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Decisione

32.2015.40

Rendita intera limitata nel tempo. La rendita riconosciuta va sospesa e non soppressa durante un provvedimento d'integrazione con diritto alle relative indennità giornaliere per più di tre mesi

25 novembre 2015Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

di causalita naturale e adeguato: “(…) In BGE 133 V

549 E. 6.2-6.4 S. 554 ff. hat das Bundesgericht alsdann eine solche

Bindungswirkung der Invaliditätsschätzung der Unfallversicherung für die

Invalidenversicherung insbesondere mit der Begründung verneint, dass die

Bemessung der Unfallversicherung im Gegensatz zur Invalidenversicherung

lediglich die natürlich und adäquat kausalen gesundheitlichen und erwerblichen

Unfallfolgen berücksichtigt (…)” (STF

9C_858/2008 consid. 2) – il TF ha

osservato che detta motivazione non vale nel rapporto tra assicurazione

militare e assicurazione invalidità, concludendo che per quanto riguarda la

valutazione del grado d’invalidità in detti ambiti vanno confermati i criteri

di cui alla DTF 126 V 288.

In una sentenza del 14

aprile 2011, pubblicata in SVR 2012 IV nr. 14, il Tribunale delle assicurazioni

del Canton Friborgo, precisato che di principio non sussiste alcun interesse

giuridicamente protetto affinché venga stabilito un grado d’invalidità dello 0%

anziché di quello dell’8,4% fissato dall’Ufficio AI, ha tuttavia ammesso che

tale interesse sussiste in quanto nel caso esaminato il grado d’invalidità

incideva sul guadagno assicurato nell’ambito dell’assicurazione contro la

disoccupazione (in argomento vedi anche la STCA 32.2012.298 del 16 settembre

2013).

Questo Tribunale, come

suesposto (cfr. consid. 1.4 e 2.1), rileva che nella fattispecie concreta

l’insorgente sostanzialmente contesta la soppressione del diritto alla rendita

intera con effetto dal 1. dicembre 2012.

Un interesse degno di

protezione, conformemente alla succitata giurisprudenza, va ravvisato per le

seguenti ragioni.

Come si vedrà ai prossimi

considerandi – al momento della

decisione impugnata, la quale delimita il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni

sociali (DTF 130 V 138 consid. 2; STFA C 75/05 del 23 giugno 2005 e C 43/00 del

30 settembre 2002) –, sulla base

degli atti di causa, da una parte, per il solo fatto che l’assicurato è stato

posto al benefico di provvedimenti d’integrazione con diritto alle relative

indennità giornaliere, l’Ufficio AI non poteva ancora sopprimere il diritto

alla rendita intera riconosciuta all’insorgente dal 1. marzo 2011 (cfr. consid.

2.4, 2.6 e 2.8). Dall’altra parte, anche volendo ammettere l’atteso

miglioramento della situazione economica vista la proiezione positiva

dell’esito della prima formazione intrapresa, senza i necessari accertamenti

medici l’amministrazione non poteva concludere per un’incapacità lavorativa

totale limitata al periodo dal 26 marzo 2010 al 27 novembre 2012 e pertanto

nemmeno poteva ritenere adempiuti i presupposti per poter procedere ad una

soppressione della rendita in via di revisione (cfr. consid. 2.5, 2.7 e 2.8).

Nemmeno l’interesse degno

di protezione può essere escluso per il fatto che, come sostenuto dall’Ufficio

AI, “(…) comunque, al termine delle misure professionali attuate verrà resa

una nuova decisione (…)” (IV, pag. 3).

Infatti, in questa

evenienza, l’eventuale ripristino del diritto alla rendita può avere effetto al

più presto a partire dal mese in cui (ciò che in casu non è chiaro in quanto

non è indicato esplicitamente il momento) la revisione è stata prevista (art.

88bis cpv. 1 lett. b). Nel caso invece in cui l’amministrazione non procedesse

d’ufficio ad una revisione, l’assicurato dovrà allora introdurre una nuova

domanda di prestazioni con la conseguenza che l’eventuale diritto alla rendita

nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui le prestazioni sono state rivendicate

(art. 29 cpv. 1 LAI).

2.3. L’art. 28 cpv. 1 lett. a LAI

stabilisce che l’assicurato ha diritto ad una rendita, tra l’altro, se la sua

capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può

essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti

d’integrazione ragionevolmente esigibili.

Questa norma corrisponde

al principio sancito dalla 5a revisione dell’AI: “reintegrazione al posto

della rendita” (cfr. art. 1a LAI) e rafforza quello già valido della

priorità della reintegrazione sulla rendita (in argomento cfr. Meyer/Reichmuth,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28, Nr. 3, pagg.

290-291).

L’attribuzione di una

rendita d’invalidità entra in linea di conto solo qualora non siano attuabili

provvedimenti d’integrazione, l’amministrazione deve dapprima accertare d’ufficio

la possibilità dell’assicurato di reintegrarsi nel circuito economico e il

diritto a una rendita non sorge fintantoché si fruisce di misure integrative e

di indennità giornaliere riconosciute dall’assicurazione invalidità (in

argomento vedi le DTF 126 V 241 consid. 5; 123 V 269; 122 V 77 consid. 2 e 121

V 190 consid. 4).

Tuttavia, un assicurato

che alla scadenza del periodo d’attesa di un anno non è o non è ancora

integrabile ha diritto ad una rendita anche se per il futuro è prevista

l’esecuzione di provvedimenti d’integrazione. In questo senso l’Alta Corte,

nella STF 9C_1018/2009 del 23 giugno 2010, ha precisato che “(…) per il

principio della priorità dell’integrazione sulla rendita, l’assegnazione di una

rendita prima della messa in atto di eventuali provvedimenti professionali

entra in linea di conto solo se la persona assicurata non è (ancora)

integrabile a causa del suo stato di salute (…)” (STF 9C_1018/2009 del 23

giugno 2010, consid. 4 con riferimenti).

In merito al rapporto

materiale di pretese ad una rendita e a misure reintegrative vedi inoltre

Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28, Nr. 16, pagg. 295-296.

2.4. Nella STF 9C_317/2015 del 20

ottobre 2015 il TF è stato chiamato a pronunciarsi in un caso in cui l’autorità

giudiziaria cantonale, con sentenza del 24 marzo 2015, da una parte aveva

respinto il ricorso contro la decisione del 5 agosto 2014 con la quale

l’Ufficio AI aveva annullato in via di riconsiderazione (ex art. 53 cpv. 2 LPGA)

la decisione del 3 maggio 2004 con cui aveva riconosciuto all’assicurato il

diritto alla rendita intera con effetto retroattivo dal 1. maggio 2002 e,

dall’altra parte ha stabilito che la rendita rimaneva sospesa dal 31 ottobre

2011.

L’Alta Corte ha

innanzitutto stabilito che confermando l’annullamento della decisione del 3

maggio 2014 l’autorità giudiziaria cantonale non aveva leso il diritto federale

rilevando che, dati i presupposti per una riconsiderazione, il diritto a

prestazioni e in ogni caso l’ammontare della prestazione pro futuro devono

essere verificati (come nel caso di una revisione materiale ex art. 17 cpv. 1

LPGA) sulla base di una fattispecie stabilita in maniera corretta e completa al

momento della decisione o della decisione su opposizione.

Quanto al momento a

partire dal quale la rendita andava soppressa –

ritenuto che l’Ufficio AI con la decisione del 5 agosto 2014 ha soppresso il

diritto alla rendita con effetto dal 31 ottobre 2011 dato che all’interessato

era stato riconosciuto il diritto ad un indennità giornaliera durante il

periodo di “Arbeitstrainings” dal 3 agosto 2011 al 31 gennaio 2012 e rilevato

che secondo la giurisprudenza durante un provvedimento d’integrazione che da

diritto ad un’indennità giornaliera per una durata superiore ai tre mesi il

diritto alla rendita va sospeso durante l’erogazione delle prestazioni e

rinasce dopo la decadenza del diritto alle indennità giornaliere – la nostra Massima Istanza ha concluso che

il diritto alla rendita andava riconosciuto fino al 30 settembre 2014 (ovvero ex art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI la

soppressione della rendita è messa in atto il più presto, il primo giorno del

secondo mese che segue la notifica della decisione; “(…) Die Beschwerdegegnerin hob mit der vorinstanzlich angefochtenen

Verfügung vom 5. August 2014 die ganze Rente zum 31. Oktober 2011 auf, nachdem

sie die Leistung zufolge des Bezuges eines Taggeldes während des

Arbeitstrainings vom 3. August 2011 bis 31. Januar 2012 auf diesen Zeitpunkt

eingestellt hatte. Nach der Rechtsprechung wird während einer

Eingliederungsmassnahme, welche - wie hier - zu einer länger als drei Monate

dauernden Taggeldberechtigung führt, die Rentenzahlung unterbrochen. Nach

Wegfall des Taggeldanspruchs lebt die Rente wieder auf (Urteil I 207/97 vom 31.

Oktober 1997 E. 2, in: AHI 1998 S. 179). Diese Rechtsprechung hat weiterhin

Bestand (Meyer/Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3.

Aufl. 2014, N. 2 zu Art. 43 IVG). Dies gilt auch, wenn die Rente später

wiedererwägungsweise aufgehoben wird (Art. 88bis Abs. 2 lit. a IVV). Demzufolge

besteht der Rentenanspruch des Beschwerdeführers bis Ende September 2014. (…)” (STF 9C_317/2015 del 20 ottobre 2015, consid. 2.6)).

2.5. Per costante giurisprudenza

quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un

certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo

successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex

art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I

597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19

ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I

299/03 del 29 giugno 2004). A sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che

se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole

modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente

o soppressa, d’ufficio o su richiesta. I principi giurisprudenziali sviluppati

in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono

applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343, consid. 3.5,

pagg. 349-352). Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo

di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o

parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il

miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in

caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da

tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia

(art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di

revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di

una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid.

4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv.

2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il

diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una

rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3 con

riferimenti). Giusta l’art. 29 bis OAI (Risorgere dell’invalidità dopo la

soppressione della rendita), se la rendita è stata soppressa a causa

dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente

periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di

far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa

origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo

d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI

2.6. Nella fattispecie concreta

questo Tribunale rileva che, conformemente alla succitata giurisprudenza

federale (cfr. consid. 2.4), per il solo fatto che all’insorgente sono stati

riconosciuti dei provvedimenti d’integrazione (cfr. consid. 1.2),

l’amministrazione non poteva sopprimere il diritto alla rendita intera

riconosciuta dal 1. marzo 2011.

Infatti i succitati provvedimenti

concessi, come da ultimo la garanzia per la prima formazione professionale dal

1. settembre 2014 al 31 agosto 2015 (cfr. consid. 1.3), hanno una durata

superiore ai tre mesi e pertanto il diritto alla rendita (nella misura in cui

l’Ufficio AI, come si vedrà al prossimo considerando, non adduce l’esistenza di

motivi di revisione/riconsiderazione sulla base di una fattispecie stabilita in

maniera corretta e completa al momento della decisione) doveva semplicemente

essere sospeso durante il periodo in cui venivano versate le indennità

giornaliere.

In questo senso, nella

misura in cui, come asserito dalla stessa amministrazione: “(…) la decisione

impugnata verte sull’attribuzione all’assicurato di una rendita intera

d’invalidità limitata nel tempo, fino all’attuazione di misure professionali

(…)” (IV, pag. 2), questo Tribunale non può confermare il provvedimento

impugnato e sotto questo aspetto, come a ragione preteso dall’insorgente, la

decisione impugnata va considerata “prematura”.

2.7. L’Ufficio AI ha limitato nel

tempo il diritto alla rendita intera fondandosi sostanzialmente sulla nota

interna del 16 settembre 2014 nella quale la consulente in integrazione, a

complemento del suo precedente rapporto del 9 settembre 2014 (cfr. doc. AI

83/1-3), ha esposto il calcolo della capacità di guadagno residua concludendo, dopo

il confronto dei redditi da valido e invalido, per un grado d’invalidità del

10%.

Al riguardo, richiamata

anche la succitata giurisprudenza valida nel caso in cui l’amministrazione

riconosce un diritto alla rendita limitata nel tempo (cfr. consid. 2.6), vanno

formulate le seguenti considerazioni.

Nel rapporto intermedio

del 26 novembre 2013 la consulente in integrazione ha chiesto di riconoscere un

periodo d’indennità d’attesa per trovare un posto di apprendistato adducendo

che “(…) siamo sempre purtroppo alla ricerca di un posto di lavoro adeguato

al ragazzo. Purtroppo le forti limitazioni funzionali non ci hanno ancora

permesso di reperire un datore di lavoro adeguato. (…)” (doc. AI 61/1).

L’accertamento della

scelta professionale intrapreso presso l’__________ dal 1. aprile al 31 agosto

2014 (cfr. doc. 91/1-2) è fallito e, nella nota del 24 luglio 2014 (doc. AI

80/1-2; “Incontro presso Datore di Lavoro per valutare accertamento

professionale”) la consulente in integrazione ha, tra l’altro,

evidenziato che “(…) le giornate di assenza sono dovute a mal di testa e

conferma che più o meno ci sono sempre 3 giorni di assenza ogni mese. (…)”

(doc. AI 80/1).

Dall’incarto LAINF – a prescindere dal fatto che la valutazione

dell’invalidità da parte dell’assicurazione infortuni non vincola

l’assicurazione per l’invalidità ai sensi della DTF 126 V 288 (cfr. consid.

Considerandi

2.

) – non risulta che la __________,

fino al momento della decisione qui impugnata, si sia già espressa sul diritto

o meno ad una rendita.

Lo Specialista infortuni,

nel rapporto del 4 maggio 2013 inviato al __________ della __________ (perizie

esterne), ha posto la seguente domanda: “(…) Vi invitiamo pertanto a

disporre una perizia multi-disciplinare

(neurologica/ORL/oftalmologica/maxillo-facciale) al fine di preparare la

pratica per la chiusura del caso. La valutazione finale dell’esigibilità + IMI

dal lato neurologico e oftalmologico verrà richiesta al servizio VMG. (…)”

(doc. 108/1-2 dell’incarto LAINF) e, nel e-mail del 16 giugno 2014, ha

riconosciuto all’avv. RA 1 un ulteriore termine fino al 31 luglio 2014 per

l’inoltro delle sue osservazioni in merito alle perizie pluridisciplinari (cfr.

doc. 40/1 e 41/1 dell’incarto LAINF).

In simili circostanze – osservato come dal canto suo l’Ufficio AI

non abbia effettuato alcun accertamento medico –,

a mente di questo Tribunale, senza aver stabilito in modo corretto e completo

la fattispecie, al momento della decisione impugnata l’amministrazione non

poteva ancora concludere che dal dicembre 2012 vi fosse una capacità lavorativa

totale in un’attività adeguata.

Questo vale a maggiore

ragione visto che dagli accertamenti pluridisciplinari esperiti dalla __________

risultano, in particolare, le seguenti emergenze.

La neuropsicologa dello __________

di __________, nel rapporto del 21 novembre 2013 (doc. 69/1-13), ha evidenziato

che “(…) Inwieweit er [ndr.:

l’insorgente] jedoch einen 8-Stunden-Tag resp. ein 100%-Pensum zu bewältigen

vermag ist einerseits – in einer (auf 3.5-Stunden) begrenzten, strukturierten

und in störfreier Umgebung durchgeführeten Testung – nicht genau

obiektivierbar. Eine genaue Quantifizierung der zeitlichen Belastbarkeit müsste

im Rahmen einen Programms zur Arbeitserprobung getestet werden. (…)”

(doc. 69/10 incarto LAINF).

L’oftalmologo dr. __________,

nel referto del 19 dicembre 2013 (doc. 68/1-17), alle domande della __________

circa la capacità lavorativa nell’attività abituale di meccanico d’automobili e

in una adeguata ha risposto: “(…) Je nach

Optimierung der Befeuchtungssituation ist der Versicherte in der angestammten

Tätigkeit insgesamt unter Berücksichtigung der zeitlichen und leistungsmässigen

Limitierung als Automechaniker 60% arbeitsfähig. […] Dem Versicherten sind

angepasste und ganztägige Tätigkeiten in einem zeitlichen und leistungsmässigen

Umfang von insgesamt 80% zumutbar. In Abhängigkeit von der Optimierung der

Befeuchtungssituation sind dabei vermehrte Pausen und verlängerte Mittagspause

zu gewähren, ggf. kann sogar eine insgesamt höhere Leistungsfähigkeit erreicht

werden. Ein Arbeitsversuch, beziehungsweise ein Belastbarkeitsversuch ist zu

empfehlen. (…)” (doc. 68/15 dell’incarto LAINF).

Il

neurologo dr. __________, nel referto del 24 gennaio 2014 (doc. 66/1-19

dell’incarto LAINF), alle medesime domande della __________ ha risposto: “(…)

Zusammenfassend besteht unter Berücksichtigung der

zeitlichen und leistungsmässigen Limitierung als Automechaniker eine

Arbeitsfähigkeit von 60%. Eine allenfalls richtunggebende Verschlimmerung der

kognitiven Leistungsfähigkeit durch den Unfall mit einer heute bestehenden

minimalen neuropsychologischen Funktionsstörung ist hierbei berücksichtigt. […]

Dem Versicherten sind angepasste ganztägige Tätigkeiten in zeitlichem und

leistungsmässigem Umfang von 80% zumutbar. In Abhängigkeit von der Optimierung

der Befeuchtungssituation sind dabei vermehrte Pausen und eine verlängerte

Mittagspause zu gewähren. Im Hinblick auf die weitere berufliche Planung ist

ein Einstieg in die Berufsausbildung in einer angepassten Tätigkeit in einem

zeitlichen und leistungsmässigen Pensum von insgesamt 80% zu empfehlen. Eine

Revision der beruflichen Situation und Leistungsfähigkeit am Arbeitsplatz nach

sechs Monaten und zwölf Monaten sollte Auskunft über die tatsächliche

Leistungsfähigkeit des Versicherten geben können. Dieses Vorgehen

berücksichtigt auch die Empfehlungen der Neuropsychologin. (…)” (doc. 66/17-18 dell’incarto LAINF).

Visto

tutto quanto sopra esposto, questo Tribunale non può pertanto confermare la

conclusione a cui è giunto l’Ufficio AI secondo cui l’incapacità lavorativa

totale dell’insorgente sarebbe limitata al periodo dal 26 marzo 2010 (data

dell’infortunio) al 27 novembre 2012 (momento in cui è iniziato l’accertamento

professionale).

In questo senso, non

essendo ancora sufficientemente chiarita la situazione da un punto di vista

medico, non meritano qui ulteriore disamina le censure riguardo alla

valutazione economica (cfr. consid. 1.4) ritenuta la stessa prematura e in ogni

caso da rifare al momento in cui i necessari accertamenti medici saranno stati

esperiti.

2.8

In simili circostanze, visto

tutto quanto precede, questo Tribunale deve trarre le seguenti conclusioni.

Ritenuta la completa

incapacità lavorativa dal 26 marzo 2010 (data dell’infortunio) al 27 dicembre

2012.

(inizio dell’accertamento professionale) e ricordato che alla scadenza del

periodo d’attesa di un anno è possibile riconoscere il diritto ad una rendita

anche se è prevista per il futuro l’esecuzione di provvedimenti d’integrazione

se a quel momento l’essicurato non è ancora integrabile (cfr. consid. 2.3) – ancorché non contestato (cfr. consid.

1.

) – è a giusto titolo che

l’amministrazione, dopo l’anno di carenza ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI, ha

riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1. marzo 2011.

Per contro, la soppressione

del diritto alla rendita intera con effetto dal 1. dicembre 2012 non può essere

confermata.

Infatti, nella misura in

cui la stessa si basa sul fatto che dal 27 novembre 2012 è stato posto al

beneficio di provvedimenti d’integrazione con diritto alle relative indennità

giornaliere (cfr. consid. 1.2), questa evenienza da sola non basta per

sopprimere il diritto alla rendita intera riconoscita all’insorgente dal 1.

marzo 2011 (cfr. consid. 2.4 e 2.6).

Nemmeno, ritenuta la

situazione medica non sufficientemente acclarata (e quindi la decisione presa

sulla base di una fattispecie non stabilita in modo corretto e completo), la

soppressione può essere confermata in via di revisione (cfr. consid. 2.5 e 2.7).

Di conseguenza la

decisione impugnata va riformata nel senso che all’assicurato è riconosciuto il

diritto ad una rendita intera dal 1. marzo 2011 con versamento della

prestazione dal 1. ottobre 2011 ex art. 29 cpv. 1 LAI e sospensione della

stessa dal 1. dicembre 2011 allorquando è stato posto al beneficio di

provvedimenti d’integrazione con diritto alle rispettive indennità giornaliere.

2.9

Secondo l'art. 29 cpv. 2

Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è

de-terminata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7

aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio

AI che rifonderà al ricorrente patrocinato da un legale (art. 61 lett. g LPGA)

fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto.

§ La decisione impugnata va riformata nel senso che all’assicurato è riconosciuto il

diritto ad una rendita intera dal 1. marzo 2011 con versamento della

prestazione dal 1. ottobre 2011 ex art. 29 cpv. 1 LAI e sospensione della

stessa dal 1. dicembre 2011 allorquando è stato posto al beneficio di provvedimenti

d’integrazione con diritto alle rispettive indennità giornaliere.

2. Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio

AI.

L’Ufficio AI dovrà inoltre

versare all’assicurato fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti