Lexipedia

Decisione

32.2015.41

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

3 dicembre 2015Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

351 consid. 3.5.2). Da questo punto di vista un provvedimento che si limita a

confermare una prima decisione di rendita non è rilevante (DTF 125 V 369

consid. 2 con riferimenti, 109 V 262, 105 V 30; Meyer /

Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 30-31, pag.

430-431).

Circa

gli effetti della modificazione di un diritto ad una rendita d’invalidità (o ad

un assegno per grandi invalidi), l’art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI stabilisce che

la riduzione o la soppressione della rendita o dell’assegno per grandi invalidi

è messa in atto il più presto, il primo giorno del secondo mese che segue la

notifica della decisione.

Va infine ricordato che

l’art. 31 LAI, in vigore dal 1. gennaio 2008, che regola la riduzione o

soppressione della rendita, stabilisce che se un assicurato che ha diritto a

una rendita consegue un nuovo reddito lavorativo o se il suo reddito lavorativo

attuale aumenta, la sua rendita è riveduta conformemente all’articolo 17 LPGA

soltanto se il miglioramento del reddito supera 1500 franchi all’anno (cpv. 1).

Solo i due terzi dell’importo che supera questo limite di 1500 franchi sono

presi in considerazione per la revisione della rendita (cpv. 2; questo

capoverso è stato abolito con effetto dal 1° gennaio 2012 a seguito della 6a revisione della LAI, primo pacchetto di misure).

2.4. Nel caso in esame, dal punto

di vista temporale occorre far riferimento alla situazione presente al momento

della decisione 28 giugno 2012 con la quale l’assicurato è stato posto al

beneficio del diritto a mezza rendita dal 1° gennaio 2009, con versamento della

prestazione dal 1° maggio 2009 e compararla con quella presente al momento

della decisione di revisione (cfr. in tal senso Müller, Die materiellen

Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung, 2003, n. 464

pag. 95) per accertare l’esistenza o meno di un motivo di revisione.

Medicalmente parlando non è

(incontestatamente) risultata una modifica della situazione valetudinaria.

Nella perizia 18 febbraio

2014 del CPAS, eseguita dalla dr.ssa __________, si legge:

" (…)

Attualmente l’assicurato lavora per circa 9 ore settimanali quale

terapeuta cranio-sacrale più qualche ora di attività burocratiche quindi arriva

a circa 30% di attività lavorativa.

Il lavoro terapeutico necessita di una presenza mentale che

l’assicurato spesso non riesce a produrre. Con l’attuale terapia è auspicabile

che egli possa arrivare ad una capacità lavorativa del 50% (orario ridotto,

rendimento pieno) quindi una capacità lavorativa sovrapponibile a quella

proposta nella perizia precedente. Tuttavia sarebbe auspicabile e anche

desiderato dall’assicurato un riorientamento professionale alfine di garantire

una maggiore persistenza e con questo ridurre il rischio di un ulteriore

peggioramento della capacità lavorativa.

Da notare che l’assicurato avrebbe studiato informatica e lavorato

in passato come programmatore a __________. Egli non esclude la possibilità di

un riorientamento in questa direzione con l’ausilio dell’AI.

Concludendo ritengo che l’assicurato sia abile la lavoro nella

misura del 50% al massimo con il rischio di peggioramento nell’attuale

lavoro di terapeuta cranio sacrale (tempo ridotto rendimento pieno), mentre in

un’attività confacente che non implichi attività terapeutiche la capacità lavorativa

è suscettibile di miglioramento o se non altro di stabilità” (sottolineatura

del redattore; doc. AI 92/4-5).

In effetti, con la

precedente perizia 11 febbraio 2010 l’assicurato era stato valutato abile al

50% nell’attività di terapeuta che svolgeva (doc. AI 25/11).

2.5. Contestate sono invece le

ripercussioni economiche del danno alla salute di cui l’assicurato è portatore.

Nell’ambito della

decisione 28 giugno 2012, presi in considerazione il rapporto d’inchiesta per

indipendenti del 10 settembre 2010 ed il relativo complemento del 29 novembre

2011 (doc. AI 37 e 63), il reddito da valido è stato definito in fr.

58'754.--, corrispondente alla media dei redditi del 2006 e 2007 fiscalmente

definiti (fr. 52'500.--), aggiornato al 2010 in

fr. 58'754.--, secondo il

seguente calcolo:

" (…)

Reddito ipotetico senza danno

2006

secondo l’evoluzione dell’impresa, sulla

base dei documenti contabili e fiscali

SFr. 52’500

./. 2.5% d’interesse sui fondi propri

investiti nell’impresa (Frs. 53677 ……)

SFr. 1’342

Totale intermedio

SFr. 51’158

+ contribuzioni personali AVS/AI/IPG

SFr. 4’610

Totale intermedio

SFr. 55’768

Reddito ipotetico senza invalidità

della persona assicurata

SFr. 55’768

Reddito ipotetico senza danno

2007

secondo l’evoluzione dell’impresa, sulla

base dei documenti contabili e fiscali

SFr. 52’500

./. 2.5% d’interesse sui fondi propri

investiti nell’impresa (Frs. 42268 ……)

SFr. 1’268

Totale intermedio

SFr. 51’232

+ contribuzioni personali AVS/AI/IPG

(9.013 % …)

SFr. 4’617

Totale intermedio

SFr. 55’849

Reddito ipotetico senza invalidità

della persona assicurata

SFr. 55’849

Media del reddito sui due anni: Fr. 55'808.

Reddito aggiornato al 2010: Fr. 58'754.-- lordi. (…)” (Doc.

AI 63/1)

Analogamente a quanto

sopra, l’ispettore ha quantificato il reddito da invalido partendo dal

dato fiscale 2009, ripreso anche per il 2010:

" (…)

Reddito d’invalido

2009

secondo l’evoluzione dell’impresa, sulla

base dei documenti contabili e fiscali

SFr. 25’000

./. 2.5% d’interesse sui fondi propri

investiti nell’impresa (Frs. 36397 ……)

SFr. 909

Totale intermedio

SFr. 24’091

+ contribuzioni personali AVS/AI/IPG

(5.481 %)

SFr. 1’320

Totale intermedio

SFr. 25’411

Reddito d’invalido della persona

assicurata

SFr. 25’411

Per quanto riguarda il reddito 2010, l’assicurato ha notificato un

guadagno di fr. 15'450.--. La dichiarazione 2010 non è ancora stata inoltrata.

Ha una proroga sino al 31.12.2011.

Il reddito 2009 era stato dichiarato in fr. 17'918.-- e tassato

con un aziendale di fr. 25'000.--.

Per il 2010 siamo quindi in pratica nella stessa situazione e

ritengo si possa considerare verosimile una nuova imposizione fiscale nella

stessa misura. (…)” (Doc. AI 63/2)

Dal raffronto tra fr.

58'754.-- e fr. 25’411.-- è risultato un grado d’invalidità del 57%.

Nell’ambito della

revisione, l’amministrazione ha aggiornato al 2012 il reddito da valido preso

in occasione della precedente decisione, cresciuta in giudicato, per un importo

di fr. 59'810.--(cfr. tabella di calcolo del 15 luglio 2014 in doc. AI 99). Quale

reddito da invalido, l’ispettore incaricato ha preso in considerazione fr. 35'200.--

corrispondente al reddito quale terapista complementare indipendente iscritto

nel 2012 nel conto individuale (doc. AI 100; cfr. anche rapporto 15 luglio 2014

in doc. AI 101).

Trattandosi di un aumento

del reddito da invalido maggiore di fr. 1'500.-- all’anno (cfr. art. 31 cpv. 1

LAI), l’amministrazione ha di conseguenza proceduto al raffronto dei redditi dal

quale è risultato un grado d’invalidità del 41%. N’è seguita la qui contestata

decisione di riduzione della rendita da metà ad un quarto.

2.6. Con il presente ricorso

l’assicurato contesta la determinazione del grado d’invalidità mediante il

metodo ordinario. Egli postula che sia applicato il cosiddetto raffronto

percentuale dei redditi.

Per giurisprudenza se il

danno alla salute non è tale da imporre un cambiamento di professione, di

regola il giudizio sull’incapacità al guadagno non esprimerà valori superiori

all’incapacità lavorativa indicata dal medico. Questo perché si suppone che

esplicando tutto l’impegno professionale che la restante capacità lavorativa medico-teorica

ancora permette di sviluppare, l’assicurato esprima una capacità di guadagno

della medesima proporzione (RAMI 1993 U 168, pag. 100; DTF 114 V 313, consid.

3b; cosiddetto raffronto dei redditi percentuale; fra le tante cfr. STCA inc.

32.2011.61 del 29 agosto 2011 citata dal ricorrente).

Il

Tribunale federale, in una sentenza 9C_294/2008 del 19 marzo 2009, ha ancora una volta ritenuto corretto considerare che un’assicurata, inabile al lavoro al

massimo al 30% sia nella sua professione abituale, che in altre attività,

presenta un grado di invalidità del 30%. Alla medesima soluzione l'Alta Corte è

arrivata in una sentenza 8C_558/2008 del 17 marzo 2009 per un assicurato

inabile al lavoro al 50% nella sua professione.

Da ultimo,

questo principio è stato confermato dal TF nelle sentenze 9C_ 240_2013 del 22

ottobre 2013 consid. 6 e 9C_896/2012 del 31 gennaio 2013 consid. 5. In quelle

occasione l’Alta Corte aveva evidenziato:

" Giova infatti ricordare che nel caso in cui - come quello di specie -

continua a beneficiare di una capacità lavorativa residua nell'attività

lucrativa che esercitava a tempo parziale prima del danno alla salute, la

persona assicurata non subisce una incapacità di guadagno nella misura in cui

la sua capacità lavorativa residua è superiore o uguale al tasso di attività

che eserciterebbe senza detto danno (DTF 137 V 334 consid. 4.1 in fine pag. 340 con

riferimento). Orbene, in concreto è stabilito che l'assicurata è in grado di

riprendere - seppure con una capacità lavorativa limitata - un impiego nel suo

precedente ambito di attività. In tal modo è effettivamente possibile procedere

a un confronto percentuale per valutare la perdita di guadagno e, di

conseguenza, l'invalidità nella parte dedicata all'esercizio di un'attività

lucrativa (cfr. DTF 114 V 310 consid. 3a pag. 313 con

riferimenti).”

Ritornando al caso in

esame, secondo questo Tribunale non vi sono gli estremi per applicare un

raffronto dei redditi percentuale (in tale evenienza, vista un’inabilità

lavorativa del 50% sia nella sua originaria attività lucrativa che in altre

Considerandi

attività adeguate, ritenuto che l’assicurato svolge al 50% la sua professione

di terapeuta indipendente, senza che sia stato ritenuto necessario un

cambiamento della professione, andrebbe riconosciuta un’incapacità al guadagno

di pari grado conferente il diritto ad una mezza rendita). Trattandosi di un

indipendente i redditi sono generalmente fluttuanti. Inoltre va ricordato che

per la determinazione del reddito da invalido fa in primo luogo stato il

reddito effettivamente conseguito (cfr. consid. 2.7.2.). Del resto, come si

vedrà, nonostante un’inabilità lavorativa al 50% l’assicurato ha messo a

miglior frutto la sua abilità al lavoro residua nello svolgimento

dell’originaria attività, conseguendo un reddito escludente la chiesta mezza

rendita.

Ne consegue che rettamente

l’Ufficio AI ha applicato il metodo ordinario del raffronto dei redditi.

2.7

2.7.1

Per quanto riguarda il reddito

da valido, va ricordato che è decisivo stabilire, secondo il principio

della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al

momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA inedite 13

giugno 2003 nella causa G., I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99;

RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992

pag. 96 consid. 4a). Il reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile.

Determinante è dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire

tenuto conto delle competenze professionali come pure delle circostanze

personali per un prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione

di corsi, l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi

concreti in merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure

RAMI 1993 Nr. U 168 pag. 100s. consid. 3b). Considerato come di regola bisogna

presumere che senza il danno alla salute l’assicurato avrebbe continuato la

precedente attività, decisivo risulta di regola l’ultimo guadagno conseguito,

adeguato al rincaro ed eventualmente all’usuale crescita dei salari (RKUV 2000

n. U 400 pag. 381 e riferimenti) o comunque il salario che

potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda

o in un'azienda simile (cfr. ad esempio la Circolare, edita dall'UFAS,

sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità,

cifra marg. 3025).

Soltanto in

presenza di circostanze particolari si giustifica di scostarsi da questo valore

e di ricorrere ai dati statistici risultanti dall'inchiesta svizzera sulla

struttura dei salari (ISS) edita dall'Ufficio federale di statistica. Questo

sarà, segnatamente, il caso laddove non si dispongano informazioni sull'ultima

attività professionale dell'assicurato (sentenze I 452/05 del 27 novembre 2006,

consid. 3.1, I 201/06 del 14 luglio 2006, consid. 5.2.3, e U 243/99 del 23

maggio 2000, consid. 2b) o quando l’ultimo salario conseguito non corrisponde

manifestamente a quello che l’assicurato sarebbe stato in grado di realizzare,

secondo ogni verosimiglianza, quale persona non invalida, ad esempio allorché

prima di essere riconosciuto definitivamente incapace di lavorare, egli era in

disoccupazione (STFA I 774/01 del 4 settembre 2002) o incontrava delle

difficoltà professionali a causa di un degrado progressivo del suo stato di salute

(RCC 1985 pag. 662).

Per il

resto, occorre tenere conto del principio secondo cui - in assenza di indizi

concreti che impongano una diversa valutazione - la persona assicurata avrebbe

di regola, e conformemente all'esperienza generale, continuato l'attività

precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U 400 pag. 381 consid.

2a). In tale contesto la normale evoluzione professionale va senz'altro

considerata. Tuttavia gli indizi che l'assicurato avrebbe intrapreso una

carriera e percepito un salario più elevato devono essere concreti (DTF 96 V 29

pag. 30; RAMI 1993 no. U 168 pag. 100 consid. 3b). La mera dichiarazione

d'intenti non è pertanto sufficiente; necessario è infatti che tale intenzione

sia suffragata da passi concreti, quale ad esempio la partecipazione a corsi

ecc. (VSI 2002 pag. 161 consid. 3b [I 357/01] e dottrina citata).

L’assicurato contesta le

modalità di calcolo del reddito da valido e, con riferimento allo scritto 25

ottobre 2014 dell’Associazione Svizzera per la Terapia Craniosacrale (Cranio

Suisse), evidenzia:

" (…) che la

tariffa oraria per una seduta di terapia varia in Svizzera da CHF 100.-- a CHF

150.

-- come pure che un terapista indipendente è in grado sull’arco di una

settimana, lavorando a tempo pieno, di fornire le sue prestazioni a 25

pazienti, ritenuto che il resto del tempo viene destinato a mansioni

amministrative.

Si rileva avere Cranio Suisse indicato che, tenuto conto di una

tariffa oraria di CHF 120.--, un terapista complementare indipendente può

agilmente conseguire sull’arco di 10 mesi effettivi di lavoro, dedotte le

vacanze ed il tempo dedicato alla formazione, un reddito annuo di CHF

120'000.--.

Alla luce delle constatazioni economiche espresse da Cranio

Suisse, si pone pertanto il quesito di conoscere il reddito che avrebbe potuto

ragionevolmente conseguire il Signor RI 1, se non fosse subentrato il danno

alla salute in seguito al decesso di sua moglie avvenuto il 18.12.2007.

In detto contesto non può essere sottovalutato il fatto che con

l’aumento dei costi professionali e di quelli familiari, essendo i figli

tuttora in formazione e segnatamente studiando una figlia a __________, il mio

assistito avrebbe comunque dovuto incrementare le sue entrate provenienti

dall’attività professionale di terapista indipendente, poiché un reddito lordo

di soli CHF 5'000.-- mensili non avrebbe permesso in ogni caso di far fronte a

tutte le spese familiari.

Date queste premesse, risulta ovvio che, se si fosse

effettivamente tenuto conto di quelle modifiche necessarie dovute a circostanze

particolari (decesso della moglie) che il mio assistito indipendentemente

dall’insorgenza del danno alla salute avrebbe dovuto comunque compiere nella

sua attività professionale, l’UAI avrebbe dovuto considerare per l’anno 2012 un

reddito da valido lordo di CHF 90'000.-- risp. un reddito da valido

netto di CHF 79'800.- così composto:

- Reddito annuo

lordo d’attività lucrativa CHF 90'000.--

- locazione CHF

6'600.--

- spese accessorie CHF

1'200.--

- auto CHF

1'200.--

- varie CHF

1'200.--

ð reddito annuo

netto d’attività lucrativa CHF 79'800.—

Come già invocato in sede amministrativa, si ribadisce innanzi a

codesta lodevole Corte che un reddito netto mensile di CHF 6'650.-- pari a CHF

79'800.-- : 12, avrebbe costituito un reddito da valido realistico ed esigibile

per il mio assistito, se fosse stato sano, nella sua attività di

terapista complementare, dopo i cambiamenti organizzativi in detta professione,

intrapresi in seguito al decesso di sua moglie.

17.

Non può

essere sottovalutato il fatto, già addotto con il complemento alle osservazioni

e riproposto in questa sede, che l’assicurato aveva concluso un contratto

d’assicurazione per perdita di guadagno con la spett. __________, in virtù del

quale le indennità giornaliere sarebbero state erogate in funzione di uno

stipendio mensile assicurato di CHF 6'000.--. Non c’è chi non veda come detta

circostanza avvalori gli argomenti invocati a sostegno della tesi che il

reddito conseguibile da un terapista complementare sano sarebbe stato

sicuramente superiore a quello considerato dall’UAI. (…)” (Doc. I, pag. 9-10)

Orbene, in primo luogo va

fatto presente che in occasione della precedente decisione, cresciuta in

giudicato, l’amministrazione aveva tenuto conto della media dei redditi

conseguiti nel biennio 2006 e 2007, corrispondente ad un periodo (praticamente)

non influenzato dal decesso della moglie dell’assicurato (avvenuto il 18

dicembre 2007), decesso che, come si evince dalla perizia CPAS del 14 ottobre

2011.

(doc. AI 56; in particolare pag. 6 della stessa), gli ha provocato uno

stato depressivo cronico con conseguente inizio di un’incapacità lavorativa. Quel

tragico evento è quindi in diretta relazione, come rettamente osservato nella

presa di posizione 18 novembre 2014 dell’ispettore incaricato (doc. AI 118),

con il danno alla salute riconosciuto. Come detto, in occasione della decisione

28.

giugno 2012 l’assicurato non ha sollevato alcuna obiezione riguardo alla

determinazione del reddito da sano, tantomeno ha sostenuto l’ipotetica necessità,

dopo il decesso della moglie, di un aumento del guadagno mediante passi

concreti.

Non vi sono poi concreti

indizi, quale la prospettata frequentazione di corsi (in tal senso il fatto che

sia stata stipulata un’assicurazione perdita di guadagno non è sufficiente), che

permettono di ritenere ipotizzabile una carriera professionale nel senso

prospettato. Inoltre l’ipotesi di un reddito lordo di fr. 90'000.--, come pure il

calcolo del reddito netto, non sono supportati da documentazione e quindi non trovano

fondamento.

2.7.2

In merito al reddito da

invalido, secondo la giurisprudenza, lo stesso è determinato sulla base della situazione professionale concreta

dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo sfrutti in maniera

completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che il reddito

derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un

salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid. 3b/aa e

riferimenti). Se invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché

l'assicurato non ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il

reddito da invalido, da contrapporre a quello da valido nella determinazione

del grado di invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici

ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli

stipendi medi nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76

consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid. 3b).

Nel caso in esame, l’Ufficio

AI ha preso il reddito effettivo percepito dall’assicurato risultante

dall’estratto del conto individuale del ricorrente che, per il 2012, ammonta,

complessivamente, a fr. 35'200.-- (doc. AI 117/1).

A tal riguardo,

l’assicurato ha evidenziato:

" (…)

Per quanto concerne i dati economici, posti a base della querelata

decisione, si contesta recisamente il reddito d’invalido di CHF

35'200.-- considerato dall’UAI, in quanto detto reddito non corrisponde a

quanto effettivamente conseguito dall’assicurato nell’esercizio della sua

attività professionale, avendo egli indicato in sede fiscale un reddito

d’attività lucrativa di CHF 28'318.-- per l’anno 2012.

Si ribadisce in questa sede che l’applicazione di un reddito

d’invalido di CHF 36'200.-- per l’anno 2012, da parte dell’UAI, è del tutto

incomprensibile se si tiene conto che negli anni 2009 e 2010 l’amministrazione

si era fondata su un reddito d’invalido di CHF 25'411.-- risp. su un reddito di

CHF 29'200.-- per l’anno 2011. Orbene risulta manifestamente inverosimile che,

presentando sempre lo stesso danno alla salute, l’assicurato abbia potuto

conseguire nel 2012 un aumento del reddito d’attività lucrativa di quasi CHF

10'000.- rispetto al reddito da lui conseguito negli anni 2009 e 2010. (…)”

(Doc. I, pag. 7)

Secondo la giurisprudenza,

generalmente i redditi da attività dipendente ed indipendente iscritti nel

conto individuale possono costituire la base di determinazione del reddito da

valido (anche da invalido: DTF 117 V 8 consid. 2c/aa; in caso di attività

indipendente cfr. ad esempio STF 8C_944/2011 del 17 aprile 2012 consid. 2.4).

Spetta all’assicurato dimostrare che tali dati si discostano in maniera

rilevante dall’effettive entrate (art. 25 OAI; STF 9C_111/2009 del 21 luglio

2009.

con riferimento a SVR 1999 IVG nr. 24; STFA I 705/05 del 29 gennaio 2003

consid. 2.2.1.), prove che l’assicurato non ha saputo fornire.

Va poi ricordato al

ricorrente che in occasione della precedente decisione l’Ufficio AI ha

determinato il reddito da invalido partendo dai redditi fiscalmente accertati

(cfr. consid. 2.5).

Che egli abbia indicato

all’autorità di tassazione un reddito di fr. 28'318.-- non è rilevante.

L’assicurato avrebbe dovuto contestare la tassazione del reddito presso la

competente autorità.

Ora, se si prende, per

ipotesi di lavoro, un reddito di fr. 33'000.-- risultante dalla notifica di

tassazione 2012 (doc. AI 97/5) oppure di fr. 31'500.-- pari alla media di tre

anni (2010: fr. 30'100; 2011: 29'200; 2012: 35’200; cfr. estratto conto

individuale in doc. AI 117/1) di redditi registrati nel conto individuale (a

tal riguardo la giurisprudenza ritiene adeguato tener conto della

media dei redditi percepiti negli ultimi tre esercizi ; STF I 304/98 del 17

dicembre 1998 consid. 3a pubblicata in AJP 1999 pag. 484; cfr. da ultimo STCA

32.2015.29

del 30 novembre 2015), come verrà esposto in seguito, l’esito

della vertenza non muterebbe.

Infine, in sede di

risposta di causa, l’amministrazione ha fatto presente di non aver tenuto conto

per il 2012 dell’introito accessorio di fr. 6'720.-- percepito dallo Stato

trattandosi di “un unicum per il citato anno” (cfr. decisione

contestata), altrimenti tale provento avrebbe aumentato ulteriormente il

reddito da invalido con conseguente grado d’invalidità inferiore al 40%.

2.7.3

Appurato, per il 2012, un

reddito da valido di fr. 59'810.-- (cfr. consid. 2.7.1) e da invalido di fr.

35’200.-- (cfr. consid. 2.7.2) il grado d’invalidità risulta essere del 41%.

Con un reddito da invalido di fr. 33'000.-- e di fr. 31'500.-- il grado

d’invalidità risulterebbe rispettivamente del 44,80% e del 47,30%. In ogni

caso, il ricorrente ha diritto ad un quarto di rendita. Nemmeno un adeguamento dei

redditi di riferimento al 2015 (anno della decisione contestata; cfr. consid.

2.

) permetterebbe di raggiungere un grado d’invalidità di almeno il 50%.

Visto quanto sopra, rettamente

l’Ufficio AI ha ridotto la rendita con effetto al 1° maggio 2015, ossia il

primo giorno del secondo mese che segue la notifica della decisione contestata

(art. 88bis cpv. 2 lett. a OAI).

2.8

In simili circostanze, visto

tutto quanto precede, il ricorso va respinto e la decisione impugnata

confermata.

2.9

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’assegnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione

delle spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della

vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si percepisce tassa di

giustizia, mentre le spese sono poste a carico dello Stato.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti