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Decisione

32.2015.35

Nuova domanda di rendita respinta. Conferma della perizia pluridisciplinare e del grado d'incapacità lavorativa. Correzione del reddito da valido che ha comportato il riconoscimento di un quarto di re

21 dicembre 2015Italiano33 min

Source ti.ch

Fatti

I principi

giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto il regime

del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA

(DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

In

particolare, la costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI

sono soggette a revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di

salute che ha un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di

salute è rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno

hanno subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in

re P. P. p. 4; RCC 1989 p. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V

116 consid. 3 b, 105 V 30).

Se la capacità al guadagno

dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che il cambiamento

determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto a prestazioni

dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato perduri. Lo

si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre mesi, senza

interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare (art. 88 a

cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno,

occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non

appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis

è applicabile per analogia (art. 88 a cpv. 2 OAI).

2.4. Nel caso

in esame, nell’ambito della seconda domanda di prestazioni l’Ufficio AI ha

ordinato una perizia multidisciplinare a cura del SAM. Dal referto, datato 14

novembre 2014 (doc. AI 163), risulta che i periti hanno fatto capo a tre

consultazioni specialistiche esterne, di natura psichiatrica (dr. __________),

reumatologica (dr. __________) e neurologica (dr. __________).

Sulla base delle

risultanze dei singoli consulti e del soggiorno dell’insorgente presso il

citato centro d’accertamento, i periti hanno posto le seguenti diagnosi:

" (…)

5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità lavorativa:

Sindrome depressiva ricorrente, episodio di gravità media (ICD-10

F 33.1).

Sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10 F 45.4).

Sindrome dolorosa panvertebrale cronica con:

- probabili esiti

da distrofia di crescina di Scheuermann al passaggio dorsolombare con ipercifosi,

- osteocondrosi

con edema osseo (anamnesticamente Modic I) a livello L1-L2 (referto MRI

4.10.2010),

- alterazioni

degenerative C4-C7 senza neuro compressione (referto MRI nella perizia ASIM del

29.10.2012),

- stato dopo colpo di frusta cervicale ca. un anno fa.

5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità lavorativa:

Ipertensione arteriosa.

Possibile iniziale artrosi delle cita.

Possibile iniziale gonartrosi.

Osteoporosi anamnestica.

Tabagismo cronico.

Sindrome del colon irritabile. (…)” (doc. AI 163/35)

Dal punto di vista

reumatologico l’assicurata è stata ritenuta pienamente abile in qualunque

attività mediamente pesante o leggera a tempo pieno e con pieno rendimento

(doc. AI 163/30). Neurologicamente parlando il perito specialista non ha accertato

alcuna inabilità lavorativa (doc. AI 163/33). Abile al 50% è invece la

valutazione del perito psichiatrica (doc. AI 163/56). Dopo discussione tra di

loro, i succitati specialisti hanno ritenuto l’assicurata “abile al lavoro

nella misura del 50% (metà rendimento per il normale tempo di lavoro) in ogni

attività salariata, compresa l’attività abituale e da ultimo esercitata di

cameriera” con effetto dal gennaio 2011 (doc. AI 163/38). Essi hanno

concluso che la diminuzione della capacità lavorativa è “dovuta soprattutto

ai sintomi depressivi: riduzione delle capacità cognitive, idee di inutilità,

umore depresso, diminuzione dell’energia vitale, isolamento sociale, difficoltà

di reagire emotivamente, insonnia. Questi sintomi riducono la concentrazione

sui compiti da eseguire” (doc. AI 163/38).

L’insorgente contesta le

succitate conclusioni del SAM, in particolare la valutazione psichiatrica.

2.5. Quanto alla valenza probante

di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi importanti siano stati

oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si fondi su esami completi,

che consideri parimenti le censure espresse dal paziente, che sia stato

approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del

contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non

è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale

perizia o rapporto bensì il suo contenuto (DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160

consid. 1c; in fine con rinvii).

Le perizie

affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008). Per quel che concerne il Servizio di

Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte nella DTF

132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di

rendere una perizia, devono essere osservati i diritti di partecipazione conferiti

dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7). In merito al valore probatorio

delle perizie SAM, sotto il profilo dell'indipendenza, dell'equità del processo

e della parità delle armi vedi la DTF 136 V 376.

Nella DTF

137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione

europea (consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre

ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo

(assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della

perizia; miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo

e rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6

e 3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata

necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid.

4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

Se vi sono dei rapporti

medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza valutare

l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si fonda su un rapporto

piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Va

infine evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a

scopo di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di

regola fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.3), poiché alla luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il

medico curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer, Bundesgesetz über die

Invalidenversicherung, in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,

2010, ad art. 28a, pag. 353) e che il solo fatto che uno o più medici

curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in

discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre

nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010

del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

2.6. Va

altresì rilevato che secondo la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme

da dolore persistente non è di regola atto, in quanto tale, a determinare una

limitazione di lunga durata della capacità lavorativa suscettiva di cagionare

un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale

disturbo può causare un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo

specialista psichiatrico nell'ambito di una classificazione riconosciuta

pronunciarsi sulla gravità dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità

della ripresa lavorativa da parte dell’assicurato.

Al riguardo, l’Alta Corte

ha precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza manifesta

di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata oppure la

presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1) l'esistenza

di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un decorso

patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione duratura,

(2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita, (3) uno

stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano

terapeutico, indicante simultaneamente l’insuccesso e la liberazione dal

processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla

malattia; "primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso

di trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché

di provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona

assicurata (DTF 136 V 279 consid. 3.21; 132 V 65 consid. 4.2;

131 V 49; 130 V 354 consid. 2.2.3; SVR 2008 IV nr. 62; Meyer-Blaser, Der

Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine Bedeutung in der

Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in der

Invaliditätsbemessung, in: René Schaffhauser /Franz Schlauri [editori], Schmerz

und Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, pag. 76 segg. e 80 segg.).

Con recente sentenza pubblicata in DTF 141 V 281 il TF ha modificato la

propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche, compresi i

disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato stampa del 17 giugno 2015, in:

www.bger.ch). La capacità di lavoro deve essere valutata nell’ambito di una

procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera strutturata, alla luce delle

circostanze del caso particolare e senza risultati predefiniti. In particolare

la presunzione secondo cui questi disturbi possono generalmente essere

sormontati con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile è stata

abbandonata.

2.7. Ritornando al caso concreto,

dopo attento esame della documentazione agli atti, questo TCA, chiamato a

verificare se lo stato di salute della ricorrente è stato accuratamente

vagliato dall’amministrazione, non ha motivo per mettere in dubbio la

valutazione peritale del SAM, da considerare dettagliata, approfondita e quindi

rispecchiante i parametri giurisprudenziali sopra ricordati. Questo per i

motivi che seguono.

In merito alla contestata

valutazione psichiatrica, con rapporto 9 ottobre 2014 il dr. __________ ha

diagnosticato una sindrome depressiva ricorrente, episodio di gravità media

(ICD-10 F.331) ed una sindrome somatoforme da dolore persistente (ICD-10

F45.4).

Dopo aver riassunto gli atti

medici nell’inserto, proceduto alla consueta anamnesi (personale e patologica)

ed alla descrizione dello status psichico, il perito ha proceduto alla

valutazione e prognosi, concludendo:

" (…)

Il sottoscritto durante l'attuale visita medica ha potuto

costatare sintomi depressivi ben più evidenti rispetto alle perizie precedenti.

L'assicurata mostrava ipomimia, un tono dell'umore depresso, una riduzione

cognitiva e un evidente rallentamento psicomotorio. L'osservazione si avvicina

più alla descrizione dell'attuale curante Dr. __________ dei 24.12.2013.

Vista l'anamnesi e le proprie osservazioni, dal punto di vista

diagnostico, e in considerazione di quanto detto sopra, ritengo si tratti di

una sindrome depressiva ricorrente con un attuale episodio di media gravità.

Non sono invece d'accordo con lo psichiatra curante, che diagnostica un

episodio medio-grave, riguarda la conseguente completa incapacità lavorativa,

che egli basa soprattutto sul fatto che i criteri di Förster sarebbero tutti

presenti e l'A. di conseguenza non sia più in grado di mettere in atto lo

sforzo di volontà necessario a superare i limiti della malattia.

Dai criteri di Förster è presente solamente il primo, cioè la

comorbidità psichiatrica, l'episodio depressivo di gravità media, l'isolamento

sociale non esiste in tutti gli ambiti, l'A. ha contatto frequente con la

figlia e la sua famiglia, con i coinquilini e ogni tanto ritorna in __________

dove visita la sorella e la madre ed è in contatto telefonico con loro.

Essendosi di recente trasferita in Ticino non sorprende il fatto che non abbia

amiche o amici qui. D'altra parte ha dichiarata in più occasioni, di aver avuto

sempre una vita sociale limitata, con pochi amici, cioè anche prima dell'inizio

delle patologie.

L'A. ha più volte affermato, che nè del Dr. __________ nè del Dr. __________

o della psicologa del suo studio, si è veramente fidata e confidata, dei suoi

ricordi e incubi avrebbe per la prima volta parlato allo sottoscritto durante

la prima visita, probabilmente emotivamente scossa per il ritardo avvenuto al

primo appuntamento. Durante la seconda visita aveva dichiarata che nel

frattempo aveva parlato di questi argomenti, per la prima volta, alla psicologa

dello studio del Dr. __________, che la segue da circa due anni. Se le cose

stanno cosi non si può parlare di una scarsa risposta terapeutica malgrado cure

condotte seconde le regole d'arte. Gli argomenti che occupano maggiormente il

pensiero dell'A, non sono ancora stati toccati.

Di conseguenza non si tratta di uno stato psichico cristallizzato

e non più suscettibile di evoluzione favorevole.” (Doc. AI 163/52-53)

In

merito alle limitazioni funzionali il perito ha rilevato:

" (…)

Sono soprattutto i sintomi depressivi, quali, la riduzione delle

capacità cognitive, le idee d'inutilità, l'umore depresso, l'energia vitale

ridotta, l'isolamento sociale, la difficoltà di reagire emotivamente e

l'insonnia che limitano la capacità lavorativa. Questi sintomi di conseguenza

riducono la concentrazione sui compiti da eseguire e le sue competenze sociali.

I dolori, "alimentati" dalla depressione, a sua volta aumentano la

rassegnazione e l'isolamento sociale.”

(Doc. AI 163/55)

Pendente causa lo psichiatra

curante, dr. __________, ha inviato all’Ufficio AI le sue considerazioni,

datate 16 marzo 2015, sulla perizia del dr. __________.

Diversamente da quanto

ritenuto dal perito, il dr. __________ sostanzialmente ribadisce l’episodio

medio-grave della sindrome depressiva, già fatto valere nel primo rapporto 24

dicembre 2013 a seguito del quale l’amministrazione è entrata nel merito della nuova

domanda di prestazioni inoltrata nel novembre 2013 (doc. AI 129). Il curante

sostiene inoltre la presenza di tutti i criteri di Förster (non solo quello

della comorbidità psichiatrica riconosciuto dal perito), contestando che la sua

paziente mantenga dei contatti sociali. A tal riguardo lo psichiatra curante

sostiene che l’isolamento sociale non significa la rottura o l’esclusione della

relazione con le persone familiari, ma l’esclusione da tutti i rapporti

socializzanti e sociali, evidenziando:

" (…)

Quindi il mantenimento di contatti con la propria famiglia di

appartenenza non esclude la presenza di un isolamento sociale, inteso questo

come isolamento da tutti i contatti relazionali extra familiari.

In effetti gli unici contatti che ella avrebbe sarebbero con i

coinquilini, quindi con le persone che dia interpreta come appartenente al

piccolo gruppo conosciuto.

La socializzazione, infatti, è il processo attraverso cui

apprendiamo le competenze e gli atteggiamenti connessi ai nostri ruoli sociali.

La socializzazione consente la continuità sociale: è attraverso di

essa che i valori, gli ideali e i modelli di comportamento di ogni data società

vengono trasmessi intergenerazionalmente.

La Signora ha perduto queste capacità, in effetti ella non ha più

una continuità sociale e non ha più un ruolo sociale riconosciuto e

valorizzato. Vive uno stato di inibizione e di svalorizzazione personale e

dunque sociale.

Il Dr. __________ inoltre sorvola sugli altri punti di Foerster,

che secondo lui dovrebbero essere assenti, ma che secondo lo scrivente, che

conosce la sig.ra lolli da molto tempo, sono chiaramente presenti.

La signora RI 1 ha una perdita significativa dell'integrazione

sociale, il decorso della malattia si è protratto per molti anni, con una

sintomatologia fondamentalmente invariata e progressiva, senza remissione a

lungo termine ed i risultati terapeutici sono insoddisfacenti nonostante tutte

le misure terapeutiche adeguate costantemente eseguite.

Pertanto rimangono confermati i punti di Foerster che definiscono

la gravità della patologia della signora RI 1. (…)” (Doc. IV/1)

Il curante contesta

l’affermazione fatta dal dr. __________ secondo cui l’assicurata si sarebbe

veramente fidata e confidata la prima volta durante il primo colloquio della

perizia, sostenendo:

" (…)

Rammento che quando detto dal Dr. __________ non corrisponderebbe

integralmente a ciò che è successo in terapia. In effetti la signora RI 1 già

nell'aprile del 2013 aveva iniziato a parlare dei suoi ricordi e degli incubi,

affrontando le problematiche delle esperienze negative della sua vita,

dell'infanzia difficile, della malattia e del decesso inaspettato del padre e

del suo ruolo inappropriato come bambina.

Affrontando queste problematiche emergeva però, in modo

significativo, uno stato di rassegnazione e di sfiducia completa nella

possibilità di poter riuscire ad evolversi da questa sua situazione di

sofferenza psichica.

Pertanto il suo stato psicopatologico, purtroppo, si e

cristallizzato in questi anni ed e rimasto fondamentalmente resistente agli

approcci psicoterapeutici effettuati sino ad oggi.

In una persona con queste caratteristiche psicopatologiche e

psicologiche è arduo poter pensare che possa andare incontro ad un'evoluzione

positiva del suo stato clinico. (…)” (Doc. IV/1)

Altresì il

curante contesta la valutazione conclusiva del perito:

" (…)

Il Dr. __________ afferma, motivando la sua inabilità al 50% "per

quanto riguarda la sindrome somatoforme di dolore persistente, ritengo che

l'assicurata sia ancora capace di mettere in atto lo sforzo necessario per

superare i limiti lavorativi. Infatti la comorbidità psichiatrica, Ia

depressione, suscettibile di miglioramento, se trattata adeguatamente, è

l'unico criterio di Foerster che si può costatare. L'isolamento sociale non lo

osserviamo in tutti gli ambiti della vita. Per quanto riguarda la risposta

terapeutica, non sono mai state condotte delle cure psichiatriche e/o

psicoterapiche in modo adeguato, l'assicurato fino ad oggi non ha mai permesso

che questo succedesse, per cui per ora è difficile parlare di scarsa risposta

terapeutica... la convinzione soggettiva di essere malata lascia pensare ad una

prognosi molto incerta rispetto al dolore somatoforme, la prognosi della

depressione è a mio avviso migliore.".

Già in questa riflessione emerge una contraddizione dicotomica tra

l'inizio, quando si parla di una sindrome somatoforme del dolore persistente,

ove la signora possa essere ancora capace di mettere in atto lo sforzo

necessario per superare i limiti della malattia, rispetto alla parte finale,

quando invece afferma che la prognosi per il dolore somatoforme sarebbe molto

incerta.

Rispetto alla depressione, secondo il perito invece può esserci un

miglioramento poiché, dal suo punto di vista, l'unico criterio di Foerster che

si può constatare è proprio la comorbidità psichiatrica.

Come invece discusso precedentemente, visto anche la presenza

degli altri criteri di Foerster, e il lungo periodo di malattia, lo stato

depressivo che la signora presenta oramai da molti anni è poco attaccabile coi

mezzi terapeutici a nostra disposizione.

Pertanto non concordo con quanto detto dal Dr. __________, in

relazione al fatto che non siano state effettuate cure psichiatriche o

psicoterapeutiche adeguate, visto che la signora non le avrebbe mai permesse.

In effetti dalla mia valutazione non emerge una volontà della

signora di non permettere delle cure psichiatriche o psicoterapiche, quanto un

automatismo inibitorio difensivo inconscio che avrebbe impermeabilizzato e congelato

lo stato psichico della signora RI 1 a qualsiasi tipo di approccio

psicoterapeutico o psichiatrico o farmacoterapico.

Alla luce pertanto di quanto analizzato dal lato psichiatrico la

signora IoIli presenta un'inabilità lavorativa completa.” (Doc. IV/1)

L’Ufficio AI ha sottoposto le

citate considerazioni al perito psichiatra, il quale con scritto 20 aprile 2015

ha in particolare osservato:

" (…)

Per quanto riguarda l'episodio depressivo ripeto che la

sintomatologia osservata dal sottoscritto durante le due visite corrispondeva a

un episodio di media gravita e non a un episodio grave, motiva per cui mi sono

discosto dalle valutazioni dello psichiatra curante, che, al momento della

perizia, risalivano a quasi un anno fa. Non è facile trovare nella letteratura

svizzera della documentazione dalla quale si può evincere quale grado di

inabilità corrisponde a quale grado di gravità di depressione, motiva per cui

ho consultato le linee di giuda per la valutazione peritale di persane con

dolori cronici della AWMF (Arbeitsgemeinschaft der Wissenschaftlichen

Medizinischen Fachgesellschaften-Leitlinien-Register Nr.

030/102Entwicklungsstufe: 2k) In questo documento sono pubblicate delle

proposte di riduzione della capacità di lavoro rispetto alla gravità di un episodio

depressivo. Un episodio depressivo di media gravità corrisponde a una riduzione

del 40%, mentre un episodio grave, definito come un "grave e cronico

disturbo affettivo con massiccia compromissione del tono dell'umore, evidente riduzione

della concentrazione, notevole riduzione dell'energia vitale, disturbi del

sonno ed eventuali idee suicidali", corrisponde a una riduzione della

capacità lavorativa non oltre il 50%.

A mio avviso i criteri per un episodio grave, come inteso sopra,

non sono adempiute e nemmeno il Dr. __________ ha notato sintomi abbastanza

gravi per dichiarare un vero episodio depressivo grave, visto la diagnosi di

episodio medio-grave posta nel 2013.

Per quanto concerne i criteri di Förster rammento che uno dei

criteri è l'isolamento sociale in tutti gli ambiti della vita, cioè si tratta

di relazioni in vari ambiti della vita sociale.

L'assicurata è arrivata in Ticino circa due anni prima della

perizia e non sorprende allora che ha poche relazioni o contatti sociali al di

fuori dalla figlia e la sua famiglia, anche considerando che non ha avuto

dall'arrivo in Ticino ad oggi un contesto di lavoro, che sicuramente avrebbe

facilitato la socializzazione. In più è l'assicurata stessa a riferire di aver “avuto

sempre una vita sociale limitata, con pochi amici", anche prima

dell'inizio della patologia. Di conseguenza non si osserva l'isolamento sociale

in "tutti gli ambiti della vita" e l'A. ha anche "un ruolo

sociale riconosciuto e valorizzato", in questo caso guano di nonna, che si

prende cura dei suoi nipoti e assicura la "trasmissione di valori, ideali

e modelli di comportamento intergenerazionalmente".

L'ultimo punto sul quale il Dr. __________ si ferma riguarda lo

stato psichico cristallizzato che non è più suscettibile di evoluzione

favorevole. Il sottoscritto può basarsi solo sulle dichiarazioni

dell'assicurata, cioè sulla dichiarazione, ripetuta più volte durante gli

incontri, di non aver mai parlato con i terapeuti in passato dei suoi ricordi e

incubi. Il fatto di aver iniziato a confidarsi della sua terapeuta tra la primo

e la seconda visita peritale parla invece chiaramente a favore di una

evoluzione favorevole. Vorrei anche chiarire la frase "... non sono mai

state condotte delle cure psichiatriche e/o psicoterapiche in modo adeguato,

l'A. fino ad oggi non ha mai permesso che questo succedesse...". Non

intendevo certamente fare una colpa alla psichiatra curante o alla terapeuta, è

stata l'assicurata stessa a non permettere un approccio adeguato, dovuto a una

difesa inconscia, come scrive anche il Dr. __________ nella sua lettera del

16.03.2015. Ritengo però che non si può parlare di uno "stato psichico

impermeabilizzato e congelato", visto che proprio in novembre 2014

l'assicurata ha mostrato la sua capacità al cambiamento.

Di conseguenza ritengo che l’incapacità lavorativa dal punto di

vista psichiatrico non superi il 50%.” (Doc. VIII/2)

Orbene, questo TCA, sulla base

della dettagliata presa di posizione del dr. __________ in merito alle

osservazioni dello psichiatra curante, non può che confermare la valutazione

psichiatrica peritale.

In particolare va fatto

riferimento alle convincenti spiegazioni fornite dal dr. __________ in merito

all’entità media (e non grave-media come sostenuto dal dr. __________) dell’episodio

depressivo. Altrettanto convincenti sono le osservazioni del perito in merito

all’evoluzione favorevole, in particolar modo riguardante la depressione (cfr.

anche la risposta no. 4 della perizia, doc. AI 163/54).

Quanto alla nuova

giurisprudenza in merito al carattere invalidante delle affezioni psicosomatiche,

a consid. 8 della citata DTF 141 V 281, il TF ha rammentato che, come già

spiegato in DTF 137 V 210, le perizie raccolte secondo il vecchio

standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto

si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere

Orbene,

dal momento che il perito ha ritenuto l’assicurata ancora capace di mettere in

atto lo sforzo necessario per superare i limiti della malattia (cfr. cfr. risposta no. 4 della perizia, doc. AI 163/54), non è

necessario approfondire l’aspetto somatoforme secondo i criteri apportati dalla

citata nuova giurisprudenza. Non si tratta quindi nel caso in esame della

presunzione del superamento del disturbo somatoforme con uno sforzo di volontà

ragionevolmente esigibile – oramai abbandonata dal TF – ma di una valutazione

conclusiva. Del resto, la contestazione principale riguarda la definizione del

grado di gravità della sindrome depressiva.

Tenuto

inoltre conto delle valutazioni reumatologiche e neurologiche, concludenti e

del resto rimaste incontestate, è pertanto da ritenere dimostrato

con il grado della verosimiglianza preponderante valido nell'ambito delle

assicurazioni sociali (DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221 con riferimenti), che,

sulla scorta della perizia SAM, la quale rispecchia tutti criteri di affidabilità

e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.6) l’assicurata

presenti un’inabilità lavorativa del 50%, dovuta – va rammento –

prevalentemente a ragioni psichiatriche, nella sua ed in attività confacenti.

2.8. Occorre ora procedere alla

graduazione dell’invalidità mediante il metodo ordinario (cfr. consid. 2.2), il

cui calcolo è stato esposto nella decisione impugnata.

2.8.1. Secondo

giurisprudenza, riassunta nella STF 9_501/2013 del 28 novembre 2013, per determinare il reddito ipotetico conseguibile dalla persona

assicurata senza il danno alla salute (reddito da valido), occorre stabilire

quanto la stessa, nel momento determinante (corrispondente all'inizio

dell'eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe secondo il grado di

verosimiglianza preponderante quale persona sana, tenuto conto delle sue

capacità professionali e delle circostanze personali. Tale reddito dev'essere

determinato il più concretamente possibile. Di regola ci si fonderà sull'ultimo

reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno alla salute, se

del caso adeguandolo all'evoluzione dei salari. Soltanto in presenza di

circostanze particolari ci si potrà scostare da questo valore e ricorrere ai

dati statistici risultanti dall'ISS (v. DTF 134 V 322 consid. 4.1

pag. 325; 129 V 222 consid. 4.3.1 pag. 224 con riferimenti). Questo

sarà in particolare il caso qualora dovessero mancare indicazioni riguardanti

l'ultima attività professionale dell'assicurato o se l'ultimo salario da lui

percepito non corrisponde manifestamente a quello che egli sarebbe stato in

grado di conseguire con ogni verosimiglianza in qualità di persona valida; per

esempio se l'assicurato, prima di essere riconosciuto definitivamente incapace

al lavoro, si trovava in disoccupazione o aveva già delle difficoltà

professionali a causa del deterioramento progressivo del suo stato di salute o

ancora percepiva una remunerazione inferiore alle usuali norme salariali. Entra

ugualmente in linea di conto la situazione in cui il posto di lavoro della

persona assicurata prima dell'insorgenza del danno alla salute non esiste più

al momento determinante della valutazione dell'invalidità (DTF 134 V 322

consid. 4.1 pag. 325; cfr. STF 9C_416/2010 del 26 gennaio 2011 consid. 3.2).

Nel

caso in esame, in merito alla determinazione del reddito da valida,

rimasto incontestato e cifrato dall’amministrazione in

fr.

49'412.--, con scritto 22 ottobre 2015 il TCA ha chiesto all’Ufficio AI:

" (…)

1. Perché, come

risulta dalla decisione contestata, quale reddito da valido è stato preso in

considerazione il dato statistico salariale 2012 riferito alla categoria 56

(ristorazione)?

Considerandi

2.

Perché non avete

fatto riferimento al salario effettivamente percepito dall’assicurata prima del

danno alla salute dichiarato il 9 marzo 2011 dall’ex datore di lavoro (doc. AI

140), fondamento della decisione 24 gennaio 2013 di reiezione della domanda di

rendita emessa dall’Ufficio AI del Cantone di __________ (doc. AI 107)?” (XII).

Con scritto 5 novembre 2015

l’amministrazione ha risposto:

" In

riferimento alla sua richiesta del 22 ottobre 2015, le possiamo confermare che

è stato utilizzato il dato statistico poiché l'assicurata non lavorava più dal

2011.

e dal 01.10.2012 risultava essere in assistenza.

Tuttavia, considerato che l'assicurata

risulta aver cessato l'attività lavorativa presso la __________ a causa del

danno alla salute, lo scrivente Ufficio ritiene che avrebbe dovuto

effettivamente prendere in considerazione il reddito indicato dall'ex-datore di

lavoro.” (Doc. XIII)

Ne consegue che quale

reddito da valido deve essere preso l’importo di fr. 51'365.-- (stato 2012),

così come risulta dalla decisione 24 gennaio 2013 dell’Ufficio AI del Cantone

di __________ (cfr. consid. 1.1).

2.8.2

Per quel che concerne il

reddito da invalida, lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare

perché l'assicurato non ha intrapreso un'attività lucrativa da lui esigibile,

il reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione

del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici

ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli

stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76

consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Inoltre, va rilevato che,

secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a causa della

particolare situazione personale o professionale (affezioni invalidanti, età,

nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di occupazione ecc.), non

possono mettere completamente a frutto la loro capacità residua nemmeno in

lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a raggiungere il livello

medio dei salari sul mercato, viene operata una riduzione percentuale sul

salario teorico statistico. Il TFA ha precisato, al riguardo, come una

deduzione globale massima del 25% del salario statistico permettesse di tener

conto delle varie particolarità suscettibili di influire sul reddito del

lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla deduzione globale, la quale

procede da una stima che l'amministrazione deve succintamente motivare, il

giudice non può senza valido motivo sostituire il suo apprezzamento a quello

degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80 consid. 5b/cc).

L’Alta Corte ha stabilito

che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche

concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento

TA1 dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17; STFA I 222/04 del

5.

settembre 2006).

Se una persona assicurata,

per motivi estranei all'invalidità, ha realizzato un reddito considerevolmente

inferiore alla media senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si

procede in primo luogo a un parallelismo dei due redditi di paragone. In

pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido

aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure

facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da

invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico. In una seconda

fase, occorre esaminare la questione di una deduzione dal reddito da invalido

ottenuto sulla base dei valori medi statistici. A questo riguardo, va tenuto

presente che i fattori estranei all'invalidità di cui si dovesse già aver

tenuto conto con il parallelismo dei redditi di raffronto non possono essere

presi in considerazione una seconda volta nell'ambito della deduzione per

circostanze personali e professionali (DTF 134 V 322).

Quando il reddito da

valido differisce considerevolmente dal salario statistico riconosciuto nello

specifico settore economico, il TF ha nel frattempo stabilito, anche in casi

ticinesi (cfr. ad esempio sentenza 8C_44/2009 del 3 giugno 2009 consid. 4), che

se il guadagno effettivamente conseguito diverge di almeno il 5 % dal salario

statistico usuale nel settore, esso è considerevolmente inferiore alla media ai

sensi della DTF 134 V 322 consid. 4 pag. 325 e può giustificare - soddisfatte

le ulteriori condizioni - un parallelismo dei redditi di paragone, fermo

restando però che questo parallelismo si effettua soltanto per la parte

percentuale eccedente la soglia del 5% (STF 9C_1033/2008 e 9C_1038/2008 del 15

gennaio 2010 consid. 5.5).

Nel caso di

specie, conformemente alla citata giurisprudenza, l’Ufficio AI ha utilizzato

i dati salariali forniti dalla tabella TA1 (stato 2010) elaborata dall'Ufficio

federale di statistica e relativa ad una professione che presuppone qualifiche

inferiori (categoria 4) nel settore privato svizzero (a proposito della

rilevanza delle condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439,

pagg. 347ss. e SVR 2002 UV 15, pagg. 47ss.) per un salario mensile, aggiornato

al 2012, di fr. 4’300.--. Riportando tale dato su 41.7 ore di durata media

lavorativa settimanale, il dato statistico corrisponde a fr. 53’804.-- per un

impiego a tempo pieno.

L’amministrazione, tenuto

conto di una capacità lavorativa del 50% (fr. 26'902.--) e di una riduzione di

reddito per attività leggere dell’5%, ha determinato il reddito da invalida in

fr. 25’557.-- (cfr. rapporto 19 novembre 2014 del consulente in integrazione

professionale doc. AI 44).

Dal raffronto dei redditi

il grado d’invalidità è risultato essere del 50,24% ([51'365 - 25'557] x 100 :

51'365) che dà diritto a mezza rendita.

In queste circostanze,

l’assicurata ha diritto ad una mezza rendita dal 1° novembre 2014 in luogo del

quarto di rendita.

In conclusione, visto

quanto sopra, la decisione contestata va annullata e riformata come sopra. Ne

consegue che il ricorso va accolto.

2.9

Visto l'esito favorevole del ricorso, l'assicurata,

rappresentata da un patronato, ha diritto al versamento da parte dell’Ufficio

AI di fr. 1’000.-- a titolo di ripetibili (DTF 126 V 11 consid. 2).

2.10

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis

LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle

spese è determinata fra 200 e 1’000 franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Vista la soccombenza

dell’Ufficio AI, a quest’ultimo sono accollate fr. 500.-- di spese e tasse di

giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

.

§ La

decisione 3 febbraio 2015 è modificata nel senso che l’assicurata ha diritto ad

una mezza rendita dal 1° novembre 2014.

2. Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico dell’Ufficio AI che verserà alla

ricorrente, a titolo di ripetibili, fr. 1’000.-- (IVA inclusa se dovuta).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale federale,

Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti