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Decisione

32.2015.37

Riduzione in via di revisione della rendita di una casalinga. Confermata la valutazione a domicilio, in particolare l'obbligo dei familiari di colloaborare nell'economia domestica

22 dicembre 2015Italiano36 min

Source ti.ch

Fatti

di vista temporale vanno in particolare paragonati i fatti esistenti al momento

della decisione formale iniziale con quelli esistenti nell’istante della

pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2; cfr. anche DTF

133 V 108). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a

confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369, 109 V

262, 105 V 30; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2010,

pag. 379).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88 a cpv. 1 OAI). Analogamente, in caso di aggravamento dell'incapacità

al guadagno, occorre tener conto del cambiamento determinante il diritto a

prestazioni, non appena esso perdura da tre mesi senza interruzione notevole

(art. 88 a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di

revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di

una prestazione limitata nel tempo (STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC

1984 pag. 137).

Circa

gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad

un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che

la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi

è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la

notifica della decisione.

L’art. 88bis cpv. 2 lett. b OAI prevede che la riduzione o la

soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi è messa in atto

retroattivamente dalla data in cui avvenne la modificazione determinante se

l’erogazione illecita è causa dell’ottenimento indebito di una prestazione per

l’assicurato o se quest’ultimo ha violato l’obbligo di informare, impostogli

ragionevolmente dall’articolo 77 OAI.

2.5. Se,

però, un assicurato maggiorenne non esercitava un'attività lucrativa prima di

essere invalido, l'applicazione nei suoi confronti del concetto dell'incapacità

di guadagno non è possibile poiché - in simili condizioni - l'invalidità non

può cagionare una vera e propria perdita di guadagno. Ciò, in special modo, se

non si può esigere da questi l'esercizio di una attività lucrativa.

Per

questo motivo l'art. 8 cpv. 3 LPGA parifica l'impedimento di svolgere le

proprie mansioni consuete all'incapacità al guadagno (metodo specifico di

calcolo dell'invalidità, SVR 1996 IV Nr. 76 p. 221 consid. 1; RCC 1986 p. 246

consid. 2b; DTF 104 V 136). In questo senso l’art. 28 a cpv. 2 LAI prevede che l'invalidità dell’assicurato che non esercita un’attività lucrativa ma

svolge le mansioni consuete e dal quale non si può ragionevolmente esigere che

intraprenda un’attività lucrativa è valutata, in deroga all’articolo 16 LPGA,

in funzione dell’incapacità di svolgere le mansioni consuete. A sua volta,

l'art. 27 cpv. 1 OAI precisa che per mansioni consuete di una persona senza

attività lucrativa occupata nell’economia domestica s’intendono in particolare

gli usuali lavori domestici, l’educazione dei figli nonché le attività artistiche

e di pubblica utilità e che per mansioni consuete dei religiosi s’intende ogni attività

svolta dalla comunità.

L’invalidità

viene così valutata sulla base di un confronto delle attività domestiche, da

effettuare mediante un’inchiesta domiciliare (DTF 130 V 97; Pratique VSI 2001

p. 158 consid. 3c). Si paragona quindi l'attività svolta dall'assicurato prima

della sopravvenienza del danno alla salute con quella che può svolgere

posteriormente, applicando l'impegno che si può esi-gere da lui (RCC 1984 p.

139; Duc, Les assurances sociales en Suisse, Lausanne 1995, p. 458; Maurer,

Bundessozial-versicherungsrecht, 1994, p. 145). Di regola si presume che non vi

è impedimento dovuto all'invalidità se l'assicurato è an-cora attivo nella sua

economia domestica e segue, almeno parzialmente, le incombenze che lo

concernono. Questa presunzione può tuttavia essere rovesciata se è stabilito

che la persona lavora più di quanto è ragionevolmente esigibile oppure fa

eseguire da altri la maggior parte dei lavori che non può eseguire

personalmente (RCC 1984 p. 139). L'importanza dell'attività della persona che

si occupa dell'economia domestica dipende dalla struttura familiare, dalla

situazione professionale del congiunto e dalle circostanze locali. Si distinguono

quindi tre tipi di famiglia, quella senza figli, quella con figli o altri

membri della famiglia che richiedono cure o quella in cui un coniuge collabora

nell'impresa dell'altro.

2.6. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti litigiosi

importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto si

fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal paziente,

che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi), che la descrizione

del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del perito siano ben

motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di

prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio

quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del

25 aprile 2007; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c), bensì il suo

contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

Inoltre,

in DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV 10, pp. 33ss.), la nostra Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri

di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare

della loro attendibilità (DTF 125 V 352). Il solo fatto che il medico consultato

si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore, non permette già di

metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere

delle particolari circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente

fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento (DTF 125 V 354).

In

una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.

56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi

medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che

a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è

stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicurato.

Inoltre,

circa il ruolo del medico SMR, va rammentato che per l’art. 59

cpv. 2bis LAI i servizi medici regionali sono a disposizione degli uffici AI

per valutare le condizioni mediche del diritto alle prestazioni, stabiliscono

la capacità funzionale dell'assicurato - determinante per l'AI secondo

l'articolo 6 LPGA - di esercitare un'attività lucrativa o di svolgere le mansioni

consuete in una misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto

concerne le decisioni in ambito medico nei singoli casi.

Scopo

e senso del disposto come pure dell’art. 49 OAI risiedono nella possibilità,

per gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli

aspetti sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro

specifiche conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la

capacità funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una

chiara separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale.

Sulla base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_9/2010 del 29 settembre 2010,9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in

SVR 2009 IV n. 56 pag. 174, con riferimenti).

2.7. Nella

fattispecie in esame, a seguito dell’inoltro della domanda di revisione del

settembre 2010 l’assicurata è stata peritata dal SAM (cfr. consid. 1.2.). Dal

referto 24 ottobre 2011 risulta che essa è stata esaminata dal punto di vista

pneumologico, reumatologico e psichiatrico. I periti hanno posto le seguenti

diagnosi:

"

(…)

5.1 Diagnosi con influenza sulla capacità

lavorativa:

Asma bronchiale verosimilmente prevalentemente di tipo

intrinseco con:

- sintomatologia non controllata

nonostante la terapia massimale;

- dispnea da sforzo NYHA II-III;

- disturbo ventilatorio ostruttivo

moderato sotto trattamento massimale.

Poliallergia con:

- reazione d'ipersensibilità di tipo

anafilattica, stadio II, all'Amoxicillina (penicillina);

- allergia anamnestica all'acaro della

polvere e al crine di cavallo.

Malattia di Widal con:

- asma prevalentemente intrinseca;

- ipersensibilità all'Acido

acetilsalicilico;

- rinite cronica con poliposi nasale.

Poliartropatia psoriasica (DD di sindrome di SAPHO):

- terapia con Methotrexate e Calcort e

valutazione di sostituzione di Enbrel con altro TNF-alpha.

Malattia da reflusso gastroesofageo (DD: cofattore per

l'asma intrinseco).

Sospetta sindrome di Cushing secondaria al trattamento

cronico con corticosteroidi.

Herpes zoster palpebrale recidivante.

Artropatia psoriasica evolutiva dagli anni '90:

- stato dopo artroscopia e sinoviectomia

ginocchio ds. nel 2000;

- attualmente poliartralgie senza

reperti obiettivi;

- stato dopo terapia con Salazopirina

(1998), Methotrexate (a partire dal 2000), Enbrel (2010);

- assenza di danni oggettivi a livello

articolare.

Gonartrosi femorotibiale mediale d.d.p.

Lievi alterazioni staticodegenerative a carico della

colonna vertebrale:

- scoliosi dorsolombare a S leggermente

scompensata a ds.;

- iniziale discopatia C4-C7;

- iniziale discopatia L4-S1;

- sbilanciamento del bacino a favore

della sin. di 1 cm.

5.2 Diagnosi senza influenza sulla capacità

lavorativa:

Sindrome fibromialgica.

Alluce valgo bilaterale con stato dopo intervento

correttivo a sin.

Piede piano trasverso anteriore d.d.p.

Diminuzione della sensibilità superficiale sulla parte anteriore

della coscia ds., compatibile con una neuropatia del ramo cutaneo del nervo

femorale. (…)”

(doc. AI 110/21-22)

Esclusa

un’inabilità lavorativa per motivi psichiatrici, i periti del SAM hanno

concluso:

"

(…)

Dal punto di vista pneumologico la capacità lavorativa

nell'attività come casalinga non è superiore al 25% a partire dal 2007 a causa della progressione della malattia infiammatoria bronchiale con incapacità lavorativa

totale per attività da pesanti a moderate e abilità lavorativa al 50% per

attività leggere con dispnea sotto sforzo a portare pesi e rapida

affaticabilità.

La diminuzione della capacità lavorativa si giustifica

con la dispnea da sforzo marcata facendo le scale, in salita o portando pesi.

Nella sua attività come casalinga non è in grado di fare lavori pesanti, nè di

salire o scendere le scale, nè di portare o spostare pesi. Dal punto di vista

terapeutico, ci sono scarsissime possibilità d'influenzare la patologia e la

sua evoluzione: essere comunque non influenzerebbero la prognosi valetudinaria.

L'A. è quindi inabile al lavoro al 100% per tutte

quelle attività che non richiedono sforzi fisici più che leggeri e soprattutto

inabile per tutte quelle attività che si svolgono a contatto con agenti

irritanti respiratori, condizioni ambientali avverse, temperature elevate,

luoghi polverosi o simili.

Per l'attività come casalinga vi è dunque un'abilità

lavorativa del 25%. (…)"

(doc. AI 110/27)

2.8. A

seguito dell’ultima domanda di revisione, l’assicurata ha prodotto della documentazione

medica, riassunta nelle annotazioni 19 novembre 2013 del dr. __________ del

SMR:

"

(…)

Dr. med. __________ (neurologo curante) 26.08.2013

Discopatia plurisegmentaria in una condizione di

degenerazione artrosica dei corpi vertebrali e disidrosi dei dischi

intersomatici.

La discopatia maggiormente critica appare a livello L5-S1

con riduzione di ampiezza del brame di sinistra e possibile associata impronta

radicolare ed impronta a livello della radice di S1.

Utile infiltrazione con steroidi.

Dr. med. __________ (reumatologo curante) 17.09.2013

Dal punto di vista reumatologico si giustifica

sicuramente un'incapacità lavorativa di almeno il 50% in qualsiasi attività,

rimane ancora da determinare l'incapacità lavorativa nell'ambito di altre

patologie presenti, in particolare a livello polmonare con grave asma

bronchiale e psicologico.

Dr. med. __________ (pneumologo ORL)

Asma bronchiale prevalentemente di tipo intrinseco con

possibile componente allergica di difficile controllo farmacologico:

- attuale persistenza dei sintomi respiratori

caratterizzati da dispnea sotto sforzo lieve moderato, dispnea a riposo, fischi

espiratori e poca tosse irritativa sotto terapia con corticosteroidi topici,

broncodilatatori a lunga e breve durata d'azione, antagonisti dei leucotrieni,

corticosteroidi sistemici e Methotrexate;

- disturbo ventilatorio di tipo ostruttivo di gravità

moderata, parzialmente reversibile,

- ipersensibilità agli acari della polvere e allergia

al cri- ne di cavallo.

Malattia di Widal con asma prevalentemente intrinseca,

ipersensibilità all'acido acetilsalicilico e rinite cronica con poliposi

nasale.

Poliartrite psoriatica (DD sindrome di SAPHO) con

poliartrite multipla ad evoluzione erosiva - terapia cronica con Enbrel,

Methotrexate, Calcort.

All'ultima visita del 29.07.2013 polmoni

simmetricamente ventilati senza rumori aggiunti.

L'esame spirometrico con ostruzione bronchiale di

gravità moderata, non reversibile... (…)” (doc. AI 168/1-2)

Il

medico del SMR ha rettamente concluso di ritenere che tale nuova documentazione

non apporta nuovi elementi medici che non siano stati valutati nell’ambito

della perizia pluridisciplinare SAM del 31 ottobre 2011 (doc. AI 168/2).

Pendente

causa la ricorrente ha prodotto altra documentazione, alcuna già nota all’Ufficio

AI ed altra nuova.

Con

annotazioni 22 aprile 2015 il SMR ha analizzato la nuova documentazione,

concludendo:

"

(…)

Clinica __________ del 30.1.2015 e relativo esame RM

della caviglia/piede estro: si propone intervento per il piede destro,

intervento in seguito previsto per il 8.5.2015

rapporto dr. __________ del 2.6.2014: importante

deformità meta ed avampiede destro con previsto intervento per il 19.9.2014

(intervento poi posticipato)

rapporto operatorio del 3.11.2014: asportazione tumore

sottocutaneo ascella destra (lipoma), decorso regolare con piccolo sieroma.

Rapporto dr. __________ del 18.3.2015: previsto

intervento a livello dei piedi

Valutazione:

il previsto intervento del 8.5.2015 comporterà una IL

completa di diversi mesi.

La documentazione presentata non evidenzia invece una

sostanziale modifica dello stato di salute rispetto alla recente inchiesta

casalinghe, rimangono tuttora validi le importanti limitazioni funzionali

definiti nella perizia SAM.” (doc. X/1)

L’assicurata

ha trasmesso il rapporto 17 aprile 2015 del dr. __________, specialista in

pneumologia. Ricordato di avere in cura dal 1994 l’assicurata per problemi

respiratori in relazione ad un’asma bronchiale intrinseca e caratterizzati da

dispnea NYHA III e tosse irritativa persistenti malgrado regolare terapia,

rispetto all’ultima visita del 29 luglio 2013 il citato specialista ha costatato

una situazione respiratoria leggermente peggiorata. Riportata la nuova

posologia, egli ha chiesto all’Ufficio AI “di rivalutare il grado

d’invalidità, attualmente del 50%, considerando la concomitanza delle patologie

reumatologie, entrambe in progressione” (doc. B1).

A

tale riguardo, con annotazioni 5 giugno 2015 il dr. __________ del SMR ha

concluso:

"

(…)

Valutazione:

l'attuale rapporto del dr. __________ non modifica

l'esigibilità lavorativa dal punto di vista pneumologico rispetto alla già

ridotta esigibilità definita nel 2011 dal dr. __________ in ambito della allora

perizia SAM. Già allora classe funzionale II-Ill con importante limite

funzionale del quale si è debitamente tenuto conto nella recente inchiesta a

domicilio.

Tenuto conto che anche sotto terapla massimale la

sintomatologia dell’assicurata non è mai completamente sotto controllo e che anzi

deve assumere del Ventolin spray praticamente ad ogni sforzo moderato, facendo

le scale, camminando in salita a portando pesi e viste anche le esacerbazioni

più frequenti negli ultimi anni, segni di una cede progressione della malattia

infiammatoria bronchiale, riteniamo una inabilità del 100% per lavori pesanti e

moderati e un'abilità del 50% per attività leggere nell’attività da ultimo

svolta sia dal punto di vista funzionale (dispnea sotto sforzo a portare pesi)

che da quello di rendimento vista la rapida affaticabilità.” (sottolineatura

del redattore; doc. XVI/bis)

In

queste circostanze, dunque, a ragione l’Ufficio AI ha valutato che la situazione

valetudinaria non ha subìto un rilevante peggioramento.

Va

poi fatto presente che il decorso dell’intervento del 15 maggio 2015 alla

caviglia/piede, nonché eventuali ulteriori operazioni chirurgiche (come quella

del 22 gennaio 2016 preannunciata dall’assicurata nelle osservazioni 30 novembre

2015; cfr. consid. 1.8), tutti eventi successivi alla decisione contestata (4

febbraio 2015), potranno essere valutati nell’ambito di una nuova domanda di

revisione. Infatti, per

costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini

dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati

fino al momento della resa della decisione contestata (DTF 132 V 215 consid.

3.1.1 pag. 220 con riferimenti).

2.9. L'invalidità

delle persone che si occupano (esclusivamente o parzialmente) dell'economia

domestica, come si è visto (cfr. consid. 2.5), è stabilita confrontando le

singole attività ancora accessibili alla richiedente la rendita AI con i lavori

che può eseguire una persona sana.

Nella

Circolare concernente l'invalidità e l'impotenza dell'assicurazione per

l'invalidità (CIGI), nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2014, allo scopo di garantire

un'uguaglianza di trattamento in tutta la Svizzera ha previsto una nuova ripartizione delle singole attività domestiche sulla base di un minimo ed un massimo -

che nel caso concreto risultano essere stati rispettati - attribuibile a ciascuna

di esse.

In

particolare la cifra 3086 prevede:

"

Di regola, si ammette che i lavori

di una persona sana occupata nell’economia domestica costituiscono le seguenti

percentuali della sua attività complessiva:

Attività

Minimo

%

Massimo

%

1. Conduzione dell'economia domestica

(pianificazione, organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo)

Considerandi

2.

5.

2.

Alimentazione (preparare i pasti, cucinare,

apparecchiare, pulire la cucina, approvvigionamento)

10.

50.

3.

Pulizia dell'abitazione (spolverare, passare

l'aspirapolvere, curare i pavimenti, pulire le finestre, fare i letti)

5.

20.

4.

Acquisti e altre mansioni (posta, assicurazioni,

uffici)

5.

10.

5.

Bucato, manutenzione vestiti (lavare, stendere

e raccogliere il bucato, stirare, rammendare, pulire le scarpe)

5.

20.

6.

Accudire i figli o altri familiari

0.

30.

7.

Altre attività (p.es. curare i malati, curare

le piante e il giardino, tenere animali domestici, cucire abiti, lavori di

volontariato, corsi di perfezionamento, attività creative)*

0.

50.

* Va escluso l'impiego del tempo libero

(N. 3090)."

Mentre alle cifre

3087, 3088 e 3089 si legge ancora:

"

Il totale delle attività dev'essere

sempre del 100% (Pratique VSI 1997 p. 298).

Di norma, vanno applicate la ripartizione dei lavori e

la valutazione dei singoli compiti di cui al N. 3086. l valori minimi e massimi servono alla parità di trattamento a livello svizzero ed offrono un

margine per una valutazione realistica dei singoli casi. Un'altra valutazione

può essere applicata soltanto in caso di divergenze molto forti dallo schema

(RCC 1986 p. 244).

In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona

deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria

capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti

e apparecchi domestici adeguati N. 1048 e 3044 segg.) Deve cioè ripartire

meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei membri della sua famiglia in

misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (decisione del TFA del

17.

marzo 2005, I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta questi

provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al

momento della valutazione dell’invalidità, della diminuzione della capacità di

lavoro nell’ambito domestico.

In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona

deve contribuire quanto ragionevolmente possibile a migliorare la propria

capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro confacente, acquisizione di impianti

e apparecchi domestici adeguati; N. 1048 e 3044 segg.) Deve cioè ripartire

meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei membri della sua famiglia in

misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (decisione del TFA del

17.

marzo 2005, I 257/04 e DTF 130 V 97 consid. 3.3.3). Se non adotta questi

provvedimenti volti a ridurre la sua invalidità, non sarà tenuto conto, al

momento della valutazione dell’invalidità, della diminuzione della capacità al

lavoro nell’ambito domestico.

In virtù dell’obbligo di ridurre il danno, una persona

attiva nell’economia domestica deve contribuire quanto ragionevolmente possibile

a migliorare la propria capacità lavorativa (p. es. metodo di lavoro

confacente, acquisizione di impianti e apparecchi domestici adeguati, N. 1048 e

3044.

segg.). La maggior mole di lavoro può essere presa in considerazione per

il calcolo dell’invalidità soltanto se l’assicurato non è in grado di svolgere

la totalità dei lavori domestici durante il normale orario di lavoro e

necessita dunque dell’aiuto di terzi (RCC 1984, pag. 143, consid. 5).

L’interessato deve ripartire meglio il suo lavoro e ricorrere all’aiuto dei

familiari in misura maggiore rispetto a chi non ha problemi di salute (DTF 133

V 509, consid. 4.2). Se non adotta i provvedimenti volti a ridurre il danno, al

momento della valutazione dell’invalidità non sarà tenuto conto della diminuzione

della capacità al lavoro nell’ambito domestico.

Al

riguardo, la giurisprudenza federale ha avuto modo di stabilire che - in linea

di massima e senza valide ragioni - non vi è motivo di mettere in dubbio le

conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali, in quanto essi dispongono

di collaboratori specializzati, il cui compito consiste nel procedere a tali

inchieste (DTF 130 V 99s consid. 3.3.1; AHI-Praxis 1997 p. 291 consid. 4a; ZAK

1986.

p. 235 consid. 2d; RCC 1984 p. 143, consid. 5; STFA 4 settembre 2001 nella

causa S., consid. 4, I 175/01). Un intervento da parte dell'autorità giudiziaria

nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta si giustifica

unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF 128 V 93

consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2; cfr. anche STFA , I

249/04 del 6 settembre 2004 consid. 5.1.1).

L’Alta

Corte ha inoltre stabilito che nell'ambito della determinazione

dell’invalidità di assicurati occupati nell'economia domestica, é di regola prioritario,

rispetto a una valutazione medica-teorica, l'accertamento dettagliato dei

rapporti concreti effettuato al domicilio dell'assicurato (STFA I 407/92 dell’8

novembre 1993; cfr. anche RCC 1984 p. 143 consid. 5). L’inchiesta economica a domicilio consente

prioritariamente di valutare la portata degli impedimenti causati da disturbi fisici.

Essa conserva tuttavia valore probatorio quando si tratta di valutare gli

impedimenti che l’interessato incontra nell’esercizio delle sue abituali

attività in ragione di disturbi psichici (cfr. STF 9C_108/2009 del 29 ottobre

2009.

consid. 4.1). In caso di divergenza tra le risultanze dell’inchiesta domiciliare

e le constatazioni di ordine medico, queste ultime hanno di regola più valore

(cfr. STF 8C_671/2007 del 13 giugno 2008 consid. 3.2.1 e I 311/03 del 22

dicembre 2003 consid. 4.2.1 pubblicata in Pratique VSI 2004 p. 137). Questa

priorità di principio si giustifica con il fatto che è sovente difficile per la

persona incaricata dell’inchiesta di riconoscere e di valutare l’entità del

danno psichico e degli impedimenti che ne derivano (cfr. STF I 733/03 del 6

aprile 2004 consid. 5.1.3).

Nel

caso concreto l'Ufficio AI ha fatto esperire un'inchiesta per le persone che si

occupano dell'economia domestica. Dal relativo rapporto 18 dicembre 2014

risulta che l’incaricata ha tenuto conto della partenza di una figlia per

l’inizio degli studi a __________, nonché del fatto che anche il figlio da novembre

2014.

ha lasciato l’economia domestica. Sulla base degli accertamenti eseguiti

presso il domicilio dell’assicurata, dopo aver fissato gli impedimenti di ogni

singola mansione, l'assistente sociale ha stabilito un’invalidità complessiva

del 50% (doc. AI 172/7).

In

particolare l’assistente sociale ha proceduto alla seguente descrizione degli

impedimenti dovuti all’invalidità:

" (...)

5.

ATTIVITÀ

- descrizione degli impedimenti dovuti all'invalidità

5.1

Conduzione

dell'economia domestica

pianificazione,

organizzazione, ripartizione del lavoro, controllo

importanza

assegnata

5.

%

percentuale

degli impedimenti

0.

%

percentuale

di invalidità

0.

%

La conduzione e pianificazione del ménage domestico

avviene con le capacità di sempre.

5.2

Alimentazione

preparazione

dei pasti, pulizia della cucina, riserve

importanza

assegnata

45%

percentuale

degli impedimenti

40.

%

percentuale

di invalidità

18.

%

La Signora RI 1 per pranzo consuma uno spuntino oppure

riscalda qualche avanzo.

Per cena, quando rientra il marito, si limita a

preparare un piatto veloce e semplice oppure mangiano panini o caffelatte.

Fortunatamente, aggiunge l'A.ta, il marito a pranzo ha la possibilità di

mangiare in mensa, dove consuma un pasto completo e caldo (lo stesso valeva per

il figlio, quando ancora abitava con i genitori).

Oltre che la pasta cucina anche il risotto, se il

marito l'aiuta nel rimestare, infatti i movimenti ripetitivi aumentano i

dolori. Fatica a pelare le patate o a sbucciare una mela, "ma lo fa",

anche perchè le quantità sono minime essendo solo per lei e il marito.

L'A.ta deve evitare qualsiasi peso e qualsiasi

sollecitazione prolungata agli arti superiori. Il marito apparecchia/sparecchia

la tavola e collabora nel caricare la lavastoviglie.

La pulizia a fondo della cucina è stata abbandonata da

alcuni anni, al bisogno eventualmente se ne occupa la figlia o la sorella.

L'impegno della Signora RI 1 nelle attività qui

considerate è pressoché invariato rispetto alla precedente valutazione. Non

essendoci tantomeno a dossier motivi medici che possano giustificare un

peggioramento e quindi un aumento della percentuale d'impedimento, la stessa

non viene quindi modificata.

5.3

Pulizia

dell'appartamento

rispolvero,

pulizia dei pavimenti, dei vetri, rifare i letti, ecc.

importanza

assegnata

20%

percentuale

degli impedimenti

80.

%

percentuale

di invalidità

16.

%

Nei giorni in cui ha forti dolori (3-4 volte a

settimana) si occupa solo di rifare il letto. Altrimenti può, con i dovuti

tempi, occuparsi delle pulizie più leggere e superficiali, quali ad esempio la

pulizia delle vaschette. Da circa un anno ha acquistato un aspirapolvere robot,

in modo da mantenere il pavimento pulito durante la settimana.

La sorella ogni due-tre settimane, quando riesce

insomma, le svolge le pulizie di base, altrimenti il marito durante il fine

settimana si occupa dei bagni e del pavimento.

Lo spolvero dei mobili e le pulizie a fondo sono state

abbandonate da anni, dichiara l'A.ta.

Lamenta dolore quando svolge movimenti ripetitivi con

l'arto e difficoltà ad abbassarsi, oltre che impossibilità ad inginocchiarsi o

a salire su una scaletta.

Il figlio dell'A.ta da poco tempo abita per conto

proprio. L'A.ta può quindi contare solo sull'aiuto del marito, aiuto peraltro

esigibile, poiché la figlia, studente a Neuchâtel, rientra solo un fine

settimana al mese. Si tiene conto di questo fatto nella percentuale degli

impedimenti, aumentandola di un 10% rispetto alla precedente inchiesta.

Tuttavia, a livello medico non è giustificabile

l'abbandono di alcune mansioni leggere (ad es. Io spolvero). Di queste l'A.ta

se ne può tuttora occupare distribuendole su più giorni.

5.4

Spesa e acquisti diversi

compresi pagamenti,

trattative assicurazioni e rapporti ufficiali

importanza

assegnata

10%

percentuale

degli impedimenti

40.

%

percentuale

di invalidità

4.

%

Una volta a settimana l'A.ta si reca con il marito a

fare la spesa.

La signora RI 1, a causa di difficoltà nei movimenti,

guida per bravi tratti nei dintorni di Sigirino ma già solo per recarsi dal

medico a Lugano si fa accompagnare da qualcuno.

Per questo motivo, afferma, durante la settimana anche

gli acquisti più leggeri e veloci li delega al marito. Esce solo al bisogno,

preferisce trascorrere le giornate a casa.

E' quest'ultimo, da sempre, che si occupa della

contabilità familiare.

In questo ambito si mantiene la percentuale assegnata

nella precedente inchiesta poiché si basa sulle medesime motivazioni: il medico

SMR nella documentazione ricevuta non ravvede elementi nuovi che possano

giustificare un peggioramento. Pertanto, l'A.ta può effettuare gli acquisti più

leggeri, suddividendoli su più momenti. Inoltre, è sempre esigibile la

collaborazione del coniuge.

5.5

Bucato, confezione e

riparazioni di indumenti

lavare,

stendere, stirare, cucire, lavorare a maglia, ecc.

importanza

assegnata

20%

percentuale

degli impedimenti

60.

%

percentuale

di invalidità

12.

%

La lavanderia si trova al piano inferiore, dove l'A.ta

scende il meno possibile a causa dell'asma. Il bucato è ormai compito del

marito, seppur l'A.ta collabori in modo marginale. Afferma che non vi è la

possibilità di collocare le macchine sul piano abitativo.

Lo stiro è delegato, tuttavia ammette di poter stirare

per mezz'ora, alternando la postura.

__________, la figlia, rientra da __________ solo una o

massimo due volte al mese e quando rientra si occupa del proprio bucato.

Nella valutazione si tiene conto della riduzione del

carico di lavoro dovuto all'uscita dall'economia domestica del figlio. E'

esigibile che la figlia si occupi del proprio bucato, così come è esigibile

l'aiuto del coniuge. Si considerano tuttavia i limiti funzionali indicati in

sede peritale, tuttora confermati dal medico SMR.

5.7

Diversi

cura delle

piante, giardinaggio, cura degli animali, attività di utilità pubblica, creazione

artistica, impegno a favore di terzi, volontariato

importanza

assegnata

0.

%

percentuale

degli impedimenti

0.

%

percentuale

di invalidità

0.

%

-.- (…)” (doc. AI 172/5-7)

Rispetto alla precedente valutazione, il cui risultato è il medesimo,

l’assistente sociale, tenuto conto del complessivo invariato stato di salute,

ha ritenuto: nessun cambiamento dell’in- validità in merito punto 5.2

“Alimentazione”; aumento dell’invalidità relativa al punto 5.3 “Pulizia

dell’appartamento” dovuto al fatto che la figlia oramai non può apportare alcun

aiuto domestico; nessun aumento della percentuale d’impedimento per la mansione

no. 5.4 “Spesa e acquisti diversi”; leggermente ridotta riguardo alla mansione

no. 5.5 “Bucato, confezione e riparazioni di indumenti” a seguito della

riduzione del carico di lavoro dovuto al fatto che i figli dell’as- sicurata

abitano oramai fuori casa.

Nelle

osservazioni 28 maggio 2015 la ricorrente contesta suddetta valutazione,

evidenziando in particolare:

"

(…)

Ciò è per esempio dimostrabile dall’eccessiva

importanza assegnata alla mansione “Preparazione dei pasti, pulizia della

cucina, riserve”, la quale è stata valutata a una percentuale pari al 45%. Ritengo

che una tale percentuale d’importanza sia arbitraria, poiché tra tutte le

mansioni casalinghe è poco plausibile che quella dell’alimentazione sia la

mansione che richiede un maggior tempo di occupazione. Inoltre, questo tasso

non ha subito alcuna variazione rispetto all’inchiesta effettuata in precedenza,

al contrario della mia situazione personale che non è più la medesima.

L’unione domestica ha, infatti, subito una diminuzione

dei membri: Il figlio ha cambiato domicilio nel mese di ottobre 2014 e la presenza

in casa della figlia è limitata a causa degli studi seguiti presso l’università

di __________. Mi sembra quindi evidente che il tempo dedicato alla

preparazione dei pasti, il quale, contrariamente ad altre mansioni, è

fortemente influenzato dal numeri di membri componenti l’unione famigliare, sia

diminuito, facendo così diminuire anche la sua importanza. A ciò si aggiunge

che il marito consuma a casa unicamente la colazione e la cena, ne consegue che

la preparazione dei pasti a mio carico si limita al pranzo.

Questa quotidianità, oltre che a diminuire

sensibilmente l’importanza della mansione precitata, aumenta anche l’incapacità

del suo svolgimento. Molti dei compiti venivano, infatti, svolti dai figli,

come ad esempio la preparazione dei pranzi che poi io mi limitavo a riscaldare.

Con la situazione attuale invece, i pasti sono spesso preparati da mia madre e

dalle mie sorelle, tuttavia, vista l’età avanzata di mia madre e la lontananza

di domicilio delle sorelle lo sforzo loro richiesto risulta essere eccessivo.

Si può dire lo stesso per la figlia, la quale è tenuta

a tornare regolarmente in Ticino al solo motivo di dovermi aiutare, ciò che

richiede numerose ore di viaggio che le causano un aggravio eccessivo. Per

quanto riguarda l’aiuto del figlio, è anch’esso limitato. Svolgendo la

professione di poliziotto è sottoposto a degli orari di lavoro che riducono il

tempo a sua disposizione rendendo quindi molto impegnativo un ulteriore e

regolare aiuto nei miei confronti.

Con la modifica del tasso d’importanza assegnato alla

preparazione dei pasti, consegue un automatico aumento del tasso d’importanza

relativo alle altre mansioni casalinghe. In particolare vorrei contestare il

debole tasso l’importanza attribuito alla mansione del bucato. Ritengo inoltre

importante prendere in considerazione che, come per la maggior parte delle

altre mansioni, in precedenza era la figlia ad occuparsene. Ora che mia figlia

non può più prendersi regolarmente carico di questo compito e poiché le mie

aggravate condizioni di salute non mi permettono di far fronte da sola a questa

mansione, mi vedo costretta a dover chiedere l’ausilio di terzi o nuovamente

quello dei miei famigliari. (…)” (doc. XIV)

Orbene,

dopo un attento esame degli atti questo TCA non può che prestare adesione alla valutazione dell’assistente sociale, ritenuto in particolare

come essa abbia compiutamente valutato le difficoltà e l’esigibilità di ogni

singola mansione casalinga. Nell’inchiesta economica è stata inoltre correttamente

stabilita una ripartizione delle singole attività domestiche nel rispetto dei parametri

di cui alla cifra marginale 3086 CII, attribuendo un valore complessivo del

100% all'insieme dei lavori abituali svolti nell'ambito dell'economia domestica.

In merito alla contestazione sull’eccessiva importanza attribuita al punto no.

5.2

Alimentazione, nelle osservazioni 17 novembre 2015 l’assistente sociale ha

pertinentemente spiegato che “…. il tasso d'importanza assegnato a

ogni singola attività, secondo il marg. 3087 delle CIGI, deve sempre dare un totale

del 100%. Pertanto, riferendoci al marginale 3086 e alla situazione della

Signora RI 1, nel Bucato, nelle Pulizie e negli Acquisti è stata assegnata l'importanza

massima consentita. Non essendoci attività nei Diversi, non si può fare altro che

assegnare l'importanza del 45% all’Alimentazione” (XIX/1).

Conforme

alla giurisprudenza è la presa in considerazione della ripartizione dei compiti

all’interno della famiglia e, quindi, della collaborazione fornita nella

gestione dell’economia domestica da parte dei familiari, in particolare dal

marito che è l’unico, insieme all’assicurata, rimasto stabilmente nell’abita- zione

coniugale. A quest’ultimo proposito, é utile segnalare che il TF ha stabilito

che per le persone attive nell'economia domestica, un impedimento

può essere considerato dall'assicurazione per l’invalidità solo se le mansioni

non più esercitabili personalmente devono essere eseguite da terze persone dietro

pagamento oppure da familiari che per fare ciò dimostratamente subiscono una

perdita di guadagno o comunque un aggravio eccessivo. Il grado di assistenza

che si può pretendere dai familiari per l'aiuto in favore di un/a casalinga/o

invalido/a va oltre il sostegno che ci si può normalmente attendere in assenza

di danno alla salute (cfr. DTF 133 V 504 consid. 4.2).

A tal riguardo, nelle succitate osservazioni l’assistente sociale ha

evidenziato:

"

Ci tengo inoltre a sottolineare e a

ricordare che la valutazione si basa sui limiti funzionali presenti a dossier

nonché sull'esigibilità di collaborazione da parte del marito. Infine, si è

tenuto conto del carico modesto, cosa d'altronde confermata anche dall'assicurata

stessa.

Concludo confermando pienamente la valutazione

effettuata nel novembre 2014.”

Infine,

va fatto presente che i cambiamenti della situazione familiare evidenziati

dall’assicurata nelle osservazioni 30 novembre 2015 (XXI), in particolare

l’asserita diminuita disponibilità del marito, per motivi professionali e di

salute, nell’aiutare nella conduzione della comunione domestica, in quanto eventi

subentrati dopo la decisione contestata verranno presi in considerazione in

sede di revisione, così come giustamente rilevato dall’Ufficio AI nello scritto

15.

dicembre 2015 (XXIII).

Visto

quanto sopra, questo TCA non ha motivo per scostarsi dalla valutazione espressa

dall’assistente sociale, ove peraltro si ribadisca che per la giurisprudenza un

intervento da parte dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona

incaricata dell'inchiesta si giustifica unicamente nei casi in cui essa appaia

chiaramente erronea (DTF 128 V 93 consid. 4).

Presentando

dunque l’assicurata un grado d’invalidità del 50%, la decisione impugnata deve

essere confermata ed il ricorso respinto.

2.10

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti