32.2015.46
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16 dicembre 2015Italiano30 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2015.46
cr
Lugano
16 dicembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattrice:
Cinzia Raffa Somaini, vicecancelliera
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 16 marzo 2015 di
RI 1
contro
la decisione del 19 febbraio 2015 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato nel 1961, in
precedenza titolare di una ditta di manutenzione e pulizia di tappeti, nel
frattempo fallita, in data 16 febbraio 2011 aveva presentato una richiesta di
prestazioni AI per adulti in quanto affetto da “problemi alla testa, alla
faccia, alla cervicale e alle due braccia, perdita di memoria, vertigini” (doc.
1/1-9).
Dopo avere esperito gli
accertamenti medici ed economici del caso e, in particolare, una perizia
pluridisciplinare a cura del Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione
Invalidità (SAM), con progetto di decisione del 26 giugno 2012 (doc. 55/1-3),
poi confermato con decisione del 21 novembre 2012 (doc. 75/1-5), l’Ufficio AI
ha rifiutato all’interessato il diritto ad una rendita e a provvedimenti
professionali, ritenuto un grado di invalidità del 6% insufficiente per
ottenere il diritto a prestazioni.
Tale decisione
dell’amministrazione è stata confermata da questo Tribunale con STCA 32.2013.4
del 18 settembre 2013 (doc. 90/1-30) ed è cresciuta in giudicato a seguito
della sentenza 9C_770/2013 del 12 novembre 2013, con la quale il Tribunale
federale ha ritenuto inammissibile il ricorso, di natura meramente
appellatoria, presentato dall’assicurato contro la pronuncia cantonale (doc.
93/1-3).
1.2. In data 16 ottobre 2014, RI 1
ha presentato una nuova domanda di prestazioni, adducendo un peggioramento
delle proprie condizioni di salute “dal 2010 ad ora”, con disturbi riguardanti
“blocchi colonna cervicale e lombare su discalgie + cefalee + dolori articolari
diffusi + perdita di forza agli arti inferiori + paranoia” (doc. 96/1-6).
Dopo avere sottoposto i
referti medici prodotti dall’assicurato al vaglio del SMR, il quale ha ritenuto
che non sia stato documentato un peggioramento duraturo dello stato di salute
dell’interessato (doc. 99-1), con progetto di decisione del 22 dicembre 2014
(doc. 100/1-2), poi confermato con decisione del 19 febbraio 2015 intitolata
“Decisione di non entrata in materia sulla nuova richiesta di prestazioni”,
l’Ufficio AI ha stabilito la non entrata in materia sulla nuova richiesta di
prestazioni (doc. 104/1-2).
1.3. Contro questa decisione
l’assicurato ha inoltrato un tempestivo ricorso al TCA, ribadendo, come già
rilevato in sede di audizione contro il progetto di decisione del 22 dicembre
2014, di non essere in grado di svolgere un’attività lavorativa, neppure di
natura leggera, così come comprovato dal referto medico del dr. __________,
attestante un’inabilità lavorativa del 100%.
Il ricorrente ha inoltre
prodotto, a conferma della gravità delle proprie condizioni di salute, un
referto del dr. __________, attestante il peggioramento delle patologie
dell’interessato, le quali hanno richiesto una consultazione specialistica nel
reparto di endocrinologia e nel reparto di psichiatria __________ di __________
(doc. I).
1.4. In risposta l’UAI - sentito
nuovamente il parere del SMR, interpellato a proposito della documentazione
prodotta dal ricorrente (doc. V/1) - ha confermato la decisione impugnata e
postulato la reiezione integrale del gravame (doc. V).
1.5. In data 23 aprile 2015
l’assicurato ha trasmesso al TCA il rapporto medico stilato in data 25 aprile 2015
dal Pronto Soccorso dell’Ospedale __________ di __________, presso il quale si
è recato in data 21 aprile 2015 a seguito di un malessere (doc. VII + B).
1.6. Con osservazioni del 30
aprile 2015, l’Ufficio AI ha evidenziato che essendo il referto prodotto dal
ricorrente posteriore alla data di emanazione della decisione impugnata, “la
questione inerente un eventuale peggioramento dello stato di salute
dell’assicurato esula dalla presente disputa davanti al TCA e dovrà, se del
caso, formare oggetto di un nuovo provvedimento amministrativo (segnatamente
una domanda di revisione)” (doc. IX).
1.7. In data 9 luglio 2015,
l’assicurato ha trasmesso al TCA ulteriore documentazione medica (doc. XI +
C1-2).
1.8. Il 25 agosto 2015, il
ricorrente ha prodotto un nuovo referto del dr. __________, attestante un
peggioramento dello stato di salute dell’assicurato (doc. XIII + D).
1.9. Con osservazioni del 2
settembre 2015, l’Ufficio AI ha ribadito che la documentazione medica
presentata dall’assicurato in corso di causa “dovrà, se del caso, formare
oggetto di un nuovo provvedimento amministrativo”, essendo posteriore
all’emanazione della decisione impugnata, aggiungendo che “per invalsa
giurisprudenza, in caso di nuova domanda, atti medici determinanti prodotti solo
in sede ricorsuale sono da considerare tardivi” (doc. XV).
Queste considerazioni
dell’amministrazione sono state trasmesse all’assicurato (doc. XVI), per
conoscenza.
2.1. Secondo l’art. 4 cpv. 1 LAI
in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità s’intende
l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata
da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de
causalité dans le droit suisse de la sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp.
216ss).
L’art. 28 cpv. 1 LAI, in
vigore sino al 31 dicembre 2007, prescrive che gli assicurati hanno diritto ad
una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se
sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono invalidi almeno al
50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Questa
graduazione è stata ripresa all’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio
2008.
Ai sensi dell'art. 16 LPGA
il grado d'invalidità è determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del
lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo
l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività
lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del
lavoro (reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto
conseguire se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito
ch'egli ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che
avrebbe potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (RCC
1992 p. 182, 1990 p. 543; Valterio, Droit et pratique de l'assurance
invalidité, Les prestations, 1985, pp. 200ss.). Si confronta perciò il reddito
che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non fosse divenuto invalido con
quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido, sfruttando la residua
capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente esigibili in condizioni
normali del mercato del lavoro, previa adozione di eventuali provvedimenti
integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi; DTF 128 V 30, 104 V
136; Pratique VSI 2000 p. 84). Nel confronto dei redditi la giurisprudenza - di
regola - non tiene conto di fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la
formazione professionale, le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello
assicurato (RCC 1989 p. 325; DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La
misura dell'attività ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione
personale dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure
reintegrative. La situazione personale dell'assicurato è essenziale per la
valutazione della residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi,
dalla cui differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno
stabiliti in maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati
sulla base di una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV
Nr. 74; DTF 114 V 313).
Al
proposito va infine ancora rilevato che, secondo la giurisprudenza del
TFA, per il raffronto dei redditi sono determinanti le circostanze esistenti al
momento dell'(eventuale) inizio del diritto alla rendita ed i redditi da valido
e da invalido devono però essere rilevati sulla medesima base temporale e la
valutazione deve tenere conto di eventuali modifiche dei redditi di paragone
intervenute fino alla resa della decisione (rispettivamente, in regime di LPGA,
decisione su opposizione) e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita
(DTF 129 V 222, cfr. anche cfr.
STFA inedite 26 giugno 2003 nella causa R consid. 3.1, I 600/01; 3 febbraio
2003 nella causa R, I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24; 18 ottobre 2002
nella causa L consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e 9 agosto
2002 nella causa S. consid. 3.1, I 26/02 e cfr. anche STFA inedita 13 giugno
2003 nella causa G. consid. 4.2, I 475/01).
2.2. Qualora una prima richiesta
di rendita sia stata negata perché il grado di invalidità era insufficiente o
perché l'invalido poteva provvedere a se stesso, una nuova richiesta è
riesaminata soltanto se l'assicurato rende verosimile che il grado di invalidità
si è modificato in misura rilevante per il diritto alle prestazioni (art. 87
cpv. 2 e 3 OAI). Se tale condizione non è soddisfatta l'amministrazione non
entra nel merito della domanda emanando una decisione in tal senso; se per
contro è resa verosimile una rilevante modifica suscettibile di influenzare il
diritto alla rendita l'amministrazione è obbligata ad entrare nel merito della
richiesta (DTF 130 V 64 consid. 3; DTF 117 V 198 consid. 4b;
DTF 109 V 108 consid. 2b; SVR 2002 IV Nr. 10; Müller, Die materiellen
Voraussetzungen der Rentenrevision in der Invalidenversicherung,
Universitäts-verlag Freiburg Schweiz, 2003, pag. 84-86; Valterio, Droit et
pratique de l’assurance invalidité, Les prestations, Lausanne 1985, pag. 270).
Se
l'amministrazione entra nel merito della nuova domanda deve esaminare la
fattispecie da un punto di vista materiale e in particolare verificare se la
modifica del grado di invalidità resa verosimile dall'assicurato si è
effettivamente realizzata (DTF 109 V 115). In tal caso applicherà, per
analogia, le disposizioni sulla revisione di rendite in corso (art. 17 cpv. 1
LPGA, 41 vLAI, art. 87ss. OAI; VSI 1999 pag. 8; Rüedi, Die
Verfügungsanpassung als Grundfigur von Invalidenrenten-revisionen, in
Schaffauer/Schlauri, Die Revision von Dauer-leistungen, Veröffentlichungen des
Schweizerischen Instituts für Verwaltungskurse an der Uni St. Gallen, 1999,
pag. 15; DTF 117 V 198). In particolare, la
costante giurisprudenza ha stabilito che le rendite AI sono soggette a
revisione non solo in caso di modifica rilevante dello stato di salute che ha
un influsso sull'attività lucrativa, ma anche quando lo stato di salute è
rimasto invariato, se le sue conseguenze sulla capacità di guadagno hanno
subito un cambiamento importante (STFA non pubbl. del 28 giugno 1994 in re P. P. pag. 4; RCC 1989 pag. 323, consid. 2a; DTF 113 V 275, consid. 1a, 109 V 116 consid.
3 b, 105 V 30). Affinché sia possibile la revisione di una rendita AI è dunque
necessario che le condizioni cliniche e/o economiche dell'assicurato abbiano
subito una modifica, tale da influire sulla perdita di guadagno. D'altra parte
la modifica deve essere notevole, non tanto da un punto di vista astratto, ma
piuttosto in relazione con l'art. 28 cpv. 1 LAI. In ogni caso la revisione
della rendita è possibile unicamente se, posteriormente alla pronuncia della
decisione iniziale, la situazione invalidante è effettivamente mutata. Non
basta invece che una situazione, rimasta sostanzialmente invariata, sia
giudicata in modo diverso (RCC 1987 pag. 38 consid. 1a, 1985 pag. 336; STFA del
29 aprile 1991 nella causa G.C., consid. 4).
Nella sentenza
pubblicata in DTF 130 V 64, il TFA ha precisato che nel caso in cui
l’assicurato non ha reso verosimile un rilevante cambiamento, il principio
inquisitorio, secondo
cui i fatti rilevanti per il giudizio devono essere accertati d'ufficio dal
giudice, non è applicabile. Solo se nella nuova domanda di rendita
(rispettivamente domanda di revisione) l’assicurato non rende verosimile la
rilevante mutazione, facendo tuttavia riferimento a mezzi di prova,
segnatamente rapporti medici, non ancora prodotti o da richiedere dall’amministrazione,
quest’ultima deve impartire all'interessato un termine per produrre il mezzo di
prova in questione con l’avvertenza che in caso contrario non entrerà nel
merito della domanda (DTF 130 V 69 consid. 5.2.5).
Infine, se l'assicurato interpone
ricorso contro la decisione di non entrata in materia, il giudice esamina solo
se a buon diritto l'amministrazione ha rifiutato di entrare in materia. Se invece
essa ha accettato di esaminare la nuova richiesta, il giudice non si pronuncia
sulla questione dell'entrata in materia, ma esamina materialmente se la
modifica delle circostanze resa attendibile dall'assicurato è effettivamente
avvenuta (SVR 2002 IV Nr. 10 consid. 1b; DTF 116 V 265 consid.
2a; RCC 1991 pag. 269 consid. 1a).
La
giurisprudenza sopra menzionata va applicata anche dopo l’entrata in vigore della
LPGA il 1° gennaio 2003 e il nuovo tenore dell’art. 87 OAI valido dal 1° marzo
Fatti
2004 (STFA I 734/05 dell’8 marzo 2006).
La condizione di verosimiglianza posta dall'art. 87 cpv. 3 OAI deve
permettere all'amministrazione, che ha precedentemente rifiutato una
prestazione o comunque una sua revisione con provvedimento cresciuto in
giudicato, di scartare senza ulteriori esami nuove domande con le quali
l'assicurato si limita a ripetere gli stessi argomenti, senza allegare una
modifica dei fatti determinanti (DTF 125 V 410 consid. 2b pag. 412; 117 V 198
consid. 4b pag. 200 con riferimenti). Adita con una nuova domanda,
l'amministrazione deve così cominciare con l'esaminare se le allegazioni dell'assicurato
sono, in maniera generale, plausibili. Se ciò non è il caso, può liquidare
l'istanza senza ulteriori indagini con un rifiuto di entrata in materia. A tal
proposito occorre precisare che quanto più breve è il lasso di tempo trascorso
dalla decisione precedente, tanto più rigorosamente l'amministrazione
apprezzerà la plausibilità delle allegazioni dell'assicurato. Su questo
aspetto, essa dispone di un certo potere di apprezzamento che il giudice è di
principio tenuto a rispettare (DTF 109 V 108 consid. 2b pag. 114; cfr. pure SVR
2003 IV no. 25 pag. 76, consid. 2.2). Giudice che per il resto deve limitarsi
ad esaminare la situazione secondo lo stato di fatto che si presentava al
momento in cui l'amministrazione ha statuito (DTF 130 V 64 consid. 5.2.5., STF
9C_959/2011 del 6 agosto 2012 consid. 1.3.,9C_708/2007 dell’11 settembre 2008
consid. 2.3 e I 52/03 del 16 gennaio 2004, consid. 2.2).
2.3. In una
STF 9C_708/2007 dell’11 settembre 2008, l’Alta Corte ha confermato la decisione
dell’UAI di non entrata in materia su una nuova domanda di revisione presentata
da un assicurato, già al beneficio di una mezza rendita di invalidità, alla
luce dell’assenza di nuove diagnosi di rilievo, ammessa dallo stesso medico
curante dell’interessato.
Il Tribunale federale, in una sentenza 9C_537/2009 del 1° marzo
2010 - dopo avere ritenuto che, di fatto, l’Ufficio cantonale
dell’assicurazione invalidità, nonostante la decisione di non entrata in
materia, fosse implicitamente entrato nel merito della domanda con la quale
un’assicurata, già beneficiaria di un quarto di rendita di invalidità, aveva
chiesto di ottenere un aumento della stessa, facendo valere un peggioramento
dello stato di salute, motivo per il quale correttamente i giudici cantonali
non avevano limitato l’oggetto litigioso alla semplice questione di sapere se
fosse a ragione che l’amministrazione aveva rifiutato (formalmente) di entrare
in materia sulla nuova richiesta dell’interessata di aumentarle la rendita (“la
nouvelle demande de prestations”) – ha considerato che i primi giudici, nel
valutare gli atti al fine di pronunciarsi sulla revisione del diritto
dell’interessata a beneficiare di un quarto di rendita di invalidità, fossero
incorsi in una violazione del diritto di essere sentito della stessa, avendo
scartato a priori il referto peritale psichiatrico da ella prodotto in corso di
causa - di data, è vero, posteriore all’emanazione della decisione impugnata,
ma che faceva riferimento ad un peggioramento dello stato di salute intervenuto
prima di tale decisione - annullando la sentenza cantonale impugnata e rinviando
gli atti all’istanza giudiziaria precedente per un nuovo esame e nuova
pronuncia.
In una successiva sentenza
8C_716/2011 del 5 gennaio 2012, il Tribunale federale ha, per contro, confermato
la decisione con la quale l’amministrazione, dopo avere raccolto l’avviso del
SMR, aveva stabilito la non entrata in materia su una seconda domanda di
revisione presentata da un’assicurata, ritenendo non credibilmente dimostrato
il sopraggiungere di una modifica rilevante dello stato di salute con influsso
sul diritto alle prestazioni.
La nostra Massima Istanza
ha così motivato la propria pronuncia:
" (…)
3.3 A sostegno della sua
seconda domanda di revisione, la ricorrente ha fatto valere, tramite il medico
curante, un chiaro peggioramento dello stato di salute e una totale incapacità
lavorativa, rilevando di essere seguita ora anche dalla dott.ssa C.________
(psichiatra), dal dott. G._________(neurologo presso l'Ospedale X.________) e
dal dott. T.________ (angiologo). Raccolto l'avviso del SMR, l'UAI non è
tuttavia entrato nel merito della nuova domanda per il motivo che l'interessata
non aveva con quest'ultima credibilmente dimostrato che dopo l'emanazione della
precedente decisione, le circostanze oggettive avessero subito una modifica
rilevante ai fini del diritto alle prestazioni, soggiungendo come una nuova
valutazione di una condizione invariata non fosse possibile.
3.4 Orbene, questo
accertamento non è certamente manifestamente inesatto né viola il diritto
federale. Nello stringato scritto del 27 ottobre 2010, il medico curante non
pone alcuna diagnosi né documenta lo stato clinico della sua paziente. Egli non
allega documentazione specialistica né alcun referto relativo ad esami
strumentali. Nel documento in questione non viene pertanto oggettivato alcun
elemento che deponga per un peggioramento durevole dello stato di salute
dell'insorgente.
3.5 Ne discende che la
ricorrente non ha reso plausibile, durante la procedura amministrativa, che la
sua capacità lavorativa si sarebbe ridotta in modo tale da modificare in misura
rilevante il grado della sua invalidità e il diritto alle prestazioni. In tali
condizioni, a giusto titolo l'UAI non è entrato nel merito della nuova domanda
di revisione e non ha disposto ulteriori accertamenti.”
Ad un’analoga conclusione è giunta l’Alta Corte in un’altra
sentenza STF 9C_316/2011 del 20 febbraio 2012, nella quale il TF ha confermato
la decisione amministrativa di non entrata in materia sulla nuova richiesta di
prestazioni presentata da un assicurato, ritenendo che quest’ultimo non avesse
reso plausibile, dal profilo medico, un peggioramento delle proprie condizioni
di salute con influsso sulla capacità lavorativa residua nello svolgimento di
attività adatte, tali da incidere sul suo diritto a prestazioni.
Il Tribunale federale si è in particolare così espresso:
" (…)
En outre, le principe inquisitoire ne
s'appliquant pas à la procédure de nouvelle demande, il appartenait au
recourant de transmettre à l'administration les avis médicaux permettant de
rendre plausible que son état de santé s'était détérioré de manière à
influencer négativement sa capacité de travail résiduelle dans une activité
adaptée. A cet égard, le fait que le recourant ait produit l'expertise du professeur
D.________ ne suffisait pas; il aurait fallu que ce spécialiste fasse état
d'une aggravation des atteintes ayant une répercussion négative sur la capacité
de travail de l'assuré dans une activité adaptée. Faute pour le recourant
d'avoir apporté les éléments médicaux pertinents permettant de rendre plausible
que son degré d'invalidité s'était modifié, l'intimé n'avait pas à entrer en
matière sur sa nouvelle demande, ni partant à élucider les faits en procédant à
des mesures d'instruction complémentaires. (…)”
Infine,
in un’altra sentenza 9C_959/2011 del 6 agosto 2012, il Tribunale federale ha
confermato la decisione di non entrata in materia sulla nuova domanda di
prestazioni presentata da un assicurato, ritenendo che, contrariamente a quanto
sostenuto dal ricorrente – il quale aveva concluso che l’amministrazione,
richiedendo un parere al proprio servizio medico, era implicitamente entrata in
materia - l’Ufficio assicurazione invalidità aveva sì sottoposto la
documentazione medica prodotta dall’interessato al vaglio del proprio medico di
fiducia, il quale si era tuttavia limitato a verificare se il ricorrente avesse
reso plausibile un peggioramento del proprio stato di salute.
Al riguardo, l’Alta Corte
ha formulato le seguenti considerazioni:
" (…)
3.
Quoi qu'en dise le
recourant, on ne se trouve pas dans le cas de figure de l'arrêt 9C_537/2009 du
1er mars 2010 où le Tribunal fédéral avait considéré que l'office AI était
implicitement entré en matière sur la nouvelle demande de prestations déposée
par l'assuré. En l'espèce, l'intimé a certes soumis les pièces produites par le
recourant à son médecin conseil pour qu'il les examine, mais cet examen s'est
limité au point de savoir si le recourant avait rendu plausible une aggravation
de son état de santé. Après avoir pris connaissance des avis du SMR, l'intimé a
simplement déclaré, sans se prononcer sur le fond, que l'assuré n'avait pas
rendu plausible une péjoration de sa situation médicale (cf. sa décision du 8
juin 2011). On ne peut donc suivre le raisonnement du recourant, lorsqu'il
soutient que l'intimé est entré (implicitement) en matière sur sa nouvelle
demande de prestations. Dès lors, en instance fédérale, le litige porte
uniquement sur le bien-fondé du refus d'entrer en matière prononcé par l'intimé,
de sorte que les conclusions de l'assuré tendant à l'octroi d'une rente
d'invalidité sont irrecevables.
4.
4.1 A l'appui de sa
nouvelle demande de prestations, le recourant a fait verser au dossier deux
avis (des 17 octobre 2008 et 2 février 2011) de la doctoresse A.________ et un
rapport de radiographie (du 9 février 2011) établi par le docteur G.________,
spécialiste FMH en radiologie. Au cours de la procédure cantonale de recours,
il a produit un nouvel avis de la doctoresse A.________ (du 6 juillet 2011) et
un rapport du 23 mars 2011 du docteur K.________, spécialiste FMH en
radiologie.
4.2 Examinant l'ensemble de ces pièces médicales,
la juridiction cantonale a considéré que le recourant n'avait pas rendu
plausible une modification de son état de santé susceptible d'influencer ses
droits depuis le dernier examen de l'office AI du droit à la rente de
l'assurance-invalidité (cf. décision du 20 octobre 2008). Elle a en effet
constaté que la situation décrite par la doctoresse A.________ dans ses rapports
des 2 février et 6 juillet 2011 était superposable à celle ressortant de son
appréciation du 17 octobre 2008. Quant aux radiographies de la cheville droite
du 8 février 2011, elles n'avaient permis de fonder aucun nouveau diagnostic
conformément à l'avis du SMR du 3 mai 2011. Les premiers juges ont par ailleurs
expliqué les raisons pour lesquelles ils n'avaient pas retenu le diagnostic
d'ostéopénie mis en évidence par le docteur K.________ dans son rapport du 23
mars 2011 et repris par la doctoresse A.________ dans son rapport du 6 juillet
2011. Enfin, concernant l'état anxieux, celui-ci avait déjà été attesté par la
doctoresse A.________ dans ses avis des 9 septembre 2005, 20 février 2006 et 17
octobre 2008, soit antérieurement à la décision du 20 octobre 2008. Selon la
juridiction cantonale, c'était par conséquent à juste titre que l'intimé avait
refusé d'entrer en matière sur la nouvelle demande du recourant.
4.3 Au regard de la jurisprudence évoquée
Considerandi
ci-dessus (cf. supra consid. 1.3 in fine), la juridiction cantonale aurait dû
se contenter d'examiner la question litigieuse à la lumière des rapports
produits par le recourant antérieurement à la décision du 8 juin 2011, sans
examiner les documents médicaux déposés au cours de la procédure cantonale de
recours, soit ultérieurement à la décision administrative (cf. rapports du 6
juillet 2011 de la doctoresse A.________ et du 23 mars 2011 du docteur
K.________). En effet, dans un litige portant sur le bien-fondé du refus
d'entrer en matière sur une nouvelle demande, le juge doit examiner la
situation d'après l'état de fait tel qu'il se présentait à l'administration au
moment où celle-ci a statué. Son examen est ainsi d'emblée limité au point de
savoir si les pièces déposées en procédure administrative justifiaient ou non
la reprise de l'instruction du dossier. Il ne sera donc pas tenu compte des
rapports produits postérieurement à la décision litigieuse dans la présente
procédure. Dans la mesure où les constatations de fait des premiers juges se
fondent sur les rapports (des 17 octobre 2008, 2 février 2011 et 9 février
2011) pris en compte par l'intimé lors de sa décision du 8 juin 2011, elles
restent valables et lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF).
4.4
Malgré l'invitation qui lui a été faite en ce
sens (le 15 décembre 2010), il convient de constater, à l'instar de la
juridiction cantonale, que le recourant n'a pas apporté les éléments médicaux
permettant de rendre plausible que son degré d'invalidité s'était modifié.
Contrairement à ce qu'il soutient, dès lors que le principe inquisitoire ne
s'applique pas à la procédure d'entrée en matière sur une nouvelle demande des
art. 87 al. 3 et 4 RAI, il n'appartenait pas à l'intimé, ni à la juridiction
cantonale, de procéder à des mesures d'instruction, notamment en entendant la
doctoresse A.________, mais à l'intéressé de fournir les éléments médicaux
pertinents. A cet égard, on relèvera qu'il ne suffisait pas au recourant de
déposer des rapports médicaux; encore aurait-il fallu que les pièces produites fassent
état d'une aggravation des atteintes ayant une répercussion sur les limitations
fonctionnelles et le taux de capacité de travail résiduelle retenus à l'époque
(cf. rapport du 30 octobre 2007 du SMR).
Tel n'est pas le cas en l'espèce. Il ressort en effet
des constatations de la juridiction cantonale, qui ne sont que partiellement
remises en cause par le recourant, que la situation médicale actuelle telle que
décrite par la doctoresse A.________ est superposable à celle de 2008. Il est
vrai que, comme l'allègue l'intéressé, l'appréciation de la doctoresse
A.________ du 17 octobre 2008 - parvenue à l'office AI postérieurement à sa
décision de 20 octobre 2008 - n'avait à l'époque pas été prise en compte par
l'intimé lors de son examen du droit à des prestations de
l'assurance-invalidité. Cet élément n'est toutefois pas déterminant, dès lors
que les rapports des 9 septembre 2005 et 20 février 2006 de ce médecin, dont
l'administration avait tenu compte à l'époque, font état des mêmes atteintes.
Le seul élément médical objectif mis en évidence
par le recourant concerne le diagnostic d'ostéopénie (cf. rapports du 23 mars
2011.
du docteur K.________ et du 6 juillet 2011 de la doctoresse A.________).
Nonobstant le fait que la juridiction cantonale n'était pas tenue de prendre
ces rapports en considération (cf. supra consid. 4.3), on retiendra toutefois
que l'appréciation des preuves à laquelle elle s'est livrée et qui l'a conduite
à écarter le diagnostic d'ostéopénie - au motif que la doctoresse A.________
n'avait pas indiqué si l'ostéopénie était survenue postérieurement à la
décision de l'intimé du 20 octobre 2008, ni précisé si cette affection était de
nature à entraîner des limitations fonctionnelles qui n'auraient pas été prises
en compte dans la procédure administrative précédente - n'apparaît pas
insoutenable (cf. également avis du 2 août 2011 du SMR).
4.5
Faute pour le recourant d'avoir apporté les
éléments médicaux pertinents permettant de rendre plausible que son degré
d'invalidité s'était modifié, les premiers juges pouvaient donc retenir, sans
procéder à des mesures d'instruction complémentaires, que c'était à bon droit
que l'intimé n'était pas entré en matière sur la nouvelle demande de
prestations de l'assuré.”
2.4
Nel caso in esame, il TCA è chiamato a stabilire se, alla luce della documentazione medica trasmessa dall’assicurato per
dimostrare l’intervenuto peggioramento dello stato di salute rispetto alla
precedente decisione di rifiuto delle prestazioni del 21 novembre 2012,
cresciuta in giudicato, l’Ufficio AI abbia correttamente oppure no emanato una decisione di non entrata in materia sulla nuova richiesta
di prestazioni presentata da RI 1.
Dagli atti risulta, che l’interessato
ha giustificato la nuova richiesta di prestazioni del 16 ottobre 2014, producendo
la lettera di uscita provvisoria del 14 ottobre 2014 (doc. 94/1-3) e la successiva
lettera d’uscita del 22 ottobre 2014 (doc. A2), relative alla degenza dal 3 al
14.
ottobre 2014 presso l’Ospedale __________ di __________, giustificata dalle
diagnosi attive di: 1. Tiroidite subacuta di De Quervain; 2. Addome sub acuto
con sindrome infiammatoria di origine non chiara; 3. Anemia normocromica
normocitica con/su: attuale Hb 11.6 G/dl; 4. Sindrome depressiva (doc. A2).
Il dr. __________ del SMR, spec. FMH in medicina interna, nelle
annotazioni del 19 dicembre 2014, ha considerato che dalla documentazione
prodotta dall’assicurato e meglio dal rapporto di degenza dal 3 al 14 ottobre
2014.
presso l’Ospedale __________ di __________ per una tiroidite subacuta di
De Quervain ed un addome subacuto con sindrome infiammatoria emerge “una
patologia nuova, finora non conosciuta, la quale ha reso necessaria una breve
degenza all’Ospedale __________ della durata di 12 giorni. Lo stato di salute è
suscettibile di miglioramento dopo la malattia intercorrente e le relative
cure. Infatti, il paziente “viene dimesso in condizioni cliniche ritrovate”.”,
concludendo per una “non entrata in materia: non è documentato un peggioramento
duraturo dello stato di salute” (doc. 99-1).
A fronte del progetto di
decisione amministrativa di non entrata in materia del 22 dicembre 2014 (doc.
100), l’assicurato ha trasmesso all’Ufficio AI il referto del 20 novembre 2014,
con il quale il dr. __________, spec. FMH in chirurgia, dopo avere rinviato
alla attenta lettura della “documentazione allegata dove sono riportate le
diagnosi, per cui è inutile ripeterle per l’ennesima volta”, ha sottolineato
come “è ovvio che la situazione prognostica su questo caso è assai incerta in
quanto la guarigione attuale è impossibile”, attestando che “pertanto è
impossibile iniziare un’attività lavorativa anche se leggera”, visto che “un
paziente con ipertiroidismo da cui tachicardia e sudorazioni e perdita di peso
deve solo rimanere a riposo” (doc. 101-2).
Nelle annotazioni del 6 febbraio 2015, il dr. __________ del SMR,
spec. FMH in medicina generale, dopo avere preso conoscenza del referto del 20
novembre 2014 del dr. __________, ha confermato la valutazione del dr. __________
vista “l’assenza di patologia comportante una prolungata IL lavorativa” (doc.
103-1).
2.5
Chiamato a pronunciarsi, dopo
attento esame della documentazione medica contenuta nell’incarto, questo
Tribunale ritiene che l’assicurato ha reso plausibile, ai sensi dell'art. 87
cpv. 3 OAI, il verificarsi di una rilevante modifica del suo stato di salute,
suscettibile di influenzare il diritto alla rendita, motivo per il quale
l’Ufficio AI avrebbe dovuto entrare nel merito della nuova domanda di
prestazioni.
Contrariamente al parere espresso
dall’amministrazione nella risposta di causa, laddove ha rilevato che “il
ricorrente non ha reso plausibile – durante la procedura amministrativa – che
la sua capacità lavorativa si sarebbe ridotta in modo tale da modificare in
misura rilevante il grado della sua invalidità e il diritto alle prestazioni. In
tali condizioni, è a giusto titolo che l’UAI non è entrato nel merito della
nuova domanda di revisione e non ha disposto ulteriori accertamenti (v.
sentenza 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012 consid. 3.5.)” (cfr. doc. V), il TCA
ritiene invece, tenuto conto dei referti medici prodotti dall’interessato, di
non potere fare propria la scelta con la quale l’amministrazione, attraverso
l’emanazione di una decisione di non entrata in materia, ha scartato, senza
ulteriori esami, la nuova domanda dell'assicurato.
Una decisione del genere
sarebbe stata, infatti, giustificata solo nel caso in cui l’assicurato,
contrariamente a quanto avvenuto nella presente fattispecie, attraverso i
referti medici prodotti in sede amministrativa, si fosse limitato a far valere
di soffrire delle medesime patologie già indagate in precedenza o avesse
addotto le medesime limitazioni con influenza sulla capacità lavorativa residua
già esaminate in occasione delle precedenti procedure (come avvenuto, ad
esempio, nei casi giurisprudenziali di cui alle STF 9C_708/2007 dell’11
settembre 2008 e 9C_959/2011 del 6 agosto 2012, citate in precedenza al consid.
2.3
) o, ancora, avesse prodotto un referto medico generico, privo di diagnosi,
senza indicazioni relative allo stato clinico, sprovvisto di esami strumentali
e di documentazione specialistica (come avvenuto nel caso, citato in precedenza
al consid. 2.3., di cui alla STF 8C_716/2011 del 5 gennaio 2012, alla quale ha
fatto riferimento l’UAI nella risposta di causa), senza allegare alcuna
modifica dei fatti determinanti.
Ciò non è tuttavia quanto
avvenuto nel caso di specie.
Come riconosciuto, del
resto, nelle annotazioni del 19 dicembre 2014 dallo stesso dr. __________ del
SMR – al quale, come ricordato in precedenza (cfr. consid. 2.2.), competeva di
verificare se la documentazione medica prodotta dall’assicurato fosse tale da
rendere plausibile una modifica delle condizioni di salute rispetto alla
precedente valutazione peritale del SAM del 2011 (la quale concludeva per una
capacità lavorativa del 70%-80% nell’attività abituale e dell’80% in attività
adeguate, medio-leggere, a causa delle limitazioni derivanti dalle patologie
invalidanti di natura psichica dell’interessato, cfr. doc. 37/1-23) o si
limitasse, invece, a ribadire diagnosi e impedimenti già conosciuti e
approfonditamente valutati in occasione della precedente decisione del 21
novembre 2012, cresciuta in giudicato - dai referti del Servizio di medicina
interna dell’Ospedale __________ di __________ è infatti emersa la presenza di una
nuova patologia, fino a quel momento non conosciuta (cfr. doc. 99-1, sottolineatura
della redattrice).
Il dr. __________,
inoltre, ha espressamente attestato che proprio a seguito dell’esistenza di
questa nuova patologia, comportante tachicardia, sudorazioni e perdita di peso,
l’assicurato non è in grado di svolgere alcun tipo di attività, neppure di
natura leggera, ma deve unicamente restare a riposo (cfr. doc. 101-2, sottolineatura
della redattrice).
Alla luce della nuova
patologia presentata dall’assicurato, comprovata dal referto di degenza presso
l’Ospedale __________ e ritenuta tale da influire in maniera notevole sullo
stato di salute dell’interessato e sulla sua capacità lavorativa residua, come
attestato dal dr. __________, il TCA ritiene che RI 1 abbia reso plausibile il
sopraggiungere di una modifica delle proprie condizioni di salute rispetto a
quanto valutato in occasione del precedente esame peritale del SAM del 2011.
Spettava quindi
all’amministrazione entrare nel merito della nuova richiesta di prestazioni
dell’assicurato, verificando se le modifiche dello stato di salute con influsso
sul grado di invalidità rese verosimili dall'interessato si sono effettivamente
realizzate oppure no.
Tale soluzione si giustifica tanto più, alla luce del fatto che
nel referto del 13 marzo 2015 - prodotto sì in sede ricorsuale ma che fa
riferimento al periodo precedente l’emanazione della decisione impugnata - il
medico curante dell’assicurato, dr. __________, ha attestato che “la sua
valutazione clinica durante questo ultimo anno è peggiorata con
tiroidite subacuta; epatopatia citolitica con steatosi medio-severa; sindrome
ansio-depressiva peggiorata. Queste patologie hanno necessitato una degenza con
consultazione specialistica nel reparto di endocrinologia (dr. med. __________)
e nel reparto di psichiatria __________ /__________ (dr.ssa med. __________)”
(doc. A1, sottolineatura della redattrice).
Stante
quanto sopra esposto, la decisione impugnata va annullata e gli atti rinviati
all’amministrazione perché entri nel merito della nuova domanda di prestazioni
ed esamini, attraverso la realizzazione di una perizia che tenga conto di tutte
le patologie dell’interessato, ivi comprese quelle attestate
nella documentazione medica trasmessa dall’assicurato al TCA sia unitamente al
ricorso, sia in corso di causa, se la modifica delle circostanze
resa attendibile in questa sede incida e, nell’affermativa, in che misura, sui
presupposti del diritto a prestazioni e sulla capacità di guadagno
dell’assicurato.
2.6
Secondo l'art. 29 cpv. 2
Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie
relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale
cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è
determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura
e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7
aprile 2009; STF 8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l'esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico dell'Ufficio
AI.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è accolto ai
sensi dei considerandi.
§ La
decisione del 19 febbraio 2015 è annullata.
§§ Gli
atti sono rinviati all’amministrazione affinché proceda come indicato al
considerando 2.5..
2. Visto
l’esito della vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico
dell’Ufficio AI.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti