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Decisione

32.2015.48

Richiesta di rendita AI respinta. Applicazione del metodo straordinario confermata

1 febbraio 2016Italiano73 min

Source ti.ch

Fatti

I

dati economici risultano pertanto determinanti.

Al

medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando, della misura

e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico

stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato

nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle

funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di

vita entrano in linea di conto nel caso concreto (cfr. anche DTF 125 V 261

consid. 4, 115 V 143 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).

D’altro

canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base

alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le

attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Omlin, Die

Invalidità in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).

In

particolare, al fine di determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo

ordinario di cui all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che

l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello

risultante dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da

invalido). Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento

dell'inizio dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che

l'amministrazione deve considerare inoltre eventuali rilevanti modifiche dei

redditi di riferimento intervenute sino all'emanazione della decisione

contestata.

In

ogni modo, ai fini dell'accertamento

dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e

quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta

di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le

capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un

concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276). Un assicurato non può pertanto

avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per

pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).

Secondo

la giurisprudenza per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza

l'invalidità (reddito da valido) è decisivo stabilire, secondo il principio

della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al

momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA

I 782/03 del 24 maggio 2006; STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G.,

I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag.

100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il

reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è

dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle

competenze professionali come pure delle circostanze personali per un

prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,

l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in

merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.

U 168 pag. 100s. consid. 3b).

Per

quel che concerne invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (cfr. DTF 126 V 76

consid. 3b/aa e riferimenti).

Se invece non esiste un siffatto

guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un’attività

lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da

valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai

rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica (Pratique

VSI 2002 pag. 68 consid. 3b;

DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid.

3b).

2.4. Va poi ricordato che, secondo

la giurisprudenza del TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), nei

casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, occorre

che la graduazione dell’invalidità avvenga ispirandosi al metodo specifico

applicabile alle persone non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI),

eccezionalmente secondo il metodo straordinario.

Capita in

particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso

dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121; pag.

255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c;

DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139;

DTF 105 V 154ss consid. 2a).

L’invalidità

è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione

concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121). Perciò

l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla

riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività

dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).

In

tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la

sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato

a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI

1998 p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo

metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito

direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla

base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si

valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo

straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996

IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una

determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve

tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità

(Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).

Se

si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato

ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale

secondo cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere

stabilita in base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136

consid. 2; VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in

particolare STFA inedite del 27 agosto 2004 in re I, I 543/03 e del 12 maggio 2004 nella causa T., I 540/02).

Secondo

giurisprudenza infine, il metodo straordinario è spesso applicato alle persone

con attività lucrativa indipendente o comunque nei casi in cui anche solo uno

dei redditi determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in

maniera affidabile (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004 in re I, consid. 4.3 e STFA I 224/01 del 22 ottobre 2001, consid. 2b).

Nel caso di un indipendente, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale

federale) ha precisato che il solo raffronto tra l’utile realizzato prima e

quello conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per

quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In

effetti, troppi fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la

situazione congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le

oscillazioni sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.

Di conseguenza l’allora TFA ha

stabilito che i soli documenti contabili non sono dei mezzi idonei a stabilire

in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b;

DTF 104 V 137 consid. 2c).

2.5. Con

sentenza 35.2008.68 del 22 aprile 2009 il TCA ha statuito sul ricorso di RI 1

contro la decisione su opposizione del 17 giugno 2008 della __________ che

aveva negato all’assicurato il diritto ad una rendita d’invalidità come pure

all’IMI per l’infortunio occorsogli il 15 settembre 1998 (caduta da una scala

che ha provocato una distorsione acuta della caviglia e una lesione transmurale

del tendine sovraspinato). Il Tribunale ha parzialmente accolto il ricorso

nella misura in cui all’assicurato era stato rifiutato il diritto alla rendita

d’invalidità ed ha rinviato gli atti all’amministrazione per nuovi accertamenti

ai sensi del considerando 2.3.4. Il TCA ha in particolare rilevato:

" (…)

2.3.4. Con la decisione su opposizione impugnata,

l’amministrazione ha sostenuto che RI 1 sarebbe in grado di esercitare, a tempo

pieno e con un rendimento completo, la sua abituale attività di

carrozziere-verniciatore e direttore della __________ di __________, motivo per

cui i postumi residuali del sinistro del settembre 1998 non gli cagionerebbero

alcun discapito economico.

Sempre secondo l’Istituto assicuratore, tale

conclusione troverebbe il proprio fondamento nei referti dei dottori __________

e __________ (doc. 242, p. 3: “Il dott.__________ il 6.6.2008 ha confermato che

lo stato di salute post-infortunistico dell’assicurato non ha subito alcun

peggioramento rispetto a quanto osservato a suo tempo dal dott. __________ e

ribadito che la capacità lavorativa allora verificata è rimasta immutata.”).

Chiamata a pronunciarsi, questa Corte osserva che, in

occasione della visita fiduciaria del 20 agosto 2002, il dott. __________ ha

effettivamente dichiarato l’assicurato in grado di riprendere normalmente

l’esercizio della sua attività lucrativa consueta, a fronte di una funzione

della spalla sinistra definita come “completamente normale”, così come normali

erano risultati i principali test della spalla (Lift-off, Jobe, 0-abduzione e

Neer - doc. 157, p. 4; si veda pure il doc. 163, in cui il medico di

circondario ha ribadito l’esistenza di una completa capacità lavorativa).

Non può tuttavia essere ignorato che, successivamente

alla visita fiduciaria, nel mese di giugno 2003, l’insorgente è stato visitato

dagli specialisti della __________ di __________, che già lo avevano periziato

nel corso del 1999 (cfr. doc. 45).

In quell’occasione, e contrariamente alla valutazione

del dott. __________, gli specialisti __________ hanno ammesso una capacità

lavorativa massima del 50% nell’abituale professione alle dipendenze della ____________________

(doc. 173, p. 4: “In seinem aktuellen Zustand und Tätigkeit als Lackierer und

20%igen Büroarbeit sind wir der Meinung, dass der Patient eine max. 50%ige

Arbeitsfähigkeit erreichen kann.” - il corsivo è del redattore).

Del resto, proprio sulla base di queste conclusioni

peritali, l’Istituto assicuratore resistente ha annullato la propria decisione

formale del 29 agosto 2002 e ripristinato il diritto alle indennità giornaliere

a contare dal 1° settembre 2002 (corrisposte in funzione di un’incapacità

lavorativa del 50% sino al 31 maggio 2004 - cfr. doc. 183 e 197).

In occasione della visita medica di chiusura del 23

marzo 2004, il dott. __________ ha poi descritto l’esigibilità lavorativa, senza

pronunciarsi in merito alla capacità lavorativa dell’assicurato nella sua

abituale attività professionale (cfr. doc. 201, p. 3).

Da parte sua, il dott. __________, a margine della

visita di controllo del 23 aprile 2008, si è limitato a dichiarare di non aver

riscontrato elementi oggettivi suscettibili di giustificare una capacità

lavorativa inferiore al 50%, tenuto conto soprattutto degli impedimenti

descritti in precedenza dal dott. __________ (doc. 239, p. 8).

Con il complemento del 6 giugno 2008, lo stesso medico

di circondario ha precisato che, rispetto allo stato riscontrato dal suo

collega dott. __________ nel mese di marzo 2004, non era nel frattempo

subentrato alcun peggioramento (doc. 241).

In esito a quanto precede, questo Tribunale ritiene che

la documentazione medica agli atti non legittimava l’assicuratore resistente a

concludere per una piena abilità lavorativa nell’abituale professione di

carrozziere-verniciatore/direttore.

Da una parte, la fondatezza dell’apprezzamento della

capacità lavorativa contenuta nel rapporto del dott. __________ afferente alla

visita di controllo del 20 agosto 2002 (doc. 157), è stata rimessa in

discussione dalle conclusioni peritali dei sanitari della__________ (cfr. doc.

173) che l’__________ ha fatto proprie. Non a caso lo stesso Istituto

assicuratore ha ripristinato il diritto all’indennità giornaliera proprio su

tale base (doc. 183).

D’altra parte, non è possibile affermare che la

pretesa piena capacità lavorativa risulterebbe supportata dai pareri dei dottori

__________ e __________, nella misura in cui il rinvio di quest’ultimo è

riferito agli esiti della visita medica di chiusura del 23 marzo 2004, in

occasione della quale il dott. __________ si è limitato a descrivere

l’esigibilità lavorativa, senza alcun accenno alla capacità lavorativa

nell’attività abituale (cfr. doc. 201, p. 3; si veda inoltre il rapporto

relativo all’audizione del 30 aprile 2004, a margine della quale l’ispettore __________

aveva comunicato all’assicurato che il diritto alla rendita sarebbe stato

valutato in funzione della sua capacità lavorativa residua in attività

alternative adeguate - cfr. doc. 199).

Occorre inoltre segnalare che, con il referto del 24

aprile 2008, il dott. __________ ha sostenuto di non aver refertato elementi

oggettivi atti a giustificare una capacità lavorativa inferiore al 50%.

Ergo, egli non ha preteso che RI 1 sarebbe stato in grado di aumentarne il

grado (cfr. doc. 239, p. 8).

Ora, se è vero che le certificazioni dei medici di

circondario non appaiono suscettibili di avvalorare la tesi difesa

dall’amministrazione, e ciò per i motivi già esposti, è altrettanto vero che

nemmeno la perizia 19 giugno 2003 del dott __________, consente a questo

Tribunale di decidere, con la necessaria tranquillità, in merito alla capacità

lavorativa del ricorrente.

In questo ordine di idee, non può sfuggire che se il

medico __________, in occasione del consulto del 3 giugno 2003, ha constatato,

all’esame clinico della cuffia rotatoria della spalla sinistra, una debolezza

generalizzata della muscolatura, nonché dei chiari dolori all’insieme della

cuffia con perdita di forza ai test di Jobe e Patte e alla rotazione esterna

con il gomito accostato al corpo, oltre a una lieve sensibilità al solco del

tendine del bicipite, a una sensibilità pressoria sotto-acromiale e a un

leggero dolore ai test di Hawkins e Neer (doc. 173, p. 2s.), tanto il chirurgo

ortopedico dott. __________ quanto il reumatologo dott. __________, durante le

rispettive visite mediche, che hanno avuto luogo precedentemente e

successivamente al consulto presso la __________, hanno riscontrato una

situazione senza particolarità dal punto di vista sia della funzionalità

dell’arto che dei disturbi (doc. 157, p. 4: “Clinicamente alla spalla sinistra

si trova sempre questo test positivo per una tendinite del capolungo del

bicipite. Altrimenti la funzione della spalla è completamente normale, come

pure i principali tests. Attualmente una sofferenza della cuffia non è

evidenziabile.”, doc. 201, p. 3: “Dal lato clinico la situazione è calma, si

nota soltanto una lieve dolenzia nel decorso del caput-lungo del bicipite. La

funzione è completamente normale, i test per un impingement, per una lesione

della cuffia rotatoria, per una tendinite del bicipite sono completamente normali.”,

doc. 239, p. 7: “Cicatrici operatorie in ordine, trofismo e forza muscolare

degli arti superiori conservati con a sinistra un deficit medio di 1 centimetro

di circonferenza su un valore medio di 33 (…), per cui siamo a un valore di un

3% di differenza e tenendo conto della predominanza destra, questa differenza

può rientrare nei limiti che costituiscono la norma dell’asimmetria

destra/sinistra. Funzionalità articolare verificata con abduzione,

anteposizione, retroposizione superiore e inferiore compatibili con una

funzione completa, verifica della forza con jamar e riscontri destra sinistra

sovrapponibili, stessa cosa con verifica alla forza del pollice. Alla

misurazione grossolana contro-resistenza degli arti superiori con avambraccio

flesso in tutti gli assi spaziali, non deficit di forza riscontrabile stante

l’empiricità dell’esame. Prono supinazione completa, opposizione dita completa,

dolore a livello epicondilare destro e anche a metà avambraccio destro. Solco

bicipitale omerale sinistro non dolente, regione sottoacromiale e

corrispondente alla borsa non dolenti.”).

Questa diversità di valutazione merita di essere

chiarita mediante un approfondimento specialistico - che dovrà essere disposto

dall’__________, al quale vanno a tal fine rinviati gli atti -, tenuto conto,

in primo luogo, che in materia di assicurazione contro gli infortuni, i

disturbi risentiti dall'assicurato vengono di principio presi in considerazione

(ad esempio, nell’ambito della valutazione della sua capacità lavorativa)

soltanto nella misura in cui procedono da un danno alla salute

oggettivamente dimostrabile (cfr., in questo senso, la STCA 35.2005.94 del

24 aprile 2006, 35.2002.4 del 22 settembre 2003, 35.2003.26 del 28 luglio 2003,

35.1999.90 del 13 settembre 2001, confermata dal TFA con sentenza U 347/01 del 9

gennaio 2003, 35.1998.57 del 21 settembre 2000, confermata dal TFA con giudizio

U 429/00 del 13 marzo 2001, 35.1998.61 del 22 febbraio 1999 e 35.1998.10 del 19

febbraio 1999), in secondo luogo, che l’esistenza di una rottura transmurale

del tendine del sovraspinato, evocata dal dott. __________, avrebbe dovuto

essere ulteriormente investigata mediante un’artroscopia diagnostica, mai

eseguita (cfr. doc. 173, p. 3) e, infine, che il dott. __________, nel rapporto

relativo alla visita di controllo del 23 aprile 2008, ha manifestato il

sospetto - che avrebbe dovuto essere verificato attraverso dei consulti

specialistici di natura neurologica e reumatologica, anch’essi mai eseguiti -,

che il quadro clinico dell’arto superiore sinistro sia condizionato da,

citiamo: “… concomitanti patologie non correlabili con l’infortunio che stiamo

trattando …” (doc. 239, p. 8: “Si invii per consulenza al dott. __________ per

una verifica e anche al dott. __________ per una verifica dal punto di vista

neurologico dei tremori all’arto superiore sinistro sotto carico con ENG ed

EMG.”).

2.3.5. Sempre in sede di decisione su opposizione,

l’Istituto assicuratore convenuto ha fatto valere che, a prescindere

dall’aspetto medico, i dati salariali desunti dalla contabilità della __________

dimostrerebbero che i postumi infortunistici residuali di fatto non cagionano

all’assicurato alcun pregiudizio economico (doc. 242, p. 4).

In proposito, il TCA constata in effetti che i dati

salariali che figurano nel rapporto ispettivo del 28 febbraio 2007, desunti

dalla “contabilità salari” (doc. 221; per il 2004: fr. 79'534) - dati

che però non trovano conferma né nell’estratto del conto individuale (cfr. doc.

D 2) né, perlomeno per quanto concerne l’anno 2006, nel Conto economico della

ditta __________ (cfr. doc. XVIII + allegati) -, consentirebbero, di per sé, di

escludere l’esistenza di un qualsiasi danno economico, posto che, proiettando

al 2004 (anno in cui avrebbe eventualmente inizio il diritto alla rendita di

invalidità - cfr., al riguardo, DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467 p. 511ss.) il salario

lordo conseguito dall’insorgente al momento dell’infortunio (cfr. doc. 1: fr.

66’000/anno), si ottiene un reddito (da valido) di fr. 71'016 (fr.

66'000 + 7.6% corrispondente all’aumento dei salari nominali tra il 1998 e il

2004).

Tuttavia, in base a una costante giurisprudenza

federale, ci si può fondare sul guadagno effettivamente conseguito dopo

l’insorgenza dell’invalidità solo se, cumulativamente, dei rapporti di

lavoro particolarmente stabili rendono praticamente inutile riferirsi al

mercato generale del lavoro, se l'assicurato esercita un'attività

ragionevolmente esigibile nella quale si deve ritenere che sfrutti al massimo

la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde a una

prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p.

270ss. consid. 4a).

Nella concreta evenienza, visto che la documentazione

medica agli atti non consente di giungere a conclusioni affidabili circa la

capacità lavorativa dell’assicurato nella sua abituale attività alle dipendenze

della __________, aspetto relativamente al quale l’Istituto assicuratore

convenuto è chiamato ad ordinare un approfondimento peritale (cfr. consid.

2.3.4. di questa pronunzia), questa Corte ritiene di non disporre degli

elementi necessari per giudicare la realizzazione dell’ultima delle tre

condizioni appena enumerate.

Infatti, se, per ipotesi, dalla perizia medica

Considerandi

disposta dall’amministrazione dovesse emergere che RI 1 è solo parzialmente

abile nella sua professione di carrozziere-verniciatore/direttore, ci si dovrebbe

interrogare circa l’esistenza di una parte di “salario sociale” oppure

stabilire se invece attraverso una riorganizzazione dell’attività in seno alla

ditta __________, resa possibile dalla sua posizione dirigenziale (anche questo

aspetto merita di essere ulteriormente vagliato, dato che le informazioni che

si evincono dagli atti appaiono contraddittorie), l’insorgente è riuscito ad

attenuare in maniera ottimale le ripercussioni dell’infortunio patito nel

1998.

” (doc. __________ 61)

2.6

Per

costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine

di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione (o al giudice in caso di

ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal

medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo

nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in

quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un

importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora

ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanita-rie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto

si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal

paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),

che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del

perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto

medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la

denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23

aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25

febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM

1989.

pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF

122.

V 160 in fine con rinvii).

A

proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura

amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite

da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono

a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti

approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle

inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1

pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).

In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA

ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove

definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e

perizie. In partico-lare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la

giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi

dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a

disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un

punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non

fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni

contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti

validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti

citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio

2003).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di

un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione

che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé

scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che

facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico

consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non

permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzia-lità. Devono

piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere

come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993.

pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di

istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati

indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e

giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno

che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità

(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007).

Per

quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione

invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i

diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).

In

merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei

servizi medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza,

dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata

in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che

la qualità formale di parte dell'orga-no esecutivo dell'assicurazione per

l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione

a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di

considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministra-zione nella

precedente fase non contenziosa.

In

una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il

Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza

federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di

accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità

alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr.

iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11

febbraio 2010.

L’Alta Corte è

arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle

procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione

(consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che

attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie

procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti

dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica

(consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare

dei correttivi:

(a

livello amministrativo)

-

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

-

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

-

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.

3.

),

-

rafforzamento dei diritti di partecipazione:

--

in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una

decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;

cambiamento della giurispru-denza secondo DTF 132 V 93);

--

alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione

alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.

3.4.2

; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a

livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In

caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o

il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare

una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza

secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H

355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico

dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).

Infine,

il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio

standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto

si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue

specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto

di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la

decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema

cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).

Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale

esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce

del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,

in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile

2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im

Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).

Infine, va ricordato che se vi sono dei

rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza

valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un

rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA

I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.7

Nel

caso di specie, per quanto concerne l’aspetto medico, l’insorgente da una parte

contesta la circostanza che l’UAI si sia fondata su perizie ormai datate e non

abbia proceduto con un aggiornamento degli atti e dall’altra rileva che in ogni

caso dal referto del dr. med. __________ emerge una totale incapacità

lavorativa nell’attività di verniciatore/carrozziere che pertanto gli darebbe

diritto ad una rendita intera.

Dagli

atti emerge che l’insorgente ha presentato un’incapacità lavorativa

ininterrotta, con percentuali variabili, dall’infortunio subito il 15 settembre

1998.

al 31 maggio 2004 e che hanno comportato il versamento di prestazioni

(indennità giornaliere) ad opera della __________. Dal 1° giugno 2004

l’assicuratore contro gli infortuni non ha più corrisposto alcunché, tranne per

un infortunio intervenuto il 17 agosto 2011 (fino al 31 agosto 2011) e per un’ulteriore

incapacità lavorativa al 100% dal 3.6.2013 al 20.6.2013 ed al 50% dal 21.6.2013

al 31.7.2013 (cfr. doc. A e doc. X). Parallelamente la __________, assicuratore

malattie in caso di perdita di guadagno a causa di malattia, ha versato

prestazioni, dapprima al 100%, poi al 50% ed infine ancora al 100%, dal 4

agosto 2008 al 3 agosto 2010 (esaurimento delle prestazioni; cfr. doc. __________

1-2).

L’assicurato

è stato sottoposto, su ordine della __________, ad una perizia psichiatrica ad

opera del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, il 17 febbraio

2009.

(referto del 2 marzo 2009; doc. __________ 8-1) e ad una perizia

ortopedica ad opera del dr. med. __________, FMH chirurgia ortopedica, il 12

febbraio 2009 (referto del 14 maggio 2009; doc. __________ 6-1). Inoltre, in

seguito al rinvio di cui alla sentenza 35.2008.68 del 22 aprile 2009,

l’assicuratore contro gli infortuni ha assegnato un mandato peritale al __________

__________ di __________ (dr. med. __________) e un mandato peritale al __________

__________ di __________ (dr.ssa med. __________). I referti sono stati redatti

il 24 settembre 2010 (doc. __________ 91-1) ed il 5 ottobre 2010 (doc. __________

83-1).

Dalla

perizia neurologica del 5 ottobre 2010 della dr.ssa med. __________ emerge che

non vi sono patologie “in grado di ridurre la capacità lavorativa del

paziente” (doc. __________ 83-4). Anche il perito psichiatra, dr. med. __________,

non ha riscontrato alcuna riduzione della capacità lavorativa (doc. __________

8-1).

Per

quanto concerne l’aspetto ortopedico, il 14 maggio 2009 il dr. med. __________,

posta la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di rottura della

cuffia dei rotatori della spalla sinistra e senza ripercussioni sulla capacità

lavorativa di leggera sindrome del tunnel carpale bilaterale, più marcata a

destra, disfunzioni segmentali cervicali nel contesto di alterazioni

degenerative e pregressa periartropatia alla spalla destra, ha affermato che “il

rachide cervicale, la sindrome del tunnel carpale bilaterale e la spalla destra

non giustificano nessuna limitazione nello svolgimento dell’attività di

direttore e carrozziere/verniciatore effettuata fino ad ora” e che “i

postumi infortunistici riportati alla spalla sinistra giustificano una

limitazione nello svolgimento delle mansioni di carrozziere/verniciatore, non

per contro in qualità di direttore” (doc. __________ 6-8). Lo specialista

ha rilevato che “gli aspetti ortopedici di natura non infortunistica non

giustificano nessuna inabilità lavorativa” e che “indipendentemente

dall’aspetto specifico della competenza assicurativa, l’insieme del quadro

ortopedico presentato dal” ricorrente “rende tuttora proponibile

sull’arco di tutta una giornata l’attività esercitata fino ad ora, a condizione

di poter distribuire le diverse mansioni svolte alternando quelle manuali con

quelle dirigenziali/amministrative” (doc. __________ 6-8). Il perito ha poi

rilevato che “il rachide cervicale, la sindrome del tunnel carpale

bilaterale e la spalla destra non giustificano nessuna limitazione nello

svolgimento dell’attività di direttore e carrozziere/verniciatore effettuata

fino ad ora. In considerazione del quadro clinico riscontrato la spalla

sinistra non giustifica nessuna limitazione del rendimento nello svolgimento di

attività dirigenziali amministrative,… La spalla sinistra può giustificare una

diminuzione del rendimento del 50% al massimo nello svolgimento di un’attività

di carrozziere/verniciatore” (doc. AI 6-8). Il dr. med. __________ ha

infine evidenziato che “la ripartizione tra le diverse mansioni esercita

un’influenza significativa sulla capacità lavorativa complessiva”

dell’assicurato e “tenuto conto della sua esperienza professionale e del

quadro clinico complessivo (indipendentemente dalla differenziazione tra

postumi infortunistici e fattori morbosi), risultano essere proponibili delle

attività dirigenziali presso grandi carrozzerie, attività di perito in ambito

assicurativo (stima dei danni),…” (doc. __________ 7-1).

Il

dr. med. __________, __________ presso l’Ospedale __________ di __________, nel

suo referto del 24 settembre 2010, poste le diagnosi di lieve tendinite del

caput-lungo del bicipite della spalla sinistra, lesione parziale da

delaminazione della componente anteriore del tendine del muscolo sovraspinato e

artrosi acromio claveare con leggero impingement sul sovraspinato in stato dopo

artroscopia della spalla sinistra con débriment artroscopico, borsoscopia,

borsectomia artroscopica, acromio-plastica l’11.5.2000 per rottura parziale del

muscolo sopraspinato e infraspinato con impingement subacromiale sintomatico in

stato dopo contusione della spalla sinistra e gomito sinistro il 15.8.1998, ha

stabilito una capacità lavorativa del 100% come amministratore e dello 0% come

carrozziere. Il perito ha affermato:

" (…)

Il lavoro del Sig. RI 1, a detta dell’intervistato

stesso, si suddivide in 2 parti nell’ambito della professione di carrozziere:

- Primariamente Egli afferma di essere amministratore

della ditta di carrozziere in cui lavora. A tale riguardo non si riscontrano

dati obbiettivi per cui l’assicurato non possa proseguire nella sua attività a

tempo pieno e a piene mansioni. Per tale aspetto del lavoro non si ritengono

limitazioni del rendimento o del tempo di presenza durante la giornata

lavorativa. Pertanto la capacità lavorativa come amministratore è data al 100%.

- Secondariamente il Sig. RI 1 afferma di aver

effettuato per anni, prima dell’incidente, il lavoro di carrozziere con

particolare impegno per ciò che riguarda lavori di precisione su macchine

d’epoca. Questi lavori a sua detta richiederebbero in particolar modo l’impegno

di strumenti pesanti quali martelli per tassellature e la sopportazione di

sforzi fisici importanti soprattutto a livello dei cingoli articolari superiori

anche in posizioni di sforzo maggiore come quella supina.

Si ritiene che, data la diagnosi, il Sig. RI 1, non

sia più in grado di effettuare tale aspetto del suo lavoro poiché lo sottopone

indubbiamente ad uno sforzo fisico importante e che gli produce una

sintomatologia infiammatoria che si protrae anche nelle ore e nelle giornate

successive e che rischia di peggiorare l’artrosi acromio claveare e

l’impingement con l’aumento flogistico delle dimensioni del muscolo sovra

spinato e del suo tendine. Per tale aspetto del lavoro si ritiene che vi sia

una situazione di rendimento eccessivamente limitato rispetto alle necessità

lavorative con limitazioni temporali pressoché totali.” (doc. __________ 91-7)

Dalla

visita di chiusura del 12 luglio 2011 emerge che il medico di circondario dr.

med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica, ha stabilito che “per

le sole conseguenze infortunistiche, cioè a causa della lesione parziale della

cuffia rotatoria della spalla sinistra, rimarrà a lungo una lieve limitazione

funzionale della spalla sinistra. Un’attività adeguata ai postumi

infortunistici a livello della spalla sinistra è esigibile ed eseguibile in

misura completa a partire da subito” (doc. __________ 92-5) ed ha aggiunto

che “ulteriori accertamenti medici o cure specifiche non sono indicati e

l’assicurato è considerato abile al lavoro in misura massima possibile”

(doc. __________ 92-5). A pag. 5 lo specialista ha inoltre descritto le

limitazioni per un’attività confacente allo stato di salute dell’interessato.

Alla

luce di quanto sopra questo Tribunale deve concludere che l’insorgente è abile

al lavoro in maniera completa in attività leggere e confacenti al suo stato di

salute perlomeno dal mese di febbraio 2009 (visita presso il dr. med. __________),

così come in quella di direttore della società, mentre è inabile al lavoro

nell’attività di carrozziere/verniciatore. La divergenza tra la valutazione del

dr. med. __________ (incapacità la lavoro al 50% quale carrozziere/verniciatore)

e quella del dr. med __________ (incapacità al lavoro del 100% quale

carrozziere/verniciatore) e le conseguenze che ciò potrebbe avere sul diritto o

meno ad una prestazione dell’UAI, saranno discusse nei considerandi successivi.

Per

il resto l’insorgente, che si lamenta del lungo tempo trascorso tra

l’allestimento delle perizie e l’emanazione della decisione impugnata, non ha

comunque prodotto, neppure nelle more processuali, documentazione medica atta a

sovvertire le conclusioni degli specialisti. I certificati medici del curante,

dr. med. __________, FMH in medicina interna, generici e non motivati, e che

fanno stato di periodi di incapacità lavorativa completa od al 50%, non

contengono elementi medici oggettivi che possano far ritenere una conclusione diversa,

ma semmai, come si vedrà meglio in seguito (consid. 2.11), confermano le

conclusioni del dr. med. __________ (cfr. tra i tanti: certificato del 6 agosto

2008: doc. __________ 75-1; certificato del 23 settembre 2008: doc. __________

72-4; certificato del 20 novembre 2008: doc. __________ 98-1; certificato

dell’8 gennaio 2009: doc. __________ 97-1; certificato dell’8 luglio 2009: doc.

__________ 94-1 [con riferimento alla perizia del 14 maggio 2009 del dr. med. __________];

certificato del 15 settembre 2009: doc. __________ 93-1; certificato dell’11

marzo 2010: doc. __________ 79-1; certificato del 12 maggio 2010: doc. __________

101-1; certificato del 2 ottobre 2010: doc. __________ 99-1; cfr. anche doc. __________

da 102-1 a 107-1 e doc. __________ 100-1).

A

questo proposito va rammentato che il TF ha più volte avuto

l’occasione di ribadire che la differente valutazione medica tra il

curante ed il perito è spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a

scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr. sentenza 9C_697/2013 del 15

novembre 2013 consid. 3.2, sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche

sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29

settembre 2010).

Al

ricorrente va ugualmente ricordato che il solo fatto che uno o più medici

curanti esprimano un'opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in

discussione una perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre

nuovi accertamenti (cfr. ad esempio sentenza citata 9C_721/2012 consid. 4.4 con

riferimento; sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2). Anche

perché il medico curante, che vede il proprio paziente quando il disturbo si

trova in una fase acuta, tende a farsi un'idea diversa della gravità del danno

alla salute rispetto al perito il cui esame invece non si focalizza sulla

necessità di cura in un dato momento (sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre

2013, consid. 3.2; SVR 2008 IV n. 15 pag. 43 consid. 2.2.1 [I 514/06]).

Del

resto, il medesimo curante, il 4 novembre 2011, rivolgendosi all’UAI ha

rilevato che “personalmente ho seguito molto marginalmente la situazione in

quanto il paziente è stato a lungo seguito e valutato direttamente dalla __________”,

che si “tratta di una situazione molto complessa e conflittuale datante già

del 1998 epoca in cui il paziente ebbe un infortunio con successivi e

continuativi dolori alla spalla sinistra per cui è stato investigato a più

riprese dalla __________ stessa e alla quale potrete naturalmente richiedere

tutta la documentazione che fa stato per la valutazione dell’invalidità” che

“non sono in grado di prendere posizione a riguardo delle lesioni della

spalla dove in ogni caso il paziente asserisce di non essere in grado i

lavorare se non parzialmente (…)” ed ha aggiunto quali diagnosi “di

carattere medico ma attualmente da considerarsi risolte” “un’ulcera del

bulbo duodenale con emorragia e sclerotizzazione nel luglio del 2010 e un

episodio di FA parossistica nell’agosto 2008 anche esso risoltosi” (doc. AI

75-2). Il curante stesso ha infine affermato che “trattandosi quindi di una

problematica essenzialmente muscolo-scheletrica, rimando alle valutazioni __________”.

Solo

nel corso del 2013, per un periodo limitato, e riconosciuto dalla __________ (dal

giugno al luglio 2013), l’insorgente è ancora stato completamente inabile al

lavoro in qualsiasi attività (cfr. doc. __________ 108-1 e doc. AI 112-2; cfr.

doc. __________ 114-3: dichiarazioni dell’assicurato: “sono stato inabile

completamente dal 31.5.2013 al 20.6.2013. Dal 21.6.2013 sono stato dichiarato

inabile al 50% fino al 31.7.2013. Al più tardi da agosto ho ripreso a svolgere

i lavori che svolgevo prima del 31.5.2014” [recte: 2013]). Il dr. med. __________,

FMH medicina interna, consulente __________, il 28 novembre 2013 ha del resto

rilevato che il ricorrente “continua ad accusare importanti dolori ed

ipostenia alla spalla sin. che gli impediscono un’attività lavorativa superiore

al 50% (attività come carrozziere)” e che “il paziente rimane intanto

inabile al lavoro al 50%”, percentuale questa che è inferiore a quella

posta dal dr. med. __________ nella perizia del 24 settembre 2010 (incapace al

lavoro al 100% come carrozziere/verniciatore) e che corrisponde a quanto

accertato dal dr. med. __________ nel referto del 14 maggio 2009.

Alla

luce di quanto sopra esposto non vi sono pertanto motivi né per scostarsi dalle

conclusioni delle perizie fatte allestire dalla __________ e dalla __________,

il cui contenuto e le cui conclusioni del resto, in quanto tali, non sono

contestati, né per procedere con un ulteriore aggiornamento.

Va

ora esaminato se al caso di specie, per il calcolo del grado d’invalidità, va

applicato il metodo ordinario di raffronto dei redditi (cfr. consid. 2.3), come

auspicato dal ricorrente, oppure quello straordinario (cfr. consid. 2.4), come

applicato dall’UAI.

2.8

L’insorgente

contesta in primo luogo l’applicazione del metodo straordinario poiché il TCA

nella sentenza 35.2008.68 del 22 aprile 2009 ha applicato il metodo ordinario.

A

torto.

Di

principio un Tribunale è vincolato dal dispositivo di una decisione cresciuta

in giudicato. I motivi della decisione non sono invece vincolanti a meno che il

Dispositivo

dispositivo non vi rinvii esplicitamente (sentenza 9C_368/2015 del 13 gennaio

2016, consid. 5.1; DTF 139 III 126 consid. 3.2.1; DTF 123 III

16 consid. 2a; DTF 121 III 474 consid. 4a; DTF 113 V 159 consid. 1c).

In

concreto, nella citata sentenza del 22 aprile 2009 relativa all’assicurazione

contro gli infortuni, il TCA ha parzialmente accolto il ricorso, ha annullato

la decisione su opposizione impugnata “nella misura in cui all’assicurato è

stato rifiutato il diritto alla rendita”, confermando di conseguenza la

parte relativa al rifiuto dell’IMI ed ha rinviato gli atti all’amministrazione

“per nuovi accertamenti ai sensi del considerando 2.3.4”, ossia per

effettuare un approfondimento specialistico in ambito medico (cfr. anche il

consid. 2.5 della presente sentenza).

Ne

segue che solo i motivi a fondamento del consid. 2.3.4 della sentenza 35.2008.68

del 22 aprile 2009, cui viene esplicitamente fatto riferimento nel dispositivo

e di cui ne fanno conseguentemente parte, sono vincolanti per il Tribunale. A

questo proposito la __________ ha dato seguito al rinvio del TCA facendo

allestire le perizie della dr.ssa med. __________ (5 ottobre 2010) e del dr.

med. __________ (24 settembre 2010).

Il

dispositivo non rinvia invece agli altri considerandi ed in particolare al

consid. 2.3.5, che pertanto non sono vincolanti per questo Tribunale.

Del

resto al consid. 2.3.5 (cfr. il consid. 2.5 della presente sentenza) questo

Tribunale non ha imposto l’applicazione del metodo ordinario, ma ha verificato

se l’argomentazione della __________ secondo cui i dati salariali desunti dalla

contabilità della __________ dimostravano che i postumi infortunistici non

cagionavano all’assicurato alcun pregiudizio andasse tutelata.

Il

TCA ha rilevato che i dati figuranti nel rapporto ispettivo del 28 febbraio

2007 della __________, che però non trovavano conferma in altri atti prodotti

dalle parti, avrebbero consentito di escludere l’esistenza di qualsiasi danno

economico e dunque di confermare la tesi dell’assicuratore contro gli

infortuni.

Il

Tribunale ha tuttavia evidenziato da una parte che non era stato esaminato se

nel reddito vi era una componente di salario sociale e dall’altra che non era

stato neppure stabilito se l’insorgente era riuscito ad attenuare in maniera

ottimale le ripercussioni dell’infortunio attraverso una riorganizzazione

dell’attività in seno alla ditta, resa possibile dalla posizione dirigenziale dello

stesso assicurato, aspetto anche questo che andava ulteriormente vagliato. La

valutazione andava fatta dopo aver eseguito l’approfondimento specialistico

ordinato nel consid. 2.3.4 della sentenza 35.2008.68 del 22 aprile 2009 e

sfociato nella perizia neurologica del 5 ottobre 2010 della dr.ssa med. __________

e nella perizia ortopedica del 24 settembre 2010 del dr. med. __________.

Ne

segue che il Tribunale non ha imposto alla __________ l’applicazione del metodo

ordinario. Accertando la necessità di ulteriori approfondimenti sia in punto al

ruolo dell’insorgente all’interno della società sia in relazione alla

possibilità di riorganizzare l’attività in seno alla ditta il TCA ha semmai

lasciato aperta la possibilità di procedere al calcolo del grado d’invalidità

secondo il metodo straordinario.

2.9. Con

sentenza 9C_236/2009 del 7 ottobre 2009, pubblicata in SVR 2010 IV Nr. 11 pag.

35, il TF ha riassunto la giurisprudenza relativa all’applicazione del metodo

straordinario, rilevando ai consid. 3.3 e 3.4 (cfr. anche consid. 2.4 della

presente sentenza):

"

(…)

3.3. Chez une personne de condition indépendante, la

comparaison des résultats d'exploitation réalisés dans son entreprise avant et

après la survenance de l'invalidité ne permet de tirer des conclusions valables

sur la diminution de la capacité de gain due à l'invalidité que dans le cas où

l'on peut exclure au degré de vraisemblance prépondérante que les résultats de

l'exploitation aient été influencés par des facteurs étrangers à l'invalidité.

En effet, les résultats d'exploitation d'une entreprise dépendent souvent de

nombreux paramètres difficiles à apprécier, tels que la situation

conjoncturelle, la concurrence, l'aide ponctuelle des membres de la famille,

des personnes intéressées dans l'entreprise ou des collaborateurs.

Généralement, les documents comptables ne permettent pas, en pareils cas, de

distinguer la part du revenu qu'il faut attribuer à ces facteurs - étrangers à

l'invalidité - et celle qui revient à la propre prestation de travail de

l'assuré (arrêts I 83/97 du 16 octobre 1997 consid. 2c, in VSI 1998 p. 121, et

I 432/97 du 30 mars 1998 consid. 4a, in VSI 1998 p. 255).

3.4. Le point de savoir selon quelle

méthode le degré d'invalidité d'un assuré doit être évalué est une question de

droit sur laquelle le Tribunal fédéral se prononce librement. En l'espèce,

aussi bien l'office recourant que le Tribunal cantonal des assurances sociales

ont considéré qu'il convenait d'appliquer la méthode générale de comparaison

des revenus pour déterminer le degré d'invalidité de l'assuré. Au regard des

faits retenus par la juridiction cantonale, ce choix ne peut être suivi. Les

données comptables de l'entreprise de l'assuré ne sauraient constituer une base

valable pour évaluer son incapacité de gain, car elles ne permettent pas de

distinguer la part du revenu qui résulte exclusivement de la prestation

personnelle de travail de l'assuré de celle qu'il faut attribuer à des facteurs

étrangers. En tant que l'assuré a été contraint d'engager un employé qualifié

entre les mois d'août 2003 et avril 2006, lequel a contribué de manière

prépondérante - sinon exclusive - à la réalisation du chiffre d'affaires de

l'entreprise et, partant, de son bénéfice d'exploitation, il n'est pas possible

de tirer de ces chiffres une appréciation pertinente des effets sur la capacité

personnelle de gain de l'assuré de la diminution de sa capacité de rendement

due à l'invalidité. En tout état de cause, l'incapacité de gain de l'assuré ne

saurait se confondre avec la diminution du bénéfice d'exploitation de son

entreprise, dans la mesure où ce raisonnement fait fi des circonstances -

étrangères à l'invalidité - qui ont influencé celui-ci comme notamment

l'engagement de personnel supplémentaire ou la perte d'une partie de la

clientèle. En l'occurrence, seule la procédure extraordinaire d'évaluation de

l'invalidité est de nature à permettre, dans le cas particulier, une évaluation

conforme au droit fédéral des effets de l'atteinte à la santé sur la capacité

de gain de l'assuré. Il convient dès lors d'annuler le jugement attaqué et de

renvoyer la cause à l'administration pour qu'elle applique la méthode

extraordinaire d'évaluation de l'invalidité.”

Secondo il marginale

3028.1 (1/14) della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità

l’amministratore di una società anonima e il gerente di una società a garanzia

limitata devono essere considerati salariati. Tuttavia, se una persona che

dirige una tale società ha un’influenza determinante su quest’ultima (ad

esempio perché è l’unica ad avere il diritto di firma), è giustificato

calcolare il grado d’invalidità con il metodo utilizzato per i lavoratori

indipendenti (ad esempio tenendo conto della media dei redditi di più anni o

procedendo a un paragone ponderato dei campi di attività; cfr. sentenza

8C_898/2010). In particolare un assicurato impiegato da una società anonima è

considerato indipendente se, in qualità di azionista unico, esercita una

notevole influenza sulla ditta. Per fissare il grado d’invalidità non ci si può

basare soltanto sulle iscrizioni nel CI, in quanto in qualità di azionista

unico egli ha un’influenza decisiva sulla ripartizione tra salario e utile

(cfr. sentenza 8C_346/2012 del 24 agosto 2012, in particolare ai consid. 4.3,

4.4. e 4.5).

2.10. In

concreto dagli atti emerge che l’insorgente è segretario della società con

diritto di firma individuale, mentre la moglie è presidente con diritto di

firma individuale. L’ispettrice __________, il 16 ottobre 2013, in seguito ad

un’ispezione fiscale, ha potuto accertare che almeno dal 2008 l’insorgente, dal

1994 direttore della società (cfr. rapporto __________ del 16 luglio 2009) è il

solo proprietario delle 300 azioni che costituiscono il capitale azionario

della __________ (cfr. doc. AI 109-1). Del resto il 17 ottobre 2013 l’UAI ha

scritto all’allora rappresentante dell’assicurato chiedendo ulteriore

documentazione ritenuto che l’amministrazione era “a conoscenza che il

Signor RI 1 è il solo proprietario delle 300 azioni che costituiscono il

capitale azionario della __________” (doc. AI 110-1). In seguito al

ricevimento di questo scritto lo stesso assicurato, il 12 novembre 2013, ha

prodotto quanto richiesto, senza contestare l’accertamento dell’UAI. L’interessato

non ha neppure censurato l’assunto figurante nel rapporto d’inchiesta per

l’attività professionale indipendente del 25 febbraio 2014/24 settembre 2014, prodotto

dallo stesso insorgente in sede di ricorso, dove figura a pag. 6 che “l’assicurato

è titolare e proprietario dell’intero capitale azionario (300 __________)”

(doc. A1).

Questo

Tribunale deve concludere che l’insorgente, in qualità di azionista unico, con

diritto di firma individuale e quale direttore della società dal 1994, ha

un’influenza determinante sulla medesima. Tant’è che lo stesso ha deciso, in

seguito all’infortunio, di delegare parte dell’attività ad un proprio

concorrente, con il quale avrebbe inoltre voluto avviare una collaborazione

maggiormente intensa (doc. AI 123-9: “[…] Vi sono lavori che, a causa e dopo

il danno, delega al concorrente __________, con una __________ a poche

centinaia di metri dalla sua. Si tratta di una ditta individuale, ma vorrebbe

accettarne la collaborazione e fondere le due attività […]”; cfr. anche

sentenza 8C_346/2012 del 24 agosto 2012, consid. 4.3). Considerato inoltre che

nel caso di specie l’attività del ricorrente era prevalentemente di carattere

artigianale (cfr. doc. AI 123/7: 30 ore a settimana su circa 40 svolgeva

l’attività di carrozziere/verniciatore) e che, come rileva l’ispettrice, non vi

è corrispondenza tra i dati economici e l’evoluzione dell’infortunio e della

malattia (cfr. doc. AI 123-13: “dal lato meramente economico, guardando al

salario che l’assicurato si è attribuito negli anni, vediamo che solo nel 2006

e nel 2007 la sua “produttività” in termini salariali è stata superata da

quella dei dipendenti (vedi tabella che segue); negli altri anni il signor RI 1

si è attribuito un salario che eguaglia o supera quello del personale attivo in

carrozzeria, continuando – vale la pena di sottolinearlo – a chiudere la

società in attivo e ad accumulare riserve. Egli non avrebbe certamente ottenuto

risultati così brillanti se avesse delegato buona parte dell’attività manuale

come dichiara, mentre appare più verosimile ritenere, che si sia avvalso dei

dipendenti laddove necessario, nelle attività che comportano sforzi o che vanno

eseguite in posizione sopraelevata. Dobbiamo ricordare che __________ alcuni

lavori devono essere comunque dati a terzi, ad esempio la messa a punto del

motore, mentre nei lavori di carrozzeria è esigibile che l’assicurato si

avvalga della forza lavoro dei propri dipendenti”), a giusta ragione è

stato applicato il metodo straordinario.

La

circostanza che, successivamente all’inchiesta per l’attività professionale

indipendente del 25 febbraio 2014, redatta il 24 settembre 2014, il ricorrente

abbia affermato, nell’ambito del colloquio dell’11 settembre 2014 presso la __________,

di essere attualmente “azionista della società assieme ad altre persone.

Ognuno di noi detiene una parte uguale a quella degli altri” (doc. __________

118-2) e che il 7 ottobre 2014 la moglie del ricorrente abbia scritto alla __________,

allegando il verbale del citato colloquio firmato dal marito scusandosi per il

ritardo nell’invio del documento “dovuto anche al fatto di un cambiamento

delle azioni della __________. La informo che mio marito non è più azionista

della Società” (doc. AI 113-1), non è rilevante per il caso di specie. Infatti

non risulta che l’asserita modifica dell’assetto azionario, peraltro non

comprovata, sia dovuta al danno alla salute. Un’eventuale vendita delle azioni

non potrebbe di conseguenza modificare il metodo utilizzato per il calcolo del

grado d’invalidità.

2.11. In applicazione

del metodo straordinario l’ispettrice AI è giunta alla seguente ripartizione

(doc. AI 123-18):

Campi di

attività senza danno alla salute

Ponderazione

senza danno

Grado

d’incapacità

Incapacità

al lavoro ponderata

Attività

amministrativa

Contatti

con clienti (15 minuti per auto normali, 30 __________)/preparazione

grossolana dei preventivi/ricerca pezzi

23%

0%

0

Piena

capacità lavorativa

Carrozzeria

77%

30%

23%

Vedi al

capitolo “confronti tra campi”

Totale

100%

23%

In seguito ha proceduto,

applicando il reddito con e senza invalidità, al calcolo del grado d’invalidità:

Numero dei salari versati 12

Campi di

attività senza danno alla salute

Ponderazione

senza danno

Incapacità

al lavoro nei campi di attività

Base

salariale mensile

Reddito

annuale senza danno

Diminuzione

del reddito dell'attività professiona-le dovuta al danno

Attività

amministrativa

23%

0%

1) Sfr.

6’871

Sfr.

18’964

Sfr. 0

Carrozziere

77%

30%

2) Sfr.

6’775

Sfr.

62’601

Sfr.

18’780

3)

Sfr.

0

Sfr.

0

4)

Sfr. 0

Sfr. 0

5)

Sfr. 0

Sfr. 0

6)

Sfr. 0

Sfr. 0

Totale

100%

23%

Sfr.

81’565

Sfr.

18’780

Secondo inchiesta

svizzera sulla struttura dei salari 2010-attualizzati al 2012

1)

TA 7 pos.

23, livello di qualificazione 3, uomini

2)

TA 7 pos. 12,

livello di qualificazione 2, uomini

Reddito

ipotetico senza invalidità

Sfr.

81’565

Reddito

da invalido

Sfr.

62’785

Diminuzione

del reddito dell'attività prof. imputabile al danno

Sfr.

18’780

Tasso

di diminuzione del reddito dell'attività professionale

23%

La presa in considerazione dei redditi

statistici per ogni mansione componente l’attività lucrativa indipendente

dell’assicurato, tenendo conto dei “salari di riferimento del ramo”, è conforme

alla giurisprudenza federale e alla prassi amministrativa (cfr. DTF 128 V 33

consid. 4c; cfr. anche STCA 32.2005.71 del 26 gennaio 2006; cfr. sentenza

32.2013.219 del 24 settembre 2014).

La ripartizione tra i campi di attività senza il

danno alla salute non è contestata (23%, rispettivamente 77%).

Circa l’incapacità lavorativa (0% come attività

amministrativa e 30% come carrozziere) l’ispettrice ha affermato:

"

(…)

CONFRONTO TRA CAMPI – VALUTAZIONE GRADO IL:

Nel corso dell’inchiesta l’assicurato ha dichiarato

una presenza piena sull’arco della giornata, mentre l’ispettore __________ ha

riferito un rendimento del 20-25% come carrozziere. Durante l’inchiesta così

come al perito dott. __________ ha ammesso di svolgere mansioni di gestione a

tempo pieno, con difficoltà, per contro, in lavori che richiedono l’utilizzo

delle braccia, lavori di tassellatura importanti per la rifinitura dei pezzi.

Nel rapporto __________ del 12.07.2011 vengono

definiti i limiti funzionali, limiti che prevedono il “maneggio di attrezzi

senza limitazione” e “con attrezzi pesanti possibile talvolta”; si indica che

l’assicurato può eseguire lavori sopra la testa “solo talvolta”, ma non ha

alcuna limitazione per la posizione inginocchiata e inclinata in avanti così

come in quella in piedi inclinata in avanti. Dalle limitazioni descritte si

evincono difficoltà significative in tutte le operazioni da eseguirsi con

entrambe le mani e quando il mezzo è in posizione sopraelevata; sono possibili

attività a livello del busto – ad esempio la verniciatura, attività che lui

stesso ha indicato come abituale (vedi lettera del 19.12.2005). Questo per quel

che concerne i limiti funzionali a dossier.

Dal lato meramente economico, guardando al salario che

l’assicurato si è attribuito negli anni, vediamo che solo nel 2006 e nel 2007

la sua “produttività in termini salariali è stata superata da quella dei

dipendenti (vedi tabella che segue); negli altri anni il signor RI 1 si è

attribuito un salario che eguaglia o supera quello del personale attivo in carrozzeria,

continuando – vale la pena di sottolinearlo – a chiudere la società in attivo e

ad accumulare riserve. Egli non avrebbe certamente ottenuto risultati così

brillanti se avesse delegato buona parte dell’attività manuale come dichiara,

mentre appare più verosimile ritenere, che si sia avvalso dei dipendenti

laddove necessario, nelle attività che comportano sforzi o che vanno eseguite

in posizione sopraelevata. Dobbiamo ricordare che nelle auto d’epoca alcuni

lavori devono essere comunque dati a terzi, ad esempio la messa a punto del

motore, mentre nei lavori di carrozzeria è esigibile che l’assicurato si

avvalga della forza lavoro dei propri dipendenti.” (doc. AI 123-12/13)

Questo

Tribunale non ha motivo per mettere in discussione le risultanze dell’inchiesta

economica del 25 febbraio 2014/24 settembre 2014 (sul valore probante di tali

inchieste, cfr. STF 9C_35/2007 del 4 aprile 2008; DTF 130 V 61; DTF 128 V 93;

STCA 32.2005.197 del 6 settembre 2006).

In

linea di massima e senza valide ragioni non vi è motivo di mettere in dubbio le

conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali in quanto essi

dispongono di collaboratori specializzati e un intervento da parte

dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta

si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF

128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2).

A proposito della divergenza tra il grado

d’incapacità lavorativa come carrozziere stabilito dal dr. med. __________

(100%) e quello accertato dall’ispettrice (30%), interpellato in merito dal

TCA, l’UAI ha affermato che “indipendentemente dall’incapacità lavorativa

nell’attività di carrozziere-verniciatore definita a livello medico-teorico, la

perdita di guadagno effettiva è stata determinata confrontando i campi di

attività (metodo straordinario) tenuto conto delle limitazioni funzionali

indicate in sede medica e dell’attività svolta concretamente dall’assicurato

nella propria azienda nel corso degli anni successivi all’insorgenza del danno

alla salute” (doc. VIII, sottolineatura del redattore). La stessa

ispettrice (doc. VIII/1) ha evidenziato che la valutazione parte dai limiti

funzionali medicalmente riconosciuti ma tiene altresì conto anche di altri fattori,

e meglio la struttura della società (evoluzione nel corso degli anni, numero di

dipendenti,..), le misure e i costi di tali misure sostenuti dall’assicurato

per continuare ad esercitare la propria attività e, non da ultimo, le

conoscenze professionali acquisite negli anni, che fanno sì che l’assicurato,

in virtù del ruolo privilegiato ricoperto in seno all’azienda abbia avuto la

fattiva possibilità di delegare ai dipendenti ciò che personalmente non era in

grado di fare. Si tratta di elementi di cui la percentuale di impedimento

medico-teorica non può tener conto dato che si basa unicamente sui limiti

funzionali. L’assicurato ha continuato ad avere, nonostante il danno, risultati

finanziari apprezzabili, fatto che non è in contrasto con i limiti funzionali

ma in linea con la sua capacità di gestire l’attività efficacemente, per sé e

per l’azienda. Egli ha potuto e saputo avvalersi dei propri dipendenti

pur continuando ad essere attivo in un settore di nicchia come quello delle

auto d’epoca, facendosi carico di attività non particolarmente impegnative

oppure eseguendo lavori faticosi per un tempo ridotto. La tabella a pag. 13 del rapporto di inchiesta ha evidenziato

come l’assicurato abbia continuato a produrre fatturato alla pari dei propri

dipendenti, e lo ha fatto nonostante il danno alla salute; ciò non significa

che non abbia limiti ma che ha saputo affrontarli in modo efficace e

remunerativo.

Chiamato ad esprimersi in merito l’insorgente non ha

contestato quanto accertato dall’ispettrice, censurando piuttosto

l’applicazione del metodo straordinario (doc. XIII).

Va qui del

resto rilevato che la fissazione dell’incapacità lavorativa totale quale

carrozziere, figurante nella perizia del 24 settembre 2010 del dr. med. __________,

è dovuta in parte anche alla descrizione dell’attività di carrozziere fornita

dal medesimo ricorrente, e definita come particolarmente pesante (cfr. doc. __________

97-1: “[…] Questi lavori a sua detta richiederebbero in particolar modo

l’impegno di strumenti pesanti quali martelli per tassellature e la

sopportazione di sforzi fisici importanti soprattutto a livello dei cingoli

articolari superiori anche in posizioni di sforzo maggiore come quella supina.

Si ritiene che, data la diagnosi, il Sig. RI 1, non sia più in grado di

effettuare tale aspetto del suo lavoro poiché lo sottopone indubbiamente ad uno

sforzo fisico importante e che gli produce una sintomatologia infiammatoria che

si protrae anche nelle ore e nelle giornate successive e che rischia di

peggiorare l’artrosi acromio claveare e l’impingement con l’aumento flogistico

delle dimensioni del muscolo sovra spinato e del suo tendine. Per tale aspetto

del lavoro si ritiene che vi sia una situazione di rendimento eccessivamente

limitato rispetto alle necessità lavorative con limitazioni temporali pressoché

totali”; doc. __________ 91-7).

L’ispettrice, da parte

sua, ha invece preso in considerazione altri fattori, sopra descritti (cfr.

doc. VIII/1 e doc. AI 123/12-13).

Del

resto sia il dr. med. __________, FMH chirurgia ortopedica, nel referto del 14

maggio 2009 (doc. __________ 95-1), che il dr. med. __________, FMH medicina

interna, consulente __________, il 28 novembre 2013, hanno accertato che il

ricorrente quale carrozziere è incapace al lavoro al 50%. Lo stesso curante,

dr. med. __________, dal mese di settembre 2008, ha attestato incapacità

lavorative del 50% (doc. __________ 105-1, 104-1, 103-1, 102-1, 101-1, cfr.

anche doc. __________ 1-1 e versamento prestazioni al 50% tranne nei due mesi

iniziali e nel mese finale).

Ora,

anche se si volesse prendere in considerazione un’incapacità lavorativa come

carrozziere del 50%, come stabilita dal medico curante, dr. med. __________, dal

dr. med. __________ nella perizia del 14 maggio 2009 e dal dr. med. __________

il 28 novembre 2013, l’insorgente raggiungerebbe al massimo un grado

d’invalidità del 38% (62'601 : 100 x 50 = 31'300.50 [corrispondente alla

diminuzione del reddito dell’attività professionale dovuta al danno] rapportato

al reddito annuale senza danno di fr. 81'565) che non darebbe comunque alcun

diritto ad una rendita.

Inoltre,

nel verbale dell’11 settembre 2014 relativo al colloquio del medesimo giorno

tenutosi presso la __________ l’insorgente ha affermato che “durante le 30

ore che prima impiegavo nei lavori pesanti, ora mi occupo di ordinare pezzi, di

dare direttive ai dipendenti, sorveglio che l’esecuzione del lavoro sia

impeccabile, controllo minuziosamente che i pezzi che arrivano per le

riparazioni siano in perfetto stato. Devo sempre istruire il personale il quale

spesso cambia posto di lavoro. Anche in officina è indispensabile la mia

presenza in quanto, specialmente per le macchine d’epoca, ci vuole molta

esperienza” (doc. __________ 118-2). Dal rapporto d’inchiesta per

l’attività professionale indipendente del 25 febbraio 2014/24 settembre 2014 emerge

inoltre che l’insorgente “dichiara un solo dipendente al momento

dell’inchiesta, mentre 2 anni orsono aveva diversi dipendenti. L’operaio di cui

dispone ora è verniciatore, non è in grado di rimodellare e saldare: o lo fa

lui stesso, o sono attività che cede fuori della società, a terzi” (doc. AI

123/12).

Alla

luce di queste affermazioni e della riorganizzazione del suo lavoro, che gli

hanno permesso di continuare a percepire, negli anni, un salario significativo,

che nel biennio 2013/2014 è aumentato rispetto al biennio precedente da fr.

72'729 a fr. 78'000 (cfr. anche doc. C), ci si potrebbe semmai chiedere se non

andrebbe piuttosto modificata la ripartizione delle attività dopo il danno alla

salute e meglio ritenere una percentuale maggiore di attività amministrativa/dirigenziale

ed inferiore di carrozziere.

Considerando,

anche alla luce di quanto asserito dal medesimo ricorrente nel corso del

colloquio con la __________, un’attività amministrativa e di gestione della

società nella misura, almeno, dell’80%, si otterrebbe un grado d’invalidità del

19% anche se si volesse ritenere un’incapacità lavorativa totale nell’attività

di carrozziere/verniciatore come stabilito dal dr. med. __________ ([6'871 X 12

: 100 X 80] = 65'961.60 corrispondente al reddito annuo con il danno alla

salute, raffrontato al salario senza danno alla salute di fr. 81'565).

In queste condizioni l’interessato non ha diritto ad alcuna prestazione.

Va infine evidenziato che, avendo applicato il

metodo straordinario, in luogo di quello ordinario, e dunque avendo utilizzato

i salari di “riferimento del ramo” secondo la Tabella TA7, la questione

della presenza di una parte di salario sociale nel reddito da invalido

conseguito nel periodo successivo al danno alla salute non è più rilevante.

In ogni caso, abbondanzialmente, va evidenziato

che con sentenza 9C_745/2012 del 30 aprile 2013 al consid. 5.2, citata al

marginale 3059 CIGI, il TF ha precisato che:

" (…)

5.2 Per determinare il reddito da invalido

(unico aspetto rimasto contestato in sede federale) fa stato in primo luogo la

situazione salariale concreta dell'assicurato, a condizione che cumulativamente

il rapporto di lavoro sia particolarmente stabile, egli sfrutti in maniera completa

e ragionevole la capacità lavorativa residua, il reddito derivante

dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario

sociale (DTF 126 V 75 consid. 3b/aa

pag. 76 con riferimenti). A quest'ultimo proposito va rilevato che per

determinare il reddito da invalido decisivo è il valore in denaro della

prestazione fornita. Se quindi l'assicurato riceve un salario più elevato (il

cosiddetto salario sociale), è determinante solo la parte che rappresenta la

retribuzione del suo effettivo rendimento. Non fanno dunque parte del reddito

da lavoro determinante per la valutazione dell'invalidità le componenti

salariali per le quali è dimostrato che il lavoratore a causa della limitata capacità

lavorativa non è in grado di fornire (alcuna controprestazione (cfr. art. 25

cpv. 1 lett. b OAI). Secondo l'esperienza generale della vita è poco

verosimile che un datore di lavoro paghi per anni a un lavoratore invalido uno

stipendio senza che questi fornisca una (adeguata) controprestazione. La

prova dell'esistenza di un salario sociale è pertanto sottoposta a requisiti

severi, valendo il principio che i salari pagati equivalgono alla prestazione

lavorativa (DTF 117 V 8 consid. 2c/aa

pag. 18; RCC 1980 pag. 321 consid. 2b; cfr. pure sentenza 2A.236/2006 del 28

settembre 2006 consid. 5.4). Nell'ambito dell'apprezzamento delle prove si

deve pure considerare che i datori di lavoro potrebbero essere interessati a

dichiarare il versamento di un salario sociale.” (sottolineature del

redattore)

In concreto

l’ispettrice ha rilevato che nel corso dell’inchiesta non è emersa la presenza

di un salario sociale, né vi sono motivi per ritenere che l’interessato si è

attribuito negli anni un salario non adeguato agli standard del settore, così

come evidenziato nell’inchiesta effettuata nel 2014 e come emerge in

particolare dalla tabella a pag. 13 del medesimo rapporto (doc. AI 123-13). Il

medesimo ricorrente del resto non ha portato prove in senso contrario e in sede

di colloquio presso la __________ l’11 settembre 2014 ha affermato che il

salario conseguito è “conforme al CCL e corrisponde al salario di un

responsabile di una ditta. Anzi sicuramente vi sono salari anche molto più alti”

(doc. __________ 118-2).

2.12. Alla

luce di tutto quanto sopra esposto, non raggiungendo il grado d’invalidità del

40%, il ricorrente non ha diritto ad alcuna rendita.

Ciò

vale pure per il periodo da settembre 1998 a maggio 2004 durante il quale la __________

ha versato indennità giornaliere. Infatti la domanda di prestazioni AI è stata

inoltrata nel corso del mese di settembre 2005 e per l’art. 48 LAI allora in

vigore se l’assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo l’inizio del

diritto, le prestazioni sono assegnate soltanto per i dodici mesi precedenti la

richiesta, in deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA. Esse sono assegnate per

un tempo anteriore, se l’assicurato non poteva conoscere i fatti motivanti il

diritto e presenta la richiesta entro dodici mesi da quando ne ha avuto

conoscenza.

Non

può neppure essere d’aiuto al ricorrente il periodo d’incapacità lavorativa

dapprima al 100% (dal 4 agosto 2008 al 4 settembre 2008) ed in seguito al 50% (dal

5 settembre 2008) riconosciuto da __________, ritenuto che in ogni caso, senza

che sia necessario esaminare oltre la questione, al più tardi dal mese di febbraio

2009, quando il dr. med. __________ ha accertato una capacità lavorativa totale

in attività leggere e in attività dirigenziali ed al 50% nell’attività di

verniciatore/carrozziere, l’insorgente non può più prevalersi di un grado

d’invalidità pensionabile (cfr. le considerazioni espresse al consid. 2.11).

2.13. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca

e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra

200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese per complessivi

fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti