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Decisione

32.2015.42

Riformazione professionale. Sulla sola base degli atti l'amministrazione non poteva considerare conclusa la riformazione e l'assicurato reintegrato con successo. Rinvio atti per accertamenti e resa di

9 dicembre 2015Italiano45 min

Source ti.ch

Fatti

i fatti (cfr. consid. da 1.1 a 1.6), ribadite le argomentazione di cui ai

succitati scritti del 23 dicembre 2014 e del 2 febbraio 2015 (cfr. consid. 1.4

e 1.5) e evidenziato che (non avendo preso una decisione formale circa il

prolungo della garanzia e visto che la decisione impugnata è stata emanata dopo

la fine del provvedimento) l’amministrazione ha leso l’art. 49 cpv. 1 LPGA

imponendogli l’accettazione della durata della misura e togliendogli la

possibilità di ricorso – ha

postulato l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento del

diritto a completare la riformazione professionale. In via subordinata – richiamata la marg. 4026 CPIP e osservato

che se la formazione intrapresa fosse considerata un insuccesso allora per una

nuova formazione l’Ufficio AI potrebbe accordare l’eventuale differenza tra le

prestazioni già versate e quelle previste per legge; rispettivamente, che se la

formazione ad hoc intrapresa non fosse ritenuta equivalente allora l’Ufficio AI

potrebbe accordare contributi in misura pari ad un provvedimento di

riformazione equivalente –

l’insorgente ha chiesto il rinvio degli atti all’amministrazione per un

completamento istruttorio.

1.8. Con la risposta – descritti i fatti (cfr. consid. da 1.1 a

1.7), allegato un articolo di giornale (IV/1) e ribadito che “(…) ritenute

date le premesse per attuare misure reintegrative giusta l’art. 17 LAI, tenuto

conto degli elementi rilevanti summenzionati, in particolare della scelta

formativa voluta dall’assicurato al posto della riformazione professionale

ordinaria con conseguimento dell’AFC, delle segnalazioni rese a più riprese dai

consulenti SIP incaricati sulla durata e modalità riconosciuta del provvedimento

professionale, dei chiarimenti forniti con scritto del 1° luglio 2014 del

signor __________, responsabile della __________ di __________, con indicazioni

che il diploma conseguito di QSM offre buone opportunità di lavoro, che il

raggiungimento di tale traguardo deve essere considerato quale vera e propria

riqualifica professionale, che con la pratica lavorativa il neodiplomato

può chiedere l’equipollenza per il riconoscimento a livello europeo

all’Organizzazione europea per la Qualità (EOQ), che il salario conseguibile

con detta riqualifica può raggiungere fr. 5'000.-- mensili, che per tale

formazione è rilevante l’esperienza lavorativa pratica, aspetto che

accomuna l’assicurato a tutte le persone che terminano un qualsiasi percorso

formativo, lo scrivente Ufficio conferma le motivazioni addotte alla base della

decisione resa di provvedimenti professionali ultimati con successo, rilevando

che non vi sono le condizioni per riconoscere all’assicurato un ulteriore

percorso formativo superiore. (…)” (IV pag. 5 punto 2.9) – l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il

ricorso.

1.9. Con scritto del 13 maggio

2015, trasmesso per conoscenza all’Ufficio AI (VII), l’insorgente si è

confermato nelle proprie allegazioni precisando che “(…) l’articolo di

giornale allegato alla risposta di causa parla appunto di “cerimonia di

consegna dei Certificati” e non di diploma federale di “Quality System Manager”

(…)” (VI).

Considerandi

2.1

Va qui innanzitutto

analizzata l’asserita violazione dell’art. 49 cpv. 1 LPGA – secondo cui quando vi è disaccordo con

l’interessato l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia

di prestazioni – ravvisata dal

ricorrente nel fatto che l’Ufficio AI non ha emesso una decisione formale in

merito alla domanda di prolungo della garanzia per la riformazione

professionale prima della fine del provvedimento.

Al riguardo questo

Tribunale rileva, da una parte, che l’art. 49 cpv. 1 LPGA non fissa un termine

entro il quale una decisione deve essere emessa e, dall’altra parte, che la decisione

impugnata stabilisce che i provvedimenti professionali sono stati ultimati con

successo e quindi rifiuta implicitamente la domanda di prolungo della garanzia per

la riformazione professionale riconosciuta.

In questo contesto – ritenuto che l’amministrazione evidenzia

che l’insorgente ha firmato lo scritto del 28 ottobre 2013 con cui ha scelto

una formazione ad hoc della durata di circa un anno (cfr. doc. 39/1) sostenendo

anche che a più riprese i consulenti SIP hanno indicato la durata e la modalità

del provvedimento professionale riconosciuto –

va comunque stigmatizzato il tempo impiegato dall’Ufficio AI per giungere alla

decisione impugnata del 4 febbraio 2015.

Infatti, la garanzia per

una riformazione professionale del 18 novembre 2013 indicava che nel caso in

cui non fosse stato pienamente d’accordo l’interessato poteva richiedere una

decisione soggetta a ricorso (doc. AI 45/1-2).

Come accennato (cfr.

consid. 1.3), con osservazioni del 18 dicembre 2013 (doc. AI 54/1),

l’insorgente ha espresso il suo disaccordo in merito alla durata della

riformazione.

Ora, se effettivamente fin

dall’inizio fosse stata chiara la durata del provvedimento, volendo anche

ammettere (come sostenuto dall’Ufficio AI) che “(…) mai è stato dato adito

di sperare in un prolungamento formativo (…)” (doc. 110/1-2) e visto che le

osservazioni del 18 dicembre 2013 sono state ritenute quale opposizione (cfr. la lettera dell’Ufficio AI del 2

aprile 2014 sub doc. AI 69/1-3, in particolare laddove circa le dette osservazioni

si legge: “(…) in considerazione di tale lettera/opposizione (…)” (doc.

AI 69/2)) mal si comprende per

quali ragioni l’Ufficio AI non abbia proceduo immediatamente ad emettere una

decisione formale che confermasse la suddetta comunicazione del 18 novembre

2013.

e quindi la riformazione professionale riconosciuta e la sua durata.

2.2

Oggetto del contendere è la

questione a sapere se a ragione l’amministrazione ha considerato conclusa la

riformazione professionale garantita all’assicurato rispettivamente se

quest’ultimo va ritenuto integrato con successo.

2.3

L’art. 17 cpv. 1 LAI prevede

in particolare che l’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova

attività lucrativa se la sua invalidità esige una riconversione professionale e

grazie ad essa la capacità al guadagno può essere presumibilmente conservata o

migliorata.

Invalido ai sensi di

questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del

danno alla salute subìto, patirebbe, senza una riformazione professionale, una

perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 139 V 399 consid. 5.3

e 130 V 488 consid. 4.2, entrambe con riferimenti; in argomento vedi anche

Meyer/Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 17, Nr. 3 e 4 pagg. 201-202).

Secondo

l’art. 6 cpv. 1 OAI per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti

di formazione necessari a mantenere o migliorare la capacità di guadagno al

termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività

lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell’invalidità.

Con riformazione

professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure

reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità

di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia

attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del

possibile, la capacità di guadagno (DTF 139 V 399 consid. 5.4, 130 V 488

consid. 4.2, 124 V 110 consid. 2a e 122 V 79 consid. 3b/bb, tutte con

riferimenti; Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a).

L'assicurato ha in

particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel suo

caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di

guadagno (DTF 139 V 399 consid. 5.5).

Una formazione non può

quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto del principio della

proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti d’integrazione

appare ancora raggiungibile (DTF 139 V 399 consid. 5.5; RDAT I

1998.

pag. 295 consid. 1b; Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 17 Nr. 50 pag. 212.

Secondo

la giurisprudenza l'assicurato sottopostosi a carico dell'assicurazione per l'invalidità

a provvedimenti d'integrazione professionale ha diritto a provvedimenti

completivi nel caso in cui la reintegrazione effettuata non gli consenta di

percepire un reddito adeguato e se egli solo con tali provvedimenti

supplementari possa essere in grado di conseguire un guadagno parificabile a

quello che avrebbe potuto percepire senza invalidità nella sua precedente

attività. Il diritto a detti provvedimenti completivi non esige che sia

raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di guadagno del 20%: DTF 139 V 399

consid. 5.6 e 124 V 110 consid. 2b; STFA I 237/00 del 20 luglio 2002 consid. 3

con riferimenti) richiesta per aver diritto ai provvedimenti d'integrazione

professionale.

2.4

Nella STFA I 716/99 del 23

ottobre 2000 (pubblicata in Pratique VSI 2002 pag. 108), il Tribunale federale

delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha

stabilito che nell’ambito della riformazione professionale (art. 17 LAI) vi è

soltanto diritto ai provvedimenti necessari adatti allo scopo

dell’integrazione, ma non alle migliori misure possibili a seconda delle

circostanze; di fatto lo scopo della legge è di garantire l’integrazione

soltanto nella misura in cui si raggiunga un’integrazione all’incirca

equivalente. Al riguardo la nozione di equivalenza approssimativa non si

riferisce in primo luogo al livello di formazione in quanto tale, bensì alle

possibilità di guadagno presumibili a integrazione ultimata. Se un assicurato

senza necessità dovuta all’invalidità sceglie una formazione che oltrepassa il

quadro dell’equivalenza, l’AI può concedere sussidi nella misura corrispondente

ad un provvedimento di formazione professionale equivalente (cosidetto diritto

alla sostituzione della prestazione).

In quella fattispecie

l’Ufficio AI, con decisione del 17 ottobre 1997, aveva riconosciuto all’assicurata

una riformazione professionale ex art. 17 LAI quale impiegata d’ufficio

comprendente la frequentazione di una scuola commerciale per la durata di un

anno (dall’11 agosto 2007 al 4 luglio 1998) seguita da uno stage pratico pure

di un anno (dal 10 agosto 1998 al 9 agosto 1999). Con decisione del 18 agosto

1998.

– avendo l’assicurata,

durante l’anno scolastico, deciso di cambiare l’obiettivo della formazione

(abbandono dell’apprendistato per ottenere un certificato di capacità quale

impiegata di commercio) –,

l’Ufficio AI, rifiutando ogni altra prestazione, si è dichiarato disposto a

modificare la decisione del 17 ottobre 1997 assumendo i costi del secondo anno

scolastico al posto dello stage pratico già riconosciuto. L’autorità

giudiziaria cantonale, con sentenza del 21 ottobre 1999, ha accolto il ricorso

inoltrato dall’assicurata e, annullata la decisione impugnata, ha obbligato

l’Ufficio AI a prendersi a carico la totalità dei costi per la formazione d’impiegata

di commercio. Il TFA, in esito al ricorso inoltrato dall’Ufficio AI – ritenuto, da una parte, adempiuto il

criterio dell’equivalenza approssimativa tra l’attività abituale di

parrucchiera e la formazione riconosciuta quale impiegata d’ufficio e, dall’altra

parte, che con la decisione del 17 ottobre 1997 l’amministrazione aveva

riconosciuto l’importo di fr. 4'300.-- per lo stage pratico – ha accolto il ricorso nel senso che,

annullati il giudizio del Tribunale cantonale del 21 ottobre 2009 e la

decisione dell’Ufficio AI del 18 agosto 1998, ha accertato il diritto

dell’assicurata all’importo di fr. 4'300.-- quale partecipazione ai costi della

formazione quale impiegata di commercio.

Nella STF 9C_576/2010 del

26.

aprile 2011 l’Alta Corte è stata chiamata a pronunciarsi in un caso in cui

l’autorità giudiziaria cantonale ha annullato la decisione dell’Ufficio AI del

23.

febbraio 2009 e rinviato gli atti all’amministrazione affinché emettesse una

nuova decisione circa il diritto ad una rendita dopo avere messo in atto le

misure professionali indicate nei considerandi. Con la decisione del 23

febbraio 2009 – ritenuto di aver

accordato delle misure professionali sufficienti perché l’assicurato potesse

inserirsi nel mercato del lavoro nonstante non avesse terminato completamente

la formazione – l’Ufficio AI aveva

respinto la domanda di prestazioni in quanto il grado d’invalidità non

pensionabile e evidenziando che una formazione complementare non entrava in linea

di conto visti i dubbi espressi in corso di procedura quanto alla formazione

scelta dall’assicurato (in questo senso, date le lacune linguistiche,

all’assicurato era stato chiesto di sottoscrivere una dichiarazione secondo la

quale egli si assumeva i rischi di un eventuale fallimento della formazione

scelta).

La nostra Massima Istanza

ha concluso che il rinvio degli atti all’amministrazione non violava il diritto

federale sviluppando le seguenti ragioni.

La funzione principale

dell’AI è quella di eliminare o migliorare nella misura del possibile le

ripercussioni negative di un danno alla salute sulla capacità di guadagno

privilegiando la possibilità di integrare l’assicurato nella vita professionale

o di reintegrarlo nel suo settore di attività precedente (Messaggio del 22

giugno 2005 concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione per

l’invalidità [5a revisione dell’AI]; FF N. 30 del 2 agosto 2005 n. 1.1.1.2 pag.

3997). L’esame di un’eventuale diritto a prestazioni deve di conseguenza essere

preceduto da una procedura al centro della quale figuri innanzitutto la

valorizzazione economica delle attitudini residue (funzionali e/o intellettuali)

della persona assicurata. Le misure pretese dall’assicurato devono essere atte

ad attenuare le conseguenze del danno alla salute.

In quell’evenienza

(sfociata nella STF 9C_576/2010 del 26 aprile 2011) l’Ufficio AI, riconosciuto

il diritto ad una formazione professionale quale impiegato amministrativo, ha

(perlomeno implicitamente) considerato che la misura fosse appropriata

permettendo all’assicurato di recuperare una capacità di guadagno soddisfacente.

L’Ufficio AI, nella misura in cui ha ritenuto che l’interessato poteva

pretendere una misura di reintegrazione, era tenuto a fornirgli la formazione

completa e appropriata necessaria al suo caso. L’amministrazione, avendo

tuttavia preso a carico un provvedimento d’integrazione che sin dall’inizio non

riteneva appropriato (viste le difficoltà linguistiche l’assicurato, su invito

dello stesso Ufficio AI, aveva infatti sottoscritto una dichiarazione secondo

la quale egli si assumeva il rischio di un’eventuale fallimento della

formazione da lui scelta), ha leso il diritto federale. Di conseguenza, nella

misura in cui la riformazione professionale non aveva ancora raggiunto

l’obiettivo di reintegrazione fissato, incombeva all’Ufficio AI rimediare a

questa situazione sia completando la riformazione iniziale garantita

(riconoscendo, ad esempio, dei corsi approfonditi di lingua) sia procedendo ad

un nuovo esame del diritto a provvedimenti integrativi. L’Ufficio AI non poteva

pertanto porre termine alla misura senza esaminare preliminarmente se lo scopo

della reintegrazione fosse stato raggiunto. In ogni caso l’amministrazione non

poteva accontentarsi di affermare, in termini generali, che la misura

riconosciuta era sufficiente perché l’assicurato potesse reinserirsi nel

mercato del lavoro.

Quanto all’assunzione da

parte dell’assicurato dei rischi di un eventuale fallimento della formazione da

lui scelta – rilevato che la

persona al beneficio di una riformazione professionale non ha alcun interesse

degno di protezione a rinunciare alla misura in atto prima che la stessa abbia

raggiunto l’obiettivo di reintegrazione fissato procurandogli una capacità di

guadagno equivalente a quella che gli offriva la precedente attività – il TF ha concluso che una rinuncia

pronunciata in tali circostanze non vincola l’assicurato e va ritenuta nulla

indipendentemente dalle motivazioni addotte dall’amministrazione a

giustificazione della sottoscrizione di una tale rinuncia.

2.5

Nella fattispecie concreta l’amministrazione,

come accennato (cfr. consid. 2.2), ha considerato conclusa la riformazione

professionale garantita all’insorgente ritenendolo integrato con successo.

Questo Tribunale, sulla sola

base degli atti di causa, non può confermare le conclusioni dell’Ufficio AI

alla luce delle seguenti considerazioni.

Innanzitutto va rilevato

che dallo scritto del 1. luglio 2014 del sig. __________, responsabile della

formazione di Quality System Manager presso la __________ di __________, del

seguente tenore: “(…) 1. Il Diploma nazionale di Quality System Manager

offre buone opportunità di lavoro, essendo un ruolo ricercato dalle aziende che

dispongono di un proprio Sistema di Gestione Aziendale organizzato per

processi. Infatti possiamo testimoniare che storicamente ogni diplomato ha

avuto un avanzamento professionale nell’impresa in cui lavorava ed addirittura

qualcuno, circa il 45%, ha fatto carriera con mansioni dirigenziali. 2. Il

raggiungimento di questo traguardo intermedio della formazione deve essere

considerato come una vera e propria riqualifica professionale che dovrebbe

essere meglio valorizzata da tutti i portatori d’interesse, perché non si

tratta della solita formazione generale per occupare il tempo da “disoccupato”.

3.

Il neodiplomato deve esercitare la nuova qualifica di Quality System Manager

nella pratica e dopo aver acquisito “esperienze sul campo” può chiedere

l’equipollenza all’Organizzazione europea per la Qualità (EOQ) per il

riconoscimento a livello europeo. Il mantenimento di questa ulteriore qualifica

deve essere assicurata attraverso la formazione continua, frequentata

annualmente, che deve essere certificata da organizzazioni riconosciute. 4 La

riqualifica professionale prevista comporta sicuramente anche un progresso

salariale che, sulla base statistica cantonale, può raggiungere la soglia di

CHF 5'000.00 mensili. (…)” (doc. AI 79/1), non è possibile concludere con

la sufficiente tranquillità che –

come ritenuto dall’Ufficio AI e come si evince dal rapporto di fine

sorveglianza del 23 dicembre (cfr. doc. AI 104/1) – alla fine della riformazione professionale al 31 dicembre

2014.

il salario annuale presumibile dell’insorgente ammonti a fr. 65'000.--.

Infatti il sig. __________,

nella succitata lettera del 1. luglio 2014, parla del “Diploma nazionale di

Quality System Manager” e non è dato di sapere se questo diploma

corrisponda a tutti gli effetti al certificato rilasciato all’assicurato il 21

agosto 2014 dalla __________ (cfr. doc. AI 96/1, dal quale risulta che l’insorgente

ha ottenuto una 1a certificazione l’8 luglio 2014 e che il Certificato è valido

fino al 7 luglio 2017).

Nemmeno è possibile

concludere alcunché dall’articolo del giornale __________ del 22 settembre 2014

prodotto con la risposta di causa (cfr. consid. 1.8 e 1.9).

Inoltre, dalla nota del 22

maggio 2014 – nonostante nella

valutazione del consulente IP del 28 ottobre 2013 (doc. AI 36/1-3) fosse stato

evidenziato, in particolare, che “(…) verrà valutato inoltre il corso presso

__________ di __________, appena si avranno a disposizione le date di inizio

della formazione. (…)” (doc. AI 36/3) –

risulta che “(…) se il diploma in questione ottenuto con il corso presso la __________

di __________ [è] equivalente a quello ottenuto alla __________ di __________

non è stato possibile saperlo. (…)” (doc. AI 77/1).

Quanto all’asserito

progresso salariale, che a dire del sig. __________ potrebbe raggiungere la

soglia di fr. 5'000.-- mensili, ciò sembrerebbe possibile solo dopo aver

acquisito “esperienze sul campo”.

In questo senso il sig. __________,

della __________ (in qualità di “Quality Manager” diplomato, formato presso __________,

__________ in collaborazione con __________ e con 10 anni di esperienza nel

settore della qualità), nello scritto del 16 dicembre 2014 ha osservato che “(…)

a mio parere, come d’altronde pianificato inizialmente, un percorso formativo

di questo genere deve essere composto da una formazione teorica (__________),

da un periodo di pratica (__________) e da formazioni specialistiche. Allo

stato attuale ritengo che RI 1 abbia raggiunto un buon livello di conoscenza

teorica alla quale va abbinata però la componente di pratica che finora ha

potuto esercitare solo in maniera limitata dati gli impegni di studio. Inoltre,

per considerare il profilo di RI 1 interessante per l’attuale mercato del

lavoro, è da considerarsi d’obbligo la formazione completa di “Quality Manager”

che è possibile completare soltanto frequentando i corsi del secondo modulo

presso __________ ad __________ oppure a __________. Ritengo che lo scritto del

collega __________ della __________ di __________ del 1° luglio 2014 si

riferisca in particolare a persone che hanno già una posizione in azienda

nell’ambito della qualità e che posseggono già di una certa esperienza. Con

questi presupposti è corretto sostenere che il diploma di QSM offre buone

opportunutà di lavoro. RI 1, tuttavia, non ha ancora raggiunto tali presupposti

e pertanto il suo diploma è al momento poco spendibile. È d’obbligo inoltre

considerare che RI 1 sta imparando un nuovo mestiere e non sta facendo una

specializzazione, mestiere che oltretutto ha esigenze molto alte e che sono in

crescita. In concreto la formazione deve, come minimo, essere composta come

segue: . Modulo I __________

della durata di 6 mesi (Eseguito) .

Parte pratica in azienda della durata di almeno 2 anni . Formazioni specialistiche da

integrare alla parte pratica (eseguito in parte) . Corsi di lingua Tedesca allo scopo

di raggiungere un livello B2 (eseguito in parte) . Modulo II __________ o __________

della durata di 6 mesi, più lavoro di diploma. (…)” (doc. AI 105/32).

Il sig. __________,

della distec __________ di __________, rispondendo ad un offerta spontanea di

lavoro dell’assicurato, nella risposta del 27 novembre 2014 ha rilevato che “(…)

wir sind gerade daran unser ganzes QM-System umzustellen und es wurde auch

diskutiert, ob es Sinn macht, einen internen QM-Leiter einzusetzen. Leider

müssen wir Ihnen aber eine Absage erteilen. Hauptgrund für diese Absage ist,

das Sie gemäss unserer Einschätzung nicht über die nötige Praxiserfahrung

besitzen, um diese Aufgabe bei uns übernehmen. Wir erachten Ihr Profil als sehr

interessant, können Ihnen aber momentan auch keine Stelle als Praktikant

anbieten, da wir nicht über einen Mitarbeiter verfügen, der Sie in unserem

Betrieb weiter ausbilden könnte. (…)” (doc. AI 105/31).

Lo stesso

sig. __________, nel mail del 2 febbraio 2015 indirizzato all’assicurato, si è

così espresso: “(…) wir danken Ihnen nochmals für ihr Interesse für eine

Praktikum in unserer Firma wie bereits telefonisch gesprochen, werden die

Praktikantenentschädigungen in unserem Betrieb nach Einsatzort, Einsatzdauer

und Betreuungsaufwand festgelegt. Die in den letzten Jahren üblichen

Entschädigungen liegen bei: . ca. CHF 1'200.-- für Praktikant

ohne Grundlagen, welche nicht selbständig arbeiten können und daher

kontinuerlich begleitet werden müssen . ca. CHF 1'500.--

für Praktikanten mit Grundlagen, welche die Abläufe in unserer Firma noch

kennenlernen müssen und daher eine Zeitlang betreut werden müssen . ca.

CHF 1'800.-- für Praktikant vom Fach, welche bereits analoge Arbeiten gemacht

haben und daher praktisch keine Begleitung benötigen. In Ihrem Falle wäre eine

Entschädigung von ca. CHF 1'500.-- realistisch, Sie haben die theoretische

Ausbildung im Bereich QM, haben keine praktische Erfahrungen. Sie müssten

zuerst auch die bei uns implementierten Prozesse kennenlernen und sind daher in

einer Anfangsfase von einer Betreuung abhängig. (…)” (doc. AI

111/3).

Ritenute le risultanze

appena esposte, questo Tribunale, applicando il criterio della probabilità

preponderante utilizzato abitualmente per l'apprezzamento delle prove nel

settore delle assicurazioni sociali (STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014

consid. 5.1;8C_999/2010 del 15 marzo 2011 consid. 3.3;8C_911/2010 del 10

marzo 2011 consid. 3.2; DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221; 129 V 177 consid. 3

pag. 181; 126 V 353 consid. 5b pag. 360; 125 V 193 consid. 2 pag. 195), non può

confermare che alla fine della riformazione professionale al 31.12.2014 il

reddito annuo presumibile dell’insorgente ammonta a fr. 65'000.--.

Di conseguenza,

conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.3), nemmeno è

possibile concludere che il provvedimento professionale sia stato ultimato con

successo e l’assicurato considerato reintegrato.

In questo senso

l’amministrazione dovrà interpellare il sig. __________ e sottoporgli i

succitati scritti del sig. __________ e del sig. __________. Parimenti il sig. __________

dovrà spiegare cosa si intende con “Diploma nazionale di Quality System

Manager” precisando (motivando) se tale va ritenuto il certificato di

“Quality System Manager” rilasciato all’assicurato il 21 agosto 2014 (cfr. doc.

AI 96/1). Sempre il sig. __________ –

e se del caso l’Ufficio AI previo ulteriori precisi accertamenti – dovrà indicare concretamente (indicando i

potenziali datori di lavoro) se nel caso dell’assicurato (in precedenza attivo

in un tutt’altro settore e che sta imparando un nuovo mestiere) con la

formazione pratica e teorica acquisita al 31.12.2014 sia effettivamente

possibile conseguire subito un salario annuo pari a fr. 65'000.--.

Nel caso in cui dai

suddetti accertamenti dovesse scaturire che in realtà l’assicurato non può

ancora raggiungere un salario mensile di fr. 5'000.--, allora l’Ufficio AI

dovrà approfondire se allo stesso vada riconosciuto o meno il diritto a

completare la formazione ad hoc proposta di “Master Quality Sistem Manager”

(cfr. doc. AI 39/1), così come specificato dal sig. __________ nello scritto

del 16 dicembre 2014 e meglio: “(…) Modulo I __________ della durata di 6

mesi (Eseguito) . Parte pratica in azienda della durata di almeno 2 anni .

Formazioni specialistiche da integrare alla parte pratica (eseguito in parte) .

Corsi di lingua Tedesca allo scopo di raggiungere un livello B2 (eseguito in

parte) . Modulo II __________ o __________ della durata di 6 mesi, più lavoro

di diploma. (…)” (doc. AI 105/32).

In argomento vedi anche la

STF 9C_913/2010 del 20 giugno 2011 nella quale l’Alta Corte – visto che i dati raccolti indicavano che

le prospettive salariali tendevano oggettivamente ad essere inferiori ai fr.

100'000.-- annui e ritenuti i dubbi espressi da un professore associato presso

il dipartimento delle scienze e dell’educazione dell’università circa le

probabilità di valorizzare un Bachelor in scienze dell’educazione sul mercato

del lavoro – ha riconosciuto

all’interessato il diritto alla presa a carico della sua riqualifica fino al 31

luglio 2009.

Se dovesse ritenere che la

succitata completazione della proposta formazione ad hoc di “Master Quality

System Manager” non equivalesse all’attività svolta precedentemente quale

meccanico qualificato (cfr. consid. 1.1), allora l’amministrazione dovrà

verificare se i costi che avrebbe assunto per la riqualifica professionale come

impiegato di commercio (formazione,

questa, che l’Ufficio AI ha ritenuto equivalente all’AFC di meccanico; cfr.

doc. AI 39/1 e 69/1-3, in particolare laddove si legge che “(…) in attenta

valutazione di quanto sopra, per determinare la durata esatta del provvedimento

si intende procedere a un confronto dei contributi tra la riqualifica

professionale come impiegato di commercio e la formazione ad Hoc da lei scelta.

(…)” (doc. AI 69/2)), nella

misura in cui superino le prestazioni finora versate all’insorgente, vadano

riconosciuti quale sussidio alla riqualifica professionale intrapresa in base

al diritto della sostituzione della prestazione (cfr. consid. 2.4 e la citata STFA

I 716/99).

L’Ufficio AI sottolinea

che nello scritto del 28 ottobre 2013 da lui sottoscritto (cfr. doc. AI

39/1-3), l’assicurato è stato reso attento sulla nota marginale 4026 della CPIP

circa l’assunzione del rischio di un eventuale fallimento della formazione e

che anche in seguito all’interessato sono state segnalate le note marginali

4025, 4026 e 4015 della CPIP.

Al riguardo questo

Tribunale rileva che, in analogia alla STF 9C_576/2010 del 26 aprile 2011 (cfr.

consid. 2.4), questo fatto da solo non basta per escludere il diritto alla

completazione, datene le premesse, della formazione ad hoc di “Master

Quality System Manager”.

Questo vale a maggiore ragione

visto che nel rapporto di valutazione del 28 ottobre 2013 (doc. AI 36/1-3) è

indicato che “(…) verrà valutato inoltre il corso presso __________ di __________,

appena si avranno a disposizione le date di inizio della formazione. (…)” (doc.

AI 36/3) e che l’amministrazione ha riconosciuto i costi per dei corsi

intensivi di tedesco postulati dall’assicurato nel mail del 15 novembre 2013

(doc. AI 59/1) al fine di poter partecipare al percorso formativo presso la

scuola di __________ (cfr. consid. 1.2 e 1.3).

2.6

In simili circostanze,

ritenuto che sulla sola base degli atti non è possibile concludere che i

provvedimenti professionali riconosciuti all’insorgente siano stati ultimati

con successo e visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va annullata

e gli atti rinviati all’amministrazione affinché, esperiti gli accertamenti

succitati (cfr. consid. 2.5), si pronunci nuovamente sulla “Richiesta di

proseguire il percorso formativo come Quality System Manager” del 23 dicembre

2014.

(cfr. consid. 1.4).

Nella misura in cui ciò

dovesse risultare necessario, l’Ufficio AI dovrà procedere ad un nuovo esame

del diritto a provvedimenti integrativi.

Infatti, nella succitata STF

9C_576/2010 del 26 aprile 2011 (cfr. consid. 2.4) – evidenziato che prendendosi a carico un provvedimento che

sin dall’inizio non riteneva appropriato l’amministrazione lede il diritto

federale –, l’Alta Corte ha

rilevato che, nella misura in cui la riformazione professionale non aveva

ancora raggiunto l’obiettivo di reintegrazione fissato, incombeva all’Ufficio

AI rimediare a questa situazione sia completando la riformazione iniziale

garantita sia procedendo ad un nuovo esame del diritto a provvedimenti

integrativi.

In concreto, a mente di

questo Tribunale, per il fatto che già nello scritto del 28 ottobre 2013 (doc.

AI 39/1-3) l’Ufficio AI ha reso attento l’insorgente alla marginale 4026 della

circolare CPIP circa l’assunzione del rischio per un eventuale fallimento della

formazione, vi è da concludere che l’amministrazione (quantomeno) aveva dei

dubbi in merito all’appropriatezza della misura proposta dall’insorgente. Di

conseguenza, in analogia alla STF 9C_576/2010 del 26 aprile 2011 e nella misura

in cui risultasse che l’insorgente non può essere ritenuto reintegrato, spetta all’Ufficio

AI rimediare a questa situazione, se necessario, anche procedendo ad un nuovo

esame del diritto a provvedimenti integrativi.

2.7

Secondo l’art. 69 cpv. 1bis

LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di

controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi

al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle

spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di

procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto l’esito della

vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI che

rifonderà al ricorrente, rappresentato dalla RA 1, fr. 1'800.-- (IVA inclusa) a

titolo di indennità per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto

ai sensi dei considerandi.

§ La

decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché

proceda come indicato ai consid. 2.5 e 2.6.

2. Le spese di Fr. 500.- sono

poste a carico dell'Ufficio AI.

Lo stesso Ufficio verserà

al ricorrente Fr. 1'800.-- (IVA inclusa) a titolo di indennità per ripetibili.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere

allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti