Lexipedia

Decisione

32.2015.28

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

9 novembre 2015Italiano44 min

Source ti.ch

Fatti

I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per quel che concerne il

Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta

Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è

incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione

conferiti dall'art. 44

LPGA (consid. 6 e 7).

In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di

accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo

e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376

il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di

parte dell'orga-no esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella

procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare

ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti

di parte le prove assunte dall'amministra-zione nella precedente fase non

contenziosa.

In una sentenza di

principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale

ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al

valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art.

72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,

formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul

Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.

L’Alta

Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per

poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni

come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo

nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha

riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente

le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM

nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro

dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò

ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a livello amministrativo)

- assegnazione a caso dei

mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

- differenze minime delle

tariffe della perizia (consid. 3.2),

- miglioramento e

uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),

- rafforzamento dei

diritti di partecipazione:

-- in caso di divergenze

l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale

impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale

federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurispru-denza

secondo DTF 132 V 93);

-- alla persona assicurata

spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad

esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a livello dell’autorità

giudiziaria di prima istanza)

In caso di accertata

necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA

1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11

aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione

invalidità (consid. 4.4.2).

Infine, il Tribunale

federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard

processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà

decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Per quel che riguarda

i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il

giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia

esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in

favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353

consid. 3a)cc); Pratique

VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.

230).

Infine, va ricordato che se vi sono dei

rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza

valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I

462/05 del 25 aprile 2007).

2.5. Secondo la giurisprudenza

(cfr. sentenza I 465/05 del 6 novembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 108), il

punto di riferimento temporale per valutare se si è in presenza di una modifica

rilevante del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul

diritto alla prestazione è costituito dall’ultima decisione cresciuta in giudicato

che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita.

Nel

caso concreto si tratta quindi delle decisioni dell’11 maggio 2012 (doc. AI

85-1 e seguenti; e della perizia del dr. med. __________ dell’8 novembre 2011;

doc. AI 74-1), con le quali l’UAI ha, tra l’altro, attribuito all’assicurato tre

quarti di rendita dal 1° ottobre 2010.

Nella decisione impugnata

l’amministrazione ha ridotto ad un quarto la rendita AI, poiché vi sarebbe

stato un miglioramento dello stato di salute, accertato dal consulente del SAM,

dr. med. __________ (incapacità lavorativa in attività adatte allo stato di

salute del 40% in luogo del 50%).

Il TCA è, quindi, ora

chiamato a valutare, alla luce di quanto esposto ai considerandi precedenti, se

l’UAI ha correttamente o meno ridotto la rendita.

2.6. Nel caso di specie, dagli

atti di causa risulta che l’Ufficio AI, con lo scopo di accertare in maniera

approfondita lo stato di salute dell’assicurata, ha fatto esperire una perizia

pluridisciplinare del SAM (reumatologica, neurologica e psichiatrica).

Globalmente,

nel referto del 6 giugno 2014, i medici del SAM, sulla base delle risultanze

dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali, hanno accertato una capacità

lavorativa del 25% nella precedente attività di carpentiere e del 60% in

attività adatte e confacenti al suo stato di salute con le limitazioni ivi

descritte. I periti hanno evidenziato che la riduzione della capacità

lavorativa è da attribuire unicamente alla patologia reumatologica, mentre non

vi è alcuna limitazione dal punto di vista neurologico e psichiatrico (doc. AI

109-19/20). Gli specialisti hanno posto la diagnosi con influenza sulla

capacità lavorativa di sindrome lombovertebrale cronica con prevalenza del lato

sinistro su alterazioni statiche con scoliosi a forma di S sinistro-convessa

toracale e destro-convessa lombare nonché alterazioni osteocondrotiche

plurisegmentali, in particolar modo L2-L3, L3-L4 ed L4-L5 con presenza di una

spondilosi a carattere iperostotica e delle discopatie senza sicuri segni

compressivi dal punto di vista clinico; periartropatia omeroscapolare

tendinopatica bilaterale con possibile rottura almeno parziale della cuffia dei

rotatori bilateralmente; gonalgia bilaterale con prevalentemente interessamento

del compartimento mediale in stato dopo meniscectomia bilaterale del menisco e

iniziale riduzione della rima articolare; stato dopo frattura del calcagno

destro nel 1979.

I

periti hanno inoltre posto la diagnosi senza influenza sulla capacità

lavorativa di sovrappeso con BMI 28 kg/m2 e tabagismo cronico.

Gli

specialisti del SAM hanno inoltre affermato che non vi è stato un peggioramento

dello stato di salute, rilevando:

" (…)

Per quanto riguarda i disturbi le indicazioni

avute sono contraddittorie in particolar modo per l’A. vi è un peggioramento

della sintomatologia. Fatto questo che il nostro consulente non riscontra nel

rapporto medico per l’AI del Dr. med. __________ del 22.11.2013 che parla di

una notevole diminuzione dei dolori lamentati e neppure nel rapporto medico del

Dr. med. __________ del 20.8.2013 che segnala un parziale beneficio della

sintomatologia dopo i trattamenti del dr. med. P. __________ a conferma del

ruolo della spondilartrosi nei disturbi dell’A.

Il Dr. med. __________ determina un’inabilità

lavorativa nella misura del 50% riferendo un peggioramento delle condizioni di

salute rispetto alla valutazione del Dr. med. __________ che già aveva

determinato un 50% d’incapacità lavorativa. Egli associa inoltre i disturbi

dell’apparato muscoloscheletrico anche ad una problematica depressiva. E’

quindi possibile che le limitazioni determinate dalle sole patologie

reumatologiche siano inferiori rispetto al 50%. Questo renderebbe comprensibile

il fatto che non vi è stato un peggioramento ma piuttosto un miglioramento

delle condizioni di salute grazie alle terapie introdotte dal Dr. med. __________.

Vi sono inoltre alcuni dati anamnestici

piuttosto contraddittori, il fatto che l’A. dichiari di non poter rimanere

seduto più di 20 min. anche in automobile e si sposti regolarmente tre volte

alla settimana per un tragitto di un’ora di andata e di un’ora di ritorno per

recarsi dal suo domicilio a __________ dove ha un appartamento dove vivono i

figli che sono in formazione.

Il fatto che egli non possa più svolgere

un’attività lavorativa adatta ma possa recarsi a pescare per quattro ore di

fila alla mattina ed eventualmente anche nel pomeriggio.

Dall’esame clinico risultano poi, alle dita

delle mani, dei residui in particolar modo sotto le unghie che lasciano pensare

ad un’attività manuale svolta. L’A. ha dichiarato che si occupa unicamente dei

dieci vasi di gerani che ha sulla terrazza.

Per quanto riguarda le patologie alle spalle

vi è sicuramente una problematica di periartropatia con possibile lesione

parziale della cuffia dei rotatori.

A questo proposito il nostro consulente

segnala come non risulti nella documentazione messagli a disposizione e neanche

per quanto asserito dall’A. che siano state eseguite delle terapie specifiche

per questa problematica alle spalle, in particolar modo nessuna fisioterapia e

non infiltrazioni subacromiali o delle terapie d’onde d’urto.

Non vi sono neppure indagini radiologiche

approfondite in particolar modo non è presente una MRI delle spalle.

Il fatto che l’A. assuma unicamente del

Dafalgan al bisogno relativizza anche i dolori da lui accusati.

Tenendo in considerazione questi aspetti il

nostro consulente ritiene che per quanto riguarda la capacità lavorativa in

un’attività lavorativa adatta l’A. possa essere ritenuto abile al lavoro nella

forma del 60%. Vi è ancora un’incapacità lavorativa anche in un’attività

lavorativa adatta del 40% da riferire ad una riduzione della redditività sul

posto di lavoro e dalla necessità di pause più prolungate.

Questa valutazione della capacità di lavoro

residua è da ritenere a partire dal 15.4.2013, dopo l’esecuzione dell’ultimo

trattamento da parte del Dr. med. __________. Precedentemente fanno stato le

incapacità lavorative determinate dai medici curanti e dalla perizia del Dr.

med. __________. (…)” (doc. AI 109-20/21)

Le

conclusioni del SAM sono state avallate anche dal Dr. med. __________ del

Servizio Medico Regionale dell’AI (cfr. rapporto del 10 giugno 2014, doc. AI 110-1).

In

corso di procedura amministrativa si sono succedute ulteriori prese di

posizione, e meglio quella del 6 ottobre 2014 del dr. med. __________, FMH

reumatologia, che ha sostenuto la tesi ricorsuale (doc. AI 124-3) e quella del

23 dicembre 2014 del SAM, che sulla base delle osservazioni del 22 dicembre

2014 del dr. med. __________, ha confermato le risultanze peritali (doc. AI

129-1). Sulla base della nuova documentazione medica il 9 gennaio 2015 il dr.

med. __________ ha ribadito l’avvenuto miglioramento dello stato di salute

(doc. AI 130-1: “si rivela un miglioramento della flessione laterale

bilateralmente con un riscontro di una riduzione di 1/3 (il Dr. __________

riscontrava una riduzione della mobilità di ½); l’assicurato non segue più

delle fisioterapie ambulatoriali. Assume unicamente terapie medicamentosa con Dafalgan

riserva; le attività e gli hobby svolti attualmente dall’assicurato confermano

il miglioramento dello stato di salute dell’A. (infatti si reca a pescare per 4

ore di fila, attività da svolgere in piedi o seduto fermo e camminando su

terreni sconnessi; inoltre clinicamente alle dita delle mani dell’A. sono

presenti ipercheratosi che lasciano pensare ad un’attività manuale svolta)”).

2.7. Nella concreta fattispecie,

rammentato che la situazione giuridica precedente deve permanere se una

modifica rilevante della fattispecie non è dimostrabile con il grado di

verosimiglianza preponderante (sentenza 9C_158/2012 del 5 aprile 2013; SVR 2012

IV n. 18 pag. 181,9C_418/2010, consid. 3.1; cfr. anche sentenza 9C_32/2012 del

23 gennaio 2013, consid. 2), questo Tribunale, per i motivi che seguono, non

può confermare la decisione dell’UAI di riduzione della rendita.

Accertato,

e non contestato, che nel caso di specie dal lato psichiatrico e neurologico

non vi è alcuna incapacità lavorativa, va esaminato se vi è stato un

peggioramento dello stato di salute con incidenza sulla capacità lavorativa del

ricorrente in attività adatte e confacenti al suo stato di salute.

I

periti del SAM, sulla base delle conclusioni del consulto del dr. med. __________,

FMH reumatologia, ritengono che non vi sia stato un peggioramento bensì un

miglioramento dello stato valetudinario che ha portato la capacità lavorativa

residua dal 50% al 60%. Le ragioni poste a fondamento della modifica dello

stato di salute, riassunte dal medico SMR il 9 gennaio 2015 (doc. AI 130-1)

sulla base della presa di posizione del 22 dicembre 2014 del dr. med. __________

(doc. AI 129-3) sono sostanzialmente tre e meglio: in primo luogo un

miglioramento della flessione laterale bilateralmente con un riscontro di una

riduzione di 1/3, mentre il dr. med. __________ aveva riscontrato una riduzione

della mobilità di ½; in secondo luogo l’assicurato non segue più fisioterapie

ambulatoriali e assume unicamente terapia medicamentosa con Dafalgan in

riserva; infine l’interessato si reca a pescare per 4 ore di fila, attività da

svolgere in piedi o seduto fermo e camminando su terreni sconnessi e sulle dita

delle mani sono presenti ipercheratosi (e residui sotto le unghie; cfr. doc. AI

109-37) che lasciano pensare ad un’attività manuale svolta.

La

decisione impugnata fa inoltre riferimento anche ad un miglioramento dello

stato di salute derivato dalle terapie introdotte dal dr. med. __________ (cfr.

doc. AI 132-1 e seguenti).

Questi

elementi non sono tuttavia sufficienti per ritenere un miglioramento dello

stato valetudinario, rispettivamente non trovano conferma negli atti.

2.7.1. Nella

presa di posizione del 22 dicembre 2014 il dr. med. __________ fa risalire la

cessazione dei cicli fisioterapici al luglio 2011. Lo specialista rileva

inoltre che l’interessato assume unicamente terapie medicamentose con del

Dafalgan in riserva (doc. AI 129-4).

Queste

circostanze erano tuttavia già presenti e conosciute prima dell’emissione delle

decisioni dell’11 maggio 2012 tramite le quali l’interessato era stato messo al

beneficio di ¾ di rendita e che fungono da punto di riferimento temporale per

valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità

suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione. Per cui,

rispetto alla situazione presente al momento dell’emissione delle precedenti

decisioni non vi è stata, da questo punto di vista, alcuna modifica.

Nella

perizia reumatologica dell’8 novembre 2011 il dr. med. __________, FMH

reumatologia e medicina interna, a pag. 3, per quanto concerne la fisioterapia aveva

infatti rilevato che “i dolori sono sempre rimasti, l’unica cosa che serve è

mettere il bustino che porta tutto il giorno. La fisioterapia gli dà un certo

sollievo, l’ultima l’ha fatta nell’agosto scorso. E’ stato curato anche a __________,

ha fatto di tutto ma non ha trovato un gran beneficio” (doc. AI 74-2).

Circa l’assunzione dei medicamenti, il medesimo specialista aveva evidenziato

come “sono state praticate anche delle iniezioni sotto TAC, dopo le quali

migliorava finché era sotto l’effetto dei medicamenti. Dopo che ha cominciato a

perdere i denti non ha più voluto prendere medicamenti” (doc. AI 74-3; cfr.

anche doc. AI 74-2: “[…] ha perso diversi denti con il trattamento di

AINS, poi dopo la sua sospensione non ne ha più persi […]”).

L’insorgente

ha terminato la fisioterapia ed ha smesso di prendere i medicamenti prima

dell’emissione delle decisioni dell’11 maggio 2012 (e della perizia dell’8

novembre 2011), e questo non a causa di un miglioramento dello stato di salute,

ma, per quanto concerne i farmaci, semmai per un peggioramento dello stato

valetudinario (perdita dei denti) e per quanto concerne la fisioterapia ed

altre terapie simili, per le scarse conseguenze positive determinate dalla loro

implementazione (la fisioterapia gli dava solo un certo sollievo, altre terapie

non hanno portato gran beneficio; cfr. doc. AI 74-2 e 74-3). Ciò è del resto

stato rilevato anche dal dr. med. __________ (doc. AI 109-31: “[…] Non

assume medicamenti per i dolori. Ritiene che gli antidolorifici e gli antinfiammatori

che ha assunto finora gli hanno provocato effetti collaterali, in particolar

modo la caduta dei denti. Non segue più delle fisioterapie ambulatoriali da

tempo, l’ultima è stata eseguita su indicazione della Dr.ssa med. __________

nel luglio del 2011. Non ha mai tratto grandi risultati terapeutici dalle

fisioterapie”).

Nel

caso di specie, l’assenza di fisioterapia e di assunzione dei medicamenti non è

rilevante sia perché già presa in considerazione nella precedente procedura,

sia perché trova una motivazione oggettiva nello scarso beneficio per quanto

concerne la fisioterapia e negli effetti secondari negativi per quanto riguarda

la somministrazione di farmaci.

2.7.2. Circa

il fatto che l’interessato si reca a pescare per 4 ore di fila e che, come

emerge dalla perizia del dr. med. __________, tre volte a settimana fa un

Considerandi

viaggio in macchina di circa un’ora (dalla __________ a __________) sia

all’andata che al ritorno (circostanza quest’ultima che del resto non è stata

posta alla base delle motivazioni della riduzione della prestazione, cfr. doc.

AI 132-1 e seguenti), va rilevato quanto segue.

Per

quanto riguarda il trasferimento in automobile lo stesso assicurato rileva di dover

fare frequenti pause, ogni 20 minuti, per poter portare a termine il suo

viaggio. Ciò è compatibile con quanto stabilito nell’ambito della precedente

procedura dal dr. med. __________ (doc. AI 74-12: “non può rimanere oltre

mezz’ora in posizione eretta o seduta senza cambiare posizione”) e con

quanto già aveva dichiarato nel corso della precedente procedura al funzionario

dell’UAI competente per il rilevamento e lo sviluppo delle competenze, in data

24.

febbraio 2010: “ci dice che non può stare più di 15 minuti seduto, alla

guida dell’auto deve frequentemente fermarsi a far riposare la schiena (…)”

(doc. AI 23-2) e non è di conseguenza un motivo per ritenere che vi sia stato

un miglioramento (modifica) dello stato di salute.

Riguardo

all’attività della pesca (cfr. doc. AI 114-3 rapporto finale della consulente

IP: “[…] L’A. nel tempo libero andrebbe a pesca, “lancio l’amo e poi

continuo a passeggiare […]”), svolta, secondo le affermazioni del

ricorrente, in pianura lungo un fiume e non in montagna (cfr. doc. I, pag. 11),

e meglio, come indicato dallo specialista FMH reumatologia e riabilitazione,

dr. med. __________, “lungo l’__________” (doc. AI 109-31), il

consulente afferma che “pure il fatto che non possa svolgere un’attività

lavorativa adatta, ma possa recarsi a pescare (attività da svolgere in

piedi o seduto fermo o camminando su terreni sconnessi) per 4 ore di fila alla

mattina ed eventualmente anche nel pomeriggio, lascia piuttosto perplessi”

(doc. AI 129-3, sottolineatura del redattore) e rileva che il dr. med. __________

non ha indicato, nella sua perizia, come trascorreva le sue giornate il

ricorrente (doc. AI 129-4: “non sappiamo inoltre dall’anamnesi del Dr. med. __________

come l’assicurato trascorresse le proprie giornate in quel periodo”).

In

primo luogo si rileva che l’interessato non è stato giudicato completamente

inabile al lavoro in attività adatta neppure dal proprio curante, dr. med. __________,

bensì al 50%, per cui un’attività quale quella della pesca, come descritta

negli atti, non appare incompatibile con le limitazioni di cui è affetto.

Inoltre,

nel curriculum vitae datato 1.12.2009, allegato alla domanda di

prestazioni del 2 dicembre 2009, il ricorrente aveva già indicato, quale hobby

la “pesca” (doc. AI 7-5) ed il 13 gennaio 2010 il dr. med. __________, nel

referto peritale allestito per l’assicuratore malattie, aveva segnalato che

l’insorgente “va a pesca” (doc. Cassa malati 11-1). A ciò va aggiunto

che nel corso del colloquio effettuato nel mese di gennaio 2010 dal ricorrente

con un funzionario dell’UAI subito dopo l’inoltro della domanda di prestazioni

(cfr. doc. AI 15, non datato ma dove figura: “attendere perizia medica del

Dr. __________ effettuata il 12.01.2010”), il ricorrente aveva precisato

che “sta a casa, fa passeggiate, pesca. Non riesce a fare i lavori di casa

(giardino)” e il 24 febbraio 2010 il consulente dell’AI attivo presso il

servizio di rilevamento e sviluppo delle competenze, nel rapporto intermedio,

aveva affermato che al ricorrente “piace stare in mezzo alla natura,

pescare, camminare (…)” (doc. AI 23-2).

Anche

l’attività della pesca era di conseguenza già presente al momento

dell’emissione della precedente decisione, come rileva l’insorgente in sede di

ricorso (doc. I). Per cui non è possibile concludere per un miglioramento dello

stato di salute per il solo motivo che l’interessato continua a praticare il

medesimo hobby.

Inoltre,

l’assicurato, secondo l’anamnesi riportata dal dr. med. __________ si trova a __________

almeno 3 giorni la settimana (doc. AI 109-31: “tre volte alla settimana il

lunedi, il mercoledì e il venerdì si reca, da solo o con la moglie a __________

nell’appartamento che ha ancora in affitto di 2 locali. Il lunedì accompagna i

figli sul posto di lavoro. Questi ultimi lavorano in Ticino. Egli rientra poi a

domicilio il medesimo giorno. Il mercoledì vi ritorna per controllare quello

che i figli fanno e se ci sono delle particolarità che riguardano la posta o i

lavori da fare. Rientra la sera al domicilio. Il venerdì si reca nuovamente a __________

per riportare i figli a casa”; 5 giorni secondo l’anamnesi del SAM: “[…] trascorre

gran parte della settimana nell’appartamento di __________, dove vivono anche i

due figli gemelli che tuttora svolgono un apprendistato a __________. Durante

la giornata l’A. fa spesso passeggiate, gli piace pescare (attività che svolge

però solo in provincia di __________), altrimenti rimane a casa, guarda qualche

programma alla TV, riposa, legge (…) Il venerdì sera l’A. e i figli raggiungono

__________ in automobile, ritornando a __________ di norma domenica sera” e

secondo la consulente AI: doc. AI 114-3: “[…] Ogni settimana si

recherebbe al suo paese d’origine in __________, anche in questo caso l’A.

afferma di doversi fermare più volte lungo il tragitto, impiegando quasi il

doppio del tempo necessario. L’A. nel tempo libero andrebbe a pesca, “lancio

l’amo e poi continuo a passeggiare”).

I

giorni che il ricorrente può dedicare alla pesca sono dunque limitati ed

inferiori a quelli di una normale settimana lavorativa.

Del

resto quando si dedica al suo hobby l’insorgente può organizzarsi come meglio

crede, svolgerlo in maniera saltuaria ed adottare posture compatibili con i

mali che lo affliggono, prendendo tutte le pause che ritiene necessario.

L’attività della pesca non è inoltre incompatibile con le risultanze peritali

dell’8 novembre 2011 (doc. AI 74-11 e seguenti: “[…] In particolare il paz.

può sollevare normalmente pesi fino a 5 kg, in modo ridotto fino a 10kg,

raramente fino a 15 kg. Può sollevare solo talvolta pesi fino a 10 kg fino

all’altezza delle spalle. Può sollevare solo raramente pesi di 5 kg sopra il

piano delle spalle. Può utilizzare solo molto limitatamente oggetti pesanti,

talvolta oggetti medi. Può tenere la posizione seduta, seduta e piegata in

avanti, eretta, eretta e piegata in avanti in maniera ridotta. Non può lavorare

in posizione inginocchiata e accovacciata. Non può rimanere oltre mezz’ora in

posizione eretta o seduta senza cambiare posizione. Può camminare normalmente

su tragitti fino a 500 m su terreni piani. Può salire/scendere normalmente due

rampe di scale, ma non in maniera ripetitiva o frequente. Non può più salire su

ponteggi o scale a pioli”).

Questa

circostanza può essere d’aiuto per quanto concerne la valutazione dello stato

di salute, ma non è atta a rendere verosimile un miglioramento dello stato

valetudinario in assenza.

Allo

stesso modo, la presenza delle ipercheratosi alle mani (ossia dell’ispessimento

dello strato corneo di un epitelio, diffuso o circoscritto in formazioni più o

meno rilevate sul piano cutaneo o mucoso; cfr. www.treccani.it), non significa

ancora che vi sia stato un miglioramento dello stato di salute non essendoci

indizi circa l’assenza di tale patologia in precedenza (cfr. doc. AI 129-4: “Personalmente

non ho riscontrato una diminuzione del trofismo alla natica destra, e quindi

non ho eseguito il test del Trendelenburg, risultato per altro negativo, anche

al Dr. med. __________. Non ho riscontrato nel suo esame clinico una valutazione

delle mani. In particolare la presenza di ipercheratosi e sporcizia sotto le

unghie. Conoscendo la precisione del Dr. Med. __________ nel segnalare tutti

gli aspetti clinici posso dedurre che allora le mani dell’assicurato non

presentavano alterazioni. Si tratta di minime differenze che potrebbero

indicare piuttosto un miglioramento che non un peggioramento delle condizioni

di salute dell’interessato. […]”, sottolineatura del redattore),

ritenuto come l’interessato, del resto, non era stato giudicato completamente

incapace al lavoro, ma era stato ritenuto abile al lavoro al 25% nella

precedente attività di carpentiere (cfr. doc. AI 74-12) ed al 50% in attività

leggere (cfr. doc. AI 74-12: “Alla luce di tutto quanto sopra precede,

risulta in effetti che il paz. come carpentiere-muratore potrebbe svolgere solo

dei piccoli lavoretti leggeri, per cui ritengo che vi sia una incapacità

lavorativa di 3/4, probabilmente definitiva”; doc. AI 74-13: “[…] A

partire dal 01.07.2011, considerando che vi è una sintomatologia dolorosa

cronica, che il paz. presenta ora anche delle limitazioni riferibili alle

spalle e alle ginocchia, ritengo sia da considerare una capacità lavorativa in

attività adatta del 50%, dunque per un lavoro quantificabile in 4 ore al giorno

con rendimento completo”).

2.7.3

Neppure

il referto del 2 maggio 2013 (doc. AI 86-3), allegato al certificato del 22

novembre 2013 (doc. AI 95-1), del dr. med. __________, neurochirurgia FMH,

SSIPM, è atto a comprovare, secondo il principio della verosimiglianza

preponderante, un miglioramento della salute del ricorrente. Lo specialista,

che ha del resto affermato come la RM della colonna lombare eseguita il 25

febbraio 2013 è sovrapponibile ad una RM eseguita nel giugno 2009, ha evidenziato

che l’insorgente è stato sottoposto ad elettrostimolazione transcutanea

funzionale per radiofrequenza, “il cui ultimo trattamento del 15 aprile ha

portato ad una notevole diminuzione dei dolori lamentati”. Il 20 agosto

2013.

anche il curante, dr. med. __________, FMH reumatologia, ha affermato che il

trattamento ha portato “un parziale beneficio” (doc. AI 90-1). Sennonché,

come ha spiegato in data 6 ottobre 2014 il medesimo dr. med. __________, la

diminuzione dei dolori lamentati e l’asserito miglioramento dello stato di

salute del ricorrente non sono da raffrontare con quanto accertato dal perito,

dr. med. __________, con il referto dell’8 novembre 2011, di cui il dr. med. __________

non era a conoscenza, bensì con il peggioramento dello stato di salute

intervenuto alcuni mesi prima dell’inizio della cura avvenuta nel corso dei

primi mesi del 2013 ad opera del dr. med. __________ e con il referto del dr.

med. __________ del 13 gennaio 2010 (cfr. doc. AI 124-4). Il 20 agosto 2013 il

dr. med. __________ affermava infatti che “le lombalgie sono ulteriormente

peggiorate nel corso degli ultimi mesi tanto da richiedere una presa a

carico di antalgica da parte del dr. __________. In questo ambito sono stati

trattati i rami articolari mediali delle articolazioni faccettarie L4/L5 e

L5/S1 con un parziale beneficio a conferma del ruolo della

spondiloartrosi nei disturbi del paziente” (doc. AI 90-1, sottolineature

del redattore). Il 6 ottobre 2014 lo specialista ha evidenziato che rispetto

alla situazione accertata nel referto del dr. med. __________, di cui lui non

era a conoscenza, la situazione è semmai stazionaria, tant’è che entrambi,

sulla base della medesima diagnosi, sono giunti, per quanto concerne le

attività leggere e confacenti al suo stato di salute, alla medesima conclusione,

ossia ad una capacità lavorativa del 50%. Il dr. med. __________, il 20 agosto

2013, rilevava invece un peggioramento rispetto a quanto accertato dal dr. med.

__________ il 13 gennaio 2010 nel referto per l’assicurazione malattie (capacità

lavorativa del 66 e 2/3% in attività adatte; cfr. doc. Cassa malati 17-11; cfr.

anche doc. cassa malati 17-6 e seguenti e doc. AI 90-1 e 124-4). Il dr. med. __________

ha inoltre affermato che i trattamenti di antalgia, come quello effettuato dal

dr. med. __________, portano semmai ad un miglioramento temporaneo, ma non

definitivo poiché non modificano “nulla ai danni strutturali del paziente ma

semplicemente riducono la trasmissione del dolore attraverso danni iatrogeni

(causati dal medico) ai nervetti che innervano alcune articolazioni della

schiena” (doc. AI 124-4). Lo stesso dr. med. __________, nel referto del 22

novembre 2013, circa le misure che possono avere un effetto sulla capacità

lavorativa, in relazione all’elettrostimolazione transcutanea funzionale ha affermato

che queste misure possono migliorare la capacità lavorativa “in misura però

molto limitata” (cfr. doc. AI 95-2/3, risposte 1.5 e 1.8) ed anche il

medico SMR, dr. med. __________, il 13 giugno 2013, quando aveva visionato il

referto del 2 maggio 2013 del dr. med. __________ aveva ritenuto che la nuova

documentazione non apportava nuovi elementi medici che non fossero già stati

considerati e valutati (doc. AI 88-1).

Ora,

il consulente, dr. med. __________, fa invece risalire il miglioramento proprio

a partire dal termine delle cure presso il dr. med. __________, il 15 aprile

2013.

(doc. AI 109-37). Ciò tuttavia è corretto solo in relazione con il

peggioramento avvenuto alcuni mesi prima, ma non con riferimento alla perizia

del dr. med. __________ dell’8 novembre 2011 (cfr. presa di posizione del dr.

med. __________ del 6 ottobre 2014, doc. AI 124-4) e con lo stato di fatto

presente l’11 maggio 2012.

Del

resto il medesimo dr. med. __________, nell’ambito della consulenza per il SAM,

il 14 aprile 2014 ha rilevato che “la prognosi per quanto riguarda

l’evoluzione di queste patologie all’apparato muscolo-scheletrico è da

considerarsi piuttosto stazionaria valutando l’evoluzione degli ultimi anni. E’

possibile un peggioramento del decorso” (doc. AI 109-37), mentre con delle

terapie adeguate alle spalle potrebbe subentrare un miglioramento (doc. AI

109-38). Ciò a conferma della complessiva stazionarietà dello stato di salute

in presenza di una patologia come quella di cui è affetto l’insorgente.

2.7.4

L’unico

elemento di effettivo miglioramento dello stato di salute rispetto alla

situazione presente l’11 maggio 2012 consiste nella circostanza che il dr. med.

__________ in occasione della visita del 1° aprile 2014 ha potuto constatare

una mobilità della colonna lombare ridotta di 1/3 nella flessione laterale

(doc. AI 109-32), mentre il dr. med. __________, l’8 novembre 2011, aveva

accertato una flessione laterale limitata di ½ (doc. AI 74-5). Tuttavia,

accertata, sostanzialmente, una stabilità dello stato di salute, Il TCA ritiene

che questo fatto non costituisca una modifica rilevante dello stato di salute

tale da incidere sulla capacità lavorativa dell’interessato.

2.7.5

Alla

luce di quanto sopra esposto il TCA deve ritenere che la valutazione del dr. med.

__________ di una capacità lavorativa del 60% in attività leggere ed adatte

allo stato di salute del ricorrente consiste semmai in una diversa valutazione

di uno stato di fatto rimasto sostanzialmente invariato rispetto a quanto

accertato dal dr. med. __________ con la perizia dell’8 novembre 2011. Lo

stesso consulente, il 22 dicembre 2014, interpellato dal SAM, laddove esegue il

paragone tra la sua valutazione reumatologica e quella della perizia dell’8

novembre 2011 del dr. med. __________ afferma che “si tratta di minime

differenze che potrebbero indicare piuttosto un miglioramento che

non un peggioramento dello stato di salute dell’assicurato” (doc. AI 129-4,

sottolineature del redattore).

Ora,

la differente valutazione medica o giuridica di una situazione di fatto

essenzialmente rimasta invariata non giustifica una revisione materiale (cfr.

SVR 2012 IV n. 18 pag. 81;9C_418/2010, consid. 4.1 con riferimenti). Una

conclusione medica che diverge da una precedente nonostante lo stato di salute

esaminato non si sia modificato in maniera sostanziale è perlopiù riconducibile

a un esercizio divergente del potere di apprezzamento medico (cfr. SVR 2012 IV

n. 18 pag. 81;9C_418/2010, consid. 4.1 con riferimenti).

Non

va poi dimenticato che la decisione formale di assegnazione di ¾ di rendita è

stata emessa l’11 maggio 2012 e l’asserito miglioramento è stato fatto risalire

al 15 aprile 2013 (doc. AI 109-37), ossia meno di un anno dopo.

Ciò che, secondo questo Tribunale, impone un onere di motivazione accresciuto

circa i motivi di un asserito miglioramento dello stato valetudinario

dell’interessato (cfr. nell’ambito dell’inoltro di una nuova domanda di

prestazioni e della necessità di rendere verosimile un peggioramento dello

stato valetudinario ai sensi dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI nel tenore in vigore

precedentemente, la sentenza del 10 febbraio

2005, I 619/04, consid. 3 dove il

TF ha affermato che: “Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung

u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon

längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere

oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (DTF 109 V 114 consid. 2b, 123 consid. 3b e 264)”).

In

concreto, non essendovi comunque motivi per procedere con la revisione della

rendita, la decisione impugnata va annullata e va ripristinato il diritto a ¾

di rendita AI.

2.8

Questo

Tribunale deve inoltre censurare l’agire dell’amministrazione che, con la

decisione del 13 gennaio 2015, nell’ambito del raffronto dei redditi, ha ancora

applicato una riduzione del reddito da invalido del 7% per attività leggera

(nella precedente decisione dell’11 maggio 2012 aveva ridotto il reddito da

invalido del 13%), giungendo così ad un grado d’invalidità del 48%, allorché,

come spiegato in numerose sentenze, in seguito alla pronunzia 9C_179/2013 del

26.

agosto 2013, in tale ambito, possono essere considerati solo multipli di 5

(cfr. ad esempio la sentenza 32.2014.19 del 15 maggio 2014, dove questa

circostanza era già stata fatta presente all’amministrazione).

L’UAI

è invitata ad applicare immediatamente, se non lo ha già fatto, la

giurisprudenza federale.

Per

quanto concerne il caso di specie il TCA rileva abbondanzialmente che una

riduzione del 5% come proposto in sede di risposta di causa (cfr. doc. IV), non

potrebbe in ogni caso essere tutelata alla luce della circostanza che

l’interessato può svolgere in sostanza solo attività leggere e alla luce dei

limiti funzionali (cfr. doc. AI 110-2: “L’A. è limitato in attività

lavorative pesanti soprattutto se deve svolgere dei lavori in posizioni non

ergonomiche con la colonna nella zona lombare. E’ limitato in movimenti

ripetitivi di flessione e rotazione del tronco. E’ limitato nel piegarsi in

avanti e nel rialzarsi più volte. Limitato nell’alzare pesi dalla posizione

piegata in avanti di 7,5 kg, dalla posizione eretta con peso poggiato sul

tavolo di 15-17,5 kg. Limitato per quanto riguarda la colonna lombare nel

rimanere seduto per più di un’ora cambiando appoggio. Per quanto riguarda

attività da svolgere camminando e muovendosi le limitazioni sono molto minori e

l’assicurato può stare anche 4 ore in piedi cambiando appoggio e alle volte

sedendosi. Limitato per quanto riguarda le spalle nei lavori con le braccia

alzate sopra l’orizzontale e soprattutto se deve tenere oggetti alzati di un

peso superiore a 1-2 kg e se deve lavorare con le braccia alzate con forza o

contro resistenza. Non limitato per quanto riguarda attività manuali da

svolgere con le braccia lungo il corpo, piegando i gomiti o utilizzando le dita

delle mani”).

La

decisione dell’amministrazione cantonale, su questo punto, non è adeguata. Un’altra

soluzione è più opportuna rispetto a quella adottata (cfr. sentenza 9C_179/2013

del 26 agosto 2013, consid. 5.4).

Globalmente

e tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, una riduzione del

10%, al massimo del 15%, risulta maggiormente corretta.

Ora,

già solo tenendo conto di una deduzione minima del 10%, l’interessato,

prendendo in considerazione i parametri utilizzati dall’UAI, che tuttavia si

riferiscono all’anno 2012 (cfr. doc. AI 115-1), e non sono stati aggiornati al

2015, avrebbe perlomeno diritto a ½ rendita.

Raffrontando il reddito da

valido di fr. 66’924 con quello da invalido di fr. 62'413.69 (doc. AI 115-1),

ridotto dapprima del 40% (grado dell’incapacità lavorativa) a fr. 37'448.22 e

poi del 10% (riduzione sociale) a fr. 33'703.40, si ottiene un grado

d’invalidità del 49.64%, arrotondato al 50% (cfr. DTF 130 V 121, consid. 3.2),

che darebbe diritto a ½ rendita (art. 28 cpv. 2 LAI).

2.9

Infine,

il ricorrente chiede l’assunzione di ulteriori prove, e meglio l’audizione

personale, l’audizione del dr. med. __________ e l’allestimento di una perizia

giudiziaria medico-valetudinaria (doc. VI).

Il TCA rileva che l’audizione richiesta può essere rifiutata senza per

questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e

dall'art. 6 n. 1 CEDU.

Infatti, secondo la

giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai

sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di

una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di

audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure

richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr.

sentenza 9C_903/2011 consid. 6.3 del 25 gennaio 2013 che ha confermato

questo principio [cfr. anche sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2],

nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e

il rinvio alla DTF prima citata).

In

concreto, non essendo stata presentata una “domanda espressa di procedere ad

un’udienza pubblica” (l’assicurato ha chiesto genericamente l’“audizione”

[cfr. doc. VI]), questo TCA rinuncia all’audizione del ricorrente poiché

superflua ai fini dell’esito della vertenza (cfr. sentenza del 21 agosto 2007,

I 472/06, consid. 2; cfr. sentenza 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 dove la

generica richiesta di “vegliare alla parità delle armi […] e

all’applicazione dell’art. 6 CEDU” non è stata giudicata sufficiente per

far sorgere l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico).

Circa

l’audizione del dr. med. __________ e l’allestimento di una perizia, questo TCA

rileva che gli atti medici prodotti dalle parti sono già sufficienti per

decidere nel merito del ricorso, senza che sia necessario procedere con

ulteriori accertamenti.

Va

qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora

l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;

Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,

Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a

ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,

2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II

469.

consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344

consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una

violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost.

(e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid.

1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).

In

queste condizioni il TCA rinuncia all’assunzione di ulteriori prove ed a

sentire il ricorrente.

2.10

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- vanno poste a carico dell’UAI,

che verserà al ricorrente, rappresentato da un legale, le ripetibili (cfr. art.

61.

cpv. 1 lett. g LPGA).

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1.Il ricorso è accolto.

§ La

decisione impugnata è annullata ed è confermato il diritto a ¾ di rendita AI.

2. Le spese, per complessivi

fr. 500.--, sono a carico dell’UAI che verserà al ricorrente fr. 2'500 (IVA

inclusa, se dovuta) a titolo di ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti