi neppure da questa valutazione.
2.6.4. In conclusione, rispecchiando la
valutazione SAM i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla
giurisprudenza (cfr. consid. 2.4.), alla stessa può essere fatto riferimento.
Inoltre, richiamato
l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti
ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo
1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht,
tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr.
anche Meyer Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997,
pag. 221), è da ritenere dimostrato, secondo
il grado della verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore
delle assicurazioni sociali, che l'assicurata è abile al lavoro all’80% nella
sua ultima professione dal 17 ottobre 2012, mentre in attività adeguate la
capacità lavorativa è piena (100%), sempre a far tempo dal 17 ottobre 2012 (sei
mesi dopo l’infortunio).
Nella decisione impugnata,
l’UAI ha erroneamente indicato una capacità al lavoro dell’assicurata dell’80% in
ogni attività (doc. AI 71-2).
Nella risposta di causa
del 4 marzo 2015, l’amministrazione ha invece correttamente precisato che
l’insorgente è abile all’80% nella sua abituale professione, ma al 100% in
altre attività sostitutive (cfr. doc. IV, pag. 3).
2.7. Occorre ora esaminare le
conseguenze del danno alla salute subìto dalla ricorrente dal profilo
economico.
Preliminarmente va
ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato
il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF
129 V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno
2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,
Fatti
I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002
nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003
nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui sono determinanti
i dati del 2013.
L’amministrazione ha
applicato i dati del 2012 che vanno perciò aggiornati al 2013.
2.7.1. Per determinare il reddito
ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito
da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante
(corrispondente all’inizio dell’eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe,
secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129
V 222 consid. 4.3.1. pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev’essere
determinato il più concretamente possibile.
Di regola ci si fonderà
sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno
alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale dei salari
(cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; STF 9C_181/2008 del 23 ottobre
2008, DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224), o comunque sul salario che
potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda
o in un’azienda simile.
Nel caso in cui non fosse
possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che
l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità, si farà riferimento ai
dati empirici o statistici (STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; VSI 1999 pag.
248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui –
in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione – la
persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente all’esperienza generale,
continuato l’attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U
400 pag. 381 consid. 2a).
Nella fattispecie, l’importo
del reddito da valido quantificato dall’amministrazione è di fr. 53'805.-- per
il 2012 applicando le tabelle TA1 2010, categoria 4.2.attività semplici e
ripetitive (doc. AI 64-1).
L’avv. RA 1 non ha
contestato questo importo, né l’utilizzo dei dati statistici (cfr. doc. I).
Il TCA non ha ragioni per
scostarsi dal modo di procedere dell’amministrazione.
Applicando i dati
statistici nazionali di cui alla Tabella TA1, riferita all’anno 2012, categoria
1, attività semplici di tipo fisico o manuale, si ottiene un importo
mensile di fr. 4’112.-- che riportato su 41.7 ore corrisponde a fr. 4'286.76 al
mese, pari a fr. 51'441.10 all’anno che aggiornati al 2013 sono pari a fr. 51'801.20
(+ 0,7% per il 2013, dati dell’Ufficio federale di statistica).
2.7.2. Per quanto riguarda invece il reddito
da invalido, contestato dal ricorrente, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991 p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione
percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al
riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario statistico
permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di influire
sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione
globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente
motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il suo
apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito
che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche
concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento
TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5
settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Utilizzando
i dati forniti dalla tabella TA1 2012 elaborata dall'Ufficio federale di
statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2012 una professione che presuppone qualifiche
inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle
condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR
2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile
lordo pari a fr. 4'112.--.
Riportando questo dato su
41.7 ore (cfr. tabella pubblicata sul
sito web dell’Ufficio federale di statistica), esso ammonta a fr.
4'286.76 mensili oppure a fr. 51'441.12 per l'intero anno (fr. 4'286.76 x 12,
ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18
febbraio 1999, p. 5 consid. 3a).
Dopo
adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"
- cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si
ottiene, per il 2013 un reddito mensile di fr. 4'316.-- oppure di fr. 51'793.18
per l'intero anno (fr. 4'316.-- x 12).
2.8. In ossequio alla
giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr.
DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In una sentenza I 147/05 del
25 luglio 2005, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul
reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato
nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno
alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in
misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora
conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno
alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo
parziale (5%).
In
un’altra pronunzia U 420/04 del 25 luglio 2005, consid. 2 - riguardante un
assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio,
totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno
fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15%.
In
una sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005, il TCA ha fornito alcune indicazioni
circa le modalità secondo le quali deve
essere applicata la
riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:
" Su
quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze
federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella
causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato
Considerandi
(47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava
un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un
mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età
e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello
retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I
138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione
sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni,
dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore
dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations
résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04,
consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un
permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un
fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid.
2.4
), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna
applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di
invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR
1995.
UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati
(circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare
disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss.
consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U
80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune
circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad
esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto
che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle
assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza
professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le
malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza
federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale
legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un
caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere
limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può
comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in
questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid.
2.
, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa
dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto
parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,
I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per
tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata
una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione
della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il
TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti
legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione
(anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione)."
(STCA succitata, consid. 2.11.)
Questa indicazione, posta sulla base dello studio della
giurisprudenza federale, di accordare ad ognuno dei fattori di rilievo una
decurtazione del 5%, è stata poi ribadita da questo Tribunale nella STCA 32.2012.36
del 31 gennaio 2013, nella quale il TCA - distanziandosi dalla prassi adottata
autonomamente dall’Ufficio AI del Canton Ticino sulla base di una direttiva
interna che prevede, tra l’altro, delle deduzioni percentuali varianti dall’1%
al 10% in funzione delle limitazioni nel portare i pesi - ha evidenziato che
l’applicazione della riduzione percentuale deve avvenire utilizzando
esclusivamente dei multipli di 5.
Con sentenza
9C_179/2013 del 26 agosto 2013, il Tribunale federale ha interamente confermato
quanto stabilito da questo Tribunale, sviluppando le seguenti considerazioni:
" (…)
5.5
La decisione del Tribunale cantonale di
distanziarsi dalla deduzione operata dall'UAI a titolo di circostanze
particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un
eccesso nell'esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido
motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi
il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni
dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare - a causa
dell'ininfluenza del calcolo per l'esito della valutazione - il giudizio
dell'istanza precedente. L'applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe
invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente
concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria
(cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], in:
Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). In tali condizioni,
rappresentando questo argomento già valido motivo per scostarsi dalla
valutazione dell'amministrazione, non occorre verificare oltre l'altro motivo
posto a fondamento della pronuncia impugnata e contestato in sede federale,
ovvero quello dell' (in) applicabilità di una direttiva amministrativa interna
che regoli autonomamente per il proprio Cantone le riduzioni sul reddito
statistico da invalido.
5.6
L'UAI si
richiama del resto a torto alle sentenze 9C_390/2011 del 2 marzo 2012 e
9C_299/2011 del 21 novembre 2011 per invocare l'esistenza di prassi parallele
in altri cantoni. In realtà dalle citate sentenze non emerge nulla di tutto
ciò. La "feuille de calcul" menzionata in dette sentenze null'altro è
se non il calcolo interno dell'invalidità che precede l'emanazione della
decisione amministrativa. Per il resto, è sufficiente il rilievo che anche in
quelle vertenze, laddove applicata, la riduzione effettuata dall'ufficio AI
interessato corrispondeva a un multiplo di 5.”
In concreto, nella
decisione impugnata, l’amministrazione ha applicato inizialmente una riduzione
del 4% per attività leggere e del 10% per altri fattori di riduzione, per un
totale del 14% (cfr. decisione del 12 gennaio 2015, doc. 71-2).
In una sentenza pubblicata
in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la questione del potere d'esame
del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle assicurazioni qualora si
tratti di verificare, in materia di assicurazione per l'invalidità,
l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido accertato sulla
base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75.
L'Alta Corte al consid.
5.2
si è così espressa:
" Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de
l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche pas limité dans ce
contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative
("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne l'opportunité de la
décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si une autre solution
que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son
pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit,
n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le juge des
assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre
appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des
circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la
mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81).»
Nel caso di specie, alla
luce di quanto stabilito dal Tribunale federale nella sentenza del 26 agosto
2013.
qui sopra riprodotta, il TCA ritiene corretta una riduzione del 5% per
attività leggere e del 10% per altri fattori di riduzione, per un totale del
15%.
Procedendo quindi al
raffronto dei redditi, con riferimento al 2013, partendo da un salario da
invalido di fr. 51'793.18 e ammettendo la
riduzione del 15%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi,
a fr. 44'024.20. Confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da
valido nel medesimo anno di fr. 51'801.20 (consid. 2.7.1.), emerge un
tasso d’invalidità del 15%, percentuale
che non dà diritto né ad una rendita d’invalidità, né a provvedimenti
professionali, come stabilito nella decisione impugnata.
2.9
L’assicurata
nel proprio atto ricorsuale ha chiesto l’esecuzione di una perizia medica,
psichiatrica e attitudinale / valetudinaria e di sentire un teste (doc. I, pag.
6).
Va qui ricordato che, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag.
47.
n. 63, Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure
DTF 122 II consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c
con riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere
sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344
consid. 3c con riferimenti).
In
concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la
fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere
ad altri accertamenti.
2.10
Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca
e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative
all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra
200.
-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo
al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della
ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese per complessivi
fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti