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32.2015.50

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

9 dicembre 2015Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i

provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono

l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale

(art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI) ed il collocamento

(art. 18 cpv. 1 LAI).

2.2. L’art.

17 LAI prevede in particolare che:

"

L’assicurato ha diritto alla

formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la

riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere

presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."

Invalido

ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della

gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione

professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110

consid. 2b;

AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).

Ai

sensi dell’art. 6 cpv. 1 OAI

"

per riformazione

professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere

o migliorare sensibilmente la capacità di guadagno al termine della prima

formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza previa

formazione professionale a causa dell’invalidità."

Con riformazione professionale

la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure reintegrative

necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità di guadagno

approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e

meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del possibile, la

capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag.

495 consid. 2a).

L'assicurato

ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel

suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di

guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b).

Una

formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto

del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti

d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo

1997, pag. 131).

Secondo la

giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a carico dell'assicurazione

per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione professionale ha diritto a provvedimenti

completivi nel caso in cui la reintegrazione effettuata non gli consenta di

percepire un reddito adeguato e se egli solo con tali provvedimenti

supplementari possa essere in grado di conseguire un guadagno parificabile a

quello che avrebbe potuto percepire senza invalidità nella sua precedente

attività. Il diritto a detti provvedimenti completivi non esige che sia

raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di guadagno del 20%: DTF 124 V 110

consid. 2b) richiesta per aver diritto ai provvedimenti d'integrazione

professionale (STFA inedita 20 luglio 2002 nella causa C, I 237/00; Pratique

VSI 2000 31 consid. 2 e 32 consid. 3b, RDAT I 1998 pag. 294; RCC 1978 pag. 527e

STFA 1967 pag. 108).

2.3. Secondo

l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità

s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,

cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità

congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,

secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o

psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la

conseguente incapacità di guadagno.

Occorre

quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità

di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per

l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la

sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).

L’art.

28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati

hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre

quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono

invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.

Ai

sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il

rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo

l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti

d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente

esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da

invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non

fosse diventato invalido (reddito da valido).

Si

confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non

fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido,

sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente

esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di

eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;

DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).

Nel

confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di

fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,

le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325;

DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività

ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale

dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La

situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della

residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui

differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in

maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di

una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114

V 313).

Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono

determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del

diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere

rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di

eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della

decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V

222).

2.4. Per costante

giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una

rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per

un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla

revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF

125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I

597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre

2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04;

STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004

nella causa T., I 299/03).

Al riguardo cfr. STCA

32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006 N. 39 pag. 182.

2.5. L’art. 17 cpv. 1 LPGA

stabilisce che:

" Se il

grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole

modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente

o soppressa, d’ufficio o su richiesta."

I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di

rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a

proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).

Una

diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente

approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso

di riconsiderazione (cfr. STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in

plaidoyer 1/06, pag. 64-65).

2.6. Per

poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di

ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o

eventualmente da altri specialisti.

Il

compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,

nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al

lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare

quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007

del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente

professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali

attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung

des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).

Quanto

alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti

litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il

rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure

espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza

dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e

che le conclusioni del perito siano ben motivate.

Determinante

quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né

l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o

rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007;

STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF

122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der

Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),

bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).

In

una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137

V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della

giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi

di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della

conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del

Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio

2010.

L’Alta

Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per

poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni

come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo

nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla

Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha

riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo

latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività

dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro

dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò

ritenuto necessario adottare dei correttivi:

(a

livello amministrativo)

-

assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),

-

differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),

-

miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.

3.3),

-

rafforzamento dei diritti di partecipazione:

--

in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una

decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle

assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;

cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);

--

alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione

alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.

3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);

(a

livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)

In

caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o

il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare

una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza

secondo DLA 1997

Nr.

18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile

2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità

(consid. 4.4.2).

L’art.

72bis OAI, in vigore dal 1° marzo 2012, dedicato alle perizie mediche

pluridisciplinari stabilisce al cpv. 1 che “Le perizie che interessano tre o

più discipline mediche sono eseguite da un centro peritale con cui l'Ufficio

federale ha concluso una convenzione” e al cpv. 2 che “i

mandati sono attribuiti con metodo aleatorio”.

Per

mettere in pratica quanto prescritto all’art. 72bis cpv.2 OAI l’UFAS ha

allestito il sistema di attribuzione “Suisse MED@P” (cfr. R. Kocher,

SuisseMed@P a deux ans: où en sommes-nous?” in Sécurité sociale 5/2014, pag.

288 e seg.; vedi DTF 138 V 271).

In

una sentenza pubblicata in DTF 140 V 508, consid. 3.1 e 3.2.1. il Tribunale

federale ha ribadito che la scelta del perito in ambito di perizie mediche

pluridisciplinari deve sempre avvenire secondo il metodo aleatorio (vedi pure

DTF 139 V 349 consid. 5.2.1; DTF 138 V 271 consid. 1.1.).

A proposito dei rapporti del medico curante, l’Alta Corte ha stabilito

che secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del

fatto che, alla luce del legame di fiducia esistente con il paziente, il medico

curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF

8C_947/2011 del 27 gennaio 2012;8C_5/2011 del 27 giugno 2011;8C_790/2010 del

15 febbraio 2011;8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);

Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc).

La giurisprudenza federale sottolinea così costantemente la

necessità di tenere conto della differenza, a livello probatorio, tra mandato

di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid.

3.2.;9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 4.4. con riferimenti;9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2.).

Il

Tribunale federale ha comunque già avuto modo di sottolineare che non va

dimenticata la potenziale forza dei rapporti del medico curante, alla luce del

fatto che quest’ultimo ha l’occasione di osservare il paziente durante un

periodo di tempo prolungato (cfr. Pladoyer 3/09 p. 74 e sentenza 9C_468/2009

del 9 settembre 2009, consid. 3.3.1; D. Cattaneo, in “Les

expertises en droit des assurances sociales”, in Cahiers genevois et romands de

sécurité sociale n° 44-2010 pag. 124).

Questa giurisprudenza

viene applicata da questo Tribunale (cfr. ad esempio sentenza 32.2013.183 del

20 ottobre 2014, attualmente pendente davanti al Tribunale federale; sentenza

32.2012.185 del 14 febbraio 2013; sentenza 32.2011.326 del 31 maggio 2012;

sentenza 32.2011.200 del 19 gennaio 2012; sentenza 32.2010.308 del 19 maggio

2011; sentenza 32.2010.137 del 21 marzo 2011) e dal Tribunale amministrativo

federale (cfr. sentenza C-2693/2007 del 5 dicembre 2008).

Se

vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la

procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli

si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25

aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).

2.7. Un danno alla salute

psichica può portare ad un’invalidità se esso è di gravità tale da non poter

praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul

mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).

Affinché un

rapporto medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve

adempiere diverse condizioni (cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia

del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag.

571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie

nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e

Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).

Innanzitutto

la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata

sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto

scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann

(Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999

pag. 105 ss).

Il

medico deve pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve

anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte

dell'assicurato.

Tale prognosi deve tener conto

di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e

quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale

profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata

pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità

di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi

sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.

Inoltre, l'esperto deve

esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.

Il rifiuto del carattere

invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le

divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni

sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una

richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal

paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto

dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi

handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27

settembre 2001).

2.8. Nella decisione del 27

febbraio 2015, l’amministrazione ha attribuito all’assicurata una rendita

intera d’invalidità limitatamente al periodo di tempo compreso tra il 1°

ottobre 2012 e il 30 aprile 2014, ritenuto che dalla valutazione medica del

SAM, seguita da un raffronto dei redditi, è emerso che l’interessata non

presenta un grado di invalidità pensionabile, dopo tale data.

Il TCA è, quindi, ora

chiamato a valutare, alla luce di quanto esposto ai considerandi 2.4. e 2.5.,

se l’UAI ha correttamente o meno soppresso la rendita spettante a RI 1, a fare

tempo dal 1° maggio 2014 e negato l’applicazione di provvedimenti

professionali.

2.9. Nel caso di specie, dagli

atti di causa risulta che l’Ufficio AI, con lo scopo di accertare in maniera

approfondita lo stato di salute dell’assicurata, ha fatto esperire una perizia

pluridisciplinare ad opera del Servizio Accertamento Medico (SAM) di

Bellinzona.

In tale ambito i medici

del SAM hanno valutato la patologia reumatologica (Dr. __________), neurologica

(Dr. __________) e psichiatrica (Dr. __________).

Globalmente, nel rapporto

peritale del 24 aprile 2014, i medici del SAM, sulla base delle risultanze dei

singoli consulti e delle visite ambulatoriali della ricorrente presso il citato

centro d’accertamento, hanno posto la seguente diagnosi con influenza

sulla capacità lavorativa:

" (…)

Diagnosi reumatologica

Sindrome dolorosa cronica alla spalla ds. in stato dopo intervento

chirurgico artroscopico di ricostruzione dei tendini del sovraspinato e

infraspinato e decompressione subacromiale in data 14.6.2012 per lesione

parziale della cuffia dei rotatori.

Dolori persistenti alla caviglia ds. nella zona del malleolo laterale

in stato dopo trauma distorsivo nel dicembre 2013 con lesione del legamento

astragalocalcaneare” (doc. AI 50-28)

Quanto alla capacità

lavorativa medico-teorica globale, i medici del SAM hanno ritenuto l’assicurata

abile al lavoro nella misura del 50% (metà del rendimento per il normale tempo

di lavoro) nell’ultima attività di ausiliaria di cucina, operaia e ausiliaria

di pulizia, mentre in un’attività lavorativa rispettosa dei limiti funzionali e

di carico indicati, l’abilità è piena dal 5 settembre 2013 (doc. AI 50-30+31).

Nel rapporto finale del 25

aprile 2014 il Dr. __________ del Servizio Medico Regionale (SMR) ha confermato

la diagnosi e la capacità lavorativa residua indicate dal SAM (cfr. doc. AI

52-1).

L’Ufficio AI ha quindi

ripreso i periodi d’inabilità lavorativa riconosciuti in ambito LAINF (cfr.

doc. AI 56-1, 59-1).

Nell’annotazione del 22

agosto 2014 il medico del SMR ha poi riassunto le percentuali d’inabilità

dell’assicurata:

“(…)

Attività abituale

IL 100% dal 24 ottobre 2011 al 4 settembre 2013;

IL 50% dal 5 settembre 2013 al 25 settembre 2013;

IL 100% dal 26 settembre al 23 ottobre 2013;

IL 50% dal 24 ottobre 2013 al 26 dicembre 2013;

IL 100% dal 27

dicembre 2013 al 23 gennaio 2014;

Il 50% dal

24 gennaio 2014 e continua

Attività adeguata

IL 100% dal 24 ottobre 2011 al 4 settembre 2013;

IL 0% dal 5 settembre 2013 al 25 settembre 2013;

IL 100% dal 26 settembre al 23 ottobre 2013;

IL 0% dal 24 ottobre 2013 al 26 dicembre 2013;

IL 100% dal 27

dicembre 2013 al 23 gennaio 2014;

IL 0% dal

24 gennaio” (doc. AI 62-1 e 63-2).

2.10. Nella concreta fattispecie,

chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute della ricorrente è

stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione della decisione qui

impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, questo

TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale effettuata dal

Considerandi

SAM, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i

parametri giurisprudenziali sopra ricordati.

2.10.1

Per quanto riguarda la

patologia reumatologica, l’assicurata è stata sottoposta a una valutazione

specialistica da parte del Dr. __________, spec. FMH in reumatologia e

riabilitazione, il quale nella perizia del 29 gennaio 2014 ha posto la diagnosi

con influsso sulla capacità lavorativa di “ - sindrome dolorosa cronica alla

spalla destra in stato dopo intervento chirurgico artroscopico di ricostruzione

dei tendini del sovraspinato e infraspinato e decompressione subacromiale in

data 14.06.2012 per lesione parziale della cuffia dei rotatori; - dolori

persistenti alla caviglia destra nella zona del malleolo laterale in stato dopo

trauma distorsivo nel dicembre 2013 con lesione del legamento

astragalocalcaneare” (doc. AI 50-43).

Il Dr. __________ ha

indicato che per quanto riguarda la spalla destra valgono le limitazioni

funzionali indicate – in ambito LAINF – dal medico di circondario Dr. __________

(cfr. visita medica di chiusura del 5 settembre 2013, doc. LAINF 47-1). Invece

per la caviglia destra vi sono limitazioni nelle attività da svolgere

prevalentemente in piedi, nel camminare su terreni sconnessi o salire e

scendere le scale (doc. AI 50-45).

Secondo il perito,

l’assicurata è inabile al 50% (riduzione del rendimento) nella precedente

attività di aiuto cucina dal 5 settembre 2013 (chiusura del caso in ambito

LAINF). Per contro, in un’attività adeguata l’abilità è piena (100%), dalla

medesima data (doc. AI 50-46).

Il TCA non ha motivo per

distanziarsi da questa valutazione peritale, che non è del resto stata smentita

da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente

invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua

dell’interessata.

Tale non può essere la certificazione

del Dr. __________ del 17 settembre 2014 (doc. AI 68-11) o quella della __________

del 27 agosto 2014 (doc. AI 68-12).

Il Dr. __________, spec.

FMH in medicina interna, ma non nella materia che qui ci occupa, ha infatti

unicamente indicato quelli che sono – a suo parere – i limiti funzionali

dell’assicurata senza fornire ulteriori elementi oggettivi non esaminati dal

perito (doc. AI 68-11).

Nel certificato del 27

agosto 2014 della __________ viene unicamente indicata l’inabilità lavorativa

al 100% dal 18 agosto 2014 al 20 ottobre 2014 senza ulteriori precisazioni

(doc. AI 68-12).

Nell’annotazione del 10

ottobre 2014 il Dr. __________ ha concluso che la nuova documentazione non

apporta alcun nuovo elemento medico che permetta di modificare la valutazione

SAM. Si tratta – secondo il medico del SMR – di “una differente valutazione

medica di uno stesso stato di salute” (doc. AI 70-1).

L’avv. RA 1 – in sede di

ricorso al TCA – ha prodotto un certificato medico del 29 gennaio 2015 del Dr. __________

(doc. A2) e un referto dell’11 febbraio 2015 della __________ (doc. A3).

Anche questa nuova

documentazione non permette una diversa valutazione della fattispecie.

Il Dr. __________,

spec. FMH in chirurgia, ortopedia e traumatologia, non ha posto una diagnosi

divergente da quella del perito: “Dolori del cingolo omero-scapolare a

destra di origine non chiara (DD CRPS, spalla congelata, neurite del plesso

brachiale, miotrofia nevralgica, sindrome di Parsonage Turner)” e ha

suggerito di continuare a farsi seguire dai sanitari della __________ (doc.

A2).

Nella certificazione

dell’11 febbraio 2015 il Dr. __________ e il Dr. __________ della __________,

dopo aver posto la diagnosi già indicata dal Dr. __________ e rilevato che i

dolori non possono essere spiegati completamente (“in der heutigen CT

Untersuchung konnten die klinisch ausgeprägten Schmerzen nicht vollumfänglich

erklärt werden”), hanno preso posizione sulle opzioni terapeutiche, in

particolare sulle possibilità di un intervento chirurgico alla spalla (doc.

A3).

I due certificati sono

stati sottoposti al Dr. __________ del SMR, il quale in data 8 aprile 2015 ha

concluso che non risulta una sostanziale modifica del quadro clinico rispetto

alla valutazione del SAM “con già allora spalla con evoluzione cronica,

resistenza alle terapie e sofferenza non spiegabile e oggettivabile con dei

reperti di tipo somatico” (doc. VI1).

Queste

conclusioni possono essere fatte proprie dal TCA.

Il ricorrente in data 16

aprile 2015 ha formalmente eccepito questo documento del SMR prodotto dall’UAI,

in quanto “non è firmato” (doc. VI).

La

censura del ricorrente non può essere accolta.

L’annotazione dell’8

aprile 2015 del Dr. __________ del SMR, sebbene senza firma autografa del

medico, è allegata alla risposta dell’Ufficio AI del 13 aprile 2015, di cui è

parte integrante visto che la valutazione del medico è stata ripresa

testualmente (cfr. doc. IV, pag. 4).

La risposta dell’UAI è quindi

firmata, in originale, dal sostituto capo ufficio __________ e dalla giurista __________.

2.10.2

Per

quanto riguarda la patologia neurologica, l’assicurata è stata sottoposta a una

valutazione specialistica da parte del Dr. __________, spec. FMH in neurologia,

il quale nella perizia del 31 gennaio 2014 non ha posto alcuna diagnosi con

influsso sulla capacità lavorativa (doc. AI 50-49).

A

mente del Dr. __________, dal punto di vista neurologico, non sono stati

trovati reperti determinanti un’incapacità lavorativa (doc. AI 50-49).

Il TCA non ha ragioni per

scostarsi neppure da questa valutazione.

2.10.3

Per quanto riguarda la

patologia psichiatrica, l’assicurata è stata sottoposta a una valutazione

specialistica da parte del Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e

psicoterapia, il quale nel rapporto del 16 aprile 2014 non ha posto alcuna

diagnosi psichiatrica (doc. AI 50-55).

Dal lato strettamente

psichiatrico – secondo il perito – RI 1 è da ritenere totalmente abile al

lavoro (doc. AI 50-55).

Il TCA non ha ragioni per

scostarsi nemmeno da questa valutazione.

2.10.4

In conclusione, rispecchiando la

valutazione SAM i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla

giurisprudenza (cfr. consid. 2.6.), alla stessa può essere fatto riferimento.

Inoltre, richiamato

l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente

esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal

danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i

riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur

Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das

Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF

113.

V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser,

Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da

ritenere dimostrato, secondo il grado della

verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle

assicurazioni sociali, che l'assicurata è abile al lavoro al 50% nella

sua precedente professione, mentre in attività adeguate la capacità lavorativa

è piena (100%), a far tempo dal 24 gennaio 2014.

2.11

Occorre ora esaminare le

conseguenze del danno alla salute subìto dalla ricorrente dal profilo

economico.

Preliminarmente va ricordato

che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il

momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF

129.

V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno

2003.

nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,

I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.

consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002

nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003

nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui sono determinanti

i dati del 2014 (la rendita è stata soppressa a partire dal 1° maggio 2014).

L’amministrazione ha

applicato i dati del 2012 che vanno perciò aggiornati al 2014.

2.11.1

Per determinare il reddito

ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito

da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante

(corrispondente all’inizio dell’eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe,

secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129

V 222 consid. 4.3.1. pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev’essere

determinato il più concretamente possibile.

Di regola ci si fonderà

sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno

alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale dei salari

(cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; STF 9C_181/2008 del 23 ottobre

2008, DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224), o comunque sul salario che

potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda

o in un’azienda simile.

Nel caso in cui non fosse

possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che

l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità, si farà riferimento ai

dati empirici o statistici (STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; VSI 1999 pag.

248.

consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui –

in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione – la persona

assicurata avrebbe di regola, e conformemente all’esperienza generale,

continuato l’attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U

400.

pag. 381 consid. 2a).

Nel caso concreto,

l’amministrazione ha ritenuto di dovere fare capo ai dati statistici per il

calcolo del reddito da valido, visto che l’assicurata al momento

dell’insorgenza del danno alla salute era iscritta all’assicurazione

disoccupazione (vedi anche lo scritto dell’assicurata del 13 maggio 2014, doc.

AI 54-1 e 72-2).

Nella fattispecie,

l’importo del reddito da valido quantificato dall’amministrazione è di fr. 49’412.--

per il 2012 applicando le tabella RSS, divisione 56 – attività di ristorazione,

livello 4 (doc. AI 72-2).

L’avv. RA 1 non ha

contestato questo importo, né l’utilizzo dei dati statistici (cfr. doc. I, VI).

Il TCA non ha ragioni per

scostarsi dal modo di procedere dell’amministrazione, ma deve aggiornare i dati

al 2014.

Applicando i dati

statistici nazionali di cui alla Tabella TA1, riferita all’anno 2012, p.to.

55-56 “Servizi di alloggio e di ristorazione”, livello di qualifica 1, attività

semplici di tipo fisico o manuale, si ottiene un importo mensile di fr. 3’665.--

che riportato su 41.7 ore corrisponde a fr. 3'820.76 al mese, pari a fr. 45'849.15

all’anno che aggiornati al 2014 sono pari a fr. 46'539.45 (+ 0,7% per il

2013, +0,8% per il 2014 dati dell’Ufficio federale di statistica).

2.11.2

Per quanto riguarda invece il reddito

da invalido, contestato dal ricorrente, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione

professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo

sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che

il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non

costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.

3b/aa e riferimenti).

Se

invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non

ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,

da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di

invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi

dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi

nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC

1991.

p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).

Inoltre,

va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a

causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni

invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità

residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a

raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una

riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha

precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario

statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di

influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla

deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve

succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il

suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80

consid. 5b/cc).

L’Alta Corte ha stabilito

che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche

concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1

dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di

statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei

valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5

settembre 2006 nella causa P., I 222/04).

Utilizzando

i dati forniti dalla tabella TA1 2012 elaborata dall'Ufficio federale di

statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2012 una professione che presuppone qualifiche

inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle

condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR

2002.

UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile

lordo pari a fr. 4'112.--.

Riportando questo dato su

41.7

ore (cfr. tabella pubblicata sul

sito web dell’Ufficio federale di statistica), esso ammonta a fr.

4'286.76 mensili oppure a fr. 51'441.12 per l'intero anno (fr. 4'286.76 x 12,

ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18

febbraio 1999, p. 5 consid. 3a).

Dopo

adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"

- cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si

ottiene, per il 2014 un reddito mensile di fr. 4'351.30 oppure di fr. 52'215.60

per l'intero anno (+0,7% per il 2013 e +0,8% per il 2014).

2.12

In ossequio alla

giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze

specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,

età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado

d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad

una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima

consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle

varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF

126.

V 80 consid. 5b/cc).

In una sentenza I 147/05 del

25.

luglio 2005, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul

reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato

nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno

alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in

misura del 60%.

La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora

conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno

alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo

parziale (5%).

In

un’altra pronunzia U 420/04 del 25 luglio 2005, consid. 2 - riguardante un

assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio,

totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno

fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15%.

In

una sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005, il TCA ha fornito alcune

indicazioni circa le modalità secondo le quali deve

essere

applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,

argomentando:

" Su

quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze

federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.

A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella

causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato

(47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava

un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un

mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età

e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello

retributivo.

Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I

138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione

sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni,

dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore

dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations

résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).

In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04,

consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un

permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un

fattore di riduzione.

Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid.

2.4

), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna

applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di

invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR

1995.

UV 35, p. 105 consid. 2b).

Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati

(circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare

disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss.

consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U

80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune

circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad

esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto

che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle

assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza

professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le

malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.

Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza

federale corrisponde una decurtazione del 5%.

Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale

legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un

caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere

limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può

comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in

questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid.

2.

, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa

dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto

parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,

I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per

tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata

una riduzione del 15% per ragioni di salute).

La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione

della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).

Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il

TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti

legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione

(anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di

occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)

Questa indicazione, posta sulla base dello studio della

giurisprudenza federale, di accordare ad ognuno dei fattori di rilievo una decurtazione

del 5%, è stata poi ribadita da questo Tribunale nella STCA 32.2012.36 del 31

gennaio 2013, nella quale il TCA - distanziandosi dalla prassi adottata

autonomamente dall’Ufficio AI del Canton Ticino sulla base di una direttiva

interna che prevede, tra l’altro, delle deduzioni percentuali varianti dall’1%

al 10% in funzione delle limitazioni nel portare i pesi - ha evidenziato che

l’applicazione della riduzione percentuale deve avvenire utilizzando

esclusivamente dei multipli di 5.

Con sentenza 9C_179/2013

del 26 agosto 2013, il Tribunale federale ha interamente confermato quanto

stabilito da questo Tribunale, sviluppando le seguenti considerazioni:

" (…)

5.5

La decisione del Tribunale cantonale di

distanziarsi dalla deduzione operata dall'UAI a titolo di circostanze

particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un

eccesso nell'esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido

motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi

il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni

dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare - a causa

dell'ininfluenza del calcolo per l'esito della valutazione - il giudizio

dell'istanza precedente. L'applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe

invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente

concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria

(cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], in:

Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum

Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). In tali condizioni,

rappresentando questo argomento già valido motivo per scostarsi dalla

valutazione dell'amministrazione, non occorre verificare oltre l'altro motivo

posto a fondamento della pronuncia impugnata e contestato in sede federale,

ovvero quello dell' (in) applicabilità di una direttiva amministrativa interna

che regoli autonomamente per il proprio Cantone le riduzioni sul reddito

statistico da invalido.

5.6

L'UAI si

richiama del resto a torto alle sentenze 9C_390/2011 del 2 marzo 2012 e

9C_299/2011 del 21 novembre 2011 per invocare l'esistenza di prassi parallele

in altri cantoni. In realtà dalle citate sentenze non emerge nulla di tutto

ciò. La "feuille de calcul" menzionata in dette sentenze null'altro è

se non il calcolo interno dell'invalidità che precede l'emanazione della

decisione amministrativa. Per il resto, è sufficiente il rilievo che anche in quelle

vertenze, laddove applicata, la riduzione effettuata dall'ufficio AI

interessato corrispondeva a un multiplo di 5.”

In concreto, nella

decisione impugnata, l’amministrazione ha applicato inizialmente una riduzione

del 6% per attività leggere (cfr. decisione del 27 febbraio 2015, doc. 72-2).

In una sentenza pubblicata

in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la questione del potere d'esame

del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle assicurazioni qualora si

tratti di verificare, in materia di assicurazione per l'invalidità,

l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido accertato sulla

base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75.

L'Alta Corte al consid.

5.2

si è così espressa:

" Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de

l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche pas limité dans ce

contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir

d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision

administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne

l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si

une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée

dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes

généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet

égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent,

substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit

s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre

appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81).»

Nel caso di specie, alla

luce di quanto stabilito dal Tribunale federale nella sentenza del 26 agosto 2013

qui sopra riprodotta, il TCA non ritiene corretta una riduzione del 6% per

attività leggere.

Tuttavia, come vedremo, sia

applicando una riduzione del 5% o del 10%, la soluzione finale non cambia.

Procedendo quindi al

raffronto dei redditi, con riferimento al 2014, partendo da un salario da

invalido di fr. 52'215.60 e ammettendo la riduzione del 5%, il reddito

ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 49'604.82. Confrontando ora

questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 46'539.45

(consid. 2.11.1.) non emerge alcuna perdita di guadagno.

Procedendo al raffronto

dei redditi, con riferimento al 2014, partendo da un salario da invalido di fr. 52'215.60 e ammettendo la riduzione del 10%, il reddito ipotetico dell’insorgente

ammonta, quindi, a fr. 46'994.05. Confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da

valido nel medesimo anno di fr. 46'539.45 (consid. 2.11.1.), non emerge –

anche in questo caso – alcuna perdita di guadagno, come stabilito dall’amministra-zione

nella decisione impugnata.

Le prestazioni

dell’assicurata vanno dunque soppresse a partire dal 1° maggio 2014, in

applicazione dell’art. 88a OAI – che prevede che se la capacità al guadagno

dell’assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure

se la grande invalidità o l’assistenza dovuta all’invalidità si riduce, v’è

motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all’occorrenza,

tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che

il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in

considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che

presumibilmente continuerà a durare (cfr. STF 9C- 971/2009 del 14 giugno 2011

consid. 3.1).

Richiamato

il consid. 2.2. essendo il grado di invalidità dell’insorgente inferiore al

20%, RI 1 non ha dunque diritto ad una riformazione professionale.

Visto

quanto precede, la decisione impugnata va confermata e il ricorso respinto.

2.13

L’assicurata,

in sede di ricorso, ha chiesto l’esecuzione di una perizia giudiziaria completa

(doc. VI).

Va qui ricordato che, quando

l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,

in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la

probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che

altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si

rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63,

Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II

consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con

riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito

conformemente all'art. 29

cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).

In

concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la

fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere

ad altri accertamenti.

2.14

Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca

e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative

all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale

delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra

200.

-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo

al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF

8C_393/2008 del 24 settembre 2008).

Visto l’esito della

vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della

ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese per complessivi

fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.

3. Comunicazione agli

interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in

materia di diritto pubblico al Tribunale

federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla

comunicazione.

L'atto di ricorso, in 3

esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,

contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo

rappresentante.

Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il

ricorrente l'ha ricevuta.

Per il Tribunale cantonale delle

assicurazioni

Il presidente Il

segretario

Daniele Cattaneo Gianluca

Menghetti