32.2015.28
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
9 novembre 2015Italiano44 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2015.28
cs
Lugano
9 novembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 12 febbraio 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 13 gennaio 2015 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato il __________
1955, carpentiere edile, ha inoltrato, il 2 dicembre 2009, una domanda di
prestazioni AI per adulti (doc. AI 6-1).
1.2. Con 3 distinte decisioni
dell’11 maggio 2012 (doc. AI 85-1 e seguenti), l’UAI ha assegnato ad RI 1 un
quarto di rendita dal 1° giugno 2010 (grado d’invalidità: 45%), aumentata a tre
quarti di rendita dal 1° ottobre 2010 (grado d’invalidità: 60%).
1.3. Nel corso del mese di giugno
2013 l’interessato ha inoltrato una domanda di revisione, facendo valere un
peggioramento del suo stato di salute (doc. AI 86-1).
1.4. Acquisiti gli atti medici
ritenuti necessari ed allestita una perizia pluridisciplinare del SAM (doc. AI
109-1), con decisione del 13 gennaio 2015 (doc. A2), preavvisata dal progetto
del 28 agosto 2014 (doc. AI 116-1), costatato un miglioramento dello stato di
salute, effettuato l’abituale raffronto dei redditi nel quale ha tenuto conto
di una riduzione sociale del 7% del salario da invalido per attività leggera, l’UAI
ha ridotto ad un quarto (grado d’invalidità del 48%), la rendita versata.
1.5. RI 1, rappresentato dall’avv.
RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione, chiedendo in via
principale il suo annullamento ed in via subordinata il riconoscimento di mezza
rendita d’invalidità (doc. I). L’interessato contesta sia la valutazione del
suo stato di salute, facendo valere che l’incapacità lavorativa del 40%
attestata dai periti del SAM consiste in realtà in una valutazione diversa di
uno stato valetudinario rimasto stabile, sia il raffronto dei redditi,
rilevando che nella precedente decisione vi era stata una riduzione sociale del
salario da invalido del 13% (doc. I).
1.6. Con risposta del 16 marzo
2015 l’UAI propone la reiezione del ricorso, confermando le valutazioni mediche
del SAM e rilevando che al caso si specie, al salario da invalido, andrebbe
applicata una riduzione sociale solo del 5% (in luogo del 7% preso in
considerazione con la decisione impugnata; doc. IV).
1.7. Con osservazioni del 30 marzo
2015 l’insorgente chiede l’assunzione di ulteriori prove, segnatamente
l’audizione personale, l’audizione del dr. med. __________ e una perizia
giudiziaria medico-valetudinaria (doc. VI). Chiamata ad esprimersi in merito
l’amministrazione è rimasta silente (doc. VII).
2.1. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende l'incapacità
al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno
alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita
definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a
infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di
guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato una
diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto
all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance invalidité, in: Meyer
(Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit,
2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).
Secondo l'art. 28 cpv. 2
LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno
al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié
pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in
attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del
lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale
del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
2.2. Se il grado d'invalidità del
beneficiario della rendita subisce una modifica, che incide in modo rilevante
sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro, aumentata o ridotta
proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi cambiamento importante delle circostanze suscettibile di incidere sul
grado d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una
revisione giusta l’art. 17 LPGA.
La rendita può essere
oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello
stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di
guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una
modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi pure
DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione
diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,
non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372
consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una
situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista
temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento della
decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della pronuncia
della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF 133 V 108).
Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a confermare una prima
decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V 262, 105 V 30;
Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010, p. 379).
Se la capacità al guadagno
dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento
determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni
dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo
si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza
interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a
cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,
occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non
appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole (art. 88 a cpv. 2
OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di revisione della
rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di una prestazione
limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 p. 137).
2.3. Va
ancora rilevato che con sentenza 8C_237/2014 del 21 gennaio 2015 pubblicata in
DTF 141 V 9 e SVR 4/5 2015, IV Nr. 21, pag. 62, il Tribunale federale ha
stabilito che se i fatti determinanti per il diritto alla rendita
si sono modificati a tal punto da lasciar apparire una notevole modificazione
dello stato di salute da giustificare una revisione, il grado d'invalidità deve
essere stabilito nuovamente sulla base di fatti accertati in maniera corretta e
completa, senza rinvii a precedenti valutazioni dell'invalidità (DTF 117 V 198
consid. 4b pag. 200; sentenze 9C_378/2014 del 21 ottobre 2014 consid. 4.2;
9C_226/2013 del 4 settembre 2013). Per questa ragione, nel quadro di una nuova
valutazione dello stato di salute e della capacità di lavoro, un trauma alla
spalla aggiuntivo al quadro clinico esistente non osta alla soppressione di una
rendita (consid. 5 e 6).
In una sentenza
9C_158/2012 del 5 aprile 2013 il Tribunale federale ha rammentato che una
riduzione o soppressione può essere adottata quando le circostanze di fatto (di
natura valetudinaria e/o economica) rilevanti per il diritto alla rendita si
sono modificate in maniera considerevole (cfr. DTF 130 V 343 consid. 3.5 pag.
349 con riferimenti). Secondo il principio dell’onere probatorio materiale, la
situazione giuridica precedente deve permanere se una modifica rilevante della
fattispecie non è dimostrabile con il grado di verosimiglianza preponderante
(sentenza 9C_158/2012 del 5 aprile 2013; SVR 2012 IV n. 18 pag. 181,
9C_418/2010, consid. 3.1; cfr. anche sentenza 9C_32/2012 del 23 gennaio 2013,
consid. 2).
2.4. Per costante giurisprudenza
(cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine
di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente professionale,
avuto riguardo alle indicazioni sanita-rie, valutare quali attività professionali
siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto alla valenza
probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti
siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su
esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che
sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la
descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito
siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha
valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad
esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF
125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),
bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite
da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono
a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1
pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza
pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto
conforme al principio del libero apprezzamento delle prove definire delle
direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e perizie. In
partico-lare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha
statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi dalla valutazione
degli esperti, il cui compito è quello di mettere a disposizione del tribunale
le loro conoscenze specifiche e di valutare da un punto di vista medico una
certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non fondarsi su un tale
referto sono ad esempio la presenza di affermazioni contraddittorie, il contenuto
di una superperizia, altri rapporti contenenti validi motivi per farlo
(Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti citati; STFA I
462/05 del 25 aprile 2007; STFA U
329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzia-lità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993 pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA
Fatti
I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per quel che concerne il
Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione invalidità, l’Alta
Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è
incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione
conferiti dall'art. 44
LPGA (consid. 6 e 7).
In merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei servizi medici di
accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo
e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata in DTF 136 V 376
il Tribunale Federale ha specificato che la qualità formale di
parte dell'orga-no esecutivo dell'assicurazione per l'invalidità nella
procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione a presentare
ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di considerare come atti
di parte le prove assunte dall'amministra-zione nella precedente fase non
contenziosa.
In una sentenza di
principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il Tribunale federale
ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza federale relativa al
valore probatorio delle perizie dei Servizi di accertamento medico (SAM; Art.
72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità alla CEDU e alla Costituzione,
formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr. iur. Jörg Paul
Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11 febbraio 2010.
L’Alta
Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per
poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni
come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo
nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha
riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente
le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM
nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro
dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò
ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a livello amministrativo)
- assegnazione a caso dei
mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
- differenze minime delle
tariffe della perizia (consid. 3.2),
- miglioramento e
uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid. 3.3),
- rafforzamento dei
diritti di partecipazione:
-- in caso di divergenze
l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una decisione incidentale
impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni o al Tribunale
federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della giurispru-denza
secondo DTF 132 V 93);
-- alla persona assicurata
spettano precedentemente i diritti di partecipazione alla procedura (ad
esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid. 3.4.2.9;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a livello dell’autorità
giudiziaria di prima istanza)
In caso di accertata
necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale
federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia
medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza secondo DLA
1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11
aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione
invalidità (consid. 4.4.2).
Infine, il Tribunale
federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio standard
processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto si dovrà
decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema
cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Per quel che riguarda
i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza della vita, il
giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto di fiducia
esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di dubbio, in
favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353
consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgericht im Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag.
230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei
rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza
valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto
piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA I
462/05 del 25 aprile 2007).
2.5. Secondo la giurisprudenza
(cfr. sentenza I 465/05 del 6 novembre 2006, pubblicata in DTF 133 V 108), il
punto di riferimento temporale per valutare se si è in presenza di una modifica
rilevante del grado di invalidità suscettivo di incidere notevolmente sul
diritto alla prestazione è costituito dall’ultima decisione cresciuta in giudicato
che si fonda su un esame materiale del diritto alla rendita.
Nel
caso concreto si tratta quindi delle decisioni dell’11 maggio 2012 (doc. AI
85-1 e seguenti; e della perizia del dr. med. __________ dell’8 novembre 2011;
doc. AI 74-1), con le quali l’UAI ha, tra l’altro, attribuito all’assicurato tre
quarti di rendita dal 1° ottobre 2010.
Nella decisione impugnata
l’amministrazione ha ridotto ad un quarto la rendita AI, poiché vi sarebbe
stato un miglioramento dello stato di salute, accertato dal consulente del SAM,
dr. med. __________ (incapacità lavorativa in attività adatte allo stato di
salute del 40% in luogo del 50%).
Il TCA è, quindi, ora
chiamato a valutare, alla luce di quanto esposto ai considerandi precedenti, se
l’UAI ha correttamente o meno ridotto la rendita.
2.6. Nel caso di specie, dagli
atti di causa risulta che l’Ufficio AI, con lo scopo di accertare in maniera
approfondita lo stato di salute dell’assicurata, ha fatto esperire una perizia
pluridisciplinare del SAM (reumatologica, neurologica e psichiatrica).
Globalmente,
nel referto del 6 giugno 2014, i medici del SAM, sulla base delle risultanze
dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali, hanno accertato una capacità
lavorativa del 25% nella precedente attività di carpentiere e del 60% in
attività adatte e confacenti al suo stato di salute con le limitazioni ivi
descritte. I periti hanno evidenziato che la riduzione della capacità
lavorativa è da attribuire unicamente alla patologia reumatologica, mentre non
vi è alcuna limitazione dal punto di vista neurologico e psichiatrico (doc. AI
109-19/20). Gli specialisti hanno posto la diagnosi con influenza sulla
capacità lavorativa di sindrome lombovertebrale cronica con prevalenza del lato
sinistro su alterazioni statiche con scoliosi a forma di S sinistro-convessa
toracale e destro-convessa lombare nonché alterazioni osteocondrotiche
plurisegmentali, in particolar modo L2-L3, L3-L4 ed L4-L5 con presenza di una
spondilosi a carattere iperostotica e delle discopatie senza sicuri segni
compressivi dal punto di vista clinico; periartropatia omeroscapolare
tendinopatica bilaterale con possibile rottura almeno parziale della cuffia dei
rotatori bilateralmente; gonalgia bilaterale con prevalentemente interessamento
del compartimento mediale in stato dopo meniscectomia bilaterale del menisco e
iniziale riduzione della rima articolare; stato dopo frattura del calcagno
destro nel 1979.
I
periti hanno inoltre posto la diagnosi senza influenza sulla capacità
lavorativa di sovrappeso con BMI 28 kg/m2 e tabagismo cronico.
Gli
specialisti del SAM hanno inoltre affermato che non vi è stato un peggioramento
dello stato di salute, rilevando:
" (…)
Per quanto riguarda i disturbi le indicazioni
avute sono contraddittorie in particolar modo per l’A. vi è un peggioramento
della sintomatologia. Fatto questo che il nostro consulente non riscontra nel
rapporto medico per l’AI del Dr. med. __________ del 22.11.2013 che parla di
una notevole diminuzione dei dolori lamentati e neppure nel rapporto medico del
Dr. med. __________ del 20.8.2013 che segnala un parziale beneficio della
sintomatologia dopo i trattamenti del dr. med. P. __________ a conferma del
ruolo della spondilartrosi nei disturbi dell’A.
Il Dr. med. __________ determina un’inabilità
lavorativa nella misura del 50% riferendo un peggioramento delle condizioni di
salute rispetto alla valutazione del Dr. med. __________ che già aveva
determinato un 50% d’incapacità lavorativa. Egli associa inoltre i disturbi
dell’apparato muscoloscheletrico anche ad una problematica depressiva. E’
quindi possibile che le limitazioni determinate dalle sole patologie
reumatologiche siano inferiori rispetto al 50%. Questo renderebbe comprensibile
il fatto che non vi è stato un peggioramento ma piuttosto un miglioramento
delle condizioni di salute grazie alle terapie introdotte dal Dr. med. __________.
Vi sono inoltre alcuni dati anamnestici
piuttosto contraddittori, il fatto che l’A. dichiari di non poter rimanere
seduto più di 20 min. anche in automobile e si sposti regolarmente tre volte
alla settimana per un tragitto di un’ora di andata e di un’ora di ritorno per
recarsi dal suo domicilio a __________ dove ha un appartamento dove vivono i
figli che sono in formazione.
Il fatto che egli non possa più svolgere
un’attività lavorativa adatta ma possa recarsi a pescare per quattro ore di
fila alla mattina ed eventualmente anche nel pomeriggio.
Dall’esame clinico risultano poi, alle dita
delle mani, dei residui in particolar modo sotto le unghie che lasciano pensare
ad un’attività manuale svolta. L’A. ha dichiarato che si occupa unicamente dei
dieci vasi di gerani che ha sulla terrazza.
Per quanto riguarda le patologie alle spalle
vi è sicuramente una problematica di periartropatia con possibile lesione
parziale della cuffia dei rotatori.
A questo proposito il nostro consulente
segnala come non risulti nella documentazione messagli a disposizione e neanche
per quanto asserito dall’A. che siano state eseguite delle terapie specifiche
per questa problematica alle spalle, in particolar modo nessuna fisioterapia e
non infiltrazioni subacromiali o delle terapie d’onde d’urto.
Non vi sono neppure indagini radiologiche
approfondite in particolar modo non è presente una MRI delle spalle.
Il fatto che l’A. assuma unicamente del
Dafalgan al bisogno relativizza anche i dolori da lui accusati.
Tenendo in considerazione questi aspetti il
nostro consulente ritiene che per quanto riguarda la capacità lavorativa in
un’attività lavorativa adatta l’A. possa essere ritenuto abile al lavoro nella
forma del 60%. Vi è ancora un’incapacità lavorativa anche in un’attività
lavorativa adatta del 40% da riferire ad una riduzione della redditività sul
posto di lavoro e dalla necessità di pause più prolungate.
Questa valutazione della capacità di lavoro
residua è da ritenere a partire dal 15.4.2013, dopo l’esecuzione dell’ultimo
trattamento da parte del Dr. med. __________. Precedentemente fanno stato le
incapacità lavorative determinate dai medici curanti e dalla perizia del Dr.
med. __________. (…)” (doc. AI 109-20/21)
Le
conclusioni del SAM sono state avallate anche dal Dr. med. __________ del
Servizio Medico Regionale dell’AI (cfr. rapporto del 10 giugno 2014, doc. AI 110-1).
In
corso di procedura amministrativa si sono succedute ulteriori prese di
posizione, e meglio quella del 6 ottobre 2014 del dr. med. __________, FMH
reumatologia, che ha sostenuto la tesi ricorsuale (doc. AI 124-3) e quella del
23 dicembre 2014 del SAM, che sulla base delle osservazioni del 22 dicembre
2014 del dr. med. __________, ha confermato le risultanze peritali (doc. AI
129-1). Sulla base della nuova documentazione medica il 9 gennaio 2015 il dr.
med. __________ ha ribadito l’avvenuto miglioramento dello stato di salute
(doc. AI 130-1: “si rivela un miglioramento della flessione laterale
bilateralmente con un riscontro di una riduzione di 1/3 (il Dr. __________
riscontrava una riduzione della mobilità di ½); l’assicurato non segue più
delle fisioterapie ambulatoriali. Assume unicamente terapie medicamentosa con Dafalgan
riserva; le attività e gli hobby svolti attualmente dall’assicurato confermano
il miglioramento dello stato di salute dell’A. (infatti si reca a pescare per 4
ore di fila, attività da svolgere in piedi o seduto fermo e camminando su
terreni sconnessi; inoltre clinicamente alle dita delle mani dell’A. sono
presenti ipercheratosi che lasciano pensare ad un’attività manuale svolta)”).
2.7. Nella concreta fattispecie,
rammentato che la situazione giuridica precedente deve permanere se una
modifica rilevante della fattispecie non è dimostrabile con il grado di
verosimiglianza preponderante (sentenza 9C_158/2012 del 5 aprile 2013; SVR 2012
IV n. 18 pag. 181,9C_418/2010, consid. 3.1; cfr. anche sentenza 9C_32/2012 del
23 gennaio 2013, consid. 2), questo Tribunale, per i motivi che seguono, non
può confermare la decisione dell’UAI di riduzione della rendita.
Accertato,
e non contestato, che nel caso di specie dal lato psichiatrico e neurologico
non vi è alcuna incapacità lavorativa, va esaminato se vi è stato un
peggioramento dello stato di salute con incidenza sulla capacità lavorativa del
ricorrente in attività adatte e confacenti al suo stato di salute.
I
periti del SAM, sulla base delle conclusioni del consulto del dr. med. __________,
FMH reumatologia, ritengono che non vi sia stato un peggioramento bensì un
miglioramento dello stato valetudinario che ha portato la capacità lavorativa
residua dal 50% al 60%. Le ragioni poste a fondamento della modifica dello
stato di salute, riassunte dal medico SMR il 9 gennaio 2015 (doc. AI 130-1)
sulla base della presa di posizione del 22 dicembre 2014 del dr. med. __________
(doc. AI 129-3) sono sostanzialmente tre e meglio: in primo luogo un
miglioramento della flessione laterale bilateralmente con un riscontro di una
riduzione di 1/3, mentre il dr. med. __________ aveva riscontrato una riduzione
della mobilità di ½; in secondo luogo l’assicurato non segue più fisioterapie
ambulatoriali e assume unicamente terapia medicamentosa con Dafalgan in
riserva; infine l’interessato si reca a pescare per 4 ore di fila, attività da
svolgere in piedi o seduto fermo e camminando su terreni sconnessi e sulle dita
delle mani sono presenti ipercheratosi (e residui sotto le unghie; cfr. doc. AI
109-37) che lasciano pensare ad un’attività manuale svolta.
La
decisione impugnata fa inoltre riferimento anche ad un miglioramento dello
stato di salute derivato dalle terapie introdotte dal dr. med. __________ (cfr.
doc. AI 132-1 e seguenti).
Questi
elementi non sono tuttavia sufficienti per ritenere un miglioramento dello
stato valetudinario, rispettivamente non trovano conferma negli atti.
2.7.1. Nella
presa di posizione del 22 dicembre 2014 il dr. med. __________ fa risalire la
cessazione dei cicli fisioterapici al luglio 2011. Lo specialista rileva
inoltre che l’interessato assume unicamente terapie medicamentose con del
Dafalgan in riserva (doc. AI 129-4).
Queste
circostanze erano tuttavia già presenti e conosciute prima dell’emissione delle
decisioni dell’11 maggio 2012 tramite le quali l’interessato era stato messo al
beneficio di ¾ di rendita e che fungono da punto di riferimento temporale per
valutare se si è in presenza di una modifica rilevante del grado di invalidità
suscettivo di incidere notevolmente sul diritto alla prestazione. Per cui,
rispetto alla situazione presente al momento dell’emissione delle precedenti
decisioni non vi è stata, da questo punto di vista, alcuna modifica.
Nella
perizia reumatologica dell’8 novembre 2011 il dr. med. __________, FMH
reumatologia e medicina interna, a pag. 3, per quanto concerne la fisioterapia aveva
infatti rilevato che “i dolori sono sempre rimasti, l’unica cosa che serve è
mettere il bustino che porta tutto il giorno. La fisioterapia gli dà un certo
sollievo, l’ultima l’ha fatta nell’agosto scorso. E’ stato curato anche a __________,
ha fatto di tutto ma non ha trovato un gran beneficio” (doc. AI 74-2).
Circa l’assunzione dei medicamenti, il medesimo specialista aveva evidenziato
come “sono state praticate anche delle iniezioni sotto TAC, dopo le quali
migliorava finché era sotto l’effetto dei medicamenti. Dopo che ha cominciato a
perdere i denti non ha più voluto prendere medicamenti” (doc. AI 74-3; cfr.
anche doc. AI 74-2: “[…] ha perso diversi denti con il trattamento di
AINS, poi dopo la sua sospensione non ne ha più persi […]”).
L’insorgente
ha terminato la fisioterapia ed ha smesso di prendere i medicamenti prima
dell’emissione delle decisioni dell’11 maggio 2012 (e della perizia dell’8
novembre 2011), e questo non a causa di un miglioramento dello stato di salute,
ma, per quanto concerne i farmaci, semmai per un peggioramento dello stato
valetudinario (perdita dei denti) e per quanto concerne la fisioterapia ed
altre terapie simili, per le scarse conseguenze positive determinate dalla loro
implementazione (la fisioterapia gli dava solo un certo sollievo, altre terapie
non hanno portato gran beneficio; cfr. doc. AI 74-2 e 74-3). Ciò è del resto
stato rilevato anche dal dr. med. __________ (doc. AI 109-31: “[…] Non
assume medicamenti per i dolori. Ritiene che gli antidolorifici e gli antinfiammatori
che ha assunto finora gli hanno provocato effetti collaterali, in particolar
modo la caduta dei denti. Non segue più delle fisioterapie ambulatoriali da
tempo, l’ultima è stata eseguita su indicazione della Dr.ssa med. __________
nel luglio del 2011. Non ha mai tratto grandi risultati terapeutici dalle
fisioterapie”).
Nel
caso di specie, l’assenza di fisioterapia e di assunzione dei medicamenti non è
rilevante sia perché già presa in considerazione nella precedente procedura,
sia perché trova una motivazione oggettiva nello scarso beneficio per quanto
concerne la fisioterapia e negli effetti secondari negativi per quanto riguarda
la somministrazione di farmaci.
2.7.2. Circa
il fatto che l’interessato si reca a pescare per 4 ore di fila e che, come
emerge dalla perizia del dr. med. __________, tre volte a settimana fa un
Considerandi
viaggio in macchina di circa un’ora (dalla __________ a __________) sia
all’andata che al ritorno (circostanza quest’ultima che del resto non è stata
posta alla base delle motivazioni della riduzione della prestazione, cfr. doc.
AI 132-1 e seguenti), va rilevato quanto segue.
Per
quanto riguarda il trasferimento in automobile lo stesso assicurato rileva di dover
fare frequenti pause, ogni 20 minuti, per poter portare a termine il suo
viaggio. Ciò è compatibile con quanto stabilito nell’ambito della precedente
procedura dal dr. med. __________ (doc. AI 74-12: “non può rimanere oltre
mezz’ora in posizione eretta o seduta senza cambiare posizione”) e con
quanto già aveva dichiarato nel corso della precedente procedura al funzionario
dell’UAI competente per il rilevamento e lo sviluppo delle competenze, in data
24.
febbraio 2010: “ci dice che non può stare più di 15 minuti seduto, alla
guida dell’auto deve frequentemente fermarsi a far riposare la schiena (…)”
(doc. AI 23-2) e non è di conseguenza un motivo per ritenere che vi sia stato
un miglioramento (modifica) dello stato di salute.
Riguardo
all’attività della pesca (cfr. doc. AI 114-3 rapporto finale della consulente
IP: “[…] L’A. nel tempo libero andrebbe a pesca, “lancio l’amo e poi
continuo a passeggiare […]”), svolta, secondo le affermazioni del
ricorrente, in pianura lungo un fiume e non in montagna (cfr. doc. I, pag. 11),
e meglio, come indicato dallo specialista FMH reumatologia e riabilitazione,
dr. med. __________, “lungo l’__________” (doc. AI 109-31), il
consulente afferma che “pure il fatto che non possa svolgere un’attività
lavorativa adatta, ma possa recarsi a pescare (attività da svolgere in
piedi o seduto fermo o camminando su terreni sconnessi) per 4 ore di fila alla
mattina ed eventualmente anche nel pomeriggio, lascia piuttosto perplessi”
(doc. AI 129-3, sottolineatura del redattore) e rileva che il dr. med. __________
non ha indicato, nella sua perizia, come trascorreva le sue giornate il
ricorrente (doc. AI 129-4: “non sappiamo inoltre dall’anamnesi del Dr. med. __________
come l’assicurato trascorresse le proprie giornate in quel periodo”).
In
primo luogo si rileva che l’interessato non è stato giudicato completamente
inabile al lavoro in attività adatta neppure dal proprio curante, dr. med. __________,
bensì al 50%, per cui un’attività quale quella della pesca, come descritta
negli atti, non appare incompatibile con le limitazioni di cui è affetto.
Inoltre,
nel curriculum vitae datato 1.12.2009, allegato alla domanda di
prestazioni del 2 dicembre 2009, il ricorrente aveva già indicato, quale hobby
la “pesca” (doc. AI 7-5) ed il 13 gennaio 2010 il dr. med. __________, nel
referto peritale allestito per l’assicuratore malattie, aveva segnalato che
l’insorgente “va a pesca” (doc. Cassa malati 11-1). A ciò va aggiunto
che nel corso del colloquio effettuato nel mese di gennaio 2010 dal ricorrente
con un funzionario dell’UAI subito dopo l’inoltro della domanda di prestazioni
(cfr. doc. AI 15, non datato ma dove figura: “attendere perizia medica del
Dr. __________ effettuata il 12.01.2010”), il ricorrente aveva precisato
che “sta a casa, fa passeggiate, pesca. Non riesce a fare i lavori di casa
(giardino)” e il 24 febbraio 2010 il consulente dell’AI attivo presso il
servizio di rilevamento e sviluppo delle competenze, nel rapporto intermedio,
aveva affermato che al ricorrente “piace stare in mezzo alla natura,
pescare, camminare (…)” (doc. AI 23-2).
Anche
l’attività della pesca era di conseguenza già presente al momento
dell’emissione della precedente decisione, come rileva l’insorgente in sede di
ricorso (doc. I). Per cui non è possibile concludere per un miglioramento dello
stato di salute per il solo motivo che l’interessato continua a praticare il
medesimo hobby.
Inoltre,
l’assicurato, secondo l’anamnesi riportata dal dr. med. __________ si trova a __________
almeno 3 giorni la settimana (doc. AI 109-31: “tre volte alla settimana il
lunedi, il mercoledì e il venerdì si reca, da solo o con la moglie a __________
nell’appartamento che ha ancora in affitto di 2 locali. Il lunedì accompagna i
figli sul posto di lavoro. Questi ultimi lavorano in Ticino. Egli rientra poi a
domicilio il medesimo giorno. Il mercoledì vi ritorna per controllare quello
che i figli fanno e se ci sono delle particolarità che riguardano la posta o i
lavori da fare. Rientra la sera al domicilio. Il venerdì si reca nuovamente a __________
per riportare i figli a casa”; 5 giorni secondo l’anamnesi del SAM: “[…] trascorre
gran parte della settimana nell’appartamento di __________, dove vivono anche i
due figli gemelli che tuttora svolgono un apprendistato a __________. Durante
la giornata l’A. fa spesso passeggiate, gli piace pescare (attività che svolge
però solo in provincia di __________), altrimenti rimane a casa, guarda qualche
programma alla TV, riposa, legge (…) Il venerdì sera l’A. e i figli raggiungono
__________ in automobile, ritornando a __________ di norma domenica sera” e
secondo la consulente AI: doc. AI 114-3: “[…] Ogni settimana si
recherebbe al suo paese d’origine in __________, anche in questo caso l’A.
afferma di doversi fermare più volte lungo il tragitto, impiegando quasi il
doppio del tempo necessario. L’A. nel tempo libero andrebbe a pesca, “lancio
l’amo e poi continuo a passeggiare”).
I
giorni che il ricorrente può dedicare alla pesca sono dunque limitati ed
inferiori a quelli di una normale settimana lavorativa.
Del
resto quando si dedica al suo hobby l’insorgente può organizzarsi come meglio
crede, svolgerlo in maniera saltuaria ed adottare posture compatibili con i
mali che lo affliggono, prendendo tutte le pause che ritiene necessario.
L’attività della pesca non è inoltre incompatibile con le risultanze peritali
dell’8 novembre 2011 (doc. AI 74-11 e seguenti: “[…] In particolare il paz.
può sollevare normalmente pesi fino a 5 kg, in modo ridotto fino a 10kg,
raramente fino a 15 kg. Può sollevare solo talvolta pesi fino a 10 kg fino
all’altezza delle spalle. Può sollevare solo raramente pesi di 5 kg sopra il
piano delle spalle. Può utilizzare solo molto limitatamente oggetti pesanti,
talvolta oggetti medi. Può tenere la posizione seduta, seduta e piegata in
avanti, eretta, eretta e piegata in avanti in maniera ridotta. Non può lavorare
in posizione inginocchiata e accovacciata. Non può rimanere oltre mezz’ora in
posizione eretta o seduta senza cambiare posizione. Può camminare normalmente
su tragitti fino a 500 m su terreni piani. Può salire/scendere normalmente due
rampe di scale, ma non in maniera ripetitiva o frequente. Non può più salire su
ponteggi o scale a pioli”).
Questa
circostanza può essere d’aiuto per quanto concerne la valutazione dello stato
di salute, ma non è atta a rendere verosimile un miglioramento dello stato
valetudinario in assenza.
Allo
stesso modo, la presenza delle ipercheratosi alle mani (ossia dell’ispessimento
dello strato corneo di un epitelio, diffuso o circoscritto in formazioni più o
meno rilevate sul piano cutaneo o mucoso; cfr. www.treccani.it), non significa
ancora che vi sia stato un miglioramento dello stato di salute non essendoci
indizi circa l’assenza di tale patologia in precedenza (cfr. doc. AI 129-4: “Personalmente
non ho riscontrato una diminuzione del trofismo alla natica destra, e quindi
non ho eseguito il test del Trendelenburg, risultato per altro negativo, anche
al Dr. med. __________. Non ho riscontrato nel suo esame clinico una valutazione
delle mani. In particolare la presenza di ipercheratosi e sporcizia sotto le
unghie. Conoscendo la precisione del Dr. Med. __________ nel segnalare tutti
gli aspetti clinici posso dedurre che allora le mani dell’assicurato non
presentavano alterazioni. Si tratta di minime differenze che potrebbero
indicare piuttosto un miglioramento che non un peggioramento delle condizioni
di salute dell’interessato. […]”, sottolineatura del redattore),
ritenuto come l’interessato, del resto, non era stato giudicato completamente
incapace al lavoro, ma era stato ritenuto abile al lavoro al 25% nella
precedente attività di carpentiere (cfr. doc. AI 74-12) ed al 50% in attività
leggere (cfr. doc. AI 74-12: “Alla luce di tutto quanto sopra precede,
risulta in effetti che il paz. come carpentiere-muratore potrebbe svolgere solo
dei piccoli lavoretti leggeri, per cui ritengo che vi sia una incapacità
lavorativa di 3/4, probabilmente definitiva”; doc. AI 74-13: “[…] A
partire dal 01.07.2011, considerando che vi è una sintomatologia dolorosa
cronica, che il paz. presenta ora anche delle limitazioni riferibili alle
spalle e alle ginocchia, ritengo sia da considerare una capacità lavorativa in
attività adatta del 50%, dunque per un lavoro quantificabile in 4 ore al giorno
con rendimento completo”).
2.7.3
Neppure
il referto del 2 maggio 2013 (doc. AI 86-3), allegato al certificato del 22
novembre 2013 (doc. AI 95-1), del dr. med. __________, neurochirurgia FMH,
SSIPM, è atto a comprovare, secondo il principio della verosimiglianza
preponderante, un miglioramento della salute del ricorrente. Lo specialista,
che ha del resto affermato come la RM della colonna lombare eseguita il 25
febbraio 2013 è sovrapponibile ad una RM eseguita nel giugno 2009, ha evidenziato
che l’insorgente è stato sottoposto ad elettrostimolazione transcutanea
funzionale per radiofrequenza, “il cui ultimo trattamento del 15 aprile ha
portato ad una notevole diminuzione dei dolori lamentati”. Il 20 agosto
2013.
anche il curante, dr. med. __________, FMH reumatologia, ha affermato che il
trattamento ha portato “un parziale beneficio” (doc. AI 90-1). Sennonché,
come ha spiegato in data 6 ottobre 2014 il medesimo dr. med. __________, la
diminuzione dei dolori lamentati e l’asserito miglioramento dello stato di
salute del ricorrente non sono da raffrontare con quanto accertato dal perito,
dr. med. __________, con il referto dell’8 novembre 2011, di cui il dr. med. __________
non era a conoscenza, bensì con il peggioramento dello stato di salute
intervenuto alcuni mesi prima dell’inizio della cura avvenuta nel corso dei
primi mesi del 2013 ad opera del dr. med. __________ e con il referto del dr.
med. __________ del 13 gennaio 2010 (cfr. doc. AI 124-4). Il 20 agosto 2013 il
dr. med. __________ affermava infatti che “le lombalgie sono ulteriormente
peggiorate nel corso degli ultimi mesi tanto da richiedere una presa a
carico di antalgica da parte del dr. __________. In questo ambito sono stati
trattati i rami articolari mediali delle articolazioni faccettarie L4/L5 e
L5/S1 con un parziale beneficio a conferma del ruolo della
spondiloartrosi nei disturbi del paziente” (doc. AI 90-1, sottolineature
del redattore). Il 6 ottobre 2014 lo specialista ha evidenziato che rispetto
alla situazione accertata nel referto del dr. med. __________, di cui lui non
era a conoscenza, la situazione è semmai stazionaria, tant’è che entrambi,
sulla base della medesima diagnosi, sono giunti, per quanto concerne le
attività leggere e confacenti al suo stato di salute, alla medesima conclusione,
ossia ad una capacità lavorativa del 50%. Il dr. med. __________, il 20 agosto
2013, rilevava invece un peggioramento rispetto a quanto accertato dal dr. med.
__________ il 13 gennaio 2010 nel referto per l’assicurazione malattie (capacità
lavorativa del 66 e 2/3% in attività adatte; cfr. doc. Cassa malati 17-11; cfr.
anche doc. cassa malati 17-6 e seguenti e doc. AI 90-1 e 124-4). Il dr. med. __________
ha inoltre affermato che i trattamenti di antalgia, come quello effettuato dal
dr. med. __________, portano semmai ad un miglioramento temporaneo, ma non
definitivo poiché non modificano “nulla ai danni strutturali del paziente ma
semplicemente riducono la trasmissione del dolore attraverso danni iatrogeni
(causati dal medico) ai nervetti che innervano alcune articolazioni della
schiena” (doc. AI 124-4). Lo stesso dr. med. __________, nel referto del 22
novembre 2013, circa le misure che possono avere un effetto sulla capacità
lavorativa, in relazione all’elettrostimolazione transcutanea funzionale ha affermato
che queste misure possono migliorare la capacità lavorativa “in misura però
molto limitata” (cfr. doc. AI 95-2/3, risposte 1.5 e 1.8) ed anche il
medico SMR, dr. med. __________, il 13 giugno 2013, quando aveva visionato il
referto del 2 maggio 2013 del dr. med. __________ aveva ritenuto che la nuova
documentazione non apportava nuovi elementi medici che non fossero già stati
considerati e valutati (doc. AI 88-1).
Ora,
il consulente, dr. med. __________, fa invece risalire il miglioramento proprio
a partire dal termine delle cure presso il dr. med. __________, il 15 aprile
2013.
(doc. AI 109-37). Ciò tuttavia è corretto solo in relazione con il
peggioramento avvenuto alcuni mesi prima, ma non con riferimento alla perizia
del dr. med. __________ dell’8 novembre 2011 (cfr. presa di posizione del dr.
med. __________ del 6 ottobre 2014, doc. AI 124-4) e con lo stato di fatto
presente l’11 maggio 2012.
Del
resto il medesimo dr. med. __________, nell’ambito della consulenza per il SAM,
il 14 aprile 2014 ha rilevato che “la prognosi per quanto riguarda
l’evoluzione di queste patologie all’apparato muscolo-scheletrico è da
considerarsi piuttosto stazionaria valutando l’evoluzione degli ultimi anni. E’
possibile un peggioramento del decorso” (doc. AI 109-37), mentre con delle
terapie adeguate alle spalle potrebbe subentrare un miglioramento (doc. AI
109-38). Ciò a conferma della complessiva stazionarietà dello stato di salute
in presenza di una patologia come quella di cui è affetto l’insorgente.
2.7.4
L’unico
elemento di effettivo miglioramento dello stato di salute rispetto alla
situazione presente l’11 maggio 2012 consiste nella circostanza che il dr. med.
__________ in occasione della visita del 1° aprile 2014 ha potuto constatare
una mobilità della colonna lombare ridotta di 1/3 nella flessione laterale
(doc. AI 109-32), mentre il dr. med. __________, l’8 novembre 2011, aveva
accertato una flessione laterale limitata di ½ (doc. AI 74-5). Tuttavia,
accertata, sostanzialmente, una stabilità dello stato di salute, Il TCA ritiene
che questo fatto non costituisca una modifica rilevante dello stato di salute
tale da incidere sulla capacità lavorativa dell’interessato.
2.7.5
Alla
luce di quanto sopra esposto il TCA deve ritenere che la valutazione del dr. med.
__________ di una capacità lavorativa del 60% in attività leggere ed adatte
allo stato di salute del ricorrente consiste semmai in una diversa valutazione
di uno stato di fatto rimasto sostanzialmente invariato rispetto a quanto
accertato dal dr. med. __________ con la perizia dell’8 novembre 2011. Lo
stesso consulente, il 22 dicembre 2014, interpellato dal SAM, laddove esegue il
paragone tra la sua valutazione reumatologica e quella della perizia dell’8
novembre 2011 del dr. med. __________ afferma che “si tratta di minime
differenze che potrebbero indicare piuttosto un miglioramento che
non un peggioramento dello stato di salute dell’assicurato” (doc. AI 129-4,
sottolineature del redattore).
Ora,
la differente valutazione medica o giuridica di una situazione di fatto
essenzialmente rimasta invariata non giustifica una revisione materiale (cfr.
SVR 2012 IV n. 18 pag. 81;9C_418/2010, consid. 4.1 con riferimenti). Una
conclusione medica che diverge da una precedente nonostante lo stato di salute
esaminato non si sia modificato in maniera sostanziale è perlopiù riconducibile
a un esercizio divergente del potere di apprezzamento medico (cfr. SVR 2012 IV
n. 18 pag. 81;9C_418/2010, consid. 4.1 con riferimenti).
Non
va poi dimenticato che la decisione formale di assegnazione di ¾ di rendita è
stata emessa l’11 maggio 2012 e l’asserito miglioramento è stato fatto risalire
al 15 aprile 2013 (doc. AI 109-37), ossia meno di un anno dopo.
Ciò che, secondo questo Tribunale, impone un onere di motivazione accresciuto
circa i motivi di un asserito miglioramento dello stato valetudinario
dell’interessato (cfr. nell’ambito dell’inoltro di una nuova domanda di
prestazioni e della necessità di rendere verosimile un peggioramento dello
stato valetudinario ai sensi dell’art. 87 cpv. 3 e 4 OAI nel tenore in vigore
precedentemente, la sentenza del 10 febbraio
2005, I 619/04, consid. 3 dove il
TF ha affermato che: “Aus dem Normzweck ergibt sich, dass die Verwaltung
u.a. zu berücksichtigen hat, ob die frühere Verfügung nur kurze oder schon
längere Zeit zurückliegt, und dementsprechend an die Glaubhaftmachung höhere
oder weniger hohe Anforderungen zu stellen sind (DTF 109 V 114 consid. 2b, 123 consid. 3b e 264)”).
In
concreto, non essendovi comunque motivi per procedere con la revisione della
rendita, la decisione impugnata va annullata e va ripristinato il diritto a ¾
di rendita AI.
2.8
Questo
Tribunale deve inoltre censurare l’agire dell’amministrazione che, con la
decisione del 13 gennaio 2015, nell’ambito del raffronto dei redditi, ha ancora
applicato una riduzione del reddito da invalido del 7% per attività leggera
(nella precedente decisione dell’11 maggio 2012 aveva ridotto il reddito da
invalido del 13%), giungendo così ad un grado d’invalidità del 48%, allorché,
come spiegato in numerose sentenze, in seguito alla pronunzia 9C_179/2013 del
26.
agosto 2013, in tale ambito, possono essere considerati solo multipli di 5
(cfr. ad esempio la sentenza 32.2014.19 del 15 maggio 2014, dove questa
circostanza era già stata fatta presente all’amministrazione).
L’UAI
è invitata ad applicare immediatamente, se non lo ha già fatto, la
giurisprudenza federale.
Per
quanto concerne il caso di specie il TCA rileva abbondanzialmente che una
riduzione del 5% come proposto in sede di risposta di causa (cfr. doc. IV), non
potrebbe in ogni caso essere tutelata alla luce della circostanza che
l’interessato può svolgere in sostanza solo attività leggere e alla luce dei
limiti funzionali (cfr. doc. AI 110-2: “L’A. è limitato in attività
lavorative pesanti soprattutto se deve svolgere dei lavori in posizioni non
ergonomiche con la colonna nella zona lombare. E’ limitato in movimenti
ripetitivi di flessione e rotazione del tronco. E’ limitato nel piegarsi in
avanti e nel rialzarsi più volte. Limitato nell’alzare pesi dalla posizione
piegata in avanti di 7,5 kg, dalla posizione eretta con peso poggiato sul
tavolo di 15-17,5 kg. Limitato per quanto riguarda la colonna lombare nel
rimanere seduto per più di un’ora cambiando appoggio. Per quanto riguarda
attività da svolgere camminando e muovendosi le limitazioni sono molto minori e
l’assicurato può stare anche 4 ore in piedi cambiando appoggio e alle volte
sedendosi. Limitato per quanto riguarda le spalle nei lavori con le braccia
alzate sopra l’orizzontale e soprattutto se deve tenere oggetti alzati di un
peso superiore a 1-2 kg e se deve lavorare con le braccia alzate con forza o
contro resistenza. Non limitato per quanto riguarda attività manuali da
svolgere con le braccia lungo il corpo, piegando i gomiti o utilizzando le dita
delle mani”).
La
decisione dell’amministrazione cantonale, su questo punto, non è adeguata. Un’altra
soluzione è più opportuna rispetto a quella adottata (cfr. sentenza 9C_179/2013
del 26 agosto 2013, consid. 5.4).
Globalmente
e tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto, una riduzione del
10%, al massimo del 15%, risulta maggiormente corretta.
Ora,
già solo tenendo conto di una deduzione minima del 10%, l’interessato,
prendendo in considerazione i parametri utilizzati dall’UAI, che tuttavia si
riferiscono all’anno 2012 (cfr. doc. AI 115-1), e non sono stati aggiornati al
2015, avrebbe perlomeno diritto a ½ rendita.
Raffrontando il reddito da
valido di fr. 66’924 con quello da invalido di fr. 62'413.69 (doc. AI 115-1),
ridotto dapprima del 40% (grado dell’incapacità lavorativa) a fr. 37'448.22 e
poi del 10% (riduzione sociale) a fr. 33'703.40, si ottiene un grado
d’invalidità del 49.64%, arrotondato al 50% (cfr. DTF 130 V 121, consid. 3.2),
che darebbe diritto a ½ rendita (art. 28 cpv. 2 LAI).
2.9
Infine,
il ricorrente chiede l’assunzione di ulteriori prove, e meglio l’audizione
personale, l’audizione del dr. med. __________ e l’allestimento di una perizia
giudiziaria medico-valetudinaria (doc. VI).
Il TCA rileva che l’audizione richiesta può essere rifiutata senza per
questo ledere il diritto d’essere sentito, sancito dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e
dall'art. 6 n. 1 CEDU.
Infatti, secondo la
giurisprudenza federale, l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico ai
sensi dell’art. 6 n. 1 CEDU presuppone una richiesta chiara e inequivocabile di
una parte; semplici domande di assunzione di prove, come ad esempio istanze di
audizione personale o di interrogatorio di parti o di testimoni, oppure
richieste di sopralluogo, non bastano per creare un simile obbligo (cfr.
sentenza 9C_903/2011 consid. 6.3 del 25 gennaio 2013 che ha confermato
questo principio [cfr. anche sentenza del 21 agosto 2007, I 472/06, consid. 2],
nonché DTF 122 V 47; cfr. pure DTF 124 V 90, consid. 6, pag. 94 e
il rinvio alla DTF prima citata).
In
concreto, non essendo stata presentata una “domanda espressa di procedere ad
un’udienza pubblica” (l’assicurato ha chiesto genericamente l’“audizione”
[cfr. doc. VI]), questo TCA rinuncia all’audizione del ricorrente poiché
superflua ai fini dell’esito della vertenza (cfr. sentenza del 21 agosto 2007,
I 472/06, consid. 2; cfr. sentenza 9C_578/2008 del 29 maggio 2009 dove la
generica richiesta di “vegliare alla parità delle armi […] e
all’applicazione dell’art. 6 CEDU” non è stata giudicata sufficiente per
far sorgere l’obbligo di organizzare un dibattimento pubblico).
Circa
l’audizione del dr. med. __________ e l’allestimento di una perizia, questo TCA
rileva che gli atti medici prodotti dalle parti sono già sufficienti per
decidere nel merito del ricorso, senza che sia necessario procedere con
ulteriori accertamenti.
Va
qui rammentato che conformemente alla costante giurisprudenza, qualora
l’istruttoria da effettuare d’ufficio conduca l’amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove;
Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450,
Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechts-pflege des Bundes, 2a
ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege,
2a ed., pag. 274; cfr. anche STFA dell'11 gennaio 2002, H 103/01; DTF 122 II
469.
consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344
consid. 3c e riferimenti). Tale modo di procedere non costituisce una
violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost.
(e in precedenza dall'art. 4 vCost.; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid.
1d, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti).
In
queste condizioni il TCA rinuncia all’assunzione di ulteriori prove ed a
sentire il ricorrente.
2.10
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è
determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- vanno poste a carico dell’UAI,
che verserà al ricorrente, rappresentato da un legale, le ripetibili (cfr. art.
61.
cpv. 1 lett. g LPGA).
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1.Il ricorso è accolto.
§ La
decisione impugnata è annullata ed è confermato il diritto a ¾ di rendita AI.
2. Le spese, per complessivi
fr. 500.--, sono a carico dell’UAI che verserà al ricorrente fr. 2'500 (IVA
inclusa, se dovuta) a titolo di ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti