32.2015.30
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2 dicembre 2015Italiano57 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2015.30
LG/DC/sc
Lugano
2 dicembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 13 febbraio 2015 di
RI 1
contro
la decisione del 21 gennaio 2015 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1959, da
ultimo attiva come consulente immobiliare, in data 3 maggio 2013 ha presentato
una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per adulti indicando di
essere affetta da “cardiopatia, depressione, morbo di Chron e lombalgia”
(doc. AI 6-1/5).
1.2. Esperiti gli accertamenti
medici ed economici del caso, in particolare una valutazione pluridisciplinare
SAM (doc. AI 40-1), l’Ufficio AI con la decisione del 21 gennaio 2015 (doc. AI
51-1), preavvisata con progetto del 27 novembre 2014 (doc. AI 47-1), ha
respinto la richiesta di prestazioni dell’assicurata essendo il grado
d’invalidità inferiore al 40%.
1.3. Contro questa decisione RI 1
ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA postulando l’annullamento della
decisione impugnata e il riconoscimento di una rendita intera d’invalidità
(grado 100%) (doc. I).
La ricorrente ha
contestato la valutazione medica svolta dall’amministrazione, in particolare quella
psichiatrica.
A sostegno delle proprie
argomentazioni l’assicurata ha fatto riferimento al rapporto del 13 gennaio
2015 del medico curante psichiatra Dr. __________ (cfr. doc. I+A2).
1.4. In risposta l’UAI, richiamata
la perizia pluridisciplinare SAM del 24 ottobre 2014, si è riconfermato
integralmente nella propria decisione postulando la reiezione del ricorso (doc.
IV).
1.5. Il 31 marzo 2015 la
ricorrente ha prodotto un nuovo scritto datato 24 marzo 2015 del Dr. __________
(doc. VI+B).
Lo scritto doc. VI e l’allegato
sono stati inviati all’UAI per osservazioni (doc. VII).
1.6. Con le osservazioni del 22
aprile 2015 l’UAI, dopo aver sottoposto al vaglio del SAM la nuova
documentazione medica prodotta da RI 1, si è riconfermato nel proprio
provvedimento (doc. VIII+1-2).
Fatti
I doc. VIII+1-2 sono stati
inviati per osservazioni all’insorgente (doc. IX).
Considerandi
2.1
Il TCA è chiamato a stabilire
se a ragione oppure no l’Ufficio AI ha respinto la richiesta di prestazioni
dell’assicurata.
Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art.
28.
cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati
hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre
quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché
invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui
ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa
adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto
dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Nel
confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di
fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325;
DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività
ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale
dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui
differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in
maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di
una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114
V 313).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono
determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del
diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere
rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di
eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della
decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V
222).
2.2
Per quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno
alla salute psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il
danno sia di gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di
valersi della sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia
persino intollerabile per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165= RCC
1977.
pag. 169; Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180;
ZAK 1984 pag. 342, 607; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2003,
pag. 128).
L'Alta Corte ha inoltre avuto
modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come
i danni fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1
LAI, devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette
- le anomalie psichiche parificabili a malattia. Non sono considerati effetti
di uno stato psichico morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico
dell'assicurazione per l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno
cui l'assicurato potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di
quanto è ragionevolmente esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo
possibile. Bisogna dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un
assicurato può, nonostante il danno alla salute mentale, esercitare un'attività
lucrativa che il mercato del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue
attitudini. In quest'ambito il punto è quello di sapere quale attività si può
da lui ragionevolmente esigere. Ai fini di stabilire l'esistenza di
un'incapacità di guadagno causata da un danno alla salute psichica non è quindi
decisivo accertare se l'assicurato eserciti o meno un'attività lucrativa
insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto domandarsi se si debba ammettere
che l'utilizzazione della capacità lavorativa non può in pratica più essere da
lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile per la società (DTF
102.
V 166; VSI 1996 pag. 318 consid. 2a, pag. 321 consid. 1a, pag. 324 consid.
1a; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a e sentenze ivi citate)" (STFA del 29
settembre 1998 nella causa S. F. [I 148/98], pag. 10 consid. 3b)."
Secondo la giurisprudenza del
TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le psicopatie, le alterazioni
dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen), l'alcolismo, la
farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA del 18 ottobre 1999 nella
causa B., I 441/99; STFA del 29 settembre 1998 nella causa S. F., I 148/98,
pag. 10 consid. 3b; RCC 1992 pag. 182 consid. 2a con riferimenti).
In
una sentenza I 384/06 del 4 luglio 2007, il Tribunale federale ha ribadito che
“(…) il riconoscimento di un danno alla salute psichica presuppone in
particolare la diagnosi espressa da uno specialista in psichiatria, poggiata
sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto
scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr. pure la sentenza del Tribunale
federale delle assicurazioni I 621/05 del 13 luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF
I 384/06 del 4 luglio 2007).
2.3
Per poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di
ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti.
Il
compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF
9C_13/2007 del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né
l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o
rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007;
STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF
122.
V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),
bensi il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
In
una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137
V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della
giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi
di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della
conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del
Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich
dell’11 febbraio 2010.
L’Alta Corte è
arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione
(consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che
attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie
procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti
dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica
(consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare
dei correttivi:
(a
livello amministrativo)
-
assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
-
differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
-
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.
3.
),
-
rafforzamento dei diritti di partecipazione:
--
in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una
decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni
o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6; cambiamento della
giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
--
alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione
alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.
3.4.2
; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a
livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In
caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o
il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare
una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza
secondo DLA 1997
Nr.
18.
p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile
2000.
consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità
(consid. 4.4.2).
L’art.
72bis OAI, in vigore dal 1° marzo 2012, dedicato alle perizie mediche
pluridisciplinari stabilisce al cpv. 1 che “Le perizie che interessano tre o
più discipline mediche sono eseguite da un centro peritale con cui l'Ufficio
federale ha concluso una convenzione” e al cpv. 2 che “i
mandati sono attribuiti con metodo aleatorio”.
Per
mettere in pratica quanto prescritto all’art. 72bis cpv.2 OAI l’UFAS ha
allestito il sistema di attribuzione “Suisse MED@P” (cfr. R. Kocher,
SuisseMed@P a deux ans: où en sommes-nous?” in Sécurité sociale 5/2014, pag.
288.
e seg.; vedi DTF 138 V 271).
In
una sentenza pubblicata in DTF 140 V 508, consid. 3.1 e 3.2.1. il Tribunale
federale ha ribadito che la scelta del perito in ambito di perizie mediche
pluridisciplinari deve sempre avvenire secondo il metodo aleatorio (vedi pure
DTF 139 V 349 consid. 5.2.1; DTF 138 V 271 consid. 1.1.).
A proposito dei rapporti del medico curante, l’Alta Corte ha stabilito
che secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del
fatto che, alla luce del legame di fiducia esistente con il paziente, il medico
curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_947/2011
del 27 gennaio 2012;8C_5/2011 del 27 giugno 2011;8C_790/2010 del 15 febbraio
2011;8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique
VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc).
La giurisprudenza federale sottolinea cosi costantemente la
necessità di tenere conto della differenza, a livello probatorio, tra mandato
di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid.
3.2
;9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 4.4. con riferimenti;9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2.).
Il
Tribunale federale ha comunque già avuto modo di sottolineare che non va
dimenticata la potenziale forza dei rapporti del medico curante, alla luce del
fatto che quest’ultimo ha l’occasione di osservare il paziente durante un periodo
di tempo prolungato (cfr. Pladoyer 3/09 p. 74 e sentenza 9C_468/2009 del 9
settembre 2009, consid. 3.3.1; D. Cattaneo, in “Les expertises en
droit des assurances sociales”, in Cahiers genevois et romands de sécurité
sociale n° 44-2010 pag. 124).
Questa giurisprudenza
viene applicata da questo Tribunale (cfr. ad esempio sentenza 32.2013.183 del
20.
ottobre 2014, attualmente pendente davanti al Tribunale federale; sentenza
32.2012.185
del 14 febbraio 2013; sentenza 32.2011.326 del 31 maggio 2012; sentenza
32.2011.200
del 19 gennaio 2012; sentenza 32.2010.308 del 19 maggio 2011;
sentenza 32.2010.137 del 21 marzo 2011) e dal Tribunale amministrativo federale
(cfr. sentenza C-2693/2007 del 5 dicembre 2008).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.4
Nella
decisione del 21 gennaio 2015, l’amministrazione ha negato la richiesta di
prestazioni dell’assicurata fondandosi, dal profilo medico, sulla perizia
pluridisciplinare SAM del 24 ottobre 2014 (doc. AI 40-1).
In
tale ambito i medici del SAM hanno valutato la patologia psichiatrica (Dr. __________),
quella reumatologica (Dr. __________), quella neurologica (Dr. __________) e
quella cardiologica (Dr. __________).
Globalmente,
nel rapporto peritale del 24 ottobre 2014, i medici del SAM, sulla base delle
risultanze dei singoli consulti e delle visite ambulatoriali della ricorrente
presso il citato centro d’accertamento, hanno posto la seguente diagnosi con
influenza sulla capacità lavorativa:
“(…)
Sindrome da disadattamento cronico sfociata in distimia (ICD-10 F
34:1) e tendenza alla fobia sociale (ICD-10 F 40.1).
Disturbo del comportamento alimentare (ICD-10 F 50.8).
Quale diagnosi senza
influenza sulla capacità lavorativa, i periti hanno invece indicato:
“(…)
Sindrome lombospondilogena cronica bilaterale in:
- canale
spinale lombare lievemente ristretto su base mista congenita degenerativa con
iniziale bulging discale L3-L4, spondilartrosi ipertrofica e bulging discale
L4-L5, iniziale ernia discale paramediana ds. L5-S1, spondilartrosi plurisegmentale;
- disturbi
statici del rachide (appiattimento della colonna dorsale con scoliosi sinistro-convessa,
iperlordosi prolungata lombare);
- tendenza ad
ipermobilità articolare;
- decondizionamento
e sbilancio muscolare;
- obesità
(peso 82 kg, statura 162 cm, BMI 31,3 kg/m2);
- assenza di
deficit neurologici associati.
Periartropatia omeroscapolare bilaterale.
Tendenza ad ipermobilità articolare.
Fibrillazione atriale parossistica.
Ipertensione arteriosa.
Ipercolesterolemia.
Tabagismo attivo.
Stato dopo sospetto di morbo di Crohn, attualmente asintomatico,
in:
- ileoemicolectomia e sutura termino-terminale il 5.6.1981;
- anorettoscopia
con asportazione di polipo emorroidale, sutura della base del polipo e
sfinterotomia l'1.3.1983” (doc. AI 40-16).
Quanto
alla capacità lavorativa medico-teorica globale, i medici del SAM hanno
ritenuto l’assicurata abile al lavoro nella misura del 70% sia nell’ultima
attività di consulente immobiliare che in attività adeguate (doc. AI 40-20+21+22).
2.5
Nella concreta fattispecie,
chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute della ricorrente è
stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione della decisione qui
impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, questo
TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale effettuata dal
SAM, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i
parametri giurisprudenziali sopra ricordati.
2.5.1
Per quanto riguarda la
patologia reumatologica, l’assicurata è stata sottoposta a una valutazione
specialistica da parte del Dr. __________, spec. FMH in reumatologia, il quale nella
perizia del 9 settembre 2014 non ha posto alcuna diagnosi con ripercussione
sulla capacità lavorativa.
Quale diagnosi senza influenza
sulla capacità al lavoro egli ha invece indicato: “Sindrome
lombospondilogena cronica bilaterale in: - Canale spinale lombare
lievemente ristretto su base mista congenita-degenerativa con iniziale bulging
discale L3-L4, spondilartrosi ipertrofica e bulging discale L4-L5, iniziale
ernia discale paramediana destra L5-S1, spondilartrosi plurisegmentale -
Disturbi statici del rachide (appiattimento della dorsale con scoliosi
sinistroconvessa, iperlordosi prolungata lombare) - Tendenza ad ipermobilità articolare
- Decondiziona-mento e sbilancio muscolare - Obesità (peso 82 kg, statura 162
cm). Periartropatia omeroscapolare bilaterale. Tendenza ad ipermobilità
articolare” (doc. AI 40-40).
Secondo il Dr. __________,
l’assicurata è da considerare abile pienamente, con rendimento massimo (100%),
sull’arco di una giornata di 8-9 ore nella precedente attività di consulente
immobiliare. Anche in un’attività adeguata l’abilità è piena con rednimento
massimo (100%), a partire dal 15 aprile 2013 (doc. AI 40-42).
Il TCA non ha ragioni per
scostarsi da questa valutazione.
2.5.2
Per quanto riguarda la patologia neurologica, l’assicurata è stata sottoposta
a una valutazione specialistica da parte del Dr. __________, spec. FMH in
neurologia, il quale in data 7 ottobre 2014 non ha posto alcuna diagnosi con
influsso sulla capacità lavorativa, mentre senza influsso ha indicato una “sindrome
lombovertebrale cronica senza deficit neurologici associati” (doc. AI
40-44).
Dal
punto di vista neurologico, l’assicurata è ritenuta abile al lavoro al 100% in
ogni attività (doc. AI 40-45).
Il
TCA non ha motivo per distanziarsi da questa valutazione peritale, che non è
del resto stata smentita da certificati medico-specialistici attestanti delle
patologie maggiormente invalidanti, in grado di influire sulla capacità
lavorativa residua dell’interessata.
2.5.3
Per quanto riguarda la
patologia cardiologica, l’assicurata è stata sottoposta a una valutazione
specialistica da parte del Dr. __________, spec. FMH in cardiologia, del
Servizio di cardiologia e angiologia dell’Ospedale __________ di __________.
Nel rapporto del 24
settembre 2014 il Dr. __________ ha posto la diagnosi di “1. Fibrillazione
atriale parossistica. 2. Ipertensione arteriosa. 3. Ipercolesterolemia” (doc.
AI 40-47).
Secondo il perito, le
patologie cardiocircolatorie non costituiscono un fattore limitante per
l’attività lavorativa (doc. AI 40-47+48).
Il TCA non ha ragioni per
scostarsi neppure da questa valutazione.
2.5.4
Per quanto riguarda infine la patologia psichiatrica, l’assicurata è stata
sottoposta a una valutazione specialistica da parte del Dr. __________, spec.
FMH in psichiatria e psicoterapia, il quale nel rapporto dell’8 ottobre 2014 ha
posto la diagnosi psichiatrica di “Sindrome del disadattamento cronico
sfociata in distimia (ICD10-34.1) e tendenza alla fobia sociale (ICD10-F40.1).
Disturbo del comportamento alimentare (ICD10-F50.8)” (doc. AI 40-33).
A
mente del Dr. __________, i disturbi affettivi, fobici sociali e alimentari
rientrano in una più globale problematica del disadattamento di tipo cronico
che persiste da anni e comporta un’incapacità al lavoro del 30% in ogni
attività.
Il
perito ha sottolineato di non aver riscontrato i criteri costitutivi di una
sindrome depressiva ricorrente nello stadio di sviluppo descritta dal medico
curante, Dr. __________, “in quanto in questo momento risulta solo
parzialmente scemata” (doc. AI 40-33+34+35).
Le
limitazioni funzionali – sempre secondo il Dr. __________ – non toccano tanto
le facoltà cognitive dell’assicurata “quanto piuttosto la capacità di
investire le sue risorse nella realtà circostante a causa delle sue difficoltà
ad entrare in relazione con gli altri e a dare coerenza e continuità
all’attuazione dei suoi propositi” (doc. AI 40-34).
La
ricorrente, da parte sua, ha prodotto un primo rapporto del 13 gennaio 2015 del
Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia, che ha preso posizione
sul referto peritale del Dr. __________.
Dalla
descrizione dei sintomi esposta dal perito, il medico curante ha dedotto quanto
segue:
“(…)
Da quanto emerge in questa descrizione dei sintomi attuali della
signora RI 1, si evidenzia un disturbo del comportamento alimentare
significativo (...comportamento compulsivo nei confronti del
cibo...), l’angoscia di non riuscire a gestire le proprie pulsioni
(...spirale del cibo da introdurre in bocca senza nemmeno pensare alle
conseguenze negative... ), tanto da portarla ad evitare le situazioni
sociali per il rischio di "abbuffarsi ed a bere bevande
alcoliche".
Inoltre si evidenzia anche la presenza di uno stato
depressivo quando “fa fatica a trarre piacere dalla vita che
conduce...".
Inoltre emerge un disturbo compulsivo quando descrive
"...la mania di grattarsi la testa fino al punto da sanguinare il cuoio
capelluto...".
Nelle conclusioni il Dr. __________ chiosava in questo modo "l'assicurata
è dunque rimasta scottata dall'esperienza del fallimento vissuto in maniera
traumatica e non ha più avuto la forza di riaversi e di riprendere il controllo
della sua vita per cui non solamente si è esonerata dal partecipare alla
lotta per il successo e l'autoaffermazione ma si è pure preventivamene
tagliata fuori dai rapporti con gli altri vivendoli come situazioni
pericolose da evitare onde non rivivere gli stessi traumi vissuti sul posto di
lavoro.".
Da ciò si dedurrebbe che il perito ipotizzi che la signora RI 1
abbia deliberatamente deciso di non rientrare più nel mondo del lavoro fino,
addirittura, ad aver voluto escludersi da tutte le relazioni sociali.
In realtà nelle conclusioni del Dr. __________ emerge tutta la
psicopatologia di cui soffre la signora RI 1, caratterizzata da uno stato
di ansia sociale significativa, una sindrome depressiva di entità media ed un disturbo
del comportamento alimentare. Inoltre ella presenta anche un disturbo
compulsivo.
Pertanto sono le psicopatologie di cui soffre che hanno
condizionato significativamente il suo comportamento e il suo umore. Di
conseguenza non è possibile sostenere che la Sig.ra RI 1
abbia voluto escludersi (o esonerarsi) dalla vita sociale, come
sembrerebbe dalla lettura della perizia psichiatrica.
Le diagnosi che il Dr. __________ pone sono però: sindrome del
disadattamento cronico sfociata in distimia e tendenza alla fobia sociale;
disturbo del comportamento alimentare.
Egli quindi nella sua diagnosi esclude la diagnosi di sindrome
depressiva ricorrente, a favore della sindrome del disadattamento cronico
sfociata in distimia.
Non è comprensibile da dove, il perito, arrivi a questa conclusione,
escludendo la sindrome depressiva ricorrente” (doc. A2).
Il Dr. __________ ha
quindi esposto le caratteristiche del disturbo dell’adattamento secondo l’ICD-10
(il manuale internazionale delle diagnosi psichiatriche) e concluso che non è
possibile porre questa diagnosi poiché sono trascorsi oltre due anni
dall'evento e le crisi che l’assicurata ha avuto sono di tipo depressivo ricorrente
(doc. A2, pag. 3/4).
Nel proseguo il medico
curante ha illustrato le caratteristiche della sindrome depressiva ricorrente e
le differenze tra quella di entità lieve e di entità media, per concludere che
l’assicurata soffre di una sindrome depressiva ricorrente di entità media, in
quanto: “presenta i tre sintomi principali ovvero una depressione del tono dell'umore,
la perdita degli interessi e della capacità di provare piacere con riduzione
dell'energia e aumentata affaticabilità. Inoltre ella presenta, degli
altri sintomi, una significativa riduzione dell'attenzione e della
concentrazione, con marcata riduzione dell'autostima e della fiducia in sé,
idee di inutilità, visione pessimistica del futuro, disturbi del sonno e
alterazioni dell'appetito” (doc. A2, pag. 5).
A mente del Dr. __________,
l’assicurata, oltre al disturbo depressivo, presenta anche una significativa
problematica di disturbo del comportamento alimentare, sotto forma di disturbo
da Binge-Eating, che limita notevolmente le sue capacità lavorative. Questo
disturbo – sempre secondo lo specialista – è associato ad una serie di
conseguenze funzionali, quali il problema di adattamento al ruolo sociale, la
compromissione della qualità di vita e della soddisfazione di vita correlate
alla salute, l’aumentata morbilità, nonché un rischio aumentato anche di
sviluppare un'obesità ed un disturbo depressivo (doc. A2, pag. 5).
Lo specialista ha
diagnosticato anche un comportamento disinibitorio significativo, ogni qual
volta la paziente si trova in un’occasione sociale dove beve delle quantità
eccessive di alcool. In quelle situazioni – a suo dire – va incontro ad “un
disturbo del comportamento disinibito con uno stato ipomaniacale,
caratterizzato da un eccesso di euforia, una ridotta capacità critica e
condotte a rischio. Ogni qual volta va incontro a questi episodi, ella
reagisce attraverso un isolamento sociale, ricadendo in un disturbo depressivo
maggiore, di concerto con un disturbo d'ansia” (doc. A2, pag. 5).
Infine, il Dr. __________
ha indicato che RI 1 presenta anche dei tratti di disturbo compulsivo sotto
forma da gioco d'azzardo, di tipo episodico-intermittente e concluso come segue:
“(…)
È evidente come la complessa psicopatologia di cui ella soffre
abbia di molto ridotto le sue capacità lucrative residue, attraverso anche una
riduzione delle capacità cognitive, quale l'attenzione, la memorizzazione, la
vigilanza, la costanza nel mantenere e raggiungere un obiettivo e
l'affidabilità.
Nella valutazione del danno psichico è di grande interesse
considerare le menomazioni presenti a livello dell'intelligenza, del pensiero,
della percezione, del giudizio critico, dell'affettività, del comportamento,
delle abilità nelle attività del vivere quotidiano e delle potenzialità per una
riabilitazione.
Da quanto esposto l'attività di pensiero e la percezione
presentano un deficit moderato.
Il giudizio critico della realtà personale e sociale presenta un
deficit da moderato a severo, cosi come l'affettività.
Il comportamento presenta un deficit da moderatamente severo a
grave. In relazione alle abilità delle attività del vivere quotidiano ella si
occupa del minimo indispensabile, per cui il deficit è moderato. Le potenzialità
per una riabilitazione o possibilità di trattamento appartengono ad una condizione
statica.
Anche le possibilità che la psicoterapia o la psicofarmacoterapia
possano modificare significativamente il suo approccio è particolarmente irto
di ostacoli poiché in questa evoluzione
psicopatologica ogni tentativo di decostruire questi meccanismi
che si sono innestati viene vissuto come un nuovo attacco traumatico e
pericoloso” (doc. A2, pag. 5/6)
Per quanto riguarda la
capacità lavorativa residua il medico curante ha indicato che l’assicurata presenta
delle importanti limitazioni per ogni tipo di attività, anche leggera. Le
possibilità per una reintegrazione sono nulle. Dal punto di vista medico
teorico ella è ritenuta inabile al lavoro nella misura del 100% (doc. A2).
L’Ufficio AI ha sottoposto
la valutazione del medico curante Dr. __________ al Dr. Mari, il quale il 3
marzo 2015 ha espresso le seguenti considerazioni:
" (…)
ll collega pone in primo piano l'elemento diagnostico
differenziale alla visione da me esposta nella perizia negando la possibilità
di porre diagnosi di disturbo dell'adattamento cronico poiché sono trascorsi
oltre due anni dall'evento stressante e affermando che le crisi che l'A. ha
manifestato rientrano nell'ambito di una sindrome depressiva ricorrente
piuttosto che di una distimia. A questo proposito faccio subito notare che al
capitolo diagnosi della perizia non ho diagnosticato una condizione di
attualità della sindrome da disadattamento ma ho solamente posto in evidenza il
passaggio da una iniziale condizione di disadattamento avente una certa durata
esauritasi nel tempo ed evolutasi successivamente in una condizione clinica di
tipo depressivo lieve e cronico che ho diagnosticato come distimia in associazione
ad una tendenza alla fobia sociale venutasi a creare come condizione clinica
aggiuntiva. Il punto che vorrei sottolineare come discrepante rispetto alla
visione del Dr. __________ consiste dunque a mio avviso non tanto rispetto alla
condizione di partenza legata al disturbo dell'adattamento avendolo confermato
entrambi almeno in forma di ipotesi probabile ma nella condizione clinica in
cui il disturbo stesso è sfociato poi a distanza e quindi sulla consideraziorie
della gravità o grado di intensità della sintomatologia depressiva accusata dall'A.
A questo proposito il Dr. __________ descrive una sintomatologia compatibile
con un quadro clinico depressivo ricorrente di entità media associandolo ad un
disturbo del comportamento alimentare, ad comportamento disinibitorio
significativo legato alle occasionali assunzioni eccessive di bevande alcoliche
e ad un disturbo compulsivo episodico legato al gioco d'azzardo. Per quel che
riguarda la condizione depressiva la raccolta di elementi clinici quali il
lieve abbassamerito del tono dell'umore di tipo cronico rilevato all'esame psichico,
la riduzione della capacità di trarre piacere dalla vita che si conduce, la
difficoltà a sostenere il proprio ruolo nella cerchia dei rapporti
interpersonali come indice di una bassa autostima, il disturbo del
comportamento alimentare e l'occasionale assunzione di bevande alcoliche mi
hanno fatto propendere per una sindrome distimica piuttosto che per una
condizione rientrante nei disturbi depressivi ricorrenti. Ricordo che nella distimia
sono spesso concomitanti i disturbi del comportamento alimentare e quelli
legati alla assunzione incongrua di alcol oltre all'abbassamento cronico lieve
della timia e alla ridotta percezione positiva di sé. Rispetto al disturbo compulsivo
sotto forma di gioco d'azzardo evidenziato dal collega faccio notare che esso
non è stato segnato nella perizia non avendolo rilevato ma essendo attualmente
di tipo episodico non penso rivesta una significativa importanza dal Iato diagnostico
e da quello valetudinario. In conclusione mi sento di ribadire quanto riportato
nella perizia, in particolare confermo la valutazione della incapacità lavorativa
psichiatrica che ha tenuto conto della constatazione circa il livello di gravità
della condizione clinica attestata” (doc. IV2).
Il Dr. __________ ha preso
posizione in data 24 marzo 2015 sulle considerazioni del Dr. __________,
rilevando quanto segue:
" (…)
L'ufficio dell’assicurazione invalidità aveva sottoposto le mie
considerazioni, del 13 di genrìaio del 2015 al Dr. __________, perito del SAM,
che di fatto ha confermato la sua perizia. D’altronde non poteva essere
altrimenti. Il Dr. __________ nel suo scritto riprende quanto da lui esaminato
ed analizzato nell'incontro peritale, senza entrare in un contraddittorio
costruttivo rispetto alle mie considerazioni
del 13 gennaio 2015. In effetti egli non analizza in modo
dettagliato la motivazione per cui escluderebbe la sindrome depressiva
ricorrente. In effetti egli rinforza unicamente la sua ipotesi che si tratta di
una distimia. Rammento che secondo l'ICD-10 la sindrome depressiva ricorrente
viene descritta come "si tratta di una sindrome caratterizzata da
ripetuti episodi di depressione... senza alcuna storia di episodi indipendenti
di esaltazione del tono dell'umore o di iperattività che soddisfano i
criteri per la mania. Questa categoria va ancora utilizzata se vi è evidenza di
brevi episodi di lieve esaltazione del tono dell'umore e di iperattività
che soddisfano i criteri per l'ipomania inmediatamente dopo un episodio
depressivo... l'età di esordio e la gravità, la durata, la frequenza degli
episodi depressivi sono tutte molto variabili. Generalmente, il primo episodio
si verifica più tardivamente che nel caso della sindrome bipolare, con un età
media d'insorgenza nella quinta decade. I singoli episodi durano, come nella
sindrome bipolare, tra i tre ed i dodici mesi (durata media di circa sei mesi),
ma ricorrono meno frequentemente. Sebbene la remissione sia di solito completa
per gli episodi, una minoranza dei pazienti può sviluppare una depressione persistente,
soprattutto in età avanzata (in questo caso va comunque utilizzata la presente
categoria)”.
Pertanto il manuale diagnostico evidenzia come la sindrome
depressiva ricorrente, in una minoranza di persone può svilupparsi come una
depressione persistente, mantenendo la diagnosi di sindrome depressiva
ricorrente.
Verosimilmente il perito ha evidenziato questa caratteristica
ponendo una diagnosi invece di distimia, quindi di entità nosografica e con
delle conseguenze lavorative invalidanti meno gravi dal suo punto di vista.
Il Dr. __________ poi relativizza di molto le problematiche sia
del gioco d'azzardo, che della gravità della sintomatologia della signora RI 1
in genere. La sua relativizzazione non entra, neanche in questo caso, in un
contraddittorio approfondito con la mia analisi del 13 di gennaio del 2015, ove
evidenziavo la problematica del gioco d'azzardo, che è di tipo episodico
intermittente, con una frequenza di una/due volte per settimana, quindi non
quotidiano ma comunque significativo.
Pertanto la signora RI 1 presenta una problematica psichiatrica
complessa, come scrivevo nelle mie considerazioni del 13 di gennaio del 2015 ed
il perito, nella sua risposta del 3 marzo 2015, non entra in una discussione
costruttiva ed approfondita delle motivazioni per cui escluderebbe la gravità
psicopatologica che la signora RI 1 invece, presenta dal lato clinico.
Dunque confermo pienamente il mio scritto del 13 di gennaio del
2015.
e la mia valutazione sull'inabilità lavorativa della signora RI 1 (doc.
B).
L’amministrazione ha
sottoposto anche le osservazioni del 24 marzo 2015 del Dr. __________ alla
valutazione del perito, il quale in data 14 aprile 2015 ha concluso come segue:
" (…)
Il collega nel suo scritto rileva che la depressione persistente
di cui I'A. sarebbe affetta può essere fatta rientrare, appartenendole quindi a
pieno titolo, alla sindrome depressiva ricorrente che egli ha posto come
diagnosi psichiatrica principale. Da parte mia confermo invece quanto riportato
nel precedente scritto inviatovi allorché ho posto la distimia come ipotesi diagnostica
più probabile stante la presenza a monte di un quadro di disadattamento cronico
sfociato in una deflessione dell'umore cronica e di lieve entità la quale
rientra seguendo le indicazioni contenute nell'lCD10 sotto il cappello generale
delle sindromi affettive persistenti. La vedo quindi a mio parere come una entità
nosografica distinta dalla sindrome depressiva ricorrente a cui invece essa
apparterrebbe in questo caso secondo quanto sostiene il collega. Per quel che
riguarda la condizione depressiva descritta nell'esame peritale la raccolta di
elementi clinici quali il lieve abbassamento del tono dell'umore, la ríduzione
della capacità di trarre piacere dalla vita, la diffìcoltà a sostenere il
proprio ruolo nella cerchia dei rapporti
interpersonali, la bassa autostima, il disturbo del comportamento
alimentare e l'occasionale assunzione eccessiva di bevande alcoliche mi ha
portato in definitiva a propendere per una distimia e non per una depressione
persistente rientrante nei disturbi depressivi ricorrenti. Per quel che
riguarda la problematica legata al gioco di azzardo patologico prendo atto che
non avendola rilevata né
posta tra le diagnosi essa possa effettivamente sussistere nella
portata descritta dal collega Dr. __________ ma pur anche ammettendone
l'esistenza non la considero tale da inficiare in qualche misura la capacità
lavorativa psichiatrica dell'A” (doc. VIII2).
2.5.5
Alla
luce di tutto quanto sopra esposto, questo Tribunale non ha ragioni per
scostarsi dalle conclusioni del perito del SAM, per i motivi che seguono.
L’assicurato presenta, secondo
il perito Dr. __________, una “Sindrome del disadattamento cronico sfociata
in distimia (ICD10-34.1) e tendenza alla fobia sociale (ICD10-F40.1). Disturbo
del comportamento alimentare (ICD10-F50.8)”. A mente dello specialista, i
disturbi dell’assicurata rientrano in una globale problematica del
disadattamento di tipo cronico che comporta un’inabilità del 30% (doc. AI
40-33).
In sede ricorsuale,
l’assicurata ha contestato le risultanze peritali alle quali è giunto il medico
del SAM, che sarebbero in contrasto con quanto valutato dallo psichiatra
curante Dr. __________,
secondo cui la paziente è
affetta piuttosto da uno “stato di ansia sociale significativa, una sindrome
depressiva di entità media ed un disturbo del comportamento alimentare, oltre
che di un disturbo compulsivo” con un’inabilità al lavoro totale (100%) (doc.
A2, pag. 2/6).
Il TCA ricorda che,
secondo la giurisprudenza federale, la diagnosi di distimia non
è, in quanto tale, invalidante. Essa può tuttavia essere considerata
invalidante quando è associata ad altri disturbi gravi della personalità.
Ad esempio in una
sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, il Tribunale federale ha sviluppato le
seguenti considerazioni a proposito della distimia:
" (…)
4.2
In questo contesto, il
Tribunale cantonale ha giustamente esplicitato il concetto per cui un disturbo
psichico non deve necessariamente provocare un’incapacità lavorativa
invalidante. Ciò vale in particolare nel caso – come quello di specie – in cui
la diagnosi pronunciata mette in evidenza un danno di lieve entità.
4.3
Secondo il sistema di classificazione ICD-10
convenzionalmente utilizzato, la distimia configura una depressione cronica
dell’umore che non è sufficientemente grave o nella quale singoli episodi non
sono sufficientemente prolungati da giustificare una diagnosi di sindrome depressiva
ricorrente grave, di media gravità o lieve (cifra F34.1). A tal riguardo il
Tribunale federale (delle assicurazioni) ha già avuto modo di affermare a
diverse riprese che una distimia non esplica di principio – a seconda delle
circostanze – effetti invalidanti (sentenze I 938/05 del 24 agosto 2006,
consid. 4.1 e 5; I 834/04 del 19 aprile 2006, consid. 4.1; I 488/04 del 31
gennaio 2006, consid. 3.3). Tale conclusione, che si fonda su osservazioni
medico-empiriche e che pertanto costituisce una questione giuridica, non ha
però valore assoluto. Un disturbo distimico può nel singolo caso pregiudicare
notevolmente la capacità lavorativa se è associato ad altre diagnosi, come ad
esempio a un disturbo serio della personalità (sentenza I 653/04 del 19 aprile
2006, consid. 3). Se per contro lo stato psichico evidenzia “unicamente” una
distimia, ciò può anche comportare una riduzione dell’attitudine al lavoro, ma
non determina, in quanto tale, un danno alla salute ai sensi di legge (SVR
2008/IV no. 8 pag. 23, consid. 3.3.1 [I 649/06])."
Nella sentenza cantonale 32.2007.158
del 10 marzo 2008, il TCA aveva rammentato le caratteristiche della distimia, e
meglio:
" F34.1
Distimia
Si tratta di una depressione cronica del tono
dell'umore, della durata di almeno alcuni anni, che non è sufficientemente
grave, o nella quale i singoli episodi non sono sufficientemente prolungati da
giustificare una diagnosi di sindrome depressiva ricorrente grave, di media
gravità o lieve (F33.-).
● Nevrosi depressiva
● Disturbo di personalità depressivo
Depressione nevrotica
Depressione ansiosa persistente
Esclude:
depressione ansiosa (lieve o non persistente)
(F41.2)
Note diagnostiche
Sebbene gli attuali sintomi non giustifichino una
diagnosi di sindrome depressiva, una diagnosi di distimia può essere ancora
posta se ciò si è verificato in passato, particolarmente dall'esordio della
malattia. Il bilancio tra le singole fasi di depressione lieve e i periodi
intervallari di relativa normalità è molto variabile. La distimia ha molto in
comune con i concetti di nevrosi depressiva e di depressione nevrotica.
DCR-10
A. Vi deve essere un periodo di almeno
due anni in umore depresso costante o costantemente ricorrente. I periodi
intervallari di umore normale durano raramente più di qualche settimana e non
vi sono episodi ipomaniacali.
B. Nessuno, o molto pochi, degli
episodi depressivi, durante tale periodo di almeno due anni, sono di gravità o
durata tale da soddisfare i criteri per la sindrome depressiva ricorrente lieve
(F.33.0).
C. Durante almeno alcuni dei periodi
depressivi, debbono essere presenti almeno tre degli aspetti seguenti:
(1) energia o attività ridotta
(2) insonnia
(3) perdita di fiducia in se stesso o
sentimenti di inadeguatezza
(4) difficoltà di concentrazione
(5) pianto frequente
(6) perdita di interesse o di
piacere nell'attività sessuale e in altre attività piacevoli
(7) sentimenti di disperazione o di sconforto
(8) vissuto di incapacità di far
fronte alle ordinarie responsabilità della vita quotidiana
(9) pessimismo circa il futuro o rimuginazioni
sul passato
(10) isolamento sociale
(11) produzione verbale ridotta.
Note diagnostiche
Se lo si considera, si può specificare se l'esordio è
stato precoce (nella tarda adolescenza o nella terza decade di vita) o tardivo
(abitualmente tra i 30 o i 50 anni, dopo un episodio affettivo)."
(cfr. "ICD-10. Classificazione delle sindromi e
dei disturbi psichici e comportamentali". Ed. Masson, Milano 2003, pag.
136-137).”
Il
Tribunale federale ha confermato la propria giurisprudenza in una sentenza
9C_922/2009 del 9 luglio 2010, nella quale ha approvato la decisione
dell’amministrazione, avallata dai primi giudici, di sopprimere, in sede di
revisione, il diritto ad un quarto di rendita di invalidità del quale
beneficiava un’assicurata.
In
tale occasione, la nostra Massima Istanza ha ritenuto corretta la valutazione
del SMR di considerare l’assicurata, affetta da distimia e da disturbo della
personalità con tratti immaturi e dipendenti, pienamente abile al lavoro in
attività adatte, distanziandosi in tal modo dalle risultanze della perizia
psichiatrica, che concludeva per contro per un’incapacità lavorativa del 40%.
In concreto, il
Dr. __________ ha pertinentemente e dettagliatamente indicato i motivi per cui diagnosticando
una “Sindrome del disadattamento cronico sfociata in distimia (ICD10-34.1)
e tendenza alla fobia sociale (ICD10-F40.1). Disturbo del comportamento
alimentare (ICD10-F50.8)”, si distanzia dalla valutazione del
Dr. __________, che invece ha diagnosticato uno “stato di ansia
sociale significativa, una sindrome depressiva di entità media ed un disturbo
del comportamento alimentare, oltre che di un disturbo compulsivo” (doc. AI
40-30, A2).
Entrambi gli
specialisti concordano che l’assicurata aveva una condizione iniziale di
disadattamento. Il Dr. __________ ritiene che essa è sfociata in una condizione
clinica di tipo depressivo lieve e cronico (distimia), mentre secondo il medico
curante la condizione di disadattamento si è evoluta in una sindrome depressiva
ricorrente di entità media (doc. AI 40-30, A2, pag. 4).
A mente del Dr. __________,
da un punto di vista oggettivo il lieve abbassamento del tono dell’umore di
tipo cronico, la riduzione della capacità di trarre piacere dalla vita, la
difficoltà a sostenere il proprio ruolo nei rapporti interpersonali come indice
di bassa autostima, il disturbo del comportamento alimentare e l’occasionale
assunzione di bevande alcoliche sono da ricondurre piuttosto ad una sindrome
distimica e non a una sindrome depressiva ricorrente (doc. IV2).
Per quanto riguarda il
disturbo compulsivo, sotto forma di gioco d’azzardo, secondo il Dr. __________,
essendo di tipo episodico non viene considerato di rilevante importanza dal
profilo diagnostico e da quello valetudinario (doc. IV2, B).
Nel caso concreto, secondo
il TCA, sono soddisfatti i criteri per la presenza di una sindrome distimica
non sufficientemente grave o nella quale singoli episodi non sono
sufficientemente prolungati da giustificare una diagnosi di sindrome depressiva
ricorrente di entità media, come invece ritiene il Dr. __________.
I disturbi lamentati
dall'assicurata (il lieve abbassamento del tono dell'umore, la riduzione della
capacità di trarre piacere dalla vita, le difficoltà nei rapporti
interpersonali, il disturbo del comportamento alimentare e l’occasionale
assunzione di bevande alcoliche) vanno infatti ricondotti all'interno di un
quadro distimico.
Il disturbo del
comportamento alimentare, l’assunzione di bevande alcoliche, oltre che l’abbassamento
cronico lieve della timia e la ridotta percezione di sè, secondo il perito,
sono spesso concomitanti alla distimia (doc. IV2).
La problematica del gioco
d’azzardo – sebbene non rilevata da perito in data 8 ottobre 2014 – non viene
considerata dal Dr. __________ “tale da inficiare in qualche misura la
capacità lavorativa psichiatrica” (doc. VIII2).
La diagnosi
di distimia posta dal perito del SAM non è inoltre associata ad altri disturbi
gravi della personalità, ma piuttosto a una “tendenza alla fobia sociale
(ICD10-F40.1)” e al “Disturbo del comportamento alcimentare
(ICD10-F50.8)” che conducono ad una inabilità lavorativa del 30% (doc. AI
40-33).
A
corroborare le conclusioni del Dr. __________, va citata la sentenza
9C_519/2014 del 14 ottobre 2015 del TF che ha negato la presenza di disturbi
psichiatrici con influsso sulla capacità lavorativa, vista la scarsa intensità
degli sforzi terapeutici, ad esempio la blanda terapia medicamentosa e il
supporto psicoterapeutico, senza una sufficiente frequenza, seguito
dall’assicurato.
E meglio:
" (…)
7.2
Dieser Auffassung kann nicht gefolgt werden.
In seiner Stellungnahme vom 18. April 2012 stellte sich zwar RAD-Arzt Dr. med.
G.________ auf den Standpunkt, das MEDAS-Gutachten vom 3. März 2010 (mit
Ergänzung vom 8. November 2010) müsse dahingehend interpretiert werden, dass
von einer schweren dauernden psychischen Beeinträchtigung auszugehen sei,
welche mindestens seit Mai 2008 (erste Hospitalisation in der Klinik
F.________) objektiviert sei. Diese Interpretation des RAD lässt ausser Acht,
dass der psychiatrische MEDAS-Gutachter Dr. med. C.________ von der durch ihn
empfohlenen medikamentösen antidepressiven und der integrierten
psychiatrisch-psychotherapeutischen Therapie (welche ziel- und
ressourcenorientiert sein und die Ehefrau einbeziehen sollte) bei guter
Compliance eine Verbesserung des psychischen Gesundheitszustandes des
Beschwerdegegners erwartete. Im Laufe der weiteren Entwicklung hielten zwar die
behandelnden Ärzte fest, dass sich die depressiven Symptome trotz gegebener
Compliance als therapieresistent erwiesen hätten. Allerdings ergibt sich aus
den Akten, dass lediglich alle zwei bis drei Wochen supportive
psychotherapeutische Gespräche stattfanden (im Übrigen ohne dass der empfohlene
Einbezug der Ehefrau aktenkundig wäre), welche Frequenz die Psychotherapie als
zu wenig engmaschig ausweist. Ebenso berichteten die behandelnden Ärzte, dass
eine medikamentöse Therapie mit mehreren Antidepressiva unterschiedlicher
Wirkungsweise ohne Erfolg "ausprobiert" worden sei, ohne dass dazu
substantiierte Angaben gemacht wurden (Bericht vom 10. April 2012). Angesichts
der - jedenfalls aktenkundlich - geringen Intensivität der unternommenen
Bemühungen kann von einer konsequenten Depressionstherapie, die auf eine
Ausschöpfung aller therapeutischen Möglichkeiten und damit auf die Resistenz
des Leidens schliessen liesse, nicht die Rede sein. Des Weitern enthalten die
Akten Hinweise auf Selbstlimitierungstendenzen, konnten doch keine beruflichen
Massnahmen durchgeführt werden, weil sich der Versicherte subjektiv nicht
arbeitsfähig fühlte (Mitteilung der IV-Stelle vom 16. Juni 2011. Dass die
psychischen Probleme durch invaliditätsfremde Faktoren bestimmt sind und deshalb
keine Invalidität zu begründen vermögen (vgl. E. 2.3 vorne), zeigte sich sodann
nicht nur anlässslich des ersten stationären Aufenthaltes in der Klinik
F.________ im Jahre 2008 (Bericht vom 13. November 2008), sondern auch im
Rahmen der Begutachtung durch die MEDAS Ende 2009, als eine Zunahme des
psychosozialen Disstresses (Vergrösserung des Schuldenberges, Verschlechterung
der Beziehung mit der Ehefrau etc.) und damit einhergehend eine
Verschlechterung des psychischen Gesundheitszustandes festgehalten wurde
(psychiatrisches Teilgutachten vom 23. November 2009). Im Übrigen gehen auch
die behandelnden Ärzte in ihrem Bericht vom 10. April 2012 davon aus, dass es
sich bei der depressiven Problematik um eine reaktive Begleiterscheinung zur
Schmerzstörung handelt und damit nicht um ein selbstständiges, vom psychogenen
Schmerzsyndrom losgelöstes depressives Leiden.”
Nel caso
concreto, le consultazioni con il medico psichiatra Dr. __________ – iniziate
nel mese di luglio 2013 – avvengono una sola volta la mese (cfr. perizia Dr. __________,
doc. AI 40-31). Inoltre il perito, nella propria valutazione ha fatto
riferimento alla terapia psicofarmacologica a base di fluoxetina (due capsule
al mattino) e quetiapina (25 mg alla sera) (perizia Dr. __________, doc. AI
40-31).
Il Dr. __________ – da
parte sua – ha diagnosticato una sindrome del disadattamento che si è evoluta
in una sindrome depressiva ricorrente di gravità media, oltre al disturbo del
comportamento alimentare e a un disturbo compulsivo, interpretando, in buona
sostanza, in maniera differente gli elementi clinici e i sintomi manifestati
dall’assicurata, ma senza fornire nuovi elementi oggettivi non ravvisati dal
perito (doc. A2).
La valutazione del medico
curante, seppur divergente per quanto riguarda la diagnosi e la valutazione
della capacità lavorativa dell’insorgente, non apporta nuovi elementi oggettivi
ignorati dal medico del SAM e va quindi intesa nel senso di una diversa
valutazione delle conseguenze che la patologia dell’interessata ha sulla sua capacità
di lavoro.
Giova qui ricordare un
principio ripetutamente riconosciuto dalla nostra Massima Istanza, quello
secondo il quale le certificazioni del medico curante - anche se specialista
(cfr. STFA U 202/01 del 7 dicembre 2001, consid. 2b/bb) - hanno un valore di
prova ridotto, ciò in ragione del rapporto di fiducia che lo lega al suo
paziente (cfr. STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; RAMI 2001 U 422, p. 113ss. (= AJP 1/2002, p. 83); DTF 125 V 353
consid. 3b/cc; DTF 124 I 175 consid. 4; DTF 122 V 161; RCC 1988 p. 504; R. Spira, La preuve
en droit des assurances sociales, in Mélanges en l'honneur de
Henri-Robert Schüpbach, Basilea 2000, p. 269s.).
Il TF ha affermato
che in ragione della diversità dell’incarico assunto (a scopo di trattamento
anziché di perizia) in caso di lite non ci si può di regola fondare sulla
posizione del medico curante, anche se specialista (cfr. STF I 1102/06 del 31
gennaio 2008; STFA I 701/05 del 5 gennaio 2007 consid. 2).
Ad esempio, nella sentenza
9C_289/2007 del 29 gennaio 2008 il Tribunale federale ha sottolineato che:
"
(...) Par ailleurs, il y a
lieu d'ajouter qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre
un mandat de soins et un mandat d'expertise (cf. arrêt I 701/05 du 5 janvier
2007, consid. 2 et les nombreux arrêts cités, dont en particulier l'ATF 124 I
170.
consid. 4 p. 175), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée
par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du
seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire.
Il n'en va différemment que si ces méde-cins traitants font état d'éléments
objectifs ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont
suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expertise.
Cette hypothèse n'étant toutefois pas donnée dans le cas d'espèce, c'est à
juste titre que les premiers juges se sont fondés, sans violer le droit
fédéral, sur les conclusions du SMR et qu'ils ont confirmé la décision
attaquée. (...)"
Questa
Corte ritiene pertanto che lo stato di salute dell’assicurata, dal profilo
psichiatrico, sia stato dettagliatamente ed approfonditamente vagliato dal Dr. __________.
In
conclusione, rispecchiando la perizia SAM i criteri di affidabilità e
completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.3.), alla stessa può
essere fatto riferimento.
Inoltre,
richiamato l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF
113.
V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da
ritenere dimostrato, secondo il grado della
verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle
assicurazioni sociali, che l’assicurata è inabile al lavoro al 30% in
qualsiasi attività, a partire dal mese di luglio 2013.
2.6
Essendo quindi esigibile che
l’assicurata sfrutti la sua residua capacità lavorativa del 70% sia nella sua
precednete attività che in attività adeguate, ricordato inoltre che l'invalidità nell'ambito delle
assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere economico‑giuridico
e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a), occorre
esaminare le conseguenze del danno alla salute dal profilo economico.
Preliminarmente va
ricordato che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato
il momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V 222;
cfr., pure, STFA del 26 giugno 2003 nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3
febbraio 2003 nella causa R., I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18
ottobre 2002 nella causa L. consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr.
11.
e del 9 agosto 2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA
del 13 giugno 2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui nel caso
concreto sono determinanti i dati del 2014.
2.7
Per
determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il
danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire quanto la
stessa, nel momento determinante (corrispondente all’inizio dell’eventuale
diritto alla rendita), guadagnerebbe, secondo il grado di verosimiglianza preponderante,
quale persona sana (DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224 con riferimento).
Tale reddito dev’essere determinato il più concretamente possibile.
Di
regola ci si fonderà sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha
conseguito prima del danno alla salute, se del caso adeguato al rincaro e
all’evoluzione reale dei salari (cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; STF
9C_181/2008 del 23 ottobre 2008, DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224), o
comunque sul salario che potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro
identico nella stessa azienda o in un’azienda simile.
Nel
caso in cui non fosse possibile quantificare in maniera attendibile il reddito
ipotetico che l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità, si farà
riferimento ai dati empirici o statistici (STF 8C_334/2008 del 26 novembre
2008; VSI 1999 pag. 248 consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del
principio secondo cui – in assenza di indizi concreti che impongano una diversa
valutazione – la persona assicurata avrebbe di regola, e conformemente
all’esperienza generale, continuato l’attività precedentemente svolta senza
invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid. 2a).
Nel caso concreto,
l’amministrazione ha ritenuto di dovere fare capo ai dati statistici per il
calcolo del reddito da valido, visto che l’assicurata ha svolto l’attività di
consulente immobiliare fino al 1996. In seguito dal 1997 al 2012 ha svolto
questo lavoro in maniera sporadica, alternando periodi di disoccupazione e
assistenza sociale. Dal 2012 ha smesso completamente di lavorare, rimanendo a
carico dell’assistenza pubblica (cfr. rapporto consulente IP del 26 novembre 2014,
doc. AI 45-1).
Il TCA non ha ragioni per
discostarsi da questo modo di procedere, peraltro non contestato dalla ricorrente
(cfr. doc. I, VI).
L’amministrazione, nella
decisione impugnata ha applicato i dati statistici nazionali di cui alla
Tabella TA1 2010, categoria 4, attività semplici e ripetitive, ottenendo un
importo lordo nel 2012 di fr. 53'805.-- (doc. AI 51-2).
Questo
dato deve essere aggiornato dal TCA al 2014.
Utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2012 categoria 1,
attività semplici di tipo fisico o manuale, si ottiene un importo mensile di
fr. 4’112.-- che riportato su 41.7 ore corrisponde a fr. 4'286.76 al mese, pari
a fr. 51'441.12 all’anno che aggiornati al 2014 sono fr. 52'215.60 (+0,7% per il 2013, + 0,8% per il 2014).
2.8
Per quanto riguarda invece il
reddito da invalido, contestato dal ricorrente, va ricordato che lo stesso è determinato sulla
base della situazione professionale concreta dell'interessato, a condizione
però che quest'ultimo sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità
lavorativa residua e che il reddito derivante dall'attività effettivamente
svolta sia adeguato e non costituisca un salario sociale
("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha
precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario
statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di
influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla
deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve
succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il
suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80
consid. 5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito
che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche
concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento
TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5
settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Nel caso concreto
utilizzando i dati forniti dalla tabella TA1 2012 elaborata dall'Ufficio
federale di statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2012 una professione che
presuppone qualifiche inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della
rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,
p. 347ss. e SVR 2002 UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un
salario mensile lordo pari a fr. 4'112.--.
Riportando questo dato su
41.7
ore (cfr. tabella pubblicata sul sito web dell’Ufficio federale di
statistica), esso ammonta a fr. 4'286.76 mensili oppure a fr. 51'441.12 per
l'intero anno (fr. 4'286.76 x 12, ritenuto che la quota di tredicesima è già
compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18 febbraio 1999, p. 5 consid. 3a).
Dopo
adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"
- cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si
ottiene, per il 2014 (cfr. la stima trimestrale dell’evoluzione dei salari
nominali dell’Ufficio federale di statistica), un reddito mensile di fr.
4'351.30 oppure di fr. 52'215.60 (+0,7%
per il 2013, + 0,8% per il 2014).
2.9
In
ossequio alla giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le
circostanze specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno
alla salute, età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora,
grado d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere
ad una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto
delle varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro"
(cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).
In una sentenza I 147/05 del
25.
luglio 2005, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul
reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato
nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno
alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in
misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora
conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno
alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo
parziale (5%).
In
un’altra pronunzia U 420/04 del 25 luglio 2005, consid. 2 - riguardante un
assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio,
totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno
fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15%.
In
una sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005, il TCA ha fornito alcune
indicazioni circa le modalità secondo le quali deve
essere
applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,
argomentando:
" Su
quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze
federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella
causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato
(47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava
un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un mercato
equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età e quindi
che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I
138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione
sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni,
dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore
dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations
résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04,
consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un
permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un
fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid.
2.4
), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna
applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di
invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR
1995.
UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati
(circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare
disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss.
consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U
80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune
circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad
esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto
che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle
assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza
professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le
malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza
federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale
legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un
caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere
limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può
comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in
questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid.
2.
, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa
dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto
parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,
I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per tenere
conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata
una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione
della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il
TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti
legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione
(anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
Questa indicazione, posta sulla base dello studio della
giurisprudenza federale, di accordare ad ognuno dei fattori di rilievo una
decurtazione del 5%, è stata poi ribadita da questo Tribunale nella STCA
32.2012.36
del 31 gennaio 2013, nella quale il TCA - distanziandosi dalla
prassi adottata autonomamente dall’Ufficio AI del Canton Ticino sulla base di
una direttiva interna che prevede, tra l’altro, delle deduzioni percentuali
varianti dall’1% al 10% in funzione delle limitazioni nel portare i pesi - ha
evidenziato che l’applicazione della riduzione percentuale deve avvenire
utilizzando esclusivamente dei multipli di 5.
Con sentenza
9C_179/2013 del 26 agosto 2013, il Tribunale federale ha interamente confermato
quanto stabilito da questo Tribunale, sviluppando le seguenti considerazioni:
" (…)
5.5
La decisione del Tribunale cantonale di
distanziarsi dalla deduzione operata dall'UAI a titolo di circostanze
particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un
eccesso nell'esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido
motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi
il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni
dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare - a causa
dell'ininfluenza del calcolo per l'esito della valutazione - il giudizio
dell'istanza precedente. L'applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe
invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente
concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria
(cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], in:
Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). In tali condizioni,
rappresentando questo argomento già valido motivo per scostarsi dalla
valutazione dell'amministrazione, non occorre verificare oltre l'altro motivo
posto a fondamento della pronuncia impugnata e contestato in sede federale,
ovvero quello dell' (in) applicabilità di una direttiva amministrativa interna
che regoli autonomamente per il proprio Cantone le riduzioni sul reddito
statistico da invalido.
5.6
L'UAI si
richiama del resto a torto alle sentenze 9C_390/2011 del 2 marzo 2012 e
9C_299/2011 del 21 novembre 2011 per invocare l'esistenza di prassi parallele
in altri cantoni. In realtà dalle citate sentenze non emerge nulla di tutto
ciò. La "feuille de calcul" menzionata in dette sentenze null'altro è
se non il calcolo interno dell'invalidità che precede l'emanazione della
decisione amministrativa. Per il resto, è sufficiente il rilievo che anche in
quelle vertenze, laddove applicata, la riduzione effettuata dall'ufficio AI
interessato corrispondeva a un multiplo di 5.”
In concreto, nella
decisione impugnata, l’amministrazione ha applicato una riduzione del 4% per
attività leggere (doc. 51-2).
In una sentenza pubblicata
in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la questione del potere d'esame
del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle assicurazioni qualora si
tratti di verificare, in materia di assicurazione per l'invalidità,
l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido accertato sulla
base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75.
L'Alta Corte al consid.
5.2
si è così espressa:
" Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de
l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche pas limité dans ce
contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision
administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne
l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si
une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée
dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes
généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet
égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent,
substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit
s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre
appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81).»
Nel caso di specie, alla
luce di quanto stabilito dal Tribunale federale nella sentenza del 26 agosto
2013.
qui sopra riprodotta, il TCA ritiene corretta una riduzione del 5% per
attività leggere.
Procedendo quindi al
raffronto dei redditi, con riferimento al 2014, partendo da un salario da
invalido di fr. fr. 52'215.60,
ritenuta un’esigibilità dal profilo medico del 70% e ammettendo la riduzione
del 5%, il reddito ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 34'723.35. Confrontando ora questo dato con
l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 52'215.60 (consid. 2.7.), emerge un tasso d’invalidità
del 33,5% arrotondato al 34% secondo
la giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2. = SVR 2004 UV Nr. 11
pag. 41, percentuale che non dà diritto ad una rendita d’invalidità,
come stabilito dall’amministrazione.
2.10
Secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della vertenza,
le spese per complessivi fr. 500.--sono poste a carico dell’assicurata.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell’assicurata ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti