32.2015.45
STCA dopo rinvio degli atti per competenza sulla base della STF 9C_892/2014. Diritto a una rendita limitato nel tempo. Confermata la perizia del CPAS. Confronto dei redditi da valido e invalido
21 maggio 2015Italiano35 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2015.45
FS/sc
Lugano
21 maggio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 10 giugno 2014 di
RI 1
contro
la decisione del 14 maggio 2014 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto in
fatto
1.1. Con
decisione del 14 maggio 2014, preavvisata il 28 febbraio 2014 (doc. AI 56/1-4),
l’Ufficio AI del Canton __________ ha riconosciuto a RI 1 il diritto al
versamento di tre quarti di rendita dal 1. maggio al 30 settembre 2013 (doc. B).
Nelle motivazioni della decisione (redatte dall’Ufficio AI del Canton Ticino),
quale rimedio di diritto è stato indicato il ricorso entro 30 giorni al
Tribunale cantonale delle assicurazioni del Canton Ticino (doc. B).
Questo
Tribunale, pronunciandosi sul ricorso del 10 giugno 2014 interposto
dall’assicurata contro la suddetta decisione (doc. AI 63/16), con STCA del 1.
luglio 2014, l’ha dichiarato irricevibile trasmettendo gli atti al Verwaltungsrechtliche
Abteilung des Obergerichtes des Kantons __________ (doc. AI 66/2-5).
1.2. Il
Tribunale Federale (TF) –
statuendo sul ricorso del 10 dicembre 2014 dell’Ufficio AI del Canton __________
(doc. AI 73/2-4) contro la sentenza del 17 novembre 2014 dell’Obergericht des
Kantons __________ (doc. 72/1-9) –,
con STF 9C_892/2014 del 6 marzo 2015 l’ha accolto e (rilevato che tanto questo
Tribunale quanto l’Obergericht des Kantons __________ non si sono accorti che
per errore sulla prima parte della decisione del 14 maggio 2014 figurava
l’Ufficio AI del Canton __________ al posto dell’Ufficio AI del Canton Ticino),
annullata la pronuncia del 17 novembre 2014 dell’Obergericht des Kantons __________,
ha statuito la trasmissione dell’incarto a questo Tribunale per pronunciarsi in
merito al ricorso inoltrato contro la decisione del 14 maggio 2014 (I).
1.3. Questo
Tribunale, richiamata la STF 9C_892/2014 del 6 marzo 2015, ha quindi intimato il ricorso del 10 giugno 2014 (II) all’Ufficio AI per la risposta di causa
(III).
Nel
succitato ricorso l’assicurata ha sostenuto che ha “(…) provato a lavorare
al 60% per cinque mesi ma per me è stato troppo e ho dovuto assentarmi dal
lavoro al 100% da settembre 2013 per alcuni mesi. In febbraio 2014 ho voluto
poi riprovare a riprendere al 60% in un nuovo posto di lavoro ma ho dovuto di
nuovo ridurre la percentuale al 40% perché non stavo bene. (…)” (II)
allegando il certificato del 10 giugno 2014 del Servizio psico-sociale di __________
(doc. A).
1.4. L’Obergericht
des Kantons __________, con lettera del 27 marzo 2015 (riferendosi alla STF
9C_892/2014 del 6 marzo 2015), ha trasmesso gli atti dell’incarto concernenti
l’insorgente a questo Tribunale (V e V/1-4).
1.5. Con
la risposta di causa – ritenute le
risultanze della perizia del 19 settembre 2013 del Centro peritale delle
assicurazioni sociali (doc. AI 38/1-10), confermate dal medico SMR dr. __________
nel rapporto finale del 23 settembre 2013 (doc. AI 39/1-3) e visti le tabelle
elaborate il 7 ottobre 2013 (doc. AI 42/1-4 e 43/1-4) nonché il rapporto finale
del consulente in integrazione professionale del 30 ottobre 2013 (doc. AI
45/1-3) – l’Uffi-cio AI ha chiesto
di respingere il ricorso (VI).
In
particolare, l’amministrazione ha evidenziato che, anche correggendo (conformemente
alla STF 9C_179/2013 del 26 agosto 2013) la riduzione applicata al reddito da
invalido (dall’1% al 5%), il grado d’invalidità sarebbe del 37,95%, per cui dal
1. ottobre 2013 non sussiste alcun diritto ad una rendita.
1.6. Con
scritto del 17 aprile 2015 l’insorgente ha trasmesso al TCA il certificato
medico del 30 marzo 2015 del dr. __________ del Servizio psico-sociale di __________
(doc. C) osservando che “(…) sarebbe stato mio desiderio poter lavorare a
tempo pieno e negli ultimi anni ho fatto diversi tentativi di diminuire la percentuale
di inabilità al lavoro. Purtroppo ogni mio tentativo è sfociato in una nuova
ricaduta importante della mia malattia. Il limite massimo delle mie possibilità
lavorative è del 50%. Questo può essere verificato dai certificati medici
rilasciati e dal mio percorso lavorativo negli scorsi anni. (…)” (VIII).
1.7. L’Ufficio
AI, con osservazioni del 24 aprile 2015 –
rilevato come il certificato medico del 30 marzo 2015 del dr. __________ sia
del tutto generico e non conforme alla giurisprudenza applicabile in materia
per poter essere ritenuto concludente –
si è confermato nella domanda di reiezione del ricorso evidenziando, in
particolare, che il certificato del dr. __________ “(…) si riferisce ad
un’epoca successiva alla data della decisione impugnata (14.5.2014); la questione
inerente un eventuale peggioramento dello stato di salute della Signora RI 1
esula pertanto dalla presente disputa davanti al TCA e dovrà – se del caso –
formare oggetto di un nuovo provvedimento amministrativo. (…)” (X).
considerato in
diritto
In
ordine
2.1. La
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 8C_855/2010 dell’11 luglio 2011; STF
9C_211/2010 del 18 febbraio 2011).
Nel
merito
2.2. Oggetto
del contendere è sapere se a ragione l’Ufficio AI ha soppresso il diritto a
prestazioni dal 1. ottobre 2013 (il diritto ad una rendita di tre quarti dal 1.
maggio al 30 settembre 2013 non è contestato).
L’insorgente
chiede il riconoscimento del diritto ad una rendita (senza specificare in quale
misura) anche dopo il 30 settembre 2013.
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un dan-no alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46).
Secondo
l'art. 28 cpv. 2 LAI gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto
fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza
dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione,
nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in
condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da invalido) e il reddito del
lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido
(reddito da valido).
Il
grado d'invalidità dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto
del reddito che egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello
che avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc,
op. cit., pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina
n. 264). Si confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto
conseguire se non fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare,
benché invalido, sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84).
Al
proposito va precisato che, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale
delle assicurazioni (TFA, dal 1° gennaio 2007 Tribunale federale, TF), per il
raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(even-tuale)
inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono
però essere rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere
conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa
della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA, decisione su opposizione)
e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (DTF 129 V 222; STFA I
600/01 del 26 giugno 2003, consid. 3.1; STFA I 475/01 del 13 giugno 2003,
consid. 4.1).
2.4. Per
quanto riguarda in particolare l'invalidità cagionata da un danno alla salute
psichica, il TFA ha stabilito che è decisivo al proposito che il danno sia di
gravità tale da non poter praticamente esigere dall'assicurato di valersi della
sua capacità lavorativa sul mercato del lavoro, o che ciò sia persino intollerabile
per la società (DTF 127 V 298 consid. 4c, 102 V 165 = RCC 1977 pag. 169;
Pratique VSI 1996 pag. 318, 321, 324; RCC 1992 pag. 180; ZAK 1984 pag. 342,
607; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, pag. 10 consid. 3b; Locher/Gächter,
Grundriss des Sozialversicherungsrecht, Berna 2014, pag. 98).
Al
riguardo l’Alta Corte ha inoltre avuto modo di precisare che:
"
(…)
Tra i danni alla salute psichica, i quali come i danni
fisici, possono determinare un'invalidità ai sensi dell'art. 4 cpv. 1 LAI,
devono essere annoverati - oltre alle malattie mentali propriamente dette - le
anomalie psichiche parificabili a malattia.
Non sono considerati effetti di uno stato psichico
morboso, e dunque non costituiscono turbe a carico dell'assicurazione per
l'invalidità le limitazioni della capacità di guadagno cui l'assicurato
potrebbe ovviare dando prova di buona volontà; la misura di quanto è ragionevolmente
esigibile dev'essere apprezzata nel modo più oggettivo possibile. Bisogna
dunque stabilire se, e in quale misura al caso, un assicurato può, nonostante
il danno alla salute mentale, esercitare un'attività lucrativa che il mercato
del lavoro gli offre, tenuto conto delle sue attitudini. In quest'ambito il
punto è quello di sapere quale attività si può da lui ragionevolmente esigere.
Ai fini di stabilire l'esistenza di un'incapacità di guadagno causata da un danno
alla salute psichica non è quindi decisivo accertare se l'assicurato eserciti o
meno un'attività lucrativa insufficiente; di maggior rilievo è piuttosto
domandarsi se si debba ammettere che l'utilizzazione della capacità lavorativa
non può in pratica più essere da lui pretesa oppure che essa sarebbe persino insopportabile
per la società (DTF 102 V 166; VSI 2001 pag. 224 consid. 2b e sentenze ivi
citate; cfr. anche DTF 127 V 298 consid. 4c in fine).
(…)" (STFA I 166/03 del 30 giugno 2004, consid.
3.2).
Secondo
la giurisprudenza del TFA siffatti principi valgono fra l'altro per le
psicopatie, le alterazioni dello sviluppo psichico (psychische Fehlentwicklungen),
l'alcolismo, la farmacomania, la tossicomania e le nevrosi (STFA I 441/99 del
18 ottobre 1999; STFA I 148/98 del 29 settembre 1998, consid. 3b; RCC 1992 pag.
182 consid. 2a con riferimenti).
Nella
STF I 384/06 del 4 luglio 2007 il TF ha ribadito che “(…) il riconoscimento
di un danno alla salute psichica presuppone in particolare la diagnosi espressa
da uno specialista in psichiatria, poggiata sui criteri posti da un sistema di
classificazione riconosciuto scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; cfr.
pure la sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 621/05 del 13
luglio 2006, consid. 4). (…)” (STF I 384/06 del 4 luglio 2007).
2.5. Per costante giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica
decisione attribuisce una rendita per un certo periodo e, contemporaneamente,
la riduce o la sopprime per un periodo successivo, devono essere applicate per
analogia le regole sulla revisione ex art. 17 LPGA (DTF 131 V 164, 131 V 120,
125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA I 597/04 del 10 gennaio 2006; I 689/04 del
27 dicembre 2005; I 38/05 del 19 ottobre 2005; I 12/04 del 14 aprile 2005; I
528/04 del 24 febbraio 2005 e I 299/03 del 29 giugno 2004).
A
sua volta, l’art. 17 cpv. 1 LPGA stabilisce che se il grado
d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole modificazione,
per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente o soppressa,
d’ufficio o su richiesta.
Fatti
I
principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto
il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.
17 LPGA (DTF 130 V 343, consid. 3.5, pagg. 349-352).
Se
la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che
il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto
a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato
perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre
mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare
(art. 88a cpv. 1 OAI).
Analogamente,
in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del
cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da
tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per
analogia (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in
caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo
di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013
consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).
L’art.
88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento
determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava
diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid.
5.3 con riferimenti).
Giusta
l’art. 29 bis OAI (Risorgere dell’invalidità dopo la soppressione della
rendita), se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado
di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di
nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita
per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima
erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1
lett. b LAI.
2.6. Nella
fattispecie in esame – vista la
valutazione del 10 giugno 2013 (doc. AI 35/1-2), nella quale il medico SMR dr. __________
ha, in particolare, osservato che “(…) trattandosi di giovane donna alla 1°
richiesta indicata perizia. Vedi rapporti allegati di vecchi trattamenti
psichiatrici (sotto 15.8.2002), 2 rapporti di brevissime degenze 2011 CPC, rapporto
AI medico di famiglia e SPS. (…)” (doc. AI 35/1) – l’Ufficio AI ha ordinato una perizia presso il CPAS (doc.
AI 36/1-2 e 37/1-2).
Nella
perizia 19 settembre 2013 (doc. AI 38/1-10), la dr.ssa __________ e la dr.ssa __________,
entrambe FMH in psichiatria e psicoterapia e direttrice rispettivamente capo
clinica del CPAS, dopo aver esposto dettagliatamente gli atti considerati ai
fini della valutazione, l’anamnesi, l’esame clinico secondo AMDP-System, la
descrizione della giornata, il trattamento psichiatrico attuale e le informazioni
da terzi – posta la diagnosi con
ripercussioni sulla capacità lavorativa di “(…) Disturbo di personalità
emotivamente instabile, tipo borderline (ICD 10 F 60.31). Dall’anamnesi psicopatologica non si può escludere la presenza di pregresse franche fasi
depressive, tali da configurare una co-diagnosi di Sindrome depressiva ricorrente,
attualmente in remissione (ICD 10 F 33.4) (…)” (doc. AI 85/10) –, hanno evidenziato:
"
(…)
Siamo confrontati con una donna di 44 anni, di origine __________,
seguita dal 2009 al 2010 dallo psichiatra Dr. __________, che certifica un disturbo
di personalità emotivamente instabile di tipo borderline.
L'assicurata nel 2011 effettua due degenze presso la __________
di __________, durate pochi giorni. In occasione di queste oltre al disturbo di
personalità viene indicato un uso dannoso di alcool. Dopo la dimissione
inizia la presa a carico presso il Servizio psico-sociale di Locarno.
Il medico curante Dr. __________ nel suo certificato
non specifica un'inabilità lavorativa ma sottolinea che l'assicurata ha svolto
sempre lavori a tempo parziale poiché non riusciva a sopportare lo stress
psico-fisico.
Nel questionario apposito, compilato nel dicembre 2012, l'allora datore di lavoro indica che l'assicurata soddisfa le esigenze se non supera le 4 ore e
mezza giornaliere di occupazione.
Il rapporto medico stilato nel gennaio 2013 dalla
psichiatra curante Dr.ssa __________ certifica la presenza del disturbo di
personalità emotivamente instabile e dell'uso dannoso di alcool. Indica una
precedente presa a carico in __________ nel 2001.
Sottolinea che la somministrazione dei farmaci
antidepressivi ha causato importanti effetti collaterali per cui è stata
sospesa.
Certifica un'inabilità lavorativa per l'ultima
professione totale dal dicembre 2011 al febbraio 2012 e pari al 70% dal marzo
2012 al momento della compilazione del rapporto medico. Dato il buon decorso
clinico, ipotizza un aumento della capacità lavorativa fino al 50%, cosa che
avviene come si può evidenziare nel certificato allegato alla perizia, dalla
quale si evince che dal giugno 2013 l'assicurata lavora al 50%. Indica una
prognosi stazionaria.
In questo ambito si richiede l'attuale perizia,
specificando l'eventuale persistere dell'abuso etilico e i cambiamenti che
potrebbe portare l'assunzione di medicamenti.
La raccolta anamnestica conferma la presenza del
disturbo di personalità emotivamente instabile di tipo borderline. L'assicurata
infatti evidenzia una cera fragilità rispetto all'identità personale, che manifesta
i suoi aspetti di maggiore debolezza quando è confrontata con relazioni
importanti, che diventano conflittuali, amplificano i vissuti di inadeguatezza
e possono elicitare i sentimenti di vuoto e solitudine allorché hanno termine.
Proprie del disturbo di personalità sono anche le condotte autolesive,
l'assicurata si procura tagli alle braccia fin dalla prima età adulta e solo
recentemente sta imparando a meglio gestire i momenti di tensione endopsichica
e di discontrollo emotivo.
Negli anni l'assicurata ha mantenuto diverse
occupazioni, presentando però varie fasi di scompenso, spesso in corrispondenza
a conflitti relazionali; queste possono venire ricondotte a un funzionamento più
deficitario del disturbo di personalità (elicitandone gli eventi gli elementi più
disfunzionali) o franchi episodi depressivi. In questi periodi aumentava anche
l'uso di alcool.
Considerando questi elementi, l'evoluzione del quadro
clinico nell'ultimo periodo risulta positiva, come rilevato anche dalla
psichiatra curante. Come previsto dalla stessa l'assicurata ha mantenuto un
occupazione nell'attività della ristorazione, che particolarmente ama, in una percentuale
pari almeno al 50%.
L'assicurata non ha trovato difficoltà a confrontarsi
con percentuali lievemente superiori mentre quando era costretta a lavorare al
70-80% il suo stato psichico presto ne risentiva.
La recente certificazione di inabilità lavorativa
totale (vedi certificato della curante allegato) era dettata da un cambio della
mansione all'interno dell'albergo dove lavorava, con la richiesta
all'assicurata di assumere un ruolo direttivo e di gestione degli altri.
L'assunzione di questi compiti, data la fragilità personologica, ha determinato
uno scompenso allorché si è trovata confrontata con situazioni di conflittualità
e di tipo agonistico.
Nonostante questo evento, legato alla richiesta
inopportuna di assumere un ruolo di responsabilità, l'assicurata presenta una
condizione di discreto compenso psichico e anche un buon adattamento alla nuova
realtà abitativa. Il disturbo di personalità risulta essere sufficientemente
contenuto nei suoi aspetti disfunzionali emotivi e comportamentali:
l'assicurata, nonostante il recente disagio esperito sul luogo di lavoro, da 5
mesi non attua più comportamenti autolesivi (tagli alle braccia).
Verosimilmente questo avviene anche grazie alla presa a
carico soprattutto psicologica avuta, della quale ha beneficiato; il seguito
specialistico l'ha aiutata ad essere più consapevole di alcuni aspetti del
proprio funzionamento (per esempio gli agiti autolesivi) e riuscire a
contenerli. La consapevolezza del proprio modo di porsi all'interno delle
relazioni pregnanti dal punto di vista affettivo risulta essere invece tuttora
parziale e questo rappresenta tuttora un ambito di fragilità e che può favorire
scompensi futuri.
L'assicurata in passato ha assunto medicamenti che le
hanno procurato importanti effetti collaterali e per questo attualmente non
gliene sono prescritti. Essendo in presenza di un disturbo personologico,
l'opzione farmacologica appare di secondo piano.
L'utilizzo di alcool ha una funzione curativa rispetto
ai vissuti depressivi e all'instabilità emotivo-comportamentale. Risulta essere
episodico, non determina una condizione di dipendenza e non ha un'influenza
significativa sulla capacità di lavoro.
La prognosi per un aumento della capacità lavorativa
rispetto a quella da noi certificata risulta incerta, data la condizione di
fragilità dettata dal disturbo personologico. Considerando però l'evoluzione
positiva avuta nell'ultimo periodo, si consiglia una rivalutazione del quadro
clinico a distanza di 12-18 mesi.
(…)" (doc. AI 38/7-8)
Circa
le conseguenze sulla capacità di lavoro i periti hanno concluso:
"
(…)
1. Descrizione di risorse e deficit – secondo schema MINI ICF – APP –
1. Rispetto delle regole: grado di
disabilità nullo. Rispetta gli appuntamenti di lavoro, non fatica ad
adattarsi alla routine quotidiana o a integrarsi nei processi organizzativi.
Considerandi
2.
Organizzazione dei compiti: grado
di disabilità nullo. Sa dedicare il tempo adeguato al lavoro e alla vita
privata. Dopo il raggiungimento degli scopi, riesce a distaccarsi e a concentrarsi
su altri interessi.
3.
Flessibilità: grado di
disabilitä lieve-medio. Può presentare difficoltà ad adattarsi alle nuove
situazioni, data l'incertezza identitaria, la labilità emotiva, la facile
elicitazione di vissuti di inadeguatezza e ansia. Può manifestare reazioni di
disagio nei confronti dei cambiamenti. Non riesce a gestire ruoli di
leadership.
4.
Competenze: grado di disabilità
da nullo a medio. Generalmente riesce ad esplicare le proprie competenze,
pur presentando una certa esauribilità sul medio termine. Di fronte a situazioni
conflittuali possono però scatenarsi reazioni emotivo-comportamentali
discontrollate in grado di inficiare anche in modo consistente le risorse
presenti.
5.
Giudizio: grado di disabilità
lieve-medio. Può essere in difficoltà nel giudicare in modo flessibile e articolato
situazioni e ambienti.
6.
Persistenza: grado di disabilità
lieve. Generalmente riesce ad assolvere i compiti nei tempi previsti ma sul
lungo termine, verosimilmente a causa della tensione endopsichica che comporta
il confronto con la realtà lavorativa, può avere maggiori difficoltà e necessitare
di più tempo.
7.
Assertività: grado di disabilità
medio. Fatica a costruire una relazione di tipo cooperativo a causa della
fragilità personologica. Quando qualcuno si propone con modalità agonistiche
tende a subire per poi manifestare reazioni comportamentali discontrollate o
scompensi depressivi.
8.
Contatto con gli altri: grado di
disabilità nullo. Riesce a mantenere buone relazioni informali. E'
gratificata dalla componente relazionale del proprio lavoro.
9.
Integrazione nel gruppo: grado di
disabilità da nullo a medio. Riesce a integrarsi nel gruppo se si
percepisce accolta e considerata nelle proprie capacità. Fatica molto a gestire
l'eventuale insorgenza di conflitti interpersonali.
10.
Relazioni intime: grado di
disabilità da lieve a medio. La conflittualità nelle relazioni affettive è
un fattore di rischio per la comparsa di franchi scompensi. Attualmente
mantiene un rapporto con un compagno che è migliorato dopo la fine della
convivenza. Sta costruendo una cerchia di amicizie. I rapporti con la famiglia
di origine sono discreti.
11.
Attività spontanee: grado di
disabilità nullo. Riesce a mantenere i propri hobby traendone piacere.
12.
Cura di sè: grado di disabilità nullo.
È in grado di provvedere a sé senza limitazioni. Allo stesso modo gestisce i
vari ambiti dell'economia domestica senza problemi di rilievo.
13.
Mobilità: grado di inabilità
nullo. Utilizza i mezzi pubblici senza difficoltà. Riesce anche a raggiungere
nuovi posti senza grossi problemi.
2.
Conclusioni
Visto il positivo decorso si giustifica una capacità
lavorativa pari al 60% (diminuzione dell'orario, rendimento pieno) per l'ultima,
che risulta essere un'attività confacente. Altre attività confacenti al quadro
clinico risultano essere quelle piuttosto semplici, che non richiedano una
grande flessibilità o sforzo mentale, che prevedano un contatto con la
clientela. L'assicurata può lavorare in team se inserita in contesti ambientali
accoglienti e in cui non debba assumere ruoli gestionali.
La capacità lavorativa come casalinga risulta
piena.
Rispetto al passato, in base a quanto da noi raccolto
anamnesticamente è giustificata la valutazione della psichiatra curante che
identifica un'inabilità lavorativa totale dal dicembre 2011 al febbraio 2012,
pari al 70% da marzo 2012 al maggio 2013 e al 50% dal giugno 2013 fino ad ora.
A partire dall'attuale perizia l'inabilità lavorativa è del 40%.
L'assicurata attualmente ha un'occupazione che però
presenta elementi di difficoltà legati ai pregressi conflitti relazionali. In
caso di perdita del lavoro è opportuno un aiuto da parte dell'UAI per la
reintegrazione professionale sotto forma di aiuto al collocamento e sostegno in
una fase iniziale.
(…)" (doc. AI 38/8-10)
L’Ufficio
AI – viste le risultanze peritali,
ritenuto il rapporto finale SMR 23 settembre e l’annotazione 4 ottobre 2013 del
dr. Lurati (doc. AI 39/1-3 e 41/1) e viste le tabelle elaborate il 7 ottobre
2013.
(doc. AI 42/1-4 e 43/1-4) nonché il rapporto finale del consulente in
integrazione professionale del 30 ottobre 2013 (doc. AI 45/1-3) – con decisione 14 maggio 2014 ha riconosciuto il diritto a tre quarti di rendita dal 1. maggio al 30 settembre 2013 (doc. B).
2.7
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto
(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le
conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se
un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né
la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23
aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25
febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser,
Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI
3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,
il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici
specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a
conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,
fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 125 V
353.
consid. 3b/bb, 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998
IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher/Gächter,
Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 551).
In una sentenza pubblicata nella Pratique
VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del
libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di
determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le
perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta
senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è
quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e
di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che
possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza
di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri
rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.
3b/aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25
febbraio 2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione
deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si
rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni
e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro
attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto
di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio
l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari
circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti
circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993.
pag. 95).
Le perizie affidate dagli organi dell'AI
o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici
esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie
conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti,
dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti
a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b/bb;
STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
Il
TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni
espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando
che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per
principio necessario procedere ad una nuova perizia. In
quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:
"
(…)
3.2
L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant
d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a
admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de
l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le
SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion
entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire
de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.
La valeur probante des rapports médicaux des uns et des
autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels
précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison
d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin
traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui
l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les
médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune
circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de
ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"
(STFA I 938/05 del 24 agosto 2006, consid. 3.2)
Nella
STF 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56 pag. 174,
il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali
e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del
SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto
senza aver visitato personalmente l’assicurato.
Al
riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:
"
(…)
per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1°
gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici
regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche
del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale
dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad
esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una
misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le
decisioni in ambito medico nei singoli casi.
A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del
nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per
gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti
sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche
conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità
funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara
separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla
base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può
ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza
9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con
riferimenti). (…)"
(STF 9C_524/2010
del 27 ottobre 2010, consid. 2)
Per
quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza
della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto
di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_947/2011 del 27 gennaio 2012 consid. 4.2;8C_5/2011 del 27 giugno 2011
consid. 5.4;8C_790/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 6;8C_828/2007 del
23.
aprile 2008 consid. 7; DTF 125 V 353 consid. 3a/cc; Pratique VSI 2001 pag.
109.
consid. 3a/cc; in argomento vedi anche Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des
Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 398-399).
Infine,
va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non
può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi
per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007
del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; vedi anche Meyer/Reichmuth,
op. cit, ad art. 28a, pag. 395).
Va
ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia
ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni.
In
DTF 127 V 294 l'Alta Corte ha infatti fatto proprie le considerazioni di Mosimann.
In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und
[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico
l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione
riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.
Il
perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa
da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,
quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche
croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla
malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della
stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a
trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve
essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre,
l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Del
resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,
tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le
allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,
l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni
fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele
molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di
grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre
2001, inc. 32.1999.124).
2.8
Nell’evenienza
concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore
probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli
impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del CPAS.
I
periti, infatti – evidenziato che “(…)
l’evoluzione del quadro clinico nell’ultimo periodo risulta positiva, come
rilevato anche dalla psichiatra curante. Come previsto dalla stessa
l’assicu-rata ha mantenuto un’occupazione nell’attività della ristorazione, che
particolarmente ama, in una percentuale pari almeno al 50%. L’assicurata non ha
trovato difficoltà a confrontarsi con percentuali lievemente superiori mentre
quando era costretta a lavorare al 70-80% il suo stato psichico ne risentiva.
[…] Il disturbo di personalità risulta essere sufficientemente contenuto nei
suoi aspetti disfunzionali emotivi e comportamentali: l’assicurata, nonostante
il recente disagio esperito sul luogo di lavoro, da 5 mesi non attua più
comportamenti auto lesivi (tagli alle braccia). Verosimilmente questo avviene
anche grazie alla presa a carico soprattutto psicologica avuta, della quale ha
beneficiato; il seguito specialistico l’ha aiutata ad essere più consapevole di
alcuni aspetti del proprio funzionamento (per esempio gli agiti auto lesivi) e
riuscire a contenerli. (…)” (doc. AI 38/8) –,
hanno concluso che “(…) rispetto al passato, in base a quanto da noi
raccolto anamnesticamente è giustificata la valutazione della psichiatra
curante che identifica un’inabilità lavorativa totale dal dicembre 2011 al febbraio
2012, pari al 70% da marzo 2012 al maggio 2013 e al 50% da giugno 2013 fino ad
ora. A partire dall’attuale perizia l’inabilità lavorativa è del 40%. (…)”
(doc. AI 38/9).
La
dettagliata ed approfondita valutazione del CPAS (confermata anche dal dr. __________
nel rapporto finale SMR del 23 settembre 2013 sub. doc. AI 39/1-3) non è stata
del resto validamente smentita da altri certificati da parte di medici
specialisti attestanti nuove patologie.
Quanto
al certificato medico del 30 marzo 2015 – nel quale il dr. __________, medico
assistente del SPS di __________, (senza porre una diagnosi secondo una
classificazione riconosciuta, senza confrontarsi con la perizia 19 settembre
2013.
del CPAS e in modo del tutto generico) ha attestato una inabilità
lavorativa del “(…) 50% dal 30.03.2015 al 30.09.2015. Si ritiene la paziente
abile su un impiego con occupazione di 5 ore al di e al massimo. (…)” (doc.
C) – questo Tribunale (conformemente alla succitata giurisprudenza; cfr.
consid. 2.7) può fare proprie le conclusioni dell’Ufficio AI secondo cui “(…)
lo scarno certificato medico del Dr. __________ non può essere preso in considerazione
ai fini del presente giudizio in quanto del tutto generico (vale a dire privo
delle necessarie diagnosi, dei disturbi soggettivi, delle considerazioni oggettive,
della prognosi, delle eventuali osservazioni conclusive, ecc.), non
sufficientemente circostanziato e non conforme ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza
applicabile in materia. (…)” (X).
In
conclusione, rispecchiando la perizia 19 settembre 2013 del CPAS tutti i
criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr.
consid. 2.7) e ritenuto che la situazione valetudinaria è stata valutata in
maniera approfondita, a ragione l’Ufficio AI ha ritenuto una capacità
lavorativa del 60%, tanto nella sua abituale quanto in un’attività adeguata,
dal settembre 2013.
Va
qui ricordato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di
trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola
fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF
9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.
5.
), poiché, come accennato (cfr. consid. 2.7) alla luce del rapporto di
fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di
dubbio, in favore del suo paziente e che il solo fatto che uno o più medici curanti
esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in
discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre
nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii
giurisprudenziali ivi menzionati).
All’assicurata
va comunque fatto presente che in caso di peggioramento rilevante delle
condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione
medica, ella potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni. Il presente
giudizio non pregiudica infatti eventuali suoi diritti nei confronti
dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla
data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere
cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4).
Al
riguardo va evidenziato che lo stesso Ufficio AI – rilevato come il certificato medico del 30 marzo 2015 del
dr. __________ si riferisse ad un’epoca posteriore alla decisione impugnata – ha osservato che: “(…) la questione
inerente un eventuale peggioramento dello stato di salute della Signora RI 1
esula pertanto dalla presente disputa davanti al TCA e dovrà – se del caso –
formare oggetto di un nuovo provvedimento amministrativo. (…)” (X).
2.9
Visto
che l'assicurata presenta una capacità lavorativa del 60% in un’attività
semplice e ripetitiva – partendo
dai redditi stabiliti dal consulente IP per il 2012 e non contestati: da valido
di fr. 49'412.-- e da invalido di fr. 53'804.91 (cfr. le tabelle elaborate il 7
ottobre 2013 sub doc. AI 42/1-4 e 43/1-4) –,
nel 2013 (anno rilevante vista la soppressione della rendita a contare dal mese
di ottobre), il reddito da valido ammonta a fr. 49'757.88 (49'412.--aumentati
dello 0.7% secondo la stima dell’evoluzione dei salari nominali) e quello da
invalido a fr. 30'883.48 (53'804.91 aumentati dello 0.7% secondo la stima
dell’evoluzione dei salari nominali x 60% e ridotti del 5% [come
rettamente fatto, ai sensi della STCA 32.2012.36 del 31 gennaio 2013
confermata dal TF nella STF 9C_179/2013 del 26 agosto 2013,
dall’Ufficio AI con la risposta di causa]).
Ritenuti
un reddito da valido di fr. 49'757.88 e da invalido di fr. 30'883.48, si ottiene un grado d’invalidità del 38% ([49'757.88 -
30'883.48] x 100 : 49'757.88 = 37.93% arrotondato al 38% secondo la
giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2).
Di
conseguenza, visto il miglioramento dello stato di salute dal giugno 2013 e
considerato il grado d’invalidità non pensionabile del 38%, è a giusto titolo
che l’amministrazione ha riconosciuto il diritto a tre quarti di rendita fino
al 30 settembre 2013 (cfr. consid. 2.3 e 2.5).
2.10
In
simili circostanze, visto tutto quanto precede, il ricorso va dunque respinto e
la decisione impugnata confermata.
Secondo
l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso
in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni
AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.
L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle
spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.
Visto
l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è respinto.
2. Le
spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti