32.2015.48
Richiesta di rendita AI respinta. Applicazione del metodo straordinario confermata
1 febbraio 2016Italiano73 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2015.48
cs
Lugano
1 febbraio 2016
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Christian Steffen, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 24 marzo 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 24 febbraio 2015 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nato il __________
1954, attivo presso la __________ quale carrozziere/verniciatore e direttore
della medesima dal __________, il 23 giugno 1994 ha inoltrato una domanda volta
all’ottenimento di una rendita AI (doc. AI 1-6), respinta il 7 settembre 1994
(doc. AI 12-1).
1.2. Il
14 settembre 2005 RI 1 ha inoltrato una seconda domanda di prestazioni (doc. AI
38-1). L’UAI, dopo aver esperito gli accertamenti ritenuti necessari,
richiamati gli atti dalla __________ e dalla __________, allestita un’inchiesta
per i lavoratori indipendenti ed applicato il metodo straordinario, con
decisione del 24 febbraio 2015 (doc. AI 109), preavvisata dal progetto del 6
dicembre 2012 (doc. AI 90-1), ha negato ogni prestazione essendo il grado
d’invalidità del 23%. Per il periodo dal 15 settembre 1998 (infortunio) al
maggio 2004, durante il quale la __________ ha versato indennità giornaliere,
non è stata riconosciuta alcuna prestazione poiché l’art. 48 LAI in vigore
all’epoca prevedeva la retroattività massima di un anno dall’inoltro della
domanda per il riconoscimento di un eventuale diritto.
1.3. RI
1, rappresentato dall’avv. RA 1, è insorto al TCA contro la predetta decisione,
chiedendo di annullare il provvedimento e di rinviare gli atti
all’amministrazione per nuovi accertamenti ai sensi dei considerandi (doc. I).
Il
ricorrente evidenzia che la sua domanda di prestazioni è del 15 settembre 2005,
che il referto peritale del dr. med. __________ è del 2 marzo 2009 e quello del
dr. med. __________ del 14 maggio 2009, che la perizia allestita dal dr. med. __________
del __________ dell’Ospedale __________ di __________ risale al 24 settembre
2010, mentre quella della dr.ssa med. __________ del __________ è del 5 ottobre
2010. Ora, la decisione impugnata è stata emessa il 24 febbraio 2015 ossia a
quasi 6 anni dalle perizie del Dr. med. __________ e __________, allestite su
ordine della __________ e a circa 4 anni e mezzo da quelle del dr. med. __________
e della dr.ssa med. __________ effettuate su richiesta della __________. I
referti non tengono di conseguenza conto dell’evoluzione dei disturbi degli
ultimi anni ed inoltre non permettono di giungere alla conclusione tratta
dall’UAI secondo cui l’assicurato presenta una piena capacità lavorativa
nell’abituale attività di direttore e carrozziere/verniciatore e che
un’incapacità lavorativa non sarebbe più giustificabile dal mese di febbraio
2009. L’insorgente esamina nel merito le quattro perizie e sostiene che alla
luce del referto del dr. med. __________ deve essere considerato totalmente
inabile nell’attività prevalente di carrozziere-verniciatore. Già solo per
questo motivo la decisione andrebbe annullata. Circa il grado dell’invalidità,
l’insorgente fa riferimento alla sentenza 35.2008.68 del 22 aprile 2009 di
questo Tribunale, concernente l’infortunio da lui subito nel settembre 1998.
L’assicurato evidenzia che nella citata pronunzia il TCA al consid. 2.3.5 ha
affermato che ci si può basare sul guadagno effettivamente conseguito dopo
l’insorgenza dell’invalidità solo se cumulativamente dei rapporti di lavoro
particolarmente stabili rendono praticamente inutile riferirsi al mercato
generale del lavoro, se l’assicurato esercita un’attività ragionevolmente
esigibile nella quale si deve ritenere che sfrutti al massimo la sua capacità
di lavoro residua e se il reddito corrisponde ad una prestazione di lavoro e
non a un salario sociale. Il Tribunale ha poi affermato che “se, per ipotesi
dalla perizia medica disposta dall’amministrazione dovesse emergere che RI 1 è
solo parzialmente abile nella sua professione di
carrozziere-verniciatore/direttore, ci si dovrebbe interrogare circa l’esistenza
di una parte di “salario sociale” oppure stabilire se invece attraverso una
riorganizzazione dell’attività in seno alla ditta __________, resa possibile
dalla sua posizione dirigenziale (anche questo aspetto merita di essere
ulteriormente vagliato, dato che le informazioni che si evincono dagli atti
appaiono contraddittorie), l’insorgente è riuscito ad attenuare in maniera
ottimale le ripercussioni dell’infortunio patito nel 1998”. A questo
proposito l’insorgente si chiede se sia applicabile il metodo straordinario,
ritenuto che è pur sempre dipendente della __________, allega il contratto
concluso il 1° gennaio 1994 e rileva che nella sentenza del 22 aprile 2009 il
TCA aveva applicato il metodo ordinario e non straordinario, appoggiandosi sui
dati descritti nella contabilità dei salari. In secondo luogo l’interessato
evidenzia che dal 2006 i redditi sono rimasti praticamente invariati
indipendentemente dal versamento di indennità della __________ o della __________
e dal rendimento che si è notevolmente ridotto. Secondo il ricorrente ciò
comprova la presenza di un salario sociale che come tale, in applicazione
dell’art. 25 cpv. 1 lett. b OAI, non fa parte del reddito da considerare per il
calcolo del grado d’invalidità. L’UAI non ha invece verificato l’esistenza di
un salario sociale, malgrado le indicazioni del TCA nella sentenza del 22
aprile 2009, inc. 35.2008.68.
1.4. Con
risposta del 20 aprile 2015 l’UAI, con riferimento anche alla circolare
sull’invalidità e la grande invalidità (CIGI), ha chiesto la reiezione del
ricorso, rilevando che l’applicazione del metodo straordinario è corretta in
presenza di una persona che dirige la propria società e che ha un’influenza
determinante su quest’ultima e che con sentenza 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013
il TF ha confermato la correttezza della valutazione dell’UAI secondo il metodo
straordinario, affermando che l’amministrazione non era vincolata alla
valutazione alla base della decisione dell’assicuratore contro gli infortuni.
Quanto indicato dal TCA nella sentenza 35.2008.68 non è quindi vincolante per
l’UAI (doc. IV).
1.5.
Il 18 novembre 2015 il TCA ha scritto alla __________ a __________,
richiamando gli atti successivi al 6 febbraio 2015 (doc. VI) ed ha posto alcune
domande all’UAI, e meglio:
"
(…) con riferimento alla vertenza a margine le chiediamo
di voler precisare quanto segue.
1. In sede di ricorso l’assicurato rileva che la
perizia dell’11 maggio 2009 del dr. med. __________ ha accertato che per
l’attività di carrozziere-verniciatore l’assicurato riesce ad esprimere un
rendimento del 50% in una giornata lavorativa normale (pag. 12 ricorso), mentre
nel referto del 24 settembre 2010 il dr. med. __________ ha accertato una
capacità lavorativa nulla quale carrozziere-verniciatore (pag. 13 ricorso).
L’insorgente sostiene che in queste circostanze l’UAI non può concludere che
dal mese di febbraio 2009 un’incapacità lavorativa non sarebbe più
giustificabile. Le chiediamo di prendere espressa posizione in merito.
2. Nel rapporto d’inchiesta per l’attività
professionale indipendente del 24 settembre 2014 a pag. 16, quale carrozziere,
figura un’incapacità lavorativa “nei campi di attività” del 30%. Le
chiediamo di voler precisare come siete giunti a questa percentuale.
3. Nella decisione impugnata figura che “in via del
tutto abbondanziale, osserviamo che nell’ipotesi in cui dovesse presentare
limitazioni fisiche nello svolgimento dell’attività di carrozziere/verniciatore
potrebbe assumere una funzione puramente dirigenziale presso la sua azienda o
presso altre ditte simili, disponendo di una vasta esperienza in materia, o
rendersi disponibile ad una conversione professionale, svolgendo l’attività di
perito assicurativo presso terzi. Teniamo a rilevare che nel 1994 svolgeva
unicamente funzioni dirigenziali. Eventuali cambiamenti strutturali in seno
alla SA non sono in relazione con i danni alla salute, ma con ogni
verosimiglianza dovuti all’andamento congiunturale.” In coda al rapporto
d’inchiesta per l’attività professionale indipendente figura che “l’assicurato,
ora sessantenne, non ha mai cambiato professione; un cambiamento in tal senso
sarebbe stato senz’altro esigibile anni orsono, al momento della richiesta di
prestazioni, mentre al momento attuale appare fuori luogo, per l’età, le
competenze professionali acquisite nel corso degli anni oltre che per
l’investimento finanziario”. Le chiediamo di prendere posizione in merito
ed in particolare di voler precisare se nel caso di specie sarebbe esigibile
chiedere all’assicurato di svolgere unicamente l’attività di dirigente della
sua società e quale sarebbe il grado d’invalidità in tale ipotesi.
4. Le chiediamo di prendere posizione sulla censura
sollevata dal ricorrente circa l’assenza da parte dell’UAI di una verifica
della presenza di una componente di salario sociale che non dovrebbe far parte
del reddito da considerare nel grado d’invalidità (pag. 16 del ricorso)” (doc.
VII)
1.6. Il
1° dicembre 2015 l’UAI ha precisato che indipendentemente dall’incapacità
lavorativa nell’attività di carrozziere-verniciatore definita a livello
medico-teorico, la perdita di guadagno effettiva è stata determinata
raffrontando i campi di attività (metodo straordinario) tenuto conto delle
limitazioni funzionali indicate in sede medica e dell’attività svolta
concretamente dall’assicurato nella propria azienda nel corso degli anni
successivi all’insorgenza del danno alla salute (doc. VIII). L’amministrazione
ha prodotto inoltre una presa di posizione dell’ispettrice __________ che ha
affermato:
" (…)
Innanzitutto è al punto sul “Confronto tra campi di
attività” – pag. 12 e 13 del rapporto di inchiesta, - che vengono indicate le
ragioni del grado di impedimento del 30%. La valutazione parte naturalmente dai
limiti funzionali medicalmente riconosciuti ma tiene altresì conto anche di
altri fattori:
- la struttura della società (evoluzione nel corso degli
anni, numero di dipendenti,…),
- le misure e i costi di tali misure sostenuti
dall’assicurato per continuare ad esercitare la propria attività,
- e, non da ultimo, le conoscenze professionali
acquisite negli anni, che fanno sì che l’assicurato, in virtù del ruolo
privilegiato ricoperto in seno all’azienda, abbia avuto la fattiva possibilità
di delegare ai dipendenti ciò che personalmente non era in grado di fare.
Si tratta di elementi di cui, evidentemente, la
percentuale di impedimento medico-teorica non può tenere conto dato che si basa
unicamente sui limiti funzionali.
Riprendo a questo scopo un passaggio del rapporto:
negli altri anni il signor RI 1 si è attribuito un
salario che eguaglia o supera quello del personale attivo in carrozzeria,
continuando – vale la pena di sottolinearlo – a chiudere la società in attivo e
ad accumulare riserve. Egli non avrebbe certamente ottenuto risultati così
brillanti se avesse delegato buona parte dell’attività manuale come dichiara,
mentre appare più verosimile ritenere, che si sia avvalso dei dipendenti
laddove necessario, nelle attività che comportano sforzi o che vanno eseguite
in posizione sopraelevata.
L’assicurato ha continuato ad avere, con e nonostante
il danno, risultati finanziari apprezzabili, fatto che non è in contrasto con i
limiti funzionali ma in linea con la capacità di quest’ultimo di gestire
l’attività efficacemente, per sé e per l’azienda. Egli ha potuto e saputo avvalersi
dei propri dipendenti pur continuando ad essere attivo in un settore di nicchia
__________, facendosi carico di attività non particolarmente impegnative oppure
eseguendo lavori faticosi per un tempo ridotto.
La tabella a pag. 13 del rapporto di inchiesta ha
infatti evidenziato come l’assicurato abbia continuato a produrre fatturato
alla pari dei propri dipendenti, e lo ha fatto nonostante il danno alla salute;
ciò non significa che non abbia limiti ma che ha saputo affrontarli in modo
efficace e remunerativo.
3:
La risposta al punto 3 non è che la naturale
conseguenza del punto 2.
Negli anni presi in considerazione l’assicurato era il
direttore della società: lui “ha creato” fatturato ed ha reso possibile alla __________
di continuare ad evolversi. Più che di esigibilità qui si tiene conto della
realtà, e in tal senso si è proceduto con la valutazione del grado di inabilità
come da metodo straordinario.
Non è apparso esigibile invece, al momento
dell’inchiesta, un cambiamento di professione al di fuori del contesto
lavorativo, per quanto l’assicurato avesse espresso a quel momento la volontà
di creare sinergie con altri partner commerciali.
4.
Mal si comprende, infine, come il ricorrente abbia
potuto parlare di “salario sociale” (pag. 16 del ricorso).
Come indicato nel marginale 3059 della CIGI non è
assolutamente provato che nella fattispecie aziendale e professionale
dell’assicurato vi sia una componente di salario sociale: è la prassi che un
indipendente (indipendente dal lato assicurativo) adatti le proprie pretese
salariali all’andamento della società e dell’attività, tenuto conto del settore
e in alcuni casi della congiuntura; complessivamente sono molte le ragioni di
natura economica che intervengono nella definizione del salario.
Ne consegue che non vi sono motivi – né sono emersi
nel corso dell’inchiesta – per ritenere che il salario che l’assicurato si è
attribuito negli anni non sia adeguato agli standard del settore, così come
d’altra parte ha evidenziato il rapporto di inchiesta in molte sue parti (vedi
“evoluzione dei redditi”, così come tabella a pag 13 del rapporto e non da
ultimo, tabella del metodo straordinario/reddito senza invalidità).” (doc.
VIII/1)
1.7. Il
14 dicembre 2015 la __________ ha affermato di non avere documenti successivi
al 6 febbraio 2015 eccetto copia della decisione dell’UAI del 24 febbraio 2015
ed uno scritto al legale del ricorrente del 18 marzo 2015 ed ha affermato che:
" (…)
La decisione riguardo ad un’eventuale rendita
d’invalidità non è ancora stata emanata poiché era intenzione della __________
aspettare la decisione dell’ufficio AI al fine di concordare una rendita o
richiedere una perizia contabile con lo scopo di appurare l’ipotetica esistenza
di uno scapito economico. La decisione dell’ufficio assicurazione invalidità
essendo oggetto di contestazione dinnanzi al Tribunale Cantonale, non siamo in
misura di emettere la nostra decisione.
Per quanto riguarda l’evento del 31.5.2013 __________
comunichiamo che assumeremo l’inabilità lavorativa al 100% dal 3.6.2013 al
20.6.2013 e 50% dal 21.6.2013 al 31.7.2013. Tenendo conto di tutti gli elementi
in nostro possesso riteniamo che con il 1.8.2013 la situazione valetudinaria
possa essere considerata ripristinata e che, pertanto, eventuali lesioni
supplementari non sono a carico della __________.
Precisiamo inoltre che, sulla scorta del parere del
nostro medico fiduciario, non assumeremo i costi dell’intervento proposto dal
Dott. __________. Tale intervento, da un lato coinvolge delle parti anatomiche
che non sono di competenza della __________ e, da un altro, non procurerebbe un
significativo miglioramento della capacità lavorativa, ma potrebbe anzi
peggiorare la mobilità della spalla.” (doc. X)
1.8. Le
parti si sono espresse l’8 gennaio 2016 (doc. XIII), rispettivamente l’11
gennaio 2016 (doc. XIV).
2.1. Relativamente
al diritto applicabile, deve essere rammentato il principio secondo il quale,
per quanto concerne l’aspetto materiale, le norme applicabili sono quelle in
vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che
deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF
130 V 445 consid. 1.2; sentenza 9C_903/2011 del 25 gennaio 2013). Ne consegue
che il diritto alla rendita si esamina fino al 31 dicembre 2007 alla luce delle
precedenti norme (ed il riferimento alla LPGA vale per il periodo dal 1°
gennaio 2003), e, a partire dal 1° gennaio 2008, rispettivamente dal 1° gennaio
2012, in conformità con le disposizioni che si sono succedute nel tempo.
2.2. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 LPGA (per il periodo
successivo al 31 dicembre 2002), con invalidità s’intende l'incapacità al
guadagno presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla
salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita, malattia o
infortunio.
Gli
elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la surriferita definizione, sono
quindi un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio, e la conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (G. Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de
la sécurité sociale, Basilea e Francoforte sul Meno 1991, p. 216ss.).
Il diritto alla
rendita, secondo l'art. 29 cpv. 1 LAI, nasce, al più presto, nel momento in
cui l'assicurato presenta un'incapacità permanente di guadagno pari almeno al
40% (lettera a), oppure quando egli è stato per un anno e senza notevoli
interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lettera b). La
prima lettera si applica allorché lo stato di salute si è stabilizzato; la
seconda lettera se lo stato di salute è labile, vale a dire suscettibile di
evolvere verso un miglioramento od un peggioramento (DTF 121 V 264, 111 V 21
consid. 2b). A partire dal 1° gennaio 2008, l'art. 28 cpv. 1 LAI stabilisce che l'assicurato ha diritto ad una rendita alle seguenti condizioni: a. la sua
capacità di guadagno o la sua capacità di svolgere le mansioni consuete non può
essere ristabilita, mantenuta o migliorata mediante provvedimenti
d'integrazione ragionevolmente esigibili; b. ha avuto un'incapacità di lavoro
(art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno senza notevole
interruzione; e c. al termine di questo anno è invalido almeno al 40%.
Tuttavia, il diritto alla rendita nasce al più presto dopo 6 mesi dalla data in
cui l'assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente
all'art. 29 cpv. 1 LPGA, ma al più presto a partire dal mese seguente il
compimento dei 18 anni (art. 29 cpv. 1 LAI).
Per
incapacità al lavoro s'intende qualsiasi incapacità, totale o parziale,
derivante da un danno alla salute fisica, mentale o psichica di compiere un
lavoro ragionevolmente esigibile nella professione o nel campo di attività
abituale. In caso d'incapacità al lavoro di lunga durata possono essere prese
in considerazione anche le mansioni esigibili in un'altra professione o campo
d'attività (art. 6 LPGA). L'incapacità al guadagno è definita all'art. 7 cpv. 1 LPGA e consiste
nella perdita, totale o parziale, della possibilità di guadagno sul mercato del
lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla
salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto
l'assicurato alle cure ed alle misure d'integrazione ragionevolmente esigibili.
La
nozione d'invalidità di cui all'art. 4 cpv. 1 LAI e 8 cpv. 1 LPGA è di
carattere giuridico economico, non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b). In base
all'art. 16 LPGA, applicabile per il rinvio dell'art. 28 cpv. 2 LAI (art. 28a
cpv. 1 LAI, dal 1° gennaio 2008), per valutare il grado d'invalidità, il
reddito che l'assicurato potrebbe conseguire esercitando l'attività
ragionevolmente esigibile da lui dopo la cura medica e l'eventuale esecuzione
di provvedimenti d'integrazione, tenuto conto di una situazione equilibrata del
mercato del lavoro, è confrontato con il reddito che egli avrebbe potuto
ottenere se non fosse diventato invalido. In altri termini, l'assicurazione
svizzera per l'invalidità risarcisce soltanto la perdita economica che deriva
da un danno alla salute fisica o psichica dovuto a malattia o infortunio, non
la malattia o la conseguente incapacità lavorativa (metodo generale del
raffronto dei redditi; DTF 128 V 30; Pratique VSI 2000 pag. 84).
Giusta
l'art. 28 cpv. 1 LAI, in vigore sino al 31 dicembre 2003, gli assicurati hanno
diritto a una rendita intera se sono invalidi almeno al 66 2/3%, a una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Nel suo nuovo tenore in vigore dal 1° gennaio 2004, l'art. 28 cpv. 1 LAI prescrive che gli assicurati hanno diritto a una rendita intera se sono
invalidi almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%,
a una mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se
sono invalidi almeno al 40%. Per l’art. 28 cpv. 2 LAI in vigore dal 1° gennaio
2008, gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi
almeno al 70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una
mezza rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%.
2.3. Per
quanto attiene l’esame delle conseguenze del danno alla salute dal profilo
economico e, quindi, la determinazione del grado di inabilità, va ricordato che
l'invalidità
nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere è un concetto di carattere
economico‑giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275
consid. 4a).
Fatti
I
dati economici risultano pertanto determinanti.
Al
medico compete la valutazione dello stato di salute del peritando, della misura
e del tipo di attività in cui l’interessato è incapace al lavoro. Il medico
stabilisce, quindi, in che misura il danno alla salute limita l’interessato
nelle sue funzioni corporali e psichiche. Egli si limita in particolare alle
funzioni importanti nelle attività lavorative che secondo la sua esperienza di
vita entrano in linea di conto nel caso concreto (cfr. anche DTF 125 V 261
consid. 4, 115 V 143 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c).
D’altro
canto compito dell’orientatore professionale è quello di stabilire, in base
alle informazioni del medico riguardo alle mansioni ancora possibili, le
attività lavorative ancora concretamente ammissibili per l’invalido (Omlin, Die
Invalidità in der obligatorischen Unfallversicherung, Friborgo 1995, p. 201).
In
particolare, al fine di determinare l'incapacità al guadagno mediante il metodo
ordinario di cui all’art. 16 LPGA, occorre porre in confronto il reddito che
l'assicurato avrebbe conseguito senza il danno (reddito da valido) con quello
risultante dalle attività esigibili nonostante il danno alla salute (reddito da
invalido). Determinante per il raffronto dei redditi ipotetici è il momento
dell'inizio dell’eventuale diritto alla rendita, tenuto conto che
l'amministrazione deve considerare inoltre eventuali rilevanti modifiche dei
redditi di riferimento intervenute sino all'emanazione della decisione
contestata.
In
ogni modo, ai fini dell'accertamento
dell'invalidità ci si deve fondare su un mercato del lavoro equilibrato e
quindi fittizio; ci dev'essere cioè un certo equilibrio tra domanda e offerta
di posti di lavoro e un'offerta di posti diversificati in relazione con le
capacità professionali, intellettuali e fisiche. Si tratta pertanto di un
concetto teorico e astratto (DTF 110 V 276). Un assicurato non può pertanto
avvalersi dell'impossibilità congiunturale di trovare un posto di lavoro per
pretendere una rendita (ZAK 1984 p. 347).
Secondo
la giurisprudenza per accertare il reddito conseguibile dall'assicurato senza
l'invalidità (reddito da valido) è decisivo stabilire, secondo il principio
della verosimiglianza preponderante, quanto l’assicurato guadagnerebbe, al
momento della nascita del diritto alla rendita, se fosse sano (STFA
I 782/03 del 24 maggio 2006; STFA inedite 13 giugno 2003 nella causa G.,
I 475/01 e 23 maggio 2000 nella causa T., U 243/99; RAMI 1993 no. U 168 pag.
100 consid. 3b con riferimenti, cfr. anche RCC 1992 pag. 96 consid. 4a). Il
reddito dev'essere fissato il più concretamente possibile. Determinante è
dunque il reddito che l’assicurato avrebbe potuto conseguire tenuto conto delle
competenze professionali come pure delle circostanze personali per un
prospettato avanzamento professionale (quali la frequentazione di corsi,
l’inizio di studi ecc.), nella misura in cui vi sono degli indizi concreti in
merito (cfr. DTF 96 V 29, ZAK 1985 pag. 635 consid. 3a, cfr. pure RAMI 1993 Nr.
U 168 pag. 100s. consid. 3b).
Per
quel che concerne invece il reddito da invalido, lo stesso deve essere determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (cfr. DTF 126 V 76
consid. 3b/aa e riferimenti).
Se invece non esiste un siffatto
guadagno, in particolare perché l'assicurato non ha intrapreso un’attività
lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido, da contrapporre a quello da
valido nella determinazione del grado di invalidità, può essere ricavato dai
rilevamenti statistici ufficiali, editi dall'Ufficio federale di statistica (Pratique
VSI 2002 pag. 68 consid. 3b;
DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC 1991 pag. 332 consid. 3c, 1989 pag. 485 consid.
3b).
2.4. Va poi ricordato che, secondo
la giurisprudenza del TFA (dal 1° gennaio 2007: TF), nei
casi in cui il calcolo dei redditi risulti particolarmente difficile, occorre
che la graduazione dell’invalidità avvenga ispirandosi al metodo specifico
applicabile alle persone non esercitanti un’attività lucrativa (art. 27 OAI),
eccezionalmente secondo il metodo straordinario.
Capita in
particolare nel caso di indipendenti, dove un calcolo sufficientemente preciso
dei redditi da porre a confronto sia escluso (Pratique VSI 1998 p. 121; pag.
255; SVR 1996 IV Nr. 74 p. 213ss. consid. 2b; RAMI 1996 p. 36 consid. 3b e 3c;
DTF 104 V 137 consid. 2c; DTF 97 V 57; DTF 104 V 139;
DTF 105 V 154ss consid. 2a).
L’invalidità
è allora stabilita secondo la riduzione del rendimento nella situazione
concreta in cui si svolge l’attività (Pratique VSI 1999 pag. 121). Perciò
l’invalidità sarà valutata considerando le ripercussioni economiche dovute alla
riduzione del rendimento sulla situazione concreta dove si svolge l’attività
dell’assicurato divenuto invalido (DTF 105 V 151).
In
tal caso si procede a paragonare le attività svolte prima e dopo la
sopravvenienza del danno alla salute, riferendosi al metodo specifico applicato
a coloro i quali non svolgono attività lucrativa (art. 27 OAI; Pratique VSI
1998 p. 122 consid. 1a). La differenza sostanziale tuttavia con quest’ultimo
metodo consiste nel fatto che il grado di invalidità non viene stabilito
direttamente sulla base del raffronto tra le attività. Dapprima, infatti, sulla
base di tale raffronto, si constata l’impedimento dovuto al danno, poi si
valutano gli effetti di tale impedimento sull’incapacità di guadagno (metodo
straordinario; Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a; SVR 1996
IV Nr. 74 p. 213ss consid. 2b; DTF 105 V 151, 104 V 138). Una
determinata limitazione della capacità produttiva funzionale può, non deve
tuttavia forzatamente, produrre una perdita di guadagno della medesima entità
(Pratique VSI 1998 pag. 123 consid. 1a).
Se
si volesse, nel caso di persone attive, fondarsi esclusivamente sul risultato
ottenuto dal confronto delle attività, si violerebbe il principio legale
secondo cui per questa categoria di assicurati l'invalidità deve essere
stabilita in base all'incapacità di guadagno (DTF 128 V 30 consid. 1, 104 V 136
consid. 2; VSI 1998 pag. 122 consid. 1a e pag. 257 consid. 2b; cfr. in
particolare STFA inedite del 27 agosto 2004 in re I, I 543/03 e del 12 maggio 2004 nella causa T., I 540/02).
Secondo
giurisprudenza infine, il metodo straordinario è spesso applicato alle persone
con attività lucrativa indipendente o comunque nei casi in cui anche solo uno
dei redditi determinanti per il raffronto non può essere accertato o stimato in
maniera affidabile (STFA I 543/03 del 27 agosto 2004 in re I, consid. 4.3 e STFA I 224/01 del 22 ottobre 2001, consid. 2b).
Nel caso di un indipendente, il TFA (dal 1° gennaio 2007: Tribunale
federale) ha precisato che il solo raffronto tra l’utile realizzato prima e
quello conseguito dopo l’incidente, non conduce a conclusioni affidabili per
quel che riguarda la perdita di guadagno che dipende dall’invalidità. In
effetti, troppi fattori influenzano gli utili di un’azienda, come ad esempio la
situazione congiunturale e la situazione concorrenziale, di conseguenza le
oscillazioni sono dovute anche ad aspetti estranei all’invalidità.
Di conseguenza l’allora TFA ha
stabilito che i soli documenti contabili non sono dei mezzi idonei a stabilire
in maniera affidabile i redditi ipotetici (RAMI 1996 p. 34, p. 36 consid. 3b;
DTF 104 V 137 consid. 2c).
2.5. Con
sentenza 35.2008.68 del 22 aprile 2009 il TCA ha statuito sul ricorso di RI 1
contro la decisione su opposizione del 17 giugno 2008 della __________ che
aveva negato all’assicurato il diritto ad una rendita d’invalidità come pure
all’IMI per l’infortunio occorsogli il 15 settembre 1998 (caduta da una scala
che ha provocato una distorsione acuta della caviglia e una lesione transmurale
del tendine sovraspinato). Il Tribunale ha parzialmente accolto il ricorso
nella misura in cui all’assicurato era stato rifiutato il diritto alla rendita
d’invalidità ed ha rinviato gli atti all’amministrazione per nuovi accertamenti
ai sensi del considerando 2.3.4. Il TCA ha in particolare rilevato:
" (…)
2.3.4. Con la decisione su opposizione impugnata,
l’amministrazione ha sostenuto che RI 1 sarebbe in grado di esercitare, a tempo
pieno e con un rendimento completo, la sua abituale attività di
carrozziere-verniciatore e direttore della __________ di __________, motivo per
cui i postumi residuali del sinistro del settembre 1998 non gli cagionerebbero
alcun discapito economico.
Sempre secondo l’Istituto assicuratore, tale
conclusione troverebbe il proprio fondamento nei referti dei dottori __________
e __________ (doc. 242, p. 3: “Il dott.__________ il 6.6.2008 ha confermato che
lo stato di salute post-infortunistico dell’assicurato non ha subito alcun
peggioramento rispetto a quanto osservato a suo tempo dal dott. __________ e
ribadito che la capacità lavorativa allora verificata è rimasta immutata.”).
Chiamata a pronunciarsi, questa Corte osserva che, in
occasione della visita fiduciaria del 20 agosto 2002, il dott. __________ ha
effettivamente dichiarato l’assicurato in grado di riprendere normalmente
l’esercizio della sua attività lucrativa consueta, a fronte di una funzione
della spalla sinistra definita come “completamente normale”, così come normali
erano risultati i principali test della spalla (Lift-off, Jobe, 0-abduzione e
Neer - doc. 157, p. 4; si veda pure il doc. 163, in cui il medico di
circondario ha ribadito l’esistenza di una completa capacità lavorativa).
Non può tuttavia essere ignorato che, successivamente
alla visita fiduciaria, nel mese di giugno 2003, l’insorgente è stato visitato
dagli specialisti della __________ di __________, che già lo avevano periziato
nel corso del 1999 (cfr. doc. 45).
In quell’occasione, e contrariamente alla valutazione
del dott. __________, gli specialisti __________ hanno ammesso una capacità
lavorativa massima del 50% nell’abituale professione alle dipendenze della ____________________
(doc. 173, p. 4: “In seinem aktuellen Zustand und Tätigkeit als Lackierer und
20%igen Büroarbeit sind wir der Meinung, dass der Patient eine max. 50%ige
Arbeitsfähigkeit erreichen kann.” - il corsivo è del redattore).
Del resto, proprio sulla base di queste conclusioni
peritali, l’Istituto assicuratore resistente ha annullato la propria decisione
formale del 29 agosto 2002 e ripristinato il diritto alle indennità giornaliere
a contare dal 1° settembre 2002 (corrisposte in funzione di un’incapacità
lavorativa del 50% sino al 31 maggio 2004 - cfr. doc. 183 e 197).
In occasione della visita medica di chiusura del 23
marzo 2004, il dott. __________ ha poi descritto l’esigibilità lavorativa, senza
pronunciarsi in merito alla capacità lavorativa dell’assicurato nella sua
abituale attività professionale (cfr. doc. 201, p. 3).
Da parte sua, il dott. __________, a margine della
visita di controllo del 23 aprile 2008, si è limitato a dichiarare di non aver
riscontrato elementi oggettivi suscettibili di giustificare una capacità
lavorativa inferiore al 50%, tenuto conto soprattutto degli impedimenti
descritti in precedenza dal dott. __________ (doc. 239, p. 8).
Con il complemento del 6 giugno 2008, lo stesso medico
di circondario ha precisato che, rispetto allo stato riscontrato dal suo
collega dott. __________ nel mese di marzo 2004, non era nel frattempo
subentrato alcun peggioramento (doc. 241).
In esito a quanto precede, questo Tribunale ritiene che
la documentazione medica agli atti non legittimava l’assicuratore resistente a
concludere per una piena abilità lavorativa nell’abituale professione di
carrozziere-verniciatore/direttore.
Da una parte, la fondatezza dell’apprezzamento della
capacità lavorativa contenuta nel rapporto del dott. __________ afferente alla
visita di controllo del 20 agosto 2002 (doc. 157), è stata rimessa in
discussione dalle conclusioni peritali dei sanitari della__________ (cfr. doc.
173) che l’__________ ha fatto proprie. Non a caso lo stesso Istituto
assicuratore ha ripristinato il diritto all’indennità giornaliera proprio su
tale base (doc. 183).
D’altra parte, non è possibile affermare che la
pretesa piena capacità lavorativa risulterebbe supportata dai pareri dei dottori
__________ e __________, nella misura in cui il rinvio di quest’ultimo è
riferito agli esiti della visita medica di chiusura del 23 marzo 2004, in
occasione della quale il dott. __________ si è limitato a descrivere
l’esigibilità lavorativa, senza alcun accenno alla capacità lavorativa
nell’attività abituale (cfr. doc. 201, p. 3; si veda inoltre il rapporto
relativo all’audizione del 30 aprile 2004, a margine della quale l’ispettore __________
aveva comunicato all’assicurato che il diritto alla rendita sarebbe stato
valutato in funzione della sua capacità lavorativa residua in attività
alternative adeguate - cfr. doc. 199).
Occorre inoltre segnalare che, con il referto del 24
aprile 2008, il dott. __________ ha sostenuto di non aver refertato elementi
oggettivi atti a giustificare una capacità lavorativa inferiore al 50%.
Ergo, egli non ha preteso che RI 1 sarebbe stato in grado di aumentarne il
grado (cfr. doc. 239, p. 8).
Ora, se è vero che le certificazioni dei medici di
circondario non appaiono suscettibili di avvalorare la tesi difesa
dall’amministrazione, e ciò per i motivi già esposti, è altrettanto vero che
nemmeno la perizia 19 giugno 2003 del dott __________, consente a questo
Tribunale di decidere, con la necessaria tranquillità, in merito alla capacità
lavorativa del ricorrente.
In questo ordine di idee, non può sfuggire che se il
medico __________, in occasione del consulto del 3 giugno 2003, ha constatato,
all’esame clinico della cuffia rotatoria della spalla sinistra, una debolezza
generalizzata della muscolatura, nonché dei chiari dolori all’insieme della
cuffia con perdita di forza ai test di Jobe e Patte e alla rotazione esterna
con il gomito accostato al corpo, oltre a una lieve sensibilità al solco del
tendine del bicipite, a una sensibilità pressoria sotto-acromiale e a un
leggero dolore ai test di Hawkins e Neer (doc. 173, p. 2s.), tanto il chirurgo
ortopedico dott. __________ quanto il reumatologo dott. __________, durante le
rispettive visite mediche, che hanno avuto luogo precedentemente e
successivamente al consulto presso la __________, hanno riscontrato una
situazione senza particolarità dal punto di vista sia della funzionalità
dell’arto che dei disturbi (doc. 157, p. 4: “Clinicamente alla spalla sinistra
si trova sempre questo test positivo per una tendinite del capolungo del
bicipite. Altrimenti la funzione della spalla è completamente normale, come
pure i principali tests. Attualmente una sofferenza della cuffia non è
evidenziabile.”, doc. 201, p. 3: “Dal lato clinico la situazione è calma, si
nota soltanto una lieve dolenzia nel decorso del caput-lungo del bicipite. La
funzione è completamente normale, i test per un impingement, per una lesione
della cuffia rotatoria, per una tendinite del bicipite sono completamente normali.”,
doc. 239, p. 7: “Cicatrici operatorie in ordine, trofismo e forza muscolare
degli arti superiori conservati con a sinistra un deficit medio di 1 centimetro
di circonferenza su un valore medio di 33 (…), per cui siamo a un valore di un
3% di differenza e tenendo conto della predominanza destra, questa differenza
può rientrare nei limiti che costituiscono la norma dell’asimmetria
destra/sinistra. Funzionalità articolare verificata con abduzione,
anteposizione, retroposizione superiore e inferiore compatibili con una
funzione completa, verifica della forza con jamar e riscontri destra sinistra
sovrapponibili, stessa cosa con verifica alla forza del pollice. Alla
misurazione grossolana contro-resistenza degli arti superiori con avambraccio
flesso in tutti gli assi spaziali, non deficit di forza riscontrabile stante
l’empiricità dell’esame. Prono supinazione completa, opposizione dita completa,
dolore a livello epicondilare destro e anche a metà avambraccio destro. Solco
bicipitale omerale sinistro non dolente, regione sottoacromiale e
corrispondente alla borsa non dolenti.”).
Questa diversità di valutazione merita di essere
chiarita mediante un approfondimento specialistico - che dovrà essere disposto
dall’__________, al quale vanno a tal fine rinviati gli atti -, tenuto conto,
in primo luogo, che in materia di assicurazione contro gli infortuni, i
disturbi risentiti dall'assicurato vengono di principio presi in considerazione
(ad esempio, nell’ambito della valutazione della sua capacità lavorativa)
soltanto nella misura in cui procedono da un danno alla salute
oggettivamente dimostrabile (cfr., in questo senso, la STCA 35.2005.94 del
24 aprile 2006, 35.2002.4 del 22 settembre 2003, 35.2003.26 del 28 luglio 2003,
35.1999.90 del 13 settembre 2001, confermata dal TFA con sentenza U 347/01 del 9
gennaio 2003, 35.1998.57 del 21 settembre 2000, confermata dal TFA con giudizio
U 429/00 del 13 marzo 2001, 35.1998.61 del 22 febbraio 1999 e 35.1998.10 del 19
febbraio 1999), in secondo luogo, che l’esistenza di una rottura transmurale
del tendine del sovraspinato, evocata dal dott. __________, avrebbe dovuto
essere ulteriormente investigata mediante un’artroscopia diagnostica, mai
eseguita (cfr. doc. 173, p. 3) e, infine, che il dott. __________, nel rapporto
relativo alla visita di controllo del 23 aprile 2008, ha manifestato il
sospetto - che avrebbe dovuto essere verificato attraverso dei consulti
specialistici di natura neurologica e reumatologica, anch’essi mai eseguiti -,
che il quadro clinico dell’arto superiore sinistro sia condizionato da,
citiamo: “… concomitanti patologie non correlabili con l’infortunio che stiamo
trattando …” (doc. 239, p. 8: “Si invii per consulenza al dott. __________ per
una verifica e anche al dott. __________ per una verifica dal punto di vista
neurologico dei tremori all’arto superiore sinistro sotto carico con ENG ed
EMG.”).
2.3.5. Sempre in sede di decisione su opposizione,
l’Istituto assicuratore convenuto ha fatto valere che, a prescindere
dall’aspetto medico, i dati salariali desunti dalla contabilità della __________
dimostrerebbero che i postumi infortunistici residuali di fatto non cagionano
all’assicurato alcun pregiudizio economico (doc. 242, p. 4).
In proposito, il TCA constata in effetti che i dati
salariali che figurano nel rapporto ispettivo del 28 febbraio 2007, desunti
dalla “contabilità salari” (doc. 221; per il 2004: fr. 79'534) - dati
che però non trovano conferma né nell’estratto del conto individuale (cfr. doc.
D 2) né, perlomeno per quanto concerne l’anno 2006, nel Conto economico della
ditta __________ (cfr. doc. XVIII + allegati) -, consentirebbero, di per sé, di
escludere l’esistenza di un qualsiasi danno economico, posto che, proiettando
al 2004 (anno in cui avrebbe eventualmente inizio il diritto alla rendita di
invalidità - cfr., al riguardo, DTF 128 V 174 = RAMI 2002 U 467 p. 511ss.) il salario
lordo conseguito dall’insorgente al momento dell’infortunio (cfr. doc. 1: fr.
66’000/anno), si ottiene un reddito (da valido) di fr. 71'016 (fr.
66'000 + 7.6% corrispondente all’aumento dei salari nominali tra il 1998 e il
2004).
Tuttavia, in base a una costante giurisprudenza
federale, ci si può fondare sul guadagno effettivamente conseguito dopo
l’insorgenza dell’invalidità solo se, cumulativamente, dei rapporti di
lavoro particolarmente stabili rendono praticamente inutile riferirsi al
mercato generale del lavoro, se l'assicurato esercita un'attività
ragionevolmente esigibile nella quale si deve ritenere che sfrutti al massimo
la sua capacità di lavoro residua e se il reddito corrisponde a una
prestazione di lavoro e non a un salario sociale (RAMI 1991 U 130, p.
270ss. consid. 4a).
Nella concreta evenienza, visto che la documentazione
medica agli atti non consente di giungere a conclusioni affidabili circa la
capacità lavorativa dell’assicurato nella sua abituale attività alle dipendenze
della __________, aspetto relativamente al quale l’Istituto assicuratore
convenuto è chiamato ad ordinare un approfondimento peritale (cfr. consid.
2.3.4. di questa pronunzia), questa Corte ritiene di non disporre degli
elementi necessari per giudicare la realizzazione dell’ultima delle tre
condizioni appena enumerate.
Infatti, se, per ipotesi, dalla perizia medica
Considerandi
disposta dall’amministrazione dovesse emergere che RI 1 è solo parzialmente
abile nella sua professione di carrozziere-verniciatore/direttore, ci si dovrebbe
interrogare circa l’esistenza di una parte di “salario sociale” oppure
stabilire se invece attraverso una riorganizzazione dell’attività in seno alla
ditta __________, resa possibile dalla sua posizione dirigenziale (anche questo
aspetto merita di essere ulteriormente vagliato, dato che le informazioni che
si evincono dagli atti appaiono contraddittorie), l’insorgente è riuscito ad
attenuare in maniera ottimale le ripercussioni dell’infortunio patito nel
1998.
” (doc. __________ 61)
2.6
Per
costante giurisprudenza (cfr. sentenza 9C_13/2007 del 31 marzo 2008), al fine
di poter graduare l'invalidità, all'amministra-zione (o al giudice in caso di
ricorso) è necessario disporre di documenti che devono essere rassegnati dal
medico o eventualmente da altri specialisti, il compito del medico consistendo
nel porre un giudizio sullo stato di salute, nell'indicare in quale misura e in
quali attività l'assicurato è incapace al lavoro come pure nel fornire un
importante elemento di giudizio per determinare quali lavori siano ancora
ragionevolmente esigibili dall'assicurato (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanita-rie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il rapporto
si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure espresse dal
paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto (anamnesi),
che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le conclusioni del
perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se un rapporto
medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né la
denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto (STF 8C_828/2007 del 23
aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 e U 330/01 del 25
febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF 122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der Sozialversicherung, BJM
1989.
pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123), bensì il suo contenuto (DTF
122.
V 160 in fine con rinvii).
A
proposito delle perizie mediche eseguite nell'ambito della procedura
amministrativa, il TF ha stabilito che, nell'ipotesi in cui sono state eseguite
da medici specializzati riconosciuti, hanno forza probatoria piena se giungono
a conclusioni logiche e sono state realizzate sulla base di accertamenti
approfonditi, fintanto che indizi concreti non inducono a ritenerle
inaffidabili (DTF 123 V 176; DTF 122 V 161, DTF 104 V 212; SVR 1998 IV Nr. 1
pag. 2; SZS 1988 pagg. 329 e 332; ZAK 1986 pag. 189; Locher, Grundriss des Sozialversicherungsrechts, Berna 1994, pag. 332).
In una sentenza pubblicata nella Pratique VSI 2001 pag. 106 segg., il TFA
ha però ritenuto conforme al principio del libero apprezzamento delle prove
definire delle direttive per la valutazione di determinate forme di rapporti e
perizie. In partico-lare per quanto concerne le perizie giudiziarie, la
giurisprudenza ha statuito che il giudice non si scosta senza motivi imperativi
dalla valutazione degli esperti, il cui compito è quello di mettere a
disposizione del tribunale le loro conoscenze specifiche e di valutare da un
punto di vista medico una certa fattispecie. Ragioni che possono indurre a non
fondarsi su un tale referto sono ad esempio la presenza di affermazioni
contraddittorie, il contenuto di una superperizia, altri rapporti contenenti
validi motivi per farlo (Pratique VSI 2001 pag. 108 consid. 3b)aa e riferimenti
citati; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007; STFA U 329/01 ed U 330/01 del 25 febbraio
2003).
Nella
DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di
un'assicurazione deve essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione
che essi si rivelino essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé
scevri di contraddizioni e, infine, non devono sussistere degli indizi che
facciano dubitare della loro attendibilità. Il solo fatto che il medico
consultato si trovi in un rapporto di dipendenza con l'assicuratore non
permette già di metterne in dubbio l'oggettività e l'imparzia-lità. Devono
piuttosto esistere delle particolari circostanze che permettano di ritenere
come oggettivamente fondati i sospetti circa la parzialità dell'apprezzamento.
Lo
stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI
1993.
pag. 95).
Le
perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede di
istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati
indipendenti, i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e
giungono a risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno
che non sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità
(Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3b)bb; STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008; STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007).
Per
quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell’assicurazione
invalidità, l’Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere osservati i
diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e 7).
In
merito al valore probatorio delle perizie amministrative dei
servizi medici di accertamento (SAM), sotto il profilo dell'indipendenza,
dell'equità del processo e della parità delle armi, in una sentenza pubblicata
in DTF 136 V 376 il Tribunale Federale ha specificato che
la qualità formale di parte dell'orga-no esecutivo dell'assicurazione per
l'invalidità nella procedura giudiziaria, rispettivamente la sua legittimazione
a presentare ricorso in materia di diritto pubblico, non consentono di
considerare come atti di parte le prove assunte dall'amministra-zione nella
precedente fase non contenziosa.
In
una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il
Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della giurisprudenza
federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi di
accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della conformità
alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del Prof. Dr.
iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur Johannes Reich dell’11
febbraio 2010.
L’Alta Corte è
arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per poter
emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i
SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle
procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione
(consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha riconosciuto che
attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo latente le garanzie
procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività dei SAM nei confronti
dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro dipendenza economica
(consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò ritenuto necessario adottare
dei correttivi:
(a
livello amministrativo)
-
assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
-
differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
-
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.
3.
),
-
rafforzamento dei diritti di partecipazione:
--
in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una
decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;
cambiamento della giurispru-denza secondo DTF 132 V 93);
--
alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione
alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.
3.4.2
; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a
livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In
caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o
il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare
una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza
secondo DLA 1997 Nr. 18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H
355/99 del 11 aprile 2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico
dell’assicurazione invalidità (consid. 4.4.2).
Infine,
il Tribunale federale ha concluso che le perizie raccolte secondo il vecchio
standard processuale non perdono di per sé il loro valore probatorio. Piuttosto
si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo caso, alla luce delle sue
specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate nel ricorso, se il fatto
di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili per prendere la
decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (consid. 6). (Sul tema
cfr. STF 9C_120/2011 del 25 luglio 2011).
Per quel che riguarda i rapporti del medico curante, secondo la generale
esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del fatto che, alla luce
del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante attesterà,
in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del 23 aprile
2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgericht im
Sozialversicherungsrecht, Zurigo 1997, pag. 230).
Infine, va ricordato che se vi sono dei
rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la procedura senza
valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli si fonda su un
rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile 2008, STFA
I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.7
Nel
caso di specie, per quanto concerne l’aspetto medico, l’insorgente da una parte
contesta la circostanza che l’UAI si sia fondata su perizie ormai datate e non
abbia proceduto con un aggiornamento degli atti e dall’altra rileva che in ogni
caso dal referto del dr. med. __________ emerge una totale incapacità
lavorativa nell’attività di verniciatore/carrozziere che pertanto gli darebbe
diritto ad una rendita intera.
Dagli
atti emerge che l’insorgente ha presentato un’incapacità lavorativa
ininterrotta, con percentuali variabili, dall’infortunio subito il 15 settembre
1998.
al 31 maggio 2004 e che hanno comportato il versamento di prestazioni
(indennità giornaliere) ad opera della __________. Dal 1° giugno 2004
l’assicuratore contro gli infortuni non ha più corrisposto alcunché, tranne per
un infortunio intervenuto il 17 agosto 2011 (fino al 31 agosto 2011) e per un’ulteriore
incapacità lavorativa al 100% dal 3.6.2013 al 20.6.2013 ed al 50% dal 21.6.2013
al 31.7.2013 (cfr. doc. A e doc. X). Parallelamente la __________, assicuratore
malattie in caso di perdita di guadagno a causa di malattia, ha versato
prestazioni, dapprima al 100%, poi al 50% ed infine ancora al 100%, dal 4
agosto 2008 al 3 agosto 2010 (esaurimento delle prestazioni; cfr. doc. __________
1-2).
L’assicurato
è stato sottoposto, su ordine della __________, ad una perizia psichiatrica ad
opera del dr. med. __________, FMH psichiatria e psicoterapia, il 17 febbraio
2009.
(referto del 2 marzo 2009; doc. __________ 8-1) e ad una perizia
ortopedica ad opera del dr. med. __________, FMH chirurgia ortopedica, il 12
febbraio 2009 (referto del 14 maggio 2009; doc. __________ 6-1). Inoltre, in
seguito al rinvio di cui alla sentenza 35.2008.68 del 22 aprile 2009,
l’assicuratore contro gli infortuni ha assegnato un mandato peritale al __________
__________ di __________ (dr. med. __________) e un mandato peritale al __________
__________ di __________ (dr.ssa med. __________). I referti sono stati redatti
il 24 settembre 2010 (doc. __________ 91-1) ed il 5 ottobre 2010 (doc. __________
83-1).
Dalla
perizia neurologica del 5 ottobre 2010 della dr.ssa med. __________ emerge che
non vi sono patologie “in grado di ridurre la capacità lavorativa del
paziente” (doc. __________ 83-4). Anche il perito psichiatra, dr. med. __________,
non ha riscontrato alcuna riduzione della capacità lavorativa (doc. __________
8-1).
Per
quanto concerne l’aspetto ortopedico, il 14 maggio 2009 il dr. med. __________,
posta la diagnosi con ripercussioni sulla capacità lavorativa di rottura della
cuffia dei rotatori della spalla sinistra e senza ripercussioni sulla capacità
lavorativa di leggera sindrome del tunnel carpale bilaterale, più marcata a
destra, disfunzioni segmentali cervicali nel contesto di alterazioni
degenerative e pregressa periartropatia alla spalla destra, ha affermato che “il
rachide cervicale, la sindrome del tunnel carpale bilaterale e la spalla destra
non giustificano nessuna limitazione nello svolgimento dell’attività di
direttore e carrozziere/verniciatore effettuata fino ad ora” e che “i
postumi infortunistici riportati alla spalla sinistra giustificano una
limitazione nello svolgimento delle mansioni di carrozziere/verniciatore, non
per contro in qualità di direttore” (doc. __________ 6-8). Lo specialista
ha rilevato che “gli aspetti ortopedici di natura non infortunistica non
giustificano nessuna inabilità lavorativa” e che “indipendentemente
dall’aspetto specifico della competenza assicurativa, l’insieme del quadro
ortopedico presentato dal” ricorrente “rende tuttora proponibile
sull’arco di tutta una giornata l’attività esercitata fino ad ora, a condizione
di poter distribuire le diverse mansioni svolte alternando quelle manuali con
quelle dirigenziali/amministrative” (doc. __________ 6-8). Il perito ha poi
rilevato che “il rachide cervicale, la sindrome del tunnel carpale
bilaterale e la spalla destra non giustificano nessuna limitazione nello
svolgimento dell’attività di direttore e carrozziere/verniciatore effettuata
fino ad ora. In considerazione del quadro clinico riscontrato la spalla
sinistra non giustifica nessuna limitazione del rendimento nello svolgimento di
attività dirigenziali amministrative,… La spalla sinistra può giustificare una
diminuzione del rendimento del 50% al massimo nello svolgimento di un’attività
di carrozziere/verniciatore” (doc. AI 6-8). Il dr. med. __________ ha
infine evidenziato che “la ripartizione tra le diverse mansioni esercita
un’influenza significativa sulla capacità lavorativa complessiva”
dell’assicurato e “tenuto conto della sua esperienza professionale e del
quadro clinico complessivo (indipendentemente dalla differenziazione tra
postumi infortunistici e fattori morbosi), risultano essere proponibili delle
attività dirigenziali presso grandi carrozzerie, attività di perito in ambito
assicurativo (stima dei danni),…” (doc. __________ 7-1).
Il
dr. med. __________, __________ presso l’Ospedale __________ di __________, nel
suo referto del 24 settembre 2010, poste le diagnosi di lieve tendinite del
caput-lungo del bicipite della spalla sinistra, lesione parziale da
delaminazione della componente anteriore del tendine del muscolo sovraspinato e
artrosi acromio claveare con leggero impingement sul sovraspinato in stato dopo
artroscopia della spalla sinistra con débriment artroscopico, borsoscopia,
borsectomia artroscopica, acromio-plastica l’11.5.2000 per rottura parziale del
muscolo sopraspinato e infraspinato con impingement subacromiale sintomatico in
stato dopo contusione della spalla sinistra e gomito sinistro il 15.8.1998, ha
stabilito una capacità lavorativa del 100% come amministratore e dello 0% come
carrozziere. Il perito ha affermato:
" (…)
Il lavoro del Sig. RI 1, a detta dell’intervistato
stesso, si suddivide in 2 parti nell’ambito della professione di carrozziere:
- Primariamente Egli afferma di essere amministratore
della ditta di carrozziere in cui lavora. A tale riguardo non si riscontrano
dati obbiettivi per cui l’assicurato non possa proseguire nella sua attività a
tempo pieno e a piene mansioni. Per tale aspetto del lavoro non si ritengono
limitazioni del rendimento o del tempo di presenza durante la giornata
lavorativa. Pertanto la capacità lavorativa come amministratore è data al 100%.
- Secondariamente il Sig. RI 1 afferma di aver
effettuato per anni, prima dell’incidente, il lavoro di carrozziere con
particolare impegno per ciò che riguarda lavori di precisione su macchine
d’epoca. Questi lavori a sua detta richiederebbero in particolar modo l’impegno
di strumenti pesanti quali martelli per tassellature e la sopportazione di
sforzi fisici importanti soprattutto a livello dei cingoli articolari superiori
anche in posizioni di sforzo maggiore come quella supina.
Si ritiene che, data la diagnosi, il Sig. RI 1, non
sia più in grado di effettuare tale aspetto del suo lavoro poiché lo sottopone
indubbiamente ad uno sforzo fisico importante e che gli produce una
sintomatologia infiammatoria che si protrae anche nelle ore e nelle giornate
successive e che rischia di peggiorare l’artrosi acromio claveare e
l’impingement con l’aumento flogistico delle dimensioni del muscolo sovra
spinato e del suo tendine. Per tale aspetto del lavoro si ritiene che vi sia
una situazione di rendimento eccessivamente limitato rispetto alle necessità
lavorative con limitazioni temporali pressoché totali.” (doc. __________ 91-7)
Dalla
visita di chiusura del 12 luglio 2011 emerge che il medico di circondario dr.
med. __________, specialista FMH in chirurgia ortopedica, ha stabilito che “per
le sole conseguenze infortunistiche, cioè a causa della lesione parziale della
cuffia rotatoria della spalla sinistra, rimarrà a lungo una lieve limitazione
funzionale della spalla sinistra. Un’attività adeguata ai postumi
infortunistici a livello della spalla sinistra è esigibile ed eseguibile in
misura completa a partire da subito” (doc. __________ 92-5) ed ha aggiunto
che “ulteriori accertamenti medici o cure specifiche non sono indicati e
l’assicurato è considerato abile al lavoro in misura massima possibile”
(doc. __________ 92-5). A pag. 5 lo specialista ha inoltre descritto le
limitazioni per un’attività confacente allo stato di salute dell’interessato.
Alla
luce di quanto sopra questo Tribunale deve concludere che l’insorgente è abile
al lavoro in maniera completa in attività leggere e confacenti al suo stato di
salute perlomeno dal mese di febbraio 2009 (visita presso il dr. med. __________),
così come in quella di direttore della società, mentre è inabile al lavoro
nell’attività di carrozziere/verniciatore. La divergenza tra la valutazione del
dr. med. __________ (incapacità la lavoro al 50% quale carrozziere/verniciatore)
e quella del dr. med __________ (incapacità al lavoro del 100% quale
carrozziere/verniciatore) e le conseguenze che ciò potrebbe avere sul diritto o
meno ad una prestazione dell’UAI, saranno discusse nei considerandi successivi.
Per
il resto l’insorgente, che si lamenta del lungo tempo trascorso tra
l’allestimento delle perizie e l’emanazione della decisione impugnata, non ha
comunque prodotto, neppure nelle more processuali, documentazione medica atta a
sovvertire le conclusioni degli specialisti. I certificati medici del curante,
dr. med. __________, FMH in medicina interna, generici e non motivati, e che
fanno stato di periodi di incapacità lavorativa completa od al 50%, non
contengono elementi medici oggettivi che possano far ritenere una conclusione diversa,
ma semmai, come si vedrà meglio in seguito (consid. 2.11), confermano le
conclusioni del dr. med. __________ (cfr. tra i tanti: certificato del 6 agosto
2008: doc. __________ 75-1; certificato del 23 settembre 2008: doc. __________
72-4; certificato del 20 novembre 2008: doc. __________ 98-1; certificato
dell’8 gennaio 2009: doc. __________ 97-1; certificato dell’8 luglio 2009: doc.
__________ 94-1 [con riferimento alla perizia del 14 maggio 2009 del dr. med. __________];
certificato del 15 settembre 2009: doc. __________ 93-1; certificato dell’11
marzo 2010: doc. __________ 79-1; certificato del 12 maggio 2010: doc. __________
101-1; certificato del 2 ottobre 2010: doc. __________ 99-1; cfr. anche doc. __________
da 102-1 a 107-1 e doc. __________ 100-1).
A
questo proposito va rammentato che il TF ha più volte avuto
l’occasione di ribadire che la differente valutazione medica tra il
curante ed il perito è spiegabile con la diversità degli incarichi assunti (a
scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr. sentenza 9C_697/2013 del 15
novembre 2013 consid. 3.2, sentenza 9C_151/2011 del 27 gennaio 2012, cfr. anche
sentenza 9C_949/2010 del 5 luglio 2011, nonché sentenza 9C_9/2010 del 29
settembre 2010).
Al
ricorrente va ugualmente ricordato che il solo fatto che uno o più medici
curanti esprimano un'opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in
discussione una perizia ordinata dal giudice o dall'amministrazione e a imporre
nuovi accertamenti (cfr. ad esempio sentenza citata 9C_721/2012 consid. 4.4 con
riferimento; sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre 2013, consid. 3.2). Anche
perché il medico curante, che vede il proprio paziente quando il disturbo si
trova in una fase acuta, tende a farsi un'idea diversa della gravità del danno
alla salute rispetto al perito il cui esame invece non si focalizza sulla
necessità di cura in un dato momento (sentenza 9C_697/2013 del 15 novembre
2013, consid. 3.2; SVR 2008 IV n. 15 pag. 43 consid. 2.2.1 [I 514/06]).
Del
resto, il medesimo curante, il 4 novembre 2011, rivolgendosi all’UAI ha
rilevato che “personalmente ho seguito molto marginalmente la situazione in
quanto il paziente è stato a lungo seguito e valutato direttamente dalla __________”,
che si “tratta di una situazione molto complessa e conflittuale datante già
del 1998 epoca in cui il paziente ebbe un infortunio con successivi e
continuativi dolori alla spalla sinistra per cui è stato investigato a più
riprese dalla __________ stessa e alla quale potrete naturalmente richiedere
tutta la documentazione che fa stato per la valutazione dell’invalidità” che
“non sono in grado di prendere posizione a riguardo delle lesioni della
spalla dove in ogni caso il paziente asserisce di non essere in grado i
lavorare se non parzialmente (…)” ed ha aggiunto quali diagnosi “di
carattere medico ma attualmente da considerarsi risolte” “un’ulcera del
bulbo duodenale con emorragia e sclerotizzazione nel luglio del 2010 e un
episodio di FA parossistica nell’agosto 2008 anche esso risoltosi” (doc. AI
75-2). Il curante stesso ha infine affermato che “trattandosi quindi di una
problematica essenzialmente muscolo-scheletrica, rimando alle valutazioni __________”.
Solo
nel corso del 2013, per un periodo limitato, e riconosciuto dalla __________ (dal
giugno al luglio 2013), l’insorgente è ancora stato completamente inabile al
lavoro in qualsiasi attività (cfr. doc. __________ 108-1 e doc. AI 112-2; cfr.
doc. __________ 114-3: dichiarazioni dell’assicurato: “sono stato inabile
completamente dal 31.5.2013 al 20.6.2013. Dal 21.6.2013 sono stato dichiarato
inabile al 50% fino al 31.7.2013. Al più tardi da agosto ho ripreso a svolgere
i lavori che svolgevo prima del 31.5.2014” [recte: 2013]). Il dr. med. __________,
FMH medicina interna, consulente __________, il 28 novembre 2013 ha del resto
rilevato che il ricorrente “continua ad accusare importanti dolori ed
ipostenia alla spalla sin. che gli impediscono un’attività lavorativa superiore
al 50% (attività come carrozziere)” e che “il paziente rimane intanto
inabile al lavoro al 50%”, percentuale questa che è inferiore a quella
posta dal dr. med. __________ nella perizia del 24 settembre 2010 (incapace al
lavoro al 100% come carrozziere/verniciatore) e che corrisponde a quanto
accertato dal dr. med. __________ nel referto del 14 maggio 2009.
Alla
luce di quanto sopra esposto non vi sono pertanto motivi né per scostarsi dalle
conclusioni delle perizie fatte allestire dalla __________ e dalla __________,
il cui contenuto e le cui conclusioni del resto, in quanto tali, non sono
contestati, né per procedere con un ulteriore aggiornamento.
Va
ora esaminato se al caso di specie, per il calcolo del grado d’invalidità, va
applicato il metodo ordinario di raffronto dei redditi (cfr. consid. 2.3), come
auspicato dal ricorrente, oppure quello straordinario (cfr. consid. 2.4), come
applicato dall’UAI.
2.8
L’insorgente
contesta in primo luogo l’applicazione del metodo straordinario poiché il TCA
nella sentenza 35.2008.68 del 22 aprile 2009 ha applicato il metodo ordinario.
A
torto.
Di
principio un Tribunale è vincolato dal dispositivo di una decisione cresciuta
in giudicato. I motivi della decisione non sono invece vincolanti a meno che il
Dispositivo
dispositivo non vi rinvii esplicitamente (sentenza 9C_368/2015 del 13 gennaio
2016, consid. 5.1; DTF 139 III 126 consid. 3.2.1; DTF 123 III
16 consid. 2a; DTF 121 III 474 consid. 4a; DTF 113 V 159 consid. 1c).
In
concreto, nella citata sentenza del 22 aprile 2009 relativa all’assicurazione
contro gli infortuni, il TCA ha parzialmente accolto il ricorso, ha annullato
la decisione su opposizione impugnata “nella misura in cui all’assicurato è
stato rifiutato il diritto alla rendita”, confermando di conseguenza la
parte relativa al rifiuto dell’IMI ed ha rinviato gli atti all’amministrazione
“per nuovi accertamenti ai sensi del considerando 2.3.4”, ossia per
effettuare un approfondimento specialistico in ambito medico (cfr. anche il
consid. 2.5 della presente sentenza).
Ne
segue che solo i motivi a fondamento del consid. 2.3.4 della sentenza 35.2008.68
del 22 aprile 2009, cui viene esplicitamente fatto riferimento nel dispositivo
e di cui ne fanno conseguentemente parte, sono vincolanti per il Tribunale. A
questo proposito la __________ ha dato seguito al rinvio del TCA facendo
allestire le perizie della dr.ssa med. __________ (5 ottobre 2010) e del dr.
med. __________ (24 settembre 2010).
Il
dispositivo non rinvia invece agli altri considerandi ed in particolare al
consid. 2.3.5, che pertanto non sono vincolanti per questo Tribunale.
Del
resto al consid. 2.3.5 (cfr. il consid. 2.5 della presente sentenza) questo
Tribunale non ha imposto l’applicazione del metodo ordinario, ma ha verificato
se l’argomentazione della __________ secondo cui i dati salariali desunti dalla
contabilità della __________ dimostravano che i postumi infortunistici non
cagionavano all’assicurato alcun pregiudizio andasse tutelata.
Il
TCA ha rilevato che i dati figuranti nel rapporto ispettivo del 28 febbraio
2007 della __________, che però non trovavano conferma in altri atti prodotti
dalle parti, avrebbero consentito di escludere l’esistenza di qualsiasi danno
economico e dunque di confermare la tesi dell’assicuratore contro gli
infortuni.
Il
Tribunale ha tuttavia evidenziato da una parte che non era stato esaminato se
nel reddito vi era una componente di salario sociale e dall’altra che non era
stato neppure stabilito se l’insorgente era riuscito ad attenuare in maniera
ottimale le ripercussioni dell’infortunio attraverso una riorganizzazione
dell’attività in seno alla ditta, resa possibile dalla posizione dirigenziale dello
stesso assicurato, aspetto anche questo che andava ulteriormente vagliato. La
valutazione andava fatta dopo aver eseguito l’approfondimento specialistico
ordinato nel consid. 2.3.4 della sentenza 35.2008.68 del 22 aprile 2009 e
sfociato nella perizia neurologica del 5 ottobre 2010 della dr.ssa med. __________
e nella perizia ortopedica del 24 settembre 2010 del dr. med. __________.
Ne
segue che il Tribunale non ha imposto alla __________ l’applicazione del metodo
ordinario. Accertando la necessità di ulteriori approfondimenti sia in punto al
ruolo dell’insorgente all’interno della società sia in relazione alla
possibilità di riorganizzare l’attività in seno alla ditta il TCA ha semmai
lasciato aperta la possibilità di procedere al calcolo del grado d’invalidità
secondo il metodo straordinario.
2.9. Con
sentenza 9C_236/2009 del 7 ottobre 2009, pubblicata in SVR 2010 IV Nr. 11 pag.
35, il TF ha riassunto la giurisprudenza relativa all’applicazione del metodo
straordinario, rilevando ai consid. 3.3 e 3.4 (cfr. anche consid. 2.4 della
presente sentenza):
"
(…)
3.3. Chez une personne de condition indépendante, la
comparaison des résultats d'exploitation réalisés dans son entreprise avant et
après la survenance de l'invalidité ne permet de tirer des conclusions valables
sur la diminution de la capacité de gain due à l'invalidité que dans le cas où
l'on peut exclure au degré de vraisemblance prépondérante que les résultats de
l'exploitation aient été influencés par des facteurs étrangers à l'invalidité.
En effet, les résultats d'exploitation d'une entreprise dépendent souvent de
nombreux paramètres difficiles à apprécier, tels que la situation
conjoncturelle, la concurrence, l'aide ponctuelle des membres de la famille,
des personnes intéressées dans l'entreprise ou des collaborateurs.
Généralement, les documents comptables ne permettent pas, en pareils cas, de
distinguer la part du revenu qu'il faut attribuer à ces facteurs - étrangers à
l'invalidité - et celle qui revient à la propre prestation de travail de
l'assuré (arrêts I 83/97 du 16 octobre 1997 consid. 2c, in VSI 1998 p. 121, et
I 432/97 du 30 mars 1998 consid. 4a, in VSI 1998 p. 255).
3.4. Le point de savoir selon quelle
méthode le degré d'invalidité d'un assuré doit être évalué est une question de
droit sur laquelle le Tribunal fédéral se prononce librement. En l'espèce,
aussi bien l'office recourant que le Tribunal cantonal des assurances sociales
ont considéré qu'il convenait d'appliquer la méthode générale de comparaison
des revenus pour déterminer le degré d'invalidité de l'assuré. Au regard des
faits retenus par la juridiction cantonale, ce choix ne peut être suivi. Les
données comptables de l'entreprise de l'assuré ne sauraient constituer une base
valable pour évaluer son incapacité de gain, car elles ne permettent pas de
distinguer la part du revenu qui résulte exclusivement de la prestation
personnelle de travail de l'assuré de celle qu'il faut attribuer à des facteurs
étrangers. En tant que l'assuré a été contraint d'engager un employé qualifié
entre les mois d'août 2003 et avril 2006, lequel a contribué de manière
prépondérante - sinon exclusive - à la réalisation du chiffre d'affaires de
l'entreprise et, partant, de son bénéfice d'exploitation, il n'est pas possible
de tirer de ces chiffres une appréciation pertinente des effets sur la capacité
personnelle de gain de l'assuré de la diminution de sa capacité de rendement
due à l'invalidité. En tout état de cause, l'incapacité de gain de l'assuré ne
saurait se confondre avec la diminution du bénéfice d'exploitation de son
entreprise, dans la mesure où ce raisonnement fait fi des circonstances -
étrangères à l'invalidité - qui ont influencé celui-ci comme notamment
l'engagement de personnel supplémentaire ou la perte d'une partie de la
clientèle. En l'occurrence, seule la procédure extraordinaire d'évaluation de
l'invalidité est de nature à permettre, dans le cas particulier, une évaluation
conforme au droit fédéral des effets de l'atteinte à la santé sur la capacité
de gain de l'assuré. Il convient dès lors d'annuler le jugement attaqué et de
renvoyer la cause à l'administration pour qu'elle applique la méthode
extraordinaire d'évaluation de l'invalidité.”
Secondo il marginale
3028.1 (1/14) della Circolare sull’invalidità e la grande invalidità
l’amministratore di una società anonima e il gerente di una società a garanzia
limitata devono essere considerati salariati. Tuttavia, se una persona che
dirige una tale società ha un’influenza determinante su quest’ultima (ad
esempio perché è l’unica ad avere il diritto di firma), è giustificato
calcolare il grado d’invalidità con il metodo utilizzato per i lavoratori
indipendenti (ad esempio tenendo conto della media dei redditi di più anni o
procedendo a un paragone ponderato dei campi di attività; cfr. sentenza
8C_898/2010). In particolare un assicurato impiegato da una società anonima è
considerato indipendente se, in qualità di azionista unico, esercita una
notevole influenza sulla ditta. Per fissare il grado d’invalidità non ci si può
basare soltanto sulle iscrizioni nel CI, in quanto in qualità di azionista
unico egli ha un’influenza decisiva sulla ripartizione tra salario e utile
(cfr. sentenza 8C_346/2012 del 24 agosto 2012, in particolare ai consid. 4.3,
4.4. e 4.5).
2.10. In
concreto dagli atti emerge che l’insorgente è segretario della società con
diritto di firma individuale, mentre la moglie è presidente con diritto di
firma individuale. L’ispettrice __________, il 16 ottobre 2013, in seguito ad
un’ispezione fiscale, ha potuto accertare che almeno dal 2008 l’insorgente, dal
1994 direttore della società (cfr. rapporto __________ del 16 luglio 2009) è il
solo proprietario delle 300 azioni che costituiscono il capitale azionario
della __________ (cfr. doc. AI 109-1). Del resto il 17 ottobre 2013 l’UAI ha
scritto all’allora rappresentante dell’assicurato chiedendo ulteriore
documentazione ritenuto che l’amministrazione era “a conoscenza che il
Signor RI 1 è il solo proprietario delle 300 azioni che costituiscono il
capitale azionario della __________” (doc. AI 110-1). In seguito al
ricevimento di questo scritto lo stesso assicurato, il 12 novembre 2013, ha
prodotto quanto richiesto, senza contestare l’accertamento dell’UAI. L’interessato
non ha neppure censurato l’assunto figurante nel rapporto d’inchiesta per
l’attività professionale indipendente del 25 febbraio 2014/24 settembre 2014, prodotto
dallo stesso insorgente in sede di ricorso, dove figura a pag. 6 che “l’assicurato
è titolare e proprietario dell’intero capitale azionario (300 __________)”
(doc. A1).
Questo
Tribunale deve concludere che l’insorgente, in qualità di azionista unico, con
diritto di firma individuale e quale direttore della società dal 1994, ha
un’influenza determinante sulla medesima. Tant’è che lo stesso ha deciso, in
seguito all’infortunio, di delegare parte dell’attività ad un proprio
concorrente, con il quale avrebbe inoltre voluto avviare una collaborazione
maggiormente intensa (doc. AI 123-9: “[…] Vi sono lavori che, a causa e dopo
il danno, delega al concorrente __________, con una __________ a poche
centinaia di metri dalla sua. Si tratta di una ditta individuale, ma vorrebbe
accettarne la collaborazione e fondere le due attività […]”; cfr. anche
sentenza 8C_346/2012 del 24 agosto 2012, consid. 4.3). Considerato inoltre che
nel caso di specie l’attività del ricorrente era prevalentemente di carattere
artigianale (cfr. doc. AI 123/7: 30 ore a settimana su circa 40 svolgeva
l’attività di carrozziere/verniciatore) e che, come rileva l’ispettrice, non vi
è corrispondenza tra i dati economici e l’evoluzione dell’infortunio e della
malattia (cfr. doc. AI 123-13: “dal lato meramente economico, guardando al
salario che l’assicurato si è attribuito negli anni, vediamo che solo nel 2006
e nel 2007 la sua “produttività” in termini salariali è stata superata da
quella dei dipendenti (vedi tabella che segue); negli altri anni il signor RI 1
si è attribuito un salario che eguaglia o supera quello del personale attivo in
carrozzeria, continuando – vale la pena di sottolinearlo – a chiudere la
società in attivo e ad accumulare riserve. Egli non avrebbe certamente ottenuto
risultati così brillanti se avesse delegato buona parte dell’attività manuale
come dichiara, mentre appare più verosimile ritenere, che si sia avvalso dei
dipendenti laddove necessario, nelle attività che comportano sforzi o che vanno
eseguite in posizione sopraelevata. Dobbiamo ricordare che __________ alcuni
lavori devono essere comunque dati a terzi, ad esempio la messa a punto del
motore, mentre nei lavori di carrozzeria è esigibile che l’assicurato si
avvalga della forza lavoro dei propri dipendenti”), a giusta ragione è
stato applicato il metodo straordinario.
La
circostanza che, successivamente all’inchiesta per l’attività professionale
indipendente del 25 febbraio 2014, redatta il 24 settembre 2014, il ricorrente
abbia affermato, nell’ambito del colloquio dell’11 settembre 2014 presso la __________,
di essere attualmente “azionista della società assieme ad altre persone.
Ognuno di noi detiene una parte uguale a quella degli altri” (doc. __________
118-2) e che il 7 ottobre 2014 la moglie del ricorrente abbia scritto alla __________,
allegando il verbale del citato colloquio firmato dal marito scusandosi per il
ritardo nell’invio del documento “dovuto anche al fatto di un cambiamento
delle azioni della __________. La informo che mio marito non è più azionista
della Società” (doc. AI 113-1), non è rilevante per il caso di specie. Infatti
non risulta che l’asserita modifica dell’assetto azionario, peraltro non
comprovata, sia dovuta al danno alla salute. Un’eventuale vendita delle azioni
non potrebbe di conseguenza modificare il metodo utilizzato per il calcolo del
grado d’invalidità.
2.11. In applicazione
del metodo straordinario l’ispettrice AI è giunta alla seguente ripartizione
(doc. AI 123-18):
Campi di
attività senza danno alla salute
Ponderazione
senza danno
Grado
d’incapacità
Incapacità
al lavoro ponderata
Attività
amministrativa
Contatti
con clienti (15 minuti per auto normali, 30 __________)/preparazione
grossolana dei preventivi/ricerca pezzi
23%
0%
0
Piena
capacità lavorativa
Carrozzeria
77%
30%
23%
Vedi al
capitolo “confronti tra campi”
Totale
100%
23%
In seguito ha proceduto,
applicando il reddito con e senza invalidità, al calcolo del grado d’invalidità:
Numero dei salari versati 12
Campi di
attività senza danno alla salute
Ponderazione
senza danno
Incapacità
al lavoro nei campi di attività
Base
salariale mensile
Reddito
annuale senza danno
Diminuzione
del reddito dell'attività professiona-le dovuta al danno
Attività
amministrativa
23%
0%
1) Sfr.
6’871
Sfr.
18’964
Sfr. 0
Carrozziere
77%
30%
2) Sfr.
6’775
Sfr.
62’601
Sfr.
18’780
3)
Sfr.
0
Sfr.
0
4)
Sfr. 0
Sfr. 0
5)
Sfr. 0
Sfr. 0
6)
Sfr. 0
Sfr. 0
Totale
100%
23%
Sfr.
81’565
Sfr.
18’780
Secondo inchiesta
svizzera sulla struttura dei salari 2010-attualizzati al 2012
1)
TA 7 pos.
23, livello di qualificazione 3, uomini
2)
TA 7 pos. 12,
livello di qualificazione 2, uomini
Reddito
ipotetico senza invalidità
Sfr.
81’565
Reddito
da invalido
Sfr.
62’785
Diminuzione
del reddito dell'attività prof. imputabile al danno
Sfr.
18’780
Tasso
di diminuzione del reddito dell'attività professionale
23%
La presa in considerazione dei redditi
statistici per ogni mansione componente l’attività lucrativa indipendente
dell’assicurato, tenendo conto dei “salari di riferimento del ramo”, è conforme
alla giurisprudenza federale e alla prassi amministrativa (cfr. DTF 128 V 33
consid. 4c; cfr. anche STCA 32.2005.71 del 26 gennaio 2006; cfr. sentenza
32.2013.219 del 24 settembre 2014).
La ripartizione tra i campi di attività senza il
danno alla salute non è contestata (23%, rispettivamente 77%).
Circa l’incapacità lavorativa (0% come attività
amministrativa e 30% come carrozziere) l’ispettrice ha affermato:
"
(…)
CONFRONTO TRA CAMPI – VALUTAZIONE GRADO IL:
Nel corso dell’inchiesta l’assicurato ha dichiarato
una presenza piena sull’arco della giornata, mentre l’ispettore __________ ha
riferito un rendimento del 20-25% come carrozziere. Durante l’inchiesta così
come al perito dott. __________ ha ammesso di svolgere mansioni di gestione a
tempo pieno, con difficoltà, per contro, in lavori che richiedono l’utilizzo
delle braccia, lavori di tassellatura importanti per la rifinitura dei pezzi.
Nel rapporto __________ del 12.07.2011 vengono
definiti i limiti funzionali, limiti che prevedono il “maneggio di attrezzi
senza limitazione” e “con attrezzi pesanti possibile talvolta”; si indica che
l’assicurato può eseguire lavori sopra la testa “solo talvolta”, ma non ha
alcuna limitazione per la posizione inginocchiata e inclinata in avanti così
come in quella in piedi inclinata in avanti. Dalle limitazioni descritte si
evincono difficoltà significative in tutte le operazioni da eseguirsi con
entrambe le mani e quando il mezzo è in posizione sopraelevata; sono possibili
attività a livello del busto – ad esempio la verniciatura, attività che lui
stesso ha indicato come abituale (vedi lettera del 19.12.2005). Questo per quel
che concerne i limiti funzionali a dossier.
Dal lato meramente economico, guardando al salario che
l’assicurato si è attribuito negli anni, vediamo che solo nel 2006 e nel 2007
la sua “produttività in termini salariali è stata superata da quella dei
dipendenti (vedi tabella che segue); negli altri anni il signor RI 1 si è
attribuito un salario che eguaglia o supera quello del personale attivo in carrozzeria,
continuando – vale la pena di sottolinearlo – a chiudere la società in attivo e
ad accumulare riserve. Egli non avrebbe certamente ottenuto risultati così
brillanti se avesse delegato buona parte dell’attività manuale come dichiara,
mentre appare più verosimile ritenere, che si sia avvalso dei dipendenti
laddove necessario, nelle attività che comportano sforzi o che vanno eseguite
in posizione sopraelevata. Dobbiamo ricordare che nelle auto d’epoca alcuni
lavori devono essere comunque dati a terzi, ad esempio la messa a punto del
motore, mentre nei lavori di carrozzeria è esigibile che l’assicurato si
avvalga della forza lavoro dei propri dipendenti.” (doc. AI 123-12/13)
Questo
Tribunale non ha motivo per mettere in discussione le risultanze dell’inchiesta
economica del 25 febbraio 2014/24 settembre 2014 (sul valore probante di tali
inchieste, cfr. STF 9C_35/2007 del 4 aprile 2008; DTF 130 V 61; DTF 128 V 93;
STCA 32.2005.197 del 6 settembre 2006).
In
linea di massima e senza valide ragioni non vi è motivo di mettere in dubbio le
conclusioni delle inchieste effettuate dai servizi sociali in quanto essi
dispongono di collaboratori specializzati e un intervento da parte
dell'autorità giudiziaria nell'apprezzamento della persona incaricata dell'inchiesta
si giustifica unicamente nei casi in cui esso appaia chiaramente erroneo (DTF
128 V 93 consid. 4; STFA I 681/02 dell’11 agosto 2003 consid. 2).
A proposito della divergenza tra il grado
d’incapacità lavorativa come carrozziere stabilito dal dr. med. __________
(100%) e quello accertato dall’ispettrice (30%), interpellato in merito dal
TCA, l’UAI ha affermato che “indipendentemente dall’incapacità lavorativa
nell’attività di carrozziere-verniciatore definita a livello medico-teorico, la
perdita di guadagno effettiva è stata determinata confrontando i campi di
attività (metodo straordinario) tenuto conto delle limitazioni funzionali
indicate in sede medica e dell’attività svolta concretamente dall’assicurato
nella propria azienda nel corso degli anni successivi all’insorgenza del danno
alla salute” (doc. VIII, sottolineatura del redattore). La stessa
ispettrice (doc. VIII/1) ha evidenziato che la valutazione parte dai limiti
funzionali medicalmente riconosciuti ma tiene altresì conto anche di altri fattori,
e meglio la struttura della società (evoluzione nel corso degli anni, numero di
dipendenti,..), le misure e i costi di tali misure sostenuti dall’assicurato
per continuare ad esercitare la propria attività e, non da ultimo, le
conoscenze professionali acquisite negli anni, che fanno sì che l’assicurato,
in virtù del ruolo privilegiato ricoperto in seno all’azienda abbia avuto la
fattiva possibilità di delegare ai dipendenti ciò che personalmente non era in
grado di fare. Si tratta di elementi di cui la percentuale di impedimento
medico-teorica non può tener conto dato che si basa unicamente sui limiti
funzionali. L’assicurato ha continuato ad avere, nonostante il danno, risultati
finanziari apprezzabili, fatto che non è in contrasto con i limiti funzionali
ma in linea con la sua capacità di gestire l’attività efficacemente, per sé e
per l’azienda. Egli ha potuto e saputo avvalersi dei propri dipendenti
pur continuando ad essere attivo in un settore di nicchia come quello delle
auto d’epoca, facendosi carico di attività non particolarmente impegnative
oppure eseguendo lavori faticosi per un tempo ridotto. La tabella a pag. 13 del rapporto di inchiesta ha evidenziato
come l’assicurato abbia continuato a produrre fatturato alla pari dei propri
dipendenti, e lo ha fatto nonostante il danno alla salute; ciò non significa
che non abbia limiti ma che ha saputo affrontarli in modo efficace e
remunerativo.
Chiamato ad esprimersi in merito l’insorgente non ha
contestato quanto accertato dall’ispettrice, censurando piuttosto
l’applicazione del metodo straordinario (doc. XIII).
Va qui del
resto rilevato che la fissazione dell’incapacità lavorativa totale quale
carrozziere, figurante nella perizia del 24 settembre 2010 del dr. med. __________,
è dovuta in parte anche alla descrizione dell’attività di carrozziere fornita
dal medesimo ricorrente, e definita come particolarmente pesante (cfr. doc. __________
97-1: “[…] Questi lavori a sua detta richiederebbero in particolar modo
l’impegno di strumenti pesanti quali martelli per tassellature e la
sopportazione di sforzi fisici importanti soprattutto a livello dei cingoli
articolari superiori anche in posizioni di sforzo maggiore come quella supina.
Si ritiene che, data la diagnosi, il Sig. RI 1, non sia più in grado di
effettuare tale aspetto del suo lavoro poiché lo sottopone indubbiamente ad uno
sforzo fisico importante e che gli produce una sintomatologia infiammatoria che
si protrae anche nelle ore e nelle giornate successive e che rischia di
peggiorare l’artrosi acromio claveare e l’impingement con l’aumento flogistico
delle dimensioni del muscolo sovra spinato e del suo tendine. Per tale aspetto
del lavoro si ritiene che vi sia una situazione di rendimento eccessivamente
limitato rispetto alle necessità lavorative con limitazioni temporali pressoché
totali”; doc. __________ 91-7).
L’ispettrice, da parte
sua, ha invece preso in considerazione altri fattori, sopra descritti (cfr.
doc. VIII/1 e doc. AI 123/12-13).
Del
resto sia il dr. med. __________, FMH chirurgia ortopedica, nel referto del 14
maggio 2009 (doc. __________ 95-1), che il dr. med. __________, FMH medicina
interna, consulente __________, il 28 novembre 2013, hanno accertato che il
ricorrente quale carrozziere è incapace al lavoro al 50%. Lo stesso curante,
dr. med. __________, dal mese di settembre 2008, ha attestato incapacità
lavorative del 50% (doc. __________ 105-1, 104-1, 103-1, 102-1, 101-1, cfr.
anche doc. __________ 1-1 e versamento prestazioni al 50% tranne nei due mesi
iniziali e nel mese finale).
Ora,
anche se si volesse prendere in considerazione un’incapacità lavorativa come
carrozziere del 50%, come stabilita dal medico curante, dr. med. __________, dal
dr. med. __________ nella perizia del 14 maggio 2009 e dal dr. med. __________
il 28 novembre 2013, l’insorgente raggiungerebbe al massimo un grado
d’invalidità del 38% (62'601 : 100 x 50 = 31'300.50 [corrispondente alla
diminuzione del reddito dell’attività professionale dovuta al danno] rapportato
al reddito annuale senza danno di fr. 81'565) che non darebbe comunque alcun
diritto ad una rendita.
Inoltre,
nel verbale dell’11 settembre 2014 relativo al colloquio del medesimo giorno
tenutosi presso la __________ l’insorgente ha affermato che “durante le 30
ore che prima impiegavo nei lavori pesanti, ora mi occupo di ordinare pezzi, di
dare direttive ai dipendenti, sorveglio che l’esecuzione del lavoro sia
impeccabile, controllo minuziosamente che i pezzi che arrivano per le
riparazioni siano in perfetto stato. Devo sempre istruire il personale il quale
spesso cambia posto di lavoro. Anche in officina è indispensabile la mia
presenza in quanto, specialmente per le macchine d’epoca, ci vuole molta
esperienza” (doc. __________ 118-2). Dal rapporto d’inchiesta per
l’attività professionale indipendente del 25 febbraio 2014/24 settembre 2014 emerge
inoltre che l’insorgente “dichiara un solo dipendente al momento
dell’inchiesta, mentre 2 anni orsono aveva diversi dipendenti. L’operaio di cui
dispone ora è verniciatore, non è in grado di rimodellare e saldare: o lo fa
lui stesso, o sono attività che cede fuori della società, a terzi” (doc. AI
123/12).
Alla
luce di queste affermazioni e della riorganizzazione del suo lavoro, che gli
hanno permesso di continuare a percepire, negli anni, un salario significativo,
che nel biennio 2013/2014 è aumentato rispetto al biennio precedente da fr.
72'729 a fr. 78'000 (cfr. anche doc. C), ci si potrebbe semmai chiedere se non
andrebbe piuttosto modificata la ripartizione delle attività dopo il danno alla
salute e meglio ritenere una percentuale maggiore di attività amministrativa/dirigenziale
ed inferiore di carrozziere.
Considerando,
anche alla luce di quanto asserito dal medesimo ricorrente nel corso del
colloquio con la __________, un’attività amministrativa e di gestione della
società nella misura, almeno, dell’80%, si otterrebbe un grado d’invalidità del
19% anche se si volesse ritenere un’incapacità lavorativa totale nell’attività
di carrozziere/verniciatore come stabilito dal dr. med. __________ ([6'871 X 12
: 100 X 80] = 65'961.60 corrispondente al reddito annuo con il danno alla
salute, raffrontato al salario senza danno alla salute di fr. 81'565).
In queste condizioni l’interessato non ha diritto ad alcuna prestazione.
Va infine evidenziato che, avendo applicato il
metodo straordinario, in luogo di quello ordinario, e dunque avendo utilizzato
i salari di “riferimento del ramo” secondo la Tabella TA7, la questione
della presenza di una parte di salario sociale nel reddito da invalido
conseguito nel periodo successivo al danno alla salute non è più rilevante.
In ogni caso, abbondanzialmente, va evidenziato
che con sentenza 9C_745/2012 del 30 aprile 2013 al consid. 5.2, citata al
marginale 3059 CIGI, il TF ha precisato che:
" (…)
5.2 Per determinare il reddito da invalido
(unico aspetto rimasto contestato in sede federale) fa stato in primo luogo la
situazione salariale concreta dell'assicurato, a condizione che cumulativamente
il rapporto di lavoro sia particolarmente stabile, egli sfrutti in maniera completa
e ragionevole la capacità lavorativa residua, il reddito derivante
dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non costituisca un salario
sociale (DTF 126 V 75 consid. 3b/aa
pag. 76 con riferimenti). A quest'ultimo proposito va rilevato che per
determinare il reddito da invalido decisivo è il valore in denaro della
prestazione fornita. Se quindi l'assicurato riceve un salario più elevato (il
cosiddetto salario sociale), è determinante solo la parte che rappresenta la
retribuzione del suo effettivo rendimento. Non fanno dunque parte del reddito
da lavoro determinante per la valutazione dell'invalidità le componenti
salariali per le quali è dimostrato che il lavoratore a causa della limitata capacità
lavorativa non è in grado di fornire (alcuna controprestazione (cfr. art. 25
cpv. 1 lett. b OAI). Secondo l'esperienza generale della vita è poco
verosimile che un datore di lavoro paghi per anni a un lavoratore invalido uno
stipendio senza che questi fornisca una (adeguata) controprestazione. La
prova dell'esistenza di un salario sociale è pertanto sottoposta a requisiti
severi, valendo il principio che i salari pagati equivalgono alla prestazione
lavorativa (DTF 117 V 8 consid. 2c/aa
pag. 18; RCC 1980 pag. 321 consid. 2b; cfr. pure sentenza 2A.236/2006 del 28
settembre 2006 consid. 5.4). Nell'ambito dell'apprezzamento delle prove si
deve pure considerare che i datori di lavoro potrebbero essere interessati a
dichiarare il versamento di un salario sociale.” (sottolineature del
redattore)
In concreto
l’ispettrice ha rilevato che nel corso dell’inchiesta non è emersa la presenza
di un salario sociale, né vi sono motivi per ritenere che l’interessato si è
attribuito negli anni un salario non adeguato agli standard del settore, così
come evidenziato nell’inchiesta effettuata nel 2014 e come emerge in
particolare dalla tabella a pag. 13 del medesimo rapporto (doc. AI 123-13). Il
medesimo ricorrente del resto non ha portato prove in senso contrario e in sede
di colloquio presso la __________ l’11 settembre 2014 ha affermato che il
salario conseguito è “conforme al CCL e corrisponde al salario di un
responsabile di una ditta. Anzi sicuramente vi sono salari anche molto più alti”
(doc. __________ 118-2).
2.12. Alla
luce di tutto quanto sopra esposto, non raggiungendo il grado d’invalidità del
40%, il ricorrente non ha diritto ad alcuna rendita.
Ciò
vale pure per il periodo da settembre 1998 a maggio 2004 durante il quale la __________
ha versato indennità giornaliere. Infatti la domanda di prestazioni AI è stata
inoltrata nel corso del mese di settembre 2005 e per l’art. 48 LAI allora in
vigore se l’assicurato si annuncia più di dodici mesi dopo l’inizio del
diritto, le prestazioni sono assegnate soltanto per i dodici mesi precedenti la
richiesta, in deroga all’articolo 24 capoverso 1 LPGA. Esse sono assegnate per
un tempo anteriore, se l’assicurato non poteva conoscere i fatti motivanti il
diritto e presenta la richiesta entro dodici mesi da quando ne ha avuto
conoscenza.
Non
può neppure essere d’aiuto al ricorrente il periodo d’incapacità lavorativa
dapprima al 100% (dal 4 agosto 2008 al 4 settembre 2008) ed in seguito al 50% (dal
5 settembre 2008) riconosciuto da __________, ritenuto che in ogni caso, senza
che sia necessario esaminare oltre la questione, al più tardi dal mese di febbraio
2009, quando il dr. med. __________ ha accertato una capacità lavorativa totale
in attività leggere e in attività dirigenziali ed al 50% nell’attività di
verniciatore/carrozziere, l’insorgente non può più prevalersi di un grado
d’invalidità pensionabile (cfr. le considerazioni espresse al consid. 2.11).
2.13. Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca
e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative
all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra
200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo
al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese per complessivi
fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti