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Decisione

32.2015.3

Legittimazione della cassa malati. La domanda di garanzia per provvedimenti sanitari per l'infermità congenita OIC 195 inoltrata dalla CM non é tardiva

14 ottobre 2015Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

I 824/05 del 20 febbraio 2006 consid. 4 e I 705/02 del 17 novembre 2003 consid.

4), nel caso di un grave disturbo narcisistico depressivo della personalità nel

senso di uno stato borderline al limite della schizofrenia (STFA I 418/96 del

12 novembre 1997 consid. 3b), nel caso di un grave disturbo della personalità

(STFA I 205/96 del 21 ottobre 1996 consid. 3c), nel caso di incapacità di

discernimento a causa di una (imprecisata) grave patologia psichiatrica (STFA I

71/00 del 29 marzo 2001 consid. 3a) e nei casi di grave depressione (DTF 102 V

112 consid. 3 pag. 118) o di disturbo di personalità con secondario alcoolismo

cronico (STFA I 149/99 del 16 marzo 2000 consid. 3b). Detta casistica è confermata

nella succitata DTF 139 V 289 consid. 4.2 pag. 292).

Un pagamento retroattivo

della rendita ai sensi dell’art. 48 cpv. 2 LAI può, pertanto, avvenire solo in

modo restrittivo.

2.6. Il TFA, nella STFA I 671/03

del 1. dicembre 2004, chiamato a pronunciarsi in un caso in cui l’autorità

giudiziaria cantonale aveva riconosciuto –

in applicazione dell’art. 48 cpv. 2 v.LAI in vigore fino al 31 dicembre 2007 e vista

l’infermità congenità cifra 451 OIC (glicogenosi) – il diritto a provvedimenti sanitari dal 24 giugno 2001 ritenuta

la tardività della domanda di prestazioni del 24 giugno 2002, ha sviluppato le

seguenti considerazioni:

" (…)

4.2 Anders als der Anspruch auf Rentenleistungen,

der nicht von einer bestimmten Diagnosestellung abhängig ist, setzt der

Anspruch auf medizinische Massnahmen bei einem Geburtsgebrechen die Existenz

eines genau bezeichneten Gebrechens voraus (vgl. Art. 13 IVG in Verbindung mit

Art. 3 IVV; unveröffentlichtes Urteil H. vom 23. März 1999 [I 509/98] Erw. 2c).

Als Korrelat zu dieser eng umschriebenen Anspruchsvoraussetzung darf die bei

gebotener Sorgfalt zumutbare Kenntnis des anspruchsbegründenden Sachverhalts im

Sinne von Art. 48 Abs. 2 Satz 2 IVG vom Versicherten nicht bereits zu einem

Zeitpunkt erwartet werden, in welchem eine kongenitale Natur des

Gesundheitsschadens von den behandelnden Ärztinnen und Ärzten in Betracht

gezogen wird, jedoch noch keine objektive Gewissheit über das Vorliegen eines

seit Geburt bestehenden Leidens, geschweige denn über dessen genaue Bezeichnung

(diagnostische Einordnung), besteht.

Vor diesem Hintergrund erweist sich die

vorinstanzliche Schlussfolgerung, dass der anspruchsbegründende medizinische Sachverhalt

für den Beschwerdeführer bzw. seine gesetzlichen Vertreter bereits im Juli 2000

erkennbar gewesen sei, als unzutreffend. Vielmehr bestanden bis Anfang Juli

2002 objektiv begründete Zweifel am Vorliegen eines seit Geburt bestehenden

Gesundheitsschadens, welche - wie aus dem unter Erw. 4.1 hievor Gesagten

hervorgeht - auch durch Rückfrage bei den behandelnden Ärzten nicht hätten

verlässlich ausgeräumt werden können. Dementsprechend kann dem Beschwerdeführer

das Zuwarten mit der IV-Anmeldung nicht als Sorgfaltswidrigkeit vorgeworfen

werden. Dies gilt umso mehr, als der Versicherte - im Unterschied zum

vorinstanzlich erwähnten Urteil EVGE 1964 S. 275 Erw. 2 - nicht jahrelang für

eine bereits kurz nach der Geburt aufgefallene Anomalie in Behandlung stand,

ohne sich über die kongenitale Natur der Beschwerden zu erkundigen, sondern an

einer juvenil-adulten Form einer Stoffwechselstörung leidet, deren vage

Anzeichen zum ersten Mal im Alter von vierzehn Jahren auftauchten; dass es sich

um ein Geburtsgebrechen handelt, war daher nicht gleich naheliegend wie im

Falle von kurz nach der Geburt oder in den ersten Lebensjahren manifest

werdenden Gesundheitsschäden.

Nicht zum Nachteil gereicht es dem

Beschwerdeführer, dass er sich bereits einen Monat vor der am 24. Juli 2002

durchgeführten, eine verlässliche Diagnose ermöglichenden Muskelbiopsie bei der

Invalidenversicherung zum Leistungsbezug anmeldete und als Grund hierfür ein

"Geburtsgebrechen" angab. Denn dies ändert nichts daran, dass er sich

mit dieser Angabe im Bereich der medizinischen Spekulation bewegte, wie der

Beschwerdeführer mit seinem vagen Hinweis auf eine (anschliessend nicht

bestätigte) "Myopathie" mit allgemeinem Vermerk "siehe

Arztbericht von Prof. L.________" denn auch selbst einräumte.

4.3 Nach dem Gesagten hat sich der

Beschwerdeführer am 24. Juni 2002 rechtzeitig im Sinne von Art. 48 Abs. 2 Satz

2 IVG zum Leistungsbezug angemeldet, sodass die Voraussetzungen einer weiter

als 24. Juni 2001 zurückgehenden Nachzahlung erfüllt sind. Antragsgemäss

erstreckt sich der Anspruch auf die zur Behandlung des Geburtsgebrechens

notwendigen medizinischen Massnahmen auch auf die Zeit von März 1998 bis 23. Juni

2001 (Erw. 1 und 3.1 hievor).

(…)" (STF I 671/03 del 1. dicembre 2004, consid. 4.2 e 4.3)

In sintesi il TFA ha

stabilito che, presupponendo il diritto a dei provvedimenti sanitari ex art. 13

LAI l’esistenza di un’infermità congenita, all’assicurato, anche usando della

dovuta diligenza, non è possibile imputare la conoscenza dei fatti determinanti

il suo diritto prima che una tale diagnosi sia posta.

La succitata STFA è stata

richiamata anche nelle STF 9C_42/2011 del 27 aprile 2011 consid. 4.3 e

8C_300/2007 del 14 gennaio 2008 consid. 2.2.

2.7. Nella fattispecie concreta,

conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.6), questo

Tribunale ritiene che PI 1 è venuto a conoscenza di essere portatore di

un’infermità congenita nel marzo 2013.

In effetti il dr. __________,

nel rapporto del 20 marzo 2013 indirizzato alla __________, si è così espresso:

" (…)

Conosco il paziente già dal 2004 dove per problemi al ginocchio

destro ero stato contattato, si era diagnosticata una Sindrome di Sinding

Larsen ginocchio destro. Altri episodi di dolori acuti a livello del ginocchio

sono probabilmente da riportare a delle tendenze a lussazioni rotulee, una

sicura a destra nel marzo 2007, un’altra a sinistra nell’aprile seguente. Da

poi gioca sempre con una ginocchiera e fa fisioterapia. Una forte lussazione a

destra è subentrata ancora nell’aprile 2008, da poi trattamento conservativo

con capsula gessata. Nel 2011 altra sub-lussazione della rotula destra trattata

conservativamente e l’ultima risulta il 06.01.2013. Qui ora scattano gli

accertamenti con protocollo e misurazione TA-TG che risulta patologico a destra,

ma ancor di più a sinistra. Si è dunque optato per un trattamento operatorio di

ricostruzione del MPFL (legamento patello-femorale mediale). Dapprima a destra,

poi si dovrà eseguire questo intervento anche a sinistra un anno dopo.

L’andamento di questa patologia parla per una malformazione congenita e non è a

Considerandi

carico dell’assicurazione infortuni.

(…)" (doc. 5/1 incarto Cassa malati = doc. A/5)

In seguito l’assicurato è

stato sottoposto all’intervento “(…) MPFL con Gracilis, sistema Arthrex (…)”

come risulta dal rapporto operatorio del 28 marzo 2013 del dr. __________ (doc.

AI 7/5-6).

Stante quanto sopra – ritenuto anche che secondo la Circolare

sui provvedimenti sanitari d’integrazione dell’assicurazione invalidità (CPSI,

valida dal 1° gennaio 2015), l’infermità congenita cifra 195 OIC (Lussazione

congenita della rotula, per quanto sia necessaria un’operazione) è “(…)

un’affezione rara che appare nell’ambito di certi sindromi (p. es. sindrome di

Rubinstein-Taby) oppure anche isolata. Nella maggior parte dei casi la diagnosi

non è formulata al momento della nascita, ma solamente nell’età infantile. (…)”

– questo Tribunale ritiene che prima

del 20 marzo 2013 PI 1 non poteva conoscere i fatti determinanti il suo diritto

alle prestazioni ai sensi dell’art. 48 cpv. 2 lett. a LAI.

Infatti, lo si ribadisce,

anche se non indicata precisamente quale infermità congenita cifra 195 OIC, è

solo con il rapporto del 20 marzo 2013 del dr. __________ che viene posta la

diagnosi di una malformazione congenita con indicazione per un’operazione e

nulla in questo senso risulta da tutta l’altra documentazione medica componente

l’incarto AI.

In questo senso non può

essere seguito l’Ufficio AI laddove sostiene che PI 1 “(…) – perlomeno dal

2004.

– era a conoscenza dei fatti determinanti il suo diritto a prestazioni ai

sensi dell’art. 48 cpv. 2 lett. a LAI. (…)” (IV).

Nemmeno è possibile

concludere differentemente per il fatto che PI 1, nel formulario “(…) Richiesta

per minori (…)” del 29 luglio 2014 (doc. AI 5/1-6), abbia indicato quale

danno alla salute un’infermità congenita: “(…) difetto congenito alle

ginocchia […] da sempre (…)” (doc. AI 5/4-5, punti 5.1. e 5.2) indicando di

disporre quale mezzo ausiliare delle “(…) ginocchiere circa dal 2004 (…)”

(doc. AI 5/5, punto 5.5).

Infatti, il diritto alle

prestazioni per la cura dell’infermità congenita cifra 195 OIC presuppone, da

una parte, la diagnosi di lussazione congenita della rotula e, dall’altra

parte, la necessità di un’operazione (“(…)

lussazione congenita della rotula, per quanto sia necessaria un’operazione (…)”

).

Ora, lo si ribadisce,

tanto l’esistenza di una malformazione congenita quanto l’indicazione per

un’operazione sono state poste dal dr. __________ per la prima volta nel

succitato rapporto del 20 marzo 2013 (cfr. doc. 5/1 incarto Cassa malati = doc.

A5).

Al riguardo l’Ufficio AI

ha rilevato tuttavia che “(…) Anche volendo seguire la tesi ricorsuale di

controparte (cfr. il gravame al punto 5) – in base alla quale l’assicurato

sarebbe venuto a conoscenza di essere portatore di un’infermità congenita al

più presto il 20 marzo 2013 –, il risultato finale non cambia. In effetti, il

Signor PI 1 – il 20 marzo 2014 – non aveva (ancora) inoltrato la relativa

richiesta di prestazioni conformemente a quanto disposto dall’art. 48 cpv. 2

lett. b LAI. (…)” (IV).

2.8

Nella DTF 135 V 165, circa la

facoltà dell’assicuratore malattia di annunciare un assicurato

all’assicurazione invalidità, il TF ha stabilito che “(…) se l’assicurazione

obbligatoria delle cure medico-sanitarie ha assunto le spese di trattamento in

virtù del suo obbligo di prestazione anticipata (art. 70 cpv. 2 lett. a LPGA) e

l’assicurato, contrariamente all’art. 70 cpv. 3 LPGA, non si annuncia

all’assicurazione per l’invalidità per ottenere le rispettive prestazioni,

l’assicuratore malattia ha la facoltà di procedere all’annuncio. (…)”

(regesto della DTF 135 V 165).

In concreto la ricorrente,

con scritto del 15/17 aprile 2014 (richiamati l’art. 71 LPGA che regola il

rimborso degli anticipi e la DTF 135 V 106), ha annunciato all’Ufficio AI il

caso di PI 1 (cfr. doc. AI 1/1 e la documentazione allegata di cui all’incarto

cassa malati).

Per le ragioni che seguono

questo Tribunale ritiene che con il succitato annuncio del 15/17 aprile 2014 la

ricorrente ha rispettato l’art. 48 cpv. 2 LAI e pertanto è a torto che l’Ufficio

AI ha stabilito per PI 1 che “(…) assumiamo i costi per la cura

dell’infermità congenita cifra 195, dal 17.04.2013 (retroattività massima

dall’inoltro della domanda, in conformità dell’art. 48 della LAI) al

31.10.2014

(…)” (doc. AI 12/1).

Va qui evidenziato che il rapporto

del 20 marzo 2013, nel quale il dr. __________ ha posto la diagnosi di

malformazione congenita con indicazione per un’operazione (doc. 5/1 incarto

Cassa malati = doc. A/5) è stato indirizzato alla __________ senza copia alla

ricorrente.

Anche lo scritto del 4

aprile 2013 – scritto con il quale

la __________ ha comunicato a PI 1 che: “(…) Ci riferiamo all’infortunio

occorsole il 06.01.2013. Il 02.04.2013 il caso è stato sottoposto al nostro

medico di fiducia, Dr. med. __________ specialista in medicina infortunistica.

In base agli atti medici in nostro possesso e del suo parere, la informiamo

sulle seguenti osservazioni: ● Il caso è stato preso a carico per

un periodo limitato (3 mesi dall’evento) ● Le spese mediche verranno

prese a carico fino al 26 marzo 2013. Dopo tale data le fatture saranno di

competenza della sua cassa malati. (…)” (doc. AI 13/22 = doc. A/9) – non è stato trasmesso in copia alla

ricorrente.

Come sostenuto, e peraltro

non contestato, è solo con la ricezione della fattura del 16 aprile 2013 (doc.

AI 13/34 = doc. A16/1) che la ricorrente è venuta a conoscenza della cura

relativa all’infermità congenita: “(…) RI 1 ha ricevuto una fattura elettronica

relativa alla cura dell’infermità congenita in data 15 maggio 2013 per un

periodo di cura dal 27 marzo al 30 marzo 2013. Prima di ricevere questa fattura

RI 1 non era a conoscenza del problema di salute congenito del suo assicurato.

(…)” (VII).

La ricorrente, che non

poteva conoscere i fatti determinanti il diritto alle prestazioni di PI 1 prima

della succitata fattura del 16 aprile 2013, con l’annuncio 15/17 aprile 2014 ha

fatto valere il diritto del suo assicurato entro 12 mesi da quando è venuta a

conoscenza dei suddetti fatti.

Pertanto, a mente di

questo Tribunale, ritenuta la facoltà di annunciare un assicurato

all’assicurazione invalidità ai sensi della DTF 135 V 106 e avendo la

ricorrente rispettato l’art. 48 cpv. 2 LAI, a PI 1 va riconosciuto il diritto

ai provvedimenti sanitari per l’infermità congenita cifra 195 OIC fino al 31

ottobre 2014.

Di conseguenza il ricorso

va accolto e la decisione impugnata riformata nel senso che a PI 1 va

riconosciuto il diritto ai provvedimenti sanitari per l’infermità congenita

cifra 195 OIC fino al 31 ottobre 2014.

2.9

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis

LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della

vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La

decisione impugnata è riformata nel senso che a PI 1 va riconosciuto il diritto

ai provvedimenti sanitari per l’infermità congenita cifra 195 OIC fino al 31

ottobre 2014.

2. Le spese, per fr. 500.--,

sono poste a carico dell’Ufficio AI.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti