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32.2015.29

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

30 novembre 2015Italiano44 min

Source ti.ch

Fatti

I doc. XII e XIII sono

stati inviati all’avv. RA 1 per conoscenza (doc. XIV).

Considerandi

2.1

Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art.

28.

cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati

hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre

quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono

invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché

invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui

ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa

adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto

dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Nel

confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di

fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,

le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325;

DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività

ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale

dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative.

La

situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della

residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui

differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in

maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di

una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114

V 313).

Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono

determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del

diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere

rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di

eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della

decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V

222).

2.2

Va poi ricordato che, secondo

la giurisprudenza del TFA, nei casi in cui il calcolo dei

redditi risulti particolarmente difficile, occorre che la graduazione

dell’invalidità avvenga, ispirandosi al metodo specifico applicabile alla persone

non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI), eccezionalmente secondo il

metodo straordinario.

Capita

in particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente

preciso dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121;

pag. 255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e

3c; DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139;

DTF 105 V 154ss consid. 2a; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Losanna

1995, p. 456).

L’invalidità è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento

nella situazione concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag.

121s; Valterio, op. cit., p. 199). Perciò l’invalidità

sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla riduzione

del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività

dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).

In

tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la

sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato

a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI

1998.

p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo

metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito direttamente

sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla base di tale

raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si valutano gli

effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo straordinario;

Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996 IV Nr. 74 p.

213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una determinata limitazione

della capacità produttiva funzionale può, non deve tuttavia forzatamente,

produrre una perdita di guadagno della medesima entità (Pratique VSI 1998 pag.

123.

consid. 1a).

Se si volesse, nel caso di

persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato ottenuto dal confronto

delle attività, si violerebbe il principio legale secondo cui per questa

categoria di assicurati l'invalidità deve essere stabilita in base

all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136 consid. 2; VSI

1998.

pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in particolare STFA

inedite del 27 agosto 2004 in re I, I 543/03 e del 12 maggio 2004 nella causa

T., I 540/02).

Secondo giurisprudenza

infine, il metodo straordinario è spesso applicato alle persone con attività

lucrativa indipendente o comunque nei casi in cui anche solo uno dei redditi

determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in maniera

affidabile (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004 in re I, consid. 4.3 e STFA I 224/01 del 22 ottobre 2001, consid. 2b; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 205).

Nel caso di un indipendente, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale

federale) ha precisato che il solo raffronto tra l’utile realizzato prima e

quello conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per

quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In

effetti, troppi fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la

situazione congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le

oscillazioni sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.

Di

conseguenza il TFA ha stabilito che i soli documenti contabili non sono dei

mezzi idonei a stabilire in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996

p. 34, p. 36 consid. 3b; DTF 104 V 137 consid. 2c).

2.3

Per quanto attiene l’esame

delle conseguenze del danno alla salute dal profilo economico e, quindi, la

determinazione del grado di inabilità, richiamato l’art. 16 LPGA e quanto già

esposto ai consid. 2.1. e 2.2. che precedono, va ricordato che l'invalidità nell'ambito delle

assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico

e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a).

I

dati economici risultano pertanto determinanti.

Al

medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando, della misura

e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico

stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato

nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle

funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di

vita entrano in linea di conto nel caso concreto (Meyer-Blaser, op. cit., p.

227, cfr. anche DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 143 consid. 2, 114 V 314 consid.

3c).

D’altro canto compito

dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base alle informazioni

del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le attività lavorative

ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Meyer-Blaser, op. cit., p.

228, Omlin, Die Invalidità in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo

1995, p. 201).

In particolare, al fine di

determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo ordinario di cui

all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che l'assicurato

avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello risultante

dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da invalido).

Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento dell'inizio

dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che l'amministrazione deve considerare

inoltre eventuali rilevanti modifiche dei redditi di riferimento intervenute

sino all'emanazione della decisione contestata (cfr. consid. 2.2.).

In ogni modo, ai fini dell'accertamento dell'invalidità ci si

deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e quindi fittizio; ci

dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta di posti di lavoro e

un'offerta di posti diversificati in relazione con le capacità professionali,

intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un concetto teorico e astratto

(DTF 110 V 276; Meyer‑Blaser, op cit. p. 212). Un assicurato non può

pertanto avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di

lavoro per pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

Va

ancora la pena di rilevare che, secondo la giurisprudenza federale, per

accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza l'invalidità (reddito

da valido) è decisivo stabilire, secondo il principio della verosimiglianza

preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al momento della nascita del

diritto alla rendita, se fosse sano (STFA I 782/03 del 24 maggio

2006; STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio

2000.

nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con

riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere

fissato il più concretamente possibile. Determinante è dunque il reddito che

l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze

professionali come pure delle circostanze personali per un prospettato

avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi, l’inizio di studi

ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (cfr. DTF 96

V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid.

3b). Considerato come di regola bisogna presumere che senza il danno alla

salute l’assicurato avrebbe continuato la precedente attività, decisivo risulta

di regola l’ultimo guadagno conseguito, adeguato al rincaro ed eventualmente

all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000 n. U 400 p. 381 e riferimenti).

Per quel che concerne la

determinazione del reddito di un indipendente, si deve tener conto in

particolare delle attitudini professionali e personali e del genere di attività

della persona assicurata, come pure della situazione economica e dell'andamento

della sua azienda (RCC 1961 pag. 338) prima dell'insorgere dell'invalidità. In

mancanza di dati affidabili, il reddito medio o il risultato d'esercizio di

aziende simili possono fungere da base per valutare il reddito ipotetico (RCC

1962.

pag. 125). Il reddito di tali aziende non può tuttavia essere equiparato

direttamente al reddito ipotetico senza invalidità (RCC 1981 pag. 40). In tutti

i casi deve essere fatta astrazione del reddito che non proviene dall'attività

personale dell'assicurato, come il good-will, l'interesse derivante dal

capitale investito o la parte di reddito attribuibile alla collaborazione di famigliari

(RCC 1971 pag. 432; cfr. Valterio op. cit., pag. 206; Peter, Die Koordination

von Invalidenrenten, Zurigo 1997 pag. 65 e il marginale 3030 della Circolare

sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità

(CIGI) edita dall’UFAS, nella versione in vigore dal 1° gennaio 2000; cfr. al

riguardo anche STCA del 29 ottobre 2003, inc. 32.2002.154, STCA del 27 ottobre

2003, inc. 32.2003.15).

Per quel che concerne

invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione professionale

concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in

maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (cfr. DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto

guadagno, in particolare perché come nel caso in esame l'assicurato non ha

intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da

contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di invalidità,

può essere ricavato dai rilevamenti di statistici ufficiali, editi dall'Ufficio

federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi nelle principali

regioni e categorie di lavoro (Pratique VSI 2002 pag. 68 consid. 3b; DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico che, a seconda delle

circostanze, può arrivare sino a un massimo del 25% (DTF 126 V 80 consid.

5b/cc, recentemente confermato in Pratique VSI 2002 pag. 64).

2.4

Dal

punto di vista medico, l’amministrazione ha fatto riferimento alla valutazione

peritale del Dr. __________, spec. FMH in reumatologia, il quale in data 10

dicembre 2013 ha posto la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa

di ʺ- Stato dopo operazione per carcinoma duttale invasivo multi-focale

della mammella sx associato a carcinoma duttale in sito (30% del volume

tumorale) di tipo solido e cribriforme con:

.

Stato dopo mastectomia radicale modificata a sx e dissezione ascellare livello

I e II, con la tappa di ricostruzione della mammella sx e adattamento mammella

dx il 17.02’11.

.

Stato dopo IIa tappa di ricostruzione seno sx con ritocco seno dx il 26.05’11.

. Stato dopo

IIIa tappa di ricostruzione del seno sx lo 04.10.’11.

Da febbraio

2011” (doc. AI 59-4)

Il perito ha indicato una

capacità lavorativa del 50% nell’abituale attività di parrucchiera “con un

misto di rendimento ridotto e di presenza ridotta sul posto di lavoro”,

mentre in un’attività lavorativa adeguata la paziente è da ritenere abile in

maniera pressoché normale (doc. AI 59-5+6).

Nel rapporto finale del

SMR del 9 gennaio 2014 il Dr. __________ ha ripreso la diagnosi indicata dal

Dr. __________ e ha così riassunto i periodi di incapacità lavorativa:

- nella professione di

parrucchiera

100%

dal 16 febbraio 2011

50% dal 1° settembre 2011

100%

dal 3 ottobre 2011

50% dal 14 novembre 2011

- in attività adeguate

100%

dal 16 febbraio 2011

50% dal 1° settembre 2011

100%

dal 3 ottobre 2011

50% dal 14 novembre 2011

0% dal 10

dicembre 2013 (doc. AI 60-1+2).

Essendo il quadro clinico

dell’assicurato incontestato (cfr. doc. I e IV), è quindi superfluo dilungarsi

su questo punto, non essendovi contestazione tra le parti.

2.5

Per quel

che concerne l’aspetto economico invece, l’Ufficio AI ha ordinato

all’ispettorato AI di esperire un’inchiesta economica per

indipendenti eseguita l’11 febbraio 2013 (doc. AI 31-1, 46-1).

Nel relativo

rapporto l’incaricato, dopo avere esposto lo stato di salute, la situazione

attuale dell’azienda e del personale, ha indicato:

" (…)

4.

Confronto tra campi di attività – vedi allegato 1

Si rimanda alla tabella di cui ad allegato 1.

Le limitazioni lavorative pratiche dell’interessata,

raggiungo verosimilmente almeno il 50%.

5.

Evoluzione dei redditi dell'impresa – vedi

allegato 2

Per quanto riguarda i dati economico-aziendali, si rimanda alla

tabella allegata, aggiornata al 2012 (dati dichiarati).

Ai fini della determinazione del reddito ipotetico da valida, si

fa capo alla media dei risultati aziendali conseguiti nei tre anni

immediatamente precedenti l’insorgenza del danno alla salute (dal

2008.

al 2010). Ai redditi viene dedotta la percentuale sul

capitale investito in azienda, rispettivamente aggiunti gli oneri sociali.

Dati

2012.

2010.

2009.

2008.

Red.

Aziendale

Fr.

30'053.--

Fr.

76'937.--

Fr.

76'901.--

Fr.

57'396.--

-

Capitale proprio investito

Fr.

30.

--

Fr. 81.--

Fr.

458.

--

Fr. 331.--

Totale

Fr.

30'015.--

Fr.

76'856.--

Fr.

76'443.--

Fr.

57'065.--

+AVS

(9.5%)

(9,7%

nel 2012)

Fr. 1'754.--

Fr. 7'301.--

Fr. 7'262.--

Fr. 5'421.--

Totale

Fr.

31'777.--

Fr.

84'157.--

Fr.

83'705.--

Fr.

62'486.--

Totale reddito lordo 2008-2009-2010 Fr. 230'348.--

Media annua: Fr. 76'782.--

Il calcolo del grado d’invalidità viene riportato

al p.to 7

6.

PROVVEDIMENTI DI INTEGRAZIONE

(tramite adattamento dell'azienda, dell'attività

professionale, con la consegna di mezzi ausiliari)

Non risultano indicati. La signora, che dal profilo

medico risulta incapace al lavoro in misura del 50% per qualsiasi attività, ed

è attiva quale parrucchiera da 30 anni (in proprio da 24 anni). Nel corso degli

anni in azienda ha investito parecchio, secondo quanto riferito, ca. 100'000.--

franchi. L’attuale salone, nel quale si è trasferita da ca 10 anni, è molto

bello, moderno, spazioso e con parecchie postazioni di lavoro. L’attività come

citato è portata avanti con la collaborazione di tre dipendenti. In ogni caso,

considerati gli elevati redditi conseguiti prima dell’insorgenza del danno alla

salute, altre ipotesi lavorative, con rendimento al 50% non porterebbero ad un

guadagno maggiore rispetto a quello conseguito attualmente in seno alla

professione.

6.1

Ritiene necessaria una perizia ?

NO

6.1.1

In caso affermativo, quali provvedimenti sono

consigliabili ?

Nessuno dal lato medico.

7.

Valutazione dell’invalidità

Reddito ipotetico da sana Fr.

76'782.—

- Reddito da invalidida Fr.

31'777.—

= Perdita economica Fr.

45'005.—

GRADO DI INVALIDITÀ 58,6%

8.

Valutazione

Perdita economica 2012 58,6%

9.

Proposta

Inizio della malattia di lunga durata: 16.02.2011

Mezza rendita (58,6%) dal 01.02.2012

Pagamento secondo i termini di legge.

Revisione: 1-2 anni” (doc. AI 46-5+6+7).

Con l’annotazione del 30

giugno 2013 l’ispettore __________ ha riproposto il calcolo del grado

d’invalidità a causa di un errore di riporto dei contributi AVS del 2012 (doc.

AI 49-1):

Dati

2012.

2010.

2009.

2008.

Red.

Aziendale

Fr.

30'053.--

Fr. 76'937.--

Fr.

76'901.--

Fr.

57'396.--

- Capitale

proprio investito

Fr. 30.--

Fr. 81.--

Fr. 458.--

Fr. 331.--

Totale

Fr.

30'015.--

Fr. 76'856.--

Fr.

76'443.--

Fr.

57'065.--

+AVS

(9.5%)

(9,7%

nel 2012)

Fr. 2’911.--

Fr. 7'301.--

Fr. 7'262.--

Fr. 5'421.--

Totale

Fr. 32’926.--

Fr.

84'157.--

Fr.

83'705.--

Fr.

62'486.--

1.

Valutazione dell’invalidità

Reddito ipotetico da sana Fr.

76'782.—

- Reddito da invalidida Fr.

32’926.—

= Perdita economica Fr.

43’856.—

Grado d’invalidità 57,11%”

(doc. AI 49-1).

Visto che

dal 10 dicembre 2013 l’assicurata è ritenuta abile pienamente (100%) in

attività adeguate, in virtù dell’obbligo per gli assicurati di diminuire

il danno, l’UAI ha concluso che non vi sono elementi atti a ritenere l’insorgente

impossibilitata a svolgere attività alternative adeguate, nelle quali viene

raggiunto un minor discapito economico (doc. AI 82-2).

L’insorgente, da parte

sua, non ha contestato questo principio (cfr. doc. I).

2.6

Nel caso in esame, per la

determinazione dell’incapacità al guadagno l'amministrazione ha utilizzato il

metodo ordinario mettendo a confronto il reddito conseguito dall’assicurata nei

tre anni immediatamente precedenti l’insorgenza del danno alla salute (dal 2008

al 2010) con il reddito da invalida calcolato secondo i dati statistici (TA1

categoria 4, quartile 2, donne, anno 2012).

L’insorgente

- da parte sua - ha contestato il calcolo economico svolto dall’amministrazione.

A suo parere, il reddito da valido dell’assicurata ha avuto un aumento

progressivo, continuo e evidente tra il 2007 e il 2010. Di conseguenza, in

presenza di una crescita fanno stato solo gli anni dove il reddito si è

definitivamente consolidato. Il ricorrente, a sostegno delle proprie

argomentazioni, fa riferimento alla giurisprudenza del Tribunale federale (STF

8C_576/2008,9C_8/2012 e 8C_748/2011, cfr. doc. I, pag. 6 e doc. VI e X).

Concretamente,

l’avv. RA 1 ha calcolato la media dei redditi da valido del 2009 (fr.

83'705.--) e del 2010 (fr. 84'157.--) adattandola al 2012. In alternativa, egli

ha proposto di tenere conto del solo reddito da valido del 2010 di fr.

84'157.--, aggiornato al 2012.

Nel

primo caso il reddito da valido corrisponde a fr. 85'609.60, mentre nel secondo

a fr. 85'840.15.

In

entrambi i casi, dopo il raffronto dei redditi, si giunge a un grado d’invalidità

che permetterebbe l’erogazione di un quarto di rendita (43% e 44%) (cfr. doc.

I, pag. 7/8).

Comunque, a seguito

dell’aggiornamento dei dati economici richiesto da questa Corte il 3 novembre

2015.

(doc. XII+XIII) anche mettendo a confronto il reddito conseguito

dall’assicurata negli ultimi tre anni con il reddito da invalido

statistico aggiornato al 2014, si giunge comunque ad un discapito economico che

permette l’erogazione di un quarto di rendita d’invalidità (cfr. consid.

2.7.4

).

2.7

Preliminarmente

va ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa

stato il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129

V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I

600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV

Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in

SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02;

cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01),

per cui nel caso concreto sono determinanti i dati del 2014 (la rendita è stata

soppressa dal 1° aprile 2014).

2.7.1

Per

quel che concerne il reddito da valido, l’Ufficio AI ha calcolato

questo importo mettendo a confronto il reddito conseguito dall’assicurata nei

tre anni immediatamente precedenti l’insorgenza del danno alla salute, ovvero

dal 2008 al 2010 compresi (cfr. doc. AI 82-1), mentre l’insorgente ha calcolato

la media dei redditi da valido del 2009 e del 2010 aggiornandola al 2012. In

alternativa, egli ha proposto di tenere conto del solo reddito da valido del

2010.

(cfr. doc. I).

Nella

sentenza I 686/03 del 29 ottobre 2004 l’Alta Corte ha ricordato che la

giurisprudenza ritiene adeguato tener conto della media dei redditi percepiti

negli ultimi tre esercizi (si veda in proposito sentenza del 17 dicembre 1998

in re. G., I 304/98, consid. 3a, pubblicata

in AJP 1999 pag. 484).

In una

sentenza 8C_611/2007 del 23 aprile 2008, a proposito del reddito da valido di un consulente assicurativo che aveva conosciuto delle forti variazioni annuali

del proprio salario il TF non ha censurato la presa in considerazione, da parte

dell’autorità inferiore, della media del reddito conseguito dall’assicurato

negli ultimi tre anni (“Wegen starker Lohnschwankungen von Jahr zu

Jahr stellte das kantonale Gericht zur Bemessung des Valideneinkommens auf den

Durchschnittsverdienst der letzten drei Jahre vor Eintritt des

Gesundheitsschadens ab. Als Bezugsgrösse wählte es die im Individuellen Konto

der gemeldenten beitragspflichtigen Einkommen (Art. 30ter Abs. 1 AHVG und Art.

135.

ff. AHVV) ausgewiesenen, vom Arbeitgeber bestätigten Lohnsummen“), ma

ha rinviato la causa all’autorità inferiore per una determinazione più precisa

del salario percepito dopo ulteriori accertamenti in ambito fiscale. In

sostanza l’Alta Corte ha stabilito che se da una parte il reddito da valido

può, di principio, essere evinto dalle registrazioni figuranti nel conto

individuale della persona assicurata, a quest’ultima non può essere impedito di

comprovare che il reddito ivi registrato non corrisponde a quello

effettivamente conseguito.

Con sentenza 8C_626/2011 del 29 marzo 2012, in un caso di un assicurato attivo quale indipendente nell’ambito della pulizia, il cui reddito

è variato notevolmente nel corso degli anni, il TF ha affermato che nel preciso

caso di specie, alla luce delle notevoli variazioni del reddito, non andava

presa in considerazione la media degli introiti degli ultimi tre anni, ma degli

ultimi 12.

Con

sentenza 9C_751/2011 del 30 aprile 2012, il TF ha giudicato il caso di

un’assicurata che aveva percepito nel corso dell’ultimo anno in cui ha svolto

un’attività dipendente (1999), prima di avere problemi di salute, un reddito

nettamente superiore rispetto a quello conseguito negli anni precedenti. L’Alta

Corte ha tutelato la decisione dei giudici cantonali che avevano preso in

considerazione, quale reddito da valido, la media degli ultimi 3 anni (dal 1997

al 1999), affermando al consid. 4.1 quanto segue:

" Avant d'examiner l'unique grief du recourant, qui s'en prend à l'abattement

opéré par les premiers juges sur le revenu avec invalidité résultant des

statistiques ESS, il convient de se pencher sur l'argumentation de l'intimée

relative au revenu sans invalidité. L'assurée reproche à la juridiction

cantonale de ne pas s'être référée au salaire obtenu pendant la seule année

1999, mais sur la moyenne des salaires réalisés entre 1997 et 1999 dans son

ancienne activité d'employée de bureau. Son grief, qui relève d'une critique

des règles sur la manière de déterminer le revenu sans invalidité et donc d'une

question de droit (cf. art. 106 al. 1 LTF), est mal fondé.

Il ressort en effet des constatations de la

juridiction cantonale que l'intimée a obtenu en 1999 un revenu nettement plus

élevé que ceux réalisés les années précédentes, alors qu'elle a travaillé

auprès du même employeur jusqu'à la fin de cette année-là. Ainsi, son salaire

avait évolué de la manière suivante: 49'140 fr. (1995), 54'833 fr. (1996),

57'486 fr. (1997), 56'110 fr. (1998) et 69'651 fr. (1999). Dans un tel cas,

lorsque le dernier salaire obtenu par l'assuré avant la survenance de

l'invalidité est nettement plus élevé que les revenus obtenus jusqu'alors, il

ne peut servir de référence pour le revenu sans invalidité que s'il est établi,

selon la vraisemblance prépondérante, que l'assuré aurait continué à réaliser

un tel salaire (arrêt 9C_5/2009 du 16 juillet 2009 consid. 2.3, in SVR 2009 IV

n° 58 p. 181). L'intimée ne fait valoir aucun argument qui permettrait de

considérer qu'elle aurait continué à gagner un salaire ayant subi une

augmentation majeure par rapport à celles accordées les années précédentes et d'établir

que cette majoration n'était pas due, comme on peut le penser, à la fin des

rapports de travail. La juridiction cantonale était donc en droit de ne pas se

référer uniquement au dernier salaire obtenu en 1999, mais de déterminer le

revenu sans invalidité à l'aide d'une moyenne des salaires obtenus dans les

trois années précédentes.”

2.7.2

In

concreto, la fattispecie in esame è paragonabile a quella esposta nella

sentenza del TF 9C_751/2011 del 30 aprile 2012.

RI 1 svolge l’attività di

parrucchiera indipendente dal mese di novembre del 1989. Dal 1989 al 1994 ha

lavorato presso il Salone __________ a __________, poi dal 1994 al 2004 a __________

e dal 2004 nel Salone “__________” a __________ (cfr. curriculum vitae, doc. AI

3-1).

Dalle risultanze

dell’inchiesta economica svolta l’11 febbraio 2013, e dal complemento del 30

giugno 2013, emerge che l’assicurata ha conseguito un reddito, prima

dell’insorgenza del danno alla salute (2011), di fr. 62'486.-- nel 2008, di fr.

83'705.--nel 2009 e di fr. 84'157.-- nel 2010.

Per contro, nel 2012 il

reddito è sceso a fr. 32'926.--.

La

media dei redditi tra il 2008 e il 2010 è stata calcolata in fr. 76'782.--

(doc. AI 49-1, 82-3).

Secondo

questa Corte, il calcolo economico svolto dall’Ufficio deve essere confermato,

in quanto la media dei redditi tra il 2008 e il 2010 è maggiormente

rappresentativa, per la determinazione del reddito senza invalidità, rispetto a

quanto postulato dall’insorgente.

L’avv.

RA 1 non ha fornito alcun elemento oggettivo che permetta di concludere che

anche negli anni successivi, qualora non fosse intervenuto il danno alla

salute, l’assicurata avrebbe continuato a percepire importi analoghi o

superiori a quelli del 2009 e 2010.

La

giurisprudenza indicata dal ricorrente non trova applicazione nel caso di

specie (cfr. doc. I, pag. 6, doc. VI e doc. X).

Nella sentenza 8C_576/2008

del 10 febbraio 2009, cui fa riferimento il patrocinatore dell’assicurata (cfr.

doc. I, pag. 6), il TF ha ritenuto più corretto calcolare la media

dei redditi negli anni 1990 e 1991, piuttosto che nel periodo 1986-1991, in

quanto nel periodo iniziale dell’attività commerciale i redditi erano stati influenzati

dagli ammortamenti e dalla formazione della clientela. Per questo motivo, i

primi anni di attività non sono stati considerati sufficientemente attendibili.

Nel

caso che ci occupa, la fluttuazione dei redditi non è determinata da queste

circostanze, in quanto l’attività del Salone di parrucchiera ha preso inizio

nel 1989 a __________, poi nel 1994 fino al 2004 l’assicurata ha lavorato a __________,

per poi aprire nel 2004 il Salone di __________ (doc. AI 3-1). L’amministrazione

ha però svolto il raffronto dei redditi con riferimento gli anni 2008, 2009 e

2010, quando l’attività commerciale era già avviata da molti anni: “La

signora è operativa nell’attuale sede da ca. 10 anni” (cfr. inchiesta

economica, doc. AI 46-3).

Nella

sentenza 9C_8/2012 del 12 marzo 2012, citata dall’avv. RA 1 (cfr. doc. VI, X)

il TF non aveva considerato attendibile la media dei redditi sui cinque anni

precedenti il danno alla salute (dal 1996 al 2000), ma aveva preferito

calcolare il reddito senza invalidità sul reddito del solo 2000. Tuttavia, in quel caso vi era una chiara tendenza sul lungo periodo

che consentiva di discostarsi dai redditi degli anni precedenti: “Wenn indes unterschiedlich hohe Einkommen in ihrer Abfolge

über längere Zeit hinweg eine klare Tendenz verraten, so sind frühere Werte

nicht in die Bemessungsgrundlage einzubeziehen, sondern höchstens als Indizien

für den überwiegend wahrscheinlichen Verlauf der hypothetischen

Einkommensentwicklung bedeutsam” (sentenza 9C_8/2012 del 12

marzo 2012, consid. 2.2.1).

Anche

nella sentenza 8C_748/2011 del 11 giugno 2012, l’Alta Corte ha ritenuto più

attendibile il reddito del 2006, piuttosto che prendere in considerazione la

media del periodo precedente (1998-2006), in quanto emergeva una chiara

tendenza all’aumento dei redditi.

In

concreto, il TCA non ritiene che i redditi percepiti da RI 1 negli anni 2008-2010

rivelino una tendenza all’incremento, tale da ritenere maggiormente attendibile

il reddito del 2010 piuttosto che la media sui tre anni.

In primo luogo, il periodo

di tempo preso in considerazione dall’ispettore AI è piuttosto breve (dal 2008

al 2010) e secondariamente vi è stato un solo aumento importante dopo il 2008

(fr. 62'486.-- nel 2008), poi il reddito dell’assicurata è rimasto piuttosto stabile

(fr. 83'705.-- nel 2009 e di fr. 84'157.-- nel 2010).

Di

conseguenza, questa Corte non intravede ragioni per scostarsi dall’importo

calcolato dall’Ufficio AI, da ritenersi maggiormente rappresentativo del

reddito senza invalidità dell’assicurata.

Non merita accoglimento

neppure l’argomentazione ricorsuale, secondo la quale “l’attività della ricorrente

si sarebbe con preponderante probabilità estesa fino al 2012 e il suo reddito

da valida ipotetico sarebbe stato pari almeno a CHF 100'000.00” (doc. I,

pag. 4).

Come

già indicato al consid. 2.3., risulta determinante il reddito che l’assicurato

avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle competenze professionali come pure

delle circostanze personali per un prospettato avanzamento professionale, nella

misura in cui vi sono degli indizi concreti in merito (DTF 96 V 29; ZAK 1985 p.

635). Eventuali sviluppi o avanzamenti professionali possono essere presi in

considerazione a condizione che la loro realizzazione appaia altamente

probabile e quindi nella misura in cui l'assicurato dimostri una probabile

ascesa professionale sulla base di indizi concreti e provi che egli avrebbe

effettivamente conseguito un reddito più elevato se non fosse divenuto

invalido. Semplici dichiarazioni d'intenti o probabilità teoriche non

bastano in tal senso a ritenere verosimile un avanzamento professionale, in

relazione al quale è necessario che l'assicurato dimostri di aver intrapreso

passi concreti (Pratique VSI 1998 p. 174; DTF96 V 29; Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 1997, pp. 206-207; STFA 9 settembre

2003.

nella causa R. [M2/02]). Indizi concreti in favore di un’evoluzione della

carriera professionale esistono, ad esempio, quando è ravvisabile, da parte del

datore di lavoro, una tale prospettiva di avanzamento oppure quando egli ha

fornito delle garanzie in tal senso. L’intenzione di progredire sul piano

professionale deve essersi già manifestata attraverso dei passi concreti (DTF 96

V 29; RAMI 1993 U 168; STFA 19 settembre 1996 nella causa M. [I 419/95] e 4

settembre 2002 nella causa L. [M 8/01]).

In

concreto, l’indicazione da parte del ricorrente che l’evoluzione reale del

reddito e le constatazioni dell’ispettore (doc. AI 46-3) giustificano un

reddito da valido ipotetico di almeno fr. 100'000.--, non è all’evidenza

sufficiente per ammettere un simile importo.

L’ispettore,

nella propria inchiesta, ha infatti unicamente sottolineato che “nel settore

vi è parecchia concorrenza. La signora quando si è sistemata nell’attuale sede,

è riuscita a portare con sé parecchia clientela (…) ha sempre lavorato bene,

sviluppando un’attività oggidì portata avanti con la collaborazione di tre

dipendenti” (doc. AI 46-3) (…) “l’attuale salone, nel quale si è

trasferita da ca 10 anni, è molto bello, moderno, spazioso e con parecchie

postazioni di lavoro” (doc. AI 46-6).

Queste

considerazioni non permettono di concludere che l’assicurata avrebbe raggiunto

un reddito ipotetico di fr. 100'000. A maggior ragione se si considera

l’evoluzione dei redditi tra il 2008 e il 2010, in cui vi è stato un solo

aumento importante tra il 2008 e il 2009.

In

conclusione, il TCA ritiene corretto calcolare il reddito da valido sulla media

dei tre anni (2008-2009-2010), come ha fatto l’amministrazione.

Questa Corte il 3 novembre

2015.

ha invitato l’UAI ha aggiornare i dati economici al 2014 (doc. XII).

Con

scritto dell’11 novembre 2015 l’UAI ha indicato che il reddito da valido è

stato aggiornato dal 2010 al 2012 in fr. 76'782.-- e che l’importo aggiornato

al 2014 corrisponde a fr. 77'951.35 (+0.7401% per il 2013; +0.7771% per il

2014) (doc. XIII).

Il

TCA rileva però che l’importo di fr. 76'782.-- indicato dall’amministrazione corrisponde

alla media dei redditi del 2008 (fr. 62'486.--), del 2009 (fr. 83'705.--) e del

2010.

(fr. 84'157.--), senza alcuna aggiornamento:

(62'486.--

+ 83'705.-- + 84'157.-- : 3 = 76'782.--).

Questo importo deve

pertanto essere adeguato di quattro anni e corrisponde a fr. 79'347.15

(+1,0% per il 2011, +0,8% per il 2012, +0,7% per il 2013, +0,8% per il 2014,

secondo i dati dell’ufficio federale di statistica: http://www.bfs.admin.ch/bfs/

portal/fr/index/themen/03/04/blank/key/lohnentwicklung/quartal.html).

Come vedremo comunque

anche applicando l’importo calcolato dall’UAI, il risultato finale non cambia

(cfr. consid. 2.7.4.).

L’UAI, infatti, ha

proceduto all’aggiornamento del calcolo economico giungendo a una perdita

lucrativa del 39,7% arrotondato al 40% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR

2004.

UV Nr. 11 pag. 41), percentuale che dà diritto a un quarto di

rendita d’invalidità.

Nello scritto dell’11

novembre 2015 l’UAI ha poi chiesto il rinvio degli atti “onde avere un

incarto completo con i dati inerenti la situazione economica nell’attività

abituale aggiornati (si rileva che i dati economici concernenti l’attività

abituale si riferiscono all’anno 2012)” (doc. XIII).

Questa richiesta non può

essere accolta.

Infatti, l’Ufficio AI, nel

progetto di decisione del 17 luglio 2014 (doc. AI 74-1), nella decisione

impugnata del 21 gennaio 2015 (doc. AI 82-1) e nei successivi allegati dinanzi

a questa Corte (cfr. risposta del 23 marzo 2015 e le osservazioni del 15 aprile

2015, doc. IV, VIII), ha sempre difeso il calcolo economico svolto dall’ispettorato

AI sulla media dei tre anni (2008-2009-2010).

Ora, questo modo di

procedere viene approvato dal TCA per cui una nuova valutazione economica come

chiede l’UAI (cfr. consid. 1.9.) non si giustifica.

2.7.3

Per quanto riguarda invece il reddito

da invalido va ricordato

che lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa

e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito derivante

dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario

sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha

precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario

statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di

influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla

deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve

succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il

suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80

consid. 5b/cc).

L’Alta Corte ha stabilito

che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche

concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5

settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Utilizzando

i dati forniti dalla tabella TA1 2012 elaborata dall'Ufficio federale di

statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2012 una professione che presuppone

qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza

delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss.

e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario

mensile lordo pari a fr. 4'112.--

Riportando

questo dato su 41.7 ore (cfr. tabella

pubblicata sul sito web dell’Ufficio federale di statistica), esso

ammonta a fr. 4'286.76 mensili oppure a fr. 51'441.12 per l'intero anno (fr.

4'286.76 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U

274/98 del 18 febbraio 1999, p. 5 consid. 3a).

Dopo adeguamento all'indice

dei salari nominali si ottiene, per il 2013 un reddito mensile di fr. 4'318.48

(+0.7401%) oppure di fr. 51'821.83 per l'intero anno, mentre per il 2014 il

reddito mensile è di fr. 4'352.03 (+0.7771%) oppure di fr. 52’225.-- per

l'intero anno.

In

ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le

circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno

alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,

grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere

ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto

delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"

(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

In

una sentenza del 25 luglio 2005 nella causa J., I 147/05, consid. 2, il TFA ha

proceduto ad una riduzione del 15% sul reddito statistico da invalido,

trattandosi di un assicurato straniero, nato nel 1953 e al beneficio di un

permesso di domicilio, che, a causa del danno alla salute, era stato giudicato

in grado di svolgere un’attività adeguata in misura del 60%.

La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora

conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno

alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo

parziale (5%).

In un’altra pronunzia

del 25 luglio 2005 nella causa Y., U 420/04, consid. 2 - riguardante un

assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio,

totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno

fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15%.

In

una sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005 il TCA ha fornito alcune

indicazioni circa le modalità secondo le quali deve essere applicata la

riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido, argomentando:

" Su

quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze

federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella

causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato

(47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava

un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un

mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età

e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello

retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I

138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione

sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni,

dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore

dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations

résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa

M., B 67/04, consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio

di un permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età

costituisse un fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF

(cfr. consid. 2.4.), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa

disposizione torna applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della

rendita di invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419

consid. 1b; SVR 1995 UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra

assicurati (circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo

di evitare disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V

138ss. consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa

S., U 80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune

circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad

esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto

che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle

assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza

professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla

giurisprudenza federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione

percentuale legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute,

l’esistenza, in un caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità,

che in genere limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività

sostitutiva, può comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più

elevata (cfr., in questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I

559/04, consid. 2.2, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,

I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per

tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata

una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima

l’applicazione della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella

causa M., il TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli

impedimenti legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di

riduzione (anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

2.7.4

In

concreto, nel rapporto del 2 aprile 2014 l’amministrazione ha applicato la

riduzione del 10% per attività leggere (doc. AI 62-4).

L’insorgente,

da parte sua, non ha contestato questa riduzione (cfr. doc. I).

Tenuto

conto del riserbo di cui deve dare prova il giudice delle assicurazioni sociali

nel sostituire il proprio apprezzamento a quello dell’amministrazione (cfr. DTF

137.

V 71, 132 V 393 consid. 3.3), questo Tribunale non ha motivo per

distanziarsi dalla percentuale applicata dall’amministrazione.

Procedendo

quindi al raffronto dei redditi, partendo da un salario da invalido di fr. 52’225.--

e ammettendo la riduzione del 10%, il reddito ipotetico dell’insorgente

ammonta, quindi, a fr. 47'002.50. confrontando ora questo dato con l’ammontare

del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 79'347.15 (consid. 2.7.1.)

emerge un tasso d’invalidità del 40,7% arrotondato al 41% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V

121.

consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41) che permette l’erogazione di un

quarto di rendita d’invalidità, a far tempo dal 1° aprile 2014, come calcolato

dall’UAI nello scritto dell’11 novembre 2015 (cfr. doc. XIII).

Utilizzando

il reddito da valido calcolato dall’UAI nello scritto dell’11 novembre 2015, il

risultato finale non cambierebbe.

Infatti,

procedendo al raffronto dei redditi, partendo da un salario da invalido di fr. 52’225.--

e ammettendo la riduzione del 10%, il reddito ipotetico dell’insorgente

ammonta, quindi, a fr. 47'002.50. confrontando ora questo dato con l’ammontare

del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 77'951.35 (consid. 2.7.1.)

emerge un tasso d’invalidità del 39,7% arrotondato al 40% secondo la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V

121.

consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11 pag. 41) che permette l’erogazione, anche

in questo caso, di un quarto di rendita d’invalidità, a far tempo dal 1° aprile

2014.

(cfr. doc. XIII).

L’assicurata ha quindi diritto,

a decorrere dal 1° febbraio 2012 (ma versata dal 1° marzo 2012, ai sensi

dell’art. 29 cpv. 1 LAI) a una mezza rendita d’invalidità (grado 57%) fino al

31.

marzo 2014, poi ridotta a un quarto di rendita (grado 41%) dal 1° aprile

2014, in applicazione dell’art. 88a OAI – che prevede che se la capacità al

guadagno dell’assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete

migliora oppure se la grande invalidità o l’assistenza dovuta all’invalidità si

riduce, v’è motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime,

all’occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si

può supporre che il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso

tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole,

e che presumibilmente continuerà a durare (cfr. STF 9C_971/2009 del 14 giugno

2011.

consid. 3.1) .

2.8

Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurata,

rappresentata da un legale, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio AI

di fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili.

2.9

Secondo

l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009

del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il

ricorso è accolto.

§ La

decisione impugnata è modificata nel senso che a RI 1 è assegnato 1/4 di rendita

d’invalidità (grado d’invalidità del 41%) con effetto dal 1° aprile 2014.

2. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI che

verserà alla ricorrente, a titolo di ripetibili, fr. 2'000.-- (IVA inclusa se

dovuta).

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti