32.2015.41
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3 dicembre 2015Italiano25 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2015.41
BS/sc
Lugano
3 dicembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Marco Bischof, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 9 marzo 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 2 febbraio 2015 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in fatto
1.1. Con decisione 28 giugno 2012 RI
1, classe 1964, di professione terapista complementare indipendente, è stato
posto al beneficio di una mezza rendita (per un grado d’invalidità del 57%) dal
1° gennaio 2009, con versamento della prestazione dal 1° maggio 2009
trattandosi di una domanda tardiva ex art. 29 cpv. 1 LAI (cfr. doc. AI 74; le
motivazioni in doc. AI 73). Sulla base delle perizie specialistiche dell’11
febbraio 2010 e 14 ottobre 2011 a cura del Centro peritale per le assicurazioni
sociali (CPAS) l’assicurato è stato ritenuto abile al 50% in qualsiasi tipo di
attività. Tenuto conto degli accertamenti economici (cfr. rapporto d’inchiesta
per indipendenti del 10 settembre 2010 e complemento del 29 novembre 2011; doc.
AI 37 e 63), definito il reddito da valido in fr. 58'754.-- e quello da
invalido in fr. 25'411.--, dal raffronto di tali redditi è risultato un’incapacità
al guadagno del 57%.
1.2. Nell’aprile 2014 l’Ufficio AI
ha avviato la revisione della rendita, L’assicurato è stato nuovamente sottoposto
ad una perizia CPAS, dal cui rapporto 18 febbraio 2014 è risultata una
stazionarietà dello stato valetudinario (doc. AI 93). La perizia è stata
confermata dal SMR (doc. AI 93).
Dopo aver eseguito i
necessari approfondimenti economici (cfr. annotazioni 15 luglio 2014
dell’ispettore incaricato [doc. AI 101], confermati il 18 novembre 2014 [doc.
AI 118]), l’amministrazione ha proceduto al raffronto tra il reddito da valido –
aggiornato al 2012 – di fr. 59'180.-- ed il reddito da invalido di fr. 35'200.--
registrato nel 2012 nel conto individuale dell’assicurato, giungendo ad un
grado d’invalidità del 41%. Di conseguenza, con decisione 2 febbraio 2015
(preavvisata il 16 luglio 2014) l’Ufficio AI ha ridotto ad un quarto la rendita
(doc. AI 129).
1.3. L’assicurato, per il tramite
dell’avv. RA 1, ha inoltrato il presente ricorso contro la succitata decisione,
postulando in via principale il riconoscimento di ¾ di rendita (pari ad un
tasso d’invalidità del 64,51%). In via subordinata chiede di essere posto al
beneficio di mezza rendita, per un grado d’invalidità del 55,88%; in via
ulteriormente subordinata postula il rinvio degli atti all’Ufficio AI per
accertamenti. Riprendendo le motivazioni esposte nelle osservazioni (doc. AI
110, 114 e 116) contro il progetto di decisione 16 luglio 2014, in sostanza ritiene
che per la graduazione dell’invalidità andava applicato il raffronto
percentuale dei redditi e non il metodo ordinario utilizzato
dall’amministrazione. Contesta inoltre la determinazione del reddito sia da
valido che da invalido. Dei singoli motivi verrà detto, per quanto necessario,
nel prosieguo.
1.4. Con la risposta di causa
l’Ufficio AI chiede la conferma della decisione impugnata e la reiezione del ricorso.
In particolare osserva di aver ripreso il reddito da valido, aggiornandolo al
2012, esposto nella decisione 28 giugno 2012 rimasta incontestata. Il reddito
da invalido invece risulta essere quello effettivamente percepito nell’anno di
riferimento.
1.5. L’8 maggio 2015 l’insorgente
ha ribadito la sua tesi ricorsuale (VIII), seguita da un presa di posizione del
26 maggio 2015 da parte dell’Ufficio AI (X).
considerato in diritto
2.1. Oggetto del contendere è
sapere se correttamente l’Ufficio AI ha ridotto in via di revisione la rendita
da mezza ad un quarto.
2.2. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l'art.
28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado
d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del
reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore
(Duc, op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié
pagina n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora
realizzare, benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in
attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni normali del mercato del
lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale
del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
2.3. Se il
grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole
modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente
o soppressa, d’ufficio o su richiesta (art. 17 cpv. 1 LPGA).
Qualsiasi cambiamento
importante delle circostante suscettibili di incidere sul grado d’invalidità e,
quindi, sul diritto alla rendita, può fondare una revisione giusta l’art. 17
LPGA.
La rendita può essere
oggetto di revisione non soltanto nel caso di una modifica sensibile dello
stato di salute, ma anche qualora le conseguenze dello stesso sulla capacità di
guadagno, pur essendo esso stato rimasto immutato, abbiano subito una
modificazione notevole (DTF 130 V 349 consid. 3.5, 113 V 275 consid. 1a; vedi
pure DTF 112 V 372 consid. 2b e 390 consid. 1b).
Una semplice valutazione
diversa delle circostanze di fatto, che sono rimaste sostanzialmente invariate,
non giustifica comunque una revisione ai sensi dell’art. 17 LPGA (DTF 112 V 372
consid. 2b e 390 consid. 1b).
Per stabilire in una situazione
concreta se vi sia motivo di revisione, da un punto di vista temporale vanno in
particolare paragonati i fatti esistenti al momento della decisione formale con
quelli esistenti nell’istante della pronuncia della nuova decisione (DTF 130 V
Fatti
351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a
confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369
consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Meyer /
Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 30-31, pag.
430-431).
Circa
gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad
un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che
la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi
è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la
notifica della decisione.
Va infine ricordato che
l’art. 31 LAI, in vigore dal 1. gennaio 2008, che regola la riduzione o
soppressione della rendita, stabilisce che se un assicurato che ha diritto a
una rendita consegue un nuovo reddito lavorativo o se il suo reddito lavorativo
attuale aumenta, la sua rendita è riveduta conformemente all’articolo 17 LPGA
soltanto se il miglioramento del reddito supera 1500 franchi all’anno (cpv. 1).
Solo i due terzi dell’importo che supera questo limite di 1500 franchi sono
presi in considerazione per la revisione della rendita (cpv. 2; questo
capoverso è stato abolito con effetto dal 1° gennaio 2012 a seguito della 6a revisione della LAI, primo pacchetto di misure).
2.4. Nel caso in esame, dal punto
di vista temporale occorre far riferimento alla situazione presente al momento
della decisione 28 giugno 2012 con la quale l’assicurato è stato posto al
beneficio del diritto a mezza rendita dal 1° gennaio 2009, con versamento della
prestazione dal 1° maggio 2009 e compararla con quella presente al momento
della decisione di revisione (cfr. in tal senso Müller, Die materiellen
Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, n. 464
pag. 95) per accertare l’esistenza o meno di un motivo di revisione.
Medicalmente parlando non è
(incontestatamente) risultata una modifica della situazione valetudinaria.
Nella perizia 18 febbraio
2014 del CPAS, eseguita dalla dr.ssa __________, si legge:
" (…)
Attualmente l’assicurato lavora per circa 9 ore settimanali quale
terapeuta cranio-sacrale più qualche ora di attività burocratiche quindi arriva
a circa 30% di attività lavorativa.
Il lavoro terapeutico necessita di una presenza mentale che
l’assicurato spesso non riesce a produrre. Con l’attuale terapia è auspicabile
che egli possa arrivare ad una capacità lavorativa del 50% (orario ridotto,
rendimento pieno) quindi una capacità lavorativa sovrapponibile a quella
proposta nella perizia precedente. Tuttavia sarebbe auspicabile e anche
desiderato dall’assicurato un riorientamento professionale alfine di garantire
una maggiore persistenza e con questo ridurre il rischio di un ulteriore
peggioramento della capacità lavorativa.
Da notare che l’assicurato avrebbe studiato informatica e lavorato
in passato come programmatore a __________. Egli non esclude la possibilità di
un riorientamento in questa direzione con l’ausilio dell’AI.
Concludendo ritengo che l’assicurato sia abile la lavoro nella
misura del 50% al massimo con il rischio di peggioramento nell’attuale
lavoro di terapeuta cranio sacrale (tempo ridotto rendimento pieno), mentre in
un’attività confacente che non implichi attività terapeutiche la capacità lavorativa
è suscettibile di miglioramento o se non altro di stabilità” (sottolineatura
del redattore; doc. AI 92/4-5).
In effetti, con la
precedente perizia 11 febbraio 2010 l’assicurato era stato valutato abile al
50% nell’attività di terapeuta che svolgeva (doc. AI 25/11).
2.5. Contestate sono invece le
ripercussioni economiche del danno alla salute di cui l’assicurato è portatore.
Nell’ambito della
decisione 28 giugno 2012, presi in considerazione il rapporto d’inchiesta per
indipendenti del 10 settembre 2010 ed il relativo complemento del 29 novembre
2011 (doc. AI 37 e 63), il reddito da valido è stato definito in fr.
58'754.--, corrispondente alla media dei redditi del 2006 e 2007 fiscalmente
definiti (fr. 52'500.--), aggiornato al 2010 in
fr. 58'754.--, secondo il
seguente calcolo:
" (…)
Reddito ipotetico senza danno
2006
secondo l’evoluzione dell’impresa, sulla
base dei documenti contabili e fiscali
SFr. 52’500
./. 2.5% d’interesse sui fondi propri
investiti nell’impresa (Frs. 53677 ……)
SFr. 1’342
Totale intermedio
SFr. 51’158
+ contribuzioni personali AVS/AI/IPG
SFr. 4’610
Totale intermedio
SFr. 55’768
Reddito ipotetico senza invalidità
della persona assicurata
SFr. 55’768
Reddito ipotetico senza danno
2007
secondo l’evoluzione dell’impresa, sulla
base dei documenti contabili e fiscali
SFr. 52’500
./. 2.5% d’interesse sui fondi propri
investiti nell’impresa (Frs. 42268 ……)
SFr. 1’268
Totale intermedio
SFr. 51’232
+ contribuzioni personali AVS/AI/IPG
(9.013 % …)
SFr. 4’617
Totale intermedio
SFr. 55’849
Reddito ipotetico senza invalidità
della persona assicurata
SFr. 55’849
Media del reddito sui due anni: Fr. 55'808.
Reddito aggiornato al 2010: Fr. 58'754.-- lordi. (…)” (Doc.
AI 63/1)
Analogamente a quanto
sopra, l’ispettore ha quantificato il reddito da invalido partendo dal
dato fiscale 2009, ripreso anche per il 2010:
" (…)
Reddito d’invalido
2009
secondo l’evoluzione dell’impresa, sulla
base dei documenti contabili e fiscali
SFr. 25’000
./. 2.5% d’interesse sui fondi propri
investiti nell’impresa (Frs. 36397 ……)
SFr. 909
Totale intermedio
SFr. 24’091
+ contribuzioni personali AVS/AI/IPG
(5.481 %)
SFr. 1’320
Totale intermedio
SFr. 25’411
Reddito d’invalido della persona
assicurata
SFr. 25’411
Per quanto riguarda il reddito 2010, l’assicurato ha notificato un
guadagno di fr. 15'450.--. La dichiarazione 2010 non è ancora stata inoltrata.
Ha una proroga sino al 31.12.2011.
Il reddito 2009 era stato dichiarato in fr. 17'918.-- e tassato
con un aziendale di fr. 25'000.--.
Per il 2010 siamo quindi in pratica nella stessa situazione e
ritengo si possa considerare verosimile una nuova imposizione fiscale nella
stessa misura. (…)” (Doc. AI 63/2)
Dal raffronto tra fr.
58'754.-- e fr. 25’411.-- è risultato un grado d’invalidità del 57%.
Nell’ambito della
revisione, l’amministrazione ha aggiornato al 2012 il reddito da valido preso
in occasione della precedente decisione, cresciuta in giudicato, per un importo
di fr. 59'810.--(cfr. tabella di calcolo del 15 luglio 2014 in doc. AI 99). Quale
reddito da invalido, l’ispettore incaricato ha preso in considerazione fr. 35'200.--
corrispondente al reddito quale terapista complementare indipendente iscritto
nel 2012 nel conto individuale (doc. AI 100; cfr. anche rapporto 15 luglio 2014
in doc. AI 101).
Trattandosi di un aumento
del reddito da invalido maggiore di fr. 1'500.-- all’anno (cfr. art. 31 cpv. 1
LAI), l’amministrazione ha di conseguenza proceduto al raffronto dei redditi dal
quale è risultato un grado d’invalidità del 41%. N’è seguita la qui contestata
decisione di riduzione della rendita da metà ad un quarto.
2.6. Con il presente ricorso
l’assicurato contesta la determinazione del grado d’invalidità mediante il
metodo ordinario. Egli postula che sia applicato il cosiddetto raffronto
percentuale dei redditi.
Per giurisprudenza se il
danno alla salute non è tale da imporre un cambiamento di professione, di
regola il giudizio sull’incapacità al guadagno non esprimerà valori superiori
all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che
esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica
ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno
della medesima proporzione (RAMI 1993 U 168, pag. 100; DTF 114 V 313, consid.
3b; cosiddetto raffronto dei redditi percentuale; fra le tante cfr. STCA inc.
32.2011.61 del 29 agosto 2011 citata dal ricorrente).
Il
Tribunale federale, in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, ha ancora una volta ritenuto corretto considerare che un’assicurata, inabile al lavoro al
massimo al 30% sia nella sua professione abituale, che in altre attività,
presenta un grado di invalidità del 30%. Alla medesima soluzione l'Alta Corte è
arrivata in una sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo 2009 per un assicurato
inabile al lavoro al 50% nella sua professione.
Da ultimo,
questo principio è stato confermato dal TF nelle sentenze 9C_ 240_2013 del 22
ottobre 2013 consid. 6 e 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013 consid. 5. In quelle
occasione l’Alta Corte aveva evidenziato:
" Giova infatti ricordare che nel caso in cui - come quello di specie -
continua a beneficiare di una capacità lavorativa residua nell'attività
lucrativa che esercitava a tempo parziale prima del danno alla salute, la
persona assicurata non subisce una incapacità di guadagno nella misura in cui
la sua capacità lavorativa residua è superiore o uguale al tasso di attività
che eserciterebbe senza detto danno (DTF 137 V 334 consid. 4.1 in fine pag. 340 con
riferimento). Orbene, in concreto è stabilito che l'assicurata è in grado di
riprendere - seppure con una capacità lavorativa limitata - un impiego nel suo
precedente ambito di attività. In tal modo è effettivamente possibile procedere
a un confronto percentuale per valutare la perdita di guadagno e, di
conseguenza, l'invalidità nella parte dedicata all'esercizio di un'attività
lucrativa (cfr. DTF 114 V 310 consid. 3a pag. 313 con
riferimenti).”
Ritornando al caso in
esame, secondo questo Tribunale non vi sono gli estremi per applicare un
raffronto dei redditi percentuale (in tale evenienza, vista un’inabilità
lavorativa del 50% sia nella sua originaria attività lucrativa che in altre
Considerandi
attività adeguate, ritenuto che l’assicurato svolge al 50% la sua professione
di terapeuta indipendente, senza che sia stato ritenuto necessario un
cambiamento della professione, andrebbe riconosciuta un’incapacità al guadagno
di pari grado conferente il diritto ad una mezza rendita). Trattandosi di un
indipendente i redditi sono generalmente fluttuanti. Inoltre va ricordato che
per la determinazione del reddito da invalido fa in primo luogo stato il
reddito effettivamente conseguito (cfr. consid. 2.7.2.). Del resto, come si
vedrà, nonostante un’inabilità lavorativa al 50% l’assicurato ha messo a
miglior frutto la sua abilità al lavoro residua nello svolgimento
dell’originaria attività, conseguendo un reddito escludente la chiesta mezza
rendita.
Ne consegue che rettamente
l’Ufficio AI ha applicato il metodo ordinario del raffronto dei redditi.
2.7
2.7.1
Per quanto riguarda il reddito
da valido, va ricordato che è decisivo stabilire, secondo il principio
della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al
momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA inedite 13
giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99;
RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992
pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile.
Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire
tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze
personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione
di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi
concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure
RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato come di regola bisogna
presumere che senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la
precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito,
adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000
n. U 400 pag. 381 e riferimenti) o comunque il salario che
potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda
o in un'azienda simile (cfr. ad esempio la Circolare, edita dall'UFAS,
sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità,
cifra marg. 3025).
Soltanto in
presenza di circostanze particolari si giustifica di scostarsi da questo valore
e di ricorrere ai dati statistici risultanti dall'inchiesta svizzera sulla
struttura dei salari (ISS) edita dall'Ufficio federale di statistica. Questo
sarà, segnatamente, il caso laddove non si dispongano informazioni sull'ultima
attività professionale dell'assicurato (sentenze I 452/05 del 27 novembre 2006,
consid. 3.1, I 201/06 del 14 luglio 2006, consid. 5.2.3, e U 243/99 del 23
maggio 2000, consid. 2b) o quando l’ultimo salario conseguito non corrisponde
manifestamente a quello che l’assicurato sarebbe stato in grado di realizzare,
secondo ogni verosimiglianza, quale persona non invalida, ad esempio allorché
prima di essere riconosciuto definitivamente incapace di lavorare, egli era in
disoccupazione (STFA I 774/01 del 4 settembre 2002) o incontrava delle
difficoltà professionali a causa di un degrado progressivo del suo stato di salute
(RCC 1985 pag. 662).
Per il
resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi
concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe
di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività
precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid.
2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro
considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una
carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29
pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione
d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione
sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi
ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).
L’assicurato contesta le
modalità di calcolo del reddito da valido e, con riferimento allo scritto 25
ottobre 2014 dell’Associazione Svizzera per la Terapia Craniosacrale (Cranio
Suisse), evidenzia:
" (…) che la
tariffa oraria per una seduta di terapia varia in Svizzera da CHF 100.-- a CHF
150.
-- come pure che un terapista indipendente è in grado sull’arco di una
settimana, lavorando a tempo pieno, di fornire le sue prestazioni a 25
pazienti, ritenuto che il resto del tempo viene destinato a mansioni
amministrative.
Si rileva avere Cranio Suisse indicato che, tenuto conto di una
tariffa oraria di CHF 120.--, un terapista complementare indipendente può
agilmente conseguire sull’arco di 10 mesi effettivi di lavoro, dedotte le
vacanze ed il tempo dedicato alla formazione, un reddito annuo di CHF
120'000.--.
Alla luce delle constatazioni economiche espresse da Cranio
Suisse, si pone pertanto il quesito di conoscere il reddito che avrebbe potuto
ragionevolmente conseguire il Signor RI 1, se non fosse subentrato il danno
alla salute in seguito al decesso di sua moglie avvenuto il 18.12.2007.
In detto contesto non può essere sottovalutato il fatto che con
l’aumento dei costi professionali e di quelli familiari, essendo i figli
tuttora in formazione e segnatamente studiando una figlia a __________, il mio
assistito avrebbe comunque dovuto incrementare le sue entrate provenienti
dall’attività professionale di terapista indipendente, poiché un reddito lordo
di soli CHF 5'000.-- mensili non avrebbe permesso in ogni caso di far fronte a
tutte le spese familiari.
Date queste premesse, risulta ovvio che, se si fosse
effettivamente tenuto conto di quelle modifiche necessarie dovute a circostanze
particolari (decesso della moglie) che il mio assistito indipendentemente
dall’insorgenza del danno alla salute avrebbe dovuto comunque compiere nella
sua attività professionale, l’UAI avrebbe dovuto considerare per l’anno 2012 un
reddito da valido lordo di CHF 90'000.-- risp. un reddito da valido
netto di CHF 79'800.- così composto:
- Reddito annuo
lordo d’attività lucrativa CHF 90'000.--
- locazione CHF
6'600.--
- spese accessorie CHF
1'200.--
- auto CHF
1'200.--
- varie CHF
1'200.--
ð reddito annuo
netto d’attività lucrativa CHF 79'800.—
Come già invocato in sede amministrativa, si ribadisce innanzi a
codesta lodevole Corte che un reddito netto mensile di CHF 6'650.-- pari a CHF
79'800.-- : 12, avrebbe costituito un reddito da valido realistico ed esigibile
per il mio assistito, se fosse stato sano, nella sua attività di
terapista complementare, dopo i cambiamenti organizzativi in detta professione,
intrapresi in seguito al decesso di sua moglie.
17.
Non può
essere sottovalutato il fatto, già addotto con il complemento alle osservazioni
e riproposto in questa sede, che l’assicurato aveva concluso un contratto
d’assicurazione per perdita di guadagno con la spett. __________, in virtù del
quale le indennità giornaliere sarebbero state erogate in funzione di uno
stipendio mensile assicurato di CHF 6'000.--. Non c’è chi non veda come detta
circostanza avvalori gli argomenti invocati a sostegno della tesi che il
reddito conseguibile da un terapista complementare sano sarebbe stato
sicuramente superiore a quello considerato dall’UAI. (…)” (Doc. I, pag. 9-10)
Orbene, in primo luogo va
fatto presente che in occasione della precedente decisione, cresciuta in
giudicato, l’amministrazione aveva tenuto conto della media dei redditi
conseguiti nel biennio 2006 e 2007, corrispondente ad un periodo (praticamente)
non influenzato dal decesso della moglie dell’assicurato (avvenuto il 18
dicembre 2007), decesso che, come si evince dalla perizia CPAS del 14 ottobre
2011.
(doc. AI 56; in particolare pag. 6 della stessa), gli ha provocato uno
stato depressivo cronico con conseguente inizio di un’incapacità lavorativa. Quel
tragico evento è quindi in diretta relazione, come rettamente osservato nella
presa di posizione 18 novembre 2014 dell’ispettore incaricato (doc. AI 118),
con il danno alla salute riconosciuto. Come detto, in occasione della decisione
28.
giugno 2012 l’assicurato non ha sollevato alcuna obiezione riguardo alla
determinazione del reddito da sano, tantomeno ha sostenuto l’ipotetica necessità,
dopo il decesso della moglie, di un aumento del guadagno mediante passi
concreti.
Non vi sono poi concreti
indizi, quale la prospettata frequentazione di corsi (in tal senso il fatto che
sia stata stipulata un’assicurazione perdita di guadagno non è sufficiente), che
permettono di ritenere ipotizzabile una carriera professionale nel senso
prospettato. Inoltre l’ipotesi di un reddito lordo di fr. 90'000.--, come pure il
calcolo del reddito netto, non sono supportati da documentazione e quindi non trovano
fondamento.
2.7.2
In merito al reddito da
invalido, secondo la giurisprudenza, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta
dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera
completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito
derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un
salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e
riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché
l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il
reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione
del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici
ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli
stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76
consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).
Nel caso in esame, l’Ufficio
AI ha preso il reddito effettivo percepito dall’assicurato risultante
dall’estratto del conto individuale del ricorrente che, per il 2012, ammonta,
complessivamente, a fr. 35'200.-- (doc. AI 117/1).
A tal riguardo,
l’assicurato ha evidenziato:
" (…)
Per quanto concerne i dati economici, posti a base della querelata
decisione, si contesta recisamente il reddito d’invalido di CHF
35'200.-- considerato dall’UAI, in quanto detto reddito non corrisponde a
quanto effettivamente conseguito dall’assicurato nell’esercizio della sua
attività professionale, avendo egli indicato in sede fiscale un reddito
d’attività lucrativa di CHF 28'318.-- per l’anno 2012.
Si ribadisce in questa sede che l’applicazione di un reddito
d’invalido di CHF 36'200.-- per l’anno 2012, da parte dell’UAI, è del tutto
incomprensibile se si tiene conto che negli anni 2009 e 2010 l’amministrazione
si era fondata su un reddito d’invalido di CHF 25'411.-- risp. su un reddito di
CHF 29'200.-- per l’anno 2011. Orbene risulta manifestamente inverosimile che,
presentando sempre lo stesso danno alla salute, l’assicurato abbia potuto
conseguire nel 2012 un aumento del reddito d’attività lucrativa di quasi CHF
10'000.- rispetto al reddito da lui conseguito negli anni 2009 e 2010. (…)”
(Doc. I, pag. 7)
Secondo la giurisprudenza,
generalmente i redditi da attività dipendente ed indipendente iscritti nel
conto individuale possono costituire la base di determinazione del reddito da
valido (anche da invalido: DTF 117 V 8 consid. 2c/aa; in caso di attività
indipendente cfr. ad esempio STF 8C_944/2011 del 17 aprile 2012 consid. 2.4).
Spetta all’assicurato dimostrare che tali dati si discostano in maniera
rilevante dall’effettive entrate (art. 25 OAI; STF 9C_111/2009 del 21 luglio
2009.
con riferimento a SVR 1999 IVG nr. 24; STFA I 705/05 del 29 gennaio 2003
consid. 2.2.1.), prove che l’assicurato non ha saputo fornire.
Va poi ricordato al
ricorrente che in occasione della precedente decisione l’Ufficio AI ha
determinato il reddito da invalido partendo dai redditi fiscalmente accertati
(cfr. consid. 2.5).
Che egli abbia indicato
all’autorità di tassazione un reddito di fr. 28'318.-- non è rilevante.
L’assicurato avrebbe dovuto contestare la tassazione del reddito presso la
competente autorità.
Ora, se si prende, per
ipotesi di lavoro, un reddito di fr. 33'000.-- risultante dalla notifica di
tassazione 2012 (doc. AI 97/5) oppure di fr. 31'500.-- pari alla media di tre
anni (2010: fr. 30'100; 2011: 29'200; 2012: 35’200; cfr. estratto conto
individuale in doc. AI 117/1) di redditi registrati nel conto individuale (a
tal riguardo la giurisprudenza ritiene adeguato tener conto della
media dei redditi percepiti negli ultimi tre esercizi ; STF I 304/98 del 17
dicembre 1998 consid. 3a pubblicata in AJP 1999 pag. 484; cfr. da ultimo STCA
32.2015.29
del 30 novembre 2015), come verrà esposto in seguito, l’esito
della vertenza non muterebbe.
Infine, in sede di
risposta di causa, l’amministrazione ha fatto presente di non aver tenuto conto
per il 2012 dell’introito accessorio di fr. 6'720.-- percepito dallo Stato
trattandosi di “un unicum per il citato anno” (cfr. decisione
contestata), altrimenti tale provento avrebbe aumentato ulteriormente il
reddito da invalido con conseguente grado d’invalidità inferiore al 40%.
2.7.3
Appurato, per il 2012, un
reddito da valido di fr. 59'810.-- (cfr. consid. 2.7.1) e da invalido di fr.
35’200.-- (cfr. consid. 2.7.2) il grado d’invalidità risulta essere del 41%.
Con un reddito da invalido di fr. 33'000.-- e di fr. 31'500.-- il grado
d’invalidità risulterebbe rispettivamente del 44,80% e del 47,30%. In ogni
caso, il ricorrente ha diritto ad un quarto di rendita. Nemmeno un adeguamento dei
redditi di riferimento al 2015 (anno della decisione contestata; cfr. consid.
2.
) permetterebbe di raggiungere un grado d’invalidità di almeno il 50%.
Visto quanto sopra, rettamente
l’Ufficio AI ha ridotto la rendita con effetto al 1° maggio 2015, ossia il
primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione contestata
(art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI).
2.8
In simili circostanze, visto
tutto quanto precede, il ricorso va respinto e la decisione impugnata
confermata.
2.9
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione
delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della
vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si percepisce tassa di
giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti