32.2015.37
Riduzione in via di revisione della rendita di una casalinga. Confermata la valutazione a domicilio, in particolare l'obbligo dei familiari di colloaborare nell'economia domestica
22 dicembre 2015Italiano36 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2015.37
BS/sc
Lugano
22 dicembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 4 marzo 2015 di
RI 1
contro
la decisione del 4 febbraio 2015 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1964, casalinga, è stata posta al beneficio di una mezza rendita
d’invalidità (per un grado d’incapacità al guadagno del 50%), con effetto dal
1° gennaio 2000 (cfr. decisione 12 aprile 2002 in doc. AI 59).
La
mezza rendita è stata confermata in via di revisione il 16 marzo 2006 (doc. AI
77) ed il 19 luglio 2010 (doc. AI 96).
1.2. Nel
mese di settembre 2010 l’assicurata, per il tramite del suo medico curante, ha
inoltrato un’ulteriore domanda di revisione sostenendo un peggioramento del suo
stato di salute (doc. AI 97).
Esperiti
gli accertamenti medici ed economici, tra cui una perizia multidisciplinare
(eseguita dal SAM) ed un’inchiesta domiciliare per persone che si occupano
dell’economia domestica, con decisione 14 agosto 2012 (preavvisata il 29 marzo
2012) l’Ufficio AI ha confermato il grado d’invalidità del 50% respingendo di
conseguenza la domanda di revisione (doc. AI 133).
Con
sentenza 4 giugno 2013 il TCA ha respinto il ricorso interposto dall’assicurata
contro la succitata decisione. In particolare questa Corte ha confermato le
risultanze della contestata inchiesta economica, facendo presente che eventuali
mutazioni della situazione familiare occorse successivamente alla decisione
contestata, nello specifico la partenza della figlia da casa per l’inizio degli
studi universitari segnalata con scritto 30 ottobre 2012, potevano essere
motivo di revisione della rendita. Confermato il grado d’invalidità del 50%, il
Tribunale ha trasmesso gli atti all’Ufficio AI per procedere all’evasione della
domanda di revisione del 30 ottobre 2012 (inc. 32.2012.246 in doc. AI 155).
Avverso
il succitato giudizio cantonale l’assicurata si è rivolta al TF, il quale con
sentenza del 12 luglio 2013 ha dichiarato irricevibile il ricorso (9C_494/2013
in doc. AI 158).
1.3. Aggiornata
ed esaminata la documentazione medica, con annotazioni 19 novembre 2013 il SMR
ha ritenuto che rispetto alla perizia del SAM del 31 ottobre 2011, posta alla
base della decisione 14 agosto 2012, la situazione medica non presenta nuovi
elementi (doc. AI 168).
L’Ufficio
AI ha proceduto ad un’altra inchiesta domiciliare. Con rapporto 18 dicembre
2014 l’assistente sociale, tenuto conto delle indicazioni dell’assicurata, ha
confermato un’inva-lidità del 50% (doc. AI 172).
Negato
di conseguenza un aumento del grado d’invalidità, con decisione del 4 febbraio
2015, preavvisata il 19 dicembre 2014, l’amministrazione ha confermato il
diritto a mezza rendita (doc. 173).
1.4. Contro
la succitata decisione l’assicurata ha interposto il presente ricorso,
completato il 18 marzo 2015. In sostanza chiede un riesame della situazione
tenendo conto dell’attuale deformità del metatarso e dell’avampiede destro che
le provocano problemi di deambulazione, facendo inoltre presente di doversi in
futuro sottoporre a due interventi chirurgici al medesimo piede.
1.5. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI, esaminata la nuova documentazione medica
prodotta (sub VI e VIII) e confermata la valutazione sia medica che economica,
ha chiesto la reiezione del ricorso.
1.6. Con
osservazioni 28 maggio 2015 l’assicurata ha sostenuto un ulteriore peggioramento
delle sue condizioni di salute, producendo a riguardo un rapporto del
pneumologo curante. Ha poi contestato l’inchiesta domiciliare, evidenziando
inoltre di aver subìto il 15 maggio 2015 un intervento al piede destro e che
prossimamente dovrà sottoporsi ad un'altra operazione chirurgica allo stesso
piede. Per queste ragioni ha chiesto l’annullamento della decisione contestata
e l’assegnazione in via principale di una rendita intera o, in via subordinata,
di ¾ di rendita (XIV).
1.7. Su
richiesta del TCA, il 9 ottobre 2015 l’Ufficio AI ha inoltrato le proprie osservazioni
a quanto evidenziato sopra dalla ricorrente, ribadendo la correttezza della decisione
contestata e la richiesta di reiezione del ricorso (XVI)
1.8. Il
5 novembre 2015 questo Tribunale ha chiesto all’assistente sociale di prendere
posizione in merito alle censure sollevate dall’assicurata nel ricorso riguardo
all’inchiesta economica svolta il 10 novembre 2014 (XVIII), ricevendo risposta
il 18 novembre 2015 (doc. XIX).
Con
scritto 30 novembre 2015 l’assicurata ha inoltrato una presa di posizione sull’accertamento
eseguito, producendo ulteriore documentazione medica (XXI).
Infine,
così richiesto da questa Corte, con scritto 15 dicembre 2015 l’amministrazione
ha inoltrato le osservazioni in merito ai nuovi atti medici (XXIII).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF
8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Nel
merito
2.2.
Oggetto
del contendere è sapere se l’insorgente ha diritto ad una rendita
d’invalidità di grado maggiore dell’attuale mezza rendita.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia cagionato una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc,
L’assurance invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches
Bundesverwaltungsrecht, Band XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed.,
Basilea/Ginevra/Monaco di Baviera 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il
raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento
dell'(even-tuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da
invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la
valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone
intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA,
decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita
(DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01
del 13 giugno 2003, consid. 4.1).
2.4. Se
il grado d'invalidità del beneficiario della rendita subisce una modifica, che
incide in modo rilevante sul diritto alla rendita, questa sarà, per il futuro,
aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa, d’ufficio o su richiesta
(art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi
cambiamento importante delle circostante suscettibile di incidere sul grado
d’invalidità e, quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione
giusta l’art. 17 LPGA.
La
rendita può essere oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica
sensibile dello stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla
capacità di guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito
una modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a;
vedi pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una
semplice valutazione diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste
sostanzialmente invariate, non giustifica comunque una revisione ai sensi
dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per
stabilire in una situazione concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto
Fatti
di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento
della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della
pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF
133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a
confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V
262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010,
pag. 379).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità
al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a
prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole
(art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di
revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di
una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC
1984 pag. 137).
Circa
gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad
un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che
la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi
è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la
notifica della decisione.
L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la
soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto
retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se
l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per
l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli
ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.
2.5. Se,
però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di
essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità
di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non
può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se
non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.
Per
questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA parifica l'impedimento di svolgere le
proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di
calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 p. 221 consid. 1; RCC 1986 p. 246
consid. 2b; DTF 104 V 136). In questo senso l’art. 28 a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell’assicurato che non esercita un’attività lucrativa ma
svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che
intraprenda un’attività lucrativa è valutata, in deroga all’articolo 16 LPGA,
in funzione dell’incapacità di svolgere le mansioni consuete. A sua volta,
l'art. 27 cpv. 1 OAI precisa che per mansioni consuete di una persona senza
attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare
gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche
e di pubblica utilità e che per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività
svolta dalla comunità.
L’invalidità
viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da
effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001
p. 158 consid. 3c). Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima
della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere
posteriormente, applicando l'impegno che si può esi-gere da lui (RCC 1984 p.
139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, p. 458; Maurer,
Bundessozial-versicherungsrecht, 1994, p. 145). Di regola si presume che non vi
è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è an-cora attivo nella sua
economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo
concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito
che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa
eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire
personalmente (RCC 1984 p. 139). L'importanza dell'attività della persona che
si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla
situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono
quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri
membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora
nell'impresa dell'altro.
2.6. Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi
importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si
fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente,
che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione
del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben
motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di
prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio
quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del
25 aprile 2007; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c), bensì il suo
contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
Inoltre,
in DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri
di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare
della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato
si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di
metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere
delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente
fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).
In
una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.
56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi
medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che
a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è
stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato.
Inoltre,
circa il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59
cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI
per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono
la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo
l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni
consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto
concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.
Scopo
e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità,
per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli
aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro
specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la
capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una
chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale.
Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può
ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza
9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in
SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).
2.7. Nella
fattispecie in esame, a seguito dell’inoltro della domanda di revisione del
settembre 2010 l’assicurata è stata peritata dal SAM (cfr. consid. 1.2.). Dal
referto 24 ottobre 2011 risulta che essa è stata esaminata dal punto di vista
pneumologico, reumatologico e psichiatrico. I periti hanno posto le seguenti
diagnosi:
"
(…)
5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità
lavorativa:
Asma bronchiale verosimilmente prevalentemente di tipo
intrinseco con:
- sintomatologia non controllata
nonostante la terapia massimale;
- dispnea da sforzo NYHA II-III;
- disturbo ventilatorio ostruttivo
moderato sotto trattamento massimale.
Poliallergia con:
- reazione d'ipersensibilità di tipo
anafilattica, stadio II, all'Amoxicillina (penicillina);
- allergia anamnestica all'acaro della
polvere e al crine di cavallo.
Malattia di Widal con:
- asma prevalentemente intrinseca;
- ipersensibilità all'Acido
acetilsalicilico;
- rinite cronica con poliposi nasale.
Poliartropatia psoriasica (DD di sindrome di SAPHO):
- terapia con Methotrexate e Calcort e
valutazione di sostituzione di Enbrel con altro TNF-alpha.
Malattia da reflusso gastroesofageo (DD: cofattore per
l'asma intrinseco).
Sospetta sindrome di Cushing secondaria al trattamento
cronico con corticosteroidi.
Herpes zoster palpebrale recidivante.
Artropatia psoriasica evolutiva dagli anni '90:
- stato dopo artroscopia e sinoviectomia
ginocchio ds. nel 2000;
- attualmente poliartralgie senza
reperti obiettivi;
- stato dopo terapia con Salazopirina
(1998), Methotrexate (a partire dal 2000), Enbrel (2010);
- assenza di danni oggettivi a livello
articolare.
Gonartrosi femorotibiale mediale d.d.p.
Lievi alterazioni staticodegenerative a carico della
colonna vertebrale:
- scoliosi dorsolombare a S leggermente
scompensata a ds.;
- iniziale discopatia C4-C7;
- iniziale discopatia L4-S1;
- sbilanciamento del bacino a favore
della sin. di 1 cm.
5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità
lavorativa:
Sindrome fibromialgica.
Alluce valgo bilaterale con stato dopo intervento
correttivo a sin.
Piede piano trasverso anteriore d.d.p.
Diminuzione della sensibilità superficiale sulla parte anteriore
della coscia ds., compatibile con una neuropatia del ramo cutaneo del nervo
femorale. (…)”
(doc. AI 110/21-22)
Esclusa
un’inabilità lavorativa per motivi psichiatrici, i periti del SAM hanno
concluso:
"
(…)
Dal punto di vista pneumologico la capacità lavorativa
nell'attività come casalinga non è superiore al 25% a partire dal 2007 a causa della progressione della malattia infiammatoria bronchiale con incapacità lavorativa
totale per attività da pesanti a moderate e abilità lavorativa al 50% per
attività leggere con dispnea sotto sforzo a portare pesi e rapida
affaticabilità.
La diminuzione della capacità lavorativa si giustifica
con la dispnea da sforzo marcata facendo le scale, in salita o portando pesi.
Nella sua attività come casalinga non è in grado di fare lavori pesanti, nè di
salire o scendere le scale, nè di portare o spostare pesi. Dal punto di vista
terapeutico, ci sono scarsissime possibilità d'influenzare la patologia e la
sua evoluzione: essere comunque non influenzerebbero la prognosi valetudinaria.
L'A. è quindi inabile al lavoro al 100% per tutte
quelle attività che non richiedono sforzi fisici più che leggeri e soprattutto
inabile per tutte quelle attività che si svolgono a contatto con agenti
irritanti respiratori, condizioni ambientali avverse, temperature elevate,
luoghi polverosi o simili.
Per l'attività come casalinga vi è dunque un'abilità
lavorativa del 25%. (…)"
(doc. AI 110/27)
2.8. A
seguito dell’ultima domanda di revisione, l’assicurata ha prodotto della documentazione
medica, riassunta nelle annotazioni 19 novembre 2013 del dr. __________ del
SMR:
"
(…)
Dr. med. __________ (neurologo curante) 26.08.2013
Discopatia plurisegmentaria in una condizione di
degenerazione artrosica dei corpi vertebrali e disidrosi dei dischi
intersomatici.
La discopatia maggiormente critica appare a livello L5-S1
con riduzione di ampiezza del brame di sinistra e possibile associata impronta
radicolare ed impronta a livello della radice di S1.
Utile infiltrazione con steroidi.
Dr. med. __________ (reumatologo curante) 17.09.2013
Dal punto di vista reumatologico si giustifica
sicuramente un'incapacità lavorativa di almeno il 50% in qualsiasi attività,
rimane ancora da determinare l'incapacità lavorativa nell'ambito di altre
patologie presenti, in particolare a livello polmonare con grave asma
bronchiale e psicologico.
Dr. med. __________ (pneumologo ORL)
Asma bronchiale prevalentemente di tipo intrinseco con
possibile componente allergica di difficile controllo farmacologico:
- attuale persistenza dei sintomi respiratori
caratterizzati da dispnea sotto sforzo lieve moderato, dispnea a riposo, fischi
espiratori e poca tosse irritativa sotto terapia con corticosteroidi topici,
broncodilatatori a lunga e breve durata d'azione, antagonisti dei leucotrieni,
corticosteroidi sistemici e Methotrexate;
- disturbo ventilatorio di tipo ostruttivo di gravità
moderata, parzialmente reversibile,
- ipersensibilità agli acari della polvere e allergia
al cri- ne di cavallo.
Malattia di Widal con asma prevalentemente intrinseca,
ipersensibilità all'acido acetilsalicilico e rinite cronica con poliposi
nasale.
Poliartrite psoriatica (DD sindrome di SAPHO) con
poliartrite multipla ad evoluzione erosiva - terapia cronica con Enbrel,
Methotrexate, Calcort.
All'ultima visita del 29.07.2013 polmoni
simmetricamente ventilati senza rumori aggiunti.
L'esame spirometrico con ostruzione bronchiale di
gravità moderata, non reversibile... (…)” (doc. AI 168/1-2)
Il
medico del SMR ha rettamente concluso di ritenere che tale nuova documentazione
non apporta nuovi elementi medici che non siano stati valutati nell’ambito
della perizia pluridisciplinare SAM del 31 ottobre 2011 (doc. AI 168/2).
Pendente
causa la ricorrente ha prodotto altra documentazione, alcuna già nota all’Ufficio
AI ed altra nuova.
Con
annotazioni 22 aprile 2015 il SMR ha analizzato la nuova documentazione,
concludendo:
"
(…)
Clinica __________ del 30.1.2015 e relativo esame RM
della caviglia/piede estro: si propone intervento per il piede destro,
intervento in seguito previsto per il 8.5.2015
rapporto dr. __________ del 2.6.2014: importante
deformità meta ed avampiede destro con previsto intervento per il 19.9.2014
(intervento poi posticipato)
rapporto operatorio del 3.11.2014: asportazione tumore
sottocutaneo ascella destra (lipoma), decorso regolare con piccolo sieroma.
Rapporto dr. __________ del 18.3.2015: previsto
intervento a livello dei piedi
Valutazione:
il previsto intervento del 8.5.2015 comporterà una IL
completa di diversi mesi.
La documentazione presentata non evidenzia invece una
sostanziale modifica dello stato di salute rispetto alla recente inchiesta
casalinghe, rimangono tuttora validi le importanti limitazioni funzionali
definiti nella perizia SAM.” (doc. X/1)
L’assicurata
ha trasmesso il rapporto 17 aprile 2015 del dr. __________, specialista in
pneumologia. Ricordato di avere in cura dal 1994 l’assicurata per problemi
respiratori in relazione ad un’asma bronchiale intrinseca e caratterizzati da
dispnea NYHA III e tosse irritativa persistenti malgrado regolare terapia,
rispetto all’ultima visita del 29 luglio 2013 il citato specialista ha costatato
una situazione respiratoria leggermente peggiorata. Riportata la nuova
posologia, egli ha chiesto all’Ufficio AI “di rivalutare il grado
d’invalidità, attualmente del 50%, considerando la concomitanza delle patologie
reumatologie, entrambe in progressione” (doc. B1).
A
tale riguardo, con annotazioni 5 giugno 2015 il dr. __________ del SMR ha
concluso:
"
(…)
Valutazione:
l'attuale rapporto del dr. __________ non modifica
l'esigibilità lavorativa dal punto di vista pneumologico rispetto alla già
ridotta esigibilità definita nel 2011 dal dr. __________ in ambito della allora
perizia SAM. Già allora classe funzionale II-Ill con importante limite
funzionale del quale si è debitamente tenuto conto nella recente inchiesta a
domicilio.
Tenuto conto che anche sotto terapla massimale la
sintomatologia dell’assicurata non è mai completamente sotto controllo e che anzi
deve assumere del Ventolin spray praticamente ad ogni sforzo moderato, facendo
le scale, camminando in salita a portando pesi e viste anche le esacerbazioni
più frequenti negli ultimi anni, segni di una cede progressione della malattia
infiammatoria bronchiale, riteniamo una inabilità del 100% per lavori pesanti e
moderati e un'abilità del 50% per attività leggere nell’attività da ultimo
svolta sia dal punto di vista funzionale (dispnea sotto sforzo a portare pesi)
che da quello di rendimento vista la rapida affaticabilità.” (sottolineatura
del redattore; doc. XVI/bis)
In
queste circostanze, dunque, a ragione l’Ufficio AI ha valutato che la situazione
valetudinaria non ha subìto un rilevante peggioramento.
Va
poi fatto presente che il decorso dell’intervento del 15 maggio 2015 alla
caviglia/piede, nonché eventuali ulteriori operazioni chirurgiche (come quella
del 22 gennaio 2016 preannunciata dall’assicurata nelle osservazioni 30 novembre
2015; cfr. consid. 1.8), tutti eventi successivi alla decisione contestata (4
febbraio 2015), potranno essere valutati nell’ambito di una nuova domanda di
revisione. Infatti, per
costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini
dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati
fino al momento della resa della decisione contestata (DTF 132 V 215 consid.
3.1.1 pag. 220 con riferimenti).
2.9. L'invalidità
delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia
domestica, come si è visto (cfr. consid. 2.5), è stabilita confrontando le
singole attività ancora accessibili alla richiedente la rendita AI con i lavori
che può eseguire una persona sana.
Nella
Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per
l'invalidità (CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2014, allo scopo di garantire
un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo -
che nel caso concreto risultano essere stati rispettati - attribuibile a ciascuna
di esse.
In
particolare la cifra 3086 prevede:
"
Di regola, si ammette che i lavori
di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti
percentuali della sua attività complessiva:
Attività
Minimo
%
Massimo
%
1. Conduzione dell'economia domestica
(pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)
Considerandi
2.
5.
2.
Alimentazione (preparare i pasti, cucinare,
apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)
10.
50.
3.
Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare
l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)
5.
20.
4.
Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni,
uffici)
5.
10.
5.
Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere
e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)
5.
20.
6.
Accudire i figli o altri familiari
0.
30.
7.
Altre attività (p.es. curare i malati, curare
le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di
volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*
0.
50.
* Va escluso l'impiego del tempo libero
(N. 3090)."
Mentre alle cifre
3087, 3088 e 3089 si legge ancora:
"
Il totale delle attività dev'essere
sempre del 100% (Pratique VSI 1997 p. 298).
Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e
la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3086. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un
margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione
può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema
(RCC 1986 p. 244).
In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona
deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria
capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti
e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3044 segg.) Deve cioè ripartire
meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei membri della sua famiglia in
misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (decisione del TFA del
17.
marzo 2005, I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta questi
provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al
momento della valutazione dell’invalidità, della diminuzione della capacità di
lavoro nell’ambito domestico.
In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona
deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria
capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti
e apparecchi domestici adeguati; N. 1048 e 3044 segg.) Deve cioè ripartire
meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei membri della sua famiglia in
misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (decisione del TFA del
17.
marzo 2005, I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta questi
provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al
momento della valutazione dell’invalidità, della diminuzione della capacità al
lavoro nell’ambito domestico.
In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona
attiva nell’economia domestica deve contribuire quanto ragionevolmente possibile
a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro
confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati, N. 1048 e
3044.
segg.). La maggior mole di lavoro può essere presa in considerazione per
il calcolo dell’invalidità soltanto se l’assicurato non è in grado di svolgere
la totalità dei lavori domestici durante il normale orario di lavoro e
necessita dunque dell’aiuto di terzi (RCC 1984, pag. 143, consid. 5).
L’interessato deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei
familiari in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (DTF 133
V 509, consid. 4.2). Se non adotta i provvedimenti volti a ridurre il danno, al
momento della valutazione dell’invalidità non sarà tenuto conto della diminuzione
della capacità al lavoro nell’ambito domestico.
Al
riguardo, la giurisprudenza federale ha avuto modo di stabilire che - in linea
di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le
conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono
di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali
inchieste (DTF 130 V 99s consid. 3.3.1; AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK
1986.
p. 235 consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 4 settembre 2001 nella
causa S., consid. 4, I 175/01). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria
nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica
unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93
consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2; cfr. anche STFA , I
249/04 del 6 settembre 2004 consid. 5.1.1).
L’Alta
Corte ha inoltre stabilito che nell'ambito della determinazione
dell’invalidità di assicurati occupati nell'economia domestica, é di regola prioritario,
rispetto a una valutazione medica-teorica, l'accertamento dettagliato dei
rapporti concreti effettuato al domicilio dell'assicurato (STFA I 407/92 dell’8
novembre 1993; cfr. anche RCC 1984 p. 143 consid. 5). L’inchiesta economica a domicilio consente
prioritariamente di valutare la portata degli impedimenti causati da disturbi fisici.
Essa conserva tuttavia valore probatorio quando si tratta di valutare gli
impedimenti che l’interessato incontra nell’esercizio delle sue abituali
attività in ragione di disturbi psichici (cfr. STF 9C_108/2009 del 29 ottobre
2009.
consid. 4.1). In caso di divergenza tra le risultanze dell’inchiesta domiciliare
e le constatazioni di ordine medico, queste ultime hanno di regola più valore
(cfr. STF 8C_671/2007 del 13 giugno 2008 consid. 3.2.1 e I 311/03 del 22
dicembre 2003 consid. 4.2.1 pubblicata in Pratique VSI 2004 p. 137). Questa
priorità di principio si giustifica con il fatto che è sovente difficile per la
persona incaricata dell’inchiesta di riconoscere e di valutare l’entità del
danno psichico e degli impedimenti che ne derivano (cfr. STF I 733/03 del 6
aprile 2004 consid. 5.1.3).
Nel
caso concreto l'Ufficio AI ha fatto esperire un'inchiesta per le persone che si
occupano dell'economia domestica. Dal relativo rapporto 18 dicembre 2014
risulta che l’incaricata ha tenuto conto della partenza di una figlia per
l’inizio degli studi a __________, nonché del fatto che anche il figlio da novembre
2014.
ha lasciato l’economia domestica. Sulla base degli accertamenti eseguiti
presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni
singola mansione, l'assistente sociale ha stabilito un’invalidità complessiva
del 50% (doc. AI 172/7).
In
particolare l’assistente sociale ha proceduto alla seguente descrizione degli
impedimenti dovuti all’invalidità:
" (...)
5.
ATTIVITÀ
- descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità
5.1
Conduzione
dell'economia domestica
pianificazione,
organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo
importanza
assegnata
5.
%
percentuale
degli impedimenti
0.
%
percentuale
di invalidità
0.
%
La conduzione e pianificazione del ménage domestico
avviene con le capacità di sempre.
5.2
Alimentazione
preparazione
dei pasti, pulizia della cucina, riserve
importanza
assegnata
45%
percentuale
degli impedimenti
40.
%
percentuale
di invalidità
18.
%
La Signora RI 1 per pranzo consuma uno spuntino oppure
riscalda qualche avanzo.
Per cena, quando rientra il marito, si limita a
preparare un piatto veloce e semplice oppure mangiano panini o caffelatte.
Fortunatamente, aggiunge l'A.ta, il marito a pranzo ha la possibilità di
mangiare in mensa, dove consuma un pasto completo e caldo (lo stesso valeva per
il figlio, quando ancora abitava con i genitori).
Oltre che la pasta cucina anche il risotto, se il
marito l'aiuta nel rimestare, infatti i movimenti ripetitivi aumentano i
dolori. Fatica a pelare le patate o a sbucciare una mela, "ma lo fa",
anche perchè le quantità sono minime essendo solo per lei e il marito.
L'A.ta deve evitare qualsiasi peso e qualsiasi
sollecitazione prolungata agli arti superiori. Il marito apparecchia/sparecchia
la tavola e collabora nel caricare la lavastoviglie.
La pulizia a fondo della cucina è stata abbandonata da
alcuni anni, al bisogno eventualmente se ne occupa la figlia o la sorella.
L'impegno della Signora RI 1 nelle attività qui
considerate è pressoché invariato rispetto alla precedente valutazione. Non
essendoci tantomeno a dossier motivi medici che possano giustificare un
peggioramento e quindi un aumento della percentuale d'impedimento, la stessa
non viene quindi modificata.
5.3
Pulizia
dell'appartamento
rispolvero,
pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.
importanza
assegnata
20%
percentuale
degli impedimenti
80.
%
percentuale
di invalidità
16.
%
Nei giorni in cui ha forti dolori (3-4 volte a
settimana) si occupa solo di rifare il letto. Altrimenti può, con i dovuti
tempi, occuparsi delle pulizie più leggere e superficiali, quali ad esempio la
pulizia delle vaschette. Da circa un anno ha acquistato un aspirapolvere robot,
in modo da mantenere il pavimento pulito durante la settimana.
La sorella ogni due-tre settimane, quando riesce
insomma, le svolge le pulizie di base, altrimenti il marito durante il fine
settimana si occupa dei bagni e del pavimento.
Lo spolvero dei mobili e le pulizie a fondo sono state
abbandonate da anni, dichiara l'A.ta.
Lamenta dolore quando svolge movimenti ripetitivi con
l'arto e difficoltà ad abbassarsi, oltre che impossibilità ad inginocchiarsi o
a salire su una scaletta.
Il figlio dell'A.ta da poco tempo abita per conto
proprio. L'A.ta può quindi contare solo sull'aiuto del marito, aiuto peraltro
esigibile, poiché la figlia, studente a Neuchâtel, rientra solo un fine
settimana al mese. Si tiene conto di questo fatto nella percentuale degli
impedimenti, aumentandola di un 10% rispetto alla precedente inchiesta.
Tuttavia, a livello medico non è giustificabile
l'abbandono di alcune mansioni leggere (ad es. Io spolvero). Di queste l'A.ta
se ne può tuttora occupare distribuendole su più giorni.
5.4
Spesa e acquisti diversi
compresi pagamenti,
trattative assicurazioni e rapporti ufficiali
importanza
assegnata
10%
percentuale
degli impedimenti
40.
%
percentuale
di invalidità
4.
%
Una volta a settimana l'A.ta si reca con il marito a
fare la spesa.
La signora RI 1, a causa di difficoltà nei movimenti,
guida per bravi tratti nei dintorni di Sigirino ma già solo per recarsi dal
medico a Lugano si fa accompagnare da qualcuno.
Per questo motivo, afferma, durante la settimana anche
gli acquisti più leggeri e veloci li delega al marito. Esce solo al bisogno,
preferisce trascorrere le giornate a casa.
E' quest'ultimo, da sempre, che si occupa della
contabilità familiare.
In questo ambito si mantiene la percentuale assegnata
nella precedente inchiesta poiché si basa sulle medesime motivazioni: il medico
SMR nella documentazione ricevuta non ravvede elementi nuovi che possano
giustificare un peggioramento. Pertanto, l'A.ta può effettuare gli acquisti più
leggeri, suddividendoli su più momenti. Inoltre, è sempre esigibile la
collaborazione del coniuge.
5.5
Bucato, confezione e
riparazioni di indumenti
lavare,
stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.
importanza
assegnata
20%
percentuale
degli impedimenti
60.
%
percentuale
di invalidità
12.
%
La lavanderia si trova al piano inferiore, dove l'A.ta
scende il meno possibile a causa dell'asma. Il bucato è ormai compito del
marito, seppur l'A.ta collabori in modo marginale. Afferma che non vi è la
possibilità di collocare le macchine sul piano abitativo.
Lo stiro è delegato, tuttavia ammette di poter stirare
per mezz'ora, alternando la postura.
__________, la figlia, rientra da __________ solo una o
massimo due volte al mese e quando rientra si occupa del proprio bucato.
Nella valutazione si tiene conto della riduzione del
carico di lavoro dovuto all'uscita dall'economia domestica del figlio. E'
esigibile che la figlia si occupi del proprio bucato, così come è esigibile
l'aiuto del coniuge. Si considerano tuttavia i limiti funzionali indicati in
sede peritale, tuttora confermati dal medico SMR.
5.7
Diversi
cura delle
piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica, creazione
artistica, impegno a favore di terzi, volontariato
importanza
assegnata
0.
%
percentuale
degli impedimenti
0.
%
percentuale
di invalidità
0.
%
-.- (…)” (doc. AI 172/5-7)
Rispetto alla precedente valutazione, il cui risultato è il medesimo,
l’assistente sociale, tenuto conto del complessivo invariato stato di salute,
ha ritenuto: nessun cambiamento dell’in- validità in merito punto 5.2
“Alimentazione”; aumento dell’invalidità relativa al punto 5.3 “Pulizia
dell’appartamento” dovuto al fatto che la figlia oramai non può apportare alcun
aiuto domestico; nessun aumento della percentuale d’impedimento per la mansione
no. 5.4 “Spesa e acquisti diversi”; leggermente ridotta riguardo alla mansione
no. 5.5 “Bucato, confezione e riparazioni di indumenti” a seguito della
riduzione del carico di lavoro dovuto al fatto che i figli dell’as- sicurata
abitano oramai fuori casa.
Nelle
osservazioni 28 maggio 2015 la ricorrente contesta suddetta valutazione,
evidenziando in particolare:
"
(…)
Ciò è per esempio dimostrabile dall’eccessiva
importanza assegnata alla mansione “Preparazione dei pasti, pulizia della
cucina, riserve”, la quale è stata valutata a una percentuale pari al 45%. Ritengo
che una tale percentuale d’importanza sia arbitraria, poiché tra tutte le
mansioni casalinghe è poco plausibile che quella dell’alimentazione sia la
mansione che richiede un maggior tempo di occupazione. Inoltre, questo tasso
non ha subito alcuna variazione rispetto all’inchiesta effettuata in precedenza,
al contrario della mia situazione personale che non è più la medesima.
L’unione domestica ha, infatti, subito una diminuzione
dei membri: Il figlio ha cambiato domicilio nel mese di ottobre 2014 e la presenza
in casa della figlia è limitata a causa degli studi seguiti presso l’università
di __________. Mi sembra quindi evidente che il tempo dedicato alla
preparazione dei pasti, il quale, contrariamente ad altre mansioni, è
fortemente influenzato dal numeri di membri componenti l’unione famigliare, sia
diminuito, facendo così diminuire anche la sua importanza. A ciò si aggiunge
che il marito consuma a casa unicamente la colazione e la cena, ne consegue che
la preparazione dei pasti a mio carico si limita al pranzo.
Questa quotidianità, oltre che a diminuire
sensibilmente l’importanza della mansione precitata, aumenta anche l’incapacità
del suo svolgimento. Molti dei compiti venivano, infatti, svolti dai figli,
come ad esempio la preparazione dei pranzi che poi io mi limitavo a riscaldare.
Con la situazione attuale invece, i pasti sono spesso preparati da mia madre e
dalle mie sorelle, tuttavia, vista l’età avanzata di mia madre e la lontananza
di domicilio delle sorelle lo sforzo loro richiesto risulta essere eccessivo.
Si può dire lo stesso per la figlia, la quale è tenuta
a tornare regolarmente in Ticino al solo motivo di dovermi aiutare, ciò che
richiede numerose ore di viaggio che le causano un aggravio eccessivo. Per
quanto riguarda l’aiuto del figlio, è anch’esso limitato. Svolgendo la
professione di poliziotto è sottoposto a degli orari di lavoro che riducono il
tempo a sua disposizione rendendo quindi molto impegnativo un ulteriore e
regolare aiuto nei miei confronti.
Con la modifica del tasso d’importanza assegnato alla
preparazione dei pasti, consegue un automatico aumento del tasso d’importanza
relativo alle altre mansioni casalinghe. In particolare vorrei contestare il
debole tasso l’importanza attribuito alla mansione del bucato. Ritengo inoltre
importante prendere in considerazione che, come per la maggior parte delle
altre mansioni, in precedenza era la figlia ad occuparsene. Ora che mia figlia
non può più prendersi regolarmente carico di questo compito e poiché le mie
aggravate condizioni di salute non mi permettono di far fronte da sola a questa
mansione, mi vedo costretta a dover chiedere l’ausilio di terzi o nuovamente
quello dei miei famigliari. (…)” (doc. XIV)
Orbene,
dopo un attento esame degli atti questo TCA non può che prestare adesione alla valutazione dell’assistente sociale, ritenuto in particolare
come essa abbia compiutamente valutato le difficoltà e l’esigibilità di ogni
singola mansione casalinga. Nell’inchiesta economica è stata inoltre correttamente
stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri
di cui alla cifra marginale 3086 CII, attribuendo un valore complessivo del
100% all'insieme dei lavori abituali svolti nell'ambito dell'economia domestica.
In merito alla contestazione sull’eccessiva importanza attribuita al punto no.
5.2
Alimentazione, nelle osservazioni 17 novembre 2015 l’assistente sociale ha
pertinentemente spiegato che “…. il tasso d'importanza assegnato a
ogni singola attività, secondo il marg. 3087 delle CIGI, deve sempre dare un totale
del 100%. Pertanto, riferendoci al marginale 3086 e alla situazione della
Signora RI 1, nel Bucato, nelle Pulizie e negli Acquisti è stata assegnata l'importanza
massima consentita. Non essendoci attività nei Diversi, non si può fare altro che
assegnare l'importanza del 45% all’Alimentazione” (XIX/1).
Conforme
alla giurisprudenza è la presa in considerazione della ripartizione dei compiti
all’interno della famiglia e, quindi, della collaborazione fornita nella
gestione dell’economia domestica da parte dei familiari, in particolare dal
marito che è l’unico, insieme all’assicurata, rimasto stabilmente nell’abita- zione
coniugale. A quest’ultimo proposito, é utile segnalare che il TF ha stabilito
che per le persone attive nell'economia domestica, un impedimento
può essere considerato dall'assicurazione per l’invalidità solo se le mansioni
non più esercitabili personalmente devono essere eseguite da terze persone dietro
pagamento oppure da familiari che per fare ciò dimostratamente subiscono una
perdita di guadagno o comunque un aggravio eccessivo. Il grado di assistenza
che si può pretendere dai familiari per l'aiuto in favore di un/a casalinga/o
invalido/a va oltre il sostegno che ci si può normalmente attendere in assenza
di danno alla salute (cfr. DTF 133 V 504 consid. 4.2).
A tal riguardo, nelle succitate osservazioni l’assistente sociale ha
evidenziato:
"
Ci tengo inoltre a sottolineare e a
ricordare che la valutazione si basa sui limiti funzionali presenti a dossier
nonché sull'esigibilità di collaborazione da parte del marito. Infine, si è
tenuto conto del carico modesto, cosa d'altronde confermata anche dall'assicurata
stessa.
Concludo confermando pienamente la valutazione
effettuata nel novembre 2014.”
Infine,
va fatto presente che i cambiamenti della situazione familiare evidenziati
dall’assicurata nelle osservazioni 30 novembre 2015 (XXI), in particolare
l’asserita diminuita disponibilità del marito, per motivi professionali e di
salute, nell’aiutare nella conduzione della comunione domestica, in quanto eventi
subentrati dopo la decisione contestata verranno presi in considerazione in
sede di revisione, così come giustamente rilevato dall’Ufficio AI nello scritto
15.
dicembre 2015 (XXIII).
Visto
quanto sopra, questo TCA non ha motivo per scostarsi dalla valutazione espressa
dall’assistente sociale, ove peraltro si ribadisca che per la giurisprudenza un
intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona
incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui essa appaia
chiaramente erronea (DTF 128 V 93 consid. 4).
Presentando
dunque l’assicurata un grado d’invalidità del 50%, la decisione impugnata deve
essere confermata ed il ricorso respinto.
2.10
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti