32.2015.29
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30 novembre 2015Italiano44 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2015.29
LG/DC/sc
Lugano
30 novembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 febbraio 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 21 gennaio 2015 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1966, attiva
in qualità di parrucchiera indipendente, in data 22 settembre 2011 ha presentato
una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti per le
conseguenze di un “Carcinoma invasivo della mammella dx” (doc. AI
2-1/5).
1.2. Esperiti gli accertamenti
medici ed economici del caso, in particolare un’inchiesta per l’attività
professionale indipendente (doc. AI 46-1, 49-1) e una valutazione reumatologica
(doc. AI 59-1), l’Ufficio AI con la decisione del 21 gennaio 2015 (doc. AI
82-1), preavvisata con progetto del 17 luglio 2014 (doc. AI 74-1), ha
attribuito all’assicurata una mezza rendita d’invalidità (grado 57%)
limitatamente al periodo di tempo compreso tra il 1° febbraio 2012 e il 31
marzo 2014, ma versata a partire dal 1° marzo 2012 (sei mesi dopo il deposito
della domanda ai sensi dell’art. 29 cpv. 1 LAI).
1.3. Contro questa decisione l’assicurata,
patrocinata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA
postulando l’annullamento della decisione impugnata e il rinvio degli atti
all’Ufficio AI per una nuova decisione di merito (cfr. doc. I).
L’insorgente ha contestato
l’aspetto economico della decisione impugnata, in particolare il reddito da
valido calcolato dall’Ufficio AI. Secondo l’avv. RA 1, visto l’evoluzione positiva
dell’azienda della ricorrente è giustificato ritenere che il reddito
dell’assicurata nel 2012 avrebbe raggiunto un importo ipotetico pari ad almeno fr.
100'000.-- (cfr. doc. I, pag. 4).
Nel ricorso, il
rappresentante dell’assicurata ha rilevato che i redditi della ricorrente tra
il 2007 e il 2010 sono aumentati in modo progressivo, continuo ed evidente. Di
conseguenza, vista la giurisprudenza del Tribunale federale, il reddito da
valido andrebbe calcolato considerando la media dei redditi da valido degli
anni 2009 e 2010, oppure in alternativa riferendosi all’ultimo reddito da valido
del 2010 (cfr. doc. I, pag. 7/8).
Nel primo caso il grado
d’invalidità sarebbe del 43%, mentre nel secondo del 44%. Entrambi questi gradi
d’invalidità consentono l’erogazione di un quarto di rendita d’invalidità (cfr.
doc. I, pag. 7/8).
1.4. L’Ufficio AI, in risposta, si
è riconfermato nel proprio provvedimento ribadendo la correttezza dell’importo
del reddito da valido preso in considerazione (fr. 76'782.--) determinato dall’ispettore
incaricato dell’inchiesta per indipendenti (doc. IV).
1.5. Con lo scritto del 2 aprile
2015 l’avv. RA 1 ha nuovamente contestato l’importo del reddito da valido
calcolato dall’UAI concludendo che va tenuto conto, nel caso specifico, del
solo reddito da valido di fr. 84'157.-- conseguito dalla ricorrente nel 2010 (doc.
VI)
Il doc. VI è stato inviato
all’UAI per osservazioni (doc. VII).
1.6. Nelle osservazioni del 15
aprile 2015 l’UAI ha ribadito che il periodo di riferimento dal 2008 al 2010
(tre anni precedenti l’insorgenza del danno alla salute) è da ritenersi maggiormente
attendibile (doc. VIII).
Il doc. VIII è stato
inviato all’avv. RA 1 per conoscenza (doc. IX).
1.7. In data 20 aprile 2015 il
rappresentante dell’assicurata si è riconfermato nelle proprie argomentazioni
circa il reddito da valido (doc. X).
Il doc. X è stato
trasmesso all’UAI per conoscenza (doc. XI).
1.8. Il 3 novembre 2015 il TCA ha
invitato l’UAI ha aggiornare sia il reddito da valido che quello da invalido al
2014 (doc. XII).
1.9. Con scritto dell’11 novembre
2015 l’UAI ha proceduto all’aggiornamento del calcolo economico. Dal raffronto
dei redditi con le nuove tabelle statistiche e i dati aggiornati al 2014
l’amministrazione è giunta a una perdita lucrativa del 40% che corrisponde al
diritto al quarto di rendita, rilevando:
" Il
raffronto tra reddito da valido e quello da invalido determina un grado
d’invalidità del 39,7%. L’arrotondamento per eccesso, come da prassi dell’Alta
Corte, comporta il riconoscimento di una perdita lucrativa pari al 40% che
corrisponde al diritto al quarto di rendita.
In considerazione di quanto sopra, lo scrivente Ufficio non può
che prendere atto del risultato emerso in applicazione delle nuove tabelle
statistiche rispetto a quello ripreso nella decisione. Tuttavia, prima di
definire il diritto per l’assicurata a prestazioni AI, onde avere un incarto
completo con dati inerenti la situazione economica nell’attività
abituale aggiornati (si rileva che i dati economici concernenti l’attività
abituale si riferiscono all’anno 2012), lo scrivente Ufficio reputa opportuno
proporre il ritorno degli atti all’amministrazione per approfondimento
dell’aspetto economico” (doc. XIII).
Fatti
I doc. XII e XIII sono
stati inviati all’avv. RA 1 per conoscenza (doc. XIV).
Considerandi
2.1
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art.
28.
cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati
hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre
quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Nel
confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di
fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325;
DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività
ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale
dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.
La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui
differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in
maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di
una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114
V 313).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono
determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del
diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere
rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di
eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della
decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V
222).
2.2
Va poi ricordato che, secondo
la giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei
redditi risulti particolarmente difficile, occorre che la graduazione
dell’invalidità avvenga, ispirandosi al metodo specifico applicabile alla persone
non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il
metodo straordinario.
Capita
in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente
preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121;
pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e
3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139;
DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna
1995, p. 456).
L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento
nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag.
121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità
sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione
del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività
dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).
In
tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la
sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato
a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI
1998.
p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo
metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente
sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale
raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli
effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario;
Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74 p.
213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una determinata limitazione
della capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia forzatamente,
produrre una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique VSI 1998 pag.
123.
consid. 1a).
Se si volesse, nel caso di
persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato ottenuto dal confronto
delle attività, si violerebbe il principio legale secondo cui per questa
categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in base
all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI
1998.
pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA
inedite del 27 agosto 2004 in re I, I 543/03 e del 12 maggio 2004 nella causa
T., I 540/02).
Secondo giurisprudenza
infine, il metodo straordinario è spesso applicato alle persone con attività
lucrativa indipendente o comunque nei casi in cui anche solo uno dei redditi
determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera
affidabile (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004 in re I, consid. 4.3 e STFA I 224/01 del 22 ottobre 2001, consid. 2b; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).
Nel caso di un indipendente, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale
federale) ha precisato che il solo raffronto tra l’utile realizzato prima e
quello conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per
quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In
effetti, troppi fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la
situazione congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le
oscillazioni sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.
Di
conseguenza il TFA ha stabilito che i soli documenti contabili non sono dei
mezzi idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996
p. 34, p. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c).
2.3
Per quanto attiene l’esame
delle conseguenze del danno alla salute dal profilo economico e, quindi, la
determinazione del grado di inabilità, richiamato l’art. 16 LPGA e quanto già
esposto ai consid. 2.1. e 2.2. che precedono, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle
assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico
e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a).
I
dati economici risultano pertanto determinanti.
Al
medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando, della misura
e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico
stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato
nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle
funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di
vita entrano in linea di conto nel caso concreto (Meyer-Blaser, op. cit., p.
227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143 consid. 2, 114 V 314 consid.
3c).
D’altro canto compito
dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni
del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative
ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op. cit., p.
228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo
1995, p. 201).
In particolare, al fine di
determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario di cui
all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che l'assicurato
avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello risultante
dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da invalido).
Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio
dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve considerare
inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenute
sino all'emanazione della decisione contestata (cfr. consid. 2.2.).
In ogni modo, ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si
deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci
dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e
un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali,
intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto
(DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un assicurato non può
pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di
lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).
Va
ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza federale, per
accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità (reddito
da valido) è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza
preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del
diritto alla rendita, se fosse sano (STFA I 782/03 del 24 maggio
2006; STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio
2000.
nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con
riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere
fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che
l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze
professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato
avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi
ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96
V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid.
3b). Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno alla
salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta
di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente
all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p. 381 e riferimenti).
Per quel che concerne la
determinazione del reddito di un indipendente, si deve tener conto in
particolare delle attitudini professionali e personali e del genere di attività
della persona assicurata, come pure della situazione economica e dell'andamento
della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima dell'insorgere dell'invalidità. In
mancanza di dati affidabili, il reddito medio o il risultato d'esercizio di
aziende simili possono fungere da base per valutare il reddito ipotetico (RCC
1962.
pag. 125). Il reddito di tali aziende non può tuttavia essere equiparato
direttamente al reddito ipotetico senza invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti
i casi deve essere fatta astrazione del reddito che non proviene dall'attività
personale dell'assicurato, come il good-will, l'interesse derivante dal
capitale investito o la parte di reddito attribuibile alla collaborazione di famigliari
(RCC 1971 pag. 432; cfr. Valterio op. cit., pag. 206; Peter, Die Koordination
von Invalidenrenten, Zurigo 1997 pag. 65 e il marginale 3030 della Circolare
sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità
(CIGI) edita dall’UFAS, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2000; cfr. al
riguardo anche STCA del 29 ottobre 2003, inc. 32.2002.154, STCA del 27 ottobre
2003, inc. 32.2003.15).
Per quel che concerne
invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione professionale
concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in
maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (cfr. DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto
guadagno, in particolare perché come nel caso in esame l'assicurato non ha
intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da
contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità,
può essere ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio
federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali
regioni e categorie di lavoro (Pratique VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle
circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid.
5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64).
2.4
Dal
punto di vista medico, l’amministrazione ha fatto riferimento alla valutazione
peritale del Dr. __________, spec. FMH in reumatologia, il quale in data 10
dicembre 2013 ha posto la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa
di ʺ- Stato dopo operazione per carcinoma duttale invasivo multi-focale
della mammella sx associato a carcinoma duttale in sito (30% del volume
tumorale) di tipo solido e cribriforme con:
.
Stato dopo mastectomia radicale modificata a sx e dissezione ascellare livello
I e II, con la tappa di ricostruzione della mammella sx e adattamento mammella
dx il 17.02’11.
.
Stato dopo IIa tappa di ricostruzione seno sx con ritocco seno dx il 26.05’11.
. Stato dopo
IIIa tappa di ricostruzione del seno sx lo 04.10.’11.
Da febbraio
2011” (doc. AI 59-4)
Il perito ha indicato una
capacità lavorativa del 50% nell’abituale attività di parrucchiera “con un
misto di rendimento ridotto e di presenza ridotta sul posto di lavoro”,
mentre in un’attività lavorativa adeguata la paziente è da ritenere abile in
maniera pressoché normale (doc. AI 59-5+6).
Nel rapporto finale del
SMR del 9 gennaio 2014 il Dr. __________ ha ripreso la diagnosi indicata dal
Dr. __________ e ha così riassunto i periodi di incapacità lavorativa:
- nella professione di
parrucchiera
100%
dal 16 febbraio 2011
50% dal 1° settembre 2011
100%
dal 3 ottobre 2011
50% dal 14 novembre 2011
- in attività adeguate
100%
dal 16 febbraio 2011
50% dal 1° settembre 2011
100%
dal 3 ottobre 2011
50% dal 14 novembre 2011
0% dal 10
dicembre 2013 (doc. AI 60-1+2).
Essendo il quadro clinico
dell’assicurato incontestato (cfr. doc. I e IV), è quindi superfluo dilungarsi
su questo punto, non essendovi contestazione tra le parti.
2.5
Per quel
che concerne l’aspetto economico invece, l’Ufficio AI ha ordinato
all’ispettorato AI di esperire un’inchiesta economica per
indipendenti eseguita l’11 febbraio 2013 (doc. AI 31-1, 46-1).
Nel relativo
rapporto l’incaricato, dopo avere esposto lo stato di salute, la situazione
attuale dell’azienda e del personale, ha indicato:
" (…)
4.
Confronto tra campi di attività – vedi allegato 1
Si rimanda alla tabella di cui ad allegato 1.
Le limitazioni lavorative pratiche dell’interessata,
raggiungo verosimilmente almeno il 50%.
5.
Evoluzione dei redditi dell'impresa – vedi
allegato 2
Per quanto riguarda i dati economico-aziendali, si rimanda alla
tabella allegata, aggiornata al 2012 (dati dichiarati).
Ai fini della determinazione del reddito ipotetico da valida, si
fa capo alla media dei risultati aziendali conseguiti nei tre anni
immediatamente precedenti l’insorgenza del danno alla salute (dal
2008.
al 2010). Ai redditi viene dedotta la percentuale sul
capitale investito in azienda, rispettivamente aggiunti gli oneri sociali.
Dati
2012.
2010.
2009.
2008.
Red.
Aziendale
Fr.
30'053.--
Fr.
76'937.--
Fr.
76'901.--
Fr.
57'396.--
-
Capitale proprio investito
Fr.
30.
--
Fr. 81.--
Fr.
458.
--
Fr. 331.--
Totale
Fr.
30'015.--
Fr.
76'856.--
Fr.
76'443.--
Fr.
57'065.--
+AVS
(9.5%)
(9,7%
nel 2012)
Fr. 1'754.--
Fr. 7'301.--
Fr. 7'262.--
Fr. 5'421.--
Totale
Fr.
31'777.--
Fr.
84'157.--
Fr.
83'705.--
Fr.
62'486.--
Totale reddito lordo 2008-2009-2010 Fr. 230'348.--
Media annua: Fr. 76'782.--
Il calcolo del grado d’invalidità viene riportato
al p.to 7
6.
PROVVEDIMENTI DI INTEGRAZIONE
(tramite adattamento dell'azienda, dell'attività
professionale, con la consegna di mezzi ausiliari)
Non risultano indicati. La signora, che dal profilo
medico risulta incapace al lavoro in misura del 50% per qualsiasi attività, ed
è attiva quale parrucchiera da 30 anni (in proprio da 24 anni). Nel corso degli
anni in azienda ha investito parecchio, secondo quanto riferito, ca. 100'000.--
franchi. L’attuale salone, nel quale si è trasferita da ca 10 anni, è molto
bello, moderno, spazioso e con parecchie postazioni di lavoro. L’attività come
citato è portata avanti con la collaborazione di tre dipendenti. In ogni caso,
considerati gli elevati redditi conseguiti prima dell’insorgenza del danno alla
salute, altre ipotesi lavorative, con rendimento al 50% non porterebbero ad un
guadagno maggiore rispetto a quello conseguito attualmente in seno alla
professione.
6.1
Ritiene necessaria una perizia ?
NO
6.1.1
In caso affermativo, quali provvedimenti sono
consigliabili ?
Nessuno dal lato medico.
7.
Valutazione dell’invalidità
Reddito ipotetico da sana Fr.
76'782.—
- Reddito da invalidida Fr.
31'777.—
= Perdita economica Fr.
45'005.—
GRADO DI INVALIDITÀ 58,6%
8.
Valutazione
Perdita economica 2012 58,6%
9.
Proposta
Inizio della malattia di lunga durata: 16.02.2011
Mezza rendita (58,6%) dal 01.02.2012
Pagamento secondo i termini di legge.
Revisione: 1-2 anni” (doc. AI 46-5+6+7).
Con l’annotazione del 30
giugno 2013 l’ispettore __________ ha riproposto il calcolo del grado
d’invalidità a causa di un errore di riporto dei contributi AVS del 2012 (doc.
AI 49-1):
Dati
2012.
2010.
2009.
2008.
Red.
Aziendale
Fr.
30'053.--
Fr. 76'937.--
Fr.
76'901.--
Fr.
57'396.--
- Capitale
proprio investito
Fr. 30.--
Fr. 81.--
Fr. 458.--
Fr. 331.--
Totale
Fr.
30'015.--
Fr. 76'856.--
Fr.
76'443.--
Fr.
57'065.--
+AVS
(9.5%)
(9,7%
nel 2012)
Fr. 2’911.--
Fr. 7'301.--
Fr. 7'262.--
Fr. 5'421.--
Totale
Fr. 32’926.--
Fr.
84'157.--
Fr.
83'705.--
Fr.
62'486.--
1.
Valutazione dell’invalidità
Reddito ipotetico da sana Fr.
76'782.—
- Reddito da invalidida Fr.
32’926.—
= Perdita economica Fr.
43’856.—
Grado d’invalidità 57,11%”
(doc. AI 49-1).
Visto che
dal 10 dicembre 2013 l’assicurata è ritenuta abile pienamente (100%) in
attività adeguate, in virtù dell’obbligo per gli assicurati di diminuire
il danno, l’UAI ha concluso che non vi sono elementi atti a ritenere l’insorgente
impossibilitata a svolgere attività alternative adeguate, nelle quali viene
raggiunto un minor discapito economico (doc. AI 82-2).
L’insorgente, da parte
sua, non ha contestato questo principio (cfr. doc. I).
2.6
Nel caso in esame, per la
determinazione dell’incapacità al guadagno l'amministrazione ha utilizzato il
metodo ordinario mettendo a confronto il reddito conseguito dall’assicurata nei
tre anni immediatamente precedenti l’insorgenza del danno alla salute (dal 2008
al 2010) con il reddito da invalida calcolato secondo i dati statistici (TA1
categoria 4, quartile 2, donne, anno 2012).
L’insorgente
- da parte sua - ha contestato il calcolo economico svolto dall’amministrazione.
A suo parere, il reddito da valido dell’assicurata ha avuto un aumento
progressivo, continuo e evidente tra il 2007 e il 2010. Di conseguenza, in
presenza di una crescita fanno stato solo gli anni dove il reddito si è
definitivamente consolidato. Il ricorrente, a sostegno delle proprie
argomentazioni, fa riferimento alla giurisprudenza del Tribunale federale (STF
8C_576/2008,9C_8/2012 e 8C_748/2011, cfr. doc. I, pag. 6 e doc. VI e X).
Concretamente,
l’avv. RA 1 ha calcolato la media dei redditi da valido del 2009 (fr.
83'705.--) e del 2010 (fr. 84'157.--) adattandola al 2012. In alternativa, egli
ha proposto di tenere conto del solo reddito da valido del 2010 di fr.
84'157.--, aggiornato al 2012.
Nel
primo caso il reddito da valido corrisponde a fr. 85'609.60, mentre nel secondo
a fr. 85'840.15.
In
entrambi i casi, dopo il raffronto dei redditi, si giunge a un grado d’invalidità
che permetterebbe l’erogazione di un quarto di rendita (43% e 44%) (cfr. doc.
I, pag. 7/8).
Comunque, a seguito
dell’aggiornamento dei dati economici richiesto da questa Corte il 3 novembre
2015.
(doc. XII+XIII) anche mettendo a confronto il reddito conseguito
dall’assicurata negli ultimi tre anni con il reddito da invalido
statistico aggiornato al 2014, si giunge comunque ad un discapito economico che
permette l’erogazione di un quarto di rendita d’invalidità (cfr. consid.
2.7.4
).
2.7
Preliminarmente
va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa
stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129
V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I
600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV
Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in
SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02;
cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01),
per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2014 (la rendita è stata
soppressa dal 1° aprile 2014).
2.7.1
Per
quel che concerne il reddito da valido, l’Ufficio AI ha calcolato
questo importo mettendo a confronto il reddito conseguito dall’assicurata nei
tre anni immediatamente precedenti l’insorgenza del danno alla salute, ovvero
dal 2008 al 2010 compresi (cfr. doc. AI 82-1), mentre l’insorgente ha calcolato
la media dei redditi da valido del 2009 e del 2010 aggiornandola al 2012. In
alternativa, egli ha proposto di tenere conto del solo reddito da valido del
2010.
(cfr. doc. I).
Nella
sentenza I 686/03 del 29 ottobre 2004 l’Alta Corte ha ricordato che la
giurisprudenza ritiene adeguato tener conto della media dei redditi percepiti
negli ultimi tre esercizi (si veda in proposito sentenza del 17 dicembre 1998
in re. G., I 304/98, consid. 3a, pubblicata
in AJP 1999 pag. 484).
In una
sentenza 8C_611/2007 del 23 aprile 2008, a proposito del reddito da valido di un consulente assicurativo che aveva conosciuto delle forti variazioni annuali
del proprio salario il TF non ha censurato la presa in considerazione, da parte
dell’autorità inferiore, della media del reddito conseguito dall’assicurato
negli ultimi tre anni (“Wegen starker Lohnschwankungen von Jahr zu
Jahr stellte das kantonale Gericht zur Bemessung des Valideneinkommens auf den
Durchschnittsverdienst der letzten drei Jahre vor Eintritt des
Gesundheitsschadens ab. Als Bezugsgrösse wählte es die im Individuellen Konto
der gemeldenten beitragspflichtigen Einkommen (Art. 30ter Abs. 1 AHVG und Art.
135.
ff. AHVV) ausgewiesenen, vom Arbeitgeber bestätigten Lohnsummen“), ma
ha rinviato la causa all’autorità inferiore per una determinazione più precisa
del salario percepito dopo ulteriori accertamenti in ambito fiscale. In
sostanza l’Alta Corte ha stabilito che se da una parte il reddito da valido
può, di principio, essere evinto dalle registrazioni figuranti nel conto
individuale della persona assicurata, a quest’ultima non può essere impedito di
comprovare che il reddito ivi registrato non corrisponde a quello
effettivamente conseguito.
Con sentenza 8C_626/2011 del 29 marzo 2012, in un caso di un assicurato attivo quale indipendente nell’ambito della pulizia, il cui reddito
è variato notevolmente nel corso degli anni, il TF ha affermato che nel preciso
caso di specie, alla luce delle notevoli variazioni del reddito, non andava
presa in considerazione la media degli introiti degli ultimi tre anni, ma degli
ultimi 12.
Con
sentenza 9C_751/2011 del 30 aprile 2012, il TF ha giudicato il caso di
un’assicurata che aveva percepito nel corso dell’ultimo anno in cui ha svolto
un’attività dipendente (1999), prima di avere problemi di salute, un reddito
nettamente superiore rispetto a quello conseguito negli anni precedenti. L’Alta
Corte ha tutelato la decisione dei giudici cantonali che avevano preso in
considerazione, quale reddito da valido, la media degli ultimi 3 anni (dal 1997
al 1999), affermando al consid. 4.1 quanto segue:
" Avant d'examiner l'unique grief du recourant, qui s'en prend à l'abattement
opéré par les premiers juges sur le revenu avec invalidité résultant des
statistiques ESS, il convient de se pencher sur l'argumentation de l'intimée
relative au revenu sans invalidité. L'assurée reproche à la juridiction
cantonale de ne pas s'être référée au salaire obtenu pendant la seule année
1999, mais sur la moyenne des salaires réalisés entre 1997 et 1999 dans son
ancienne activité d'employée de bureau. Son grief, qui relève d'une critique
des règles sur la manière de déterminer le revenu sans invalidité et donc d'une
question de droit (cf. art. 106 al. 1 LTF), est mal fondé.
Il ressort en effet des constatations de la
juridiction cantonale que l'intimée a obtenu en 1999 un revenu nettement plus
élevé que ceux réalisés les années précédentes, alors qu'elle a travaillé
auprès du même employeur jusqu'à la fin de cette année-là. Ainsi, son salaire
avait évolué de la manière suivante: 49'140 fr. (1995), 54'833 fr. (1996),
57'486 fr. (1997), 56'110 fr. (1998) et 69'651 fr. (1999). Dans un tel cas,
lorsque le dernier salaire obtenu par l'assuré avant la survenance de
l'invalidité est nettement plus élevé que les revenus obtenus jusqu'alors, il
ne peut servir de référence pour le revenu sans invalidité que s'il est établi,
selon la vraisemblance prépondérante, que l'assuré aurait continué à réaliser
un tel salaire (arrêt 9C_5/2009 du 16 juillet 2009 consid. 2.3, in SVR 2009 IV
n° 58 p. 181). L'intimée ne fait valoir aucun argument qui permettrait de
considérer qu'elle aurait continué à gagner un salaire ayant subi une
augmentation majeure par rapport à celles accordées les années précédentes et d'établir
que cette majoration n'était pas due, comme on peut le penser, à la fin des
rapports de travail. La juridiction cantonale était donc en droit de ne pas se
référer uniquement au dernier salaire obtenu en 1999, mais de déterminer le
revenu sans invalidité à l'aide d'une moyenne des salaires obtenus dans les
trois années précédentes.”
2.7.2
In
concreto, la fattispecie in esame è paragonabile a quella esposta nella
sentenza del TF 9C_751/2011 del 30 aprile 2012.
RI 1 svolge l’attività di
parrucchiera indipendente dal mese di novembre del 1989. Dal 1989 al 1994 ha
lavorato presso il Salone __________ a __________, poi dal 1994 al 2004 a __________
e dal 2004 nel Salone “__________” a __________ (cfr. curriculum vitae, doc. AI
3-1).
Dalle risultanze
dell’inchiesta economica svolta l’11 febbraio 2013, e dal complemento del 30
giugno 2013, emerge che l’assicurata ha conseguito un reddito, prima
dell’insorgenza del danno alla salute (2011), di fr. 62'486.-- nel 2008, di fr.
83'705.--nel 2009 e di fr. 84'157.-- nel 2010.
Per contro, nel 2012 il
reddito è sceso a fr. 32'926.--.
La
media dei redditi tra il 2008 e il 2010 è stata calcolata in fr. 76'782.--
(doc. AI 49-1, 82-3).
Secondo
questa Corte, il calcolo economico svolto dall’Ufficio deve essere confermato,
in quanto la media dei redditi tra il 2008 e il 2010 è maggiormente
rappresentativa, per la determinazione del reddito senza invalidità, rispetto a
quanto postulato dall’insorgente.
L’avv.
RA 1 non ha fornito alcun elemento oggettivo che permetta di concludere che
anche negli anni successivi, qualora non fosse intervenuto il danno alla
salute, l’assicurata avrebbe continuato a percepire importi analoghi o
superiori a quelli del 2009 e 2010.
La
giurisprudenza indicata dal ricorrente non trova applicazione nel caso di
specie (cfr. doc. I, pag. 6, doc. VI e doc. X).
Nella sentenza 8C_576/2008
del 10 febbraio 2009, cui fa riferimento il patrocinatore dell’assicurata (cfr.
doc. I, pag. 6), il TF ha ritenuto più corretto calcolare la media
dei redditi negli anni 1990 e 1991, piuttosto che nel periodo 1986-1991, in
quanto nel periodo iniziale dell’attività commerciale i redditi erano stati influenzati
dagli ammortamenti e dalla formazione della clientela. Per questo motivo, i
primi anni di attività non sono stati considerati sufficientemente attendibili.
Nel
caso che ci occupa, la fluttuazione dei redditi non è determinata da queste
circostanze, in quanto l’attività del Salone di parrucchiera ha preso inizio
nel 1989 a __________, poi nel 1994 fino al 2004 l’assicurata ha lavorato a __________,
per poi aprire nel 2004 il Salone di __________ (doc. AI 3-1). L’amministrazione
ha però svolto il raffronto dei redditi con riferimento gli anni 2008, 2009 e
2010, quando l’attività commerciale era già avviata da molti anni: “La
signora è operativa nell’attuale sede da ca. 10 anni” (cfr. inchiesta
economica, doc. AI 46-3).
Nella
sentenza 9C_8/2012 del 12 marzo 2012, citata dall’avv. RA 1 (cfr. doc. VI, X)
il TF non aveva considerato attendibile la media dei redditi sui cinque anni
precedenti il danno alla salute (dal 1996 al 2000), ma aveva preferito
calcolare il reddito senza invalidità sul reddito del solo 2000. Tuttavia, in quel caso vi era una chiara tendenza sul lungo periodo
che consentiva di discostarsi dai redditi degli anni precedenti: “Wenn indes unterschiedlich hohe Einkommen in ihrer Abfolge
über längere Zeit hinweg eine klare Tendenz verraten, so sind frühere Werte
nicht in die Bemessungsgrundlage einzubeziehen, sondern höchstens als Indizien
für den überwiegend wahrscheinlichen Verlauf der hypothetischen
Einkommensentwicklung bedeutsam” (sentenza 9C_8/2012 del 12
marzo 2012, consid. 2.2.1).
Anche
nella sentenza 8C_748/2011 del 11 giugno 2012, l’Alta Corte ha ritenuto più
attendibile il reddito del 2006, piuttosto che prendere in considerazione la
media del periodo precedente (1998-2006), in quanto emergeva una chiara
tendenza all’aumento dei redditi.
In
concreto, il TCA non ritiene che i redditi percepiti da RI 1 negli anni 2008-2010
rivelino una tendenza all’incremento, tale da ritenere maggiormente attendibile
il reddito del 2010 piuttosto che la media sui tre anni.
In primo luogo, il periodo
di tempo preso in considerazione dall’ispettore AI è piuttosto breve (dal 2008
al 2010) e secondariamente vi è stato un solo aumento importante dopo il 2008
(fr. 62'486.-- nel 2008), poi il reddito dell’assicurata è rimasto piuttosto stabile
(fr. 83'705.-- nel 2009 e di fr. 84'157.-- nel 2010).
Di
conseguenza, questa Corte non intravede ragioni per scostarsi dall’importo
calcolato dall’Ufficio AI, da ritenersi maggiormente rappresentativo del
reddito senza invalidità dell’assicurata.
Non merita accoglimento
neppure l’argomentazione ricorsuale, secondo la quale “l’attività della ricorrente
si sarebbe con preponderante probabilità estesa fino al 2012 e il suo reddito
da valida ipotetico sarebbe stato pari almeno a CHF 100'000.00” (doc. I,
pag. 4).
Come
già indicato al consid. 2.3., risulta determinante il reddito che l’assicurato
avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure
delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale, nella
misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (DTF 96 V 29; ZAK 1985 p.
635). Eventuali sviluppi o avanzamenti professionali possono essere presi in
considerazione a condizione che la loro realizzazione appaia altamente
probabile e quindi nella misura in cui l'assicurato dimostri una probabile
ascesa professionale sulla base di indizi concreti e provi che egli avrebbe
effettivamente conseguito un reddito più elevato se non fosse divenuto
invalido. Semplici dichiarazioni d'intenti o probabilità teoriche non
bastano in tal senso a ritenere verosimile un avanzamento professionale, in
relazione al quale è necessario che l'assicurato dimostri di aver intrapreso
passi concreti (Pratique VSI 1998 p. 174; DTF96 V 29; Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 1997, pp. 206-207; STFA 9 settembre
2003.
nella causa R. [M2/02]). Indizi concreti in favore di un’evoluzione della
carriera professionale esistono, ad esempio, quando è ravvisabile, da parte del
datore di lavoro, una tale prospettiva di avanzamento oppure quando egli ha
fornito delle garanzie in tal senso. L’intenzione di progredire sul piano
professionale deve essersi già manifestata attraverso dei passi concreti (DTF 96
V 29; RAMI 1993 U 168; STFA 19 settembre 1996 nella causa M. [I 419/95] e 4
settembre 2002 nella causa L. [M 8/01]).
In
concreto, l’indicazione da parte del ricorrente che l’evoluzione reale del
reddito e le constatazioni dell’ispettore (doc. AI 46-3) giustificano un
reddito da valido ipotetico di almeno fr. 100'000.--, non è all’evidenza
sufficiente per ammettere un simile importo.
L’ispettore,
nella propria inchiesta, ha infatti unicamente sottolineato che “nel settore
vi è parecchia concorrenza. La signora quando si è sistemata nell’attuale sede,
è riuscita a portare con sé parecchia clientela (…) ha sempre lavorato bene,
sviluppando un’attività oggidì portata avanti con la collaborazione di tre
dipendenti” (doc. AI 46-3) (…) “l’attuale salone, nel quale si è
trasferita da ca 10 anni, è molto bello, moderno, spazioso e con parecchie
postazioni di lavoro” (doc. AI 46-6).
Queste
considerazioni non permettono di concludere che l’assicurata avrebbe raggiunto
un reddito ipotetico di fr. 100'000. A maggior ragione se si considera
l’evoluzione dei redditi tra il 2008 e il 2010, in cui vi è stato un solo
aumento importante tra il 2008 e il 2009.
In
conclusione, il TCA ritiene corretto calcolare il reddito da valido sulla media
dei tre anni (2008-2009-2010), come ha fatto l’amministrazione.
Questa Corte il 3 novembre
2015.
ha invitato l’UAI ha aggiornare i dati economici al 2014 (doc. XII).
Con
scritto dell’11 novembre 2015 l’UAI ha indicato che il reddito da valido è
stato aggiornato dal 2010 al 2012 in fr. 76'782.-- e che l’importo aggiornato
al 2014 corrisponde a fr. 77'951.35 (+0.7401% per il 2013; +0.7771% per il
2014) (doc. XIII).
Il
TCA rileva però che l’importo di fr. 76'782.-- indicato dall’amministrazione corrisponde
alla media dei redditi del 2008 (fr. 62'486.--), del 2009 (fr. 83'705.--) e del
2010.
(fr. 84'157.--), senza alcuna aggiornamento:
(62'486.--
+ 83'705.-- + 84'157.-- : 3 = 76'782.--).
Questo importo deve
pertanto essere adeguato di quattro anni e corrisponde a fr. 79'347.15
(+1,0% per il 2011, +0,8% per il 2012, +0,7% per il 2013, +0,8% per il 2014,
secondo i dati dell’ufficio federale di statistica: http://www.bfs.admin.ch/bfs/
portal/fr/index/themen/03/04/blank/key/lohnentwicklung/quartal.html).
Come vedremo comunque
anche applicando l’importo calcolato dall’UAI, il risultato finale non cambia
(cfr. consid. 2.7.4.).
L’UAI, infatti, ha
proceduto all’aggiornamento del calcolo economico giungendo a una perdita
lucrativa del 39,7% arrotondato al 40% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR
2004.
UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che dà diritto a un quarto di
rendita d’invalidità.
Nello scritto dell’11
novembre 2015 l’UAI ha poi chiesto il rinvio degli atti “onde avere un
incarto completo con i dati inerenti la situazione economica nell’attività
abituale aggiornati (si rileva che i dati economici concernenti l’attività
abituale si riferiscono all’anno 2012)” (doc. XIII).
Questa richiesta non può
essere accolta.
Infatti, l’Ufficio AI, nel
progetto di decisione del 17 luglio 2014 (doc. AI 74-1), nella decisione
impugnata del 21 gennaio 2015 (doc. AI 82-1) e nei successivi allegati dinanzi
a questa Corte (cfr. risposta del 23 marzo 2015 e le osservazioni del 15 aprile
2015, doc. IV, VIII), ha sempre difeso il calcolo economico svolto dall’ispettorato
AI sulla media dei tre anni (2008-2009-2010).
Ora, questo modo di
procedere viene approvato dal TCA per cui una nuova valutazione economica come
chiede l’UAI (cfr. consid. 1.9.) non si giustifica.
2.7.3
Per quanto riguarda invece il reddito
da invalido va ricordato
che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta
dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa
e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante
dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario
sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha
precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario
statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di
influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla
deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve
succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il
suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80
consid. 5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito
che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche
concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento
TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5
settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Utilizzando
i dati forniti dalla tabella TA1 2012 elaborata dall'Ufficio federale di
statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2012 una professione che presuppone
qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza
delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss.
e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario
mensile lordo pari a fr. 4'112.--
Riportando
questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella
pubblicata sul sito web dell’Ufficio federale di statistica), esso
ammonta a fr. 4'286.76 mensili oppure a fr. 51'441.12 per l'intero anno (fr.
4'286.76 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U
274/98 del 18 febbraio 1999, p. 5 consid. 3a).
Dopo adeguamento all'indice
dei salari nominali si ottiene, per il 2013 un reddito mensile di fr. 4'318.48
(+0.7401%) oppure di fr. 51'821.83 per l'intero anno, mentre per il 2014 il
reddito mensile è di fr. 4'352.03 (+0.7771%) oppure di fr. 52’225.-- per
l'intero anno.
In
ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le
circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere
ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In
una sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha
proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,
trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un
permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato
in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora
conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno
alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo
parziale (5%).
In un’altra pronunzia
del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 - riguardante un
assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio,
totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno
fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15%.
In
una sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005 il TCA ha fornito alcune
indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la
riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:
" Su
quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze
federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella
causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato
(47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava
un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un
mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età
e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello
retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I
138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione
sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni,
dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore
dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations
résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa
M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio
di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età
costituisse un fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF
(cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa
disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della
rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419
consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra
assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo
di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V
138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa
S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune
circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad
esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto
che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle
assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza
professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le
malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla
giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione
percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,
l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,
che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività
sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più
elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I
559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa
dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto
parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,
I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per
tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata
una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima
l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella
causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli
impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di
riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
2.7.4
In
concreto, nel rapporto del 2 aprile 2014 l’amministrazione ha applicato la
riduzione del 10% per attività leggere (doc. AI 62-4).
L’insorgente,
da parte sua, non ha contestato questa riduzione (cfr. doc. I).
Tenuto
conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali
nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF
137.
V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questo Tribunale non ha motivo per
distanziarsi dalla percentuale applicata dall’amministrazione.
Procedendo
quindi al raffronto dei redditi, partendo da un salario da invalido di fr. 52’225.--
e ammettendo la riduzione del 10%, il reddito ipotetico dell’insorgente
ammonta, quindi, a fr. 47'002.50. confrontando ora questo dato con l’ammontare
del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 79'347.15 (consid. 2.7.1.)
emerge un tasso d’invalidità del 40,7% arrotondato al 41% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V
121.
consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41) che permette l’erogazione di un
quarto di rendita d’invalidità, a far tempo dal 1° aprile 2014, come calcolato
dall’UAI nello scritto dell’11 novembre 2015 (cfr. doc. XIII).
Utilizzando
il reddito da valido calcolato dall’UAI nello scritto dell’11 novembre 2015, il
risultato finale non cambierebbe.
Infatti,
procedendo al raffronto dei redditi, partendo da un salario da invalido di fr. 52’225.--
e ammettendo la riduzione del 10%, il reddito ipotetico dell’insorgente
ammonta, quindi, a fr. 47'002.50. confrontando ora questo dato con l’ammontare
del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 77'951.35 (consid. 2.7.1.)
emerge un tasso d’invalidità del 39,7% arrotondato al 40% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V
121.
consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41) che permette l’erogazione, anche
in questo caso, di un quarto di rendita d’invalidità, a far tempo dal 1° aprile
2014.
(cfr. doc. XIII).
L’assicurata ha quindi diritto,
a decorrere dal 1° febbraio 2012 (ma versata dal 1° marzo 2012, ai sensi
dell’art. 29 cpv. 1 LAI) a una mezza rendita d’invalidità (grado 57%) fino al
31.
marzo 2014, poi ridotta a un quarto di rendita (grado 41%) dal 1° aprile
2014, in applicazione dell’art. 88a OAI – che prevede che se la capacità al
guadagno dell’assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete
migliora oppure se la grande invalidità o l’assistenza dovuta all’invalidità si
riduce, v’è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime,
all’occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si
può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso
tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole,
e che presumibilmente continuerà a durare (cfr. STF 9C_971/2009 del 14 giugno
2011.
consid. 3.1) .
2.8
Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurata,
rappresentata da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI
di fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili.
2.9
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è accolto.
§ La
decisione impugnata è modificata nel senso che a RI 1 è assegnato 1/4 di rendita
d’invalidità (grado d’invalidità del 41%) con effetto dal 1° aprile 2014.
2. Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI che
verserà alla ricorrente, a titolo di ripetibili, fr. 2'000.-- (IVA inclusa se
dovuta).
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti