32.2015.5
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6 febbraio 2015Italiano11 min
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Raccomandata
Incarto
n.
32.2015.5
FS
Lugano
6 febbraio 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il vicepresidente
del Tribunale cantonale delle assicurazioni
Giudice Raffaele Guffi
con redattore:
Francesco Storni, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 22 dicembre 2014 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 18 novembre 2014 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
considerato in
fatto e in diritto
che - nel
novembre 2009 RI 1 ha presentato una domanda di prestazioni AI a motivo di una
rottura del sovraspinato della spalla sinistra riconducibile ad infortunio
(doc. AI 1/1-9; cfr. incarto LAINF in inc. AI);
- esperiti
gli accertamenti del caso – in
particolare: la visita del 15 dicembre 2010 del medico SMR dr. __________ (doc.
AI 35/1-7) e la valutazione del consulente in integrazione dell’11 luglio 2011
(doc. AI 37/1-5) – con decisione
10 novembre 2011 (preavvisata il 19 settembre 2011 e cresciuta incontestata in
giudicato; doc. AI 38/1-3) l’Ufficio AI ha negato il diritto ad una rendita,
essendo il grado d’invalidità inferiore a quello pensionabile del 40%, ed a
provvedimenti d’ordine professionale ritenuta l’età e l’assenza di una formazione
di base (doc. AI 40/1-3);
- nel
mese di gennaio 2013 (cfr. l’annuncio per il mantenimento del termine della __________
sub doc. AI 46/1-2 e la richiesta sub doc. AI 48/1-9) RI 1 ha inoltrato una
nuova domanda di prestazioni;
- esperiti
gli accertamenti del caso – in
particolare: la valutazione del consulente in integrazione del 14 luglio 2014
(doc. AI 64/1-2), il rapporto finale del 1. settembre 2014 del medico SMR dr. __________
(doc. AI 68/1-5) e l’aggiornamento della documentazione della __________ dopo
il trauma del 12 agosto 2012 (doc. AI 57/1, 58/1, 59/1, 60/1 e 61/1) – con decisione 18 novembre 2014
(preavvisata il 2 settembre 2014; doc. AI 69/1-5) l’Ufficio AI ha riconosciuto
all’assicurato il diritto ad un quarto di rendita dal 1. settembre al 30
novembre 2012 e ad una mezza rendita dal 1. dicembre 2012 fino al 30 aprile
2014 (tre mesi dopo il miglioramento ex art. 88a cpv. 1 OAI). La rendita è
stata versata dal 1. luglio 2013 (6 mesi dopo l’inoltro della domanda ex art.
29 LAI; doc. AI 82/1-8);
- contro
la decisione del 18 novembre 2014 insorge dinanzi al TCA l’assicurato
rappresentato dalla RA 1. Postulando l’annullamento della decisione impugnata
con rinvio degli atti all’Ufficio AI, egli rimprovera all’ammini-strazione di
aver accertato in maniera errata ed incompleta (in particolare, ma non solo,
per assenza di valutazione psichiatrica) il suo stato di salute, di aver
valutato in maniera non corretta l’effettiva sua capacità lavorativa e di aver
inoltre, dal profilo economico, applicato una inadeguata riduzione percentuale
del reddito da invalido per circostanze personali e professionali;
- con
la risposta di causa l’Ufficio AI, con riferimento all’allegata annotazione SMR
del 19 gennaio 2015 – la quale, vista la problematica somatoforme posta dalla
dr.ssa __________ nel rapporto del 16 dicembre 2014, evidenzia la necessità di
una perizia pluridisciplinare “reuma, psi e neurologica” (cfr. IV/1) –, postula
l’annullamento della decisione impugnata con contestuale rinvio degli atti.
Eccepita la violazione dell’obbligo di collaborare da parte dell’insorgente
adducendo che l’esisten-za di una problematica psichiatrica é stata segnalata
solo con il ricorso, che l’infortunio del 2 aprile 2014 non è stato comunicato
e che nemmeno sono state formulate osservazioni al progetto di decisione,
l’amministrazione (ritenuta la procedura sub judice provocata inutilmente) chiede
inoltre di non accollarle spese e ripetibili;
- con
scritto del 26 gennaio 2015 (documento, questo, che verrà trasmesso per
conoscenza all’Ufficio AI con la presente sentenza) l’insorgente comunica di
condividere la proposta di rinvio atti per l’allestimento di una perizia
pluridisciplinare in quanto corrisponde esattamente alla richiesta ricorsuale.
Contestata la violazione dell’obbligo di collaborare e di aver provocato
inutilmente la presente procedura sostenendo che l’Ufficio AI già dal gennaio
2014 era a conoscenza di una problematica psichiatrica e che non poteva
trasmettere il rapporto della dr.ssa __________ del 16 dicembre 2014 in tempo utile essendo entrato in cura dopo la scadenza del termine di 30 giorni per presentare
osservazioni scritte al progetto di decisione del 2 settembre 2014, egli chiede
l’assegnazione di ripetibili;
- la
presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante
importanza (ad esempio per la difficoltà dell’istruttoria o della valutazione
delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un giudice unico
ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 LOG (STF 9C_211/2010 del 18 febbraio 2011; STF
9C_792/2007 del 7 novembre 2008);
- secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità congenita,
malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità, secondo la
surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o psichica
conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la conseguente
incapacità di guadagno. Occorre quindi che il danno alla salute abbia cagionato
una diminuzione della capacità di guadagno, perché il caso possa essere
sottoposto all'assicurazione per l'invalidità (Duc, L’assurance
invalidité, in: Meyer (Hrsg.), Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht, Band
XIV, Soziale Sicherheit, 2a ed., 2007, pag. 1411, n. 46). Secondo l’art.
28 cpv. 1 lett. b LAI l’assicurato ha diritto ad una rendita se ha avuto
un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA) almeno del 40% in media durante un anno
senza notevole interruzione (e, per la lett. c, se al termine di questo anno è
invalido [art. 8 LPGA] almeno al 40%). Secondo il cpv. 2 del medesimo art. 28 LAI
gli assicurati hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al
70%, a tre quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza
rendita se sono invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono
invalidi almeno al 40%. Ai sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è
determinato stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato
conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di
eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa
ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro
(reddito da invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire
se non fosse diventato invalido (reddito da valido). Il grado d'invalidità
dell'assicurato deve quindi essere determinato dal raffronto del reddito che egli
ancora può conseguire nonostante la sua invalidità con quello che avrebbe
potuto guadagnare in assenza delle affezioni di cui è portatore (Duc, op. cit.,
pag. 1476, n. 213 e la giurisprudenza citata alla nota a pié pagina n. 264). Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 pag. 84). Per l’art. 29 cpv. 1 LAI il
diritto alla rendita nasce al più presto dopo sei mesi dalla data in cui
l’assicurato ha rivendicato il diritto alle prestazioni conformemente all’art.
29 cpv. 1 LPGA;
- nel caso concreto questo TCA, alla luce della refertazione medica agli
atti, ritiene vi sia la necessità, come da proposta dell’amministrazione
condivisa dal ricorrente, di esperire ulteriori accertamenti medici
(pluridisciplinari) – come indicato nella nota SMR del 19 gennaio 2015 (cfr.
IV/1) – con conseguente riesame anche dell’aspetto economico e ciò al fine di
giungere ad un chiaro e convincente giudizio sulla situazione invalidante di RI
1 e quindi sul suo diritto a prestazioni AI;
- in STF 9C_243/2010 del 28 giugno 2011 (DTF 137 V 210) il
Tribunale federale ha precisato in quali casi il Tribunale cantonale deve
allestire direttamente una perizia giudiziaria e in quali può invece rinviare
gli atti all'assicuratore per un complemento istruttorio. Lo scrivente
Tribunale in precedenti vertenze ha già avuto modo di rinviare
l’incarto all’Ufficio AI o perché ha ritenuto che vi erano accertamenti
peritali svolti dall’amministrazione che necessitavano di un complemento (“Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen”; cfr STCA 32. 2011.107
del 27 ottobre 2011), o perché vi erano delle carenze
negli accertamenti svolti dall’amministrazione (“Eine Rück-weisung an die
IV-Stelle bleibt hingegen möglich, wenn sie allein in der notwendigen Erhebung
einer bisher vollständig ungeklärten Frage begründet ist. Ausserdem bleibt es dem kantonalen Gericht (unter dem Aspekt der
Verfahrensgarantien) unbenommen, eine Sache zurückzuweisen, wenn lediglich eine
Klarstellung, Präzisierung oder Ergänzung von gutachtlichen Ausführungen
erforderlich ist”; cfr. STCA 32.2011.115 del 27 ottobre
2011);
- nel
caso concreto, come detto, si giustifica il rinvio degli atti
all’amministrazione, affinché mediante l’esecuzione di una perizia
pluridisciplinare proceda ad una valutazione più completa dello stato
valetudinario dell’assicurato e ad un nuovo esame degli aspetti economici. In
esito a tali nuove indagini l’Ufficio AI si determinerà nuovamente, mediante
l’emissione di una decisione, sul diritto alla rendita e/o a provvedimenti integrativi;
- secondo
l'art. 29 cpv. 2 Lptca e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di
controversie relative all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi
al Tribunale cantonale delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle
spese è determinata fra 200.-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di
procedura e senza riguardo al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009
del 7 aprile 2009;8C_393/2008 del 24 settembre 2008);
- con
STF 9C_967/2009 del 2 giugno 2010, il TF ha accolto il ricorso di un Ufficio AI
che si lamentava di vedersi accollate le spese, malgrado l’accoglimento del
ricorso da parte dell’istan-za cantonale fosse dovuto alla produzione di
documenti non trasmessi in precedenza e la rendita fosse dovuta per un periodo
successivo all’emissione della decisione impugnata;
- dal
rapporto del 16 dicembre 2014 della dr.ssa __________ risulta che l’insorgente “(…)
è stato indirizzato alla sottoscritta dal Dr. __________ di __________ ed è in
cura dal 18.10.2014 per una sindrome da disadattamento, reazione mista ansioso
depressiva ICD 10 F 43.22 e sindrome somatoforme da dolore persistente ICD 10 F 45.4. (…)” (doc. A/8). Questo Tribunale, ritenuto che il 2 settembre 2014 gli era stato
preavvisato il diritto ad una rendita limitata nel tempo (cfr. doc. AI 69/1-5),
ritiene che all’insorgente non poteva sfuggire l’importanza (ai fini della
determinazione del diritto a prestazioni) di comunicare immediatamente
all’amministrazione l’inizio della cura psichiatrica e questo anche se il
termine di 30 giorni previsto per le osservazioni al progetto era già scaduto
(per un caso diverso in cui il TF, ritenute le motivazioni addotte nel
preavviso, non ha ravvisato una violazione dell’obbligo di collaborare, cfr. la
STF 9C_612/2014 del 5 novembre 2014). Del resto, a differenza di quanto da lui
sostenuto, per il solo fatto che il dr. __________, nel rapporto del 24 gennaio
2014 ha, in particolare, concluso che “(…) per quello che riguarda il dolore
l’importante è un adeguato rinforzo muscolare e penso l’introduzione anche di
un antidepressivo motivo per cui mando anche copia della lettera al medico di
famiglia. (…)” (doc. 120/1-2 dell’incarto LAINF), non si può ancora concludere
che “(…) dell’esistenza di una problematica psichiatrica, l’Ufficio AI era
già a conoscenza dal mese di gennaio 2014. (…)” (VI). In effetti, a
prescindere dal fatto che non è specialista in merito, il dr. __________ ha
espresso, oltretutto in forma possibilistica, solo l’introduzione di un
antidepressivo rinviando tutto al curante. Inoltre, la tendenza ad un atteggiamento
lesivo dell’obbligo di collaborare da parte dell’insorgente è ravvisabile anche
nel fatto che egli, per giustificare l’inabilità lavorativa dal 30 aprile 2014,
si avvale di un infortunio del 2 aprile 2014, mai comunicato all’Ufficio AI, e
della relativa documentazione medica, mai prodotta precedentemente all’am-ministrazione
(cfr. doc. da A/3 a A/7);
- viste
le suesposte risultanze e ricordato che nella STF 9C_670/2013 del 4 febbraio
2014 il TF ha ribadito la validità del principio giuridico generale secondo il
quale i costi vanno caricati a chi li ha causati, questo Tribunale deve
concludere che se l’insorgente avesse comunicato per tempo l’ulteriore infortunio
del 2 aprile 2014 e, soprattutto, l’inizio della cura psichiatrica, con ogni
verosimiglianza l’Ufficio AI avrebbe subito predisposto l’accertamento medico
pluridisciplinare (così come proposto in sede di risposta) e non si sarebbe resa
necessaria la presente procedura;
- di
conseguenza, ancorché vincente in causa, le spese per fr. 500.-- sono poste a
carico del ricorrente al quale non vanno riconosciute le ripetibili.
Per questi motivi
dichiara e
pronuncia
1. Il
ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
Fatti
2. Le
spese, per fr. 500.--, sono poste a carico del ricorrente. Non si attribuiscono
ripetibili.
3. Comunicazione
agli interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto
Considerandi
di ricorso, in 3 esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di
quella impugnata, contenere una breve motivazione, e recare la firma del
ricorrente o del suo rappresentante.
Al
ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il ricorrente
l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il vicepresidente Il
segretario
giudice Raffaele Guffi Gianluca
Menghetti