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Decisione

32.2015.45

STCA dopo rinvio degli atti per competenza sulla base della STF 9C_892/2014. Diritto a una rendita limitato nel tempo. Confermata la perizia del CPAS. Confronto dei redditi da valido e invalido

21 maggio 2015Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

I

principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di rendite sotto

il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a proposito dell’art.

17 LPGA (DTF 130 V 343, consid. 3.5, pagg. 349-352).

Se

la capacità al guadagno dell'assicurato migliora, v'è motivo di ammettere che

il cambiamento determinante sopprime, all'occorrenza, tutto o parte del diritto

a prestazioni dal momento in cui si può supporre che il miglioramento costatato

perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in considerazione allorché è durato tre

mesi, senza interruzione notevole, e che presumibilmente continuerà a durare

(art. 88a cpv. 1 OAI).

Analogamente,

in caso di aggravamento dell'incapacità al guadagno, occorre tener conto del

cambiamento determinante il diritto a prestazioni, non appena esso perdura da

tre mesi senza interruzione notevole. L’art. 29bis è applicabile per

analogia (art. 88a cpv. 2 OAI). Queste norme sono applicabili non soltanto in

caso di revisione della rendita, ma anche di assegnazione con effetto retroattivo

di una prestazione limitata nel tempo (STF 8C_94/2013 dell’8 luglio 2013

consid. 4.1 e STFA 29 maggio 1991 nella causa St.; RCC 1984 pag. 137).

L’art.

88a cpv. 2 OAI è applicabile nei casi in cui al momento del cambiamento

determinante il diritto a prestazioni esisteva già un’invalidità che dava

diritto ad una rendita (STF 8C_303/2012 e 8C_340/2012 del 6 dicembre 2012, consid.

5.3 con riferimenti).

Giusta

l’art. 29 bis OAI (Risorgere dell’invalidità dopo la soppressione della

rendita), se la rendita è stata soppressa a causa dell’abbassamento del grado

di invalidità e l’assicurato, nel susseguente periodo di tre anni, presenta di

nuovo un grado di invalidità suscettibile di far nascere il diritto alla rendita

per incapacità al lavoro della stessa origine, il periodo precedente la prima

erogazione verrà dedotto dal periodo d’attesa impostogli dall’art. 28 cpv. 1

lett. b LAI.

2.6. Nella

fattispecie in esame – vista la

valutazione del 10 giugno 2013 (doc. AI 35/1-2), nella quale il medico SMR dr. __________

ha, in particolare, osservato che “(…) trattandosi di giovane donna alla 1°

richiesta indicata perizia. Vedi rapporti allegati di vecchi trattamenti

psichiatrici (sotto 15.8.2002), 2 rapporti di brevissime degenze 2011 CPC, rapporto

AI medico di famiglia e SPS. (…)” (doc. AI 35/1) – l’Ufficio AI ha ordinato una perizia presso il CPAS (doc.

AI 36/1-2 e 37/1-2).

Nella

perizia 19 settembre 2013 (doc. AI 38/1-10), la dr.ssa __________ e la dr.ssa __________,

entrambe FMH in psichiatria e psicoterapia e direttrice rispettivamente capo

clinica del CPAS, dopo aver esposto dettagliatamente gli atti considerati ai

fini della valutazione, l’anamnesi, l’esame clinico secondo AMDP-System, la

descrizione della giornata, il trattamento psichiatrico attuale e le informazioni

da terzi – posta la diagnosi con

ripercussioni sulla capacità lavorativa di “(…) Disturbo di personalità

emotivamente instabile, tipo borderline (ICD 10 F 60.31). Dall’anamnesi psicopatologica non si può escludere la presenza di pregresse franche fasi

depressive, tali da configurare una co-diagnosi di Sindrome depressiva ricorrente,

attualmente in remissione (ICD 10 F 33.4) (…)” (doc. AI 85/10) –, hanno evidenziato:

"

(…)

Siamo confrontati con una donna di 44 anni, di origine __________,

seguita dal 2009 al 2010 dallo psichiatra Dr. __________, che certifica un disturbo

di personalità emotivamente instabile di tipo borderline.

L'assicurata nel 2011 effettua due degenze presso la __________

di __________, durate pochi giorni. In occasione di queste oltre al disturbo di

personalità viene indicato un uso dannoso di alcool. Dopo la dimissione

inizia la presa a carico presso il Servizio psico-sociale di Locarno.

Il medico curante Dr. __________ nel suo certificato

non specifica un'inabilità lavorativa ma sottolinea che l'assicurata ha svolto

sempre lavori a tempo parziale poiché non riusciva a sopportare lo stress

psico-fisico.

Nel questionario apposito, compilato nel dicembre 2012, l'allora datore di lavoro indica che l'assicurata soddisfa le esigenze se non supera le 4 ore e

mezza giornaliere di occupazione.

Il rapporto medico stilato nel gennaio 2013 dalla

psichiatra curante Dr.ssa __________ certifica la presenza del disturbo di

personalità emotivamente instabile e dell'uso dannoso di alcool. Indica una

precedente presa a carico in __________ nel 2001.

Sottolinea che la somministrazione dei farmaci

antidepressivi ha causato importanti effetti collaterali per cui è stata

sospesa.

Certifica un'inabilità lavorativa per l'ultima

professione totale dal dicembre 2011 al febbraio 2012 e pari al 70% dal marzo

2012 al momento della compilazione del rapporto medico. Dato il buon decorso

clinico, ipotizza un aumento della capacità lavorativa fino al 50%, cosa che

avviene come si può evidenziare nel certificato allegato alla perizia, dalla

quale si evince che dal giugno 2013 l'assicurata lavora al 50%. Indica una

prognosi stazionaria.

In questo ambito si richiede l'attuale perizia,

specificando l'eventuale persistere dell'abuso etilico e i cambiamenti che

potrebbe portare l'assunzione di medicamenti.

La raccolta anamnestica conferma la presenza del

disturbo di personalità emotivamente instabile di tipo borderline. L'assicurata

infatti evidenzia una cera fragilità rispetto all'identità personale, che manifesta

i suoi aspetti di maggiore debolezza quando è confrontata con relazioni

importanti, che diventano conflittuali, amplificano i vissuti di inadeguatezza

e possono elicitare i sentimenti di vuoto e solitudine allorché hanno termine.

Proprie del disturbo di personalità sono anche le condotte autolesive,

l'assicurata si procura tagli alle braccia fin dalla prima età adulta e solo

recentemente sta imparando a meglio gestire i momenti di tensione endopsichica

e di discontrollo emotivo.

Negli anni l'assicurata ha mantenuto diverse

occupazioni, presentando però varie fasi di scompenso, spesso in corrispondenza

a conflitti relazionali; queste possono venire ricondotte a un funzionamento più

deficitario del disturbo di personalità (elicitandone gli eventi gli elementi più

disfunzionali) o franchi episodi depressivi. In questi periodi aumentava anche

l'uso di alcool.

Considerando questi elementi, l'evoluzione del quadro

clinico nell'ultimo periodo risulta positiva, come rilevato anche dalla

psichiatra curante. Come previsto dalla stessa l'assicurata ha mantenuto un

occupazione nell'attività della ristorazione, che particolarmente ama, in una percentuale

pari almeno al 50%.

L'assicurata non ha trovato difficoltà a confrontarsi

con percentuali lievemente superiori mentre quando era costretta a lavorare al

70-80% il suo stato psichico presto ne risentiva.

La recente certificazione di inabilità lavorativa

totale (vedi certificato della curante allegato) era dettata da un cambio della

mansione all'interno dell'albergo dove lavorava, con la richiesta

all'assicurata di assumere un ruolo direttivo e di gestione degli altri.

L'assunzione di questi compiti, data la fragilità personologica, ha determinato

uno scompenso allorché si è trovata confrontata con situazioni di conflittualità

e di tipo agonistico.

Nonostante questo evento, legato alla richiesta

inopportuna di assumere un ruolo di responsabilità, l'assicurata presenta una

condizione di discreto compenso psichico e anche un buon adattamento alla nuova

realtà abitativa. Il disturbo di personalità risulta essere sufficientemente

contenuto nei suoi aspetti disfunzionali emotivi e comportamentali:

l'assicurata, nonostante il recente disagio esperito sul luogo di lavoro, da 5

mesi non attua più comportamenti autolesivi (tagli alle braccia).

Verosimilmente questo avviene anche grazie alla presa a

carico soprattutto psicologica avuta, della quale ha beneficiato; il seguito

specialistico l'ha aiutata ad essere più consapevole di alcuni aspetti del

proprio funzionamento (per esempio gli agiti autolesivi) e riuscire a

contenerli. La consapevolezza del proprio modo di porsi all'interno delle

relazioni pregnanti dal punto di vista affettivo risulta essere invece tuttora

parziale e questo rappresenta tuttora un ambito di fragilità e che può favorire

scompensi futuri.

L'assicurata in passato ha assunto medicamenti che le

hanno procurato importanti effetti collaterali e per questo attualmente non

gliene sono prescritti. Essendo in presenza di un disturbo personologico,

l'opzione farmacologica appare di secondo piano.

L'utilizzo di alcool ha una funzione curativa rispetto

ai vissuti depressivi e all'instabilità emotivo-comportamentale. Risulta essere

episodico, non determina una condizione di dipendenza e non ha un'influenza

significativa sulla capacità di lavoro.

La prognosi per un aumento della capacità lavorativa

rispetto a quella da noi certificata risulta incerta, data la condizione di

fragilità dettata dal disturbo personologico. Considerando però l'evoluzione

positiva avuta nell'ultimo periodo, si consiglia una rivalutazione del quadro

clinico a distanza di 12-18 mesi.

(…)" (doc. AI 38/7-8)

Circa

le conseguenze sulla capacità di lavoro i periti hanno concluso:

"

(…)

1. Descrizione di risorse e deficit – secondo schema MINI ICF – APP –

1. Rispetto delle regole: grado di

disabilità nullo. Rispetta gli appuntamenti di lavoro, non fatica ad

adattarsi alla routine quotidiana o a integrarsi nei processi organizzativi.

Considerandi

2.

Organizzazione dei compiti: grado

di disabilità nullo. Sa dedicare il tempo adeguato al lavoro e alla vita

privata. Dopo il raggiungimento degli scopi, riesce a distaccarsi e a concentrarsi

su altri interessi.

3.

Flessibilità: grado di

disabilitä lieve-medio. Può presentare difficoltà ad adattarsi alle nuove

situazioni, data l'incertezza identitaria, la labilità emotiva, la facile

elicitazione di vissuti di inadeguatezza e ansia. Può manifestare reazioni di

disagio nei confronti dei cambiamenti. Non riesce a gestire ruoli di

leadership.

4.

Competenze: grado di disabilità

da nullo a medio. Generalmente riesce ad esplicare le proprie competenze,

pur presentando una certa esauribilità sul medio termine. Di fronte a situazioni

conflittuali possono però scatenarsi reazioni emotivo-comportamentali

discontrollate in grado di inficiare anche in modo consistente le risorse

presenti.

5.

Giudizio: grado di disabilità

lieve-medio. Può essere in difficoltà nel giudicare in modo flessibile e articolato

situazioni e ambienti.

6.

Persistenza: grado di disabilità

lieve. Generalmente riesce ad assolvere i compiti nei tempi previsti ma sul

lungo termine, verosimilmente a causa della tensione endopsichica che comporta

il confronto con la realtà lavorativa, può avere maggiori difficoltà e necessitare

di più tempo.

7.

Assertività: grado di disabilità

medio. Fatica a costruire una relazione di tipo cooperativo a causa della

fragilità personologica. Quando qualcuno si propone con modalità agonistiche

tende a subire per poi manifestare reazioni comportamentali discontrollate o

scompensi depressivi.

8.

Contatto con gli altri: grado di

disabilità nullo. Riesce a mantenere buone relazioni informali. E'

gratificata dalla componente relazionale del proprio lavoro.

9.

Integrazione nel gruppo: grado di

disabilità da nullo a medio. Riesce a integrarsi nel gruppo se si

percepisce accolta e considerata nelle proprie capacità. Fatica molto a gestire

l'eventuale insorgenza di conflitti interpersonali.

10.

Relazioni intime: grado di

disabilità da lieve a medio. La conflittualità nelle relazioni affettive è

un fattore di rischio per la comparsa di franchi scompensi. Attualmente

mantiene un rapporto con un compagno che è migliorato dopo la fine della

convivenza. Sta costruendo una cerchia di amicizie. I rapporti con la famiglia

di origine sono discreti.

11.

Attività spontanee: grado di

disabilità nullo. Riesce a mantenere i propri hobby traendone piacere.

12.

Cura di sè: grado di disabilità nullo.

È in grado di provvedere a sé senza limitazioni. Allo stesso modo gestisce i

vari ambiti dell'economia domestica senza problemi di rilievo.

13.

Mobilità: grado di inabilità

nullo. Utilizza i mezzi pubblici senza difficoltà. Riesce anche a raggiungere

nuovi posti senza grossi problemi.

2.

Conclusioni

Visto il positivo decorso si giustifica una capacità

lavorativa pari al 60% (diminuzione dell'orario, rendimento pieno) per l'ultima,

che risulta essere un'attività confacente. Altre attività confacenti al quadro

clinico risultano essere quelle piuttosto semplici, che non richiedano una

grande flessibilità o sforzo mentale, che prevedano un contatto con la

clientela. L'assicurata può lavorare in team se inserita in contesti ambientali

accoglienti e in cui non debba assumere ruoli gestionali.

La capacità lavorativa come casalinga risulta

piena.

Rispetto al passato, in base a quanto da noi raccolto

anamnesticamente è giustificata la valutazione della psichiatra curante che

identifica un'inabilità lavorativa totale dal dicembre 2011 al febbraio 2012,

pari al 70% da marzo 2012 al maggio 2013 e al 50% dal giugno 2013 fino ad ora.

A partire dall'attuale perizia l'inabilità lavorativa è del 40%.

L'assicurata attualmente ha un'occupazione che però

presenta elementi di difficoltà legati ai pregressi conflitti relazionali. In

caso di perdita del lavoro è opportuno un aiuto da parte dell'UAI per la

reintegrazione professionale sotto forma di aiuto al collocamento e sostegno in

una fase iniziale.

(…)" (doc. AI 38/8-10)

L’Ufficio

AI – viste le risultanze peritali,

ritenuto il rapporto finale SMR 23 settembre e l’annotazione 4 ottobre 2013 del

dr. Lurati (doc. AI 39/1-3 e 41/1) e viste le tabelle elaborate il 7 ottobre

2013.

(doc. AI 42/1-4 e 43/1-4) nonché il rapporto finale del consulente in

integrazione professionale del 30 ottobre 2013 (doc. AI 45/1-3) – con decisione 14 maggio 2014 ha riconosciuto il diritto a tre quarti di rendita dal 1. maggio al 30 settembre 2013 (doc. B).

2.7

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le

conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se

un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né

la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23

aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25

febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser,

Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI

3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura amministrativa,

il TFA ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite da medici

specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono a

conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti approfonditi,

fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle inaffidabili (DTF 125 V

353.

consid. 3b/bb, 123 V 176, 122 V 161, 104 V 212; SVR 1998

IV Nr. 1 pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher/Gächter,

Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 2014, pag. 551).

In una sentenza pubblicata nella Pratique

VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA ha però ritenuto conforme al principio del

libero apprezzamento delle prove definire delle direttive per la valutazione di

determinate forme di rapporti e perizie. In particolare per quanto concerne le

perizie giudiziarie, la giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta

senza motivi imperativi dalla valutazione degli esperti, il cui compito è

quello di mettere a disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e

di valutare da un punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che

possono indurre a non fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza

di affermazioni contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri

rapporti contenenti validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid.

3b/aa e riferimenti citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25

febbraio 2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione

deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si

rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni

e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio

l'oggettività e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari

circostanze che permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti

circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

pag. 95).

Le perizie affidate dagli organi dell'AI

o dagli assicuratori privati, in sede di istruttoria amministrativa, a medici

esterni o a servizi specializzati indipendenti, i quali fondano le proprie

conclusioni su indagini approfondite e giungono a risultati concludenti,

dispongono di forza probatoria piena, a meno che non sussistano indizi concreti

a mettere in causa la loro credibilità (Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b/bb;

STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

Il

TFA, in una decisione I 938/05 del 24 agosto 2006 concernente un caso di assicurazione per l'invalidità, ha evidenziato il valore probatorio delle opinioni

espresse dai medici SMR nell'ambito dell'assicurazione per l'invalidità, sottolineando

che in caso di divergenza tra il medico curante ed il medico SMR non è per

principio necessario procedere ad una nuova perizia. In

quell’occasione l’Alta Corte ha sviluppato la seguente considerazione:

"

(…)

3.2

L'on ne saurait certes mettre sur le même pied un rapport d'expertise émanant

d'un Centre d'observation médicale de l'AI (COMAI) - dont la jurisprudence a

admis que l'impartialité et l'indépendance à l'égard de l'administration et de

l'OFAS sont garanties (ATF 123 V 175) - et un rapport médical établi par le

SMR; toutefois, cela ne signifie pas encore qu'en cas de divergence d'opinion

entre médecins du SMR et médecins traitants, il est, de manière générale, nécessaire

de mettre en oeuvre une nouvelle expertise.

La valeur probante des rapports médicaux des uns et des

autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels

précédemment énumérés (cf. consid. 3.1 supra). Il n'y a dès lors aucune raison

d'écarter le rapport du SMR ici en cause ou de lui préférer celui du médecin

traitant, pour le seul motif que c'est le service médical régional de l'AI qui

l'a établi. Au regard du déroulement de l'examen clinique pratiqué par les

médecins du SMR et du contenu de leur rapport, on ne relève, du reste, aucune

circonstance particulière propre à faire naître un doute sur l'impartialité de

ceux-ci. La recourante ne fait d'ailleurs rien valoir de tel. (…)"

(STFA I 938/05 del 24 agosto 2006, consid. 3.2)

Nella

STF 9C_323/2009 del 14 luglio 2009, pubblicata in SVR 2009 IV Nr. 56 pag. 174,

il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi medici regionali

e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che a un rapporto del

SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è stato redatto

senza aver visitato personalmente l’assicurato.

Al

riguardo, l’Alta Corte, nella sentenza 9C_524/2010 del 27 ottobre 2010, ha precisato quanto segue:

"

(…)

per il nuovo art. 59 cpv. 2bis LAI, in vigore dal 1°

gennaio 2008 e - almeno in parte - applicabile in concreto, i servizi medici

regionali sono a disposizione degli uffici AI per valutare le condizioni mediche

del diritto alle prestazioni, stabiliscono la capacità funzionale

dell'assicurato - determinante per l'AI secondo l'articolo 6 LPGA - ad

esercitare un'attività lucrativa o a svolgere le mansioni consuete in una

misura ragionevolmente esigibile e sono indipendenti per quanto concerne le

decisioni in ambito medico nei singoli casi.

A questo riguardo va ricordato che scopo e senso del

nuovo disposto come pure del nuovo art. 49 OAI risiedono nella possibilità, per

gli uffici AI, di fare capo a propri medici per la valutazione degli aspetti

sanitari del diritto alla rendita. Questi ultimi, grazie alle loro specifiche

conoscenze medico-assicurative, sono quindi chiamati a valutare la capacità

funzionale della persona assicurata. In questo modo è stata creata una chiara

separazione di competenze tra medici curanti e assicurazione sociale. Sulla

base delle indicazioni del SMR, l'UAI deve così decidere cosa si può

ragionevolmente pretendere da un assicurato e cosa invece no (v. sentenza

9C_323/2009 del 14 luglio 2009 consid. 4.2, in SVR 2009 IV n. 56 pag. 174 con

riferimenti). (…)"

(STF 9C_524/2010

del 27 ottobre 2010, consid. 2)

Per

quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale esperienza

della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce del rapporto

di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_947/2011 del 27 gennaio 2012 consid. 4.2;8C_5/2011 del 27 giugno 2011

consid. 5.4;8C_790/2010 del 15 febbraio 2011 consid. 6;8C_828/2007 del

23.

aprile 2008 consid. 7; DTF 125 V 353 consid. 3a/cc; Pratique VSI 2001 pag.

109.

consid. 3a/cc; in argomento vedi anche Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des

Bundesgerichts zum IVG, 2014, ad art. 28a, pag. 398-399).

Infine,

va ricordato che se vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non

può evadere la procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi

per cui egli si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007

del 25 aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; vedi anche Meyer/Reichmuth,

op. cit, ad art. 28a, pag. 395).

Va

ancora rilevato che, affinché un esame medico in ambito psichiatrico sia

ritenuto affidabile, esso deve adempiere diverse condizioni.

In

DTF 127 V 294 l'Alta Corte ha infatti fatto proprie le considerazioni di Mosimann.

In particolare, secondo questo autore (Somatoforme Störungen: Gerichte und

[psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999 pag. 105 ss), in ambito psichiatrico

l’esperto deve innanzitutto porre una diagnosi secondo una classificazione

riconosciuta e pronunciarsi sulla gravità dell'affezione.

Il

perito deve anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa

da parte dell'assicurato. Tale prognosi deve tener conto di diversi criteri,

quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e quelle organiche

croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale profitto tratto dalla

malattia, il carattere cronico della malattia, la durata pluriennale della

stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità di ricorrere a

trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi sfavorevole deve

essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre,

l'esperto deve esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Del

resto, un rifiuto di una rendita deve ugualmente basarsi su diversi criteri,

tra i quali le divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le

allegazioni sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago,

l'assenza di una richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni

fornite dal paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele

molto dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di

grandi handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA inedita 27 settembre

2001, inc. 32.1999.124).

2.8

Nell’evenienza

concreta, richiamata la suesposta giurispru-denza in materia di valore

probatorio di rapporti medici, questo Tribunale non intravede ragioni che gli

impediscano di far proprie le conclusioni cui sono giunti i periti del CPAS.

I

periti, infatti – evidenziato che “(…)

l’evoluzione del quadro clinico nell’ultimo periodo risulta positiva, come

rilevato anche dalla psichiatra curante. Come previsto dalla stessa

l’assicu-rata ha mantenuto un’occupazione nell’attività della ristorazione, che

particolarmente ama, in una percentuale pari almeno al 50%. L’assicurata non ha

trovato difficoltà a confrontarsi con percentuali lievemente superiori mentre

quando era costretta a lavorare al 70-80% il suo stato psichico ne risentiva.

[…] Il disturbo di personalità risulta essere sufficientemente contenuto nei

suoi aspetti disfunzionali emotivi e comportamentali: l’assicurata, nonostante

il recente disagio esperito sul luogo di lavoro, da 5 mesi non attua più

comportamenti auto lesivi (tagli alle braccia). Verosimilmente questo avviene

anche grazie alla presa a carico soprattutto psicologica avuta, della quale ha

beneficiato; il seguito specialistico l’ha aiutata ad essere più consapevole di

alcuni aspetti del proprio funzionamento (per esempio gli agiti auto lesivi) e

riuscire a contenerli. (…)” (doc. AI 38/8) –,

hanno concluso che “(…) rispetto al passato, in base a quanto da noi

raccolto anamnesticamente è giustificata la valutazione della psichiatra

curante che identifica un’inabilità lavorativa totale dal dicembre 2011 al febbraio

2012, pari al 70% da marzo 2012 al maggio 2013 e al 50% da giugno 2013 fino ad

ora. A partire dall’attuale perizia l’inabilità lavorativa è del 40%. (…)”

(doc. AI 38/9).

La

dettagliata ed approfondita valutazione del CPAS (confermata anche dal dr. __________

nel rapporto finale SMR del 23 settembre 2013 sub. doc. AI 39/1-3) non è stata

del resto validamente smentita da altri certificati da parte di medici

specialisti attestanti nuove patologie.

Quanto

al certificato medico del 30 marzo 2015 – nel quale il dr. __________, medico

assistente del SPS di __________, (senza porre una diagnosi secondo una

classificazione riconosciuta, senza confrontarsi con la perizia 19 settembre

2013.

del CPAS e in modo del tutto generico) ha attestato una inabilità

lavorativa del “(…) 50% dal 30.03.2015 al 30.09.2015. Si ritiene la paziente

abile su un impiego con occupazione di 5 ore al di e al massimo. (…)” (doc.

C) – questo Tribunale (conformemente alla succitata giurisprudenza; cfr.

consid. 2.7) può fare proprie le conclusioni dell’Ufficio AI secondo cui “(…)

lo scarno certificato medico del Dr. __________ non può essere preso in considerazione

ai fini del presente giudizio in quanto del tutto generico (vale a dire privo

delle necessarie diagnosi, dei disturbi soggettivi, delle considerazioni oggettive,

della prognosi, delle eventuali osservazioni conclusive, ecc.), non

sufficientemente circostanziato e non conforme ai criteri stabiliti dalla giurisprudenza

applicabile in materia. (…)” (X).

In

conclusione, rispecchiando la perizia 19 settembre 2013 del CPAS tutti i

criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr.

consid. 2.7) e ritenuto che la situazione valetudinaria è stata valutata in

maniera approfondita, a ragione l’Ufficio AI ha ritenuto una capacità

lavorativa del 60%, tanto nella sua abituale quanto in un’attività adeguata,

dal settembre 2013.

Va

qui ricordato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo di

trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola

fondare sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF

9C_38/2008 del 15 gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid.

5.

), poiché, come accennato (cfr. consid. 2.7) alla luce del rapporto di

fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà, in caso di

dubbio, in favore del suo paziente e che il solo fatto che uno o più medici curanti

esprimano un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in

discussione una perizia ordinata dal giudice o dall’amministrazione e a imporre

nuovi accertamenti (STF 9C_9/2010 del 29 settembre 2010, consid. 3.4 e i rinvii

giurisprudenziali ivi menzionati).

All’assicurata

va comunque fatto presente che in caso di peggioramento rilevante delle

condizioni di salute, debitamente comprovato da pertinente documentazione

medica, ella potrà in futuro presentare una nuova domanda di prestazioni. Il presente

giudizio non pregiudica infatti eventuali suoi diritti nei confronti

dell’assicurazione federale per l’invalidità insorti in epoca successiva alla

data decisiva del provvedimento impugnato, il quale delimita il potere

cognitivo del giudice (DTF 130 V 140 e 129 V 4).

Al

riguardo va evidenziato che lo stesso Ufficio AI – rilevato come il certificato medico del 30 marzo 2015 del

dr. __________ si riferisse ad un’epoca posteriore alla decisione impugnata – ha osservato che: “(…) la questione

inerente un eventuale peggioramento dello stato di salute della Signora RI 1

esula pertanto dalla presente disputa davanti al TCA e dovrà – se del caso –

formare oggetto di un nuovo provvedimento amministrativo. (…)” (X).

2.9

Visto

che l'assicurata presenta una capacità lavorativa del 60% in un’attività

semplice e ripetitiva – partendo

dai redditi stabiliti dal consulente IP per il 2012 e non contestati: da valido

di fr. 49'412.-- e da invalido di fr. 53'804.91 (cfr. le tabelle elaborate il 7

ottobre 2013 sub doc. AI 42/1-4 e 43/1-4) –,

nel 2013 (anno rilevante vista la soppressione della rendita a contare dal mese

di ottobre), il reddito da valido ammonta a fr. 49'757.88 (49'412.--aumentati

dello 0.7% secondo la stima dell’evoluzione dei salari nominali) e quello da

invalido a fr. 30'883.48 (53'804.91 aumentati dello 0.7% secondo la stima

dell’evoluzione dei salari nominali x 60% e ridotti del 5% [come

rettamente fatto, ai sensi della STCA 32.2012.36 del 31 gennaio 2013

confermata dal TF nella STF 9C_179/2013 del 26 agosto 2013,

dall’Ufficio AI con la risposta di causa]).

Ritenuti

un reddito da valido di fr. 49'757.88 e da invalido di fr. 30'883.48, si ottiene un grado d’invalidità del 38% ([49'757.88 -

30'883.48] x 100 : 49'757.88 = 37.93% arrotondato al 38% secondo la

giurisprudenza di cui alla DTF 130 V 121 consid. 3.2).

Di

conseguenza, visto il miglioramento dello stato di salute dal giugno 2013 e

considerato il grado d’invalidità non pensionabile del 38%, è a giusto titolo

che l’amministrazione ha riconosciuto il diritto a tre quarti di rendita fino

al 30 settembre 2013 (cfr. consid. 2.3 e 2.5).

2.10

In

simili circostanze, visto tutto quanto precede, il ricorso va dunque respinto e

la decisione impugnata confermata.

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza, le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti