32.2015.40
Rendita intera limitata nel tempo. La rendita riconosciuta va sospesa e non soppressa durante un provvedimento d'integrazione con diritto alle relative indennità giornaliere per più di tre mesi
25 novembre 2015Italiano30 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2015.40
FS
Lugano
25 novembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 marzo 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 5 febbraio 2015 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. RI 1, classe 1992, da ultimo
attivo quale meccanico di manutenzione per automobili (cfr. il contratto di
tirocinio sub doc. AI 3/1-2 e il questionario per il datore di lavoro sub doc.
AI 9/1-7), il 17 marzo/5 aprile 2011 ha inoltrato una domanda di prestazioni AI
per adulti a seguito dei danni alla salute insorti dopo l’incidente della
circolazione avvenuto il 26 marzo 2010 (doc. AI 2/1-6).
1.2. L’Ufficio AI – visti gli atti dell’assicuratore
infortuni __________ e ritenuto che l’infortunio è accaduto durante la prima
formazione professionale – ha
assunto i costi degli accertamenti professionali esperiti presso il Centro
professionale e sociale (CPS) e il Centro di accertamento professionale (CAP)
dal 27 novembre 2012 al 31 luglio 2013 (cfr. le comunicazioni del 3 dicembre
2012, del 2 gennaio 2013, del 5 marzo 2013, dell’8 maggio 2013, del 15 maggio
2013 e del 14 giugno 2013 sub doc. AI 36/1-2, 44/1-2, 48/1-2, 53/1-2, 54/1-2 e
58/1-2 con le rispettive decisioni per le indennità giornaliere del 14 febbraio
2013, dell’11 marzo 2013, del 14 maggio 2013 e del 9 gennaio 2014 sub doc. AI
45/1-2, 49/1-2, 55/1-2 e 66/1-2).
In seguito – non trovandogli un posto di lavoro
adeguato viste le forti limitazioni funzionali (cfr. in questo senso il
rapporto intermedio della consulente in integrazione professionale del 26
novembre 2013 sub doc. AI 61/1) –
l’amministrazione ha riconosciuto all’assicurato il diritto alle indennità
giornaliere d’attesa dal 1. agosto 2013 e ha assunto le spese per delle lezioni
di sostegno in tedesco, italiano e matematica in previsione di una prima
formazione professionale dal 1. febbraio al 30 giugno 2014 e i costi per l’accertamento
nell’ambito della scelta professionale in qualità di impiegato del commercio al
dettaglio di pezzi di ricambio presso l’__________ di __________ dal 1. aprile
al 31 agosto 2014 (doc. AI 60/1-2, 65/1-2, 66/1-2, 67/1-2, 68/1, 70/1-2,
71/1-2, 72/1-2, 75/1-2, 76/1-2 e 91/1-2).
1.3. Con decisione del 5 febbraio
2015, preavvisata il 17 settembre 2014 (doc. AI 85/1-3) oggetto della presente
vertenza, l’Ufficio AI ha riconosciuto all’assicurato il diritto ad una rendita
intera temporanea dal 1. marzo 2011 (dopo l’anno di attesa ex art. 28 cpv. 1
LAI con versamento della prestazione dal 1. ottobre 2011 trattandosi di una
domanda tardiva ex art. 29 cpv. 1 LAI) al 30 novembre 2012 (ovvero dalla fine
del mese in cui è stato posto al beneficio delle indennità giornaliere)
precisando che per il riconoscimento del diritto ad una prima formazione è
stata emessa una comunicazione in merito (doc. AI 95/1-3 e motivazione sub doc.
AI 93/1-3).
L’amministrazione ha così
motivato la propria decisione: “(…) dalla documentazione agli atti in fase
d’istruttoria, con particolare riferimento agli atti della __________, è stato
possibile oggettivare una completa incapacità lavorativa e di conseguenza al
guadagno dal 26.03.2010 (data dell’infortunio) al 27.12 2012, ovvero al momento
che lei ha potuto iniziare l’accertamento professionale presso il Centro
professionale di __________. Con rapporto del 09.09.2014 la consulente in
integrazione professionale ha riconosciuto il diritto ad una prima formazione
quale impiegato di commercio valida dal 01.09.2014; a tal proposito riceverà
una comunicazione separatamente. In assenza del danno alla salute, si
presuppone che lei avrebbe terminato l’apprendistato di meccanico d’automobili.
Sul mercato del lavoro svizzero, in riferimento alle tabelle RSS (valori
federali) stilate dall’Ufficio federale di statistica, categoria 45
(riparazione di autoveicoli), livello 3 (conoscenze professionali e
specializzate), avrebbe potuto conseguire un reddito annuo di Fr. 67'303. Al
termine dell’attuale provvedimento professionale, con l’ottenimento del diploma
di impiegato di commercio, è verosimile che potrebbe guadagnare Fr. 60'490
(categoria 82 – attività amministrative), livello di qualifica 3 (conoscenze
professionali e specializzate). Ne risulta quindi che presenterà un grado
d’invalidità del 10% e pertanto potrà recuperare pressoché appieno la capacità
di guadagno residua escludendo quindi il diritto ad una rendita d’invalidità.
(…)” (doc. AI 93/2).
In effetti, con comunicazione
del 19 settembre 2014, l’Ufficio AI ha emesso la garanzia per la prima
formazione professionale in qualità di impiegato di commercio – AFC (formazione
di base) presso Centro professionale e sociale CPS dal 1. settembre 2014 al 31
agosto 2015 (doc. AI 87/1-3) e con decisione del 22 settembre 2014 ha
riconosciuto il diritto alle rispettive indennità giornaliere (doc. AI 89/1-2).
1.4. Contro la decisione del 5
febbraio 2015, tramite l’avv. RA 1, l’assicurata ha inoltrato il presente
ricorso con il quale – osservato
che al momento del sinistro del 26 marzo 2010 era occupato quale apprendista
meccanico di manutenzione per automobile presso il __________ di __________ ad __________
in attesa di poter frequentare la formazione per divenire agente di polizia;
rilevato che (come emerge dal rapporto del Centro d’accertamento professionale
di __________ del 14 febbraio 2013 sub doc. AI 46/1-25) le gravi conseguenze
mediche e d’ordine sociale e psicologico dell’infortunio sono ancora presenti e
incideranno per il resto della vita; evidenziato che il tentativo di provare a
riprendere una formazione professionale nel campo del commercio al dettaglio di
pezzi di ricambio in ambito automobilistico dal 1. aprile 2014 è fallito e che
solo dal 1. settembre 2014 ha iniziato la prima formazione professionale quale
impiegato di commercio – ha
sostenuto che la decisione impugnata sarebbe prematura in quanto la situazione ancora
in piena fase di accertamento, che i gravi traumi e le conseguenze perenni
rendono più precario il mantenimento negli anni del salario che al termine
della formazione professionale potrebbe percepire e che l’Ufficio AI avrebbe
dovuto ritenere quale reddito ipotetico senza il danno alla salute quello
valido per un agente di polizia visto il suo desiderio da sempre verso questa
professione e le sufficienti capacità scolastiche.
L’insorgente ha pertanto
postulato che “(…) la decisione del 5.2.2015 dell’UAI è parzialmente
annullata, nella misura in cui riconosce soltanto una rendita d’invalidità
limitata nel tempo, negando di accordare già sin d’ora future prestazioni di rendita
d’invalidità a partire dal 1.12.2012. La decisione dell’UAI è invece mantenuta
per quanto riguarda la rendita mensile versata per il periodo dal
1.10.2011-30.11.2012 e per il riconoscimento di provvedimenti professionali.
(…).” (I, pag. 6).
1.5. Con la risposta – osservato che “(…) la decisione resa e
impugnata verte sull’attribuzione all’assicurato di una rendita d’invalidità
limitata nel tempo, fino all’attuazione di misure professionali, e anticipa il
diritto per l’assicurato al riconoscimento di provvedimenti professionali, in
seguito garantiti con specifica comunicazione del 19 settembre 2014 (garanzia di
prima formazione professionale). Il calcolo del grado d’invalidità eseguito con
definizione del tasso d’invalidità del 10% emerso dal raffronto tra il reddito
da valido che l’assicurato avrebbe percepito al termine della prima formazione
quale meccanico di auto, formazione seguita prima del danno alla salute come
risulta chiaramente dagli atti dell’incarto citati, e quello da invalido che
avrebbe percepito a conclusione della nuova formazione quale impiegato
d’ufficio, verrà ripreso al termine della prima formazione professionale
intrapresa. Al momento il calcolo va inteso quale proiezione del tasso
d’invalidità a conferma che la misura attualmente seguita dall’assicurato
permette un recupero importante della capacità di guadagno con discapito
economico non tutelato dall’AI. Al termine della misura intrapresa
l’amministrazione comunicherà all’assicurato tramite preavviso e decisione il
nuovo calcolo del grado d’invalidità con le conseguenze del caso
(riconoscimento o meno di eventuali altre prestazioni). (…)” (IV
pagg. 2-3) – l’Ufficio AI ha
chiesto di respingere il ricorso.
Contestualmente
l’amministrazione ha evidenziato che “(…) a mente dello scrivente Ufficio
non si rileva, nel caso, un interesse degno di protezione a ricorrere. […]
Nello specifico, rilevato che il tasso definito dall’Ufficio AI non ha influsso
sulle prestazioni indicate nella decisione e, comunque, al termine delle misure
professionali attuate verrà resa una nuova decisione, lo scrivente Ufficio non
ravvede alcun interesse degno di protezione all’annullamento della decisione
come richiesto da controparte, reputando irricevibile il ricorso. (…)” (IV
pag. 3).
1.6. Con scritto del 6 luglio 2015
(VI) – rilevato come i chiarimenti
interpretativi della decisione impugnata siano stati addotti solo con la
risposta – l’avv. RA 1 ha rilevato
che “(…) sinceramente è la prima volta che ci imbattiamo in una decisione
dell’UAI in cui si opera il calcolo del grado d’invalidità quale semplice
“proiezione” futura, soggetta a revisione completa a seguito di nuovo futuro
calcolo, senza però nemmeno farlo intendere! In secondo luogo, ricordati i
principi basilari che devono essere rispettati nell’emissione di decisioni,
quella in oggetto risulta ampiamente incompleta e per nulla chiara, tenuto
conto di quanto voleva far capire l’UAI. Qualche dubbio sulle reali intenzioni
dell’UAI poco garantiste dei diritti dell’assicurato ci rimane comunque, visto
che da un lato pretende che il ricorso sia dichiarato persino irricevibile e in
tutti i casi da respingere, poiché una futura decisione sarà comunque emessa,
sennonché si affretta a pretendere di confermare come i redditi posti a
confronto debbano però già sin d’ora essere considerati inconfutabilmente
corretti. Considerato tutto quanto precede comunichiamo che da parte nostra
potremmo anche essere disposti a ritirare il ricorso, nella misura in cui
tutta la parte della decisione impugnata riguardante la fissazione del grado
d’invalidità venga dichiarata nulla, quindi con la possibilità di rivedere e
contestare in futuro anche i parametri utilizzati alla base del relativo
calcolo (redditi e loro confronto). (…)” (VI pag. 2).
1.7. L’Ufficio AI, con osservazioni
del 18 agosto 2015 – ribadito che “(…)
- la decisione del 5 febbraio 2015, preavvisata il 17 settembre 2014, verte
sull’attribuzione di una rendita intera AI per il periodo dal 1° marzo 2011 al
30 novembre 2012, con versamento dal 1° ottobre 2011, e sul diritto a
provvedimenti professionali, prestazioni non contestate da parte ricorrente; -
la consulente in integrazione professionale ha proposto con rapporto 9
settembre 2014 la presa a carico da parte dell’AI della prima formazione
professionale, completandola con l’annotazione del 16 settembre 2014 contenente
il calcolo della capacità di guadagno residua dopo la prima formazione
professionale, calcolo corretto nelle sue componenti. Infatti, tenuto conto del
reddito senza danno alla salute quale meccanico (formazione seguita prima del
danno alla salute) raffrontato al reddito da invalido riferito alla formazione
di impiegato di commercio in atto, in applicazione dei dati statistici validi a
livello svizzero, la consulente ha definito un grado d’invalidità del 10%. Tale
procedere è consono alle circolari applicate dall’Ufficio AI. Nello specifico,
in caso di riconoscimento di provvedimenti professionali la persona incaricata
deve illustrare la semplicità e l’adeguatezza del provvedimento che intende
concedere, l’adeguatezza in relazione alle capacità e all’handicap
dell’assicurato, nonché le reali possibilità d’integrazione e il guadagno
previsto (cfr. nota marginale 2102 della Circolare sulla procedura nell’AI
(CPAI)); parimenti, in merito alla prima formazione professionale, non sono
assunte le spese per una formazione dalla quale presumibilmente non deriverà
una prestazione lavorativa sufficientemente valorizzabile sul piano economico
(cfr. nota marginale 3010 della Circolare sui provvedimenti d’integrazione di
ordine professionale (CPIP)). Il calcolo proposto permette di valorizzare la
portata, dal lato economico, della formazione auspicata e iniziata come anche
le prospettive di guadagno. In tal senso, il calcolo va indicato nelle
decisioni di riconoscimento di provvedimenti professionali. (…)” (IX) –, si è confermato nella domanda di
reiezione del gravame.
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è la
questione a sapere se a ragione l’Ufficio AI ha limitato nel tempo il diritto
alla rendita intera.
L’insorgente postula il
parziale annullamento della decisione impugnata “(…) nella misura in cui
riconosce soltanto una rendita d’invalidità limitata nel tempo (…)”
precisando che “(…) la decisione dell’UAI è invece mantenuta per quanto
riguarda la rendita mensile versata per il periodo 1.10.2011-30.11.2012 e per
il riconoscimento di provvedimenti professionali. (…)” (I, pag. 6; vedi
anche consid. 1.4).
2.2. Con la risposta, censurata
l’assenza di un interesse degno di protezione a ricorrere – “(…) Allorquando in discussione è il
grado d’invalidità, la giurisprudenza non riconosce l’interesse degno di
protezione se la chiesta modifica del grado d’invalidità non incide sul diritto
alla prestazione dell’assicuratore sociale interessato […]. Nello specifico,
rilevato che il tasso definito dall’Ufficio AI non ha influsso sulle
prestazioni indicate nella decisione e, comunque, al termine delle misure
professionali attuate verrà resa una nuova decisione, lo scrivente Ufficio non
ravvede alcun interesse degno di protezione all’annullamento della decisione
come richiesto da controparte (…)” (IV pag. 3) –, l’Ufficio AI ha sostenuto che il ricorso sarebbe
irricevibile (cfr. consid. 1.5).
Ai sensi dell’art. 59 LPGA
ha diritto di ricorrere chiunque è toccato dalla decisione o dalla decisione su
opposizione ed ha un interesse degno di protezione al suo annullamento o alla
sua modifica. La legittimazione ricorsuale prevista dall'art. 59 LPGA
corrisponde a quella di cui all'art. 103 lett. a vOG (DTF 132 V 74 consid. 3.1
con riferimenti), secondo il quale aveva diritto di ricorrere chiunque era
toccato dalla decisione impugnata ed aveva un interesse degno di protezione
all'annullamento o alla modificazione della stessa, di modo che è applicabile
la giurisprudenza resa a proposito di quest'ultima disposizione (Kieser, ATSG – Kommentar, 2009, ad art. 59
n. 4 pag. 735; Zünd/Pfiffner Rauber (Hrsg); Gesetz über das
Sozialversicherungsgericht des Kantons Zürich, 2009, § 13 n. 64, pag. 121; va
fatto presente che l’attuale art. 89 cpv. 1 lett. b LTF disciplina in modo
diverso (più restrittivo) l’interesse degno di protezione del ricorso in
materia di diritto pubblico al TF: al riguardo confronta le summenzionate
citazioni). La giurisprudenza
considerava degno di protezione ai sensi dell'art. 103 lett. a vOG, ogni
interesse pratico o giuridico a domandare la modificazione o l'annullamento di
una decisione che può fare valere una persona toccata da quest'ultima.
L'interesse degno di protezione consiste pertanto nell'utilità pratica che
l'accoglimento dell'impugnativa procurerebbe al ricorrente o, in altri termini,
nel fatto di evitare un pregiudizio economico, ideale, materiale o di altra
natura che la decisione impugnata gli cagionerebbe (DTF 130 V 196, consid. 3 e
riferimenti ivi citati).
L’esistenza di un interesse
degno di protezione è generalmente negata se non si riferisce al dispositivo,
ma ai considerandi dell’atto impugnato. Allorquando in discussione è il grado
d’invalidità, l’interesse degno di protezione non è regolarmente riconosciuto
se la chiesta modifica del grado d’invalidità non incide sul diritto alla
prestazione dell’assicuratore sociale interessato (ad esempio la correzione del
grado d’invalidità da 63 a 68%; cfr. SVR 2006 IV nr. 48; citato in Kieser, ATSG
Kommentar, 2° edizione, ad. Art. 59 N. 7).
Ancorché ininfluente sulla
soppressione del diritto alla rendita stabilito dall’Ufficio AI, la domanda di
accertamento del grado d’invalidità può rivestire un interesse degno di
protezione se il medesimo ha un effetto vincolante per un altro assicuratore
(illustrativa sull’argomento la STF 9C_822/2011 del 3 febbraio 2012 consid. 3.1
che rinvia alla STF 9C_858/2010 del 17 maggio 2011 con riferimenti).
In DTF 133 V 549 l’Alta
Corte ha stabilito che “(…) la valuta-zione dell’invalidità da parte
dell’assicurazione infortuni non vincola l’assicurazione per l’invalidità ai
sensi della DTF 126 V 288 (…)” (regesto della DTF 133 V 549; sull’argomento
vedi anche la STF 9C_813/2012 del 18 marzo 2013, consid. 3.4). Al riguardo,
nella STF 9C_858/2008 del 17 febbraio 2009 –
evidenziato che il motivo addotto per negare l’effetto vincolante per l’Ufficio
AI risiedeva soprattutto nel fatto che nella valutazione del grado d’invalidità
l’assicuratore infortuni considera solo i danni per i quali sussiste un nesso
Fatti
di causalita naturale e adeguato: “(…) In BGE 133 V
549 E. 6.2-6.4 S. 554 ff. hat das Bundesgericht alsdann eine solche
Bindungswirkung der Invaliditätsschätzung der Unfallversicherung für die
Invalidenversicherung insbesondere mit der Begründung verneint, dass die
Bemessung der Unfallversicherung im Gegensatz zur Invalidenversicherung
lediglich die natürlich und adäquat kausalen gesundheitlichen und erwerblichen
Unfallfolgen berücksichtigt (…)” (STF
9C_858/2008 consid. 2) – il TF ha
osservato che detta motivazione non vale nel rapporto tra assicurazione
militare e assicurazione invalidità, concludendo che per quanto riguarda la
valutazione del grado d’invalidità in detti ambiti vanno confermati i criteri
di cui alla DTF 126 V 288.
In una sentenza del 14
aprile 2011, pubblicata in SVR 2012 IV nr. 14, il Tribunale delle assicurazioni
del Canton Friborgo, precisato che di principio non sussiste alcun interesse
giuridicamente protetto affinché venga stabilito un grado d’invalidità dello 0%
anziché di quello dell’8,4% fissato dall’Ufficio AI, ha tuttavia ammesso che
tale interesse sussiste in quanto nel caso esaminato il grado d’invalidità
incideva sul guadagno assicurato nell’ambito dell’assicurazione contro la
disoccupazione (in argomento vedi anche la STCA 32.2012.298 del 16 settembre
2013).
Questo Tribunale, come
suesposto (cfr. consid. 1.4 e 2.1), rileva che nella fattispecie concreta
l’insorgente sostanzialmente contesta la soppressione del diritto alla rendita
intera con effetto dal 1. dicembre 2012.
Un interesse degno di
protezione, conformemente alla succitata giurisprudenza, va ravvisato per le
seguenti ragioni.
Come si vedrà ai prossimi
considerandi – al momento della
decisione impugnata, la quale delimita il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni
sociali (DTF 130 V 138 consid. 2; STFA C 75/05 del 23 giugno 2005 e C 43/00 del
30 settembre 2002) –, sulla base
degli atti di causa, da una parte, per il solo fatto che l’assicurato è stato
posto al benefico di provvedimenti d’integrazione con diritto alle relative
indennità giornaliere, l’Ufficio AI non poteva ancora sopprimere il diritto
alla rendita intera riconosciuta all’insorgente dal 1. marzo 2011 (cfr. consid.
2.4, 2.6 e 2.8). Dall’altra parte, anche volendo ammettere l’atteso
miglioramento della situazione economica vista la proiezione positiva
dell’esito della prima formazione intrapresa, senza i necessari accertamenti
medici l’amministrazione non poteva concludere per un’incapacità lavorativa
totale limitata al periodo dal 26 marzo 2010 al 27 novembre 2012 e pertanto
nemmeno poteva ritenere adempiuti i presupposti per poter procedere ad una
soppressione della rendita in via di revisione (cfr. consid. 2.5, 2.7 e 2.8).
Nemmeno l’interesse degno
di protezione può essere escluso per il fatto che, come sostenuto dall’Ufficio
AI, “(…) comunque, al termine delle misure professionali attuate verrà resa
una nuova decisione (…)” (IV, pag. 3).
Infatti, in questa
evenienza, l’eventuale ripristino del diritto alla rendita può avere effetto al
più presto a partire dal mese in cui (ciò che in casu non è chiaro in quanto
non è indicato esplicitamente il momento) la revisione è stata prevista (art.
88bis cpv. 1 lett. b). Nel caso invece in cui l’amministrazione non procedesse
d’ufficio ad una revisione, l’assicurato dovrà allora introdurre una nuova
domanda di prestazioni con la conseguenza che l’eventuale diritto alla rendita
nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui le prestazioni sono state rivendicate
(art. 29 cpv. 1 LAI).
2.3. L’art. 28 cpv. 1 lett. a LAI
stabilisce che l’assicurato ha diritto ad una rendita, tra l’altro, se la sua
capacità al guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può
essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d’integrazione ragionevolmente esigibili.
Questa norma corrisponde
al principio sancito dalla 5a revisione dell’AI: “reintegrazione al posto
della rendita” (cfr. art. 1a LAI) e rafforza quello già valido della
priorità della reintegrazione sulla rendita (in argomento cfr. Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28, Nr. 3, pagg.
290-291).
L’attribuzione di una
rendita d’invalidità entra in linea di conto solo qualora non siano attuabili
provvedimenti d’integrazione, l’amministrazione deve dapprima accertare d’ufficio
la possibilità dell’assicurato di reintegrarsi nel circuito economico e il
diritto a una rendita non sorge fintantoché si fruisce di misure integrative e
di indennità giornaliere riconosciute dall’assicurazione invalidità (in
argomento vedi le DTF 126 V 241 consid. 5; 123 V 269; 122 V 77 consid. 2 e 121
V 190 consid. 4).
Tuttavia, un assicurato
che alla scadenza del periodo d’attesa di un anno non è o non è ancora
integrabile ha diritto ad una rendita anche se per il futuro è prevista
l’esecuzione di provvedimenti d’integrazione. In questo senso l’Alta Corte,
nella STF 9C_1018/2009 del 23 giugno 2010, ha precisato che “(…) per il
principio della priorità dell’integrazione sulla rendita, l’assegnazione di una
rendita prima della messa in atto di eventuali provvedimenti professionali
entra in linea di conto solo se la persona assicurata non è (ancora)
integrabile a causa del suo stato di salute (…)” (STF 9C_1018/2009 del 23
giugno 2010, consid. 4 con riferimenti).
In merito al rapporto
materiale di pretese ad una rendita e a misure reintegrative vedi inoltre
Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 28, Nr. 16, pagg. 295-296.
2.4. Nella STF 9C_317/2015 del 20
ottobre 2015 il TF è stato chiamato a pronunciarsi in un caso in cui l’autorità
giudiziaria cantonale, con sentenza del 24 marzo 2015, da una parte aveva
respinto il ricorso contro la decisione del 5 agosto 2014 con la quale
l’Ufficio AI aveva annullato in via di riconsiderazione (ex art. 53 cpv. 2 LPGA)
la decisione del 3 maggio 2004 con cui aveva riconosciuto all’assicurato il
diritto alla rendita intera con effetto retroattivo dal 1. maggio 2002 e,
dall’altra parte ha stabilito che la rendita rimaneva sospesa dal 31 ottobre
2011.
L’Alta Corte ha
innanzitutto stabilito che confermando l’annullamento della decisione del 3
maggio 2014 l’autorità giudiziaria cantonale non aveva leso il diritto federale
rilevando che, dati i presupposti per una riconsiderazione, il diritto a
prestazioni e in ogni caso l’ammontare della prestazione pro futuro devono
essere verificati (come nel caso di una revisione materiale ex art. 17 cpv. 1
LPGA) sulla base di una fattispecie stabilita in maniera corretta e completa al
momento della decisione o della decisione su opposizione.
Quanto al momento a
partire dal quale la rendita andava soppressa –
ritenuto che l’Ufficio AI con la decisione del 5 agosto 2014 ha soppresso il
diritto alla rendita con effetto dal 31 ottobre 2011 dato che all’interessato
era stato riconosciuto il diritto ad un indennità giornaliera durante il
periodo di “Arbeitstrainings” dal 3 agosto 2011 al 31 gennaio 2012 e rilevato
che secondo la giurisprudenza durante un provvedimento d’integrazione che da
diritto ad un’indennità giornaliera per una durata superiore ai tre mesi il
diritto alla rendita va sospeso durante l’erogazione delle prestazioni e
rinasce dopo la decadenza del diritto alle indennità giornaliere – la nostra Massima Istanza ha concluso che
il diritto alla rendita andava riconosciuto fino al 30 settembre 2014 (ovvero ex art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI la
soppressione della rendita è messa in atto il più presto, il primo giorno del
secondo mese che segue la notifica della decisione; “(…) Die Beschwerdegegnerin hob mit der vorinstanzlich angefochtenen
Verfügung vom 5. August 2014 die ganze Rente zum 31. Oktober 2011 auf, nachdem
sie die Leistung zufolge des Bezuges eines Taggeldes während des
Arbeitstrainings vom 3. August 2011 bis 31. Januar 2012 auf diesen Zeitpunkt
eingestellt hatte. Nach der Rechtsprechung wird während einer
Eingliederungsmassnahme, welche - wie hier - zu einer länger als drei Monate
dauernden Taggeldberechtigung führt, die Rentenzahlung unterbrochen. Nach
Wegfall des Taggeldanspruchs lebt die Rente wieder auf (Urteil I 207/97 vom 31.
Oktober 1997 E. 2, in: AHI 1998 S. 179). Diese Rechtsprechung hat weiterhin
Bestand (Meyer/Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], 3.
Aufl. 2014, N. 2 zu Art. 43 IVG). Dies gilt auch, wenn die Rente später
wiedererwägungsweise aufgehoben wird (Art. 88bis Abs. 2 lit. a IVV). Demzufolge
besteht der Rentenanspruch des Beschwerdeführers bis Ende September 2014. (…)” (STF 9C_317/2015 del 20 ottobre 2015, consid. 2.6)).
2.5. Per costante giurisprudenza
quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una rendita per un
certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per un periodo
successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla revisione ex
art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120, 125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I
597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del 27 dicembre 2005; I 38/05 del 19
ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I 528/04 del 24 febbraio 2005 e I
299/03 del 29 giugno 2004). A sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che
se il grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole
modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente
o soppressa, d’ufficio o su richiesta. I principi giurisprudenziali sviluppati
in materia di revisione di rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono
applicabili anche a proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 343, consid. 3.5,
pagg. 349-352). Se la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo
di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o
parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il
miglioramento costatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (art. 88a cpv. 1 OAI). Analogamente, in
caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da
tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per analogia
(art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in caso di
revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo di
una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013 consid.
4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137). L’art. 88a cpv.
2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento determinante il
diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava diritto ad una
rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid. 5.3 con
riferimenti). Giusta l’art. 29 bis OAI (Risorgere dell’invalidità dopo la
soppressione della rendita), se la rendita è stata soppressa a causa
dell’abbassamento del grado di invalidità e l’assicurato, nel susseguente
periodo di tre anni, presenta di nuovo un grado di invalidità suscettibile di
far nascere il diritto alla rendita per incapacità al lavoro della stessa
origine, il periodo precedente la prima erogazione verrà dedotto dal periodo
d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1 lett. b LAI
2.6. Nella fattispecie concreta
questo Tribunale rileva che, conformemente alla succitata giurisprudenza
federale (cfr. consid. 2.4), per il solo fatto che all’insorgente sono stati
riconosciuti dei provvedimenti d’integrazione (cfr. consid. 1.2),
l’amministrazione non poteva sopprimere il diritto alla rendita intera
riconosciuta dal 1. marzo 2011.
Infatti i succitati provvedimenti
concessi, come da ultimo la garanzia per la prima formazione professionale dal
1. settembre 2014 al 31 agosto 2015 (cfr. consid. 1.3), hanno una durata
superiore ai tre mesi e pertanto il diritto alla rendita (nella misura in cui
l’Ufficio AI, come si vedrà al prossimo considerando, non adduce l’esistenza di
motivi di revisione/riconsiderazione sulla base di una fattispecie stabilita in
maniera corretta e completa al momento della decisione) doveva semplicemente
essere sospeso durante il periodo in cui venivano versate le indennità
giornaliere.
In questo senso, nella
misura in cui, come asserito dalla stessa amministrazione: “(…) la decisione
impugnata verte sull’attribuzione all’assicurato di una rendita intera
d’invalidità limitata nel tempo, fino all’attuazione di misure professionali
(…)” (IV, pag. 2), questo Tribunale non può confermare il provvedimento
impugnato e sotto questo aspetto, come a ragione preteso dall’insorgente, la
decisione impugnata va considerata “prematura”.
2.7. L’Ufficio AI ha limitato nel
tempo il diritto alla rendita intera fondandosi sostanzialmente sulla nota
interna del 16 settembre 2014 nella quale la consulente in integrazione, a
complemento del suo precedente rapporto del 9 settembre 2014 (cfr. doc. AI
83/1-3), ha esposto il calcolo della capacità di guadagno residua concludendo, dopo
il confronto dei redditi da valido e invalido, per un grado d’invalidità del
10%.
Al riguardo, richiamata
anche la succitata giurisprudenza valida nel caso in cui l’amministrazione
riconosce un diritto alla rendita limitata nel tempo (cfr. consid. 2.6), vanno
formulate le seguenti considerazioni.
Nel rapporto intermedio
del 26 novembre 2013 la consulente in integrazione ha chiesto di riconoscere un
periodo d’indennità d’attesa per trovare un posto di apprendistato adducendo
che “(…) siamo sempre purtroppo alla ricerca di un posto di lavoro adeguato
al ragazzo. Purtroppo le forti limitazioni funzionali non ci hanno ancora
permesso di reperire un datore di lavoro adeguato. (…)” (doc. AI 61/1).
L’accertamento della
scelta professionale intrapreso presso l’__________ dal 1. aprile al 31 agosto
2014 (cfr. doc. 91/1-2) è fallito e, nella nota del 24 luglio 2014 (doc. AI
80/1-2; “Incontro presso Datore di Lavoro per valutare accertamento
professionale”) la consulente in integrazione ha, tra l’altro,
evidenziato che “(…) le giornate di assenza sono dovute a mal di testa e
conferma che più o meno ci sono sempre 3 giorni di assenza ogni mese. (…)”
(doc. AI 80/1).
Dall’incarto LAINF – a prescindere dal fatto che la valutazione
dell’invalidità da parte dell’assicurazione infortuni non vincola
l’assicurazione per l’invalidità ai sensi della DTF 126 V 288 (cfr. consid.
Considerandi
2.
) – non risulta che la __________,
fino al momento della decisione qui impugnata, si sia già espressa sul diritto
o meno ad una rendita.
Lo Specialista infortuni,
nel rapporto del 4 maggio 2013 inviato al __________ della __________ (perizie
esterne), ha posto la seguente domanda: “(…) Vi invitiamo pertanto a
disporre una perizia multi-disciplinare
(neurologica/ORL/oftalmologica/maxillo-facciale) al fine di preparare la
pratica per la chiusura del caso. La valutazione finale dell’esigibilità + IMI
dal lato neurologico e oftalmologico verrà richiesta al servizio VMG. (…)”
(doc. 108/1-2 dell’incarto LAINF) e, nel e-mail del 16 giugno 2014, ha
riconosciuto all’avv. RA 1 un ulteriore termine fino al 31 luglio 2014 per
l’inoltro delle sue osservazioni in merito alle perizie pluridisciplinari (cfr.
doc. 40/1 e 41/1 dell’incarto LAINF).
In simili circostanze – osservato come dal canto suo l’Ufficio AI
non abbia effettuato alcun accertamento medico –,
a mente di questo Tribunale, senza aver stabilito in modo corretto e completo
la fattispecie, al momento della decisione impugnata l’amministrazione non
poteva ancora concludere che dal dicembre 2012 vi fosse una capacità lavorativa
totale in un’attività adeguata.
Questo vale a maggiore
ragione visto che dagli accertamenti pluridisciplinari esperiti dalla __________
risultano, in particolare, le seguenti emergenze.
La neuropsicologa dello __________
di __________, nel rapporto del 21 novembre 2013 (doc. 69/1-13), ha evidenziato
che “(…) Inwieweit er [ndr.:
l’insorgente] jedoch einen 8-Stunden-Tag resp. ein 100%-Pensum zu bewältigen
vermag ist einerseits – in einer (auf 3.5-Stunden) begrenzten, strukturierten
und in störfreier Umgebung durchgeführeten Testung – nicht genau
obiektivierbar. Eine genaue Quantifizierung der zeitlichen Belastbarkeit müsste
im Rahmen einen Programms zur Arbeitserprobung getestet werden. (…)”
(doc. 69/10 incarto LAINF).
L’oftalmologo dr. __________,
nel referto del 19 dicembre 2013 (doc. 68/1-17), alle domande della __________
circa la capacità lavorativa nell’attività abituale di meccanico d’automobili e
in una adeguata ha risposto: “(…) Je nach
Optimierung der Befeuchtungssituation ist der Versicherte in der angestammten
Tätigkeit insgesamt unter Berücksichtigung der zeitlichen und leistungsmässigen
Limitierung als Automechaniker 60% arbeitsfähig. […] Dem Versicherten sind
angepasste und ganztägige Tätigkeiten in einem zeitlichen und leistungsmässigen
Umfang von insgesamt 80% zumutbar. In Abhängigkeit von der Optimierung der
Befeuchtungssituation sind dabei vermehrte Pausen und verlängerte Mittagspause
zu gewähren, ggf. kann sogar eine insgesamt höhere Leistungsfähigkeit erreicht
werden. Ein Arbeitsversuch, beziehungsweise ein Belastbarkeitsversuch ist zu
empfehlen. (…)” (doc. 68/15 dell’incarto LAINF).
Il
neurologo dr. __________, nel referto del 24 gennaio 2014 (doc. 66/1-19
dell’incarto LAINF), alle medesime domande della __________ ha risposto: “(…)
Zusammenfassend besteht unter Berücksichtigung der
zeitlichen und leistungsmässigen Limitierung als Automechaniker eine
Arbeitsfähigkeit von 60%. Eine allenfalls richtunggebende Verschlimmerung der
kognitiven Leistungsfähigkeit durch den Unfall mit einer heute bestehenden
minimalen neuropsychologischen Funktionsstörung ist hierbei berücksichtigt. […]
Dem Versicherten sind angepasste ganztägige Tätigkeiten in zeitlichem und
leistungsmässigem Umfang von 80% zumutbar. In Abhängigkeit von der Optimierung
der Befeuchtungssituation sind dabei vermehrte Pausen und eine verlängerte
Mittagspause zu gewähren. Im Hinblick auf die weitere berufliche Planung ist
ein Einstieg in die Berufsausbildung in einer angepassten Tätigkeit in einem
zeitlichen und leistungsmässigen Pensum von insgesamt 80% zu empfehlen. Eine
Revision der beruflichen Situation und Leistungsfähigkeit am Arbeitsplatz nach
sechs Monaten und zwölf Monaten sollte Auskunft über die tatsächliche
Leistungsfähigkeit des Versicherten geben können. Dieses Vorgehen
berücksichtigt auch die Empfehlungen der Neuropsychologin. (…)” (doc. 66/17-18 dell’incarto LAINF).
Visto
tutto quanto sopra esposto, questo Tribunale non può pertanto confermare la
conclusione a cui è giunto l’Ufficio AI secondo cui l’incapacità lavorativa
totale dell’insorgente sarebbe limitata al periodo dal 26 marzo 2010 (data
dell’infortunio) al 27 novembre 2012 (momento in cui è iniziato l’accertamento
professionale).
In questo senso, non
essendo ancora sufficientemente chiarita la situazione da un punto di vista
medico, non meritano qui ulteriore disamina le censure riguardo alla
valutazione economica (cfr. consid. 1.4) ritenuta la stessa prematura e in ogni
caso da rifare al momento in cui i necessari accertamenti medici saranno stati
esperiti.
2.8
In simili circostanze, visto
tutto quanto precede, questo Tribunale deve trarre le seguenti conclusioni.
Ritenuta la completa
incapacità lavorativa dal 26 marzo 2010 (data dell’infortunio) al 27 dicembre
2012.
(inizio dell’accertamento professionale) e ricordato che alla scadenza del
periodo d’attesa di un anno è possibile riconoscere il diritto ad una rendita
anche se è prevista per il futuro l’esecuzione di provvedimenti d’integrazione
se a quel momento l’essicurato non è ancora integrabile (cfr. consid. 2.3) – ancorché non contestato (cfr. consid.
1.
) – è a giusto titolo che
l’amministrazione, dopo l’anno di carenza ex art. 28 cpv. 1 lett. b LAI, ha
riconosciuto il diritto ad una rendita intera dal 1. marzo 2011.
Per contro, la soppressione
del diritto alla rendita intera con effetto dal 1. dicembre 2012 non può essere
confermata.
Infatti, nella misura in
cui la stessa si basa sul fatto che dal 27 novembre 2012 è stato posto al
beneficio di provvedimenti d’integrazione con diritto alle relative indennità
giornaliere (cfr. consid. 1.2), questa evenienza da sola non basta per
sopprimere il diritto alla rendita intera riconoscita all’insorgente dal 1.
marzo 2011 (cfr. consid. 2.4 e 2.6).
Nemmeno, ritenuta la
situazione medica non sufficientemente acclarata (e quindi la decisione presa
sulla base di una fattispecie non stabilita in modo corretto e completo), la
soppressione può essere confermata in via di revisione (cfr. consid. 2.5 e 2.7).
Di conseguenza la
decisione impugnata va riformata nel senso che all’assicurato è riconosciuto il
diritto ad una rendita intera dal 1. marzo 2011 con versamento della
prestazione dal 1. ottobre 2011 ex art. 29 cpv. 1 LAI e sospensione della
stessa dal 1. dicembre 2011 allorquando è stato posto al beneficio di
provvedimenti d’integrazione con diritto alle rispettive indennità giornaliere.
2.9
Secondo l'art. 29 cpv. 2
Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è
de-terminata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7
aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio
AI che rifonderà al ricorrente patrocinato da un legale (art. 61 lett. g LPGA)
fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto.
§ La decisione impugnata va riformata nel senso che all’assicurato è riconosciuto il
diritto ad una rendita intera dal 1. marzo 2011 con versamento della
prestazione dal 1. ottobre 2011 ex art. 29 cpv. 1 LAI e sospensione della
stessa dal 1. dicembre 2011 allorquando è stato posto al beneficio di provvedimenti
d’integrazione con diritto alle rispettive indennità giornaliere.
2. Visto l’esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio
AI.
L’Ufficio AI dovrà inoltre
versare all’assicurato fr. 2’000.-- a titolo di ripetibili (IVA inclusa).
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti