32.2015.4
Rifiuto di prestazioni ex art. 7b cpv. 2 lett. d LAI. Assicurato non fornisce la documentazione richiesta ai fini della decisione
9 ottobre 2015Italiano15 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2015.4
FS
Lugano
9 ottobre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 18 dicembre 2014 di
RI 1
contro
la decisione del 24 novembre 2014 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. RI
1, classe 1970, nel mese di marzo 2013 ha inoltrato una richiesta di prestazioni
AI per adulti (doc. AI 7/1-6).
1.2. Con
decisione 24 novembre 2014, preavvisata il 14 ottobre 2014 (doc. AI 43/1-2),
l’Ufficio AI, richiamati gli articoli 28 e 43 LPGA e 7b cpv. 2 lett. d LAI, ha
respinto la richiesta di prestazioni in quanto l’assicurato non ha trasmesso la
documentazione richiesta (doc. AI 46/1-3).
1.3. Contro
la succitata pronunzia l’assicurato ha interposto il presente ricorso con il
quale – adducendo, in particolare,
che “(…) da parte mia c’è sempre stata collaborazione e disponibilità nei
confronti non solo dell’AI ma di tutti gli Enti preposti al controllo in Ticino,
se ho avuto qualche mancanza è solo a livello di tempistica, ma Vi lascio
immaginare cosa succede quando il titolare di una piccola azienda basata sulla
realizzazione di insegne luminose, banner, personalizzazione vetrine, si trova
con il braccio destro inutilizzabile e senza dipendenti. (…)” (I) – ha chiesto “(…) di accogliere il mio
ricorso e di darmi l’opportunità di far valere i miei diritti. (…)” (I).
1.4. Con
la risposta di causa l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il ricorso e osservato:
"
(…)
Nell’evenienza concreta dagli atti di causa risulta
che, con lettere 12.11.2013 e 23.4.2014 (doc. 28 e 38 incarto AI), l’Ufficio AI
ha chiesto all’assicurato la trasmissione dei seguenti documenti: bilancio
economico della sua azienda per l’anno 2012 (eventualmente per il 2013 se in
suo possesso).
Facendo riferimento ai su enunciati scritti, ad
ulteriori richiami caduti nel vuoto e invocati gli artt. 28 e 43 LPGA e 7b cpv.
2 lett. d LAI, l’Ufficio AI, mediante diffida raccomandata del 16 giugno 2014
(doc. 40 incarto AI) ha assegnato al Signor RI 1 un ultimo termine di 10 giorni
per produrre la documentazione o fornire le informazioni richieste precisando
che “(…) in caso contrario verrà emanato un progetto di decisione di rifiuto
o di soppressione delle prestazioni. (…)”.
Entro il termine assegnatogli l’assicurato non ha
trasmesso all’Ufficio AI la documentazione richiestagli.
Ora, le informazioni richieste all’assicurato (bilancio
e conto economico della sua azienda per l’anno 2012 ed eventualmente anche per
il 2013) sono fondamentali nell’ambito dell’analisi di una domanda di rendita
d’invalidità dato che l’invalidità è un concetto economico e non medico. Senza
gli indispensabili dati economici di cui sopra, l’Ufficio AI non può cifrare il
reddito da valido / da invalido dell’assicurato in oggetto e stabilire di
riflesso il susseguente discapito economico patito da quest’ultimo.
Di transenna si rileva che il Signor RI 1 – già
all’interno del proprio scritto datato 8.8.2013 (doc. 21-1 incarto AI) – aveva comunicato
all’Ufficio AI di provvedere ad inviare il bilancio 2012 entro l’inizio del
mese di settembre 2013. Tuttavia, la documentazione economica in questione – a
tutt’oggi – non è mai giunta all’amministrazione.
(…)" (IV)
1.5. La
risposta di causa è stata notificata all’insorgente – per lettera raccomandata
e per posta A il 4 aprile 2015 (V e busta di ritorno) – che è rimasto silente.
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_699/2014 del 31 agosto 2015; STF
8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se la decisione 24 novembre 2014 – con la quale
all’assicurato è stato rifiutato il diritto a prestazioni – è conforme o meno
alla legislazione federale.
Si
tratta dunque di stabilire se a ragione l’Ufficio AI ha negato all’assicurato
il diritto a prestazioni perché non ha fornito le informazioni di cui abbisogna
l’amministrazione per adempiere ai suoi compiti legali.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno pre-sunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente ad infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute
abbia ca-gionato una diminuzione della capacità di guadagno, perchè il caso
possa essere sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA, il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe
potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in
attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del
lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale
del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
Secondo
la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni (TFA, dal 1°
gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il raffronto dei redditi sono
determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del diritto
alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere rilevati
sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di eventuali
modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della decisione
(rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione) e suscettibili
di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I 600/01 del 26 giugno
2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003).
2.4. L’art.
28 cpv. 2 LPGA stabilisce che colui che rivendica pre-stazioni assicurative
deve fornire gratuitamente tutte le infor-mazioni necessarie per accertare i
suoi diritti e per stabilire le prestazioni assicurative.
Secondo
l’art. 7b cpv. 2 lett. d LAI, in deroga all’art. 21 cpv. 4 LPGA, le prestazioni
possono essere ridotte o rifiutate senza diffida e termine di riflessione se
l’assicurato non fornisce all’ufficio AI le informazioni di cui questo
abbisogna per adem-piere i suoi compiti legali.
Il
cpv. 3 dello stesso articolo stabilisce che la decisione di ri-durre o rifiutare
prestazioni deve tener conto di tutte le circo-stanze del singolo caso, in particolare
del grado della colpa dell’assicurato.
Al
riguardo, nel Messaggio concernente la modifica della legge federale
sull’assicurazione per l’invalidità (5a revisione dell’AI) (FF N. 30 del 2
agosto 2005 pagg. 3989-4130) – che
tra le misure per raggiungere gli obiettivi previsti dalla revisio-ne enuncia
il “(…) freno all’aumento del numero di nuove rendite AI (…)” e, in
particolare, sotto il punto “(…) rafforza-mento dell’obbligo di collaborare
(…)” evidenzia che “(…) per sottolineare maggiormente l’importanza
dell’integrazione oc-corre concretizzare l’obbligo di ridurre i danni e di
collabora-re. Adesso la legge disciplinerà espressamente i vari obblighi che
ogni assicurato deve adempiere e le possibili sanzioni qualora essi venissero
violati. (…)” (FF N. 30 del 2 agosto 2005, pagg. 4032-4033) –, si legge che:
"
(…)
Il capoverso 2 enumera gli obblighi la cui violazione
può condurre a una riduzione o a un rifiuto delle prestazioni senza che debba
essere avviata una procedura d’avvertimento e impartito un termine di
riflessione. Nella fattispecie, si tratta degli obblighi menzionati
nell’articolo 3c capoverso 6, ma anche di obblighi già sanciti nel diritto
vigente, come l’obbligo di notificazione; inoltre, potranno essere sanzionati
anche l’ottenimento indebito o il tentativo di ottenere indebitamente
prestazioni dell’AI.
Il capoverso 3 descrive, come nell’assicurazione
militare, in quali condizioni e in quale misura delle prestazioni possono
essere ridotte o rifiutate. Si tratta in particolare di tener conto del grado
della colpa e della situazione finanziaria dell’assicurato.
(…)" (FF N 30 del 2 agosto 2005, pag. 4090)
Circa
il nuovo tenore dell’art. 7b cpv. 3 LAI, entrato in vigore il 1. gennaio 2012,
nel Messaggio concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione
per l’invalidità (6a revisione AI, primo pacchetto di misure) (FF N. 12 del 30
marzo 2010 pagg. 1603-1722) si legge che:
"
(…)
Conformemente all’articolo 21 capoverso 4 LPGA, in caso
di violazione del-l’obbligo di collaborare le prestazioni sono ridotte o
rifiutate. L’attuale articolo 7b capoverso 3 LAI stabilisce che la decisione di
ridurre o di rifiutare prestazioni deve «tener conto di tutte le circostanze
del singolo caso, in particolare del grado della colpa e della situazione
finanziaria dell’assicurato».
In base alla DTF 114 V 316 l’ufficio AI deve basarsi in
primo luogo sul grado della colpa, decidendo però discrezionalmente nel
rispetto dei principi giuridici generali (p. es. il principio di
proporzionalità). Il grado della colpa e la gravità dell’infrazione sono
pertanto un elemento importante per decidere se ridurre o rifiutare una prestazione.
La situazione finanziaria dell’assicurato è invece soltanto uno dei vari
elementi che possono essere presi in considerazione, a seconda del caso, ai
fini della decisione. L’esplicita menzione di questo criterio gli conferisce
un’importanza eccessiva, ragion per cui il capoverso 3 va adeguato.
Per garantire un’esecuzione efficace dell’obbligo di
collaborare, occorre rivedere e adeguare anche gli articoli 86 e 86bis OAI.
(…)" (FF N 12 del 30 marzo 2010, pag. 1671)
2.5. Nell’evenienza
concreta – dopo che con scritto
dell’8 agosto 2013 l’assicurato aveva, in particolare, comunicato all’Ufficio
AI che: “(…) Provvederò ad inviarvi il bilancio del 2012 per i primi di
settembre, unitamente ad un mio catalogo delle insegne, totem e neon soffiati,
ed il catalogo di tutte le altre lavorazioni che eseguo. (…)” (doc. AI
21/1) – dagli atti risulta che con
lettere del 12 novembre 2013 e del 23 aprile 2014 l’am-ministrazione ha chiesto
all’insorgente la produzione del bilancio e conto economico della sua azienda
per gli anni 2012 e 2013 (cfr. doc. AI 28/1 e 38/1).
Con
raccomandata 16 giugno 2014 (doc. AI 40/1-2) l’Ufficio AI ha comunicato
all’assicurato che:
"
(…)
Per l’istruzione della pratica assicurativa con lettera
del 23 aprile 2014 le ab-biamo richiesto:
- copia del bilancio e del conto economico della sua azienda
per l’anno 2012 (eventualmente anche 2013 se in suo possesso).
Nonostante ripetuti richiami dobbiamo constatare che la
nostra lettera è tuttora inevasa.
Conformemente all'art. 28 della Legge sulla parte
generale del diritto delle as-sicurazioni sociali (LPGA) l'assicurato e i suoi
congiunti devono collaborare gratuitamente all'esecuzione delle varie leggi
d'assicurazione sociale. Colui che rivendica prestazioni assicurative deve
fornire gratuitamente tutte le informazioni necessarie per accertare i suoi
diritti e per stabilire le prestazioni assicurative.
Se l'assicurato senza validi motivi si rifiuta di
fornire le informazioni necessarie per l'accertamento al diritto alle
prestazioni l'Ufficio AI può pronunciarsi sugli atti acquisiti all'incarto o
emanare una decisione di non entrata in materia. Ciò può comportare il rifiuto
o la soppressione delle prestazioni (art. 43 cpv. 3 LPGA, art. 7 cpv. 2 lett. d
LAI).
Con questa comminatoria le assegniamo un ultimo
termine di 10 giorni per produrre la documentazione o fornire le
informazioni richieste; caso contrario verrà emanato un progetto di decisione
di rifiuto o di soppressione delle prestazioni.
(…)" (doc. AI 40/1-2)
Va
qui rilevato che la suddetta documentazione era già stata richiesta con scritto
del 2 aprile 2013 (doc. 13/1-2) e che dalla nota per l’incarto del 30 luglio
2013 risulta che l’assicurato ha comunicato all’Ufficio AI che “(…)
risponderà come meglio può alla nostra richiesta e che invierà tutto il
disponibile a giorni (gli manca la contabilità del 2012, che dovrebbe ottenere
entro fine agosto). (…)” (doc. AI 20/1).
Ancora
con mail del 18 luglio 2014 l’assicurato, oltre al nuovo indirizzo, ha
comunicato all’amministrazione che: “(…) come da lei richiesto, ho provato a
mandarle il Bilancio del 2012, causa rottura dell’Hard disk, non sono riuscito
ad allegare il documento. Le chiedo gentilmente un ulteriore proroga di 10 gg.
per ottemperare alla sua richiesta. (…)” (doc. AI 30/7 = doc. A/1).
Infine,
dalla risposta di causa del 21 gennaio 2015 risulta che “(…) la documentazione
economica in questione – a tutt’oggi – non è mai giunta all’amministrazione.
(…)” (IV).
2.6. Viste
le risultanze sopra esposte questo Tribunale deve con-cludere che – essendo i dati economici richiesti fondamentali
per potersi esprimere in merito al diritto a prestazioni (cfr. consid. 2.3) –, omettendo di trasmettere la documentazione
richiestagli (copia del bilancio e del conto economico della sua azienda per
gli anni 2012 e 2013), l’assicurato non ha fornito all’Ufficio AI le
informazioni che abbisognava per adempiere ai suoi compiti legali.
In
particolare, in merito all’argomentazione addotta con il ricorso secondo la
quale “(…) se ancora una volta è stata smarrita della documentazione per problemi
di logistica di uffici, non intendo passare sopra questa disorganizzazione, ho
provveduto ad inviare quello che mi è stato richiesto e mi sono reso disponibile
e cordiale per collaborare con l’AI ma il risultato di un abbandono, penalizza
la mia correttezza ed il mio stato di malattia. (…)” (I), il TCA rileva
quanto segue.
Innanzitutto
– a prescindere dal fatto che
questo Tribunale non ha alcun motivo per dubitare della fedefacenza della dichiarazione
dell’Ufficio AI stante la quale la documentazione richiesta non è giunta
all’amministrazione – va ricordato
che se da una parte la procedura davanti al TCA è retta dal principio
inquisitorio, secondo cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere
accertati d'ufficio dal giudice, dall’altra si rileva che questo principio non
è però assoluto, atteso che la sua portata è limitata dal dovere delle parti di
collaborare all'istruzione della causa (DTF 122 V 158 consid. 1a, 121 V 210
consid. 6c con riferimenti). Il dovere processuale di collaborazione comprende
in particolare l'obbligo delle parti di apportare ove ciò fosse ragionevolmente
esigibile le prove necessarie, avuto riguardo alla natura della disputa e ai
fatti invocati, ritenuto che altrimenti rischiano di dover sopportare le conseguenze
della carenza di prove (DTF 117 V 264 consid. 3b con riferimenti).
In
concreto, oltre a non provare l’asserita trasmissione dei do-cumenti richiesti
all’Ufficio AI, l’insorgente –
nonostante abbia avuto la facoltà di presentare eventuali altri mezzi di prova
(cfr. consid. 1.5) – non ha
prodotto nessuna documentazione anche in sede di procedura ricorsuale.
La
mancata trasmissione della documentazione richiesta non può nemmeno essere
giustificata del fatto che l’assicurato è stato sottoposto ad un nuovo intervento
chirurgico (nel succitato mail del
18 luglio 2014 l’assicurato ha evidenziato che: “(…) La informo inoltre che
il 25.09.2014 mi sottoporrò ad un nuovo intervento chirurgico alla spalla
presso l’__________ di __________. (…)” (doc. AI 30/7 = doc. A/1)).
Infatti,
la chiesta proroga di 10 giorni per ottemperare alle richieste dell’amministrazione
– nel mail del 18 luglio 2014
l’assicurato ha precisato che “(…) come da lei richiesto, ho provato a
mandarle il Bilancio del 2012, causa rottura dell’Hard disk, non sono riuscito
ad allegare il documento. Le chiedo gentilmente un ulteriore proroga di 10 gg.
per ottemperare alla sua richiesta. (…)” (doc. AI 30/7 = doc. A/1) – è scaduta ben prima della data del prospettato
nuovo intervento chirurgico del 25 settembre 2014.
Di
conseguenza l’Ufficio AI poteva rifiutare il diritto a prestazioni ai sensi
dell’art. 7b cpv. 2 lett. d LAI.
Va
qui inoltre rilevato che con la lettera raccomandata del 16 giugno 2014 (doc.
AI 40/1-2) l’amministrazione, anche se l’art. 7b cpv. 2 lett. d prevede
espressamente una deroga all’art. 21 cpv. 4 LPGA, ha assegnato all’assicurato un
termine per la produzione della documentazione richiesta con relativa
comminatoria.
Ricordata
la colpa nel non fornire la documentazione richiestagli che, lo si ribadisce,
avrebbe potuto produrre anche davanti a questa Corte, questo Tribunale ritiene
che il rifiuto di prestazioni rispetta anche quanto disposto dall’art. 7b cpv.
3 LAI.
In
simili circostanze, visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va
dunque confermata e il ricorso respinto.
Quanto
alla domanda posta con il ricorso: “(…) di darmi la possibilità di far valere
Fatti
i miei diritti. (…)” (I), come rettamente indicato dall’amministrazione
nella risposta di causa, al ricorrente va segnalato che ha la possibilità di
introdurre una nuova richiesta di prestazioni.
2.7. Secondo
Considerandi
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale federale, Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerna, entro 30 giorni dalla comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante. Il ricorso dovrà essere allegata la decisione
impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti