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32.2015.46

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

16 dicembre 2015Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

2004 (STFA I 734/05 dell’8 marzo 2006).

La condizione di verosimiglianza posta dall'art. 87 cpv. 3 OAI deve

permettere all'amministrazione, che ha precedentemente rifiutato una

prestazione o comunque una sua revisione con provvedimento cresciuto in

giudicato, di scartare senza ulteriori esami nuove domande con le quali

l'assicurato si limita a ripetere gli stessi argomenti, senza allegare una

modifica dei fatti determinanti (DTF 125 V 410 consid. 2b pag. 412; 117 V 198

consid. 4b pag. 200 con riferimenti). Adita con una nuova domanda,

l'amministrazione deve così cominciare con l'esaminare se le allegazioni dell'assicurato

sono, in maniera generale, plausibili. Se ciò non è il caso, può liquidare

l'istanza senza ulteriori indagini con un rifiuto di entrata in materia. A tal

proposito occorre precisare che quanto più breve è il lasso di tempo trascorso

dalla decisione precedente, tanto più rigorosamente l'amministrazione

apprezzerà la plausibilità delle allegazioni dell'assicurato. Su questo

aspetto, essa dispone di un certo potere di apprezzamento che il giudice è di

principio tenuto a rispettare (DTF 109 V 108 consid. 2b pag. 114; cfr. pure SVR

2003 IV no. 25 pag. 76, consid. 2.2). Giudice che per il resto deve limitarsi

ad esaminare la situazione secondo lo stato di fatto che si presentava al

momento in cui l'amministrazione ha statuito (DTF 130 V 64 consid. 5.2.5., STF

9C_959/2011 del 6 agosto 2012 consid. 1.3.,9C_708/2007 dell’11 settembre 2008

consid. 2.3 e I 52/03 del 16 gennaio 2004, consid. 2.2).

2.3. In una

STF 9C_708/2007 dell’11 settembre 2008, l’Alta Corte ha confermato la decisione

dell’UAI di non entrata in materia su una nuova domanda di revisione presentata

da un assicurato, già al beneficio di una mezza rendita di invalidità, alla

luce dell’assenza di nuove diagnosi di rilievo, ammessa dallo stesso medico

curante dell’interessato.

Il Tribunale federale, in una sentenza 9C_537/2009 del 1° marzo

2010 - dopo avere ritenuto che, di fatto, l’Ufficio cantonale

dell’assicurazione invalidità, nonostante la decisione di non entrata in

materia, fosse implicitamente entrato nel merito della domanda con la quale

un’assicurata, già beneficiaria di un quarto di rendita di invalidità, aveva

chiesto di ottenere un aumento della stessa, facendo valere un peggioramento

dello stato di salute, motivo per il quale correttamente i giudici cantonali

non avevano limitato l’oggetto litigioso alla semplice questione di sapere se

fosse a ragione che l’amministrazione aveva rifiutato (formalmente) di entrare

in materia sulla nuova richiesta dell’interessata di aumentarle la rendita (“la

nouvelle demande de prestations”) – ha considerato che i primi giudici, nel

valutare gli atti al fine di pronunciarsi sulla revisione del diritto

dell’interessata a beneficiare di un quarto di rendita di invalidità, fossero

incorsi in una violazione del diritto di essere sentito della stessa, avendo

scartato a priori il referto peritale psichiatrico da ella prodotto in corso di

causa - di data, è vero, posteriore all’emanazione della decisione impugnata,

ma che faceva riferimento ad un peggioramento dello stato di salute intervenuto

prima di tale decisione - annullando la sentenza cantonale impugnata e rinviando

gli atti all’istanza giudiziaria precedente per un nuovo esame e nuova

pronuncia.

In una successiva sentenza

8C_716/2011 del 5 gennaio 2012, il Tribunale federale ha, per contro, confermato

la decisione con la quale l’amministrazione, dopo avere raccolto l’avviso del

SMR, aveva stabilito la non entrata in materia su una seconda domanda di

revisione presentata da un’assicurata, ritenendo non credibilmente dimostrato

il sopraggiungere di una modifica rilevante dello stato di salute con influsso

sul diritto alle prestazioni.

La nostra Massima Istanza

ha così motivato la propria pronuncia:

" (…)

3.3 A sostegno della sua

seconda domanda di revisione, la ricorrente ha fatto valere, tramite il medico

curante, un chiaro peggioramento dello stato di salute e una totale incapacità

lavorativa, rilevando di essere seguita ora anche dalla dott.ssa C.________

(psichiatra), dal dott. G._________(neurologo presso l'Ospedale X.________) e

dal dott. T.________ (angiologo). Raccolto l'avviso del SMR, l'UAI non è

tuttavia entrato nel merito della nuova domanda per il motivo che l'interessata

non aveva con quest'ultima credibilmente dimostrato che dopo l'emanazione della

precedente decisione, le circostanze oggettive avessero subito una modifica

rilevante ai fini del diritto alle prestazioni, soggiungendo come una nuova

valutazione di una condizione invariata non fosse possibile.

3.4 Orbene, questo

accertamento non è certamente manifestamente inesatto né viola il diritto

federale. Nello stringato scritto del 27 ottobre 2010, il medico curante non

pone alcuna diagnosi né documenta lo stato clinico della sua paziente. Egli non

allega documentazione specialistica né alcun referto relativo ad esami

strumentali. Nel documento in questione non viene pertanto oggettivato alcun

elemento che deponga per un peggioramento durevole dello stato di salute

dell'insorgente.

3.5 Ne discende che la

ricorrente non ha reso plausibile, durante la procedura amministrativa, che la

sua capacità lavorativa si sarebbe ridotta in modo tale da modificare in misura

rilevante il grado della sua invalidità e il diritto alle prestazioni. In tali

condizioni, a giusto titolo l'UAI non è entrato nel merito della nuova domanda

di revisione e non ha disposto ulteriori accertamenti.”

Ad un’analoga conclusione è giunta l’Alta Corte in un’altra

sentenza STF 9C_316/2011 del 20 febbraio 2012, nella quale il TF ha confermato

la decisione amministrativa di non entrata in materia sulla nuova richiesta di

prestazioni presentata da un assicurato, ritenendo che quest’ultimo non avesse

reso plausibile, dal profilo medico, un peggioramento delle proprie condizioni

di salute con influsso sulla capacità lavorativa residua nello svolgimento di

attività adatte, tali da incidere sul suo diritto a prestazioni.

Il Tribunale federale si è in particolare così espresso:

" (…)

En outre, le principe inquisitoire ne

s'appliquant pas à la procédure de nouvelle demande, il appartenait au

recourant de transmettre à l'administration les avis médicaux permettant de

rendre plausible que son état de santé s'était détérioré de manière à

influencer négativement sa capacité de travail résiduelle dans une activité

adaptée. A cet égard, le fait que le recourant ait produit l'expertise du professeur

D.________ ne suffisait pas; il aurait fallu que ce spécialiste fasse état

d'une aggravation des atteintes ayant une répercussion négative sur la capacité

de travail de l'assuré dans une activité adaptée. Faute pour le recourant

d'avoir apporté les éléments médicaux pertinents permettant de rendre plausible

que son degré d'invalidité s'était modifié, l'intimé n'avait pas à entrer en

matière sur sa nouvelle demande, ni partant à élucider les faits en procédant à

des mesures d'instruction complémentaires. (…)”

Infine,

in un’altra sentenza 9C_959/2011 del 6 agosto 2012, il Tribunale federale ha

confermato la decisione di non entrata in materia sulla nuova domanda di

prestazioni presentata da un assicurato, ritenendo che, contrariamente a quanto

sostenuto dal ricorrente – il quale aveva concluso che l’amministrazione,

richiedendo un parere al proprio servizio medico, era implicitamente entrata in

materia - l’Ufficio assicurazione invalidità aveva sì sottoposto la

documentazione medica prodotta dall’interessato al vaglio del proprio medico di

fiducia, il quale si era tuttavia limitato a verificare se il ricorrente avesse

reso plausibile un peggioramento del proprio stato di salute.

Al riguardo, l’Alta Corte

ha formulato le seguenti considerazioni:

" (…)

3.

Quoi qu'en dise le

recourant, on ne se trouve pas dans le cas de figure de l'arrêt 9C_537/2009 du

1er mars 2010 où le Tribunal fédéral avait considéré que l'office AI était

implicitement entré en matière sur la nouvelle demande de prestations déposée

par l'assuré. En l'espèce, l'intimé a certes soumis les pièces produites par le

recourant à son médecin conseil pour qu'il les examine, mais cet examen s'est

limité au point de savoir si le recourant avait rendu plausible une aggravation

de son état de santé. Après avoir pris connaissance des avis du SMR, l'intimé a

simplement déclaré, sans se prononcer sur le fond, que l'assuré n'avait pas

rendu plausible une péjoration de sa situation médicale (cf. sa décision du 8

juin 2011). On ne peut donc suivre le raisonnement du recourant, lorsqu'il

soutient que l'intimé est entré (implicitement) en matière sur sa nouvelle

demande de prestations. Dès lors, en instance fédérale, le litige porte

uniquement sur le bien-fondé du refus d'entrer en matière prononcé par l'intimé,

de sorte que les conclusions de l'assuré tendant à l'octroi d'une rente

d'invalidité sont irrecevables.

4.

4.1 A l'appui de sa

nouvelle demande de prestations, le recourant a fait verser au dossier deux

avis (des 17 octobre 2008 et 2 février 2011) de la doctoresse A.________ et un

rapport de radiographie (du 9 février 2011) établi par le docteur G.________,

spécialiste FMH en radiologie. Au cours de la procédure cantonale de recours,

il a produit un nouvel avis de la doctoresse A.________ (du 6 juillet 2011) et

un rapport du 23 mars 2011 du docteur K.________, spécialiste FMH en

radiologie.

4.2 Examinant l'ensemble de ces pièces médicales,

la juridiction cantonale a considéré que le recourant n'avait pas rendu

plausible une modification de son état de santé susceptible d'influencer ses

droits depuis le dernier examen de l'office AI du droit à la rente de

l'assurance-invalidité (cf. décision du 20 octobre 2008). Elle a en effet

constaté que la situation décrite par la doctoresse A.________ dans ses rapports

des 2 février et 6 juillet 2011 était superposable à celle ressortant de son

appréciation du 17 octobre 2008. Quant aux radiographies de la cheville droite

du 8 février 2011, elles n'avaient permis de fonder aucun nouveau diagnostic

conformément à l'avis du SMR du 3 mai 2011. Les premiers juges ont par ailleurs

expliqué les raisons pour lesquelles ils n'avaient pas retenu le diagnostic

d'ostéopénie mis en évidence par le docteur K.________ dans son rapport du 23

mars 2011 et repris par la doctoresse A.________ dans son rapport du 6 juillet

2011. Enfin, concernant l'état anxieux, celui-ci avait déjà été attesté par la

doctoresse A.________ dans ses avis des 9 septembre 2005, 20 février 2006 et 17

octobre 2008, soit antérieurement à la décision du 20 octobre 2008. Selon la

juridiction cantonale, c'était par conséquent à juste titre que l'intimé avait

refusé d'entrer en matière sur la nouvelle demande du recourant.

4.3 Au regard de la jurisprudence évoquée

Considerandi

ci-dessus (cf. supra consid. 1.3 in fine), la juridiction cantonale aurait dû

se contenter d'examiner la question litigieuse à la lumière des rapports

produits par le recourant antérieurement à la décision du 8 juin 2011, sans

examiner les documents médicaux déposés au cours de la procédure cantonale de

recours, soit ultérieurement à la décision administrative (cf. rapports du 6

juillet 2011 de la doctoresse A.________ et du 23 mars 2011 du docteur

K.________). En effet, dans un litige portant sur le bien-fondé du refus

d'entrer en matière sur une nouvelle demande, le juge doit examiner la

situation d'après l'état de fait tel qu'il se présentait à l'administration au

moment où celle-ci a statué. Son examen est ainsi d'emblée limité au point de

savoir si les pièces déposées en procédure administrative justifiaient ou non

la reprise de l'instruction du dossier. Il ne sera donc pas tenu compte des

rapports produits postérieurement à la décision litigieuse dans la présente

procédure. Dans la mesure où les constatations de fait des premiers juges se

fondent sur les rapports (des 17 octobre 2008, 2 février 2011 et 9 février

2011) pris en compte par l'intimé lors de sa décision du 8 juin 2011, elles

restent valables et lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF).

4.4

Malgré l'invitation qui lui a été faite en ce

sens (le 15 décembre 2010), il convient de constater, à l'instar de la

juridiction cantonale, que le recourant n'a pas apporté les éléments médicaux

permettant de rendre plausible que son degré d'invalidité s'était modifié.

Contrairement à ce qu'il soutient, dès lors que le principe inquisitoire ne

s'applique pas à la procédure d'entrée en matière sur une nouvelle demande des

art. 87 al. 3 et 4 RAI, il n'appartenait pas à l'intimé, ni à la juridiction

cantonale, de procéder à des mesures d'instruction, notamment en entendant la

doctoresse A.________, mais à l'intéressé de fournir les éléments médicaux

pertinents. A cet égard, on relèvera qu'il ne suffisait pas au recourant de

déposer des rapports médicaux; encore aurait-il fallu que les pièces produites fassent

état d'une aggravation des atteintes ayant une répercussion sur les limitations

fonctionnelles et le taux de capacité de travail résiduelle retenus à l'époque

(cf. rapport du 30 octobre 2007 du SMR).

Tel n'est pas le cas en l'espèce. Il ressort en effet

des constatations de la juridiction cantonale, qui ne sont que partiellement

remises en cause par le recourant, que la situation médicale actuelle telle que

décrite par la doctoresse A.________ est superposable à celle de 2008. Il est

vrai que, comme l'allègue l'intéressé, l'appréciation de la doctoresse

A.________ du 17 octobre 2008 - parvenue à l'office AI postérieurement à sa

décision de 20 octobre 2008 - n'avait à l'époque pas été prise en compte par

l'intimé lors de son examen du droit à des prestations de

l'assurance-invalidité. Cet élément n'est toutefois pas déterminant, dès lors

que les rapports des 9 septembre 2005 et 20 février 2006 de ce médecin, dont

l'administration avait tenu compte à l'époque, font état des mêmes atteintes.

Le seul élément médical objectif mis en évidence

par le recourant concerne le diagnostic d'ostéopénie (cf. rapports du 23 mars

2011.

du docteur K.________ et du 6 juillet 2011 de la doctoresse A.________).

Nonobstant le fait que la juridiction cantonale n'était pas tenue de prendre

ces rapports en considération (cf. supra consid. 4.3), on retiendra toutefois

que l'appréciation des preuves à laquelle elle s'est livrée et qui l'a conduite

à écarter le diagnostic d'ostéopénie - au motif que la doctoresse A.________

n'avait pas indiqué si l'ostéopénie était survenue postérieurement à la

décision de l'intimé du 20 octobre 2008, ni précisé si cette affection était de

nature à entraîner des limitations fonctionnelles qui n'auraient pas été prises

en compte dans la procédure administrative précédente - n'apparaît pas

insoutenable (cf. également avis du 2 août 2011 du SMR).

4.5

Faute pour le recourant d'avoir apporté les

éléments médicaux pertinents permettant de rendre plausible que son degré

d'invalidité s'était modifié, les premiers juges pouvaient donc retenir, sans

procéder à des mesures d'instruction complémentaires, que c'était à bon droit

que l'intimé n'était pas entré en matière sur la nouvelle demande de

prestations de l'assuré.”

2.4

Nel caso in esame, il TCA è chiamato a stabilire se, alla luce della documentazione medica trasmessa dall’assicurato per

dimostrare l’intervenuto peggioramento dello stato di salute rispetto alla

precedente decisione di rifiuto delle prestazioni del 21 novembre 2012,

cresciuta in giudicato, l’Ufficio AI abbia correttamente oppure no emanato una decisione di non entrata in materia sulla nuova richiesta

di prestazioni presentata da RI 1.

Dagli atti risulta, che l’interessato

ha giustificato la nuova richiesta di prestazioni del 16 ottobre 2014, producendo

la lettera di uscita provvisoria del 14 ottobre 2014 (doc. 94/1-3) e la successiva

lettera d’uscita del 22 ottobre 2014 (doc. A2), relative alla degenza dal 3 al

14.

ottobre 2014 presso l’Ospedale __________ di __________, giustificata dalle

diagnosi attive di: 1. Tiroidite subacuta di De Quervain; 2. Addome sub acuto

con sindrome infiammatoria di origine non chiara; 3. Anemia normocromica

normocitica con/su: attuale Hb 11.6 G/dl; 4. Sindrome depressiva (doc. A2).

Il dr. __________ del SMR, spec. FMH in medicina interna, nelle

annotazioni del 19 dicembre 2014, ha considerato che dalla documentazione

prodotta dall’assicurato e meglio dal rapporto di degenza dal 3 al 14 ottobre

2014.

presso l’Ospedale __________ di __________ per una tiroidite subacuta di

De Quervain ed un addome subacuto con sindrome infiammatoria emerge “una

patologia nuova, finora non conosciuta, la quale ha reso necessaria una breve

degenza all’Ospedale __________ della durata di 12 giorni. Lo stato di salute è

suscettibile di miglioramento dopo la malattia intercorrente e le relative

cure. Infatti, il paziente “viene dimesso in condizioni cliniche ritrovate”.”,

concludendo per una “non entrata in materia: non è documentato un peggioramento

duraturo dello stato di salute” (doc. 99-1).

A fronte del progetto di

decisione amministrativa di non entrata in materia del 22 dicembre 2014 (doc.

100), l’assicurato ha trasmesso all’Ufficio AI il referto del 20 novembre 2014,

con il quale il dr. __________, spec. FMH in chirurgia, dopo avere rinviato

alla attenta lettura della “documentazione allegata dove sono riportate le

diagnosi, per cui è inutile ripeterle per l’ennesima volta”, ha sottolineato

come “è ovvio che la situazione prognostica su questo caso è assai incerta in

quanto la guarigione attuale è impossibile”, attestando che “pertanto è

impossibile iniziare un’attività lavorativa anche se leggera”, visto che “un

paziente con ipertiroidismo da cui tachicardia e sudorazioni e perdita di peso

deve solo rimanere a riposo” (doc. 101-2).

Nelle annotazioni del 6 febbraio 2015, il dr. __________ del SMR,

spec. FMH in medicina generale, dopo avere preso conoscenza del referto del 20

novembre 2014 del dr. __________, ha confermato la valutazione del dr. __________

vista “l’assenza di patologia comportante una prolungata IL lavorativa” (doc.

103-1).

2.5

Chiamato a pronunciarsi, dopo

attento esame della documentazione medica contenuta nell’incarto, questo

Tribunale ritiene che l’assicurato ha reso plausibile, ai sensi dell'art. 87

cpv. 3 OAI, il verificarsi di una rilevante modifica del suo stato di salute,

suscettibile di influenzare il diritto alla rendita, motivo per il quale

l’Ufficio AI avrebbe dovuto entrare nel merito della nuova domanda di

prestazioni.

Contrariamente al parere espresso

dall’amministrazione nella risposta di causa, laddove ha rilevato che “il

ricorrente non ha reso plausibile – durante la procedura amministrativa – che

la sua capacità lavorativa si sarebbe ridotta in modo tale da modificare in

misura rilevante il grado della sua invalidità e il diritto alle prestazioni. In

tali condizioni, è a giusto titolo che l’UAI non è entrato nel merito della

nuova domanda di revisione e non ha disposto ulteriori accertamenti (v.

sentenza 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 3.5.)” (cfr. doc. V), il TCA

ritiene invece, tenuto conto dei referti medici prodotti dall’interessato, di

non potere fare propria la scelta con la quale l’amministrazione, attraverso

l’emanazione di una decisione di non entrata in materia, ha scartato, senza

ulteriori esami, la nuova domanda dell'assicurato.

Una decisione del genere

sarebbe stata, infatti, giustificata solo nel caso in cui l’assicurato,

contrariamente a quanto avvenuto nella presente fattispecie, attraverso i

referti medici prodotti in sede amministrativa, si fosse limitato a far valere

di soffrire delle medesime patologie già indagate in precedenza o avesse

addotto le medesime limitazioni con influenza sulla capacità lavorativa residua

già esaminate in occasione delle precedenti procedure (come avvenuto, ad

esempio, nei casi giurisprudenziali di cui alle STF 9C_708/2007 dell’11

settembre 2008 e 9C_959/2011 del 6 agosto 2012, citate in precedenza al consid.

2.3

) o, ancora, avesse prodotto un referto medico generico, privo di diagnosi,

senza indicazioni relative allo stato clinico, sprovvisto di esami strumentali

e di documentazione specialistica (come avvenuto nel caso, citato in precedenza

al consid. 2.3., di cui alla STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012, alla quale ha

fatto riferimento l’UAI nella risposta di causa), senza allegare alcuna

modifica dei fatti determinanti.

Ciò non è tuttavia quanto

avvenuto nel caso di specie.

Come riconosciuto, del

resto, nelle annotazioni del 19 dicembre 2014 dallo stesso dr. __________ del

SMR – al quale, come ricordato in precedenza (cfr. consid. 2.2.), competeva di

verificare se la documentazione medica prodotta dall’assicurato fosse tale da

rendere plausibile una modifica delle condizioni di salute rispetto alla

precedente valutazione peritale del SAM del 2011 (la quale concludeva per una

capacità lavorativa del 70%-80% nell’attività abituale e dell’80% in attività

adeguate, medio-leggere, a causa delle limitazioni derivanti dalle patologie

invalidanti di natura psichica dell’interessato, cfr. doc. 37/1-23) o si

limitasse, invece, a ribadire diagnosi e impedimenti già conosciuti e

approfonditamente valutati in occasione della precedente decisione del 21

novembre 2012, cresciuta in giudicato - dai referti del Servizio di medicina

interna dell’Ospedale __________ di __________ è infatti emersa la presenza di una

nuova patologia, fino a quel momento non conosciuta (cfr. doc. 99-1, sottolineatura

della redattrice).

Il dr. __________,

inoltre, ha espressamente attestato che proprio a seguito dell’esistenza di

questa nuova patologia, comportante tachicardia, sudorazioni e perdita di peso,

l’assicurato non è in grado di svolgere alcun tipo di attività, neppure di

natura leggera, ma deve unicamente restare a riposo (cfr. doc. 101-2, sottolineatura

della redattrice).

Alla luce della nuova

patologia presentata dall’assicurato, comprovata dal referto di degenza presso

l’Ospedale __________ e ritenuta tale da influire in maniera notevole sullo

stato di salute dell’interessato e sulla sua capacità lavorativa residua, come

attestato dal dr. __________, il TCA ritiene che RI 1 abbia reso plausibile il

sopraggiungere di una modifica delle proprie condizioni di salute rispetto a

quanto valutato in occasione del precedente esame peritale del SAM del 2011.

Spettava quindi

all’amministrazione entrare nel merito della nuova richiesta di prestazioni

dell’assicurato, verificando se le modifiche dello stato di salute con influsso

sul grado di invalidità rese verosimili dall'interessato si sono effettivamente

realizzate oppure no.

Tale soluzione si giustifica tanto più, alla luce del fatto che

nel referto del 13 marzo 2015 - prodotto sì in sede ricorsuale ma che fa

riferimento al periodo precedente l’emanazione della decisione impugnata - il

medico curante dell’assicurato, dr. __________, ha attestato che “la sua

valutazione clinica durante questo ultimo anno è peggiorata con

tiroidite subacuta; epatopatia citolitica con steatosi medio-severa; sindrome

ansio-depressiva peggiorata. Queste patologie hanno necessitato una degenza con

consultazione specialistica nel reparto di endocrinologia (dr. med. __________)

e nel reparto di psichiatria __________ /__________ (dr.ssa med. __________)”

(doc. A1, sottolineatura della redattrice).

Stante

quanto sopra esposto, la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati

all’amministrazione perché entri nel merito della nuova domanda di prestazioni

ed esamini, attraverso la realizzazione di una perizia che tenga conto di tutte

le patologie dell’interessato, ivi comprese quelle attestate

nella documentazione medica trasmessa dall’assicurato al TCA sia unitamente al

ricorso, sia in corso di causa, se la modifica delle circostanze

resa attendibile in questa sede incida e, nell’affermativa, in che misura, sui

presupposti del diritto a prestazioni e sulla capacità di guadagno

dell’assicurato.

2.6

Secondo l'art. 29 cpv. 2

Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie

relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale

cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è

determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura

e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7

aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l'esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'Ufficio

AI.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è accolto ai

sensi dei considerandi.

§ La

decisione del 19 febbraio 2015 è annullata.

§§ Gli

atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al

considerando 2.5..

2. Visto

l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico

dell’Ufficio AI.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti