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Decisione

32.2015.49

Seconda domanda di prestazioni dopo primo rifiuto. Nuovamente respinta la domanda. Metodo misto. Affezione psichica e somatoforme. Valutazione globale di diverse patologie

12 novembre 2015Italiano51 min

Source ti.ch

Fatti

I

periti hanno sostanzialmente constatato un quadro clinico come anche le

relative ripercussioni sulla capacità lavorativa sovrapponibili a quelli

rilevati all’epoca della precedente perizia SAM del 2 aprile 2012, sia dal lato

gastroenterologico (con una diminuzione della capacità lavorativa del 50% intesa

come riduzione del rendimento a motivo del dolore cronico addominale e del

sonno non riparatore), dal lato reumatologico (con una incapacità lavorativa

del 25% in attività da pesanti a medio pesanti sempre come diminuzione del rendimento

per effetto della fibromialgia, della sindrome del dolore cronico associata a

insonnia e stanchezza), sia infine dal lato psichiatrico (con un impedimento del

20%, considerato come le limitazioni funzionali legate alla patologia psichica

riducevano l'efficienza, la velocità di esecuzione e la resistenza). Di

conseguenza, il SAM ha ritenuto che all’assicurata andava riconosciuta una

capacità lavorativa globale del 50% come ausiliaria di pulizie e in ogni

un’attività leggera adeguata (che eviti movimenti eccessivamente ripetitivi con

il tronco e permetta a grandi linee parzialmente il rispetto delle regole di ergonomia),

ritenuto come la capacità era da intendersi come lavoro a tempo pieno, con una

diminuzione del rendimento del 50%, e non come lavoro svolto durante metà

giornata con rendimento pieno, e questo in considerazione del fatto che la

stanchezza cronica e i dolori riducevano il rendimento sull'arco di una

giornata lavorativa intera. Anche come casalinga l’assicurata era da

considerare abile al 50%, come già stabilito nella perizia SAM del 2 aprile

2012, ritenuto che i periti hanno rimandato espressamente al rapporto

sull’inchiesta domiciliare del 25 maggio 2012 osservando che “in considerazione

della stabilità del quadro clinico non riteniamo indispensabile ripetere

l'inchiesta” (doc. AI 69-26).

Secondo

il SAM, infine, le incapacità lavorative per motivi gastroenterologici,

reumatologici e psichiatrici non andavano sommate, bensì integrate, in quanto

tutte prendevano in considerazione il dolore cronico e la stanchezza per sonno

non riparatore, e le relative ripercussioni negative sul rendimento lavorativo

(doc. AI 69-24).

Con

annotazione 18 dicembre 2014 il dr. __________ del SMR ha avallato la perizia

multidisciplinare (doc. AI 70).

L’Ufficio

AI – interpellato il consulente IP (doc. AI 71) – , mediante la decisione contestata

del 9 marzo 2015 ha quindi concluso che, stante una capacità lavorativa nell’attività

abituale quale ausiliaria di pulizie e in altre attività leggere adeguate del

50% e ritenuto come rispetto alla precedente decisione di diniego del 28

settembre 2012 la situazione era rimasta invariata ne andavano confermate le

conclusioni e, quindi, il diniego di prestazioni stante un grado di invalidità

complessivo del 14.5%, insufficiente per conferire il diritto a prestazione

dell’AI (doc. AI 72).

Di

fronte al TCA l’assicurata ha prodotto documentazione medica che era già agli

atti e che dimostrerebbe a suo dire un’inabilità lavorativa superiore e il

peggioramento delle sue condizioni, segnatamente una certificazione del dr. __________

del 16 febbraio 2015, un rapporto della Clinica di riabilitazione di __________

del 13 ottobre 2014, tre referti radiologici del 3 febbraio e 3 e 16 ottobre

2014, un certificato del dr. __________ del 27 giugno 2014 e infine un rapporto

del 7 ottobre 2014 dr. __________ (doc. A1-A10). Ha fatto pure pervenire una

certificazione del 21 maggio 2015 del dr. __________, chirurgo (doc. B).

2.10. Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'incarto

(anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e che le

conclusioni del perito siano ben motivate. Determinante quindi per stabilire se

un rapporto medico ha valore di prova non è né l'origine del mezzo di prova, né

la denominazione, ad esempio quale perizia o rapporto bensì il suo contenuto

(DTF 125 V 352 consid. 3 e 122 V 160 consid. 1c; in fine con rinvii).

Nella

DTF 125 V 351 (= SVR 2000 UV Nr. 10 pag. 33 segg.), la Corte federale ha ribadito

che ai rapporti allestiti da medici alle dipendenze di un'assicurazione deve

essere riconosciuto pieno valore probante, a condizione che essi si rivelino

essere concludenti, compiutamente motivati, di per sé scevri di contraddizioni

e, infine, non devono sussistere degli indizi che facciano dubitare della loro

attendibilità. Il solo fatto che il medico consultato si trovi in un rapporto

di dipendenza con l'assicuratore non permette già di metterne in dubbio l'oggettività

e l'imparzialità. Devono piuttosto esistere delle particolari circostanze che

permettano di ritenere come oggettivamente fondati i sospetti circa la

parzialità dell'apprezzamento.

Lo

stesso vale per le perizie fatte esperire da medici esterni (DTF 104 V 31; RAMI

1993 pag. 95).

Le

perizie affidate dagli organi dell'AI o dagli assicuratori privati, in sede

d’istruttoria amministrativa, a medici esterni o a servizi specializzati indipendenti,

i quali fondano le proprie conclusioni su indagini approfondite e giungono a

risultati concludenti, dispongono di forza probatoria piena, a meno che non

sussistano indizi concreti a mettere in causa la loro credibilità (STF

8C_535/2007 del 25 aprile 2008).

Per

quel che concerne il Servizio di Accertamento Medico (SAM) dell'assicurazione

invalidità, l'Alta Corte nella DTF 132 V 376 ha rilevato che se un Centro

d'accertamento medico è incaricato di rendere una perizia, devono essere

osservati i diritti di partecipazione conferiti dall'art. 44 LPGA (consid. 6 e

7). In merito al valore probatorio delle perizie SAM, sotto il profilo

dell'indipendenza, dell'equità del processo e della parità delle armi vedi la

DTF 136 V 376.

Nella

DTF 137 V 210 il TF ha concluso che l'acquisizione delle basi mediche per poter

emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni come i

SAM nell'assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo nelle procedure

giudiziarie, è di per sé conforme alla Costituzione e alla Convenzione europea

(consid. 2.1-2.3). Contestualmente la nostra Massima Istanza ha inoltre

ritenuto necessario adottare dei correttivi tanto a livello amministrativo

(assegnazione a caso dei mandati; differenze minime delle tariffe della perizia;

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo e

rafforzamento dei diritti di partecipazione; consid. dal 3.2 al 3.3, 3.4.2.6 e

3.4.2.9) quanto a livello dell’autorità giudiziaria (in caso di accertata

necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o il Tribunale

federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare una perizia

medica i cui costi sono posti a carico dell'assicurazione invalidità; consid.

4.4.1.3, 4.4.1.4 e 4.4.2).

In

una sentenza del 14 luglio 2009, (9C_323/2009), pubblicata in SVR 2009 IV Nr.

56, pag. 174, il TF, richiamati l’art. 59 cpv. 2bis LAI che regola i servizi

medici regionali e l’art. 49 OAI che stabilisce i compiti, ha sottolineato che

a un rapporto del SMR può essere riconosciuta la qualità di perizia, anche se è

stato redatto senza aver visitato personalmente l’assicu-rato.

Tuttavia,

nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull’affidabilità e sulla

concludenza dei pareri medici interni dell’assicurazione, non è possibile

fondarsi su tali rapporti (STF 8C_336/2015 del 25 agosto 2015 consid. 4.3 con

riferimenti (in particolare alla DTF 139 V 225 e 135 V 465)

Va

poi evidenziato che in ragione della diversità dell'incarico assunto (a scopo

di trattamento anziché di perizia), in caso di lite non ci si può di regola fondare

sulla posizione del medico curante, anche se specialista (STF 9C_38/2008 del 15

gennaio 2009, STF 9C_602/2007 dell'11 aprile 2008, consid. 5.3), poiché alla

luce del rapporto di fiducia esistente con il paziente, il medico curante

attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF 8C_828/2007 del

23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc); Pratique VSI 2001 pag. 109

consid. 3a)cc; Meyer Reichmuth, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung,

in: Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, 2014, ad

art. 28a, pag. 398-399) e che il solo fatto che uno o più medici curanti esprimano

un’opinione contraddittoria non è sufficiente a rimettere in discussione una

perizia ordinata dal giudice o dall’ammini-strazione e a imporre nuovi

accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20 marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29

settembre 2010 consid. 3.4, entrambe con i rinvii giurisprudenziali ivi

menzionati).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale e indicare i motivi per cui egli si

fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25 aprile

2008).

2.11. Nel

caso concreto, dopo attento esame della documentazione agli atti, secondo il

TCA l’Ufficio AI ha correttamente ritenuto che dal punto di vista medico non vi

è stata una rilevante modifica delle condizioni di salute, rispettivamente

della capacità lavorativa, rispetto all’ultima decisione del 28 settembre 2012

(cresciuta in giudicato), con la quale l’amministra-zione ha rifiutato le prestazioni

ritenendo che l’assicurata, malgrado le diagnosi evidenziate dal SAM, era in

grado di esercitare a metà tempo la sua professione o altra attività leggera

con un conseguente grado di invalidità inferiore al minimo pensionabile.

Questo TCA ritiene in particolare che lo stato di salute

dell’assicurata sia stato approfonditamente vagliato dai periti del SAM e non

ha motivo per mettere in dubbio la dettagliata e convincente valutazione

multidisciplinare che ha stabilito la stazionarietà delle condizioni di salute

della ricorrente rispetto al 2012.

Più

precisamente, quanto alla problematica gastroenterologica, l’assicurata

è stata nuovamente valutata dal dr. __________, il quale, - poste le diagnosi

di pseudo-aneurisma dell'arteria splenica (diagnosticato nel settembre 2009, allora

di ca. 8 cm di diametro, con parete calcificata e con componente ratte con

formazione di un ematocele di ca. 12 cm di diametro), stato dopo trattamento

con angioplastica dell'arteria celiaca e posa di uno stent nell'arteria

splenica nel 2009, stato dopo coiling di circoli collaterali dei vasi splenici

del polo inferiore nel 2009, attualmente uno pseudo-aneurisma (escluso e

trombizzato dopa embolizzazione, con diametro massimo di 6x4 cm) –, ha rilevato

come il reperto clinico relativo all’aneurisma fosse diminuito di volume in confronto

al gennaio 2012, e come i disturbi lamentati fossero rimasti costanti negli

anni e molto simili a quelli descritti nella precedente perizia del 2012, con

peggioramento dei disturbi a livello della schiena. Ha quindi concluso per una

situazione rimasta invariata rispetto alla perizia del 2012, con una diminuzione

della capacità lavorativa in ogni attività del 50%, da intendersi come

diminuzione del rendimento, a motivo del dolore cronico e del sonno non

riparatore. Dette conclusioni, supportate da un approfondito esame clinico, di

laboratorio e radiologico, meritano conferma.

Quanto

alla patologia reumatologica, l’assicurata è stata valutata dal dr. __________,

il quale, allineandosi alle conclusioni del collega dr. Masina del 5 marzo 2012

(doc. AI 34-29), poste le diagnosi di sindrome somatoforme da dolore persistente/fibromialgia,

con importante insonnia e stanchezza cronica, stato da fratture costali

traumatiche nel 2010, pseudo-aneurisma dell'arteria splenica e colon irritabile,

in accordo con la valutazione del Centro del dolore di __________, premesso

come a suo avviso l'aneurisma dell'arteria splenica non giocava alcun ruolo nella

sindrome del dolore cronico, ha osservato che i disturbi limitanti erano il dolore

cronico diffuso, l’insonnia e la stanchezza, da interpretare nell'ambito di una

sindrome somatoforme da dolore persistente, come concluso nella valutazione

precedente del 2012. Si trattava quindi di una fibromialgia primaria, essendo

esclusi altri problemi di rilievo a carico della colonna vertebrale. Con

riferimento alla capacità lavorativa lo specialista ha confermato le conclusioni

della perizia del 2012 e, quindi, una limitazione del 20-30% come ausiliaria di

pulizia (inteso come tempo pieno con rendimento ridotto) nella misura del 25%.

La minima diminuzione della capacità lavorativa in attività pesanti a mediamente

pesanti era dovuta a fibromialgia, sindrome del dolore cronico associata a

insonnia e stanchezza. In un'attività leggera e adatta, che eviti movimenti

eccessivamente ripetitivi con il tronco e permetta a grandi linee parzialmente

il rispetto delle regole di ergonomie, l’assicurata era per contro da considerare

totalmente abile al lavoro, così come anche come casalinga. Anche a tale

valutazione, approfondita e ben motivata, deve essere prestata adesione.

A

livello neurologico, il perito dr. __________ ha confermato le

conclusioni da lui già tratte in occasione della perizia SAM del 2012, escludendo

nuovamente limitazioni della capacità lavorativa dal punto di vista

neurologico. Elencati i disturbi lamentati dall’assicurata, a livello

addominale, cervicali e cefalee ora corrispondenti piuttosto ad una cefalea

tensiva (con un'evoluzione episodica che, per ammissione stessa dell'assicurata,

non determinava limitazioni maggiori), ha eseguito un esame neurologico

dettagliato che è risultato normale, come del resto risultato dalla valutazione

neurologica eseguita presso la Clinica __________ di __________, nel luglio

2013, che ha escluso lesioni da parte del sistema nervoso.

Infine,

per quel che concerne la problematica psichiatrica, la ricorrente è

stata valutata dal dr. __________, il quale ha confermato le diagnosi di sindrome somatoforme da dolore

persistente (ICD10 F45.4) e sindrome ansiosodepressiva (ICD10 F41.2), così come

la conclusione di una limitazione della capacità lavorativa del 20%, rilevando

come l’osservazione a più di due anni di distanza dalla visita specialistica

avvenuta nell'ambito della prima perizia SAM non metteva in evidenza nuovi elementi

clinici propendenti per un cambio dell'inquadramento diagnostico, quanto

piuttosto confermava la presenza di una condizione già constatata di sofferenza

psicologica legata alla presenza di una sintomatologia dolorosa cronica e di

una sostanziale mancanza di risposte attese sia sul versante diagnostico, sia

da quelle delle terapie finora proposte, che non avevano fatto altro che creare

un'amplificazione dei disturbi fisici accusati. Il perito ha confermato quanto

già osservato nella prima perizia SAM, e cioè che il trascorrere del tempo non

stava facendo altro che contribuire ad incrementare il senso di frustrazione e

di non accettazione della situazione venutasi a creare, esponendo l'assicurata ad

un crescente nervosismo che non le permetteva di beneficiare delle strategie

che le sono state consigliate e che ella aveva comunque adottato per convivere

con i suoi dolori.

Con

specifico riferimento alla diagnosi di sindrome somatoforme, va detto che secondo

la giurisprudenza del TFA, un disturbo somatoforme da dolore persistente non è

di regola atto, in quanto tale, a determinare una limitazione di lunga durata

della capacità lavorativa suscettiva di cagionare un'invalidità ai sensi

dell'art. 4 cpv. 1 LAI. A determinate condizioni tale disturbo può causare

un’incapacità lavorativa e spetta comunque allo specialista psichiatrico

nell'ambito di una classificazione riconosciuta pronunciarsi sulla gravità

dell'affezione, rispettivamente sull’esigibilità della ripresa lavorativa da

parte dell’assicurato. Al riguardo, nella sentenza 12 marzo 2004, pubblicata in

DTF 130 V 352 (confermata in DTF 136 V 281 consid. 3.2.1 e 131 V 49 e nelle STF

9_C 830/2007 del 29 luglio 2008 e 9C_959 e 995/2009 del 19 febbraio 2010), l’Alta

Corte ha precisato che un’inesigibilità presuppone in ogni caso la presenza

manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità e durata

oppure la presenza costante e intensa di altri criteri. Tali criteri sono (1)

l'esistenza di concomitanti affezioni organiche croniche accompagnate da un

decorso patologico pluriennale con sintomi stabili o in evoluzione senza remissione

duratura, (2) la perdita d'integrazione sociale in tutti gli ambiti della vita,

(3) uno stato psichico consolidato, senza possibilità di evoluzione sul piano

terapeutico, indicante simultaneamente l’insuccesso e la liberazione dal

processo risolutivo del conflitto psichico (profitto primario tratto dalla malattia;

"primärer Krankheitsgewinn") ed, infine, (4) l'insuccesso di

trattamenti ambulatoriali o stazionari conformi alle regole dell'arte nonché di

provvedimenti riabilitativi a dispetto degli sforzi profusi dalla persona assicurata

(DTF 130 V 354 consid. 2.2.3; STFA I 702/03 del 28 maggio 2004 e I 870/02 del

21 aprile 2004; Pratique VSI 2000 p. 155 consid. 2c; Meyer-Blaser, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit und seine

Bedeutung in der Sozialversicherung, namentlich für den Einkommensvergleich in

der Invaliditätsbemessung, in: Schaffhauser/Schlauri [editori], Sch-merz und

Arbeitsunfähigkeit, San Gallo 2003, p. 76 segg. e 80 segg.).

Nella fattispecie, per quanto riguarda i criteri di Förster, il dr. Mari ha riferito che, accanto ai disturbi accusati dall'assicurata

aventi come denominatore comune l'elemento del dolore localizzato in alcune

sede corporee, era presente una sindrome ansiosodepressiva che non costituiva

di per sé una grave diagnosi psichiatrica, né un impedimento per svolgere

comunque un'attività produttiva. Inoltre nel corso degli anni era stata sottoposta

a diversi approcci terapeutici a livello sia ambulatoriale che stazionario, che

non sono però serviti a modificare la condizione clinica. Escludendo quindi che

il quadro somatoforme fosse in comorbidità con una condizione fisica e/o

psichica di patologia di rilievo tale da produrre una rilevante ripercussione

sulla capacità lavorativa, e non essendo presenti elementi che potessero far pensare

alla presenza di una tendenza all'isolamento sociale, ragione per cui una

limitazione a livello psichiatrico era da ammettere unicamente nella misura del

20% (come casalinga la capacità era per contro pressoché totale), come già

concluso nella prima perizia del 2012, riduzione motivata dal fatto che le

limitazioni funzionali legate alla patologia psichica riducevano l'efficienza,

la velocità di esecuzione e la resistenza.

Considerandi

Come

dianzi anticipato (cfr. consid. 2.7), va qui nuovamente rilevato che nella

recente sentenza 9C_492/2014 del 3 giugno 2015, pubblicata in DTF 141 V 281, il

TF ha modificato la propria giurisprudenza relativa alle affezioni psicosomatiche,

compresi i disturbi somatoformi dolorosi (cfr. comunicato stampa del 17 giugno

2015, in: www.bger.ch) e secondo cui la capacità di lavoro deve essere valutata

nell’ambito di una procedura in cui i fatti sono stabiliti in maniera

strutturata, alla luce delle circostanze del caso particolare e senza risultati

predefiniti. L’Alta Corte ha in particolare stabilito che la presunzione secondo

cui questi disturbi possono generalmente essere sormontati con uno sforzo di

volontà ragionevolmente esigibile è stata abbandonata. Al consid.

8, il TF ha rammentato che, come già spiegato in DTF 137 V 210, le perizie raccolte

secondo il vecchio standard processuale non perdono di per sé il loro valore

probatorio. Piuttosto si dovrà decidere nel contesto dell’esame del singolo

caso, alla luce delle sue specifiche caratteristiche e delle critiche sollevate

nel ricorso, se il fatto di fondarsi esclusivamente sui mezzi di prova disponibili

per prendere la decisione impugnata è o no conforme al diritto federale (“In intertemporalrechtlicher Hinsicht

ist sinngemäss wie in BGE 137 V 210 (betreffend die rechtsstaatlichen

Anforderungen an die medizinische Begutachtung) vorzugehen. Nach diesem Entscheid verlieren gemäss

altem Verfahrensstandard eingeholte Gutachten nicht per se ihren Beweiswert.

Vielmehr ist im Rahmen einer gesamthaften Prüfung des Einzelfalls mit seinen

spezifischen Gegebenheiten und den erhobenen Rügen entscheidend, ob ein abschliessendes

Abstellen auf die vorhandenen Beweisgrundlagen vor Bundesrecht standhält (BGE

a.a.O. E. 6 in initio S. 266). In sinngemässer Anwendung auf die nunmehr

materiell-beweisrechtlich geänderten Anforderungen ist in jedem einzelnen Fall

zu prüfen, ob die beigezogenen administrativen und/oder gerichtlichen

Sachverständigengutachten - gegebenenfalls im Kontext mit weiteren

fachärztlichen Berichten - eine schlüssige Beurteilung im Lichte der

massgeblichen Indikatoren erlauben oder nicht. Je nach Abklärungstiefe und

-dichte kann zudem unter Umständen eine punktuelle Ergänzung genügen“).

Orbene,

nella fattispecie, come visto, principalmente la vertenza ruota attorno al

carattere invalidante delle varie problematiche di cui è affetta la ricorrente

a livello gastroenterologico e, in minor misura, reumatologico e psichiatrico.

Inoltre non sono state mosse specifiche contestazioni riguardo alla sindrome da

dolore somatoforme, e il dr. __________, dopo esame approfondito, ha escluso la

presenza manifesta di una morbosità psichiatrica di notevole gravità, intensità

e durata. Di conseguenza, non è necessario (nuovamente) approfondire l’aspetto

somatoforme secondo i criteri apportati dalla citata nuova giurisprudenza, non

trattandosi nel caso in esame della presunzione del superamento del disturbo

somatoforme con uno sforzo di volontà ragionevolmente esigibile – oramai abbandonata

dal TF –, ma di una valutazione conclusiva. Alla valutazione del dr. __________,

fatta propria dal SAM, va quindi prestata adesione senza riserve.

Pertanto,

alla luce di questi singoli consulti, da considerare approfonditi e ben

motivati, effettuata una discussione plenaria tra i vari specialisti, il SAM ha

con pertinenza concluso che a dipendenza delle diagnosi con influenza sulla

capacità lavorativa di Sindrome somatoforme da dolore

persistente (ICD10 F45.4). Sindrome ansiosodepressiva (ICD10 F41.2), Fibromialgia:

- importante insonnia e stanchezza cronica, Pseudo-aneurisma dell'arteria

splenica 8, diagnosticato nel settembre 2009, di ca. 8 cm di diametro, con

parete calcificata e componente rotta con formazione di ematocele di ca. 12 cm

di diametro :- stato dopo trattamento con angioplastica dell'arteria celiaca e

posa di stent nell'arteria splenica nel 2009; stato dopo coiling di circoli

collaterali dei vasi splenici del polo inferiore nel 2009, pseudo-aneurisma,

escluso e trombizzato dopo embolizzazione, con diametri massimo di 6x4 cm e

disturbi addominali cronici, l’assicurata presentava una capacità lavorativa

globale del 50% come ausiliaria di pulizie, in attività leggere e adeguate (in

cui si possa evitare movimenti eccessivamente ripetitivi con il tronco e rispettare

a grandi linee il rispetto delle regole di ergonomia) e come casalinga, sottolineando

come la situazione fosse sovrapponibile a quella dell’aprile 2012, ritenuto

come la capacità era da intendersi come lavoro a tempo pieno, con una

diminuzione del rendimento del 50%, e non come lavoro svolto durante metà giornata

con rendimento pieno, considerato come la stanchezza cronica e i dolori riducevano

il rendimento sull'arco di una giornata lavorativa intera.

Secondo

il SAM, infine, le incapacità lavorative per motivi gastroenterologici,

reumatologici e psichiatrici non andavano sommate, bensì integrate, in quanto

tutte prendevano in considerazione il dolore cronico e la stanchezza per sonno

non riparatore, e le relative ripercussioni negative sul rendimento lavorativo.

In

conclusione quindi i periti hanno evidenziato che la situazione era rimasta sostanzialmente

invariata rispetto all’epoca della precedente perizia medica del 2 aprile 2012.

Con

specifico riferimento alla valutazione globale delle patologie, va qui ricordato

che secondo l’Alta Corte, per determinare il grado di inabilità lavorativa di

un assicurato che soffre di diverse patologie, non si devono semplicemente

sommare le singole valutazioni, bensì si deve far capo a un giudizio globale

che scaturisce dopo ponderata discussione plenaria fra tutti gli esperti

interessati (cfr. STF 9C_913/2012 del 9 aprile 2013,9C_330/2012 del 7 settembre

2012; SVR 2008 IV Nr. 15). La questione di sapere se i singoli gradi di

inabilità si possano sommare e, se del caso, in quale misura, è una problematica

squisitamente medica, che di principio il giudice non rimette in discussione

(cfr. STFA I 338/01 del 4 settembre 2001, pubblicata in RDAT I-2002 n. 72, p.

485).

In

una sentenza I 606/03 del 19 agosto 2005, l'Alta Corte ha inoltre precisato che

il giudizio sul grado complessivo dell’incapacità lavorativa va di regola eseguito

nell’ambito di una perizia pluridisciplinare. In una sentenza I 514/06 del 25 maggio 2007, pubblicata

in SVR 3/2008 IV nr. 15, pp. 43-45, il TF ha ulteriormente osservato che “una

semplice addizione di diverse inabilità lavorative parziali, eventualmente

presa in considerazione in occasione di una perizia pluridisciplinare, può

produrre, a seconda delle peculiarità concrete del caso, un risultato troppo

consistente oppure troppo esiguo.

Nella

sentenza 32.2011.236 del 17 giugno 2013 il TCA ha nuovamente avuto modo di

sottolineare l’importanza, nel caso di assicurati affetti da diverse patologie,

di determinare il grado complessivo di incapacità lavorativa facendo capo ad un

giudizio globale, scaturente da una ponderata discussione plenaria fra tutti

gli esperti interessati (cfr. anche STF 9C_330/2012 del 7 settembre 2012;

8C_245/2012 del 9 aprile 2013).

Nella

fattispecie, a proposito della valutazione globale delle diverse patologie di

cui è affetta la ricorrente, questo Tribunale deve osservare che in ossequio a

tale giurisprudenza, i diversi specialisti interpellati dal SAM hanno espressamente

dichiarato di aver preso conoscenza dei contenuti e delle conclusioni della

perizia e di concordare con gli stessi mediante espressa sottoscrizione all’ultima

pagina della perizia, dando altresì atto di aver esaminato, tramite una

discussione collegiale, la questione dell’incidenza rispettiva dei gradi di incapacità

lavorativa attestati dai vari profili somatici sulla capacità lavorativa

residua globale della ricorrente (doc. AI 69-29 segg).

2.12

A

tali conclusioni, fatte proprie anche dal SMR (doc. AI 70), si deve aderire,

ritenuto altresì come l’approfondita valutazione del SAM non sia stata validamente

smentita da altra documentazione medico-specialistica attestante nuove

affezioni o una diversa valenza delle patologie diagnosticate o, ancora, un

peggioramento delle condizioni successivo alla perizia del SAM e entro la data

della decisione contesta, ribadito come per costante giurisprudenza il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini

dell’esame della vertenza, si basa di regola sui fatti che si sono realizzati

fino al momento della resa della decisione contestata (DTF 132 V 215

consid. 3.1.1 p. 220 con riferimenti).

Di

fronte al TCA la ricorrente ha prodotto documentazione medica già agli atti,

segnatamente una certificazione del dr. __________ del 16 febbraio 2015, un

rapporto della Clinica di riabilitazione di __________ del 13 ottobre 2014, tre

rapporti radiologici del 3 febbraio e 3 e 16 ottobre 2014, un certificato del

dr. __________ del 27 giugno 2014 e infine un rapporto del 7 ottobre 2014 del

dr. __________ (doc. A1-A10). Ora, a ragione in proposito il medico SMR dr. __________,

nella sua Annotazione del 31 marzo 2015, ha concluso che da tale documentazione

non risultava una sostanziale modifica dello stato di salute dell’assicurata

rispetto alla valutazione del SAM (doc. IV). Innanzitutto occorre rilevare che

eccezion fatta per i certificati 16 febbraio e 21 maggio 2015 del curante e del

dr. __________, del referto radiologico del 16 ottobre 2014 e del rapporto

della Clinica di riabilitazione di __________ del 13 ottobre 2014 (doc. A/5 e

A/9), contrariamente a quanto sostenuto dalla ricorrente (doc. I), tali attestazioni

sono state già prese adeguatamente in considerazione dai periti del SAM

nell’ambito delle loro valutazioni approfondite e non apportano dunque nessun

elemento atto a giustificare una diversa conclusione.

Quanto

al referto radiologico del 16 ottobre 2014 (A/9), lo stesso ha indagato la

situazione del rachide cervicale e dorsale e lombare, concludendo per reperti poco

significativi e comunque sostanzialmente stazionari rispetto alle precedenti

indagini del febbraio 2012, sulle quali si è basata la valutazione del SAM del

2.

aprile 2012. Stazionarietà che del resto è stata confermata anche dalla perizia

SAM del 15 dicembre 2014.

Non

apporta elementi di rilievo nemmeno il rapporto della Clinica di riabilitazione

di __________ del 13 ottobre 2014 (doc. A/5), lo stesso esaurendosi sostanzialmente

in un elenco delle varie problematiche lamentate dalla paziente e in proposte

per gestire meglio i disturbi, senza conclusioni sulle diagnosi e senza

considerazioni in merito alla capacità lavorativa.

A

ragione quindi il medico SMR ha osservato che da tali attestati non è possibile

desumere una diversa valenza invalidante delle problematiche di cui

l’assicurata è portatrice né del resto elementi che possano in qualche modo far

apparire errate o anche solo incomplete le conclusioni del SAM.

Quanto

al certificato del 16 febbraio 2015 del dr. __________, generalista, nello

stesso il curante rielenca i problemi di cui è affetta l’assicurata (e che

secondo lui “stanno peggiorando”), sostenendo in sostanza che la

paziente sarebbe inabile al lavoro in misura maggiore (“merita un aiuto in

forma di rendita”), ma non evidenzia una sostanziale modifica rispetto alla

valutazione del SAM, come del resto osservato dal medico SMR (doc. IV e doc.

A/1), il quale nell’annotazione 31 marzo 2015 ha ritenuto che tale

certificazione non oggettivasse una modifica della dettagliata valutazione

eseguita dal SAM non permettendo quindi di discostarsi dalla stessa (doc. IV/1).

Questa

Corte deve aderire alle conclusioni tratte dal medico del SMR, supportate da motivazioni

pertinenti e basate su una valutazione approfondita del caso. In effetti, il

curante - che peraltro non si confronta con il contenuto della perizia SAM -

non fa in definitiva altro che riesporre la situazione clinica della paziente,

confermando sostanzialmente le diagnosi poste dal SAM, pur traendo implicitamente

una conclusione circa la conseguente inabilità lavorativa che parzialmente si

scosta dalla perizia e che del resto egli nemmeno esplicita.

Rilevato

quindi come la valutazione del dr. __________ sia sostanzialmente riconducibile

al medesimo quadro clinico evidenziato dalla perizia SAM e configuri

essenzialmente una differente valutazione delle ripercussioni delle affezioni

diagnosticate sulla capacità lavorativa della sua paziente, la quale, ricordata

nuovamente la dianzi citata giurisprudenza in materia di valutazione da parte

dei medici curanti (consid. 2.9), è peraltro spiegabile con la diversità degli

incarichi assunti (a scopo di trattamento piuttosto che di perizia: cfr. STF

9C_949/2010 del 5 luglio 2011), questo TCA deve concludere che la stessa non è manifestamente

suscettibile di modificare le conclusioni dell’amministrazione che si fondano,

come detto, su convincenti pareri specialistici confluiti in una perizia SAM

dettagliata e convincente e dalle cui conclusioni non vi è quindi motivo di

scostarsi.

L’assicurata

ha fatto pure pervenire una certificazione del 21 maggio 2015 del dr. __________,

chirurgo che l’aveva curata nel 2009 per l’aneurisma dell’arteria lienalis. Il

medesimo, osservato come l’ultima angioTAC di controllo presentava “una netta

diminuzione e un’occlusione di tale aneurisma”, riferisce dei disturbi

lamentati dalla paziente (dolori toraco-addominali, insonnia, sintomi

depressivi), che giudica credibili e conclude affermando che “lo stato di

salute della paziente da parte della patologia fibriomialgica nonché psichiatrica

ha peggiorato” (doc. B).

Il

medico SMR ha in proposito con pertinenza osservato che il rapporto evidenzia

una situazione somatica invariata rispetto alla valutazione del SAM, in

particolare per quanto riferito alla problematica aneurismatica (già ampiamente

nota e considerata dal SAM nella definizione delle limitazioni alla capacità

lavorativa con riconoscimento di un impedimento funzionale adeguato; cfr. doc.

X/1).

Per

quanto riferito all’osservazione in merito ad un presunto peggioramento della

componente fibriomialgica e psichiatrica, deterioramento che egli comunque non

motiva e non situa nel tempo, va detto che, a prescindere dal fatto che tale

referto non potrebbe comunque venir considerato in questa sede in quanto si

riferisce a una valutazione del 21 maggio 2015 e, quindi, di epoca successiva

alla decisione contestata del 9 marzo 2015 (la quale, come detto, delimita il

potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali; cfr. DTF 130 V 138

consid. 2; STFA C 75/05 del 23 giugno 2005; C 43/00 del 30 settembre 2002), non

apporta alcun elemento nuovo, segnatamente diagnostico, che non sia già stato

considerato e approfondito dal SAM in occasione della perizia del 15 dicembre

2014.

Inoltre, il dr. __________ è chirurgo e, quindi, non specialista nei

campi – reumatologico e psichiatrico - in cui egli individua un peggioramento. Egli

peraltro nemmeno si esprime sul grado di capacità lavorativa e sulle diagnosi

che potrebbero, se del caso, influire sulla stessa.

Questa

Corte deve quindi senza riserve aderire, anche su questo punto, alle

conclusioni del SMR, per il quale tale certificazione non oggettiva elementi

che possano comportare una modifica della dettagliata valutazione eseguita dal

SAM e che permetta quindi di discostarsi dalla stessa (osservazioni del SMR del

17.

giugno 2015, doc. X), ribadito peraltro il principio per cui il solo fatto

che uno o più medici curanti esprimano un’opinione contraddittoria non è

sufficiente a rimettere in discussione una perizia ordinata dal giudice o

dall’ammini-strazione e a imporre nuovi accertamenti (STF 9C_710/2011 del 20

marzo 2012 consid. 4.5 e 9C_9/2010 del 29 settembre 2010 consid. 3.4, entrambe

con i rinvii giurisprudenziali ivi menzionati).

In

sintesi la ricorrente non fa quindi valer alcuna argomentazione che consenta a

questa Corte di dipartirsi dalle conclusioni della perizia SAM (doc. AI 69), le

quali risultano dettagliate, coerenti e prive di contraddizioni né fa valere

l’esistenza di altre affezioni che non siano già state attentamente vagliate

dai periti del SAM.

Quanto

alla circostanza, addotta dalla ricorrente, che il suo salario annuo si sia

ridotto nel corso degli anni, tale elemento non può evidentemente costituire un

valido motivo per giustificare una diversa decisione in merito al diritto alle

prestazioni, rilevata l’assenza del presupposto fondamentale quale la presenza

di una modifica rilevante dello stato di salute che ha un influsso sull'attività

lucrativa rispetto alla prima decisione di diniego del 28 settembre 2012 (cfr. art.

17.

LPGA e consid. 2.6).

In

conclusione, rispecchiando la perizia SAM del 15 dicembre 2014 tutti i criteri

di affidabilità e completezza richiesti dalla giurisprudenza (cfr. consid. 2.10)

e non essendo provato un peggioramento duraturo e incidente sulla capacità

lavorativa, intervenuto dopo la resa della perizia e prima della decisione

contestata del 9 marzo 2015 (la quale delimita, come detto, il

potere cognitivo del giudice delle

assicurazioni sociali, cfr. DTF 130 V 138 consid. 2), a ragione

l’Ufficio AI - sulla base anche del parere del medico SMR (sul valore

probatorio delle opinioni espresse dai medici SMR cfr. la STFA I 938/05 del 24 agosto

2006; cfr. anche sopra al consid. 2.10) -, e richiamato altresì l'obbligo che

incombe all'assicurata di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare alle

conseguenze del discapito economico cagionato dal danno alla salute (DTF 123 V

233.

consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka,

Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pp. 57, 551 e 572), ha considerato la ricorrente abile al 50% nella sua attività di ausiliaria

di pulizie, come casalinga e in un’attività leggera adatta e che la situazione sia

da considerare sostanzialmente e globalmente invariata rispetto alla decisione

del 28 settembre 2012.

2.13

Visto

quanto sopra, questo Tribunale ritiene pertanto che la refertazione medica agli

atti contiene elementi chiari e sufficienti per valutare l'incapacità al

guadagno dell'assicurata sino all'emanazione del querelato provvedimento, senza

che si renda quindi necessario l'esperimento di ulteriori accertamenti. Al riguardo, va fatto presente che se

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr.

DTF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 e riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b;

riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 v Cost., cfr. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122

V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

In

conclusione, visto quanto sopra, non risultando una modifica della condizioni

valetudinarie rispetto alla situazione presente all’epoca della decisione su

opposizione 28 settembre 2012, cresciuta incontestata in giudicato, rettamente

l’Ufficio AI ha respinto la nuova domanda di prestazioni senza ritenere

necessario procedere ad un nuovo calcolo economico ed una nuova inchiesta

economica per le persone che si occupano dell’economia domestica, rispettivamente

ad un nuovo calcolo del grado d’invalidità il cui esito comunque non sarebbe

mutato.

Ne

consegue che la decisione impugnata merita conferma, mentre il ricorso va respinto.

2.14

Secondo

l’art. 69 cpv. 1bis LAI, in vigore dal 1° luglio 2006, la procedura di ricorso

in caso di controversie relative all’asse-gnazione o al rifiuto di prestazioni

AI dinanzi al tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese.

L’entità delle spese è determinata fra 200.-- e 1’000.-- franchi in funzione delle

spese di procedura e senza riguardo al valore litigioso.

Visto

l’esito della vertenza e il rifiuto dell’assistenza giudiziaria (come si vedrà

al prossimo considerando), le spese per fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

2.15

L’assicurata

ha chiesto l’esonero dal pagamento di tasse e spese processuali (cfr. art. 3

cpv. 1 della Legge sull’assisten-za giudiziaria e sul patrocinio d’ufficio

[LAG], nel tenore in vigore dal 1° gennaio 2011).

I presupposti (cumulativi) per la concessione

dell’assistenza giudiziaria sono dati se il richiedente si trova nel bisogno,

se le sue conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole e se

l'assistenza di un avvocato è necessaria o perlomeno indicata (DTF 125 V 202

consid. 4a, 372 consid. 5b e riferimenti). Va da sé che in ambito di istanza

esenzione dalle spese necessarie il presupposto della necessità di un avvocato

decade.

Nella

presente fattispecie non risulta soddisfatto il requisito della probabilità di

esito favorevole. Tale presupposto difetta quando le possibilità

di vincere la causa sono così esigue che una persona di condizione agiata, dopo

ragionevole riflessione, rinuncerebbe al processo in considerazione delle spese

cui si esporrebbe (RAMI 1994 p. 78; DTF 125 II 275 consid. 4b, 119 Ia 251).

Dopo un esame forzatamente sommario, sulla base degli atti all’inserto,

la presente vertenza appariva sin dall’inizio destinata all'insuccesso in

quanto le prospettive di esito favorevole erano considerevolmente minori dei

rischi di perdere la causa.

In

effetti, l’approfondita valutazione medico-teorica effettuata

dall’amministrazione, tramite una perizia pluridisciplinare dettagliata e convincente,

ha permesso di accertare con la dovuta chiarezza la situazione valetudinaria e quindi,

il grado d’in-validità e l’interessata non ha apportato alcun valido elemento

atto a contraddire o a mettere in dubbio le dettagliate valutazioni mediche.

All’insorgente che, lo si ribadisce, in corso di procedura ricorsuale non ha

prodotto alcuna documentazione medica idonea a contestare le approfondite valutazioni

pluridisciplinari del SAM e dei medici SMR, non poteva sfuggire la necessità di

documentare debitamente le allegazioni secondo le quali le medesime valutazioni

mediche non fossero valide e/o le ragioni che rendessero verosimile

una rilevante modifica del suo stato di salute subentrata prima della decisione

impugnata del 9 marzo 2015.

In

simili condizioni, non essendo realizzato uno dei presupposti (cumulativi),

l'istanza tendente all’esonero delle spese e tasse di giustizia è respinta.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e

pronuncia

1. Il

ricorso è respinto.

2. La

domanda d’assistenza giudiziaria è respinta.

3. Le

spese, per fr. 500.--, sono poste a carico della ricorrente.

4. Comunicazione

agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto

di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di

quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del

ricorrente o del suo rappresentante.

Al

ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente

l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il vicepresidente Il

segretario

giudice Raffaele Guffi Gianluca

Menghetti