32.2015.42
Riformazione professionale. Sulla sola base degli atti l'amministrazione non poteva considerare conclusa la riformazione e l'assicurato reintegrato con successo. Rinvio atti per accertamenti e resa di
9 dicembre 2015Italiano45 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2015.42
FS
Lugano
9 dicembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 11 marzo 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 4 febbraio 2015 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, classe 1979, di
formazione meccanico con AFC (doc. AI 3/10) con ultima attività svolta presso
la ditta __________, dapprima come capo officina fino al 31 agosto 2011 in
seguito di meccanico dal 1. settembre 2011 (doc. AI 12/1-7 e doc. 2/1-2
dell’incarto disoccupazione), nel mese di giugno 2012 ha inoltrato una domanda
di prestazioni AI per adulti (doc. AI 1/1-6).
1.2. Con comunicazione del 18
novembre 2013 (doc. AI 45/1-2) –
ri-tenuta la chiusura del mandato di intervento tempestivo (IT) (cfr. il
verbale del 17 gennaio 2013 sub doc. AI 31/1-2) e vista la valutazione della
consulente IP del 28 ottobre 2013 del seguente tenore: “(…) Il signor RI 1
presenta i presupposti per il riconoscimento di una riqualifica professionale
ai sensi dell’AI secondo l’art. 17 LAI. Egli possiede infatti un AFC di
meccanico, attività che non può più svolgere in misura completa a causa dello
stato di salute. Decido di riconoscere all’assicurato una riqualifica
professionale come impiegato di commercio, nell’ambito. L’assicurato al posto
della riqualifica vorrebbe seguire una formazione professionale ad Hoc di
Master Quality Sistem Manager, della durata di circa un anno. A suo avviso
questa formazione gli darebbe maggiori, e più immediati, sbocchi professionali.
Spiego all’assicurato che secondo la marginale 4026 sui provvedimenti
professionali allegata (CPIP), egli si assume così il rischio di un’eventuale
fallimento della formazione. Al termine della formazione ad Hoc sarà
considerato reintegrabile, alla pari di impiegato di commercio, con un salario
di riferimento secondo RSS pari a chf 67'303 (divisione economica 50.3)
Per quanto riguarda le prestazioni AI, alla fine della formazione ad Hoc egli
avrà recuperato la capacità di guadagno quasi in misura completa. (…)”
(doc. AI 39/1-3) – l’amministrazione
ha emesso una garanzia per una riformazione professionale indicando di
assumersi i costi per una riformazione quale “quality manager” presso __________
di __________ dal 24 ottobre 2013 al 31 dicembre 2014 e di riconoscere
all’assicurato il diritto ad un’indennità giornaliera durante il provvedimento
(doc. AI 45/1-2).
A complemento della
garanzia del 18 novembre 2013 l’Ufficio AI ha assunto i seguenti costi:
- Fr.
4'832.25 per dei corsi specifici alla formazione che si sono svolti presso
l’azienda __________ dal 01.05.2013 al 31.10.2013 (comunicazione del 19 novembre
2013 sub. doc. AI 42/1-2);
- Fr.
9'075.-- per un corso sulla qualità che si svolgerà presso la __________ di __________
dal 24.10.2013 al 31.12.2014 (comunicazione del 22 novembre 2013 sub. doc. AI
46/1-2);
- Fr.
1'010.20 per un corso intensivo di tedesco livello A2.1 che si svolgerà dal
25.11.2013 al 20.12.2013 presso la Scuola __________ (comunicazione del 22
novembre 2013 sub. doc. AI 47/1-2);
- Fr.
432.-- per un corso intensivo di tedesco livello A2.2 che si svolgerà dal
07.01.2014 al 17.01.2014 presso la Scuola __________ (comunicazione del 19
docembre 2013 sub. doc. AI 53/1-2);
- Fr.
1'009.70 per un corso intensivo di tedesco livello B1 che si svolgerà dal 10.02.2014
al 07.03.2014 presso la Scuola __________ (comunicazione del 24 febbraio 2014
sub. doc. AI 65/1-2);
- costi
per un corso intensivo di tedesco livello B1.2 che si svolgerà dal 24.03.2014
al 04.04.2014 presso la Scuola __________ (comunicazione del 24 marzo 2014 sub.
doc. AI 68/1-2);
- Fr.
500.-- per un corso/esame per l’opzione del “Diploma Auditore Interno”, che si
svolgerà il 17.4.2014 presso la __________ di Camorino (comunicazione del 15
aprile 2014 sub. doc. AI 73/1-2);
- Fr.
1’980.-- per 3 giorni di corso con esame per acquisire la metodologia della
“gestione rischio” secondo la norma ISO 31000 che si svolgerà presso la __________
di __________ nelle seguenti date 10 e 25.09.2014 e 02.10.2014 (comunicazione
del 27 giugno 2014 sub. doc. AI 81/1-2; corso questo al quale l’assicurato non
ha partecipato come emerge dai doc. AI 84/1, 85/1, 86/1-2, 88/1, 93/12 e
94/1-2) e
- Fr.
600.-- per l’esame scritto finale per l’ottenimento del diploma di Quality
Sistem Manager (comunicazione del 1 ottobre 2014 sub. doc. AI 91/1-2).
Con decisione del 7
gennaio 2014 l’amministrazione ha invece negato il diritto ad una rendita non
presentando l’assicurato un’incapacità al guadagno di grado pensionabile (doc.
AI 56/1-3).
1.3. Con osservazioni del 18
dicembre 2013 – vista la succitata
comunicazione del 18 novembre 2013 con cui l’Ufficio AI ha emesso la garanzia
per una riformazione professionale quale “quality manager” presso __________ di
__________ dal 24 ottobre 2013 al 31 dicembre 2014 (doc. AI 45/1-2) – l’assicurato ha precisato che “(…)
come già avevo sottolineato alla vostra consulente __________, il periodo
totale di poco superiore ad un anno è oggettivamente breve per imparare una
professione “da zero”, non a caso la formazione che ho intrapreso è
sostanzialmente una specializzazione pensata per persone già impiegate nel
settore della gestione della qualità. La formazione inizialmente pensata da me
con la collaborazione con il responsabile dell’azienda nella quale sono
integrato prevedeva un periodo di 3 anni. Mi è stato spiegato che non ottenendo
un nuovo diploma, il periodo di riformazione concesso è soggetto alla
limitazione di un anno. Appena prima che iniziasse la scuola che ora frequento,
sono venuto a conoscenza della possibilità di effettuare un ulteriore
formazione (prerequisito: la formazione che sto svolgendo) che mi darebbe la
possibilità di diplomarmi presso istituto d’economia svizzero di __________ in
qualità di Quality Manager; diploma emesso e riconosciuto nel nostro paese. Ho
parlato di questa possibilità con la signora __________, mi ha chiesto una pianificazione
in merito ed ho preparato un piano d’azione per integrare questa formazione; lo
abbiamo discusso e mi ha chiesto di apportare delle modifiche per le quali ho
dovuto richiedere del materiale informativo che ho da poco ricevuto, sarò in
grado di riconsegnare la pianificazione a breve. Ci tenevo ad informarla già
ora, che il termine del periodo da lei indicato (31.12.2014) non è sufficiente.
Se in linea di principio questo fosse un problema la pregherei di
comunicarmelo. (…)” (doc. AI 54/1).
In precedenza, con mail
del 15 novembre 2013, l’assicurato aveva comunicato alla consulente in
integrazione che “(…) come mi ha chiesto ho sviluppato un piano per
integrare la scuola di __________ della quale ti ho parlato; lo trovi allegato.
Chiaramente le date sono indicative, si basano sui programmi delle passate
edizioni che si sono tenute con regolarità ogni 6 mesi. Per potervi partecipare
devo sicuramente migliorare il mio tedesco (unica lingua in svizzera con la
quale vengono fatti i seminari con regolarità). Ho parlato con la Signora __________
della Scuola __________, che mi ha spiegato in linea di massima l’efficacia
delle loro tipologie di corsi (che varia notevolmente a dipendenza dell’impegno
e del costo). Ho pianificato i corsi di lingua con una soluzione mista. Il
primo corso, che inizia a fine mese, è ancora disponibile. (…)” (doc. AI
59/1).
Con mail del 19 novembre
2013 la consulente in integrazione ha così risposto all’interessato: “(…)
per il piano di formazione, come spiegato al telefono va rivisto entro i
termini discussi in colloquio, cioè se i corsi li fai in Svizzera non li devi
fare al __________ o all’__________ … così ci avevi spiegato, giusto? O almeno
non tutti. Nel frattempo abbiamo sentito la scuola __________ di __________ e
abbiamo fatto l’iscrizione per il corso intensivo di tedesco A2 dal 25.11.2013
al 20 12.2013, ogni mattina. Come discusso, il piano di formazione dovrà essere
visto e approvato da __________, quando sarà definito, pertanto è auspicabile
che venga preparato il prima possibile. (…)” (doc. AI 59/1).
Con scritto dell’11
febbraio 2014 – dopo un precedente
scambio di mail dello stesso giorno concernenti la continuazione del corso di
tedesco e la mancata partecipazione ad un colloquio fissato per il 7 febbraio
2014 (cfr. doc. AI 63/1) – l’Ufficio
AI ha convocato l’assicurato ad un incontro per il 20 febbraio 2014 (doc. AI
62/1).
Dal rapporto SIP del 20
febbraio 2014 risulta che “(…) in tale occasione è consegnato il piano
formativo, non come richiesto dalla Consulente AI, __________ e come da garanzia,
con scadenza a fine 2014, ma a marzo 2016, con proposta/richiesta del Sig. RI 1
di prolungamento del periodo formativo fino al 2016. Il Sig. RI 1 nel
presentare il nuovo programma menziona difficoltà ad accedere ai corsi di
specializzazione accordati causa fattori esterni, difficoltà per i tempi da lui
considerati come stretti e problematicità legate al diploma di QSM della __________
di __________ poiché a suo dire non sufficiente ai fini di una diretta
reintegrazione professionale. Fa dunque richiesta di prolungare la formazione
(con proposta di modifica della formazione e proposta a “non fatturare” le
spese di viaggio e vitto) per accedere alla __________ di __________, per la
frequenza della formazione supplementare (seconda parte della prima che sta
facendo). La proposta non è dunque legata alla possibilità di frequenza di
corsi specialistici da svolgere a __________ al posto di __________ o __________,
ma la frequenza di una successiva parte della formazione di QSM, poiché a suo
dire indispensabile e fondamentale ai fini della sua reintegrazione
professionale. In tale occasione, in considerazione dell’accordo del
28.10.2013, sono spiegate le marginali 4025, 4026, 4015 della CPIP. È dunque
spiegato il significato di diverse marginali CPIP, come: - la marginale 4026
firmata dal Sig. RI 1, legata all’assunzione del rischio di un’eventuale
fallimento della formazione; - la marginale 4025 legata all’assunzione delle
spese suppletive nel caso di una formazione adeguata ma maggiormente costosa; -
il concetto dell’equivalenza che limita “verso l’alto” il diritto alla
riformazione professionale; - la marginale 4015 la quale spiega che il diritto
alla riformazione professionale si basa soltanto sui provvedimenti direttamente
necessari all’integrazione nel mondo del lavoro e non su misure che possono
apparire ottimali in base delle circostanze. Si dichiara l’intenzione di
verificare quanto affermato in sede di colloquio per la valutazione del caso.
(…)” (doc. AI 82/1)
Nell’ambito della verifica
di quanto emerso in occasione del succitato incontro del 20 febbraio 2014 e
visto il mail del 27 marzo 2014 con il quale l’assicurato ha comunicato alla
consulente in integrazione che “(…) a causa della crisi economica
accentuatasi in __________, ultimamente le ditte del nord Italia stanno
riducendo gli investimenti nella formazione del personale; ne consegue che
molti dei corsi ai quali avrei douto partecipare (7 sugli ultimi 8) sono stati
annullati per mancanza di iscritti. Il mio programma di formazioni specialistiche
(che, a causa della sua compressione da triennale in un unico anno, già di suo
è a dir poco estremo) è in grande ritardo. Alla luce di questo, in special modo
qualora non accettaste la mia proposta di prolungamento del periodo, dovremo
trovare una soluzione alternativa per raggiungere gli obiettivi della
riqualificazione professionale. (…)” (doc. AI 70/1), l’Ufficio AI ha
proceduto ai seguenti accertamenti:
. lettera del 2 aprile 2014 (doc. AI
69/1-3) con la quale l’Ufficio AI ha comunicato all’assicurato che “(…) per
determinare la durata esatta del provvedimento si intende procedere a un
confronto dei contributi tra la riqualifica professionale come impiegato di
commercio e la formazione ad hoc da lei scelta (…)” (doc. AI 69/2),
chiedendogli la lista completa di tutti i corsi inseriti nel piano di
formazione e la spiegazione dettagliata dei diversi percorsi formativi
precisando che “(…) la formazione concordata riguarda la frequenza dei
corsi/moduli presso la __________ di __________ (24.10.2013 – 22.05.2014) e la
frequenza di corsi specifici (formazioni specialistiche) presso il centro di
formazione __________ e __________, atti a compensare l’inesperienza in ambito
d’ufficio/qualità. I corsi presso __________ sono stati valutati ma solo in
eventuale sostituzione degli altri già accordati (__________e __________). (…)”
(doc. AI 69/2);
. risposta del 22 aprile 2014 (doc. AI
74/1-3) con la quale l’assicurato ha trasmesso all’Ufficio AI il “Dettaglio
pianificazione formazione” evidenziando, in particolare, che “(…)
tornando all’accordo del 28.10.2013, colgo l’occasione per ribadire che in
quello scritto la dicitura: “… della durata di circa un anno” era maturata
correggendo di comune accordo l’originale: “della durata di un anno”; in quanto
contraddiceva quanto fin ora detto a parole: un margine di manovra per
prolungare esiste. In quell’occasione presentai la scuola __________ di __________,
che garantendo un diploma federale (cosa da me appena scoperta) dava la
possibilità di togliersi definitivamente dalla paradossale e insostenibile
situazione di imparare da zero una professione in 12 mesi. Ad oggi, non è mai
stata data evidenza del principio che limita la formazione a 12 mesi e nemmeno
che esso sia applicabile a questo caso. In merito alla pianificazione da voi
richiesta il 20.10.2013 ho risposto presentando la proposta di revisione del
programma formativo del 15.02.2014. Come già ho fatto presente di persona, il
tempo di cui ho necessitato per presentare la proposta di modifica della
formazione (corretto includendo la scuola __________ di __________ e escludendo
doppioni formativi) era subordinato all’acquisizione delle informazioni
necessarie, come, ad esempio, le date della scuola stessa (allora non ancora
pianificata per il 2015) in funzione di un programma formativo linguistico
adeguato (anch’esso non disponibile) e compatibile con il programma della
scuola iniziata presso __________ a __________ (anch’esso soggetto a
variazioni). A questo si è aggiunto il mancato colloquio riferito nel vostro
scritto, purtroppo non ho ricevuto la convocazione. Ad oggi la situazione non è
cambiata di molto; non esistono certezze sulla date di ogni corso ne sui luoghi
nei quali essi si terranno (in special modo TüV ha 5 sedi e sovente spostano le
formazioni per carenza di iscritti). Ad ogni buon conto, il contenitore delle
formazioni specialistiche interessanti è sempre stato disponibile, in quanto
definito e presentato ad inizio progetto dal signor __________ della __________,
azienda presso la quale sono accolto quale stagista. Attualmente sto
frequentando le formazioni in rispetto al budget preventivato (tenendo presente
il contenuto del programma della scuola __________ di __________). Conteggiare
corsi non pianificabili con precisione è impossibile. Una via più semplice la
intravvedo nei seguenti punti: .
Porre dei paletti di costo dell’intero progetto . Approvare la/le scuole . Riapprovare il catalogo delle
possibile formazioni specialistiche (descritte nell’allegato) . Continuare a frequentare i corsi
nel rispetto dei costi prefissati. (…)” (doc. AI 74/2);
. annotazione per l’incarto dell’aprile
2014 nella quale la consulente in integrazione descrive le informazioni
ottenute dal sig. __________, responsabile della formazione di Quality System
Manager presso la __________ di __________, circa la formazione dell’assicurato
(doc. AI 75/1);
. annotazione per l’incarto del 22 maggio
2014 nella quale la consulente in integrazione riporta il contenuto del
colloquio avuto con il sig. __________ della __________ di __________ (doc. AI
77/1) e
. scritto del 1. luglio 2014 con il quale
il sig. __________, riferendosi ad un precedente colloquio telefonico, formula
una serie di conferme all’intenzione della consulente in integrazione (doc. AI
79/1).
In esito ai suddetti
accertamenti – richiamati la valutazione
della consulente IP del 28 ottobre 2013 (doc. AI 39/1-3), la garanzia per una
riformazione professionale del 18 novembre 2013 (doc. AI 45/1-2), le lettere
dell’assicurato del 18 dicembre 2013 e del 22 aprile 2014 (doc. AI 54/1 e
74/1-30), il rapporto del’incontro del 20 febbraio 2014 (doc. AI 82/1) e la
spiegazione delle note marginali della CPIP 4026, 4025 e 4015 – l’Ufficio AI, con lettera del 22 luglio
2014 (doc. AI 83/1-3), ha comunicato all’assicurato che “(…) dalla
documentazione agli atti, ottenuta successivamente all’incontro su menzionato [ndr.:
si riferisce all’incontro del 20 febbraio 2014], la formazione di Quality
System Manager della __________ di __________, con diploma nazionale, è
valutata dagli stessi organizzatori una vera e propria riqualifica
professionale (anche senza la frequenza di ulteriori formazioni specifiche),
che offre opportunità di lavoro già dopo l’ottenimento del diploma, essendo un
ruolo ricercato dalle aziende che dispongono di un proprio Sistema di Gestione
Aziendale organizzato per processi, con altresì confermate possibilità di
avanzamento professionale nell’impresa in cui si riesce a trovare un impiego.
[…] Poiché, al contrario di quanto da lei sostenuto, anche durante l’incontro
del 20.02.2014, la formazione presso la __________ di __________ è ritenuta
una vera e propria riqualifica, con diploma nazionale, e con effettive e
documentate possibilità di accedere al mercato del lavoro da neodiplomato (dunque
senza la frequenza di molteplici corsi specialistici e di un successivo
percorso formativo presso la __________ di __________), in base alla marginale
4015, non si necessita di un confronto dei costi tra la riqualifica
professionale che avrebbe potuto essere riconosciuta in linea teorica
(impiegato di commercio) e quella da lei scelta. In questo caso, gli ulteriori
percorsi formativi (come il percorso formativo da lei indicato presso la __________
di __________ o le formazioni specifiche/corsi di specializzazione) sono da
ritenersi come formazioni supplementari non strettamente necessarie, come da
marginale 4015. Di fatto, pur riconoscendo il fondamentale ruolo sia della
formazione continua (per rimanere attivi nella professione di Quality System
Manager), sia della pratica e acquisizione di esperienza sul campo per ottenere
il riconoscimento a livello europeo (tramite richiesta dell’equipollenza
all’Organizzazione europea per la qualità – EOQ), non fanno parte degli
obiettivi della riqualifica professionale. Altresì, è rimarcato che in base
alla marginale 4002 CPIP, per quanto concerne l’esigenza dell’equivalenza
approssimativa tra l’attività esercitata prima dell’invalidità e quella
esercitata dopo la riformazione professionale, questa riguarda in primo luogo
le possibilità di guadagno. La riformazione ha pertanto unicamente lo scopo di
diminuire la perdita di guadagno (o grado d’invalidità) che la persona avrebbe
a causa del danno alla salute, svolgendo un’attività semplice e ripetitiva,
senza qualifica. Il provvedimento di riqualifica non è dunque principalmente
legato alla durata della formazione, ma soprattutto alle possibilità di
guadagno, per garantire sufficientemente che il reddito della nuova professione
a lungo termine (carriera) sia pressapoco allo stesso livello di quello della
precedente. Secondo la stessa marginale, l’esigenza dell’equivalenza limita
“verso l’alto” il diritto alla riformazione professionale. Non è compito
dell’AI procurare all’assicurato una professione migliore o meglio retribuita
di quella precedente (marginale 4002 CPIP). Infine, le rammentiamo nuovamente
che in base alla marginale 4028 CPIP, sono computabili le spese direttamente
connesse al perseguimento dell’obiettivo professionale adeguato e
necessariamente determinate dall’esecuzione semplice e adeguata della
formazione, e che tali spese non possono essere sostituite con un prolungamento
della formazione. (…)” (doc. AI 83/2-3).
Interpellata circa la
possibilità di proseguire il percorso formativo, con scritto del 17 ottobre
2014, l’amministrazione ha comunicato all’assicurato di aver già evaso la
domanda con la lettera del 22 luglio 2014 rilevando che “(…) visto il
periodo di assenza forzata, e la possibilità ora di riprendere l’attività
lavorativa, reputiamo che la continuazione della formazione pratica come da
garanzia del 18.11.2013 possa essere giustificata come “recupero” della
pratica, questo però unicamente se anche il datore di lavoro è disposto a
continuare la collaborazione fino a fine anno. In caso contrario, si
interromperà la formazione e la garanzia anticipatamente. (…)” (doc. AI
97/1).
Il 23 dicembre 2014 la
consulente in integrazione professionale ha redatto il “Rapporto di fine
sorveglianza” dal quale si evince che: “(…) 1 Riassunto dell’integrazione
L’A. ha completato la formazione riconosciuta, che terminerà di fatto il
31.12.2014. Su richiesta dell’A., sarà possibile valutare un aiuto al
collocamento, ma sottolineo che anche in tal caso riconoscimenti di ulteriori
formazioni non sarebbero indicati (si tratterebbe di perfezionamento
professionale art. 16 cpv. c [ndr.: recte 16 cpv. 1 lett. c LAI], ma non
esistono spese suppletive secondo art. 5bis OAI, e non vi è diritto alle indennità
giornaliere secondo art. 22 cpv. 5). 2 Bilancio delle misure Salario da
valido: come da decisione del 07.01.2014, viene considerato un salario annuo di
Fr. 68'640.--. Salario da invalido: Secondo lettera della __________ del
01.07.2014, l’A. può ambire ad un salario mensile di Fr. 5'000.--, ovvero di
65'000.-- annui. Grado di invalidità residuo: 68640 – 65000 x 100 : 68640 = 5%.
3 Altre eventuali prestazioni da esaminare Si ritiene conclusa
l’applicazione dei provvedimenti professionali e la sorveglianza del caso. (…)”
(doc. AI 104/1).
1.4. Con scritto del 23 dicembre
2014 – dopo aver richiesto la trasmissione
dell’incarto completo (doc. AI 99/1, 102/1 e 103/1) e tramite la RA 1 – l’assicurato ha inoltrato la “Richiesta
di proseguire il percorso formativo come Quality System Manager” (doc. AI
105/1-33).
In sostanza l’assicurato
adduce che l’esame dello scorso 8 luglio 2014 non è un diploma federale ma un
certificato con validità di tre anni; che dalla documentazione della __________
di __________ emerge che per l’ottenimento del diploma federale di QSM è
necessario seguire un 1° ed un 2° modulo della durata complessiva di 39,5
giorni; che chi ha un certificato valevole SAQ di “Quality System Manager” può
accedere direttamente al 2° modulo; che il certificato (spesso chiamato
erroneamente diploma) corrisponde alla prima parte del percorso formativo ma
non equivale al diploma federale; che nello scritto del 1° luglio 2014 la __________
di __________ fa esplicito riferimento al diploma nazionale da lui non ancora
ottenuto; che con il solo certificato egli non può pertanto raggiunge il
salario mensile indicato di fr. 5'000.--; che la risposta della __________ di __________
che non lo assume a causa della mancanza di esperienza dimostra che non è ancora
reintegrabile; che il signor __________ della __________ ha confermato la
mancanza di pratica e di formazione per essere considerato un Quality Manager
diplomato a livello federale; che l’Ufficio AI ha completato la garanzia della
riformazione professionale del 18.11.2013 riconoscendogli i costi per i vari
corsi di tedesco come da sua richiesta del 15.11.2013 motivata dal fatto di
poter partecipare al percorso formativo presso la scuola di __________; che la
formazione chiesta non è fallita ma incompleta; che dalla documentazione della __________
allegata risulta che il diploma federale ottenuto presso la __________ (__________)
equivale ad una maturità federale che gli permetterebbe di reintegrarsi nel
mondo del lavoro senza perdita di guadagno e che ritenuti i nuovi percorsi
formativi (che si scostano da quelli tradizionali) l’aspetto della continuità
della formazione viene a confondersi con quello della riqualifica e che è
importante garantire la possibilità di seguire queste nuove proposte di
formazione per permettere la reintegrazione nel mondo del lavoro.
1.5. Con comunicazione del 14
gennaio 2015 (doc. AI 110/1-2) –
vista l’annotazione 7 gennaio 2015 della consulente in integrazione (doc. AI
109/1) – l’Ufficio AI ha
comunicato all’assicurato che i provvedimenti professionali sono stati ultimati
con successo adducendo, in particolare, che “(…) in risposta alla richiesta
di proseguire il percorso formativo come Quality System Manager, inoltrata il
23.12.2014 e che peraltro non presenta nuovi elementi di valutazione, non si
può che ribadire che il Signor RI 1 era stato convenientemente e a più riprese
informato sulla durata della formazione riconosciuta, nonché sui rischi della
strada intrapresa, ed aveva firmato l’accordo per intraprendere comunque questa
strada. Se sono stati riconosciuti durante questo periodo anche dei corsi a __________,
è stato per dare il maggior numero di prestazioni possibili nella durata
prevista, ma si sottolinea che mai è stato dato adito di sperare in un
prolungamento formativo, in quanto la posizione del presente Ufficio è sempre
stata chiara su questo punto. Si sottolinea che ulteriori formazioni sarebbero
da considerare perfezionamento professionale secondo art. 16 cpv. c [ndr.:
recte art. 16 cpv. 1 lett. c] LAI, che riconosce eventuali spese suppletive
(direttamente dovute al problema della salute, e secondo art. 5bis OAI non ce
ne sono), ma non prevede indennità giornaliere o costi formativi. Il fatto che
non venga assunto per mancanza di esperienza lo accomuna a tutte le persone che
terminano qualsiasi percorso formativo (anche universitario) e non è dovuto al
problema di salute. Si osserva che il Signor RI 1 può iscriversi
all’assicurazione disoccupazione e richiedere l’aiuto al collocamento al
presente Ufficio, che offre incentivi di assunzione. (…)” (doc. AI 110/2).
Con scritto del 2 febbraio
2015 (doc. AI 111/1-4), sempre tramite la RA 1, l’assicurato ha chiesto
all’Ufficio AI di emettere una decisione formale ribadendo che egli “(…) non
è sufficientemente reintegrabile secondo le normative AI ed il marg. 4002 della
CPIP. Il reddito da invalido da voi ritenuto si avvale di una base statistica
cantonale non meglio precisata e che non trova conferma nella realtà. Infatti,
il livello di formazione attualmente raggiunto dal signor RI 1 permette il
conseguimento di un reddito di molto inferiore come concretamente evidenziato dalla
__________ (in allegato copia della mail del 02.02.2015 inoltrata al sig. RI 1
dal sig. __________ della ditta __________). Nuovamente ribadiamo che per
l’ottenimento del diploma federale deve poter proseguire la propria formazione
presso la __________, __________, accedendo al secondo modulo grazie al
certificato con validità di tre anni ottenuto presso la __________. (…)”
(doc. AI 111/1).
1.6. Con decisione del 4 febbraio
2015, oggetto della presente vertenza, l’Ufficio AI (riprendendo letteralmente
le argomentazioni addotte nella succitata comunicazione del 14 gennaio 2014;
cfr. consid. 1.5) ha stabilito che i provvedimenti professionali sono stati
ultimati con successo (doc. I 110/1-2).
1.7. Contro la decisione del 4
febbraio 2015, sempre tramite la RA 1, l’assicurato ha inoltrato il presente
ricorso. L’insorgente – descritti
Fatti
i fatti (cfr. consid. da 1.1 a 1.6), ribadite le argomentazione di cui ai
succitati scritti del 23 dicembre 2014 e del 2 febbraio 2015 (cfr. consid. 1.4
e 1.5) e evidenziato che (non avendo preso una decisione formale circa il
prolungo della garanzia e visto che la decisione impugnata è stata emanata dopo
la fine del provvedimento) l’amministrazione ha leso l’art. 49 cpv. 1 LPGA
imponendogli l’accettazione della durata della misura e togliendogli la
possibilità di ricorso – ha
postulato l’annullamento della decisione impugnata e il riconoscimento del
diritto a completare la riformazione professionale. In via subordinata – richiamata la marg. 4026 CPIP e osservato
che se la formazione intrapresa fosse considerata un insuccesso allora per una
nuova formazione l’Ufficio AI potrebbe accordare l’eventuale differenza tra le
prestazioni già versate e quelle previste per legge; rispettivamente, che se la
formazione ad hoc intrapresa non fosse ritenuta equivalente allora l’Ufficio AI
potrebbe accordare contributi in misura pari ad un provvedimento di
riformazione equivalente –
l’insorgente ha chiesto il rinvio degli atti all’amministrazione per un
completamento istruttorio.
1.8. Con la risposta – descritti i fatti (cfr. consid. da 1.1 a
1.7), allegato un articolo di giornale (IV/1) e ribadito che “(…) ritenute
date le premesse per attuare misure reintegrative giusta l’art. 17 LAI, tenuto
conto degli elementi rilevanti summenzionati, in particolare della scelta
formativa voluta dall’assicurato al posto della riformazione professionale
ordinaria con conseguimento dell’AFC, delle segnalazioni rese a più riprese dai
consulenti SIP incaricati sulla durata e modalità riconosciuta del provvedimento
professionale, dei chiarimenti forniti con scritto del 1° luglio 2014 del
signor __________, responsabile della __________ di __________, con indicazioni
che il diploma conseguito di QSM offre buone opportunità di lavoro, che il
raggiungimento di tale traguardo deve essere considerato quale vera e propria
riqualifica professionale, che con la pratica lavorativa il neodiplomato
può chiedere l’equipollenza per il riconoscimento a livello europeo
all’Organizzazione europea per la Qualità (EOQ), che il salario conseguibile
con detta riqualifica può raggiungere fr. 5'000.-- mensili, che per tale
formazione è rilevante l’esperienza lavorativa pratica, aspetto che
accomuna l’assicurato a tutte le persone che terminano un qualsiasi percorso
formativo, lo scrivente Ufficio conferma le motivazioni addotte alla base della
decisione resa di provvedimenti professionali ultimati con successo, rilevando
che non vi sono le condizioni per riconoscere all’assicurato un ulteriore
percorso formativo superiore. (…)” (IV pag. 5 punto 2.9) – l’Ufficio AI ha chiesto di respingere il
ricorso.
1.9. Con scritto del 13 maggio
2015, trasmesso per conoscenza all’Ufficio AI (VII), l’insorgente si è
confermato nelle proprie allegazioni precisando che “(…) l’articolo di
giornale allegato alla risposta di causa parla appunto di “cerimonia di
consegna dei Certificati” e non di diploma federale di “Quality System Manager”
(…)” (VI).
Considerandi
2.1
Va qui innanzitutto
analizzata l’asserita violazione dell’art. 49 cpv. 1 LPGA – secondo cui quando vi è disaccordo con
l’interessato l’assicuratore deve emanare per scritto le decisioni in materia
di prestazioni – ravvisata dal
ricorrente nel fatto che l’Ufficio AI non ha emesso una decisione formale in
merito alla domanda di prolungo della garanzia per la riformazione
professionale prima della fine del provvedimento.
Al riguardo questo
Tribunale rileva, da una parte, che l’art. 49 cpv. 1 LPGA non fissa un termine
entro il quale una decisione deve essere emessa e, dall’altra parte, che la decisione
impugnata stabilisce che i provvedimenti professionali sono stati ultimati con
successo e quindi rifiuta implicitamente la domanda di prolungo della garanzia per
la riformazione professionale riconosciuta.
In questo contesto – ritenuto che l’amministrazione evidenzia
che l’insorgente ha firmato lo scritto del 28 ottobre 2013 con cui ha scelto
una formazione ad hoc della durata di circa un anno (cfr. doc. 39/1) sostenendo
anche che a più riprese i consulenti SIP hanno indicato la durata e la modalità
del provvedimento professionale riconosciuto –
va comunque stigmatizzato il tempo impiegato dall’Ufficio AI per giungere alla
decisione impugnata del 4 febbraio 2015.
Infatti, la garanzia per
una riformazione professionale del 18 novembre 2013 indicava che nel caso in
cui non fosse stato pienamente d’accordo l’interessato poteva richiedere una
decisione soggetta a ricorso (doc. AI 45/1-2).
Come accennato (cfr.
consid. 1.3), con osservazioni del 18 dicembre 2013 (doc. AI 54/1),
l’insorgente ha espresso il suo disaccordo in merito alla durata della
riformazione.
Ora, se effettivamente fin
dall’inizio fosse stata chiara la durata del provvedimento, volendo anche
ammettere (come sostenuto dall’Ufficio AI) che “(…) mai è stato dato adito
di sperare in un prolungamento formativo (…)” (doc. 110/1-2) e visto che le
osservazioni del 18 dicembre 2013 sono state ritenute quale opposizione (cfr. la lettera dell’Ufficio AI del 2
aprile 2014 sub doc. AI 69/1-3, in particolare laddove circa le dette osservazioni
si legge: “(…) in considerazione di tale lettera/opposizione (…)” (doc.
AI 69/2)) mal si comprende per
quali ragioni l’Ufficio AI non abbia proceduo immediatamente ad emettere una
decisione formale che confermasse la suddetta comunicazione del 18 novembre
2013.
e quindi la riformazione professionale riconosciuta e la sua durata.
2.2
Oggetto del contendere è la
questione a sapere se a ragione l’amministrazione ha considerato conclusa la
riformazione professionale garantita all’assicurato rispettivamente se
quest’ultimo va ritenuto integrato con successo.
2.3
L’art. 17 cpv. 1 LAI prevede
in particolare che l’assicurato ha diritto alla formazione in una nuova
attività lucrativa se la sua invalidità esige una riconversione professionale e
grazie ad essa la capacità al guadagno può essere presumibilmente conservata o
migliorata.
Invalido ai sensi di
questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della gravità del
danno alla salute subìto, patirebbe, senza una riformazione professionale, una
perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 139 V 399 consid. 5.3
e 130 V 488 consid. 4.2, entrambe con riferimenti; in argomento vedi anche
Meyer/Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 17, Nr. 3 e 4 pagg. 201-202).
Secondo
l’art. 6 cpv. 1 OAI per riformazione professionale vanno intesi i provvedimenti
di formazione necessari a mantenere o migliorare la capacità di guadagno al
termine della prima formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività
lucrativa senza previa formazione professionale a causa dell’invalidità.
Con riformazione
professionale la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure
reintegrative necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità
di guadagno approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia
attività e meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del
possibile, la capacità di guadagno (DTF 139 V 399 consid. 5.4, 130 V 488
consid. 4.2, 124 V 110 consid. 2a e 122 V 79 consid. 3b/bb, tutte con
riferimenti; Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a).
L'assicurato ha in
particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel suo
caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di
guadagno (DTF 139 V 399 consid. 5.5).
Una formazione non può
quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto del principio della
proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti d’integrazione
appare ancora raggiungibile (DTF 139 V 399 consid. 5.5; RDAT I
1998.
pag. 295 consid. 1b; Meyer/Reichmuth, op. cit., ad art. 17 Nr. 50 pag. 212.
Secondo
la giurisprudenza l'assicurato sottopostosi a carico dell'assicurazione per l'invalidità
a provvedimenti d'integrazione professionale ha diritto a provvedimenti
completivi nel caso in cui la reintegrazione effettuata non gli consenta di
percepire un reddito adeguato e se egli solo con tali provvedimenti
supplementari possa essere in grado di conseguire un guadagno parificabile a
quello che avrebbe potuto percepire senza invalidità nella sua precedente
attività. Il diritto a detti provvedimenti completivi non esige che sia
raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di guadagno del 20%: DTF 139 V 399
consid. 5.6 e 124 V 110 consid. 2b; STFA I 237/00 del 20 luglio 2002 consid. 3
con riferimenti) richiesta per aver diritto ai provvedimenti d'integrazione
professionale.
2.4
Nella STFA I 716/99 del 23
ottobre 2000 (pubblicata in Pratique VSI 2002 pag. 108), il Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF) ha
stabilito che nell’ambito della riformazione professionale (art. 17 LAI) vi è
soltanto diritto ai provvedimenti necessari adatti allo scopo
dell’integrazione, ma non alle migliori misure possibili a seconda delle
circostanze; di fatto lo scopo della legge è di garantire l’integrazione
soltanto nella misura in cui si raggiunga un’integrazione all’incirca
equivalente. Al riguardo la nozione di equivalenza approssimativa non si
riferisce in primo luogo al livello di formazione in quanto tale, bensì alle
possibilità di guadagno presumibili a integrazione ultimata. Se un assicurato
senza necessità dovuta all’invalidità sceglie una formazione che oltrepassa il
quadro dell’equivalenza, l’AI può concedere sussidi nella misura corrispondente
ad un provvedimento di formazione professionale equivalente (cosidetto diritto
alla sostituzione della prestazione).
In quella fattispecie
l’Ufficio AI, con decisione del 17 ottobre 1997, aveva riconosciuto all’assicurata
una riformazione professionale ex art. 17 LAI quale impiegata d’ufficio
comprendente la frequentazione di una scuola commerciale per la durata di un
anno (dall’11 agosto 2007 al 4 luglio 1998) seguita da uno stage pratico pure
di un anno (dal 10 agosto 1998 al 9 agosto 1999). Con decisione del 18 agosto
1998.
– avendo l’assicurata,
durante l’anno scolastico, deciso di cambiare l’obiettivo della formazione
(abbandono dell’apprendistato per ottenere un certificato di capacità quale
impiegata di commercio) –,
l’Ufficio AI, rifiutando ogni altra prestazione, si è dichiarato disposto a
modificare la decisione del 17 ottobre 1997 assumendo i costi del secondo anno
scolastico al posto dello stage pratico già riconosciuto. L’autorità
giudiziaria cantonale, con sentenza del 21 ottobre 1999, ha accolto il ricorso
inoltrato dall’assicurata e, annullata la decisione impugnata, ha obbligato
l’Ufficio AI a prendersi a carico la totalità dei costi per la formazione d’impiegata
di commercio. Il TFA, in esito al ricorso inoltrato dall’Ufficio AI – ritenuto, da una parte, adempiuto il
criterio dell’equivalenza approssimativa tra l’attività abituale di
parrucchiera e la formazione riconosciuta quale impiegata d’ufficio e, dall’altra
parte, che con la decisione del 17 ottobre 1997 l’amministrazione aveva
riconosciuto l’importo di fr. 4'300.-- per lo stage pratico – ha accolto il ricorso nel senso che,
annullati il giudizio del Tribunale cantonale del 21 ottobre 2009 e la
decisione dell’Ufficio AI del 18 agosto 1998, ha accertato il diritto
dell’assicurata all’importo di fr. 4'300.-- quale partecipazione ai costi della
formazione quale impiegata di commercio.
Nella STF 9C_576/2010 del
26.
aprile 2011 l’Alta Corte è stata chiamata a pronunciarsi in un caso in cui
l’autorità giudiziaria cantonale ha annullato la decisione dell’Ufficio AI del
23.
febbraio 2009 e rinviato gli atti all’amministrazione affinché emettesse una
nuova decisione circa il diritto ad una rendita dopo avere messo in atto le
misure professionali indicate nei considerandi. Con la decisione del 23
febbraio 2009 – ritenuto di aver
accordato delle misure professionali sufficienti perché l’assicurato potesse
inserirsi nel mercato del lavoro nonstante non avesse terminato completamente
la formazione – l’Ufficio AI aveva
respinto la domanda di prestazioni in quanto il grado d’invalidità non
pensionabile e evidenziando che una formazione complementare non entrava in linea
di conto visti i dubbi espressi in corso di procedura quanto alla formazione
scelta dall’assicurato (in questo senso, date le lacune linguistiche,
all’assicurato era stato chiesto di sottoscrivere una dichiarazione secondo la
quale egli si assumeva i rischi di un eventuale fallimento della formazione
scelta).
La nostra Massima Istanza
ha concluso che il rinvio degli atti all’amministrazione non violava il diritto
federale sviluppando le seguenti ragioni.
La funzione principale
dell’AI è quella di eliminare o migliorare nella misura del possibile le
ripercussioni negative di un danno alla salute sulla capacità di guadagno
privilegiando la possibilità di integrare l’assicurato nella vita professionale
o di reintegrarlo nel suo settore di attività precedente (Messaggio del 22
giugno 2005 concernente la modifica della legge federale sull’assicurazione per
l’invalidità [5a revisione dell’AI]; FF N. 30 del 2 agosto 2005 n. 1.1.1.2 pag.
3997). L’esame di un’eventuale diritto a prestazioni deve di conseguenza essere
preceduto da una procedura al centro della quale figuri innanzitutto la
valorizzazione economica delle attitudini residue (funzionali e/o intellettuali)
della persona assicurata. Le misure pretese dall’assicurato devono essere atte
ad attenuare le conseguenze del danno alla salute.
In quell’evenienza
(sfociata nella STF 9C_576/2010 del 26 aprile 2011) l’Ufficio AI, riconosciuto
il diritto ad una formazione professionale quale impiegato amministrativo, ha
(perlomeno implicitamente) considerato che la misura fosse appropriata
permettendo all’assicurato di recuperare una capacità di guadagno soddisfacente.
L’Ufficio AI, nella misura in cui ha ritenuto che l’interessato poteva
pretendere una misura di reintegrazione, era tenuto a fornirgli la formazione
completa e appropriata necessaria al suo caso. L’amministrazione, avendo
tuttavia preso a carico un provvedimento d’integrazione che sin dall’inizio non
riteneva appropriato (viste le difficoltà linguistiche l’assicurato, su invito
dello stesso Ufficio AI, aveva infatti sottoscritto una dichiarazione secondo
la quale egli si assumeva il rischio di un’eventuale fallimento della
formazione da lui scelta), ha leso il diritto federale. Di conseguenza, nella
misura in cui la riformazione professionale non aveva ancora raggiunto
l’obiettivo di reintegrazione fissato, incombeva all’Ufficio AI rimediare a
questa situazione sia completando la riformazione iniziale garantita
(riconoscendo, ad esempio, dei corsi approfonditi di lingua) sia procedendo ad
un nuovo esame del diritto a provvedimenti integrativi. L’Ufficio AI non poteva
pertanto porre termine alla misura senza esaminare preliminarmente se lo scopo
della reintegrazione fosse stato raggiunto. In ogni caso l’amministrazione non
poteva accontentarsi di affermare, in termini generali, che la misura
riconosciuta era sufficiente perché l’assicurato potesse reinserirsi nel
mercato del lavoro.
Quanto all’assunzione da
parte dell’assicurato dei rischi di un eventuale fallimento della formazione da
lui scelta – rilevato che la
persona al beneficio di una riformazione professionale non ha alcun interesse
degno di protezione a rinunciare alla misura in atto prima che la stessa abbia
raggiunto l’obiettivo di reintegrazione fissato procurandogli una capacità di
guadagno equivalente a quella che gli offriva la precedente attività – il TF ha concluso che una rinuncia
pronunciata in tali circostanze non vincola l’assicurato e va ritenuta nulla
indipendentemente dalle motivazioni addotte dall’amministrazione a
giustificazione della sottoscrizione di una tale rinuncia.
2.5
Nella fattispecie concreta l’amministrazione,
come accennato (cfr. consid. 2.2), ha considerato conclusa la riformazione
professionale garantita all’insorgente ritenendolo integrato con successo.
Questo Tribunale, sulla sola
base degli atti di causa, non può confermare le conclusioni dell’Ufficio AI
alla luce delle seguenti considerazioni.
Innanzitutto va rilevato
che dallo scritto del 1. luglio 2014 del sig. __________, responsabile della
formazione di Quality System Manager presso la __________ di __________, del
seguente tenore: “(…) 1. Il Diploma nazionale di Quality System Manager
offre buone opportunità di lavoro, essendo un ruolo ricercato dalle aziende che
dispongono di un proprio Sistema di Gestione Aziendale organizzato per
processi. Infatti possiamo testimoniare che storicamente ogni diplomato ha
avuto un avanzamento professionale nell’impresa in cui lavorava ed addirittura
qualcuno, circa il 45%, ha fatto carriera con mansioni dirigenziali. 2. Il
raggiungimento di questo traguardo intermedio della formazione deve essere
considerato come una vera e propria riqualifica professionale che dovrebbe
essere meglio valorizzata da tutti i portatori d’interesse, perché non si
tratta della solita formazione generale per occupare il tempo da “disoccupato”.
3.
Il neodiplomato deve esercitare la nuova qualifica di Quality System Manager
nella pratica e dopo aver acquisito “esperienze sul campo” può chiedere
l’equipollenza all’Organizzazione europea per la Qualità (EOQ) per il
riconoscimento a livello europeo. Il mantenimento di questa ulteriore qualifica
deve essere assicurata attraverso la formazione continua, frequentata
annualmente, che deve essere certificata da organizzazioni riconosciute. 4 La
riqualifica professionale prevista comporta sicuramente anche un progresso
salariale che, sulla base statistica cantonale, può raggiungere la soglia di
CHF 5'000.00 mensili. (…)” (doc. AI 79/1), non è possibile concludere con
la sufficiente tranquillità che –
come ritenuto dall’Ufficio AI e come si evince dal rapporto di fine
sorveglianza del 23 dicembre (cfr. doc. AI 104/1) – alla fine della riformazione professionale al 31 dicembre
2014.
il salario annuale presumibile dell’insorgente ammonti a fr. 65'000.--.
Infatti il sig. __________,
nella succitata lettera del 1. luglio 2014, parla del “Diploma nazionale di
Quality System Manager” e non è dato di sapere se questo diploma
corrisponda a tutti gli effetti al certificato rilasciato all’assicurato il 21
agosto 2014 dalla __________ (cfr. doc. AI 96/1, dal quale risulta che l’insorgente
ha ottenuto una 1a certificazione l’8 luglio 2014 e che il Certificato è valido
fino al 7 luglio 2017).
Nemmeno è possibile
concludere alcunché dall’articolo del giornale __________ del 22 settembre 2014
prodotto con la risposta di causa (cfr. consid. 1.8 e 1.9).
Inoltre, dalla nota del 22
maggio 2014 – nonostante nella
valutazione del consulente IP del 28 ottobre 2013 (doc. AI 36/1-3) fosse stato
evidenziato, in particolare, che “(…) verrà valutato inoltre il corso presso
__________ di __________, appena si avranno a disposizione le date di inizio
della formazione. (…)” (doc. AI 36/3) –
risulta che “(…) se il diploma in questione ottenuto con il corso presso la __________
di __________ [è] equivalente a quello ottenuto alla __________ di __________
non è stato possibile saperlo. (…)” (doc. AI 77/1).
Quanto all’asserito
progresso salariale, che a dire del sig. __________ potrebbe raggiungere la
soglia di fr. 5'000.-- mensili, ciò sembrerebbe possibile solo dopo aver
acquisito “esperienze sul campo”.
In questo senso il sig. __________,
della __________ (in qualità di “Quality Manager” diplomato, formato presso __________,
__________ in collaborazione con __________ e con 10 anni di esperienza nel
settore della qualità), nello scritto del 16 dicembre 2014 ha osservato che “(…)
a mio parere, come d’altronde pianificato inizialmente, un percorso formativo
di questo genere deve essere composto da una formazione teorica (__________),
da un periodo di pratica (__________) e da formazioni specialistiche. Allo
stato attuale ritengo che RI 1 abbia raggiunto un buon livello di conoscenza
teorica alla quale va abbinata però la componente di pratica che finora ha
potuto esercitare solo in maniera limitata dati gli impegni di studio. Inoltre,
per considerare il profilo di RI 1 interessante per l’attuale mercato del
lavoro, è da considerarsi d’obbligo la formazione completa di “Quality Manager”
che è possibile completare soltanto frequentando i corsi del secondo modulo
presso __________ ad __________ oppure a __________. Ritengo che lo scritto del
collega __________ della __________ di __________ del 1° luglio 2014 si
riferisca in particolare a persone che hanno già una posizione in azienda
nell’ambito della qualità e che posseggono già di una certa esperienza. Con
questi presupposti è corretto sostenere che il diploma di QSM offre buone
opportunutà di lavoro. RI 1, tuttavia, non ha ancora raggiunto tali presupposti
e pertanto il suo diploma è al momento poco spendibile. È d’obbligo inoltre
considerare che RI 1 sta imparando un nuovo mestiere e non sta facendo una
specializzazione, mestiere che oltretutto ha esigenze molto alte e che sono in
crescita. In concreto la formazione deve, come minimo, essere composta come
segue: . Modulo I __________
della durata di 6 mesi (Eseguito) .
Parte pratica in azienda della durata di almeno 2 anni . Formazioni specialistiche da
integrare alla parte pratica (eseguito in parte) . Corsi di lingua Tedesca allo scopo
di raggiungere un livello B2 (eseguito in parte) . Modulo II __________ o __________
della durata di 6 mesi, più lavoro di diploma. (…)” (doc. AI 105/32).
Il sig. __________,
della distec __________ di __________, rispondendo ad un offerta spontanea di
lavoro dell’assicurato, nella risposta del 27 novembre 2014 ha rilevato che “(…)
wir sind gerade daran unser ganzes QM-System umzustellen und es wurde auch
diskutiert, ob es Sinn macht, einen internen QM-Leiter einzusetzen. Leider
müssen wir Ihnen aber eine Absage erteilen. Hauptgrund für diese Absage ist,
das Sie gemäss unserer Einschätzung nicht über die nötige Praxiserfahrung
besitzen, um diese Aufgabe bei uns übernehmen. Wir erachten Ihr Profil als sehr
interessant, können Ihnen aber momentan auch keine Stelle als Praktikant
anbieten, da wir nicht über einen Mitarbeiter verfügen, der Sie in unserem
Betrieb weiter ausbilden könnte. (…)” (doc. AI 105/31).
Lo stesso
sig. __________, nel mail del 2 febbraio 2015 indirizzato all’assicurato, si è
così espresso: “(…) wir danken Ihnen nochmals für ihr Interesse für eine
Praktikum in unserer Firma wie bereits telefonisch gesprochen, werden die
Praktikantenentschädigungen in unserem Betrieb nach Einsatzort, Einsatzdauer
und Betreuungsaufwand festgelegt. Die in den letzten Jahren üblichen
Entschädigungen liegen bei: . ca. CHF 1'200.-- für Praktikant
ohne Grundlagen, welche nicht selbständig arbeiten können und daher
kontinuerlich begleitet werden müssen . ca. CHF 1'500.--
für Praktikanten mit Grundlagen, welche die Abläufe in unserer Firma noch
kennenlernen müssen und daher eine Zeitlang betreut werden müssen . ca.
CHF 1'800.-- für Praktikant vom Fach, welche bereits analoge Arbeiten gemacht
haben und daher praktisch keine Begleitung benötigen. In Ihrem Falle wäre eine
Entschädigung von ca. CHF 1'500.-- realistisch, Sie haben die theoretische
Ausbildung im Bereich QM, haben keine praktische Erfahrungen. Sie müssten
zuerst auch die bei uns implementierten Prozesse kennenlernen und sind daher in
einer Anfangsfase von einer Betreuung abhängig. (…)” (doc. AI
111/3).
Ritenute le risultanze
appena esposte, questo Tribunale, applicando il criterio della probabilità
preponderante utilizzato abitualmente per l'apprezzamento delle prove nel
settore delle assicurazioni sociali (STF 9C_316/2013 del 25 febbraio 2014
consid. 5.1;8C_999/2010 del 15 marzo 2011 consid. 3.3;8C_911/2010 del 10
marzo 2011 consid. 3.2; DTF 138 V 218 consid. 6 pag. 221; 129 V 177 consid. 3
pag. 181; 126 V 353 consid. 5b pag. 360; 125 V 193 consid. 2 pag. 195), non può
confermare che alla fine della riformazione professionale al 31.12.2014 il
reddito annuo presumibile dell’insorgente ammonta a fr. 65'000.--.
Di conseguenza,
conformemente alla succitata giurisprudenza (cfr. consid. 2.3), nemmeno è
possibile concludere che il provvedimento professionale sia stato ultimato con
successo e l’assicurato considerato reintegrato.
In questo senso
l’amministrazione dovrà interpellare il sig. __________ e sottoporgli i
succitati scritti del sig. __________ e del sig. __________. Parimenti il sig. __________
dovrà spiegare cosa si intende con “Diploma nazionale di Quality System
Manager” precisando (motivando) se tale va ritenuto il certificato di
“Quality System Manager” rilasciato all’assicurato il 21 agosto 2014 (cfr. doc.
AI 96/1). Sempre il sig. __________ –
e se del caso l’Ufficio AI previo ulteriori precisi accertamenti – dovrà indicare concretamente (indicando i
potenziali datori di lavoro) se nel caso dell’assicurato (in precedenza attivo
in un tutt’altro settore e che sta imparando un nuovo mestiere) con la
formazione pratica e teorica acquisita al 31.12.2014 sia effettivamente
possibile conseguire subito un salario annuo pari a fr. 65'000.--.
Nel caso in cui dai
suddetti accertamenti dovesse scaturire che in realtà l’assicurato non può
ancora raggiungere un salario mensile di fr. 5'000.--, allora l’Ufficio AI
dovrà approfondire se allo stesso vada riconosciuto o meno il diritto a
completare la formazione ad hoc proposta di “Master Quality Sistem Manager”
(cfr. doc. AI 39/1), così come specificato dal sig. __________ nello scritto
del 16 dicembre 2014 e meglio: “(…) Modulo I __________ della durata di 6
mesi (Eseguito) . Parte pratica in azienda della durata di almeno 2 anni .
Formazioni specialistiche da integrare alla parte pratica (eseguito in parte) .
Corsi di lingua Tedesca allo scopo di raggiungere un livello B2 (eseguito in
parte) . Modulo II __________ o __________ della durata di 6 mesi, più lavoro
di diploma. (…)” (doc. AI 105/32).
In argomento vedi anche la
STF 9C_913/2010 del 20 giugno 2011 nella quale l’Alta Corte – visto che i dati raccolti indicavano che
le prospettive salariali tendevano oggettivamente ad essere inferiori ai fr.
100'000.-- annui e ritenuti i dubbi espressi da un professore associato presso
il dipartimento delle scienze e dell’educazione dell’università circa le
probabilità di valorizzare un Bachelor in scienze dell’educazione sul mercato
del lavoro – ha riconosciuto
all’interessato il diritto alla presa a carico della sua riqualifica fino al 31
luglio 2009.
Se dovesse ritenere che la
succitata completazione della proposta formazione ad hoc di “Master Quality
System Manager” non equivalesse all’attività svolta precedentemente quale
meccanico qualificato (cfr. consid. 1.1), allora l’amministrazione dovrà
verificare se i costi che avrebbe assunto per la riqualifica professionale come
impiegato di commercio (formazione,
questa, che l’Ufficio AI ha ritenuto equivalente all’AFC di meccanico; cfr.
doc. AI 39/1 e 69/1-3, in particolare laddove si legge che “(…) in attenta
valutazione di quanto sopra, per determinare la durata esatta del provvedimento
si intende procedere a un confronto dei contributi tra la riqualifica
professionale come impiegato di commercio e la formazione ad Hoc da lei scelta.
(…)” (doc. AI 69/2)), nella
misura in cui superino le prestazioni finora versate all’insorgente, vadano
riconosciuti quale sussidio alla riqualifica professionale intrapresa in base
al diritto della sostituzione della prestazione (cfr. consid. 2.4 e la citata STFA
I 716/99).
L’Ufficio AI sottolinea
che nello scritto del 28 ottobre 2013 da lui sottoscritto (cfr. doc. AI
39/1-3), l’assicurato è stato reso attento sulla nota marginale 4026 della CPIP
circa l’assunzione del rischio di un eventuale fallimento della formazione e
che anche in seguito all’interessato sono state segnalate le note marginali
4025, 4026 e 4015 della CPIP.
Al riguardo questo
Tribunale rileva che, in analogia alla STF 9C_576/2010 del 26 aprile 2011 (cfr.
consid. 2.4), questo fatto da solo non basta per escludere il diritto alla
completazione, datene le premesse, della formazione ad hoc di “Master
Quality System Manager”.
Questo vale a maggiore ragione
visto che nel rapporto di valutazione del 28 ottobre 2013 (doc. AI 36/1-3) è
indicato che “(…) verrà valutato inoltre il corso presso __________ di __________,
appena si avranno a disposizione le date di inizio della formazione. (…)” (doc.
AI 36/3) e che l’amministrazione ha riconosciuto i costi per dei corsi
intensivi di tedesco postulati dall’assicurato nel mail del 15 novembre 2013
(doc. AI 59/1) al fine di poter partecipare al percorso formativo presso la
scuola di __________ (cfr. consid. 1.2 e 1.3).
2.6
In simili circostanze,
ritenuto che sulla sola base degli atti non è possibile concludere che i
provvedimenti professionali riconosciuti all’insorgente siano stati ultimati
con successo e visto tutto quanto precede, la decisione impugnata va annullata
e gli atti rinviati all’amministrazione affinché, esperiti gli accertamenti
succitati (cfr. consid. 2.5), si pronunci nuovamente sulla “Richiesta di
proseguire il percorso formativo come Quality System Manager” del 23 dicembre
2014.
(cfr. consid. 1.4).
Nella misura in cui ciò
dovesse risultare necessario, l’Ufficio AI dovrà procedere ad un nuovo esame
del diritto a provvedimenti integrativi.
Infatti, nella succitata STF
9C_576/2010 del 26 aprile 2011 (cfr. consid. 2.4) – evidenziato che prendendosi a carico un provvedimento che
sin dall’inizio non riteneva appropriato l’amministrazione lede il diritto
federale –, l’Alta Corte ha
rilevato che, nella misura in cui la riformazione professionale non aveva
ancora raggiunto l’obiettivo di reintegrazione fissato, incombeva all’Ufficio
AI rimediare a questa situazione sia completando la riformazione iniziale
garantita sia procedendo ad un nuovo esame del diritto a provvedimenti
integrativi.
In concreto, a mente di
questo Tribunale, per il fatto che già nello scritto del 28 ottobre 2013 (doc.
AI 39/1-3) l’Ufficio AI ha reso attento l’insorgente alla marginale 4026 della
circolare CPIP circa l’assunzione del rischio per un eventuale fallimento della
formazione, vi è da concludere che l’amministrazione (quantomeno) aveva dei
dubbi in merito all’appropriatezza della misura proposta dall’insorgente. Di
conseguenza, in analogia alla STF 9C_576/2010 del 26 aprile 2011 e nella misura
in cui risultasse che l’insorgente non può essere ritenuto reintegrato, spetta all’Ufficio
AI rimediare a questa situazione, se necessario, anche procedendo ad un nuovo
esame del diritto a provvedimenti integrativi.
2.7
Secondo l’art. 69 cpv. 1bis
LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L’entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto l’esito della
vertenza le spese per fr. 500.-- sono poste a carico dell’Ufficio AI che
rifonderà al ricorrente, rappresentato dalla RA 1, fr. 1'800.-- (IVA inclusa) a
titolo di indennità per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto
ai sensi dei considerandi.
§ La
decisione impugnata è annullata e gli atti rinviati all’amministrazione affinché
proceda come indicato ai consid. 2.5 e 2.6.
2. Le spese di Fr. 500.- sono
poste a carico dell'Ufficio AI.
Lo stesso Ufficio verserà
al ricorrente Fr. 1'800.-- (IVA inclusa) a titolo di indennità per ripetibili.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere
allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti