32.2015.50
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
9 dicembre 2015Italiano41 min
Source ti.ch
Raccomandata
Incarto
n.
32.2015.50
LG/sc
Lugano
9 dicembre 2015
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni
composto dei giudici:
Daniele Cattaneo, presidente,
Raffaele Guffi, Ivano Ranzanici
redattore:
Luca Giudici, vicecancelliere
segretario:
Gianluca Menghetti
statuendo sul ricorso del 26 marzo 2015 di
RI 1
rappr. da: RA 1
contro
la decisione del 27 febbraio 2015 emanata da
Ufficio assicurazione invalidità, 6501 Bellinzona
in materia di assicurazione federale per l'invalidità
ritenuto, in fatto
1.1. RI 1, nata nel 1970, da
ultimo attiva in qualità di lavapiatti a tempo parziale (50%), in data 4 marzo
2013 ha presentato una domanda volta all’ottenimento di prestazioni AI per
adulti (provvedimenti professionali) per le conseguenze dell’infortunio del 24
ottobre 2011 (cfr. incarto LAINF 35.2015.94) (doc. AI 6-1/7).
1.2. Esperiti gli accertamenti
medici ed economici del caso, in particolare una valutazione pluridisciplinare
SAM (doc. AI 50-1), l’Ufficio AI con la decisione del 27 febbraio 2015 (doc. AI
72-1), preavvisata con progetto del 26 agosto 2014 (doc. AI 63-1), ha
attribuito all’assicurata una rendita intera d’invalidità limitatamente al
periodo di tempo compreso tra il 1° ottobre 2012 e il 30 aprile 2014.
1.3. Contro questa decisione
l’assicurata, patrocinata dall’avv. RA 1, ha inoltrato un tempestivo ricorso al
TCA postulando in via principale il riconoscimento di una rendita intera
d’invalidità anche dopo il 30 aprile 2014, mentre in via subordinata egli ha
chiesto il rinvio degli atti all’UAI “perché valuti l’adozione di
provvedimenti professionali ai sensi dell’art. 17 LAI, ed in seguito si esprima
nuovamente sul grado di invalidità dell’assicurata” (doc. I, pag. 9).
L’insorgente ha contestato
le conclusioni mediche dell’amministrazione che ha ritenuto RI 1 pienamente
abile al lavoro e al guadagno dal 24 gennaio 2014. Egli inoltre ha censurato l’amministrazione
che “non ha considerato alcunché in relazione alla possibilità di
(re)integrazione nel mondo del lavoro (provvedimenti professionali: v.art. 17
LAI), senza alcuna motivazione” (doc. I, pag. 8).
1.4. In risposta l’UAI, richiamati
l’incarto LAINF, la perizia pluridisciplinare SAM del 24 aprile 2014 e la
valutazione del SMR del 25 aprile 2014, si è riconfermato integralmente nel
proprio provvedimento, rilevando che essendo il grado d’invalidità nullo, non
può essere riconosciuto un diritto all’applicazione di provvedimenti
professionali (doc. IV+1).
1.5. Il 16 aprile 2015 l’avv. RA 1
ha contestato formalmente l’annotazione del SMR del 24 aprile 2014, in quanto
non firmata, e materialmente “perché in 3 righe liquida tutti i referti
specialistici prodotto dalla ricorrente, senza confrontarsi nel merito delle
loro conclusioni” (doc. VI).
Egli ha quindi postulato
l’allestimento di una perizia giudiziaria completa (doc. VI).
Il doc. VI è stato
inviato all’UAI per conoscenza (doc. VII).
2.1. Secondo l'art. 8 cpv. 1 LAI
gli assicurati invalidi o direttamente minacciati d'invalidità hanno diritto ai
provvedimenti d'integrazione necessari e atti a ripristinare, migliorare,
conservare o avvalorare la capacità di guadagno. Per stabilire tale diritto
deve essere considerata tutta la durata di lavoro prevedibile.
Fra
Fatti
i provvedimenti d'integrazione concessi in virtù della LAI sono previsti pure i
provvedimenti professionali (art. 8 cpv. 3 lett. b LAI), che comprendono
l'orientamento professionale (art. 15 LAI), la prima formazione professionale
(art. 16 LAI), la riformazione professionale (art. 17 LAI) ed il collocamento
(art. 18 cpv. 1 LAI).
2.2. L’art.
17 LAI prevede in particolare che:
"
L’assicurato ha diritto alla
formazione in una nuova attività lucrativa, se la sua invalidità esige la
riformazione professionale e se con questa la capacità al guadagno possa essere
presumibilmente conservata o migliorata, in misura essenziale."
Invalido
ai sensi di questa disposizione è un assicurato che, a causa del tipo e della
gravità del danno alla salute subito, patirebbe, senza una riformazione
professionale, una perdita di guadagno pari almeno al 20% (DTF 124 V 110
consid. 2b;
AHV Praxis 1997 pag. 80 consid. 1b).
Ai
sensi dell’art. 6 cpv. 1 OAI
"
per riformazione
professionale vanno intesi i provvedimenti di formazione necessari a mantenere
o migliorare sensibilmente la capacità di guadagno al termine della prima
formazione professionale o dopo l’inizio di un’attività lucrativa senza previa
formazione professionale a causa dell’invalidità."
Con riformazione professionale
la giurisprudenza intende, in particolare, l'insieme delle misure reintegrative
necessarie e adeguate a procurare al richiedente un'opportunità di guadagno
approssimativamente equivalente a quella offerta dalla vecchia attività e
meglio i provvedimenti atti a ripristinare, nel limite del possibile, la
capacità di guadagno (Pratique VSI 2000 pag. 27 consid. 2a; DTF 124 V 110 consid. 2a; DTF 122 V 79 consid. 3b/bb; RCC pag.
495 consid. 2a).
L'assicurato
ha in particolare diritto alla formazione completa, che appare necessaria nel
suo caso per mantenere o migliorare in maniera essenziale la sua capacità di
guadagno (AHI 1997 pag. 85; STFA non pubbl. del 21 luglio 1995 in re F. consid. 2b).
Una
formazione non può quindi essere interrotta anticipatamente se, tenuto conto
del principio della proporzionalità, il successo prevedibile dei provvedimenti
d’integrazione appare ancora raggiungibile (RDAT I 1998 pag. 295 consid. 1b; Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo
1997, pag. 131).
Secondo la
giurisprudenza, infine, l'assicurato sottopostosi a carico dell'assicurazione
per l'invalidità a provvedimenti d'integrazione professionale ha diritto a provvedimenti
completivi nel caso in cui la reintegrazione effettuata non gli consenta di
percepire un reddito adeguato e se egli solo con tali provvedimenti
supplementari possa essere in grado di conseguire un guadagno parificabile a
quello che avrebbe potuto percepire senza invalidità nella sua precedente
attività. Il diritto a detti provvedimenti completivi non esige che sia
raggiunta la soglia di rilevanza (perdita di guadagno del 20%: DTF 124 V 110
consid. 2b) richiesta per aver diritto ai provvedimenti d'integrazione
professionale (STFA inedita 20 luglio 2002 nella causa C, I 237/00; Pratique
VSI 2000 31 consid. 2 e 32 consid. 3b, RDAT I 1998 pag. 294; RCC 1978 pag. 527e
STFA 1967 pag. 108).
2.3. Secondo
l’art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 7 e 8 della LPGA, con invalidità
s’intende l'incapacità al guadagno presunta permanente o di rilevante durata,
cagionata da un danno alla salute fisica o psichica, conseguente a infermità
congenita, malattia o infortunio. Gli elementi fondamentali dell'invalidità,
secondo la surriferita definizione, sono quindi un danno alla salute fisica o
psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio, e la
conseguente incapacità di guadagno.
Occorre
quindi che il danno alla salute abbia cagionato una diminuzione della capacità
di guadagno, perché il caso possa essere sottoposto all'assicurazione per
l'invalidità (Scartazzini, Les rapports de causalité dans le droit suisse de la
sécurité sociale, tesi Ginevra 1991, pp. 216ss).
L’art.
28 cpv. 2 LAI, in vigore dal 1° gennaio 2008, prescrive che gli assicurati
hanno diritto ad una rendita intera se sono invalidi almeno al 70%, a tre
quarti di rendita se sono invalidi almeno al 60%, ad una mezza rendita se sono
invalidi almeno al 50% o a un quarto di rendita se sono invalidi almeno al 40%.
Ai
sensi dell'art. 16 LPGA il grado d'invalidità è determinato stabilendo il
rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo
l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti
d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente
esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro (reddito da
invalido) e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non
fosse diventato invalido (reddito da valido).
Si
confronta perciò il reddito che l'assicurato avrebbe potuto conseguire se non
fosse divenuto invalido con quello ch'egli può tuttora realizzare, benché invalido,
sfruttando la residua capacità lavorativa in attività da lui ragionevolmente
esigibili in condizioni normali del mercato del lavoro, previa adozione di
eventuali provvedimenti integrativi (metodo generale del raffronto dei redditi;
DTF 128 V 30, 104 V 136; Pratique VSI 2000 p. 84).
Nel
confronto dei redditi la giurisprudenza - di regola - non tiene conto di
fattori estranei all'invalidità, come ad esempio la formazione professionale,
le attitudini fisiche e psichiche e l'età dello assicurato (RCC 1989 p. 325;
DTF 107 V 21; Scartazzini, op. cit, p. 232). La misura dell'attività
ragionevolmente esigibile dipende d'altra parte dalla situazione personale
dell'assicurato e dalla possibilità di applicazione di misure reintegrative. La
situazione personale dell'assicurato è essenziale per la valutazione della
residua capacità al guadagno. Secondo il TFA i due redditi, dalla cui
differenza emerge il grado dell'incapacità di guadagno, vanno stabiliti in
maniera precisa. Se ciò non è possibile, devono essere calcolati sulla base di
una valutazione fondata sulle circostanze concrete (SVR 1996 IV Nr. 74; DTF 114
V 313).
Secondo la giurisprudenza per il raffronto dei redditi sono
determinanti le circostanze esistenti al momento dell'(eventuale) inizio del
diritto alla rendita ed i redditi da valido e da invalido devono però essere
rilevati sulla medesima base temporale e la valutazione deve tenere conto di
eventuali modifiche dei redditi di paragone intervenute fino alla resa della
decisione e suscettibili di incidere sul diritto alla rendita (cfr. DTF 129 V
222).
2.4. Per costante
giurisprudenza quando l’amministrazione con un’unica decisione attribuisce una
rendita per un certo periodo e, contemporaneamente, la riduce o la sopprime per
un periodo successivo, devono essere applicate per analogia le regole sulla
revisione di decisioni amministrative (cfr. DTF 131 V 164; DTF 131 V 120; DTF
125 V 143; SVR 2006 IV Nr. 13; STFA del 10 gennaio 2006 nella causa K., I
597/04; STFA del 27 dicembre 2005 nella causa A., I 689/04; STFA del 19 ottobre
2005 nella causa F., I 38/05; STFA del 14 aprile 2005 nella causa K., 12/04;
STFA del 24 febbraio 2005 nella causa K., I 528/04; STFA del 29 giugno 2004
nella causa T., I 299/03).
Al riguardo cfr. STCA
32.2005.83 del 20 febbraio 2006, massimata in RtiD II-2006 N. 39 pag. 182.
2.5. L’art. 17 cpv. 1 LPGA
stabilisce che:
" Se il
grado d’invalidità del beneficiario della rendita subisce una notevole
modificazione, per il futuro la rendita è aumentata o ridotta proporzionalmente
o soppressa, d’ufficio o su richiesta."
I principi giurisprudenziali sviluppati in materia di revisione di
rendite sotto il regime del vecchio art. 41 LAI sono applicabili anche a
proposito dell’art. 17 LPGA (DTF 130 V 349 seg. consid. 3.5).
Una
diversa valutazione di uno stato di fatto rimasto invariato ed inizialmente
approfonditamente esaminato non costituisce né un caso di revisione, né un caso
di riconsiderazione (cfr. STFA I 8/04 del 12 ottobre 2005 pubblicata in
plaidoyer 1/06, pag. 64-65).
2.6. Per
poter graduare l'invalidità, l'amministrazione (o il giudice in caso di
ricorso) deve disporre di documenti che devono essere rassegnati dal medico o
eventualmente da altri specialisti.
Il
compito del medico consiste nel porre un giudizio sullo stato di salute,
nell'indicare in quale misura e in quali attività l'assicurato è incapace al
lavoro come pure nel fornire un importante elemento di giudizio per determinare
quali lavori siano ancora ragionevolmente esigibili dall'assicurato (STF 9C_13/2007
del 31 marzo 2008; DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; 115 V 133 consid. 2 pag. 134; 114 V 310 consid. 3c pag. 314; 105 V 156 consid. 1 pag. 158). Spetta in seguito al consulente
professionale, avuto riguardo alle indicazioni sanitarie, valutare quali
attività professionali siano concretamente ipotizzabili (Meyer-Blaser, Rechtsprechung
des Bundesgerichts zum IVG, pag. 228 seg.).
Quanto
alla valenza probante di un rapporto medico, determinante è che i punti
litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio approfondito, che il
rapporto si fondi su esami completi, che consideri parimenti le censure
espresse dal paziente, che sia stato approntato in piena conoscenza
dell'incarto (anamnesi), che la descrizione del contesto medico sia chiara e
che le conclusioni del perito siano ben motivate.
Determinante
quindi per stabilire se un rapporto medico ha valore di prova non è né
l'origine del mezzo di prova, né la denominazione, ad esempio quale perizia o
rapporto (STF 8C_828/2007 del 23 aprile 2008; STFA I 462/05 del 25 aprile 2007;
STFA U 329/01 e U 330/01 del 25 febbraio 2003; DTF 125 V 352 consid. 3a; DTF
122 V 160 consid. 1c; Meyer-Blaser, Die Rechtspflege in der
Sozialversicherung, BJM 1989 pag. 31; Pratique VSI 3/1997 pag. 123),
bensì il suo contenuto (DTF 122 V 160 in fine con rinvii).
In
una sentenza di principio 9C_243/2010 del 28 giugno 2011, pubblicata in DTF 137
V 210, il Tribunale federale ha preso posizione sulle critiche della
giurisprudenza federale relativa al valore probatorio delle perizie dei Servizi
di accertamento medico (SAM; Art. 72 bis cpv. 1 OAI), dal profilo della
conformità alla CEDU e alla Costituzione, formulate soprattutto nel parere del
Prof. Dr. iur. Jörg Paul Müller e del Dr. iur. Johannes Reich dell’11 febbraio
2010.
L’Alta
Corte è arrivata alla conclusione che l’acquisizione delle basi mediche per
poter emettere una decisione attraverso perizie effettuate da istituti esterni
come i SAM nell’assicurazione invalidità svizzera, come pure il loro utilizzo
nelle procedure giudiziarie é di per sé conforme alla Costituzione e alla
Convenzione (consid. 2.1-2.3). D’altra parte il Tribunale federale ha
riconosciuto che attraverso tali perizie vengono messe in pericolo in modo
latente le garanzie procedurali, visto il potenziale di ricavi dell’attività
dei SAM nei confronti dell’assicurazione invalidità e con ciò anche della loro
dipendenza economica (consid. 2.4). La nostra Massima Istanza ha perciò
ritenuto necessario adottare dei correttivi:
(a
livello amministrativo)
-
assegnazione a caso dei mandati di perizia ai SAM (consid. 3.1),
-
differenze minime delle tariffe della perizia (consid. 3.2),
-
miglioramento e uniformizzazione dei criteri di qualità e di controllo (consid.
3.3),
-
rafforzamento dei diritti di partecipazione:
--
in caso di divergenze l’amministrazione deve ordinare la perizia attraverso una
decisione incidentale impugnabile davanti al Tribunale cantonale delle
assicurazioni o al Tribunale federale amministrativo (consid. 3.4.2.6;
cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 132 V 93);
--
alla persona assicurata spettano precedentemente i diritti di partecipazione
alla procedura (ad esempio: quello di esprimersi sui quesiti peritali; consid.
3.4.2.9; cambiamento della giurisprudenza secondo DTF 133 V 446);
(a
livello dell’autorità giudiziaria di prima istanza)
In
caso di accertata necessità di ulteriori chiarimenti, il Tribunale cantonale o
il Tribunale federale amministrativo devono per principio essi stessi ordinare
una perizia medica (consid. 4.4.1.3 e 4.4.1.4; cambiamento della giurisprudenza
secondo DLA 1997
Nr.
18 p. 85, C 85/95 consid. 5d con riferimenti, sentenza H 355/99 del 11 aprile
2000 consid. 3b), i cui costi sono posti a carico dell’assicurazione invalidità
(consid. 4.4.2).
L’art.
72bis OAI, in vigore dal 1° marzo 2012, dedicato alle perizie mediche
pluridisciplinari stabilisce al cpv. 1 che “Le perizie che interessano tre o
più discipline mediche sono eseguite da un centro peritale con cui l'Ufficio
federale ha concluso una convenzione” e al cpv. 2 che “i
mandati sono attribuiti con metodo aleatorio”.
Per
mettere in pratica quanto prescritto all’art. 72bis cpv.2 OAI l’UFAS ha
allestito il sistema di attribuzione “Suisse MED@P” (cfr. R. Kocher,
SuisseMed@P a deux ans: où en sommes-nous?” in Sécurité sociale 5/2014, pag.
288 e seg.; vedi DTF 138 V 271).
In
una sentenza pubblicata in DTF 140 V 508, consid. 3.1 e 3.2.1. il Tribunale
federale ha ribadito che la scelta del perito in ambito di perizie mediche
pluridisciplinari deve sempre avvenire secondo il metodo aleatorio (vedi pure
DTF 139 V 349 consid. 5.2.1; DTF 138 V 271 consid. 1.1.).
A proposito dei rapporti del medico curante, l’Alta Corte ha stabilito
che secondo la generale esperienza della vita, il giudice deve tenere conto del
fatto che, alla luce del legame di fiducia esistente con il paziente, il medico
curante attesterà, in caso di dubbio, in favore del suo paziente (STF
8C_947/2011 del 27 gennaio 2012;8C_5/2011 del 27 giugno 2011;8C_790/2010 del
15 febbraio 2011;8C_828/2007 del 23 aprile 2008; DTF 125 V 353 consid. 3a)cc);
Pratique VSI 2001 pag. 109 consid. 3a)cc).
La giurisprudenza federale sottolinea così costantemente la
necessità di tenere conto della differenza, a livello probatorio, tra mandato
di cura e mandato peritale (cfr. STF 9C_697/2013 del 15 novembre 2013 consid.
3.2.;9C_721/2012 del 24 ottobre 2012 consid. 4.4. con riferimenti;9C_457/2012 del 28 agosto 2012, consid. 6.2.).
Il
Tribunale federale ha comunque già avuto modo di sottolineare che non va
dimenticata la potenziale forza dei rapporti del medico curante, alla luce del
fatto che quest’ultimo ha l’occasione di osservare il paziente durante un
periodo di tempo prolungato (cfr. Pladoyer 3/09 p. 74 e sentenza 9C_468/2009
del 9 settembre 2009, consid. 3.3.1; D. Cattaneo, in “Les
expertises en droit des assurances sociales”, in Cahiers genevois et romands de
sécurité sociale n° 44-2010 pag. 124).
Questa giurisprudenza
viene applicata da questo Tribunale (cfr. ad esempio sentenza 32.2013.183 del
20 ottobre 2014, attualmente pendente davanti al Tribunale federale; sentenza
32.2012.185 del 14 febbraio 2013; sentenza 32.2011.326 del 31 maggio 2012;
sentenza 32.2011.200 del 19 gennaio 2012; sentenza 32.2010.308 del 19 maggio
2011; sentenza 32.2010.137 del 21 marzo 2011) e dal Tribunale amministrativo
federale (cfr. sentenza C-2693/2007 del 5 dicembre 2008).
Se
vi sono dei rapporti medici contraddittori, il giudice non può evadere la
procedura senza valutare l'intero materiale ed indicare i motivi per cui egli
si fonda su un rapporto piuttosto che su un altro (STF 8C_535/2007 del 25
aprile 2008, STFA I 462/05 del 25 aprile 2007).
2.7. Un danno alla salute
psichica può portare ad un’invalidità se esso è di gravità tale da non poter
praticamente esigere dall'assicurato di valersi della sua capacità lavorativa sul
mercato del lavoro (cfr. DTF 127 V 298 consid. 4c).
Affinché un
rapporto medico in ambito psichiatrico sia ritenuto affidabile, esso deve
adempiere diverse condizioni (cfr. D. Cattaneo, “La promozione dell'autonomia
del disabile: esempi scelti dalle assicurazioni sociali”, in RDAT II-2003, pag.
571 seg., in particolare la nota 158, pag. 628-629; D. Cattaneo, “Le perizie
nelle assicurazioni sociali” in Le perizie giudiziarie Ed. CFPG, Lugano e
Helbing & Lichtenhahn, Basilea 2008 pag, 203 e segg. (249-254).
Innanzitutto
la diagnosi deve essere espressa da uno specialista in psichiatria e fondata
sui criteri posti da un sistema di classificazione riconosciuto
scientificamente (cfr. DTF 130 V 396 segg.; DTF 127 V 294; Mosimann
(Somatoforme Störungen: Gerichte und [psychiatrische] Gutachten, in: SZS 1999
pag. 105 ss).
Il
medico deve pronunciarsi sulla gravità dell'affezione e deve
anche valutare l'esigibilità della ripresa di un'attività lucrativa da parte
dell'assicurato.
Tale prognosi deve tener conto
di diversi criteri, quali il carattere premorboso, l'affezione psichica e
quelle organiche croniche, la perdita d'integrazione sociale, un eventuale
profitto tratto dalla malattia, il carattere cronico della malattia, la durata
pluriennale della stessa con sintomi stabili o in evoluzione e l'impossibilità
di ricorrere a trattamenti medici secondo la regola d'arte. La prognosi
sfavorevole deve essere fatta in base all’insieme dei succitati criteri.
Inoltre, l'esperto deve
esprimersi sull'aspetto psicosociale della persona esaminata.
Il rifiuto del carattere
invalidante deve ugualmente basarsi su diversi criteri, tra i quali le
divergenze tra i dolori descritti e quelli osservati, le allegazioni
sull'intensità dei dolori la cui descrizione rimane sul vago, l'assenza di una
richiesta di cura, le evidenti divergenze tra le informazioni fornite dal
paziente e quelle risultanti dall'anamnesi, il fatto che le lamentele molto
dimostrative lascino l'esperto insensibile, come pure le allegazioni di grandi
handicap nonostante un ambiente psico-sociale intatto (STCA 32.1999.124 del 27
settembre 2001).
2.8. Nella decisione del 27
febbraio 2015, l’amministrazione ha attribuito all’assicurata una rendita
intera d’invalidità limitatamente al periodo di tempo compreso tra il 1°
ottobre 2012 e il 30 aprile 2014, ritenuto che dalla valutazione medica del
SAM, seguita da un raffronto dei redditi, è emerso che l’interessata non
presenta un grado di invalidità pensionabile, dopo tale data.
Il TCA è, quindi, ora
chiamato a valutare, alla luce di quanto esposto ai considerandi 2.4. e 2.5.,
se l’UAI ha correttamente o meno soppresso la rendita spettante a RI 1, a fare
tempo dal 1° maggio 2014 e negato l’applicazione di provvedimenti
professionali.
2.9. Nel caso di specie, dagli
atti di causa risulta che l’Ufficio AI, con lo scopo di accertare in maniera
approfondita lo stato di salute dell’assicurata, ha fatto esperire una perizia
pluridisciplinare ad opera del Servizio Accertamento Medico (SAM) di
Bellinzona.
In tale ambito i medici
del SAM hanno valutato la patologia reumatologica (Dr. __________), neurologica
(Dr. __________) e psichiatrica (Dr. __________).
Globalmente, nel rapporto
peritale del 24 aprile 2014, i medici del SAM, sulla base delle risultanze dei
singoli consulti e delle visite ambulatoriali della ricorrente presso il citato
centro d’accertamento, hanno posto la seguente diagnosi con influenza
sulla capacità lavorativa:
" (…)
Diagnosi reumatologica
Sindrome dolorosa cronica alla spalla ds. in stato dopo intervento
chirurgico artroscopico di ricostruzione dei tendini del sovraspinato e
infraspinato e decompressione subacromiale in data 14.6.2012 per lesione
parziale della cuffia dei rotatori.
Dolori persistenti alla caviglia ds. nella zona del malleolo laterale
in stato dopo trauma distorsivo nel dicembre 2013 con lesione del legamento
astragalocalcaneare” (doc. AI 50-28)
Quanto alla capacità
lavorativa medico-teorica globale, i medici del SAM hanno ritenuto l’assicurata
abile al lavoro nella misura del 50% (metà del rendimento per il normale tempo
di lavoro) nell’ultima attività di ausiliaria di cucina, operaia e ausiliaria
di pulizia, mentre in un’attività lavorativa rispettosa dei limiti funzionali e
di carico indicati, l’abilità è piena dal 5 settembre 2013 (doc. AI 50-30+31).
Nel rapporto finale del 25
aprile 2014 il Dr. __________ del Servizio Medico Regionale (SMR) ha confermato
la diagnosi e la capacità lavorativa residua indicate dal SAM (cfr. doc. AI
52-1).
L’Ufficio AI ha quindi
ripreso i periodi d’inabilità lavorativa riconosciuti in ambito LAINF (cfr.
doc. AI 56-1, 59-1).
Nell’annotazione del 22
agosto 2014 il medico del SMR ha poi riassunto le percentuali d’inabilità
dell’assicurata:
“(…)
Attività abituale
IL 100% dal 24 ottobre 2011 al 4 settembre 2013;
IL 50% dal 5 settembre 2013 al 25 settembre 2013;
IL 100% dal 26 settembre al 23 ottobre 2013;
IL 50% dal 24 ottobre 2013 al 26 dicembre 2013;
IL 100% dal 27
dicembre 2013 al 23 gennaio 2014;
Il 50% dal
24 gennaio 2014 e continua
Attività adeguata
IL 100% dal 24 ottobre 2011 al 4 settembre 2013;
IL 0% dal 5 settembre 2013 al 25 settembre 2013;
IL 100% dal 26 settembre al 23 ottobre 2013;
IL 0% dal 24 ottobre 2013 al 26 dicembre 2013;
IL 100% dal 27
dicembre 2013 al 23 gennaio 2014;
IL 0% dal
24 gennaio” (doc. AI 62-1 e 63-2).
2.10. Nella concreta fattispecie,
chiamato a verificare innanzitutto se lo stato di salute della ricorrente è
stato accuratamente vagliato dall’UAI prima dell’emissione della decisione qui
impugnata, dopo attenta analisi della documentazione medica agli atti, questo
TCA non ha motivo per mettere in dubbio la valutazione peritale effettuata dal
Considerandi
SAM, da considerare dettagliata, approfondita e quindi rispecchiante i
parametri giurisprudenziali sopra ricordati.
2.10.1
Per quanto riguarda la
patologia reumatologica, l’assicurata è stata sottoposta a una valutazione
specialistica da parte del Dr. __________, spec. FMH in reumatologia e
riabilitazione, il quale nella perizia del 29 gennaio 2014 ha posto la diagnosi
con influsso sulla capacità lavorativa di “ - sindrome dolorosa cronica alla
spalla destra in stato dopo intervento chirurgico artroscopico di ricostruzione
dei tendini del sovraspinato e infraspinato e decompressione subacromiale in
data 14.06.2012 per lesione parziale della cuffia dei rotatori; - dolori
persistenti alla caviglia destra nella zona del malleolo laterale in stato dopo
trauma distorsivo nel dicembre 2013 con lesione del legamento
astragalocalcaneare” (doc. AI 50-43).
Il Dr. __________ ha
indicato che per quanto riguarda la spalla destra valgono le limitazioni
funzionali indicate – in ambito LAINF – dal medico di circondario Dr. __________
(cfr. visita medica di chiusura del 5 settembre 2013, doc. LAINF 47-1). Invece
per la caviglia destra vi sono limitazioni nelle attività da svolgere
prevalentemente in piedi, nel camminare su terreni sconnessi o salire e
scendere le scale (doc. AI 50-45).
Secondo il perito,
l’assicurata è inabile al 50% (riduzione del rendimento) nella precedente
attività di aiuto cucina dal 5 settembre 2013 (chiusura del caso in ambito
LAINF). Per contro, in un’attività adeguata l’abilità è piena (100%), dalla
medesima data (doc. AI 50-46).
Il TCA non ha motivo per
distanziarsi da questa valutazione peritale, che non è del resto stata smentita
da certificati medico-specialistici attestanti delle patologie maggiormente
invalidanti, in grado di influire sulla capacità lavorativa residua
dell’interessata.
Tale non può essere la certificazione
del Dr. __________ del 17 settembre 2014 (doc. AI 68-11) o quella della __________
del 27 agosto 2014 (doc. AI 68-12).
Il Dr. __________, spec.
FMH in medicina interna, ma non nella materia che qui ci occupa, ha infatti
unicamente indicato quelli che sono – a suo parere – i limiti funzionali
dell’assicurata senza fornire ulteriori elementi oggettivi non esaminati dal
perito (doc. AI 68-11).
Nel certificato del 27
agosto 2014 della __________ viene unicamente indicata l’inabilità lavorativa
al 100% dal 18 agosto 2014 al 20 ottobre 2014 senza ulteriori precisazioni
(doc. AI 68-12).
Nell’annotazione del 10
ottobre 2014 il Dr. __________ ha concluso che la nuova documentazione non
apporta alcun nuovo elemento medico che permetta di modificare la valutazione
SAM. Si tratta – secondo il medico del SMR – di “una differente valutazione
medica di uno stesso stato di salute” (doc. AI 70-1).
L’avv. RA 1 – in sede di
ricorso al TCA – ha prodotto un certificato medico del 29 gennaio 2015 del Dr. __________
(doc. A2) e un referto dell’11 febbraio 2015 della __________ (doc. A3).
Anche questa nuova
documentazione non permette una diversa valutazione della fattispecie.
Il Dr. __________,
spec. FMH in chirurgia, ortopedia e traumatologia, non ha posto una diagnosi
divergente da quella del perito: “Dolori del cingolo omero-scapolare a
destra di origine non chiara (DD CRPS, spalla congelata, neurite del plesso
brachiale, miotrofia nevralgica, sindrome di Parsonage Turner)” e ha
suggerito di continuare a farsi seguire dai sanitari della __________ (doc.
A2).
Nella certificazione
dell’11 febbraio 2015 il Dr. __________ e il Dr. __________ della __________,
dopo aver posto la diagnosi già indicata dal Dr. __________ e rilevato che i
dolori non possono essere spiegati completamente (“in der heutigen CT
Untersuchung konnten die klinisch ausgeprägten Schmerzen nicht vollumfänglich
erklärt werden”), hanno preso posizione sulle opzioni terapeutiche, in
particolare sulle possibilità di un intervento chirurgico alla spalla (doc.
A3).
I due certificati sono
stati sottoposti al Dr. __________ del SMR, il quale in data 8 aprile 2015 ha
concluso che non risulta una sostanziale modifica del quadro clinico rispetto
alla valutazione del SAM “con già allora spalla con evoluzione cronica,
resistenza alle terapie e sofferenza non spiegabile e oggettivabile con dei
reperti di tipo somatico” (doc. VI1).
Queste
conclusioni possono essere fatte proprie dal TCA.
Il ricorrente in data 16
aprile 2015 ha formalmente eccepito questo documento del SMR prodotto dall’UAI,
in quanto “non è firmato” (doc. VI).
La
censura del ricorrente non può essere accolta.
L’annotazione dell’8
aprile 2015 del Dr. __________ del SMR, sebbene senza firma autografa del
medico, è allegata alla risposta dell’Ufficio AI del 13 aprile 2015, di cui è
parte integrante visto che la valutazione del medico è stata ripresa
testualmente (cfr. doc. IV, pag. 4).
La risposta dell’UAI è quindi
firmata, in originale, dal sostituto capo ufficio __________ e dalla giurista __________.
2.10.2
Per
quanto riguarda la patologia neurologica, l’assicurata è stata sottoposta a una
valutazione specialistica da parte del Dr. __________, spec. FMH in neurologia,
il quale nella perizia del 31 gennaio 2014 non ha posto alcuna diagnosi con
influsso sulla capacità lavorativa (doc. AI 50-49).
A
mente del Dr. __________, dal punto di vista neurologico, non sono stati
trovati reperti determinanti un’incapacità lavorativa (doc. AI 50-49).
Il TCA non ha ragioni per
scostarsi neppure da questa valutazione.
2.10.3
Per quanto riguarda la
patologia psichiatrica, l’assicurata è stata sottoposta a una valutazione
specialistica da parte del Dr. __________, spec. FMH in psichiatria e
psicoterapia, il quale nel rapporto del 16 aprile 2014 non ha posto alcuna
diagnosi psichiatrica (doc. AI 50-55).
Dal lato strettamente
psichiatrico – secondo il perito – RI 1 è da ritenere totalmente abile al
lavoro (doc. AI 50-55).
Il TCA non ha ragioni per
scostarsi nemmeno da questa valutazione.
2.10.4
In conclusione, rispecchiando la
valutazione SAM i criteri di affidabilità e completezza richiesti dalla
giurisprudenza (cfr. consid. 2.6.), alla stessa può essere fatto riferimento.
Inoltre, richiamato
l'obbligo che incombe all'assicurato di intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente
esigibile per ovviare alle conseguenze del discapito economico cagionato dal
danno alla salute (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e i
riferimenti ivi citati; Riemer‑Kafka, Die Pflicht zur
Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pagg. 57, 551 e 572; Landolt, Das
Zumutbarkeitsprinzip im schweiz. Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61; DTF
113.
V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate; cfr. anche Meyer Blaser,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurigo 1997, pag. 221), è da
ritenere dimostrato, secondo il grado della
verosimiglianza preponderante abitualmente applicato nel settore delle
assicurazioni sociali, che l'assicurata è abile al lavoro al 50% nella
sua precedente professione, mentre in attività adeguate la capacità lavorativa
è piena (100%), a far tempo dal 24 gennaio 2014.
2.11
Occorre ora esaminare le
conseguenze del danno alla salute subìto dalla ricorrente dal profilo
economico.
Preliminarmente va ricordato
che, secondo la giurisprudenza, per il raffronto dei redditi fa stato il
momento dell’inizio dell’eventuale diritto alla rendita (cfr. DTF
129.
V 222; cfr., pure, STFA del 26 giugno
2003.
nella causa R. consid. 3.1, I 600/01, del 3 febbraio 2003 nella causa R.,
I 670/01 pubblicata in SVR 2002 IV Nr. 24, del 18 ottobre 2002 nella causa L.
consid. 3.1, I 761/01 pubblicata in SVR 2003 IV Nr. 11 e del 9 agosto 2002
nella causa S. consid. 3.1, I 26/02; cfr., inoltre, STFA del 13 giugno 2003
nella causa G. consid. 4.2, I 475/01), per cui sono determinanti
i dati del 2014 (la rendita è stata soppressa a partire dal 1° maggio 2014).
L’amministrazione ha
applicato i dati del 2012 che vanno perciò aggiornati al 2014.
2.11.1
Per determinare il reddito
ipotetico conseguibile dalla persona assicurata senza il danno alla salute (reddito
da valido), occorre stabilire quanto la stessa, nel momento determinante
(corrispondente all’inizio dell’eventuale diritto alla rendita), guadagnerebbe,
secondo il grado di verosimiglianza preponderante, quale persona sana (DTF 129
V 222 consid. 4.3.1. pag. 224 con riferimento). Tale reddito dev’essere
determinato il più concretamente possibile.
Di regola ci si fonderà
sull’ultimo reddito che la persona assicurata ha conseguito prima del danno
alla salute, se del caso adeguato al rincaro e all’evoluzione reale dei salari
(cfr. STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; STF 9C_181/2008 del 23 ottobre
2008, DTF 129 V 222 consid. 4.3.1. pag. 224), o comunque sul salario che
potrebbe essere conseguito in un posto di lavoro identico nella stessa azienda
o in un’azienda simile.
Nel caso in cui non fosse
possibile quantificare in maniera attendibile il reddito ipotetico che
l’assicurato avrebbe potuto conseguire senza invalidità, si farà riferimento ai
dati empirici o statistici (STF 8C_334/2008 del 26 novembre 2008; VSI 1999 pag.
248.
consid. 3b). Per il resto, occorre tenere conto del principio secondo cui –
in assenza di indizi concreti che impongano una diversa valutazione – la persona
assicurata avrebbe di regola, e conformemente all’esperienza generale,
continuato l’attività precedentemente svolta senza invalidità (RAMI 2000 no. U
400.
pag. 381 consid. 2a).
Nel caso concreto,
l’amministrazione ha ritenuto di dovere fare capo ai dati statistici per il
calcolo del reddito da valido, visto che l’assicurata al momento
dell’insorgenza del danno alla salute era iscritta all’assicurazione
disoccupazione (vedi anche lo scritto dell’assicurata del 13 maggio 2014, doc.
AI 54-1 e 72-2).
Nella fattispecie,
l’importo del reddito da valido quantificato dall’amministrazione è di fr. 49’412.--
per il 2012 applicando le tabella RSS, divisione 56 – attività di ristorazione,
livello 4 (doc. AI 72-2).
L’avv. RA 1 non ha
contestato questo importo, né l’utilizzo dei dati statistici (cfr. doc. I, VI).
Il TCA non ha ragioni per
scostarsi dal modo di procedere dell’amministrazione, ma deve aggiornare i dati
al 2014.
Applicando i dati
statistici nazionali di cui alla Tabella TA1, riferita all’anno 2012, p.to.
55-56 “Servizi di alloggio e di ristorazione”, livello di qualifica 1, attività
semplici di tipo fisico o manuale, si ottiene un importo mensile di fr. 3’665.--
che riportato su 41.7 ore corrisponde a fr. 3'820.76 al mese, pari a fr. 45'849.15
all’anno che aggiornati al 2014 sono pari a fr. 46'539.45 (+ 0,7% per il
2013, +0,8% per il 2014 dati dell’Ufficio federale di statistica).
2.11.2
Per quanto riguarda invece il reddito
da invalido, contestato dal ricorrente, va ricordato che lo stesso è determinato sulla base della situazione
professionale concreta dell'interessato, a condizione però che quest'ultimo
sfrutti in maniera completa e ragionevole la capacità lavorativa residua e che
il reddito derivante dall'attività effettivamente svolta sia adeguato e non
costituisca un salario sociale ("Soziallohn") (DTF 126 V 76 consid.
3b/aa e riferimenti).
Se
invece non esiste un siffatto guadagno, in particolare perché l'assicurato non
ha intrapreso una attività lucrativa da lui esigibile, il reddito da invalido,
da contrapporre a quello da valido nella determinazione del grado di
invalidità, può essere ricavato dai rilevamenti statistici ufficiali, editi
dall'Ufficio federale di statistica, che si riferiscono agli stipendi medi
nelle principali regioni e categorie di lavoro (DTF 126 V 76 consid. 3b/bb; RCC
1991.
p. 332 consid. 3c, 1989 p. 485 consid. 3b).
Inoltre,
va rilevato che, secondo la giurisprudenza federale, per gli assicurati che, a
causa della particolare situazione personale o professionale (affezioni
invalidanti, età, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione ecc.), non possono mettere completamente a frutto la loro capacità
residua nemmeno in lavori leggeri e che pertanto non riescono di regola a
raggiungere il livello medio dei salari sul mercato, viene operata una
riduzione percentuale sul salario teorico statistico. Il TFA ha
precisato, al riguardo, come una deduzione globale massima del 25% del salario
statistico permettesse di tener conto delle varie particolarità suscettibili di
influire sul reddito del lavoro. Inoltre, chiamato a pronunciarsi sulla
deduzione globale, la quale procede da una stima che l'amministrazione deve
succintamente motivare, il giudice non può senza valido motivo sostituire il
suo apprezzamento a quello degli organi dell'assicurazione (DTF 126 V 80
consid. 5b/cc).
L’Alta Corte ha stabilito
che sono esclusivamente applicabili, in difetto di indicazioni economiche
concrete, i dati salariali nazionali risultanti dalla tabella di riferimento TA1
dell’inchiesta sulla struttura dei salari edita dall’Ufficio federale di
statistica e non i valori desumibili dalla tabella TA13, che riferisce dei
valori in relazione alle grandi regioni (SVR 2007 UV nr. 17, STFA del 5
settembre 2006 nella causa P., I 222/04).
Utilizzando
i dati forniti dalla tabella TA1 2012 elaborata dall'Ufficio federale di
statistica, la ricorrente, svolgendo nel 2012 una professione che presuppone qualifiche
inferiori nel settore privato svizzero (a proposito della rilevanza delle
condizioni salariali nel settore privato, cfr. RAMI 2001 U 439, p. 347ss. e SVR
2002.
UV 15, p. 47ss.), avrebbe potuto realizzare, in media, un salario mensile
lordo pari a fr. 4'112.--.
Riportando questo dato su
41.7
ore (cfr. tabella pubblicata sul
sito web dell’Ufficio federale di statistica), esso ammonta a fr.
4'286.76 mensili oppure a fr. 51'441.12 per l'intero anno (fr. 4'286.76 x 12,
ritenuto che la quota di tredicesima è già compresa, cfr. STFA U 274/98 del 18
febbraio 1999, p. 5 consid. 3a).
Dopo
adeguamento all'indice dei salari nominali ("Nominallohnindex"
- cfr. DTF 126 V 81 consid. 7a e STCA del 20 febbraio 2001 nella causa R.), si
ottiene, per il 2014 un reddito mensile di fr. 4'351.30 oppure di fr. 52'215.60
per l'intero anno (+0,7% per il 2013 e +0,8% per il 2014).
2.12
In ossequio alla
giurisprudenza federale, occorre, in seguito, esaminare le circostanze
specifiche del caso concreto (limitazione addebitabile al danno alla salute,
età, anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado
d'occupazione, cfr. DTF 126 V 80 consid. 5b/bb) e, se del caso, procedere ad
una riduzione percentuale del salario statistico medio. La riduzione massima
consentita ammonta al 25%, percentuale che consente "… di tener conto delle
varie particolarità che possono influire sul reddito del lavoro" (cfr. DTF
126.
V 80 consid. 5b/cc).
In una sentenza I 147/05 del
25.
luglio 2005, consid. 2, il TFA ha proceduto ad una riduzione del 15% sul
reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato straniero, nato
nel 1953 e al beneficio di un permesso di domicilio, che, a causa del danno
alla salute, era stato giudicato in grado di svolgere un’attività adeguata in
misura del 60%.
La nostra Corte federale ha ritenuto suscettibili di incidere sul livello di reddito ancora
conseguibile dall’assicurato, gli impedimenti funzionali derivanti dal danno
alla salute (10%), così come il fatto di poter lavorare soltanto a tempo
parziale (5%).
In
un’altra pronunzia U 420/04 del 25 luglio 2005, consid. 2 - riguardante un
assicurato straniero, nato nel 1961 e al beneficio di un permesso di domicilio,
totalmente abile in attività lavorative leggere da un profilo dell’impegno
fisico - lo stesso TFA ha nuovamente applicato una decurtazione del 15%.
In
una sentenza 35.2004.104 del 25 aprile 2005, il TCA ha fornito alcune
indicazioni circa le modalità secondo le quali deve
essere
applicata la riduzione percentuale sul reddito statistico da invalido,
argomentando:
" Su
quest’ultimo punto, il TCA ha attentamente esaminato alcune recenti sentenze
federali e ne ha ricavato l’impressione di una prassi non sempre coerente.
A titolo di esempio, in una sentenza del 14 febbraio 2005 nella
causa T., I 594/04, consid. 2.3, il TFA ha indicato che l’età dell’assicurato
(47 anni al momento del rilascio della decisione impugnata) non rappresentava
un fattore di riduzione, stabilendo inoltre che i lavoratori ausiliari, su un
mercato equilibrato del lavoro, vengono richiesti a prescindere dalla loro età
e quindi che, in queste attività, l’età di per sé non influisce sul livello
retributivo.
Per conto, in una pronunzia del 20 gennaio 2005 nella causa R., I
138/04, consid. 4.3., la stessa Alta Corte federale ha applicato una riduzione
sul reddito statistico da invalido, trattandosi di un assicurato di 35 anni,
dichiarato completamente abile in attività semplici e ripetitive nel settore
dei servizi, “en regard de l’âge de l’assuré et des limitations
résultant de l’atteinte à sa santé” (la sottolineatura è del redattore).
In un’altra sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., B 67/04,
consid. 3.3.2 - concernente un assicurato di 54 anni al beneficio di un
permesso di domicilio - l’Alta Corte non ha ritenuto che l’età costituisse un
fattore di riduzione.
Del resto, con riferimento all’art. 28 cpv. 4 OAINF (cfr. consid.
2.4
), la giurisprudenza federale ha stabilito che questa disposizione torna
applicabile agli assicurati che, alla data di inizio della rendita di
invalidità, hanno un’età attorno ai 60 anni (cfr. DTF 123 V 419 consid. 1b; SVR
1995.
UV 35, p. 105 consid. 2b).
Al fine di garantire l’uguaglianza di trattamento fra assicurati
(circa la necessità di introdurre dei criteri obiettivi allo scopo di evitare
disparità di trattamento, cfr. DTF 123 V 104 consid. 3e, DTF 115 V 138ss.
consid. 6-7, 405ss., consid. 4-6; STFA del 24 febbraio 2005 nella causa S., U
80/04, consid. 4.2.1), questo Tribunale – chiamato peraltro, in talune
circostanze, a direttamente quantificare la riduzione percentuale (cfr., ad
esempio, la STFA del 25 febbraio 2003 nella causa P., U 329 + 330/01) – e visto
che il problema si pone in modo analogo in alcuni importanti settori delle
assicurazioni sociali (assicurazione per l’invalidità, previdenza
professionale, assicurazione contro gli infortuni e assicurazione contro le
malattie), ritiene di dover fornire le seguenti indicazioni.
Ad ognuno dei fattori di rilievo indicati dalla giurisprudenza
federale corrisponde una decurtazione del 5%.
Per quanto riguarda specificatamente la riduzione percentuale
legata alla limitazione addebitabile al danno alla salute, l’esistenza, in un
caso concreto, di impedimenti di una particolare gravità, che in genere
limitano l’assicurato anche nell’esercizio di un’attività sostitutiva, può
comunque giustificare l’applicazione di una riduzione più elevata (cfr., in
questo senso, la STFA del 16 febbraio 2005 nella causa C., I 559/04, consid.
2.
, in cui la Corte federale ha avallato la riduzione decisa
dall’amministrazione (15%), trattandosi di un assicurato abile soltanto
parzialmente in attività leggere, la STFA del 17 febbraio 2005 nella causa B.,
I 1/04, consid. 4.3.4, in cui è stata applicata una decurtazione del 10% per
tenere conto delle difficoltà legate al danno alla salute e la STFA del 23 febbraio 2005 nella causa B., I 632/04, consid. 4.2.2, in cui è stata confermata
una riduzione del 15% per ragioni di salute).
La presenza cumulativa di più fattori legittima l’applicazione
della riduzione massima del 25% (cfr., in questo senso, la STFA del 4 febbraio 2003 nella causa S., U 311/02, consid. 4.3).
Nella già citata sentenza del 23 febbraio 2004 nella causa M., il
TFA ha applicato una deduzione globale del 15% motivata dagli impedimenti
legati al danno alla salute, ritenendo assenti gli altri fattori di riduzione
(anni di servizio, nazionalità e tipo di permesso di dimora, grado di
occupazione)." (STCA succitata, consid. 2.11.)
Questa indicazione, posta sulla base dello studio della
giurisprudenza federale, di accordare ad ognuno dei fattori di rilievo una decurtazione
del 5%, è stata poi ribadita da questo Tribunale nella STCA 32.2012.36 del 31
gennaio 2013, nella quale il TCA - distanziandosi dalla prassi adottata
autonomamente dall’Ufficio AI del Canton Ticino sulla base di una direttiva
interna che prevede, tra l’altro, delle deduzioni percentuali varianti dall’1%
al 10% in funzione delle limitazioni nel portare i pesi - ha evidenziato che
l’applicazione della riduzione percentuale deve avvenire utilizzando
esclusivamente dei multipli di 5.
Con sentenza 9C_179/2013
del 26 agosto 2013, il Tribunale federale ha interamente confermato quanto
stabilito da questo Tribunale, sviluppando le seguenti considerazioni:
" (…)
5.5
La decisione del Tribunale cantonale di
distanziarsi dalla deduzione operata dall'UAI a titolo di circostanze
particolari non viola il diritto federale né configura altrimenti un abuso o un
eccesso nell'esercizio del potere di apprezzamento poiché poggia su un valido
motivo. Come fanno giustamente notare i giudici di prime cure, nella sua prassi
il Tribunale federale applica infatti abitualmente a questo genere di deduzioni
dei multipli di 5 quando non si limita semplicemente ad avallare - a causa
dell'ininfluenza del calcolo per l'esito della valutazione - il giudizio
dell'istanza precedente. L'applicazione di tassi più frazionati si rivelerebbe
invece problematica poiché siffatte riduzioni sarebbero difficilmente
concretizzabili e quindi anche difficilmente verificabili in sede giudiziaria
(cfr. Ulrich Meyer, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung [IVG], in:
Murer/Stauffer [ed.], Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, 2a ed. 2010, pag. 314). In tali condizioni,
rappresentando questo argomento già valido motivo per scostarsi dalla
valutazione dell'amministrazione, non occorre verificare oltre l'altro motivo
posto a fondamento della pronuncia impugnata e contestato in sede federale,
ovvero quello dell' (in) applicabilità di una direttiva amministrativa interna
che regoli autonomamente per il proprio Cantone le riduzioni sul reddito
statistico da invalido.
5.6
L'UAI si
richiama del resto a torto alle sentenze 9C_390/2011 del 2 marzo 2012 e
9C_299/2011 del 21 novembre 2011 per invocare l'esistenza di prassi parallele
in altri cantoni. In realtà dalle citate sentenze non emerge nulla di tutto
ciò. La "feuille de calcul" menzionata in dette sentenze null'altro è
se non il calcolo interno dell'invalidità che precede l'emanazione della
decisione amministrativa. Per il resto, è sufficiente il rilievo che anche in quelle
vertenze, laddove applicata, la riduzione effettuata dall'ufficio AI
interessato corrispondeva a un multiplo di 5.”
In concreto, nella
decisione impugnata, l’amministrazione ha applicato inizialmente una riduzione
del 6% per attività leggere (cfr. decisione del 27 febbraio 2015, doc. 72-2).
In una sentenza pubblicata
in DTF 137 V 71, il Tribunale federale ha esaminato la questione del potere d'esame
del Tribunale federale e dei tribunali cantonali delle assicurazioni qualora si
tratti di verificare, in materia di assicurazione per l'invalidità,
l'estensione della riduzione operata sul reddito da invalido accertato sulla
base dei dati statistici conformemente alla DTF 126 V 75.
L'Alta Corte al consid.
5.2
si è così espressa:
" Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de
l'autorité judiciaire de première instance n'est en revanche pas limité dans ce
contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir
d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision
administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne
l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si
une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée
dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes
généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet
égard, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent,
substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit
s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre
appréciation comme la mieux appropriée (ATF 126 V 75 consid. 6 p. 81).»
Nel caso di specie, alla
luce di quanto stabilito dal Tribunale federale nella sentenza del 26 agosto 2013
qui sopra riprodotta, il TCA non ritiene corretta una riduzione del 6% per
attività leggere.
Tuttavia, come vedremo, sia
applicando una riduzione del 5% o del 10%, la soluzione finale non cambia.
Procedendo quindi al
raffronto dei redditi, con riferimento al 2014, partendo da un salario da
invalido di fr. 52'215.60 e ammettendo la riduzione del 5%, il reddito
ipotetico dell’insorgente ammonta, quindi, a fr. 49'604.82. Confrontando ora
questo dato con l’ammontare del reddito da valido nel medesimo anno di fr. 46'539.45
(consid. 2.11.1.) non emerge alcuna perdita di guadagno.
Procedendo al raffronto
dei redditi, con riferimento al 2014, partendo da un salario da invalido di fr. 52'215.60 e ammettendo la riduzione del 10%, il reddito ipotetico dell’insorgente
ammonta, quindi, a fr. 46'994.05. Confrontando ora questo dato con l’ammontare del reddito da
valido nel medesimo anno di fr. 46'539.45 (consid. 2.11.1.), non emerge –
anche in questo caso – alcuna perdita di guadagno, come stabilito dall’amministra-zione
nella decisione impugnata.
Le prestazioni
dell’assicurata vanno dunque soppresse a partire dal 1° maggio 2014, in
applicazione dell’art. 88a OAI – che prevede che se la capacità al guadagno
dell’assicurato o la capacità di svolgere le mansioni consuete migliora oppure
se la grande invalidità o l’assistenza dovuta all’invalidità si riduce, v’è
motivo di ammettere che il cambiamento determinante sopprime, all’occorrenza,
tutto o parte del diritto a prestazioni dal momento in cui si può supporre che
il miglioramento constatato perduri. Lo si deve in ogni caso tenere in
considerazione allorché è durato tre mesi, senza interruzione notevole, e che
presumibilmente continuerà a durare (cfr. STF 9C- 971/2009 del 14 giugno 2011
consid. 3.1).
Richiamato
il consid. 2.2. essendo il grado di invalidità dell’insorgente inferiore al
20%, RI 1 non ha dunque diritto ad una riformazione professionale.
Visto
quanto precede, la decisione impugnata va confermata e il ricorso respinto.
2.13
L’assicurata,
in sede di ricorso, ha chiesto l’esecuzione di una perizia giudiziaria completa
(doc. VI).
Va qui ricordato che, quando
l'istruttoria da effettuare d'ufficio conduce l'amministrazione o il giudice,
in base ad un apprezzamento coscienzioso delle prove, alla convinzione che la
probabilità di determinati fatti deve essere considerata predominante e che
altri provvedimenti probatori più non potrebbero modificare il risultato, si
rinuncerà ad assumere altre prove (valutazione anticipata delle prove cfr. Kölz/Häner,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, pag. 47 n. 63,
Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2° ed., pag. 274, si veda pure DTF 122 II
consid. 469 consid. 41; 122 III 223 consid. 3; 119 V 344 consid. 3c con
riferimenti). Un tale modo di procedere non lede il diritto di essere sentito
conformemente all'art. 29
cpv. 2 Cost. (DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d, 119 V 344 consid. 3c con riferimenti).
In
concreto, alla luce delle risultanze di cui sopra, questo Tribunale ritiene la
fattispecie sufficientemente chiarita, per cui non appare necessario procedere
ad altri accertamenti.
2.14
Secondo l'art. 29 cpv. 2 Lptca
e 69 cpv. 1bis LAI, la procedura di ricorso in caso di controversie relative
all'assegnazione o al rifiuto di prestazioni AI dinanzi al Tribunale cantonale
delle assicurazioni è soggetta a spese. L'entità delle spese è determinata fra
200.
-- e 1'000.-- franchi in funzione delle spese di procedura e senza riguardo
al valore litigioso (DTF 133 V 402; STF 9C_156/2009 del 7 aprile 2009; STF
8C_393/2008 del 24 settembre 2008).
Visto l’esito della
vertenza, le spese per complessivi fr. 500.-- sono poste a carico della
ricorrente.
Dispositivo
Per questi motivi
dichiara e pronuncia
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese per complessivi
fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente.
3. Comunicazione agli
interessati i quali possono impugnare il presente giudizio con ricorso in
materia di diritto pubblico al Tribunale
federale, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerna, entro 30 giorni dalla
comunicazione.
L'atto di ricorso, in 3
esemplari, deve indicare quale decisione è chiesta invece di quella impugnata,
contenere una breve motivazione, e recare la firma del ricorrente o del suo
rappresentante.
Al ricorso dovrà essere allegata la decisione impugnata e la busta in cui il
ricorrente l'ha ricevuta.
Per il Tribunale cantonale delle
assicurazioni
Il presidente Il
segretario
Daniele Cattaneo Gianluca
Menghetti